N. 00710/2010 REG.SEN.

N. 00443/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 443 del 2010, proposto da:
Osman Yildirim, rappresentato e difeso dall'avv. Deborah Berton, con domicilio eletto presso Deborah Berton Avv in Trieste, via Coroneo 31/2;

contro

Questura di Trieste, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;

per l'annullamento

del provvedimento del questore di Trieste, adottato in data 15 giugno 2010, notificato in data 23 giugno 2010, cat. A12/2010 Uff. immigr. 2^ Sez. Decr. n. 298, di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠ atto di costituzione in giudizio della Questura di Trieste e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

 

Il ricorrente impugna il provvedimento della Questura di Trieste di rigetto della sua domanda di conversione in motivi di lavoro subordinato del permesso di soggiorno per motivi di Òminore etˆÓ che gli era stato rilasciato dalla stessa Questura il 27.8.2009 con data di scadenza 25.1.2010.

Il diniego risulta motivato con il mancato svolgimento Òper un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionaleÓ, come richiesto dallĠarticolo 32, comma 1 bis del d.lgs. n. 286/1998, richiamato, ai fini della convertibilitˆ del permesso di soggiorno, dal primo comma dello stesso articolo, perchŽ il ricorrente  entrato in Italia in Italia soltanto il 3/8/2009 ed  divenuto maggiorenne in data 25/1/2010.

Il ricorrente si appella alla sentenza del Consiglio di Stato IV Sezione n. 2951/2009 sostenendo lĠinapplicabilitˆ delle modifiche normative introdotte allĠart . 32 del d.lgs 286/98 dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 in quanto successive al suo ingresso nel Paese.

Sostiene inoltre che lĠart. 32 comma 1 bis si applicherebbe solo ai minori privi di qualsivoglia provvedimento di affidamento o tutela ed in ogni caso non richiederebbe lĠavvenuto completamento dei due anni di progetto di integrazione ma la mera ammissione allo stesso.

Infine viene eccepita lĠillegittimitˆ costituzionale della norma perchŽ differenzia il trattamento giuridico tra i minori inseriti nelle proprie famiglie di origine o in famiglie affidatarie e i minori stranieri non accompagnati seppur destinatari di un provvedimento di tutela o di affidamento e collocati in comunitˆ in contrasto con i canoni di ragionevolezze e uguaglianza di cui allĠart. 3 Cost. ed allĠobbligo di provvedere alla specifica tutela dei minori privi di genitori o comunque in stato di bisogno di cui allĠart. 30 comma 2 e 31 comma 2 Cost.

Quanto alla prima censura il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato faccia corretta applicazione del principio del tempus regit actum, dal momento che il ricorrente  divenuto maggiorenne il 25/1/2010 e quindi dopo lĠentrata in vigore della succitata novella normativa che riformula lĠart. 32 comma 1 succitato. . Inoltre questo, giˆ nella sua precedente formulazione, imponeva il decorso di un periodo di permanenza in Italia almeno triennale e la frequenza di un progetto di integrazione di durata almeno biennale, requisiti introdotti giˆ dalla l. 30.7.2002 n. 189, sicch il ragionamento su cui si basa la citata sentenza del Consiglio di Stato non risulta applicabile alla fattispecie.

La formulazione letterale della norma esclude poi lĠinterpretazione dellĠart. 32 comma 1 bis sostenuta da parte ricorrente apparendo indubbio che il comma 1 bis sia in collegamento sistematico con il comma 1 ter, sicch la conversione del permesso di soggiorno dellĠex minore non accompagnato postuli necessariamente il positivo completamento del progetto biennale di integrazione.

LĠeccezione di incostituzionalitˆ della norma appare poi, ad avviso del Collegio, manifestamente infondata quanto allĠart. 3 della Cost. perchŽ la situazione di base presa in esame dalla norma  ontologicamente diversa, trattandosi da un lato di minori stranieri che sono comunque inseriti in un contesto familiare sia italiano che straniero ma comunque giˆ radicato nel nostro Paese e, dallĠaltro di minori giunti in Italia senza alcun aggancio con il contesto sociale italiano, nessuna conoscenza della lingua e nessun collegamento familiare, fondamentali differenze di base che giustificano e spiegano la diversitˆ di trattamento riservata a questi ultimi per i quali il legislatore ha inteso pretendere un periodo di permanenza in Italia – durante la minore etˆ – di durata e pregnanza tale da permettere loro di acquisire una solida base di integrazione nella nostra societˆ. Quanto agli artt. 30 e 31 della Cost. pare al Collegio che la normativa in questione non possa ledere previsioni costituzionali dettate per la tutela dei minori proprio perchŽ non si riferiscono a minori ma sono destinate ad applicarsi a maggiorenni, restando indubbio che lo stato italiano si prende comunque debita cura dei minori non accompagnati giunti in Italia clandestinamente, anche, come testimonia proprio il caso del ricorrente, se arrivano nel nostro Paese solo pochi mesi prima del compimento della maggior etˆ.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso va quindi respinto perchŽ infondato.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

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IL FUNZIONARIO