(Sergio Briguglio 22/10/2010)

 

 

DISPOSIZIONI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ACCORDO DI INTEGRAZIONE

 

 

Fonti

 

á      Fonte normativa:

 

Applicazione

 

á      Si applica allo straniero di eta' superiore a 16 anni che fa ingresso in Italia per la prima volta successivamente all'entrata in vigore del Regolamento in esame (120 gg dopo la pubblicazione in G.U.) e chiede il rilascio del permesso di durata non inferiore a un anno

á      Stipula contestuale alla richiesta del permesso

á      Parti: lo straniero e lo Stato (per lo Stato l'accordo e' firmato dal prefetto o da un suo delegato)

á      Per il minore, l'accordo e' firmato anche dai genitori o da chi esercita la potesta' genitoriale, regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato

 

Impegno dello straniero

 

á      Impegno dello straniero:

 

Impegno dello Stato

 

á      Impegno dello Stato:

¤       assicurare il godimento dei diritti fondamentali e la pari dignita' delle persone senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche e condizioni personali e sociali, e con prevenzione di ogni forma di razzismo e di discriminazione

¤       agevolare l'accesso alle informazioni che aiutano gli stranieri a comprendere i principi della Costituzione e dell'ordinamento dello Stato

¤       garantire, con regioni ed enti locali, le norme a tutela del lavoro dipendente

¤       garantisce il pieno accesso ai servizi sanitari e a quelli relativi alla scuola dell'obbligo

á      L'accordo e' gestito dallo Sportello unico, salvo il potere decisionale del prefetto al verificarsi dell'estinzione dell'accordo stesso; gli accordi stipulati presso la questura sono trasmessi allo Sportello unico per via informatica

 

Durata dell'accordo

 

á      Durata dell'accordo: due anni, piu' un eventuale anno di proroga

á      L'accordo decade in caso di provvedimento negativo in relazione al permesso di soggiorno

 

Casi di esonero

 

á      Non si stipula accordo quando lo straniero e' affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza o la capacita' di apprendimento, attestate da struttura sanitaria pubblica o da medico convenzionato col SSN

á      Per i minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela l'accordo e' sostituito dal completamento del progetto di integrazione di cui all'art. 32, co. 1-bis T.U.

á      Per le vittime di tratta, violenza o grave sfruttamento l'accordo e' sostituito dal completamento del programma di assistenza o integrazione sociale di cui all'art. 18 T.U.

 

á      Nota: non e' previsto l'esonero per lo straniero analfabeta

 

Corso di educazione civica

 

á      Lo straniero partecipa a un corso di educazione civica entro il mese successivo alla stipula dell'accordo, di 5-10 ore (in un unico giorno); nel corso gli vengono forniti gli elementi essenziali su

 

á      Note:

 

Dotazione iniziale

 

á      All'atto della sottoscrizione dell'accordo, allo straniero e' assegnata una dotazione iniziale di 16 crediti (corrispondenti al raggiungimento del livello A1 di conoscenza della lingua italiana e ad una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia: vedi sotto)

á      La mancata partecipazione al corso di educazione civica comporta la perdita di 15 punti

á      Se al momento della verifica dell'accordo non e' stato raggiunto il livello A1 di conoscenza della lingua italiana e/o non e' stata raggiunta una conoscenza sufficiente della cultura civica e della vita civile in Italia, i punti corrispondenti vengono decurtati; se invece, in una delle due discipline, si raggiunge un livello superiore al minimo, i punti ottenuti vengono sommati al bonus iniziale

 

á      Nota: la formulazione di art. 4, co. 3 e', riguardo al caso di raggiungimento di un livello superiore al minimo, oscura; l'interpretazione che qui si e' scelto di dare e' l'unica che permette di dare senso alla dotazione iniziale

 

Acquisto di crediti

 

á      Lo straniero acquista crediti, oltre a quelli ottenuti con la dotazione iniziale, in corrispondenza alle seguenti circostanze:

¤       livello A1 (solo lingua parlata):     10 punti

¤       livello A1:                                     14 punti

¤       livello A2 (solo lingua parlata):     20 punti

¤       livello A2:                                     24 punti

¤       livello B1 (solo lingua parlata):     26 punti

¤       livello B1:                                      28 punti

¤       livello superiore a B1:                   30 punti

¤       livello sufficiente:                          6 punti

¤       livello buono:                                9 punti

¤       livello elevato:                               12 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore:        4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore:      5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore:      10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore:      20 punti

¤       frequenza con profitto di anno scolastico:             30 punti

¤       frequenza con profitto di ciascun semestre:                       15 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 2 esami:                       30 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 3 esami:                       32 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 4 esami:                       34 punti

¤       frequenza di un anno con superamento di 5 esami o piu':  36 punti

¤       frequenza di un anno di dottorato o corso equiparato, con valutazione positiva dell'attivita' di ricerca:                                                50 punti

¤       diploma di qualifica professionale:                                    35 punti

¤       diploma di istruzione secondaria superiore:                       36 punti

¤       diploma di tecnico superiore o certificato di specializzazione tecnica superiore:                                                                      37 punti

¤       diploma di laurea o titolo equiparato:                                 46 punti

¤       diploma di laurea magistrale o titolo equiparato:                48 punti

¤       diploma di specializzazione o titolo equiparato:                 50 punti

¤       dottorato di ricerca o titolo equiparato:                              64 punti

¤       abilitazione all'insegnamento:                                            50 punti

¤       svolgimento di attivita' di docenza in universita' o istituti di alta formazione (nota: per anno?):                                         54 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 80 ore:        4 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 120 ore:      5 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 250 ore:      10 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 500 ore:      20 punti

¤       frequenza con profitto di un corso di almeno 800 ore:      30 punti

¤       conferimento di onorificenze della Repubblica:                 6 punti

¤       conferimento di altre benemerenze pubbliche:                   2 punti

¤       svolgimento di attivita' economico-imprenditoriali:           4 punti

¤       scelta del medico di base:                                                  4 punti

¤       svolgimento di attivita' di volontariato presso associazione iscritta nei pubblici registri:                                                               4 punti

¤       contratto pluriennale d'affitto o d'acquisto di abitazione o accensione di un mutuo per l'acquisto di abitazione:                            6 punti

¤       partecipazione con profitto a programma di formazione all'estero di cui all'art. 23 T.U.:                                                               4 punti

 

Perdita di crediti

 

á      Lo straniero perde crediti in corrispondenza alle seguenti circostanze:

¤       arresto inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a 10.000 euro:                                                                                                     3 punti

¤       arresto superiore a 3 mesi (nota: non inferiore?):              5 punti

¤       reclusione inferiore a 3 mesi o multa non inferiore a 10.000 euro:                                                                                                      8 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 mesi:                                      10 punti

¤       reclusione non inferiore a 1 anno:                                     15 punti

¤       reclusione non inferiore a 2 anni:                                      20 punti

¤       reclusione non inferiore a 3 anni:                                      25 punti

¤       applicazione (anche non definitiva) di una misura di sicurezza personale: 10 punti

¤       sanzione non inferiore a 10.000 euro:                               2 punti

¤       sanzione non inferiore a 30.000 euro:                               4 punti

¤       sanzione non inferiore a 60.000 euro:                               6 punti

¤       sanzione non inferiore a 100.000 euro:                             8 punti

 

Verifica dell'adempimento

 

á      Ai fini dell'acquisto dei crediti lo straniero deve presentare documentazione idonea; per i crediti relativi a conoscenza della lingua, cultura civica e vita civile, e' possibile anche sostenere un test effettuato a cura dello Sportello Unico

á      Ai fini della decurtazione dei crediti, l'amministrazione acquisisce le informazioni rilevanti d'ufficio (nota: e' vero anche per le sanzioni pecuniarie per illeciti amministrativi e tributari?)

á      Un mese prima che siano trascorsi due anni, lo Sportello Unico sollecita lo straniero a presentare entro 15 gg, qualora non abbia gia' provveduto, la documentazione relativa ai motivi di acquisto dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione per i figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per evitare l'inadempimento, e procede all'acquisizione d'ufficio della documentazione relativa ai motivi di decurtazione

á      In caso di permesso di durata di un anno, un mese prima della scadenza, si procede alla verifica della partecipazione dello straniero alla sessione di educazione civica; in caso di mancata partecipazione, si procede alla decurtazione dei 15 punti, rinviando le altre determinazioni alla fase di verifica dell'accordo

 

á      Note:

 

Esito della valutazione

 

á      L'accordo e' risolto per inadempimento quando si verifichi una di queste condizioni:

á      L'accordo e' prorogato per un anno, e la verifica rinviata, quando si verifichi una o piu' delle seguenti condizioni:

á      L'accordo e' estinto per adempimento negli altri casi

á      Le decisioni di risoluzione o di estinzione dell'accordo sono adottate dal prefetto o da un suo delegato

 

Conseguenze dell'inadempimento

 

á      La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca o il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero, salvo che lo straniero appartenga ad una delle categorie per le quali vige un divieto di espulsione

á      Nei casi in cui sia vietata l'espulsione, della risoluzione dell'accordo per inadempimento l'autorita' competente tiene conto quando debba adottare provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione

 

á      Nota: nel testo non e' disciplinato correttamente il caso di esaurimento completo dei crediti: la legge prevede (art. 4-bis D. Lgs. 286/1998) che non si proceda ad allontanamento dello straniero, non solo nei casi in cui valga un esplicito divieto di espulsione, ma in tutti i casi relativi a "straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, [o a] straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare" (nota: si tratta di tutti i casi in cui la posizione dello straniero e' regolata dalla legge in modo conforme a specifiche direttive europee)

 

Premio per alto punteggio

 

á      Allo straniero che raggiunga o superi i 40 crediti sono concesse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agevolazioni per la partecipazione ad attivita' culturali o formative, erogate da soggetti appositamente individuati dal Ministro del lavoro

 

á      Nota: allo straniero che raggiunga risultati molto buoni si riservano vantaggi insignificanti piuttosto che facilitaziomi - per esempio - rispetto all'ottenimento di un permesso di lunga durata o alla naturalizzazione

 

Caso di proroga

 

á      In caso di proroga di un anno

 

á      Nota: se il livello A2 (20 crediti) e il livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civica (6 crediti) sono alla portata dello straniero, questi ottiene, con la semplice scelta del medico di base (4 crediti), 30 crediti (ne ottiene addirittura 40 se e' corretta l'interpretazione data sopra di art. 4, co. 3); in condizioni normali (assenza di sanzioni rilevanti), quindi, il discrimine tra adempimento e inadempimento parziale e' rappresentato solo dal raggiungimento dei livelli richiesti di conoscenza della lingua e di educazione civica

 

á      Note: ai fini delle norme sull'immigrazione

 

Sospensione dell'accordo per legittimo impedimento

 

á      L'efficacia dell'accordo puo' essere sospesa o prorogata, su richiesta, quando sussista un legittimo impedimento, opportunamente documentato, derivante da

 

Compiti delle istituzioni

 

á      I dati relativi all'accordo sono inseriti in una anagrafe apposita presso il Ministero dell'interno, cui possono accedere i Ministeri competenti e altri soggetti eventualmente indicati con decreto del Ministro dell'interno; si applicano le misure a tutela della privacy

á      Il prefetto puo' stipulare accordi con istituzioni scolastiche e universitarie, con le Regioni e con gli enti locali per la realizzazione delle sessioni di educazione civica e per l'effettuazione dei test di conoscenza della lingua, della cultura civica e della vita sociale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente

á      Il Consiglio territoriale e la Consulta per gli stranieri analizzano il fabbisogno formativo degli stranieri, allo scopo di promuovere iniziative a sostegno dell'integrazione

 

á      Nota: non e' prevista alcuna azione diretta per la realizzazione di corsi di lingua

 



[1]Vedi http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/ottobre/schema-reg-acc-integraz.pdf

[2] E' istruttivo, riguardo all'importanza di una buona conoscenza della lingua italiana, leggere il testo originale dell'emendamento della Lega (Senatori Bricolo, Mauro, Bodega, Mazzatorta, Vallardi) da cui nasce l'accordo di integrazione: "Ai fini di cui alla presente legge, si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'". Restano senza risposte due domande:

á       da quale proposizione sia retta la modale implicita "impegnandosi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societˆ"?

á       cosa si debba fare per impegnarsi reciprocamente a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della societa'?

[3] Livello A2:

á       Comprensione:

¤       riuscire a capire espressioni e parole di uso molto frequente relative a cio' che riguarda direttamente l'interessato (per es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, gli acquisti, l'ambiente circostante e il lavoro)

¤       riuscire ad afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari

¤       riuscire a leggere testi molto brevi e semplici e a trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicita', programmi, menu' e orari

¤       riuscire a capire lettere personali semplici e brevi.

á       Parlato:

¤       riuscire a comunicare affrontando compiti semplici e di routine che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attivita' consuete

¤       riuscire a partecipare a brevi conversazioni, anche senza capire, di solito, abbastanza per riuscire a sostenere la conversazione

¤       riuscire ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il piu' recente

á       Scritto:

¤       riuscire a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati

¤       riuscire a scrivere una lettera personale molto semplice, per es. per ringraziare qualcuno

Vedi

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/giugno/quadro-comune-eu-lingua.pdf

[4] Vedi

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2007/aprile/carta-dei-valori.html

[5] La conoscenza della lingua secondo i livelli previsti dal quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa e' comprovata dalla certificazione rilasciata dagli enti accreditati dal MIUR o dal MAE (nota: dovrebbe trattarsi, allo stato attuale, di Universita' di Roma 3, Perugia e Siena, Societa' Dante Alighieri).

[6] Per corsi di integrazione linguistica e sociale si intendono i corsi tenuti in Italia o all'estero da amministrazioni pubbliche o da istituzioni private accreditate o autorizzate dalle amministrazioni statali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, che si concludono con certificazione non avente valore legale in Italia.

[7] 4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu˜ essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego al rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

(...)

10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lŐespulsione pu˜ essere disposta: 

a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; 

b) nei casi di cui allŐarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 

c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate allŐarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero allŐarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allŐarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

11. Ai fini dellŐadozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellŐetˆ dellŐinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dellŐespulsione per lŐinteressato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

[8] 6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3  rifiutato e, se rilasciato,  revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonchŽ, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'etˆ dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.