N. 32327/2010 REG.SEN.

N. 04138/2010 REG.RIC.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Roma/Sezione%201Q/2010/201004138/Provvedimenti/stemma.jpg

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

con rito abbreviato ai sensi dellĠart. 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dallĠart. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, sul ricorso numero di registro generale 4138 del 2010, proposto da Cheikh Saliou Moussa Faye, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pedone e con domicilio eletto presso lĠavv. Massimo Carrano in Roma, viale Giulio Cesare 118;

contro

il Ministero degli affari esteri - Ambasciata dĠItalia a Dakar, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 25.2.2010 prot. n. 88 con il quale l'Ambasciata di Italia in Dakar negava il rilascio del visto di reingresso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione intimata;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 3 giugno 2010 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate oralmente le parti ai sensi dell'art. 21, decimo comma, della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

 

Considerato che dalla documentazione in atti risulta che:

- il ricorrente risulta essere titolare di permesso di soggiorno rinnovato il 1Ħ dicembre 2006 con scadenza il 1Ħ dicembre 2008 e dunque per una durata di due anni;

- egli ha lasciato il territorio italiano in data 12 gennaio 2009 (vedi e-mail dell'Ambasciata d'Italia a Dakar del 21 gennaio 2010, depositata dall'Amministrazione) ed ha chiesto il visto per reingresso in Italia in data 15 gennaio 2010 (vedi la Relazione della medesima ambasciata d'Italia a Dakar datata 17 maggio 2010, pure depositata dall'Amministrazione);

- conseguentemente, cos“ come rilevato dalla Questura di Milano con nota in data 23 febbraio 2010, pure depositata dall'Amministrazione, il ricorrente ha trascorso fuori dal territorio italiano un periodo ininterrotto di tempo superiore ai sei mesi e comunque superiore ad oltre la metˆ del permesso di soggiorno di cui era intestatario; e dunque, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del d.p.r. 394/1999, il suo permesso di soggiorno non poteva essere rinnovato o prorogato;

Considerato che, pertanto:

- il ricorrente non aveva pi titolo al rinnovo o alla proroga del permesso di soggiorno e dunque al visto di reingresso;

- risulta perci˜ infondato il secondo motivo di ricorso (il quale invoca disposizioni normative relative a soggetti che hanno titolo al rinnovo o alla proroga del permesso di soggiorno);

- risulta conseguentemente inammissibile per difetto di interesse il primo motivo di ricorso (il quale lamenta difetto di motivazione), poichŽ anche se questo motivo fosse accolto il ricorrente non avrebbe comunque titolo, allo stato, a un provvedimento positivo dell'Amministrazione;

Considerato pertanto che il ricorso deve essere respinto;

Considerato che le spese di giudizio, che Collegio liquida in Û 500,00 (cinquecento/00), seguono la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna parte ricorrente al rimborso delle spese di giudizio dell'Amministrazione intimata, e le liquida in Û 500,00 (cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 giugno 2010.

Pio Guerrieri, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore

Pierina Biancofiore, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO