SENTENZA N. 6938 DEL 14/10/2010 – TAR
LOMBARDIA - MILANO
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;
sul ricorso numero di registro generale 1543
del 2010, proposto da:
Rabia XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv.
Marco Brocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, C.so XXII
Marzo n. 4;
contro
Ministero dellĠInterno (U.T.G. - Prefettura di
Sondrio), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via
Freguglia n.1;
per l'annullamento,
previa sospensione,
- del decreto prot. n. 1868/2010, emesso dalla
Prefettura di Sondrio in data 20.04.2010 e notificato in data 11.05.2010, con
il quale stato revocato il provvedimento datato 27/11/2009, con cui era stata
in precedenza accolta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare; nonch, di ogni
altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Ministero dellĠInterno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno
21 settembre 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori
come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo
60 codice processo amministrativo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto
quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 24.06.2010 e
depositato il successivo 12.07.2010, il ricorrente ha impugnato il
provvedimento della Prefettura di Sondrio, datato 20/04/2010, con cui stata
decretata la revoca del provvedimento di accoglimento dellĠistanza di emersione
dal lavoro irregolare.
I profili di illegittimit denunciati fanno
leva sulla violazione di legge e sullĠeccesso di potere sotto pi profili.
Il Ministero dellĠInterno si costituito in
giudizio chiedendo cautelativamente che il ricorso venga dichiarato
improponibile, inammissibile e comunque infondato.
Con ordinanza n. 772 del 21.07.2010 sono stati
disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente.
In data 30.07.2010 lĠAmministrazione ha
depositato agli atti la documentazione come sopra richiesta.
Alla Camera di Consiglio del 21.09.2010 il
Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dellĠistruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione
con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente
infondati.
Osserva il Collegio come, ai sensi
dellĠarticolo 1 ter, co. XIIIĦ, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in legge
03.08.2009 n.102: ÒNon possono essere ammessi alla procedura di emersione
prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: É
c) che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codiceÓ.
Emerge da ci lĠimpossibilit - per lo
straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena,
per una serie di reati (fra i quali, comĠ per lĠodierno istante, quelli
inerenti gli stupefacenti) - di accedere alla procedura di emersione dal lavoro
irregolare introdotta dalla norma suindicata, senza che residui alcuno spazio
al dispiegarsi della discrezionalit amministrativa per la valutazione della
pericolosit sociale dello straniero medesimo, la quale presunta ex lege,
avendo il provvedimento amministrativo carattere vincolato
(cos, in relazione alla analoga previsione di
cui al combinato disposto degli articoli 4, co.IIIĦ e 5 co. VĦ del d.lgs. n.
286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato,
sez.VI^, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415; 17 maggio 2006 n.2866;
20 aprile 2006 n.2199).
Nel caso che qui occupa, la sentenza di
applicazione della pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di
multa riportata dal ricorrente, per il reato di cui allĠarticolo 73 d.P.R. n.
309/90, irrevocabile il 29.07.2006, stata accertata dalla competente Questura
a seguito dei controlli a mezzo sistema A.F.I.S. (Automatic Fingerprint
Identification System), che hanno permesso di ricondurre, attraverso la
comparazione automatizzata delle impronte digitali, la suddetta sentenza
allĠodierno ricorrente.
Trattasi, quindi, di sentenza avente ad
oggetto un delitto che, rientrando nella previsione di cui allĠarticolo 380,
co. IIĦ, lett. h), c.p.p. risulta senzĠaltro ostativa allĠaccoglimento della
domanda di emersione, in forza della tassativa previsione di cui allĠarticolo 1
ter, co. XIIIĦ, lett. c) cit.
Rileva, altres, il Collegio come nessun
rilievo possa assumere – con specifico riguardo al caso che qui occupa
– la circostanza relativa alla sopravvenienza di un provvedimento futuro
ed eventuale, qual quello di riabilitazione e/o di estinzione del reato ex
articolo 445 c.p.p., che - allo stato – non risulta neppure richiesto dal
ricorrente. Senza contare, poi, che le sopravvenienze rilevanti ai sensi della
normativa vigente in subjecta materia sono solo quelle che si verificano, al
pi tardi, entro la data di adozione del provvedimento amministrativo di
diniego.
Analogamente infondate si presentano, poi, sia
le censure che fanno leva sulla violazione delle garanzie di partecipazione
procedimentale - posto che lo stesso carattere vincolato assunto dal
provvedimento impugnato, per le suesposte ragioni, precluderebbe una pronuncia
di annullamento, ai sensi dellĠarticolo 21 octies, 2Ħ co., Legge n. 241/1990; -
che quelle che si appuntano sul vizio di eccesso di potere, trattandosi di
determinazione assunta senza lĠesercizio di poteri discrezionali da parte della
P.A.
Quanto alla mancata traduzione del
provvedimento di reiezione dell'istanza di emersione in una lingua conosciuta
allo straniero, deve essere ribadito lĠorientamento, gi seguito dalla
giurisprudenza amministrativa, nel senso che, in mancanza di unĠespressa
previsione al riguardo, la mancata traduzione non pu risolversi in un vizio di
legittimit del provvedimento amministrativo, non incidendo in alcun modo sulla
correttezza del potere esercitato, essendo esclusivamente finalizzata a rendere
effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione
(cfr. Consiglio di stato, sez. VI^, 20 maggio 2009, n. 3096; Consiglio di
Stato, Sez. IV^, 17 gennaio 2002, n. 238). Con la conseguenza che la suddetta
omissione d luogo, al pi, ad una mera irregolarit, la quale pu
eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso
giurisdizionale contro il provvedimento non tradotto sia stato proposto oltre
l'intervallo prescritto, cosa questa che non si verificata nel caso in esame.
In conclusione, quindi, il ricorso si appalesa
infondato.
Sussistono nondimeno giusti motivi per
disporre lĠintegrale compensazione fra le parti delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Milano nella camera di
consiglio del giorno 21 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario, Estensore
Ugo De Carlo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 14/10/2010
IL SEGRETARIO