SENTENZA N. 6938 DEL 14/10/2010 – TAR LOMBARDIA - MILANO

 

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2010, proposto da:

Rabia XXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Brocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, C.so XXII Marzo n. 4;

 

contro

Ministero dellĠInterno (U.T.G. - Prefettura di Sondrio), in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n.1;

 

per l'annullamento,

previa sospensione,

- del decreto prot. n. 1868/2010, emesso dalla Prefettura di Sondrio in data 20.04.2010 e notificato in data 11.05.2010, con il quale  stato revocato il provvedimento datato 27/11/2009, con cui era stata in precedenza accolta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare; nonchŽ, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2010 la dott. Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'articolo 60 codice processo amministrativo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 24.06.2010 e depositato il successivo 12.07.2010, il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Sondrio, datato 20/04/2010, con cui  stata decretata la revoca del provvedimento di accoglimento dellĠistanza di emersione dal lavoro irregolare.

 

I profili di illegittimitˆ denunciati fanno leva sulla violazione di legge e sullĠeccesso di potere sotto pi profili.

 

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio chiedendo cautelativamente che il ricorso venga dichiarato improponibile, inammissibile e comunque infondato.

 

Con ordinanza n. 772 del 21.07.2010 sono stati disposti incombenti istruttori a carico della parte resistente.

 

In data 30.07.2010 lĠAmministrazione ha depositato agli atti la documentazione come sopra richiesta.

 

Alla Camera di Consiglio del 21.09.2010 il Collegio, valutata la completezza del contraddittorio e dellĠistruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata.

 

DIRITTO

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

 

Osserva il Collegio come, ai sensi dellĠarticolo 1 ter, co. XIIIĦ, D.L. 01.07.2009 n. 78, convertito in legge 03.08.2009 n.102: ÒNon possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari: É

 

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codiceÓ.

 

Emerge da ci˜ lĠimpossibilitˆ - per lo straniero che risulti condannato, anche a seguito di patteggiamento della pena, per una serie di reati (fra i quali, comĠ per lĠodierno istante, quelli inerenti gli stupefacenti) - di accedere alla procedura di emersione dal lavoro irregolare introdotta dalla norma suindicata, senza che residui alcuno spazio al dispiegarsi della discrezionalitˆ amministrativa per la valutazione della pericolositˆ sociale dello straniero medesimo, la quale  presunta ex lege, avendo il provvedimento amministrativo carattere vincolato

(cos“, in relazione alla analoga previsione di cui al combinato disposto degli articoli 4, co.IIIĦ e 5 co. VĦ del d.lgs. n. 286/1998, cfr. Corte Cost. sentenza 16 maggio 2008 n. 148; Consiglio di Stato, sez.VI^, 21 aprile 2008 n.1803; 8 febbraio 2008 n.415; 17 maggio 2006 n.2866; 20 aprile 2006 n.2199).

 

Nel caso che qui occupa, la sentenza di applicazione della pena di anni 1 mesi 3 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa riportata dal ricorrente, per il reato di cui allĠarticolo 73 d.P.R. n. 309/90, irrevocabile il 29.07.2006,  stata accertata dalla competente Questura a seguito dei controlli a mezzo sistema A.F.I.S. (Automatic Fingerprint Identification System), che hanno permesso di ricondurre, attraverso la comparazione automatizzata delle impronte digitali, la suddetta sentenza allĠodierno ricorrente.

 

Trattasi, quindi, di sentenza avente ad oggetto un delitto che, rientrando nella previsione di cui allĠarticolo 380, co. IIĦ, lett. h), c.p.p. risulta senzĠaltro ostativa allĠaccoglimento della domanda di emersione, in forza della tassativa previsione di cui allĠarticolo 1 ter, co. XIIIĦ, lett. c) cit.

 

Rileva, altres“, il Collegio come nessun rilievo possa assumere – con specifico riguardo al caso che qui occupa – la circostanza relativa alla sopravvenienza di un provvedimento futuro ed eventuale, qual  quello di riabilitazione e/o di estinzione del reato ex articolo 445 c.p.p., che - allo stato – non risulta neppure richiesto dal ricorrente. Senza contare, poi, che le sopravvenienze rilevanti ai sensi della normativa vigente in subjecta materia sono solo quelle che si verificano, al pi tardi, entro la data di adozione del provvedimento amministrativo di diniego.

 

Analogamente infondate si presentano, poi, sia le censure che fanno leva sulla violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale - posto che lo stesso carattere vincolato assunto dal provvedimento impugnato, per le suesposte ragioni, precluderebbe una pronuncia di annullamento, ai sensi dellĠarticolo 21 octies, 2Ħ co., Legge n. 241/1990; - che quelle che si appuntano sul vizio di eccesso di potere, trattandosi di determinazione assunta senza lĠesercizio di poteri discrezionali da parte della P.A.

 

Quanto alla mancata traduzione del provvedimento di reiezione dell'istanza di emersione in una lingua conosciuta allo straniero, deve essere ribadito lĠorientamento, giˆ seguito dalla giurisprudenza amministrativa, nel senso che, in mancanza di unĠespressa previsione al riguardo, la mancata traduzione non pu˜ risolversi in un vizio di legittimitˆ del provvedimento amministrativo, non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'articolo 24 della Costituzione (cfr. Consiglio di stato, sez. VI^, 20 maggio 2009, n. 3096; Consiglio di Stato, Sez. IV^, 17 gennaio 2002, n. 238). Con la conseguenza che la suddetta omissione dˆ luogo, al pi, ad una mera irregolaritˆ, la quale pu˜ eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale contro il provvedimento non tradotto sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto, cosa questa che non si  verificata nel caso in esame.

 

In conclusione, quindi, il ricorso si appalesa infondato.

 

Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre lĠintegrale compensazione fra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

 

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

Ugo De Carlo, Referendario

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA l 14/10/2010

 

IL SEGRETARIO