SENTENZA N. 6982 DEL 02/03/2010 – TAR LOMBARDIA - MILANO

 

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articoli 60 e 74 codice processo amministrativo;

 

sul ricorso numero di registro generale 1988 del 2010, proposto da:

- Atef Sayed Ahmed XXXXX XXXXX, rappresentato e difeso dallĠAvv. Antonella Pirro, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Milano, Via Boscovich n. 17;

 

contro

- lĠU.T.G. – Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro-tempore;

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

 

per lĠannullamento

- del decreto prot. Inamm. Emers/113/2010, emesso in data 2 marzo 2010 dal Prefetto di Milano, con il quale  stata rigettata lĠistanza di emersione da lavoro irregolare, formulata a favore del ricorrente;

 

- nonchŽ di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Designato relatore il referendario Antonio De Vita;

 

Uditi, alla camera di consiglio del 5 ottobre 2010, i procuratori delle parti, come specificato nel verbale;

 

Visti gli articoli 60 e 74 codice processo amministrativo, che consentono al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;

 

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluitˆ di ulteriore istruzione;

 

Accertata la completezza del contraddittorio e sentite le parti in proposito;

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

Con ricorso notificato in data 20 luglio 2010 e depositato il 16 settembre successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto prot. Inamm. Emers/113/2010, emesso in data 2 marzo 2010 dal Prefetto di Milano, con il quale  stata rigettata lĠistanza di emersione da lavoro irregolare, formulata a suo favore.

 

Il predetto provvedimento viene assunto come pregiudizievole per il ricorrente, in quanto, nonostante la sua buone fede, sarebbe stato danneggiato dalla datrice di lavoro, nei cui confronti avrebbe sporto denuncia in sede penale. LĠaccoglimento del ricorso consentirebbe allĠistante di richiedere un permesso per attesa occupazione e neutralizzerebbe gli effetti del provvedimento di espulsione emesso a suo carico e impugnato davanti al Giudice di pace.

 

Si  costituito in giudizio il Ministero dellĠInterno, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

 

Alla Camera di consiglio del 5 ottobre 2010, fissata per la discussione dellĠistanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo aver dato avviso alle parti presenti alla discussione, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza breve, ai sensi dellĠarticolo 60 codice processo amministrativo

 

DIRITTO

1. Il ricorso  inammissibile per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato.

 

2. Come emerge dallĠesame del fascicolo processuale, il gravame non  stato notificato nŽ alla datrice di lavoro Ali El Shaima (che, tuttavia, in linea teorica potrebbe assumere anche la veste di soggetto cointeressato), nŽ al soggetto che ha beneficiato della procedura di emersione al posto del ricorrente, ovvero il sig. Ahmed Ibrahim Abdelhamid Tantawy Ibrahim (sicuramente soggetto controinteressato).

 

2.1. Il comma 6 dellĠarticolo 1 ter della legge n. 102 del 2009 stabilisce che

Òla dichiarazione di cui al comma 2, lettera b) [ovvero del datore di lavoro],  limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unitˆ per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (É). La data della dichiarazione di cui al medesimo comma  quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dellĠinternoÓ.

 

Di conseguenza, il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, a pena di inammissibilitˆ, ai soggetti indicati in precedenza – datore di lavoro e lavoratore beneficiario della procedura di emersione – che avrebbero ricevuto un sicuro pregiudizio (soprattutto il lavoratore) dallĠeventuale accoglimento dello stesso.

 

3. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

 

4. Le spese possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

 

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠautoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Milano nella camera di consiglio del 5 ottobre 2010 con lĠintervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Concetta Plantamura, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/10/2010

IL SEGRETARIO

 

(Articolo 89, co. 3, codice processo amministrativo)