MINISTERO DELLĠINTERNO - Circolare 23 agosto 2010, n. 5493

Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dellĠUnione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato

 

Di seguito ai quesiti pervenuti in ordine alla problematica sinteticamente indicata in oggetto, occorre richiamare, in primo luogo, il disposto di cui allĠarticolo 130 del codice civile ove  precisato che nessuno pu˜ reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta lĠatto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Ci˜ premesso, al fine di poter definire le eventuali istanze di autorizzazioni al soggiorno giacenti, si forniscono le seguenti indicazioni di dettaglio.

Nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino italiano, gli interessati dovranno esibire, per fini probatori, un estratto dellĠatto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano.

Se, invece, il matrimonio  stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino dellĠUnione europea, la prova della celebrazione, ove occorra, andrˆ fornita tramite idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza.

Qualora, infine, uno dei due coniugi sia residente in Italia e abbia, di propria iniziativa, provveduto a far trascrivere, nello stesso comune italiano di residenza, lĠatto di matrimonio ai sensi dellĠarticolo 19 del D.P.R. 396/2000, i coniugi potranno produrre, in alternativa, la copia integrale del suddetto atto trascritto (chiaramente, formato estero).