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DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007 , n. 206
Attuazione  della  direttiva  2005/36/CE  relativa  al riconoscimento
delle  qualifiche  professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.


 Vigente al: 08-09-2010


Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  25 gennaio  2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4
e l'allegato B;
  Vista  la  direttiva  n.  2005/36/CE  del  Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  7 settembre  2005,  relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali;
  Vista la direttiva 2006/100/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006,
che  adegua  determinate  direttive  sulla  libera circolazione delle
persone a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della   direttiva  89/48/CEE  relativa  ad  un  sistema  generale  di
riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni;
  Visto  il  decreto  legislativo  2 maggio  1994,  n.  319,  recante
attuazione  della  direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema
generale di riconoscimento della formazione professionale che integra
la direttiva 89/48/CEE;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n.  196, recante
approvazione del Codice in materia di protezione dei dati personali;
  Visto  il  decreto  legislativo  20 settembre 2002, n. 229, recante
attuazione  della  direttiva 99/42/CE che istituisce un meccanismo di
riconoscimento   delle  qualifiche  per  le  attivita'  professionali
disciplinate  dalle  direttive  di liberalizzazione e dalle direttive
recanti  misure  transitorie  e  che  completa il sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  368, recante
attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione
dei   medici   e   di  reciproco  riconoscimento  dei  loro  diplomi,
certificati  ed  altri  titoli  e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE,
98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
  Vista  la  legge  13 giugno  1985,  n.  296, relativa al diritto di
stabilimento   e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte  delle
ostetriche con cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunita'
economica europea;
  Visto  il  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 129, relativo
all'attuazione   delle  direttive  85/384/CEE,  n.  85/614/CEE  e  n.
86/17/CEE   in   materia   di   riconoscimento   dei  diplomi,  delle
certificazioni e altri titoli nel settore dell'architettura;
  Vista  la  legge  24 luglio 1985, n. 409, relativa alla istituzione
della professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative al
diritto  di  stabilimento  ed  alla  libera prestazione di servizi da
parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunita' europee;
  Vista  la  legge  18 dicembre  1980, n. 905, relativa al diritto di
stabilimento   e  libera  prestazione  dei  servizi  da  parte  degli
infermieri professionali cittadini degli Stati membri della Comunita'
economica europea;
  Vista  la  legge  8 novembre  1984,  n. 750, relativa al diritto di
stabilimento  e libera prestazione di servizi da parte dei veterinari
cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea;
  Visto  il  decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, relativo alla
attuazione delle direttive 85/432/CEE, n. 85/433/CEE e n. 85/584/CEE,
in  materia  di formazione e diritto di stabilimento dei farmacisti a
norma dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1990, n. 212;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 ottobre 2007;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  le  politiche  europee,  della
pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca, della salute e
della  giustizia,  di  concerto  con  i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale,
dello  sviluppo  economico,  per i beni e le attivita' culturali, dei
trasporti e per gli affari regionali e le autonomie locali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1. Il  presente decreto disciplina il riconoscimento, per l'accesso
alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione di
quelle  il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti
in  quanto  partecipi  sia  pure  occasionalmente  dell'esercizio  di
pubblici  poteri  ed  in  particolare  le  attivita'  riservate  alla
professione  notarile,  delle qualifiche professionali gia' acquisite
in  uno  o  piu'  Stati membri dell'Unione europea, che permettono al
titolare  di  tali  qualifiche  di  esercitare  nello Stato membro di
origine la professione corrispondente.
  2.  Restano  salve  le  disposizioni  vigenti  che  disciplinano il
profilo dell'accesso al pubblico impiego.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1. Il  presente  decreto si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali   lavoratori   subordinati   o   autonomi,  compresi  i  liberi
professionisti,  una  professione  regolamentata in base a qualifiche
professionali  conseguite  in  uno Stato membro dell'Unione europea e
che,  nello  Stato  d'origine,  li  abilita  all'esercizio  di  detta
professione.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano ai
cittadini   degli   Stati  membri  dell'Unione  europea  titolari  di
qualifiche  professionali  non  acquisite  in uno Stato membro, per i
quali  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti.  Per le
professioni  che rientrano nel titolo III, capo IV, il riconoscimento
deve  avvenire  nel  rispetto  delle  condizioni minime di formazione
elencate in tale capo.
  3.  Per  il  riconoscimento  dei titoli di formazione acquisiti dai
cittadini  dei  Paesi  aderenti allo Spazio economico europeo e della
Confederazione  Svizzera,  si  applicano  gli  accordi  in vigore con
l'Unione europea.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                     Effetti del riconoscimento
    1. Il  riconoscimento  delle  qualifiche professionali operato ai
sensi  del  presente  decreto legislativo permette di accedere, se in
possesso  dei  requisiti  specificamente  previsti,  alla professione
corrispondente  per  la  quale  i  soggetti  di  cui  all'articolo 2,
comma 1,   sono   qualificati  nello  Stato  membro  d'origine  e  di
esercitarla   alle   stesse   condizioni   previste  dall'ordinamento
italiano.
  2.   Ai   fini   dell'articolo 1,   comma 1,   la  professione  che
l'interessato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la
quale  e'  qualificato  nel  proprio  Stato  membro  d'origine, se le
attivita' sono comparabili.
  3.  Salvo  quanto  previsto  dagli  articoli 12 e 16, comma 10, con
riguardo  all'uso  del titolo professionale, il prestatore puo' usare
nella  professione  la denominazione del proprio titolo di studio, ed
eventualmente  la  relativa  abbreviazione,  nella lingua dello Stato
membro  nel  quale  il titolo di studio e' stato conseguito. L'uso di
detta  denominazione  o dell'abbreviazione non e' tuttavia consentito
se  idoneo ad ingenerare confusione con una professione regolamentata
nel  territorio nazionale, per la quale l'interessato non ha ottenuto
il  riconoscimento  della  qualifica  professionale;  in  tal caso la
denominazione potra' essere utilizzata a condizione che ad essa siano
apportate  le  modifiche  o  aggiunte  idonee  alla differenziazione,
stabilite dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                             Definizioni
  1. Ai   fini   del   presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni:
    a) «professione regolamentata»:
      1)  l'attivita',  o l'insieme delle attivita', il cui esercizio
e'  consentito  solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in
albi,  registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici,
se   la   iscrizione   e'   subordinata  al  possesso  di  qualifiche
professionali o all'accertamento delle specifiche professionalita';
      2)  i  rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso ai medesimi
e'  subordinato,  da  disposizioni  legislative  o  regolamentari, al
possesso di qualifiche professionali;
      3)   l'attivita'   esercitata   con   l'impiego  di  un  titolo
professionale  il  cui  uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale;
      4)  le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui
il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante
ai  fini  della  retribuzione  delle  relative  prestazioni  o  della
ammissione al rimborso;
      5) le professioni esercitate dai membri di un'associazione o di
un organismo di cui all'Allegato I.
    b) «qualifiche  professionali»:  le  qualifiche  attestate  da un
titolo   di   formazione,   un   attestato   di   competenza  di  cui
all'articolo 19,  comma 1,  lettera a),  numero  1),  o un'esperienza
professionale;   non   costituisce   qualifica  professionale  quella
attestata  da  una  decisione di mero riconoscimento di una qualifica
professionale acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato
membro;
    c) «titolo  di  formazione»:  diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati  da  un'universita' o da altro organismo abilitato secondo
particolari  discipline che certificano il possesso di una formazione
professionale  acquisita  in  maniera prevalente sul territorio della
Comunita'.  Hanno  eguale valore i titoli di formazione rilasciati da
un  Paese  terzo  se i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo
svolgimento dell'attivita' professionale, un'esperienza di almeno tre
anni  sul  territorio  dello  Stato  membro  che ha riconosciuto tale
titolo, certificata dal medesimo;
    d) «autorita'   competente»:   qualsiasi  autorita'  o  organismo
abilitato  da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli
di formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le
domande e ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
    e) «formazione   regolamentata»:   la  formazione  che  porta  al
conseguimento  degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della
legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
nonche' qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e'
specificamente orientata all'esercizio di una determinata professione
e  consiste  in  un  ciclo di studi completato, eventualmente, da una
formazione  professionale,  un  tirocinio professionale o una pratica
professionale, secondo modalita' stabilite dalla legge;
    f) «esperienza  professionale»: l'esercizio effettivo e legittimo
della professione;
    g) «tirocinio  di  adattamento»:  l'esercizio  di una professione
regolamentata   sotto   la   responsabilita'   di  un  professionista
qualificato,    accompagnato    eventualmente   da   una   formazione
complementare  secondo  modalita' stabilite dalla legge. Il tirocinio
e' oggetto di una valutazione da parte dell'autorita' competente;
    h) «prova  attitudinale»: un controllo riguardante esclusivamente
le   conoscenze   professionali   del  richiedente  effettuato  dalle
autorita'   competenti   allo   scopo  di  valutare  l'idoneita'  del
richiedente ad esercitare una professione regolamentata.
    i) «dirigente  d'azienda»:  qualsiasi persona che abbia svolto in
un'impresa del settore professionale corrispondente:
      1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
      2) la funzione di institore o vice direttore d'azienda, se tale
funzione   implica   una   responsabilita'  corrispondente  a  quella
dell'imprenditore o del direttore d'azienda rappresentato;
      3)  la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti
dell'azienda, con mansioni commerciali o tecniche;
    l) «Stato  membro  di  stabilimento»: lo stato membro dell'Unione
europea   nel   quale  il  prestatore  e'  legalmente  stabilito  per
esercitarvi una professione;
    m) «Stato  membro d'origine»: lo Stato membro in cui il cittadino
dell'Unione europea ha acquisito le proprie qualifiche professionali;
    n) «piattaforma  comune»:  l'insieme dei criteri delle qualifiche
professionali   in   grado   di  colmare  le  differenze  sostanziali
individuate  tra  i  requisiti in materia di formazione esistenti nei
vari  Stati membri per una determinata professione. Queste differenze
sostanziali  sono individuate tramite il confronto tra la durata ed i
contenuti  della  formazione  in almeno due terzi degli Stati membri,
inclusi  tutti  gli  Stati membri che regolamentano la professione in
questione.  Le  differenze  nei  contenuti  della  formazione possono
risultare  dalle  differenze  sostanziali  nel  campo di applicazione
delle attivita' professionali.
 
	        
	      
                               Art. 5.
                        Autorita' competente
  1. Ai  fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III,
capi  II  e  IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
    a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche  giovanili  e  le  attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano  il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate
con la qualifica di professionista sportivo;
    b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo   e   competitivita'  del  turismo,  per  le  attivita'  che
riguardano il settore turistico;
    c) il  Ministero  titolare della vigilanza per le professioni che
necessitano,  per  il  loro  esercizio,  dell'iscrizione  in  Ordini,
Collegi,  albi,  registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla
lettera g);
    d) la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione  pubblica,  per  le  professioni  svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto
alle lettere e), f) e g);
    e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
    f) il  Ministero  della  pubblica  istruzione,  per  i docenti di
scuole   dell'infanzia,   primaria,   secondaria  di  primo  grado  e
secondaria  superiore  e  per  il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola;
    g) il Ministero dell'universita' e della ricerca per il personale
ricercatore   e  per  le  professioni  di  architetto,  pianificatore
territoriale,  paesaggista,  conservatore  dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
    h) il  Ministero  dell'universita' e della ricerca per ogni altro
caso  relativamente  a professioni che possono essere esercitate solo
da   chi   e'   in   possesso  di  qualifiche  professionali  di  cui
all'articolo 19,  comma 1,  lettere d)  ed e),  salvo quanto previsto
alla lettera c);
    i) il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali per le
attivita'  afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei
beni   culturali,   secondo  quanto  previsto  dai  commi 7,  8  e  9
dell'articolo 29  del  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
    l) il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale per ogni
altro  caso relativamente a professioni che possono essere esercitate
solo  da  chi  e'  in  possesso  di  qualifiche  professionali di cui
all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c);
    m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano  per  le  professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
  2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano individuano l'autorita'
competente  a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate
dai beneficiari.
  3.  Fino  all'individuazione  di  cui  al comma 2, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
    a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche  giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui
all'allegato  IV,  Lista  III, punto 4), limitatamente alle attivita'
afferenti al settore sportivo;
    b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo
sviluppo  e  la  competitivita'  del turismo, per le attivita' di cui
all'allegato   IV,   Lista   II   e   III,   e   non  comprese  nelle
lettere c), d) e) ed f);
    c) il  Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui
all'allegato  IV,  Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle
lettere d), e) ed f);
    d) il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita' culturali per le
attivita'  di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente
alle attivita' riguardanti biblioteche e musei;
    e) il  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale per le
attivita'  di cui all'allegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851
e 855;
    f) il   Ministero   dei   trasporti   per  le  attivita'  di  cui
all'allegato  IV,  Lista  II  e  Lista  III, nelle parti afferenti ad
attivita' di trasporto.
 
	        
	      
                               Art. 6.
                          Punto di contatto
  1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
assolve i compiti di:
    a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
    b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e l'assistenza
sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
  2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
    a) una  applicazione uniforme del presente decreto da parte delle
autorita' di cui all'articolo 5;
    b) la  circolazione  di  ogni  informazione  utile  ad assicurare
l'applicazione  del  presente decreto, in particolare quelle relative
alle condizioni d'accesso alle professioni regolamentate.
  3.  Le  autorita'  di cui all'articolo 5 mettono a disposizione del
coordinatore  di  cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati
statistici  necessari  ai  fini della predisposizione della relazione
biennale  sull'applicazione  del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
  4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
    a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri Stati
membri  le  informazioni utili ai fini dell'applicazione del presente
decreto  e  in  particolare informazioni sulla legislazione nazionale
che  disciplina  le  professioni  e  il  loro  esercizio  compresa la
legislazione sociale ed eventuali norme deontologiche ;
    b) assiste,  se  del  caso,  i  cittadini  per  l'ottenimento dei
diritti  attribuiti  loro  dal  presente  decreto  cooperando  con le
autorita'  competenti.  Su richiesta della Commissione europea, entro
due  mesi  a  partire dalla data di ricevimento di tale richiesta, il
punto   di   contatto   assicura   le   informazioni   sui  risultati
dell'assistenza prestata;
    c) valuta  le  questioni di particolare rilevanza o complessita',
congiuntamente   con  un  rappresentante  delle  regioni  e  province
autonome  designato  in  sede  di Conferenza Stato-regioni e province
autonome  di  Trento  e  di Bolzano, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  5.  L'Autorita'  competente di cui all'articolo 5 puo' istituire un
proprio  punto  di  contatto  che,  in relazione ai riconoscimenti di
propria  competenza,  assicura  i compiti di cui alla lettera a) e b)
del  comma 4.  I  casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono
comunicati al punto di contatto di cui al comma 1, lettera b).
  6.  Della  attivazione  del  punto  di  contatto  l'amministrazione
competente  ai  sensi  dell'articolo 5 informa il Dipartimento per il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  ai fini dell'esercizio
delle competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.
 
	        
	      
                               Art. 7.
                       Conoscenze linguistiche
  1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo III,
per  l'esercizio  della  professione i beneficiari del riconoscimento
delle   qualifiche   professionali  devono  possedere  le  conoscenze
linguistiche necessarie.
 
	        
	      
Capo II
Rapporti con autorita' non nazionali
                               Art. 8.
                     Cooperazione amministrativa
  1.   Ogni   autorita'   di   cui  all'articolo 5  assicura  che  le
informazioni  richieste  dall'autorita'  dello Stato membro d'origine
nel  rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei
dati  personali  siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di
informazioni puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita'
definite con l'Unione europea.
  2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo' riguardare, in
particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali adottate nei
riguardi   del  professionista  oggetto  di  specifica  procedura  di
riconoscimento  professionale  di  cui  al titolo II e al titolo III,
qualora   suscettibili   di  incidere,  anche  indirettamente,  sulla
attivita' professionale.
  3.  Al  fine  di  cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali
competenti,  se  esistenti,  danno comunicazione all'autorita' di cui
all'articolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio della
professione.
  4. Nell'ambito della procedura di riconoscimento a norma del titolo
III  l'autorita'  di  cui  all'articolo 5, in caso di fondato dubbio,
puo'  chiedere  all'autorita' competente dello Stato membro d'origine
conferma sull'autenticita' degli attestati o dei titoli di formazione
da  esso  rilasciati  e,  per  le  attivita' previste dal titolo III,
capo IV,  conferma  che  siano  soddisfatte  le  condizioni minime di
formazione previste dalla legge.
  5.  Nei  casi  di  cui  al  titolo III, in presenza di un titolo di
formazione  rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro
di  origine  a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte
in un centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di
un  altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorita' competente di
cui   all'articolo 5   assicura   l'ammissione   alla   procedura  di
riconoscimento  previa verifica, presso la competente autorita' dello
stato membro d'origine, che:
    a) il  programma  di  formazione  del  centro che ha impartito la
formazione    sia    stato   certificato   nelle   forme   prescritte
dall'autorita' competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
    b) il  titolo  di  formazione  in  oggetto  sia  lo stesso titolo
rilasciato  dall'autorita'  competente dello stato membro d'origine a
seguito  del percorso formativo impartito integralmente nella propria
struttura d'origine;
    c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano gli
stessi diritti d'accesso e di esercizio della relativa professione.
 
	        
	      
Titolo II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
Principi generali
                               Art. 9.
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea
  1.  Fatti  salvi  gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di
servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali:
    a) se  il  prestatore  e'  legalmente stabilito in un altro Stato
membro per esercitarvi la corrispondente professione;
    b) in  caso  di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato  membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il
prestatore  deve aver esercitato tale professione per almeno due anni
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
  2.  Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente
nel  caso  in  cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato
per  esercitare,  in modo temporaneo e occasionale, la professione di
cui al comma 1.
  3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale  della prestazione e'
valutato,  dall'autorita'  di  cui  all'art. 5, caso per caso, tenuto
conto  anche  della  natura  della  prestazione,  della  durata della
prestazione  stessa,  della  sua  frequenza, della sua periodicita' e
della sua continuita'.
  4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme che
disciplinano   l'esercizio   della  professione  che  e'  ammesso  ad
esercitare,  quali la definizione della professione, l'uso dei titoli
e   la   responsabilita'   professionale   connessa   direttamente  e
specificamente  alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni  disciplinari  applicabili  ai  professionisti  che, sul
territorio italiano, esercitano la professione corrispondente.
 
	        
	      
Capo II
Adempimenti per l'esercizio della prestazione
di servizi temporanea e occasionale.
                              Art. 10.
   Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
  1.  Il  prestatore  che  ai  sensi dell'articolo 9 si sposta per la
prima  volta  da  un  altro Stato membro sul territorio nazionale per
fornire  servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi
di  urgenza,  l'autorita' di cui all'articolo 5 con una dichiarazione
scritta,  contenente  informazioni  sulla  prestazione di servizi che
intende  svolgere,  nonche'  sulla  copertura assicurativa o analoghi
mezzi  di  protezione  personale  o collettiva per la responsabilita'
professionale.  Tale dichiarazione ha validita' per l'anno in corso e
deve  essere  rinnovata,  se  il  prestatore  intende successivamente
fornire  servizi  temporanei  o  occasionali in tale Stato membro. Il
prestatore  puo'  fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo
di comunicazione.
  2.  In  occasione  della  prima prestazione, o in qualunque momento
interviene  un  mutamento  oggettivo  della  situazione attestata dai
documenti,  la  dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata
di:
    a) un  certificato  o  copia  di  un  documento  che  attesti  la
nazionalita' del prestatore;
    b) una  certificazione  dell'autorita' competente che attesti che
il   titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno  Stato  membro  per
esercitare  le  attivita'  in  questione  e  che  non  gli e' vietato
esercitarle,  anche  su  base  temporanea,  al  momento  del rilascio
dell'attestato;
    c) un   documento  che  comprovi  il  possesso  delle  qualifiche
professionali;
    d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova
con  qualsiasi  mezzo  che il prestatore ha esercitato l'attivita' in
questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
    e) per  le  professioni  nel  settore della sicurezza la prova di
assenza di condanne penali.
  3.  Per  i  cittadini  dell'Unione  europea stabiliti legalmente in
Italia  l'attestato  di  cui  al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a
richiesta   dell'interessato   e  dopo  gli  opportuni  accertamenti,
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5.
  4.  Il  prestatore  deve  informare  della  sua  prestazione, prima
dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di
previdenza  obbligatoria competente per la professione esercitata. La
comunicazione,   che   non  comporta  obblighi  di  iscrizione  o  di
contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
 
	        
	      
                              Art. 11.
                        Verifica preliminare
  1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in
materia  di  pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
beneficiano  del  riconoscimento  ai  sensi  del titolo III, capo IV,
all'atto  della  prima  prestazione  di  servizi  le Autorita' di cui
all'articolo 5  possono  procedere  ad  una verifica delle qualifiche
professionali   del  prestatore  prima  della  prima  prestazione  di
servizi.
  2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad evitare
danni  gravi  per  la  salute  o  la  sicurezza  del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
  3.  Entro  un  mese  dalla  ricezione  della  dichiarazione  e  dei
documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa
il  prestatore  che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero
comunica  l'esito  del  controllo  ovvero, in caso di difficolta' che
causi  un  ritardo,  il  motivo  del ritardo e la data entro la quale
sara'  adottata  la  decisione  definitiva,  che  in ogni caso dovra'
essere   adottata   entro  il  secondo  mese  dal  ricevimento  della
documentazione completa.
  4.   In   caso   di   differenze   sostanziali  tra  le  qualifiche
professionali  del  prestatore  e la formazione richiesta dalle norme
nazionali,  nella  misura  in cui tale differenza sia tale da nuocere
alla  pubblica  sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo'
colmare  tali  differenze  attraverso il superamento di una specifica
prova  attitudinale,  con  oneri  a  carico  dell'interessato secondo
quanto  previsto  dall'articolo 25.  La  prestazione  di servizi deve
poter  essere  effettuata  entro  il  mese  successivo alla decisione
adottata in applicazione del comma 3.
  5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente
entro  il  termine  fissato  nei  commi precedenti, la prestazione di
servizi puo' essere effettuata.
 
	        
	      
                              Art. 12.
                        Titolo professionale
  1.  Per  le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi in
cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dell'articolo 11, la
prestazione  di  servizi  e'  effettuata  con il titolo professionale
previsto dalla normativa italiana.
  2.  In  tutti  gli  altri  casi la prestazione e' effettuata con il
titolo  professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un
siffatto  titolo  regolamentato  esista  in  detto  Stato  membro per
l'attivita' professionale di cui trattasi.
  3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua ufficiale o
in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento.
  4.  Nei  casi  in  cui  il suddetto titolo professionale non esista
nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo
di  formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali
di detto Stato membro.
 
	        
	      
                              Art. 13.
                        Iscrizione automatica
  1.  Copia  delle  dichiarazioni di cui all'articolo 10, comma 1, e'
trasmessa   dall'autorita'   competente   di  cui  all'articolo 5  al
competente   Ordine  o  Collegio  professionale,  se  esistente,  che
provvede  ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti  e  tenuti  presso  i  consigli  provinciali e il consiglio
nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.
  2.  Nel  caso  di professioni di cui all'articolo 11, comma 1, e di
cui  al  titolo  III,  capo IV, contestualmente alla dichiarazione e'
trasmessa copia della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2.
  3.  L'iscrizione  di  cui al comma 1 e' assicurata per la durata di
efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1.
  4.  L'iscrizione  all'ordine  non  comporta l'iscrizione ad enti di
previdenza obbligatoria.
 
	        
	      
                              Art. 14.
                Cooperazione tra autorita' competenti
  1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello stabilimento
e  la  buona  condotta  del prestatore, nonche' l'assenza di sanzioni
disciplinari  o  penali  di  carattere professionale sono richieste e
assicurate dalle autorita' di cui all'articolo 5.
  2.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo 5  provvedono affinche' lo
scambio  di  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un reclamo del
destinatario   di   un   servizio   contro   un   prestatore  avvenga
correttamente. I destinatari sono informati dell'esito del reclamo.
 
	        
	      
                              Art. 15.
           Informazioni al destinatario della prestazione
  1.  Nei  casi  in  cui  la  prestazione e' effettuata con il titolo
professionale  dello  Stato membro di stabilimento o con il titolo di
formazione  del  prestatore,  il  prestatore  e'  tenuto a fornire al
destinatario  del  servizio,  in  lingua  italiana  o in altra lingua
comprensibile    dal   destinatario   del   servizio,   le   seguenti
informazioni:
    a) se  il  prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in
un  analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo
numero  d'iscrizione  o  un  mezzo d'identificazione equivalente, che
appaia in tale registro;
    b) se  l'attivita'  e'  sottoposta  a un regime di autorizzazione
nello  Stato  membro  di  stabilimento,  gli estremi della competente
autorita' di vigilanza;
    c) l'ordine  professionale,  o  analogo  organismo, presso cui il
prestatore e' iscritto;
    d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il titolo
di  formazione  del  prestatore  e  lo  Stato  membro in cui e' stato
conseguito;
    e) se  il  prestatore  esercita un'attivita' soggetta all'IVA, il
numero  d'identificazione  IVA  di  cui agli articoli 214 e 215 della
direttiva  2006/112/CE  del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa
al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
    f) le  prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi mezzi
di   tutela   personale   o   collettiva   per   la   responsabilita'
professionale.
 
	        
	      
Titolo III
LIBERTA' DI STABILIMENTO
Capo I
Norme procedurali
                              Art. 16.
        Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
  1.  Ai  fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal
presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita
domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5.
  2.  Entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della domanda di cui al
comma  1  l'autorita'  accerta  la  completezza  della documentazione
esibita,   e   ne   da'   notizia  all'interessato.  Ove  necessario,
l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
  3.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo 5,  comma  2,  per la
valutazione  dei  titoli acquisiti, l'autorita' indice una conferenza
di  servizi  ai  sensi  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241, previa
consultazione  del Consiglio Universitario Nazionale per le attivita'
di  cui  al titolo III, capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano
rappresentanti:
    a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5;
    b) del   Dipartimento   per   il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie;
    c) del Ministero degli affari esteri.
  4.  Nella  conferenza  dei  servizi  sono sentiti un rappresentante
dell'Ordine   o   Collegio   professionale   ovvero  della  categoria
professionale interessata.
  5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per
oggetto  titoli  identici  a  quelli  su  cui e' stato provveduto con
precedente  decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo,
sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII.
  6.  Sul  riconoscimento provvede l'autorita' competente con decreto
motivato,  da  adottarsi  nel termine di tre mesi dalla presentazione
della  documentazione  completa da parte dell'interessato. Il decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per
le professioni di cui al capo II e al capo III del presente titolo il
termine e' di quattro mesi.
  7.  Nei  casi  di  cui  all'articolo 22,  il  decreto stabilisce le
condizioni  del  tirocinio di adattamento e della prova attitudinale,
individuando l'ente o organo competente a norma dell'articolo 24.
  8.  Le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei
casi  di  cui  all'articolo 5,  comma  2,  individuano  le  modalita'
procedimentali   di   valutazione  dei  titoli  di  loro  competenza,
assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita'
interessate.   Le  autorita'  di  cui  all'articolo 5,  comma  2,  si
pronunciano    con   proprio   provvedimento,   stabilendo,   qualora
necessario,  le  eventuali  condizioni di cui al comma 7 del presente
articolo.
  9.  Se  l'esercizio  della professione in questione e' condizionato
alla  prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne, al
cittadino   interessato   e'  proposta  una  formula  appropriata  ed
equivalente  nel  caso  in  cui  la  formula  del  giuramento o della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino.
  10.  I  beneficiari  del  riconoscimento  esercitano la professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua
eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
 
	        
	      
                              Art. 17.
                    Domanda per il riconoscimento
  1.  La  domanda  di  cui  all'articolo 16 e' corredata dei seguenti
documenti:
    a) un  certificato  o  copia  di  un  documento  che  attesti  la
nazionalita' del prestatore;
    b) una  copia  degli  attestati  di  competenza  o  del titolo di
formazione  che  da'  accesso  alla  professione  ed eventualmente un
attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
    c) nei  casi  di  cui all'articolo 27, un attestato relativo alla
natura  ed  alla  durata  dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o
dall'organismo  competente dello Stato membro d'origine o dello Stato
membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
  2.  Le  autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono invitare
il  richiedente  a  fornire  informazioni  quanto alla sua formazione
nella  misura  necessaria  a  determinare  l'eventuale  esistenza  di
differenze   sostanziali   rispetto  alla  formazione  richiesta  sul
territorio  dello  Stato  italiano.  Qualora  sia  impossibile per il
richiedente fornire tali informazioni, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5  si  rivolgono  al  punto  di  contatto, all'autorita'
competente  o  a  qualsiasi  altro  organismo  pertinente dello Stato
membro di origine.
  3.   Qualora   l'accesso   a   una  professione  regolamentata  sia
subordinato  ai  requisiti  dell'onorabilita'  e  della  moralita'  o
all'assenza  di  dichiarazione  di  fallimento, o l'esercizio di tale
professione  possa essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze
professionali  o di condanne per reati penali, la sussistenza di tali
requisiti  si considera provata da documenti rilasciati da competenti
autorita'  dello  Stato membro di origine o dello Stato membro da cui
proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1.
  4.  Nei  casi  in cui l'ordinamento dello Stato membro di origine o
dello  Stato  membro  da  cui  proviene  l'interessato non preveda il
rilascio  dei  documenti  di  cui  al  comma 3, questi possono essere
sostituiti  da una dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui
tale  forma di dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione
solenne,    prestata   dall'interessato   dinanzi   ad   un'autorita'
giudiziaria  o amministrativa competente o, eventualmente, dinanzi ad
un  notaio  o a un organo qualificato dello Stato membro di origine o
dello Stato membro da cui proviene l'interessato.
  5.  Le  certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui cittadini
stabiliti  in  Italia  intendano  stabilirsi  in  altri Stati membri,
devono  essere  fatte  pervenire  alle  autorita'  degli Stati membri
richiedenti entro due mesi.
  6.   Qualora   l'accesso   ad  una  professione  regolamentata  sia
subordinato  al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale
requisito  si  considera  dimostrato  dal  documento prescritto nello
Stato  membro  di  origine  o  nello  Stato  membro  da  cui proviene
l'interessato.  Qualora  lo  Stato membro di origine o di provenienza
non  prescriva  documenti  del genere, le autorita' competenti di cui
all'articolo 5  accettano  un  attestato  rilasciato  da un'autorita'
competente di detti Stati.
  7.   Qualora  l'esercizio  di  una  professione  regolamentata  sia
subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di
assicurazione   contro   i   danni   derivanti   da   responsabilita'
professionale,   tali  requisiti  si  considerano  dimostrati  da  un
attestato  rilasciato  da  una  banca o societa' di assicurazione con
sede in uno Stato membro.
  8.  I  documenti  di  cui  ai  commi 3, 6 e 7 al momento della loro
presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.
  9.  Nei  casi  previsti  dal  titolo  III,  capo  IV, la domanda e'
corredata  da  un  certificato  dell'autorita' competente dello Stato
membro  di  origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i
requisiti   stabiliti  dalla  normativa  comunitaria  in  materia  di
riconoscimento  dei  titoli  di  formazione  in base al coordinamento
delle condizioni minime di formazione.
 
	        
	      
Capo II
Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
                              Art. 18.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente capo si applica a tutte le professioni non coperte
dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:
    a) alle  attivita'  elencate all'allegato IV, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
    b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici chirurghi
specialisti,  gli  infermieri  responsabili dell'assistenza generale,
gli   odontoiatri,   odontoiatri   specialisti,   i   veterinari,  le
ostetriche,  i  farmacisti  e gli architetti, qualora il migrante non
soddisfi  i  requisiti  di  pratica  professionale effettiva e lecita
previsti agli articoli 32, 37, 40, 43, 45, 47, 49 e 55.
    c) agli  architetti,  qualora  il  migrante sia in possesso di un
titolo di formazione non elencato all'allegato V, punto 5.7;
    d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici, agli
infermieri,  agli  odontoiatri,  ai  veterinari,  alle ostetriche, ai
farmacisti  e  agli  architetti  in  possesso di titoli di formazione
specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso
dei titoli elencati all'allegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2,
5.5.2,  5.6.2  e  5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della
pertinente specializzazione;
    e) agli  infermieri  responsabili dell'assistenza generale e agli
infermieri   specializzati   in  possesso  di  titoli  di  formazione
specialistica,  che  seguono  la formazione che porta al possesso dei
titoli  elencati  all'allegato  V,  punto  5.2.2, qualora il migrante
chieda  il  riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in  cui  le
pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate  da infermieri
specializzati  sprovvisti della formazione di infermiere responsabile
dell'assistenza generale;
    f) agli  infermieri  specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dell'assistenza generale, qualora il migrante
chieda  il  riconoscimento  in  un  altro  Stato  membro  in  cui  le
pertinenti  attivita'  professionali  sono  esercitate  da infermieri
responsabili  dell'assistenza  generale,  da infermieri specializzati
sprovvisti    della    formazione    di    infermiere    responsabile
dell'assistenza generale o da infermieri specializzati in possesso di
titoli  di  formazione  specialistica,  che seguono la formazione che
porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2;
    g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti all'articolo 4,
comma 1, lettera c), secondo periodo.
 
	        
	      
                              Art. 19.
                        Livelli di qualifica
  1.   Ai   soli   fini   dell'applicazione   delle   condizioni   di
riconoscimento  professionale  di  cui all'articolo 21, le qualifiche
professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
    a) attestato  di competenza: attestato rilasciato da un'autorita'
competente  dello  Stato  membro  d'origine  designata ai sensi delle
disposizioni  legislative,  regolamentari  o  amministrative  di tale
Stato membro, sulla base:
      1)  o  di  una formazione non facente parte di un certificato o
diploma  ai  sensi  delle  lettere  b),  c),  d)  o e), o di un esame
specifico  non  preceduto  da una formazione o dell'esercizio a tempo
pieno  della professione per tre anni consecutivi in uno Stato membro
o  a  tempo  parziale per un periodo equivalente nei precedenti dieci
anni,
      2)  o  di  una  formazione  generale  a  livello d'insegnamento
elementare   o   secondario   attestante  che  il  titolare  possiede
conoscenze generali;
    b) certificato: certificato che attesta il compimento di un ciclo
di studi secondari,
      1)  o  generale completato da un ciclo di studi o di formazione
professionale  diversi  da  quelli  di  cui  alla  lettera  c)  o dal
tirocinio  o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale
ciclo di studi,
      2)  o  tecnico  o professionale, completato eventualmente da un
ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal
tirocinio  o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale
ciclo di studi;
    c) diploma: diploma che attesta il compimento:
      1)   o   di   una   formazione   a   livello   di  insegnamento
post-secondario  diverso  da  quello  di cui alle lettere d) ed e) di
almeno  un  anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui
una  delle  condizioni  di accesso e', di norma, il completamento del
ciclo  di  studi  secondari  richiesto  per accedere all'insegnamento
universitario  o  superiore ovvero il completamento di una formazione
scolastica  equivalente  al secondo ciclo di studi secondari, nonche'
la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di
studi post-secondari;
      2)  o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione
a  struttura  particolare  inclusa  nell'allegato  II  equivalente al
livello  di  formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo
livello   professionale   e   prepara   a   un   livello  analogo  di
responsabilita' e funzioni;
    d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione a
livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e
non  superiore  a  quattro  anni  o di una durata equivalente a tempo
parziale,    impartita    presso   un'universita'   o   un   istituto
d'insegnamento  superiore  o  un  altro  istituto  che impartisce una
formazione    di   livello   equivalente,   nonche'   la   formazione
professionale   eventualmente  richiesta  oltre  al  ciclo  di  studi
post-secondari;
    e) diploma:  diploma che attesta che il titolare ha completato un
ciclo  di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o
di  una  durata equivalente a tempo parziale, presso un'universita' o
un  istituto  d'insegnamento  superiore  ovvero  un altro istituto di
livello equivalente e, se del caso, che ha completato con successo la
formazione  professionale  richiesta  in  aggiunta  al ciclo di studi
post-secondari.
 
	        
	      
                              Art. 20.
                   Titoli di formazione assimilati
  1.  E'  assimilato  a  un  titolo  di  formazione  che sancisce una
formazione  di  cui  all'articolo 19,  anche  per  quanto riguarda il
livello,  ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione
rilasciato  da  un'autorita'  competente di un altro Stato membro, se
sancisce  una  formazione  acquisita nella Comunita', riconosciuta da
tale  Stato  membro come formazione di livello equivalente al livello
in  questione  e  tale da conferire gli stessi diritti d'accesso o di
esercizio alla professione o tale da preparare al relativo esercizio.
  2.  E'  altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle stesse
condizioni  del  comma  1,  ogni qualifica professionale che, pur non
rispondendo  ai  requisiti  delle  norme legislative, regolamentari o
amministrative  dello  Stato  membro  d'origine  per  l'accesso a una
professione  o  il  suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti
acquisiti  in  virtu'  di  tali  disposizioni.  La disposizione trova
applicazione  se  lo  Stato  membro  d'origine  eleva  il  livello di
formazione richiesto per l'ammissione ad una professione e per il suo
esercizio, e se una persona che ha seguito una precedente formazione,
che  non  risponde  ai requisiti della nuova qualifica, beneficia dei
diritti  acquisiti in forza delle disposizioni nazionali legislative,
regolamentari  o  amministrative;  in  tale  caso,  detta  formazione
precedente     e'     considerata,    ai    fini    dell'applicazione
dell'articolo 21, corrispondente al livello della nuova formazione.
 
	        
	      
                              Art. 21.
                  Condizioni per il riconoscimento
  1.Al   fine   dell'applicazione   dell'articolo 18,  comma  1,  per
l'accesso o l'esercizio di una professione regolamentata sono ammessi
al  riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono
prescritte  da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente
professione ed esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di
formazione   ammessi   al   riconoscimento   soddisfano  le  seguenti
condizioni:
    a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro
Stato  membro,  designata  ai  sensi  delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato;
    b) attestare   un   livello  di  qualifica  professionale  almeno
equivalente  al  livello  immediatamente precedente a quella prevista
dalle normative nazionali.
  2.  L'accesso  e l'esercizio della professione regolamentata di cui
al   comma  1  sono  consentiti  anche  ai  richiedenti  che  abbiano
esercitato a tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei
precedenti  dieci,  in un altro Stato membro che non la regolamenti e
abbiano  uno  o  piu'  attestati di competenza o uno o piu' titoli di
formazione che soddisfino le seguenti condizioni:
    a) essere stati rilasciati da un'autorita' competente in un altro
Stato  membro,  designata  ai  sensi  delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
    b) attestare   un   livello  di  qualifica  professionale  almeno
equivalente  al  livello  immediatamente precedente a quello previsto
dalle normative nazionali;
    c) attestare  la  preparazione  del  titolare all'esercizio della
professione interessata.
  3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di cui
al  comma  2  se  i  titoli  di  formazione posseduti dal richiedente
attestano  una  formazione  regolamentata  ai  sensi dell'articolo 4,
comma  1,  lettera  e),  dei livelli di cui all'articolo 19, comma 1,
lettere  b),  c), d) ed e). Sono considerate formazioni regolamentate
del  livello  di  cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), quelle di
cui all'allegato III.
  4.   In   deroga  al  comma  2,  lettera  b),  e  al  comma  3,  il
riconoscimento  di  cui  al  comma  1  e'  assicurato nel caso in cui
l'accesso a detta professione e' subordinato al possesso di un titolo
di  formazione  che attesta il compimento di una formazione a livello
di  insegnamento  superiore  o  universitario  di  una  durata pari a
quattro  anni e se il richiedente possiede un titolo di formazione di
cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
 
	        
	      
                              Art. 22.
                         Misure compensative
  1.   Il   riconoscimento  di  cui  al  presente  capo  puo'  essere
subordinato   al  compimento  di  un  tirocinio  di  adattamento  non
superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova attitudinale, a scelta del
richiedente, in uno dei seguenti casi:
    a) se  la  durata  della  formazione  da  lui  seguita  ai  sensi
dell'articolo 21,  comma  1  e  2,  e'  inferiore di almeno un anno a
quella richiesta in Italia;
    b) se  la  formazione  ricevuta  riguarda materie sostanzialmente
diverse  da  quelle  coperte  dal  titolo  di formazione richiesto in
Italia;
    c) se  la  professione regolamentata include una o piu' attivita'
professionali    regolamentate,    mancanti    nella   corrispondente
professione  dello  Stato  membro  d'origine del richiedente, e se la
differenza  e'  caratterizzata da una formazione specifica, richiesta
dalla  normativa  nazionale  e  relativa  a  materie  sostanzialmente
diverse  da  quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
  2.  Nei  casi  di  cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di
avvocato,  dottore  commercialista,  ragioniere e perito commerciale,
consulente  per  la  proprieta'  industriale,  consulente del lavoro,
attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni
di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale.
  3.  Con  decreto  dell'autorita'  competente di cui all'articolo 5,
sentita  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il  coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre
professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia  di  diritto  nazionale  costituisce un elemento essenziale e
costante dell'attivita'.
  4.  Nei  casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato al
superamento di una prova attitudinale se:
    a) riguarda casi nei quali si applica l'articolo 18, lettere b) e
c),  l'articolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici
e  gli  odontoiatri,  l'articolo 18,  comma 1, lettera f), qualora il
migrante   chieda   il  riconoscimento  per  attivita'  professionali
esercitate   da   infermieri   professionali  e  per  gli  infermieri
specializzati  in possesso di titoli di formazione specialistica, che
seguono  la  formazione  che  porta  al  possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2 e l'articolo 18, comma 1, lettera g);
    b) riguarda casi di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), per
quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive  in una societa' per le quali la normativa vigente richieda
la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
  5.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1, lettere b) e c), per
«materie   sostanzialmente  diverse»  si  intendono  materie  la  cui
conoscenza    e'    essenziale    all'esercizio   della   professione
regolamentata  e  che  in  termini  di  durata o contenuto sono molto
diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
  6.  L'applicazione  del  comma  1  comporta una successiva verifica
sull'eventuale  esperienza professionale attestata dal richiedente al
fine  di  stabilire  se  le  conoscenze  acquisite nel corso di detta
esperienza  professionale  in  uno  Stato  membro o in un Paese terzo
possano  colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte
di essa.
  7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le
politiche  europee  e i Ministri competenti per materia, osservata la
procedura  comunitaria  di  preventiva comunicazione agli altri Stati
membri  e  alla Commissione contenente adeguata giustificazione della
deroga,  possono  essere  individuati  altri  casi  per  i  quali  in
applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale.
  8.  Il  decreto  di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua
comunicazione  alla  Commissione  europea,  se  la  stessa  nel detto
termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.
 
	        
	      
                              Art. 23.
            Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
  1.  Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le materie oggetto
del   tirocinio  di  adattamento  e  della  prova  attitudinale  sono
stabilite  dall'Autorita'  competente  a  seguito della Conferenza di
servizi  di cui all'articolo 16, se convocata. In caso di valutazione
finale sfavorevole il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i
diritti  e  i  benefici  sociali  di  cui  gode  il  tirocinante sono
stabiliti   dalla   normativa   vigente,   conformemente  al  diritto
comunitario applicabile.
  2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o pratica
e  orale  o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie
stabilite  ai  sensi  del  comma 1. In caso di esito sfavorevole o di
mancata  presentazione dell'interessato senza valida giustificazione,
la prova attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
  3.  Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di cui
all'articolo 5  predispongono un elenco delle materie che, in base ad
un  confronto  tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e
quella  posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di
formazione  del  richiedente.  La prova verte su materie da scegliere
tra  quelle  che  figurano  nell'elenco  e  la  cui conoscenza e' una
condizione   essenziale  per  poter  esercitare  la  professione  sul
territorio  dello  Stato.  Lo  status  del  richiedente  che desidera
prepararsi  per  sostenere  la  prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.
 
	        
	      
                              Art. 24.
                Esecuzione delle misure compensative
  1.  Con  riferimento  all'articolo 5,  comma  1,  con  decreto  del
Ministro  competente  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n. 400, sono definite, con riferimento alle singole
professioni,  le  procedure necessarie per assicurare lo svolgimento,
la  conclusione,  l'esecuzione  e  la valutazione delle misure di cui
agli articoli 23 e 11.
 
	        
	      
                              Art. 25.
                      Disposizioni finanziarie
  1.  Gli  eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle
misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato
sulla  base  del  costo  effettivo del servizio, secondo modalita' da
stabilire  con  decreto  del  Ministro  competente  da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
	        
	      
                              Art. 26.
                         Piattaforma comune
  1.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento  delle  politiche  comunitarie,  al  fine  di elaborare
proposte  in  materia  di  piattaforme  comuni di cui all'articolo 4,
comma  1, lettera n), da sottoporre alla Commissione europea, convoca
apposite   conferenze   di   servizi  cui  partecipano  le  autorita'
competenti  di  cui  all'articolo 5.  Sulla  ipotesi  di  piattaforma
elaborata  dall'autorita'  competente  di  cui  all'articolo 5  o, in
mancanza,  dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono sentiti, se
si  tratta  di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o gli
albi,  ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative
sul   territorio   nazionale,   se   si  tratta  di  professioni  non
regolamentate   in   Italia,   le  associazioni  rappresentative  sul
territorio  nazionale  e,  se  si  tratta  di attivita' nell'area dei
servizi  non  intellettuali  e  non regolamentate, le associazioni di
categoria rappresentative a livello nazionale.
  2.  All'elaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri Stati
membri,  partecipano  le  autorita' competenti di cui all'articolo 5,
sentiti,  se  si  tratta  di professioni regolamentate, gli ordini, i
collegi  o  gli  albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni
rappresentative sul territorio nazionale, se si tratta di professioni
non  regolamentate  in  Italia,  le  associazioni rappresentative sul
territorio  nazionale  e,  se  si  tratta  di attivita' nell'area dei
servizi  non  intellettuali  e  non regolamentate, le associazioni di
categoria   rappresentative  a  livello  nazionale.  Analogamente  si
procede  in  ogni  altro  caso  in  cui a livello europeo deve essere
espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
  3.  Al  fine  della valutazione in ordine alla rappresentativita' a
livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
    a) della  avvenuta costituzione per atto pubblico o per scrittura
privata   autenticata  o  per  scrittura  privata  registrata  presso
l'ufficio del registro, da almeno quattro anni;
    b) della  adozione  di  uno statuto che sancisca un ordinamento a
base  democratica,  senza  scopo di lucro, la precisa identificazione
delle  attivita'  professionali cui l'associazione si riferisce e dei
titoli  professionali  o  di  studi  necessari  per  farne  parte, la
rappresentativita'  elettiva  delle  cariche  interne  e l'assenza di
situazioni  di  conflitto  di  interesse  o  di  incompatibilita', la
trasparenza  degli  assetti  organizzativi e l'attivita' dei relativi
organi,    la   esistenza   di   una   struttura   organizzativa,   e
tecnico-scientifica   adeguata   all'effettivo  raggiungimento  delle
finalita' dell'associazione;
    c) della   tenuta   di   un  elenco  degli  iscritti,  aggiornato
annualmente   con  l'indicazione  delle  quote  versate  direttamente
all'associazione per gli scopi statutari;
    d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita' di
sanzioni;
    e) della previsione dell'obbligo della formazione permanente;
    f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
    g) della  mancata pronunzia nei confronti dei suoi rappresentanti
legali  di condanna, passata in giudicato, in relazione all'attivita'
dell'associazione medesima.
  4.  Qualora  le qualifiche professionali del richiedente rispondano
ai  criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della
piattaforma   comune,   il   riconoscimento  professionale  non  puo'
prevedere  l'applicazione  dei  provvedimenti di compensazione di cui
all'articolo 22.  Le associazioni in possesso dei requisiti di cui al
periodo  precedente  sono  individuate,  previo  parere del Consiglio
nazionale  dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee e del
Ministro competente per materia.
  5.  Se successivamente all'adozione da parte dell'Unione europea le
autorita'  competenti  di  cui all'articolo 5 ritengono che i criteri
stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma
comune  non  offrano  piu'  garanzie  adeguate quanto alle qualifiche
professionali,  ne  informa il coordinatore di cui all'articolo 6 che
cura  la  trasmissione dell'informazione alla Commissione europea per
le iniziative del caso.
 
	        
	      
Capo III
Riconoscimento sulla base dell'esperienza professionale
                              Art. 27.
          Requisiti in materia di esperienza professionale
  1.  Per  le  attivita'  elencate  nell'allegato IV il cui accesso o
esercizio  e'  subordinato  al  possesso  di  conoscenze e competenze
generali,    commerciali    o    professionali,   il   riconoscimento
professionale   e'   subordinato  alla  dimostrazione  dell'esercizio
effettivo  dell'attivita'  in  questione  in un altro Stato membro ai
sensi degli articoli 28, 29 e 30.
 
	        
	      
                              Art. 28.
          Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
                di cui alla Lista I dell'allegato IV
  1.  In  caso  di  attivita'  di  cui alla Lista I dell'allegato IV,
l'attivita' deve essere stata precedentemente esercitata:
    a) per  sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda; oppure
    b) per  tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda,  se  il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per  l'attivita'  in  questione,  una  formazione  di almeno tre anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata  del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
    c) per  quattro  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente  d'azienda,  se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto,  per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due
anni  sancita  da  un  certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata  del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
    d) per  tre  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo, se il
beneficiario  prova  di  aver esercitato l'attivita' in questione per
almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
    e) per  cinque  anni  consecutivi  in  funzioni direttive, di cui
almeno   tre   anni   con   mansioni   tecniche   che  implichino  la
responsabilita'  di  almeno  uno  dei  reparti  dell'azienda,  se  il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,   una   formazione  di  almeno  tre  anni  sancita  da  un
certificato  riconosciuto  da  uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale.
  2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'attivita' non
deve  essere  cessata  da  piu' di 10 anni alla data di presentazione
della   documentazione   completa   dell'interessato  alle  autorita'
competenti di cui all'articolo 5.
  3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del gruppo
ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.
 
	        
	      
                              Art. 29.
          Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
                di cui alla Lista II dell'Allegato IV
  1.  In  caso  di  attivita'  di cui alla Lista II dell'allegato IV,
l'attivita'   in   questione   deve   essere   stata  precedentemente
esercitata:
    a) per   cinque  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente d'azienda; oppure
    b) per  tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda,  se  il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per  l'attivita'  in  questione,  una  formazione  di almeno tre anni
sancita  da  un  certificato  riconosciuto  da  uno  Stato  membro  o
giudicata  del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
    c) per  quattro  anni  consecutivi  come  lavoratore  autonomo  o
dirigente  d'azienda,  se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto,  per l'attivita' in questione, una formazione di almeno due
anni  sancita  da  un  certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata  del tutto valida da un competente organismo professionale;
oppure
    d) per  tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda, se il beneficiario prova di aver esercitato l'attivita' in
questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
    e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,   una   formazione  di  almeno  tre  anni  sancita  da  un
certificato  riconosciuto  da  uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale; oppure
    f) per  sei  anni  consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,   una   formazione  di  almeno  due  anni  sancita  da  un
certificato  riconosciuto  da  uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale.
  2.  Nei  casi  di cui alle lettere a) e d) del comma 1, l'attivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione
della   documentazione   completa   dell'interessato  alle  autorita'
competenti di cui all'articolo 5.
 
	        
	      
                              Art. 30.
          Condizioni per il riconoscimento delle attivita'
               di cui alla Lista III dell'allegato IV
  1.  In  caso  di  attivita' di cui alla Lista III dell'allegato IV,
l'attivita'   in   questione   deve   essere   stata  precedentemente
esercitata:
    a) per  tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda; oppure
    b) per  due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda,  se  il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per   l'attivita'   in   questione,  una  formazione  sancita  da  un
certificato  riconosciuto  da  uno Stato membro o giudicata del tutto
valida da un competente organismo professionale; oppure
    c) per  due anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
d'azienda  se  il beneficiario prova di aver in precedenza esercitato
l'attivita'  in  questione come lavoratore subordinato per almeno tre
anni; oppure
    d) per  tre  anni  consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per l'attivita' in
questione,  una  formazione sancita da un certificato riconosciuto da
uno  Stato  membro  o  giudicata  del  tutto  valida da un competente
organismo professionale.
  2.  Nei  casi  di cui alle lettere a) e c) del comma 1, l'attivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione
della   documentazione   completa   dell'interessato  alle  autorita'
competenti di cui all'articolo 5.
 
	        
	      
Capo IV
Riconoscimento sulla base del coordinamento
delle condizioni minime di formazione
SEZIONE I
Disposizioni comuni
                              Art. 31.
               Principio di riconoscimento automatico
  1.  I  titoli  di  formazione  di  medico,  che  danno accesso alle
attivita'  professionali  di  medico  con formazione di base e medico
specialista,   infermiere   responsabile   dell'assistenza  generale,
odontoiatra,   odontoiatra  specialista,  veterinario,  farmacista  e
architetto,  di  cui all'allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1,
5.1.2,  5.2.2,  5.3.2,  5.3.3,  5.4.2,  5.6.2  e 5.7.1, conformi alle
condizioni   minime   di   formazione  di  cui  rispettivamente  agli
articoli 33,  34,  38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a cittadini di
cui all'articolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono riconosciuti
dalle  autorita'  di  cui  all'articolo 5  con gli stessi effetti dei
titoli   rilasciati   in   Italia   per  l'accesso,  rispettivamente,
all'attivita'   di  medico  chirurgo,  medico  chirurgo  specialista,
infermiere   responsabile   dell'assistenza   generale,  odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto.
  2.  I  titoli  di  formazione  di  cui  al  comma  1  devono essere
rilasciati  dalle  autorita'  competenti  degli  altri Stati membri e
essere   accompagnati   dai  certificati  di  cui  all'allegato  V  e
rispettivamente  ai  punti  5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2,
5.6.2 e 5.7.1.
  3.  Le  disposizioni  del  primo e secondo comma, non pregiudicano,
rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37,
40, 43, 45, 49 55.
  4.  I  diplomi  e  i  certificati  rilasciati da altri Stati membri
conformemente  all'articolo 36  ed  elencati  nell'allegato  V  punto
5.1.4,   sono   riconosciuti  con  gli  stessi  effetti  dei  diplomi
rilasciati  in  Italia  per  l'accesso  all'attivita'  di  medico  di
medicina  generale  nel  quadro  del  regime  nazionale di previdenza
sociale;  sono  fatti  comunque  salvi  i  diritti  acquisiti  di cui
all'articolo 37.
  5.  I  titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini di
cui   all'articolo 2,   comma  1,  da  altri  Stati  membri  elencati
nell'allegato  V  punto  5.5.2,  conformi  alle  condizioni minime di
formazione di cui all'articolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui
all'articolo 47,    sono    riconosciuti    dall'Autorita'   di   cui
all'articolo 5,  con  gli  stessi  effetti  dei  titoli rilasciati in
Italia  per l'accesso all'attivita' di ostetrica; sono fatti comunque
salvi i diritti acquisiti di cui all'articolo 49.
  6.  I  titoli di formazione di architetto oggetto di riconoscimento
automatico  di  cui  al comma 1, attestano una formazione iniziata al
piu'  presto nel corso dell'anno accademico indicato nell'allegato V,
punto 5.7.1.
  7.  L'accesso e l'esercizio delle attivita' professionali di medico
chirurgo, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista,
veterinario,  ostetrica  e farmacista sono subordinati al possesso di
un  titolo  di formazione di cui all'allegato V, e rispettivamente ai
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
  8.  Il  Ministero  della  salute  e il Ministero dell'universita' e
della  ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni  nel  campo  dell'architettura  di  cui al presente Capo,
notificano  alla  Commissione  europea  le  disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative che adottano in materia di rilascio di
titoli  di  formazione nei settori coperti dal presente capo. Inoltre
per  i  titoli  di  formazione  nel settore dell'architettura, questa
notifica e' inviata anche agli altri Stati membri.
  9.  Le  informazioni  notificate  di cui al comma 8 sono pubblicate
nella   Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea  attraverso  una
comunicazione  della Commissione europea nella quale sono indicate le
denominazioni  date  dagli  Stati  membri  ai titoli di formazione e,
eventualmente,  l'organismo  che rilascia il titolo di formazione, il
certificato  che  accompagna  tale  titolo  e il titolo professionale
corrispondente,  che  compare nell'allegato V e, rispettivamente, nei
punti  5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 e 5.7.1.
  10. Gli elenchi di cui all'allegato V sono aggiornati e modificati,
in  conformita' alle relative modifiche definite in sede comunitaria,
relativamente  alle  professioni  sanitarie, con decreto del Ministro
della  salute,  di  concerto con il Ministro dell'universita' e della
ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto
del Ministero dell'universita' e della ricerca.
  11.  I  beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere gli
obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.
  12.  Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi del
presente  decreto  come  medico  chirurgo  e  infermiere responsabile
dell'assistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di
feldsher  rilasciato  in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e
che  esercitavano questa professione nell'ambito del regime nazionale
di sicurezza sociale bulgaro alla data del 1° gennaio 2000.
 
	        
	      
                              Art. 32.
                          Diritti acquisiti
  1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di cui
al  presente  capo  i  titoli  di  formazione  che danno accesso alle
attivita'  professionali di medico con formazione di medico di base e
di  medico  specialista,  di  infermiere responsabile dell'assistenza
generale, di odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario,
di  farmacista in possesso dei cittadini di cui all'articolo 2, comma
1  e  che non soddisfano l'insieme dei requisiti di formazione di cui
agli  articoli 33,  34,  38, 41, 42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se
sanciscono  il compimento di una formazione iniziata prima delle date
indicate nell'allegato V, punti 5.1.1., 5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2,  5.5.2,  5.6.2  e  se  sono  accompagnati  da un attestato che
certifica  l'esercizio effettivo e lecito dell'attivita' in questione
per  almeno  tre  anni  consecutivi  nei cinque anni che precedono il
rilascio dell'attestato stesso.
  2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di formazione
in  medicina che danno accesso alle attivita' professionali di medico
con  formazione  di  base  e  di  medico  specialista,  di infermiere
responsabile dell'assistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista,  di  veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti
sul  territorio  della  ex  Repubblica  democratica  tedesca, che non
soddisfano  i requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33,
34,   38,  41,  42,  44,  46  e  50  se  tali  titoli  sanciscono  il
completamento di una formazione iniziata:
    a) prima  del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di base,
infermieri   responsabile   dell'assistenza   generale,  odontoiatri,
odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
    b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
  3.  I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono l'esercizio
delle  attivita'  professionali su tutto il territorio della Germania
alle  stesse  condizioni  dei  titoli  di formazione rilasciati dalle
competenti  autorita'  tedesche di cui all'allegato V, 5.1.1., 5.1.2,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
  4.  Sono  altresi' riconosciuti i titoli di formazione in medicina,
che   danno  accesso  alle  attivita'  professionali  di  medico  con
formazione   di   base   e   di  medico  specialista,  di  infermiere
responsabile  dell'assistenza generale, di veterinario, di ostetrica,
di  farmacista  e di architetto che sono in possesso dei cittadini di
cui  all'articolo 2,  comma  1,  e  che sono stati rilasciati nell'ex
Cecoslovacchia,  o  per  i  quali  la  corrispondente  formazione  e'
iniziata,  per  la  Repubblica ceca e la Slovacchia, anteriormente al
1° gennaio  1993,  qualora  le  autorita' dell'uno o dell'altro Stato
membro  sopra indicato attestino che detti titoli di formazione hanno
sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato
VI,  punto  6),  per  quanto  riguarda  l'accesso e l'esercizio delle
attivita'  professionali  di  medico  con  formazione di base, medico
specialista,   infermiere   responsabile   dell'assistenza  generale,
veterinario,  ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di
cui all'articolo 51, e di architetto, relativamente alle attivita' di
cui  all'articolo 54.  Detto  attestato  deve  essere corredato da un
certificato  rilasciato  dalle  medesime autorita', il quale dimostri
l'effettivo  e  lecito esercizio da parte dei cittadini in questione,
nel  territorio  di questi, delle attivita' in oggetto per almeno tre
anni   consecutivi   nei  cinque  anni  precedenti  il  rilascio  del
certificato.
  5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dell'articolo 31 i titoli di
formazione   in   medicina,   che   danno   accesso   alle  attivita'
professionali   di   medico  con  formazione  di  base  e  di  medico
specialista,  di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
odontoiatra,   di   odontoiatra   specialista,   di  veterinario,  di
ostetrica,  di  farmacista  e  di architetto che sono in possesso dei
cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, e che sono stati rilasciati
nell'ex  Unione  Sovietica, o per cui la corrispondente formazione e'
iniziata:  a)  per l'Estonia, anteriormente al 20 agosto 1991; b) per
la  Lettonia,  anteriormente  al  21 agosto 1991; c) per la Lituania,
anteriormente  all'11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre
Stati  membri  sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio   la  stessa  validita'  giuridica  dei  titoli  che  esse
rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita'
giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri, all'allegato
VI, punto 6, per quanto riguarda l'accesso alle, e l'esercizio delle,
attivita'  professionali  di  medico  con  formazione di base, medico
specialista,   infermiere   responsabile   dell'assistenza  generale,
dentista,  dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista,
relativamente alle attivita' di cui all'articolo 46, e di architetto,
relativamente  alle attivita' di cui all'articolo 54. Detto attestato
deve  essere  corredato  da  un certificato rilasciato dalle medesime
autorita',  il quale dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte
dei cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita'
in oggetto per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti
il rilascio del certificato.
  6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui all'articolo 31 i
titoli  di  formazione  in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali   di   medico  con  formazione  di  base  e  di  medico
specialista,  di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di
odontoiatra,   di   odontoiatra   specialista,   di  veterinario,  di
ostetrica,  di  farmacista  e  di architetto che sono in possesso dei
cittadini  di  cui all'articolo 1 e che sono stati rilasciati nell'ex
Jugoslavia,  o  per i quali la corrispondente formazione e' iniziata,
per   la  Slovenia,  anteriormente  al  25 giugno  1991,  qualora  le
autorita'  dello Stato membro sopra citato attestino che detti titoli
hanno  sul  loro  territorio la stessa validita' giuridica dei titoli
che  esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita'  giuridica  dei  titoli menzionati, per detto Stato membro,
all'allegato  VI,  punto  6,  per  quanto  riguarda l'accesso alle, e
l'esercizio  delle,  attivita' professionali di medico con formazione
di  base, medico specialista, infermiere responsabile dell'assistenza
generale,  dentista,  dentista  specialista, veterinario, ostetrica e
farmacista, relativamente alle attivita' di cui all'articolo 51, e di
architetto,  relativamente  alle  attivita'  di  cui all'articolo 54.
Detto  attestato  deve  essere corredato da un certificato rilasciato
dalle  medesime  autorita',  il  quale  dimostri l'effettivo e lecito
esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio
di   questo,  delle  attivita'  in  questione  per  almeno  tre  anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
  7.  I  titoli  di  formazione di medico, di infermiere responsabile
dell'assistenza   generale,   di   odontoiatra,  di  veterinario,  di
ostetrica   e   di   farmacista   rilasciati   ai  cittadini  di  cui
all'articolo 2,  comma  1,  da  un  altro  Stato  membro  e  che  non
corrispondono   alle  denominazioni  che  compaiono  per  tale  Stato
all'allegato  V,  5.1.1,  5.1.2,  5.1.3,  5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2,  5.5.2,  e  5.6.2  sono  riconosciuti  se  accompagnati  da un
certificato  rilasciato  da  autorita'  od organi competenti di detto
Stato  membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il
compimento  di una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38,
41,  42,  44, 46 e 50 e che sono assimilati dallo Stato membro che li
ha rilasciati a quelli le cui denominazioni appaiono nell'allegato V,
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e
5.6.2.
 
	        
	      
SEZIONE II
Medico chirurgo
                              Art. 33.
                   Formazione dei medici chirurghi
  1.  L'ammissione  alla formazione di medico chirurgo e' subordinata
al  possesso  del  diploma  di  scuola  secondaria superiore, che dia
accesso, per tali studi, alle universita'.
  2.  La  formazione  di medico chirurgo garantisce l'acquisizione da
parte dell'interessato delle seguenti conoscenze e competenze:
    a) adeguate  conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l'arte
medica,  nonche'  una  buona  comprensione  dei  metodi  scientifici,
compresi  i  principi relativi alla misura delle funzioni biologiche,
alla  valutazione  di  fatti stabiliti scientificamente e all'analisi
dei dati;
    b) adeguate  conoscenze  della  struttura,  delle  funzioni e del
comportamento  degli  esseri umani, in buona salute e malati, nonche'
dei  rapporti  tra  l'ambiente  fisico  e sociale dell'uomo ed il suo
stato di salute;
    c) adeguate  conoscenze dei problemi e delle metodologie cliniche
atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle malattie
mentali  e  fisiche,  dei  tre  aspetti  della medicina: prevenzione,
diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
    d) adeguata   esperienza   clinica   acquisita   sotto  opportuno
controllo in ospedale.
  3.  La formazione di cui al comma l comprende un percorso formativo
di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di insegnamento
teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il controllo
di una universita'.
  4.  Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1° gennaio
1972,  la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione
pratica  a  livello  universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno
sotto il controllo delle autorita' competenti.
  5.  Fermo  restando  il  principio  dell'invarianza della spesa, la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n.  229,  assicura  la  formazione  professionale  e  l'aggiornamento
permanente  di  coloro  che  hanno completato i loro studi, per tutto
l'arco della vita professionale.
 
	        
	      
                              Art. 34.
Formazione medica specialistica e denominazione medica specialistica
  1. L'ammissione alla formazione medica specializzata e' subordinata
al  compimento  e  alla convalida di sei anni di studi nel quadro del
ciclo di formazione di cui all'articolo 33 durante i quali sono state
acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
  2.  La  formazione  che  permette  di ottenere un diploma di medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nell'allegato V,
punti 5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
    a) presupporre  il conferimento e validita' del titolo conseguito
a  seguito di un ciclo di formazione di cui all'articolo 33 nel corso
del  quale  siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della
medicina di base;
    b) insegnamento  teorico  e  pratico,  effettuato  in  un  centro
universitario,   un  centro  ospedaliero  universitario  o  anche  un
istituto  di  cure  sanitarie  a tal fine autorizzato da autorita' od
organi competenti;
    c) formazione  a tempo pieno sotto il controllo delle autorita' o
enti competenti.
  3.  Il  rilascio  di  un  diploma di medico chirurgo specialista e'
subordinato  al  possesso  di  un  diploma  di medico chirurgo di cui
all'allegato V, punto 5.1.1.
  4.  Le  durate  minime  della  formazione specialistica non possono
essere  inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,
nell'allegato V, punto 5.1.3.
  5.   I   titoli   di   formazione  di  medico  specialista  di  cui
all'articolo 31  sono  quelli  rilasciati  dalle  autorita' od organi
competenti  di  cui all'allegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per
la  formazione  specialistica in questione alle denominazioni vigenti
negli Stati membri cosi' come riportato all'allegato V, 5.1.3.
 
	        
	      
                              Art. 35.
         Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti
  1.  I  cittadini  di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un
diploma  di  medico  specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e
5.1.3  conseguito  in un altro Stato membro, la cui formazione medico
specialistica,  svolta  secondo  le modalita' del tempo parziale, era
disciplinata    da    disposizioni   legislative,   regolamentari   e
amministrative  vigenti  alla  data  del  20 giugno  1975,  che hanno
iniziato la loro formazione di specialisti entro il 31 dicembre 1983,
possono   ottenere  il  riconoscimento  del  loro  titolo  di  medico
specialista,   purche'   detto   titolo   di   specializzazione   sia
accompagnato  da  un  attestato  rilasciato dall'autorita' competente
dello  Stato  membro  presso  cui  e'  stato conseguito il titolo che
certifichi  l'effettivo e lecito esercizio da parte degli interessati
dell'attivita'   specialistica  in  questione  per  almeno  tre  anni
consecutivi nei cinque precedenti il rilascio dell'attestato.
  2.  E'  riconosciuto  il titolo di medico specialista rilasciato in
Spagna ai medici, cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, che hanno
completato  una  formazione  specialistica  prima del 1° gennaio 1995
anche   se  tale  formazione  non  soddisfa  i  requisiti  minimi  di
formazione  di  cui  all'articolo 34,  se  ad  esso  si accompagna un
certificato rilasciato dalle competenti autorita' spagnole attestante
che   gli   interessati   hanno   superato  la  prova  di  competenza
professionale   specifica   organizzata  nel  contesto  delle  misure
eccezionali  di  regolarizzazione di cui al decreto reale 1497/99, al
fine  di  verificare  se  detti  interessati possiedono un livello di
conoscenze  e  di  competenze  comparabile  a  quello  dei medici che
possiedono  titoli  di  medico  specialista menzionati per la Spagna,
all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3.
  3.  Laddove  siano  state  abrogate  le  disposizioni  legislative,
regolamentari  o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione
di  medico  specialista di cui all'allegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e
siano  stati  adottati  a favore dei cittadini italiani provvedimenti
sui diritti acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati
membri  in  possesso di un titolo di medico specialista conseguito in
un  Paese  dell'Unione il diritto di beneficiare delle stesse misure,
purche'  i  titoli di formazione specialistica in loro possesso siano
stati  rilasciati  dallo  Stato  di  provenienza  prima  della data a
partire  dalla  quale  l'Italia  ha cessato di rilasciare i titoli di
formazione   per   la   specializzazione   interessata.  Le  date  di
abrogazione di queste disposizioni si trovano all'allegato V. 5.1.3.
 
	        
	      
                              Art. 36.
              Formazione specifica in medicina generale
  1.  L'ammissione  alla  formazione  specifica  in medicina generale
presuppone il compimento del ciclo di studi di cui all'articolo 33.
  2.  Il  corso  di  formazione  specifica in medicina generale della
durata  di  almeno  tre  anni  e' riservato ai laureati in medicina e
chirurgia, abilitati all'esercizio professionale.
  3.  Al  termine  del  suddetto  corso  e'  rilasciato il diploma di
formazione specifica in medicina generale.
  4.  Fatto  salvo  quanto  indicato  dall'articolo 24,  comma 3, del
decreto  legislativo  17 agosto  1999, n. 368, il corso di formazione
specifica in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a
tempo  pieno  con  obbligo  della frequenza alle attivita' didattiche
teoriche  e pratiche, da svolgersi sotto il controllo delle regioni e
province autonome. Il corso si conclude con il rilascio di un diploma
di  formazione  in  medicina  generale da parte delle regioni e delle
province  autonome,  conforme  al modello predisposto con decreto del
Ministro della salute.
  5.  La  durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta per
un  periodo  massimo  di  un  anno  e  comunque  pari  a quello della
formazione pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e
chirurgia  di  cui  all'articolo 33,  se  detta  formazione  e' stata
dispensata  in  un  centro  ospedaliero riconosciuto, che disponga di
attrezzature e di servizi adeguati di medicina generale o nell'ambito
di  uno  studio  di  medicina  generale  riconosciuto  o in un centro
riconosciuto  in cui i medici dispensano cure primarie. All'inizio di
ogni anno accademico, le universita' notificano l'attivazione di tali
periodi  di  formazione  al  Ministero  della  salute  e al Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  6.  Il  corso  di formazione specifica in medicina generale, che si
svolge  a  tempo  pieno  sotto  il controllo delle regioni e province
autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.
 
	        
	      
                              Art. 37.
     Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale
  1.  Hanno  altresi' diritto ad esercitare l'attivita' professionale
in  qualita'  di  medico  di  medicina  generale  i  medici chirurghi
abilitati all'esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
  2.  Detto  diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro Stato
membro  gia'  iscritti  all'albo  dei medici chirurghi ai sensi della
legge  22 maggio  1978,  n.  217, e che erano titolari, alla data del
31 dicembre  1996  di  un  rapporto  convenzionale per l'attivita' di
medico in medicina generale.
  3.  Ai  cittadini di cui all'articolo 2, comma 1, in possesso di un
titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo
di  formazione  di cui all'articolo 33, titolari di diritti acquisiti
nello  Stato  di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da
ciascuno  Stato  membro  ed indicato nell'allegato V, punto 5.1.4, e'
riconosciuto il diritto di esercitare in Italia l'attivita' di medico
di   medicina   generale   senza  il  titolo  di  formazione  di  cui
all'allegato V, punto 5.1.4.
  4.  I  cittadini  comunitari di cui al comma 3, titolari di diritti
acquisiti,  ai  fini  del suddetto riconoscimento devono produrre una
certificazione   rilasciata  dall'autorita'  competente  dello  Stato
membro  di  provenienza  attestante il diritto di esercitare in detto
Stato  l'attivita'  di  medico  di  medicina  generale nel quadro del
regime  nazionale di previdenza sociale senza il titolo di formazione
di cui all'allegato V, punto 5.1.4.
  5.  I  medici  di  cui  ai  commi  1  e  2 che intendono esercitare
l'attivita'  professionale in qualita' di medico di medicina generale
nel  regime  nazionale  di sicurezza sociale di uno degli altri Stati
membri  anche  se non sono in possesso di una formazione specifica in
medicina   generale   devono   chiedere   il  rilascio  del  relativo
certificato  al  competente  ordine  provinciale dei medici chirurghi
previa  presentazione  della  documentazione  comprovante  i  diritti
acquisiti.
  6.  Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle competenti
autorita'  dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle istanze
dei  medici  chirurghi  italiani  tendenti  ad  ottenere l'ammissione
all'esercizio dell'attivita' specifica in medicina generale nei Paesi
dell'Unione  europea  e  rilascia le certificazioni richieste, previa
acquisizione della relativa documentazione.
 
	        
	      
SEZIONE III
Infermiere responsabile dell'assistenza generale
                              Art. 38.
    Formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
  1.   L'ammissione   alla   formazione   d'infermiere   responsabile
dell'assistenza   generale   e'  subordinata  al  compimento  di  una
formazione  scolastica  generale  di  10  anni sancita da un diploma,
certificato   o  altro  titolo  rilasciato  da  autorita'  od  organi
competenti  di  uno  Stato  membro  o da un certificato attestante il
superamento  di  un  esame d'ammissione, di livello equivalente, alle
scuole per infermieri.
  2. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
avviene  a  tempo  pieno  con  un  programma che corrisponde almeno a
quello di cui all'allegato V, punto 5.2.1.
  3. La formazione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale
comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore d'insegnamento teorico
e  clinico.  L'insegnamento  teorico  rappresenta  almeno  un terzo e
quello  clinico almeno la meta' della durata minima della formazione.
Possono  essere  accordate  esenzioni  parziali  a  persone che hanno
acquisito  parte  di questa formazione nel quadro di altre formazioni
di livello almeno equivalente.
  4.  L'insegnamento  teorico  e'  la  parte  di  formazione  in cure
infermieristiche  con  cui  il  candidato  infermiere  acquisisce  le
conoscenze,  la  comprensione,  le  competenze  e  gli  atteggiamenti
professionali  necessari  a  pianificare,  dispensare e valutare cure
sanitarie  globali.  La formazione e' impartita da insegnanti di cure
infermieristiche  e  da  altro  personale  competente,  in scuole per
infermieri  e  in  altri  luoghi  d'insegnamento  scelti dall'ente di
formazione.
  5.  L'insegnamento  clinico  e'  la  parte  di  formazione  in cure
infermieristiche   con   cui   il   candidato   infermiere  apprende,
nell'ambito  di  un  gruppo  e  a  diretto  contatto  con individui o
collettivita'  sani o malati, a pianificare, dispensare e valutare le
necessarie  cure  infermieristiche  globali  in  base  a conoscenze e
competenze  acquisite.  Egli apprende non solo a lavorare come membro
di  un  gruppo,  ma  anche  a essere un capogruppo che organizza cure
infermieristiche  globali,  e  anche  l'educazione  alla  salute  per
singoli  individui e piccoli gruppi in seno all'istituzione sanitaria
o  alla  collettivita'.  L'istituzione  incaricata  della  formazione
d'infermiere  e'  responsabile  del  coordinamento tra l'insegnamento
teorico e quello clinico per tutto il programma di studi. L'attivita'
d'insegnamento  ha  luogo in ospedali e altre istituzioni sanitarie e
nella   collettivita',   sotto   la   responsabilita'  di  infermieri
insegnanti  e  con la cooperazione e l'assistenza di altri infermieri
qualificati. All'attivita' dell'insegnamento potra' partecipare anche
altro  personale qualificato. I candidati infermieri partecipano alle
attivita'  dei  servizi  in  questione  nella  misura  in  cui queste
contribuiscono  alla  loro formazione, consentendo loro di apprendere
ad   assumersi   le  responsabilita'  che  le  cure  infermieristiche
implicano.
  6.   La   formazione  di  infermiere  responsabile  dell'assistenza
generale  garantisce  l'acquisizione  da parte dell'interessato delle
conoscenze e competenze seguenti:
    a) un'adeguata  conoscenza  delle  scienze  che  sono  alla  base
dell'assistenza  infermieristica  di carattere generale, compresa una
sufficiente  conoscenza dell'organismo, delle funzioni fisiologiche e
del  comportamento  delle  persone  in buona salute e malate, nonche'
delle  relazioni esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico
e sociale dell'essere umano;
    b) una  sufficiente  conoscenza  della  natura e dell'etica della
professione   e   dei  principi  generali  riguardanti  la  salute  e
l'assistenza infermieristica;
    c) un'adeguata  esperienza clinica; tale esperienza, che dovrebbe
essere  scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere acquisita
sotto  il  controllo  di  personale  infermieristico qualificato e in
luoghi  in  cui  il numero del personale qualificato e l'attrezzatura
siano adeguati all'assistenza infermieristica dei pazienti;
    d) la  capacita'  di  partecipare  alla  formazione del personale
sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale;
    e) un'esperienza di collaborazione con altre persone che svolgono
un'attivita' nel settore sanitario.
 
	        
	      
                              Art. 39.
Esercizio  delle  attivita'  professionali  d'infermiere responsabile
                      dell'assistenza generale
  1.    Le    attivita'   professionali   d'infermiere   responsabile
dell'assistenza  generale  sono  le  attivita'  esercitate  a  titolo
professionale e indicate nell'allegato V, punto 5.2.2.
 
	        
	      
                              Art. 40.
      Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili
                      dell'assistenza generale
  1.  Se  agli  infermieri  responsabili  dell'assistenza generale si
applicano  le  norme  generali sui diritti acquisiti, le attivita' da
essi   svolte  devono  comprendere  la  piena  responsabilita'  della
programmazione,   organizzazione   e   somministrazione   delle  cure
infermieristiche ai pazienti.
  2.   Per  quanto  riguarda  i  titoli  polacchi  di  formazione  di
infermiere  responsabile  dell'assistenza generale, si applicano solo
le  seguenti  disposizioni  relative  ai  diritti  acquisiti.  Per  i
cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere
responsabile  dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui
corrispondente  formazione  e'  iniziata  in Polonia anteriormente al
1° maggio  2004 e che non soddisfano i requisiti minimi di formazione
di  cui all'articolo 38 vengono riconosciuti come prova sufficiente i
seguenti    titoli   di   formazione   di   infermiere   responsabile
dell'assistenza  generale  se  corredati  di  un certificato il quale
dimostri  l'effettivo  e  lecito  esercizio da parte dei cittadini di
tale  Stato  membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di
infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale per il periodo di
seguito  specificato:  a)  titolo  di  formazione di grado licenza di
infermiere   (dyplom  licencjata  pielęgniarstwa):  almeno  tre  anni
consecutivi  nei  cinque anni precedenti il rilascio del certificato,
b)  titolo  di  formazione  di  grado  diploma  di infermiere (dyplom
pielęgniarki   albo   pielęgniarki   dyplomowanej)   che  attesta  il
completamento  dell'istruzione post-secondaria ottenuto da una scuola
professionale  medica:  almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti  il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono
aver   incluso   l'assunzione  della  piena  responsabilita'  per  la
pianificazione,  l'organizzazione  e  la  prestazione delle attivita'
infermieristiche nei confronti del paziente.
  3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere rilasciati
in  Polonia  ad  infermieri  che  hanno  completato  anteriormente al
1 maggio  2004  la  corrispondente  formazione  che  non  soddisfa  i
requisiti  minimi  di  formazione di cui all'articolo 32, sancita dal
titolo di «licenza di infermiere» ottenuto sulla base di uno speciale
programma  di rivalorizzazione di cui all'articolo 11 della legge del
20 aprile  2004 che modifica la legge sulle professioni di infermiere
e  ostetrica  e taluni altri atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  di  Polonia  del  30 aprile  2004  n.  92, pag. 885) e al
regolamento  del  Ministro  della  sanita'  dell'11 maggio 2004 sulle
condizioni  dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri
e  alle  ostetriche,  che  sono  titolari di un certificato di scuola
secondaria  (esame  finale  -  maturita)  e  che  hanno conseguito un
diploma  di  infermiere  e  di ostetrica presso un liceo medico o una
scuola  professionale  medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Polonia  del  13 maggio  2004  n.  110,  pag.  1170),  allo  scopo di
verificare  che  gli  interessati  sono  in possesso di un livello di
conoscenze  e di competenze paragonabile a quello degli infermieri in
possesso  delle  qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono
definite nell'allegato V, 5.2.2.
  4.  Per  i  cittadini degli Stati membri i cui titoli di infermiere
responsabile  dell'assistenza generale sono stati rilasciati o la cui
corrispondente  formazione  e' iniziata in Romania anteriormente alla
data  di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi
di  formazione  di  cui all'articolo 38, e' riconosciuto il titolo di
formazione   di   infermiere  responsabile  dell'assistenza  generale
(certificat   de   competente   professionale   de  asistent  medical
generalist)  con  istruzione  post-secondaria  ottenuta da una scoala
postliceala  come  prova  sufficiente se corredato di un attestato il
quale  dimostri l'effettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini
di  tale  Stato membro, nel territorio della Romania, delle attivita'
di infermiere responsabile dell'assistenza generale per un periodo di
almeno  cinque  anni consecutivi nei sette anni precedenti la data di
rilascio  dell'attestato.  Le  suddette attivita' devono aver incluso
l'assunzione  della  piena  responsabilita'  per  la  pianificazione,
l'organizzazione  e  lo  svolgimento delle attivita' infermieristiche
nei confronti del paziente.
 
	        
	      
SEZIONE IV
Odontoiatra
                              Art. 41.
                     Formazione dell'odontoiatra
  1.  L'ammissione  alla  formazione di odontoiatra e' subordinata al
possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  che dia
accesso, per tali studi, alle universita'.
  2.  La  formazione  dell'odontoiatra comprende un percorso di studi
teorici  e  pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo
pieno.  Il  programma  di  studi,  che  permette il conseguimento del
diploma  di  laurea  in  odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde
almeno  a quello di cui all'allegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono
effettuati   presso   un'universita'   o   sotto   il   controllo  di
un'universita'.
  3.  La  formazione  dell'odontoiatra  garantisce  l'acquisizione da
parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
    a) adeguate   conoscenze  delle  scienze  sulle  quali  si  fonda
l'odontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici
e,  in  particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni
biologiche,  alla  valutazione  di fatti stabiliti scientificamente e
all'analisi dei dati;
    b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del
comportamento  di  persone  sane  e  malate,  nonche' del modo in cui
l'ambiente  naturale  e  sociale  influisce  sullo  stato  di  salute
dell'uomo, nella misura in cui cio' sia correlato all'odontoiatria;
    c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti,
bocca,  mascelle  e  dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei
loro  rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico
e sociale del paziente;
    d) adeguata  conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che
forniscano  un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei
denti,  della  bocca,  delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
dell'odontoiatria   sotto   l'aspetto   preventivo,   diagnostico   e
terapeutico;
    e) adeguata   esperienza   clinica   acquisita   sotto  opportuno
controllo.
  4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze necessarie
per  esercitare  tutte  le  attivita' inerenti alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti.
  5.  Le  attivita'  professionali  dell'odontoiatra  sono  stabilite
dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
 
	        
	      
                              Art. 42.
                Formazione di odontoiatra specialista
  1.  L'ammissione  alle  scuole  di specializzazione in odontoiatria
presuppone  il  possesso  di  un  diploma di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria, corredato della relativa abilitazione all'esercizio
professionale.  Tale  diploma  attesta  il compimento con successo di
cinque  anni  di  studi  teorici  e  pratici nell'ambito del ciclo di
formazione di cui all'articolo 41.
  2  Accedono  alle scuole di specializzazione in odontoiatria di cui
al  comma  1  anche  coloro  i  quali  sono in possesso dei requisiti
previsti agli articoli 32 e 43.
  3.   La   formazione   dell'odontoiatra  specialista  comprende  un
insegnamento  teorico e pratico che si svolge presso una universita',
una  azienda  ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle
universita'.
  4.  La  formazione  di  odontoiatra  specialista  si svolge a tempo
pieno,  per  un  periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo
delle autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione
personale  dello  specializzando  alle  attivita'  e  responsabilita'
proprie della disciplina.
 
	        
	      
                              Art. 43.
            Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri
  1.   Ai   fini   dell'esercizio   dell'attivita'  professionale  di
odontoiatra  di  cui all'allegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui
all'articolo 2,   comma  1,  in  possesso  di  un  titolo  di  medico
rilasciato in Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania,
che  hanno  iniziato la formazione in medicina entro la data indicata
per  ciascuno  dei  suddetti  Stati  nell'allegato V, punto 5.3.2, e'
riconosciuto  il  titolo di formazione di medico purche' accompagnato
da  un attestato rilasciato dalla autorita' competente dello Stato di
provenienza.
  2.  Detto  attestato deve certificare il contestuale rispetto delle
sottoelencate condizioni:
    a) che    tali   cittadini   hanno   esercitato   effettivamente,
lecitamente   e  a  titolo  principale  nello  Stato  di  provenienza
l'attivita'   professionale  di  odontoiatra,  per  almeno  tre  anni
consecutivi   nel   corso   dei   cinque   precedenti   il   rilascio
dell'attestato;
    b) che  tali  persone  sono  autorizzate a esercitare la suddetta
attivita'   alle   stesse  condizioni  dei  titolari  del  titolo  di
formazione  indicato  per  lo  Stato  di provenienza nell'allegato V,
punto 5.3.2.
  3.  E'  dispensato dal requisito della pratica professionale di tre
anni,  di  cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi
di  almeno  tre  anni,  che  le  autorita'  competenti dello Stato di
provenienza  dell'interessato certificano equivalenti alla formazione
di cui all'articolo 41.
  4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i titoli
di  formazione conseguiti nell'ex Cecoslovacchia sono riconosciuti al
pari  dei  titoli  di  formazione  cechi  e  slovacchi  e alle stesse
condizioni stabilite nei commi precedenti.
  5.  Il  Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed in
collaborazione   con   gli   Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina
rilasciati in Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in
medicina  dopo  il  28 gennaio  1980  e  prima  del 31 dicembre 1984.
L'attestato   deve   certificare   il  rispetto  delle  tre  seguenti
condizioni:
    a) che   tali   persone   hanno   superato   la  specifica  prova
attitudinale  organizzata  dalle  competenti  autorita'  italiane per
verificare  il  possesso  delle  conoscenze  e  competenze di livello
paragonabile  a  quelle  dei  possessori  del  titolo  di  formazione
indicato per l'Italia all'allegato V, punto 5.3.2;
    b) che  tali persone hanno esercitato effettivamente, lecitamente
e   a  titolo  principale  in  Italia  l'attivita'  professionale  di
odontoiatra,  per  almeno  tre  anni consecutivi nel corso dei cinque
precedenti il rilascio dell'attestato;
    c) che  tali  persone  sono autorizzate a esercitare o esercitano
effettivamente,  lecitamente  e  a  titolo  principale  le  attivita'
professionale  di  odontoiatra  alle stesse condizioni dei possessori
del  titolo di formazione indicato per l'Italia all'allegato V, punto
5.3.2.
  6.  E' dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto comma,
lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il
Ministero  della  salute, previi gli opportuni accertamenti presso il
Ministero  dell'universita'  e della ricerca ed in collaborazione con
gli  Ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli odontoiatri certificano
equivalenti  alla  formazione di cui all'articolo 41. Sono equiparati
ai   predetti  soggetti  coloro  che  hanno  iniziato  la  formazione
universitaria in Italia di medico dopo il 31 dicembre 1984, purche' i
tre  anni  di  studio  sopra  citati  abbiano  avuto  inizio entro il
31 dicembre 1994.
 
	        
	      
SEZIONE V
Veterinario
                              Art. 44.
                  Formazione del medico veterinario
  1.   L'ammissione   alla   formazione  del  medico  veterinario  e'
subordinata  al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore
che dia accesso, per tali studi, alle Universita'.
  2.  Il  diploma  di  laurea  in  medicina veterinaria si consegue a
seguito  di  un  corso di studi universitari teorici e pratici, della
durata minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso
un'universita' o sotto il controllo di un'universita'.
  3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di medico
veterinario  verte  almeno  sul  programma  indicato nell'allegato V,
punto 5.4.1.
  4. La formazione di medico veterinario garantisce l'acquisizione da
parte dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
    a) adeguate  conoscenze  delle  scienze sulle quali si fondano le
attivita' di medico veterinario;
    b) adeguate  conoscenze  della  struttura  e delle funzioni degli
animali   in   buona   salute,   del  loro  allevamento,  della  loro
riproduzione  e  della  loro igiene in generale, come pure della loro
alimentazione, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e
conservazione degli alimenti rispondenti alle loro esigenze;
    c) adeguate  conoscenze  nel  settore  del  comportamento e della
protezione degli animali;
    d) adeguate     conoscenze    delle    cause,    della    natura,
dell'evoluzione,degli  effetti,  della diagnosi e della terapia delle
malattie  degli  animali, sia individualmente che collettivamente;fra
queste,  una  particolare  conoscenza  delle  malattie  trasmissibili
all'uomo;
    e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
    f) adeguate   conoscenze   dell'igiene  e  della  tecnologia  per
ottenere,  fabbricare  e immettere in commercio i prodotti alimentari
animali o di origine animale destinati al consumo umano;
    g) adeguate   conoscenze  per  quanto  riguarda  le  disposizioni
legislative,  regolamentari  e  amministrative  relative alle materie
summenzionate;
    h) un'adeguata  esperienza  clinica  e  pratica  sotto  opportuno
controllo.
 
	        
	      
                              Art. 45.
          Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
  1.  Fatto  salvo l'articolo 32, ai cittadini di cui all'articolo 2,
comma  1,  i  cui  titoli  di  formazione  di  veterinario sono stati
rilasciati  in  Estonia o per i quali la corrispondente formazione e'
iniziata in tale Stato anteriormente al 1 maggio 2004 e' riconosciuto
il  titolo  di  medico  veterinario  se  corredato  di un certificato
rilasciato  dall'autorita'  competente  dell'Estonia  attestante  che
detti cittadini hanno effettivamente e lecitamente svolto l'attivita'
professionale  di  medico  veterinario  in tale territorio per almeno
cinque  anni  consecutivi  nei  sette  anni precedenti il rilascio di
detto certificato.
 
	        
	      
SEZIONE VI
Ostetrica
                              Art. 46.
                       Formazione di ostetrica
  1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle formazioni
che  seguono:  a) una formazione specifica a tempo pieno di ostetrica
di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I) vertente
almeno  sul  programma  di  cui  all'allegato V, punto 5.5.1.; b) una
formazione   specifica   a  tempo  pieno  di  ostetrica  di  18  mesi
(possibilita'  II), vertente almeno sul programma di cui all'allegato
V,  punto  5.5.1 le cui materie non siano comprese in un insegnamento
equivalente    per   la   formazione   di   infermiere   responsabile
dell'assistenza  generale.  L'ente  incaricato della formazione delle
ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e pratica per
tutto il programma di studi.
  2.  L'accesso  alla  formazione  di  ostetrica e' subordinato a una
delle condizioni che seguono:
    a) compimento   almeno   dei   primi  dieci  anni  di  formazione
scolastica generale, per la possibilita' I, o
    b) possesso  di un titolo di formazione d'infermiere responsabile
dell'assistenza  generale  di  cui  all'allegato  V,  5.5.1,  per  la
possibilita' II.
  3.  La  formazione  di ostetrica garantisce l'acquisizione da parte
dell'interessato delle conoscenze e competenze seguenti:
    a) un'adeguata  conoscenza delle scienze che sono alla base delle
attivita'  di  ostetrica,  ed in special modo dell'ostetricia e della
ginecologia;
    b) un'adeguata  conoscenza della deontologia e della legislazione
professionale;
    c) un'approfondita    conoscenza   delle   funzioni   biologiche,
dell'anatomia  e  della  fisiologia nei settori dell'ostetricia e del
neonato, nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e
l'ambiente   fisico   e   sociale   dell'essere   umano   e  del  suo
comportamento;
    d) un'adeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo di
personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
    e) la  necessaria  comprensione  della  formazione  del personale
sanitario e un'esperienza di collaborazione con tale personale.
 
	        
	      
                              Art. 47.
Condizioni   per  il  riconoscimento  del  titolo  di  formazione  di
                              ostetrica
  1. I titoli di formazione di ostetrica di cui all'allegato V, punto
5.5.2,   beneficiano   del   riconoscimento   automatico   ai   sensi
dell'articolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
    a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni:
      1)  subordinata  al possesso di un diploma, certificato o altro
titolo  che  dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento
superiore   o,  in  mancanza  di  esso,  che  garantisca  un  livello
equivalente di conoscenze, oppure
      2)  seguita da una pratica professionale di due anni al termine
della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;
    b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni o
3.600  ore  subordinata  al  possesso  di  un  titolo  di  formazione
d'infermiere    responsabile    dell'assistenza   generale   di   cui
all'allegato V, punto 5.2.2;
    c) una  formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi o
3.000  ore  subordinata  al  possesso  di  un  titolo  di  formazione
d'infermiere    responsabile    dell'assistenza   generale   di   cui
all'allegato  V,  5.22  e  seguita da una pratica professionale di un
anno per la quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2.
  2.  L'attestato  di  cui  al  comma 1 e' rilasciato dalle autorita'
competenti  dello Stato membro d'origine e certifica che il titolare,
dopo  l'acquisizione  del  titolo  di  formazione  di  ostetrica,  ha
esercitato  in modo soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di
cure  sanitarie  a  tal  fine  autorizzato,  tutte  le  attivita'  di
ostetrica per il periodo corrispondente.
 
	        
	      
                              Art. 48.
        Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica
  1.  Le  disposizioni  della  presente  sezione  si  applicano  alle
attivita'  di  ostetrica  come  definite  dalla legislazione vigente,
fatto  salvo  il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di
cui all'allegato V, punto 5.5.2.
  2.  Le  ostetriche  sono  autorizzate  all'esercizio delle seguenti
attivita':
    a) fornire  una  buona  informazione  e  dare consigli per quanto
concerne i problemi della pianificazione familiare;
    b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza
diagnosticata  come normale da un soggetto abilitato alla professione
medica,  effettuare  gli esami necessari al controllo dell'evoluzione
della gravidanza normale;
    c) prescrivere  gli  esami  necessari per la diagnosi quanto piu'
precoce di gravidanze a rischio;
    d) predisporre  programmi  di preparazione dei futuri genitori ai
loro  compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire
consigli in materia di igiene e di alimentazione;
    e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo
stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
    f) praticare  il parto normale, quando si tratti di presentazione
del  vertex,  compresa,  se  necessario,  l'episiotomia e, in caso di
urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
    g) individuare  nella madre o nel bambino i segni di anomalie che
richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso
d'intervento;  prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in
assenza  del  medico  e,  in  particolare, l'estrazione manuale della
placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
    h) esaminare  il  neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa
che  s'imponga  in  caso di necessita' e, eventualmente, praticare la
rianimazione immediata;
    i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla
madre  tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel
modo migliore;
    l) praticare le cure prescritte da un medico;
    m) redigere i necessari rapporti scritti.
 
	        
	      
                              Art. 49.
             Diritti acquisiti specifici alle ostetriche
  1.  Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea, i cui titoli di formazione in
ostetricia  soddisfano  tutti i requisiti minimi di formazione di cui
all'articolo 46  ma,  ai  sensi  dell'articolo 47, sono riconoscibili
solo  se  accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
al  suddetto  articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati
dagli   Stati   membri   prima  della  data  di  riferimento  di  cui
all'allegato  V,  punto  5.5.2,  accompagnati  da  un  attestato  che
certifichi   l'effettivo  e  lecito  esercizio  da  parte  di  questi
cittadini   delle   attivita'   in  questione  per  almeno  due  anni
consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dell'attestato.
  2.  Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini degli
Stati  membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una
formazione  acquisita  sul territorio della ex Repubblica democratica
tedesca  e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui
all'articolo 46,  ma,  ai  sensi dell'articolo 47, sono riconoscibili
solo  se  accompagnati dall'attestato di pratica professionale di cui
all'articolo 47, comma 2, se sanciscono una formazione iniziata prima
del 3 ottobre 1990.
  3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia  sono  stati rilasciati o la cui corrispondente formazione
e'  iniziata  in  Polonia  anteriormente  al  1 maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui all'articolo 41, i
seguenti  titoli  di  formazione in ostetricia sono riconosciuti come
prova  sufficiente  se  corredati da un certificato il quale dimostri
l'effettivo  e  lecito  esercizio  da  parte  degli interessati delle
attivita' di ostetrica per il periodo di seguito specificato:
    a) titolo  di  formazione  di grado licenza in ostetricia (dyplom
licencjata  poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato;
    b) titolo  di  formazione  di  grado  diploma  in  ostetricia che
certifichi  il  compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria,
ottenuto  da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno
cinque  anni  consecutivi  nei  sette anni precedenti il rilascio del
certificato.
  4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in Polonia
ad  ostetriche  che  hanno  completato  la  corrispondente formazione
anteriormente  al  1 maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi
di  formazione di cui all'articolo 41, sancita dal titolo di «licenza
di  ostetrica»  ottenuto  sulla  base  di  uno  speciale programma di
rivalorizzazione  di  cui  all'articolo 11  della legge del 20 aprile
2004  che  modifica  la  legge  sulle  professioni  di  infermiere  e
ostetrica  e  taluni  altri  atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  di  Polonia  del  30 aprile  2004  n.  92, pag. 885) e al
regolamento  del  Ministro  della  sanita'  dell'11 maggio 2004 sulle
condizioni  dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri
e  alle  ostetriche,  che  sono  titolari di un certificato di scuola
secondaria  (esame  finale  -  maturita)  e  che  hanno conseguito un
diploma  di  infermiere  e  di ostetrica presso un liceo medico o una
scuola  professionale  medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di
Polonia  del  13 maggio  2004  n.  110,  pag.  1170),  allo  scopo di
verificare  che  gli  interessati  sono  in possesso di un livello di
conoscenze  e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche in
possesso  delle  qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono
definite nell'allegato V, 5.5.2.
  5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di formazione in
ostetricia   (asistent  medical  obstetrică-ginecologie)  sono  stati
rilasciati   dalla   Romania  anteriormente  alla  data  di  adesione
all'Unione  europea  e  la  cui  formazione  non soddisfa i requisiti
minimi  di  formazione  di  cui  all'articolo 46,  detti  titoli sono
riconosciuti  come  prova  sufficiente  ai  fini dell'esercizio delle
attivita'  di  ostetrica,  se  corredati  da  un  attestato  il quale
dimostri  l'effettivo  e lecito esercizio da parte degli interessati,
nel  territorio  della  Romania,  delle attivita' di ostetrica per un
periodo  di  almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti
il rilascio del certificato.
 
	        
	      
SEZIONE VII
Farmacista
                              Art. 50.
                      Formazione di farmacista
  1.  L'ammissione  alla  formazione  di farmacista e' subordinata al
possesso  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore  che dia
accesso, per tali studi, alle universita'.
  2.  Il  titolo  di formazione di farmacista sancisce una formazione
della  durata  di  almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro anni
d'insegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto  superiore  di  livello  riconosciuto equivalente o sotto la
sorveglianza  di  una  universita';  b)  sei mesi di tirocinio in una
farmacia  aperta  al  pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza
del  servizio  farmaceutico di quest'ultimo. Tale ciclo di formazione
verte almeno sul programma di cui all'allegato V, punto 5.6.1.
  3.  La  formazione di farmacista garantisce l'acquisizione da parte
dell'interessato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
    a) un'adeguata   conoscenza   dei  medicinali  e  delle  sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione;
    b) un'adeguata  conoscenza  della  tecnologia  farmaceutica e del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
    c) un'adeguata  conoscenza  del  metabolismo  e degli effetti dei
medicinali,   nonche'   dell'azione   delle   sostanze   tossiche   e
dell'utilizzazione dei medicinali stessi;
    d) un'adeguata   conoscenza  che  consenta  di  valutare  i  dati
scientifici  concernenti  i medicinali in modo da potere su tale base
fornire le informazioni appropriate;
    e) un'adeguata  conoscenza  delle  norme  e  delle condizioni che
disciplinano l'esercizio delle attivita' farmaceutiche.
 
	        
	      
                              Art. 51.
        Esercizio delle attivita' professionali di farmacista
  1. I titolari del titolo di formazione universitaria di farmacista,
corredato del diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di  cui  allegato  V,  punto  5.6.2,  che  soddisfi  le condizioni di
formazione  di cui all'articolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad
esercitare  almeno  le  sottoelencate  attivita',  fermo  restando le
disposizioni  che  prevedono,  nell'ordinamento  nazionale, ulteriori
requisiti per l'esercizio delle stesse:
    a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
    b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
    c) controllo  dei  medicinali  in un laboratorio di controllo dei
medicinali;
    d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali
nella fase di commercio all'ingrosso;
    e) preparazione,  controllo, immagazzinamento e distribuzione dei
medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
    f) preparazione,  controllo, immagazzinamento e distribuzione dei
medicinali negli ospedali;
    g) diffusione   di   informazioni  e  consigli  nel  settore  dei
medicinali.
 
	        
	      
SEZIONE VIII
Architetto
                              Art. 52.
                      Formazione di architetto
  1.  La  formazione  di  architetto comprende almeno quattro anni di
studi  a  tempo  pieno  oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a
tempo   pieno,  in  un'universita'  o  un  istituto  di  insegnamento
comparabile.  Tale  formazione deve essere sancita dal superamento di
un  esame  di  livello  universitario. Questo insegnamento di livello
universitario  il  cui  elemento  principale  e' l'architettura, deve
mantenere  un  equilibrio  tra  gli  aspetti  teorici e pratici della
formazione  in architettura e garantire l'acquisizione delle seguenti
conoscenze e competenze:
    a) capacita'  di creare progetti architettonici che soddisfino le
esigenze estetiche e tecniche;
    b) adeguata    conoscenza    della    storia   e   delle   teorie
dell'architettura  nonche'  delle arti, tecnologie e scienze umane ad
essa attinenti;
    c) conoscenza  delle  belle  arti  in  quanto fattori che possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica;
    d) adeguata  conoscenza in materia di urbanistica, pianificazione
e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
    e) capacita'   di   cogliere   i   rapporti   tra  uomo  e  opere
architettoniche  e  tra  opere  architettoniche  e  il loro ambiente,
nonche'  la  capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro
opere architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura
dell'uomo;
    f) capacita'  di  capire  l'importanza  della professione e delle
funzioni  dell'architetto  nella  societa', in particolare elaborando
progetti che tengano conto dei fattori sociali;
    g) conoscenza   dei  metodi  d'indagine  e  di  preparazione  del
progetto di costruzione;
    h) conoscenza   dei   problemi   di  concezione  strutturale,  di
costruzione  e  di  ingegneria  civile  connessi con la progettazione
degli edifici;
    i) conoscenza  adeguata  dei  problemi fisici e delle tecnologie,
nonche'   della   funzione   degli   edifici,  in  modo  da  renderli
internamente confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
    l) capacita'  tecnica  che  consenta  di  progettare  edifici che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore
costo e dai regolamenti in materia di costruzione;
    m) conoscenza    adeguata    delle   industrie,   organizzazioni,
regolamentazioni  e  procedure  necessarie per realizzare progetti di
edifici e per l'integrazione dei piani nella pianificazione generale.
 
	        
	      
                              Art. 53.
       Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
  1.   In   deroga   all'articolo 52,   e'   riconosciuta  soddisfare
l'articolo 31  anche  la  formazione  impartita  in  tre  anni  dalle
Fachhochschulen  della  Repubblica federale di Germania, in vigore al
5 agosto  1985, che da' accesso alle attivita' di cui all'articolo 54
in  tale  Stato  membro  con  il  titolo professionale di architetto,
purche'  la  formazione  sia  completata  da un periodo di esperienza
professionale di quattro anni, nella Repubblica federale di Germania,
attestato  da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui
e'  iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni
della presente sezione.
  2.  L'ordine  professionale  deve  preventivamente  stabilire che i
lavori  compiuti  dall'architetto interessato in campo architettonico
sono  applicazioni  che  provano il possesso di tutte le conoscenze e
competenze  di  cui  all'articolo 52,  comma  1.  Il  certificato  e'
rilasciato  con  la  stessa  procedura  che si applica all'iscrizione
all'ordine professionale.
  3.   In   deroga   all'articolo 52,   e'   riconosciuta  soddisfare
l'articolo 31   anche   la  formazione  acquisita  nel  quadro  della
promozione  sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche'
la  formazione sancita dal superamento di un esame in architettura da
parte   di   chi   lavori   da   sette   anni   o  piu'  nel  settore
dell'architettura sotto il controllo di un architetto o di un ufficio
di  architetti.  L'esame  deve  essere  di  livello  universitario ed
equivalente  a  quello di fine di studi di cui all'articolo 52, comma
1.
 
	        
	      
                              Art. 54.
                      Esercizio dell'attivita'
  1.  Il  riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed altri
titoli,  la  stessa  efficacia  dei  diplomi  rilasciati  dallo Stato
italiano  per l'accesso all'attivita' nel settore dell'architettura e
per il suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
  2.  Il  riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del titolo
di  architetto  secondo  la  legge italiana e consente di far uso del
titolo  riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge
dello  Stato  membro  di  origine  o di provenienza e nella lingua di
questi.
 
	        
	      
                              Art. 55.
            Diritti acquisiti specifici degli architetti
  1.  I  titoli  di formazione di architetto, di cui all'allegato VI,
punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione
iniziata  entro  l'anno  accademico di riferimento di cui al suddetto
allegato,   anche  se  non  soddisfano  i  requisiti  minimi  di  cui
all'articolo 47,    attribuendo   loro   ai   fini   dell'accesso   e
dell'esercizio delle attivita' professionali di architetto, lo stesso
effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di architetto che
esso rilascia.
  2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti della
Repubblica   federale   di  Germania  che  sanciscono  la  rispettiva
equivalenza   tra   i  titoli  di  formazione  rilasciati  a  partire
dell'8 maggio   1945  dalle  autorita'  competenti  della  Repubblica
democratica tedesca e quelli al suddetto allegato.
 
	        
	      
                              Art. 56.
   Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
  1.  Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o
negli   altri  Stati  aderenti  all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo,  il  Ministero dell'universita' e della ricerca certifica il
valore   abilitante   all'esercizio   della  professione  dei  titoli
conseguiti in Italia.
 
	        
	      
                              Art. 57.
                       Servizi di informazione
  1.  I  Consigli dell'ordine degli architetti, in collaborazione con
il  Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti, forniscono agli
interessati   le   necessarie   informazioni   sulla  legislazione  e
deontologia professionale.
  2.  Gli  ordini  possono  attivare  corsi, con oneri a carico degli
interessati,  per  fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie
all'esercizio dell'attivita' professionale.
 
	        
	      
                              Art. 58.
                             Regolamento
  1.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai
sensi  dell'articolo 17,  commi  3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400,
saranno  emanate ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei
procedimenti  di  riconoscimento  e  di  iscrizione  all'albo  od  al
registro e sulla tenuta di questo.
 
	        
	      
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 59.
Libera prestazione di servizi per l'attivita' di guida turistica e di
                      accompagnatore turistico
  1.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito
il  Ministro  per  le  politiche  europee, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome   di  Trento  e  Bolzano  e  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2,  comma  4,  della legge 29 marzo 2001 n. 135, possono
essere   adottati,   nel   rispetto   del   diritto   comunitario   e
dell'articolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi le valutazioni
ai  fini  della  verifica  della occasionalita' e della temporaneita'
delle  prestazioni professionali per l'attivita' di guida turistica e
di accompagnatore turistico.
 
	        
	      
                              Art. 60.
                             Abrogazioni
  1.  A  fare  data  dall'entrata  in vigore del presente decreto, e'
abrogato  il  comma  5  dell'articolo  201 del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.
  2.  A  fare  data  dall'entrata in vigore del presente decreto sono
abrogati  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo  2  maggio  1994,  n.  319,  ed il decreto legislativo 20
settembre 2002, n. 229.
  3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e
2  maggio  1994,  n.  319,  contenuto  nell'articolo 49, comma 2, del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si
intende  fatto  al  titolo  III  del presente decreto; tuttavia resta
attribuito  all'autorita'  competente di cui all'articolo 5 la scelta
della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.
  4.  Ogni  riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge ai
decreti  legislativi  27  gennaio  1992,  n. 115, ((. . . )) 2 maggio
1994,  n.  319, ((e 20 settembre 2002, n. 229,))si intende fatto alle
corrispondenti disposizioni del presente decreto.
 
	        
	      
                              Art. 61.
                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti pubblici
interessati   provvedono   con   le   risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali previste dalla legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bonino,   Ministro   per  le  politiche
                              europee
                              Fioroni,    Ministro   della   pubblica
                              istruzione
                              Mussi, Ministro dell'universita' e dela
                              ricerca
                              Turco, Ministro della salute
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
                              Damiano,  Ministro  del  lavoro e della
                              previdenza sociale
                              Bersani,    Ministro   dello   sviluppo
                              economico
                              Rutelli,  Ministro  per  i  beni  e  le
                              attivita' culturali
                              Bianchi, Ministro dei trasporti
                              Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
                              regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
	        
	      
                                                           Allegato I

        ---->  Vedere allegato da pag. 159 a pag. 161   <----
 
	        
	      
                                                          Allegato II

        ---->  Vedere allegato da pag. 162 a pag. 183  <----
 
	        
	      
                                                         Allegato III

        ---->  Vedere allegato da pag. 184 a pag. 186   <----
 
	        
	      
                                                          Allegato IV

        ---->  Vedere allegato da pag. 187 a pag. 196   <----
 
	        
	      
                                                           Allegato V

        ---->  Vedere allegato da pag. 197 a pag. 260   <----
 
	        
	      
                                                          Allegato VI

        ---->  Vedere allegato da pag. 260 a pag. 268   <----
 
	        
	      
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