DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010
, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno. (10G0080)
PARTE PRIMA Titolo I - Disposizioni generali Capo I (Ambito di applicazione)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare,
l'articolo 41 recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;
CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso
il parere di competenza nel previsto termine;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 marzo 2010;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto
con i Ministri dell'interno, degli affari esteri, dell'economia e
delle finanze, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per
la semplificazione normativa e per il turismo;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto e finalita')
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque
attivita' economica, di carattere imprenditoriale o professionale,
svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni
o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere
intellettuale.
2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono
adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della
Costituzione, al fine di garantire la liberta' di concorrenza secondo
condizioni di pari opportunita' e il corretto ed uniforme
funzionamento del mercato, nonche' per assicurare ai consumatori
finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilita'
ai servizi sul territorio nazionale.
3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle
disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto
costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica e principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.
4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la
potesta' normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti
nelle norme del presente decreto.
Art. 2
(Esclusioni)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attivita' connesse con l'esercizio di pubblici poteri, quando
le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica
all'esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per
oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle
altre collettivita' pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attivita' di servizi;
c) ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla
collettivita' in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da
soggetti privati, ancorche' scelti con procedura ad evidenza
pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto
pubblico.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi
previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.
3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati
dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o piu'
decreti interministeriali ricognitivi delle attivita' di servizi che,
in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono
comunque escluse dall'ambito di applicazione dello stesso.
Art. 3
(Servizi sociali)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
sociali riguardanti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e
il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o
permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni
pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che
perseguono scopi caritatevoli.
Art. 4
(Servizi finanziari)
1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i
servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del
credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio
pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei
titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di
consulenza nel settore degli investimenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in
particolare:
a) alle attivita' ammesse al mutuo riconoscimento di cui all'articolo
1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla
sezione C dell'Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, alle attivita', ai servizi di investimento ed ai servizi
accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo
Allegato.
Art. 5
(Servizi di comunicazione)
1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano
esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte
prima del presente decreto.
Art. 6
(Servizi di trasporto)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi
di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili,
ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani,
di taxi, di ambulanza, nonche' i servizi portuali e i servizi di
noleggio auto con conducente.
2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di
trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unita' da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.
Art. 7
(Altri servizi esclusi)
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie
per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente
a scopo terapeutico nell'esercizio delle professioni sanitarie,
indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura
sanitaria e a prescindere dalle loro modalita' di organizzazione, di
finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a
prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i
servizi radiofonici;
d) al gioco d'azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse
e le attivita' delle case da gioco, nonche' alle reti di acquisizione
del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.
Capo II (Definizioni e principi generali)
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Art. 8
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale
svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza
vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del
presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno
Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto
di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua
forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce
un servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno
Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall'ordinamento
comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b),
stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri
scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio
e' stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l'esercizio effettivo a tempo indeterminato di
un'attivita' economica non salariata da parte del prestatore, svolta
con un'infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle
misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad
un'autorita' competente allo scopo di ottenere un provvedimento
formale o un provvedimento implicito relativo all'accesso ad
un'attivita' di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente
decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di
inizio attivita' (d.i.a). di cui all'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto,
una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario
debba conformarsi ai fini dell'accesso ed esercizio della specifica
attivita' esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti,
provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da
ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le
disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche'
quelle a tutela della sanita' pubblica, della pubblica sicurezza,
della sicurezza dei lavoratori e dell'incolumita' delle persone e che
si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della
loro attivita' economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
h) motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico
interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica,
l'incolumita' pubblica, la sanita' pubblica, la sicurezza stradale,
la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei
lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema
di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di
servizi e dei lavoratori, l'equita' delle transazioni commerciali, la
lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano,
la salute degli animali, la proprieta' intellettuale, la
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli
obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
i) autorita' competente: le amministrazioni statali, regionali o
locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della
disciplina delle attivita' di servizi, ivi inclusi gli ordini
professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi
professionali;
l) Stato membro nel quale e' prestato il servizio: lo Stato membro in
cui il servizio e' fornito da un prestatore stabilito in un altro
Stato membro;
m) professione regolamentata: un'attivita' professionale o un insieme
di attivita' professionali, riservate o non riservate, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione
destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi,
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di una persona che
svolge un'attivita' commerciale, industriale o artigianale o che
esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per
se', comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l'accesso diretto all'attivita'
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona, in particolare un
nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all'immagine
dell'impresa, dell'organizzazione o della persona elaborate in modo
indipendente, in particolare se fornite in assenza di un
corrispettivo economico.
Art. 9
(Clausola di specialita')
1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si
applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie
che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attivita' di
servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici,
ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n.
31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della
direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di
attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9
novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.
Titolo II - Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi Capo I (Disposizioni generali sull'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi)
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Art. 10
(Liberta' di accesso ed esercizio delle attivita' di servizi)
1. Nei limiti del presente decreto, l'accesso e l'esercizio delle
attivita' di servizi costituiscono espressione della liberta' di
iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni
non giustificate o discriminatorie.
2. Nei casi in cui l'accesso o l'esercizio di un'attivita' di servizi
sono subordinati alla presentazione all'amministrazione competente di
una dichiarazione di inizio attivita', ove non diversamente previsto,
si applica l'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Art. 11
(Requisiti vietati)
1. L'accesso ad un'attivita' di servizi o il suo esercizio non
possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente
sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le societa',
sull'ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo
personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di
direzione e vigilanza;
2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo
personale, i detentori di' capitale sociale o i membri degli organi
di direzione e vigilanza;
b) il divieto di avere stabilimenti in piu' di uno Stato membro o di
essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o
associazioni professionali di altri Stati membri;
c) restrizioni della liberta', per il prestatore, di scegliere tra
essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare
l'obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in
Italia o restrizioni alla liberta' di scegliere tra essere stabilito
in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
d) condizioni di reciprocita' con lo Stato membro nel quale il
prestatore ha gia' uno stabilimento, salvo quelle previste in atti
comunitari riguardanti l'energia;
e) l'applicazione caso per caso di una verifica di natura economica
che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova
dell'esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o
alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi
dell'attivita' o alla valutazione dell'adeguatezza dell'attivita'
rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale
divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono
obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi
d'interesse generale;
f) l'obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia
finanziaria o di sottoscrivere un'assicurazione presso un prestatore
o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l'obbligo di essere gia' stato iscritto per un determinato periodo
nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l'attivita'
in Italia per un determinato periodo.
Art. 12
(Requisiti subordinati alla sussistenza
di un motivo imperativo di interesse generale)
1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse
generale, l'accesso e l'esercizio di una attivita' di servizio
possono, nel rispetto dei principi di proporzionalita' e non
discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti
requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in
particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o
di una distanza geografica minima tra prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato
statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una societa';
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti
in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano
l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita'
esercitata;
e) il divieto di disporre di piu' stabilimenti sul territorio
nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve
rispettare;
h) l'obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio,
altri servizi specifici.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le disposizioni
di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i
servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti
regimi di esclusiva, nella misura in cui cio' non sia di ostacolo
alla specifica missione di interesse pubblico.
3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate
dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in
altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che riservano
l'accesso alle attivita' di servizi in questione a prestatori
particolari a motivo della natura specifica dell'attivita'
esercitata.
Art. 13
(Notifiche)
1. L'efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui
all'articolo 12, comma 1, e' subordinata alla previa notifica alla
Commissione europea.
2. Le autorita' competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie - i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - notifica alla Commissione
europea detti requisiti e ne da' contestuale comunicazione
all'autorita' competente.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie - trasmette, altresi', alle
autorita' competenti i requisiti elencati all'articolo 12 notificati
alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni
assunte dalla Commissione nei confronti dell'Italia e degli Stati
membri.
4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva
98/34/CE, soddisfa l'obbligo di cui al comma 1.
Capo II Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori
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Art. 14
(Regimi autorizzatori)
1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini,
collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere
istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di
interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
di proporzionalita', nonche' delle disposizioni di cui al presente
titolo.
2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono
istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e
ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali
determinati dalla legislazione dello Stato.
3. Il numero dei titoli autorizzatori per l'accesso e l'esercizio di
un'attivita' di servizi puo' essere limitato solo se sussiste un
motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla
scarsita' delle risorse naturali o delle capacita' tecniche
disponibili.
4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti
dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o
indirettamente da altri strumenti comunitari.
Art. 15
(Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione)
1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle
quali e' subordinato l'accesso e l'esercizio alle attivita' di
servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all'obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.
2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente
comparabili quanto a finalita', ai quali il prestatore sia gia'
assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai
fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il
rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le
autorita' competenti dell'altro Stato membro forniscano al riguardo
le informazioni necessarie.
Art. 16
(Selezione tra diversi candidati)
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili
per una determinata attivita' di servizi sia limitato per ragioni
correlate alla scarsita' delle risorse naturali o delle capacita'
tecniche disponibili, le autorita' competenti applicano una procedura
di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' atti ad assicurarne
l'imparzialita', cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorita'
competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica,
di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente,
della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio
del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e' rilasciato per una durata
limitata e non puo' essere rinnovato automaticamente, ne' possono
essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone,
ancorche' giustificati da particolari legami con il primo.
Art. 17
(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)
1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante
l'accesso e l'esercizio delle attivita' di servizi di cui al presente
decreto si segue il procedimento di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se cosi'
previsto, di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 241 del
1990.
2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, puo'
essere imposto che il procedimento si concluda con l'adozione di un
provvedimento espresso.
3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento
in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria
ai fini dell'accesso all'attivita' e al suo esercizio.
4. Le autorita' competenti assicurano che per ogni domanda di
autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve
contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi
in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con
l'adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza
di risposta entro il termine previsto, l'autorizzazione e'
considerata come rilasciata.
5. Quando la domanda e' presentata per via telematica la ricevuta e'
inviata tramite posta elettronica.
Art. 18
(Autorita' preposte al rilascio delle autorizzazioni)
1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali
e di organi collegiali che agiscono in qualita' di autorita'
competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o
dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per l'esercizio
dell'attivita' di servizi e' vietata la partecipazione diretta o
indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di
operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di
organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su
questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne' la
consultazione del grande pubblico.
Art. 19
(Efficacia delle autorizzazioni)
1. L'autorizzazione permette al prestatore di accedere all'attivita'
di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche
mediante l'apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici;
sono fatte salve le ipotesi in cui la necessita' di un'autorizzazione
specifica o di una limitazione dell'autorizzazione ad una determinata
parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un
motivo imperativo di interesse generale.
2. L'autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno
dei seguenti casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purche' compatibile con le
disposizioni del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono
essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di
interesse generale.
3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall'autorizzazione, la
sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui
e' subordinato il suo ottenimento. Le autorita' competenti possono
periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il
rilascio dell'autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le
informazioni e la documentazione necessarie.
4. E' consentita la previsione di un termine, anche a pena di
decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l'attivita' per
la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati
motivi per il mancato avvio.
Titolo III - Libera prestazione dei servizi
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Art. 20
(Esercizio di attivita' di servizi in regime
di libera prestazione)
1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi e' consentita
ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede
sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita'
principale all'interno dell'Unione europea, quando sono stabiliti in
uno Stato membro.
2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in
Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di
prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di
tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non
discriminazione e di proporzionalita'.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva
2005/36/CE.
Art. 21
(Requisiti da giustificare)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, commi 2 e 3, il
diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito
in un altro Stato membro non puo' essere in particolare subordinato
alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l'obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b) l'obbligo per il prestatore di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita' competenti, compresa l'iscrizione in un registro o a un
ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente
decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una
determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno
studio, necessaria all'esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l'applicazione di un regime contrattuale particolare tra il
prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di
servizi a titolo indipendente;
e) l'obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento
di identita' specifico per l'esercizio di un'attivita' di servizi
rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di
sicurezza sul posto di lavoro, relativi all'uso di attrezzature e di
materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del
servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i
destinatari ai sensi dell'articolo 28 del presente decreto.
2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono
essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o di tutela
dell'ambiente, in conformita' con i principi di non discriminazione e
proporzionalita'.
Art. 22
(Deroghe al regime della libera prestazione)
1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:
1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo
22 luglio 1999, n. 261;
2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura
dell'energia elettrica;
3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas
naturale;
4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di
gestione delle acque reflue;
5) il trattamento dei rifiuti;
b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 72;
c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196;
d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
e) alle attivita' di recupero giudiziario dei crediti;
f) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;
g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
h) per quanto riguarda le formalita' amministrative relative alla
libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle
questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in
un altro Stato membro nell'ambito di una prestazione di servizi, agli
obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie
disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1°
febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle
spedizioni di rifiuti all'interno della Comunita' europea, nonche' in
entrata e in uscita dal suo territorio;
m) ai diritti d'autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del
Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto
legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
n) agli atti per i quali la legge richiede l'intervento di un notaio;
o) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla
revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
p) all'immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro
Stato membro;
q) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non
contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtu'
delle norme di diritto internazionale privato.
Art. 23
(Condizioni di lavoro)
1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di
servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in
un altro Stato membro dell'Unione europea si applicano, durante il
periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche' dai
contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che
effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in
cui i lavoratori svolgono la propria attivita' in posizione di
distacco, in conformita' al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.
Art. 24
(Parita' di trattamento)
1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti
conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in
Italia possono invocare l'applicazione delle disposizioni del
presente titolo, nonche' di quelle richiamate all'articolo 20, comma
3.
Titolo IV - Semplificazione amministrativa
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Art. 25
(Sportello unico)
1. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, assicura l'espletamento in via telematica di
tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attivita' di
servizi attraverso lo sportello unico per le attivita' produttive.
2. I prestatori presentano le domande necessarie per l'accesso alle
attivita' di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello
unico di cui al comma 1. Per le medesime finalita', i prestatori
possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.
3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate
al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello
unico.
4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all'articolo
38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, l'esercizio delle relative funzioni e' delegato, anche in
assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.
5. Per le attivita' che non richiedono iscrizione al registro delle
imprese, il portale 'impresainungiomo', di cui all'articolo 38, comma
3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce
punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con
le autorita' competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del
presente decreto.
6. Le Autorita' competenti sono tenute a garantire che presso lo
sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori
formalita' richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze
necessarie a ottenere il titolo per l'accesso o per l'esercizio dalle
autorita' competenti, nonche' le domande di inserimento in registri,
ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a
altri organismi.
7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a) l'apertura di filiali le cui attivita' rientrano nel campo di
applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il
venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e' rilasciato in forma
espressa, ferma restando la presentazione telematica dell'istanza e
dei relativi documenti, l'Amministrazione puo', per motivi imperativi
di interesse generale, effettuare nel corso dell'istruttoria di sua
competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne
l'integrita' personale e l'idoneita' a svolgere la richiesta
attivita' di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In
tali casi, il procedimento puo' essere espletato in modalita' non
interamente telematica.
Art. 26
(Diritto all'informazione)
1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i
prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in
particolare quelli relativi alle procedure e alle formalita' da
espletare per accedere alle attivita' di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le
autorita' competenti, comprese quelle competenti in materia di
esercizio delle attivita' di servizi;
e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri
pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra
le autorita' competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un
prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorita'
competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono
ottenere assistenza pratica.
2. Il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6
agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo
sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i
requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed
applicati. L'informazione e' fornita in un linguaggio semplice e
comprensibile.
3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle
domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai
commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne
informa senza indugio il richiedente.
Art. 27
(Certificazioni)
1. Nei casi in cui e' prescritto a un prestatore o a un destinatario
di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento
comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione
idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalita'
equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e'
rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma
di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono
essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di
attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d'interesse
generale, tra i quali l'ordine pubblico e la sicurezza. Ove
necessario, le autorita' competenti possono richiedere traduzioni in
italiano non autenticate.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui
agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche' agli
atti relativi a societa' per azioni, societa' in accomandita per
azioni, societa' a responsabilita' limitata per i quali sia
prescritta o consentita la pubblicita' nel registro delle imprese.
Titolo V - Disposizioni a tutela dei destinatari
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Art. 28
(Restrizioni vietate)
1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in
un altro Stato membro non puo' essere subordinata ai seguenti
requisiti:
a) l'obbligo per il destinatario di ottenere un'autorizzazione dalle
autorita' competenti o quello di presentare una dichiarazione presso
di esse;
b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al
destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e' stabilito
o di quello in cui il servizio e' prestato.
Art. 29
(Divieto di discriminazioni)
1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti
discriminatori fondati sulla sua nazionalita' o sul suo luogo di
residenza.
2. E' fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di
accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie
basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza del destinatario,
ferma restando la possibilita' di prevedere condizioni d'accesso
differenti allorche' queste sono direttamente giustificate da criteri
oggettivi.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali
incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.
Art. 30
(Assistenza ai destinatari)
1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche' siano
fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attivita' di
servizi che ne facciano richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati
membri in materia di accesso alle attivita' di servizi e al loro
esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei
consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di
controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli
della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i
prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.
2. Per le imprese destinatarie di attivita' di servizi, le
informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere
di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura.
Titolo VI - Qualita' dei servizi
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Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)
1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza
ambiguita', in tempo utile prima della stipula del contratto o in
ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni
seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono
stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in
contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso,
per via elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro
pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di
immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale
registro;
c) ove l'attivita' sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i
dati dell'autorita' competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un'attivita' soggetta all'IVA, il numero di partita
IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini
professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la
qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e' stata
acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal
prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla
giurisdizione competente;
h) esistenza di un'eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla
legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e' predefinito dal prestatore
per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non gia' apparenti dal
contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilita'
professionale, in particolare il nome e l'indirizzo dell'assicuratore
o del garante e la copertura geografica.
2. I prestatori scelgono le modalita', attraverso le quali fornire al
destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di
contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le
informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del
servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un
indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al
destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.
3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le
seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un
determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e'
possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo
per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo
sufficientemente dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento
alle regole professionali in vigore nello Stato membro di
stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attivita' multidisciplinari e sulle
associazioni che sono direttamente collegate al servizio in
questione, nonche' sulle misure assunte per evitare conflitti di
interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento
informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata
dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e'
assoggettato, nonche' l'indirizzo al quale tali codici possono essere
consultati per via elettronica, con un'indicazione delle versioni
linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e' assoggettato a un codice di condotta o e'
membro di un'associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo
professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale
di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il
prestatore specifica in che modo e' possibile reperire informazioni
dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a
meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.
Art. 32
(Risoluzione delle controversie)
1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un
indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta
elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari,
compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono
presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I
prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide
con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.
2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la
massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.
3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di
informazione e l'esattezza delle informazioni fornite.
4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria
una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti
costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito
in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa
comunitaria in vigore. L'istituto di credito e l'assicuratore
stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai
sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15,
di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e
2002/83/CE.
5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di
un'associazione o di un organismo professionale che prevede il
ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne
informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che
presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che
modo e' possibile reperire informazioni dettagliate sulle
caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.
Art. 33
(Assicurazioni)
1. Ove previsto, l'obbligo di disporre di un'assicurazione di
responsabilita' professionale o altra garanzia non puo' essere
imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se gia'
coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile,
quanto a finalita' e copertura fornita in termini di rischio o
capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche' eventuali
esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e' gia'
stabilito. Qualora l'equivalenza sia solo parziale, puo' essere
richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.
2. Costituisce prova sufficiente dell'esistenza di tale assicurazione
o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e
assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.
Art. 34
(Comunicazioni commerciali)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle
comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che
esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate
da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi
di non discriminazione e proporzionalita'.
2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali
relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una
professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole
professionali, in conformita' del diritto comunitario, riguardanti,
in particolare, l'indipendenza, la dignita' e l'integrita' della
professione, nonche' il segreto professionale, nel rispetto della
specificita' di ciascuna professione. Le regole professionali in
materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie,
giustificate da motivi imperativi di interesse generale e
proporzionate.
Art. 35
(Attivita' multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li
obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attivita'
specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di
attivita' diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui cio' sia
giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia
diverse in ragione della specificita' di ciascuna professione, di cui
e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialita';
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di
omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in
cui cio' sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e
l'imparzialita'.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attivita'
multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilita' tra
determinate attivita';
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialita' che talune
attivita' richiedono;
c) e' assicurata la compatibilita' delle regole di deontologia
professionale e di condotta relative alle diverse attivita',
soprattutto in materia di segreto professionale.
Titolo VII - Collaborazione amministrativa
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Art. 36
(Cooperazione tra autorita' nazionali competenti)
1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa
tra le autorita' competenti degli Stati membri, le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, lettera i), del presente decreto
utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le
autorita' competenti degli Stati dell'Unione europea istituito dalla
Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.
2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni
e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche' il
meccanismo di allerta di cui all'articolo 41 e lo scambio di
informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei
servizi di cui all'articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI
di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di
contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorita'
competenti nazionali e comunitarie.
3. Ferme restando le competenze delle autorita' di cui all'articolo
8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione
nazionale delle attivita' del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorita' competenti nazionali
nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorita' competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d) assiste le autorita' competenti nell'individuazione delle
amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorita' competenti per garantire la mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo
di allerta di cui all'articolo 41;
4. Le modalita' procedurali per l'utilizzo della rete IMI sono
disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di
concerto con i Ministri interessati.
5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni
disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate,
le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta
fraudolenta assunte dall'autorita' competente nei confronti di un
prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del
prestatore o alla sua affidabilita' professionale.
6. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), responsabili del controllo e della disciplina delle attivita' dei
servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle
politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorita'
competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i
soggetti abilitati ad operare.
8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione
giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia
di scambio di informazioni tra autorita' degli Stati membri preposte
all'applicazione della legge e di casellari giudiziari.
Art. 37
(Mutua assistenza)
1. Le autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
i), forniscono al piu' presto e per via elettronica, tramite il
sistema IMI di cui all'articolo 36, comma 1, le informazioni
richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.
2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorita'
competenti di un altro Stato membro, le autorita' competenti di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche' i
prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte
le informazioni necessarie al controllo delle attivita' di servizi.
3. Qualora insorgano difficolta' nel soddisfare una richiesta di
informazioni o nell'effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le
autorita' competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato
membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
4. Le autorita' competenti provvedono affinche' i registri nei quali
i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle
autorita' competenti sul territorio nazionale siano altresi'
consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorita'
omologhe degli altri Stati membri.
5. Le autorita' competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui
altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua
assistenza.
Art. 38
(Obblighi generali per le autorita' competenti)
1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio
nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la
conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto
che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attivita' in modo
illegale.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 procedono alle
verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e
informano quest'ultimo dei risultati e, se del caso, dei
provvedimenti presi. Le autorita' competenti possono decidere le
misure piu' appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la
richiesta di un altro Stato membro.
3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un
prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati
membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla
salute o alla sicurezza delle persone o all'ambiente, le autorita'
competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, ne informano al piu' presto gli altri Stati membri e la
Commissione.
Art. 39
(Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
di spostamento temporaneo del prestatore in
un altro Stato membro)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul
territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorita'
competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il
rispetto dei requisiti nazionali in conformita' dei poteri di
sorveglianza previsti dall'ordinamento nazionale, in particolare
mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del
prestatore.
2. Le autorita' competenti di cui al comma 1 non possono omettere di
adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale
per il motivo che il servizio e' stato prestato o ha causato danni in
un altro Stato membro.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le
autorita' competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel
territorio dello Stato membro in cui e' prestato il servizio. Tali
verifiche e controlli sono effettuati dalle autorita' dello Stato
membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attivita',
su richiesta delle autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma
1, lettera i).
Art. 40
(Controllo da parte delle autorita' competenti in caso
di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)
1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul
territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono
essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22,
le autorita' competenti sono responsabili del controllo
sull'attivita' del prestatore sul territorio. In conformita' al
diritto comunitario, le autorita' competenti:
a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il
prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l'accesso
a un'attivita' di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per
controllare il servizio prestato.
2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti
temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e' stabilito per
prestarvi un servizio, le autorita' competenti partecipano al
controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.
3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorita'
competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie
per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di
stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro
attribuite. Le autorita' competenti possono decidere le misure piu'
appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta
dello Stato membro di stabilimento.
4. Di loro iniziativa, le autorita' competenti possono procedere a
verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche' queste non siano
discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e'
stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.
Art. 41
(Meccanismo d'allerta)
1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi
riguardanti un'attivita' di servizi che potrebbero provocare un
pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o
all'ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati
membri, ne informa al piu' presto, tramite la rete IMI, il punto
nazionale di contatto di cui all'articolo 36, comma 2. Il punto
nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del
prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.
2. Con il decreto di cui all'articolo 36, comma 4, sono disciplinate
le modalita' operative e procedurali per l'inoltro dell'allerta agli
altri Stati membri, per il ricevimento dell'allerta dagli altri Stati
membri, nonche' per la chiusura, la revoca e la correzione
dell'allerta stessa.
Art. 42
(Deroghe per casi individuali)
1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le
autorita' competenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i),
possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro
Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente
nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all'articolo
43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le
misure non hanno fatto oggetto di un'armonizzazione comunitaria
riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a
quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore
in conformita' delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato
alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di
cui all'articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.
3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che
garantiscono la liberta' di prestazione dei servizi o che permettono
deroghe a detta liberta', previste in provvedimenti di recepimento di
atti comunitari.
Art. 43
(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)
1. Qualora un'autorita' competente di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera i), intenda assumere le misure previste dall'articolo 42, si
applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo,
senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i
procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di
un'indagine penale.
2. L'autorita' competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro
di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la
cui attivita' configura un pericolo per la sicurezza dei servizi,
informando il punto nazionale di contatto di cui all'articolo 36,
comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in
causa e sulle circostanze della fattispecie.
3. Qualora l'autorita' che ha presentato la richiesta non ritiene
soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l'autorita'
ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per
le quali ritiene che:
a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento
siano insufficienti;
b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui
all'articolo 42.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla
Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore
l'intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.
5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici
giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.
6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai
commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima
sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo
Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi
che giustificano l'urgenza.
PARTE SECONDA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia)
|
Art. 44
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di libera prestazione)
1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e
successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di
attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche
professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attivita'
professionale regolamentata si applica l'articolo 20 del presente
decreto.
Art. 45
(Procedimento per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per
l'esercizio delle professioni regolamentate e' presentata al
Consiglio dell'ordine o al Collegio professionale competente e deve
essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti
stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.
2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi
dalla presentazione della domanda.
3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di
incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che
il richiedente e' stato invitato a comparire davanti al Consiglio
dell'ordine o al Collegio professionale competente.
4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla
domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente
articolo, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. L'iscrizione all'albo o all'elenco speciale per l'esercizio di una
professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si
perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione
del silenzio assenso.
6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la
notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.
7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle
disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che
disciplinano specifiche professioni.
Art. 46
(Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi
per l'esercizio di professioni regolamentate)
1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione
dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi,
registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate,
il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato
ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206.
2. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento
dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle
professioni regolamentate. Il domicilio professionale e' equiparato
alla residenza.
Art. 47
(Esercizio di attivita' professionale regolamentata
in regime di stabilimento)
1. L'iscrizione in albi, elenchi o registri, per l'abilitazione
all'esercizio di professioni regolamentate, e' consentita ad
associazioni o societa' di uno Stato, membro dell'Unione europea nel
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione
nazionale vigente.
2. Si applica l'articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e
successive modificazioni.
Art. 48
(Regolamenti)
1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive
modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di
esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con
riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali,
dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi
contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli
articoli 45 e 46.
Art. 49
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento
della professione di avvocato e procuratore)
1. All'articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: "Italia" sono aggiunte,
in fine, le seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b) l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. All'articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il suo domicilio professionale";
b) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
c) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE".
4. All'articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o del domicilio professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o il suo domicilio professionale".
5. Le espressioni: "Ministro di grazia e giustizia" o "Ministro per
la grazia e giustizia", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "Ministro della giustizia"; l'espressione "Ministero di
grazia e giustizia", ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente:
"Ministero della giustizia".
Art. 50
(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione
di dottore agronomo e di dottore forestale)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e
successive modificazioni, e' apportata la seguente modifica, dopo le
parole: "la residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale,";
2. All'articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "o cittadino" sono
sostituite dalle seguenti: ", ovvero cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea o";
b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
3. All'articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4. All'articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3,
e successive modificazioni, dopo le parole: "di residenza" sono
inserite le seguenti: "o di domicilio professionale,".
5. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 51
(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, recante istituzione dell'albo professionale
degli agrotecnici)
1. All'articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' europea"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: "essere residente"
sono inserite le seguenti: "o avere il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "l'aspirante risiede" sono inserite le
seguenti: "o ha il domicilio professionale";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
c) al comma 2, dopo le parole: "indirizzo di residenza" sono inserite
le seguenti: "o di domicilio professionale".
3. All'articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e
successive modificazioni, le parole: "cittadini italiani," sono
soppresse;
4. L'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 52
(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, recante disciplina giuridica
della professione di attuario)
1. All'articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino"
sono inserite le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea
o";
b) al primo comma la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "f)
avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.";
c) dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
2. All'articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 2°, dopo la parola: "residenza" sono
aggiunte le seguenti: "o di domicilio professionale";
b) al primo comma, numero 4), dopo le parole: "di Stato" sono
inserite le seguenti: "membro dell'Unione europea o di Stato";
c) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE";
3. L'articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 53
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione
di perito agrario)
1. All'articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e
successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,".
2. All'articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: "la residenza anagrafica"
sono inserite le seguenti: "o il domicilio professionale,";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente:
"due";
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
3. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione
di giornalista)
1. All'articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, dopo le parole: " la loro residenza" sono
inserite le seguenti: "o il loro domicilio professionale,".
2. All'articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e successive modificazioni, dopo le parole: "la residenza" sono
inserite le seguenti: "o il domicilio professionale".
3. All'articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il decreto di
riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III,
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo
per l'iscrizione nell'albo.";
b) al secondo comma, le parole da: "entro" a: "iscrizione" sono
sostituite dalle seguenti: "Al procedimento per l'iscrizione
nell'albo si applica l'articolo 45 del decreto legislativo di
attuazione della direttiva 2006/123/CE.";
4. Dopo l'articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 31-bis
(Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
nel registro dei praticanti e nell'elenco
dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati
ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei
praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente,
agli articoli 33 e 35.".
5. All'articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive
modificazioni, dopo la parola: "residenza", ovunque ricorra, sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
6. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".".
Art. 55
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
recante costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili)
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il
comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 56
(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)
1. All'articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o";
b) alla lettera e), dopo le parole: "la residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
2. All'articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396,
e successive modificazioni, la parola: "stranieri" e' sostituita
dalle seguenti: "di Stati non membri dell'Unione europea".
3. All'articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Al
procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.".
4. All'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n.
396, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono
inserite le seguenti: "o domicilio professionale".
5. L'espressione: "Ministro per la grazia e giustizia", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 57
(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, recante norme per l'ordinamento
della professione di consulente del lavoro)
1. All'articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "della Comunita'
economica europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione
europea";
2. All'articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e
successive modificazioni, dopo la parola: "domicilio" e' inserita la
seguente: "professionale";
3. All'articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
c) al quarto comma la parola: "tre" e' sostituita dalla parola:
"due";
d) il settimo comma e' sostituito dal seguente: "Al procedimento per
l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del
decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.".
4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Art. 58
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo
e della professione di geologo)
1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: "ovvero cittadino" sono inserite
le seguenti: "di uno Stato membro dell'Unione europea o" ;
b) alla lettera e), dopo la parola: "residenza" sono inserite le
seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi
del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45,
commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE.
L'espressione: "Ministro per la grazia e la giustizia", ovunque
ricorra, e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".
Art. 59
(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante
decentramento dell'ordine nazionale dei geologi)
1. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339,
le parole: "cittadini italiani" sono soppresse.
Art. 60
(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento
della professione di tecnologo alimentare)
1. All'articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo
la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il domicilio
professionale";
2. All'articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "residenza" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) al comma 3, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "due";
e) il comma 4, e' sostituito dal seguente "4. Si applicano i commi 4
e 5 dell'articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della
direttiva 2006/123/CE.".
3. Al comma 4, dell'articolo 49, le parole: "cittadini italiani,"
sono soppresse.
4. L'espressione: "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra,
e' sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia";
l'espressione: "Ministero di grazia e giustizia", ovunque ricorra, e'
sostituita dalla seguente: "Ministero della giustizia".
Art. 61
(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri)
1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 1), le parole: "della Comunita' economica
europea" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea";
b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Al procedimento
per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45 del presente
decreto legislativo.".
Art. 62
(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche
all'ordinamento professionale dei periti industriali)
1. All'articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "delle Comunita' europee" sono
sostituite dalle seguenti: "dell'Unione europea" ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: "anagrafica" sono inserite
le seguenti: "o il domicilio professionale";
c) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.";
d) dopo il comma 5 e' inserito, in fine, il seguente:
"5-bis. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica
l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione
della direttiva 2006/123/CE.".
Art. 63
(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante
ordinamento della professione di assistente sociale
e istituzione dell'albo professionale)
1. All'articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1,
e' inserito il seguente:
"1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai
sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.".
Titolo II (Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico)
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Art. 64
(Somministrazione di alimenti e bevande)
1. L'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il
trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della
titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a
dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello
unico per le attivita' produttive del comune competente per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo
e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari
soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del
comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4
aprile 2001, n. 235.
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni,
limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela,
adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui
al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse
della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia
quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attivita'. Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di parametri oggettivi e
indici di qualita' del servizio, divieti o limitazioni all'apertura
di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non
altrimenti risolvibili di sostenibilita' ambientale, sociale e di
viabilita' rendano impossibile consentire ulteriori flussi di
pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui
meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la finalita' di
tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico,
architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di
un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali
entita' delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri
esercizi di somministrazione.
4. Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante.
5. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alla conformita' del
locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
6. L'avvio e l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente:
"6. Sono escluse dalla programmazione le attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri
complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli
alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio delle autostrade e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli
cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunita' religiose; in
stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ".
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti
casi:
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti piu' in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo superiore
a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai
criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il
titolare puo' essere espressamente diffidato dall'amministrazione
competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare
stato dei locali;
d) nel caso di attivita' soggetta ad autorizzazione, qualora il
titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non attivi
l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente: "l. A chiunque eserciti l'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di
attivita', ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di
inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare
non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura
dell'esercizio.".
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
Art. 65
(Esercizi di vicinato)
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della
superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla
seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998,
n. 114, e' abrogato.
Art. 66
(Spacci interni)
1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese,
pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo,
di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e
negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad
accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere
effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso
dalla pubblica via.
2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.
Art 67
(Apparecchi automatici)
1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi
automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da
presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ".
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n 114, sono abrogati.
Art. 68
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi
di comunicazione)
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica
o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' abrogato.
Art. 69
(Vendite presso il domicilio dei consumatori)
1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto
presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica
o giuridica,intende avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ".
3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1
che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati,
ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo
nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso
dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio
dell'attivita' di vendita.".
4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, sono abrogati.
5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui
all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per
conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla
dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento
degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 70
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di
cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a
persone fisiche, a societa' di' persone, a societa' di capitali
regolarmente costituite o cooperative.".
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche
esclusivamente in forma itinerante e' rilasciata, in base alla
normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente,
persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita'.
L'autorizzazione di' cui al presente comma abilita anche alla vendita
al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago.".
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998
dopo le parole: ''della densita' della rete distributiva e della
popolazione residente e fluttuante " sono inserite le seguenti:
"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di
sostenibilita' ambientale e sociale, di viabilita' rendano
impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di' controllo, in
particolare, per il consumo di' alcolici e senza ledere il diritto
dei residenti alla vivibilita' del territorio e alla normale
mobilita'. In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e
salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico
e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura
economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno
economico o sulla prova di una domanda di' mercato, quali entita'
delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di
altri operatori su aree pubbliche " .
4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al
disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono
individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica
dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della
concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante
il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni
transitorie.
Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali)
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di' vendita e di
somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II,
Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralita' pubblica e il buon costume, per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attivita', ai sensi del comma 1,
lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre
dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo
riabilitazione.
4. Il divieto di' esercizio dell'attivita' non si applica qualora,
con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i
requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio
relativa al settore merceologico alimentare e di un'attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non
continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare o nel settore della
somministrazione di alimenti e bevande, in qualita' di dipendente
qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla
preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o, se
trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado,
dell'imprenditore in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o
di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano
previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla
somministrazione degli alimenti.
3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25
agosto 1991, n. 287.
Art. 72
(Attivita' di facchinaggio)
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita'
per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo
17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono
tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.
Art. 73
(Attivita' di intermediazione commerciale e di affari)
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, e successive modificazioni.
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da presentare alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto
1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
attivita' di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per le attivita'
relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo
115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei
requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella
legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle
Camere di commercio.
Art. 74
(Attivita' di agente e rappresentante di' commercio)
1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e'
soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985,
n. 204.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la
relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso
all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n.
204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la
parola: "fallito" e' soppressa.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei
requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita'
professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella
legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Art. 75
(Attivita' di mediatore marittimo)
1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di
cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la relativa qualifica.
4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso
all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le
lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c)
e d) sono soppresse.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese,
sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio
della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella
legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni
previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle
Camere di commercio.
Art. 76
(Attivita' di spedizioniere)
1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.
2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata
delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il
possesso dei requisiti prescritti.
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le
attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure
nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la relativa qualifica.
3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso
all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e'
sostituito dal seguente:
"ART. 6
1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che
hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il
commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non
inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i'
requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel
caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere
prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui
sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie
di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali
l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di
immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche'
mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per
importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo
grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o di' laurea in materie
giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata
nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non
continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di'
imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ".
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal
presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese,
sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto
dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio
della relativa attivita' professionale.
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella
legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese
o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta
dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici
delle Camere di commercio.
Art. 77
(Attivita' di acconciatore)
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e'
sostituito dal seguente:
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente
legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a
dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare
allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133.".
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n.
174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita'
di acconciatore.".
Art. 78
(Attivita' di estetista)
1. L'articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2
1. L'attivita' professionale di cui all'articolo 1 e' esercitata in
forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme
vigenti. Non e' consentito l'esercizio dell'attivita' ai soggetti non
iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della
legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui
all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'esercizio
dell'attivita' di estetista e' soggetto a dichiarazione di inizio di
attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di
cui all'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .".
2. All'articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1
e' inserito il seguente:
"01. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un
dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso
della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attivita'
di estetica.".
3. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e'
abrogato.
Art. 79
(Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta a dichiarazione di
inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le
attivita' produttive di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le
parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle
disposizioni regionali di attuazione della presente legge che
prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e'
abrogato.
Art. 80
(Disposizioni transitorie)
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi
e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche' le nuove
procedure di iscrizione, in modo da garantire l'invarianza degli
oneri complessivi per la finanza pubblica.
Art. 81
(Marchi ed attestati di qualita' dei servizi)
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri
attestati di qualita' relativi ai servizi o sono responsabili della
loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai
destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet,
informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione
dei marchi e degli altri attestati di qualita', dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del
sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
Titolo III (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni)
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Art. 82
(Attivita' di spedizioniere doganale)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 46, primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Presso ciascun Ufficio delle dogane e' formato e tenuto aggiornato
un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un
comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane,
che svolgono la loro attivita' alle dipendenze degli spedizionieri
doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali
sull'intero territorio nazionale.";
b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente:
"Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1. La nomina a spedizioniere doganale e' conferita mediante il
rilascio di apposita patente, di validita' illimitata.
2. La patente e' rilasciata dall' Agenzia delle dogane, sentito il
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di
dichiarazioni doganali sull 'intero territorio nazionale.";
c) l'articolo 51 e' sostituito dal seguente:
"Art. 51 (Ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare
istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore
dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver
conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa,
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono
risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel
registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46.
Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso
del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
abbiano superato un corso di formazione professionale di durata
almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino
iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel
registro del personale ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel
registro degli ausiliari non e' richiesto agli aspiranti che per
almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane
con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia
di finanza in qualita' di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e' disposta con
determinazione del Direttore dell 'Agenzia delle dogane.".
Art. 83 (Strutture turistico - ricettive)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 29
marzo 2001, n. 135, l'apertura, il trasferimento e le modifiche
concernenti l'operativita' delle strutture turistico - ricettive sono
soggetti a dichiarazione di inizio attivita' ai sensi dell'articolo
19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'avvio e l'esercizio delle attivita' in questione restano
soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica
sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell'articolo 2, comma
193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
PARTE TERZA Titolo I (Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)
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Art. 84
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16,
comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella
misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e
su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente
decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da
ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal presente decreto.
Titolo II (Disposizioni finali) Capo I
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Art. 85
(Modifiche e abrogazioni)
1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e'
sostituito dal seguente: "2. L'attivita' oggetto della dichiarazione
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di
presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente;
contestualmente all'inizio dell'attivita', l'interessato ne da'
comunicazione all'amministrazione competente. Nel caso in cui la
dichiarazione di inizio attivita' abbia ad oggetto l'esercizio di
attivita' di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva
2006/123/CE, l'attivita', ove non diversamente previsto, puo' essere
iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione
all'amministrazione competente.".
2. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: "2
maggio 1994, n. 319," sono aggiunte le seguenti: "e 20 settembre
2002, n. 229,"; al medesimo comma dopo le parole: "decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115," la parola: "e" e' soppressa.
3. L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' abrogato.
4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o
restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali
incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4,
comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l'articolo 5, commi 2, 4 e 5, l'articolo 7, comma 1, l'articolo
16, commi 1 e 2, l'articolo 17, commi 1 e 2, l'articolo 18, comma 1,
l'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
c) l'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio
1985, n. 204;
d) l'articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n.
478, e l'articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente
della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
e) l'articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n.
135;
f) il comma 1 dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
g) l'articolo 3, comma 3, e l'articolo 6 della legge 22 febbraio
2006, n. 84.
Art. 86
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al
presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie
previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Calderoli, Ministro per la
semplificazione normativa
Brambilla, Ministro per il turismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano