DECRETO 6 luglio 2010 Determinazione del contingente annuale 2010, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi. (10A10727) (GU n. 203 del 31-8-2010 )

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ÇTesto unico

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e

norme sulla condizione dello stranieroÈ e successive modificazioni,

ed in particolare l'art. 27, comma 1, che tra i casi particolari di

ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di Çpersone

che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione

professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso

datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che

rientrano nell'ambito del lavoro subordinatoÈ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.

394, ÇRegolamento recante norme di attuazione del testo unico delle

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme

sulla condizione dello stranieroÈ come modificato dal decreto del

Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto in particolare l'art. 40, comma 9, lettera a), del

citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che

prevede, in attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto

legislativo n. 286/1998, che gli stranieri possano fare ingresso in

Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento

promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142,

in funzione del completamento di un percorso di formazione

professionale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

del 22 marzo 2006, recante ÇNormativa nazionale e regionale in

materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non

appartenenti all'Unione europeaÈ;

Visto altresi' l'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 394/1999, che prevede che gli ingressi nel

territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti

previsti per il rilascio del visto di studio che intendono

frequentare corsi di formazione professionale - organizzati da enti

di formazione accreditati ex art. 142, comma 1, lettera d), del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - finalizzati al

riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione

delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini

formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 394/1999, devono avvenire nell'ambito

del contingente annuale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali del 29 luglio 2009, che ha autorizzato, in via

transitoria, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto

del Presidente della Repubblica n. 334/2004, e nel limite delle quote

stabilite per l'anno 2008, a determinare il contingente per l'anno

2009, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a

frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, e nel numero di

5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi

di cui all'art. 40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente

della Repubblica n. 394/1999 come modificato dal decreto del

Presidente della Repubblica n. 334/2004;

Considerato che l'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente

della Repubblica n. 394/1999 prevede che in caso di mancata

pubblicazione entro il 30 giugno di ciascun anno del decreto di

programmazione annuale del contingente, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, nel secondo semestredell'anno, puo'

provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle

quote stabilite per l'anno precedente;

Considerato che alla data del 30 giugno 2010 non e' stato ancora

pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di

cui all'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 394/1999;

Decreta:

Art. 1

1. Per l'anno 2010 sono autorizzati, in via transitoria, ai sensi

dell'articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della

Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del

Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, nel limite del

contingente fissato per l'anno 2009, gli ingressi in Italia degli

stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del

visto di studio, in:

a) 5.000 unita' per la frequenza a corsi di formazione

professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla

certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a

24 mesi, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n.

394/1999, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le

norme dell'articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unita' per lo svolgimento di tirocini di formazione e

d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,

del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25

marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di

formazione professionale.

 

Art. 2

1. Le quote di cui all'art. 1, lettera b), sono ripartite tra le

regioni e province autonome come da prospetto allegato, che

costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto viene trasmesso al competente organo di

controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 6 luglio 2010

Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2010

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 249

 

Allegato

 

Parte di provvedimento in formato grafico