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20 settembre 2010
Studenti stranieri: non occorre il visto per rientrare in Italia dopo un soggiorno di studio presso un ateneo dell’Ue.
Una circolare del Ministero dell’interno chiarisce che gli studenti stranieri, già titolari di permesso di soggiorno italiano e temporaneamente trasferiti in altro ateneo dell’Ue, possono rientrare in Italia senza visto ed ottenere il rinnovo del titolo originario anche se scaduto da tempo.


La scorsa settimana il Ministero dell’interno ha emanato una circolare a tutela dei numerosi studenti stranieri che in base alla direttiva 2004/114/CE si trasferiscono temporaneamente in un altro Stato membro dell’Ue per integrare il corso di studio intrapreso in Italia, per poi ritornare nell’ateneo italiano di partenza.
Il problema era sorto a causa di una interpretazione restrittiva della direttiva da parte di alcune questure, secondo le quali non sarebbe stato possibile richiedere il rinnovo dell’originario permesso di soggiorno scaduto a seguito di trasferimento in altro ateneo dell’Ue se non previo rilascio di un nuovo visto d’ingresso.
La Direzione per l’immigrazione della PS ha invece opportunamente precisato che in base alla direttiva, volta a salvaguardare il diritto alla mobilità degli studenti, lo studente straniero che abbia intrapreso in Italia  un corso di studio che prevede lo svolgimento all’estero di parte di esso, potrà riprendere lo studio presso l’ateneo italiano senza dover richiedere un nuovo visto d’ingresso. Infatti, precisa la circolare, qualora l’originario permesso di soggiorno rilasciato dalla questura sia scaduto, oppure lo studente abbia interrotto il soggiorno in Italia oltre sei mesi, potrà chiederne il rinnovo allegando alla domanda: una certificazione dell’ateneo italiano attestante che la frequenza all’estero rientrava nel programma del corso di studio iniziale; copia del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro; una certificazione dell’ateneo europeo attestante  il regolare svolgimento del programma in quello Stato membro.
(Red.)

 
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