LEGGE 18 aprile 1975
, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialita' di offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico,
nonche' le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici ((biologici, radioattivi)), i congegni bellici micidiali di
qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o
incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2,
sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da
guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da
guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per
l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i
proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.
Art. 2.
Armi e munizioni comuni da sparo
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente
articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima
liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento
successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purche' non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890 ((fatta eccezione per quelle a colpo singolo)).
Sono altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur
potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio da sala', o ad emissione di gas, nonche' ((le armi ad aria
compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili
erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,)) e gli strumenti
lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero
di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui
all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona.
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non
possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo
perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad
espansione, autopropellenti, ne' possono essere tali da emettere
sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce
che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini
scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore.
Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le successive rispettive modificazioni, e della presente legge
relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni
quando il loro impiego e' previsto da disposizioni legislative o
regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per
essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso,
salvataggio o attivita' di protezione civile.
Art. 3.
Alterazione di armi
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche
o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa,
ovvero ne renda piu' agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a lire due milioni.
Art. 4.
Porto di armi od oggetti atti ad offendere
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori
della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della
propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di
puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonche'
qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve entita', riferibili al porto dei soli oggetti atti ad
offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e'
aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di
manifestazioni sportive.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a diciotto mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire
quattrocentomila.
La pena e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire
duecentomila a lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da
persona non munita di licenza.
((La pena prevista dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre
una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della
legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento
costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso)).
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle
norme dei precedenti commi quarto e quinto.
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di
questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni
usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, ne' gli altri
oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non
vengano adoperati come oggetti contundenti.
Art. 5.
Limiti alle registrazioni
Divieto di giocattoli trasformabili in armi. Le disposizioni di cui
al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni,
non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a
pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonche' alla vendita dei
pallini per le armi ad aria compressa ((...)).
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274,
convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e quelle della presente legge non si applicano ai
giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con
l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la
trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa della persona. Devono inoltre avere la estremita' della
canna parzialmente o totalmente occlusa da un visibile, tappo rosso
incorporato.
Nessuna limitazione e' posta all'aspetto dei giocattoli
riproducenti armi destinati alla esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi
senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi e' previsto quale elemento
costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso
sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di arma per uso
scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia
occlusa a norma del quarto comma.
Art. 6.
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi
((E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione
consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un
presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui
uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero della
industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in
rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni
plurime delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno
del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle
finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro
del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia
balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o
comunque di importanza storica)).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della
direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con
decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati.
Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente;
in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci i supplenti.
((La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione
delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le
stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle
categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le
questioni di carattere generale e normativo relativo alle armi e alle
misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la
riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il
trasporto e l'uso delle armi)).
Art. 7.
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo
((E' istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da
caccia ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle
quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva)).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova
importazione avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1982, N. 452)).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento
definitivo della qualita' di arma comune da sparo posseduta dal
prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se
rimangono invariate le qualita' balistiche, il calibro e le parti
meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il
Ministro per l'interno determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative
al rifiuto dell'iscrizione;
3) le modalita' per la pubblicazione e gli aggiornamenti del
catalogo.
Art. 8.
Accertamento per il rilascio di autorizzazioni di polizia in materia
di armi
La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la
cessione di armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito
nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria
di riparazione delle armi.
((Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la
raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche'
del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35
e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento
della capacita' tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre
per l'autorizzazione alla collezione)).
Ai fini dell'accertamento della capacita' tecnica, l'interessato
deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La
commissione e' integrata da un esperto designato dal Ministero della
difesa quando l'accertamento e' richiesto da persona che debba
esercitare l'attivita' di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi'
alle persone che rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato
testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in
uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli
del personale civile della pubblica sicurezza in qualita' di
funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a
segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto
per l'esercizio delle attivita' di fabbricazione, riparazione o
commercio di armi.
L'accertamento della capacita' tecnica non e richiesta per
l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano
autorizzati per legge.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che,
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano gia'
ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono
richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza
di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
L'articolo 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e' abrogato.
Art. 9.
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di
armi
Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la
fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione,
l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il
trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo
43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35
del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre
1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 8 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma
non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una
delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
numero 1423.
Art. 10.
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra
Collezione di armi comuni da sparo
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non
possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da
guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai
sensi dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, possono essere trasferite soltanto per
successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al
quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la
fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da
guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per
l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero.
L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in
parte, tali armi e' tenuto a darne immediato avviso al Ministero
dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei
precedenti articoli 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle
indicate nel precedente comma e' punito con la reclusione da due a
sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
E' punito con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone
obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del
presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze
armate ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e
la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo
Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale
nonche' ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli
previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo. La
detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata
al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore,
nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale;
il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili
da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. ((e
di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157)).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono
armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
di modelli anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento
da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro
per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto
comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da
parte di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita'
superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo e'
esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e
di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto,
ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
Art. 11.
Immatricolazione delle armi comuni da sparo
Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono essere
impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio, idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del
prototipo o dell'esemplare nel catalogo nazionale ed il numero
progressivo di matricola ((, nonche' l'indicazione del luogo di
produzione e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese,
nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione
europea)). Un numero progressivo deve, altresi', essere impresso
sulle canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio
1960, n. 186, il Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia,
direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le
canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e
imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione.
L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero
progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della
sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di
prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono
assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone
Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi
di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari
adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo
comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata
richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di
pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal
fine, in luogo del numero di matricola e' impresso il numero
progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al
secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresi' alle
armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate
dall'estero. Si osservano a tal fine le modalita' di cui al
successivo articolo 13.
Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi
del numero di iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a
decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al
precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui
al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di
prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo,
al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi
secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23
febbraio 1960, n. 186, e' concesso una tantum un contributo
straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo
utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo
della convenzione di Lome'.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
Importazione definitiva di armi comuni da sparo
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi
intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso dello stesso anno solare, oltre alla licenza del questore di
cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto
della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza
anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di
importazione deve essere motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione e' subordinato
all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo
non catalogate a norma del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della
licenza di cui al primo comma e' punito con la reclusione da uno a
sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e
cinquecentomila.
Art. 13.
Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione
definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione,
curarne l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di
prova di Gardone Valtrompia od alla piu' vicina sezione di esso,
eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di
prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,
alla legge 12 dicembre 1973, n. 993 ed alle altre disposizioni
vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma
dell'articolo 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
1969, n. 184.
Art. 14.
Armi inidonee e non catalogate
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od
alle sezioni non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non
conformi ai tipi catalogati, e' dato avviso entro trenta giorni, a
cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al
primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle
armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue
spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro
nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si
considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di
artiglieria che puo' disporne la rottamazione e la successiva
alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana
ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia
richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti
giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana
medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e'
effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di
armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto
dell'importazione ed il rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in
ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono
applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli
importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il
deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la
catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.
Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per
mancata catalogazione di un'arma e' ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministero dell'interno.
Art. 15.
Importazione temporanea di armi comuni da sparo
I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero
per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,
sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui
all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di
caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di
matricola.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le
foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo
spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il
trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione
per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine
l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo
12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di
cui al secondo comma e' punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.
Art. 16.
Esportazione di armi
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al
precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori
la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di
ogni tipo e' subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi
previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche
amministrazioni.
L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta
giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati
motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorita' che ha rilasciato la licenza la bolletta di
esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata
dall'autorita' medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito
a norma dell'articolo 17 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro
per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal
territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche'
quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di
persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo
o di caccia.
Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i
beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalita' relative alla temporanea esportazione di
armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica
ai fini di mostre e scambi culturali.
Art. 17.
Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per
corrispondenza
Alle persone residenti nello Stato non e' consentita la
compravendita di armi comuni da sparo commissionate per
corrispondenza, salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attivita' industriali o commerciali in materia di armi, o che abbia
ottenuto apposito nulla osta del prefetto della provincia in cui
risiede.
Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione
all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei
carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e
con la multa fino a lire centocinquantamila.
Art. 18.
Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o
parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di
pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti
prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o
di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti
di specifica autorizzazione del questore della provincia di
residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le
modalita' per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi
di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa
a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri
per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina
mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del
decreto ministeriale di cui al precedente comma e' punito con la
reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a
lire centomila.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
cartucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale
ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi
delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52 del
regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella
provincia e' attribuito alla competenza del questore, previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente
articolo 9.
Art. 19.
Trasporto di parti di armi
L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e
34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti
di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli,
fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, il
contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda da lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi
di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre
mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di
armi comuni.
Art. 20.
Custodia delle armi e degli esplosivi
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli
esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in
materia di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla
collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese
antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica
sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e'
punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto
da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila.
Dello smarrimento o del Furto di armi o di parti di esse o di
esplosivi di qualunque natura deve essere fatta immediata denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu'
vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire
cinquecentomila.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne
immediatamente il deposito presso lo ufficio locale di pubblica
sicurezza o, in mancanza, presso il piu' vicino comando dei
carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a
conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a
darne immediata notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti
disposizioni in materia di detenzione e porto illegale di armi o di
esplosivi di qualunque natura, il contravventore e' punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
Art. 20-bis
(((Omessa custodia di armi).
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in
possesso della licenza dell'autorita', ovvero a persone anche
parzialmente incapaci, a tossicodipendenti o a persone imperite nel
maneggio, un'arma fra quelle indicate nel primo e secondo comma
dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici
e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con
l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi,
munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per
impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1
giunga ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
a) nei luogi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti
dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le
munizioni o gli esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi
clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
Art. 21.
Distrazione o sottrazione di armi
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire
l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di
attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306
dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
Art. 22.
Locazione e comodato di armi
Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il
conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la
fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o
riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui
al precedente comma.
La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle
armi risulta abituale.
Art. 23.
Armi clandestine
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente
articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
((E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da
lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce
nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede
armi o canne clandestine.
Chiunque detiene armi o canne clandestine e' punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni.
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa
da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo
pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa
pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i
numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
all'articolo 11.))
La stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa'
o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni
distintivi di cui al precedente articolo 11.
Con la sentenza di condanna e' ordinata la revoca delle
autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle
stesse armi.
Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno ai fini della iscrizione nel catalogo nazionale o al
Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.
Art. 24.
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o
modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti
riconosciuti e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai
fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal
Ministero dell'interno per l'attivita' di ricerca, studio e
sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Art. 25.
Registro delle operazioni giornaliere
Chiunque, per l'esercizio della propria attivita' lavorativa, fa
abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il
registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma
dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di
cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma
del citato articolo 55 che non osservano l'obbligo di tenuta del
registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con
l'ammenda fino a lire centomila le persone obbligate a tenere il
predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire
il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano richiesta.
Art. 26.
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni
E' soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene
munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000
cartucce a pallini per fucili da caccia.
Art. 27.
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e'
subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente
articolo 9.
Art. 28.
Responsabilita' nell'impiego di esplosivi
I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, devono
seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone che li
rappresentano a norma dell'articolo 8 del citato testo unico le
attivita' e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi
medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da
lire centomila a lire un milione.
Art. 29.
Distrazione o sottrazione di esplosivi
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento
dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la
sicurezza della collettivita' mediante la commissione di attentati o
comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso
codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Art. 30.
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli
articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse,
munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi
armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli
altri compiti di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno,
verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il
trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi
che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.
Art. 31.
Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul
Tiro a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli
istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo
accertamento della capacita' tecnica e dei requisiti di cui al
precedente articolo 9.
La capacita' tecnica e' presunta nei confronti di coloro che
esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno
all'entrata in vigore della presente legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere
costantemente aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa
descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e
nazionalita', con richiamo ai titoli che ne legittimano la
provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con
l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente
annotarsi le generalita' di coloro che si esercitano al tiro, con
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di
inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi
appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili
dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20
della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo
76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e' attribuita
all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza che vi procede
secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei
requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di
porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
Art. 32.
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei
Salva la normativa concernente le armi in dotazione alle Forze
armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto
stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse
storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti
pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e
la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di
parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni
da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono,
entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere
l'inventario dei materiali custoditi su apposito registro ai sensi
dell'articolo 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
Le persone di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare
il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone
immediatamente le variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano
le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali
vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza
delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente
legge.
Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero
dell'interno non e' prescritta per la cessione di cimeli o armi
antiche da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorita' di
pubblica sicurezza o alle direzioni di artiglieria non potranno
essere distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato
dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno
destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle
gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi
armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
Art. 33.
(((Aste pubbliche)
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate
negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il
trasgressore dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto
da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un
milione)).
Art. 34.
Sanzioni penali
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, per le contravvenzioni alle norme concernenti gli
esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
Art. 35.
Giudizio direttissimo
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso
con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali
indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa
separazione dei giudizi.
Art. 36.
Sanatorie
I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai
sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono
punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino
all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento
del reato.
Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di
sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le
armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri
congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1
della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della
legge 14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine
provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,
presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di
pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da
guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima
dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano
agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del catalogo di cui al precedente articolo 7.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
|
Art. 37.
Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo previsto dall'articolo 7, ne sono ammesse la produzione,
l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali
attivita' siano muniti delle prescritte licenze dell'autorita' di
pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
Sono, altresi', consentiti, anche dopo la pubblicazione del
catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il
commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od
importate anteriormente, purche' registrate con i rispettivi numeri
di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Art. 38.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge
concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di
entrata in vigore della legge stessa.
Art. 39.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
l'autorita' di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione
straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi
da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra,
previste dall'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni
dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,
nonche' ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e
persone residenti all'estero.
Art. 40.
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, con le successive rispettive modificazioni, nonche' le altre
vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi
ed esplosivi.
Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.
497.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1975
LEONE
MORO - GUI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE