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LEGGE 18 aprile 1975 , n. 110
Norme  integrative  della  disciplina  vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi.


 Vigente al: 15-09-2010


    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra

  Agli  effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e
delle  altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi  da  guerra  le  armi  di  ogni specie che, per la loro spiccata
potenzialita'  di  offesa, sono o possono essere destinate al moderno
armamento  delle  truppe  nazionali  o  estere per l'impiego bellico,
nonche'  le  bombe  di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi
chimici  ((biologici,  radioattivi)), i congegni bellici micidiali di
qualunque   natura,   le   bottiglie  o  gli  involucri  esplosivi  o
incendiari.
  Fatto  salvo  quanto  stabilito  nel secondo comma dell'articolo 2,
sono  armi  tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da
guerra,  possono  utilizzare  lo  stesso munizionamento delle armi da
guerra   o   sono   predisposte   al   funzionamento  automatico  per
l'esecuzione   del   tiro  a  raffica  o  presentano  caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.
  Sono  munizioni  da  guerra  le  cartucce  e  i relativi bossoli, i
proiettili  o  parti  di  essi destinati al caricamento delle armi da
guerra.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                  Armi e munizioni comuni da sparo

  Agli  stessi  effetti  indicati  nel  primo  comma  del  precedente
articolo  1  e  salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo
stesso sono armi comuni da sparo:
    a)  i  fucili  anche semiautomatici con una o piu' canne ad anima
liscia;
    b)  i  fucili  con  due  canne  ad  anima  rigata,  a caricamento
successivo con azione manuale;
    c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a
caricamento successivo con azione manuale;
    d)  i  fucili,  le  carabine ed i moschetti ad una canna ad anima
rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
    e)  i  fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione
anulare, purche' non a funzionamento automatico;
    f) le rivoltelle a rotazione;
    g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
    h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890 ((fatta eccezione per quelle a colpo singolo)).
  Sono  altresi' armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur
potendosi  prestare  all'utilizzazione  del munizionamento da guerra,
presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso
di  caccia  o  sportivo,  abbiano  limitato  volume  di fuoco e siano
destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
  Sono  infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate 'da
bersaglio  da sala', o ad emissione di gas, nonche' ((le armi ad aria
compressa  o  gas  compressi,  sia  lunghe sia corte i cui proiettili
erogano  un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,)) e gli strumenti
lanciarazzi,  salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero
di  armi  e  strumenti  per  i quali la commissione consultiva di cui
all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche,
l'attitudine a recare offesa alla persona.
  Le  munizioni  a  palla  destinate  alle  armi  da sparo comuni non
possono   comunque   essere   costituite   con  pallottole  a  nucleo
perforante,   traccianti,   incendiarie,   a   carica  esplosiva,  ad
espansione,  autopropellenti,  ne'  possono  essere  tali da emettere
sostanze  stupefacenti,  tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce
che  lanciano  sostanze  e  strumenti  narcotizzanti destinate a fini
scientifici  e  di  zoofilia  per  le quali venga rilasciata apposita
licenza del questore.
  Le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18  giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con
le  successive  rispettive  modificazioni,  e  della  presente  legge
relative  alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei
riguardi  degli  strumenti  lanciarazzi  e  delle  relative munizioni
quando  il  loro  impiego  e'  previsto da disposizioni legislative o
regolamentari  ovvero  quando  sono  comunque  detenuti o portati per
essere  utilizzati  come  strumenti  di  segnalazione  per  soccorso,
salvataggio o attivita' di protezione civile.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                         Alterazione di armi

  Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche
o  le  dimensioni  di un'arma, ne aumenti la potenzialita' di offesa,
ovvero  ne  renda  piu'  agevole il porto, l'uso o l'occultamento, e'
punito  con  la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire
trecentomila a lire due milioni.
 
	        
	      
                               Art. 4.
             Porto di armi od oggetti atti ad offendere

  Salve  le  autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773,  e  successive  modificazioni, non possono essere portati, fuori
della  propria  abitazione  o delle appartenenze di essa, armi, mazze
ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.
  Senza  giustificato  motivo,  non  possono  portarsi,  fuori  della
propria  abitazione  o  delle appartenenze di essa, bastoni muniti di
puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere,
mazze,  tubi,  catene,  fionde,  bulloni,  sfere  metalliche, nonche'
qualsiasi  altro strumento non considerato espressamente come arma da
punta  o  da  taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di
tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da un mese ad un anno e
con  l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila. Nei casi di
lieve   entita',  riferibili  al  porto  dei  soli  oggetti  atti  ad
offendere, puo' essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena e'
aumentata   se   il  fatto  avviene  nel  corso  o  in  occasione  di
manifestazioni sportive.
  E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone
munite di licenza. Il trasgressore e' punito con l'arresto da quattro
a   diciotto   mesi   e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.
  La  pena  e' dell'arresto da uno a tre anni e della ammenda da lire
duecentomila  a  lire quattrocentomila quando il fatto e' commesso da
persona non munita di licenza.
  ((La  pena  prevista  dal terzo comma e' raddoppiata quando ricorre
una  delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della
legge  2  ottobre  1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento
costitutivo   o   circostanza   aggravante  specifica  per  il  reato
commesso)).
  ARTICOLO  ABROGATO  DAL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205
  Gli  ufficiali  ed  agenti  di polizia giudiziaria devono procedere
all'arresto  di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle
norme dei precedenti commi quarto e quinto.
  Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli
altri oggetti atti ad offendere.
  Sono   abrogati   l'articolo   19   e  il  primo  e  secondo  comma
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  Non  sono  considerate  armi  ai  fini delle disposizioni penali di
questo  articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni
usate  nelle  pubbliche  manifestazioni  e  nei cortei, ne' gli altri
oggetti  simbolici  usati  nelle  stesse  circostanze,  salvo che non
vengano adoperati come oggetti contundenti.
 
	        
	      
                               Art. 5.
                      Limiti alle registrazioni

  Divieto di giocattoli trasformabili in armi. Le disposizioni di cui
al  primo  comma  dell'articolo  55  del  testo  unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni,
non  si  applicano  alla vendita al minuto delle cartucce da caccia a
pallini,  dei  relativi  bossoli  o inneschi nonche' alla vendita dei
pallini per le armi ad aria compressa ((...)).
  L'articolo  4-bis  del  decreto-legge  22  novembre  1956, n. 1274,
convertito nella legge 2 dicembre 1956, n. 1452, e' abrogato.
  Le  disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio
1940,  n.  635,  e  quelle  della  presente legge non si applicano ai
giocattoli.
  I  giocattoli  riproducenti  armi non possono essere fabbricati con
l'impiego   di   tecniche   e  di  materiali  che  ne  consentano  la
trasformazione  in  armi da guerra o comuni da sparo o che consentano
l'utilizzo  del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei
all'offesa  della  persona.  Devono inoltre avere la estremita' della
canna  parzialmente  o totalmente occlusa da un visibile, tappo rosso
incorporato.
  Nessuna   limitazione   e'   posta   all'aspetto   dei   giocattoli
riproducenti armi destinati alla esportazione.
  Chiunque  produce  o pone in commercio giocattoli riproducenti armi
senza  l'osservanza delle disposizioni del quarto comma e' punito con
la  reclusione  da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a
lire cinque milioni.
  Quando   l'uso  o  il  porto  d'armi  e'  previsto  quale  elemento
costitutivo  o  circostanza  aggravante  del  reato,  il reato stesso
sussiste  o  e'  aggravato  anche  qualora  si tratti di arma per uso
scenico  o  di  giocattoli  riproducenti  armi  la  cui canna non sia
occlusa a norma del quarto comma.
 
	        
	      
                               Art. 6.
     Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi

  ((E'  istituita,  presso  il Ministero dell'interno, la commissione
consultiva  centrale  delle  armi.  La  commissione  si compone di un
presidente,  di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui
uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui
uno   dell'Arma  dei  carabinieri,  di  cinque  del  Ministero  della
industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  di  cui  quattro in
rappresentanza  dei  settori  economici  interessati, su designazioni
plurime  delle associazioni di categoria piu' rappresentative, di uno
del  Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle
finanze,  di  cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro
del  Corpo  della  guardia  di  finanza,  di  tre  esperti in materia
balistica  e  di  un  esperto  in  armi  antiche,  artistiche, rare o
comunque di importanza storica)).
  Le  mansioni  di segretario sono esercitate da un funzionario della
direzione generale della pubblica sicurezza.
  Il  presidente  e  i componenti della commissione sono nominati con
decreto  del  Ministro  per l'interno, durano in carica cinque anni e
possono essere riconfermati.
  Per ciascun componente effettivo e' nominato un supplente.
  In  caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le
funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente;
in  caso  di  assenza  o  di impedimento dei componenti effettivi, ne
fanno le veci i supplenti.
  ((La  commissione  esprime  parere obbligatorio sulla catalogazione
delle  armi  prodotte  o  importate  nello  Stato,  accertando che le
stesse,  anche  per  le  loro  caratteristiche,  non  rientrino nelle
categorie  contemplate nel precedente articolo 1, nonche' su tutte le
questioni di carattere generale e normativo relativo alle armi e alle
misure   di  sicurezza  per  quanto  concerne  la  fabbricazione,  la
riparazione,  il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione,
l'esportazione,   la  detenzione,  la  raccolta,  la  collezione,  il
trasporto e l'uso delle armi)).
 
	        
	      
                               Art. 7.
            Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

  ((E'   istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  il  catalogo
nazionale  delle  armi  comuni da sparo, con esclusione dei fucili da
caccia  ad anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle
quali e' ammessa la produzione o l'importazione definitiva)).
  La  catalogazione  dei  prototipi  di  nuova  produzione o di nuova
importazione  avverra' sulla base dei disegni e delle caratteristiche
indicate nella domanda o dei prototipi stessi.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 LUGLIO 1982, N. 452)).
  L'iscrizione   dell'arma   nel  catalogo  costituisce  accertamento
definitivo  della  qualita'  di  arma  comune  da sparo posseduta dal
prototipo.
  Nel catalogo sono indicati:
    il numero progressivo d'iscrizione;
    la descrizione dell'arma e il calibro;
    il produttore o l'importatore;
    lo Stato in cui l'arma e' prodotta o dal quale e' importata.
  Confezioni  artistiche  od artigianali non alterano il prototipo se
rimangono  invariate  le  qualita'  balistiche, il calibro e le parti
meccaniche di esso.
  Con  propri  decreti  da  pubblicarsi  nella Gazzetta Ufficiale, il
Ministro per l'interno determina:
    1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
    2)  le  modalita' per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative
al rifiuto dell'iscrizione;
    3)  le  modalita'  per  la  pubblicazione e gli aggiornamenti del
catalogo.
 
	        
	      
                               Art. 8.
Accertamento per il rilascio di autorizzazioni  di polizia in materia
                               di armi

  La  richiesta  intesa ad ottenere il nulla osta per l'acquisto o la
cessione  di  armi, ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  18 giugno 1931, n. 773,
modificato  con  decreto-legge  22 novembre 1956, n. 1274, convertito
nella  legge  22  dicembre  1956,  n.  1452,  deve  indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
  La  licenza  di  cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza e' richiesta anche per l'esercizio dell'industria
di riparazione delle armi.
  ((Il   rilascio  delle  autorizzazioni  per  la  fabbricazione,  la
raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonche'
del  permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35
e  42  del  testo  unico  sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, e dalla presente legge, e' subordinato all'accertamento
della  capacita'  tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre
per l'autorizzazione alla collezione)).
  Ai  fini  dell'accertamento  della capacita' tecnica, l'interessato
deve   sostenere   apposito   esame  presso  la  commissione  di  cui
all'articolo 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La
commissione  e' integrata da un esperto designato dal Ministero della
difesa  quando  l'accertamento  e'  richiesto  da  persona  che debba
esercitare  l'attivita'  di fabbricazione, riparazione o commercio di
armi.
  Le  disposizioni  di  cui ai precedenti commi si applicano altresi'
alle  persone  che  rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato
testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia.
  Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in
uno  dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli
del   personale  civile  della  pubblica  sicurezza  in  qualita'  di
funzionari o che esibiscano certificato d'idoneita' al maneggio delle
armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a
segno  nazionale  devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto
per  l'esercizio  delle  attivita'  di  fabbricazione,  riparazione o
commercio di armi.
  L'accertamento   della   capacita'  tecnica  non  e  richiesta  per
l'acquisto  e  il  porto  di  armi  da  parte  di  coloro  che  siano
autorizzati per legge.
  La  capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti di coloro che,
all'atto  dell'entrata  in  vigore della presente legge, abbiano gia'
ottenuto  le  autorizzazioni  ovvero  abbiano adempiuto agli obblighi
previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
  Coloro  che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono
richiedere alla competente autorita' di pubblica sicurezza la licenza
di  cui  al  secondo  comma del presente articolo entro il termine di
quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge.
  L'articolo  33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, e' abrogato.
 
	        
	      
                               Art. 9.
Requisiti  soggettivi  per le autorizzazioni di polizia in materia di
                                armi

  Oltre quanto stabilito dall'articolo 11 del testo unico delle leggi
di   pubblica   sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,   le  autorizzazioni  di  polizia  prescritte  per  la
fabbricazione,    la    raccolta,   il   commercio,   l'importazione,
l'esportazione,  la  collezione,  il  deposito,  la  riparazione e il
trasporto  di  armi  di  qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle  persone  che si trovino nelle condizioni indicate nell'articolo
43  dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni,
l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la
presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'articolo 35
del  predetto  testo  unico  modificato con decreto-legge 22 novembre
1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
  Ferme  restando  le  disposizioni  contenute  nell'articolo 8 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma
non  possono  essere  rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una
delle  misure  di  prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,
numero 1423.
 
	        
	      
                              Art. 10.
         Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra
                 Collezione di armi comuni da sparo

  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge, non
possono  rilasciarsi  licenze per la detenzione o la raccolta di armi
da  guerra,  o  tipo  guerra,  o  di parti di esse, o di munizioni da
guerra.
  Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai
sensi  dell'articolo  28  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore
della   presente   legge,  possono  essere  trasferite  soltanto  per
successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del
Ministero  della  difesa,  per  cessione agli enti pubblici di cui al
quinto   comma  ed  ai  soggetti  muniti  di  autorizzazione  per  la
fabbricazione  di  armi  da  guerra  o  tipo guerra o di munizioni da
guerra  ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per
l'esportazione  di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero.
L'erede,  il  privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in
parte,  tali  armi  e'  tenuto  a darne immediato avviso al Ministero
dell'interno  ed  a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a
conservarle.  In  quanto applicabili si osservano le disposizioni dei
precedenti articoli 8 e 9.
  Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza  per  cause  diverse  da quelle
indicate  nel  precedente  comma e' punito con la reclusione da due a
sei anni e la multa da lire duecentomila a lire due milioni.
  E'  punito  con l'ammenda fino a lire centomila chiunque, essendone
obbligato,  omette  di  dare  l'avviso previsto nel secondo comma del
presente articolo.
  Salva  la  normativa  concernente  la  dotazione di armi alle Forze
armate  ed ai Corpi armati dello Stato, e' consentita la detenzione e
la  raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo
Stato  e,  nell'ambito  delle  loro competenze, agli enti pubblici in
relazione all'esercizio di attivita' di carattere storico o culturale
nonche'  ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di
armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di
studio, di esperimento, di collaudo.
  La  detenzione  di  armi comuni da sparo per fini diversi da quelli
previsti  dall'articolo  31  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  approvato  con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
consentita  nel  numero  di  tre  per  le  armi  comuni  da sparo. La
detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore e' subordinata
al  rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore,
nel  limite  di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale;
il  limite  di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili
da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. ((e
di  sei  per  le  armi  di  uso sportivo. Per le armi da caccia resta
valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio
1992, n. 157)).
  Restano  ferme  le  disposizioni  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono
armi  antiche  quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente
al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica
di  modelli  anteriori al 1890 sara' disposto un apposito regolamento
da  emanarsi  di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro
per  i  beni  culturali  entro  sei mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge.  Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto
comma.
  La  richiesta  della  licenza al questore deve essere effettuata da
parte  di coloro che gia' detengono armi comuni da sparo in quantita'
superiori  a  quelle  indicate  nel  sesto  comma entro il termine di
centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  Per  la  raccolta  e  la  collezione  di  armi di qualsiasi tipo e'
esclusa la detenzione del relativo munizionamento.
  Il  divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e
di industria.
  Chiunque  non  osserva  gli  obblighi  o i divieti di cui al sesto,
ottavo e nono comma e' punito con la reclusione da uno a quattro anni
e con la multa da lire duecentomila a lire un milione.
 
	        
	      
                              Art. 11.
             Immatricolazione delle armi comuni da sparo

  Sulle  armi  comuni  da  sparo  prodotte  nello Stato devono essere
impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il
marchio,  idonei ad identificarle nonche' il numero di iscrizione del
prototipo  o  dell'esemplare  nel  catalogo  nazionale  ed  il numero
progressivo  di  matricola  ((,  nonche'  l'indicazione  del luogo di
produzione  e della sigla della Repubblica italiana o di altro Paese,
nel  caso  di  importazione  dell'arma  da  Paese  esterno all'Unione
europea)).  Un  numero  progressivo  deve,  altresi', essere impresso
sulle canne intercambiabili di armi.
  Oltre  ai  compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 febbraio
1960,  n.  186,  il  Banco  nazionale di prova di Gardone Valtrompia,
direttamente  o  a  mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le
canne  presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e
imprime  uno  speciale  contrassegno  con  l'emblema della Repubblica
italiana  e  la  sigla  di identificazione del Banco o della sezione.
L'operazione  deve  essere  annotata  con l'attribuzione di un numero
progressivo  in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della
sezione.
  Le  armi  comuni  da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di
prova  di  uno  dei  banchi riconosciuti per legge in Italia non sono
assoggettate   alla  presentazione  al  Banco  di  prova  di  Gardone
Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma.
  Qualora  manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi
di  cui  al  comma  precedente, l'importatore deve curare i necessari
adempimenti.
  In  caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo
comma  il  Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata
richiesta  degli  aventi  diritto,  vistata  dall'ufficio  locale  di
pubblica  sicurezza  o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal
fine,  in  luogo  del  numero  di  matricola  e'  impresso  il numero
progressivo  di  iscrizione  dell'operazione  nel  registro di cui al
secondo comma.
  Le  disposizioni  di cui al quinto comma si applicano altresi' alle
armi   comuni  da  sparo  ed  alle  canne  intercambiabili  importate
dall'estero.  Si  osservano  a  tal  fine  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 13.
  Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi
del  numero  di  iscrizione  nel  catalogo  nazionale, si applicano a
decorrere  dalla  data  indicata  nel  decreto ministeriale di cui al
precedente articolo 7, settimo comma, n. 1).
  Entro  il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui
al  precedente  comma debbono essere presentate al Banco nazionale di
prova  o  alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per
l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma:
    le  armi  comuni  da sparo prodotte nello Stato o importate prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920;
    le  armi  portatili  da  fuoco  di  cui  al precedente articolo 1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione.
  Per  il compimento delle operazioni previste dal presente articolo,
al  Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi
secondo  le  modalita' previste dall'articolo 3 della citata legge 23
febbraio   1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un  contributo
straordinario  di  270  milioni  di  lire  a  carico  dello  stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  All'onere  di  270  milioni  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1980,  all'uopo
utilizzando  parte  dell'accantonamento  predisposto  per  il rinnovo
della convenzione di Lome'.
  Il  Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
	        
	      
                              Art. 12.
           Importazione definitiva di armi comuni da sparo

  Chi,  senza  licenza  per  la fabbricazione ed il commercio di armi
intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel
corso  dello  stesso  anno solare, oltre alla licenza del questore di
cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, deve munirsi di apposita licenza del prefetto
della   provincia  in  cui  l'interessato  ha  la  propria  residenza
anagrafica.
  La  richiesta  intesa  ad  ottenere  il  rilascio  delle licenze di
importazione deve essere motivata.
  Il   rilascio   delle   licenze   d'importazione   e'   subordinato
all'accertamento    dell'esistenza,    nei   casi   previsti,   delle
autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
  Non  puo' essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo
non catalogate a norma del precedente articolo 7.
  Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della
licenza  di  cui  al primo comma e' punito con la reclusione da uno a
sei  anni  e  con  la  multa da lire duecentomila a lire un milione e
cinquecentomila.
 
	        
	      
                              Art. 13.
  Modalita' per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.

  La   dogana   alla  quale  vengono  presentate  per  l'importazione
definitiva  armi  comuni  da  sparo  deve, dopo la nazionalizzazione,
curarne  l'inoltro,  a  spese dell'importatore, al Banco nazionale di
prova  di  Gardone  Valtrompia  od  alla piu' vicina sezione di esso,
eccezion  fatta  per le armi provenienti dagli Stati i cui punzoni di
prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n. 186,
alla  legge  12  dicembre  1973,  n.  993  ed alle altre disposizioni
vigenti, purche' provviste dei segni distintivi di cui al primo comma
dell'articolo 11.
  E'  abrogato l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 febbraio
1969, n. 184.
 
	        
	      
                              Art. 14.
                   Armi inidonee e non catalogate

  Qualora  le  armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od
alle  sezioni  non superino la prova prescritta dall'articolo 1 della
legge 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non
conformi  ai  tipi  catalogati, e' dato avviso entro trenta giorni, a
cura del Banco o della sezione, al produttore od allo importatore.
  Trascorsi  trenta  giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al
primo  comma  senza  che il produttore abbia disposto il ritiro delle
armi  ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue
spese,  delle  armi  medesime alla dogana che ha provveduto alla loro
nazionalizzazione,   per  la  rispedizione  all'estero,  le  armi  si
considerano  abbandonate  e sono versate alla competente direzione di
artiglieria  che  puo'  disporne  la  rottamazione  e  la  successiva
alienazione.
  Sono  del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana
ai  sensi  del  comma precedente, delle quali l'importatore non abbia
richiesto  la  rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti
giorni  dalla  comunicazione  all'interessato  da  parte della dogana
medesima.
  La  rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate e'
effettuata  in  deroga  ai divieti economici e valutari in materia di
armi  e  comporta  lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto
dell'importazione  ed  il  rimborso di quelli gia' pagati, esclusi in
ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
  Le  disposizioni  contenute  nel secondo, terzo e quarto comma sono
applicabili   anche   per  la  restituzione  ai  produttori  ed  agli
importatori  delle  armi  di cui sia stato eventualmente richiesto il
deposito  o  l'esibizione  da parte del Ministero dell'interno per la
catalogazione ai sensi del precedente articolo 7.
  Contro  il  giudizio  negativo  del  Banco  nazionale  di prova per
mancata  catalogazione  di  un'arma  e'  ammesso ricorso entro trenta
giorni al Ministero dell'interno.
 
	        
	      
                              Art. 15.
           Importazione temporanea di armi comuni da sparo

  I  cittadini  italiani residenti all'estero, o dimoranti all'estero
per  ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,
sono  ammessi  all'importazione  temporanea,  senza la licenza di cui
all'articolo  31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno  1931,  n.  773, di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di
caccia,  a  condizione  che  tali  armi siano provviste del numero di
matricola.
  Con  decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri
per  gli  affari  esteri,  per  le  finanze,  per  l'agricoltura e le
foreste,  per  il  commercio  con  l'estero  e  per  il  turismo e lo
spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate
le  modalita'  per  l'introduzione,  la  detenzione,  il  porto  e il
trasporto   all'interno   dello   Stato  delle  armi  temporaneamente
importate nonche' il numero delle stesse.
  Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione
per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine
l'interessato e' soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo
12.
  Chiunque  non  osserva  le disposizioni del decreto ministeriale di
cui  al  secondo  comma  e' punito con la reclusione da sei mesi a un
anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.
 
	        
	      
                              Art. 16.
                        Esportazione di armi

  Nelle  operazioni  concernenti  le  armi  comuni da sparo di cui al
precedente articolo 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori
la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.
  Il  rilascio della licenza di polizia per l'esportazione di armi di
ogni  tipo  e'  subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi
previsti,  delle  autorizzazioni  di  competenza  di  altre pubbliche
amministrazioni.
  L'esportazione delle armi deve avvenire entro il termine di novanta
giorni  dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati
motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire
all'autorita'   che   ha   rilasciato   la  licenza  la  bolletta  di
esportazione,   ovvero   copia   di   essa   autenticata   o  vistata
dall'autorita' medesima.
  Il  contravventore all'obbligo di cui al precedente comma e' punito
a  norma  dell'articolo  17  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  Con  decreto  del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro
per   l'interno,   da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
determinate  le  modalita'  per  assicurare  l'effettiva  uscita  dal
territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonche'
quelle  per  disciplinare  l'esportazione  temporanea,  da  parte  di
persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo
o di caccia.
  Con  decreto  del Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i
beni   culturali,  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
determinate  le  modalita'  relative  alla temporanea esportazione di
armi  antiche,  artistiche, rare o comunque aventi importanza storica
ai fini di mostre e scambi culturali.
 
	        
	      
                              Art. 17.
Divieto  di  compravendita  di armi comuni da sparo commissionate per
                           corrispondenza

  Alle   persone   residenti   nello   Stato  non  e'  consentita  la
compravendita   di   armi   comuni   da   sparo   commissionate   per
corrispondenza,  salvo che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare
attivita'  industriali  o commerciali in materia di armi, o che abbia
ottenuto  apposito  nulla  osta  del  prefetto della provincia in cui
risiede.
  Di  ogni  spedizione  la  ditta interessata deve dare comunicazione
all'ufficio  di  pubblica  sicurezza,  o, in mancanza, al comando dei
carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
  I  trasgressori  sono  puniti con la reclusione da uno a sei mesi e
con la multa fino a lire centocinquantamila.
 
	        
	      
                              Art. 18.
           Modalita' per il trasporto di armi ed esplosivi

  Salvo   che   non   sia   disposto   diversamente   dalla  relativa
autorizzazione,  il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o
parti  di  esse  deve  essere  effettuato  esclusivamente  a mezzo di
pubblici  servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti
prescritti  dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o
di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti
di   specifica   autorizzazione   del  questore  della  provincia  di
residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
  Oltre  a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e dal regio decreto 6
maggio  1940,  n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le
modalita'  per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi
di ogni genere, nonche' per la spedizione, la ricezione, presa e resa
a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno,
da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri
per  la  difesa,  per  le  finanze,  per  i  trasporti, per la marina
mercantile  e  per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle
rispettive competenze.
  Chiunque  non  osserva le disposizioni del primo comma o quelle del
decreto  ministeriale  di  cui  al  precedente comma e' punito con la
reclusione  da  sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a
lire centomila.
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
cartucce  da  caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale
ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi
delle   tessere  di  riconoscimento  previste  dall'articolo  52  del
regolamento  6  maggio  1940,  n.  635, per il recapito di armi nella
provincia   e'   attribuito  alla  competenza  del  questore,  previo
accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti di cui al precedente
articolo 9.
 
	        
	      
                              Art. 19.
                     Trasporto di parti di armi

  L'obbligo, dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e
34  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti
di armi da guerra e tipo guerra nonche' di canne, carcasse, carrelli,
fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
  Qualora   il   fatto  non  costituisca  un  piu'  grave  reato,  il
contravventore e' punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con
l'ammenda  da  lire quarantamila a lire centosessantamila se trattasi
di  parti  di  armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre
mesi  e con l'ammenda fino a lire ottantamila se trattasi di parti di
armi comuni.
 
	        
	      
                              Art. 20.
                Custodia delle armi e degli esplosivi
            Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento

  La  custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e degli
esplosivi  deve  essere  assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attivita' in
materia  di armi o di esplosivi o e' autorizzato alla raccolta o alla
collezione  di  armi  deve  adottare  e  mantenere  efficienti difese
antifurto secondo le modalita' prescritte dalla autorita' di pubblica
sicurezza.
  Chiunque  non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma e'
punito,  se  il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'arresto
da uno a tre mesi o con la ammenda fino a lire cinquecentomila.
  Dello  smarrimento  o  del  Furto  di  armi o di parti di esse o di
esplosivi  di  qualunque  natura deve essere fatta immediata denunzia
all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al piu'
vicino comando dei carabinieri.
  Il   contravventore   e'   punito   con   l'ammenda   fino  a  lire
cinquecentomila.
  Chiunque  rinvenga un'arma o parti di essa e' tenuto ad effettuarne
immediatamente  il  deposito  presso  lo  ufficio  locale di pubblica
sicurezza   o,  in  mancanza,  presso  il  piu'  vicino  comando  dei
carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
  Chiunque   rinvenga   esplosivi  di  qualunque  natura  o  venga  a
conoscenza  di  depositi  o  di rinvenimenti di esplosivi e' tenuto a
darne  immediata  notizia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o,
in mancanza, al piu' vicino comando dei carabinieri.
  Salva   l'applicazione   delle   sanzioni  previste  dalle  vigenti
disposizioni  in  materia di detenzione e porto illegale di armi o di
esplosivi  di  qualunque  natura,  il  contravventore  e'  punito con
l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duecentomila.
 
	        
	      
                             Art. 20-bis
                    (((Omessa custodia di armi).

  Chiunque  consegna  a  minori degli anni diciotto, che non siano in
possesso   della  licenza  dell'autorita',  ovvero  a  persone  anche
parzialmente  incapaci,  a tossicodipendenti o a persone imperite nel
maneggio,  un'arma  fra  quelle  indicate  nel  primo e secondo comma
dell'articolo  2, munizioni o esplosivi diversi dai giocattoli pirici
e'  punito,  salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, con
l'arresto fino a due anni.
  Chiunque   trascura   di  adoperare,  nella  custodia  delle  armi,
munizioni  ed  esplosivi  di cui al comma 1 le cautele necessarie per
impedire  che  alcuna  delle  persone  indicate  nel medesimo comma 1
giunga  ad impossessarsene agevolmente, e' punito con l'arrresto fino
ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
  Si  applica  la  pena  dell'ammenda  da lire trecentomila a lire un
milione quando il fatto di cui al primo comma e' commesso:
    a)  nei  luogi  predisposti per il tiro, sempre che non si tratti
dell'esercizio consentito di attivita' sportiva;
    b) nei luoghi in cui puo' svolgersi l'attivita' venatoria.
  Quando  i  fatti  di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le
munizioni   o   gli   esplosivi   indicati  nell'articolo  1  o  armi
clandestine, la pena e' della reclusione da uno a tre anni.))
 
	        
	      
                              Art. 21.
                  Distrazione o sottrazione di armi

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene  le  armi  di  cui  agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire
l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle
persone o la sicurezza della collettivita' mediante la commissione di
attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI,
del  libro  II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306
dello stesso codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici
anni.
 
	        
	      
                              Art. 22.
                    Locazione e comodato di armi

  Non e' consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli
articoli  1  e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di  armi  destinate  ad  uso  sportivo  o  di  caccia,  ovvero che il
conduttore  o  accomodatario  sia  munito  di  autorizzazione  per la
fabbricazione  di  armi  o  munizioni  ed  il  contratto  avvenga per
esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
  E'  punito  con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da
lire  duecentomila a lire un milione e cinquecentomila chiunque da' o
riceve  in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui
al precedente comma.
  La pena e' raddoppiata se l'attivita' di locazione o comodato delle
armi risulta abituale.
 
	        
	      
                              Art. 23.
                          Armi clandestine

  Sono considerate clandestine:
    1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente
articolo 7;
    2)  le  armi  comuni  e  le  canne  sprovviste  dei  numeri,  dei
contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
  ((E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da
lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce
nello  Stato,  esporta,  commercia, pone in vendita o altrimenti cede
armi o canne clandestine.
  Chiunque  detiene  armi  o  canne  clandestine  e'  punito  con  la
reclusione  da  uno  a sei anni e con la multa da lire duecentomila a
lire due milioni.
  Si  applica  la pena della reclusione da due a otto anni e la multa
da  lire  trecentomila  a  lire tre milioni a chiunque porta in luogo
pubblico  o  aperto  al  pubblico armi o canne clandestine. La stessa
pena  si  applica altresi' a chiunque cancella, contraffa' o altera i
numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
all'articolo 11.))
  La  stessa pena si applica altresi' a chiunque cancella, contraffa'
o  altera  i  numeri  di  catalogo  o  di matricola e gli altri segni
distintivi di cui al precedente articolo 11.
  Con   la   sentenza   di  condanna  e'  ordinata  la  revoca  delle
autorizzazioni  di  polizia  in  materia  di armi e la confisca delle
stesse armi.
  Non e' punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei
segni  d'identita' prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne
effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero
dell'interno  ai  fini  della  iscrizione nel catalogo nazionale o al
Banco nazionale di prova ai sensi del precedente articolo 11.
 
	        
	      
                              Art. 24.
       Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

  Chiunque   fabbrica  un  prodotto  esplodente  non  riconosciuto  o
modifica   o   altera   la   composizione   dei  prodotti  esplodenti
riconosciuti  e classificati a norma dell'articolo 53 del testo unico
delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e' punito
con  la  reclusione  da  sei  mesi  a tre anni e con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
  La   sanzione  di  cui  al  comma  precedente  non  si  applica  ai
fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal
Ministero   dell'interno   per   l'attivita'  di  ricerca,  studio  e
sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
 
	        
	      
                              Art. 25.
                Registro delle operazioni giornaliere

  Chiunque,  per  l'esercizio  della propria attivita' lavorativa, fa
abituale  impiego  di  esplosivi  di  qualsiasi genere deve tenere il
registro  delle  operazioni  giornaliere  previsto  dal  primo  comma
dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773.
  E'  punito  con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da  lire duecentomila a lire due milioni chi non osserva l'obbligo di
cui al comma precedente.
  Con  la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma
del  citato  articolo  55  che  non osservano l'obbligo di tenuta del
registro.
  Sono  punite  con  l'arresto  da  venti  giorni  a  tre  mesi e con
l'ammenda  fino  a  lire  centomila  le persone obbligate a tenere il
predetto  registro  le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire
il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano richiesta.
 
	        
	      
                              Art. 26.
         Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni

  E'  soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'articolo 38
del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
773,  chi,  in  possesso  di  armi  regolarmente  denunziate, detiene
munizioni  per  armi  comuni  da sparo eccedenti la dotazione di 1000
cartucce a pallini per fucili da caccia.
 
	        
	      
                              Art. 27.
 Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi

  Il  rilascio  delle  licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo
unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e'
subordinato  all'accertamento  dei  requisiti  di  cui  al precedente
articolo 9.
 
	        
	      
                              Art. 28.
              Responsabilita' nell'impiego di esplosivi

  I  titolari  delle  licenze  di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti,  di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  18  giugno  1931,  n. 773, e 100 e 101 del regio
decreto  6  maggio  1940,  n. 635, e successive modificazioni, devono
seguire  personalmente  o esclusivamente a mezzo delle persone che li
rappresentano  a  norma  dell'articolo  8  del  citato testo unico le
attivita'  e  le  operazioni  d'impiego e di utilizzo degli esplosivi
medesimi.
  Chiunque  non osserva le disposizioni di cui al precedente comma e'
punito  con  la  reclusione  da tre mesi ad un anno e con la multa da
lire centomila a lire un milione.
 
	        
	      
                              Art. 29.
               Distrazione o sottrazione di esplosivi

  Chiunque  distrae  dalla  prevista destinazione, sottrae o comunque
detiene  esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento
dello  Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la
sicurezza  della collettivita' mediante la commissione di attentati o
comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II
del  codice  penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso
codice, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
 
	        
	      
                              Art. 30.
Armi,  munizioni  ed  esplosivi delle Forze armate e dei Corpi armati
                             dello Stato

  Le  autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635,  e  dalla  presente  legge,  nonche' gli adempimenti di cui agli
articoli  28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  non sono richiesti per le armi, o parti di esse,
munizioni  ed  esplosivi  appartenenti  alle Forze armate ed ai Corpi
armati  dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati  dello  Stato  impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli
altri compiti di istituto.
  Con  decreto  del  Ministro  per  la  difesa,  da pubblicarsi nella
Gazzetta  Ufficiale,  di  concerto  con  il  Ministro  per l'interno,
verranno  specificati i documenti di accompagnamento necessari per il
trasporto  delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi
che  non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi
armati dello Stato.
 
	        
	      
                              Art. 31.
              Vigilanza sulle attivita' di tiro a segno

  Ferme  restando le disposizioni di cui al decreto-legge 16 dicembre
1935,  n.  2430,  convertito  nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul
Tiro  a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli
istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi  di  apposita  licenza  del  prefetto,  da rilasciarsi previo
accertamento  della  capacita'  tecnica  e  dei  requisiti  di cui al
precedente articolo 9.
  La  capacita'  tecnica  e'  presunta  nei  confronti  di coloro che
esercitano la propria attivita' in seno alle sezioni del tiro a segno
all'entrata in vigore della presente legge.
  I  presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere
costantemente aggiornati:
    a) l'elenco degli iscritti con le relative generalita';
    b)   l'inventario   delle  armi  in  dotazione  con  la  relativa
descrizione  per  numero  di  matricola,  tipo,  calibro,  fabbrica e
nazionalita',   con   richiamo   ai  titoli  che  ne  legittimano  la
provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del
    testo  unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n.
    773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con
l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;
    d)  un  registro  sulle  frequenze  in  cui  devono  giornalmente
annotarsi  le  generalita'  di  coloro che si esercitano al tiro, con
l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonche' degli orari di
inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
  Gli  atti  di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni
richiesta  degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi
appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
  I  presidenti  delle  sezioni  di  tiro  a  segno sono responsabili
dell'osservanza  delle  disposizioni del primo comma dell'articolo 20
della presente legge.
  La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo
76   del   regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  e'  attribuita
all'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza  che  vi  procede
secondo  le  competenze  stabilite  dagli  articoli 42 e 44 del testo
unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza, previo accertamento dei
requisiti  soggettivi  prescritti  per  il  rilascio delle licenze di
porto d'armi.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore  degli obblighi di cui al presente articolo e punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
 
	        
	      
                              Art. 32.
         Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei

  Salva  la  normativa  concernente  le  armi in dotazione alle Forze
armate  o  ai  Corpi  armati  dello  Stato  e  fermo  restando quanto
stabilito nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse
storico  o  artistico,  i direttori dei musei di Stato, di altri enti
pubblici o appartenenti ad enti morali, cui e' affidata la custodia e
la  conservazione  di  raccolte  di armi da guerra o tipo guerra o di
parte  di  esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni
da  sparo,  di  collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono,
entro  tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, redigere
l'inventario  dei  materiali  custoditi su apposito registro ai sensi
dell'articolo  16,  primo  comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635.
  Le  persone  di cui al primo comma sono altresi' obbligate a curare
il     puntuale    aggiornamento    dell'inventario,    comunicandone
immediatamente le variazioni al questore.
  Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano
le formalita' di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
  L'inventario  ed  i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad
ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali
vi  appongono  la  data  e  la firma ogni qualvolta procedono al loro
esame.
  Le  persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza
delle  disposizioni  del  primo comma dell'articolo 20 della presente
legge.
  Salvo   che   il   fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,  il
trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo e' punito con
l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda da lire duecentomila
a lire un milione.
  Ai  musei  indicati  nel  presente  articolo  non  si  applicano le
disposizioni  di  cui al primo comma dell'articolo 28 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Fermo  restando  il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del
regio  decreto  6  maggio  1940,  n.  635,  la  licenza del Ministero
dell'interno  non  e'  prescritta  per  la  cessione di cimeli o armi
antiche da parte degli stessi musei.
  Le  armi  antiche  e  artistiche  comunque versate all'autorita' di
pubblica  sicurezza  o  alle  direzioni  di  artiglieria non potranno
essere  distrutte senza il preventivo consenso di un esperto nominato
dal sovrintendente per le gallerie competente per territorio.
  Le  armi  riconosciute  di  interesse  storico  e artistico saranno
destinate alle raccolte pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle
gallerie competente per territorio.
  Tale  disciplina  non  si  applica  alle armi in dotazione ai Corpi
armati dello Stato eventualmente destinate alla distruzione.
 
	        
	      
                              Art. 33.
                         (((Aste pubbliche)

  1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate
negli articoli 1 e 2.
  2.  Salvo  che  il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato, il
trasgressore  dell' obbligo di cui al comma 1 e' punito con l'arresto
da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un
milione)).
 
	        
	      
                              Art. 34.
                           Sanzioni penali

  Le  pene  stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi
di   pubblica   sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  per  le  contravvenzioni  alle  norme concernenti gli
esplosivi sono triplicate.
  In ogni caso l'arresto non puo' essere inferiore a tre mesi.
 
	        
	      
                              Art. 35.
                        Giudizio direttissimo

  Per  i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso
con  il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali
indagini.  Per  i  reati  connessi  si  procede,  di  regola,  previa
separazione dei giudizi.
 
	        
	      
                              Art. 36.
                              Sanatorie

  I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in
vigore  della  presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai
sensi  dell'articolo  38  del  testo  unico  delle  leggi di pubblica
sicurezza  18  giugno  1931,  n.  773,  le  armi  medesime,  non sono
punibili,  ai  sensi  delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino
all'obbligo  della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento
del reato.
  Non sono, altresi', punibili coloro che, entro lo stesso termine di
sessanta  giorni  e  prima dell'accertamento del reato, consegnano le
armi  o  parti  di  esse,  le  munizioni,  gli  esplosivi e gli altri
congegni  micidiali  illegittimamente  detenuti di cui all'articolo 1
della  legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'articolo 9 della
legge  14 ottobre 1974, n. 497, ne' coloro che entro il detto termine
provvedono  all'obbligo  della  denuncia  di  cui all'articolo 13 del
decreto-legge  6  luglio  1974,  n. 258, convertito con modificazioni
nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
  Non  sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia,
presentata  a  norma  dell'articolo 38 del testo unico della legge di
pubblica  sicurezza,  ed  accettata  dai  competenti  organi, armi da
guerra  o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima
dell'entrata  in  vigore  della presente legge, sempre che provvedano
agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione
del catalogo di cui al precedente articolo 7.
 
	        
	      
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                              Art. 37.

  Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da
sparo  previsto  dall'articolo  7,  ne  sono  ammesse  la produzione,
l'importazione  e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali
attivita'  siano  muniti  delle  prescritte licenze dell'autorita' di
pubblica  sicurezza  e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di
matricola.
  Sono,   altresi',  consentiti,  anche  dopo  la  pubblicazione  del
catalogo  nazionale  di  cui  all'articolo  7,  l'esportazione  ed il
commercio  di  armi  comuni  da  sparo  non  catalogate,  prodotte od
importate  anteriormente,  purche' registrate con i rispettivi numeri
di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
 
	        
	      
                              Art. 38.

  Le   disposizioni  di  cui  all'articolo  5  della  presente  legge
concernenti  i  giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di
entrata in vigore della legge stessa.
 
	        
	      
                              Art. 39.

  Entro   sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge
l'autorita'  di  pubblica  sicurezza  deve procedere ad una revisione
straordinaria  delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi
da  guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra,
previste  dall'articolo  28  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
  Nella ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni
dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici,
nonche'  ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di
armi  da  guerra  o  tipo  guerra o di munizioni da guerra, ad enti e
persone residenti all'estero.
 
	        
	      
                              Art. 40.

  Per  tutto  quanto  non previsto dalla presente legge continuano ad
applicarsi  le  disposizioni  del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635,  con  le  successive  rispettive modificazioni, nonche' le altre
vigenti  disposizioni  legislative e regolamentari in materia di armi
ed esplosivi.
  Nulla e' innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n.
497.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 aprile 1975

                                LEONE

                                                   MORO - GUI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
	        
	      
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