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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993 , n. 122
  Misure  urgenti  in  materia  di discriminazione razziale, etnica e
religiosa.


 Vigente al: 14-09-2010


                               Art. 1. (1)
                  Discriminazione, odio o violenza
         per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
  1. L'articolo 3 della  legge  13  ottobre  1975,  n.  654  (a),  e'
sostituito dal seguente:
(( "Art. 3. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  ))
(( anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo  ))
(( 4 della convenzione (b), e' punito:                             ))
(( a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi  ))
(( modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale o     ))
(( etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di           ))
(( discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o        ))
(( religiosi;                                                      ))
(( b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in         ))
(( qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti  ))
(( di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,      ))
(( nazionali o religiosi;                                          ))
(( 2. (Soppresso dalla legge di conversione).                      ))
(( 3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o    ))
(( gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla             ))
(( discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici,    ))
(( nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni,     ))
(( associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro ))
(( attivita', e' punito, per il solo fatto della partecipazione o  ))
(( dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.  ))
(( Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,           ))
(( associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,    ))
(( con la reclusione da uno a sei anni.".                          ))
      1-bis ((   Con la sentenza di condanna per uno dei reati     ))
(( previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,           ))
(( n. 654 (a), o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre  ))
(( 1967, n. 962 (c), il tribunale puo' altresi' disporre una o     ))
(( piu' delle seguenti sanzioni accessorie:                        ))
(( a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore     ))
(( della collettivita' per finalita' sociali o di pubblica         ))
(( utilita', secondo le modalita' stabilite ai sensi del comma     ))
(( 1-ter                                                           ))
(( b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro     ))
(( luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non       ))
(( uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non       ))
(( superiore ad un anno;                                           ))
(( c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di      ))
(( documenti di identificazione validi per l'espatrio per un       ))
(( periodo non superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione ))
(( di armi proprie di ogni genere;                                 ))
(( d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attivita' di  ))
(( propaganda elettorale per le elezioni politiche o               ))
(( amministrative successive alla condanna, e comunque per un      ))
(( periodo non inferiore a tre anni.                               ))
      1-ter. (( Entro trenta giorni dalla data di entrata in       ))
(( vigore della legge di conversione del presente decreto, il      ))
(( Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto,  ))
(( le modalita' di svolgimento dell'attivita' non retribuita a     ))
(( favore della collettivita' di cui al comma   1-bis,             ))
(( lettera a).                                                     ))
      1-quater. (( L'attivita' non retribuita a favore della       ))
(( collettivita', da svolgersi al termine dell'espiazione della    ))
(( pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve ))
(( essere determinata dal giudice con modalita' tali da            ))
(( non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di         ))
(( reinserimento sociale del condannato.                           ))
       1-quinquies. (( Possono costituire oggetto dell'attivita'   ))
(( non retribuita a favore della collettivita': la prestazione di  ))
(( attivita' lavorativa per opere di bonifica e restauro degli     ))
(( edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o     ))
(( usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi   ))
(( di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975,  ))
(( n. 654 (a); lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni ))
(( di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti  ))
(( nei confronti delle persone handicappate, dei                   ))
(( tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la    ))
(( prestazione di lavoro per finalita' di protezione civile, di    ))
(( tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre       ))
(( finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma  ))
(( 1-ter.                                                          ))
      1-sexies. (( L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a  ))
(( favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni       ))
(( privati.                                                        ))
 
	        
	      
                               Art. 2. (1)
                     Disposizioni di prevenzione
(( 1. Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni       ))
(( esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle    ))
(( organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui         ))
(( all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a), e'      ))
(( punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la    ))
(( multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.              ))
(( 2. E' vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni ))
(( agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli ))
(( di cui al comma 1. Il contravventore e' punito con l'arresto da ))
(( tre mesi ad un anno.                                            ))
  3.  Nel  caso  di persone denunciate o condannate per uno dei reati
previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( ,
per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b),
o per un reato  aggravato  ai  sensi  dell'articolo  3  del  presente
decreto,  nonche'  di  persone  sottoposte  a  misure  di prevenzione
perche' ritenute dedite alla commissione di  reati  che  offendono  o
mettono  in pericolo la sicurezza o la tranquillita' pubblica, ovvero
per i motivi di cui all'articolo 18, primo comma,  n.  2-bis),  della
legge  22  maggio  1975, n. 152 (c), (( si applica la disposizione di
cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.  401  (d),  e  il
divieto  di  accesso  ))  conserva efficacia per un periodo di cinque
anni, salvo che venga emesso provvedimento di archiviazione, sentenza
di non luogo a procedere o  di  proscioglimento  o  provvedimento  di
revoca  della  misura  di  prevenzione,  ovvero  se  e'  concessa  la
riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del  codice  penale  (e)  o
dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (f) .
 
	        
	      
                               Art. 3.  (1)
                       Circostanza aggravante
  1.  Per  i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo
commessi  per  finalita'  di  discriminazione  o  di   odio   etnico,
nazionale,   razziale  o  religioso,  ovvero  al  fine  di  agevolare
l'attivita' di (( organizzazioni, )) associazioni, movimenti o gruppi
che hanno tra  i  loro  scopi  le  medesime  finalita',  la  pena  e'
aumentata (( fino alla meta' )) .
  2.   Le   circostanze   attenuanti,   diverse  da  quella  prevista
dall'articolo 98 del codice penale (a), concorrenti con  l'aggravante
di  cui  al  comma  1,  non  possono  essere  ritenute  equivalenti o
prevalenti rispetto a questa e le  diminuzioni  di  pena  si  operano
sulla  quantita'  di  pena  risultante  dall'aumento conseguente alla
predetta aggravante.
 
	        
	      
                               Art. 4.
                  Modifiche a disposizioni vigenti
  1. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 giugno 1952,  n.
645, e' sostituito dal seguente:
  "Alla  stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente
esalta esponenti, principi, fatti o metodi del  fascismo,  oppure  le
sue  finalita'  antidemocratiche.  Se il fatto riguarda idee o metodi
razzisti, la pena e' della reclusione da uno a tre anni e della multa
da uno a due milioni.".
 
	        
	      
                               Art. 5. (1)
                      Perquisizioni e sequestri
(( 1. Quando si procede per un reato aggravato ai sensi            ))
(( dell'articolo 3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3,   ))
(( commi 1, lettera b), e 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654   ))
((    (a),    e dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962    (b),         ))
(( l'autorita' giudiziaria dispone la perquisizione dell'immobile  ))
(( rispetto al quale sussistono concreti elementi che consentano   ))
(( di ritenere che l'autore se ne sia avvalso come luogo di        ))
(( riunione, di deposito o di rifugio o per altre attivita'        ))
(( comunque connesse al reato. Gli ufficiali di polizia            ))
(( giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessita'  ))
(( ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione    ))
(( telefonica del magistrato competente, possono altresi'          ))
(( procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e      ))
(( comunque entro quarantotto ore, al procuratore della            ))
(( Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le         ))
(( convalida entro le successive quarantotto ore.                  ))
(( 2. E' sempre disposto il sequestro dell'immobile di cui al      ))
(( comma 1 quando in esso siano rinvenuti armi, munizioni,         ))
(( esplosivi od ordigni esplosivi o incendiari, ovvero taluni      ))
(( degli oggetti indicati nell'articolo 4 della legge 18 aprile    ))
(( 1975, n. 110    (c).    E' sempre disposto, altresi', il        ))
(( sequestro degli oggetti e degli altri materiali sopra indicati  ))
(( nonche' degli emblemi, simboli o materiali di propaganda propri ))
(( o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di ))
(( cui alle leggi 9 ottobre 1967, n. 962    (b),    e 13 ottobre   ))
(( 1975, n. 654    (a),    rinvenuti nell'immobile. Si osservano   ))
(( le disposizioni di cui agli articoli 324 e 355 del codice di    ))
(( procedura penale    (d).    Qualora l'immobile sia in           ))
(( proprieta', in godimento o in uso esclusivo a persona estranea  ))
(( al reato, il sequestro non puo' potrarsi per oltre trenta       ))
(( giorni.                                                         ))
(( 3. Con la sentenza di condanna o con la sentenza di cui         ))
(( all'articolo 444 del codice di procedura penale    (d),    il   ))
(( giudice, nei casi di particolare gravita', dispone la confisca  ))
(( dell'immobile di cui al comma 2 del presente articolo, salvo    ))
(( che lo stesso appartenga a persona estranea al reato. E' sempre ))
(( disposta la confisca degli oggetti e degli altri materiali      ))
(( indicati nel medesimo comma 2.                                  ))
 
	        
	      
                               Art. 6. (1)
                      Disposizioni processuali
  1.  Per  i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3,
comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.
  2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e  gli  agenti  di  polizia
giudiziaria hanno facolta' di procedere all'arresto per uno dei reati
previsti  dai  commi  quarto  e quinto dell'articolo 4 della legge 18
aprile 1975, n. 110 (a) , nonche', quando ricorre la  circostanza  di
cui  all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati
previsti dai commi primo e secondo  del  medesimo  articolo  4  della
legge  n. 110 del 1975 (a) . ( (( Seguiva un periodo, soppresso dalla
legge di conversione )) ).
(( 2-bis . All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di    ))
(( procedura penale (b), sono aggiunte, in fine, le parole:        ))
(( ", delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di    ))
(( cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975,       ))
n. 654 (c)". ))
  3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui  all'articolo  3,
comma  1,  che non appartengono alla competenza della corte di assise
e' competente il tribunale.
  4. Il tribunale e'  altresi'  competente  per  i  delitti  previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (c).
  5.  Per  i  reati  indicati  all'articolo  5,  comma 1, il pubblico
ministero procede al  giudizio  direttissimo  anche  fuori  dei  casi
previsti  dall'articolo 449 del codice di procedura penale (b), salvo
che siano necessarie speciali indagini.
(( 6. (Soppresso dalla legge di conversione).                  ))
 
	        
	      
                               Art. 7.  (1)
               Sospensione cautelativa e scioglimento
  1.  Quando si procede per un reato aggravato ai sensi dell'articolo
3 o per uno dei reati previsti dall'articolo 3, (( commi  1,  lettera
b),  e  3,  )) della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (a) (( , o per uno
dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 )) (b) ,  e  ((
sussistono   concreti   elementi   che  consentano  di  ritenere  che
l'attivita' di organizzazioni, )) associazioni,  movimenti  o  gruppi
favorisca  la  commissione  dei  medesimi reati, puo' essere disposta
cautelativamente, ai sensi dell'articolo 3  della  legge  25  gennaio
1982,  n.  17  (c),  la sospensione di ogni attivita' associativa. La
richiesta e' presentata al giudice  competente  per  il  giudizio  in
ordine  ai  predetti  reati.    Avverso  il  provvedimento e' ammesso
ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 3 della legge
n. 17 del 1982 (c).
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' revocato in  ogni  momento
quando vengono meno i presupposti indicati al medesimo comma.
  3.  Quando  con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attivita'
di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi abbia favorito la
commissione di taluno dei reati indicati nell'articolo 5, comma 1, il
Ministro  dell'interno,  previa  deliberazione  del   Consiglio   dei
Ministri,  ordina con decreto (( lo scioglimento dell'organizzazione,
associazione, )) movimento o gruppo e dispone la confisca  dei  beni.
Il   provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
 
	        
	      
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1. Il settimo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975,  n.
110, e' abrogato.
  2.  Le disposizioni dei commi da 1 a 5 dell'articolo 6 si applicano
solo per i fatti commessi successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto.
 
	        
	      
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 aprile 1993
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCINO, Ministro dell'interno
                                  CONSO,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CONSO
 
	        
	      
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