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LEGGE 7 agosto 1990 , n. 241
  Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.


 Vigente al: 08-09-2010


CAPO I
PRINCIPI
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Principi generali dell'attivita' amministrativa

  1.  L'attivita'  amministrativa  persegue  i fini determinati dalla
legge  ed  e'  retta  da  criteri di economicita', di efficacia ((,di
imparzialita')), di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'
previste   dalla  presente  legge  e  dalle  altre  disposizioni  che
disciplinano    singoli   procedimenti   ,   nonche'   dai   principi
dell'ordinamento comunitario.
  1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non  autoritativa,  agisce  secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente .
  1-ter.  I  soggetti  privati  preposti  all'esercizio  di attivita'
amministrative  assicurano il rispetto ((dei criteri e)) dei principi
di cui al comma 1.
  2.  La  pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se   non   per   straordinarie  e  motivate  esigenze  imposte  dallo
svolgimento dell'istruttoria.
 
	        
	      
                               Art. 2
                 (( (Conclusione del procedimento).

  1.  Ove  il  procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero  debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno   il   dovere   di   concluderlo   mediante  l'adozione  di  un
provvedimento espresso.
  2.  Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti   amministrativi  di  competenza  delle  amministrazioni
statali  e  degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni.
  3.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti e di
concerto   con   i   Ministri   per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione  e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini   non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali  devono
concludersi   i  procedimenti  di  competenza  delle  amministrazioni
statali.  Gli  enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti,  i  termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
  4.  Nei  casi  in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto  il  profilo  dell'organizzazione  amministrativa, della natura
degli  interessi  pubblici  tutelati e della particolare complessita'
del  procedimento,  sono  indispensabili  termini superiori a novanta
giorni  per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui  al  comma  3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa  e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri. I
termini  ivi  previsti  non  possono  comunque superare i centottanta
giorni,  con  la  sola  esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
  5.   Fatto   salvo   quanto  previsto  da  specifiche  disposizioni
normative,  le  autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita'  ai  propri  ordinamenti,  i  termini  di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
  6.   I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento  decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
  7.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui
ai  commi  2,  3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per  una  sola  volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per  l'acquisizione  di  informazioni  o di certificazioni relative a
fatti,  stati  o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione  stessa  o  non  direttamente acquisibili presso
altre   pubbliche   amministrazioni.  Si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
  8.  Salvi  i  casi  di  silenzio  assenso, decorsi i termini per la
conclusione   del   procedimento,  il  ricorso  avverso  il  silenzio
dell'amministrazione,  ai  sensi  dell'articolo  21-bis della legge 6
dicembre  1971,  n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita'
di  diffida  all'amministrazione  inadempiente,  fintanto che perdura
l'inadempimento  e  comunque  non  oltre  un  anno dalla scadenza dei
termini  di  cui  ai  commi  2  o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta
salva  la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove
ne ricorrano i presupposti.
  9.  La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale)).

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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  18  aprile  1994,  n. 340 ha disposto che "il Ministro,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo  stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai
sensi  del  presente  articolo  2,  in  conformita'  alle  misure  di
semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94."
 
	        
	      
                             Art. 2-bis
      (( (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione del procedimento).

  1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in  conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o  colposa del termine di
conclusione del procedimento.
  2.  Le controversie relative all'applicazione del presente articolo
sono    attribuite   alla   giurisdizione   esclusiva   del   giudice
amministrativo.  Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni)).
 
	        
	      
                               Art. 3
                  ((Motivazione del provvedimento))

  1.  Ogni  provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed  il  personale,  deve  essere  motivato,  salvo  che nelle ipotesi
previste  dal  comma  2.La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la decisione alle
risultanze dell'istruttoria.
  2.  La  motivazione  non  e' richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
  3.   Se   le  ragioni  della  decisione  risultano  da  altro  atto
dell'amministrazione  richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione   di   quest'ultima   deve   essere   indicato  e  reso
disponibile,  a  norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
  4.  In  ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
Il Termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
 
	        
	      
                             Art. 3-bis
                      ((Uso della telematica))

((1.  Per  conseguire  maggiore  efficienza  nella loro attivita', le
amministrazioni  pubbliche  incentivano  l'uso  della telematica, nei
rapporti  interni,  tra  le  diverse amministrazioni e tra queste e i
privati)).
 
	        
	      
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                               Art. 4.
       ((Unita' organizzativa responsabile del procedimento))

  1.  Ove  non  sia  gia'  direttamente  stabilito  per  legge  o per
regolamento,  le  pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per  ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento  procedimentale,  nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
  2.  Le  disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma  1  sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. (1) (3)

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AGGIORNAMENTO (1)
  IL  d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  4  dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per  il  rilascio  di  concessioni  edilizie,  che " al momento della
presentazione   della  domanda  di  concessione  edilizia,  l'ufficio
abilitato  a  riceverla  comunica  al  richiedente  il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 4".
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il  D.P.R.  18  aprile  1994,  n. 340 ha disposto che "il Ministro,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo  stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai
sensi   del  presnte  articolo  4,  in  conformita'  alle  misure  di
semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94."
 
	        
	      
                               Art. 5.
                  ((Responsabile del procedimento))

  1.  Il  dirigente  di  ciascuna  unita'  organizzativa  provvede ad
assegnare   a   se'   o   altro   dipendente  addetto  all'unita'  la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il  singolo  procedimento  nonche',  eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
  2.  Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1,   e'   considerato   responsabile   del  singolo  procedimento  il
funzionario  preposto  alla  unita' organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'articolo 4.
  3.   L'unita'   organizzativa   competente   e  il  nominativo  del
responsabile  del  procedimento  sono  comunicati  ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (1)

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  4  dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per  il  rilascio  di  concessioni  edilizie,  che " al momento della
presentazione   della  domanda  di  concessione  edilizia,  l'ufficio
abilitato  a  riceverla  comunica  al  richiedente  il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 5"
 
	        
	      
                               Art. 6.
            ((Compiti del responsabile del procedimento))

  1. Il responsabile del procedimento:
     a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti  di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
     b)  accerta  di  ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti  all'uopo  necessari,  e  adotta  ogni  misura  per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il  rilascio  di  dichiarazioni  e  la  rettifica  di dichiarazioni o
istanze  erronee o imcomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
     c)  propone  l'indizione  o,  avendone  la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
     d)  cura  le  comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
     e)  adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero  trasmette  gli  atti  all'organo  competente  per l'adozione.
((L'organo  competente  per  l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze    dell'istruttoria    condotta   dal   responsabile   del
procedimento  se  non  indicandone  la  motivazione nel provvedimento
finale)).
 
	        
	      
CAPO III
PARTECIPAZIONE
AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
                               Art. 7.
             ((Comunicazione di avvio del procedimento))

  1.   Ove   non  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari  esigenze  di  celerita'  del  procedimento,  l'avvio del
procedimento   stesso   e'  comunicato,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale  e'  destinato  a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge  debbono  intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni
di  impedimento  predette, qualora da in provvedimento possa derivare
un  pregiudizio  a  soggetti  individuati o facilmente individuabili,
diversi  dai  suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a
fornire  loro,  con  le  stesse  modalita',  notizia  dell'inizio del
procedimento.
  2.  Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  1  resta  salva la facolta'
dell'amministrazione  di  adottare,  anche  prima della effettuazione
delle  comunicazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1,  provvedimenti
cautelari.
 
	        
	      
                               Art. 8.
      ((Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del
                           procedimento))

  1.   L'amministrazione  provvede  a  dare  notizia  dell'avvio  del
procedimento mediante comunicazione personale.
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
     a) l'amministrazione competente;
     b) l'oggetto del procedimento promosso;
     c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
   ((c-bis)  la  data  entro  la  quale,  secondo  i termini previsti
dall'articolo  2,  commi  2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione));
   ((c-ter)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte, la data di
presentazione della relativa istanza));
     d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
  3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non    sia    possibile    o    risulti    particolarmente   gravosa,
l'amministrazione  provvede  a  rendere  noti  gli elementi di cui al
comma  2  mediante  forme  di  pubblicita'  idonee  di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
  4.  L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
fatta  valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e'
prevista.
 
	        
	      
                               Art. 9.
                   ((Intervento nel procedimento))

  1.  Qualunque  soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati,  cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
 
	        
	      
                              Art. 10.
            ((Diritti dei partecipanti al procedimento))

  1.  I  soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
     a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
     b)    di   presentare   memorie   scritte   e   documenti,   che
l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove  siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
 
	        
	      
                             Art. 10-bis
        ((Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
                           dell'istanza))

((1.  Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile del
procedimento  o  l'autorita' competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci  giorni  dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il   diritto   di  presentare  per  iscritto  le  loro  osservazioni,
eventualmente  corredate  da  documenti.  La  comunicazione di cui al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano  nuovamente  a  decorrere  dalla data di presentazione delle
osservazioni  o,  in  mancanza,  dalla scadenza del termine di cui al
secondo   periodo.   Dell'eventuale   mancato  accoglimento  di  tali
osservazioni  e'  data  ragione  nella  motivazione del provvedimento
finale.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e  assistenziale  sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali)).
 
	        
	      
                              Art. 11.
       ((Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento))

  1.  In  accoglimento  di osservaizoni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio  dei  diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del  pubblico  interesse,  accordi  con  gli  interessati  al fine di
determinare  il  contenuto  discrezionale  del  provvedimento  finale
ovvero (( . . . )) in sostituzione di questo.
  1-bis.  Al  fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma  1,  il  responsabile  del  procedimento  puo'  predisporre  un
calendario  di  incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
  2.   Gli  accordi  di  cui  al  presente  articolo  debbono  essere
stipulati,  a  pena  di nullita' per atto scritto, salvo che la legge
disponga  altrimenti.  Ad  essi  si  applicano,  ove non diversamente
previsto,  i  principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
  3.  Gli  accordi  sostitutivi  di  provvedimenti  sono  soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
  4.  Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede  unilateralmente  dall'accordo,  salvo l'obbligo di provvedere
alla  liquidazione  di  un  indennizzo  in  relazione  agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
((4-bis.   A   garanzia   dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento
dell'azione  amministrativa,  in  tutti  i  casi  in cui una pubblica
amministrazione  conclude  accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la  stipulazione  dell'accordo  e'  preceduta  da  una determinazione
dell'organo    che    sarebbe    competente    per   l'adozione   del
provvedimento)).
  5.  Le  controversie  in  materia  di  formazione,  conclusione  ed
esecuzione  degli  accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del guidice amministrativo.
 
	        
	      
                              Art. 12.
         ((Provvedimenti attributivi di vantaggi economici))

  1.  La  concessione  di  sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a   persone   ed  enti  pubblici  e  privati  sono  subordinate  alla
predeterminazione    ed    alla    pubblicazione   da   parte   delle
amministrazioni  procedenti,  nelle  forme  previste  dai  rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
  2.  L'effettiva  osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma   1  deve  risultare  dai  singoli  provvedimenti  relati  agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
 
	        
	      
                              Art. 13.
     ((Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione))

  1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti  dellattivita'  della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione   di   atti   normativi,   amministrativi   generali,   di
pianificazione  e  di  programmazione,  per  i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
  2.  Dette  disposizioni  non  si applicano altresi' ai procedimenti
tributari  per  i  quali restano parimenti ferme le particolari norme
che  li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge
15  gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  e  dal  decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
 
	        
	      
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
                               Art. 14
                        Conferenza di servizi

  1.  Qualora  sia  opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi  pubblici  coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
l'amministrazione   procedente  ((puo'  indire))  una  conferenza  di
servizi.
  2.   La   conferenza   di   servizi   e'   sempre   indetta  quando
l'amministrazione  procedente  deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e  non  li  ottenga,  entro  trenta  giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione   competente,   della   relativa  richiesta.  La
conferenza  puo'  essere altresi' indetta quando nello stesso termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di  provvedere  direttamente  in  assenza  delle determinazioni delle
amministrazioni competenti)).
  3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale    di    interessi   coinvolti   in   piu'   procedimenti
amministrativi  connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In  tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico   prevalente.   L'indizione  della  conferenza  puo'  essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
  4.  Quando  l'attivita'  del  privato  sia  subordinata  ad atti di
consenso,  comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche,  la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato,  dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
  5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori pubblici la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal concedente ovvero, con il
consenso  di  quest'ultimo,  dal concessionario entro quindici giorni
fatto  salvo  quanto  previsto  dalle  leggi  regionali in materia di
valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA).  Quando la conferenza e'
convocata  ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni caso al
concedente il diritto di voto. (1) (5)
  5-bis.   Previo   accordo  tra  le  amministrazioni  coinvolte,  la
conferenza  di  servizi  e'  convocata  e  svolta  avvalendosi  degli
strumenti  informatici  disponibili,  secondo  i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni.

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  4  dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per  l'attuazione  di  progetti  di protezione dell'ambiente, che "ai
fini  dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta
o  assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il
commissario  puo'  convocare  apposite conferenze di servizi ai sensi
del  presente  art.  14,  che devono pronunciarsi entro trenta giorni
dalla   prima  convocazione.  L'approvazione  assunta  all'unanimita'
sostituisce  ad  ogni  effetto  gli  atti di competenza delle singole
amministrazioni  e  comporta,  altresi',  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza e indefferibilita' di lavori".
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  15 maggio 1997, n. 127 ha stabilito che "le disposizioni di
cui  ai  commi  2-bis,  3-bis  e 4 del presente art. 14, si applicano
anche  alle  altre  conferenze  di  servizi  previste  dalle  vigenti
disposizioni di legge".
 
	        
	      
                            Art. 14-bis.
                ((Conferenza di servizi preliminare))

  1.  La  conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare  complessita'  ((e  di  insediamenti produttivi di beni e
servizi)),  ((su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in
assenza  di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita')),
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al  fine  di  verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro  presentazione,  i  necessari  atti di consenso. In tale caso la
conferenza   si  pronuncia  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
  2.  Nelle  procedure  di  realizzazione  di  opere  pubbliche  e di
interesse  pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare  al  fine  di  indicare  quali  siano  le  condizioni per
ottenere,   sul   progetto   definitivo,  le  intese,  i  pareri,  le
concessioni,  le  autorizzazioni,  le  licenze,  i  nullaosta  e  gli
assensi,  comunque  denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale  sede,  le  amministrazioni  preposte  alla  tutela  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute ((e della pubblica incolumita')), si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali   prescelte.  Qualora  non  emergano,  sulla  base  della
documentazione   disponibile,   elementi  comunque  preclusivi  della
realizzazione  del  progetto,  le  suddette amministrazioni indicano,
entro  quarantacinque  giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per  ottenere,  in sede di presentazione del progetto definitivo, gli
atti di consenso.
  3.  Nel  caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime  entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di  definizione  dei  contenuti  dello  studio  d'impatto ambientale,
secondo  quanto  previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza  di  servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni.  Nell'ambito  di tale conferenza, l'autorita' competente alla
VIA  si  esprime  sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello  studio  di  impatto  ambientale. In tale fase, che costituisce
parte  integrante  della  procedura  di  VIA,  la  suddetta autorita'
esamina  le  principali  alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla  base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali  elementi  di  incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione  prevista  dal  progetto  e, qualora tali elementi non
sussistano,   indica  nell'ambito  della  conferenza  di  servizi  le
condizioni  per  ottenere,  in  sede  di  presentazione  del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
((3-bis.  Il  dissenso  espresso in sede di conferenza preliminare da
una     amministrazione     preposta    alla    tutela    ambientale,
paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico, della
salute  o  della  pubblica  incolumita',  con  riferimento alle opere
interregionali,  e'  sottoposto  alla  disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3)).
  4.  Nei  casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime  allo  stato  degli  atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite  in  tale  sede  possono  essere  motivatamente  modificate o
integrate  solo  in  presenza  di significativi elementi emersi nelle
fasi  successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
  5.  Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  il  responsabile  unico  del
procedimento  trasmette  alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni  in  sede  di  conferenza  di  servizi  sul  progetto
preliminare,   e  convoca  la  conferenza  tra  il  trentesimo  e  il
sessantesimo   giorno   successivi  alla  trasmissione.  In  caso  di
affidamento   mediante  appalto  concorso  o  concessione  di  lavori
pubblici,  l'amministrazione  aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi  sulla  base  del  solo  progetto preliminare, secondo quanto
previsto   dalla  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
modificazioni.
 
	        
	      
                            Art. 14-ter.
                 Lavori della conferenza di servizi

  01.  La  prima  riunione  della  conferenza di servizi e' convocata
entro  quindici  giorni  ovvero,  in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione .
  1.  La  conferenza  di  servizi  assume  le determinazioni relative
all'organizzazione  dei  propri  lavori  a maggioranza dei presenti e
puo' svolgersi per via telematica.
  2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve  pervenire  alle  amministrazioni  interessate,  anche  per  via
telematica  o  informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data.  Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono    richiedere,   qualora   impossibilitate   a   partecipare,
l'effettuazione  della  riunione  in  una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione  procedente concorda una nuova data, comunque entro
i  dieci giorni successivi alla prima. ((La nuova data della riunione
puo'  essere  fissata  entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta   provenga   da   un'autorita'  preposta  alla  tutela  del
patrimonio  culturale.  I  responsabili  degli sportelli unici per le
attivita'  produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o
altre   autorita'   competenti   concordano   con   i  Soprintendenti
territorialmente  competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni  delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso
o  consultivi  comunque  denominati di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.))
  2-bis.  Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono   convocati   i  soggetti  proponenti  il  progetto  dedotto  in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
  2-ter.  Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
i  concessionari  e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento  amministrativo  o  il  progetto  dedotto  in conferenza
implichi  loro  adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla   loro  attivita'.  Agli  stessi  e'  inviata,  anche  per  via
telematica  e  con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della  conferenza  di  servizi.  Alla  conferenza possono partecipare
inoltre,  senza  diritto  di  voto,  le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
  3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che  vi  partecipano  determinano  il  termine  per  l'adozione della
decisione  conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i  novanta  giorni,  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4.  Decorsi
inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo .
((3-bis.   In   caso   di  opera  o  attivita'  sottoposta  anche  ad
autorizzazione  paesaggistica,  il  soprintendente si esprime, in via
definitiva,  in  sede  di  conferenza  di  servizi, ove convocata, in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.))
  4.  ((Fermo  restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in
cui  sia  richiesta  la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver  acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
3   resta   sospeso,   per   un   massimo  di  novanta  giorni,  fino
all'acquisizione  della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se
la  VIA  non  interviene  nel  termine  previsto  per  l'adozione del
relativo  provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi   al   termine   predetto.  Tuttavia,  a  richiesta  della
maggioranza  dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri  trenta  giorni  nel  caso  che  si  appalesi  la necessita' di
approfondimenti  istruttori.  ((Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale    puo'    far    eseguire    anche    da   altri   organi
dell'amministrazione    pubblica    o   enti   pubblici   dotati   di
qualificazione  e  capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari   tutte  le  attivita'  tecnico-istruttorie  non  ancora
eseguite.  In  tal  caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti  a  esclusivo  carico  del  soggetto  committente  il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze)).
((4-bis.  Nei  casi  in  cui l'intervento oggetto della conferenza di
servizi  e'  stato  sottoposto positivamente a valutazione ambientale
strategica  (VAS),  i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi
gli  adempimenti  di  cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo  3  aprile  2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni,  ai  fini della VIA, qualora effettuata nella medesima
sede,  statale  o  regionale,  ai  sensi  dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
  5.  Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione  concernente  la  VIA  le  disposizioni  di  cui al comma 3
dell'articolo  14-quater,  nonche'  quelle  di  cui agli articoli 16,
comma  3,  e  17,  comma  2,  si  applicano alle sole amministrazioni
preposte  alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico
e della pubblica incolumita' .
  6.  Ogni  amministrazione  convocata  partecipa  alla conferenza di
servizi  attraverso  un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente,   ad   esprimere   in   modo   vincolante   la   volonta'
dell'amministrazione  su  tutte  le  decisioni  di  competenza  della
stessa.
((6-bis.  All'esito  dei  lavori  della  conferenza,  e  in ogni caso
scaduto  il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,  l'amministrazione
procedente,  in  caso  di  VIA  statale,  puo'  adire direttamente il
consiglio  dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  26,  comma 2, del
decreto  legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate  le  specifiche  risultanze della conferenza e tenendo conto
delle  posizioni  prevalenti  espresse  in  quella  sede,  adotta  la
determinazione   motivata   di   conclusione   del  procedimento  che
sostituisce  a  tutti  gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla  osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni  partecipanti,  o  comunque invitate a partecipare ma
risultate    assenti,    alla   predetta   conferenza.   La   mancata
partecipazione  alla  conferenza  di  servizi  ovvero  la ritardata o
mancata  adozione  della  determinazione  motivata di conclusione del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o  disciplinare  e  amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione
della  retribuzione  di risultato. Resta salvo il diritto del privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))
((7.  Si  considera  acquisito  l'assenso  dell'amministrazione,  ivi
comprese  quelle  preposte  alla tutela della salute e della pubblica
incolumita',  alla  tutela  paesaggistico-territoriale  e alla tutela
ambientale,  esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui  rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso    definitivamente    la    volonta'    dell'amministrazione
rappresentata.))
  8.  In  sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una   sola   volta,  ai  proponenti  dell'istanza  o  ai  progettisti
chiarimenti  o  ulteriore  documentazione.  Se questi ultimi non sono
forniti  in  detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
  9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
  10.  Il  provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato,  a  cura  del  proponente,  unitamente all'estratto della
predetta  VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso  di  VIA  regionale  e  in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla  data  della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini  per  eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
 
	        
	      
                           Art. 14-quater.
      Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi

  1.  Il  dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
((ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  26  del decreto legislativo 3 aprile
2006,    n.    152,    paesaggistico-territoriale,   del   patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita')),  regolarmente  convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi,  deve  essere  congruamente  motivato,  non puo' riferirsi a
questioni  connesse  che  non  costituiscono oggetto della conferenza
medesima  e  deve  recare  le  specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
  2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
((3.  Al  di  fuori  dei  casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici  e  di  preminente  interesse nazionale, di cui alla parte
seconda,  titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006,  n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi di
localizzazione  delle  opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di  leale  collaborazione  e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa   dall'amministrazione   procedente  alla  deliberazione  del
Consiglio  dei  Ministri,  che  si  pronuncia  entro sessanta giorni,
previa  intesa  con  la  Regione  o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale  o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione  statale  o  regionale e un ente locale o tra piu'
enti  locali.  Se  l'intesa  non  e'  raggiunta nei successivi trenta
giorni,  la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria
competenza,  il  Consiglio  dei  Ministri  delibera  in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate.))
  3-bis. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
  3-ter. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
  3-quater. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
  3-quinquies.   Restano  ferme  le  attribuzioni  e  le  prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di  Trento  e  di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.
  4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15
  5.  Nell'ipotesi  in  cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento  negativo  trova  applicazione  l'articolo  5, comma 2,
lettera  c-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
 
	        
	      
                          Art. 14-quinquies
     ((Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto))

((1.   Nelle   ipotesi   di   conferenza   di   servizi   finalizzata
all'approvazione  del  progetto  definitivo  in  relazione alla quale
trovino  applicazione  le  procedure  di  cui  agli articoli 37-bis e
seguenti  della  legge  11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza,  senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).
 
	        
	      
                              Art. 15.
              ((Accordi fra pubbliche amministrazioni))

  1.  Anche  al  di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrzioni  pubbliche  possono sempre concludere tra loro accordi
per  disciplinare  lo  svolgimento  in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
  2.  Per  detti  accordi  si  osservano,  in  quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
 
	        
	      
                              Art. 16.
                        Attivita' consultiva

  1.  Gli  organi  consultivi  delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,  sono  tenuti  a  rendere  i  pareri  ad  essi  obbligatoriamente
richiesti  entro  ((venti))  giorni  dal ricevimento della richiesta.
Qualora  siano  richiesti  di  pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata  comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro  il  quale  il  parere  sara'  reso  ((,  che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente
di  procedere  indipendentemente dall'espressione del parere. In caso
di  decorrenza  del  termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo  o  senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie,  l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione  del  parere.  Salvo il caso di omessa richiesta del
parere,  il  responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere  degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione
dei pareri di cui al presente comma)).
  3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di  pareri  che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla  tutela  ambientale,  paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini.
  4.  Nel  caso  in  cui  l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie   ((,  i  termini  di  cui  al  comma  1  possono  essere
interrotti))  per  una  sola  volta  e  il  parere  deve  essere reso
definitivamente  entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
((5.   I   pareri  di  cui  al  comma  1  sono  trasmessi  con  mezzi
telematici)).
  6.  Gli  organi  consultivi  dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. (1)
((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei
contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto   legislativo   12   aprile   2006,n.   163,   e   successive
modificazioni)).

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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione  4  dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per  il  rilascio  di  concessioni  edilizie,  che  "  la commissione
edilizia   comunale,   tenuto   conto   dell'ordine   cronologico  di
presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai
regolamenti  comunali  o,  in  mancanza,  entro  trenta  giorni dalla
scadenza  del  termine  di  cui al comma 3, in ordine agli aspetti di
propria  competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4
del  d.l.  398/1993  convertito  con  l.  493/1993,  si  applicano le
disposizioni di cui al presente articolo 16."
 
	        
	      
                              Art. 17.
                      ((Valutazioni tecniche))

  1.  Ove  per  disposizione  espressa  di legge o di regolamento sia
previsto  che  per  l'adozione  di  un  provvedimento  debbano essere
preventivamente  acquisite  le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi  e  tali  organi  ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze  istruttorie  di  competenza dell'amministrazione procedente
nei  termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del  procedimento  deve  chiedere le suddette valutazioni tecniche ed
altri  organi  dell'amministrazione  pubblica  o ad enti pubblici che
siano  dotati  di  qualificazione  e  capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
  2.  La  disposizione  di  cui  al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni  che  debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla  tutela  ambientale,  paessaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od organo adito abbia rappresetnato
esigenze   istruttorie  all'amministrazione  procedente,  si  applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
 
	        
	      
                               Art. 18
                         Autocertificazione

  1.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee  a  garantire  l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini  a  pubbliche  amministrazioni  di cui alla legge 4 gennaio
1968,  n.  15,  e  successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
  2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari   per   l'istruttoria   del  procedimento,  sono  acquisiti
d'ufficio  quando  sono  in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero   sono   detenuti,   istituzionalmente,   da  altre  pubbliche
amministrazioni.  L'amministrazione  procedente  puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
  3.   Parimenti   sono  accertati  d'ufficio  dal  responsabile  del
procedimento  i  fatti,  gli  stati  e  le  qualita'  che  la  stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
 
	        
	      
                              Art. 19.
      (( (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)

  1.   Ogni   atto   di   autorizzazione,  licenza,  concessione  non
costitutiva,  permesso  o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande  per  le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o  artigianale  il  cui
rilascio  dipenda  esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti e
presupposti   richiesti  dalla  legge  o  da  atti  amministrativi  a
contenuto  generale,  e  non  sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio  degli  atti  stessi,  e'  sostituito  da  una  segnalazione
dell'interessato,  con  la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle  amministrazioni  preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza,    all'immigrazione,    all'asilo,    alla   cittadinanza,
all'amministrazione   della   giustizia,   all'amministrazione  delle
finanze,  ivi  compresi  gli atti concernenti le reti di acquisizione
del  gettito,  anche  derivante  dal gioco, nonche' di quelli imposti
dalla  normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'  corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per  quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle
attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici  abilitati,  ovvero dalle
dichiarazioni  di  conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui  all'articolo  38,  comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al  primo  periodo;  tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli  elaborati  tecnici  necessari  per  consentire le verifiche di
competenza  dell'amministrazione.  Nei  casi  in cui la legge prevede
l'acquisizione   di   pareri   di  organi  o  enti  appositi,  ovvero
l'esecuzione  di  verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle    auto-certificazioni,    attestazioni   e   asseverazioni   o
certificazioni   di   cui  al  presente  comma,  salve  le  verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
  2.  L'attivita'  oggetto  della  segnalazione  puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
  3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti  e  dei  presupposti  di  cui  al  comma  1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma,  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di prosecuzione
dell'attivita'  e  di  rimozione  degli  eventuali effetti dannosi di
essa,  salvo  che,  ove  cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare  alla  normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro  un  termine  fissato  dall'amministrazione,  in  ogni caso non
inferiore  a  trenta  giorni.  E'  fatto  comunque  salvo  il  potere
dell'amministrazione  competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di   dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  dell'atto  di
notorieta'   false   o  mendaci,  l'amministrazione,  ferma  restando
l'applicazione  delle  sanzioni  penali di cui al comma 6, nonche' di
quelle  di  cui  al  capo  VI  del  testo unico di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
  4.  Decorso  il  termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo   periodo   del  comma  3,  all'amministrazione  e'  consentito
intervenire  solo  in  presenza  del  pericolo  di  un  danno  per il
patrimonio  artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la  sicurezza  pubblica  o  la  difesa  nazionale  e  previo motivato
accertamento  dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla normativa
vigente.
  5.  Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a
prevalente  carattere  finanziario,  ivi comprese quelle regolate dal
testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in
materia  di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24  febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione
del  presente  articolo  e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice   amministrativo.   Il   relativo   ricorso  giurisdizionale,
esperibile  da  qualunque  interessato  nei  termini  di  legge, puo'
riguardare  anche  gli  atti di assenso formati in virtu' delle norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
  6.  Ove  il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni   o  attestazioni  o  asseverazioni  che  corredano  la
segnalazione  di  inizio  attivita',  dichiara  o  attesta falsamente
l'esistenza  dei  requisiti  o  dei  presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni)).
 
	        
	      
                               Art. 20
                          Silenzio assenso

  1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza  di  parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio  dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento  della  domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel  termine  di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
  2.  L'amministrazione  competente  puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi  ai  sensi  del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
  3.  Nei  casi  in  cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento   della   domanda,   l'amministrazione  competente  puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e  procedimenti  riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente,   la   difesa   nazionale,   la  pubblica  sicurezza  ((,
l'immigrazione,  l'asilo e la cittadinanza)), la salute e la pubblica
incolumita',   ai   casi  in  cui  la  normativa  comunitaria  impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge   qualifica   il  silenzio  dell'amministrazione  come  rigetto
dell'istanza,  nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o
piu'  decreti  del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del  Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
((5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis)). (11)

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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n.
80, ha stabilito che "le disposizioni di cui al presente articolo 20,
non  si  applicano  ai  procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, ferma la
facolta' degli interessati di presentare nuove istanze."
 
	        
	      
                               Art. 21
                     Disposizioni sanzionatorie

  1.  Con  la  denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato  deve  dichiarare  la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti  di  legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false  attestazioni  non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e
dei  suoi  effetti  a  legge  o  la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi  ed  il  dichiarante  e'  punito  con  la  sanzione prevista
dell'articolo  483  del codice penale, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato.
  2.   Le  sanzioni  attualmente  previste  in  caso  di  svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in  difformita'  di esso si applicano anche neri riguardi di coloro i
quali  diano  inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza  dei  requisiti  richiesti  o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
((2-bis.  Restano  ferme  le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo  su  attivita'  soggette  ad  atti  di  assenso da parte di
pubbliche  amministrazioni  previste  da  leggi  vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.))
 
	        
	      
CAPO IV-BIS
EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
REVOCA E RECESSO
                             Art. 21-bis
           ((Efficacia del provvedimento limitativo della
                    sfera giuridica dei privati))

((1.  Il  provvedimento  limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista  efficacia  nei  confronti  di  ciascun  destinatario con la
comunicazione  allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per
la  notifica  agli  irreperibili  nei  casi  previsti  dal  codice di
procedura   civile.   Qualora   per  il  numero  dei  destinatari  la
comunicazione  personale  non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa,  l'amministrazione  provvede  mediante  forme di pubblicita'
idonee  di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere  sanzionatorio  puo'  contenere  una  motivata  clausola di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)).
 
	        
	      
                             Art. 21-ter
                          ((Esecutorieta'))

((1.  Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni  possono  imporre  coattivamente  l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica  il  termine  e  le  modalita'  dell'esecuzione  da  parte del
soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni,  previa  diffida,  possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
  2.  Ai  fini  dell'esecuzione  delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme  di  denaro  si  applicano  le  disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).
 
	        
	      
                           Art. 21-quater
           ((Efficacia ed esecutivita' del provvedimento))

((1.   I   provvedimenti   amministrativi   efficaci   sono  eseguiti
immediatamente,  salvo  che  sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo.
  2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo'  essere  sospesa,  per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario,  dallo  stesso  organo  che lo ha emanato ovvero da altro
organo   previsto  dalla  legge.  Il  termine  della  sospensione  e'
esplicitamente  indicato  nell'atto  che  la  dispone  e  puo' essere
prorogato  o  differito  per  una  sola  volta,  nonche'  ridotto per
sopravvenute esigenze)).
 
	        
	      
                          Art. 21-quinquies
                      Revoca del provvedimento

  1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento   della   situazione   di  fatto  o  di  nuova  valutazione
dell'interesse  pubblico  originario, il provvedimento amministrativo
ad  efficacia  durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che
lo  ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a  produrre
ulteriori  effetti.  Se  la  revoca  comporta pregiudizi in danno dei
soggetti  direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere   al  loro  indennizzo.  Le  controversie  in  materia  di
determinazione  e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  1-bis.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.
((1-ter.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo  ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.))
 
	        
	      
                           Art. 21-sexies
                      ((Recesso dai contratti))

((1.   Il   recesso   unilaterale   dai   contratti   della  pubblica
amministrazione  e'  ammesso  nei  casi  previsti  dalla  legge o dal
contratto)).
 
	        
	      
                           Art. 21-septies
                   ((Nullita' del provvedimento))

((1.  E'  nullo  il  provvedimento  amministrativo  che  manca  degli
elementi   essenziali,   che   e'  viziato  da  difetto  assoluto  di
attribuzione,  che  e'  stato  adottato  in violazione o elusione del
giudicato,  nonche'  negli  altri  casi  espressamente previsti dalla
legge.
  2.   Le   questioni   inerenti   alla  nullita'  dei  provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)).
 
	        
	      
                           Art. 21-octies
                ((Annullabilita' del provvedimento))

((1.  E'  annullabile  il  provvedimento  amministrativo  adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
  2.  Non  e'  annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme  sul  procedimento  o  sulla  forma  degli atti qualora, per la
natura  vincolata  del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo  non  avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per   mancata   comunicazione  dell'avvio  del  procedimento  qualora
l'amministrazione   dimostri   in   giudizio  che  il  contenuto  del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)).
 
	        
	      
                           Art. 21-nonies
                     ((Annullamento d'ufficio))

((1.   Il   provvedimento   amministrativo   illegittimo   ai   sensi
dell'articolo    21-octies    puo'    essere   annullato   d'ufficio,
sussistendone  le  ragioni  di  interesse  pubblico, entro un termine
ragionevole  e  tenendo  conto  degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati,  dall'organo  che  lo  ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge.
  2.  E'  fatta  salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile,  sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole)).
 
	        
	      
CAPO V
ACCESSO AI
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
                              Art. 22.
            Definizioni e principi in materia di accesso

  1. Ai fini del presente capo si intende:
     a)  per  "diritto  di  accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
     b)  per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori  di  interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto,   concreto  e  attuale,  corrispondente  ad  una  situazione
giuridicamente  tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
     c)  per  "controinteressati",  tutti  i  soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che   dall'esercizio  dell'accesso  vedrebbero  compromesso  il  loro
diritto alla riservatezza;
     d)   per   "documento   amministrativo",  ogni  rappresentazione
grafica,  fotocinematografica,  elettromagnetica o di qualunque altra
specie  del  contenuto  di  atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico  procedimento,  detenuti  da una pubblica amministrazione e
concernenti  attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura   pubblicistica   o   privatistica   della   loro   disciplina
sostanziale;
     e)  per  "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico  e  i  soggetti  di  diritto privato limitatamente alla loro
attivita'  di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
((2.  L'accesso  ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita'  di  pubblico  interesse,  costituisce  principio  generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
  3.  Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
  4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione  che  non  abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in  materia  di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
  5.  L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2,  del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
  6.  Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione  ha  l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere .
 
	        
	      
                              Art. 23.
          ((Ambito di applicazione del diritto di accesso))

  1.  Il  diritto  di  accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti  delle  pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali,  degli  enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto  di  accesso  nei  confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
 
	        
	      
                               Art. 24
                ((Esclusione dal diritto di accesso))

  ((1. Il diritto di accesso e' escluso:
     a)  per  i  documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di  segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge,  dal  regolamento  governativo  di  cui  al  comma  6  e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
     b)  nei  procedimenti  tributari,  per  i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
     c)  nei  confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione  e  di  programmazione,  per  i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
     d)  nei  procedimenti  selettivi,  nei  confronti  dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
  2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti   da   esse   formati  o  comunque  rientranti  nella  loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
  3.  Non  sono  ammissibili  istanze  di  accesso  preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
  4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
  5.  I  documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di  tale  connessione.  A  tale  fine  le  pubbliche  amministrazioni
fissano,  per  ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
  6.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
     a)  quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare  una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa  nazionale,  all'esercizio  della  sovranita' nazionale e alla
continuita'  e  alla  correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare  riferimento  alle  ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
     b)  quando  l'accesso  possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione,   di   determinazione  e  di  attuazione  della  politica
monetaria e valutaria;
     c)  quando  i  documenti  riguardino  le  strutture, i mezzi, le
dotazioni,  il  personale  e  le azioni strettamente strumentali alla
tutela  dell'ordine  pubblico,  alla  prevenzione  e alla repressione
della   criminalita'   con   particolare  riferimento  alle  tecniche
investigative,  alla  identita'  delle  fonti  di informazione e alla
sicurezza  dei  beni  e  delle  persone  coinvolte,  all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
     d)   quando   i  documenti  riguardino  la  vita  privata  o  la
riservatezza  di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e   associazioni,   con   particolare   riferimento   agli  interessi
epistolare,  sanitario,  professionale,  finanziario,  industriale  e
commerciale  di  cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati  siano  forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
     e)  quando  i  documenti  riguardino  l'attivita'  in  corso  di
contrattazione  collettiva  nazionale  di  lavoro  e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
  7.  Deve  comunque  essere  garantito  ai  richiedenti l'accesso ai
documenti  amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o  per  difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti  dati  sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti  in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo  60  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso  di  dati  idonei  a  rivelare  lo  stato  di  salute  e la vita
sessuale)).
 
	        
	      
                               Art. 25
       Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi

  1.  Il  diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di  copia  dei  documenti  amministrativi,  nei  modi  e con i limiti
indicati  dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio  di  copia  e' subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione,  salve  le  disposizioni  vigenti  in materia di bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura.
  2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente.
  3.  Il  rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi  nei  casi  e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
  4.  Decorsi  inutilmente  trenta  giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente  puo'  presentare  ricorso  al  tribunale  amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e   nei   confronti   degli   atti  delle  amministrazioni  comunali,
provinciali  e  regionali,  al difensore civico competente per ambito
territoriale,   ove  costituito,  che  sia  riesaminata  la  suddetta
determinazione.  Qualora  tale  organo  non  sia  stato istituito, la
competenza  e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni  centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata  presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
((nonche'  presso l'amministrazione resistente)). Il difensore civico
o  la  Commissione  per  l'accesso si pronunciano entro trenta giorni
dalla   presentazione  dell'istanza.  Scaduto  infruttuosamente  tale
termine,  il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione  per  l'accesso  ritengono  illegittimo  il  diniego o il
differimento,   ne   informano   il   richiedente   e  lo  comunicano
all'autorita'  disponente.  Se  questa  non  emana  il  provvedimento
confermativo  motivato  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento della
comunicazione  del difensore civico o della Commissione, l'accesso e'
consentito.  Qualora  il  richiedente  l'accesso  si  sia  rivolto al
difensore  civico  o  alla  Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre   dalla  data  di  ricevimento,  da  parte  del  richiedente,
dell'esito  della  sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa.  Se  l'accesso  e'  negato o differito per motivi inerenti ai
dati  personali  che  si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale  si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso  inutilmente  il  quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento  di  cui  alla sezione III del capo I del titolo I della
parte  III  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui
agli  articoli  154,  157,  158,  159  e  160  del  medesimo  decreto
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati
personali   da  parte  di  una  pubblica  amministrazione,  interessi
l'accesso  ai  documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei  dati  personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della  Commissione  per  l'accesso  ai  documenti  amministrativi. La
richiesta  di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante
sino  all'acquisizione  del parere, e comunque per non oltre quindici
giorni.  Decorso  inutilmente  detto  termine,  il  Garante adotta la
propria decisione.
  5.  Contro  le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di  accesso  e  nei  casi  previsti  dal comma 4 e' dato ricorso, nel
termine  di  trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il
quale  decide  in  camera  di  consiglio  entro  trenta  giorni dalla
scadenza  del  termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato  ai  sensi  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034,  e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza
presentata  al  presidente  e  depositata  presso la segreteria della
sezione    cui    e'    assegnato   il   ricorso,   previa   notifica
all'amministrazione  o  ai  controinteressati,  e  viene  deciso  con
ordinanza  istruttoria  adottata in camera di consiglio. La decisione
del  tribunale  e'  appellabile,  entro  trenta giorni dalla notifica
della  stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita'   e   negli   stessi   termini.  Le  controversie  relative
all'accesso   ai   documenti   amministrativi  sono  attribuite  alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio    personalmente    senza    l'assistenza   del   difensore.
L'amministrazione  puo'  essere  rappresentata e difesa da un proprio
dipendente,   purche'  in  possesso  della  qualifica  di  dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
  6.  Il  giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
 
	        
	      
                              Art. 26.
                    ((Obbligo di pubblicazione))

  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  per  le  pubblicazioni nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre
1984,  n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo  le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i  programmi,  le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale  sulla  organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti  di  una  pubblica  amministrazione  ovvero nel quale si
determina   l'interpretazione   di  norme  giuridiche  o  si  dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
  2.  Sono  altresi'  pubblicate,  nelle forme predette, le relazioni
annuali  della  Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e'
data  la  massima  pubblicita' a tutte le disposizioni attuativedella
presente  legge  e  a  tutte  le  iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
  3.  Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la  liberta'  di  accesso  ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
 
	        
	      
                               Art. 27
        Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

  1.  E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
  2.  La  Commissione  e'  nominata  con  decreto  del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei  Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori
e  due  deputati,  designati  dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro  scelti  fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97,  su  designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato  e  degli  altri  enti  pubblici.  E'  membro  di diritto della
Commissione  il  capo  della struttura della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  che  costituisce  il  supporto  organizzativo  per  il
funzionamento  della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un
numero  di  esperti  non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3.  La  Commissione  e'  rinnovata  ogni  tre  anni.  Per  i membri
parlamentari  si  procede  a  nuova  nomina  in  caso  di  scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
  5.  La  Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25,  comma  4;  vigila  affinche'  sia  attuato il principio di piena
conoscibilita'  dell'attivita'  della pubblica amministrazione con il
rispetto   dei  limiti  fissati  dalla  presente  legge;  redige  una
relazione  annuale  sulla  trasparenza  dell'attivita' della pubblica
amministrazione,  che  comunica  alle  Camere  e  al  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri;  propone  al  Governo  modifiche  dei testi
legislativi  e  regolamentari  che  siano  utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
  6.   Tutte   le  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare  alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i  documenti  da  essa  richiesti,  ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
 
	        
	      
                              Art. 28.
  ((Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
  Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di
                        segreto di ufficio))

  1.  L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente;
"Art.  15.  - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto  d'ufficio.  Non  puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni  riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,
in  corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste  dalle  norme  sul  diritto  di  accesso.  Nell'ambito delle
proprie  attribuzioni,  l'impiegato  preposto  ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
 
	        
	      
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 29.
                 Ambito di applicazione della legge

  1.   Le   disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  alle
amministrazioni   statali   e   agli   enti  pubblici  nazionali.  Le
disposizioni  della  presente  legge  si  applicano,  altresi',  alle
societa'  con  totale  o  prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio  delle  funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli  articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
  2.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto  del  sistema  costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei  riguardi  dell'azione  amministrativa,  cosi'  come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge .
  2-bis.  Attengono  ai  livelli  essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo  117,  secondo  comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni  della  presente  legge  concernenti gli obblighi per la
pubblica    amministrazione    di    garantire    la   partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo  entro  il  termine  prefissato e di assicurare l'accesso
alla  documentazione  amministrativa,  nonche'  quelle  relative alla
durata massima dei procedimenti.
  2-ter.  Attengono  altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni
di   cui   all'articolo   117,   secondo  comma,  lettera  m),  della
Costituzione  le  disposizioni  della  presente  legge concernenti la
dichiarazione  di  inizio  attivita'  e  il  silenzio  assenso ((e la
conferenza  di  servizi,))  salva la possibilita' di individuare, con
intese  in  sede  di  Conferenza  unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni,  casi  ulteriori  in  cui  tali  disposizioni  non  si
applicano.
  2-quater.  Le  regioni  e  gli  enti  locali,  nel  disciplinare  i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie  inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti  ai  livelli  essenziali  delle prestazioni di cui ai commi
2-bis  e  2-ter,  ma  possono  prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento   e   di   Bolzano   adeguano  la  propria  legislazione  alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
 
	        
	      
                              Art. 30.
                       ((Atti di notorieta'))

  1.  In  tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di  notorieta'  o  attestazioni  asseverate  da  testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
  2.  E'  fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti  servizi  di  pubblica necessita' e di pubblica utilita' di
esigere  atti  di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto  di  notorieta'  prevista  dall'articolo  4  della  legge 4
gennaio  1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
 
	        
	      
                              Art. 31.

      ((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
  Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
	        
	      
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