LEGGE 7 agosto 1990
, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Principi generali dell'attivita' amministrativa
1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla
legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia ((,di
imparzialita')), di pubblicita' e di trasparenza secondo le modalita'
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti , nonche' dai principi
dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura
non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo
che la legge disponga diversamente .
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'
amministrative assicurano il rispetto ((dei criteri e)) dei principi
di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il procedimento
se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo
svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2
(( (Conclusione del procedimento).
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni
hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un
provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i
procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il
termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i
termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono
concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita'
del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta
giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la
pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I
termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto da specifiche disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza disciplinano, in
conformita' ai propri ordinamenti, i termini di conclusione dei
procedimenti di rispettiva competenza.
6. I termini per la conclusione del procedimento decorrono
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini di cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni,
per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso
altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 14, comma 2.
8. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini per la
conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, puo' essere proposto anche senza necessita'
di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura
l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo. Il giudice
amministrativo puo' conoscere della fondatezza dell'istanza. E' fatta
salva la riproponibilita' dell'istanza di avvio del procedimento ove
ne ricorrano i presupposti.
9. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale)).
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai
sensi del presente articolo 2, in conformita' alle misure di
semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94."
Art. 2-bis
(( (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella
conclusione del procedimento).
1. Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato
in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.
2. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo
sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in
cinque anni)).
Art. 3
((Motivazione del provvedimento))
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi
ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi
previste dal comma 2.La motivazione deve indicare i presupposti di
fatto e le ragioni guiridiche che hanno determinato la decisione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per
quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si
richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati
Il Termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.
Art. 3-bis
((Uso della telematica))
((1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attivita', le
amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i
privati)).
CAPO II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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Art. 4.
((Unita' organizzativa responsabile del procedimento))
1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare
per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza
l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro
adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento
finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. (1) (3)
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AGGIORNAMENTO (1)
IL d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio
abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 4".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 340 ha disposto che "il Ministro,
entro quindici giorni dall'entrata in vigore del regolamento previsto
dallo stesso decreto, provvede ad adeguare il regolamento emanato ai
sensi del presnte articolo 4, in conformita' alle misure di
semplificazione previste dal suindicato D.P.R. n. 340/94."
Art. 5.
((Responsabile del procedimento))
1. Il dirigente di ciascuna unita' organizzativa provvede ad
assegnare a se' o altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento nonche', eventualmente, dell'adozione del
provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma
1, e' considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unita' organizzativa determinata a norma
del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unita' organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " al momento della
presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio
abilitato a riceverla comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento di cui al presente art. 5"
Art. 6.
((Compiti del responsabile del procedimento))
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i
requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere
il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o
istanze erronee o imcomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed
ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale,
ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.
((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove
diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento
finale)).
CAPO III PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
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Art. 7.
((Comunicazione di avvio del procedimento))
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per
legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni
di impedimento predette, qualora da in provvedimento possa derivare
un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili,
diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a
fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione
delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8.
((Modalita' e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento))
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
((c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti
dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i
rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione));
((c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di
presentazione della relativa istanza));
d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale
non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al
comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta
stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser
fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e'
prevista.
Art. 9.
((Intervento nel procedimento))
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati,
nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno
facolta' di intervenire nel procedimento.
Art. 10.
((Diritti dei partecipanti al procedimento))
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto
previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti
all'oggetto del procedimento.
Art. 10-bis
((Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza))
((1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale
e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli
enti previdenziali)).
Art. 11.
((Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento))
1. In accoglimento di osservaizoni e proposte presentate a norma
dell'articolo 10, l'amministrazione procedente puo' concludere, senza
pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale
ovvero (( . . . )) in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al
comma 1, il responsabile del procedimento puo' predisporre un
calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente,
il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullita' per atto scritto, salvo che la legge
disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione
recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere
alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali
pregiudizi verificatisi in danno del privato.
((4-bis. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento
dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica
amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l,
la stipulazione dell'accordo e' preceduta da una determinazione
dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del
provvedimento)).
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate
alla giurisdizione esclusiva del guidice amministrativo.
Art. 12.
((Provvedimenti attributivi di vantaggi economici))
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere
a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli
interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
((Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione))
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei
confronti dellattivita' della pubblica amministrazione diretta alla
emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresi' ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme
che li regolano , nonche' ai procedimenti previsti dal decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
CAPO IV SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
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Art. 14
Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari
interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo,
l'amministrazione procedente ((puo' indire)) una conferenza di
servizi.
2. La conferenza di servizi e' sempre indetta quando
l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla
osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche
e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La
conferenza puo' essere altresi' indetta quando nello stesso termine
e' intervenuto il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate
((ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione procedente
di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle
amministrazioni competenti)).
3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in piu' procedimenti
amministrativi connessi, riguardanti medesimi attivita' o risultati.
In tal caso, la conferenza e' indetta dall'amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
pubblico prevalente. L'indizione della conferenza puo' essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attivita' del privato sia subordinata ad atti di
consenso, comunque denominati, di competenza di piu' amministrazioni
pubbliche, la conferenza di servizi e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del
provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la
conferenza di servizi e' convocata dal concedente ovvero, con il
consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni
fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e'
convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al
concedente il diritto di voto. (1) (5)
5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi degli
strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalita'
stabiliti dalle medesime amministrazioni.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per l'attuazione di progetti di protezione dell'ambiente, che "ai
fini dell'acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta
o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il
commissario puo' convocare apposite conferenze di servizi ai sensi
del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni
dalla prima convocazione. L'approvazione assunta all'unanimita'
sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole
amministrazioni e comporta, altresi', dichiarazione di pubblica
utilita', urgenza e indefferibilita' di lavori".
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 15 maggio 1997, n. 127 ha stabilito che "le disposizioni di
cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti
disposizioni di legge".
Art. 14-bis.
((Conferenza di servizi preliminare))
1. La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti di
particolare complessita' ((e di insediamenti produttivi di beni e
servizi)), ((su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in
assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilita')),
prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi,
al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla
loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la
conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della
richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di
interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto
preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In
tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute ((e della pubblica incolumita')), si pronunciano,
per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano,
entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli
atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si
esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare
di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non
intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la
conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorita' competente alla
VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e
dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorita'
esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e,
sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilita', anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
((3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da
una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della
salute o della pubblica incolumita', con riferimento alle opere
interregionali, e' sottoposto alla disciplina di cui all'articolo
14-quater, comma 3)).
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si
esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni
fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle
fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni
dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del
procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto
definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse
amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Art. 14-ter.
Lavori della conferenza di servizi
01. La prima riunione della conferenza di servizi e' convocata
entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessita'
dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione .
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative
all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e
puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi
deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via
telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa
data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate
possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso,
l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro
i dieci giorni successivi alla prima. ((La nuova data della riunione
puo' essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la
richiesta provenga da un'autorita' preposta alla tutela del
patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o
altre autorita' competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso
o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i
beni e le attivita' culturali.))
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis
sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto,
i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il
procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza
implichi loro adempi menti ovvero abbia effetto diretto o indiretto
sulla loro attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in
quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del
progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni
che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare
i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai
sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo .
((3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via
definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in
ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, 42.))
4. ((Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis)) Nei casi in
cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo
aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma
3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino
all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilita' ambientale. Se
la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del
relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni
successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo e' prorogato di
altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessita' di
approfondimenti istruttori. ((Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale puo' far eseguire anche da altri organi
dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero da istituti
universitari tutte le attivita' tecnico-istruttorie non ancora
eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono
posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto,
secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze)).
((4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di
servizi e' stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale
strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi
gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima
sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.))
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia' intervenuta la
decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3
dell'articolo 14-quater, nonche' quelle di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico
e della pubblica incolumita' .
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di
servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo
competente, ad esprimere in modo vincolante la volonta'
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
((6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso
scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione
procedente, in caso di VIA statale, puo' adire direttamente il
consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi,
valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che
sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o
mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del
procedimento sono valutate ai fini della responsabilita' dirigenziale
o disciplinare e amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione
della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato
di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine
di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.))
((7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia
espresso definitivamente la volonta' dell'amministrazione
rappresentata.))
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti
chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede
all'esame del provvedimento.
9. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA e'
pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della
predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in
caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte
dei soggetti interessati.
Art. 14-quater.
Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi
1. Il dissenso di uno o piu' rappresentanti delle amministrazioni
((ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita')), regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a
pena di inammissibilita', deve essere manifestato nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non puo' riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza
medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15.
((3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma,
della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, nonche' dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, e'
rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni,
previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu'
enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta
giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri puo' essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria
competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate.))
3-bis. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
3-ter. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
3-quater. ((COMMA SOSTITUITO DAL COMMA 3)).
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle
relative norme di attuazione.
4. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di
provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2,
lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303.
Art. 14-quinquies
((Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto))
((1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata
all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale
trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le societa' di progetto
di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge)).
Art. 15.
((Accordi fra pubbliche amministrazioni))
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrzioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Art. 16.
Attivita' consultiva
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro ((venti)) giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare
immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine
entro il quale il parere sara' reso ((, che comunque non puo'
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta)).
((2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il parere obbligatorio o senza che l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente
di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. In caso
di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
facoltativo o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente
dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del
parere, il responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione
dei pareri di cui al presente comma)).
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso
di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute
dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ((, i termini di cui al comma 1 possono essere
interrotti)) per una sola volta e il parere deve essere reso
definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
((5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi
telematici)).
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti. (1)
((6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006,n. 163, e successive
modificazioni)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di
conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure
per il rilascio di concessioni edilizie, che " la commissione
edilizia comunale, tenuto conto dell'ordine cronologico di
presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai
regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di
propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 4
del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo 16."
Art. 17.
((Valutazioni tecniche))
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia
previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere
preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti
appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente
nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza,
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ed
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti,
ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paessaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresetnato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Art. 18
Autocertificazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative
idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati soggettivi,
necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti
d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente,
ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche
amministrazioni. L'amministrazione procedente puo' richiedere agli
interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta
a certificare.
Art. 19.
(( (Segnalazione certificata di inizio attivita' - Scia)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non
costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio
di attivita' imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui
rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a
contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, e' sostituito da una segnalazione
dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano
vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati
dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica
sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti
dalla normativa comunitaria. La segnalazione e' corredata dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta'
per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' dalle
attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformita' da parte dell'Agenzia delle imprese di
cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate
dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede
l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero
l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti
dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata
dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di
sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti
entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non
inferiore a trenta giorni. E' fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso
di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorieta' false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando
l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonche' di
quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, puo' sempre e
in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al
primo periodo del comma 3, all'amministrazione e' consentito
intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per
la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato
accertamento dell'impossibilita' di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attivita' dei privati alla normativa
vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a
prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione
del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale,
esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, puo'
riguardare anche gli atti di assenso formati in virtu' delle norme
sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
6. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attivita', dichiara o attesta falsamente
l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e'
punito con la reclusione da uno a tre anni)).
Art. 20
Silenzio assenso
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il
silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di
accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato,
nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di
diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
accoglimento della domanda, l'amministrazione competente puo'
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti
e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza ((,
l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza)), la salute e la pubblica
incolumita', ai casi in cui la normativa comunitaria impone
l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la
legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto
dell'istanza, nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
competenti.
((5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis)). (11)
---------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con L. 14 maggio 2005, n.
80, ha stabilito che "le disposizioni di cui al presente articolo 20,
non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, ferma la
facolta' degli interessati di presentare nuove istanze."
Art. 21
Disposizioni sanzionatorie
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20
l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli
medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista
dell'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o
in difformita' di esso si applicano anche neri riguardi di coloro i
quali diano inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
((2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di
pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e'
stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.))
CAPO IV-BIS EFFICACIA ED INVALIDITA' DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO REVOCA E RECESSO
|
Art. 21-bis
((Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati))
((1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati
acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la
comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per
la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di
procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicita'
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio puo' contenere una motivata clausola di
immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica
dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente
efficaci)).
Art. 21-ter
((Esecutorieta'))
((1. Nei casi e con le modalita' stabiliti dalla legge, le pubbliche
amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli
obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi
indica il termine e le modalita' dell'esecuzione da parte del
soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione
coattiva nelle ipotesi e secondo le modalita' previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto
somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato)).
Art. 21-quater
((Efficacia ed esecutivita' del provvedimento))
((1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o
dal provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo
puo' essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente
necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro
organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione e'
esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e puo' essere
prorogato o differito per una sola volta, nonche' ridotto per
sopravvenute esigenze)).
Art. 21-quinquies
Revoca del provvedimento
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo
ad efficacia durevole puo' essere revocato da parte dell'organo che
lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneita' del provvedimento revocato a produrre
ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei
soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di
determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.
((1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia
durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato dall'amministrazione agli interessati e' parametrato al
solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita' da parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia
dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilita' di tale atto con
l'interesse pubblico.))
Art. 21-sexies
((Recesso dai contratti))
((1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica
amministrazione e' ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto)).
Art. 21-septies
((Nullita' del provvedimento))
((1. E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli
elementi essenziali, che e' viziato da difetto assoluto di
attribuzione, che e' stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonche' negli altri casi espressamente previsti dalla
legge.
2. Le questioni inerenti alla nullita' dei provvedimenti
amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo)).
Art. 21-octies
((Annullabilita' del provvedimento))
((1. E' annullabile il provvedimento amministrativo adottato in
violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e' annullabile il provvedimento adottato in violazione di
norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la
natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto
dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato. Il provvedimento amministrativo non e' comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del
provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato)).
Art. 21-nonies
((Annullamento d'ufficio))
((1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi
dell'articolo 21-octies puo' essere annullato d'ufficio,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro
organo previsto dalla legge.
2. E' fatta salva la possibilita' di convalida del provvedimento
annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro
un termine ragionevole)).
CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
|
Art. 22.
Definizioni e principi in materia di accesso
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di
prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse
diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto
l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o
facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto,
che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro
diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno
specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina
sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto
pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro
attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o
comunitario.
((2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti
finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale
dell'attivita' amministrativa al fine di favorire la partecipazione e
di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza)).
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione
di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo,
salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i
dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti
pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma
2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al
principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso e' esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi
ai quali si chiede di accedere .
Art. 23.
((Ambito di applicazione del diritto di accesso))
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorita' di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
Art. 24
((Esclusione dal diritto di accesso))
((1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi
di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla
legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle
pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le
particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica amministrazione
diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le
particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di
documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro
disponibilita' sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un
controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non puo' essere negato ove
sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di
cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti
di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni
fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo
di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo puo' prevedere casi di
sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo
12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranita' nazionale e alla
continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di
formazione, di determinazione e di attuazione della politica
monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le
dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione
della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche
investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di
polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese
e associazioni, con particolare riferimento agli interessi
epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e
commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi
dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso di
contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni
connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai
documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare
o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti
contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei
limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti
dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale)).
Art. 25
Modalita' di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione
di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti
indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti e' gratuito. Il
rilascio di copia e' subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo,
nonche' i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento e
che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono
ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono
essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si
intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito,
o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il
richiedente puo' presentare ricorso al tribunale amministrativo
regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine
e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali,
provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza e' attribuita al difensore civico competente per l'ambito
territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta e'
inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27
((nonche' presso l'amministrazione resistente)). Il difensore civico
o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale
termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la
Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano
all'autorita' disponente. Se questa non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso e'
consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al
difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente,
dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione
stessa. Se l'accesso e' negato o differito per motivi inerenti ai
dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione
provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il
quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della
parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui
agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto
legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati
personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi
l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante,
della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La
richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante
sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici
giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la
propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto
di accesso e nei casi previsti dal comma 4 e' dato ricorso, nel
termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il
quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla
scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori
delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso
presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il ricorso puo' essere proposto con istanza
presentata al presidente e depositata presso la segreteria della
sezione cui e' assegnato il ricorso, previa notifica
all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con
ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione
del tribunale e' appellabile, entro trenta giorni dalla notifica
della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalita' e negli stessi termini. Le controversie relative
all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in
giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore.
L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio
dipendente, purche' in possesso della qualifica di dirigente,
autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
Art. 26.
((Obbligo di pubblicazione))
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge 11 dicembre
1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
secondo le modalita' previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in
generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano
disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni
annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e'
data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuativedella
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale,
la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1
s'intende realizzata.
Art. 27
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e'
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri ed e' composta da dodici membri, dei quali due senatori
e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n.
97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello
Stato e degli altri enti pubblici. E' membro di diritto della
Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo' avvalersi di un
numero di esperti non superiore a cinque unita', nominati ai sensi
dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo
25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il principio di piena
conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il
rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica
amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu'
ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed
i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da
segreto di Stato.
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 2 AGOSTO 2007, N. 157))
Art. 28.
((Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di
segreto di ufficio))
1. L'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal
seguente;
"Art. 15. - (Segreto d'ufficio). - 1. L'Impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,
in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a
causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita'
previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle
proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia
copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI
|
Art. 29.
Ambito di applicazione della legge
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali. Le
disposizioni della presente legge si applicano, altresi', alle
societa' con totale o prevalente capitale pubblico, limitatamente
all'esercizio delle funzioni amministrative. Le disposizioni di cui
agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e 6, nonche' quelle
del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel
rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino
nei riguardi dell'azione amministrativa, cosi' come definite dai
principi stabiliti dalla presente legge .
2-bis. Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti gli obblighi per la
pubblica amministrazione di garantire la partecipazione
dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di
concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso
alla documentazione amministrativa, nonche' quelle relative alla
durata massima dei procedimenti.
2-ter. Attengono altresi' ai livelli essenziali delle prestazioni
di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione le disposizioni della presente legge concernenti la
dichiarazione di inizio attivita' e il silenzio assenso ((e la
conferenza di servizi,)) salva la possibilita' di individuare, con
intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si
applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i
procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire
garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni
attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi
2-bis e 2-ter, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle
disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione.
Art. 30.
((Atti di notorieta'))
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti
di notorieta' o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti
denominate, il numero dei testimoni e' ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessita' e di pubblica utilita' di
esigere atti di notorieta' in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' prevista dall'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualita' personali,
stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
Art. 31.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005, N. 15))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 agosto 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI