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LEGGE 13 dicembre 1989 , n. 401
Interventi  nel  settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.


 Vigente al: 15-09-2010


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                                 Art. 1.
                    Frode in competizioni sportive
  1.  Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a
taluno dei partecipanti  ad  una  competizione  sportiva  organizzata
dalle   federazioni  riconosciute  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per  l'incremento  delle  razze
equine  (UNIRE)  o  da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e
dalle associazioni ad  essi  aderenti,  al  fine  di  raggiungere  un
risultato   diverso   da  quello  conseguente  al  corretto  e  leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti  fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due  milioni.  Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.
  2.  Le  stesse  pene si applicano al partecipante alla competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie  la
promessa.
  3.  Se  il  risultato della competizione e' influente ai fini dello
svolgimento  di  concorsi   pronostici   e   scommesse   regolarmente
esercitati,  i  fatti  di  cui  ai  commi  1  e  2 sono puniti con la
reclusione da tre mesi a due anni e  con  la  multa  da  lire  cinque
milioni a lire cinquanta milioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  alle  quali  e' operato il rinvio.
          Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
          legislativi qui trascritti.
 
	        
	      
                               Art. 2.
                Non influenza del procedimento penale
  1.   L'esercizio   dell'azione   penale  per  il  delitto  previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio  non
influiscono  in  alcun  modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
  2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo.
  3.  Gli  organi  della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti  del
procedimento   penale  ai  sensi  dell'articolo  116  del  codice  di
procedura penale fermo restando il divieto di  pubblicazione  di  cui
all'articolo 114 dello stesso codice.
 
	        
	      
                               Art. 3.
                         Obbligo del rapporto
  1.  I  presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  i  presidenti  degli
organi  di  disciplina  di secondo grado delle stesse federazioni e i
corrispondenti organi preposti alla disciplina  degli  enti  e  delle
associazioni  di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o
a  causa  delle  loro  funzioni  hanno  notizia  dei  reati  di   cui
all'articolo  1,  sono  obbligati  a  farne  rapporto, ai sensi delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.
 
	        
	      
                    Art. 4 (1a) (1b) (3a) (6) (9)
       Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa

  1.  Chiunque  esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del
lotto  o  di  scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva
allo  Stato  o  ad  altro  ente  concessionario,  e'  punito  con  la
reclusione  da  sei  mesi  a  tre anni. Alla stessa pena soggiace chi
comunque  organizza  scommesse  o  concorsi  pronostici  su attivita'
sportive  gestite  dal  Comitato  olimpico nazionale italiano (CONI),
dalle  organizzazioni  da  esso dipendenti o dall'Unione italiana per
l'incremento   delle  razze  equine  (UNIRE).  Chiunque  abusivamente
esercita   l'organizzazione   di   pubbliche   scommesse   su   altre
competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
un  milione.  Le  stesse  sanzioni  si applicano a chiunque venda sul
territorio   nazionale,   senza  autorizzazione  dell'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe
manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi
a  tali  operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e
l'accreditamento   delle  relative  vincite  e  la  promozione  e  la
pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. ((E` punito
altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita  e  raccoglie  a  distanza, senza la prescritta concessione,
qualsiasi   gioco   istituito   o  disciplinato  dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato. Chiunque, ancorche´ titolare della
prescritta  concessione,  organizza,  esercita e raccoglie a distanza
qualsiasi   gioco   istituito   o  disciplinato  dall'Amministrazione
autonoma  dei  monopoli  di Stato con modalita` e tecniche diverse da
quelle  previste dalla legge e` punito con l'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.))
  2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita'  di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei
reati   previsti   dal  medesimo,  chiunque  in  qualsiasi  modo  da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e  con  l'ammenda  da  lire  centomila  a  lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in
Italia   a  giochi,  scommesse  e  lotterie,  da  chiunque  accettate
all'estero.
  3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita'  di  cui  al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei
reati  previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
giuochi   d'azzardo  esercitati  a  mezzo  degli  apparecchi  vietati
dall'articolo  110  del  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, come
modificato  dalla  legge  20  maggio  1965,  n. 507, e come da ultimo
modificato  dall'articolo  1  della  legge  17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente articolo sono applicate a
chiunque,  privo  di  concessione,  autorizzazione o licenza ai sensi
dell'articolo  88  del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato  con  regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni,  svolga  in  Italia qualsiasi attivita' organizzata al
fine  di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di  scommesse  di  qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o
all'estero.
  4-ter.  Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al  Ministero delle
finanze  dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed  in  applicazione  dell'articolo  3,  comma  228,  della  legge 28
dicembre  1995,  n.  549,  le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano  a  chiunque  effettui  la  raccolta  o  la prenotazione di
giocate  del  lotto,  di  concorsi  pronostici o di scommesse per via
telefonica  o  telematica,  ove sprovvisto di apposita autorizzazione
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
 
	        
	      
                             Art. 5. (4)
                           Pene accessorie

  1.  La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il
divieto  di  accedere  ai  luoghi  ove  si svolgono (( manifestazioni
sportive  ))  o  si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono
giuochi d'azzardo autorizzati.
  2.  Alla  condanna  per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue
inoltre  l'applicazione  della  pena accessoria di cui al primo comma
dell'articolo  32-bis  del  codice  penale, limitatamente agli uffici
direttivi delle societa' sportive.
  3.  Le  pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
 
	        
	      
                           Art. 6 (1) (2)
                         (3) (4) (5) (7) (8)
                    Divieto di accesso ai luoghi
              dove si svolgono manifestazioni sportive

  1.   Nei   confronti  delle  persone  che  risultano  denunciate  o
condannate  anche  con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
cinque  anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26
aprile  1993,  n.  122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno  1993,  n.  205,  ((  all'articolo  6-bis,  commi  1  e  2,  e
all'articolo  6-ter  )),  della presente legge, ovvero per aver preso
parte  attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o
a  causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano  incitato,  inneggiato  o  indotto alla violenza, il questore
puo'  disporre  il  divieto  di  accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni  sportive  specificamente  indicate, nonche' a quelli,
specificamente  indicati,  interessati  alla  sosta, al transito o al
trasporto  di  coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime.  Il  divieto  di cui al presente comma puo' essere disposto
anche  per  le  manifestazioni  sportive  che si svolgono all'estero,
specificamente  indicate,  ovvero  dalle  competenti  Autorita' degli
altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive
che  si  svolgono  in  Italia. (( Il divieto di cui al presente comma
puo'  essere,  altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di
elementi  oggettivi,  risulta  avere  tenuto una condotta finalizzata
alla  partecipazione  attiva  ad episodi di violenza in occasione o a
causa  di  manifestazioni  sportive  o  tale  da porre in pericolo la
sicurezza  pubblica  in  occasione  o  a  causa  delle manifestazioni
stesse. ))
  ((  1-bis.  Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche
nei  confronti  di  soggetti  minori  di  diciotto  anni  che abbiano
compiuto  il  quattordicesimo  anno  di  eta'.  Il  provvedimento  e'
notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale. ))
  2.  Alle  persone  alle quali e' notificato il divieto previsto dal
comma  1,  il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attivita'
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione   al   luogo   di  residenza  dell'obbligato  o  in  quello
specificamente  indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono
le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
  2-bis.  La  notifica  di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato  ha  facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento.
  3.  La  prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
prima  manifestazione  successiva alla notifica all'interessato ed e'
immediatamente  comunicata  al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale,  o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i  minorenni,  se l'interessato e' persona minore di eta', competenti
con  riferimento  al  luogo  in cui ha sede l'ufficio di questura. Il
pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al
comma  1,  entro  quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne
chiede  la  convalida  al  giudice  per  le  indagini preliminari. Le
prescrizioni  imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il pubblico
ministero  con  decreto motivato non avanza la richiesta di convalida
entro  il  termine  predetto e se il giudice non dispone la convalida
nelle quarantotto ore successive. (2) (3)
  4.  Contro  l'ordinanza  di convalida e' proponibile il ricorso per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
  5.  Il  divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al  comma  2  ((  non  possono  avere  durata  inferiore  a un anno e
superiore  a  cinque  anni  ))  e sono revocati o modificati qualora,
anche  per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano
venute  meno  o  siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione.  La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata
quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o
di  altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto
di cui al comma 1.
  6.  Il  contravventore  alle  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito  con  la  reclusione  ((  da  uno a tre anni e con la multa da
10.000 euro a 40.000 euro )). Le stesse disposizioni si applicano nei
confronti  delle  persone che violano in Italia il divieto di accesso
ai  luoghi  in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle
competenti  Autorita'  di  uno  degli  altri Stati membri dell'Unione
europea.
  7.  ((  Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e
per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
o  durante  i  trasferimenti  da  o verso i luoghi in cui si svolgono
dette  manifestazioni  il  giudice  dispone,  altresi', il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un
ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e
puo'  disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  25  giugno  1993, n. 205. Il capo della
sentenza  non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi
di  cui  al  comma  1  e'  immediatamente  esecutivo. )) Il divieto e
l'obbligo   predetti   non  sono  esclusi  nei  casi  di  sospensione
condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
  8.  Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare
l'interessato,  per  gravi  e  comprovate  esigenze, a comunicare per
iscritto  allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato
sia  reperibile  durante  lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  Corte  Costituzionale,  con la sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143
(in  G.U.  1a  s.s.  15/5/1996, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
prevede  che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei
confronti  del minore di eta' ai sensi del secondo comma del presente
articolo  spetti  al  giudice  per  le indagini preliminari presso la
pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche'
al  giudice  per  le  indagini  preliminari presso il tribunale per i
minorenni competente per territorio".
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  Corte Costituzionale, con la sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144
(in  G.U.  1a  s.s.  28/5/1997, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non  prevede  che la notifica del provvedimento del questore contenga
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o
a  mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini
preliminari".
 
	        
	      
                       Art. 6-bis (4) (7) (8)
           Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e
     invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive

  ((  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei  luoghi  in  cui  si  svolgono  manifestazioni sportive ovvero in
quelli  interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o  successive  allo  svolgimento  della  manifestazione sportiva, e a
condizione  che  i  fatti  avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva  stessa,  lancia  o  utilizza, in modo da creare un concreto
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti  per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni,
mazze,  materiale  imbrattante  o inquinante, oggetti contundenti, o,
comunque,  atti  ad  offendere,  e' punito con la reclusione da uno a
quattro  anni.  La  pena  e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo
rilevante   dell'inizio,   la   sospensione,   l'interruzione   o  la
cancellazione  della  manifestazione  sportiva.  La pena e' aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. ))
  2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi   in   cui   si   svolgono   manifestazioni  sportive,  supera
indebitamente  una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel
corso  delle  manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e'
punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro
a  5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
se  dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione
o la sospensione definitiva della competizione calcistica. ))
 
	        
	      
                         Art. 6-ter (5) (8)
                  Possesso di artifizi pirotecnici
               in occasione di manifestazioni sportive

  ((  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei  luoghi  in  cui  si  svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli  interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle  immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o  successive  allo  svolgimento  della  manifestazione sportiva, e a
condizione  che  i  fatti  avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva  stessa,  e'  trovato  in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali,  petardi,  strumenti  per  l'emissione  di fumo o di gas
visibile,   ovvero   di   bastoni,  mazze,  materiale  imbrattante  o
inquinante,  oggetti  contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e'
punito  con  la  reclusione  da sei mesi a tre anni e con la multa da
1.000 a 5.000 euro. ))
 
	        
	      
                        Art.6-quater (7) (8)
         Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
    controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive

  1.  Chiunque  commette  uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e
337  del  codice  penale  nei  confronti  dei soggetti incaricati del
controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori
e  di  quelli  incaricati  di  assicurare il rispetto del regolamento
d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche'
riconoscibili  e  in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse  pene  previste  dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere  i  requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico
delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
  ((  1-bis.  Nei  confronti  delle  societa'  sportive  che  abbiano
incaricato  dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
previsti  dall'articolo  11  del  testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza,  di  cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931, n. 773, e'
irrogata,   dal   prefetto   della   provincia  in  cui  le  medesime
societahanno  la  sede legale o operativa, la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ))
 
	        
	      
                             Art. 7. (4)
             Turbativa di (( manifestazioni sportive ))

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento  di una competizione agonistica e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
  2.  La  competenza  ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i
proventi sono devoluti allo Stato.
 
	        
	      
                           Art. 7-bis (8)
       (( Differimento o divieto di manifestazioni sportive ))

  ((  1.  Per  urgenti  e  gravi  necessita'  pubbliche connesse allo
svolgimento  di  manifestazioni  sportive,  il  prefetto,  al fine di
tutelare  l'ordine  pubblico  e la sicurezza pubblica, puo' disporre,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato  per  la  circostanza da rappresentanti del Ministero per i
beni  e  le  attivita'  culturali  e  del CONI, il differimento dello
svolgimento  di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea
ovvero,  in  situazioni  connotate  dalla  permanenza del pericolo di
grave  turbativa,  il  divieto  dello  svolgimento  di manifestazioni
sportive  per  periodi  ciascuno  di  durata  non superiore ai trenta
giorni. ))
 
	        
	      
                           Art. 7-ter (8)
                     (( Misure di prevenzione ))

  ((  1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei
confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone
che  hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni
di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
  2.  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  al  comma 1 puo' essere
altresi'  applicata  la  misura  di  prevenzione  patrimoniale  della
confisca,  di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni,   nella  disponibilita'  dei  medesimi  soggetti,  che  possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva
a  fatti  di  violenza  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive.  Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia
dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e'
convalidato  a  norma  dell'articolo  2-ter,  secondo  comma, secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965. ))
 
	        
	      
                         Art. 8 (4) (5) (8)
              Effetti dell'arresto in flagranza durante
              o in occasione di manifestazioni sportive

  1.  Nei  casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma
dei  commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di
manifestazioni  sportive,  i  provvedimenti di remissione in liberta'
conseguenti  a  convalida  di  fermo e arresto o di concessione della
sospensione   condizionale   della   pena   a   seguito  di  giudizio
direttissimo  possono  contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
  1-bis.  Oltre  che  nel  caso  di  reati commessi con violenza alle
persone  o  alle  cose  in  occasione  o  a  causa  di manifestazioni
sportive,  per  i  quali  e'  obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi  degli  articoli  380  e  381  del  codice di procedura penale,
l'arresto  e'  altresi'  consentito  nel  caso  di  reati  ((  di cui
all'articolo  6-bis,  comma  1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6,
commi  1  e  6,  della  presente legge, anche nel caso di divieto non
accompagnato  dalla  prescrizione  di  cui  al  comma  2 del medesimo
articolo  6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione
del  divieto  di  accedere  ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 )).
  1-ter.  Nei  casi  di  cui  al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere  immediatamente  all'arresto  per  ragioni  di  sicurezza o
incolumita'  pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi  dell'articolo  382  del  codice  di  procedura penale colui il
quale,  sulla base di documentazione video fotografica (( . . . )) ((
dalla quale )) emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore,
sempre  che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua  identificazione  e, comunque, entro (( le quarantotto ore )) dal
fatto. (5)
  1-quater.  Quando  l'arresto  e'  stato  eseguito per uno dei reati
indicati  dal comma 1-bis, (( e nel caso di violazione del divieto di
accedere  ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto
dal   comma   7  dell'articolo  6,  ))  l'applicazione  delle  misure
coercitive  e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli  articoli  274,  comma  1,  lettera  c),  e  280  del codice di
procedura penale. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  24 febbraio 2003, n. 28, nel testo introdotto dalla legge
di   conversione   24  aprile  2003,  n.  88  ha  stabilito  che  "le
disposizioni  di  cui ai commi 1-ter e 1-quater del presente articolo
hanno efficacia fino al 30 giugno 2005".
 
	        
	      
                         Art. 8-bis (4) (8)
                    Casi di giudizio direttissimo

  1.  Per  i  reati  indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo
6-bis,  commi  1  e  2,  (( nell'articolo 6-ter )) e nell'articolo 8,
comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
 
	        
	      
                           Art. 8-ter. (4)
                           (( Trasferte ))

  ((  1.  Le  norme  della presente legge si applicano anche ai fatti
commessi  in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i
trasferimenti   da  o  verso  i  luoghi  in  cui  si  svolgono  dette
manifestazioni. ))
 
	        
	      
                               Art. 9.
              Abrogazione di norme e disposizioni finali
  1.  Sono  abrogati  l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
l'articolo  4  del  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496,
l'articolo  17  della  legge  2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2.  Per  le  lotterie,  le  tombole,  le  pesche  ed  i  banchi  di
beneficenza, in  luogo  di  quanto  previsto  dall'articolo  4  della
presente  legge,  continuano  ad applicarsi le disposizioni del regio
decreto-legge   19   ottobre   1938,   n.   1933,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  1939, n. 973, come da ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                  VASSALLI, Ministro di grazia e
                                  giustizia
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
	        
	      
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