LEGGE 13 dicembre 1989
, n. 401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e
tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Frode in competizioni sportive
1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' o vantaggio a
taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata
dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze
equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e
dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un
risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale
svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti
volti al medesimo scopo, e' punito con la reclusione da un mese ad un
anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei
casi di lieve entita' si applica la sola pena della multa.
2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione
che accetta il denaro o altra utilita' o vantaggio, o ne accoglie la
promessa.
3. Se il risultato della competizione e' influente ai fini dello
svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente
esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque
milioni a lire cinquanta milioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Art. 2.
Non influenza del procedimento penale
1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto
dall'articolo 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non
influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare ne' su ogni
altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.
2. L'inizio del procedimento per i delitti previsti dall'articolo 1
non preclude il normale svolgimento secondo gli specifici regolamenti
del procedimento disciplinare sportivo.
3. Gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della
propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del
procedimento penale ai sensi dell'articolo 116 del codice di
procedura penale fermo restando il divieto di pubblicazione di cui
all'articolo 114 dello stesso codice.
Art. 3.
Obbligo del rapporto
1. I presidenti delle federazioni sportive nazionali affiliate al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), i presidenti degli
organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e i
corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle
associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, che nell'esercizio o
a causa delle loro funzioni hanno notizia dei reati di cui
all'articolo 1, sono obbligati a farne rapporto, ai sensi delle
vigenti leggi, all'autorita' giudiziaria.
Art. 4 (1a) (1b) (3a) (6) (9)
Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa
1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del
lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva
allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi
comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita'
sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per
l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente
esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre
competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con
l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire
un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul
territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe
manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi
a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e
l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la
pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. ((E` punito
altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza,
esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione,
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche´ titolare della
prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza
qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato con modalita` e tecniche diverse da
quelle previste dalla legge e` punito con l'arresto da tre mesi a un
anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.))
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da'
pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi
e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa
sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in
Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate
all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le
modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei
reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi
o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati
dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come
modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo
modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.
4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a
chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi
dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al
fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o
in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o
all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle
finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133,
ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si
applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di
giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via
telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione
all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
Art. 5. (4)
Pene accessorie
1. La condanna per i delitti di cui agli articoli 1 e 4 importa il
divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono (( manifestazioni
sportive )) o si accettano scommesse autorizzate ovvero si tengono
giuochi d'azzardo autorizzati.
2. Alla condanna per i delitti previsti dall'articolo 1 consegue
inoltre l'applicazione della pena accessoria di cui al primo comma
dell'articolo 32-bis del codice penale, limitatamente agli uffici
direttivi delle societa' sportive.
3. Le pene accessorie di cui ai commi 1 e 2 non possono avere una
durata inferiore a sei mesi ne' superiore a tre anni.
Art. 6 (1) (2)
(3) (4) (5) (7) (8)
Divieto di accesso ai luoghi
dove si svolgono manifestazioni sportive
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o
condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi
cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo
comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge
22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 1993, n. 205, (( all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e
all'articolo 6-ter )), della presente legge, ovvero per aver preso
parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o
a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze
abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore
puo' disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono
manifestazioni sportive specificamente indicate, nonche' a quelli,
specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al
trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni
medesime. Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto
anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita' degli
altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive
che si svolgono in Italia. (( Il divieto di cui al presente comma
puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di
elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata
alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a
causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la
sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni
stesse. ))
(( 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche
nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano
compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e'
notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale. ))
2. Alle persone alle quali e' notificato il divieto previsto dal
comma 1, il questore puo' prescrivere, tenendo conto dell'attivita'
lavorativa dell'invitato, di comparire personalmente una o piu' volte
negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in
relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello
specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono
le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l'avviso che
l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o a mezzo di
difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida
del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla
prima manifestazione successiva alla notifica all'interessato ed e'
immediatamente comunicata al Procuratore della Repubblica presso il
tribunale, o al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni, se l'interessato e' persona minore di eta', competenti
con riferimento al luogo in cui ha sede l'ufficio di questura. Il
pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al
comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne
chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le
prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico
ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida
entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida
nelle quarantotto ore successive. (2) (3)
4. Contro l'ordinanza di convalida e' proponibile il ricorso per
Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui
al comma 2 (( non possono avere durata inferiore a un anno e
superiore a cinque anni )) e sono revocati o modificati qualora,
anche per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, siano
venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato
l'emissione. La prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata
quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o
di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato il divieto
di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e'
punito con la reclusione (( da uno a tre anni e con la multa da
10.000 euro a 40.000 euro )). Le stesse disposizioni si applicano nei
confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso
ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle
competenti Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione
europea.
7. (( Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e
per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive
o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono
dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di
accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un
ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni
sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e
puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della
sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi
di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. )) Il divieto e
l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione
condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore puo' autorizzare
l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per
iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di
privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato
sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni
agonistiche.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 2-7 maggio 1996, n. 143
(in G.U. 1a s.s. 15/5/1996, n. 20) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
prevede che la convalida del provvedimento adottato dal questore nei
confronti del minore di eta' ai sensi del secondo comma del presente
articolo spetti al giudice per le indagini preliminari presso la
pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura anziche'
al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i
minorenni competente per territorio".
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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con la sentenza 19-23 maggio 1997, n. 144
(in G.U. 1a s.s. 28/5/1997, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo "nella parte in cui
non prevede che la notifica del provvedimento del questore contenga
l'avviso che l'interessato ha facolta' di presentare, personalmente o
a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice per le indagini
preliminari".
Art. 6-bis (4) (7) (8)
Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento e
invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto
pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi,
strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni,
mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o,
comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo
rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la
cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata
fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone. ))
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei
luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera
indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel
corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, e'
punito (( con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro
a 5.000 euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni
se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione
o la sospensione definitiva della competizione calcistica. ))
Art. 6-ter (5) (8)
Possesso di artifizi pirotecnici
in occasione di manifestazioni sportive
(( 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque,
nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in
quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro
che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque,
nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti
o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a
condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione
sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi
artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas
visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o
inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
1.000 a 5.000 euro. ))
Art.6-quater (7) (8)
Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai
controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e
337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del
controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori
e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento
d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purche'
riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, e' punito con le
stesse pene previste dai medesimi articoli. Tali incaricati devono
possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
(( 1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano
incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti
previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e'
irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime
societahanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. ))
Art. 7. (4)
Turbativa di (( manifestazioni sportive ))
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque turba il regolare
svolgimento di una competizione agonistica e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
2. La competenza ad irrogare la sanzione spetta al prefetto ed i
proventi sono devoluti allo Stato.
Art. 7-bis (8)
(( Differimento o divieto di manifestazioni sportive ))
(( 1. Per urgenti e gravi necessita' pubbliche connesse allo
svolgimento di manifestazioni sportive, il prefetto, al fine di
tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, puo' disporre,
sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica,
integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e del CONI, il differimento dello
svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea
ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di
grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni
sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta
giorni. ))
Art. 7-ter (8)
(( Misure di prevenzione ))
(( 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956,
n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei
confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone
che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni
di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere
altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai
beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono
agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva
a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni
sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia
dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e'
convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo
periodo, della medesima legge n. 575 del 1965. ))
Art. 8 (4) (5) (8)
Effetti dell'arresto in flagranza durante
o in occasione di manifestazioni sportive
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma
dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di
manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in liberta'
conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della
sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio
direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di
accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle
persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni
sportive, per i quali e' obbligatorio o facoltativo l'arresto ai
sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale,
l'arresto e' altresi' consentito nel caso di reati (( di cui
all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6,
commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non
accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo
articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione
del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni
sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6 )).
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non e' possibile
procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai
sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il
quale, sulla base di documentazione video fotografica (( . . . )) ((
dalla quale )) emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore,
sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla
sua identificazione e, comunque, entro (( le quarantotto ore )) dal
fatto. (5)
1-quater. Quando l'arresto e' stato eseguito per uno dei reati
indicati dal comma 1-bis, (( e nel caso di violazione del divieto di
accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto
dal comma 7 dell'articolo 6, )) l'applicazione delle misure
coercitive e' disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti
dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di
procedura penale. (5)
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 febbraio 2003, n. 28, nel testo introdotto dalla legge
di conversione 24 aprile 2003, n. 88 ha stabilito che "le
disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater del presente articolo
hanno efficacia fino al 30 giugno 2005".
Art. 8-bis (4) (8)
Casi di giudizio direttissimo
1. Per i reati indicati nell'articolo 6, comma 6, nell'articolo
6-bis, commi 1 e 2, (( nell'articolo 6-ter )) e nell'articolo 8,
comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini.
Art. 8-ter. (4)
(( Trasferte ))
(( 1. Le norme della presente legge si applicano anche ai fatti
commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive durante i
trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette
manifestazioni. ))
Art. 9.
Abrogazione di norme e disposizioni finali
1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 24 marzo 1942, n. 315,
l'articolo 4 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
l'articolo 17 della legge 2 agosto 1982, n. 528, nonche' il terzo
comma dell'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per le lotterie, le tombole, le pesche ed i banchi di
beneficenza, in luogo di quanto previsto dall'articolo 4 della
presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni del regio
decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo
modificato dalla legge 2 agosto 1982, n. 528.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1989
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
VASSALLI, Ministro di grazia e
giustizia
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI