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LEGGE 13 ottobre 1975 , n. 654
Ratifica    ed    esecuzione    della    convenzione   Internazionale
sull'eliminazione  di  tutte  le  forme  di discriminazione razziale,
aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.


 Vigente al: 16-09-2010


    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare la
convenzione  internazionale  sull'eliminazione  di  tutte le forme di
discriminazione  razziale,  aperta  alla  firma a New York il 7 marzo
1966.
 
	        
	      
                               Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  alla  convenzione  di  cui
all'articolo  precedente  a  decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformita' all'articolo 19 della convenzione stessa.
 
	        
	      
                               Art. 3.

  1.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, anche ai fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione,
e' punito:
    ((a)  con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio  razziale  o  etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o
religiosi;))
    b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi
modo,   ((istiga))  a  commettere  o  commette  violenza  o  atti  di
provocazione  alla  violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o
religiosi;
  2.  (COMMA  SOPPRESSO  DALLA  L.  25  GIUGNO  1993,  N.  205 CHE HA
CONVERTITO IL D.L. 26 APRILE 1993, N. 122).
  3. E' vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo
avente  tra  i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla
violenza  per  motivi  razziali,  etnici,  nazionali o religiosi. Chi
partecipa  a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o
presta  assistenza  alla loro attivita', e' punito, per il solo fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni,  movimenti  o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la
reclusione da uno a sei anni. (1)
----------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 8 marzo 1989, n. 101 ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che
"Il  disposto dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si
intende   riferito   anche  alle  manifestazioni  di  intolleranza  e
pregiudizio religioso".
 
	        
	      
                               Art. 4.

  All'onere  annuo,  derivante  dall'attuazione della presente legge,
valutato  in L. 2.050.000, si provvede per gli anni finanziari 1974 e
1975  mediante  riduzione,  rispettivamente,  degli  stanziamenti del
fondo  speciale  di  cui  ai  capitoli  3523  e  6856  degli stati di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  per  gli  anni
medesimi.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 ottobre 1975

                                LEONE

                                                 MORO - RUMOR - GUI -
                                                      REALE - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
	        
	      
CONVENTION  INTERNATIONALE  SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
                       DISCRIMINATION RACIALE

       ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----




                      TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B.  -  I  testi  facenti fede sono unicamente quelli indicati nella
  convenzione.

CONVENZIONE   INTERNAZIONALE   SULL'ELIMINAZIONE  DI  OGNI  FORMA  DI
                      DISCRIMINAZIONE RAZZIALE

  Gli Stati Parti della presente Convenzione,
  Considerando  che  lo  Statuto  delle  Nazioni  Unite e' basato sui
principi della dignita' e dell'eguaglianza di tutti gli esseri umani,
e  che  tutti  gli  Stati  membri  si  sono  impegnati  ad agire, sia
congiuntamente    sia    separatamente    in    collaborazione    con
l'Organizzazione, allo scopo di raggiungere uno degli obiettivi delle
Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il rispetto
universale  ed  effettivo  dei  diritti  dell'uomo  e  delle liberta'
fondamentali  per  tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o
religione;
  Considerando  che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
proclama  che  tutti  gli  esseri  umani nascono liberi ed uguali per
dignita'  e  diritti e che ciascuno puo' valersi di tutti i diritti e
di  tutte le liberta' che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione
di razza, colore od origine nazionale;
  Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed
hanno   diritto   ad   una   uguale  protezione  legale  contro  ogni
discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione;
  Considerando  che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo
e  tutte  le  pratiche  segregazionistiche  e  discriminatorie che lo
accompagnano,  sotto qualunque forma e in qualunque luogo esistano, e
che  la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi ed
ai  popoli  coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV]
dell'Assemblea  generale)  ha  asserito  e proclamato solennemente la
necessita' di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine;
  Considerando    che    la   Dichiarazione   delle   Nazioni   Unite
sull'eliminazione  di  ogni  forma di discriminazione razziale del 20
novembre  1963  (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell'Assemblea generale)
asserisce  solennemente  la necessita' di eliminare rapidamente tutte
le  forme  e  tutte  le manifestazioni di discriminazione razziale in
ogni  parte  del  mondo,  nonche' di assicurare la comprensione ed il
rispetto della dignita' della persona umana;
  Convinti  che  qualsiasi  dottrina  di  superiorita'  fondata sulla
distinzione  tra  le  razze  e'  falsa scientificamente, condannabile
moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe
giustificare  la  discriminazione  razziale,  ne'  in  teoria  ne' in
pratica;
  Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi
fondati  sulla  razza,  il  colore  o l'origine etnica costituisce un
ostacolo  alle  amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed e'
suscettibile  di  turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonche'
la  coesistenza  armoniosa  degli individui che vivono all'interno di
uno stesso Stato;
  Convinti  che l'esistenza di barriere razziali e' incompatibile con
gli ideali di ogni societa' umana;
  Allarmati  dalle  manifestazioni  di  discriminazione  razziale che
hanno  ancora  luogo in certe regioni del mondo e dalle politiche dei
governi  fondate  sulla  superiorita'  o sull'odio razziale, quali le
politiche di "apartheid", di segregazione o di separazione;
  Risoluti  ad  adottare  tutte  le  misure  necessarie  alla  rapida
eliminazione   di   ogni   forma   e   di   ogni   manifestazione  di
discriminazione  razziale  nonche'  a  prevenire  ed  a combattere le
dottrine  e  le  pratiche  razziali  allo  scopo  di favorire il buon
accordo  tra  le  razze  ed  a costruire una comunita' internazionale
libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale;
  Ricordando  la  Convenzione  sulla  discriminazione  in  materia di
impiego  e di professione adottata dall'Organizzazione internazionale
del   lavoro  nel  1958  e  la  Convenzione  sulla  lotta  contro  la
discriminazione   in   materia  di  insegnamento  adottata  nel  1960
dall'Organizzazione  delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza
e la cultura;
  Desiderosi   di   dare   esecuzione  ai  principi  enunciati  nella
Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi all'eliminazione di ogni
forma  di  discriminazione  razziale  nonche'  di  assicurare il piu'
rapidamente possibile l'adozione di misure pratiche a tale scopo;
  Hanno convenuto quanto segue:

                             PARTE PRIMA

                             ARTICOLO 1.

  1.   Nella  presente  Convenzione,  l'espressione  "discriminazione
razziale" sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o
preferenza  basata  sulla  razza, ii colore, l'ascendenza o l'origine
nazionale  o  etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o
di  compromettere  il  riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in
condizioni  di  parita',  dei  diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali  in  campo politico, economico, sociale e culturale o in
ogni altro settore della vita pubblica.
  2.  La  presente  Convenzione  non  si  applica  alle  distinzioni,
esclusioni,  restrizioni o trattamenti preferenziali stabiliti da uno
Stato  parte  della  Convenzione  a  seconda che si tratti dei propri
cittadini o dei non cittadini.
  3.  Nessuna  disposizione  della  presente  Convenzione puo' essere
interpretata  come contrastante con le disposizioni legislative degli
Stati parti della Convenzione e che si riferiscono alla nazionalita',
alla  cittadinanza  o  alla  naturalizzazione,  a condizione che tali
disposizioni   non  siano  discriminatorie  nei  confronti  di  un  a
particolare nazionalita'.
  4.  Le  speciali  misure  adottate  al  solo  scopo  di  assicurare
convenientemente  il  progresso di alcuni gruppi razziali od etnici o
di individui cui occorra la protezione necessaria per permettere loro
il  godimento  e  l'esercizio  dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali in condizioni di eguaglianza non sono considerate misure
di  discriminazione  razziale,  a condizione tuttavia che tali misure
non  abbiano  come risultato la conservazione di diritti distinti per
speciali gruppi razziali e che non vengano tenute in vigore una volta
che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.

                             ARTICOLO 2.

  1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si
impegnano  a  continuare, con tutti i mezzi adeguati e senza indugio,
una  politica  tendente  ad  eliminare  ogni forma di discriminazione
razziale ed a favorire l'intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:
    a)  Ogni  Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o
pratiche  di  discriminazione  razziale  verso  individui,  gruppi di
individui  od  istituzioni  ed  a fare in modo che tutte le pubbliche
attivita'   e  le  pubbliche  istituzioni,  nazionali  e  locali,  si
uniformino a tale obbligo;
    b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere
ed  appoggiare  la  discriminazione  razziale  praticata da qualsiasi
individuo od organizzazione;
    c)  Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per
rivedere   le   politiche   governative  nazionali  e  locali  e  per
modificare,  abrogare  o  annullare  ogni  legge ed ogni disposizione
regolamentare  che  abbia il risultato di creare la discriminazione o
perpetuarla ove esista;
    d)  Ogni  Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono,
vietare  e  por  fine con tutti i mezzi piu' opportuni, provvedimenti
legislativi  compresi,  alla  discriminazione  razziale  praticata da
singoli individui, gruppi od organizzazioni;
    e)  Ogni  Stato  contraente s'impegna, ove occorra, a favorire le
organizzazioni  ed  i  movimenti  integrazionisti multirazziali e gli
altri  mezzi  ad  eliminare  le  barriere  che esistono tra le razze,
nonche'  a  scoraggiare  quanto  tende  a  rafforzare  la separazione
razziale.
  2.  Gli  Stati  contraenti,  se  le  circostanze  lo richiederanno,
adotteranno  delle  speciali  e  concrete  misure  in  campo sociale,
economico,  culturale  o  altro,  allo  scopo  di assicurare nel modo
dovuto,  lo  sviluppo  o la protezione di alcuni gruppi razziali o di
individui   appartenenti   a  tali  gruppi  per  garantire  loro,  in
condizioni  di  parita',  il  pieno esercizio dei diritti dell'uomo e
delle liberta' fondamentali. Tali misure non potranno avere, in alcun
caso,  il  risultato  di mantenere i diritti disuguali o distinti per
speciali  gruppi  razziali,  una  volta che siano stati raggiunti gli
obiettivi che si erano prefissi.

                             ARTICOLO 3.

  Gli  Stati contraenti condannano in particolar modo la segregazione
razziale  e  l'"apartheid"  e  si  impegnano  a prevenire, vietare ed
eliminare  sui territori sottoposti alla loro giurisdizione, tutte le
pratiche di tale natura.

                             ARTICOLO 4.

  Gli   Stati   contraenti   condannano   ogni   propaganda  ed  ogni
organizzazione  che  s'ispiri  a  concetti  ed  a teorie basate sulla
superiorita'  di  una  razza  o di un gruppo di individui di un certo
colore,   o  di  una  certa  origine  etnica,  o  che  pretendano  di
giustificare   o   di   incoraggiare   ogni   forma   di  odio  e  di
discriminazione  razziale,  e si impegnano ad adottare immediatamente
misure   efficaci   per   eliminare  ogni  incitamento  ad  una  tale
discriminazione  od  ogni atto discriminatorio, tenendo conto, a tale
scopo,  dei  principi  formulati  nella  Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e dei diritti chiaramente enunciati nell'articolo 5
della presente Convenzione, ed in particolare:
    a)  A dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di
idee basate sulla superiorita' o sull'odio razziale, ogni incitamento
alla  discriminazione  razziale,  nonche'  ogni  atto di violenza, od
incitamento  a  tali  atti  diretti  contro  ogni  razza  o gruppo di
individui  di  colore  diverso o di diversa origine etnica, come ogni
aiuto   apportato   ad   attivita'   razzistiche,  compreso  il  loro
finanziamento;
    b)  A  dichiarare  illegali  ed  a vietare le organizzazioni e le
attivita'  di  propaganda organizzate ed ogni altro tipo di attivita'
di  propaganda  che  incitino  alla  discriminazione  razziale, e che
l'incoraggino,  nonche'  a  dichiarare  reato punibile dalla legge la
partecipazione a tali organizzazioni od a tali attivita';
    c)  A  non  permettere  ne'  alle  pubbliche  autorita', ne' alle
pubbliche   istituzioni,   nazionali   o   locali,   l'incitamento  o
l'incoraggiamento alla discriminazione razziale.

                             ARTICOLO 5.

  In  base  agli  obblighi  fondamentali  di cui all'articolo 2 della
presente  Convenzione,  gli Stati contraenti si impegnano a vietare e
ad  eliminare  la discriminazione razziale in tutte le sue forme ed a
garantire  a  ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge
senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o etnica, nel
pieno godimento dei seguenti diritti:
    a)  Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni
altro organo che amministri la giustizia;
    b)  Diritto  alla  sicurezza  personale  ed alla protezione dello
Stato  contro  le  violenze  o  le sevizie da Parte sia di funzionari
governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;
    c)  Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare
alle  elezioni,  di  votare  e  di  presentarsi  candidato in base al
sistema  del  suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di
partecipare  al  governo  ed  alla direzione degli affari pubblici, a
tutti  i  livelli,  nonche'  il  diritto di accedere, a condizioni di
parita', alle cariche pubbliche;
    d) Altri diritti civili quali:
      i)  Il  diritto  di  circolare  liberamente  e  di scegliere la
propria residenza all'interno dello Stato;
      ii)  Il  diritto  di  lasciare  qualsiasi  paese,  compreso  il
proprio, e di tornare nel proprio paese;
      iii) Il diritto alla nazionalita';
      iv)  Il  diritto  a  contrarre  matrimonio  ed  alla scelta del
proprio coniuge;
      v)  Il  diritto  alla proprieta' di qualsiasi individuo, sia in
quanto singolo sia in societa' con altri;
      vi) Il diritto all'eredita';
      vii)  Il  diritto  alla liberta' di pensiero, di coscienza e di
religione;
      viii) il diritto alla liberta' di opinione e di espressione;
      ix)  Il  diritto  alla  liberta'  di  riunione  e  di  pacifica
associazione.
    e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:
      i)  I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro,
a  condizioni  di  lavoro eque e soddisfacenti, alla protezione dalla
disoccupazione,  ad  un salario uguale a parita' di lavoro uguale, ad
una remunerazione equa e soddisfacente;
      ii)  Il  diritto  di  fondare  dei  sindacati e di iscriversi a
sindacati;
      iii) Il diritto all'alloggio;
      iv) Il diritto alla sanita', alle cure mediche, alla previdenza
sociale ed ai servizi sociali;
      v) Il diritto all'educazione ed alla formazione professionale;
      vi)  Il  diritto  di  partecipare in condizioni di parita' alle
attivita' culturali.
    f)  Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad
uso pubblico, quali i mezzi di trasporto, gli alberghi, i ristoranti,
i caffe', gli spettacoli ed i parchi.

                             ARTICOLO 6.

  Gli Stati contraenti garantiranno ad ogni individuo sottoposto alla
propria giurisdizione una protezione ed un mezzo di gravame effettivi
davanti  ai  tribunali  nazionali ed agli altri organismi dello Stato
competenti,  per  tutti  gli  atti  di  discriminazione razziale che,
contrariamente  alla  presente Convenzione, ne violerebbero i diritti
individuali e le liberta' fondamentali nonche' il diritto di chiedere
a  tali  tribunali soddisfazione o una giusta ed adeguata riparazione
per qualsiasi danno di cui potrebbe essere stata vittima a seguito di
una tale discriminazione.

                             ARTICOLO 7.

  Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci
misure,  in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione,
della  cultura  e  dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi
che   portano   alla   discriminazione   razziale  e  a  favorire  la
comprensione,  la  tolleranza e l'amicizia tra le Nazioni ed i gruppi
razziali  ed  etnici,  nonche'  a  promuovere gli scopi ed i principi
dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei
diritti   dell'uomo,   della   Dichiarazione   delle   Nazioni  Unite
sull'eliminazione  di  tutte  le forme di discriminazione razziale, e
della presente Convenzione.

                           SECONDA PARTE.

                             ARTICOLO 8.

  1.   Viene   istituito   un   Comitato   per  l'eliminazione  della
discriminazione   razziale  (qui  appresso  indicato  "il  Comitato")
composto  di diciotto esperti noti per il loro alto senso morale e la
loro  imparzialita',  che vengono eletti dagli Stati contraenti fra i
loro  cittadini e che vi partecipano a titolo personale, tenuto conto
di  una  equa  ripartizione  geografica  e della rappresentanza delle
varie   forme   di  civilta'  nonche'  dei  piu'  importanti  sistemi
giuridici;
  2.  I  membri  del  Comitato  sono eletti a scrutinio segreto dalla
lista  di  candidati  designati  dagli  Stati  contraenti. Ogni Stato
contraente puo' designare un candidato scelto tra i propri cittadini.
  3.  La  prima elezione avra' luogo sei mesi dopo la data di entrata
in  vigore  della  presente  Convenzione. Almeno tre mesi prima della
data  di  ogni  elezione,  il Segretario generale dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite  invia  agli  Stati  contraenti una lettera per
invitarli a presentare le proprie candidature entro un termine di due
mesi.  Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico
di  tutti  i candidati cosi' designati, con l'indicazione degli Stati
contraenti   che  li  hanno  designati,  e  la  comunica  agli  Stati
contraenti.
  4.  I  membri  del  Comitato  sono eletti nel corso di una riunione
degli  Stati  contraenti,  indetta  dal Segretario generale presso la
Sede  dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite. In tale riunione, ove
il  quorum  e'  formato dai due terzi degli Stati contraenti, vengono
eletti  membri  del  Comitato  i  candidati  che ottengono il maggior
numero  di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti
degli Stati contraenti presenti e votanti.
  5.  a)  I  membri  del  Comitato  restano  in  carica quattro anni.
Tuttavia,  il  mandato  di  nove  tra i membri eletti nel corso della
prima  elezione  avra'  termine  dopo  due anni; subito dopo la prima
elezione,  il  nome  di  questi  nove  membri  sara'  sorteggiato dal
Presidente del Comitato.
    b)  Per  colmare  le  casuali vacanze, lo Stato contraente il cui
esperto abbia cessato di esercitare le proprie funzioni di Membro del
Comitato  nominera'  un  altro esperto tra i propri concittadini, con
riserva dell'approvazione del Comitato.
  6.  Le  spese  dei  membri  del  Comitato,  per  il  periodo in cui
assolvono  le  loro  funzioni in seno al Comitato sono a carico degli
Stati contraenti.

                             ARTICOLO 9.

  1.  Gli  Stati  contraenti  s'impegnano  a presentare al Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  perche'  venga
esaminato  dal  Comitato,  un  rapporto  sulle  misure  di  carattere
legislativo,  giudiziario,  amministrativo o di altro genere che sono
state  prese  per  dare  esecuzione  alle disposizioni della presente
Convenzione: a) entro il termine di un anno a partire dall'entrata in
vigore  della Convenzione, per ogni Stato interessato per cio' che lo
riguarda  e b) in seguito, ogni due anni ed inoltre ogni volta che il
Comitato  ne  fara'  richiesta.  Il Comitato puo' chiedere agli Stati
contraenti delle informazioni supplementari.
  2.   Il   Comitato   sottopone  ogni  anno  all'Assemblea  generale
dell'Organizzazione   delle   Nazioni   Unite,  per  il  tramite  del
Segretario  generale, un rapporto sulle proprie attivita' e puo' dare
suggerimenti e fare raccomandazioni di carattere generale, in base ai
rapporti ed alle informazioni che ha ricevuto dagli Stati contraenti.
Tali suggerimenti e raccomandazioni di carattere generale unitamente,
ove occorra alle osservazioni degli Stati contraenti, vengono portate
a conoscenza dell'Assemblea generale.

                            ARTICOLO 10.

  1. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
  2.  II  Comitato  nomina  il  proprio ufficio per un periodo di due
anni.
  3. Il servizio di segreteria del Comitato e' fornito dal Segretario
generale delle Nazioni unite.
  4.  Il  Comitato  tiene  normalmente  le proprie riunioni presso la
Sede, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

                            ARTICOLO 11.

  1.  Qualora  uno  Stato  contraente  ritenga  che  un  altro  Stato
contraente  non  applichi le disposizioni della presente Convenzione,
puo'   richiamare  l'attenzione  del  Comitato  sulla  questione.  Il
Comitato  trasmette  allora  la  comunicazione  allo Stato contraente
interessato.  Entro  un termine di tre mesi, lo Stato che ha ricevuto
la  comunicazione  manda  al  Comitato  le  giustificazioni  o  delle
dichiarazioni  scritte  che chiariscano il problema ed indichino, ove
occorra,  le  eventuali  misure  adottate  da  detto  Stato per porre
rimedio alla situazione.
  2.  Ove,  entro  un  termine  di  sei mesi a partire dalla data del
ricevimento   della  comunicazione  iniziale  da  parte  dello  Stato
destinatario,  il problema non sia stato risolto con soddisfazione di
entrambi  gli  Stati,  sia mediante negoziati bilaterali che mediante
qualsiasi  altra  procedura  di  cui potranno disporre, sia l'uno che
l'altro  avranno  il  diritto di sottoporre nuovamente il problema al
Comitato  inviandone  notifica  al  Comitato stesso nonche' all'altro
Stato interessato.
  3.  Il  Comitato  non  puo'  occuparsi  di una questione che gli e'
sottoposta  in  conformita' del paragrafo 2 del presente articolo che
dopo  essersi  accertato  che  tutti i ricorsi interni a disposizione
sono   stati   utilizzati   o   esperti   conformemente  ai  principi
generalmente riconosciuti del diritto internazionale. Tale regola non
viene  applicata  quando le procedure di ricorso superano dei termini
ragionevoli.
  4.  Il  Comitato puo' rivolgersi direttamente agli Stati contraenti
per  chiedere  loro tutte le informazioni supplementari relative alla
questione che gli viene sottoposta.
  5.  Allorche',  in  applicazione del presente articolo, il Comitato
esamina una questione, gli Stati contraenti interessati hanno diritto
di  nominare  un  rappresentante  che  partecipera', senza diritto di
voto, ai lavori del Comitato per tutta la durata delle discussioni.

                            ARTICOLO 12.

  1.  a)  Dopo  che  il  Comitato  ha  ricevuto  e  vagliato tutte le
informazioni  che  sono ritenute necessarie, il Presidente nomina una
Commissione   conciliativa   ad   hoc   (qui  appresso  indicata  "la
Commissione")  composta  di  cinque persone che possono essere o meno
membri  del  Comitato. I membri sono nominati con il pieno ed unanime
consenso  delle  Parti in controversia e la Commissione pone i propri
buoni  uffici  a  disposizione degli Stati interessati, allo scopo di
giungere  ad  una  amichevole  soluzione  del  problema,  basata  sul
rispetto della presente Convenzione;
    b)  Se  gli  Stati  parti  nella  controversia  non  giungono  ad
un'intesa  sulla  totale  o  parziale  composizione della Commissione
entro  un  termine  di  tre  mesi, i membri della Commissione che non
hanno  ottenuto  il  consenso  degli  Stati  parti nella controversia
vengono  scelti  a  scrutinio  segreto  tra  i membri del Comitato ed
eletti a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato stesso.
  2.  I membri della Commissione partecipano a titolo personale. Essi
non   devono   essere  cittadini  di  uno  degli  Stati  parti  nella
controversia,  ne'  cittadini  di  uno  Stato che non sia parte della
presente Convenzione.
  3. La Commissione elegge il proprio Presidente ed adotta il proprio
regolamento interno.
  4.  La  Commissione tiene normalmente le proprie riunioni presso la
Sede  dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite o in ogni altro luogo
conveniente che verra' stabilito dalla Commissione stessa.
  5.  Il  Segretariato  di  cui al paragrafo 3 dell'articolo 10 della
presente  Convenzione pone egualmente i propri servigi a disposizione
della Commissione ogni volta che una controversia tra gli Stati parti
comporti la costituzione della Commissione stessa.
  6.  Tutte  le  spese sostenute dai membri della Commissione vengono
ripartite  in  ugual  misura  tra gli Stati parti nella controversia,
sulla   base   di   valutazioni   eseguite  dal  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  7.  Il  Segretario  generale  sara'  autorizzato,  ove  occorra,  a
rimborsare  ai  Membri  della  Commissione  le spese sostenute, prima
ancora  che  il rimborso sia stato effettuato dagli Stati parti nella
controversia in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo.
  8.  Le informazioni ricevute ed esaminate dal Comitato sono poste a
disposizione  della  Commissione, e la Commissione puo' chiedere agli
Stati  interessati  di  fornirle  ogni  informazione supplementare al
riguardo.

                            ARTICOLO 13.

  1.  Dopo  aver  studiato  il  problema  in tutti i suoi aspetti, la
Commissione  prepara  e  sottopone  al  Presidente  del  Comitato  un
rapporto  con  le  sue  conclusioni  su  tutte  le questioni di fatto
relative  alla  vertenza  tra  le  parti e con le raccomandazioni che
ritiene  piu'  opportune  per  giungere ad una amichevole risoluzione
della controversia.
  2.   Il   Presidente  del  Comitato  trasmette  il  rapporto  della
Commissione  a ciascuno degli Stati parti nella controversia. I detti
Stati fanno conoscere al Presidente del Comitato, entro il termine di
tre  mesi,  se  accettano  o  meno  le  raccomandazioni contenute nel
rapporto della Commissione.
  3.  Allo  spirare  del  termine  di cui al paragrafo 2 del presente
articolo,  il  Presidente  del  Comitato  comunica  il rapporto della
Commissione  nonche'  le  dichiarazioni degli Stati parti interessati
agli altri Stati parti della Convenzione.

                            ARTICOLO 14.

  1.  Ogni  Stato  contraente  puo'  dichiarare  in  ogni  momento di
riconoscere  al  Comitato  la  competenza  di  ricevere  ed esaminare
comunicazioni  provenienti da persone o da gruppi di persone sotto la
propria  giurisdizione  che  si  lamentino  di  essere vittime di una
violazione, da parte del detto Stato contraente, di uno qualunque dei
diritti  sanciti  dalla  presente  Convenzione.  Il Comitato non puo'
ricevere  le  comunicazioni  relative ad uno Stato contraente che non
abbia fatto una tale dichiarazione.
  2.  Ogni  Stato  contraente che faccia una dichiarazione in base al
paragrafo  1  del  presente  articolo puo' istituire o designare, nel
quadro  del proprio ordinamento giuridico nazionale, un organismo che
avra'   la  competenza  di  esaminare  le  petizioni  provenienti  da
individui  o  da  gruppi di individui sotto la giurisdizione di detto
Stato  che  si  lamentino  di essere vittime di una violazione di uno
qualunque  dei  diritti  enunciati  nella  presente  Convenzione  che
abbiano esaurito gli altri ricorsi locali a loro disposizione.
  3.  La  dichiarazione  fatta  in  conformita'  del  paragrafo 1 del
presente  articolo,  nonche'  il  nome  di ogni organismo istituito o
designato  ai  sensi  del  paragrafo  2  del  presente  articolo sono
depositati  dallo  Stato  contraente interessato presso il Segretario
generale  dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite che ne invia copia
agli altri Stati contraenti. La dichiarazione puo' essere ritirata in
qualsiasi   momento   mediante  notifica  indirizzata  al  Segretario
generale,   ma   tale  ritiro  non  influisce  in  alcun  modo  sulle
comunicazioni delle quali il Comitato e' gia' investito.
  4.  L'Organismo  istituito o designato conformemente al paragrafo 2
del  presente  articolo  dovra'  tenere un registro delle petizioni e
copie  del registro certificate conformi saranno depositate ogni anno
presso  il  Segretario generale per il tramite dei competenti canali,
restando  inteso  che  il contenuto delle dette copie non verra' reso
pubblico.
  5.   Chi  abbia  rivolto  una  petizione  e  non  riesca  ad  avere
soddisfazione  dall'Organismo  istituito o designato conformemente al
paragrafo  2  del  presente  articolo,  ha  il  diritto di inviare in
merito, entro sei mesi, una comunicazione al Comitato.
  6.  a)  Il  Comitato,  sottopone  a  titolo confidenziale qualsiasi
comunicazione  che  gli  venga  inviata  all'attenzione  dello  Stato
contraente   che   si  suppone  abbia  violato  una  qualsiasi  delle
disposizioni  della  Convenzione, ma l'identita' dell'individuo o dei
gruppi  di  individui interessati non dovra' essere rivelata senza il
consenso   esplicito  di  detto  individuo  o  del  detto  gruppo  di
individui.
  Il Comitato non riceve comunicazioni anonime.
    b)  Entro  i tre mesi seguenti lo Stato in questione comunica per
iscritto  al  Comitato  le  proprie giustificazioni o dichiarazioni a
chiarimento  del  problema  con  indicate,  ove  occorra,  le  misure
eventualmente adottate per porre rimedio alla situazione.
  7.  a)  Il Comitato esamina le comunicazioni tenendo conto di tutte
le  informazioni che ha ricevuto dallo Stato contraente interessato e
dall'autore della petizione.
  Il  Comitato esaminera' le comunicazioni provenienti dall'autore di
una  petizione  soltanto  dopo  essersi accertato che quest'ultimo ha
gia'  esaurito  tutti  i  ricorsi interni disponibili. Tuttavia, tale
norma  non  viene  applicata  allorquando  le  procedure  di  ricorso
superano un termine ragionevole.
    b)  Il  Comitato  invia  i  propri  suggerimenti  e  le eventuali
raccomandazioni allo Stato contraente interessato ed all'autore della
petizione.
  8. Il Comitato include nel proprio rapporto annuale un riassunto di
tali comunicazioni e, ove occorra, un riassunto delle giustificazioni
e  delle  dichiarazioni degli Stati contraenti interessati unitamente
ai propri suggerimenti ed alle proprie raccomandazioni.
  9.  Il Comitato ha la competenza di adempiere le funzioni di cui al
presente   articolo  soltanto  se  almeno  dieci  Stati  parti  della
Convenzione  sono  legati  da  dichiarazioni false in conformita' del
paragrafo 1 del presente articolo.

                            ARTICOLO 15.

  1.   In   attesa   che   vengano  realizzati  gli  obiettivi  della
Dichiarazione  sulla  concessione  dell'indipendenza  ai  Paesi ed ai
popoli    coloniali,    contenuta   nella   Risoluzione   1514   (XV)
dell'Assemblea  generale  dell'Organizzazione delle Nazioni unite, in
data 14 dicembre 1960, le disposizioni della presente Convenzione non
limitano per nulla il diritto di petizione accordato a tali popoli da
altri  strumenti  internazionali  o dall'Organizzazione delle Nazioni
unite o dalle sue istituzioni specializzate.
  2.   a)   Il   Comitato  istituito  conformemente  al  paragrafo  1
dell'articolo   8  della  presente  Convenzione  riceve  copia  delle
petizioni  provenienti dagli organi dell'Organizzazione delle Nazioni
unite che si occupano di questioni che abbiano rapporto diretto con i
principi  e  gli  obiettivi della presente Convenzione, ed esprime il
proprio  parere  e  fa  le proprie raccomandazioni circa le petizioni
ricevute  al  momento  dell'esame  delle  petizioni provenienti dagli
abitanti di territori sotto amministrazione fiduciaria o non autonomi
di  ogni  altro  territorio  al quale si applichi la Risoluzione 1514
(XV)  della  Assemblea  generale, e che riguardino questioni previste
dalla  presente  Convenzione, delle quali i summenzionati organi sono
investiti.
    b) Il Comitato riceve dagli organi competenti dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite,  copie  dei  rapporti concernenti le misure di
ordine  legislativo,  giudiziario, amministrativo o altro riguardanti
direttamente  i  principi  e gli obiettivi della presente Convenzione
che  le potenze amministranti hanno applicato nei territori citati al
comma  a)  del  presente  paragrafo  ed esprime dei pareri e fa delle
raccomandazioni a tali organi.
  3.  Il Comitato include nei suoi rapporti all'Assemblea generale un
riassunto  delle  petizioni  e  dei  rapporti  ricevuti  dagli organi
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite,  nonche'  i  pareri  e le
raccomandazioni  che  gli  sono  stati  richiesti  dai  summenzionati
rapporti e petizioni.
  4.  Il  Comitato  prega  il Segretario generale dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite  di fornirgli tutte le informazioni riguardanti
gli  obiettivi  della  presente  Convenzione,  di cui esso disponga e
relative ai territori citati al comma a) del paragrafo 2 del presente
articolo.

                            ARTICOLO 16.

  Le disposizioni della presente Convenzione concernenti le misure da
adottare  per  definire  una controversia o per tacitare una lagnanza
vengono   applicate   indipendentemente   dalle  altre  procedure  di
definizione  di  vertenze  o  tacitazioni  di  lagnanze in materia di
discriminazioni      previste     dagli     strumenti     costitutivi
dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  e  delle  sue istituzioni
specializzate  o  nelle  Convenzioni adottate da tali organizzazioni,
ne' vietano agli Stati contraenti di ricorrere ad altre procedure per
la   definizione   di   una   controversia,   in  base  agli  accordi
internazionali generali o particolari che li legano.

                             TERZA PARTE

                            ARTICOLO 17.

  1.  La  presente  Convenzione  e'  aperta  alla firma di ogni Stato
membro  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  o  membro  di una
qualsiasi  delle  sue  istituzioni specializzate, di ogni Stato parte
dello  Statuto  della  Corte  internazionale di giustizia, nonche' di
ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite a divenire parte della presente Convenzione.
  2. La presente Convenzione e' sottoposta a ratifica e gli strumenti
di   ratifica   saranno  depositati  presso  il  Segretario  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

                            ARTICOLO 18.

  1.  La  presente  Convenzione  restera' aperta all'adesione di ogni
Stato citato al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.
  2.  L'adesione  avverra'  mediante  il deposito di uno strumento di
adesione  presso  il  Segretario  generale  dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite.

                            ARTICOLO 19.

  1. La presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data  del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite,  del ventisettesimo strumento di ratifica o di
adesione.
  2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o che vi
aderira'  dopo il deposito del ventisettesimo strumento di ratifica o
di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore trenta giorni
dopo  la  data  del  deposito, da parte dello Stato in questione, del
proprio strumento di ratifica o di adesione.

                            ARTICOLO 20.

  1.  Il  Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
ricevera'  e  comunichera'  a  tutti  gli  Stati  che  sono o possono
divenire parti della presente Convenzione, il testo delle riserve che
saranno state formulate all'atto della ratifica o dell'adesione. Ogni
Stato  che sollevi delle obiezioni contro la riserva ne informera' il
Segretario  generale  entro  il  termine di 90 giorni a partire dalla
data  di  tale  comunicazione,  che  esso  non  accetta la riserva in
questione.
  2.  Non  sara' autorizzata alcuna riserva che sia incompatibile con
l'oggetto  e  lo  scopo  della presente Convenzione, del pari di ogni
altra   riserva   che   abbia   per  effetto  la  paralizzazione  del
funzionamento di uno qualsiasi degli organi creati dalla Convenzione.
Una riserva verra' considerata come rientrante nella categoria di cui
sopra,  quando  i due terzi almeno degli Stati parti alla Convenzione
sollevino delle obiezioni.
  3.  Le  riserve  possono  in  ogni momento essere ritirate mediante
notifica  indirizzata  al  Segretario  generale.  La  notifica  avra'
effetto alla data del suo ricevimento.

                            ARTICOLO 21.

  Ogni  Stato  contraente  puo'  denunciare  la  presente Convenzione
mediante  notifica inviata al Segretario generale dell'Organizzazione
delle  Nazioni  Unite. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data
in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

                            ARTICOLO 22.

  Ogni  controversia  tra  due  o  piu'  Stati  contraenti  in merito
all'interpretazione  o  all'applicazione  della presente Convenzione,
che  non sia stata definita mediante negoziati o a mezzo di procedure
espressamente  previste  dalla  detta  Convenzione,  sara' portata, a
richiesta  di una qualsiasi delle parti in controversia, dinanzi alla
Corte  internazionale  di  giustizia perche' essa decida in merito, a
meno  che  le  parti  in  controversia  non convengano di definire la
questione altrimenti.

                            ARTICOLO 23.

  1. Ogni Stato contraente puo' formulare in ogni momento una domanda
di  revisione  della  presente  Convenzione mediante notifica scritta
indirizzata  al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite.
  2.  L'Assemblea  generale  dell'Organizzazione  delle Nazioni Unite
decidera'  sulle  eventuali  misure  da  adottare al riguardo di tale
richiesta.

                            ARTICOLO 24.

  Il  Segretario  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni Unite
informera'  tutti  gli  Stati  citati al paragrafo 1 dell'articolo 17
della presente Convenzione:
    a)   delle  firme  apposte  alla  presente  Convenzione  e  degli
strumenti  di  ratifica  e  di adesione depositati conformemente agli
articoli 17 e 18;
    b)  della  data  alla  quale  la presente Convenzione entrera' in
vigore in base all'articolo 19;
    c)  delle  comunicazioni  e  delle dichiarazioni ricevute in base
agli articoli 14, 20 e 23;
    d) delle denuncie notificate in base all'articolo 21.

                            ARTICOLO 25.

  1.  La presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo,
francese  e  russo  fanno  egualmente  fede,  sara'  depositata negli
archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  2.  Il  Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite
fara' avere una copia della presente Convenzione certificata conforme
a  tutti  gli  Stati  appartenenti  ad  una qualsiasi delle categorie
citate al paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione.

  IN   FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi  Governi,  hanno  firmato  la presente Convenzione, che e'
stata aperta alla firma a New York, il 7 marzo 1966.

  (Seguono le firme)
 
	        
	      
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