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LEGGE 24 febbraio 2006 , n. 85
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione.


 Vigente al: 16-09-2010


  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. L'articolo 241 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art. 241 (Attentati contro l'integrita', l'indipendenza e l'unita'
dello  Stato).  -  Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato,
chiunque  compie  atti  violenti  diretti  e  idonei  a sottoporre il
territorio  dello  Stato  o  una parte di esso alla sovranita' di uno
Stato  straniero,  ovvero  a menomare l'indipendenza o l'unita' dello
Stato, e' punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.
  La  pena  e'  aggravata  se il fatto e' commesso con violazione dei
doveri inerenti l'esercizio di funzioni pubbliche».
 
	        
	      
                               Art. 2.

  1. L'articolo 270 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  270  (Associazioni  sovversive).  -  Chiunque nel territorio
dello  Stato  promuove,  costituisce, organizza o dirige associazioni
dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici
o  sociali  costituiti  nello Stato ovvero a sopprimere violentemente
l'ordinamento  politico  e  giuridico  dello  Stato, e' punito con la
reclusione da cinque a dieci anni.
  Chiunque  partecipa  alle  associazioni  di  cui  al primo comma e'
punito con la reclusione da uno a tre anni.
  Le  pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso  nome  o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma,
delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».
 
	        
	      
                               Art. 3.

  1. L'articolo 283 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  283  (Attentato  contro  la  Costituzione  dello  Stato).  -
Chiunque,  con  atti  violenti,  commette un fatto diretto e idoneo a
mutare  la  Costituzione dello Stato o la forma di Governo, e' punito
con la reclusione non inferiore a cinque anni».
 
	        
	      
                               Art. 4.

  1. L'articolo 289 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  289  (Attentato  contro  organi  costituzionali  e contro le
assemblee  regionali).  - E' punito con la reclusione da uno a cinque
anni,  qualora  non  si  tratti  di  un  piu' grave delitto, chiunque
commette  atti  violenti  diretti  ad  impedire, in tutto o in parte,
anche temporaneamente:
    1)  al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle
attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;
    2)  alle  assemblee  legislative o ad una di queste, o alla Corte
costituzionale  o  alle  assemblee  regionali  l'esercizio delle loro
funzioni».
 
	        
	      
                               Art. 5.

  1. L'articolo 292 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  292  (Vilipendio  o  danneggiamento alla bandiera o ad altro
emblema dello Stato). - Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose
la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la
multa  da euro 1.000 a euro 5.000. La pena e' aumentata da euro 5.000
a  euro  10.000  nel  caso  in  cui il medesimo fatto sia commesso in
occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora,  rende  inservibile  o imbratta la bandiera nazionale o un
altro  emblema  dello  Stato  e'  punito con la reclusione fino a due
anni.
  Agli  effetti  della legge penale per bandiera nazionale si intende
la  bandiera  ufficiale  dello Stato e ogni altra bandiera portante i
colori nazionali».
 
	        
	      
                               Art. 6.

  1. L'articolo 299 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  299  (Offesa  alla  bandiera o ad altro emblema di uno Stato
estero).  -  Chiunque  nel  territorio  dello  Stato  vilipende,  con
espressioni  ingiuriose,  in  luogo  pubblico  o  aperto o esposto al
pubblico,  la  bandiera  ufficiale  o  un  altro emblema di uno Stato
estero,   usati  in  conformita'  del  diritto  interno  dello  Stato
italiano, e' punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1.000».
 
	        
	      
                               Art. 7.

  1. L'articolo 403 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art.  403  (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio
di   persone).  -  Chiunque  pubblicamente  offende  una  confessione
religiosa,  mediante  vilipendio di chi la professa, e' punito con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000.
  Si  applica  la  multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una
confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».
 
	        
	      
                               Art. 8.

  1. L'articolo 404 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  «Art. 404 (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o
danneggiamento  di  cose). - Chiunque, in luogo destinato al culto, o
in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, offendendo una confessione
religiosa,  vilipende  con  espressioni  ingiuriose  cose che formino
oggetto  di  culto,  o  siano  consacrate al culto, o siano destinate
necessariamente  all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in
occasione  di  funzioni  religiose,  compiute  in luogo privato da un
ministro  del  culto,  e'  punito  con  la multa da euro 1.000 a euro
5.000.
  Chiunque  pubblicamente  e  intenzionalmente  distrugge,  disperde,
deteriora,  rende  inservibili o imbratta cose che formino oggetto di
culto  o  siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente
all'esercizio del culto e' punito con la reclusione fino a due anni».
 
	        
	      
                               Art. 9.

  1.  All'articolo  405  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al   primo  comma,  le  parole:  «del  culto  cattolico»  sono
sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;
    b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite
dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».
 
	        
	      
                              Art. 10.

  1. L'articolo 406 del codice penale e' abrogato.
  2.  Al  libro  secondo,  titolo  IV,  capo I, del codice penale, la
rubrica   e'  sostituita  dalla  seguente:  «DEI  DELITTI  CONTRO  LE
CONFESSIONI RELIGIOSE».
 
	        
	      
                              Art. 11.

  1.  All'articolo  290,  primo  comma, del codice penale, le parole:
«con  la  reclusione  da  sei  mesi a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
  2.   All'articolo  291  del  codice  penale,  le  parole:  «con  la
reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la
multa da euro 1.000 a euro 5.000».
  3.  All'articolo  342  del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni»
sono  sostituite  dalle  seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro
5.000»;
    b) al  terzo  comma,  le  parole:  «e'  della reclusione da uno a
quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' della multa da euro
2.000 a euro 6.000».
 
	        
	      
                              Art. 12.

  1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono
abrogati.
 
	        
	      
                              Art. 13.

  1.  All'articolo  3,  comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    «a)  con  la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa
fino  a  6.000  euro chi propaganda idee fondate sulla superiorita' o
sull'odio  razziale  o  etnico, ovvero istiga a commettere o commette
atti  di  discriminazione  per  motivi  razziali, etnici, nazionali o
religiosi;»;
    b) alla  lettera  b),  la  parola:  «incita»  e' sostituita dalla
seguente: «istiga».
 
	        
	      
                              Art. 14.

  1.  All'articolo  2  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
  «Se  vi  e'  stata  condanna a pena detentiva e la legge posteriore
prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta
si  converte  immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai
sensi dell'articolo 135».
 
	        
	      
                              Art. 15.

  1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano,
in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 507.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2006

                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI
          Camera dei deputati (atto n. 5490):
              Presentato dall'on. Lussana il 15 dicembre 2004.
              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il 19 gennaio 2005 con parere della commissione
          I.
              Esaminato  dalla  II  commissione  l'8 e il 22 febbraio
          2005;  22 marzo  2005;  30  e  31 maggio  2005;  16-21-22 e
          23 giugno 2005.
              Esaminato  in  aula  il  27 giugno  2005 e approvato il
          6 luglio 2005.
          Senato della Repubblica (atto n. 3538):
              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede
          referente,  il  12 luglio 2005 con parere della commissione
          1ª.
              Esaminato  dalla  2ª commissione il 10-23 e 29 novembre
          2005; 20 e 23 dicembre 2005; 11 gennaio 2006.
              Esaminato  in  aula  il  24 gennaio 2006 e approvato il
          25 gennaio 2006.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
	        
	      
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