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Legge 9 ottobre 1967, n. 962
(in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 272).
Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:
Art. 1. (Atti diretti a commettere genocidio).
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni.
Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come
tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo,
è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine,
sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale
o parziale del gruppo stesso.
Art. 2. (Deportazione a fine di genocidio).
Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.
Art. 3. (Circostanza aggravante).
Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica
la pena dell’ergastolo.
Art. 4. (Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).
Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione
da dodici a ventuno anni.
Art. 5. ((Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).
Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione
da dodici a ventuno anni.
Art. 6. ((Imposizione di marchi o segni distintivi).
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi
o segni distintivi indicanti l’appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica
la reclusione da dodici a ventuno anni.
Art. 7. (Accordo per commettere genocidio).
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da
1 a 5 e nel secondo comma dell’art. 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse
è punibile, per il solo fatto dell’accordo, con la reclusione da uno a sei anni.
Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell’art.
6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto
dell’accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.
Per i promotori la pena è aumentata.
Art. 8. (Pubblica istigazione e apologia).
Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito,
per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.
La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.
Art. 9. (Competenza per materia).
La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d’assise.
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