Legge 962/1967

untitled Legge 9 ottobre 1967, n. 962 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 272). Prevenzione e repressione del delitto di genocidio. Preambolo La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno[...]

untitled

Legge 9 ottobre 1967, n. 962

(in Gazz. Uff., 30 ottobre, n. 272).

Prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga
la seguente legge:

Art. 1. (Atti diretti a commettere genocidio).

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale,
commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con
la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come
tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo,
è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine,
sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale
o parziale del gruppo stesso.

Art. 2. (Deportazione a fine di genocidio).

Chi, al fine indicato nel precedente articolo, deporta persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale
o religioso, è punito con la reclusione da quindici a ventiquattro anni.

Art. 3. (Circostanza aggravante).

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica
la pena dell’ergastolo.

Art. 4. (Atti diretti a commettere genocidio mediante limitazione delle nascite).

Chiunque impone o attua misure tendenti ad impedire o a limitare le nascite in seno ad un gruppo nazionale, etnico,
razziale o religioso, allo scopo di distruggere in tutto o in parte il gruppo stesso, è punito con la reclusione
da dodici a ventuno anni.

Art. 5. ((Atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori).

Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, sottrae minori degli anni quattordici appartenenti ad un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, per trasferirli ad un gruppo diverso, è punito con la reclusione
da dodici a ventuno anni.

Art. 6. ((Imposizione di marchi o segni distintivi).

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi
o segni distintivi indicanti l’appartenenza al gruppo stesso è punito, per ciò solo, con la reclusione
da quattro a dieci anni.

Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica
la reclusione da dodici a ventuno anni.

Art. 7. (Accordo per commettere genocidio).

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da
1 a 5 e nel secondo comma dell’art. 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse
è punibile, per il solo fatto dell’accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell’art.
6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto
dell’accordo, con la reclusione da tre mesi a un anno.

Per i promotori la pena è aumentata.

Art. 8. (Pubblica istigazione e apologia).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito,
per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l’apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

Art. 9. (Competenza per materia).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte d’assise.

s=”na”;c=”na”;j=”na”;f=”"+escape(document.referrer)

s=screen.width;v=navigator.appName
if (v != “Netscape”) {c=screen.colorDepth}
else {c=screen.pixelDepth}
j=navigator.javaEnabled()

function pr(n) {document.write(n,”n”);}
NS2Ch=0
if (navigator.appName == “Netscape” &&
navigator.appVersion.charAt(0) == “2″) {NS2Ch=1}
if (NS2Ch == 0) {
r=”&size=”+s+”&colors=”+c+”&referer=”+f+”&java=”+j+”"
pr(”“)}

src="http://c3.thecounter.com/id=2167190" alt="TC" border=0>

Le vostre opinioni

Inserisci per primo un commento a questo articolo.

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori.
Commenta questo articolo

Registrati per riservare il tuo nickname preferito e per caricare il tuo avatar. Se sei già registrato, effettua il login per usare il tuo nickname.

Si No

Anteprima del commento