DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE – n.3 / Settembre 2010

 

 

 

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Text Box: ATTUALITÀ

 

 

 

 

 


04.08.2010 – Parere reso dall’UNAR in materia di accesso degli stranieri al pubblico impiego.

Nell’articolato parere adottato, l'UNAR prende innanzitutto atto del variegato e complesso quadro normativo vigente in materia e dei contrapposti indirizzi interpretativi della giurisprudenza, ovvero da un lato la tesi dell'impossibilità per gli stranieri extracomunitari di accedere  all'impiego pubblico, sostenuta dalla maggior parte della giurisprudenza amministrativa (ad es. parere del Consiglio di Stato n. 2592/2003), dalla Suprema Corte di Cassazione (sent., n. 24170/2006) e dagli organi di governo (parere n. 196/04 dd. 28.09.2004 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica), dall'altro la tesi favorevole all'accesso degli stranieri ai rapporti di impiego pubblico con le stesse limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea, sostenuta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale di Rimini, ordinanza 27.10.2009, n. 3626).

Dopo aver riassunto i diversi argomenti giuridici a sostegno dei due contrapposti orientamenti, l’Unar conclude ritenendo che affrontando la questione dal punto di vista dell’attuale sistema normativo e dell’interpretazione prevalente, non sia possibile aprire le porte dell’impiego pubblico agli stranieri extracomunitari. A conclusioni diverse, tuttavia, l’Ufficio giungerebbe affrontando la problematica “in chiave evolutiva e  con spirito riformista” , nel qual caso le conclusioni sarebbero in senso assolutamente conforme a quelle della recente giurisprudenza di merito.

In tal senso, pertanto, l’UNAR auspica  il generale riconoscimento della forza ordinamentale del divieto di discriminazione, prevalente sulla regola generica della riserva di accesso ai cittadini italiani (ed europei) ad eccezione delle deroghe inerenti allo svolgimento di determinate attività o funzioni, come del resto richiesto dal T.U. sull’immigrazione (art. 27 d.lgs. 286/98).

In pratica, in assenza di disposizioni restrittive in relazione a specifiche attività, dovrebbe valere la regola generale enunciata dalla legislazione speciale in tema di immigrazione, ovvero l’art. 2 del Testo Unico attestante "la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti" tra il lavoratore straniero regolarmente soggiornante nel nostro Paese e il lavoratore italiano.
In conclusione, ad avviso dell’Unar, la normativa in materia di stranieri dovrebbe prevalere sulla regola generale in forza della quale esiste una riserva di accesso al pubblico impiego a favore dei soli cittadini italiani, restando ferme, invece, le precedenti disposizioni inerenti allo svolgimento di “determinate attività” (o funzioni)  (v. terzo comma dell’art. 27 del D. leg.vo n. 286/1998 che fa appunto salve “le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività.”, nonché il più recente D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165, il cui art. 38, 2° comma, riserva espressamente ad un decreto del Presidente del Consiglio la facoltà di individuare quei “posti” e quelle “funzioni” per i quali non si può prescindere dal possesso della cittadinanza italiana).

Solo in questa chiave di lettura, quindi, il cittadino extracomunitario, regolarmente soggiornante in Italia, avrebbe diritto a partecipare ad un concorso indetto da una p.a. per la copertura di posti aventi ad oggetto attività non comportanti l’esercizio di pubblici poteri o funzioni di interesse nazionale.

(fonte: Asgi)

 

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-       Parere Unar n. 15 del 04/08/2010

 

 

03.08.2010 - Siglato un accordo quadro tra ANCI e Ministero del Lavoro per l’integrazione sociale degli immigrati

 

L’Accordo prevede una cooperazione tra ANCI e Ministero per la realizzazione di azioni in materia di integrazione sociale degli immigrati.

In particolare, dovrà essere avviata una cooperazione sinergica nello sviluppo di azioni volte a dare attuazione al Piano per l’integrazione degli immigrati secondo le priorità e gli assi in esso indicati (educazione e apprendimento, lavoro, alloggio e governo del territorio, accesso ai servizi essenziali, minori e seconde generazioni).

Nell’ambito di tale collaborazione, il Ministero del Lavoro si impegna, in particolare a:

-        attivarsi nel promuovere iniziative e programmi finalizzati all’implementazione e alla pubblicizzazione degli assi dell’integrazione individuati dal Piano per l’Integrazione;

-        fornire, tramite le proprie Agenzie strumentali (Italia Lavoro S.p.A. e ISFOL), supporto e assistenza tecnica alla progettazione di interventi di integrazione sociale e alla costituzione, a livello locale, di un’offerta di servizi qualificati di integrazione in una funzione di sussidiarietà rispetto ai compiti dello Sportello Unico per l’Immigrazione, nell’ottica di una semplificazione e accelerazione dei tempi previsti dai procedimenti amministrativi relativi alla condizione giuridica degli immigrati;

-        svolgere attività di coordinamento e monitoraggio delle buone pratiche, assicurandone la diffusione dei risultati.

 

 

Text Box: NORMATIVA NAZIONALE

                                            

 

31.08.2010 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 luglio 2010 con cui è stato fissato il contingente per l’anno 2010 relativo all’ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per la partecipazione a corsi di formazione professionale o a tirocini formativi (articolo 44 - bis, comma 6 del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004).

In particolare il decreto fissa in 5.000 unità le quote di ingresso per svolgere in Italia tirocini formativi e destina altre 5.000 quote agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite in Patria. Le quote sono ripartite a livello regionale, come da prospetto allegato al decreto.

 

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-       D.M. 6 luglio 2010

 

 

31.08.2010 – Adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il Decreto Ministeriale concernente il limite d’ingresso degli atleti extracomunitari per la stagione 2010/2011.

 

Nel decreto viene fissato nel numero complessivo di 1.395 unità, il limite massimo d’ingresso degli sportivi stranieri da Paesi extracomunitari che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita.

Spetta ora al CONI procedere alla successiva ripartizione di tali ingressi ed alla definizione dei criteri generali di assegnazione e tesseramento.

 

 

23.08.2010 – Pubblicata la circolare n. 5500 del Ministero dell’Interno con cui si rende noto che a partire dal 1° settembre 2010, i cittadini extracomunitari appartenenti ai Paesi terzi elencati nell’Allegato II del Regolamento (CE) 539/2000 potranno fare ingresso in Italia per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni senza dover richiedere il visto di ingresso.

I Paesi i cui cittadini non hanno più bisogno di richiedere il visto di ingresso in caso di brevi soggiorni per motivi di studio sono: Andorra; Argentina; Australia; Bolivia; Brasile; Brunei; Canada; Cile; Corea del Sud; Costa Rica; Croazia; Ecuador; El Salvador; Giappone; Guatemala; Honduras; Israele; Malesia; Messico; Monaco; Nicaragua; Nuova Zelanda; Panama; Paraguay; San Marino; Santa Sede; Singapore; Stati Uniti; Svizzera; Uruguay; Venezuela.

La circolare ricorda che in attuazione della legge n. 68/2007 e del successivo decreto del Ministero dell’Interno del luglio 2007, il soggiorno in Italia per periodi non superiori ai 90 giorni, a seguito di ingresso avvenuto anche per motivi di studio, presuppone solo l’assolvimento dell’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza, senza necessità quindi di richiedere il rilascio del permesso del soggiorno.

 

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-       Circolare del Ministero dell’Interno n. 5500 del 23 agosto 2010

 

 

23.08.2010 – Adottata la circolare del Ministero dell’Interno n. 5493 recante chiarimenti in merito ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dell’Unione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato.

 

La circolare chiarisce, in particolare, che ai sensi dell’articolo 130 del codice civile nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio, se non presenta l’atto di celebrazione estratto dai registri dello stato civile.

Pertanto, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino italiano, gli interessati dovranno esibire, per fini probatori, un estratto dell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile di un comune italiano.

Se, invece, il matrimonio è stato contratto tra un cittadino straniero ed un cittadino dell’Unione europea, la prova della celebrazione, ove occorra, andrà fornita tramite idonea documentazione di stato civile rilasciata dai rispettivi Paesi di appartenenza.

Qualora, infine, uno dei due coniugi sia residente in Italia e abbia, di propria iniziativa, provveduto a far trascrivere, nello stesso comune italiano di residenza, l’atto di matrimonio ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 396/2000, i coniugi potranno produrre, in alternativa, la copia integrale del suddetto atto trascritto (chiaramente, formato estero).

 

 

 

13.07.2010 – Adottata la circolare del Ministero dell’Interno n. 4089 con cui si chiarisce che il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale che consente il lavoro è rilasciabile anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

La circolare chiarisce l’ambito di applicazione dell’articolo 11, comma 1, del D.lgs. n. 140/2005, il quale stabilisce che qualora la decisione sulla domanda si asilo non venga adottata entro sei mesi dalla sua presentazione, all’interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo della durata di sei mesi rinnovabile, il quale consente di svolgere attività lavorativa.

Trattandosi di una norma di carattere generale del sistema di accoglienza nazionale in materia di asilo, tale permesso, chiarisce la circolare, può essere concesso anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

 

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-       Circolare n. 4089 del Ministero dell’Interno del 13 luglio 2010

 

 

 

07.07.2010 – Nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 27-ter del D.lgs. 286/98 (ingresso e soggiorno per ricerca scientifica)

 

La circolare chiarisce in particolare che non rientrano tra gli ingressi per ricerca scientifica, bensì tra quelli per motivi di studio, i visti rilasciati per il conseguimento dei seguenti titoli, indipendentemente dall’eventuale attività di ricerca svolta e dall’attribuzione o meno di una borsa di studio:

-       Diploma di scuola di specializzazione;

-       Dottorato di ricerca;

-       Master universitario;

-       Corso di perfezionamento.

Rientrano, invece, tra le categorie di soggetti cui può essere rilasciato un permesso di soggiorno per ricerca scientifica coloro che, in possesso di un titolo superiore che dia accesso a programmi di dottorato, in virtù di una convenzione di accoglienza stipulata con un’Università o Ente di ricerca, siano chiamati a svolgere attività di ricerca nelle forme di lavoro autonomo, lavoro subordinato o borsa di addestramento alla ricerca (tra cui rientrano i beneficiari di un assegno di ricerca o di una borsa di studio post dottorato).

 

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-       Nota MIUR prot. 1304 del 7 luglio 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text Box: ATTI EUROPEI ED INTERNAZIONALI

 

 

 

 

 

 


13.07.2010 – Presentata dalla Commissione europea una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sul lavoro stagionale che istituisce una procedura comune per l’ingresso e il soggiorno nell’Unione dei lavoratori stagionali che sono cittadini di paesi terzi, e ne definisce i diritti.

 

La proposta di direttiva riguarda i cittadini di paesi terzi che entrano negli Stati membri per esercitare un lavoro stagionale nel territorio dell’UE sulla base di uno o più contratti a tempo determinato conclusi direttamente tra il cittadino del paese terzo e il datore di lavoro stabilito in uno Stato membro.

La proposta introduce una procedura speciale per l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi e ne definisce i diritti, e prevede nel contempo incentivi alla migrazione circolare per impedire che il soggiorno temporaneo diventi permanente.

In particolare la proposta:

-       stabilisce una procedura semplificata per l'ammissione di lavoratori stagionali cittadini di paesi terzi, sulla base di definizioni e criteri comuni, come l'esistenza di un contratto di lavoro o di un'offerta vincolante di lavoro che specifichi la retribuzione;

-       fissa un periodo standard di soggiorno per lavoro stagionale nell’UE (sei mesi per anno di calendario);

-       prevede un permesso di lavoro multistagionale di tre anni o una procedura di reingresso agevolata per le stagioni successive;

-       definisce le disposizioni giuridiche applicabili alle condizioni di lavoro dei lavoratori stagionali;

-       riconosce ai lavoratori stagionali un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini degli Stati membri in determinati settori (libertà di associazione e di adesione a organizzazioni di lavoratori, sistemi di sicurezza sociale, pagamento delle pensioni legali, accesso a beni e servizi, ecc.);

-       lascia agli Stati membri la facoltà di esaminare la situazione dei loro mercati del lavoro per decidere le quote di ammissione dei lavoratori stagionali; la proposta non dà luogo a un diritto di ammissione.

Sulla proposta 11° Commissione Lavoro del Senato dovrà esprimere il prescritto parere di sussidiarietà entro il 30 settembre 2010.

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-       Proposta di Direttiva (n. COM (2010) 379 definitivo)

 

 


13.07.2010 – Presentata dalla Commissione europea una proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intrasocietari.

 

La proposta di direttiva si inserisce tra le iniziative dell'Unione europea volte a sviluppare una politica globale in materia di immigrazione ed, in particolare, nell’ambito del Piano di azione sull’immigrazione legale (COM(2005)669) adottato dalla Commissione nel 2005 e che ha previsto l’adozione tra il 2007 ed il 2009 di cinque proposte di direttive sui trasferimenti per motivi di lavoro.

La proposta di direttiva è intesa a definire le condizioni di ingresso e soggiorno, per periodi superiori a 3 mesi, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, di cittadini di Paesi terzi (e dei loro familiari), nell'ambito di trasferimenti intrasocietari, definiti dalla proposta come "il distacco temporaneo di un cittadino di un paese terzo da un'impresa stabilita al di fuori del territorio di uno Stato membro, e a cui il cittadino di un paese terzo è vincolato da un contratto di lavoro, a un'entità appartenente all'impresa o allo stesso gruppo di imprese stabilita in quel territorio".

La direttiva propone un insieme comune di norme per istituire una nuova procedura accelerata di ammissione (termine di 30 giorni, permesso combinato di soggiorno e di lavoro) a favore di un gruppo ristretto di lavoratori altamente specializzati ("manager", "specialisti" e "laureati in tirocinio") provenienti da paesi terzi. In caso di tirocini il trasferimento dovrà essere volto all'accrescimento delle conoscenze ed esperienze ed operato in prospettiva dell'occupazione di un posto dirigenziale nello stesso gruppo societario.

La proposta mira inoltre a creare condizioni di soggiorno più allettanti per i lavoratori trasferiti all'interno della società e i loro familiari e un sistema più facile per favorirne la mobilità all'interno dell'UE. A questo servirebbe il riconoscimento di uno status giuridico chiaro che garantisca le stesse condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati da una società UE.

Gli Stati membri rimarrebbero competenti per quanto riguarda il numero di trasferimenti intrasocietari da consentire, e sono previste disposizioni per garantire il carattere temporaneo di queste migrazioni (massimo 3 anni per manager e specialisti e 1 anno per laureati in tirocinio).

 

La proposta di direttiva è stata esaminata dall’11° Commissione Lavoro del Senato nella seduta del 29 luglio 2010, nel corso della quale non è stato rilevato alcun elemento di criticità dal punto di vista del rispetto del principio di sussidiarietà, ma è stato osservato come le procedure descritte nella proposta di direttiva risultino complesse e pertanto suscettibili di ulteriori semplificazioni.

 

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-       Proposta di Direttiva (n. COM (2010) 378 definitivo)

 

 

 

Text Box: GIURISPRUDENZA CIVILE

 

 

 

 

 


Tribunale di Biella – Ordinanza n. 345 del 23 luglio 2010 con cui è stato accolto il ricorso di un’infermiera albanese per la partecipazione ad un concorso pubblico.

 

Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato ex art. 44 del T.U. imm. (azione giudiziaria anti-discriminazione) da un'infermiera albanese contro la locale Azienda per i Servizi Sanitari, che le aveva negato la partecipazione ad un concorso pubblico per collaboratori sanitari in quanto priva della cittadinanza italiana o di un altro Paese dell'Unione europea.

Il giudice ha ritenuto discriminatoria la decisione dell'Azienda Sanitaria in quanto in contrasto con il principio di parità di trattamento in materia di occupazione tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali imposto dalla legge di ratifica della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975.

Secondo il Tribunale di Biella, l'art. 2 del d.P.R. n.487/94 che prevede la condizione di cittadinanza italiana o comunitaria per l'accesso alle professioni sanitarie non può ritenersi ancora in vigore dopo l'entrata in vigore dell'art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione che fa esplicito riferimento alla Convenzione OIL, essendo la prima una norma regolamentare di rango inferiore alla norma di legge del testo unico immigrazione.

La tesi fatta propria dalla Cassazione con la nota sentenza  n. 24170/2006, secondo cui la norma del citato d.P.R. n. 487/94 dovrebbe ritenersi "legificata" per effetto del  successivo art. 38 del d.lgs. 165/2001, non trova concorde il Tribunale di Biella secondo il quale la norma richiamata della Convenzione OIL, essendo di fonte internazionale pattizia,  costituisce un parametro  di valutazione della costituzionalità delle norme di legge interne difformi, anche successive, per cui queste ultime hanno certamente un grado di resistenza inferiore rispetto al principio di parità di trattamento.

Il Tribunale di Biella inoltre ritiene che la limitazione all'impiego di infermieri stranieri nell'ambito della Pubblica Amministrazione appare irragionevole tenendo presente il loro già consolidato utilizzo nelle strutture pubbliche con contratti a termine o attraverso l'assunzione da parte di agenzie di lavoro somministrato.

Di conseguenza, il Tribunale di Biella ha ordinato all'Azienda Sanitaria di Biella di ammettere l'infermiera albanese al pubblico concorso da cui era stata esclusa.

(Fonte: ASGI)

 

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-       Tribunale di Biella, ord. n. 345/2010



Corte di Cassazione - Sez. I civile- Sentenza n. 17346 del 23 luglio 2010, recante chiarimenti sulle condizioni di soggiorno regolare per i coniugi non comunitari di cittadini italiani.

La sentenza chiarisce che il “familiare”- coniuge del cittadino italiano (o di altro Stato membro dell’Unione europea), dopo aver trascorso nel territorio dello Stato i primi tre mesi di soggiorno “informale”, è tenuto a richiedere la Carta di soggiorno ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 e sino al momento in cui non ottenga detto titolo la sua condizione di soggiornante regolare rimane disciplinata dalla legislazione nazionale, in forza della quale, ai fini della concessione del permesso di soggiorno per coesione familiare (artt. 19, comma 2, lett. C, del d.lgs. n. 286 del 1998 e 28 del d.P.R. n. 394 del 1999), nonché ai fini della concessione e del mantenimento del titolo di soggiorno per coniugio, è imposta la sussistenza del requisito della convivenza effettiva.

La Corte precisa che le norme del T.U. del 1998 sul permesso per coesione e sulla sua revoca per sopravvenuta carenza di convivenza (art. 30, comma 1 bis) non sono state abrogate dal D.lgs. n. 30/2007, stante la totale diversità dei presupposti e degli ambiti di applicazione.

Pertanto, il coniuge familiare di un cittadino italiano proveniente da un  paese non comunitario può liberamente fare ingresso e soggiornare nel territorio europeo senza formalità solo per i primi tre mesi. Successivamente, trascorso tale periodo, dovrà o fare richiesta della Carta di soggiorno come familiare di cittadino comunitario o di permesso di soggiorno per coesione familiare, facendo attenzione, per il mantenimento della regolarità del soggiorno, alla diversità dei requisiti richiesti dalle due diverse tipologie di documento.

 

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-       Corte di Cassazione, sent. n. 17346/2010

 

 

 

Text Box: GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

 

 

 

 

 


Consiglio di Stato – Sez. VI – Sentenza n. 5994 del 25 Agosto 2010, con la quale è stato respinto il ricorso avverso un’istanza di diniego di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, motivato dalla mancanza al momento dell’adozione del provvedimento di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero.

 

Nella sentenza i giudici riconoscono che il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso nello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato.
Detto requisito, in base al principio tempus regit actum
, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo.

Pertanto, se è vero che l'Amministrazione deve tenere conto di situazioni sopravvenute, ciò vale solo con riguardo a fatti o circostanze (ad esempio, il conseguimento di un posto di lavoro più remunerato o l'aggiunta di nuovi redditi familiari nel frattempo verificatasi) intervenuti fino al momento di adozione del provvedimento impugnato, mentre, se sopravvenute rispetto al provvedimento stesso, tali circostanze non sono in grado di minarne la legittimità, restando incerta la provenienza dei mezzi di sostentamento nel periodo precedente il provvedimento.
Ciò, peraltro, concludono i giudici non esclude che l'interessato possa sottoporre all'Amministrazione una nuova istanza di rilascio di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che dia rilievo ai sopraggiunti nuovi elementi che consentano il rilascio del permesso stesso; e, tra tali elementi, ben potrebbe essere invocato,oltre alla situazione familiare, il conseguimento di una situazione reddituale più elevata, atta a soddisfare il requisito normativo, se ed in quanto effettivamente intervenuta nelle more.


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-       Consiglio di Stato, sent. n. 5994/2010



 

Consiglio di Stato – Sez. VI - Sentenza n. 5890 del 20 luglio 2010 con la quale relativamente ad una procedura di emersione di lavoro irregolare, viene respinto l’appello avverso un provvedimento di diniego motivato dalla sussistenza di una condanna per il reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, del testo unico dell’immigrazione (trattenimento illegittimo nel territorio dello Stato in violazione di un precedente provvedimento di espulsione).

 

Il Consiglio di Stato rileva come il fatto che l’articolo 1-ter comma 8 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), preveda, ai fini della regolarizzazione, la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi in corso per le violazioni delle norme relative all’ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato, non vale a far considerare irrilevante o inefficace sentenze di condanna già pronunciate.

I giudici, pertanto, ritenuto che il comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (il quale esclude dalla regolarizzazione gli stranieri “che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.”) non presenti profili di illegittimità costituzionale, stante la differenza esistente tra l’ipotesi in cui il procedimento penale è ancora in corso e quella in cui è già intervenuta una sentenza di condanna, respinge l’appello proposto avverso il provvedimento di diniego, sussistendo nel caso di specie una sentenza di condanna rientrante nella previsione dell’art. 381 c.p.p. (per il reato di cui all’art.14, comma 5-ter, del testo unico dell’immigrazione è prevista la reclusione con pena edittale fino a quattro anni)

 

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-       Consiglio di Stato – Sentenza n. 5890/2010

 

 

 

 

 

Text Box: EVENTI

 

 

 

 

 


27.09.2010 - Convegno promosso dall’ABI (associazione bancaria italiana) e Fondazione Ethnoland sul tema:"Sfida per l'integrazione: inclusione finanziaria degli immigrati".

Il Convegno, il cui obiettivo “è quello di ragionare sul tema dell'inclusione finanziaria con i diversi soggetti interessati: dal sistema bancario alle istituzioni, dalle associazioni di categoria al terzo settore, consapevoli che gli obiettivi di inclusione finanziaria richiedono un insieme complesso di politiche di promozione e di sostegno allo sviluppo, non limitate ai confini dell'operatività della banca", si terrà a Roma, il prossimo 27 settembre.

Per maggiori informazioni clicca qui

 

13-15.10.2010 - INMP - XVII Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” - 3rd Consensus Conference su Salute, Povertà e Sviluppo "Attraversamenti: linguaggi e territori di un pianeta in cammino”

Sono aperte le iscrizioni al XVII Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” che quest’anno ha come titolo “Attraversamenti: linguaggi e territori di un pianeta in cammino” e che si terrà presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma (Piazzale Aldo Moro, 7) dal 13 al 15 ottobre prossimi.

Per maggiori informazioni clicca qui

 

19.10.2010 - Conferenza internazionale sul tema "La sfida delle migrazioni nelle città europee: quali contributi da parte dell’imprenditorialità etnica e di un migliore coinvolgimento delle parti sociali?

La conferenza, congiuntamente organizzata dal network internazionale CLIP, dalla Fondazione Ismu di Milano, dalla Fondazione Piccini di Brescia e dall’agenzia dell’Unione Europea Eurofound di Dublino, si terrà presso Union Camere Lombardia il prossimo 19 ottobre.

Per informazioni: g.gilardoni@ismu.org

 

8-9.11.2010 – Seminario organizzato dalla Regione Vallona in collaborazione con il Consiglio d’Europa dal titolo “Broad-based policies and local integration plans for migrants: which strategy do we put in place?”

 

Il seminario rientrante tra le iniziative organizzate nell’ambito del semestre belga di Presidenza dell’UE si terrà a Namur l’8 ed il 9 novembre prossimi.

 

Per l’iscrizione clicca qui