SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE

Osserva



Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. appresso trascritta, nella quale ha formulato considerazioni nel senso:

ÒChe il cittadino Kosovaro *****. propose opposizione avverso il decreto in data 17.03.2009 emesso dal Prefetto di Messina ex art. 13 c. 2 lett. B del d.leg. 286/98 ed il Giudice di Pace di Messina, con decreto 15-7-2009, respinse il ricorso sul rilievo per il quale:

A) non sussisteva violazione dellĠart. 13 c. 7 del d.leg. 286/98 stante la dichiarata impossibilitˆ di reperire interprete nella lingua del Bala e la piena comprensione del testo da parte dellĠespellendo;

B) lo straniero, entrato clandestinamente, non aveva ancora chiesto permesso di soggiorno;

C) non sussisteva la pretesa situazione di inespellibilitˆ, neanche essendo stato chiesto riconoscimento dello status di rifugiato;

Che il decreto  direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dellĠart. 13 bis d.leg. 286/98 come modificato dallĠart. 4 D.Lg. 113/99 ed  stato fatto segno a ricorso per cassazione in data 23-9-2009 al quale non ha resistito lĠintimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 15-7-2009, devono essere applicate le disposizioni di cui allĠart. 47 della legge n. 69 del 2009 abrogatrici dellĠart. 366 bis ma introducenti lĠart. 360 bis e integratrici dei previgenti artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

Che il primo motivo nel quale si articola il ricorso - denunziante la violazione dellĠart. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98 per apoditticitˆ della attestazione di irreperibilitˆ di un traduttore nella lingua conosciuta dallĠespellendo e per genericitˆ del richiamo ad una Ôpre sceltaĠ della lingua veicolare - appare per due versi inammissibile:

A) la censura avverso la decisione del GdP  infatti inammissibile avendo la decisione del Giudice fatto puntuale applicazione dei principi consolidati posti da questa Corte, per i quali la attestazione di irreperibilitˆ di traduttore  condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in lingua veicolare (Cass. 25362.06 - 6978.07 - 13833.08), principi cui si ritiene di dover dare pieno seguito,

B) la censura avverso la ritualitˆ della formula sulla indicazione della lingua veicolare preferita  posta in termini di tale genericitˆ e confusione che non rivelano la pretesa lesione del diritto dello straniero;

Che il secondo motivo del ricorso appare di contro manifestamente fondato, essendo obbligo del giudice - che sia, come nella specie, sollecitato a pronunziare dal ricorso - pronunziare e decidere sulla questione della assenza di attestazione di conformitˆ, della copia del decreto espulsivo comunicata allĠespellendo, allĠoriginale dellĠatto, posto che la consegna di copia priva della predetta attestazione determina nullitˆ dellĠatto espulsivo, trattandosi di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validitˆ del procedimento comunicatorio (come affermato da questa Corte in pronunziati mai contraddetti e pienamente condivisibili: Cass. 2884.05 - 17960.04).

Ritiene il Collegio che le esposte considerazioni, non fatte segno a rilievo critico di sorta dalla parte ricorrente, siano affatto condivisibili tanto nella parte in cui attengono alla infondatezza delle prime censure quanto nella parte in cui propongono lĠaccoglimento del ricorso per la manifesta fondatezza delle censure attinenti alla assenza del requisito di attestazione di conformitˆ della copia del decreto espulsivo allĠoriginale sottoscritto dal Prefetto.
La questione venne invero posta dallĠopponente alla espulsione, *****., al punto 4 del ricorso innanzi al Giudice di Pace e nel fascicolo si evidenzia con chiarezza che la copia del decreto espulsivo consegnata al predetto era nulla pi che una copia fotostatica priva della ridetta attestazione di conformitˆ. Emerge quindi la rilevanza della omissione di pronunzia in questa sede denunziata e pertanto ben pu˜ la Corte, cassato il decreto, decidere nel merito accogliendo lĠopposizione dello straniero ed annullando lĠespulsione. Le spese dei due gradi di giudizio si regolano, in dispositivo, secondo la soccombenza (e per il merito richiamando la liquidazione operata dal Giudice di Pace).

P.Q.M.



Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla lĠespulsione;
condanna il Prefetto UTG di Messina al pagamento delle spese in favore del ricorrente, che determina in euro 440 per il merito ed in euro 1.200 per la legittimitˆ, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le liquidazioni.