SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI CIVILE
Osserva
Il Collegio che il relatore designato ha depositato relazione ex art. 380 bis
c.p.c. appresso trascritta, nella quale ha formulato considerazioni nel senso:
ÒChe il cittadino Kosovaro *****. propose opposizione avverso il decreto in
data 17.03.2009 emesso dal Prefetto di Messina ex art. 13 c. 2 lett. B del
d.leg. 286/98 ed il Giudice di Pace di Messina, con decreto 15-7-2009, respinse
il ricorso sul rilievo per il quale:
A) non sussisteva violazione dellĠart. 13 c. 7 del d.leg. 286/98 stante la
dichiarata impossibilit di reperire interprete nella lingua del Bala e la
piena comprensione del testo da parte dellĠespellendo;
B) lo straniero, entrato clandestinamente, non aveva ancora chiesto permesso di
soggiorno;
C) non sussisteva la pretesa situazione di inespellibilit, neanche essendo
stato chiesto riconoscimento dello status di rifugiato;
Che il decreto direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dellĠart. 13
bis d.leg. 286/98 come modificato dallĠart. 4 D.Lg. 113/99 ed stato fatto
segno a ricorso per cassazione in data 23-9-2009 al quale non ha resistito
lĠintimato Prefetto; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento
pubblicato, come nella specie, il 15-7-2009, devono essere applicate le
disposizioni di cui allĠart. 47 della legge n. 69 del 2009 abrogatrici
dellĠart. 366 bis ma introducenti lĠart. 360 bis e integratrici dei previgenti
artt. 375 e 380 bis c.p.c.;
Che il primo motivo nel quale si articola il ricorso - denunziante la
violazione dellĠart. 13 comma 7 del d.lgs. n. 286/98 per apoditticit della
attestazione di irreperibilit di un traduttore nella lingua conosciuta
dallĠespellendo e per genericit del richiamo ad una Ôpre sceltaĠ della lingua
veicolare - appare per due versi inammissibile:
A) la censura avverso la decisione del GdP infatti inammissibile avendo la
decisione del Giudice fatto puntuale applicazione dei principi consolidati
posti da questa Corte, per i quali la attestazione di irreperibilit di
traduttore condizione necessaria e sufficiente per la traduzione in lingua
veicolare (Cass. 25362.06 - 6978.07 - 13833.08), principi cui si ritiene di
dover dare pieno seguito,
B) la censura avverso la ritualit della formula sulla indicazione della lingua
veicolare preferita posta in termini di tale genericit e confusione che non
rivelano la pretesa lesione del diritto dello straniero;
Che il secondo motivo del ricorso appare di contro manifestamente fondato,
essendo obbligo del giudice - che sia, come nella specie, sollecitato a
pronunziare dal ricorso - pronunziare e decidere sulla questione della assenza
di attestazione di conformit, della copia del decreto espulsivo comunicata
allĠespellendo, allĠoriginale dellĠatto, posto che la consegna di copia priva
della predetta attestazione determina nullit dellĠatto espulsivo, trattandosi
di carenza di un requisito di esternazione essenziale ai fini della validit
del procedimento comunicatorio (come affermato da questa Corte in pronunziati
mai contraddetti e pienamente condivisibili: Cass. 2884.05 - 17960.04).
Ritiene il Collegio che le esposte considerazioni, non fatte segno a rilievo
critico di sorta dalla parte ricorrente, siano affatto condivisibili tanto
nella parte in cui attengono alla infondatezza delle prime censure quanto nella
parte in cui propongono lĠaccoglimento del ricorso per la manifesta fondatezza
delle censure attinenti alla assenza del requisito di attestazione di
conformit della copia del decreto espulsivo allĠoriginale sottoscritto dal
Prefetto.
La questione venne invero posta dallĠopponente alla espulsione, *****., al
punto 4 del ricorso innanzi al Giudice di Pace e nel fascicolo si evidenzia con
chiarezza che la copia del decreto espulsivo consegnata al predetto era nulla
pi che una copia fotostatica priva della ridetta attestazione di conformit.
Emerge quindi la rilevanza della omissione di pronunzia in questa sede
denunziata e pertanto ben pu la Corte, cassato il decreto, decidere nel merito
accogliendo lĠopposizione dello straniero ed annullando lĠespulsione. Le spese
dei due gradi di giudizio si regolano, in dispositivo, secondo la soccombenza
(e per il merito richiamando la liquidazione operata dal Giudice di Pace).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito annulla
lĠespulsione;
condanna il Prefetto UTG di Messina al pagamento delle spese in favore del
ricorrente, che determina in euro 440 per il merito ed in euro 1.200 per la
legittimit, oltre spese generali ed accessori di legge su entrambe le
liquidazioni.