N. 00700/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 00281/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 281 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Faggiano, con domicilio eletto presso lĠavv. Maria Rosaria Faggiano in Lecce, via Formoso Lubello, n. 1/A;

contro

Ministero dell'Interno e Prefettura di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Prefetto di Brindisi prot. n.     del 2 febbraio 2010, pervenuto il successivo 5.2.2010, con cui  stata respinta la domanda di emersione del lavoro irregolare dei ricorrenti e di tutti gli atti connessi, precedenti e conseguenti, compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Brindisi sullĠistanza di emersione.

 

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brindisi;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 il Referendario dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti lĠavv. Maria Rosaria Faggano e lĠAvvocato dello Stato Antonella Roberti;

 

Considerato che nel provvedimento n. 100648 del 27 maggio 2010, con cui si respinge lĠistanza di emersione dal lavoro irregolare, la Prefettura adduce, come motivo ostativo allĠaccoglimento, la circostanza che a carico del lavoratore  stato accertato il reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998;

Ritenuto, seppur ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che si debba fornire una lettura costituzionalmente orientata dellĠart. 1-ter, comma 13, lettera c) della legge n. 102/2009 (che tende alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri), in combinato disposto con lĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998, al fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti di coloro che risultano essere stati condannati per il reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter cit. rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un provvedimento di espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non sono stati sottoposti a procedimento penale nŽ condannati per il medesimo reato;

Ritenuto, altres“, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare lĠinvocata misura cautelare;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di sospensione.

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Enrico D'arpe, Presidente FF

Paolo Marotta, Referendario

Simona De Mattia, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2010

IL SEGRETARIO