N. 00700/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00281/2010
REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul
ricorso numero di registro generale 281 del 2010, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:
, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosaria Faggiano, con domicilio eletto
presso lĠavv. Maria Rosaria Faggiano in Lecce, via Formoso Lubello, n. 1/A;
contro
Ministero
dell'Interno e Prefettura di Brindisi, rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
previa sospensione
dell'efficacia,
del
provvedimento del Prefetto di Brindisi prot. n. del 2 febbraio 2010, pervenuto il
successivo 5.2.2010, con cui stata respinta la domanda di emersione del
lavoro irregolare dei ricorrenti e di tutti gli atti connessi, precedenti e
conseguenti, compreso il parere negativo espresso dalla Questura di Brindisi
sullĠistanza di emersione.
Visto
il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visti
tutti gli atti della causa;
Vista
la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Prefetto di Brindisi;
Visti
gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore
nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 il Referendario dott.ssa Simona
De Mattia e uditi per le parti lĠavv. Maria Rosaria Faggano e lĠAvvocato dello
Stato Antonella Roberti;
Considerato
che nel provvedimento n. 100648 del 27 maggio 2010, con cui si respinge
lĠistanza di emersione dal lavoro irregolare, la Prefettura adduce, come motivo
ostativo allĠaccoglimento, la circostanza che a carico del lavoratore stato
accertato il reato di cui allĠart. 14, comma 5 ter, del d.lgs. n. 286/1998;
Ritenuto,
seppur ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, che si debba
fornire una lettura costituzionalmente orientata dellĠart. 1-ter, comma 13,
lettera c) della legge n. 102/2009 (che tende alla regolarizzazione dei
lavoratori stranieri), in combinato disposto con lĠart. 14, comma 5 ter, del
d.lgs. n. 286/1998, al fine di evitare un trattamento deteriore nei confronti
di coloro che risultano essere stati condannati per il reato di cui allĠart.
14, comma 5 ter cit. rispetto a coloro che, pur essendo stati colpiti da un
provvedimento di espulsione senza avervi adempiuto, per ragioni contingenti non
sono stati sottoposti a procedimento penale n condannati per il medesimo reato;
Ritenuto,
altres, che sussiste il pregiudizio grave ed irreparabile atto a giustificare
lĠinvocata misura cautelare;
P.Q.M.
Accoglie
la suindicata istanza di sospensione.
La
presente ordinanza sar eseguita dall'Amministrazione ed depositata presso la
Segreteria del Tribunale che provveder a darne comunicazione alle parti.
Cos
deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 09/09/2010 con
l'intervento dei Magistrati:
Enrico D'arpe, Presidente FF
Paolo Marotta, Referendario
Simona De Mattia, Referendario,
Estensore
|
|
|
|
|
|
L'ESTENSORE |
|
IL PRESIDENTE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/09/2010
IL SEGRETARIO