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Sentenza n. 16994 del 27 luglio 2010 Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Motivo ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno per mancanza requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato – perdita posto lavoro

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2007, proposto da:
xxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Gianpiero Maresca, con domicilio eletto in Napoli, via S. Rosa, n. 349 ed ammesso al gratuito patrocinio in via anticipata e provvisoria a spese dello Stato con delibera dell’Ordine degli Avvocati di Napoli adottata nella seduta del 12 dicembre 2006

contro


il Ministero dell'interno e la Questura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi (l’amministrazione dell’Interno) dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria per legge presso la propria sede, in Napoli, via Diaz, n. 11

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Questore della provincia di Napoli Cat. A.12/2006/Imm/2^sez. Din/ prot. n. 16582 del 26 settembre 2006, notificato il 30 ottobre successivo, recante il rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, quale richiesto dall’odierno ricorrente con istanza datata 19 agosto 2005;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’amministrazione intimata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2010 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO


1- La controversia all’esame oppone il sig. xxxxx -dichiaratosi, senza essere smentito ex adverso, “cittadino algerino presente in Italia da moltissimi anni e da quasi dieci in possesso di permessi di soggiorno continuativi lavorando regolarmente in varie città della Campania come bracciante agricolo e come guardiano di garage”- al Questore di Napoli che, a mezzo dell’impugnato provvedimento n. 16582 del 26 settembre 2006, gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per quanto appresso testualmente riportato:

“Vista l’istanza presentata in data 19 agosto 2005 ….;

Tenuto conto che all’atto della richiesta del rinnovo del titolo di soggiorno lo straniero produceva documentazione attestante un rapporto di lavoro in qualità di collaboratore domestico alle dipendenze della sig. ra xxxxx, ove si svolgeva l’attività lavorativa; Rilevato che a seguito di accertamenti esperiti da personale del Commissariato di P. S. non veniva riscontrata l’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro fra le parti in quanto lo straniero, come dichiarato dalla sig.ra xxxxx, aveva abbandonato il posto di lavoro dopo circa un mese dall’assunzione senza fornire recapiti utili al suo rintraccio;

Posto che la succitata condizione è da considerarsi motivo ostativo al rinnovo del titolo di soggiorno richiesto, come disposto dall’art. 13, comma 2 e 2 bis, del d.P.R. 394 del 1999, come modificato dal d.P.R. 334/2004”, di guisa che “….. ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. l.vo 286 del 1998 sono venuti a mancare i requisiti per il soggiorno nel territorio dello Stato”.

2- Parte ricorrente contesta la determinazione reiettiva e siffatte ragioni poste a suo sostegno con un unico motivo recante la denuncia di violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili in quanto -ribadito di essere in Italia da tempo, di essere inserito totalmente nel tessuto sociale ed economico del Paese e di essere addirittura in possesso dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno- il rinnovo del permesso di soggiorno non poteva essere rifiutato “per la semplice cessazione del rapporto di lavoro senza riconoscergli il termine per consentirgli di trovare un nuovo lavoro”, avuto conto che l’art. 5 del d. l.vo n. 286 del 1998 nel prevedere che il rinnovo del permesso di soggiorno possa essere rifiutato quando manchino o anche siano venuti a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso nel territorio dello Stato, fa comunque salvo il caso in cui si sia in presenza “di perdita del posto di lavoro”.

3- L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio in difesa dell’intimata amministrazione in data 5 febbraio 2007 ed il successivo giorno 16 dello stesso mese ha versato in atti nota difensiva predisposta dalla stessa che, senza in nulla contraddire quanto affermato in ricorso sulla legittima risalenza del periodo di soggiorno continuativo del ricorrente sul territorio nazionale, si limita a reiterare i contenuti del provvedimento emanato.

4- Con ordinanza collegiale adottata il giorno 14 febbraio 2007, sub n. 513, è stato negato ingresso all’invocata misura cautelare, non ritenendosi “ad un sommario esame, i motivi di censura supportati da sufficiente fumus boni iuris”.

5- Venendo alla fase valutativa/decisionale è avviso del Collegio che, all’esito dei più compiuti approfondimenti dei profili di fatto e di diritto della res controversa, quali dovuti in questa sede, debba riconoscersi la fondatezza della denuncia attorea.

Ed invero, il d. l.vo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero:

- all’art. 5, comma 5, dispone che: “Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonchè, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”;

- al successivo art. 22, comma 11, sancisce che “la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario” e che “il lavoratore straniero in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per la residua validità del permesso di soggiorno e comunque … per un periodo non inferiore a sei mesi”.

6- Orbene, alla stregua del combinato disposto fra gli art. 5 e 22 del Testo unico deve convenirsi con la denuncia attorea secondo cui, nel caso di specie, il rinnovo del permesso di soggiorno non poteva essere negato sulla scorta della (sola) ragione indicata nel provvedimento.

Ed infatti, ad immediatamente rilevare nella fattispecie è la circostanza che dall’accertamento effettuato dalla Polizia è emersa non l’insussistenza ab origine del rapporto di lavoro posto a supporto dell’istanza di rinnovo, ma solo la sua successiva cessazione dopo un mese “dall’asssunzione”.

Si è cioè in presenza dell’eccezione prevista dalla normativa (“perdita del posto di lavoro”), preclusiva dell’immediato diniego dovendo consentirsi l’iscrizione delle liste di collocamento e, nel contempo, come espressamente richiesto dall’art. 5 cit., dovendosi valutare la fattispecie anche alla luce “…della durata del suo soggiorno …”.

7- Tuttavia, di siffatte circostanze né il provvedimento impugnato, né la difesa in questa sede esperita si è fatto carico, con la conseguenza che, come preannunciato, la doglianza attorea deve concludersi essere fondata.

Ne deriva l’accoglimento del gravame.

Le spese di giudizio possono essere compensate, sussistendone giusti motivi alla luce di quanto sopra evidenziato.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - sezione sesta, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Luca Cestaro, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

Martedì, 27 Luglio 2010

 
 
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