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Sentenza n. 6077 del 16 settembre 2010 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Gli stranieri per partecipare ai bandi per le case popolari in Lombardia devono avere almeno cinque anni di residenza.

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2010, proposto da:
*****, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Scarlata, con domicilio ex lege presso la segreteria del Tribunale in Milano, via Corridoni n. 39;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Loredana Mattaliano, Antonella Fraschini, Irma Marinelli, Ruggero Meroni, Anna Maria Pavin, Maria Sorrenti, Maria Rita Surano, Silvia Donatella, Anna Tavano, elettivamente domiciliato in Milano, via Andreani 10;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto di rigetto dell'istanza di deroga alla graduatoria ordinaria di bando emesso dal Comune di Milano - Direzione Centrale Casa il 23.2.2010;

- del provvedimento del Comune di Milano - Direzione Centrale Casa emesso in data 3 maggio 2010 e notificato il 18.5.2010 con il quale veniva rigettato il ricorso avverso la richiesta di modifica della graduatoria e confermato il precedente provvedimento del 23.2.2010;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e comunque lesivo per la ricorrente;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 il dott. Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto che la presente controversia possa essere definita con motivazione succinta, ai sensi dell’art. 9 della L. 21.7.2000, n. 205 e dato avviso alle parti di tale possibilità in sede di discussione;

Rilevato che, con decreto datato 23.2.2010, l’amministrazione intimata ha respinto una prima volta l’istanza di assegnazione in deroga di alloggio ERP presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 14 del R.R. n. 1/2004 ritenendo con articolata motivazione che non sussistessero le condizioni per far sopravanzare la stessa ai concorrenti collocati in graduatoria utile di bando.

Con il presente gravame la ricorrente impugna tale atto, unitamente al provvedimento con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il suddetto diniego, emesso in considerazione dell’irrilevanza degli elementi forniti al fine di una eventuale diversa decisione, deducendo violazione di legge (artt. 8 e 14 del R.R. n. 1/2004) ed eccesso di potere sotto diversi profili.

L’amministrazione intimata contesta le avverse doglianze chiedendo il rigetto del ricorso.

Il collegio ritiene che il ricorso sia infondato.

Parte ricorrente fonda la propria posizione sull’obiettivo possesso dei requisiti personali previsti dalla normativa vigente per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ritenendo che ciò sia sufficiente ad affermare un diritto all’assegnazione in deroga, trascurando di considerare che la disciplina di cui al RR n. 1/2004 in materia di assegnazione in deroga non ipotizza alcun vincolo all’agire amministrativo che, al contrario, si connota per ampi margini di discrezionalità.

Come risulta dal costante orientamento della sezione, deve, infatti, evidenziarsi che la materia dell’edilizia residenziale pubblica é informata al principio concorsuale che prevede, in via assolutamente prioritaria, l’esperimento di una procedura comparativa ed il conseguente accesso all’assegnazione in ordine di graduatoria.

La deroga alla procedura ordinaria è ammessa unicamente in presenza di eccezionali circostanze che l’amministrazione valuta nell’esercizio di un potere ampiamente discrezionale ponderando con grande prudenza gli interessi coinvolti trattandosi di misure che comportano il conferimento di una utilità in pregiudizio di altri soggetti meglio posizionati in graduatoria e, quindi, da ritenersi più svantaggiati.

L’oggettiva precarietà delle condizioni di parte ricorrente, in un contesto caratterizzato da una fisiologica carenza delle risorse in relazione ai bisogni da soddisfare, non è elemento sufficiente ai fini della concessione dell’assegnazione in deroga dovendo ricorrere, ulteriormente, una eccezionalità dello stato di bisogno da intendersi in senso relativo, ovvero, in relazione ai livelli di disagio che connotano la platea dei potenziali assegnatari collocati in graduatoria all’esito della procedura concorsuale.

Tale ulteriore elemento non ricorre, alla luce della motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’istanza di assegnazione in deroga e dell’esame della complessiva documentazione versata in atti, che ne conferma la piena legittimità.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della situazione in cui versa la ricorrente, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.
La presente sentenza è depositata presso la segreteria che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Elena Quadri, Presidente FF, Estensore
Mauro Gatti, Referendario
Marco Poppi, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

Giovedì, 16 Settembre 2010

 
 
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