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Sentenza n. 6461 del 24 settembre 2010 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

L’art. 9 T.U.I. 286/98, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo prevede espressamente delle cause escludenti il rilascio del titolo, tra le quali non è presente il rilascio di permesso di soggiorno per assistenza minore.

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1868 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Lavia, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Marcantonio Colonna, 43;

contro


Questura di Milano e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distr.le dello Stato di Milano, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,


del Decreto di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.9, comma 1, D. L.vo n.286/98 e di diniego del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art.5, comma 5, D. L.vo n.286/98, Prot. N. 21432/2008 - ID 311289 del 24.06.2010 emessa, a firma del Questore della Provincia di Milano Dr. Indolfi e notificato al ricorrente in data 20.07.2010, e di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e comunque consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. La Questura di Milano con il provvedimento impugnato ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la conversione ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in quanto il ricorrente sarebbe in possesso di un permesso di soggiorno ex art. 31 c. 3 del D. Lgs. 286/1998 che non permette la conversione ai sensi dell’art. 29 c. 6 del D. Lgs. 286/1998.

2. Contro il suddetto atto il ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione dell’art. 24 della Costituzione e dell’art. 13 c. 7 del D. Lgs. 286/1998 in quanto l’atto non sarebbe stato tradotto in lingua macedone

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 13 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto delle sopravvenienze e non avrebbe tenuto conto che il ricorrente ha beneficiato di regolari permessi di soggiorno per lavoro per oltre 9 anni.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 13 c. 5 del D. Lgs. 286/1998 in quanto il divieto di conversione indicato dall’amministrazione non troverebbe conferma nell’art. 14 del DPR 394/1999 e nell’art. 9 del T.U. immigrazione, riguardante il permesso di lungo periodo richiesto.

Alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 9 del D. Lgs. 286/1998, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo prevede espressamente un lungo elenco di cause escludenti il rilascio del titolo, tra le quali non è presente il rilascio di permesso di soggiorno per assistenza minore. Poiché il ricorrente ha presentato domanda per il rilascio di questo tipo di permesso e non la sola conversione del precedente titolo, vantando evidentemente requisiti diversi e più ampi di quelli attestati dall’ultimo permesso di soggiorno rilasciatogli, non è possibile effettuare un’applicazione analogica del divieto di conversione contenuto nell’art. 29 del DPR 286/1998. Se infatti il divieto di conversione ha lo scopo di evitare la stabilizzazione di coloro che si trovano in Italia per ragioni temporanee, tale ragione non può estendersi fino a rendere irrilevanti lunghi anni di precedente permanenza in Italia per i quali sono stati già conseguiti permessi di soggiorno ad altro titolo.

In definitiva il ricorso va accolto e l’atto impugnato va annullato.

Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.9, comma 1, D. L.vo n.286/98 e di diniego del permesso di soggiorno, ai sensi dell'art.5, comma 5, D. L.vo n.286/98, Prot. N. 21432/2008 - ID 311289 del 24.06.2010 emessa a firma del Questore della Provincia di Milano.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

Venerdì, 24 Settembre 2010

 
 
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