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Sentenza n. 6463 del 24 settembre 2010 Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Nell'adottare il rifiuto del rilascio di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul t.n., anche della durata del suo soggiorno nel medesimo t.n.

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni, sul ricorso numero di registro generale 1738 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vignoli 46;

contro


Questura della Provincia di Milano e Ministero degli Interni, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,


del provvedimento n. 19230/2009 Imm. del 21.05.2010, notificato il 16.06.2010, con il quale il Questore della Provincia di Milano decretava il rigetto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno n. A766939.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Interni;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. La Questura di Milano ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in quanto non avrebbe dimostrato di aver percepito un reddito sufficiente secondo le disposizioni di legge.

Contro il suddetto atto il ricorrente solleva il seguente motivo di ricorso: violazione dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98 in quanto il ricorrente avrebbe esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e la moglie sarebbe in possesso di una fonte di reddito sufficiente a mantenere tutta la famiglia. Il ricorrente avrebbe anche ricevuto una proposta di contratto di lavoro subordinato.

L’Avvocatura dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Alla camera di consiglio del 7 settembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

Dagli atti risulta che il ricorrente ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare mentre la moglie è in possesso della carta di soggiorno a tempo indeterminato e di una fonte di reddito in grado di mantenere tutta la famiglia. A ciò si aggiunge l’esistenza di una proposta di lavoro subordinato.

In tale situazione il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di motivazione in quanto l’amministrazione non ha ottemperato alle previsioni dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 286/1998, secondo il quale ‘nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale.

In definitiva il provvedimento va annullato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento n. ***/2009 Imm. del 21.05.2010, con il quale il Questore della Provincia di Milano decretava il rigetto dell'istanza volta al rinnovo del permesso di soggiorno n. *****.

Condanna la Questura di Milano al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente che liquida in euro millecinquecento/00 (1.500,00) oltre IVA e CPA se dovuti ed alla rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Adriano Leo, Presidente
Concetta Plantamura, Referendario
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO


 

Venerdì, 24 Settembre 2010

 
 
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