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Sentenza n. 02171 del 09 settembre 2010 Tar della Sardegna

Ragazza sudamericana viene prima condannata con un nome, poi espulsa con un altro ed infine autorizzata a rimanere in Italia con un terzo nominativo

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 64 del 2008, proposto da:
Kujtime Dreni, rappresentata e difesa dagli avv. Patrizio Rovelli e Francesco Spiga, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Cagliari, via Bacaredda N.1;

contro


Ministero Interno, Questura di Cagliari, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Cagliari, domiciliata per legge in Cagliari, via Dante N.23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento A12/imm/2007/3710 del 22.11.2007, con il quale il Questore di Cagliari ha denegato il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto dalla ricorrente in data 30 marzo 2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Cagliari;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


Riferisce la ricorrente di aver avuto regolare permesso di soggiorno con validità dal 29.4.2003 al 29.4.2004 in quanto prestava attività lavorativa come collaboratrice domestica nell’abitazione del signor Salvatore Scopece.

Prima della scadenza del permesso di soggiorno la ricorrente, riferisce ancora, aveva presentato in data 30.3.2004 istanza di rinnovo, avendo nel frattempo stipulato contratto di lavoro con il signor Giuseppe Ghiani.

Con atto del 19.6.2007 il Questore di Cagliari dava comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’emissione del rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Nella comunicazione il Questore indicava i fatti che potevano costituire ragioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno.

La ricorrente partecipava al procedimento con la memoria difensiva in data 9.11.2007, a firma dell’avv. Francesco Spiga.

Con il provvedimento impugnato il Questore ha respinto la richiesta rilevando che la ricorrente con l’alias di Orsova Roza era stata condannata per i reati di estorsione e lesioni personali, nonché per il reato di atti osceni e che con l’alias di Aliaj Lindita era stata espulsa con accompagnamento alla frontiera in data 1.2.2002.

A sostegno del ricorso l’interessata ha proposto le seguenti censure:

1) Eccesso di potere per insufficiente e contraddittoria motivazione;

2) violazione ed errata applicazione di legge; eccesso di potere;

3) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità di trattamento; violazione dell’art. 6, L. 241/90;

4) mancata traduzione del provvedimento in una lingua comprensibile all’interessato; difetto di motivazione.

La Difesa Erariale ha dedotto l’infondatezza del ricorso chiedendone il suo rigetto.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2010 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

Condivisibile appare il primo motivo di ricorso con il quale si lamenta il carattere incongruo dell'operato dell'Amministrazione nella parte in cui non ha considerato che il decreto di espulsione, con accompagnamento alla frontiera, è stato adottato in data anteriore al rilascio del permesso di soggiorno.

La Sezione ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza del giudice di Appello, che in simili ipotesi ritiene violato il disposto del comma 5 dell'art. 5, d.lgs. 286 del 1998 secondo cui il rinnovo del permesso non può essere rifiutato (inter alia) laddove siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio.

Si ritiene al riguardo che, laddove un permesso di soggiorno venga rilasciato in un momento successivo al determinarsi di condizioni asseritamente ostative (e nonostante la presenza di tali condizioni), l'Amministrazione competente non potrà poi legittimamente rifiutare il rinnovo del permesso medesimo semplicemente limitandosi a richiamare le stesse ragioni ostative (a suo tempo non valutate), ma dovrà procedere ad una più complessiva valutazione di tutte le circostanze rilevanti nel caso di specie.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che deve escludersi che la Questura possa disporre il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in sostanziale disapplicazione del precedente provvedimento di regolarizzazione della posizione lavorativa, dovendo ogni eventuale riesame dello stesso essere informato alle regole per l'adozione del contrarius actus, con ogni effetto sull'organo competente, sul necessario contraddittorio con l'interessato e sull'attualità dell'interesse pubblico al ritiro del precedente atto di segno positivo (Cons. Stato, Sez. VI, sent.. 23 dicembre 2005, n. 7382 e sent. 17 marzo 2009, n. 1586).

L'accoglimento del ricorso per la ragione di cui sopra dispensa il Collegio dall'esaminare le ulteriori censure dedotte che, pertanto, possono dichiararsi assorbite.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese ed onorari del giudizio.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa integralmente fra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Rosa Maria Pia Panunzio, Presidente

Francesco Scano, Consigliere, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

 

Giovedì, 9 Settembre 2010

 
 
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