Legislatura 16º - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 595 del 02/08/2011


SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

595a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 2 AGOSTO 2011

(Pomeridiana)

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Presidenza della vice presidente MAURO,

indi della vice presidente BONINO

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale-Io Sud-Forza del Sud: CN-Io Sud-FS; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo (ApI-FLI); Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem.

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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 16,05.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta.

Avverte che dalle ore 16,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Nella seduta di domani, alle 15,30, si terrà l'informativa del sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Craxi, sull'attuale situazione in Siria.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge (Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari). Ricorda che sull'emendamento 1.4 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOSCETTO, relatore. Dopo averli dettagliatamente analizzati, invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3, in materia di permanenza dei cittadini comunitari nel territorio italiano. In particolare, l'emendamento 1.1 propone di aggiungere un inciso che appare superfluo, mentre la formulazione dell'emendamento 1.2 - che parla di interessi fondamentali - non è coerente con l'ordinamento giuridico, che prevede invece dei diritti fondamentali. Se tali emendamenti non verranno ritirati, il parere è contrario.

LEGNINI (PD). Il dettagliato intervento del relatore fa pensare ad una forma di ostruzionismo della maggioranza. Chiede dunque quanto tempo rimanga al relatore e se sarà altrettanto puntuale nell'esprimere il parere su tutti gli emendamenti. (Applausi dal Gruppo PD).

BOSCETTO, relatore. Non comprende l'obiezione del senatore Legnini: la complessità del tema trattato dagli emendamenti rende opportuna una disamina attenta del loro contenuto.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è conforme al relatore.

MAZZATORTA (LNP). Esprime parere contrario agli emendamenti dell'opposizione all'articolo 1, che mirano ad affievolire la normativa che consente l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La Lega Nord non contesta infatti il diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari, ma ritiene necessario approvare una normativa rigorosa, affinché essi non diventino un onere eccessivo per la comunità nazionale che li ospita. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

MALAN (PdL). Voterà contro l'emendamento 1.1, che non consentirebbe una verifica effettiva, specialmente in situazioni difficili e di emergenza, delle condizioni che motivano l'allontanamento dal territorio nazionale di un cittadino comunitario. Tale emendamento indebolisce l'efficacia della normativa. Chiede pertanto ai presentatori di valutare l'opportunità di ritirarlo.

INCOSTANTE(PD). Chiede la votazione nominale elettronica dell'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Non essendo ancora decorso il termine regolamentare di preavviso per effettuare votazioni mediante procedimento elettronico, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,28.

L'emendamento 1.1 risulta respinto.

PARDI (IdV). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.2, secondo cui l'allontanamento di un cittadino comunitario dal territorio italiano può essere effettuata solo in presenza di una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società. Tale formula riprende quella usata dalla direttiva comunitaria ed è preferibile, non solo per ragioni di carattere lessicale, a quella del decreto-legge. (Applausi del senatore Perduca).

Gli emendamenti 1.2 e 1.3 risultano respinti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4 è improcedibile.

PRESIDENTE. All'articolo 2 (Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) non sono riferiti emendamenti.

Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE), ricordando che sugli emendamenti 3.100, 3.101 (testo 2), 3.2 (limitatamente al comma 7), 3.4, 3.18, 3.103, 3.48 e 3.51 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARCENARO (PD). L'emendamento 3.102 prevede il principio di non refoulement, cioè il divieto di respingimento collettivo non solo per i migranti che arrivano, ma anche per quelli già presenti sul territorio nazionale, qualora non sia stato loro concesso di avvalersi del diritto di chiedere asilo o protezione umanitaria. L'emendamento sancisce che, prima dell'adozione di un provvedimento di espulsione, allo straniero venga illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. (Applausi del senatore De Luca).

CASSON (PD). Il Governo, dopo aver inizialmente sostenuto la direttiva rimpatri in sede europea, ne ha poi lasciato scadere i termini di recepimento, con il conseguente avvio di procedure di infrazione, in quanto tale testo sanciva di fatto il fallimento della politica del centrodestra sull'immigrazione, la cui contraddittorietà emerge ormai chiaramente. Operando in assenza di un disegno organico e trascurando il rispetto dei diritti fondamentali della persona, il Governo prevede ora il recepimento della direttiva europea, con l'articolo 3 del provvedimento, cercando tuttavia di limitarne la portata e di invertirne il senso politico. Per tali ragioni, il Gruppo Partito Democratico ha presentato una serie di emendamenti all'articolo 3, tra i quali l'emendamento 3.100 propone una versione alternativa dello stesso articolo 3, attuando un effettivo recepimento della normativa comunitaria, mentre gli altri emendamenti intervengono su alcuni punti specifici del testo, cercando di migliorarlo e di renderlo più coerente con i principi e gli obiettivi europei. (Applausi dal Gruppo PD).

BOSCETTO, relatore. Molti degli emendamenti presentati all'articolo 3, pur essendo pregevoli e meritevoli di attenzione per i loro contenuti, appaiono tuttavia troppo complessi o comunque basati su un'impostazione diversa rispetto al provvedimento in esame, per cui non è possibile un loro accoglimento in questa sede. Inoltre, la maggior parte dei temi in essi affrontati erano già contenuti negli ordini del giorno esaminati nell'odierna seduta antimeridiana, che sono stati tutti accolti dal Governo, con una sola eccezione. Invita pertanto i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3; altrimenti, esprime su di essi parere contrario. Si rimette invece al Governo per quanto riguarda gli ordini del giorno riferiti all'articolo 3. (Applausi dal Gruppo PdL).

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 3. Accoglie l'ordine del giorno G3.106, si dichiara disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G3.101, G3.102, G3.103, G3.104, G3.105 (testo 2) e G3.108, a condizione che ne vengano eliminate le premesse e riformulati i dispositivi (v. Resoconto stenografico), ed invita infine a ritirare gli ordini del giorno G3.100 e G3.107, esprimendo altrimenti parere contrario.

PRESIDENTE. Avverte che è pervenuta la richiesta di votazione a scrutinio segreto degli emendamenti 3.3, 3.22, 3.36, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44 e che la Presidenza ha ritenuto ammissibile tale richiesta. Gli emendamenti 3.100, 3.101 (testo 2), 3.2 e 3.4 sono improcedibili.

Risultano respinti gli emendamenti da 3.2a a 3.8.

INCOSTANTE (PD). Gli emendamenti 3.9 e 3.10 pongono il tema delle misure alternative rispetto al trattenimento nei CIE, prima che si proceda all'espulsione. Tali modifiche rendono il testo maggiormente conforme allo spirito della direttiva europea e ne è pertanto auspicabile l'approvazione.

Risultano respinti gli emendamenti da 3.9 a 3.12.

PERDUCA (PD). Chiede alla Presidenza di garantire una maggiore regolarità delle operazioni di voto, in riferimento al voto di senatori che non risultano presenti in Aula. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Invita i senatori Segretari a controllare la regolarità delle operazioni di voto.

Risultano respinti gli emendamenti 3.13 e 3.14.

INCOSTANTE (PD). L'emendamento 3.15 è volto a rendere più agevole il ricorso al rimpatrio volontario e l'adozione di misure alternative, andando nella direzione dello spirito della direttiva europea. Così com'è formulato, il testo del decreto-legge rischia di determinare un sovraffollamento dei CIE.

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti 3.15, 3.17 e 3.16.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.18 è improcedibile.

ADAMO (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.19, sottolinea l'erroneità della scelta di porre in capo allo straniero la facoltà di chiedere l'allontanamento volontario. Più efficace sarebbe stato il meccanismo proposto dall'emendamento 3.16. (Applausi delle senatrici Mariapia Garavaglia e Incostante).

Gli emendamenti 3.19, 3.20 e 3.21 risultano respinti.

LIVI BACCI (PD). Aggiunge la firma all'emendamento 3.22 e dichiara voto favorevole ad una proposta volta a correggere una norma contraddittoria, assurda e inutile laddove prevede che, per applicare una misura alternativa all'accompagnamento alla frontiera, il questore chieda allo straniero irregolare, che probabilmente lavora in nero, di dimostrare la disponibilità di consistenti risorse economiche derivanti da fonti lecite e stabilisce, in caso di mancato rispetto del provvedimento di espulsione, la contestazione di una multa da 3.000 a 18.000 euro. (Applausi dal Gruppo PD).

Gli emendamenti 3.22 e 3.23 risultano respinti.

MARINO Mauro Maria (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.24, sottolinea la inaccettabilità del parere contrario del relatore su emendamenti che, per espresso riconoscimento del senatore Boscetto, tendono a migliorare il testo, sia pure in aspetti di dettaglio. Se rinuncia a correggere il decreto-legge, il legislatore abdica alla propria funzione. (Applausi dal Gruppo PD).

Risultano respinti gli emendamenti da 3.24 a 3.30.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.103 è improcedibile.

Risultano respinti gli emendamenti 3.32 e 3.33.

INCOSTANTE (PD). Nel dichiarare voto favorevole all'emendamento 3.34, sottolinea che il testo governativo non prende in sufficiente considerazione le misure alternative al trattenimento nei centri di identificazione e di espulsione. Le rivolte di Crotone e Bari dimostrano che la detenzione nei CIE, oltre a rappresentare un'inaccettabile restrizione della libertà personale, determina situazioni ingestibili, pericolose per l'ordine pubblico.

L'emendamento 3.34 risulta respinto.

PARDI (IdV). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.35 che consente non solo ai parlamentari ma anche ai giornalisti la facoltà di visitare, senza autorizzazione, i centri di accoglienza. La contrarietà alla proposta dimostra se non altro che il Governo si vergogna delle condizioni in cui vengono detenute persone che nella grande maggioranza sono state identificate e vengono trattenute senza motivo. (Applausi dei senatori Perduca e Livi Bacci).

L'emendamento 3.35 risulta respinto.

ADAMO (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.36, volto a sopprimere la norma che attribuisce al questore, anziché all'autorità giudiziaria, il nulla osta sui provvedimenti di espulsione.

Il Senato respinge l'emendamento 3.36. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

BIANCO (PD). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.37: quando non esista più prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero e il trattenimento non sia più giustificato, egli va rimesso in libertà. Le risorse spese per trattenere gli immigrati nei centri di identificazione e espulsione potrebbero essere spese più utilmente per politiche efficaci di contrasto dell'immigrazione clandestina, che prevedano la cooperazione con i Paesi di provenienza e il sostegno agli stranieri che vogliano rientrare nel Paese d'origine. (Applausi dal Gruppo PD).

Risultano respinti o preclusi gli emendamenti 3.37, 3.39 e 3.38.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Dichiara voto favorevole all'emendamento 3.40 con il quale si intende sopprimere la disposizione che aumenta da sei mesi a un anno e mezzo il termine di trattenimento nei centri di identificazione e espulsione. Questa previsione, che non migliora i meccanismi di identificazione e avrà come unico effetto quello di intasare i CIE e di provocare tensioni, rappresenta un'aberrazione giuridica, violando i diritti fondamentali e squilibrando l'ordinamento penale. Lo straniero trattenuto nei CIE viene a trovarsi, infatti, nelle stesse condizioni di un detenuto pur non aavendo commesso reati ed è paradossale che il periodo di detenzione sia superiore alla durata della custodia cautelare per gli indiziati di gravi reati. La maggioranza è evidentemente garantista con i forti e feroce con i deboli. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Pistorio).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Sottoscrive l'emendamento 3.40.

LIVI BACCI (PD). Sarebbe urgente ed opportuno istituire una Commissione d'inchiesta sul funzionamento dei Centri di identificazione ed espulsione che accertasse gli aspetti più controversi di queste strutture, dove viene perpetrata la sistematica violazione dei più elementari diritti dell'individuo. Il Senato dovrebbe riconsiderare l'opportunità del prolungamento del trattenimento a 18 mesi, che fra l'altro non tiene in alcun conto il principio giuridicamente fondante della proporzionalità fra sanzione e reato, tanto più che l'irregolarità in questione non può essere ritenuta reato grave. La disposizione presenta profili di criticità dal punto di vista dei costi, della funzionalità all'effettiva identificazione dei soggetti, che al contrario pare decrescere in proporzione al tempo trascorso nel centro, degli effetti devastanti che si determinano sugli individui così vessati, che costituiscono premessa per pericolose reazioni violente. (Applausi dai Gruppi PD e Per il Terzo Polo: ApI-FLI).

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Ritira la richiesta di voto segreto per gli emendamenti 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44.

Risultano respinti gli emendamenti da 3.40 a 3.44.

PARDI (IdV). L'emendamento 3.45 è volto ad eliminare il carattere vessatorio della permanenza fino a 18 mesi nei CIE, in considerazione delle condizioni disumane in cui versano tali strutture, prive persino delle pur misere prerogative tipiche delle carceri. L'abbrutimento dei trattenuti, generato dalla negazione di qualsiasi tipo di attività, rischia di degenerare in comportamenti antisociali dettati dalla rabbia. Ricorda che a numerosi parlamentari, tra i quali il senatore Belisario, non è stato consentito l'ingresso nei Centri. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

Risultano respinti gli emendamenti da 3.45 a 3.104.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.48 e 3.51 sono improcedibili.

PERDUCA (PD). Chiede la votazione dell'ordine del giorno G3.100, che contiene alcuni punti di indirizzo politico generale analoghi a quelli raccomandati dall'Agenzia per i rifugiati delle Nazioni Unite: il limite della durata massima del trattenimento, la previsione di maggiori garanzie, il rilascio del permesso di soggiorno se il trattenimento non risulta giustificato, la valutazione dei singoli casi e delle specifiche condizioni individuali, l'individuazione di una soluzione per le cosiddette figure grigie (i migranti irregolari che spesso si trattengono nei territori dell'UE).

L'ordine del giorno G3.100 risulta respinto.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Accoglie la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno G3.101 (v. testo 2 nell'Allegato A).

INCOSTANTE (PD). Ribadendo l'importanza delle premesse nell'ordine del giorno G3.102, accoglie comunque la riformulazione proposta. (Applausi dal Gruppo PD). Accoglie anche la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G3.104 (vedi testi 2 nell'Allegato A).

ADAMO (PD). Accoglie le riformulazione proposta per l'ordine del giorno G3.103 (v. testo 2 nell'Allegato A).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G3.101 (testo 2), G3.102 (testo 2), G3.103 (testo 2), G3.104 (testo 2) e G3.106, accolti dal Governo, non vengono posti ai voti.

INCOSTANTE (PD). Chiede la votazione dell'ordine del giorno G3.105 (testo 2), che merita di essere accolto poiché non è stato approvato l'emendamento riguardante la gradualità, invocata dalla direttiva comunitaria, delle misure adottabili nei confronti degli immigrati, considerando la detenzione come ultima istanza.

L'ordine del giorno G3.105 (testo 2) risulta respinto.

MARINARO (PD). Ritira l'ordine del giorno G3.107. Considerato il significato politico delle premesse dell'ordine del giorno G3.108, che il Governo ha chiesto di espungere, propone al Governo una diversa formulazione del dispositivo (v. testo 2 nell'Allegato A).

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Accoglie l'ordine del giorno G3.108 (testo 2). (Applausi del senatore Perduca).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Aggiunge la firma all'emendamento 3.0.1.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Sottoscrive l'emendamento 3.0.1.

MARAVENTANO (LNP). A fronte del forte afflusso di minori immigrati sulle coste italiane, soggetti al rischio di cadere nelle mani della criminalità organizzata, bisogna respingere l'emendamento 3.0.1, che prevede il rilascio del permesso di soggiorno ai minori stranieri non accompagnati presenti irregolarmente in Italia fino al compimento della maggiore età. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

L'emendamento 3.0.1 risulta respinto.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 del decreto-legge (Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

FONTANA (PD). Illustra l'emendamento 4.0.1, che prevede che il Governo riferisca semestralmente in forma dettagliata al Parlamento sull'utilizzo delle risorse, a valere sui fondi europei per le quote destinate all'Italia per la gestione dei flussi migratori. (Applausi dal Gruppo PD).

BOSCETTO, relatore. Invita al ritiro dell'emendamento 4.0.1.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Concorda con il relatore.

MARINARO (PD). Propone di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo non lo accoglierebbe.

MARINO Mauro Maria (PD). Sottolinea l'importanza di prevedere un monitoraggio costante da parte del Parlamento sull'utilizzo delle risorse destinate alla gestione dei flussi migratori. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

L'emendamento 4.0.1 risulta respinto.

PRESIDENTE. Agli articoli 5 (Copertura finanziaria) e 6 (Entrata in vigore) non sono riferiti emendamenti.

Passa alla votazione finale.

CARRARA (CN-Io Sud-FS). Allega la dichiarazione di voto favorevole del Gruppo CN-Io Sud-FS ai Resoconti della seduta (v. Allegato B).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Il ricorso alla decretazione d'urgenza ha strozzato il dibattito in Commissione ed in Aula su emendamenti realmente migliorativi ed in sintonia con i grandi mutamenti sociali intervenuti di un provvedimento che affronta un problema, come quello dell'immigrazione, che ha carattere globale ed ha assunto tratti inediti. La trasformazione del concetto di cittadinanza, non più legato alla nascita ma all'interazione con la società di riferimento, richiede una nuova normativa in materia rivolta soprattutto ai minori nati in Italia da genitori immigrati. L'aumento della componente illegale dei fenomeni migratori necessiterebbe una disciplina appropriata dei flussi, che tenesse nel dovuto equilibrio la repressione della clandestinità ed il rispetto dei diritti umani dei richiedenti asilo. Le misure di natura solamente restrittiva, già bocciate dalla Corte di giustizia europea, non hanno ridimensionato il fenomeno: serve piuttosto una visione più ampia e matura, con interventi concreti e non meramente propagandistici. L'allungamento del termine di trattenimento nei CIE a 18 mesi, in particolare, una sorta di lunga detenzione immotivata, inutile (perché non si potrà fare in un anno e mezzo ciò che non si è riusciti a fare in sei mesi) e non richiesta dalla direttiva, che attribuisce agli Stati membri soltanto la facoltà di fissare un termine ritenuto congruo, vuole essere solo un demagogico segnale rassicurante verso l'opinione pubblica in attesa di conferme sul rigore delle politiche di contenimento degli ingressi sul territorio nazionale. Questo prolungamento del trattenimento nei CIE è tanto più inaccettabile in assenza di previsioni tese a rafforzare le garanzie dei migranti ed a migliorare le condizioni delle strutture. Occorre infine dare attuazione anche all'articolo 17 della direttiva che ha per oggetto la tutela dei minori e delle donne migranti. Per tali motivi, il Gruppo voterà contro il provvedimento in esame. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori D'Alia e Pardi. Congratulazioni).

Presidenza della vice presidente BONINO

PARDI (IdV). L'approvazione del decreto-legge deriva da una sorta di scambio all'interno della maggioranza, per cui la Lega Nord ha accettato di votare la legge sul processo lungo, utile a risolvere i problemi giudiziari del Presidente del Consiglio, a patto che venga convertito il decreto-legge che consentirà al Ministro dell'interno di esibire al suo elettorato una politica di rigore in materia di immigrazione clandestina. Va in particolare criticata la norma che consente il trattenimento dei migranti all'interno di un Centro di identificazione e di espulsione per un periodo di ben 18 mesi, che la normativa europea autorizza soltanto in momenti straordinari e di particolare difficoltà. È infatti ingiusto e pericoloso detenere troppo a lungo i migranti in una condizione di inedia e di mancanza di libertà, anche perché molto spesso la mancata identificazione è causata dalle inadempienze degli Stati di origine e un trattenimento prolungato non aumenta le possibilità di arrivare ad un'identificazione. Occorre invece affrontare il delicato tema dell'immigrazione anche ricordando la storia dell'emigrazione italiana nel secolo passato, favorire i rimpatri volontari e stimolare l'integrazione, concedendo il voto amministrativo agli immigrati che lavorano e mandano i propri figli nelle scuole italiane. (Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il decreto-legge, che presenta palesi incostituzionalità, testimonia l'ennesimo fallimento della politica emergenziale in tema d'immigrazione dell'Esecutivo ed offre risposte inadeguate alla necessità di attuare nell'ordinamento italiano la direttiva europea sui rimpatri. È infatti stupefacente il fatto che sia consentito rinchiudere un essere umano che non ha commesso alcun reato in un Centro di identificazione, in condizioni persino peggiori di quelle presenti nelle carceri, per un periodo di tempo superiore al limite massimo di carcerazione preventiva previsto dall'ordinamento per i reati più gravi. Tale lunga reclusione non aumenta la possibilità di identificare i migranti, finisce per incattivire chi la subisce e ha l'unica finalità di scoraggiare, con un mezzo inadeguato e improprio, nuovi sbarchi di clandestini: sarebbe invece preferibile perseguire un maggiore coordinamento tra le polizie dei vari Paesi e procedere ad appositi accordi bilaterali con i Paesi di provenienza. Il provvedimento è dunque inadeguato a fermare le numerose morti di migranti in mare, non considera i peculiari problemi delle donne e dei minori e ignora i temi cruciali dell'integrazione degli immigrati e della concessione della cittadinanza a chi nasce sul territorio italiano. Il Gruppo voterà quindi contro un decreto-legge controproducente, sottolineando la necessità di una discussione seria sulla politica migratoria. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. Congratulazioni).

BODEGA (LNP). Il decreto-legge dispone in modo coerente il recepimento di due direttive europee, che i senatori di centrosinistra dovrebbero leggere con attenzione e per intero, invece di contestare il testo in modo demagogico. La normativa europea, infatti, consente addirittura di trattenere in carcere gli immigrati in attesa di identificazione, ma il Governo italiano ha preferito evitare tale soluzione, istituendo dei Centri di identificazione appositamente dedicati. Anche la possibilità di limitare la circolazione dei cittadini comunitari per ragioni di incolumità pubblica è contenuta nella normativa comunitaria e fedelmente tradotta nel provvedimento. Il decreto affina dunque gli strumenti normativi che consentono l'allontanamento degli immigrati irregolari e il trattenimento nei Centri di identificazione, il cui prolungamento è subordinato all'esperimento di apposite procedure di garanzia e la cui esigenza origina dal rifiuto dell'immigrato di fornire gli elementi necessari alla sua identificazione. Quanto alla richiesta dei giornalisti di avere libero accesso ai CIE, essa potrebbe trovare accoglimento, purché ciò non contrasti con la sicurezza dei luoghi e con il diritto alla riservatezza delle persone. La Lega voterà dunque a favore del disegno di legge, che assicura l'efficace azione dello Stato senza mettere in discussione le garanzie fondamentali. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

ADAMO (PD). Si rammarica che il ministro Maroni non sia intervenuto in replica, perdendo così l'occasione per esprimere il cordoglio del Governo per la recente morte di 25 profughi che tentavano di sbarcare in Italia e per riferire sui disordini avvenuti in Puglia, che testimoniano il fallimento della politica migratoria del Governo, fondata su una logica securitaria ed unicamente sull'adozione di misure restrittive. Nel decreto-legge sono evidenti i profili di contrarietà alla Costituzione e di incoerenza con la normativa comunitaria che, ad esempio, condiziona il prolungamento della detenzione nei Centri di identificazione a controlli periodici dell'autorità giudiziaria. Il decreto-legge è inoltre inefficace, perché non favorisce i rimpatri volontari, mentre il prolungamento della detenzione nei CIE non aumenta la possibilità di addivenire all'identificazione del migrante. È inoltre criticabile lo scambio politico avvenuto tra l'approvazione della normativa sul cosiddetto processo lungo e la conversione del decreto in esame, cui è particolarmente interessata la Lega Nord. Il ministro Maroni ha dunque perso un'importante occasione per intavolare con le opposizioni un confronto politico serio, al fine di riformare efficacemente la normativa in materia di immigrazione. (Applausi dal Gruppo PD).

SALTAMARTINI (PdL). Il Popolo della Libertà esprimerà un convinto voto favorevole sull'importante provvedimento che il Senato si accinge ad approvare, non ritenendo assolutamente fondate le pesanti critiche di cui esso è stato fatto oggetto da parte dell'opposizione. Il trattenimento all'interno dei CIE non può essere assimilato alla detenzione in carcere, dal momento che per tutti valgono ed operano le garanzie di libertà personale sancite dall'articolo 13 della Costituzione. L'Italia è un Paese in cui vige lo Stato di diritto ed in cui i diritti fondamentali dell'uomo, così come il principio della separazione dei poteri, sono garantiti a livello costituzionale. Non si può tuttavia negare che tra i diritti fondamentali vi sia anche il diritto alla sicurezza, così come è indiscutibile il fatto che tra le maglie dell'immigrazione irregolare si trovino spesso sacche di criminalità legate soprattutto al traffico di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione, che devono essere combattute proprio per garantire la sicurezza dei cittadini. La norma prevede appunto che nei CIE, dove non vi è alcuna lesione della dignità umana né compressione dei diritti fondamentali, siano accompagnati, ai fini dell'identificazione e dell'espulsione, i soggetti ritenuti a rischio per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non è altresì vera l'affermazione secondo cui vi sarebbe stato uno scambio politico all'interno della maggioranza, volto a consentire la contestuale approvazione del provvedimento in esame e del disegno di legge approvato la scorsa settimana in materia di escussione dei testimoni, dal momento che anche quest'ultimo è un diritto meritevole di tutela che trova fondamento negli articoli 24 e 111 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Piscitelli. Congratulazioni).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva il disegno di legge n. 2825, composto del solo articolo 1. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL e dai banchi del Governo).

Seguito della discussione congiunta dei documenti:

(Doc. VIII, n. 7) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2010

(Doc. VIII, n. 8) Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussione congiunta.

GRILLO (PdL). L'ordine del giorno G2 propone una razionalizzazione di taluni servizi e strutture del Senato della Repubblica, ai fini di un contenimento dei costi di gestione. In particolare, l'ordine del giorno sollecita il Consiglio di Presidenza a raggiungere specifici accordi con la Camera dei deputati volti alla costituzione di un organismo comune al quale delegare le funzioni culturali, informative, archivistiche e di comunicazione istituzionale, all'unificazione di taluni servizi ed uffici, in particolare il Servizio del bilancio e il Servizio degli affari internazionali, alla costituzione di una centrale acquisti unica e allo sviluppo di una cooperazione sinergica tra servizi ed uffici che svolgono attività similari. (Applausi dal Gruppo PdL).

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Il dibattito in corso ha dato origine ad interventi surreali, che si sono soffermati soprattutto sull'aspetto contabile e finanziario del bilancio, ma non sui presupposti che sono alla base della formazione del bilancio stesso, cioè sulla vita dell'istituzione Senato. Alle critiche dell'opinione pubblica nei confronti della classe politica si è dato risposta con una difesa non ragionata, che non è stata in grado di individuare le vere ragioni di tali critiche; queste sono dovute non tanto al fatto che i parlamentari godrebbero di un trattamento economico e di benefici eccessivi, quanto piuttosto dalla constatazione degli scarsi risultati ottenuti dal Parlamento nel cercare di dare risposta alle aspettative e alle speranze dei cittadini, in un contesto di difficoltà sempre più evidenti. È su questo aspetto che dovrebbero concentrarsi i parlamentari nel difendere il ruolo e la dignità delle istituzioni, non tanto su questioni inerenti gli istituti dell'indennità parlamentare o del vitalizio, che sono stati creati per offrire a tutti uguali opportunità di partecipazione ai processi democratici e rappresentano pertanto una garanzia per il buon funzionamento della democrazia stessa. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FS e PdL. Congratulazioni).

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). L'ordine del giorno G37 introduce il tema del bilancio di genere, cioè di una lettura del bilancio con riferimento all'incidenza delle politiche di genere, volto a promuovere un'effettiva parità attraverso un'azione di stimolo ed una verifica dei risultati raggiunti. La Commissione pari opportunità del Senato ha avviato un percorso di studio e di sperimentazione su questo fronte, che si è concluso con successo; è ora auspicabile, come proposto dall'ordine del giorno, che si introduca gradualmente tale strumento accanto alla stesura del bilancio economico e finanziario interno, al fine di valutare l'impatto sulle dipendenti e sui dipendenti del Senato del principio di pari opportunità. In tal modo il Senato, che ha sempre svolto un ruolo di precursore su questo fronte, darà all'esterno un messaggio di salvaguardia dei valori che caratterizzano la società e di promozione del ruolo delle donne, attraverso l'adozione di uno strumento il cui impiego è stato vivamente raccomandato dall'Unione europea e da atti normativi nazionali. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo: ApI-FLI e PD).

MASCITELLI (IdV). Pur rispettando gli sforzi compiuti dai senatori Questori per conciliare esigenze di funzionalità del Senato con necessità di rigore finanziario, ritiene che una riduzione di spesa dello 0,34 per cento sia insufficiente e inferiore alle aspettative. Il Regolamento prevede peraltro che il bilancio sia approvato entro il 28 febbraio e il rinvio dell'esame ai primi di agosto non ha aiutato la discussione. Bisogna evitare il rischio di rispondere a campagne demagogiche con soluzioni demagogiche. Per perseguire obiettivi di risanamento e di trasparenza dei conti, ad esempio, non occorrono piani industriali: sono sufficienti piani di settore, previsti dal Regolamento. Per calcolare l'ammontare effettivo del risparmio va ricordato inoltre che oggetto di deliberazione dell'Assemblea non è un bilancio pluriennale, bensì il rendiconto delle entrate e delle spese per il 2010 e il progetto di bilancio per il 2011. Dalla lettura dei documenti si evince che tra il 2008 e il 2009, mentre esplodeva la crisi finanziaria, la spesa è aumentata dell'1,80 per cento ed è aumentata solo dello 0,6 per cento tra il 2009 e il 2010. Il progetto di bilancio per il 2011 è deludente: il risparmio effettivo consiste nella riduzione delle competenze accessorie erogate ai senatori e nel taglio del 5 e del 10 per cento sulle retribuzioni più elevate dei dipendenti. A fronte della rinuncia ad incrementare la dotazione ordinaria, che non può essere assimilata ad un taglio, crescono alcuni capitoli di spesa: ad esempio quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria. L'impressione che si desume, anche dalle disposizioni contenute nella manovra estiva, è la tendenza a rinviare l'adozione di misure che potrebbero essere assunte immediatamente attraverso una modifica della legge del 1965 sull'indennità parlamentare o le deliberazioni del Consiglio di Presidenza su alcune componenti della diaria. L'Italia dei Valori, che ha sollevato il tema della riduzione degli assegni vitalizi quando non era al centro dell'attenzione dei media, ha presentato alcuni ordini del giorno che, nonostante siano già stati approvati negli scorsi anni, non hanno avuto seguito. Si propone, in particolare, l'adozione di misure per aumentare la trasparenza, con particolare riferimento all'iter di espletamento delle gare di appalto, agli acquisti e alla politica immobiliare, i cui dati dovrebbero essere pubblicati sul sito Internet del Senato. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni).

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Il dibattito in corso sui media sui costi della politica è caratterizzato dall'approssimazione e dalla falsificazione dei dati: non è vero ad esempio che i parlamentari italiani guadagnino più dei colleghi francesi e tedeschi, ma una menzogna ripetuta tende a diventare realtà e qualche abile ipocrita ne ha tratto personale vantaggio. Occorre tuttavia rifuggire la tentazione di chiudersi nella difesa della proprie ragioni: alla base della diffidenza e del malcontento popolare vi è l'idea che la cattiva politica e la cattiva amministrazione siano responsabili del declino del Paese. Se è vero dunque che il bilancio del Senato rappresenta lo 0,7 per mille dei costi della politica e che l'intero Senato costa al cittadino meno di un euro l'anno, anche le istituzioni parlamentari sono chiamate a sostenere il peso di maggiori sacrifici. Gli emolumenti dei parlamentari, diaria e rimborsi compresi, devono essere in linea con la media europea, il numero dei dipendenti e le retribuzioni devono subire riduzioni, le pensioni vanno riviste, alcuni benefici vanno legati all'esercizio del mandato, i trasferimenti ai Gruppi, le gare e gli acquisti devono essere più trasparenti. L'ordine del giorno G13 impegna a sostituire i documenti cartacei con quelli in formato elettronico, mentre l'ordine del giorno G14 impegna a deliberare una diminuzione della dotazione annuale del 5 per cento e a rideterminare in conseguente diminuzione alcune voci di uscita. (Applausi dal Gruppo PD).

SOLIANI (PD). A fronte della grave crisi economica che il Paese sta attraversando, all'indomani dell'approvazione di una manovra finanziaria che ha imposto duri sacrifici alle fasce più deboli della popolazione, il Senato, per affermare la propria credibilità, non può esimersi dall'adeguarsi allo sforzo di contenimento delle spese. Da tale punto di vista, il risparmio realizzato con il bilancio approvato dal Consiglio di Presidenza non è assolutamente sufficiente a rispondere alla forte domanda di sobrietà e rigore che viene al mondo della politica da parte della società civile. Non è più rinviabile una drastica riduzione dei costi, tagliando le spese non necessarie, abbassando l'ammontare dei vitalizi dei senatori e delle retribuzioni del personale, perché la democrazia, che pure deve avere un costo, non abusi del denaro pubblico di cui si alimenta. È imperativo dar seguito al segnale ed all'esempio fornito dal Presidente della Repubblica, con le riduzioni operate al bilancio del Quirinale. Finora non è stato fatto abbastanza in tale direzione: la decisione sul bilancio interno, rimessa al senso di responsabilità dei parlamentari, è qualificante della serietà, dell'autorevolezza ed anche della rappresentatività del Parlamento, cioè della sua capacità di essere in sintonia con le istanze della società civile. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mascitelli).

BONFRISCO (PdL). Il Consiglio di Presidenza, nell'approvare il bilancio interno all'esame dell'Assemblea, ha previsto una riduzione della spesa in linea con il trend di contenimento dei costi avviato dalla Presidenza Schifani dal suo insediamento: nel biennio 2009-2010 si è registrata infatti una crescita zero della spesa, in controtendenza rispetto agli esercizi precedenti. Il Consiglio di Presidenza ha deciso di agire sulle voci più rilevanti della spesa, come i costi per il personale, bloccando, con la condivisione delle organizzazioni sindacali, l'adeguamento del 3,2 per cento per le retribuzioni dei dipendenti, approvato invece alla Camera. È stato inoltre recepito il contributo di perequazione del 5 e del 10 per cento sulle pensioni e sui vitalizi più elevati di ex dipendenti e di ex senatori. Grazie all'approvazione di questo bilancio, si realizzerà un risparmio di 120 milioni di euro per il triennio 2011-2014. Le dichiarazioni d'intenti enunciate dai banchi dell'opposizione trascurano la necessità, individuata dai Padri costituenti, di garantire l'operato dei rappresentanti del popolo attraverso adeguate guarentigie che ne rendessero possibile l'imparzialità e la serenità nelle scelte. Sulla necessità di difendere il valore della democrazia non ci si può dividere avvalorando strumentalmente le mistificazioni di una parte della stampa e dell'opinione pubblica. Bisogna operare scelte condivise e ragionate, perché risparmi ulteriori sono certamente possibili, ma considerato che nel bilancio il costo relativo ai senatori costituisce appena l'11 per cento e tenuto conto della rigidità dei costi per il personale (peraltro già abbattuti grazie ad un consistente blocco del turnover), è evidente che i margini di manovra sono da individuare nelle spese di funzionamento del Senato. A tale proposito, si potrebbe affidare alla Consip l'assistenza tecnica per lo svolgimento di gare entro parametri di mercato. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione congiunta. Rinvia il seguito dell'esame del rendiconto 2010 e del progetto di bilancio del Senato per il 2011 alla seduta antimeridiana di domani.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

NEROZZI (PD). Nonostante il Governo abbia risposto all'interrogazione 3-02104 sull'effettivo accesso alla pensione per tutti i soggetti potenzialmente beneficiari del regime di deroga di cui dall'articolo 12, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, decine di migliaia di lavoratori usciti dalla cassa integrazione il 31 luglio sono rimasti privi di qualunque forma di reddito e di sostentamento. (Applausi dei senatori Vita e Adamo).

PRESIDENTE.Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 3 agosto.

La seduta termina alle ore 20,30.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,05).

Si dia lettura del processo verbale.

VICARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,07).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come già comunicato ai Gruppi per le vie brevi, nella seduta di domani, alle ore 15,30, la Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Stefania Craxi, renderà un'informativa sulla situazione in Siria. I Gruppi potranno intervenire per cinque minuti ciascuno.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2825) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,08)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2825, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione generale, il relatore e la rappresentante del Governo hanno rinunziato alla replica e si è concluso l'esame degli ordini del giorno.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi.

*BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, relativamente all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, il provvedimento in esame introduce la verifica della sussistenza delle condizioni per il soggiorno stabilendo che «non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime»; con l'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, si vorrebbe aggiungere il seguente periodo: «Tale verifica non è effettuata sistematicamente».

A me pare che questo inciso finale sia superfluo perché, quando si prevede che la verifica della sussistenza «non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi», vuol dire che si tratta di un intervento sporadico e collegato ai ragionevoli dubbi.

Pertanto, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1, altrimenti il mio parere è contrario.

Con l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pardi e da altri colleghi dell'Italia dei Valori, si vorrebbero sostituire le parole: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica» (articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30) con le seguenti: «una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società».

È vero che nella direttiva 2004/38/CE si parla di interesse fondamentale della società, però è un concetto giuridico che non si sposa con il nostro ordinamento in quanto noi abbiamo dei diritti fondamentali e non degli interessi fondamentali. Inoltre, il collegamento alla società intesa in senso generale non va bene. Quindi, la scrittura della norma di cui al decreto è quella corretta: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica». Questo interesse fondamentale noi lo abbiamo trasformato in questi due concetti, che sono concetti calzanti.

Anche sull'emendamento 1.2 formulo un invito al ritiro oppure un parere contrario.

La proposta di cui all'emendamento 1.3 è un po' più complessa, perché si riallaccia ad una norma nella quale è stato sostituito il potere del Ministero dell'interno, per determinati allontanamenti, con il potere del prefetto. Ora questo appare più logico, perché affidare i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico al Ministero dell'interno è in un certo senso ridondante. Il Ministero dell'interno deve avere poteri in materia di sicurezza dello Stato, mentre il prefetto interviene in materia di ordine pubblico. Ciò si ricollega anche - se ben ricordo - all'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo n. 30, ove viene stabilito che il provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo - parliamo di allontanamento - è adottato dal prefetto territorialmente competente quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato. Allora, anche in coerenza con l'articolo 21 appena citato, è giusta la soppressione operata del concetto di ordine pubblico dall'articolo 20, comma 9, del decreto legislativo citato.

Come si riallaccia l'emendamento 1.3? Si riallaccia perché si vorrebbe ripristinare l'ordine pubblico nella competenza del Ministro.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Boscetto, se la interrompo, ma vorrei sapere se stiamo parlando dell'emendamento 1.3.

BOSCETTO, relatore. Sì, Presidente, sto parlando dell'emendamento 1.3, nel quale viene chiesta la soppressione di un numero che in questo momento non identifico...

LEGNINI (PD). Ma questo è ostruzionismo!

INCOSTANTE (PD). Non è un parere.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Boscetto, ma deve esprimere il parere sull'emendamento 1.3.

INCOSTANTE (PD). I pareri!

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signora Presidente, mi sembra evidente l'atteggiamento del relatore di auto-ostruzionismo, che dovrebbe cessare subito, perché non è degno della funzione che è chiamato a svolgere. (Applausi dal Gruppo PD). Chiedo perdono.

Peraltro, faccio osservare che stiamo discutendo un provvedimento per il quale i tempi sono contingentati, e quindi lo sono anche quelli del relatore. Vorrei sapere, quindi, quanto tempo ha a disposizione il relatore e se un tale grado di diffusività delle sue argomentazioni sarà utilizzato anche per l'espressione del parere sugli emendamenti successivi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Ho già sollecitato il senatore Boscetto ad esprimere il parere sull'emendamento 1.3.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, confesso di non avere capito l'intervento appena svolto. (Applausi dal Gruppo PdL). L'emendamento 1.3 è molto complesso, anche se è di una sola riga! Allora, per arrivare ad una conclusione, volevo spiegare che avevo ben capito cosa era stato scritto.

GARRAFFA (PD). Spiegati!

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

BOSCETTO, relatore. Invito pertanto al ritiro dell'emendamento 1.3.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, non mi ha interpellato sull'emendamento 1.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.4 è improcedibile.

Sull'emendamento 1.1 è stato formulato un invito al ritiro. I presentatori accolgono tale invito?

ADAMO (PD). No, signora Presidente, insistiamo per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.1.

MAZZATORTA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, annunciando il nostro voto contrario a questi emendamenti, vorremmo anche spiegare le motivazioni di un tale voto.

Stiamo intervenendo, con l'articolo 1 di questo decreto-legge, su una materia estremamente delicata, qual è quella relativa alla libera circolazione dei cittadini comunitari, ed interveniamo modificando il decreto‑legislativo del 6 febbraio 2007, n. 30. Come sapete, è un provvedimento che è stato modificato all'inizio di questa legislatura, quando abbiamo inserito alcune norme particolarmente importanti che hanno avuto effetti positivi in termini di allontanamento di cittadini comunitari che hanno commesso gravi reati e che, quindi, rientrano nelle tipologie e nelle categorie espressamente indicate da questo decreto legislativo.

I senatori dell'opposizione propongono un affievolimento degli strumenti di allontanamento coattivo dei cittadini comunitari che non possono però trovarci concordi. Abbiamo sempre assunto una posizione molto chiara, sin dall'inizio di questa legislatura; ovviamente, non contestiamo il diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari, anche di cittadini comunitari che fanno parte di Paesi che sono entrati da poco nell'Unione europea, ma abbiamo una posizione di estremo rigore, che porta concretamente all'allontanamento coattivo, per quei cittadini comunitari che rappresentano un pericolo per le nostre comunità.

Voi sapete che il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è un provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE. Questa direttiva comunitaria è molto chiara su alcuni punti. In primo luogo, chiede che i cittadini comunitari non diventino un onere eccessivo per il sistema sociale dei Paesi che li ospitano. Questo è un punto che, formulato in questi termini, può presentare delle criticità, ma indubbiamente per noi diventa un caposaldo a cui attenerci anche ai fini del relativo allontanamento, e il provvedimento interviene anche su questa materia.

Certamente un punto essenziale della direttiva e del decreto legislativo è quello relativo ai motivi di sicurezza pubblica che stanno alla base dei provvedimenti di allontanamento.

Alla luce di queste motivazioni e della necessità di tener fermo l'indirizzo che abbiamo adottato sin dall'inizio di questa legislatura, annuncio il nostro voto contrario agli emendamenti presentati dall'opposizione. (Applausi dai Gruppo LNP e PdL).

MALAN (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (PdL). Signora Presidente, vorrei manifestare contrarietà all'emendamento 1.1, poiché mi pare indebolisca la previsione contenuta nel testo che stiamo esaminando. Tra l'altro, la formula proposta lascia parecchi dubbi, perché resta nel vago e non consente la possibilità di fare delle verifiche vere e proprie.

Oltretutto, in questi casi non ci troviamo a che fare con situazioni di ordinaria burocrazia, ma con situazioni difficili, a volte di emergenza, e non credo sia positivo stabilire norme rigide per situazioni che possono essere molto variabili.

Peraltro, in generale le verifiche vengono effettuate nella misura in cui è possibile, e quindi riterrei addirittura ultronea questa specificazione, altrimenti rischia, come ho detto, di indebolire quanto viene previsto.

Inoltre, quanto proposto va considerato nel contesto del provvedimento e, alla luce di questo contesto, occorre considerare anche che il relatore ed il Governo hanno dato parere contrario.

Pertanto, anche da parte di coloro che presentano l'emendamento credo sia opportuno riconsiderare se davvero è il caso di insistere, altrimenti il Popolo della Libertà voterà in modo contrario.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,25, è ripresa alle ore 16,28).

Colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, se leggiamo in controluce questo testo, che così recita: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica», se siamo sinceri, siamo costretti ad ammettere che potrebbe essere la descrizione perfetta del danno subito dai 25 immigrati stivati dentro la sala macchina, gasati dalle emanazioni tossiche e tenuti dentro dagli aguzzini che li hanno rinchiusi. Questo sia detto di passaggio.

Il senso dell'emendamento è che l'espressione "incolumità pubblica" è attinente ad una visione delle cose come potrebbe essere quella, sia pure rispettabilissima, di un questore che affronta le ragioni dell'incolumità pubblica; dal nostro punto di vista, è di gran lunga preferibile il testo della direttiva: «una minaccia reale ed attuale, sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società». Potrebbe essere un ragionamento soltanto di lessico, ma è attinente anche a ragioni di sostanza. (Applausi del senatore Perduca).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Sull'emendamento1.3 è stato formulato un invito al ritiro. Senatrice Incostante, lo accoglie?

INCOSTANTE (PD). No, signor Presidente. Insisto per la sua votazione e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.4 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARCENARO (PD). L'emendamento 3.102 ha un puro significato normativo e riguarda il principio del non respingimento collettivo, del Non-refoulement. Cosa significa? Semplicemente che il Non-refoulement, il non respingimento collettivo non vale solo in mare, ma vale anche per le persone che sono già sul territorio nazionale qualora non venga loro consentito, prima che ne sia dichiarata l'espulsione, di avvalersi del diritto di richiedere asilo o protezione umanitaria.

La differenza, come il Governo sa, è molto rilevante perché il fatto di aver potuto presentare immediatamente la richiesta di protezione umanitaria, come è diritto di ciascuna persona se pensa di poterlo fare, dà diritto a queste persone di non essere rinchiuse in un centro di identificazione e di espulsione in condizioni di privazione di libertà, ma di essere accolte in un centro di accoglienza, che è una situazione totalmente diversa.

Inoltre, con l'emendamento si chiede che, prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero sia comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il senso di questa proposta mi pare evidente.

Se ho ben capito, signora Presidente, c'è un parere negativo della 5a Commissione su questo emendamento. Francamente, penso che si tratti di un errore, che chiederei di riesaminare, perché l'emendamento 3.102 ha un esclusivo valore normativo, e non credo si possa sostenere che illustrare la possibilità di essere ammessi a programmi di rimpatrio assistito possa rappresentare in alcun modo un costo: si può essere a favore o contro l'emendamento, ma non mi pare che esistano questioni di costi o di copertura che lo possano riguardare. Per questo, anche se non è mia consuetudine, visto che noi siamo abituati a rispettare il parere della 5a Commissione, in questo caso, sembrandomi una questione erronea, chiederei a dei colleghi di sostenere la possibilità che l'emendamento venga votato dall'Assemblea. (Applausi del senatore De Luca).

CASSON (PD). Signora Presidente, vorrei illustrare complessivamente i nove emendamenti di cui sono primo firmatario. Fanno tutti riferimento all'articolo 3, che costituisce il cuore del decreto-legge n. 89 del 2011 al nostro esame, il quale dovrebbe rappresentare il provvedimento nazionale di recepimento e di attuazione della direttiva 2008/115/CE.

Peraltro, il testo del decreto-legge che il Governo ci propone è in netta contraddizione rispetto ai contenuti, chiari e precis,i della direttiva comunitaria. È per questo che noi, come Partito Democratico, abbiamo presentato una serie di emendamenti al testo dell'articolo 3 del decreto-legge, da un lato proponendo, con l'emendamento 3.100 della senatrice Marinaro, un testo alternativo e realmente attuativo della normativa comunitaria, dall'altro prospettando singoli e specifici emendamenti volti a migliorare comunque il testo del decreto-legge.

Illustrerò ora sinteticamente i criteri che ci hanno spinto all'elaborazione di questi emendamenti migliorativi. È innanzitutto evidente la contraddittorietà della politica del Governo in questa materia con quanto sostenuto da questa stessa maggioranza politica in ambito europeo. In primo luogo, ricordo che la specifica direttiva rimpatri era stata presentata a livello comunitario dall'allora commissario europeo Franco Frattini, attuale Ministro degli affari esteri. In secondo luogo, ricordo che questa direttiva era stata fortemente voluta dal Gruppo del PPE, di cui il PdL fa parte nel Parlamento europeo.

Infine, non pare inutile rammentare che questa direttiva è stata sostenuta, approvata e votata dal ministro Maroni nel Consiglio dei ministri dell'interno dell'Unione europea. Poi cosa è successo? Per quale motivo il Governo italiano da allora si è rifiutato di recepire e di dare applicazione a quella direttiva, facendo per di più scadere il termine del 24 dicembre 2010 e creando così le premesse sia per un'ennesima procedura d'infrazione, già avviata dalla Commissione europea, sia per una condanna da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea?

È evidente che l'emanazione di quella direttiva del 2008 ha sancito il fallimento istituzionale dell'approccio repressivo di questo Governo sulla questione dell'immigrazione, soprattutto rispetto allo spirito e alla ratio, assolutamente agli antipodi rispetto alle direttive e ai principi europei. È per questo che le norme di cui all'articolo 3 di questo decreto-legge si avviluppano al loro interno nel tentativo di limitare il più possibile l'impatto della direttiva, di recepirne soltanto alcune parti, ma soprattutto di invertirne la logica politica e sociale. È questo uno dei motivi per cui riteniamo che il decreto-legge in esame non risolverà il già vasto contenzioso in materia con l'Unione europea.

Ma quello che più ci preoccupa, oltre a disposizioni correttive e integrative di non facile lettura, è la carenza di un disegno organico e di norme in grado di governare veramente e seriamente il fenomeno migratorio, così come la mancanza di rispetto dei diritti fondamentali della persona, di tutte le persone. In questo il vostro decreto-legge si allontana dalla civiltà europea perché si concentra per davvero solamente sulla coazione, sulla forza, sulle espulsioni coatte, mentre considera partenze volontarie e rimpatri - di cui parliamo nei nostri emendamenti - delle mere eccezioni, dimenticando che la Corte di giustizia dell'Unione europea ancora nell'aprile di quest'anno ha ribadito la necessità di prevedere la successione graduale delle fasi della procedura di rimpatrio, dalla misura minima e meno restrittiva della libertà personale fino alla misura più restrittiva, come extrema ratio, ma con limitazioni ben precise, comprese quelle temporali.

In ciò con il vostro decreto-legge viene stravolta la logica politica e sociale, vengono violate le norme fondamentali, anche costituzionali, e vengono disattesi i principi e gli obiettivi europei.

I nove emendamenti che ho citato fanno riferimento a questo contesto europeo e pertanto ne chiediamo l'approvazione. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti ed ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda i pareri il mio intervento sarà complessivo, come quello del senatore Casson.

Noi riteniamo che alcuni di questi emendamenti abbiano pregio, ma, o sono troppo complessi (per esempio, ce ne sono un paio della senatrice Marinaro e di altri senatori che riformano tutte le leggi sull'immigrazione, e quindi non possono venire accolti in questa sede), oppure, come nel caso di molte proposte, sono emendamenti di miglioramento, di dettaglio e rispondono ad una impostazione completamente diversa del provvedimento, per cui non è possibile pensare che il relatore esprima sugli stessi un parere favorevole.

Alcuni di questi emendamenti, nei concetti giuridici ad essi sottesi, sono però stati oggetto di valutazione già ai fini degli ordini del giorno. Il Governo ha proposto l'accoglimento di alcuni dispositivi di ordini del giorno modificati; stamattina, mi pare, sono stati tutti accolti, salvo quello sul quale è stato chiesto il voto dal collega Pedica. Quindi, come già si era discusso a lungo in Commissione, noi certamente siamo a valutare con favore - lo abbiamo già fatto - le proposte dirette a consentire l'accesso dei giornalisti nei centri di identificazione e a verificare l'applicazione delle nuove norme al fine di pervenire a una riduzione del termine massimo di trattenimento. Ci sono degli ordini del giorno che parlano espressamente di un monitoraggio per verificare la situazione riguardante gli immigrati e i diciotto mesi di permanenza.

Noi abbiamo ripreso pari pari la direttiva che, attraverso una serie di passaggi, arriva espressamente ai diciotto mesi; siamo i primi a sperare che attraverso un monitoraggio si possa far scendere questo termine e arrivare a un numero di mesi non così elevato. Tuttavia, non dimentichiamo mai che chi viene trattenuto in un centro di identificazione è colui che non vuole in alcun modo dimostrare documentalmente la sua identità o dire il proprio nome. Questo non voglio considerarlo un comportamento non umano, però sappiamo anche come sia importante l'identificazione, perché noi tutto possiamo fare, prevedere ogni tipo di provvidenza utile, tentare di integrare, di tenere, di dare permessi normali o di carattere umanitario, ma non ci possiamo permettere di avere sul territorio persone non identificate, perché queste ultime possono diventare pericolose.

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, il tempo a sua disposizione è esaurito.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, io sto esprimendo un parere su tutti gli emendamenti: sono settanta. Siccome li ho studiati tutti, se lei gradisce, esprimo un parere motivato su ciascuno! (Applausi dai Gruppi PdL e PD). Se però il senatore Legnini è riuscito a impedirmi di sviluppare il mio ragionamento su un emendamento, credo che un atteggiamento di questo genere non sarebbe gradito.

PRESIDENTE. Senatore Boscetto, la Presidenza chiede la collaborazione di tutti, però le ricordo che ha finito il tempo.

BOSCETTO, relatore. Signora Presidente, alla luce di tali considerazioni, fermo restando il fatto che il Governo si è riservato di accogliere alcuni ordini del giorno, il mio parere su tutti gli emendamenti è di invito al ritiro oppure di contrarietà. (Applausi dal Gruppo PdL).

Sugli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Signora Presidente, sugli emendamenti esprimo parere conforme a quello del relatore.

Sull'ordine del giorno G3.100, invito al ritiro, o il parere è contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.101, esprimo parere contrario sulle premesse, mentre per quanto riguarda il dispositivo esprimo parere favorevole purché venga accolta la riformulazione fino a «trattenimento nei CIE».

Sull'ordine del giorno G3.102, esprimo parere contrario sulle premesse. Per quanto riguarda il dispositivo, esprimo parere favorevole con riformulazione fino alle parole «trattenimento nei CIE».

Sull'ordine del giorno G3.103, esprimo parere contrario sulle premesse. Per quanto riguarda il dispositivo, chiedo di eliminare dal testo le parole «e nel primo provvedimento utile».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.104, esprimo parere contrario sulle premesse, mentre sul dispositivo propongo la seguente riformulazione: «predisporre con tempestività tutte le modifiche, anche legislative, necessarie a recepire nell'ordinamento italiano lo spirito e la ratio della direttiva al fine di rendere più accessibile la partenza volontaria nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini dei Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare».

Circa l'ordine del giorno G3.105 (testo 2), esprimo parere contrario sulle premesse. Esprimo parere favorevole sul dispositivo in caso di accoglimento della seguente riformulazione: «predisporre tutte le misure necessarie affinché la disciplina dell'allontanamento e del trattenimento sia caratterizzata dalla medesima gradualità delle misure adottabili a partire da quelle prioritariamente indicate dalla direttiva, quali la partenza volontaria, fino a giungere alle misure più coercitive, al pari di quanto disposto dall'intero articolato della direttiva».

Sull'ordine del giorno G3.106, esprimo parere favorevole, comprese le premesse.

Invito i presentatori al ritiro dell'ordine del giorno G3.107, altrimenti esprimo parere contrario, in quanto sul punto è già stato accolto alla Camera un emendamento dell'opposizione che ha ulteriormente consentito di chiarire che non può essere comunque superato il termine massimo dei 18 mesi.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G3.108, esprimo parere contrario sulle premesse e parere favorevole sul dispositivo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuta alla Presidenza una richiesta, a prima firma del senatore D'Alia, per la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti 3.3, 3.22, 3.36, 3.40, 3.41, 3.42, 3.43 e 3.44.

Alla luce della costante prassi applicativa dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la Presidenza ritiene ammissibile tale richiesta, che andrà nuovamente supportata al momento della votazione dei singoli emendamenti.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 3.100, 3.101 (testo 2) e 3.2 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2a.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2a, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3, su cui è stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dai senatori D'Alia e Serra, identico all'emendamento 3.102, presentato dal senatore Marcenaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.8, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.9.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, negli emendamenti 3.9 e 3.10 (sui quali svolgo un'unica dichiarazione di voto) trattiamo il tema delle misure alternative o comunque di quelle che possono essere attuate prima di effettuare l'espulsione. Sappiamo che il pericolo di fuga è determinato da una serie di possibilità; tuttavia il combinato disposto dei nostri provvedimenti di sicurezza rende in qualche modo quasi obbligata la dimostrazione del pericolo di fuga e quindi il trattenimento nei CIE. Invece la direttiva prevede tutt'altro, cioè prevede che vengano utilizzate misure alternative, tenuto conto anche che talvolta il possesso dei documenti non è una responsabilità della persona che si trova nel nostro territorio, così come altri requisiti che vengono qui richiesti.

Pertanto, attraverso questi emendamenti, vogliamo muoverci in conformità con lo spirito della direttiva rispetto alle modalità e ai procedimenti di immediata espulsione.

Per tale motivo, dichiariamo il voto favorevole e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.9, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.10, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11, identico all'emendamento 3.12.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.11, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori, identico all'emendamento 3.12, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, poiché stiamo parlando di rimpatri, qualche senatore è già tornato a casa, ma continua a votare! Occorrerebbe, dunque, che i senatori Segretari d'Aula riuscissero a identificare e a far espellere questi senatori. (Applausi dai Gruppi PD e PdL).

PRESIDENTE. Invito i senatori Segretari a verificare chi è stato «rimpatriato»!

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.13.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.13, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Aspetto a chiudere la votazione perché è in corso una verifica della senatrice Segretario.

Invito i colleghi a votare ognuno per sé. In questo modo, facciamo anche prima.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.14.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.14, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori Segretari a verificare.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.15.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, con questo emendamento, come con i precedenti, si cerca di migliorare il provvedimento al nostro esame in direzione dello spirito della direttiva, quello cioè di rendere più agevole la partenza volontaria, di utilizzare misure alternative per escludere la possibilità di fuga a causa di una serie di elementi (in questo caso si interviene, in particolare, sull'alloggio, mitigando il termine per quanto riguarda la relativa idoneità, piuttosto che la disponibilità). Questi elementi, uniti e combinati con le disposizioni relative alla sicurezza, non fanno altro che aggravare la situazione e, quindi, ingolfare i CIE, già gravati per una serie di ragioni di cui si è già parlato. Misura grave per la libertà personale e, anche dal punto di vista operativo, misura inefficace e inefficiente, visto che si potrebbe provvedere in altro modo mitigando determinate espressioni e conformandosi allo spirito della direttiva europea.

Chiedo infine, signora Presidente, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Reiterati commenti del senatore Garraffa).

Ci sono i senatori Segretari. (Commenti del senatore Belisario).

Colleghi, sono costretta ad annullare la votazione.

Invito nuovamente il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco nuovamente la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.15, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Prima di chiudere la votazione, invito i senatori Segretari ad effettuare una verifica. È in corso la verifica, non chiudo la votazione.

Colleghi, evitiamo di perdere tutto questo tempo. Ognuno deve votare per sé. (Commenti del senatore Azzollini).

Non è approvato.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.17.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.17, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «tra 7 e 30 giorni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.17 e l'emendamento 3.16.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.18 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.19.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, nel mio intervento, farò riferimento anche all'emendamento 3.16, in quanto entrambe le proposte di modifica riguardano le modalità di allontanamento volontario dello straniero.

L'emendamento 3.16 proponeva che, al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso 5, dell'articolo 3 del decreto-legge, si sostituisse il primo e il secondo periodo con il seguente: «Il prefetto, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni».

Al contrario, il testo al nostro esame, che mette in capo allo straniero la facoltà di chiedere l'allontanamento volontario in alternativa all'espulsione, si presta a moltissimi equivoci. A tale proposito, vorrei chiedere al ministro della semplificazione Calderoli se si può scrivere un articolo così complicato: anziché stabilire che il prefetto decreta l'espulsione e contemporaneamente fissa il termine entro cui lo straniero che è in quelle condizioni può scegliere l'allontanamento volontario (noi diciamo tra il settimo e il trentesimo giorno), si mette in capo allo straniero stesso la facoltà di richiedere l'allontanamento volontario e di fissare un termine; se egli non utilizza la facoltà accordatagli, compie un gesto che successivamente è punito con l'espulsione immediata.

Ebbene, in questo modo si raddoppia il lavoro per il prefetto e si crea un'ulteriore fonte - di cui è pieno questo testo - di nuovi ricorsi in sede giurisdizionale, mettendo così a repentaglio la norma.

Se invece si scrive il testo come ci permettiamo di suggerire, si semplifica il lavoro, si abbreviano i tempi e si dà una chance in più agli stranieri in condizione di andarsene volontariamente a casa propria. (Applausi delle senatrici Garavaglia Mariapia e Incostante).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.19, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.20, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.21, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.22, su cui è stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, in primo luogo, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

Vorrei poi fare una brevissima premessa dicendo: meno male che c'è l'Europa, così questo Governo deve, sia pure obtorto collo, adeguarsi alla direttiva europea. Certo, il ministro Maroni soffre un po': al raduno di Pontida ha detto di avere contro l'Europa, la NATO e la magistratura. Va bene per la magistratura, dato che è composta da toghe rosse; la NATO, poi, parla inglese, e quindi non capisce.

MARONI, ministro dell'interno. Complimenti!

LIVI BACCI (PD). Viceversa, per quanto riguarda l'Unione europea, che ha emanato questa direttiva, devo ricordare che essa è formata per la stragrande maggioranza da Paesi governati dalla destra e dal centrodestra. Questo vuol dire forse che tali Paesi hanno un senso civico, e un senso di civiltà, per quanto riguarda le migrazioni, un po' più elevato del nostro.

L'emendamento 3.22 riguarda l'irregolare al quale sia stato concesso un termine per la partenza volontaria. L'emendamento sopprime la seguente dizione: «il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo».

Ebbene, si considerino tre aspetti. Come fa un irregolare, che ha un lavoro irregolare a nero, ad avere denaro di fonte lecita, quando probabilmente il suo datore di lavoro, che gli ha dato lavoro a nero, è stato sanzionato e ha commesso un reato?

In secondo luogo, la richiesta di risorse è abnorme. Se il rimpatriando rimpatria subito, perché chiedergli fino a tre mensilità dell'assegno sociale? C'è evidentemente una sproporzione tra la durata del tempo che gli viene assegnata prima di partire e la richiesta economica che gli viene avanzata.

L'ultimo aspetto riguarda il fatto che chi non ha risorse forse è anche colui che ha più voglia di rientrare nel proprio Paese e meno chance di rimanere nel Paese nel quale si trova irregolarmente. Quindi, l'emendamento in esame cancella questa contraddittoria e inutile disposizione.

Infine, ne cancella anche un'altra, perché in realtà la previsione degli ultimi due periodi configura come illeciti penali la violazione delle prescrizioni da parte dello straniero, nelle more dell'espulsione, prevedendo la competenza del giudice di pace ad irrogare una multa da 3.000 a 18.000 euro. Qui siamo all'aspetto umoristico: quale straniero che sta per essere espulso avrà i soldi, o li troverà, o li vorrà pagare, per una multa da 3.000 a 18.000 euro? È veramente un assurdo.

Inoltre la disposizione dell'allontanamento mediante accompagnamento in caso di violazione delle sanzioni è già stabilita dalla lettera c) del nuovo comma 4-bis dell'articolo 13 del testo unico, introdotta dall'articolo 3, comma 4, del decreto, ovverosia è già all'interno. Quindi questa è una norma contraddittoria, assurda e inutile. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto, precedentemente avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.22, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.23, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.24, identico all'emendamento 3.25.

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Mauro Maria (PD). Signora Presidente, devo dire che prima sono rimasto molto colpito, quando il relatore, persona che stimo e apprezzo e con la quale ho avuto molte volte occasione di confrontarmi in Commissione, ha affermato che alcuni emendamenti erano di pregio ma, essendo o troppo complessi o di miglioramento di dettaglio, non li poteva accogliere. Ciò mi ha colpito, perché è come se noi ci dimenticassimo che in questo momento stiamo facendo leggi. Se noi facciamo una legge e viene presentato un emendamento di miglioramento, deve essere escluso per il solo fatto che è di dettaglio? O al contrario, visto che ci troviamo nella situazione di conversione di un decreto‑legge, con questo tipo di atteggiamento rinunciamo, a prescindere, a svolgere il nostro ruolo di parlamentari, perché riteniamo che soltanto il Governo possa intervenire e, ove si possono portare contributi positivi, non vi accediamo?

Non entro nel merito delle considerazioni già svolte dal senatore Livi Bacci rispetto al significato della possibilità di chiedere garanzie comprese tra uno e tre mensilità dell'assegno sociale, ma se, con un intervento di dettaglio, si prevede che si possa chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo, si introduce un elemento di flessibilità che mi sembra assolutamente migliore. Mi sembra che nel caso specifico manchi quel briciolo di buon senso che, paradossalmente, si è manifestato proprio oggi in Commissione, dove ci siamo trovati a confrontarci su un atto del Governo che recepiva una proposta per il cambiamento dei visti dei cittadini dei Paesi terzi e abbiamo votato all'unanimità. Qualche volta dobbiamo interrogarci se, prescindendo un po' dalle categorie di maggioranza e opposizione, non si debba cercare di fare norme utili per i cittadini, tutti, e a prescindere dalle posizioni di parte. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.24, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 3.25, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.26, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.27, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.28.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.28, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.29, identico all'emendamento 3.30.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.29, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, identico all'emendamento 3.30, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.103 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.32.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.32, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.33, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.34.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, anche con l'emendamento 3.34 ritorno sul punto per dimostrare come, ancora una volta, rispetto ai temi del pericolo di fuga e alla possibilità di avere invece misure alternative al trattenimento nei CIE, noi abbiamo insistito in tutti i modi per migliorare questa norma alla Camera come al Senato. Rispetto al pericolo di fuga, che riguarda la non identità, il non possesso di documenti, la mancata possibilità di dimostrare che si ha un alloggio e altre condizioni, si aspetta la richiesta dello stesso immigrato, dello stesso soggetto che è su questo territorio, di chiedere la partenza volontaria e di farlo anche in un certo tempo.

Questo tema è stato già illustrato da parte di altri colleghi, ma ci porta ad una contraddizione molto forte. Non avendo mai accolto nessuno di questi emendamenti e non avendo mai voluto modificare ed intervenire in qualche modo per utilizzare altre misure, voi finite con l'essere costretti a trattare tutta questa materia con il trattenimento nei CIE. Questo, oltre che essere una misura perniciosa e negativa dal punto di vista della restrizione delle libertà personali, sarà anche una questione, come si può intuire, non facilmente gestibile, sia per quanto riguarda la ricerca e la definizione delle identità - perché ingolferete le commissioni che dovranno fare questo lavoro - sia per quanto riguarda i pericoli di ordine pubblico, di sovraffollamento e di possibile minaccia esterna che si verificheranno in determinate situazioni. Gli episodi che sono avvenuti sono all'ordine del giorno e ancora una volta ci ricordano che si potrebbero evitare situazioni peggiori in questo campo, se solo si volesse ascoltare e prendere in considerazione una serie di miglioramenti e di misure alternative.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.34, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.35.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, l'emendamento 3.35 mira ad intervenire sulla questione che è stata elusa con il voto sul nostro ordine del giorno, con il quale si chiedeva che senza condizioni fossero ammessi i giornalisti all'interno dei CIE.

Il passato di questa vicenda è abbastanza chiaro; il ministro Maroni ogni tanto sente il bisogno insopprimibile di mostrare i muscoli e questo si è tradotto nel fatto che con circolari precedenti anche ai parlamentari è stato interdetto l'ingresso nei CIE. Alla senatrice Carloni è stato interdetto l'ingresso in un CIE ad aprile; all'onorevole Furio Colombo è stato interdetto l'ingresso in un CIE dopo telefonata diretta del ministro Maroni. All'onorevole Colombo è stato detto: «Se vuole, può venire domani»; mi sembra una risposta un po' provocatoria. Il problema della presenza dei parlamentari è stato - grazie al cielo - risolto, e abbiamo potuto constatare di persona quali sono le condizioni di alcuni CIE, su cui relazioneremo in altro contesto.

La presenza dei giornalisti, però, è fondamentale, perché il fatto che si voglia interdire loro l'ingresso dimostra una cosa sola: il Governo si vergogna di questi centri di identificazione ed espulsione. Spesso questi centri non servono nemmeno all'identificazione, perché si tratta per il 70 per cento di persone che sono state già identificate e che giacciono nell'inerzia più assoluta, perché non possono fare niente. Il fatto che il Governo si vergogni dei CIE è buon segno, perché vuol dire che gli è rimasto un minimo di senso della decenza.

Tuttavia, il fatto che venga proibito l'ingresso ai giornalisti è gravissimo, perché tutto ciò che il giornalista non vede la società ignora. È quindi fondamentale per noi che i giornalisti possano mettere occhi e mente in luoghi dove il potere politico vuole invece impedirlo.

Su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dei senatori Perduca e Livi Bacci).

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pardi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.35, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.36, su cui è stata avanzata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signora Presidente, quest'emendamento tende a sopprimere il periodo che attribuisce al questore il nulla osta su alcune delle procedure sulla espulsione, che dovrebbero a nostro avviso rimanere in capo all'autorità giudiziaria. Siccome questo è uno dei punti che è stato anche oggetto di osservazioni, invito a votare a favore.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto precedentemente avanzata risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indìco, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, la votazione a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.36, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.37.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Brusìo).

INCOSTANTE (PD). Intervieni pure su questo applauso scandaloso!

PRESIDENTE. Colleghi! Un momento di euforia. Prego, colleghi, possiamo andare avanti?

BIANCO (PD). Signora Presidente, si accontentano di poco per entrare in euforia.

Signor Ministro, faccio appello a lei personalmente, perché normalmente apprezzo il suo buon senso e la sua ragionevolezza, anche quando abbiamo opinioni politiche diverse e anche molto diverse. Signor Ministro, colleghi della maggioranza, con quest'emendamento, a firma delle senatrici Adamo e Incostante e mia, proponiamo di introdurre un comma 4-bis che prevede che, quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, e quindi il trattenimento non è più giustificato, lo straniero sia rimesso in libertà.

Ora, mi permetto di ricordarle, signor Ministro, che secondo le valutazioni svolte nella relazione di accompagnamento circa i costi dell'operazione, il costo del trattenimento di un cittadino straniero in un CIE è di circa 55 euro al giorno. Per la durata di 18 mesi questa cifra vale qualcosa come 30.000 euro.

Allora, mi chiedo, e le chiedo, signor Ministro, che senso ha trattenere nei CIE quando con assoluta certezza, o ragionevole certezza, non c'è alcuna possibilità di procedere all'identificazione? Che senso ha tenere - e mi consenta - spendere in questo modo soldi dello Stato italiano, quando queste risorse potrebbero essere più efficacemente utilizzate in altro modo? In che modo, signor Ministro? Con quello che in alcuni Paesi viene fatto e che anche in Italia si è proposto di fare, dando cioè queste risorse al cittadino che rientra nel suo Paese: si può vedere di farlo in qualche altro modo, per esempio lavorando in termini di cooperazione con i Paesi di provenienza per fare in modo che le politiche divengano più efficaci.

Insomma, il nostro emendamento tende puramente e semplicemente ad utilizzare in modo efficace delle risorse, per impedire il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma con politiche che non sono né barriere, né fazzoletti di qualunque colore messi sull'abito per mostrare una identità politica. La politica di contrasto all'immigrazione clandestina si fa in un modo serio ed efficace, e non con bandiere o con parole al vento. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 3.37, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori, fino alle parole «o del respingimento».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante dell'emendamento 3.37 e gli emendamenti 3.39 e 3.38.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.40, identico all'emendamento 3.41.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, vorrei spiegare perché noi chiediamo la soppressione di questa disposizione. Essa - lo dico ai colleghi della maggioranza - prevede di portare da sei mesi ad un anno e mezzo il tempo massimo di permanenza dello straniero nei centri di identificazione e di espulsione; questa disposizione viene giustificata perché funzionale all'identificazione del cittadino straniero. Il regime di libertà personale, all'interno di questa struttura, è sostanzialmente identico a quello della detenzione, con la differenza che ci troviamo di fronte ad una persona che allo stato dell'arte non ha commesso alcun reato. E lo stato di fermo, chiamiamolo così, è funzionale alla identificazione.

Allora, crediamo che, poiché il numero dei centri di identificazione e di espulsione nel nostro territorio non è aumentato, e poiché semmai è aumentato - e le ragioni stanno nell'inefficienza dell'Amministrazione dell'interno, da un lato, e nella carenza degli accordi di cooperazione internazionale che sono funzionali alla collaborazione con gli Stati di provenienza ai fini della identificazione, dall'altro - la soluzione del problema non è allungare e addirittura triplicare il tempo di permanenza nei centri. La soluzione del problema sta nel rendere più efficiente il sistema che porta all'accertamento della identità del cittadino straniero, nel rendere più efficienti i meccanismi attraverso cui si va all'accertamento dell'eventuale diritto alla protezione umanitaria e all'asilo, e certamente nel potenziare le relazioni internazionali che portano a far sì che le procedure di identificazione siano certe rispetto agli Stati di provenienza.

L'idea invece di risolvere la questione nei termini prospettati dal Governo serve solo a creare una situazione di disparità di trattamento, scaricando su queste persone un sistema di per sé inefficiente. Tutto ciò, con una serie di effetti paradossali, il primo dei quali è che il sistema della nostra custodia cautelare in carcere è meno rigido di quello previsto con questa disposizione. Intendo dire che il tempo della custodia cautelare e della restrizione della libertà personale di cittadini italiani gravemente indiziati di gravi reati è inferiore al tempo che noi prevediamo per la permanenza nei centri identificazione e di espulsione di soggetti la cui irregolarità non è stata accertata - questo è il punto - e che quindi non hanno commesso alcun reato.

Il secondo effetto di questa disposizione è che non si migliora il meccanismo, ma si intasano i centri di identificazione e di espulsione, perché è evidente che più tempo l'amministrazione ha a disposizione e più tempo impiegherà nel compiere gli adempimenti funzionali all'identificazione dei soggetti.

Il terzo effetto è quello che, purtroppo, stiamo già vedendo in questi giorni in alcuni centri di identificazione ed espulsione, dove la tensione cresce sempre più e quindi il rimedio che si propone è peggiore del male.

Sono queste le ragioni che, oltre ai profili di costituzionalità della norma che abbiamo avuto modo di evidenziare nell'ambito della discussione sulla questione pregiudiziale, ci inducono a ritenere che si stia compiendo un gravissimo errore, che peraltro il Senato qualche mese fa, cassando questa norma, non aveva commesso. Mi rendo conto che oggi probabilmente c'è una minore attenzione da parte dei colleghi della maggioranza rispetto a questo tema, ma stiamo commettendo un gravissimo errore, perché stiamo introducendo nell'ordinamento una norma che, da un lato, crea obiettivamente un'aberrazione dal punto di vista delle garanzie e dei diritti fondamentali e dall'altro squilibra il sistema rispetto al nostro ordinamento penale interno.

Peraltro, stiamo anche lanciando un messaggio che obiettivamente non è dei migliori, perché ci mostriamo forti con i deboli, e allo straniero extracomunitario la cui identità dobbiamo accertare per capire se è un irregolare e quindi se va espulso diciamo che può stare in un sistema di privazione della libertà personale fino a 18 mesi; a chi invece si macchia di gravi delitti, con il nostro codice di procedura penale diciamo che può stare in carcere per un massimo di 12 mesi. Siamo garantisti a giorni alterni e lo siamo solo nei confronti di coloro i quali si trovano in una condizione di debolezza, mentre nei riguardi di chi si trova in una condizione di forza ci atteggiamo così come abbiamo fatto con il "processo lungo". Credo che sia obiettivamente vergognoso. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e del senatore Pistorio).

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signora Presidente, condividendo appieno le argomentazioni testè prodotte dal collega D'Alia, chiedo di sottoscrivere l'emendamento 3.40.

LIVI BACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (PD). Signora Presidente, naturalmente faccio mie le considerazioni del senatore D'Alia, tutte estremamente calzanti. Vorrei dire che ritengo sia giunto il momento di istituire una Commissione d'inchiesta sul funzionamento dei CIE (Applausi dal Gruppo PD).Una Commissione bicamerale potrebbe infatti finalmente far luce su questa istituzione, di cui certamente il meno che si possa dire è che è estremamente controversa e sulla quale si allungano per lo meno tre ombre.

La prima, molto minacciosa, concerne le condizioni di vita nei CIE che, senza ripetere qualcosa che è stato detto più volte, sono in gran parte di queste istituzioni intollerabili. La seconda ombra lunga concerne la frequente violazione di diritti umani all'interno dei CIE, e si tratta, anche in questo caso, di un'ombra minacciosa sopra questa nostra istituzione. Una terza ombra lunga è di carattere giuridico. La pena, mi è stato detto, deve essere proporzionata, la sanzione deve essere proporzionata al reato. Mi domando allora: è proporzionale al reato il trattenimento in un CIE per diciotto mesi per qualcosa che non è in realtà un reato e che l'umanità, per millenni, è stata abituata a considerare un comportamento normale? Nessuno vuole l'immigrazione irregolare, ma nella coscienza della gente l'irregolarità non è un grave reato, e allora non c'è proporzionalità della pena: credo pertanto che anche il fondamento giuridico sia traballante.

Detto questo, vorrei fare alcune considerazioni di tipo tecnico - alcune sono già state svolte da altri colleghi - relativamente al costo. Non so se la relazione tecnica sia stata capace di individuare il costo aggiuntivo per protrarre a diciotto mesi (547 giorni e mezzo) il trattenimento nei CIE, ma tralascio questo aspetto. Il punto è il seguente: sappiamo che la probabilità di identificazione in un CIE tende a decrescere velocemente dopo le prime settimane. Dopo qualche settimana, addirittura dopo un paio di mesi, questa probabilità arriva vicino allo zero. Ma allora quale razionalità c'è in una norma di questo tipo? Essa è assolutamente inconcepibile e, ripeto, irrazionale. Purtroppo, anche se più volte richiesti dal Comitato Schengen, gli uffici del Viminale non forniscono i dati circa la permanenza dei CIE classificati secondo il momento di entrata. Vorrei sapere quanto tempo intercorre tra l'entrata nel CIE e il momento in cui viene fatta l'identificazione. Credo che allungando enormemente i tempi si aumentino i costi e si diminuisca enormemente l'efficienza.

Infine, e non ultimo, chi viene trattenuto per mesi e mesi, anche per un anno e mezzo, in un CIE diventa inevitabilmente una bestia, e non può essere diversamente. Se qualcuno di voi ha visitato i CIE sa cosa intendo dire: ci si può stare un giorno, qualche settimana, forse qualche mese, ma certamente, passati molti mesi, le condizioni di vita sono insostenibili, e tale situazione diventa poi il combustibile per quei conflitti e quelle rivolte nei CIE che rendono ulteriormente insopportabile la permanenza negli stessi. Quindi, prego il Senato di riconsiderare questo allungamento, che è irrazionale sotto tutti i punti di vista e contrasta con i principi elementari di umanità, e credo anche del diritto, e quindi non va approvato.

Intendo anche ribadire in questa Aula, e vorrei che ciò potesse avere seguito, che è urgente creare una Commissione di inchiesta, o del Senato o bicamerale, sui CIE. Nel 2007 venne fatta una relazione da parte di una commissione indipendente presieduta dall'ambasciatore De Mistura, che non ha avuto tempo di avere seguito ed è stata buttata nel dimenticatoio. Credo sia il momento di riaprire politicamente, seriamente e anche in maniera bipartisan, il dossier di questa istituzione, perché credo che tale situazione non ci faccia onore. (Applausi dai Gruppi PD e Per il Terzo Polo:ApI-FLI).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, l'emendamento 3.40, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori, identico all'emendamento 3.41, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Sull'emendamento 3.42 è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto da parte del senatore D'Alia.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, ritiro tutte le richieste di votazione segreta per questo e per i successivi emendamenti.(Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.42, presentato dai senatori D'Alia e Serra.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.43, presentato dal senatore Di Giovan Paolo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.44.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.44, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.45.

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, anche l'emendamento 3.45 punta ad eliminare il carattere vessatorio della permanenza fino a 18 mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Il carattere inumano di tali centri è già stato sottolineato da numerosi interventi precedenti.

Vorrei ora sottolineare due fatti. Il primo è che all'interno di tali centri non ci sono le condizioni del carcere e vengono a mancare anche le rare, insufficienti, miserabili prerogative di chi sta in carcere. Non c'è la possibilità di lavorare; non c'è la possibilità, entro certi limiti, di avere qualche momento di svago, se si può usare un termine così frivolo per una condizione così impossibile. È stato spiegato dai custodi di un CIE che non si può neanche tenere un biliardino, perché l'asse metallico divelto può diventare un'arma contundente.

In definitiva, all'interno dei CIE i reclusi non possono fare nulla, ed è questo forse il motivo principale per cui, come ha spiegato il senatore Livi Bacci, l'uomo può diventare una bestia: perché non può esercitare nessuna prerogativa umana, ma può solo stare lì dentro; e trovandosi in tale condizione, nasce prima l'avvilimento e poi la rabbia.

In secondo luogo, purtroppo, è testimoniato che, per lo meno per quello che riguarda i maschi, il 70 per cento dei detenuti dentro i CIE in realtà è già stato identificato, per cui si arriva all'assurdo che un centro di identificazione non riesce ad identificare gli identificati.

Infine, devo ammettere un mio errore personale, e lo voglio sottolineare, anche se si tratta di una cosa considerata poco diplomatica. Nell'intervento precedente ho citato i casi della senatrice Carloni e dell'onorevole Furio Colombo perché, per un eccesso di diplomazia, ho voluto tributare una sorta di omaggio agli alleati, ma ho trascurato di citare il fatto che il mio Capogruppo vuole che io non ricordi (invece lo voglio dire, perché gli errori devono essere ammessi in base al criterio della responsabilità personale) che il senatore Belisario è stato il primo ad essere stato impedito nell'ingresso da un intervento specifico del qui presente ministro Maroni. (Commenti dal Gruppo PdL).

VOCE DAL GRUPPO PDL. Bravo Maroni!

PARDI (IdV). Non l'avevo fatto presente perché volevo esercitare un'azione diplomatica nei confronti degli alleati. Invece, ora lo voglio citare. Si tratta di un mio errore, e gli errori vanno ammessi. (Applausi dal Gruppo IdV. Congratulazioni).

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.45, presentato dal senatore Pardi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.46, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.47, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.48 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.49, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.50, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dalla senatrice Adamo e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.51 è improcedibile.

Senatore Perduca, sull'ordine del giorno G3.100 c'è un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Lo ritira?

PERDUCA (PD). Signora Presidente, la senatrice Maraventano nel suo intervento nel dibattito generale ha chiesto cosa fanno le Nazioni Unite. L'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di rifugiati, tre settimane fa, ha preparato un documento e, a seguito dell'approvazione di questo provvedimento alla Camera, auspicava che al Senato, sapendo che sarebbe stato blindato, alcuni accorgimenti di indirizzo politico generale venissero adottati. Io mi sono permesso di rielaborarli in un ordine del giorno al quale è stato dato parere negativo. Alcuni di questi impegni hanno invece ricevuto parere favorevole in altri ordini del giorno: ma tant'è.

È qualcosa che ci viene richiesto non per la modifica di norme, ma in termini di attenzione e di reazione politica da parte dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR). I punti sarebbero stati questi: limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute; prevedere un rilascio immediato di permesso di soggiorno nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, come previsto dall'articolo 15, comma 4 della direttiva UE; non escludere dall'ambito di applicazione della normativa di recepimento la fattispecie dei respingimenti alla frontiera o differiti ex articolo 10 del Testo unico immigrazione; prevedere che, nella valutazione delle singole posizioni, caso per caso, come ha ricordato il senatore Boscetto, vi sia la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno data la rilevanza umanitaria, ovvero la condizione psicofisica dell'interessato.

C'era poi una richiesta avanzata da alcune associazioni. Poco fa è stato fatto l'elenco di chi, anche a seguito della circolare del ministro Maroni del 1° aprile, aveva ancora l'accesso ai centri perché anche altre associazioni convenzionate con il Ministero potevano entrare, ma la cosa non è sempre avvenuta. La richiesta mirava a cercare di trovare una soluzione per le cosiddette «figure grigie», che sono quei migranti irregolari che spesso si trattengono nel territorio nell'Unione europea. Tale risoluzione avverrebbe innanzitutto con un tentativo concreto di rimpatrio volontario assistito, mentre solo in casi in cui ciò non è possibile si dovrebbe ricorrere all'espulsione forzata.

Il nostro ordine del giorno, sottoscritto anche dalla senatrice Carloni oltre che dai radicali, chiedeva di prendere ciò in considerazione una volta per tutte, ma non con termini particolarmente ordinatori e perentori. Ci è però stato detto di no, senza troppe spiegazioni. Vedo che ci sono ulteriori consultazioni relativamente ad altro e, quindi, non accolgo l'invito al ritiro e chiedo che l'ordine del giorno venga messo ai voti con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Perduca, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.100, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Sull'ordine del giorno G3.101 il rappresentante del Governo ha espresso un parere contrario sulle premesse e ha proposto una riformulazione del dispositivo. I presentatori concordano?

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

PRESIDENTE. Lo stesso discorso vale per l'ordine del giorno G3.102. Senatrice Incostante, è d'accordo?

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, questo ordine del giorno è simile al precedente dei colleghi D'Alia e Serra e ad altri su cui abbiamo sentito anticipare un accoglimento. Volevo chiarire, rispetto alla battaglia che abbiamo fatto in Commissione e in Aula, che noi ribadiamo tutta la nostra più totale contrarietà all'atteggiamento che si è avuto per adottare questo provvedimento relativamente alla direttiva. Pensiamo che questo atteggiamento produrrà di nuovo degli elementi di difficoltà per il nostro Paese.

Quindi, per nostro convincimento politico, ribadiamo interamente le premesse, che il Governo ci dice di non accogliere, mentre, in un'ottica di riduzione del danno, accogliamo la modifica del dispositivo, perché pensiamo che almeno possa essere uno spunto di riflessione per riportare in questo testo il recepimento della direttiva ed elementi di maggiore aderenza allo spirito della direttiva stessa.

Quindi, accogliamo la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo, ma voglio che rimanga chiaramente agli atti il fatto che sulle premesse e su tutta la battaglia il nostro orientamento rimane fermo e contrario. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.102 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Adamo, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3.103?

ADAMO (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Incostante, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3.104?

INCOSTANTE (PD). Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.104 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatrice Incostante, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3.105 (testo 2)?

INCOSTANTE (PD). Signora Presidente, sull'ordine del giorno G3.105 (testo 2) devo intervenire, perché esso contiene riferimenti a una serie di elementi abbastanza particolari e significativi del provvedimento in esame. Non siamo riusciti a far approvare un emendamento sulla questione e quindi abbiamo pensato che almeno un ordine del giorno potesse essere accolto. Si tratta del tema dell'ultima istanza, cioè della possibilità, dopo la disposizione dell'allontanamento, di arrivare all'eventuale arresto e quindi al trattenimento come ultima istanza.

Riteniamo che nel provvedimento in esame si stia eccedendo sulla proporzionalità. Nei fatti siete stati costretti a tornare indietro sulla misura dell'arresto, perché questa è stata censurata dall'Unione europea; attraverso il provvedimento in esame, con il trattenimento nei CIE non fate altro che arrestare gli immigrati e trattenerli in una situazione di carcere parallelo, non giustificato da alcuna normativa né da un percorso di garanzie (qual è almeno la detenzione in senso proprio prevista dal nostro ordinamento), ed in contrasto con la direttiva, con il nostro ordinamento penale, con i principi della Corte di giustizia e con la nostra Costituzione. Alla fine, arrivate al punto da cui si è partiti, cioè dallo spirito dei primi provvedimenti sulla sicurezza: quello di arrestare l'immigrato.

Per tale motivo, non accolgo la riformulazione proposta dalla rappresentante del Governo ed insisto per la votazione dell'ordine del giorno, che chiedo venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G3.105 (testo 2), presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.106 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G3.107 è stato avanzato un invito al ritiro. Senatrice Marinaro, accoglie tale invito?

MARINARO (PD). Sì, signora Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatrice Marinaro, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G3.108?

MARINARO (PD). Signora Presidente, ribadisco la singolarità di questa procedura, cioè quella di eliminare le premesse che hanno un significato politico, lasciando soltanto il dispositivo.

Sottolineo, inoltre, che l'ordine del giorno G3.108, per come è formulato, necessita delle premesse. Infatti, nel dispositivo si afferma: "a prevedere in tempi rapidi il monitoraggio sull'applicazione della disposizione di cui in premessa...". Pertanto, se il Governo accogliesse un testo di questo tipo, l'ordine del giorno non avrebbe senso.

Se la rappresentante del Governo fosse d'accordo, modificherei il dispositivo nel modo seguente: «a prevedere in tempi rapidi il monitoraggio sull'applicazione della disposizione in materia di trattenimento degli stranieri nei CIE, anche al fine di prevedere la riduzione del tempo massimo di trattenimento».

Visto che la sottosegretario Viale annuisce, la ringrazio per questa disponibilità; però, così come è stato sottolineato da altri colleghi, voglio ribadire (e ricordarlo in questa occasione anche al ministro Maroni) che tra qualche mese noi incorreremo di nuovo in una procedura di infrazione del diritto comunitario, perché voi avete scelto di recepire soltanto la parte più repressiva della direttiva in materia di rimpatri, mentre il suo nucleo fondante è quello di fare leva sul rimpatrio volontario ed assicurare una collaborazione anche con i Paesi di provenienza.

Spero che il sottosegretario Mantica abbia l'accortezza di farsi carico di ciò anche nei confronti delle istituzioni europee quando andrà a contrattare e definire la politica estera ed europea del nostro Paese.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Accolgo la proposta di riformulazione, avanzata dalla senatrice Marinaro (Applausi del senatore Perduca), che suggeriva di fare riferimento al trattenimento degli stranieri nei CIE, altrimenti il dispositivo non si capirebbe.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.108 (testo 2) non viene posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Non è approvato.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, chiedo di apporre la firma all'emendamento 3.0.1, testé votato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Anch'io, signora Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 3.0.1.

PRESIDENTE. Invito gli altri colleghi che volessero aggiungere la firma a comunicarlo agli Uffici.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FONTANA (PD). Signora Presidente, con l'emendamento 4.0.1 chiediamo l'impegno del Governo a riferire semestralmente in Parlamento sull'utilizzo delle risorse dell'Unione europea destinate all'Italia per la gestione dei flussi migratori.

Faccio veramente fatica a comprendere le ragioni per cui, visto che questo punto era già inserito nell'ordine del giorno G103, presentato dalla senatrice Marinaro ed altri senatori, il Governo ha espresso un parere contrario alle premesse, dal momento, peraltro, che si trattava semplicemente dell'elenco dei fondi europei di cui dispone l'Italia nel capitolo «Solidarietà e gestione dei flussi migratori 2007-2013».

Alla luce di ciò, diventa ancora più importante l'approvazione dell'emendamento 4.0.1, perché l'esigenza di trasparenza è fondamentale. Delle due, l'una: o in quell'ordine del giorno sono state inserite cifre sbagliate sui fondi a disposizione, oppure...

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatrice Fontana.

FONTANA (PD). Per rispondere ad un'esigenza di trasparenza e per far sì che il Parlamento sia messo nella condizione di conoscere l'entità dei fondi, il loro utilizzo e l'efficacia della loro destinazione, noi chiediamo che venga espresso un voto favorevole a questo emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).

MARAVENTANO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAVENTANO (LNP). Signora Presidente, noi siamo contrari a questo emendamento 3.0.1, soprattutto perché nei mesi scorsi - non so se qualcuno ha seguito la situazione - sono arrivati troppi minori, e quindi la criminalità organizzata, in questo momento, considerate le leggi attualmente vigenti, potrebbe approfittarne. Se diamo la possibilità alla criminalità organizzata di vedere approvato questo tipo di emendamenti, siamo rovinati. (Commenti della senatrice Pinotti).

Proprio in questi mesi, infatti, essa sta cercando di iniziare le tratte dei minori. Purtroppo, non riuscite a capire che fra qualche mese, oltre ai maggiorenni, moriranno tantissimi minori.

Chiedo quindi ai colleghi di votare contro emendamenti di questo tipo, perché la situazione è veramente molto pericolosa. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

BOSCETTO, relatore. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.0.1, altrimenti il parere è contrario.

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

MARINARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINARO (PD). Signora Presidente, vorrei chiedere alla rappresentante del Governo se, in caso di trasformazione dell'emendamento 4.0.1 in ordine del giorno, è disponibile ad accoglierlo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Viale, accoglie la proposta della senatrice Marinaro?

VIALE, sottosegretario di Stato per l'interno. No.

MARINARO (PD). Bene, grazie!

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.0.1.

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto, poiché è terminato il tempo a disposizione.

MARINO Mauro Maria (PD). Intervengo brevemente, Presidente, solo perché resti agli atti che la senatrice Maraventano ha parlato di un emendamento diverso rispetto a quello che è stato illustrato dalla senatrice Fontana, nel quale peraltro si chiedeva semplicemente di fornire semestralmente un'informazione puntuale e dettagliata al Parlamento. Penso che ciò rientri nelle potestà del Parlamento: non vedo assolutamente cosa ci sia di male a tenere informate le Aule parlamentari su come vengono utilizzati questi fondi.

Proprio oggi, in 1a Commissione, abbiamo approvato una norma in cui si chiede un aumento delle capacità operative a fronte della previsione di fondi e risorse nei confronti degli Stati membri maggiormente interessati dai flussi migratori. È giusto chiedere più fondi, ma è giusto anche che vi possa essere una forma di controllo da parte del Parlamento.

Per questi motivi, voteremo a favore dell'emendamento 4.0.1. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Molinari).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.1, presentato dalla senatrice Marinaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2825

PRESIDENTE.

Passiamo alla votazione finale.

Il primo senatore ad aver chiesto di intervenire in dichiarazione di voto è il senatore Pistorio.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Rinuncio ad intervenire, signora Presidente. (Brusìo).

PRESIDENTE. I colleghi che intendono uscire sono pregati di farlo rapidamente.

CARRARA (CN-Io Sud-FS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, mi adeguo alle esigenze dell'Aula e dichiaro il voto favorevole di Coesione Nazionale, chiedendo di allegare al Resoconto della seduta odierna il testo del mio intervento. (Applausi dal Gruppo CN-Io Sud-FS).

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge sul quale oggi siamo chiamati a votare richiede una particolare attenzione e senso di responsabilità da parte dell'Assemblea e di ciascuno di noi. (Brusìo. Commenti del senatore Serra).

PRESIDENTE. Senatore Serra, ho richiamato i colleghi più volte. Credo che siamo tutti sufficientemente adulti da non dover essere richiamati in continuazione. Chi vuole uscire esca, ma può anche uscire in silenzio. Se volete sospendo la seduta, ma non mi sembra il caso.

Prego, senatrice Germontani.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Stavo dicendo che il decreto-legge che oggi siamo chiamati a votare in quest'Aula richiede una particolare attenzione e un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi. Per questo motivo, credo che i tempi di attenzione e di esame su questo provvedimento siano stati ancora una volta terribilmente strozzati, sia nell'esame in Commissione, sia oggi in quest'Aula.

È stato detto, nel corso degli interventi sui singoli emendamenti, che sarebbe stato opportuno esaminare quali emendamenti non potevano essere accolti e quali invece avrebbero potuto migliorare questo testo che - come dicevo all'inizio - riguarda un problema enorme del nostro Paese, ma non soltanto.

I migranti nel mondo oggi sono 200 milioni, pari a circa il 3 per cento della popolazione mondiale. Le migrazioni, da sempre presenti nella storia dell'umanità, caratterizzano con connotati peculiari l'attuale fase storica di internazionalizzazione e globalizzazione. Negli ultimi vent'anni il fenomeno migratorio è stato caratterizzato da profondi mutamenti, parallelamente ai cambiamenti della società, che è entrata in un nuovo periodo di grande evoluzione. Questo insieme di fattori ha comportato un generale riassestamento della geografia e delle dinamiche delle migrazioni internazionali e una profonda modificazione dei cosiddetti pull factors e push factors.

Va detto che i flussi migratori si pongono oggi con una incidenza tale da superare qualsiasi politica di contrasto e di restrizione adottata dagli Stati di destinazione. Infatti, accanto alla migrazione legale, assistiamo anche al sempre più vistoso ed esteso fenomeno della migrazione illegale che, per essere fronteggiato, necessita di un'appropriata disciplina, a livello nazionale ed internazionale, dei flussi migratori che tenti di conciliare le esigenze repressive dell'immigrazione clandestina con il rispetto dei diritti umani fondamentali internazionalmente sanciti e protetti.

È, quindi, necessario fare una riflessione seria e matura sul fenomeno dell'immigrazione, mettendo da parte tutti i preconcetti e i pregiudizi - più simili ad una sterile propaganda politica - e affrontando in modo sereno ed equilibrato i vari aspetti che compongono il fenomeno dell'immigrazione.

Troppo spesso, durante questa legislatura, il fenomeno dell'immigrazione è stato trattato dal Governo con annunci che non si sono tradotti in iniziative concrete, volte ad arginare concretamente l'immigrazione clandestina. Continuiamo ad assistere ogni giorno a barconi di persone disperate che approdano nel nostro Paese. Che cosa è stato fatto? Sono state inserite misure sempre più restrittive, puntualmente bocciate dalla Corte di giustizia europea e che a nulla sono servite per ridimensionare un fenomeno al limite della tollerabilità.

Serve una visione più ampia. Serve una prospettiva diversa. Serve un approccio maturo che porti ad interventi utili e concreti e non meramente propagandistici. Al contrario, si è deciso di ricorrere nuovamente alla decretazione di urgenza - ne abbiamo parlato nel corso della discussione della questione pregiudiziale - che tutti sappiamo strozza il dibattito, circoscrive la discussione e impedisce (o per lo meno riduce ai minimi termini) qualsiasi contributo. Nuovamente, dunque, si cerca, non di risolvere il problema, ma di rimandarlo.

Viviamo in un'epoca in cui, più o meno inconsapevolmente, da più parti si tende a posporre la tutela dei fondamentali diritti civili ed umani con la conclamata esigenza di combattere pericoli, nuovi o presunti, per la società.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,15)

(Segue GERMONTANI). Al contrario, credo sia necessario riflettere sul fatto che in realtà l'era della globalizzazione ci pone di fronte ad un processo di radicale trasformazione dei concetti di popolo e di popolazione. Da quest'ottica, la cittadinanza appare sempre di più determinata non tanto come status, ma come relazione tra il soggetto individuale e la comunità alla quale appartiene o della quale è venuto a far parte, accettandone le regole e condividendone i valori. E', quindi, necessario chiarire il concetto stesso di integrazione - di cui troppo spesso si parla senza capirne il vero significato - e da questo ripartire per creare una società basata sui doveri, ma anche sui diritti.

Una vera integrazione può essere favorita da una nuova legge sulla cittadinanza, destinata ovviamente a quegli immigrati che si sentano realmente coinvolti nella vita della nostra società. Penso in particolare ai bambini, nati nel nostro Paese da genitori stranieri, che studiano nelle nostre scuole e per i quali occorre già da oggi preparare il loro futuro di nuovi italiani.

Riguardo il cosiddetto decreto rimpatri, si è anche espresso l'Alto Commissariato ONU per i rifugiati, preoccupato per la tenuta delle norme in esame e determinato nel chiedere provvedimenti più miti per introdurre disposizioni più favorevoli alle persone interessate e nel rispetto degli obblighi internazionali sui diritti umani e sull'asilo. In particolare, l'aspetto più contestato del provvedimento riguarda il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione sino ad un massimo di 18 mesi. Ovviamente, la previsione di siffatto trattenimento prolungato non è richiesta obbligatoriamente dalla direttiva rimpatri, ma è prevista come facoltà concessa agli Stati membri. Ci sembra quindi che la previsione di questo ulteriore termine sia di natura meramente formale e serva a rassicurare l'opinione pubblica sulla volontà del Governo di assicurare una gestione rigorosa degli ingressi nel territorio nazionale.

Tuttavia, lo stesso obiettivo potrebbe essere ragionevolmente raggiunto utilizzando un termine massimo di trattenimento ben inferiore a quello di 18 mesi, come quello previsto in via ordinaria dall'articolo 15, comma 5, della direttiva, e pari a sei mesi. D'altra parte, appare ben difficile che le situazioni che rendono possibile l'allontanamento si possano determinare a distanza di molto tempo dall'ingresso nei centri. Così come, oltretutto, la situazione di trattenimento, ove prolungato, potrebbe trasmodare in un sostanziale stato di detenzione per fatti non dotati di grande disvalore.

Va ricordato che con il pacchetto sicurezza l'Italia aveva già aumentato questo periodo da due a sei mesi. Dalle statistiche dello stesso Viminale sappiamo che in pochissimi casi chi non può essere espulso in due mesi lo potrà in sei. Ora portarlo a 18 mesi è solo una punizione che non ha nulla a che vedere con una vera politica di rimpatrio, che non cambia l'effettività dell'allontanamento della persona dal territorio. È quindi solo un atto punitivo, viste le condizioni in cui versano questi centri.

L'estensione della durata massima di trattenimento nei CIE è ancora più preoccupante quando essa avvenga senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento delle condizioni dei CIE stessi. Pertanto, sarebbe opportuno prevedere il rilascio immediato nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato e in assenza di ragionevoli prospettive di eseguire l'allontanamento.

Mi sento anche di dover sottolineare un aspetto di carattere generale. Si sta enucleando un diritto della cittadinanza europea applicato ai cittadini dell'Unione e ai cittadini extracomunitari. Le questioni sono complesse e mi rendo conto che sono anche difficili da risolvere tecnicamente. Mi pare che il Governo si sia mosso entro una cornice molto stretta: pur rispettando formalmente il dato europeo delle direttive, ne ha tuttavia accolto un'interpretazione eccessivamente estesa delle facoltà concesse agli Stati membri. Credo che su tali questioni vada aperto un raccordo permanente con la Commissione europea che valga a prevenire l'insorgere di procedure di infrazione o peggio di sentenze come quella sulla clandestinità che sicuramente non rafforzano l'immagine italiana a livello europeo.

Un'ultima notazione, infine, riguarda i minori cui l'articolo 17 della direttiva reca una disciplina specifica. Si dovrebbe rivolgere una grande attenzione a tale tema, perché i flussi di migranti comprendono un numero di minori e anche di donne veramente ragguardevole. Spero che si dia pronta attuazione anche a questa parte della direttiva, forse di scarso impatto nella prospettiva del rafforzamento del senso di sicurezza dei cittadini, ma di grande importanza nei confronti di categorie di persone estremamente vulnerabili, quali sono i minori.

Quello che voglio dire è che serve serietà, tranquillità, buon senso e senso di responsabilità quando si trattano questi problemi, e serve anche più serietà quando si parla di vite umane. Per questo, dichiaro a nome del mio Gruppo il nostro voto contrario, proprio perché riteniamo che questa attenzione su un grande problema non ci sia stata. (Applausi dal Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI e dei senatori D'Alia e Pardi. Congratulazioni).

PARDI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (IdV). Signora Presidente, colleghi, membri del Governo, signor Ministro, noi ci troviamo a pronunciarci su questo provvedimento, su cui annuncio il voto nettamente contrario del Gruppo dell'Italia dei Valori, in un momento che ci presenta alcuni esempi di vita recenti che sono molto espressivi. Ci sono i 25 immigrati rinchiusi dentro qualcosa che era il pendant della sala macchine di una barcaccia, gasati dagli effluvi venefici del motore acceso e ricacciati a colpi di bastone dentro il pertugio da cui cercavano di uscire, tutti allineati sul porto che li ha accolti, avviluppati nel telo di plastica. Questo è un esempio che sta fuori della nostra responsabilità: è avvenuto e lo constatiamo, ma fa parte del contesto.

C'è un esempio invece che ci riguarda direttamente. Mi riferisco all'energumeno trevigiano che pensa di avere il diritto di spezzare la gamba all'immigrato senegalese solo perché costui non saprebbe rispondere alle domande in dialetto; brutta, bruttissima manifestazione di idiozia identitaria.

Noi viviamo dentro questo mondo e votiamo oggi questo provvedimento con una procedura politicamente un po' curiosa. Molti colleghi, infatti, anche più avvertiti di me nella tattica della politica, hanno spiegato bene all'Aula che il meccanismo con cui la cosa avviene è una sorta di voto di scambio tra l'approvazione da parte della Lega del «processo lunghissimo» che serve ad allontanare indefinitamente i processi al Presidente del Consiglio, per cause ignobili e il voto di questo provvedimento che permette al ministro Maroni di esibire a livello europeo una certa dinamica e robusta ripresa delle espulsioni, quando, come già molti colleghi e colleghe hanno detto, la procedura più saggia sarebbe quella di insistere invece con l'adozione dei criteri necessari per il rimpatrio volontario.

Per il mancato recepimento della direttiva europea oggi qui in questione, l'Italia ha dovuto subire numerose procedure di infrazione, e voglio rimarcare il fatto, non privo di significato, che la magistratura, che ha dovuto regolarsi di fronte ad un problema pressante, più volte e in più città, e in capoluoghi importanti (Firenze, Milano, Bologna, Venezia), ha adottato la direttiva europea direttamente, trascurando l'insufficiente legge italiana che non l'aveva ancora recepita, in base al criterio che il dettato delle leggi europee ha una prevalenza su quelle italiane. Il comportamento dei magistrati che hanno fatto questo è educativo: serve a capire che, di fronte ad un tema dolente, l'adozione del punto di vista più avanzato permette di fare meno errori.

Uno dei motivi pressanti per cui non si può accettare questo provvedimento è la forzatura retorica che viene fatta del limite dei 18 mesi. Questi 18 mesi stanno nella delibera europea, ma se si va a vedere tale delibera si scopre che quei 18 mesi sono un termine praticamente irraggiungibile, perché è pensabile soltanto in determinate condizioni particolarmente difficili e subcondizioni altrettanto particolarmente difficili. Da noi, invece, si sbandiera questo limite, da parte di certe forze politiche, come una sorta di vittoria della severità repressiva a confronto della dolcezza di quelli che non sanno fare niente, cioè il centrosinistra. In realtà, il Senato aveva già approvato, all'incirca un anno fa, una norma in cui questo limite era di sei mesi e non si capisce perché oggi dovremmo adottare in senso forzoso il limite di 18 mesi quando ci siamo già dati una regola più restrittiva che è faticoso applicare perché, come anche altri senatori hanno rilevato, o l'identificazione avviene nel primo periodo di detenzione dentro questi centri oppure la possibilità dell'effettiva identificazione si allontana e svanisce. Già sei mesi è un tempo lunghissimo, è quasi il tempo di una gestazione: non è immaginabile che si possa prolungare a dismisura la detenzione in luoghi che sono luoghi di inedia.

Due parole su questo. La condizione di chi è recluso in questi Centri di identificazione ed espulsione è veramente anomala, è come in un limbo extra legale: non è carcere e non è società. Non ha né i vantaggi della società, né le prerogative elementari formali del carcere; è una specie di terra di nessuno che da parte del potere politico si cerca di contrabbandare come addolcita dalla presenza di organismi di aiuto, di strutture di sostegno, di volontariato attivo e così via, che ci sono sicuramente. Sono pronto ad ammettere che molti CIE non siano lager veri e propri, nel senso dell'esercizio della pura brutalità. Ma facciamone anche esclusione completamente e immaginiamo che nessun CIE sia un luogo di materializzazione della pura brutalità. Che cosa resta? Resta qualcosa di terribile che ripugna alla coscienza civica: resta un luogo dove non esiste libertà alcuna di esercitare alcuna attività umana che non sia quella della pura sopravvivenza.

Questo corrisponde all'inedia forzosa e coatta, che genera, come si diceva, prima avvilimento e poi rabbia. E c'è l'altra contraddizione immanente dei Centri di identificazione e di espulsione, su cui voglio tornare per un secondo. Per il 70 per cento dei maschi reclusi in questi Centri, si tratta di persone già identificate, che hanno già avuto esperienze carcerarie, che sono state condannate, che hanno addirittura scontato la pena. Come si fa a dire che questi non sono identificati? Questi sono identificati, ma i centri di identificazione non lo fanno. Qual è la via di fuga salvifica di questa ignoranza? È il fatto che gli Stati di provenienza si rifiutano di riconoscere provenienza nazionale e nota anagrafica.

Ma si può attribuire la responsabilità della inazione degli Stati ai poveracci che sono in quel momento detenuti e che non hanno nessuna responsabilità di questa inazione? Qui siamo di fronte ad una dislocazione della responsabilità che ha qualcosa di terribile. Lo Stato di provenienza non opera secondo giustizia ed il soggetto proveniente dallo Stato di provenienza ne paga le spese. E ne paga le spese, tra l'altro, secondo un meccanismo di indeterminatezza che - mi passi il paragone dal punto di vista strutturale - ha qualcosa a che vedere con Guantanamo. Guantanamo è un luogo di brutalità, di coercizione e di torture. Per carità, queste cose non ci sono, ma fondamentale è lo stato di incertezza, il non sapere.

Penso che la questione dell'immigrazione sia troppo vasta e troppo tesa per affidarla a soluzioni di tipo repressivo. Il ministro Maroni è occupato con le sue comunicazioni. Ma vorrei che la Sottosegretaria che sta ascoltando, sommessamente ripetesse al ministro Maroni un suggerimento di lettura.

Consiglio due letture di due diverse epoche: la prima, il volume «Sull'Oceano» di De Amicis pubblicato ad inizio secolo. È una lettura della Belle Époque che racconta l'emigrazione degli italiani in Argentina. È un volume intero che racconta l'esperienza a bordo di una nave, dove minutamente si vede il brulicare di umanità degli italiani che vanno a fare gli emigranti in Argentina. Suggerisco poi un piccolo volume del collega Livi Bacci, esperto internazionale dell'argomento, intitolato «In cammino», pubblicato da Il Mulino, di cui consiglio la lettura a tutti perché è la rappresentazione espressiva di uno stato di cose oggi che non si può ridurre ad una dimensione repressiva.

Per finire, signora Presidente, bisogna puntare sui rimpatri volontari ed anche su quello che c'è di buono che viene dall'immigrazione.

Vi è una proposta che ha come capofila l'ARCI, che è un disegno di legge di iniziativa popolare che punta a dare il voto amministrativo agli immigrati che hanno un radicamento reale. In due parole, chi lavora e chi manda i figli a scuola ha diritto di voto nel nostro Paese, se non altro, per lo meno sul piano amministrativo. In questa maniera, possiamo accogliere il contributo vitale di persone che vogliono e possono continuare ad abitare e a lavorare, e anche a migliorare e a migliorarci, in questo Paese. (Applausi dal Gruppo IdV).

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, ci aspettavamo molto da questo provvedimento, e ci troviamo di fronte ancora una volta ad un fallimento dell'Esecutivo, l'ennesimo. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, non siamo tantissimi in Aula....

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Come se niente fosse...

PRESIDENTE. Ripeto. Non siamo tantissimi in Aula, se chi è rimasto abbassa il tono della voce e magari spegne anche il telefonino ciò contribuirebbe.

SERRA (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Parlavo dell'ennesimo fallimento: pensiamo veramente di rispondere all'Unione europea con questo provvedimento, affrontando in questo modo e in tutta fretta il problema dell'immigrazione? Sia ben chiaro: noi siamo assolutamente contrari all'immigrazione clandestina, ma il provvedimento in esame non ha niente a che fare con l'immigrazione clandestina. Innanzitutto è sbagliata la forma utilizzata, quella del decreto-legge, cui si è ricorso anche se mancano i requisiti: dove è la necessità, dove è l'urgenza, dove è la straordinarietà, gli elementi che caratterizzano un decreto-legge? L'unica speranza è che questo provvedimento presto sarà dichiarato incostituzionale. Esso, però, è sbagliato anche nella sostanza perché, oltre a presentare anch'essa indubbi profili di incostituzionalità, come evidenziato nella nostra questione pregiudiziale di stamani, tenta di affrontare materie delicatissime come l'immigrazione e il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolari in un'ottica emergenziale, anziché in una visione finalmente di lungo periodo.

Non solo, la confusione che talvolta regna in quest'Aula e l'indifferenza dinanzi all'esame di provvedimenti così importanti, che comunque devono - lo sottolineo - avere un esito positivo, non sempre fanno conoscere in modo adeguato ciò di cui si discute. Avrei il desiderio di parlare con ciascun parlamentare della maggioranza per chiedere a ognuno se realmente ha approfondito il problema di un individuo che, solo perché di colore di pelle differente, viene messo in un centro di identificazione per un anno e mezzo senza aver commesso alcun reato. Io sono convinto che non tutti abbiano approfondito questo aspetto incredibile.

È vero, il relatore ha detto di non volere sul nostro territorio gente che non sia identificata; ma veramente si pensa che al termine dell'anno e mezzo succeda qualcosa, se non un foglio, messo in mano all'immigrato da parte del prefetto, in cui si dice a costui che deve lasciare il nostro Paese? L'unica differenza è che costui si è trasformato in una iena, perché un anno e mezzo di centro di identificazione lascia segni indelebili su qualunque essere umano!

Si è parlato di carcerazione, ma sbagliando. Mi chiedo a quale carcerazione si faccia riferimento. Se i detenuti oggi subissero gli stessi soprusi, le stesse violazioni di diritto, assisteremmo quotidianamente a rivolte nelle carceri. Non c'è la possibilità di ricorsi a tutela della libertà; non c'è una valutazione della sussistenza di un quadro indiziario e cautelare sufficiente, e soprattutto i termini di durata della misura superano di gran lunga quelli fissati dal codice di procedura penale e appaiono assolutamente sproporzionati rispetto al risultato che si vuole raggiungere.

Il Ministro sa quanta stima ho per lui e per la sua saggezza, ma mi chiedo come abbia potuto avallare 18 mesi di carcerazione, laddove l'articolo 303 del codice di procedura penale fissa ben altri termini e tempi per coloro che un reato sono sospettati di averlo commesso realmente. Se io ho ucciso una persona non posso stare preventivamente in carcere più di un anno: nel provvedimento invece si prevede che degli esseri umani possono restare nel centro di identificazione per un anno e mezzo! Veramente tutti i componenti della maggioranza hanno approfondito questo problema? Non sarebbe meglio mettere in atto politiche che diano spazio a seri accordi bilaterali preventivi con Paesi terzi piuttosto che ricorrere a tempi così lunghi, trattenendo chi non è colpevole di alcun reato? Non sarebbe meglio puntare piuttosto su un lavoro stretto, costante e coordinato tra tutte le polizie? Siamo ben coscienti che, se uno straniero non viene identificato subito - in un mese, in due mesi, in tre mesi? - non lo sarà più.

Parliamo chiaramente, si pensa di dilatare il tempo di detenzione solo per scoraggiare gli arrivi dei migranti, ma questa non è la politica giusta: così non si affronta seriamente il problema migratorio. Senza dimenticare poi i costi che i centri comportano, e soprattutto senza affrontare il tema fondamentale delle condizioni in cui i migranti sono costretti a vivere in tali strutture, rispetto alle quali l'Alto Commissario per i rifugiati ha chiesto al Parlamento un rafforzamento delle garanzie e dei diritti dei soggetti trattenuti.

Non condividiamo di certo le violenze perpetrate ieri dagli immigrati del CIE di Bari; le condanneremo sempre, e sosterremo sempre le forze dell'ordine - soprattutto quando ad intervenire è il sottoscritto - ma non si può non comprendere il perché centinaia di immigrati blocchino strade e binari per protestare contro il ritardo nel rilascio dello status di rifugiati, in violazione dei loro diritti. (Commenti del sottosegretario Giovanardi). Sono violati i diritti, sottosegretario Giovanardi! Sono violati i diritti.

Ribellione, scontri, feriti: è ciò che si ottiene da una politica come questa. Voglio sottolinearlo ancora una volta: siamo di fronte all'ennesima conferma che nel nostro Paese non esiste una politica migratoria. Siamo di fronte a un baratto di provvedimenti: io ti do un provvedimento sulla giustizia - e mi esimo dal definire l'ultimo provvedimento sulla giustizia - e tu mi regali un decreto come questo, finalizzato unicamente alla gente di Pontida, quella della: «Secessione! Secessione!». Respingimenti utilizzati ormai come spot e propagandati in provvedimenti come quello oggi al nostro esame.

Governare l'immigrazione non significa mai seminare paura tra la gente, come ormai è abituato a fare questo Governo fin dal primo giorno della campagna elettorale. Questa politica non fermerà certo gli arrivi, né gli sbarchi, che, voglio ricordarlo al di là di ogni propaganda, rappresentano solo la minima parte del problema migratorio. Questa politica non fermerà le stragi del mare, come quella dei 25 migranti morti soffocati in un barcone.

Che dire poi dei problemi relativi ai minori, anch'essi trascurati da questo testo? Così come la questione dei figli degli immigrati, che richiama a sua volta un tema che il Parlamento avrebbe dovuto da tempo affrontare, cioè quello della cittadinanza, dello ius soli rispetto allo ius sanguinis, oltre ai complessi problemi di immigrazione che riguardano i migranti. Ci rendiamo conto che non è concepibile in alcun modo che non si preveda una soluzione per l'acquisizione della cittadinanza in modo più snello per i minori stranieri nati nel nostro Paese?

In relazione poi ai provvedimenti di espulsione, se è condivisibile il passaggio relativo alla partenza volontaria, non vi è alcun accenno all'obbligo di valutare il rispetto del principio di non respingimento e dei divieti di allontanamento per i richiedenti asilo e protezione internazionale. Sembra ci si dimentichi poi del presupposto fondamentale: la migrazione è spesso generata da veri e propri drammi umani ed è figlia della povertà e della disperazione. Ecco allora che l'azione politica dovrebbe consistere anzitutto nel riconoscimento ai migranti del nostro Paese del medesimo rispetto che dobbiamo a noi stessi. Il pretesto di ottemperare a obblighi internazionali non può spingerci a convertire un decreto controproducente.

Per ognuna di queste ragioni esprimiamo con sofferenza una posizione negativa. Avremmo voluto dare un giudizio diverso, perché ciò avrebbe significato poter almeno tentare di affrontare seriamente la questione migratoria nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI e Per il Terzo Polo:ApI-FLI. congratulazioni).

BODEGA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODEGA (LNP). Signora Presidente, colleghi senatori, signori Ministri e Sottosegretari, pare che in alcune canoniche circostanze una parte politica, di centrosinistra, non possa fare a meno di rovesciarci, e rovesciarsi, addosso un copioso profluvio di frasi fatte, slogan, rituali e approssimative sentenze, caro senatore Serra.

Ne riceviamo ulteriori conferme trattando della gestione degli ingressi stranieri, argomento che suscita riflessi condizionati, come il martelletto del dottore sul ginocchio del paziente. Lo stimolo, in questo caso, deriva dal recepimento da parte del Governo italiano di due direttive comunitarie, dei cui testi ci sentiamo di raccomandare la lettura integrale.

Tale semplice ma prezioso accorgimento avrebbe forse suggerito una maggiore continenza verbale, a partire da quel carosello di spauracchi agitati in questi giorni da esponenti politici o politicizzati. E davvero, colpisce che, contestualmente al varo della normativa originata dalle due direttive, si sia alimentato financo un movimento di pressione che ha per sigla il gioco di parole «LasciateCie entrare», che invoca - l'hanno ricordato tanti interventi dei senatori dell'opposizione quest'oggi - il libero ingresso dei giornalisti nei centri di identificazione ed espulsione, il tutto in nome della Costituzione, o meglio di quell'articolo 21 il quale in verità attribuisce e proibisce le censure preventive e reprime le pubblicazioni contrarie al buon costume, ma non fa cenno della circostanza in oggetto.

Anche nel suddetto caso - lo ripeto - un esercizio di lettura della direttiva europea 2008/115/CE risulterebbe illuminante. Lo consiglio caldamente pure al capogruppo dell'Italia dei Valori, senatore Felice Belisario, che, dopo avere tirato in ballo i lager, ha definito in varie occasioni carceri a cielo aperto i CIE di tutta Italia. Ebbene, se il senatore Belisario, dall'esperienza infelice di quest'oggi sul voto segreto, avesse letto la direttiva comunitaria, non troverebbe nulla di nazista, ma tutto di europeo nella sua similitudine tra carceri e Centri di identificazione ed espulsione.

All'articolo 16, comma 1, della suddetta direttiva infatti viene specificato che il trattenimento dei clandestini può avvenire negli appositi CIE o, precisamente, negli istituti penitenziari, con il solo accorgimento, in tal caso, di mantenere separati i clandestini dai detenuti ordinari. (Applausi dal Gruppo LNP). Questo, colleghi senatori, è quanto consente l'Europa, ed è ciò che tuttavia il nostro Governo non si spinge a prescrivere, preferendo per zelo umanitario disporre la collocazione degli immigrati irregolari in luoghi diversi dal carcere.

Ai sindacalisti della Federazione nazionale della stampa, impegnati nella campagna per il libero ingresso dei giornalisti nei CIE, verrebbe così da domandare: a quanti di loro e dei loro colleghi, e dove, è mai consentito il viavai in prigioni e luoghi affini? E tuttavia, qualora il Ministro lo giudicasse opportuno, ovvero congruo avuto riguardo alle primarie esigenze di sicurezza dei luoghi e di riservatezza delle persone ivi trattenute, penso che la stessa istanza dei sindacalisti della stampa potrebbe trovare accoglimento, nei modi e con le garanzie dovuti.

Che dire poi del preteso scandalo costituito dai paletti alla libera circolazione di cittadini europei sul suolo comunitario? Tutto scritto e sancito proprio da Bruxelles all'articolo 27 della direttiva, dove si stabilisce che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica. È un principio recepito dalla normativa nazionale in oggetto, la quale specifica come a carico dello straniero comunitario da allontanare debbano riscontrarsi comportamenti che costituiscono minaccia concreta effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.

Forse queste misure suscitano tanta avversione in certa parte politica perché vengono mentalmente associate alle richieste di cui il nostro movimento, la Lega Nord, non da oggi, si fa portatore. Ragioniamo semmai sul fatto che tali istanze appartengono non solo alla deprecata cultura leghista, bensì alla cultura giuridica e sociale dei Paesi europei.

Entriamo finalmente nel capitolo dei fatidici rimpatri, che suscita la veemente riprovazione di quanti vagheggiano ingressi liberi e assistiti. Buonsenso oggettivo, premura verso la propria gente e onestà intellettuale nei confronti di chi nutre fuorviate attese motivano gli allontanamenti dal suolo nazionale di immigrati privi dei requisiti richiesti. La circostanza risulta all'articolo 3 della direttiva, con tanto di nulla osta al rimpatrio di cittadino di Paese terzo, specificando che ciò avviene sia in adempimento volontario di un obbligo di rimpatrio sia forzatamente.

Il decreto del Governo provvede al perfezionamento degli strumenti atti a tale scopo, riconosciuti come convenienti in sede comunitaria, adattandoli alle esigenze reali. Tra questi, è emersa l'opportunità di procrastinare sino a 180 giorni il trattenimento degli immigrati irregolari, pietra dello scandalo nella discussione di oggi. Ebbene, tra quanti spacciano questa misura come una sorta di arbitraria detenzione di sei mesi, qualcuno si è preoccupato di specificare che ordinariamente la permanenza nei centro di identificazione ed espulsione (CIE) non potrà eccedere i complessivi 30 giorni? Che la proroga successiva di un altro mese motivata da gravi difficoltà d'identificazione sarà richiesta e ottenuta dal questore presso il giudice? Che tale meccanismo di garanzia verrà ulteriormente applicato alle proroghe successive? E che, ultima domanda, il prolungamento della permanenza non può addebitarsi a malevolenza di legislatori, tutori dell'ordine e magistrati, bensì al rifiuto opposto dal clandestino nel fornire elementi atti alla propria identificazione? (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Mi rammarico, e concludo, che sui temi dell'immigrazione risulti sempre faticoso sfrondare la discussione dagli artifizi della propaganda. Noi crediamo di aver guardato la sostanza delle proposte normative in esame; ne abbiamo maturato la nostra valutazione positiva riconoscendone l'idoneità a coniugare l'efficacia nell'azione dello Stato e un valido patrimonio di garanzie. Sono diritti che condividiamo, al pari dell'intero provvedimento, perché attribuiti a soggetti deboli, che una cinica demagogia riduce spesso a vittime di ingannevoli aspettative. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni).

ADAMO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADAMO (PD). Signor Presidente, colleghi, Ministro, rappresentanti del Governo, cercherò di illustrare le tre ragioni fondamentali per le quali il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo provvedimento, che pure è in applicazione di due direttive dell'Unione Europea, per una delle quali siamo già in procedura d'infrazione, mentre per l'altra siamo ai prodromi della procedura.

È, quindi, giusto che il Parlamento si preoccupi di recepire la direttiva; ciò nonostante voteremo contro, per le ragioni che cercherò di esporre, signor Ministro, con qualche difficoltà che mi deriva dal suo silenzio, perché non ha voluto replicare al dibattito che c'è stato questa mattina. Se non per rispetto nei nostri confronti, poteva almeno cogliere l'occasione per dire due parole di cordoglio per i 25 morti di ieri - queste parole le abbiamo sentite pronunciare solo dal presidente Chiti - vittime della tratta spietata di esseri umani, e per informare l'Aula dei gravi disordini avvenuti in Puglia, una vera e propria rivolta, con incidenti molto gravi. Nel primo caso, lei non ritiene di esprimere questi sentimenti (non dico che non li provi), e mi pare che evidentemente non ritenga neanche di ascoltare. Nel secondo caso, quello degli incidenti, non ritiene sia il caso di parlarne oggi, mentre stiamo per votare questo provvedimento; infatti, parlarne significherebbe leggere la realtà e smentire il provvedimento in alcune sue parti e anche nella ratio che il ministro Maroni stesso ha voluto comunicare all'esterno, perché certificherebbe il fallimento della politica sull'immigrazione. Si tratta di una politica costituita interamente da misure restrittive e da una logica puramente securitaria, che non aiuta le espulsioni e crea situazioni di enorme tensione di cui sono vittime innanzi tutto gli stranieri extracomunitari, ma anche le comunità locali.

Altri colleghi hanno già ricordato la polemica sorta quando non sono state prese in considerazione le nostre proposte per piccoli centri disseminati, e così via. Il sottosegretario Mantovano (che in questo momento non è presente in Aula) sa di cosa sto parlando perché proprio per queste ragioni ha presentato «dimissioni lampo», poi rientrate, peraltro senza neanche un dibattito che ne spiegasse le ragioni. D'altra parte siamo abituati ai non rimpasti e alle non verifiche del Governo: una volta si chiamavano rimpasti e verifiche, ma adesso è stato introdotto un nuovo lessico dal centrodestra e non se ne parla più.

Ho fatto riferimento a tre ragioni. La prima attiene alle questioni di diritto e alla coerenza con la direttiva dell'Unione europea e con la nostra Costituzione; la seconda riguarda l'efficacia e la gestibilità delle norme; la terza riguarda alcune considerazioni politiche.

Per quanto riguarda le ragioni che attengono al diritto e alla coerenza con la direttiva, penso che siano aperte ancora due questioni. La prima riguarda il reato di clandestinità (articolo 10-bis del Testo unico sull'immigrazione) ancorché, in seguito alle sentenze emesse e alla direttiva adottata, la detenzione si trasformi in una multa, cioè in una pena pecuniaria. Rimane il problema del reato e la domanda legittima sul modo in cui la persona irregolare, il clandestino con problemi di identificazione, riuscirà a pagare una multa dai 3.000 ai 18.000 euro: mi sembra che tale norma sia stata inserita tanto per salvarsi l'anima, senza alcuna intenzione di decidere una buona volta una modifica seria.

Vi è un'altra questione, su cui si sono soffermati in molti, che riguarda il trattenimento nei CIE. Mi rivolgo anche al collega Bodega sottolineando che in questa sede nessuno intende sostenere che il trattenimento fino ai 18 mesi sia in violazione della direttiva. In realtà, la direttiva recita: «In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un Paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria». Noi cioè non adottiamo la direttiva in tutte le sue procedure, ma secondo le procedure che preferiamo considerare.

In particolare, all'articolo 4, comma 3, della direttiva 2008/115/CE si dice: «La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli alle persone cui si applica, purché compatibili con le norme in essa stabilite». Perché allora, dato che qualche anno fa il Parlamento ha votato per la permanenza di sei mesi nei centri, non applichiamo la norma di maggior favore?

Tanti, molto più esperti di me, in quest'Aula hanno ricordato - e lei, signor Ministro, era presente - le tante audizioni svolte per votare la legge relativa alla sicurezza. Ce lo ha detto il Capo della Polizia, ce lo hanno detto tutti gli operatori penitenziari, le associazioni che si occupano di questo problema, la magistratura: non serve a nulla tenere le persone nei CIE, o in carcere, e, se non si riuscirà a identificarle nel giro di due o tre mesi non sarò più possibile. Ci hanno chiesto di aiutarli invece a rendere possibili le espulsioni, a renderle praticabili, effettive, perché, già prima delle vostre leggi, tra i procedimenti assunti e quelli effettivamente realizzati, c'è uno scarto del 90 per cento.

Questa è una bugia raccontata alla gente. Altro che, senatore Bodega, chi fa la propaganda! Voi andate in giro a raccontare alla gente che con questo decreto-legge mettete rimedio alla magistratura cattiva, all'Europa cattiva (come se il nostro Commissario fosse stato addormentato quando si sono votate certe cose) che ci impedivano di effettuare le espulsioni, e che adesso torneremo ad effettuare le espulsioni. Ma non è questo che impedisce le espulsioni.

Vengo ora alla seconda ragione, quella che riguarda l'efficacia e la gestibilità delle norme, e non la propaganda. Qui non si tratta di essere buonisti o cattivisti: sicuramente non bisogna essere propagandisti.

Con i rimpatri volontari fatti così, con le norme qui introdotte, noi rendiamo tutto complicato - come abbiamo cercato di spiegare in tutti gli interventi - mentre noi dovremmo favorire al massimo, supportare, avere contatti anche con i nostri consolati, perché i rimpatri volontari siano la strada maestra da perseguire.

Terza ed ultima considerazione: esprimeremo un voto contrario non solo per le motivazioni di merito che tanti di noi hanno espresso, ma anche perché questo provvedimento è stato oggetto, come è già stato detto, di scambio politico all'interno della maggioranza. A Pontida, caro Ministro, lei e i suoi colleghi avete fatto un decalogo di richieste. Per adesso abbiamo visto tre uffici che hanno rubato spazio ad un Istituto d'arte che era ospitato nella Villa Reale di Monza. Tre uffici su cui avete scritto: «Ministero della semplificazione e Ministero delle riforme». Tutti anche in quest'Aula ci avete detto che le priorità le avreste dettate voi: prima l'economia...

PRESIDENTE. Senatrice Adamo, la invito a rispettare i tempi.

ADAMO (PD). Sì, signora Presidente.

Come dicevo, prima l'economia, poi il fisco e forse, per terzo (vedremo) - dicevate - la giustizia.

Scivola la giustizia tra le priorità, e abbiamo visto come è scivolata: il primo provvedimento che è arrivato al Senato è stato quello sul «processo lungo», altrimenti questo decreto non sarebbe stato convertito in legge. Solo questo accordo giustifica il fatto che il provvedimento al nostro esame sia approvato, perché tanti dei colleghi qui presenti, che hanno un po' di cultura giuridica, sanno che al suo interno ci sono ancora norme in violazione della direttiva europea, e anche della nostra Costituzione, che rendono inapplicabili - e quindi si prende in giro la gente - le misure cosiddette securitarie, e ci condurranno di nuovo a rivedere la normativa.

PRESIDENTE. Senatrice, la prego, deve concludere.

ADAMO (PD). Ho finito, Presidente.

Ha perso un'occasione, Ministro, perché avrebbe potuto chiamare anche l'opposizione ad un tavolo: sono problemi seri, che avremmo concorso ad affrontare, per rifondare un pezzo di legislazione, che è un obiettivo comune.

L'accordo politico, lo scambio politico fatelo sulla vostra pelle, sulla vostra libertà, non su quella della povera gente! (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, era stata chiesta da alcuni Gruppi una breve sospensione tecnica, ma mi sembra che non ve ne sia più l'esigenza. Inoltre, mi sembra utile accelerare i lavori, per riprendere al più presto il dibattito sul bilancio interno, poiché vi sono ancora molti iscritti a parlare in sede di discussione generale. (Brusìo). Colleghi, vi prego di far cessare questo brusìo.

SALTAMARTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALTAMARTINI (PdL). Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti alla conclusione all'esame e all'approvazione di questo importante provvedimento. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, ho chiesto di far cessare il brusìo, per una questione di rispetto nei confronti di un vostro collega.

SALTAMARTINI (PdL). È un provvedimento che è stato descritto come se fosse un l'Ermächtigung Gesetz del Terzo Reich. Sono state utilizzate definizioni del provvedimento che a ben vedere non solo non hanno ragione di essere espresse in questi termini, ma che non corrispondono minimamente alla realtà.

Sostenere per esempio che l'internamento nei CIE equivale ad una condizione peggiore rispetto alla carcerazione significa non dire la verità.

Possiamo aggiungere che questi provvedimenti sono, per fortuna, non per volontà della maggioranza o dell'opposizione, assistiti da garanzie fondamentali, che trovano nell'articolo 13 della Costituzione, per cui la libertà personale è inviolabile e può essere compressa solo nei casi previsti dalla legge, con provvedimento motivato dell'autorità giurisdizionale il riparo più importante.

Mi piace ricordare qui una famosa definizione di Ortega y Gasset: l'uomo non ha natura ma ha una storia. E la storia dell'uomo è quella dei diritti fondamentali e umani, che qui sono stati dichiarati calpestati o compressi.

In realtà, c'è da discutere, su questo tema, se, parallelamente ai diritti di libertà, non vi sia, nella storia dell'evoluzione dei diritti fondamentali, anche il diritto alla sicurezza dei cittadini. Sin dalla Dichiarazione del 1789, la libertà è accompagnata anche e sempre dalla sicurezza. Nel secondo emendamento della Costituzione più antica del mondo, quella degli Stati Uniti, si parla di libertà e sicurezza. Nella Carta dei diritti fondamentali si parla di libertà e sicurezza. La sicurezza, quindi, è l'esigenza di garantire i diritti fondamentali, appunto, dall'oppressione, dalla criminalità. E non vi è dubbio che nelle maglie dell'immigrazione irregolare vi siano sacche di criminalità, o comunque di pericolosità. Ricordo a quest'Aula che il 90 per cento dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti è commesso da cittadini extracomunitari, così come avviene per il business della prostituzione.

Allora, forse è giunto il momento di chiederci se queste misure, che non sono certamente lesive dei principi e dei diritti di habeas corpus, ledono il principio fondamentale inviolabile della dignità di queste persone nei CIE. Quindi ritengo che l'accesso dei parlamentari e delle associazioni possa far evidenziare tutto questo, ma nessuno può affermare che all'interno di questi istituti ci siano delle compressioni dei diritti fondamentali dei cittadini.

Qualcuno ha qui sostenuto la tesi che questo provvedimento viene approvato in luogo di uno scambio politico: processo lungo in cambio delle espulsioni; non è così. Naturalmente non è questa la sede per discutere dei temi che abbiamo trattato qualche giorno fa, ma vorrei ricordare che il principio di escutere i testimoni a difesa non solo trova fondamento nell'articolo 111 della Costituzione, ma principalmente nell'articolo 24, che contempla il diritto di difendersi provando la propria innocenza.

Queste frasi sono di un partigiano, di un uomo di diritto, di un ex presidente della Corte costituzionale, Giuliano Vassalli, che prima della modifica dell'articolo 111 della Costituzione aveva già enucleato questo principio fondamentale di un processo di parti in cui il diritto di escutere i testimoni corrisponde al Right to Examination del diritto processuale accusatorio anglosassone.

Certo, si può discutere sulle misure che oggi il nostro Paese appronta per assicurare l'identificazione degli stranieri, posto che nessuno può porre in dubbio che uno Stato abbia il diritto di identificare chi vive nel territorio nazionale privo di identità e privo di documenti di identificazione, ma vale la pena ricordare che queste norme si applicano secondo il principio di frammentarietà, nel senso che le forze di polizia accompagnano nei centri di espulsione quei soggetti che, secondo circostanze di tempo e di luogo, possono apparire pericolose per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. E le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica costituiscono il fondamento per l'adozione dei provvedimenti di espulsione.

Vorrei anche aggiungere come nel nostro diritto (quindi invito tutti a valutare e a leggere queste norme con gli occhiali del giurista, come diceva Jemolo, e non certo con gli occhiali e la vista della contrapposizione politica), nell'applicazione di queste norme, siano perfettamente compatibili alcune cause di giustificazione, quella nuova, «salvo giustificato motivo», o quella preesistente dello stato di necessità.

Il nostro quindi è un sistema e uno Stato di diritto in cui i diritti fondamentali sono garantiti a livello costituzionale da una giurisdizione piena e consapevole delle sue funzioni e delle sue garanzie fondamentali, ma vorrei richiamare anche la funzione fondamentale, importante, che la Suprema Corte di cassazione assicura in base agli articoli 606 e 607 del codice di procedura penale alla corretta applicazione del diritto e alla corretta applicazione della giurisprudenza.

Quindi, conclusivamente, signora Presidente e onorevoli colleghi, vorrei aggiungere che questi provvedimenti non possono essere il fomite per comprimere il nostro Paese o per farlo passare per un Paese incivile, perché credo che l'Italia abbia tutti i requisiti e le caratteristiche per far sì che la nostra sia una vera democrazia, basata sullo Stato di diritto e con piena divisione dei poteri.

Il Governo ha portato in quest'Aula del Parlamento il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare. Il Gruppo del Popolo della Libertà lo vota convintamente, certo che le garanzie sistematiche e costituzionali che esistono all'interno della nostra democrazia e all'esterno, tramite la Corte europea dei diritti dell'uomo, sapranno garantire a tutti certezza del diritto, garanzia di libertà e, soprattutto, sicurezza ai cittadini onesti contro la criminalità. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Piscitelli. Congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Brusìo).

Prego, onorevoli colleghi, ognuno voti dal suo posto e ognuno voti per sé.

Colleghi tutto il pomeriggio è stato così. È possibile che ogni senatore voti per sé, per cortesia? Diamo veramente un'impressione abbastanza patetica.

LUSI (PD). Segretario Di Nardo, deve far sedere al proprio posto i senatori che sono in piedi.

PRESIDENTE. Se ogni senatore stesse un attimo al proprio posto almeno al momento del voto, eviteremmo una serie di contestazioni.

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL, LNP e dai banchi del Governo).

Seguito della discussione congiunta dei documenti:

(Doc. VIII, n. 7) Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2010

(Doc. VIII, n. 8) Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011(ore 19,16)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei Documenti VIII, n. 7 (Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2010) e VIII, n. 8 (Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011). (Brusìo).

Onorevoli colleghi, chiedo ai Capigruppo di aiutare la Presidenza a far proseguire i lavori.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha integrato la relazione scritta, è intervenuto il senatore Questore Franco Paolo ed ha avuto inizio la discussione congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Grillo, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.

GRILLO (PdL). Signora Presidente, il mio intervento è finalizzato a motivare le ragioni per cui... (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego, non mi costringete a sospendere la seduta per questo baccano.

Chi deve uscire dall'Aula lo faccia, possibilmente in silenzio, e consenta al senatore Grillo e a noi tutti di procedere nei nostri lavori.

GRILLO (PdL). Signora Presidente, utilizzo i pochi minuti a mia disposizione per illustrare i motivi in forza dei quali ho presentato l'ordine del giorno G2, nel quale si ipotizza un processo di razionalizzazione dei servizi e delle strutture attualmente organizzate nel Senato della Repubblica.

L'idea di questo ordine del giorno è quella di far sì che il Consiglio di Presidenza del Senato possa prendere quanto prima accordi con la Camera dei deputati affinché si possano assieme gestire alcuni servizi in comune. Ritengo che un processo di razionalizzazione in questo senso vada realizzato e pervicacemente concluso. (Brusìo).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia non così. Chi rimane consenta a tutti di seguire. Altrimenti, esistono sale accanto.

GRILLO (PdL). Signora Presidente, allo stato attuale, gli oneri di gestione sia del Senato che della Camera dei deputati rappresentano meno del 20 per cento delle uscite complessive. La parte rimanente dei costi del Senato appare difficilmente comprimibile. Dobbiamo allora agire su questo versante, facendo esperienza dei risultati positivi di alcuni istituti introdotti - ad esempio, lo strumento del global service - per ottenere maggiore efficienza organizzativa e un contenimento dei costi.

L'idea fondamentalmente è quella di unificare alcuni Servizi e Uffici. Faccio un esempio: gli Uffici stampa di Camera e Senato, a mio modo di vedere, potrebbero essere unificati, così come potrebbero essere unificati alcuni Servizi che attengono alle funzioni culturali, informative ed archivistiche. Analogamente, trovo abbastanza pleonastica e superata l'idea che ci siano due Servizi studi, uno alla Camera e uno al Senato. La stessa cosa vale, a mio modo di vedere, per il Servizio affari internazionali e il Servizio informatica.

L'unificazione di questi Servizi e di questi Uffici porterebbe automaticamente ad una razionalizzazione degli stessi e ad un contenimento delle spese. La stessa cosa si potrebbe conseguire attraverso la costituzione di una centrale unica degli acquisti.

Capisco che potranno esserci resistenze degli apparati interni, ma se siamo obbligati a realizzare contenimenti nei costi di gestione, se siamo obbligati a razionalizzare la spesa, se siamo obbligati a fare tutto quello che farebbero nelle nostre condizioni imprese private per realizzare economie di gestione, non vedo come si possa rinunciarvi e non superare veti, opposizioni, contrasti e perplessità, che posso capire esistano all'interno delle strutture, sia del Senato che della Camera, per procedere speditamente al raggiungimento di un risultato di questo genere.

Ovviamente non possiamo mettere in conto di conseguire tale obiettivo nei prossimi mesi: è un processo che va avviato, ma credo che nel medio termine potremo portare a casa questo risultato. Questo anche nella prospettiva di una riforma costituzionale, di un Senato che svolga funzioni diverse da quelle che finora ha svolto.

Faccio presente da ultimo, signora Presidente, che parliamo di questa idea, di questa razionalizzazione e di questa riforma dei Servizi e della struttura ormai da più di dieci anni, ma evidentemente finora non c'è stata una forte capacità politica di trovare interlocutori che possano davvero realizzarla, concretando questo processo riformativo. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G23 e G24. Ne ha facoltà.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Signora Presidente, gli interventi che abbiamo ascoltato durante la seduta di ieri, ai quali si aggiunge quello del presidente Grillo, hanno una caratterizzazione quasi surreale, aggettivazione che è stata utilizzata ben poco dai colleghi intervenuti, che a mio avviso si sono ristretti, nel loro parlare, molto più a discorsi che riguardavano la perimetrazione propria, matematico-finanziaria del bilancio, piuttosto che fare considerazioni che afferiscono ai presupposti della formazione o, con un parlare forse presuntuosamente forbito, alla filosofia che viene posta a base della redazione del bilancio, che poi è la riclassificazione e l'evidenziazione della vita del Senato e, unitamente a quella della Camera, della vita del Parlamento italiano.

Perché faccio questa premessa? Perché nell'intervenire all'interno del perimetro mi è sembrato tanto di vedere un gruppo di medici che si fossero messi a parlare di quale unguento utilizzare sull'esantema di una malattia quale il morbillo, la scarlattina o la rosolia, non rendendosi conto che non è una semplice orticaria ma una malattia molto grave; o, parlando in termini bellici, è come se, ripercorrendo la storia della Seconda guerra mondiale, si dicesse che il bombardamento degli armamenti era una cosa inutile e invece bisognava rispondere allo schieramento di forze con altro schieramento di forze.

Perché dico questo? Perché alla ipocrisia e alla demagogia con la quale si fa lievitare l'antipolitica in Italia si risponde con una difesa che nulla ha di ragionato e che non cerca di evidenziare e sviscerare quelli che sono i presupposti dell'antipolitica. E perché questi presupposti sono l'antipatia, l'astio del popolo italiano per quello che il Parlamento, espressione del popolo, non fa.

Se oggi ponessimo una domanda all'italiano medio su qual è l'indennità da pagare al parlamentare, non ci verrebbe risposto che bisogna diminuirla di 1.000 o di 2.000 euro, e questa risposta non l'avrebbero data nel 1994, quando già l'abbiamo diminuita, nel 2006 quando l'abbiamo ancora diminuita, né l'anno scorso, quando l'abbiamo diminuita: ci direbbero che noi non dovremmo essere pagati, così come faremmo noi se fossimo gli azionisti di un'azienda che invece di produrre utili costruisce perdite, perché questo Parlamento, la politica italiana, per le speranze, per le aspettative degli italiani è un consiglio di amministrazione che non dà alcuna risposta, che produce ancor più vessazione e ancor più tassazione, che produce ancor più frustrazione rispetto a quelle che sono le aspettative per noi e per i nostri figli.

Qual è il parlamentare medio che non vede il proprio figlio avere aspettative che vengono coronate all'estero? Perché le famiglie meridionali che ne hanno la possibilità, se prima avrebbero mandato il figlio al Politecnico di Milano, ora lo mandano al Politecnico di Lione, o in Germania, o in Inghilterra? Perché? Perché l'Italia è un Paese così povero che, l'ultima manovra, nel primo articolo, che - come mi è stato insegnato - dovrebbe riguardare la perimetrazione dell'intervento legislativo, il campo di massima nel quale le disposizioni intervenivano, nella stessa rubrica recava il contenimento dei costi della politica, con quella che a nostro avviso, modestamente, era stata individuata come una violazione costituzionale. Infatti, ricordo ai colleghi che la Costituzione prevede che l'indennità deve essere fissata dalla legge. Il Governo degli italiani invece ha voluto proporre che questa indennità non venisse fissata da una legge italiana, perché, se quell'articolo fosse rimasto così com'era stato proposto, tale indennità avrebbe dovuto essere fissata da una decisione legislativa del Parlamento della Lituania o del Parlamento della Serbia, perché, quando si parla di media delle indennità dei Paesi UE, questo significa che noi, alla faccia dello sciovinismo preteso (che poi forse lo potremmo chiamare brambillismo, perché magari in Francia hanno Chauvin e noi finiamo soltanto per avere Brambilla, e quindi il brambillismo, e non è cosa opportuna), avremmo delegato, secondo quel ragionamento, la fissazione della nostra indennità - e quindi non il costo, ma la vita della democrazia, perché la vita della democrazia si consustanzia nella vita del Parlamento e nella delega che il cittadino dà al suo eletto - alla decisione del Parlamento della Lituania.

Oggi invece abbiamo un po' rimediato: deleghiamo questa decisione alla decisione del Parlamento francese, tedesco (e ancora qui passi), ma anche del Parlamento portoghese, di quello spagnolo e di quello belga.

Ma vi rendete a che punto siamo arrivati? A parlare dell'unguento sull'esantema o, del pannicello caldo, invece di parlare del perché c'è l'antipolitica.

C'è l'antipolitica perché questo Paese si è trasformato, ha materializzato - come dicono i costituzionalisti - la scelta di un Governo e non ha materializzato l'attività del Parlamento. Dopodiché, nessuno di voi, nessuno di noi ha avuto il coraggio di formalizzare quella materializzazione. Si pensi a quello che in Francia è avvenuto dopo che con De Gaulle il gollismo si credeva dovesse finire, e invece le istituzioni sono state capaci di reggere alla fine di De Gaulle, talché è continuata la fase della Quinta Repubblica. Noi invece non facendo questo cosa abbiamo? Abbiamo un Parlamento che non ha la capacità, per la vostra manchevolezza (e mi rivolgo ai colleghi dell'altra parte dell'emiciclo) e per la vostra incapacità di essere propositivi rispetto a una trasformazione non soltanto materiale ma profondamente formale, di dare una risposta ai cittadini e balbettiamo di leggi elettorali non rendendoci conto che prima c'era la carta moneta, mentre oggi c'è tanta di quella moneta per cui sarà possibile - e dobbiamo sperare che non lo sia - che di monetine ce ne saranno a disposizione per tutti. Questo, infatti rischiamo che succeda: rischiamo di essere travolti dall'antipolitica.

E quando pensiamo che certi giornali scrivono queste cose perché sono alimentati, indirizzati, suggeriti, non ci rendiamo conto che invece i libri, come quelli sulla casta, non vengono letti perché qualcuno venga forzato a comprarli, ma perché i nostri parenti, mia zia Iolanda, la cugina della mia mamma o l'amica di mia moglie finiscono per comprarlo e per domandarci con un sorrisino quanto è il nostro guadagno; e quello che leggono non è quanto prendiamo, non è l'indennità, ma di quanto la diminuiamo: allora fanno il ragionamento che se la diminuiamo di 1.000 euro, chissà di quanto è l'indennità. E nulla si fa in questo Paese, nulla fa il Governo; anzi, nulla facciamo noi: perché dire il Governo, perché dire i Questori, perché dire la Presidenza del Senato o la Presidenza della Camera? Nulla facciamo noi per ergerci a difensori della nostra dignità. (Applausi dal Gruppo PdL). Nulla facciamo noi per dire che il vitalizio è un istituto giuridico completamente diverso dal trattamento di quiescenza, che è garanzia di democrazia e che, visto che ci sono i diritti quesiti (come si ricorda negli ordini del giorno presentati da tutti) non avremo nessuna preoccupazione per quello che è il nostro diritto. Ma la nostra preoccupazione è per il diritto di quelli che verranno, perché, se continuiamo con questo andazzo, a voler fare i parlamentari penseranno soltanto coloro che possono farlo in quanto alimentati da risorse da parte di altri oppure perché estremamente ricchi. Non pensiamo e nessuno ragiona sul fatto che questo attacco che oggi altri colleghi hanno lanciato nell'altro ramo del Parlamento non è un attacco al vitalizio: è un attacco alla democrazia e alla garanzia della democrazia che noi tutti impropriamente, al di là dei nostri meriti, rappresentiamo. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Fleres).

E ancora: perché non ragionare sul fatto che ci sono colleghi che oggi, ad esempio, hanno la possibilità di rinunziare a quest'indennità perché sono magistrati? Quanti magistrati non rinunziano alla loro indennità, che è più alta della nostra, e continuano a prenderla, facendo il parlamentare? (Applausi del Gruppo PdL e del senatore Fleres). Questa domanda vorrei farla al senatore Maritati e al senatore Casson; eviterei di farla ai miei colleghi di maggioranza, perché loro non fanno la stessa azione che fate voi di critica e di reprimenda ai nostri diritti e a quella che noi vantiamo essere una nostra garanzia.

E ancora, se attraverso il surreale si arriva al punto che qualcuno fa la proposta che invece di pranzare in un ristorante, nel poco tempo che ci rimane tra i lavori dell'Assemblea e della Commissione, noi pranziamo in una mensa. Perché, a questo punto, non avanzare la proposta del panino da portare nel nostro ufficio?

GIARETTA (PD). Lo facciamo in tanti.

FERRARA (CN-Io Sud-FS). Infatti, a questo punto mi vergognerei di mangiare accanto al funzionario dello stesso Parlamento che riceve un'indennità di 70 euro per andare a mangiare fuori! (Brusìo. Richiami del Presidente).

Se in letteratura in altri casi viene detto che quando certi ragionamenti sono fatti con fervore possono essere, se riguardano la gioventù, la febbre della ragione; credo che invece la nostra senilità (e ancor più la vostra, colleghi) possa essere non la semplice febbre, ma la febbre perniciosa della ragione della nostra democrazia. (Applausi dai Gruppi CN-Io Sud-FSe PdL. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non voglio né togliere la parola né comprimere ovviamente gli interventi, però vi faccio presente che ci sono ancora cinque iscritti a parlare.

È iscritta a parlare la senatrice Germontani, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G37. Ne ha facoltà.

GERMONTANI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, illustrerò l'ordine del giorno G37, che riguarda un tema che non è stato finora toccato: quello del bilancio di genere. Già l'anno scorso, in occasione del mio intervento sempre sul bilancio interno del Senato, avevo anticipato in Aula che, per iniziativa della Commissione pari opportunità del Senato che lei, signora Presidente, presiede, si era deciso di varare un'iniziativa che è stata accolta dal Presidente del Senato, cioè un'occasione formativa interna del Senato, ma aperta anche ai funzionari della Camera dei deputati, per approfondire la tematica del bilancio di genere.

Quando si parla di bilancio di genere si intende uno strumento efficace per promuovere un'effettiva parità fra uomini e donne, cioè uno strumento di rilettura della spesa pubblica vista con riguardo all'incidenza delle politiche di genere. L'adozione di una lettura dei documenti contabili nell'ottica di genere infatti consente, da un lato, di introdurre strumenti di verifica dei risultati di gestione delle risorse finanziarie e, dall'altro, di agire da stimolo nel processo di realizzazione dell'equità di genere nei processi organizzativi.

I seminari si sono svolti con notevole successo e anche con notevole partecipazione di funzionari del Senato e della Camera. Riguardo a questo vorrei ricordare l'importanza dell'argomento e il fatto che il Senato abbia proprio fatto da apripista per la sperimentazione da applicare al bilancio interno dell'istituzione proprio a seguito dell'iniziativa della Commissione.

Vorrei altresì ricordare che a seguito della Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, ormai del 1995, il bilancio di genere è diventato uno degli strumenti chiave per la realizzazione delle pari opportunità, e il Parlamento europeo, con la risoluzione n. 30 del 2003, invita tutti gli Stati membri a utilizzare tale strumento come elemento funzionale alla realizzazione della parità.

In Italia la direttiva ministeriale del 23 maggio 2007, che reca «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni», prevede l'auspicio che «i bilanci di genere diventino pratica consolidata nell'attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni»; il bilancio di genere inizia quindi ad assumere sempre più importanza.

La legge n. 39 del 2011 di riforma della legge di contabilità nazionale delega il Governo a introdurre in via sperimentale un bilancio di genere, per la valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio su donne e uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. Pertanto, quello dell'equilibrio nell'ambito professionale, è un aspetto su cui il Senato ha sempre avuto una particolare attenzione e si propone come apripista per la sperimentazione.

Proprio considerando l'estremo interesse suscitato dall'iniziativa, si è tenuto molto recentemente un incontro con i senatori Questori, che hanno dato la disponibilità a verificare - con l'ausilio dell'amministrazione e sin da settembre - le modalità in base alle quali la struttura del bilancio interno del Senato possa consentire la sperimentazione e poi l'applicazione dei principi del bilancio di genere. Infatti, la recente legge 7 aprile 2011, n. 39 ha delegato il Governo a introdurre in via sperimentale un bilancio di genere per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini in termini, così come ho detto prima, di denaro, servizi tempo e lavoro anche non retribuito.

Sarebbe quindi auspicabile che il Consiglio di Presidenza del Senato promuovesse quanto prima, come chiediamo nell'ordine del giorno G37, un impegno da parte del Senato «ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di introdurre gradualmente, accanto alla stesura del bilancio economico e finanziario, il bilancio di genere». Però sarebbe anche auspicabile che il Consiglio di Presidenza del Senato promuovesse un'analisi diretta a verificare le modalità in base alle quali la struttura del bilancio interno del Senato possa consentire l'applicazione dei principi del bilancio di genere, in modo da procedere magari ad una sperimentazione già nel corso dell'esercizio finanziario 2011-2012.

Questo rappresenta infatti un piccolo passo per la valutazione dell'impatto, sulle dipendenti e sui dipendenti del Senato, dei principi delle pari opportunità.

Ma si tratta di un'iniziativa che potrebbe essere finalizzata a raggiungere un obiettivo più grande, cioè trasmettere all'esterno un messaggio forte di salvaguardia anche nella nostra società e dei valori che la caratterizzano, dell'importanza per il mondo femminile, per le donne (comprese quelle che lavorano nel Senato, che dimostrano grande capacità e professionalità), di giocare un ruolo da protagoniste, per far fronte a sfide come la globalizzazione o l'invecchiamento della popolazione. Per questo è necessario uno sforzo comune con il coinvolgimento di tutti i cittadini, lo abbiamo detto tante volte, giovani e meno giovani, uomini e donne. Proprio le donne possono rappresentare la chiave di volta per dare slancio e dinamismo all'economia, garantendo la coesione sociale di cui la nostra società ha bisogno.

Voglio ricordare che abbiamo svolto un grande lavoro come Commissione pari opportunità in vari termini e per molte iniziative, come per esempio la verifica dell'equilibrio nella composizione delle commissioni di esame per i concorsi, la formazione del personale o l'attenzione a un tema importante come quello che viene definito «costi di non parità». Abbiamo discusso in quest'Aula con successo una legge importante, che prevede una norma a garanzia della presenza delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle società pubbliche, una legge che è stata approvata proprio grazie al grande lavoro fatto qui nel Senato e con la collaborazione di tutti.

Insomma, cogliamo anche l'opportunità di questo dibattito per affermare che il tema della giusta valorizzazione del mondo femminile è sempre più all'attenzione dei soggetti istituzionali e assume un particolare rilievo sia nell'ottica di sviluppare una maggiore attenzione sulle questioni di genere sia nella prospettiva di offrire strumenti concreti per la crescita di specifiche competenze professionali nell'ambito dell'Amministrazione. (Applausi dai Gruppi Per il Terzo Polo:ApI-FLI e PD).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mascitelli, il quale nel corso del suo intervento illustrerà gli ordini del giorno G26, G28, G31, G33 e G34. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (IdV). Signora Presidente, onorevoli Questori, noi del Gruppo Italia dei Valori abbiamo un grande rispetto per il lavoro, l'impegno e gli sforzi che state compiendo nel cercare di trovare l'equilibrio tra la necessità di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia del Senato, a garanzia dell'autonomia costituzionale della nostra Assemblea, e la necessità di un risanamento dei conti che è certamente un'opera poderosa, se pensiamo che il nostro bilancio ha avuto un'evoluzione negli ultimi dieci anni - è stato ricordato anche da tanti altri colleghi - dai quasi 460 milioni ai 602 milioni di quest'anno.

Però, questo nostro rispetto non può trasformarsi - lo dico con molta franchezza - in un consenso, in un assenso, in un'accettazione acritica, perché lo 0,34 per cento, al netto del risparmio dei 9 milioni e mezzo di cui fra un po' parleremo, lo consideriamo ben poca cosa rispetto a quelle che erano le attese.

In ciò non ci aiuta - lo dico con molta franchezza - neppure la tempistica che è stata scelta per esaminare il bilancio del Senato, ossia il fatto che ad agosto, alla vigilia della chiusura dei lavori del Senato, che riprenderanno a metà settembre, si porti un progetto di bilancio (il documento si chiama «Progetto di bilancio») per dare all'Assemblea la possibilità di dare contributi per gli obiettivi che congiuntamente ci stiamo ponendo.

Non è una gentile concessione quella che si chiede, cioè che il bilancio venga esaminato nei tempi giusti, perché il regolamento interno per l'esame del bilancio del Senato al riguardo parla chiaro: l'articolo 3 prevede che, entro il 28 febbraio, il Consiglio di Presidenza approva il progetto di bilancio e dà mandato ai Questori perché possano raccogliere i documenti e riferire in Assemblea. Tale disposizione non è casuale, perché se si vuole procedere a un giusto risanamento e ad un giusto controllo e trasparenza dei conti della nostra Assemblea, non c'è bisogno del piano industriale (ho sentito parlare del piano industriale in alcuni ordini del giorno): il regolamento già prevede la possibilità di piani di settore che consentono con trasparenza l'organizzazione degli Uffici gestionali per la migliore attività.

Sempre il regolamento prevede anche un altro aspetto, perché alla demagogia si sta rispondendo con la demagogia. Sto leggendo in questi giorni sulla stampa qualcosa che non riesco a comprendere. Si legge infatti che la Camera risparmia 150 milioni, mentre il Senato risparmia 120 milioni; e siccome il Senato è più piccolo della Camera, c'è un giornale che ha titolato: «Renato batte Gianfranco». Ora, qualcuno dei senatori Questori vuole gentilmente spiegare a quest'Assemblea che non stiamo risparmiando 120 milioni? L'Assemblea forse non se ne è resa conto, ma noi votiamo il rendiconto 2010 e il bilancio di previsione 2011: stop. Il bilancio pluriennale previsionale non è oggetto di deliberazione di quest'Assemblea.

Ciò chiarito, possiamo incominciare a parlare di cose serie. Siccome io, più che alle previsioni e agli assestamenti previsionali, credo ai rendiconti e quindi ai conti consuntivi, ricordo che il rendiconto 2010, nell'esame dell'andamento della spesa complessiva, ha stabilito in maniera molto chiara che, tra il 2008 e il 2009 (i due anni in cui è scoppiata la crisi nel nostro Paese di riflesso a una crisi internazionale drammatica), la spesa complessiva del Senato è aumentata dell'1,80 per cento. Tra il 2009 e il 2010, altri anni in cui è continuata la crisi, la spesa complessiva è aumentata soltanto dello 0,60 per cento. Se poi andiamo ad esaminare questa spesa per aggregati funzionali e togliamo la spesa non comprimibile per il ruolo, che comprende gli emolumenti dei senatori e gli stipendi del personale, la spesa per attività funzionale del Senato tra il 2008 e il 2009 - ci riferiamo sempre ai due anni della crisi economica che sta travagliando il Paese - è aumentata del 6 per cento, per poi diminuire nel 2010 del 4 per cento, ma rispetto al consolidato precedente.

Se questo è il contesto, ci rendiamo conto che il bilancio di previsione del 2011 appare ancor più deludente, perché i 9,5 milioni di euro che vengono considerati come risparmi, se li esaminiamo facendo un po' le pulci, di reale hanno soltanto la riduzione delle indennità dei parlamentari, la riduzione delle competenze accessorie dei parlamentari e la riduzione degli stipendi più elevati del 5 e del 10 per cento. Poi cosa resta? Resta una rinuncia che è il mancato adeguamento contrattuale. Io ho difficoltà a pensare che in un bilancio di cassa su base annuale una rinuncia rappresenti un risparmio effettivo.

Poi abbiamo invece altre voci che si tagliano da un lato e si compensano dall'altro. Abbiamo, per esempio, un risparmio di 300.000 euro per la dematerializzazione degli atti parlamentari e poi, invece, vediamo aumentare il capitolo della stampa degli atti parlamentari da 5.700.000 a 5.950.000 euro. Prevediamo un risparmio di 700.000 euro per la dismissione di alcuni contratti di locazione e poi vediamo aumentare il capitolo dei contratti di locazione da 4.680.000 a 4.782.000 euro. Da un lato si riduce e dall'altro si aumenta.

Tralascio, onorevoli senatori Questori, di citarvi altri capitoli che non danno, non solo all'Assemblea, ma anche al resto del Paese, l'impressione che si stia operando con sollecitudine su una razionalizzazione dei costi del Senato. Il capitolo per la manutenzione ordinaria aumenta da 5.200.000 a 5.959.000 euro; le opere di manutenzione straordinaria aumentano da 12.852.000 a 12.912.000 euro. L'acquisto di beni mobili e inventariati (tappezzeria e quant'altro) cresce da 2.500.000 a 2.950.000 euro.

Io non ho la percezione di un atteggiamento particolarmente parsimonioso: mentre nel decreto-legge n. 98 del 2011 un autorevole esponente del Governo come l'onorevole Tremonti ci parla delle auto blu, poi vediamo aumentare il capitolo dei trasporti per i senatori in carica da 5.810.000 a 6.100.000 euro: 300.000 euro in più di viaggi.

Onorevoli senatori Questori, noi quest'anno abbiamo presentato - ve lo dico anche per un atto di correttezza - gli stessi ordini del giorno dell'anno scorso, di due e di tre anni fa. Alcuni di questi ordini del giorno ce li avete accolti, ma poi sono stati sistematicamente disattesi. Probabilmente qualcuno ha pensato che l'ordine del giorno vale soltanto un giorno... Alcuni riguardano i problemi delle indennità e degli assegni vitalizi, e quando li presentammo per la prima volta, nel 2008 fummo accolti da sorrisini, ironie, derisioni e denigrazioni. Ora, ci fa piacere vedere che altri autorevoli esponenti e, tra l'altro, grandi esperti economisti stiano venendo sulle nostre posizioni, come conferma l'articolo 1 dell'ultima manovra estiva che voi avete approvato, e non noi.

L'articolo 1 della manovra finanziaria presentata dal ministro Tremonti evidenzia la necessità di rivisitare l'impianto e la disciplina delle indennità parlamentari e costituisce una megacommissione, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta da quattro esperti di chiara fama internazionale. Se fosse stato chiesto al senatore Malan, probabilmente ci si sarebbe resi conto del parametro europeo; non vi era questa necessità, se si voleva operare subito e non - come è stato affermato - dalla prossima legislatura.

Ciò vale anche per l'assegno vitalizio. Ricordo che nel 2008, quando abbiamo iniziato a parlare di questo tabù, siamo stati derisi, denigrati. Chi ha avuto la pazienza di leggersi l'accorta ed intelligente relazione degli onorevoli Questori svolta in seno al Consiglio di Presidenza ha potuto verificare che anche loro parlano della necessità di una riforma della disciplina degli assegni vitalizi; anche loro si sono posti il problema.

Allora, bisogna capire qual è la differenza per evitare la facile accusa di demagogia. La differenza è che oggi, e non domani, si avverte la necessità di dare un segnale. Infatti, non è vero che, se se si vuole intervenire sul riordino della disciplina delle indennità, occorra chissà quale procedura, perché stiamo parlando - e non è demagogia - di una legge del 1965: vorrei capire se è possibile per il Parlamento rimettere in discussione una legge che ha quasi mezzo secolo di età. È consentito dalla stessa legge n. 1261, perché l'articolo 2 dà al Consiglio di Presidenza il potere di intervenire e di agire su alcune componenti della indennità onnicomprensiva, la diaria. Non vi è bisogno di megacommissioni né di aspettare la prossima legislatura. Alcune posizioni sembrano il tentativo di rinviare ad altri.

Consentitemi, onorevoli senatori Questori, di sottolineare che il recepimento dell'altro risparmio, che voi attribuite alla manovra effettuata con il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, in sostanza è semplicemente un'altra rinuncia: questa Assemblea rinuncia ad aumentarsi la dotazione ordinaria per il livello del tasso di inflazione (l'1,5 per cento del 2012 più l'1,5 per cento del 2013). Francamente è difficile far credere ai Comuni ed alle Regioni - che abbiamo sottoposto a tagli di molti miliardi di euro - che se si prevede l'aumento di una spesa, alla quale poi si rinuncia, quello sia di per sé un risparmio effettivo.

Avete adottato poi un'accortezza, per la quale vi comprendo e vi esprimo solidarietà: avete rispalmato l'avanzo di esercizio 2010, un tesoretto da 53 milioni di euro, aumentandolo nel 2012 e nel 2013 e riducendolo nell'anno 2014. In questo modo, trasmettete un altro messaggio negativo, che equivale a dire che il problema dovranno risolverlo gli altri, quelli che verranno dopo di noi, se avranno più difficoltà.

Vorrei svolgere un'ultima osservazione, perché sta terminando il tempo a mia disposizione, sulla questione della trasparenza. L'anno scorso e due anni fa avete approvato un ordine del giorno sulla trasparenza; anch'esso, però, è stato completamente disatteso. Noi spendiamo 10 milioni di euro l'anno per «Comunicazione istituzionale». Posso proporre una riforma a costo zero? Miglioriamo la comunicazione intra-istituzionale, perché la dissolvenza della vigilanza e del controllo che i componenti del Senato possono avere sul bilancio interno non aiuta, non agevola.

Onorevoli senatori Questori, un mese e mezzo fa, come semplice componente del Senato della Repubblica, ho fatto richiesta, ai sensi dell'articolo 37 del regolamento interno del Senato, che impone la trasparenza degli atti e delle decisioni prese dal Consiglio di Presidenza, di avere l'elenco degli appalti e degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro, con indicazione della ditta appaltatrice e delle modalità di applicazione. Ho avanzato quindi tale richiesta ai sensi degli articoli 37 e 39 del regolamento.

Onorevoli Questori, attendo ancora la risposta. Se non diamo a questo Palazzo e a questo bilancio trasparenza e comunicazione, non prendetevela con gli italiani e con la zia Iolanda del senatore Ferrara se non ci capiscono. (Applausi dal Gruppo IdV e PD. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Musso, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche gli ordini del giorno G13 e G14. Ne ha facoltà.

MUSSO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI). Signora Presidente, onorevoli senatori questori, onorevoli colleghi, la discussione del rendiconto delle entrate e delle spese del Senato arriva in giorni in cui il dibattito sui costi della politica è al massimo della tensione, vorrei dire anche dell'approssimazione e della mistificazione.

Proprio oggi un giornale titola a tutta pagina «La casta impazzita si raddoppia lo stipendio». Questo è un titolo falso, gaglioffo e potenzialmente criminogeno con il quale noi facciamo i conti. Rinvio all'intervento del senatore Malan circa il fatto che i politici italiani non guadagnano più dei colleghi francesi, tedeschi o statunitensi. Ma, come insegnava Goebbels, una menzogna ripetuta 100 volte, 1.000 volte, 1 milione di volte diventa una verità. Allora è più facile credere a certe panzane che circolano in rete, dagli stipendi di 30.000 euro e più, alle auto blu, agli aerei di Stato per ogni singolo parlamentare o benefici (credo mai esistiti, o da tempo aboliti) con cui qualche abile ipocrita si arricchisce a spese della credulità popolare.

Tuttavia, attenzione a chiudersi in una sorta di difesa a riccio che, probabilmente, nessuno fuori di qui capirebbe, perché in realtà i cittadini pensano male non perché qualche giornalista cinico e baro racconta quattro balle. Quella è la conseguenza, non la causa. Chiediamoci invece quali sono le cause per cui poi qualche giornalista trova comodo cavalcare la tigre degli umori popolari. Qualche ragione forse c'è. Una prima: i Paesi che citava il senatore Malan sono la prima, la terza e la quinta economia del mondo: noi siamo la dodicesima, con tendenza al ribasso, e tutti gli analisti, senza distinzione di parti politiche, convengono che nel nostro tracollo, nella lentissima ripresa del PIL, nella competitività che scivola oltre il cinquantesimo posto della classifica internazionale, in tutte queste cose il peso della cattiva politica, di ogni colore e di ogni parte, della cattiva amministrazione, è il vero punto debole.

Altro aspetto. Il confronto non è solo con i nostri colleghi francesi che guadagnano di più, ma anche con il tenore di vita e i consumi della maggior parte dei cittadini italiani onesti, che pagano le tasse e che con quelle tasse pagano anche il nostro stipendio, che faticano più di noi e guadagnano meno di noi, e non certo per loro colpa. Questi non ci perdonano nulla, mentre a generazioni politiche passate sono state perdonate ben altre cose, sull'onda della crescita e, avrebbe detto De Andrè, «lungo un facile vento di sazietà». Se poi aggiungiamo che c'è una questione morale che squassa la classe politica, magari anche perché qualcuno fuori di questa Aula e fuori delle istituzioni, tutte, regola gran parte della spesa pubblica, di 800 miliardi, determinando sacche di malversazione e di spreco, il quadro è completo.

Tutto ciò premesso, e consapevoli che, come diceva il senatore Baldassarri, il bilancio del Senato fa 600 milioni su 800 miliardi di spesa pubblica, quindi lo 0,7 per mille del bilancio dello Stato, consapevoli che lo stipendio di tutti noi senatori, tutti insieme, costa ad ogni italiano meno di un euro l'anno; consapevoli di tutto questo, tuttavia chiediamo se si può fare qualcosa di più di quello 0,34 per cento di riduzione, di cui i colleghi senatori Questori si sono anche vantati perché è la prima volta che compare un segno negativo.

Sono state dette molte cose: emolumenti dei senatori in linea con la media europea. Credo sia una proposta di buon senso e che vada perseguita, aggiungerei anche per quanto riguarda le modalità delle diarie e dei rimborsi, perché stabilite così forfetariamente in effetti diventano un incentivo a non lavorare. Se una persona lavora, è presente, ha gli assistenti, ha gli uffici, spende quei soldi, altrimenti se li mette in tasca, e questo non va bene.

Media europea - perché no - anche per il numero e la retribuzione del personale dipendente. Ho fatto un piccolo conto e ha notato che per ogni senatore il costo del personale dipendente è di 590.000 euro. Mi sembra tanto; forse ce ne sono un po' troppi. La senatrice Leddi aveva evidenziato alcuni possibili sprechi. E anche per la retribuzione individuale trovo sconcertante che lo stesso datore di lavoro ritenga di retribuire di più un incarico meramente d'ordine, meramente esecutivo presso le Camere della Repubblica, piuttosto che per esempio il mestiere di un professore ordinario nell'università di Stato.

Si può rivedere il capitolo pensioni, che vale il 30 per cento del bilancio, com'è stato detto. Secondo me, si possono e si devono eliminare tutti i benefici agli ex senatori e si devono limitare i trasporti gratuiti ai soli spostamenti legati al mandato, quindi da e verso Roma, e comunque in modo comprovato legati al mandato. Si possono e si devono contenere e rendere trasparenti i trasferimenti ai Gruppi parlamentari e si devono rendere trasparenti tutti gli acquisti dall'esterno. Diceva il senatore Mascitelli che non gli è stato risposto ad una sua precisa interrogazione; ma queste cose potrebbero essere sul sito. Parliamo di comunicazione istituzionale, e questa lo è: mettiamo sul sito queste informazioni, così le possono vedere tutti. Questa è la trasparenza vera.

Un'altra questione riguarda (e arriviamo all'ordine del giorno G13, a firma Musso e D'Alia, che illustro brevemente) la riduzione della produzione e riproduzione cartacea, che oggi è resa inutile dall'uso delle tecnologie info-telematiche. Noi continuiamo a mandare avanti e indietro della carta, quando invece possiamo fare le stesse attività, almeno per la gran parte, con il computer.

Naturalmente molte di queste cose richiedono una volontà politica che probabilmente eccede le possibilità anche del Collegio dei senatori Questori. Per questo, l'ordine del giorno G14, che pure adesso illustro brevemente, sempre a firma Musso e D'Alia, propone di determinare prima il taglio alla dotazione annuale nella misura del 5 per cento, e di conseguenza il saldo del bilancio, e dopo le riduzioni mirate - peraltro non orizzontali, non lineari - su alcune voci di costo. Se il bilancio quest'anno riduce i suoi costi dello «zero virgola», in realtà negli ultimi dieci anni li ha aumentati del 30 per cento, contro un aumento del 21 per cento dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati: quegli operai e quegli impiegati che ci dicono non soltanto che costiamo troppo, ma soprattutto che, rispetto a quello che costiamo, produciamo molto poco e non diamo l'utilità attesa per il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.

SOLIANI (PD). Signora Presidente, signori senatori Questori, colleghi senatori, la crisi economica e finanziaria è gravissima; le borse crollano; in agosto l'attacco all'Italia e all'euro continuerà; la credibilità della politica è un problema, e dentro queste coordinate noi discutiamo il bilancio del Senato. Siamo tutti sotto esame, seriamente. Noi siamo qui in rappresentanza del popolo italiano e per nessun'altra ragione che non sia il bene comune e la dignità delle istituzioni democratiche.

Pochi giorni fa si è decisa in quest'Aula - lo ricordo anch'io - una manovra finanziaria che è a carico di tutti gli italiani, soprattutto dei più deboli. Il bilancio del Senato non può non esserne parte. Questa non è una discussione contabile, astratta: è politica. Il bilancio del Senato dipende interamente da noi, è nella piena autonomia dell'Assemblea, non vi sono vincoli di Governo, né di maggioranza, né di approvazione unanime da parte del Consiglio di Presidenza, a mio parere (considero la proposta avanzata nulla più di una istruttoria sullo stato delle cose), né vi sono vincoli di correlazione con quanto ha fatto l'altra Camera.

La proposta presentata non è la risposta adeguata alla domanda di rigore e di cambiamento che viene dalla coscienza collettiva e dalla nostra stessa coscienza. È una domanda di sobrietà rivolta alla politica, ai suoi costi e ai suoi comportamenti, la stessa domanda che sta segnando del resto un cambio d'epoca nella vita del mondo, nei valori, nei costumi.

Verità, sobrietà, trasparenza, eticità ed essenzialità sono parole che si dicono con facilità, si praticano con difficoltà. Ma è questo che si chiede per ridefinire lo sviluppo, per dare valore alla politica, valore che è essenziale per il destino della democrazia, riscattandolo dalle insidie dell'antipolitica.

Signora Presidente, colleghi, questo è il contesto, questa l'urgenza. Il risparmio contenuto nel bilancio 2011 è dello 0,34 per cento: del tutto insufficiente e inaccettabile, e l'andamento previsto nel prossimo triennio conferma semplicemente che le cose non possono continuare così come sono ora. No: saremmo fuori dalla storia di oggi del nostro Paese. Se la crisi economica e finanziaria impone sacrifici a tutti, i primi, non gli ultimi, ad essere chiamati in causa sono i rappresentanti del popolo. Glielo impone il loro ruolo. Come non sentire lo scarto in questo bilancio tra la logica che lo regola e la logica che regola la vita fuori di qui, tra la condizione di vita di milioni di italiani e la nostra condizione di vita, sia pure in modo temporaneo, a tempo, in questa istituzione? La vita delle istituzioni non è separabile dalla vita del Paese. Lo capirono bene i costituenti quando facevano la Costituzione, lo vivevano. Oggi, non diversamente da allora, pur essendo i tempi molto cambiati, una stagione costituente è aperta nell'anima della società italiana, sui fondamenti del suo rapporto con la politica e le istituzioni.

In secondo luogo, è urgente riformare, ristrutturare l'intera organizzazione delle istituzioni rappresentative. È tempo di ripensare radicalmente all'organizzazione del Senato e ai suoi servizi, smantellando il reticolo di burocratizzazione, opacità e interessi interni ed esterni che rendono questa organizzazione sempre più pesante e costosa, e non di rado inefficiente. È urgente una drastica riduzione dei costi. Dunque, sobrietà ed essenzialità si impongono. Via i servizi non essenziali, dagli uffici ai ristoranti, dagli affitti a vario titolo ai mezzi di trasporto, dalle spese di rappresentanza alle consulenze. Si abbassino le indennità dei senatori; si aboliscano i vitalizi e le indennità di carica; si ridimensionino i compensi del personale, a partire dalle posizioni apicali, e i finanziamenti ai Gruppi; si elimini ogni spreco; si tolga ogni privilegio. Si tratta di denaro pubblico che appartiene agli italiani.

La democrazia costa, certo, ma deve costare nella misura che richiede la democrazia stessa, in coerenza con i suoi valori. Se il tempo tende a consolidare le reciproche convenienze e complicità attorno all'esercizio del potere, la democrazia è appunto il luogo del controllo, dell'affermazione dei principi di giustizia, di uguaglianza, di libertà, del diritto in luogo dei favori. È nelle istituzioni democratiche che devono trasparire innanzitutto i valori essenziali della Repubblica, nell'esercizio delle responsabilità istituzionali e quindi, in questo caso, legislative e nell'organizzazione chiamata a servirle.

In terzo luogo - e forse è quello che dà maggiore sofferenza - il tempo è scaduto. Occorre agire ora, senza rinvii. Nessuna continuità oggi può essere ratificata. La nostra responsabilità ci dice che il tempo è adesso. In questi giorni, ancora una volta, il Presidente della Repubblica, riducendo indennità e spese, ha dato l'indirizzo. (Commenti dei senatori Malan e Ferrara). E noi qualcosa, in questi anni, si è fatto, ma non abbastanza.

In altri Parlamenti del mondo - non faccio le comparazioni con gli altri Paesi europei - dove si rischia la vita per la democrazia, ogni parola, ogni decisione si paga a caro prezzo. Qual è il prezzo che noi siamo chiamati a pagare, se non quello della coerenza e della responsabilità? Guai a non capire che cosa è in gioco oggi in Italia e nelle Aule parlamentari. Questo bilancio è lo specchio di ciò che siamo, ma noi abbiamo bisogno di decidere da qui in avanti quale sarà lo specchio di ciò che vogliamo essere e di come in tutti i settori potrebbe essere l'Italia. Occorre cioè una forte iniziativa politica che ristrutturi la politica, e possiamo cominciare dalla ristrutturazione del Senato.

In queste ore, il Senato e la Camera degli Stati Uniti, il Congresso affrontano questioni decisive per il mondo intero, noi semplicemente il bilancio del Senato della Repubblica, ma gli interrogativi sono gli stessi. La crisi è gravissima; chi la pagherà, tra i ricchi ed i poveri? Occorre il coraggio del rigore, a partire da noi stessi e la politica sarà credibile solo se noi saremo credibili. Dobbiamo dunque cominciare da noi, dobbiamo essere esigenti innanzitutto con noi stessi; davvero nessuno, nessun altro può farlo al nostro posto, ora. Colleghi senatori, perdonate, ma a me sembra così elementare. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Mascitelli).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (PdL). Signora Presidente, a conclusione di questa discussione generale cercherò di essere più rapida possibile, perché ormai quasi tutte le cose possibili sono state dette.

Il Consiglio di Presidenza del Senato pochi giorni fa, nell'approvare il bilancio interno che oggi l'Aula esamina e che voteremo domani mattina, ha previsto una serie di tagli alle spese, sulla strada del contenimento dei costi che contraddistingue nel corso di questa legislatura la linea di condotta indicata fin dall'inizio del suo mandato dal presidente Schifani. Si consideri che nell'ultimo decennio solo le annualità 2009 e 2010 si sono attestate a crescita zero - esattamente quelle che coincidono con gli effetti che sono stati prodotti dalla Presidenza dell'attuale presidente Schifani - riuscendo ad invertire una tendenza, quel trend di crescita del fabbisogno che era inesorabilmente in crescita fino al 2008.

Le riduzioni previste riguardano - vorrei ricordarlo perché altrimenti ci perdiamo in tante discussioni che riguardano questo come altri mondi - la mancata applicazione alle retribuzioni del personale dell'incremento del 3,2 per cento, cosa che è stata invece riconosciuta ai loro colleghi della Camera; e solo grazie ed in virtù di un accordo ampio, di condivisione e di rappresentanza sindacale tra i dipendenti del Senato e la nostra Presidenza, con la presidente Mauro delegata a questo scopo, siamo riusciti ad incidere su una delle spese più rigide e più inamovibili del bilancio, cioè quella del personale. Così come il recepimento del contributo di perequazione previsto dalla manovra economica nella misura del 5 e del 10 per cento sulle pensioni più elevate degli ex dipendenti, altra voce rilevante per quei risparmi che andiamo a strutturare, e neanche così lentamente, nella progressione e nella proiezione dei bilanci futuri. Analogamente lo stesso contributo viene applicato ai vitalizi degli ex senatori che si trovano nelle medesime condizioni, che sono assai pochi per la verità.

I dati e le cifre che ci ha illustrato così bene ieri il senatore Malan hanno messo in evidenza e ricordato a tutti noi alcune verità che molti hanno invece interesse a far dimenticare, spesso all'interno di interventi anche aulici e ispirati che, però, non tengono conto della realtà e della verità e offrono una verità distorta. Per effetto delle decisioni dei mesi scorsi e grazie all'approvazione di questo bilancio, il Senato vedrà ridotti i suoi costi complessivamente - e lo ricordo in particolare al senatore Giaretta - di 120 milioni di euro per il triennio 2011-2014. Ha ragione il senatore Morando quando richiama alla programmazione e alla pluriennalità del nostro bilancio, e ciò è stato ricordato benissimo anche dal senatore Mascitelli, ma il dato è certamente questo: gli atti e le decisioni del Consiglio di Presidenza, così come nei mesi scorsi con il recepimento della manovra economica, hanno comunque già determinato questo tipo di risparmio.

Nel momento in cui il Paese vive davvero la sua più dura crisi economica, e su questo hanno ragione tutti i senatori che lo hanno ricordato, ha certamente un valore rilevante collegare strettamente l'attività e il ruolo che qua dentro svolgiamo alla situazione che vive il Paese. Non c'è un Senato o un Parlamento distante o distaccato dalla vita del Paese: chi lo dice e chi lo evoca è perché ha interesse ad indebolire sempre più questo Senato e questo Parlamento nella sua azione di controllo, di possibile controllo sull'intera attività normativa proposta dal Governo. E oltre il continuum costituzionalmente garantito ai Governi e alle loro maggioranze, oggi abbiamo la necessità di recuperare quel continuum, già costituzionalmente garantito proprio dalle guarentigie dei parlamentari, tra rappresentati e rappresentanti.

E noi ci dimentichiamo sempre di questo dettaglio, perché invochiamo una nuova Costituente, ogni volta abbiamo qualcosa da ricostituire o da riformare, e ci dimentichiamo che chi ha lavorato prima di noi, provenendo da esperienze, quelle sì, drammatiche, come quando il Paese usciva dalla guerra e dal fascismo, ha fortemente voluto garantire al ruolo del rappresentante dei cittadini quelle prerogative che voi, un pezzo alla volta, una picconata al giorno, avete oramai irrimediabilmente distrutto, al punto che potete oggi dire (è vero, convintamente, e forse anche con qualche ragione) che questo Parlamento è totalmente scollegato dal resto del Paese.

Una cosa è sicura: che quel resto del Paese non lo rappresentate voi, perché voi rappresentereste quel Paese nel momento in cui, oltre che a preoccuparvi di come tenere la barra dritta sulla prospettiva della tenuta dei conti e della crescita economica, riusciste a dotare questo Paese, che voi ed noi amiamo, di uno strumento parlamentare forte, vero, che sappia fare il proprio lavoro e sia nelle condizioni di farlo. Ma a voi questo forse non interessa, mentre invece dovremmo molto preoccuparci di questo. Ma sono sicura che non è questo il caso in cui noi dobbiamo dividerci. Non c'è un noi e un voi in questa situazione: c'è un "tutti noi", che dobbiamo difendere il valore di questa democrazia e questa democrazia la si difende raccogliendo la sfida che ha lanciato il Presidente della Repubblica. Do merito al Presidente della Repubblica di aver lanciato un'importantissima sfida: lui ha rinunciato a circa 100 euro di aumento del suo stipendio; ma noi abbiamo capito che nonostante questo risparmio così piccolo, dietro c'era un appello importante, che noi abbiamo raccolto, per difendere questa democrazia contenendone i costi. Questo sì: non senza costi, ma contenendone i costi. Difendere questa democrazia risparmiando, perché si potrà ancora risparmiare, ne sono certa e i nostri senatori Questori, che hanno già svolto un importantissimo lavoro, continueranno a svolgerlo. Il Consiglio di Presidenza, che si sente rappresentante di tutti i senatori e a sua volta quindi di tutti cittadini, ha la responsabilità di sostenere gli sforzi che la Presidenza di questo Senato, il Presidente e i Vice Presidenti stanno compiendo per rendere tutto questo possibile, concreto, tangibile.

Siamo sicuri che ancora tanto si può e si potrà fare, e lo faremo, perché tra le chiacchiere, anche ispirate, e la realtà, la differenza sta tra chi fa e chi non fa; e questo Senato, quest'Aula, tutti noi, in questa legislatura qualcosa abbiamo fatto, e quel trend che ricordavo all'inizio del mio intervento è stato bloccato, invertito. Questo è quello che vorrei ricordare al senatore Molinari, che ieri si prodigava in un attacco alla cerimonia del Ventaglio. Vede, se è vero, come è vero, signora Presidente, che nel bilancio del Senato la voce senatori e tutte le competenze ad essi riferite - che vi prego di considerate al netto, senza cadere anche noi nell'errore voluto e in malafede di chi paragona il nostro stipendio lordo con gli stipendi netti dei parlamentari degli altri Paesi - ormai è ridotta all'11 per cento dell'importo complessivo del bilancio del Senato, vuol dire che i margini di manovra devono essere trovati nelle spese di funzionamento, escluse quelle più rigide, come quelle legate al costo del personale, peraltro con un'applicazione del blocco del turnover che non aveva precedenti (così come non aveva precedenti, prima del 2008, il passaggio al regime contributivo per i dipendenti del Senato, che invece fino al giorno prima godevano del regime retributivo: e questo non l'avevamo fatto noi).

Quindi, le spese su cui dobbiamo certo ancora lavorare sono quelle di funzionamento del Senato. Su questo ha perfettamente ragione chi lo ha ricordato prima di me. Faremmo bene, per esempio, vista la richiesta così forte che il senatore Mascitelli ci ha ancora ricordato nel suo intervento, ad avvalerci degli strumenti moderni che la pubblica amministrazione, per esempio, è riuscita a trovare nel suo sforzo di contenimento dei costi affidando a CONSIP il ruolo di assistenza tecnica per svolgere e aiutarci a svolgere le gare entro parametri di mercato, già contrattati dalla pubblica amministrazione e per la pubblica amministrazione.

Concludo quindi ricordando al senatore Molinari che non sono favorevole ad abolire la borbonica cerimonia del Ventaglio, che peraltro quest'anno per la prima volta non è costata un euro, perché il presidente Schifani ha preteso di farla semplicemente nella sala Zuccari, senza nessun tipo di costo e senza offrire neanche un bicchiere d'acqua ai giornalisti che intervenivano a quella cerimonia; non sono per abbandonare una cerimonia che ricorda la tradizione e la condivisione con la stampa, quella sì, molto competente e seria, che tutti vorremmo avere in questo Paese.

Al senatore Molinari ricordo semplicemente che la differenza tra le cose che lui dice e la realtà è che il Presidente del Senato, Renato Schifani, tutte queste cose, tutti questi tagli li ha fatti. Vedremo se sarà capace di farli anche lui. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta.

Come convenuto, rinvio il seguito della discussione congiunta dei documenti in titolo ad altra seduta.

Sull'esigenza di garantire l'effettivo accesso al prepensionamento in deroga alle previsioni generali per i lavoratori in mobilità

NEROZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEROZZI (PD). Signora Presidente, proprio in questi giorni, tra il 31 luglio ed oggi, alcune decine di migliaia di lavoratori escono dalla cassa integrazione e probabilmente, per errori fatti dal nostro Ministro dell'economia, non riceveranno la pensione per i prepensionamenti, perché ne erano previsti 10.000 e forse sono di più, molti di più.

Assieme ad altri senatori, ho presentato un'interrogazione, la 3-02104. Il Sottosegretario ci ha risposto, ma le cose non sono cambiate. Io penso che noi facciamo bene a ridurre fortemente i costi della politica, ma se a questi lavoratori, come quello che oggi ha tentato di suicidarsi a Napoli, non diamo risposta, noi non saremo capiti, perché il nostro mestiere è anche risolvere le questioni di cassa integrazione, di prepensionamenti, di disagio. Il Governo deve rispondere, assieme all'INPS, rapidamente, perché dire di aspettare tre mesi a chi prende 800 euro al mese, insomma, non è bello. Noi ci occupiamo di tante cose; sarebbe bene che questo Parlamento si occupasse con un po' più di precisione delle condizioni di queste persone, che - quelle sì - ci chiedono che cosa facciamo e che cosa rispondiamo alle loro domande. (Applausi di senatori Vita e Adamo).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Nerozzi. Lei ricordava che lo strumento ispettivo ha già avuto una risposta; per il resto, è evidente, sono sue considerazioni politiche.

NEROZZI (PD). La risposta è stata che entro il 31 luglio si doveva provvedere: il 31 luglio è passato e la situazione è rimasta la stessa.

PRESIDENTE. Lei ha quindi fatto una serie di valutazioni e di commenti politici, che spettano al ruolo del parlamentare.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 3 agosto 2011

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (2825)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

    1. Il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 2011, N.  89

        All'articolo 1, comma 1:

            la lettera a) è soppressa;

            alla lettera c), numero 1), capoverso comma 3-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;

            alla lettera f), le parole: «condizione per l'esercizio di un diritto» sono sostituite dalle seguenti: «condizione necessaria per l'esercizio di un diritto».

        All'articolo 3, comma 1:

            alla lettera c):

                al numero 3), capoverso comma 4, lettera a), dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 2, lettera c)sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                al numero 9), capoverso comma 14, secondo periodo, dopo le parole: «ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c)sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

            alla lettera d):

                al numero 2), capoverso comma 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 13, commi 1 e 2, lettera c)sono inserite le seguenti: «del presente testo unico», al settimo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13, comma 3,» e all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

                al numero 5), capoverso comma 5-ter, al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo» e all'ultimo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi 1 e 5-bis» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                al numero 10), dopo le parole: «provvedimento di trattenimento» è inserito il seguente periodo: «Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;

            alla lettera e), capoverso articolo 14-ter:

                le parole: «14-ter. (Programmi di rimpatrio assistito).»sono sostituite dalle seguenti: «Art. 14-ter. - (Programmi di rimpatrio assistito).»;

                al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo»;

                al comma 5, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale»;

            è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

                «g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

                    1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

                    2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

        All'articolo 5, comma 2:

            alla lettera a), dopo la parola: «mediante» è inserita la seguente: «corrispondente»;

            alla lettera b), le parole: «nel conto dei residui, relative alla predetta autorizzazione di spesa, che sono versate» sono sostituite dalle seguenti: «nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEl CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Articolo 1.

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in materia di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari)

        1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            b) all'articolo 6, comma 2, le parole: «, che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2» sono soppresse;

            c) all'articolo 9:

                1) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo»;

                2) al comma 5:

            a) alla lettera a), le parole: «, nonché il visto d'ingresso quando richiesto» sono soppresse;

            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

            d) all'articolo 10, comma 3:

                1) alla lettera a), le parole: «, nonché del visto d'ingresso, qualora richiesto» sono soppresse;

                2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            «b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»;

            e) all'articolo 13, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «La verifica della sussistenza di tali condizioni non può essere effettuata se non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime.»;

            f) all'articolo 19, comma 4, dopo le parole: «previsto dalla normativa vigente» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fermo restando che il possesso del relativo documento non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto»;

            g) all'articolo 20:

                1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»;

                2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.»;

                3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta e attuale» sono sostituite dalle seguenti: «una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave»;

                4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o» sono soppresse;

                5) il comma 11 è sostituito dal seguente:

        «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma 1 è immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso per caso, l'urgenza dell'allontanamento perché l'ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;

            h) all'articolo 21:

                1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso per caso.»;

                2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3, il prefetto può adottare un provvedimento di allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»;

            i) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

        «Art. 23-bis. - (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione può avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».

EMENDAMENTI

1.1

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, alla lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale verifica non è effettuata sistematicamente».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.2

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera g), n. 2, nel capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica.» con le seguenti: «una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società.».

1.3

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera g) sopprimere i numeri 4) e 5).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.4

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale entro la mezzanotte del 10 luglio 2011 possono presentare la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLI 2 E 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Modifiche all'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

        1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

        «Articolo 183-ter. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI

Articolo 3.

(Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE)

        1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione.»;

            b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale»;

            c) all'articolo 13:

                1) al comma 2:

            a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, caso per caso,»;

            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                «b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;»;

                2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        «2-ter. L'espulsione non è disposta, nè eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne.»;

                3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        «4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

            a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

            b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

            c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

            d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

            e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

            f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

            g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»;

                4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

            a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

            d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

            e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»;

                5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10.»;

                6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

        5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al secondo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14.»;

                7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei casi previsti al comma 4»;

                8) al comma 13 le parole: «Lo straniero espulso» sono sostituite dalle seguenti: «Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione»;

                9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        «14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato e può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5.»;

            d) all'articolo 14:

                1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tra le situazioni che legittimano il trattenimento rientrano, oltre a quelle indicate all'articolo 13, comma 4-bis, anche quelle riconducibili alla necessità di prestare soccorso allo straniero o di effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità ovvero di acquisire i documenti per il viaggio o la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo.»;

                2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Nei casi in cui lo straniero è in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del presente testo unico o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis del presente articolo»;

                3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, qualora permangano le condizioni indicate al comma 1, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia stato possibile procedere all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»;

                4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        «5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio.»;

                5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

        «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente articolo, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.»;

                6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»;

                7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

        «5-quater.1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione.»;

                8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

        «5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.»;

                9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

        «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

        5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale.»;

                10) al comma 7, le parole: «a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti: «, nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. Il periodo di trattenimento disposto dal nuovo provvedimento è computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma 5»;

            e) dopo l'articolo 14-bis, è inserito il seguente:

        «Art. 14-ter. - (Programmi di rimpatrio assistito). - 1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

        4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

        5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

            a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

            b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

            c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

        6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

        7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

            a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

            b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.»;

            f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

        «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater.»;

            g) all'articolo 19:

                1) nella rubrica, dopo le parole: «e di respingimento.» sono aggiunte le seguenti: «Disposizioni in materia di categorie vulnerabili.»;

                2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.».

            g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

                1) le parole: «sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33,» sono soppresse;

                2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono inserite le seguenti: «previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati».

        2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.100

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 3. - (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE). - 1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 5, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione";

            a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

        2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

        3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

        5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

        6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

        7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre i trenta giorni dalla data in cui la persona è stata rintracciata nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

        8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedali ere o ambulatoriali o che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare nei suoi confronti ogni eventuale procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis.

        9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previsti nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili".

            b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale";

            c) all'articolo 13:

                1) al comma 2:

                    a) all'alinea, dopo le parole: "disposta dal prefetto" sono inserite le seguenti: ", caso per caso,";

            b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

                "b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68";

        2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:

        "2-ter. L'espulsione non è disposta, né eseguita coattivamente qualora il provvedimento sia stato già adottato, nei confronti dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne";

        3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:

            a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;

            b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;

            c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

            d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;

            e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;

            f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;

            g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1";

        4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

        "4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:

            a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;

            c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;

            d) non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;

            e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2";

            5) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. Lo straniero, destinatario di un provvedimento d'espulsione, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, può chiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. Il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale termine può essere prorogato, ove necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami familiari e sociali, nonché l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter. La questura, acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo. Le disposizioni del presente comma non si applicano, comunque, allo straniero destinatario di un provvedimento di respingimento, di cui all'articolo 10";

        6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

        "5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere un termine per la partenza volontaria, mediante schede informative plurilingue. In caso di mancata richiesta del termine, l'espulsione è eseguita ai sensi del comma 4.

        5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14";

        7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "Nei casi previsti ai commi 4 e 5" sono sostituite con le seguenti: "Nei casi previsti al comma 4";

        8) al comma 13 le parole: "Lo straniero espulso" sono sostituite dalle seguenti: "Lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione";

        9) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        "14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2, lettera c), ovvero ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, può essere previsto un termine superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito";

            d) all'articolo 14:

            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento";

        2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis";

        2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1, il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento".

        3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione. In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento";

        4) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

        "5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua richiesta, della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio";

        5) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

        "5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis, nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3";

        6) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        "5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo";

        7) dopo il comma 5-quater è inserito il seguente:

        "5-quater. 1. Nella valutazione della condotta tenuta dallo straniero destinatario dell'ordine del questore, di cui ai commi 5-ter e 5-quater, il giudice accerta anche l'eventuale consegna all'interessato della documentazione di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, in particolare attraverso l'esibizione d'idonea documentazione";

        8) il comma 5-quinquies è sostituito dal seguente:

        "5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di cui agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274";

        9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti:

        "5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l'avvenuta esecuzione dell'espulsione all'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

        5-septies. Il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale";

        10) al comma 7, le parole: "a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata" sono sostituite dalle seguenti: ", nel caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento. In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento";

            e) dopo l'articolo 14-bis, sono inseriti i seguenti:

"Art. 14-ter.

(Programmi di rimpatrio assistito)

        1. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all'articolo 19, comma 2-bis, nonché i criteri per l'individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1. In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente.

        3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l'efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l'autorità giudiziaria competente per l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

        4. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l'accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall'articolo 14.

        5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:

            a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;

            b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4, lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 4-bis, lettere d) ed e);

            c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione disposto a titolo di misura di sicurezza o di misura alternativa alla detenzione o di sanzione sostitutiva della pena ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di cattura europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale ovvero di un provvedimento amministrativo di espulsione disposto nei casi previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

        6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di identificazione ed espulsione rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall'articolo 14, comma 5.

        7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede nei limiti:

            a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno;

            b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

        1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

            a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma 1;

            b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

            c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio;

            d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

            e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

        2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma 1, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

        3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis";

            f) all'articolo 16, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater";

            g) all'articolo 19:

            1) nella rubrica, dopo le parole: "e di respingimento" sono aggiunte le seguenti: "Disposizioni in materia di categorie vulnerabili";

            2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fatto salve le garanzie di cui al comma 2 del presente articolo fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate".

            g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis:

            1) le parole: "sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33", sono soppresse;

            2) dopo le parole: "ovvero sottoposti a tutela", sono inserite le seguenti: "previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ovvero ai minori stranieri non accompagnati".

        2. Il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1, lettera e), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.101 (testo 2)

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, lettera a) le parole: «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini della decisione di cui al presente comma deve essere svolta una adeguata valutazione preliminare volta ad accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi degli articoli 18, commi 2-bise 2-ter, e 19 del presente testo unico».

        Conseguentemente:

            Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente lettera:

            f-bis) all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, dopo le parole: «legge 20 febbraio 1958, n. 75,» sono inserite le seguenti: «, all'articolo 600-bis, terzo comma, del codice penale,».

        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

            «2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583, 583-bis del codice penale o dalle Sezioni I o II del Capo III del Titolo XII del Libro II del medesimo codice, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero quando) nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza commessa in ambito familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

            2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 1-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

        3) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

            «6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva o eseguito una sanzione sostitutiva di una pena detentiva, inflitte per reati commessi durante la minore età, e ha dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale, ovvero allo straniero nei confronti del quale sia stata dichiarata con sentenza l'estenzione del reato commesso durante la minore età per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448.».

        4) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

            «6-ter. Il prefetto, qualora lo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato abbia tenuto comportamenti di speciale rilevanza sociale e umanitaria, può chiedere al questore il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno della durata di due anni valido per l'accesso al mercato del lavoro e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro.

            6-quater. Allo straniero non regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato che, collaborando con 1'autorità giudiziaria o con le forze dell'ordine, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis o 3-ter del presente testo unico, fornisca un contributo rilevante nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di taluno dei responsabili, può essere concesso dal questore, su proposta del prefetto, un permesso di soggiorno per ricerca di lavoro della durata di due anni».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

        "Art. 10. - (Respingimenti). - 1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato. Il respingimento alla frontiera avviene nei modi e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e successive modificazioni e integrazioni.

        2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, via mare o via aria della frontiera dello Stato e che non hanno successivamente ottenuto un titolo di soggiorno nel territorio dello Stato.

        3. Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.

        4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano il diritto d'asilo, la presentazione delle domande di protezione internazionale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.

        5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.

        6. I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

        7. Il questore dispone il respingimento ai sensi del comma 2, in luogo della decisione di rimpatrio prevista dall'articolo 13, non oltre le 96 ore successive al momento in cui la persona è stata rintracciata sul territorio dello Stato nel tentativo di eludere i controlli di frontiera e in ogni caso dopo che la persona sia stata identificata ed assistita, qualora abbia necessità di pubblico soccorso, e dopo che sia stata informata, in lingua ad essa comprensibile, della facoltà di presentare domanda di protezione internazionale. Durante tale periodo lo straniero che debba essere assistito per necessità di pubblico soccorso accede ai centri di accoglienza e a strutture di assistenza, anche temporanee, nei cui confronti il questore può predisporre forme di sorveglianza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza. In caso di allontanamento arbitrario senza giustificato motivo dal centro di accoglienza o dalla struttura di assistenza in cui è ospitato e in ogni altro caso in cui si renda irreperibile dopo essere stato fermato in occasione di un ingresso illegale nel territorio dello Stato lo straniero, dopo che sia stato nuovamente rintracciato, è espulso nei casi e nei modi previsti dall'articolo 13.

        8. Il respingimento non può essere disposto nei confronti dello straniero fermato o scoperto in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera, qualora si tratti di un minore non accompagnato ovvero di persona che riceva cure urgenti ed essenziali ospedaliere o ambulatoriali o di persona che in qualsiasi modo abbia manifestato l'intenzione di presentare o abbia presentato domanda di protezione internazionale o di persona che abbia altri requisiti per ottenere un titolo di soggiorno. In tali ipotesi il questore rilascia altresì il titolo di soggiorno per il quale lo straniero abbia i requisiti e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare ogni procedimento penale per i reati previsti dall'articolo 10-bis che sia stato eventualmente avviato a suo carico.

        9. Il provvedimento di respingimento da eseguirsi con accompagnamento alla frontiera è emanato caso per caso e deve essere sottoposto alla convalida dal giudice di pace, secondo le forme, le procedure, i termini, i limiti e le garanzie previste nei commi 3 e 5-bis dell'articolo 13, inclusa la facoltà di disporre il trattenimento temporaneo nelle more della decisione del giudice e il trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 14, e l'accompagnamento alla frontiera non può essere eseguito prima che il respingimento e il trattenimento siano stati convalidati, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e dagli articoli 13 e 14, qualora applicabili"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.2a

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 5, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Prima di disporre la revoca del titolo di soggiorno o il rifiuto di rinnovo o di conversione, salvo che la revoca o il rifiuto siano disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per reati, il questore invia al domicilio dell'interessato, qualora conosciuto, l'avviso scritto dell'inizio del procedimento, tradotto anche in lingua conosciuta dall'interessato o, in mancanza, in lingua inglese o francese o araba o spagnola, con l'indicazione della facoltà di inviare al questore stesso eventuali controdeduzioni scritte entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso, decorso il quale il provvedimento può essere adottato e deve essere motivato anche con riferimento alle eventuali controdeduzioni pervenute entro tale termine"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.3

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) L'articolo 10-bis è abrogato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.4

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

        «2-quater. Lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), è espulso dal Prefetto quando nei suoi confronti il Questore abbia adottato una decisione di rimpatrio. La decisione di rimpatrio è adottata soltanto se, anche sulla base degli elementi acquisti d'ufficio o pervenuti da organizzazioni internazionali o da altri soggetti o delle richieste presentate dallo stesso straniero o dal suo difensore, lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un qualsiasi tipo di titolo di soggiorno, inclusi quelli rilasciabili agli stranieri per i quali è previsto un divieto di espulsione, o non abbia presentato domanda di protezione internazionale, anche nelle more della formale presentazione della domanda, o non abbia i requisiti per essere ammesso a programmi di assistenza o integrazione sociale per le vittime della violenza o dello sfruttamento. Prima di adottare la decisione di rimpatrio allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito. Il Questore si astiene dall'adottare la decisione di rimpatrio qualora sussistano motivi umanitari o esigenze attinenti al diritto alla difesa o al diritto all'unità familiare o ad altri obblighi internazionali o comunitari o inderogabili esigenze di giustizia. La decisione di rimpatrio è revocata di diritto qualora successivamente allo straniero sia rilasciato un titolo di soggiorno. In tutti i casi in cui il Questore non adotta una decisione di rimpatrio o si astiene dalla decisione di rimpatrio deve rilasciare allo straniero un titolo di soggiorno ovvero mantenere quello di cui è già titolare e ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis. Lo straniero può sempre presentare con atto scritto e motivato al Questore la domanda di revisione o di revoca della decisione di rimpatrio. Il Questore adotta la decisione di rimpatrio e di revoca della decisione, mediante atto scritto e motivato in fatto e in diritto, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso giurisdizionale, con una traduzione in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a scelta dello straniero tra la lingua inglese, francese, spagnola, araba, cinese o russa. L'atto deve essere notificato o comunicato anche per le vie brevi allo straniero, che può impugnarlo di fronte al giudice di pace, anche contestualmente al ricorso contro il provvedimento di espulsione; il giudice si pronuncia sul ricorso non oltre il termine eventualmente concesso per la partenza volontaria».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.5

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

        «2-quater. Qualora lo straniero che si trova nelle situazioni indicate nel comma 2, lettere a) e b), abbia iniziato una procedura per il rinnovo del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare ovvero abbia ricevuto un provvedimento di rifiuto di rinnovo o di annullamento o di revoca del suo titolo di soggiorno, esclusi quelli disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per la condanna per reati o per l'uso di documenti falsi o contraffatti, e non sia trascorso il termine per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali ovvero il provvedimento sia stato impugnato e il giudice ne abbia ordinato la sospensione, il questore si astiene dall'emettere una decisione di rimpatrio fino al completamento della procedura per il rinnovo del titolo di soggiorno ovvero fino alla conclusione del procedimento giudiziario, che deve essere definito dal giudice entro il termine di trenta giorni e adotta la decisione di rimpatrio soltanto in caso di rigetto del ricorso giurisdizionale».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.6

D'ALIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

        «2-quater. Il provvedimento di espulsione è adottato soltanto se a seguito di adeguata valutazione preliminare, risulti che non vi sia violazione del principio di non refoulement, come altresì previsto dall'articolo 19, comma 1, ovvero non si configurino altri divieti di allontanamento quali quelli previsti dall'articolo 19, comma 2 o derivanti da obblighi internazionali come stabilito anche dall'articolo 5, comma 6 con riferimento ai seri motivi in particolare di carattere umanitario, ovvero lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno. In particolare, il provvedimento di espulsione non è adottato nei confronti dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero abbia già presentato domanda di protezione internazionale. Prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito».

3.102

MARCENARO, ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, MARINARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Id. em. 3.6

Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo il capoverso «2-ter», aggiungere il seguente:

        «2-quater. Il provvedimento di espulsione è adottato soltanto se, a seguito di adeguata valutazione preliminare, risulti che non vi sia violazione del principio di non refoulement, come altresì previsto dall'articolo 19, comma 1, ovvero non si configurino altri divieti di allontanamento quali quelli previsti dall'articolo 19, comma 2 o derivanti da obblighi internazionali come stabilito anche dall'articolo 5, comma 6 con riferimento ai seri motivi in particolare di carattere umanitario, ovvero lo straniero non abbia i requisiti per ottenere il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno. In particolare, il provvedimento di espulsione non è adottato nei confronti dello straniero che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero abbia già presentato domanda di protezione internazionale. Prima di adottare un provvedimento di espulsione, allo straniero deve essere comunque illustrata la possibilità di essere ammesso a programmi di rimpatrio assistito».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.7

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso «4», sopprimere la lettera b).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.8

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 3) capoverso «4.», lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.9

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 3, capoverso «4», sopprimere la lettera g).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.10

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 4, capoverso «4-bis» sopprimere la lettera a).

3.11

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso 4-bis, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.12

D'ALIA, SERRA

Id. em. 3.11

Al comma 1, lettera c), numero 4) capoverso «4-bis», sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

            «a) distruzione o occultamento, senza giustificato motivo, del passaporto in corso di validità o di altri documenti di identificazione o di viaggio che lo straniero aveva presentato alle autorità al momento dell'ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato o di altro Stato membro dell'Unione europea e di cui aveva mantenuto la disponibilità;

            b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato; la disponibilità dell'alloggio sussiste allorché, con qualsiasi mezzo, lo straniero stesso o chiunque altro dimostri al Questore che lo straniero stesso è ospitato o può essere ospitato in un centro di accoglienza istituito ai sensi dell'articolo 40 ovvero dimora o può dimorare in un alloggio ad uso di abitazione, di cui abbia legale disponibilità lo straniero stesso o un suo familiare o altra persona che in qualsiasi modo abbia dichiarato o dichiari la disponibilità ad ospitarlo;».

3.13

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso «4-bis», lettera a), sopprimere le parole: «, in corso di validità».

            Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.2», sopprimere le parole: «in corso di validità».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.14

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso «4-bis», sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) mancanza di un alloggio idoneo ove possa essere agevolmente rintracciato».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.15

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 4, capoverso «4-bis», alla lettera b) sopprimere le parole da: «di idonea» fino a: «disponibilità».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.17

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Le parole da: «Al comma 1» a: «e 30 giorni.".» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera c) numero 5), capoverso «5» sostituire i primi due periodi con il seguente: «Qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, il prefetto, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni.».

        Aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, lo straniero può richiedere al prefetto, ai fini dell'esecuzione del rimpatrio o dell'espulsione, l'ammisisone a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera c), numero 6), sostituire il capoverso "5.1" con il  seguente:

        «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a dare adeguata informazione allo straniero della facoltà di richiedere l'ammissione a un programma di rimpatrio assistito, di cui all'articolo 14-ter, mediante schede informative plurilingue».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.16

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Precluso

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: «Il prefetto, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al comma 4, valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di espulsione, intima allo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.18

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso «5», aggiungere, infine, i seguenti periodi: «La partenza volontaria è sempre prevista nei casi in cui il provvedimento di espulsione sia disposto nei confronti dello straniero che si è trattenuto nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno è scaduto di validità da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo e nei casi in cui il titolo di soggiorno dello straniero sia stato revocato o annullato o ne sia stato rifiutato il rinnovo, salvo che i provvedimenti di revoca, di annullamento o di rifiuto siano stati disposti per motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o a seguito di sentenze di condanna per la commissione di reati. Negli altri casi lo straniero presenta la richiesta di concessione della partenza volontaria o della proroga dei termini della partenza volontaria mediante istanza redatta anche in forma semplice e in calce al modello che lo informa della facoltà di chiedere ed ottenere la concessione o la proroga e di chiedere di accedere a programmi di rimpatrio assistito. L'istanza è esaminata dal questore nel più breve tempo possibile. L'istanza si intende comunque presentata anche da parte dello straniero a cui siano state illustrate le possibilità di avvalersi della partenza volontaria e che non vi abbia espressamente rinunciato in forma scritta. L'istanza è comunque accolta se lo straniero manifesta l'intenzione di fruire di un programma di rimpatrio assistito e ne abbia i requisiti, nonché in tutti i casi in cui nei confronti dello straniero si possa disporre in modo efficace una delle misure previste nel comma 5.2. L'eventuale provvedimento di diniego della concessione o della proroga della partenza volontaria deve essere scritto e motivato e tradotto in lingua comprensibile allo straniero o, in mancanza, in una lingua a sua scelta tra l'inglese, lo spagnolo, il francese, l'arabo, il russo, recante anche i mezzi di impugnazione. Tale provvedimento è impugnabile di fronte al giudice competente in materia di ricorso contro l'espulsione, anche con ricorso presentato per le vie brevi, in esenzione di ogni tassa, onere o spesa; il ricorso può essere presentato anche contestualmente alla presentazione del ricorso contro il provvedimento di espulsione e in tal caso il giudice decide sul ricorso nell'ambito del giudizio sul ricorso contro il provvedimento di espulsione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.19

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c) numero 6), sopprimere il capoverso 5.1.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.20

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.1» sopprimere l'ultimo periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.21

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso «5.2», con il seguente:

        «5.2. Nei casi in cui sia concesso un termine per la partenza volontaria, se sussiste il rischio concreto di fuga dello straniero il questore può disporre nei confronti dello straniero una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente; d) dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Le misure sono adottate, anche contestualmente alla concessione del termine per la partenza volontaria, con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato al giudice di pace competente per territorio entro 48 ore dalla notifica. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, sentito l'interessato e il suo difensore, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero, non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma 3 da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Il questore esegue l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante le modalità previste all'articolo 14».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.22

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 6) sostituire il capoverso «5.2» con il seguente:

        «5.2. Il questore può disporre altresì una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il tribunale della libertà è competente sull'impugnazione dei decreti del giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro.».

________________

(*) I senatori De Luca e Livi Bacci aggiungono la firma in corso di seduta

3.23

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.2» sostituire il primo periodo con il seguente: «Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per un importo proporzionato al termine concesso, nella misura di una mensilità dell'assegno sociale annuo per trenta giorni di soggiorno. In mancanza di tale disponibilità, il questore può disporre l'obbligo di dimora dello straniero presso un centro di accoglienza o altra struttura idonea».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.24

BIANCO, INCOSTANTE, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), al numero 6, capoverso «5.2 », sostituire le parole da: «chiede» fino a: «sociale annuo» con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.25

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Id. em. 3.24

Al comma 1, lettera c), numero 6), nel capoverso «5.2», primo periodo, sostituire le parole da: «chiede» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «può chiedere una garanzia adeguata al cittadino dello Stato terzo».

3.26

BIANCO, ADAMO, INCOSTANTE, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 6), capoverso «5.2», secondo periodo, sostituire la parola: «dispone» con le seguenti: «può disporre».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.27

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 8), sostituire le parole: «destinatario di un provvedimento di espulsione» con le seguenti: «allontanato mediante accompagnamento.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.28

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 9), capoverso «14», sopprimere l'ultimo periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.29

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso «14» sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.30

D'ALIA, SERRA

Id. em. 3.29

Al comma 1, lettera c), numero 9) capoverso «14», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i provvedimenti di espulsione per i quali sia stata concessa la partenza volontaria ai sensi del comma 5 e per gli stranieri che siano stati ammessi ad un programma di rimpatrio assistito, il divieto previsto al comma 13 decorre dalla scadenza del termine assegnato per l'uscita dal territorio dello Stato e ne è esente di diritto lo straniero che abbia effettivamente lasciato il territorio dello Stato entro il termine fissato per la partenza volontaria o per il rimpatrio assistito.».

3.103

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, PERDUCA, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

            «9-bis) dopo il comma 14 inserire il seguente:

        14-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non pregiudicano negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.32

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole da: «il questore dispone» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «inclusa la necessità di acquisire documenti per il viaggio o altra documentazione da Paesi non appartenenti all'Unione europea, e nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate le misure meno coercitive previste nel comma l-bis, il questore può disporre che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di preparare il rimpatrio o di effettuare l'allontanamento e in particolare quando sussiste un rischio di fuga, identificato ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, ovvero lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. In tutti i casi in cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento e non è stato disposto il trattenimento, il questore dispone che lo straniero fino all'effettivo accompagnamento alla frontiera, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sia sottoposto ad una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

        Quando l'espulsione è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore può disporre anche la misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Le misure previste nel presente comma sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore, sentiti lo straniero, se reperibile, e il suo difensore. La consegna e la convalida possono avvenire anche contestualmente alla consegna e alla convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato. Qualora non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.33

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1.», dopo le parole: «il questore» inserire le seguenti: «, qualora non sia possibile adottare misure sufficienti ma meno coercitive».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sostituire il primo periodo con il seguente.

        «1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, se l'espulsione non è stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il questore, in luogo del trattenimento di cui al comma 1, può disporre una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.34

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1.», primo periodo, sostituire le parole da: «che lo straniero sia trattenuto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «una o più delle seguenti misure:

            a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza;

            b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;

            c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

        Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il provvedimento è comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto la convalida nelle successive 48 ore. Quando non sia possibile l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o 5-bis.».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

        «2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Qualora il questore ritenga, con riferimento al comportamento precedente dello straniero e alla situazione concreta contingente, che nessuna delle misure previste dal comma 1 sia sufficiente ad assicurare che lo straniero non si sottragga all'espulsione, dispone che esso sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed espulsione più vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.35

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso «1.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I centri di cui al presente articolo, nonché i Centri di accoglienza ed i Centri di accoglienza richiedenti asilo, possono essere visitati, senza autorizzazione, dai soggetti di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche accompagnati da giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, da giornalisti titolari di un rapporto di lavoro non subordinato nei quotidiani, nei periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive».

3.36

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso "1-bis", sopprimere il sesto periodo.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.37

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Le parole da: «Al comma» a: «del respingimento."» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma l il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento."».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, se nel caso concreto non sussistono le condizioni per il trattenimento previste nel comma 4-bis o se lo straniero negli ultimi tre anni sia stato trattenuto in un centro di identificazione ed espulsione per un periodo superiore a sei mesi, il questore non dispone il trattenimento, ma dispone le misure previste dal comma 1-bis, salvi i casi di rinvio dell'allontanamento.».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.39

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) inserire il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

        Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire il capoverso «5.», con il seguente:

        «5. La convalida del trattenimento comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Anche prima di tale termine e dopo la convalida del trattenimento, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice e al difensore dello straniero. Alla scadenza di tale termine qualora sussistano le condizioni del trattenimento previste nei commi 1 e 4-bis e l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni, su richiesta scritta e motivata del questore presentata non più di sette giorni e non meno di 48 ore dalla scadenza del termine del trattenimento, sentiti lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata dal questore almeno 48 ore prima. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e permangano le condizioni del trattenimento indicate ai commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice di pace la richiesta scritta e motivata di proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni e sulla richiesta, che deve essere comunicata almeno 48 ore prima anche allo straniero e al suo difensore, il giudice di pace decide sentito lo straniero e il suo difensore. Qualora manchino non più di sette giorni e non meno di 48 ore alla scadenza di tale termine e persistano le condizioni del trattenimento indicate nei commi 1 e 4-bis e le gravi difficoltà nell'acquisizione dei documenti per il viaggio il questore può presentare al giudice un'ulteriore richiesta scritta e motivata di proroga di sessanta giorni e sulla richiesta il giudice di pace decide, sentito lo straniero e il suo difensore, ai quali la richiesta di proroga deve essere comunicata almeno 48 ore prima. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace e al difensore dello straniero. Il giudice di pace si pronuncia sulle richieste di proroga entro il termine di scadenza del precedente periodo di trattenimento, con decreto scritto e motivato che deve essere comunicato al questore, allo straniero e al suo difensore: il decreto è immediatamente esecutivo e può essere impugnato soltanto con ricorso per cassazione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.38

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Precluso

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

        «2-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Quando risulta che nel caso concreto non esiste più alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di ordine giuridico o per altri motivi, inclusa l'effettiva probabilità che lo straniero sia accolto nel territorio di un altro Stato, ovvero quando risulta che nel caso concreto non sussistono più le condizioni previste nel comma 1 il trattenimento non è più giustificato e lo straniero è immediatamente rimesso in libertà dal giudice ovvero dal questore, che lo comunica al giudice. Il trattenimento è mantenuto finché perdurano le condizioni previste nel comma l e nel presente comma per il periodo indicato nel comma 5 necessario ad assicurare che l'allontanamento sia eseguito. Qualora tali presupposti non vi siano al momento della convalida o al momento della proroga del trattenimento il giudice di pace rispettivamente rigetta la richiesta di convalida e la richiesta di proroga del trattenimento e contestualmente, su richiesta del questore, sentito lo straniero e il suo difensore, può disporre che nei confronti dello straniero siano disposte le misure meno coercitive previste nel comma 1-bis al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento"».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.40

D'ALIA, SERRA, PISTORIO (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.41

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Id. em. 3.40

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.42

D'ALIA, SERRA

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), sostituire il capoverso «5» con il seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al quinto periodo, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace».

3.43

DI GIOVAN PAOLO, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), n. 3) sostituire il capoverso «5» con il seguente:

        «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. La permanenza nei centri di identificazione ed espulsione non può essere superiore e a sessanta giorni».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.44

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 3), capoverso «5» sopprimere le parole: «a causa della mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,» ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le proroghe previste dal presente comma possono essere disposte solo qualora il ritardo nel rimpatrio sia dovuto alla mancata collaborazione del cittadino straniero o il provvedimento di espulsione sia stato adottato ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), o ai sensi degli articoli 15 o 16, o ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi, il questore dispone una o più delle misure di cui al comma 1-bis».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.45

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 10).

3.46

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera d), numero 10), sostituire le parole: «mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento» con le seguenti: «In tal caso nel computo della durata dei periodi di trattenimento non si tiene conto del numero di giorni in cui lo straniero si è indebitamente allontanato dal centro. Il questore e il giudice tengono conto dell'indebito allontanamento dal centro ai fini della valutazione del rischio di fuga tra i presupposti per la proroga del trattenimento».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.47

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 1, sostituire le parole: «programmi di rimpatrio volontario ed assistito» con le seguenti: «programmi di rimpatrio assistito».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.48

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Improcedibile

Al comma 1, lettera e), capoverso articolo «14-ter», comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In ogni caso più della metà degli stanziamenti dello Stato italiano dedicati al finanziamento dei programmi di rimpatrio deve essere destinata alla copertura integrale e immediata dei costi effettivi che devono sostenere la persona che rimpatria e i suoi familiari per il viaggio di rientro nello Stato di origine e per un suo adeguato reinserimento alloggiativo, familiare, scolastico, sociale e lavorativo nello stesso Stato. I programmi finanziabili da parte dello Stato italiano devono prioritariamente favorire la diretta ed immediata responsabilità della persona che deve rimpatriare o dei suoi familiari conviventi nella gestione dei fondi utilizzabili per il viaggio e dopo il rientro, da versarsi anche in parte sul conto corrente bancario dello straniero o di un suo familiare convivente, e in modo che sia finanziato l'effettivo rimpatrio del maggior numero di persone, con priorità assoluta rispetto al finanziamento di ogni altra spesa di carattere organizzativo o informativo o progettuale ovvero di studio sostenuta dagli enti che eventualmente supportano il rimpatrio. Lo straniero che rimpatria può richiedere che le spese direttamente necessarie al suo viaggio e al suo reinserimento nel Paese di origine siano finanziate anche utilizzando in tutto o in parte le somme maturate presso gli istituti previdenziali e assistenziali italiani con i versamenti previdenziali e assistenziali eventualmente effettuati in suo favore che lo straniero stesso rientrato in patria non desideri utilizzare più a fini pensionistici, salvo che sia cittadino di uno Stato col quale sia in vigore un accordo bilaterale che disponga diversamente».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.49

CASSON, ADAMO, INCOSTANTE, DELLA MONICA, ICHINO, DELLA SETA, FERRANTE, PERDUCA, VITA, LIVI BACCI, MARCENARO, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), numero 3), capoverso «14-ter», comma 5, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione delle sanzioni adottate per il reato di cui all'articolo 10-bis».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.50

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «Art. 14-ter», aggiungere il seguente:

«Art. 14-quater.

(Rinvio dell'allontanamento)

        1. Il questore della provincia in cui lo straniero si trova dispone il rinvio dell'allontanamento dal territorio dello Stato dello straniero espulso o respinto; è rinviato, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, qualora nelle circostanze specifiche in cui si trova lo straniero si verifichi una delle seguenti situazioni:

            a) l'allontanamento dello straniero può in concreto violare il divieto di espulsione o di respingimento previsto dall'articolo 19, comma l;

            b) è stata presentata al questore domanda di revisione contro la decisione di rimpatrio e per tutta la durata del relativo procedimento;

            c) l'esecuzione dell'espulsione o del respingimento è stata sospesa dal giudice competente a giudicare il ricorso giurisdizionale contro l'espulsione o il respingimento o la decisione di rimpatrio; d) le condizioni di salute fisica o mentale dello straniero ne impediscono l'allontanamento e finché esse perdurino;

            e) sussistono ragioni tecniche che impediscono l'allontanamento, come la mancanza di mezzi di trasporto o la mancanza di identificazione dello straniero.

        2. Il questore comunica allo straniero il provvedimento scritto e motivato di rinvio dell'allontanamento, recante anche la durata del rinvio compresa tra gli otto giorni e i diciotto mesi nelle ipotesi indicate nelle lettere d) ed e) del comma l, e può disporre anche contestualmente nei confronti dello straniero una delle misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, qualora vi sia pericolo di fuga. Contestualmente alla comunicazione del rinvio dell'allontanamento il questore rilascia allo straniero un titolo di soggiorno valido per tutto il periodo di sospensione, fino al momento in cui cessi il motivo di rinvio dell'allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ovvero il provvedimento di accompagnamento alla frontiera, di espulsione o di respingimento o la decisione di rimpatrio siano annullati o revocati.

        3. Qualora l'allontanamento sia stato rinviato da più di diciotto mesi il prefetto e il questore sottopongono d'ufficio a revisione rispettivamente il provvedimento amministrativo di espulsione e la decisione di rimpatrio e li revocano se persistono le situazioni indicate nel comma 1 e lo straniero non abbia violato le misure previste nell'articolo 14, comma 1-bis, eventualmente impostegli e non vi ostano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. In tal caso lo straniero mantiene il permesso di soggiorno che aveva ricevuto ovvero lo converte o ne ottiene uno ad altro titolo e il questore ne dà comunicazione al giudice di pace, che deve archiviare o estinguere ogni eventuale procedimento penale a suo carico per i reati previsti dall'articolo 10-bis».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.104

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI , BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Al comma 1, lettera g), n. 2, capoverso «2-bis» apportare le seguenti modificazioni:

            «a) sopprimere le parole: "nonché dei minori";

            b) dopo le parole: "fisiche o sessuali" inserire le seguenti: "fatti salvi i divieti di espulsione e di respingimento di cui al comma 2 del presente articolo,"».

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(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.51

PARDI, CARLINO, LI GOTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Improcedibile

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «g. 1) all'articolo 22, comma 11, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Il lavoratore extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro a termine di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nonché il lavoratore extracomunitario che esercita le attività di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali, per cause indipendenti dalla loro responsabilità, rimangono privi di occupazione, se iscritti nelle liste di collocamento, alla scadenza del permesso di soggiorno hanno diritto al rinnovo di esso per ulteriori dodici mesi».

G3.100

PERDUCA, CARLONI, PORETTI

Respinto

Il Senato:

        considerato che:

            gli standard applicati dagli Stati membri dell'Unione europea devono essere in linea cogli obblighi internazionali derivanti dai maggiori strumenti in materia di diritti umani.

        All'indomani del recepimento della Direttiva 2008/115/CE (Direttiva UE Rimpatri) da parte della Camera dei deputati, la Rappresentanza regionale per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) fommlato quanto segue.

        Circa il principio di non-refoulement (articolo 5 Direttiva UE Rimpatri):

            sia previsto un esplicito riferimento al principio di non-refoulement tra l'altro richiamato dalla Direttiva stessa in diversi punti. In particolare coordinare le norme sull'allontanamento con il disposto dell'art. 19, D.Lgs. 286/98 (Testo unico immigrazione) il quale stabilisce al comma 1 il divieto assoluto di allontanamento «verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione», e al comma 2 stabilisce ulteriori ipotesi in cui l'allontanamento non è consentito;

            introdurre un riferimento esplicito all'obbligo dell'autorità procedente di compiere una valutazione preliminare dell'eventuale sussistenza di divieti di espulsione o respingimento di cui all'art. 19 D.Lgs. 286/98 o derivanti da obblighi internazionali, prima di emettere o eseguire qualsiasi provvedimento di allontanamento;

            fatte salve le disposizIoni in materia di protezione internazionale, tra cui quelle relative all'accesso alla procedura di asilo, che deve essere sempre garantito allo straniero che manifesti l'intenzione di presentare domanda di asilo ovvero «esprima in un qualsiasi modo il timore di subire un grave danno facendo ritorno al proprio paese di origine o nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale» (Manuale Schengen per le guardie di frontiera, par. 10-1).

        Circa il divieto di reingresso (articolo 11 della Direttiva UE Rimpatri):

            la Direttiva UE Rimpatri stabilisce che il divieto di reingresso non debba pregiudicare il diritto alla protezione internazionale (art. 11, comma 5). È essenziale inserire un analogo riferimento in sede di trasposizione della Direttiva e di prevedere misure che garantiscano ai riehiedenti asilo l'accesso al territorio e alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. In ogni caso, il divieto di reingresso non dovrebbe essere previsto per i richiedenti asilo la cui domanda sia stala rigettata per motivi merameme formali. Quantomeno, si dovrebbe introdurre la possibilità di chiedere in frontiera la revoca del divieto di reingresso. L'UNHCR ha sempre ribadito che qualora un individuo diventi bisognoso di protezione internazionale a causa di cambiamenti della situazione nel paese di provenienza, ovvero di un mutamento del profilo o delle attività dell'individuo deve essergli garantito accesso ai territorio ed alla procedura di asilo.

        Circa il trattenimento (articoli 15 e 16 della Direttiva UE rimpatri):

            l'UNHCR reitera la preoccupazione l'estensione della durata massima del trattenimento fino a complessivi 18 mesi senza che siano previsti un rafforzamento delle garanzie di rispetto dei diritti dei soggetti trattenuti, né un adeguamento delle condizioni di trattenimento - sia dal punto di vista delle strutture che dei servizi disponibili. L'estensione della durata del trattenimento risulta applicabile ad una casistica potenzialmente molto ampia in quanto copre le ipotesi di mancata cooperazione dell'interessato o di ritardi nell'ottenimento della documentazione necessaria anche per mancata collaborazione da parte dei paesi di provenienza - quest'ultimo caso si tradurrebbe in una sanzione a carico dell'individuo per l'incapacità o la mancanza di volontà di uno Stato di collaborare, ossia per atti o comportamenti che esuIano dalla responsabilità dell'individuo stesso.

            considerato che la Direttiva UE Rimpatri prospetta che la misura del trattenimento possa essere riesaminata ad intervalli regolari oltre che d'ufficio anche «su richiesta dell'interessato» (art. 15, comma 3), ma che tale possibilità non e attualmente prevista dall'ordinamento italiano, che per la prima applicazione del trattenimento, come pure per le successive proroghe, contempla solo scansioni temporali predefinite. La relativa norma di recepimento di tale possibilità prevista dalla Direttiva dovrebbe, inoltre, introdurre un riferimento espresso alla necessità di garantire sempre il contraddittorio nell'ambito delle udienze di convalida e proroga del trattenimento, proprio al fine di garantire che tutte le ragioni dell'interessato siano sentite, e che possano emergere eventuali bisogni specifici di protezione anche in questa importante sede dì controllo giurisdizionale.

        Circa l'ambito di applicazione (articolo 2 della Direttive UE Rimpatri)

            i princìpi normativi e le garanzie introdotte dalla Direttiva devono essere rispettati per qualsiasi provvedimento di allontanamento dal territorio ed altresì nell'ambito delle procedure di respingimento realizzate in frontiera. La fattispecie del respingimento, cosiddetto differito di cui all'art. 10, comma 2 Testo unico immigrazione, può in certa misura sovrapporsi all'ambito di applicazione dell'espulsione amministrativa, trattandosi di allontanamento di straniero comunque già presente sul territorio e non solo presso il valico di frontiera.

        Saluta l'attenzione dedicata al trattamento delle categorie vulnerabili, come un elemento positivo e se possibile da rafforzare con disposizioni ancora più favorevoli alle persone interessate.

        Considerato che allo stato sussisterebbero le condizioni per concedere un permesso di saggiorno per motivi umanitari nella facoltà del Questore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19 e 5 comma 6 del D.Lgv 286/98 e art. 11 comma 1 lettera c-ter) del DPR 334/2004 e soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Direttiva Europea 20081115/ CE (art. 6, comma 4) e della circolare interpretativa emanata dal Prefetto Mnganelli in data 17/12/2010.

        Considerata inoltre la norma (2008/l15/CE approvata dall'UE il 16112/2008) di fatto obbliga i paesi membri ad affrontare il problema delle cosiddette «figure grigie», cioè delle presenze di migranti irregolari che spesso si trattengono nei territori dell'UE; e che tale risoluzione avverrebbe innanzitutto con un tentativo concreto di rimpatrio volontario assistito, mentre solo in casi in cui ciò non sia possibile si dovrebbe ricorrere ad un'espulsione forzata.

        Ricordando come resti come problema «residuale» il caso di queglI immigrati o rifugiati (denegati dalle commissioni) che per una qualsiasi ragione non abbiano potuto regolarizzare la propria posizione ma al tempo stesso siano in condizione di inespellibilità per una serie di motivi di carattere soggettivo, umanitario o oggettivo - come nei casi in cui l'ambasciata di competenza non collabora con Ia autorità governativa italiana per l'identificazione dell'espellendo.

        Ricordando come l'Articolo 6 «DECISIONE DI RIMPATRlO» al comma 4 reciti in qualsiasi momento gli Stati membri possono decidere di rilasciare per motivi caritatevoli, umanitari o di altra natura un permesso di soggiorno autonomo o un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare. In tali casi non è emessa la decisione di rimpatrio. Qualora sia già stata emessa, la decisione di rimpatlio è revocata o sospesa per il periodo di validità del titolo di soggiorno o di un'altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare.

        Considerato infine che da quanto illustrato, emerge in particolare che la posizione di ogni straniero che soggiorna illegalmente sul territorio nazionale deve essere attentamente valutata; e che a tale proposito, nell'intervista cui lo straniero e sottoposto prima di avviarlo al rimpatrio, volontario o coatto, andrà verificato se sussistono le condizioni affinché allo stesso sia possibile rilasciare un permesso di soggiomo unumitario o ad altro titolo.

        Impegna il Governo:

            a limitare la durata massima del periodo di trattenimento e, in ogni caso, di prevedere maggiori garanzie per le persone trattenute;

            a prevedere un rilascio immediato di permesso di soggiorno nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, come previsto dall'art. 15, comma 4 della Direttiva UE Rimpatri;

            a non escludere dall'ambito di applicazione della normativa di recepimento la fattispecie dei respingimenti alla frontiera o differiti ex art 10 Testo unico immigrazione;

            a prevedere la possibilità che nella valutazione delle singole posizioni sia possibile caso per caso rilasciare un permesso di soggiorno data la rilevanza umanitaria - ovvero la condizione psicofisica dell''interessato - di voler prendere in considerazione la richiesta avanzata;

            relativamente alle «figure grigie», a valutare l'opportunità, vista la assoluta impossibilità al rimpatrio, di riconoscere un permesso di soggiorno (art. 6, comma 4, della Direttiva) ai sensi del Capo II FINE DEL SOGGIORNO IRREGOLARE.

G3.101

D'ALIA, SERRA

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 3 del decreto-legge, nel modificare il decreto legislativo 286/1998 per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, prevede l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;

            nei centri di identificazione ed espulsione gli stranieri sono soggetti, di fatto, a un trattamento assimilabile a quello detentivo in carcere, non certo a un trattamento di accoglienza;

            la libertà personale è un valore della massima rilevanza costituzionale e la sua limitazione, in assenza di condanna penale, deve essere prevista solo in casi di necessità;

            per la direttiva il trattamento dello straniero rappresenta una misura estrema, da disporre solo se nel caso concreto non possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, in particolare quando sussiste un rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

            nel testo del decreto il trattenimento dello straniero appare come la regola generale,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, anche in funzione del mutato quadro internazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.

G3.101 (testo 2)

D'ALIA, SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, anche al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE.

________________

(*) Accolto dal Governo

G3.102

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 3 del decreto-legge, nel modificare il Testo unico dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 286/1998 per il recepimento della direttiva 2008/115/CE, prevede l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi;

            la direttiva 2008/115/CE, che il decreto-legge si propone di attuare, non reca alcun obbligo per gli Stati membri di prolungare a 18 mesi un termine eventualmente inferiore previsto dalla legislazione nazionale;

            tale termine è indicato come limite massimo ed è importante ricordare come al momento della firma finale della direttiva nell'ambito del Consiglio europeo gli Stati membri si sono impegnati a non inasprire le legislazioni nazionali vigenti sulla scorta della Direttiva con la firma ad un Protocollo allegato alla direttiva stessa;

            la direttiva prevede che il trattenimento nei CIE valga per i casi di resistenza all'identificazione, il che è evidentemente diverso dalla mera difficoltà nell'accertamento, legittimando il trattenimento per il solo tempo strettamente necessario «all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» (articolo 14);

            si evince in maniera palese come nella direttiva il trattenimento assuma un carattere di extrema ratio, quale misura da disporsi a queste condizioni: «Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio» (cfr. art. 15, par. 1 Direttiva);

            la lettura del testo del decreto-legge viene in rilievo come il trattenimento dello straniero nei CIE finisca con l'essere una regola generale, in contrasto con la medesima direttiva che il Governo si propone di attuare;

        considerato altresì che:

            l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei Centri per l'identificazione e l'espulsione (18 mesi rappresentano un tempo pari a quello di pene detentive comminate per reati anche di una certa gravità), e il regime di libertà a cui sono sottoposti gli stranieri finiscono con il configurare un trattamento assimilabile a quello detentivo in carcere, non certo a un trattamento di accoglienza;

            la libertà personale è un valore della massima rilevanza costituzionale e la sua limitazione è sottoposta ad un a riserva di giurisdizione e ad una riserva assoluta di legge, come si evince, in particolare, dal secondo e terzo comma dell'articolo 13 della Costituzione;

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE, anche in funzione del mutato quadro internazionale, con particolare riferimento all'area mediterranea.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.102 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo:

            a valutare l'opportunità di effettuare un monitoraggio sull'applicazione della disposizione, al fine di prevedere una eventuale riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE.

________________

(*) Accolto dal Governo

G3.103

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il termine per il recepimento della direttiva 2008/115/CE è scaduto il 24 dicembre 2010 e l'Italia è quindi in forte ritardo nell'attuazione;

            da un lato il Governo nel testo del decreto-legge ha proceduto a inserire tutte le norme relative al prolungamento del trattenimento nei CIE, alle misure di sicurezza e alla disciplina del rischio di fuga, dall'altro non ha provveduto al recepimento di una serie di norme più garantiste in grado di offrire tutele procedurali e sostanziali ai cittadini degli Stati terzi;

            particolarmente grave risulta essere l'assenza nel testo del decreto-legge delle disposizioni relative alle condizioni di trattenimento nei CIE, con specifico riferimento alle famiglie con minori di cui all'articolo 17 della direttiva;

            sempre in merito al trattenimento, non si rinviene nel decreto-legge alcun riferimento al riesame del trattenimento su richiesta dell'interessato di cui al paragrafo 3 dell'articolo 15 della Direttiva, né alla espressa previsione di un rilascio immediato nel caso in cui il trattenimento non sia giustificato anche per assenza di ragionevoli prospettive di allontanamento, di cui al paragrafo 4 dell'articolo 15, della Direttiva;

            l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Rappresentanza Regionale per il Sud Europa) in una nota ufficiale dell'11 luglio scorso evidenzia come nel testo del decreto-legge non sia stata fatta menzione del principio di non-refoulement, richiamato dalla Direttiva stessa in diverse disposizioni e in particolare all'articolo 5;

        impegna il Governo a:

            procedere con tempestività e nel primo provvedimento utile al recepimento nell'ordinamento italiano delle disposizioni della direttiva sin qui non attuate e più favorevoli e garantiste per i cittadini degli Stati terzi.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.103 (testo 2)

ADAMO, INCOSTANTE, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

                impegna il Governo a:

            procedere con tempestività al recepimento nell'ordinamento italiano delle disposizioni della direttiva sin qui non attuate e più favorevoli e garantiste per i cittadini degli Stati terzi.

________________

(*) Accolto dal Governo

G3.104

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il decreto-legge in esame introduce nell'ordinamento italiano l'istituto del rimpatrio volontario assistito a cui possono accedere anche persone in situazione irregolare e persone colpite da provvedimento di respingimento o espulsione;

            una lettura complessiva del testo del decreto-legge evidenzia come una serie di disposizioni introdotte dal legislatore italiano possono rappresentare degli ostacoli concreti alla realizzazione del rimpatrio volontario;

            dall'insieme del testo delle disposizioni introdotte dal decreto-legge sembra chiaro che la qualità e quantità di situazioni in cui il provvedimento amministrativo di espulsione è immediatamente eseguito con accompagnamento alla frontiera (articolo 13, comma 4, decreto legislativo n. 286 del 1998 - TUI) sono numerose mentre i limiti alla partenza volontaria sono tali che quest'ultima finisce con l'apparire come una ipotesi residuale;

            la direttiva 2008/115/CE stabilisce che al fine di ottenere un termine per la partenza volontaria «lo Stato possa imporre al cittadino di uno Stato terzo una garanzia finanziaria adeguata», mentre il decreto-legge all'articolo 3, comma 1, lettera c) numero 6 dispone che lo straniero debba dimostrare «sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale», trasformando così una garanzia in un presupposto per la concessione di un termine per la partenza volontaria;

            si osserva altresì che il Governo, pur esercitando l'opzione prevista nella direttiva (articolo 7, paragrafo 1) stabilisce che il termine per la partenza volontaria sia concesso solo su istanza del cittadino straniero;

        considerato altresì che:

            il Governo sembrerebbe aver trascurato di specificare quali siano i modi con cui il cittadino straniero può richiedere al prefetto la proroga del termine per la partenza volontaria così come quali siano i rimedi attivabili nel caso di rigetto della domanda di proroga del termine per la partenza volontaria da parte del Prefetto;

        valutato infine che:

            esistono delle risorse finanziarie disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo che andrebbero attivate al fine di supportare adeguatamente i programmi di rimpatrio assistito;

        impegna il Governo a:

            predisporre con tempestività tutte le modifiche legislative necessarie a riprodurre nell'ordinamento italiano lo spirito e la ratio della direttiva che, nel suo complesso, rende la partenza volontaria la misura preferenziale e di prima istanza nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.104 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo a:

            predisporre con tempestività tutte le modifiche, anche legislative, necessarie a recepire nell'ordinamento italiano lo spirito e la ratio della direttiva al fine di rendere più accessibile la partenza volontaria nell'ambito della disciplina di rimpatrio dei cittadini dei paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

________________

(*) Accolto dal Governo

G3.105

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            la direttiva 2008/115/CE stabilisce nel suo complesso un iter procedimentale caratterizzato, oltre che da una comprensibile scansione cronologica, anche da una gradualità delle misure che partono da quelle preferibili, e meno coercitive, quali la partenza volontaria (articolo 7 della Direttiva), per poi giungere a quelle più coercitive, quali il trattenimento nei centri di permanenza temporanea (articolo 15 della direttiva);

            la Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 28 aprile 2011 (caso El Dridi) è intervenuta, su sollecitazione del giudice italiano, a ricordare che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio dello straniero in condizione di soggiorno irregolare stabilita dalla direttiva corrisponde ad una gradazione modulata delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. In tale ottica l'espulsione è l'ultima delle misure attivabili così come il trattenimento nei CIE rappresenta la misura estrema da adottare solo in alcuni casi e tenendo conto di un criterio di proporzionalità;

            il trattenimento, infatti, secondo la Corte appare strettamente regolamentato nella direttiva «allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi (...): il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, cioè non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell'allontanamento deve essere quanto più breve possibile».

            il decreto-legge in esame intervenendo sul Testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) conferma un impianto normativo che pare non tener conto della menzionata gradualità, dal momento che, in maniera opposta alla direttiva, contempla nell'ordine: la previsione dell'immediata esecuzione dell'espulsione (articolo 13, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998), la previsione del diritto alla concessione di un termine per la partenza volontaria (articolo 13, commi 5, 5.1 e 5.2 del T.D.I.), la disciplina di trattenimento nei CIE (articolo 14, comma 1 del T.D.I.), e solo in ultimo le ipotesi di esclusione del trattenimento (articolo 14, comma 1-bis del T.U.I.);

            una lettura complessiva del testo del decreto-legge evidenzia come una serie di disposizioni introdotte dal legislatore italiano possono rappresentare degli ostacoli concreti alla realizzazione del rimpatrio volontario;

        impegna il Governo a:

            predisporre tutte le misure necessarie affinché la disciplina dell'allontanamento e del trattenimento sia caratterizzata dalla medesima gradualità delle misure adottabili a partire da quelle prioritariamente indicate dalla direttiva, quali la partenza volontaria, e giungere, solo in ultima istanza e in casi limitati, alle misure più coercitive, al pari di quanto disposto dall'intero articolato della direttiva 2008/115/CE.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.105 (testo 2)

INCOSTANTE, ADAMO, BIANCO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, TOMASELLI, DE LUCA

Respinto

Il Senato,

        premesso che:

            la direttiva 2008/115/CE stabilisce nel suo complesso un iter procedimentale caratterizzato, oltre che da una comprensibile scansione cronologica, anche da una gradualità delle misure che partono da quelle preferibili, e meno coercitive, quali la partenza volontaria (articolo 7 della direttiva), per poi giungere a quelle più coercitive, quali il trattenimento nei centri di permanenza temporanea (articolo 15 della direttiva);

            la Corte di giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 28 aprile 2011 (caso El Dridi) è intervenuta, su sollecitazione del giudice italiano, a ricordare che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio dello straniero in condizione di soggiorno irregolare stabilita dalla direttiva corrisponde ad una gradazione modulata delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio. In tale ottica l'espulsione è l'ultima delle misure attivabili così come il trattenimento nei CIE rappresenta la misura estrema da adottare solo in alcuni casi e tenendo conto di un criterio di proporzionalità;

            il trattenimento, infatti, secondo la Corte appare strettamente regolamentato nella direttiva «allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi (...): il principio di proporzionalità esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, cioè non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dell'allontanamento deve essere quanto più breve possibile»;

            il decreto-legge in esame intervenendo sul Testo unico dell'immigrazione (T.U.I.) conferma un impianto normativo che pare non tener conto della menzionata gradualità, dal momento che, in maniera opposta alla direttiva, contempla nell'ordine: la previsione dell'immediata esecuzione dell'espulsione (articolo 13, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998), la previsione del diritto alla concessione di un termine per la partenza volontaria (articolo 13, commi 5, 5.1 e 5.2 del T.D.I.), la disciplina di trattenimento nei CIE (articolo 14, comma 1 del T.D.I.), e solo in ultimo le ipotesi di esclusione del trattenimento (articolo 14, comma 1-bis del T.U.I.);

            una lettura complessiva del testo del decreto-legge evidenzia come una serie di disposizioni introdotte dal legislatore italiano possono rappresentare degli ostacoli concreti alla realizzazione del rimpatrio volontario,

        impegna il Governo a:

            predisporre tutte le misure necessarie affinché la disciplina dell'allontanamento e del trattenimento sia caratterizzata dalla medesima gradualità delle misure adottabili a partire da quelle prioritariamente indicate dalla direttiva, quali la partenza volontaria, e giungere, solo in ultima istanza e in casi limitati, alle misure più coercitive, al pari di quanto disposto dall'intero articolato della direttiva 2008/115/CE;

        chiudere al più presto tutte quelle strutture-ponte come la tendopoli di Manduria, che è arrivata ad ospitare negli ultimi 6 mesi, in condizioni assolutamente precarie, oltre 3000 migranti o come la struttura-ponte progettata nell'ex base U.S.A.F. tra Brindisi e San Vito, che necessita di indifferibili interventi di risanamento ambientale per l'ingente presenza di amianto e che invece è destinata a sostituire la tendopoli di Manduria: tutte strutture che sono state create e vengono progettate in totale violazione della direttiva 2008/115/CE, al di fuori di ogni previsione di legge e senza il consenso né il coinvolgimento delle comunità locali.

G3.106

ADAMO, INCOSTANTE, CECCANTI, BIANCO, BASTICO, DE SENA, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Non posto in votazione (**)

Il Senato,

        premesso che:

            il diritto d'asilo è tutelato dall'articolo 10, comma 3 della Costituzione italiana;

            il considerato n. 23 della direttiva 2008/115/CE afferma che l'applicazione della medesima non pregiudica gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

            l'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2008/115/CE stabilisce che il divieto di reingresso non debba pregiudicare il diritto alla protezione internazionale;

        impegna il Governo a:

            adottare con urgenza tutte le misure necessarie affinché, in linea con la direttiva 2008/115/CE le disposizioni di cui al presente decreto legge e le annesse modifiche al Testo unico dell'immigrazione non pregiudichino negli Stati membri il diritto alla protezione internazionale, quale definita all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

(**) Accolto dal Governo

G3.107

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Ritirato

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10), del decreto-legge modifica l'articolo 14, comma 7 del Testo unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e solleva una problematica che è stata anche evidenziata in sede di esame del provvedimento presso le Commissioni in sede consultiva;

            la modifica prevede infatti che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione (CIE), sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio la misura del trattenimento;

            il nuovo testo dell'articolo 14, comma 7, del Testo unico in materia di immigrazione potrebbe essere interpretato quale motivo per fare decorrere nuovamente i tempi di durata del trattenimento, fino anche a raddoppiarli, come sembra si possa evincere anche dalla relazione illustrativa del Governo sul provvedimento;

            ciò comporterebbe l'illegittimo recepimento della direttiva 2008/115/CE e, sicuramente, ulteriori procedure di infrazione;

        impegna il Governo:

            ad adottare, nel rispetto delle competenze istituzionali e nelle sedi opportune, iniziative anche di carattere amministrativo volte a precisare la portata interpretativa dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 10), onde evitare che la modifica introdotta renda possibile far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.108

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            tra le modifiche al Testo unico in materia di immigrazione contenute nel decreto-legge in esame, che dovrebbe essere teso al recepimento della direttiva 2008/115/CE e armonizzare la legislazione interna a quella europea, all'articolo 3 viene previsto l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;

            tale possibilità, unita al fatto che i migranti, nei centri di identificazione ed espulsione, sono di fatto soggetti a un trattamento detentivo più che di accoglienza, contrasta con il diritto, pienamente riconosciuto nella nostra Costituzione, alla libertà personale, e la sua limitazione, in assenza di condanna penale, deve essere prevista solo in casi di stretta necessità;

            il trattenimento degli stranieri nei CIE rappresenta, a norma della direttiva 2008/115/CE, una misura estrema, che può essere disposta esclusivamente laddove nel singolo caso non possano essere efficacemente applicate altre misure meno coercitive e in particolare quando sussiste il rischio di fuga o lo straniero evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento;

            nella legislazione italiana, al contrario, il trattenimento dello straniero appare come la regola generale e il decreto-legge in esame peggiora, se possibile, tale situazione;

        impegna il Governo:

            a prevedere in tempi rapidi il monitoraggio sull'applicazione della disposizione di cui in premessa, anche al fine di prevedere la riduzione del tempo massimo di trattenimento nei CIE.

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G3.108 (testo 2)

MARINARO, ADAMO, DEL VECCHIO, DI GIOVAN PAOLO, FONTANA, LUSI, MARINO MAURO MARIA, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        impegna il Governo:

            a prevedere in tempi rapidi il monitoraggio sull'applicazione della disposizione in materia di trattenimento degli stranieri nei CIE, anche al fine di prevedere la riduzione del tempo massimo di trattenimento.

________________

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art.3-bis.

        1. Ai sensi della normativa vigente e cioè del Testo Unico sull'Immigrazione (Dlgs. 286/1998), così come modificato dalla legge Bossi-Fini (legge 189/2002, art. 19, comma 2, lettera a), che dispone la inespellibilità dei minori stranieri non accompagnati presenti irregolarmente in Italia, come previsto dalla costituzione all'articolo 33 e dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, secondo cui deve essere tenuto prioritariamente in conto il "superiore interesse del minore", si prevede il rilascio del permesso di soggiorno fino al compimento della maggiore età».

________________

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori De Luca, Germontani e Serra

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo la lettera s-bis), è aggiunta la seguente:

            «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

MARINARO, DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, FONTANA, LUSI, SIRCANA, SOLIANI, TOMASELLI, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, DE SENA, INCOSTANTE, MARINO MAURO MARIA, SANNA, VITALI, DELLA MONICA, PERDUCA, BARBOLINI, MONGIELLO, DE LUCA (*)

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 4-bis.

        1. Il Governo è tenuto a fornire semestralmente una informazione puntuale e dettagliata al Parlamento per dare conto dell'utilizzo delle risorse, a valere sui Fondi europei per le quote destinate all'Italia, a comunicare «ammontare delle risorse residue e la loro eventuale destinazione in coerenza con le politiche europee sull'immigrazione».

________________

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Copertura finanziaria)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 3), connesse all'adeguamento dei centri di identificazione ed espulsione, anche attraverso la ristrutturazione di immobili demaniali, è autorizzata la spesa di euro 16.824.813 per l'anno 2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

        2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente:

            a) per l'anno 2011, quanto ad euro 16.824.813, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94;

            b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con corrispondente utilizzo di quota delle somme disponibili nel conto dei residui nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di spesa, pari a 120 milioni di euro, che è versata su apposita contabilità speciale nell'anno 2011, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DOCUMENTO

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'anno finanziario 2010 (Doc. VIII, n. 7)

Progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011 (Doc. VIII, n. 8)

ORDINI DEL GIORNO

G1

GASPARRI, BRICOLO, QUAGLIARIELLO, TANCREDI

Il Senato,

        esaminato il bilancio di previsione 2011 e il rendiconto 2010,

            apprezzati i risultati conseguiti attraverso un impegno rigoroso di contenimento della spesa del Senato che si è concretizzato nei documenti di bilancio che i Senatori Questori hanno predisposto, d'intesa con il Presidente del Senato, e che il Consiglio di Presidenza ha deliberato all'unanimità;

            considerato che ammontano a 120 milioni di euro i tagli alle spese del Senato nel periodo 2011-2014, cifra che comprende i 58,7 milioni di risparmio nel triennio 2011-2013, già decisi nei mesi scorsi, e i 61,3 milioni di euro derivanti dai più recenti interventi;

            considerato che si è data applicazione alle misure previste dal decreto-legge n. 98/2011 e, in particolare, al «contributo di perequazione» del 5 e del 10 per cento sui vitalizi degli ex parlamentari e sulle pensioni dei dipendenti che superano, rispettivamente i 90 mila e i 150 mila euro e che già nel 2011 recherà nelle casse dello Stato 1,1 milioni di risparmi, che raggiungeranno 102,7 milioni nel 2012, 2,9 milioni nel 2013 e 3,2 milioni nel 2014;

            considerato che, dopo i tagli alle retribuzioni più elevate, già in vigore dal gennaio 2011, il blocco dell'adeguamento dell'indennità e dei vitalizi dei senatori, nonché il prolungamento al 2014 del taglio delle competenze accessorie e una serie di ulteriori risparmi comporteranno una riduzione complessiva della spesa di circa 14 milioni di euro nel biennio 2013-2014;

            considerato che ulteriori risparmi per 2 milioni di euro deriveranno dallo spostamento del magazzino generale, attualmente collocato nella sede del Trullo, e che tra gli altri interventi sono previsti: la «dematerializzazione» degli atti parlamentari, con un risparmio stimato in 1,2 milioni di euro; la dismissione dell'ex albergo Bologna, già formalmente comunicata alla proprietà, con un risparmio su base annua pari a 2,4 milioni di euro; i tagli sui contratti di utenza per circa 1 milione di euro;

            considerato che il Senato risparmierà rispetto alla Camera circa 10 milioni di euro in quanto i dipendenti non riceveranno l'aumento del 3,2 per cento sulle retribuzioni riconosciuto nei giorni scorsi al personale di Montecitorio in cambio di nuove norme antiassenteismo, che a Palazzo Madama sono in vigore già da tempo e in forma più restrittiva;

            considerato infine l'impegno assunto dai Senatori Questori di presentare al Consiglio di Presidenza proposte volte a completare il predetto pacchetto di misure con ulteriori mirati interventi,

        esprime una valutazione positiva dei documenti di bilancio in esame ed impegna il Collegio dei Senatori Questori ed il Consiglio di Presidenza:

            a mantenere invariata nel triennio la dotazione ordinaria (che, per il Senato, costituisce di gran lunga la principale entrata), in modo da assicurare al bilancio dello Stato un considerevole risparmio e delineare con rigore l'entità delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno interno;

            a valutare la possibilità di redigere un documento finanziario di accompagnamento del bilancio annuale che, traguardando un orizzonte temporale di legislatura, contenga una programmazione funzionale delle spese e degli interventi da effettuare;

            ad apportare allo stesso strumento di bilancio quelle modifiche espositive che consentano una ancora maggiore trasparenza, anche attraverso informative più dettagliate delle singole poste, mettendo in adeguata evidenza le spese direttamente connesse al funzionamento dell'Istituzione e a rendere la documentazione ancor più facilmente consultabile all'interno dei siti internet del Senato;

            a proseguire nel processo di razionalizzazione e progressiva riduzione effettiva delle spese, avendo riguardo a metodologie di computo diverse, laddove possibile, da quelle basate sulla mera spesa storica, e quindi operando, di volta in volta, in occasione delle singole scadenze contrattuali, una valutazione dell'effettività delle esigenze;

            a prevedere, d'intesa con la Camera dei deputati, ulteriori interventi rispetto a quelli testé adottati, volti a dare autonoma attuazione ad altri indirizzi di contenimento della spesa, mirati in particolare a realizzare - contestualmente alla revisione dell'indennità parlamentare di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 98/2011 - un riordino delle competenze accessorie ed una riforma della disciplina degli assegni vitalizi, nonché, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, una limitazione nel tempo dei benefici che vengono riconosciuti ai Presidenti dopo la cessazione dalla carica, anche attraverso iniziative tra i Presidenti del Senato, della Camera dei Deputati e della Corte costituzionale;

            a proseguire nel blocco del turn-over selettivo del personale, mirando ad una progressiva riduzione della consistenza numerica dell'organico, associata ad adeguati interventi di riorganizzazione funzionale della struttura e, ferma restando l'applicazione del metodo contributivo già vigente per il calcolo dei trattamenti pensionistici, a introdurre anche idonee forme contrattuali da applicare a nuove figure professionali più rispondenti alle mutate esigenze di funzionamento dell'Amministrazione;

            a prevedere che, nell'ambito del predetto processo di riorganizzazione, vengano anzitutto perseguite, previa intesa tra le rispettive Presidenze, iniziative di progressiva integrazione di funzioni e strutture amministrative dei due rami del Parlamento, al fine di evitare duplicazioni e favorire sinergie e risparmi nelle aree di supporto documentale all'attività parlamentare, quali ad esempio i Servizi del Bilancio, Studi e Biblioteca;

            a proseguire, infine, nel percorso di razionalizzazione della complessiva politica immobiliare, che si è avviato con la disdetta della locazione dell'ex hotel Bologna e del magazzino di via del Trullo, con un rilevante effetto di contenimento dei costi anche in questo settore.

G4 (testo 2)

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, MERCATALI, BARBOLINI, RUSCONI, FILIPPI MARCO, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI, MORANDO, ICHINO, NEGRI

Il Senato,

        preso in esame il progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011,

        premesso che,

            negli ultimi mesi si è imposta con una forza inedita nella società civile, anche a fronte dell'aggravarsi della crisi economica e finanziaria, dei tagli alla spesa pubblica e delle loro pesanti ricadute sulla disponibilità delle famiglie, una giusta domanda di riduzione dei costi della politica e di funzionamento delle istituzioni;

            il Parlamento ed i singoli parlamentari devono per primi rispondere a quella domanda con una immediata serie di interventi, nell'ambito delle proprie dirette competenze, che siano prova di senso di responsabilità e di coerenza, nella certezza che anche il governo, gli organi costituzionali, le regioni, gli enti locali e gli altri organi dello Stato, faranno la propria parte, per equiparare il nostro Paese con gli standard europei, in una vera e propria «Maastricht dei costi», condivisa con le altre maggiori democrazie;

            negli ultimi anni è stato comunque compiuto dal Senato un percorso di contenimento dei propri costi, relativi ai Senatori; tale percorso ha portato - in particolare nei più recenti esercizi finanziari - alla riduzione della spesa per indennità parlamentari (da 66,7 milioni nel 2001, pari al 19,15 per cento del totale delle spese a 63 milioni nel 2011, pari al 11,16 per cento del totale delle spese);

            per quanto concerne le materie oggetto di disciplina legislativa la Conferenza dei Capigruppo dovrà delineare rapidamente, d'intesa con la Camera dei Deputati, un apposito iter per la ridefinizione delle indennità parlamentari secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 98/2011, nonché calendarizzare nei lavori d'Aula, sin dall'immediata ripresa dopo la pausa estiva, i disegni di legge riguardanti:

            - la riduzione del numero dei parlamentari;

            - la legge elettorale per Camera e Senato;

            - le norme sulle incompatibilità del ruolo di parlamentare con l'appartenenza ad altre assemblee elettive e con i corrispondenti incarichi di governo;

            - l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione per introdurre regole sulla vita interna dei partiti e sul loro finanziamento,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori Questori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

            1) a prevedere, con una apposita variazione di Bilancio da adottarsi entro settembre 2011, l'ulteriore riduzione delle spese relative al corrente esercizio in misura pari almeno all'1 per cento;

            2) ad approvare, entro il mese di febbraio 2012, un bilancio pluriennale di previsione che riduca la spesa del Senato: nel 2012, del 3% rispetto al valore nominale della spesa 2010; nel 2013, del 5% rispetto allo stesso riferimento; nel 2014, del 7%. Assumendo le previsioni di andamento dell'inflazione, di cui al Documento di economia e finanza 2011, si tratta di una riduzione della spesa, in termini reali, ben oltre il 15%;

            3) a garantire l'allineamento agli standard europei anche delle voci del trattamento economico dei parlamentari diverse dalle indennità;

            4) a ridurre le spese relative ai capitoli: 5.1.06 - Trattamento del personale non dipendente (segreterie particolari, consulenze, eccetera) dal 20 per cento dal primo anno fino al 50% nel 2013; 5.1.13 Cerimoniale e rappresentanza, introducendo, altresì, rigorose regole di utilizzo dei fondi di rappresentanza; 5.1.16 Comunicazione istituzionale; 5.1.18 spesa per servizi assicurativi;

            5) a ridurre drasticamente la spesa immobiliare sostenuta dal Senato, alla quale sono attualmente destinate rilevanti risorse;

            6) a fare ricorso sistematico alle gare on line e alle procedure di gara ad evidenza pubblica per l'assegnazione di appalti di lavori, opere, forniture e servizi, al fine di rendere le stesse ancora più trasparenti;

            7) a superare, d'intesa con l'altro ramo del Parlamento, dall'inizio della prossima legislatura, l'attuale istituto del vitalizio per i parlamentari cessati dal mandato, con l'introduzione - con il criterio del pro rata temporis - di un sistema contributivo secondo le normali regole del sistema previdenziale, innalzando conseguentemente l'aliquota contributiva a carico dei Senatori;

            8) a introdurre un contributo di solidarietà proporzionato ai diversi importi dei vitalizi in corso, analogamente a quanto previsto nel decreto-legge n. 98 del 2011;

            9) a prevedere una trattenuta a carico dei Senatori, analoga a quella già prevista per l'Aula, in caso di assenze dai lavori di Commissione;

            10) a introdurre regole di trasparenza relative alla corresponsione della diaria e del rimborso delle spese per il rapporto eletto-elettore, attualmente previste, dividendole tra una quota a titolo forfettario ed una corrisposta solamente a fronte della presentazione di giustificativi (spese di alloggio, acquisti o spese inerenti l'attività parlamentare, regolari contratti con collaboratori);

            11) alla razionalizzazione degli uffici e delle strutture messe a disposizione dei singoli Senatori, con accorpamenti e razionalizzazione dei servizi, dando anche attuazione, attraverso opportune intese tra organi costituzionali, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge n. 98 del 2011 per i Presidenti dopo la cessazione della carica;

            12) a riorganizzare i servizi di ristorazione innalzando, fino all'integrale copertura dei costi, i prezzi pagati dai Senatori per i servizi di ristorazione e per altri eventuali servizi non direttamente connessi con l'attività parlamentare, o - in alternativa - a sopprimere i servizi erogati;

            13) alla drastica riduzione degli atti parlamentari e dei dossier di documentazione su supporto cartaceo messi a disposizione dei senatori e degli uffici, per tendere in tempi rapidi ad una loro completa sostituzione con testi su supporto elettronico, con effetti di immediata e rilevante contrazione delle relative poste di bilancio;

            14) ad avviare in tempi rapidi un progetto complessivo di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, comportante una approfondita revisione dell'articolazione delle strutture e delle carriere, nonché un opportuno adeguamento e ridefinizione delle norme che regolano l'attività e il trattamento del personale - a cominciare da un più accelerato adegua mento del sistema previdenziale ai principi adottati in sede di riforma della previdenza pubblica -, anche attraverso l'introduzione di un più moderno e regolamentato sistema di relazioni sindacali, avendo ben presenti gli obiettivi di ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane, in un contesto di contenimento della dotazione e di blocco del turn-over, e di mantenimento dell'attuale elevato standard qualitativo del supporto offerto dall'intero apparato all'attività dell'istituzione e dei Senatori;

            15) ad attuare, in particolare, ogni possibile forma di integrazione dei servizi di studio, analisi e documentazione con i corrispondenti uffici e servizi della Camera dei deputati. In particolare, anche attraverso le intese tra i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deve essere rapidamente promossa la costituzione di un unico servizio del bilancio del Parlamento italiano, sia per favorire la migliore attuazione dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale, sia per corrispondere pienamente alle raccomandazioni della Commissione Europea e del Consiglio, volte alla creazione del Fiscal council per l'analisi dei dati di finanza pubblica, autonomi dal Governo;

            16) la conferma del congelamento degli aumenti contrattuali per il personale dipendente in coerenza con quanto avvenuto per il pubblico impiego, l'ulteriore razionalizzazione ed ottimizzazione della politica immobiliare del Senato con conseguente riduzione dell'entità degli immobili a disposizione e la limitazione delle estemalizzazioni.

        Impegna, altresì, il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei senatori Questori, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

            a modificare, ove necessario, le disposizioni del Regolamento di amministrazione e contabilità e ad emanare direttive concernenti la metodologia contabile e di gestione della spesa secondo i seguenti principi:

                1) deve innanzitutto essere drasticamente allungato l'orizzonte temporale della programmazione: obiettivi, ambizioni di riduzione della spesa possono essere realizzati solo se la decisione di bilancio risulta effettivamente impegnativa almeno per i tre anni successivi a quello di esercizio in corso;

                2) per garantire l'effettivo conseguimento dei risparmi programmati, il Consiglio di Presidenza deve provvedere ad una revisione totale della spesa, che articoli gli obiettivi generali di risparmio in obiettivi di settore, ufficio e servizio, non con il metodo del taglio lineare delle risorse ad ognuno assegnato, ma attraverso l'elaborazione di un vero e proprio «Piano industriale» del Senato, concentrato sull'esercizio delle attività fondamentali dello stesso: legislazione e controllo;

                3) la revisione della spesa, condotta sistematicamente in tutti gli anni che verranno, deve ispirare la predisposizione del Bilancio interno del Senato secondo la metodologia del bilancio basato a zero: ogni euro di spesa deve essere riqualificato dall'inizio, in rapporto alle specifiche finalità dell'Istituzione Senato. Nessuna spesa può essere ripetuta solo perché e'stata tradizionalmente effettuata. Né possono essere riconosciuti come inderogabili» oneri determinati da rigidità tecnico-organizzative che l'orizzonte temporale lungo può e deve rimuovere;

                4) per quanto concerne la spesa previdenziale per il personale, soprattutto in connessione con l'applicazione del sistema contributivo introdotto negli anni scorsi, occorre prevedere la stesura di un apposito «bilancio tecnico» - da allegare al bilancio del Senato - per osservare l'andamento effettivo della spesa stessa e valutarne concretamente la sostenibilità nel medio-lungo periodo, in modo da proporre tutti gli adeguamenti necessari;

                5) il Consiglio di Presidenza deve, altresì, adottare apposite iniziative finalizzate a garantire che:

                    a) il progetto di Bilancio preventivo del Senato sia comunque presentato, discusso ed approvato entro l'anno precedente quello di riferimento;

                    b) il Bilancio consuntivo sia presentato, discusso ed approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

                    c) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano corredati di un'ampia relazione esplicativa e di note informative ed integrative che illustrino nel dettaglio le singole voci di entrata e di spesa (in via indicativa elenco delle proprietà immobiliari, superficie e loro uso, elenco degli immobili in affitto con destinazione, superficie e canone, elenco nominativo di tutti gli incarichi di consulenza, con singoli importi e motivazioni, consistenza del parco autovetture e utilizzo di servizi di trasporto esterni, in particolare voli di stato);

                    d) il Bilancio preventivo e il Bilancio consuntivo siano oggetto di piena visibilità all'esterno, almeno con la pubblicazione degli atti sull'Home Page del Senato.

G3

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, MERCATALI, AGOSTINI, CARLONI, LUMIA, LUSI, MORANDO, NEGRI

Ritirato

Il Senato,

        premesso che:

            la recente manovra di correzione e di stabilizzazione dei conti pubblici, di ammontare pari a 47,9 miliardi di euro, ha richiesto enormi sacrifici ai cittadini e alle imprese, pur in un momento di gravi difficoltà economiche, e previsto tagli di spesa alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, e risparmi dal settore sanitario, previdenziale e dell'impiego pubblico;

            l'opera di razionalizzazione dei costi delle Istituzioni centrali e periferiche non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per conformare il trattamento riservato alle Istituzioni parlamentari a quello previsto nei confronti di cittadini ed imprese;

            nell'ambito del progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011, emergono in tutta evidenza spazi ulteriori per rafforzare i tagli ed ottimizzare la spesa in bilancio. In questo contesto ognuno è chiamato a fare la propria parte. Il Gruppo PD ritiene che il previsto risparmio complessivo di spesa pari allo 0,34 per cento è del tutto inadeguato ed insufficiente,

        tutto ciò premesso, impegna il Consiglio di Presidenza ed i senatori Questori a presentare entro il 31 ottobre 2011 un assestamento del Bilancio per l'esercizio 2011 che preveda, per l'anno in corso, un ulteriore taglio di spesa non inferiore all'1 per cento.

G26

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili;

            l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;

            i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni;

            attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possibile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università e la ricerca, il finanziamento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è divenuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese;

            è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»;

            proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano - agli occhi della pubblica opinione - la credibilità delle nostre istituzioni;

            nella seconda metà del 2010 il Consiglio di Presidenza del Senato ha definito un quadro organico di misure volte a conseguire nel bilancio interno per il triennio 2011-2013 - in coerenza con la manovra economica varata dal governo con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, nella legge 22 giugno 2010, n. 99 - risparmi di spesa nella misura complessiva di 35 milioni di euro. Sempre nel quadro di una severa politica di risparmi, nel mese di settembre 2010, i senatori Questori hanno assunto la decisione di bloccare «importo della dotazione ordinaria, fissandola a crescita zero rispetto al 2010, rinunciando in tal modo all'incremento dell'1,5 per cento già iscritto nel bilancio dello Stato. Tale decisione ha fatto sì che la dotazione ordinaria per il 2011 rimanesse pertanto invariata rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00. Sommando l'effetto finanziario dei due interventi - quello determinato dal blocco della dotazione per l'anno 2011 e quello conseguente ai risparmi per gli anni 2011-2013 - nel triennio la partecipazione del Senato alla manovra di finanza pubblica, ammonta complessivamente a 58,7 milioni di euro,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

            rafforzare la decisione riferita alla riduzione delle competenze accessorie erogate ai Senatori, in modo tale da prevedere, per il futuro, una proposta organica di revisione della normativa di riferimento mediante un meccanismo perequativo rispetto all'ammontare totale dell'indennità percepita dai Senatori, rapportato alle diverse funzioni e cariche ricoperte degli stessi, con allineamento alla media europea;

            procedere immediatamente ad una revisione delle attuali convenzioni tra il Senato della Repubblica e le compagnie aeree, al fine di realizzare un contenimento dei costi dei voli, nonché a valutare la possibilità di stipulare convenzioni con compagnie aeree «low cost» garantendo, ove possibile, ai Senatori l'esclusivo utilizzo di tali compagnie aeree a basso costo;

            evitare di far ricadere sull'amministrazione del Senato il costo del servizio di barberia, prevedendo semmai una esternalizzazione, con regolare gara, del servizio stesso, la cui fruizione deve comunque rimanere a carico di ciascun senatore;

            ridurre, almeno del 50 per cento, le spese complessive inerenti il parco auto, con particolare riguardo al noleggio, manutenzione, rimessaggio e lavaggio;

            ridurre almeno del 50 per cento le spese per le consulenze nonché le spese di rappresentanza;

            allineare ulteriormente il costo dei prodotti della buvette e del ristorante del Senato, al prezzo medio di mercato puntando ad una graduale riduzione del contributo dato dall'amministrazione alla ristorazione interna, affinché i costi dei pasti ricadano direttamente sugli utenti;

            definire un utilizzo diverso degli appartamenti di servizio destinandoli agli uffici ed ai servizi del Senato che registrano maggiore carenza di spazi operativi e funzionali ovvero provvedendo alla loro locazione da cui deriverebbe una non irrilevante «entrata a bilancio».

G36

LANNUTTI, MASCITELLI

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            il nostro Paese ed il nostro sistema produttivo stanno attraversando una pesantissima crisi economica, con gravi effetti sia sotto il profilo occupazionale che, inevitabilmente, sotto quello della riduzione della disponibilità fiscale dello Stato, determinato dall'abbassamento delle basi di ricchezza imponibili;

            l'opera di razionalizzazione dei costi delle istituzioni (centrali e periferiche) non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alle istituzioni, conformandole all'andamento della vita economica del Paese;

            i costi abnormi delle nostre istituzioni democratiche e rappresentative, oltre a incidere pesantemente sulla struttura della spesa pubblica, costituiscono un fattore decisivo di blocco del «sistema Italia», della sua competitività interna e della sua capacità di attrarre investimenti esterni;

            attraverso la riduzione dei cosiddetti «costi della politica» è possibile anche liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo come, ad esempio, l'università e la ricerca, il finanziamento degli ammortizzatori sociali e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come la sicurezza e, soprattutto, la giustizia, che è divenuta la prima e prioritaria questione sociale del nostro Paese;

            è evidente che la democrazia e le istituzioni rappresentative abbiano un «costo funzionale intrinseco», ma in esso si annidano talvolta vetusti ed inaccettabili privilegi che fanno della «classe dei politici» una riprovevole «casta degli eletti»;

            proprio attraverso i bilanci delle Camere rappresentative si possono snidare rendite e privilegi ancora vigenti che minano - agli occhi della pubblica opinione - la credibilità delle nostre istituzioni;

            nella seconda metà del 2010 il Consiglio di Presidenza del Senato ha definito un quadro organico di misure volte a conseguire nel bilancio interno per il triennio 2011-2013 - in coerenza con la manovra economica varata dal governo con il decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni nella legge 22 giugno 2010, n. 99 - risparmi di spesa nella misura complessiva di 35 milioni di euro. Sempre nel quadro di una severa politica di risparmi, nel mese di settembre 2010, i senatori Questori hanno assunto la decisione di bloccare l'importo della dotazione ordinaria, fissandola a crescita zero rispetto al 2010, rinunciando in tal modo all'incremento dell'1,5% già iscritto nel bilancio dello Stato. Tale decisione ha fatto sì che la dotazione ordinaria per il 2011 rimanesse pertanto invariata rispetto a quella del 2010, nella misura di euro 526.960.500,00. Sommando l'effetto finanziario dei dure interventi - quello determinato dal blocco della dotazione per l'anno 2011 e quello conseguente ai risparmi per gli anni 2011-2013 - nel triennio la partecipazione del Senato alla manovra di finanza pubblica, ammonta complessivamente a 58,7 milioni di euro;

        considerato altresì che:

            nell'ambito del progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011, al capitolo di bilancio 1.01 relativo alle «Competenze dei Senatori», la voce di spesa relativa al «Personale addetto alle segreterie particolari», subisce un aumento delle dotazioni finanziarie di oltre un milione di euro, rispetto alle previsioni assestate di bilancio del 2010, attestandosi sull'importo di spesa pari a circa 15 milioni di euro;

            una parte esorbitante delle risorse del bilancio 2011 è destinata alla realizzazione di un imponente sistema di Sicurezza riferito anche ai palazzi periferici. messo in atto con palesi violazioni delle normative vigenti in materia di tutela della privacy,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

        ridurre di almeno il 40% le spese per il personale addetto alle segreterie particolari;

            ridurre di almeno il 50% le spese per l'adozione di sistemi di sicurezza, anche in riferimento ai palazzi periferici del Senato, verificandone scrupolosamente la realizzazione nel rispetto delle vigenti normative sulla riservatezza e sulla privacy;

            ridurre di almeno il 30% gli oneri riferiti ai servizi diversi da quelli riferiti strettamente all'attività parlamentare.

G14

MUSSO, D'ALIA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            considerata la grave crisi economica che persiste ormai da tempo a livello nazionale e internazionale;

            rilevato che, a fronte della difficile congiuntura economica che l'Italia sta vivendo, numerose sono state nel tempo le misure urgenti introdotte dal legislatore per risanare il bilancio del Paese che hanno pesantemente colpito i cittadini in termini di spese e sacrifici economici, quali da ultimo la cosiddetta «manovra», che graverà particolarmente sulle già provate famiglie italiane;

            considerato che, in un simile contesto, e in linea con i sacrifici chiesti ai cittadini, si impone una doverosa risposta di adesione e partecipazione alle riduzioni di spesa e ai sacrifici anche da parte delle Istituzioni;

            negli ultimi dieci anni il bilancio del Senato è aumentato del 28 per cento;

            una diminuzione del 5 per cento della dotazione annuale riporterebbe il bilancio all'incirca al valore dell'anno 2006,

        impegna il Collegio dei Senatori Questori per quanto di competenza:

            a deliberare per il primo esercizio utile una diminuzione della dotazione annuale del 5 per cento, pari a 26.348.250 euro;

            a rideterminare in diminuzione, conseguentemente, le seguenti voci di uscita, per importi non inferiori alle riduzioni percentuali indicate in parentesi, sul bilancio 2010 rispettivamente:

                Cap. 1.01 - Competenze dei Senatori (- 5%);

                Cap. 1.02 - Rimborsi di natura indennitaria delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato parlamentare (- 5%);

                Cap. 1.06 - Trattamento del personale non dipendente (- 20%);

                Cap. 1.08 - Trasferimenti ai Gruppi parlamentari (- 20%);

                Cap. 1.13 - Cerimoniale e rappresentanza (- 40%);

                Cap. 1.16 - Comunicazione istituzionale (- 40%);

                Cap. 1.17 - Servizi informatici e di riproduzione (- 10%);

                Cap. 1.20 - Servizi di trasporto e spedizioni - relativamente al punto 01.20.02 Trasporti per i Senatori Cessati dal mandato (- 100%);

                Cap. 1.21 - Servizi di supporto funzionale - relativamente al punto 01.21.01 Servizi esterni di gestione degli uffici dei Senatori (- 100%);

                Cap. 1.22 - Locazioni e utenze (- 10%);

                Cap. 1.23 - Pulizie e facchinaggio (- 10%);

                Cap. 1.25 - Beni e materiali di consumo (- 10%);

                Cap. 1.26 - Contributi e sussidi - relativamente al punto 01.26.05 Contributi al Circolo di Palazzo Madama; al punto 01.26.07 Contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza; al punto 01.26.09 Contributi e sussidi diversi (- 100%);

                Cap. 2.30 - Acquisto dei beni mobili inventariati (- 40%);

                Cap. 2.31 - Opere di manutenzione straordinaria (- 20%).

G43

ASTORE

Il Senato,

        premesso che:

            il Paese è stato chiamato, con la recente manovra finanziaria, a sostenere con sacrifici pesantissimi, soprattutto a carico dei ceti medio bassi e dei pensionati, la tenuta dei conti pubblici e aprire alla prospettiva di un rilancio della produttività nazionale;

            nella stessa manovra finanziaria troppo timidi, sono stati giudicati da più parti, i tagli alle cosiddette «spese della politica» che riguardano in larga misura anche il bilancio delle Assemblee elettive;

            a noi parlamentari spetta il compito primario di essere d'esempio verso gli elettori a partire da una maggior oculatezza nelle spese delle nostre rispettive Assemblee, tagliando gli sprechi, ove esistano, e affrontando sacrifici dove necessario,

        impegna il Senato a:

            ridurre, in misura del dieci per cento annuo, per il triennio 2011-2013, il totale delle spese di Bilancio, fatte salve tutte le spese relative al personale dipendente ed esterno all'Amministrazione;

            ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, e razionalizzare le dotazioni a favore dell'intero Consiglio di presidenza e di tutti i Presidenti di Commissioni e Giunte parlamentari, salvaguardando i posti di lavoro e i diritti del personale non dipendente dell'Amministrazione;

            ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, le spese di Comunicazione istituzionale e in particolare le spese per la stampa degli atti parlamentari, la riproduzione di atti e documenti e stampati vari, discorsi parlamentari; e, in misura ancor maggiore, le spese di cerimoniale e rappresentanza;

            ridurre, in misura non inferiore al cinquanta per cento, le spese dei servizi di trasporto e spedizione e del servizio di ristorazione; servizi di supporto funzionale;

            abolire il Fondo elargizione alle voci contributi e sussidi disposti dai membri del Consiglio di Presidenza e per conto dell'istituto.

G2

GRILLO

Il Senato,

        considerato che:

            gli oneri di gestione, sia per il Senato che per la Camera, rappresentano meno del 20% della uscite complessive mentre la restante parte della spesa risulta difficilmente comprimibile se non attraverso un graduale processo di riorganizzazione degli apparati amministrativi;

            è opportuno, acquisiti i risultati positivi delle esternalizzazioni dei servizi anche attraverso lo strumento del global service, proseguire in questa direzione anche per talune mansioni attualmente svolte da personale interno,

        impegna i Senatori Questori a sottoporre al Consiglio di Presidenza, affinché raggiunga le opportune intese con la Camera dei Deputati, una proposta di riorganizzazione della struttura amministrativa del Senato della Repubblica al fine di ottenere una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi resi ai Parlamentari, mirando contestualmente ad un significativo contenimento dei costi di gestione, attraverso i seguenti criteri:

                a) costituzione di un organismo comune, autonomo, sul modello della Fondazione, al quale delegare le funzioni culturali, informative, archivistiche e di comunicazione istituzionale;

                b) unificazione dei Servizi e degli Uffici che svolgono funzioni comuni dei due rami del Parlamento, con particolare riferimento al Servizio del Bilancio ed il Servizio degli Affari Internazionali;

                c) costituzione di una centrale acquisti unica;

                d) cooperazione sinergica dei Servizi e degli Uffici che svolgono attività similari suddividendo le funzioni tra gli stessi secondo specifici ambiti di competenza, come nel caso delle aree documentali e studi e dell'informatica.

G30

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;

            l'articolo 69 della Costituzione dispone che i membri del Parlamento ricevano un'indennità stabilita dalla legge. Ciononostante, attraverso l'adozione di regolamenti interni Camere si è istituito altresì un regime speciale di tipo previdenziale per i deputati ed i Senatori. In particolare, la Corte costituzionale nella sentenza n. 289 del 1994 ha precisato come «l'evoluzione che, nel corso del tempo, ha caratterizzato questa particolare forma di previdenza ha condotto anche a configurare l'assegno vitalizio come istituto che, nella sua disciplina positiva, ha recepito, in parte, aspetti riconducibili al modello pensionistico e, in parte, profili tipici del regime delle assicurazioni private»;

            prosegue la Corte: tra assegno vitalizio e trattamento pensionistico - nonostante la presenza di alcuni profili di affinità - non sussiste, infatti, una identità né di natura né di regime giuridico, dal momento che l'assegno vitalizio, a differenza della pensione ordinaria, viene a collegarsi ad una indennità di carica goduta in relazione all'esercizio di un mandato pubblico: indennità che, nei suoi presupposti e nelle sue finalità, ha sempre assunto, nella disciplina costituzionale e ordinaria, con notazioni distinte da quelle proprie della retribuzione connessa al rapporto di pubblico impiego;

            in altri termini il mandato parlamentare, non configurandosi come un «impiego» pubblico, bensì come l'esplicazione di una missione pubblica in rappresentanza della Nazione, non può e non deve essere assistito da un regime pensionistico-assistenziale differenziato, in aggiunta alla costituzionalmente necessaria indennità,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

            prevedere la soppressione immediata di ogni forma di assegno vitalizio per i Senatori in carica e per quelli cessati dal mandato parlamentare;

            individuare, conseguentemente, le procedure di comunicazione da parte dei Senatori all'amministrazione del Senato, degli enti o gli istituti previdenziali ove essi intendano far confluire i contributi versati ai fini dell'erogazione dell'assegno vitalizio, senza oneri aggiuntivi per gli enti e istituti suddetti; prevedere alternativamente la possibilità per i Senatori di ricevere il rimborso, in una unica soluzione, dei contributi già versati.

G15

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Ritirato

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'Unione europea ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, l'Ufficio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a rimodulare la disciplina vigente in materia di assegni vitalizi, prevedendo un tetto massimo di 15 anni su cui calcolare tale assegno, il cui importo non potrà comunque essere superiore al 40% dell'importo mensile dell'ultima indennità percepita.

G40

BAIO, BALDASSARRI, BRUNO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, RUTELLI, VALDITARA

Il Senato,

            considerato che il regime attuale prevede la corresponsione di un assegno vitalizio diretto a ciascun senatore cessato dal mandato;

            preso atto che tale assegno è calcolato con il sistema retributivo sulla indennità percepita dal parlamentare;

            preso atto, inoltre, che il Senato ha una specifica gestione previdenziale per il personale dipendente, che ha mantenuto il sistema di calcolo di tipo retributivo anche dopo l'entrata in vigore della riforma Dini;

            preso atto, altresì, che il sistema pensionistico italiano, riformato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, meglio nota come riforma Dini, prevede un regime di calcolo pensionistico di tipo contributivo,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori ad adottare le opportune misure affinché:

            a partire dal 1º gennaio 2012, per il computo dell'assegno vitalizio dei senatori, sia adottato il sistema di calcolo contributivo, previsto dalla riforma Dini, mantenendo comunque inalterati i trattamenti di quiescenza maturati fino al 31 dicembre 2011;

            ad allineare la normativa sul trattamento di quiescenza del personale del Senato alle norme della predetta legge n. 335/95, riforma Dini, per quanto concerne il calcolo del trattamento pensionistico.

G11

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

        in sede di discussione del bilancio interno,

            premesso che il 4 aprile 2007 fu accolto dai senatori Questori come raccomandazione il seguente ordine del giorno G5 al progetto di bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2007: «Il Senato, in sede di discussione del bilancio del Senato, premesso che: nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, il Senato non è l'unico tra gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale in cui la dotazione ordinaria dell'erario è utilizzata per il trattamento del personale in quiescenza (cap. 1.5 del bilancio in esame - Doc. VIII, n. 5; cap. 40 del bilancio della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2006 - Doc. VIII, n. 2); la separazione netta tra gestione ordinaria delle spese correnti e gestione delle spese previdenziali è da tempo un conseguimento acquisito di ciascuna pubblica amministrazione rientrante nell'ambito dell'ente territoriale Stato, il quale conferisce la spesa ad appositi enti previdenziali con cui le singole amministrazioni mantengono rapporti regolati dalla disciplina generale dei contributi del datore di lavoro; le specificità degli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale giustificano un loro trattamento separato dalla previdenza generale, ma non che tra di loro proliferino trattamenti differenziati e normative di nicchia; la trasparenza di un ente previdenziale autonomo di tutti gli organi costituzionali o a rilevanza costituzionale - dotato di un apposito bilancio cui il datore di lavoro-organo costituzionale conferisca per ciascuno dei suoi dipendenti contributi in misura uniforme supererebbe l'opacità di un sistema in cui il dato previdenziale è celato nelle pieghe del bilancio generale di ciascun organo costituzionale interessato; tanto premesso, impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori: ad intraprendere, prima di ogni altra iniziativa in materia, gli opportuni contatti con i corrispondenti organi della Camera dei deputati, della Presidenza della Repubblica, della Corte costituzionale, e di tutti gli altri organi di rilevanza costituzionale (ad esempio, Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, Consiglio superiore della magistratura) che versino nelle condizioni di cui in premessa, affinché sia costituito un Fondo di previdenza unificato degli Organi costituzionali, al quale conferire la contribuzione datoriale per il personale di tutte le Amministrazioni interessate, regolato da normativa uniforme e guidato da un Consiglio di amministrazione composto da un rappresentante per ciascun Organo costituzionale partecipante»;

            considerato che la relazione del progetto di bilancio interno illustra la particolare condizione del Senato, che svolge anche la funzione di ente previdenziale per i propri componenti e dipendenti. Le tabelle della relazione dimostrano un'incidenza per oltre il 25% della spesa complessiva del Senato (tra ex senatori ed ex dipendenti) e l'attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 attesta analogamente l'ingente mole della quota della dotazione destinata a tale fine,

        impegna il Collegio dei Questori a dare attuazione all'ordine del giorno in premessa.

G6

GIARETTA, NEGRI, PORETTI, ICHINO, LUSI, PERDUCA, MERCATALI

Il Senato,

        in sede di approvazione del progetto di Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011,

            considerato che sia la recente manovra finanziaria sia l'ampio dibattito in corso nell'opinione pubblica sui temi dei costi della politica impegna il Senato ad una rigorosa valutazione dell'insieme dei costi per introdurre idonei risparmi e maggiore efficienza nello svolgimento dei lavori parlamentari;

            considerato che l'attuale organizzazione dei lavori parlamentari comprime particolarmente lo spazio di lavoro nelle Commissioni, le cui convocazioni avvengono negli spazi troppo ristretti lasciati liberi dai lavori d'aula;

            considerato che, al contrario, l'approfondimento del lavoro legislativo nelle Commissioni, anche attraverso lo strumento di audizioni, la predisposizione di documenti di lavoro, ecc. è essenziale per la qualità del prodotto legislativo e la possibilità di dibattito costruttivo tra i diversi gruppi politici;

            rilevato che una diversa articolazione dei lavori tra Aula e Commissioni avrebbe anche il vantaggio di consentire un contenimento dei costi di funzionamento, particolarmente rilevanti per la gestione dell'Aula;

            considerato che è necessario per i motivi sovraesposti assegnare lo stesso rilievo politico istituzionale la lavoro nell'Aula ed al lavoro nelle Commissioni,

        impegna il Consiglio di Presidenza, d'intesa con la Conferenza dei Capigruppo:

            ad attuare una diversa organizzazione dei lavori parlamentari prevedendo che di norma un giorno alla settimana sia riservato all'esclusivo lavoro delle Commissioni;

            a prevedere una modalità di erogazione in modo proporzionale alla presenza in Aula e nelle Commissioni di appartenenza, operando la totale ritenuta nel caso di assenze superiori al 50 per cento.

G34

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        premesso che:

            l'articolo 1, comma 2, del Regolamento del Senato sancisce il dovere dei Senatori di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni;

            l'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, stabilisce che, secondo quanto previsto dall'articolo 69 della Costituzione, ai parlamentari sia corrisposta un'indennità, comprensiva anche del rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza, al fine di consentire il libero svolgimento del mandato;

            all'articolo 2 della medesima norma si prevede che tale indennità sia accompagnata da una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, il cui ammontare è stabilito dagli uffici di Presidenza delle due Camere sulla base di quindici giorni di presenza per ogni mese, ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate;

            è stabilito, infine, che gli stessi uffici di Presidenza possano decidere sulle modalità relative alle ritenute «da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e della Commissioni». Entrambe le Camere hanno disposto, avvalendosi della possibilità lasciata aperta dalla legge, la riduzione di un quindicesimo della diaria nel caso in cui il parlamentare non partecipi ad almeno il 30 per cento delle votazioni effettuate nell'arco di una giornata, riferendosi tuttavia soltanto alle votazioni effettuate in Assemblea,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori a prevedere modalità di ritenute, anche con specifico riferimento alla presenza ed alle votazioni nelle sedute delle Giunte, nonchè Commissioni permanenti, speciali, straordinarie di inchiesta.

G44

ASTORE

Il Senato,

        premesso che:

            tra le accuse che più spesso vengono rivolte ai parlamentari, oltre che una scarsa attenzione al contenimento dei «costi della politica», vi è quella relativa alla bassa «produttività» del loro impegno istituzionale;

            l'idea di una classe politica troppo spesso assenteista nasce da dati di fatto spesso inconfutabili, mentre vi è estrema necessità che tutti coloro che occupano cariche istituzionali offrano un esempio di impegno e di dedizione ancor maggiore a quelli sottesi ai sacrifici che vengono richiesti ai lavoratori, ai pensionati, alle famiglie e a tutta la società civile,

        impegna il Senato a individuare meccanismi di controllo e di verifica dell'effettiva presenza dei senatori nelle rispettive Commissioni o Giunte, per l'intera durata delle sedute, collegando tale presenza alla corresponsione dell'indennità parlamentare.

G16

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad introdurre meccanismi sanzionatori per i senatori che nell'esercizio del proprio mandato elettorale continuano a svolgere la propria attività di libero professionista, al fine di equipararne il trattamento ai lavoratori dipendenti che vengono posti in aspettativa, prevedendo decurtazioni consistenti dell'indennità percepita dal senatore che vorrà continuare a svolgere la propria attività libero professionista.

G18

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalinazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di parametrare l'entità della diaria prevista per i senatori in funzione della distanza intercorrente tra la residenza dei medesimi e la Capitale, nel senso di prevedere il dimezzamento della medesima nel caso in cui la residenza si collochi in un raggio di 100 km dalla città di Roma.

G5

ICHINO, MORANDO, CECCANTI, ASTORE, NEGRI, GIARETTA

Ritirato

Il Senato

        in sede di discussione del bilancio interno,

            vista la disposizione del proprio Regolamento che prevede l'assegnazione a ciascun Gruppo di un fondo per il funzionamento proporzionato alle dimensioni del Gruppo medesimo;

            considerato che, a seguito della delibera della Presidenza n. 58/93 e delle successive delibere di analogo contenuto, l'assegnazione ai Gruppi di finanziamenti aggiuntivi in funzione dell'assorbimento del personale già dipendente da Gruppi estinti ha determinato un significativo scostamento rispetto alla suddetta regola di proporzionalità;

            ritenuto che la suddetta regola debba essere applicata in modo rigoroso all'intero finanziamento erogato per il funzionamento dei Gruppi;

            ritenuto altresì che, secondo l'ordinamento vigente, ciascun Gruppo sia libero tanto nella determinazione dell'organico necessario per il proprio funzionamento, quanto nella regolazione contrattuale di ciascuno dei rapporti di lavoro con i propri dipendenti, o nella sua estinzione quando ne ricorra un giustificato motivo, trattandosi di rapporti di diritto privato; e che sia peraltro auspicabile un riordino contrattuale dei rapporti di lavoro stessi secondo un criterio di trasparenza totale, di parità di trattamento a parità di mansioni o funzioni, e di valorizzazione della professionalità dei dipendenti in attività,

        impegna la Presidenza a revocare la delibera n. 58/93 e le successive delibere di contenuto analogo;

        impegna il Collegio dei Questori a modificare conseguentemente il preventivo di spesa per il 2011, accorpando e rideterminando gli stanziamenti di cui al capitolo S.1.08 «Trasferimenti ai Gruppi parlamentari» in coerenza con il principio regolamentare di rigorosa proporzionalità del contributo per il funzionamento dei Gruppi rispetto alle dimensioni dei Gruppi medesimi.

G39

BALDASSARRI, BAIO, BRUNO, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, RUTELLI, VALDITARA

Il Senato,

            considerato che il trasferimento ai Gruppi parlamentari nella voce «contributo per il funzionamento dei Gruppi», cap. 1.08, art. 01.08.01. è pari per il 2011-2013 a euro 7.350.000 e nella voce «contributo per il personale dei Gruppi», cap. 1.08, art. 01.08.02. è pari a 14.050.000 per 2011-2013;

            preso atto degli importi attualmente allocati per le due voci succitate pari a complessivi 21.400.000 di euro a carico del bilancio del Senato;

            ritenuto che sull'importo suddetto sono possibili delle economie di bilancio senza che da ciò derivi un pregiudizio alla funzionalità dei Gruppi Parlamentari,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a individuare le opportune misure al fine di realizzare economie di bilancio sugli articoli indicati in premessa.

G7

GIARETTA, NEGRI, PORETTI, ICHINO, LUSI, PERDUCA, MERCATALI

Il Senato,

            in sede di approvazione del progetto di Bilancio interno del Senato per l'anno finanziario 2011, considerato che le erogazioni ai gruppi parlamentari costituiscono circa il 6 per cento del totale delle spese correnti del Senato;

            sottolineato che tali erogazioni sono essenziali per consentire l'attività di iniziativa legislativa dei Gruppi Parlamentari e la valutazione delle proposte del Governo e degli altri gruppi, attraverso la predisposizione di idonei supporti tecnici alla attività dei Senatori di ogni gruppo, assicurando la necessaria dialettica parlamentare;

            considerato tuttavia che sia necessario assicurare una maggiore informazione e trasparenza sulle autonome modalità di utilizzo di risorse di natura pubblica;

            richiamato che anche i partiti politici destinatari dei rimborsi elettorali sono tenuti a particolari modalità di impostazione ed informazione sui propri bilanci,

        impegna il Collegio dei Senatori Questori:

            a predisporre uno schema di bilancio tipo a cui devono conformarsi i bilanci dei Gruppi Parlamentari per ottenere i trasferimenti previsti, predisposto in modo tale da garantire con idoneo dettaglio i necessari elementi informativi sull'utilizzo dei fondi pubblici trasferiti, compresa la natura dei rapporti di lavoro in essere;

            a condizionare l'erogazione del trasferimento alla presentazione del bilancio redatto secondo lo schema previsto, alla sua certificazione in forme opportune ed alla sua pubblicità sul sito internet del Senato.

G33

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        premesso che:

            a norma dell'articolo 16 del regolamento del Senato, ai Gruppi parlamentari, per l'esplicazione delle loro funzioni, vengono versati contributi a carico del bilancio del Senato, in relazione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi;

            il bilancio per l'anno finanziario 2011 prevede, al capitolo S.1.08, trasferimenti ai Gruppi parlamentari, per una spesa totale pari a 37.600.000 euro;

            le risorse economiche attribuite ai Gruppi parlamentari sono gestite in totale autonomia da questi ultimi,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori a prevedere da parte dei Gruppi parlamentari la rendicontazione annuale dei contributi loro assegnati a norma dell'articolo 16 del regolamento del Senato e la pubblicità di tale rendicontazione.

G22

THALER AUSSERHOFER

Il Senato della Repubblica,

            esaminato il progetto di bilancio preventivo per il 2011 e di bilancio triennale 2011-2013 predisposto dai Senatori Questori e approvato dal Consiglio di Presidenza;

            valutato che la spesa complessiva per i contributi a favore dei Gruppi parlamentari tende inevitabilmente a crescere per effetto della costituzione nel corso dell'anno di due nuovi Gruppi, cui spettano locali, contributi e attrezzature, ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento del Senato;

            ricordato che la parte preponderante delle risorse finanziarie poste a disposizione dei Gruppi è rappresentata dal contributo per il personale e che, in quest'ambito, sono previste dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza incentivazioni a favore dei Gruppi che assumano dipendenti già in servizio presso i Gruppi esistenti in Senato alla data del 1º gennaio 1993;

            ritenuto che la scelta di offrire una prospettiva di stabilità a tali dipendenti compiuta in un momento di rapida trasformazione del sistema politico italiano debba essere contemperata con l'inderogabile esigenza di impiegare in modo efficiente le risorse finanziarie, soprattutto nel contesto di un generale contenimento della spesa pubblica;

            rilevato che, tal fine, è stata già opportunamente prevista la possibilità del distacco dei dipendenti in servizio al 1º gennaio 1993 presso i Gruppi parlamentari, favorendone così un proficuo impiego presso alcune segreterie di Senatori titolari di incarichi istituzionali,

        impegna il Consiglio di Presidenza:

            ad estendere la possibilità di distacco dei medesimi dipendenti di Gruppo presso le segreterie di tutti i senatori componenti il Consiglio di Presidenza e dei senatori presidenti di Commissioni parlamentari, monocamerali o bicamerali.

            a prevedere che tale distacco avvenga senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio del Senato.

G24

FERRARA, FLERES

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno del Senato per il 2011,

        premesso che:

            l'attività dei senatori richiede supporto, assistenza e collaborazione da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;

            viste anche le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

        considerato che:

            da molti anni si discute della necessità di regolarizzare tali rapporti di lavoro,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di introdurre per i collaboratori dei senatori il regime già previsto per i collaboratori dei componenti del Consiglio di Presidenza e dei Presidenti di Commissione o, in alternativa, il sistema in uso nel Parlamento europeo o quello risultante da apposito studio dei sistemi in uso nei principali Paesi dell'Unione Europea.

G25

PARDI, CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            l'attività dei Senatori richiede supporto, assistenza e collaborazione da parte di figure professionali qualificate e di alto livello;

            le somme in favore dei collaboratori parlamentari sono, di fatto, ricomprese nelle dotazioni dei «rimborsi forfettari per mantenere il rapporto fra eletto ed elettore» e assegnate al singolo parlamentare per il tramite del gruppo di appartenenza;

            da molti anni si discute della necessità di regolarizzare tali rapporti di lavoro per superare l'attuale regime che lascia alla totale discrezionalità del singolo parlamentare la gestione dei relativi compensi;

            il perdurare dell'assenza di una regolamentazione in tale ambito rischia di generare il paradosso del venir meno di tutti quegli elementi di certezza dei diritti e delle tutele, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro, proprio nella più autorevole delle sedi istituzionali, quali le due Camere;

            risolvere il problema del riconoscimento della figura professionale del collaboratore parlamentare, sotto il profilo giuridico ed economico, mediante la modifica degli attuali criteri di assegnazione dei fondi per i loro compensi, in favore di contratti certi e trasparenti - come già avviene per il Parlamento europeo - contribuirebbe anche a ricondurre ad un'effettiva determinazione lo stipendio dei parlamentari, dal quale verrebbero sottratte le somme da destinare obbligatoriamente ai compensi dei collaboratori,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad estendere ai collaboratori parlamentari le modalità retributive attualmente previste per i collaboratori dei componenti del Consiglio di presidenza e dei Presidenti di Commissione, ossia il versamento diretto da parte dell'amministrazione del Senato della Repubblica dei compensi stabiliti in favore dei collaboratori stessi, previa trattenuta di pari importo dal rimborso delle spese per lo svolgimento del mandato parlamentare.

G10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Il Senato,

        in sede di discussione del bilancio interno,

            premesso che la disciplina del rapporto a tempo determinato - tra collaboratore del parlamentare europeo e Parlamento europeo - ovvia alle principali problematiche presenti in Senato in ordine ai collaboratori dei senatori. Le decisioni del presidente Marini - sulla necessità di presentare il contratto di lavoro tra il collaboratore ed il parlamentare - sono state disattese o eluse, sul presupposto che il Senato eroga direttamente l'emolumento al senatore senza controllare se il rapporto con il collaboratore sia effettivo e dichiarato a fini previdenziali;

            considerato che l'ispettorato del lavoro ha richiesto la lista dei collaboratori dei senatori, senza ricevere risposta dal Senato e, pertanto, rendendo difficoltosissimo l'accertamento del rapporto di lavoro, che è il presupposto per instaurare un valido ed efficace contenzioso con il senatore,

        impegna il Collegio dei Questori a prevedere che ai collaboratori interni dei singoli senatori sia estesa la disciplina del rapporto diretto - a tempo determinato e non incluso nei ruoli - già esistente tra l'Amministrazione del Senato ed i consulenti o segretari dei senatori componenti del Consiglio di Presidenza.

G17

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di erogare l'importo stabilito quale rimborso delle spese sostenute dal senatore per la propria segreteria e per i collaboratori, direttamente al Gruppo di appartenenza che svolgerà le funzioni di garante della prestazione effettivamente svolta e delle relative obbligazioni contrattuali.

G37

BAIO, GERMONTANI, CONTINI, RUTELLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, BRUNO, DIGILIO, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA

Il Senato, premesso che:

            il bilancio di genere, o gender budgeting, analizza e valuta in ottica di genere le politiche di bilancio, allo scopo di promuovere una effettiva e reale parità tra uomini e donne;

            l'adozione di una lettura dei documenti contabili nell'ottica di genere consente, da un lato, di introdurre strumenti di accountability, dunque di verifica dei risultati di gestione delle risorse finanziarie, e dall'altro, di agire da stimolo nel processo di realizzazione dell'equità di genere nei processi organizzativi;

            a seguito della Quarta Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995, l'Unione Europea ha posto il bilancio di genere tra gli strumenti di realizzazione delle pari opportunità: il Parlamento Europeo, con la risoluzione n. 30 del 3 luglio 2003, invita tutti gli Stati membri ad utilizzare tale strumento quale elemento funzionale alla realizzazione delle pari opportunità e la Commissione Europea, nella road map relativa agli 2006-2010, sottolinea il sostegno e la promozione del bilancio di genere a livello locale, regionale e nazionale;

            a livello nazionale, la direttiva ministeriale del 23 maggio 2007, recante «Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle pubbliche amministrazioni», all'articolo 6 prevede l'auspicio che «i bilanci di genere diventino pratica consolidata nelle attività di rendicontazione sociale delle amministrazioni» e la recente direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 indica tra i compiti del Comitato unico di garanzia di cui all'articolo 3.2, la proposizione di «analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. bilancio di genere)»;

            il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ha introdotto, tra i criteri di valutazione delle performance delle pubbliche amministrazioni, anche la verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

            a livello locale sono state già da tempo adottate misure volte proprio a promuovere e sviluppare il bilancio di genere;

        considerato che:

            dal quadro istituzionale, sia nazionale che comunitario, emerge la necessità che l'attività del Senato, data la sua centralità, sia improntata, anche in tema di assunzione di modelli organizzati vi e evidenziazione della gestione delle risorse, agli impegni e alle priorità poste dalla parità di genere,

        impegna il Consiglio di Presidenza ed i Senatori Questori:

            ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di introdurre gradualmente, accanto alla stesura del bilancio economico e finanziario, il bilancio di genere, al fine di consentire una valutazione dell'impatto, sulle dipendenti e sui dipendenti del Senato, delle politiche di bilancio e di ristrutturare le entrate e le uscite nell'ottica dell'equità, dell'efficienza e della trasparenza dell'azione del Senato rispetto alle pari opportunità.

G12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Il Senato,

        premesso che:

            per garantire la continua efficienza dell'impianto di voto dell'Aula, occorre procedere ad aggiornare tutti i terminali di voto;

            è molto diffusa la pratica di voto per gli assenti, e l'irrogazione delle sanzioni previste dalla delibera 11 luglio 2002 del Consiglio di Presidenza è di fatto frustrata dalla scappatoia, prevista nella medesima delibera, secondo cui è consentito - a persona diversa - di votare laddove è inserita la tessera del titolare, quando il titolare sia presente in altra parte dell'Aula;

            l'applicabilità delle tecnologie biometriche è generalmente possibile in aggiunta agli impianti esistenti, senza necessità di sostituzione, tanto è vero che esse sono operative alla Camera dei deputati dal 10 marzo 2009;

            i senatori dispongono di un posto assegnato e il processo di riconoscimento biometrico è applicabile in modalità operativa one-to-one (singolo deputato, singola impronta possibile) ottenendo quindi l'esito in tempo reale;

            il lettore biometrico può essere utilizzato all'inizio di ogni votazione, anche solo per l'attivazione della postazione, procedendo quindi con gli attuali pulsanti per l'espressione del voto;

            tale procedura garantisce gli attuali livelli di segretezza del voto; questi sistemi garantiscono la sicurezza del riconoscimento al 100 per cento,

        impegna il Collegio dei Questori a promuovere la realizzazione di un impianto di voto che, sul modello di quello adottato alla Camera dei deputati, impedisca il voto per gli assenti, garantendo le opportune cautele ai fini della protezione dei dati personali.

G8

BONINO, PORETTI, PERDUCA, ICHINO

Il Senato,

        in sede di discussione del bilancio interno,

            al fine di agevolare il diritto di accesso e di informazione e per incentivare la partecipazione all'attività politica, informata e consapevole, delle persone fisiche e giuridiche, singole o associate, quale presupposto indispensabile alla garanzia di trasparenza, di buona amministrazione e di partecipazione,

        impegna il Collegio dei senatori Questori:

            ad individuare e adottare opportune disposizioni sulla trasparenza e sull'informazione. Ciò dovrà essere conseguito, in particolare:

                1) con riferimento agli organi collegiali del Senato, rendendo disponibili sul sito Internet del Senato, a partire dal prossimo esercizio, le seguenti informazioni relative alla propria attività:

                    a) il bilancio dell'Istituzione, comprensivo dei relativi allegati e, tra di essi, dell'elenco delle proprietà immobiliari del Senato e della loro destinazione d'uso;

                    b) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, nonché quella per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sostenuta dal Senato, specificando entro quale margine si avvicinino ai limiti massimi imposti dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, tra le quali il Senato è compreso essendo tra gli organi costituzionali di cui al comunicato 24 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2010, n. 171) emanato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

                    c) i bilanci dei Gruppi parlamentari, con relativi allegati;

                2) con riferimento ai singoli componenti del Senato, attraverso la creazione dell'Anagrafe pubblica degli eletti. Essa andrà costituita rendendo disponibili sul sito Internet del Senato, a partire dallo gennaio 2012, per ciascun eletto al Senato della Repubblica - compreso il Presidente del Senato e ogni componente del Consiglio di Presidenza - le seguenti informazioni, da acquisire con le modalità di cui al n. 3):

                    a) nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e codice fiscale;

                    b) tutti gli incarichi elettivi ricoperti durante l'esercizio del mandato;

                    c) ruolo svolto in Senato (Presidente, Vicepresidente, Questore o Segretario di Presidenza o Presidente, vicepresidente o segretario di Commissione, Capo gruppo, Presidente o membro eletto o designato di altri organi del Senato);

                    d) lista elettorale e gruppo di appartenenza;

                    e) titolo di studio e professione esercitata;

                    f) indennità, rimborsi e/o gettoni di presenza percepiti a qualsiasi titolo dal Senato, compreso il contributo per il supporto di attività e compiti dei senatori connessi con lo svolgimento del mandato parlamentare;

                    g) dichiarazione dei redditi propri, del coniuge se consenziente, e degli interessi finanziari relativi all'anno precedente l'assunzione dell'incarico e degli anni in cui ricopre l'incarico;

                    h) dichiarazione dei finanziamenti, delle donazioni o di qualsiasi altra elargizione o atto di liberalità;

                    i) prospetto delle presenze ai lavori del Senato, delle Commissioni di cui fa parte e i voti espressi sui provvedimenti adottati dagli stessi;

                    l) atti presentati con relativi iter fino alla loro conclusione, siano essi disegni di legge, emendamenti o disegni di legge presentati, risoluzioni, ordini del giorno, interpellanze ed interrogazioni;

                    m) registro delle spese complessive, comprensive delle spese per lo staff, per gli uffici, per i viaggi, telefoniche, per la dotazione informatica e ogni altra spesa sostenuta nell'esercizio dell'attività politico-istituzionale;

                3) acquisendo le informazioni di cui al n. 2) dal foglio notizie di inizio legislatura, dalle altre informazioni rese a qualsiasi fine dal senatore all'Amministrazione del Senato, dagli atti parlamentari ovvero, per il residuo, da apposito interpello da rivolgere al senatore entro tre mesi prima della scadenza di cui al n. 2), con l'avvertenza che il mancato, incompleto o mendace riscontro costituisce infrazione disciplinare valutabile ai sensi dell'articolo 67, comma 4 del Regolamento del Senato.

G9

PORETTI, PERDUCA, BONINO

Il Senato,

        in sede di discussione del bilancio interno,

            condivisa la battaglia di trasparenza che in materia di anagrafe patrimoniale degli eletti alle cariche pubbliche vede all'avanguardia gli organi collegiali elettivi di moltissimi enti territoriali in tutt'Italia;

            riconosciuta la fondatezza dell'affermazione secondo cui il vincolo normativo rappresentato dalle prescrizioni della legge n. 441 del 1982 non esclude di «di poter accedere alla richiesta di pubblicazione on line dei dati predetti ove il senatore interessato ne faccia specifica richiesta» (v. senatore Questore in replica alla discussione sull'ultimo bilancio del Senato, 21 settembre 2010);

            lamentato che questa forma di adempimento spontaneo sia stata richiesta da meno di un decimo dei componenti dell'Assemblea,

        impegna il Collegio dei Questori a prevedere che non sia prestata dal Senato, a suo carico o da personale presso le sue strutture, l'assistenza fiscale ai senatori, i quali non abbiano previamente ed irrevocabilmente autorizzato che il modulo con la dichiarazione patrimoniale - da essi annualmente compilata e firmata - sia scaricato sul sito Internet del Senato, a cura dell'Amministrazione.

G28

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            rendere le istituzioni parlamentari pienamente trasparenti ed accessibili, garantendo al cittadino il diritto di conoscere gli eletti e la loro concreta attività, rappresenta la traduzione dell'einaudiano fondamento di una autentica democrazia liberale: conoscere per decidere;

            la trasparenza delle Istituzioni significa apertura verso la società civile, significa apertura alla richiesta di informazione dall'esterno;

            occorre garantire ai cittadini la possibilità di conoscere con facilità non soltanto l'attività svolta, ma anche quei dati inerenti l'attività degli singoli eletti, mediante la consultazione di una banca dati integrale e senza filtri, di facile e gratuito accesso. Occorre dare ad ognuno la possibilità di avere informazioni puntuali ed aggiornate circa gli eventuali «conflitti di interesse» in capo ad ogni singolo eletto, il suo operato e di tutti coloro che esercitano, a vario titolo, un'attività pubblica. Ciò significa anche poter sapere quante volte i nostri rappresentanti sono presenti o assenti. Come e se lavorano. Quante volte e come votano, in sede plenaria o nelle commissioni. Quali e quanti strumenti regolamentari usano: interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, prese di parola. E ancora: quali le loro situazioni patrimoniali, immobiliari, finanziarie, fiscali, societarie, i loro incarichi remunerati;

            peraltro, la raccolta e la gestione dei dati necessari al perseguimento di tale finalità deve avvalersi delle tecnologie offerte dalla rivoluzione digitale degli ultimi anni, con la pubblicazione dei dati esclusivamente sulla rete Internet. Oggi, la sempre più capillare diffusione presso la popolazione di strumenti informatici e di collegamenti Internet offrono nuove possibilità di trasparenza e di conoscenza delle Istituzioni da parte dei cittadini, ed è quindi necessario ed opportuno incrementare tale trasparenza ad ogni livello politico ed amministrativo: partendo proprio dal Parlamento della Repubblica. In particolare, la possibilità di controllo diretto da parte del cittadino elettore di ogni attività istituzionale costituisce una risorsa non più rinunciabile e non più rimandabile per il completamento e la piena realizzazione dei principi che sottendono all'esercizio dello Stato democratico;

            nel rinvenire il fondamentale principio di trasparenza direttamente nella Costituzione repubblicana si osserva che essa, di per sé, non prescrive di informare i cittadini. Tuttavia, una formulazione riconducibile a tale prescrizione si ricava direttamente dagli articoli relativi alle sedute del Parlamento che «sono pubbliche» (articolo 64), alla pubblicazione delle leggi (articolo 73) e all'organizzazione dell'Amministrazione pubblica (articoli 97-98),

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

            potenziare il sito internet del Senato della Repubblica (www.senato.it) al fine di conferire ulteriore pubblicità ed evidenza all'attività dei Senatori, con particolare riferimento: alla presenza alle sedute di Aula e di Commissione; alle votazioni espresse in riferimento ad ogni singolo provvedimento (in Aula ed in Commissione); a quali e quanti strumenti regolamentari fanno ricorso: interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, emendamenti, ordini del giorno, interventi in Aula e in Commissione; alle situazioni patrimoniali, immobiliari, finanziarie, fiscali, societarie dei Senatori; agli incarichi remunerati, distinti da quello parlamentare;

            rinvigorire il canale satellitare del Senato della Repubblica, anche attraverso un moderno progetto grafico ed una regia dinamica, attraverso cui i telespettatori possano costantemente evincere la situazione effettiva dell'Aula ed il complessivo andamento dei lavori, conformemente ai criteri della libertà, della completezza, dell'obiettività e del pluralismo informativo;

            incrementare la programmazione televisiva del canale satellitare del Senato della Repubblica, nei periodi di sospensione dell'attività dell'Aula, con la trasmissione di audizioni nelle Commissioni del Senato, di documentari storico-politici (anche in sinergia con le Teche della Rai), di convegni a carattere costituzionale e politico di rilievo nazionale, di seminari e congressi dei partiti politici italiani ed europei, garantendo il massimo pluralismo informativo.

G29

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            l'opera di razionalizzazione dei costi di funzionamento del Senato della Repubblica non solo si rivela urgente sotto il profilo strettamente «contabile», ma si rende assolutamente necessaria per tentare di riavvicinare i cittadini alla istituzione parlamentare, in armonia con l'andamento economico del Paese;

            l'utilizzo delle tecnologie digitali può rappresentare una rilevantissima risorsa per l'efficienza e la produttività dell'apparato amministrativo del Senato. In tale prospettiva, iI tema della dematerializzazione documentale - foriero di evidenti ed immediati benefici di carattere economico, gestionale ed ambientale - deve costituire un obiettivo primario non solo dell'attività dell'amministrazione del Senato, ma anche di quella dei Gruppi Parlamentari e degli Onorevoli Senatori,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori ad adottare ogni provvedimento necessario al fine di:

            intraprendere le iniziative necessarie per ridurre la produzione e la circolazione di documentazione cartacea da parte ed all'interno del Senato, sostituendola in favore esclusivo del documento informatico;

            consentire la presentazione di disegni di legge, di emendamenti, di atti di sindacato ispettivo ed atti di indirizzo in formato esclusivamente elettronico, anche attraverso lo sviluppo di strumenti di posta elettronica certificata.

G13

MUSSO, D'ALIA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            i costi di digitalizzazione dei documenti del Senato non si sono sostituiti ai costi di stampa ma si sono semplicemente sommati a questi e che ogni atto e documento pubblicato su internet è anche stampato e distribuito ai parlamentari;

            nel 2008 il Senato della Repubblica ha speso 4,8 milioni di euro per la stampa e la riproduzione di atti parlamentati e per il 2010 sono stati stanziati all'uopo 7,4 milioni di euro;

            nonostante i fondi stanziati per la formazione informatica dei parlamentari e i più volte dichiarati obiettivi di valorizzazione del ruolo della firma digitale e della posta elettronica certificata, nonché di potenziamento della comunicazione in via telematica tra amministrazioni e tra queste, i cittadini e le imprese, la presentazione di disegni di legge, emendamenti e atti di sindacato ispettivo da parte dei parlamentari continua a svolgersi su supporto cartaceo;

            al Senato dall'inizio della legislatura fino al mese di agosto del 2010 sono stati depositati in totale 28400 atti in forma cartacea dai parlamentari e trascritti sui pc del Senato dai dipendenti,

        impegna il Collegio dei Senatori Questori, per quanto di competenza, a studiare e introdurre entro il prossimo esercizio ogni possibile forma di sostituzione di documenti cartacei e della loro trasmissione con documenti in formato elettronico e trasmissione elettronica degli stessi, raggiungendo l'obbiettivo di una riduzione del capitolo di uscita 1.16 (Comunicazione istituzionale) non inferiore al 50 per cento, per un importo effettivo di 5.100.000,00 euro.

G23

FERRARA, FLERES

Il Senato,

            valutato il progetto di bilancio interno del Senato per il 2011,

        premesso che:

            nonostante i miglioramenti introdotti ancora quest'anno per il contenimento di spese per la stampa di documenti cartacei;

            una ulteriore informatizzazione nella procedura di presentazione e dell'esame dei provvedimenti e degli emendamenti può consentire un'ulteriore risparmio nell'utilizzo del materiale cartaceo ed una maggiore efficacia e tempestività nell'esame degli emendamenti,

        impegna il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione di una piena informatizzazione delle aule delle Commissioni, a partire da quella della 5ª Commissione, con la realizzazione di postazioni di lavoro informatizzate per ogni singolo componente, ai fini di consentire l'organizzazione del lavoro di esame dei provvedimenti e degli emendamenti per via elettronica, con considerevole risparmio di risorse umane e materiali ed una maggiore efficacia e tempestività nel lavoro delle Commissioni.

G21

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad assegnare strutture, personale, mezzi di trasporto e apparati di comunicazione del Senato della Repubblica, attualmente a disposizione agli ex Presidenti del Senato, unicamente a coloro che siano membri in carica del Parlamento italiano od europeo.

G27

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            l'enorme quantità di risorse economiche impegnate per il mantenimento e la gestione dei palazzi del Senato della Repubblica, in particolare per quelli «centrali», presupporrebbe non solo un decoro formale all'altezza del significato del luogo - caratterizzato talvolta da una trasandatezza che non trova giustificazione alla luce delle ingenti risorse spese - ma soprattutto l'ottimale adeguamento dei palazzi alle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e alla possibilità di assicurare l'accesso alle persone disabili che quotidianamente li frequentano, ma anche di chi occasionalmente li visita;

            i palazzi del Senato sono sottoposti a continui, perenni e permanenti lavori senza alcuna soluzione di continuità. Ciò, oltre a dimostrare l'assenza di una programmazione strategica degli interventi di manutenzione, rappresenta un rischio per la sicurezza dei lavoratori e di chiunque frequenta i palazzi, senza trascurare la sciatteria evidente che ne deriva,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di:

            porre in essere ogni atto finalizzato alla programmazione strategica della manutenzione dei palazzi del Senato, anche al fine del conseguimento di risparmi di spesa, nonché al fine di mantenere le condizioni di sicurezza e di decoro degli stessi durante l'attività parlamentare dell'assemblea e delle commissioni;

            adottare criteri di massima garanzia e trasparenza in riferimento all'intero iter di espletamento delle gare di appalto, con particolare riguardo alla politica immobiliare.

G31

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            le linee programmatiche adottate nell'attuale e nella passata legislatura hanno reso via via più stringenti i vincoli sulla richiesta di risorse a carico del Bilancio dello Stato e quindi sugli andamenti delle spese in sede previsionale; a tal fine dovrà essere posto un limite ancora più rigoroso alla crescita della spesa limitando di conseguenza le risorse di bilancio disponibili per l'attività di spesa nei diversi settori amministrativi;

            considerato che recentemente il Senato, in relazione alle assegnazioni degli appalti all'interno dell'amministrazione ha provveduto ad approvare procedure d'appalto ristrette, quindi non ad evidenza pubblica, con grave pregiudizio per la trasparenza e il controllo delle procedure stesse e con una notevole lievitazione dei costi per l'aggiudicazione delle gare,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori:

            ad adottare procedure per l'assegnazione delle gare d'appalto ad evidenza pubblica al fine di conoscere con maggiore chiarezza i costi per l'assegnazione delle gare e dei contratti di consulenza nonché i criteri di scelta e di assegnazione degli incarichi facendo altresì in modo che tutti i soggetti dell'amministrazione coinvolti, a qualsiasi titolo, nell'assegnazione e nelle procedure di gestione delle gare di appalto dichiarino l'eventuale sussistenza di rapporti di parentela con soggetti collegati, sia direttamente che indirettamente tramite subappalti, alle imprese che si aggiudicano gli appalti, nonché di partecipazione diretta alle medesime imprese, anche che siano fra di loro in una delle situazioni di controllo e collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

            ad adottare criteri di massima garanzia e trasparenza, anche attraverso pubblicazione sul sito internet del Senato delle relative procedure, in riferimento all'intero iter di espletamento delle gare di appalto, con particolare riguardo alla composizione delle Commissioni di gara.

G32

CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            è stata affidata a ditte esterne la gestione di alcuni servizi di manutenzione, pulizia, distribuzione, posta, vigilanza, informatica, ecc. nonché appalti per lavori di ristrutturazione dei palazzi del Senato;

            sono state segnalate da alcune organizzazioni sindacali varie inadempienze legislative e contrattuali da parte di queste ditte nei confronti dei propri dipendenti impegnati presso il Senato, quali ritardi nel pagamento delle retribuzioni, non rispetto dell'inquadramento contrattuale, impedimenti allo svolgimento di assemblee sindacali, non riconoscimento del diritto di rappresentanza sindacale,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad attuare un costante monitoraggio ai fini di un'attenta verifica del rispetto, da parte di queste società fornitrici di servizi o titolari di appalti di lavori, della legislazione sul lavoro e delle norme dei contratti collettivi di categoria.

G35

LANNUTTI, MASCITELLI

Il Senato,

        valutato il progetto di bilancio interno per il 2011,

        premesso che:

            le condizioni offerte dallo sportello interno BNL, facenti riferimento ad una convenzione che risale agli anni '40, non sono soddisfacenti: oltre a praticare tassi di interesse inferiori a quelli di mercato, commissioni e condizioni ancor più onerose, i correntisti dello sportello BNL interno al Senato, hanno ricevuto una proposta di modifica unilaterale del contratto che regola i conti correnti, ai sensi degli artt. 118 e 126 sexies del Testo Unico Bancario (TUB) che impongono, a partire dal 18 aprile 2011, una commissione pari a 3 euro quale «commissione prelievo contante allo sportello fino a 2.000 euro», oltre a 4,50 euro per effettuare bonifici domestici non urgenti, su supporto cartaceo a favore di clienti di altre banche. Pur essendo seguita comunicazione di rettifica della proposta di modifica contrattuale di cui al precedente periodo, tali condizioni capestro assai gravi per la clientela di BNL BNP Paribas del Senato e del tutto ingiustificate, sembrano esorbitare dalle condizioni di convenzione stipulate a suo tempo, probabilmente scadute,

        impegna il Consiglio di Presidenza e, in particolare, il Collegio dei Questori a valutare una nuova definizione della convenzione che regola i rapporti tra lo sportello BNL BNP PARIBAS interno al Senato ed i senatori e dipendenti, chiedendo condizioni analoghe a quelle praticate da altri istituti di credito operanti sulla piazza di Roma, prevedendo altresì, in sede di rinnovo della convenzione citata in premessa, una apposita gara tra istituti di credito che possano offrire tassi e condizioni più vantaggiose.

G42

BRUNO

Il Senato,

            considerato che all'interno di Palazzo Madama sono stati predisposti appositi locali e vettovaglie per consentire le attività di ristorazione per i senatori;

            dato atto che l'accesso al ristorante del Senato, così come a quello della Camera, è consentito ai parlamentari e ai giornalisti delle testate registrate in Parlamento;

            considerato che il corrispettivo pagato da ogni singolo senatore per il servizio offerto rappresenta solo una quota del costo complessivo, la cui restante parte è a carico del bilancio del Senato;

            preso atto che la spesa attuale per i servizi di ristorazione per i senatori, affidata ad Una impresa esterna, grava sul bilancio del Senato per una cifra pari a 1.130.000 (art.01.19.01 del cap. 1.19) per gli anni 2011-2013;

            ritenuto che appare ingiustificato caricare il bilancio del Senato delle voci sopraindicate;

            considerato che i senatori possono già usufruire della mensa per il personale,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a disporre le più opportune misure affinché sia chiuso il ristorante dei senatori e i senatori e i giornalisti possano usufruire solo della mensa del personale.

G38

RUTELLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA

Il Senato,

            considerato che all'interno del Senato sono stati predisposti appositi locali e vettovaglie per consentire le attività di ristorazione per i senatori;

            dato atto che l'accesso al ristorante del Senato, così come a quello della Camera, è consentito ai parlamentari e ai giornalisti delle testate registrate in Parlamento;

            considerato che il corrispettivo pagato da ogni singolo senatore per il servizio offerto rappresenta solo una quota del costo complessivo, la cui restante parte è a carico del bilancio del Senato;

            preso atto che la spesa attuale per i servizi di ristorazione per i senatori, affidata ad una impresa esterna, grava sul bilancio del Senato per una cifra pari a 1.130.000 (art. 01.19.01 del cap. 1.19) per gli anni 2011-2013;

            ritenuto che appare ingiustificato caricare il bilancio del Senato delle voci sopraindicate, posto che ai parlamentari è anche assegnata una diaria per la permanenza a Roma, da utilizzarsi, appunto, per il vitto e l'alloggio nella Capitale durante i giorni di lavoro parlamentare,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a disporre le più opportune misure affinché il corrispettivo per il servizio di ristorazione erogato nel ristorante del Senato sia a totale carico degli utenti, senza ulteriori oneri a carico del bilancio interno.

G41

CONTINI, BALDASSARRI, BRUNO, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA

Il Senato,

            considerato che attualmente sono a disposizione di alcuni membri del Consiglio di Presidenza del Senato alloggi di servizio;

            riscontrata l'opportunità di poter realizzare economie di bilancio sulle spese succitate,

        impegna il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei Questori a valutare l'opportunità di provvedere, entro la fine della legislatura, alla regolamentazione relativa agli alloggi di servizio, al fine di realizzare economie di bilancio.

G19

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori ad autorizzare l'uso delle automobili di servizio esclusivamente ai membri dell'ufficio di Presidenza e al Segretario Generale.

G20

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA

Il Senato,

        in sede di discussione del Bilancio per l'anno 2011,

        premesso che:

            l'obiettivo del raggiungimento del pareggio di bilancio entro il 2014 come richiesto dall'UE ha imposto una pesante manovra che si riverserà sul nostro sistema produttivo e sulle famiglie italiane, già provate da due anni di grave crisi economica;

            in questo contesto appare ineludibile una riduzione e razionalizzazione dei costi delle istituzioni centrali e periferiche, in linea con i sacrifici richiesti ai cittadini italiani,

        impegna, per le rispettive competenze, il Consiglio di Presidenza ed il Collegio dei Questori a prevedere l'esternalizzazione del servizio interno di barberia e consentirne l'accesso solo ai deputati e ai senatori in carica

.

Allegato B

Dichiarazione di voto del senatore Carrara sul disegno di legge n. 2825

Il decreto-legge che ci apprestiamo a convertire nasce dall'esigenza di recepire appieno la direttiva del 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso dispone il completamento dell'attuazione della direttiva del 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e il recepimento della direttiva del 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari.

Il provvedimento mira a rispondere a specifici atti dell'Unione europea. Infatti, per la libera circolazione dei cittadini comunitari, la Commissione ha annunciato l'avvio di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per l'incompleto o non corretto recepimento della direttiva del 2004/38/CE; inoltre la stessa inoltre la stessa Commissione ha già avviato, la fase che annuncia l'apertura dell'infrazione per mancato recepimento della direttiva del 2008/115/CE, il cui termine di trasposizione è scaduto il 24 dicembre 2010.

La decretazione d'urgenza è stata necessaria per completare l'adempimento di obblighi comunitari, peraltro già affrontati in parte con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e per rispettare scadenze temporali imposte dalla normativa della stessa Unione europea. Certamente, questo è un decreto-legge che nasce anche dall'urgenza causata dalla crisi di tutto il Nord Africa ed in modo particolare dalla situazione libica, che ci vede ancora impegnati all'interno della NATO. Si tratta di una situazione di emergenza che aveva bisogno di una risposta immediata ed efficace, ed in questo senso non si può che essere favorevoli alla conversione del decreto-legge in esame per cui preannuncio il voto favorevole di Coesione Nazionale.

Gli aspetti sui quali vorrei soffermarmi riguardano anzitutto la dignità della persona e il fatto che alcuni lavori vengono ormai svolti solo da cittadini stranieri. E' necessario uno sforzo comune per tutelare tali persone, senza fare demagogia e pur sapendo che l'Italia non può farsi carico di milioni di persone che, per fuggire dai disagi dei loro Paesi di origine, vengono a popolare le nostre strade, vivendo, in moltissimi casi, ancor peggio che nella loro terra.

Lo sforzo che dobbiamo fare è quello di aiutare, in maniera concreta, quelle Nazioni a progredire sia nella democrazia sia nello sviluppo economico. È necessario, anche in piena crisi economica, investire di più nella cooperazione internazionale, vagliando e valorizzando l'operato delle ONG che hanno dato gran prova di serietà ed impegno, orientando in maniera più selettiva le risorse disponibili, anche attraverso forme di collaborazione con i Governi locali nella realizzazione di infrastrutture atte a rendere possibile una crescita economica. Questo ci renderebbe, realmente, un Paese degno di essere chiamato civile e solidale.

Dai dati statistici si evince che anche nel Mezzogiorno vi è una richiesta di forza lavoro che viene offerta solo da persone di Paesi terzi, vi è una domanda per talune occupazioni che ormai anche i cittadini del Mezzogiorno non svolgono più. Allora è giunto il momento di colmare questa richiesta per raggiungere un duplice obiettivo, e cioè quello di una nostra crescita economica e, nello stesso tempo, di combattere la piaga del lavoro nero, del caporalato, dell'evasione fiscale e contributiva.

Non possiamo più permetterci di "chiudere le porte" e risolvere così il problema, dobbiamo, invece, imparare a governare il fenomeno.

Nel provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, anzitutto, viene eliminato il riferimento all'obbligo del visto d'ingresso per i familiari del cittadino comunitario, che non siano a loro volta cittadini dell'Unione europea, ai fini del soggiorno fino a 3 mesi, dell'iscrizione anagrafica, nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a 3 mesi.

Inoltre, si dispone che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno oltre i 3 mesi, in ogni caso dovrebbe essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.

La Camera dei deputati ha stabilito che la verifica si svolga con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base ad altro diritto soggettivo. In proposito, la verifica delle condizioni richieste, ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno, potrà essere disposta solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla loro persistenza.

Il decreto-legge prevede che il possesso del documento di attestazione d'iscrizione anagrafica o del documento di soggiorno non costituisca condizione per l'esercizio di un diritto. Questa disposizione è stata modificata dalla Camera dei deputati, che ha introdotto un emendamento diretto a inserire la parola "necessaria" con riferimento alla condizione.

Ai fini dell'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, si prevede che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale con il mantenimento della civile e sicura convivenza.

L'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale, da parte del cittadino dell'Unione europea non potrà essere considerato automaticamente come causa di allontanamento ma andrà valutato caso per caso. Infine, in caso di inottemperanza al provvedimento di allontanamento, invece della contravvenzione precedentemente prevista, il Prefetto, valutato il singolo caso, adotterà un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico, immediatamente eseguito dal questore.

Al fine di incentivare l'esodo volontario dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, si prevede che non commette reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato lo straniero identificato dalla polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale. Si specifica che l'espulsione, di competenza del prefetto, sia disposta caso per caso.

L'espulsione mediante accompagnamento, alla frontiera per mezzo della forza pubblica, che nel testo previgente costituiva la regola generale, viene circoscritta a una serie di situazioni espressamente individuate. Per tutti gli altri casi, si prevede la concessione di un termine per la partenza volontaria: il questore applicherà opportune misure per assicurare l'effettività del provvedimento e, in caso di mancato rispetto, l'irregolare sarà punito con una multa da 3.000 a 18.000 euro e con l'espulsione.

La durata del divieto di reingresso viene ridotta; inoltre, lo straniero d'ora in avanti potrà essere trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), qualora sussistano "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento". Tali situazioni ricomprendono, ma non esauriscono, le cause di trattenimento elencate dalla formulazione previgente.

Il decreto-legge introduce misure meno coercitive alternative al trattenimento nei CIE (consegna del passaporto, obbligo di dimora, obbligo di presentarsi presso un ufficio della forza pubblica). Il periodo massimo di trattenimento nei CIE viene aumentato da 6 a 18 mesi, mentre il termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine dei questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE, è aumentato da cinque a sette giorni.

Le sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore sono alleggerite e si prevede anche che la violazione dell'obbligo di espulsione non sia punita, qualora sussista un giustificato motivo, e che il Ministro dell'interno attui programmi di rimpatrio volontario e assistito verso il Paese di origine o di provenienza. Infine, si subordina l'espulsione o il respingimento delle "persone vulnerabili" (disabili, anziani, minori eccetera) alla verifica della loro concreta situazione personale, debitamente accertata.

Contenuto dei singoli articoli

L'articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 30 del 2007, con riferimento:

- all'ingresso e al soggiorno del partner di cittadino dell'Unione europea sotto il profilo dell'attestazione ufficiale della relazione stabile tra il suddetto cittadino e il partner;

- alla soppressione del riferimento all'obbligo del visto d'ingresso ove previsto ai fini del soggiorno fino a tre mesi, dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino comunitario nonché del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i medesimi soggetti;

- alla prescrizione della «valutazione della situazione complessiva personale dell'interessato», quale ulteriore elemento da tenere in considerazione nella procedura di verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti a garantire il soggiorno oltre i tre mesi, con particolare riguardo alle spese afferenti l'alloggio sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo;

- alla sostituzione, in tema di iscrizione anagrafica dei familiari non comunitari del cittadino Unione europea e di rilascio della carta di soggiorno, della presentazione di «un documento che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico» con la presentazione di «un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno»;

- alla verifica delle condizioni richieste ai fini del mantenimento del diritto di soggiorno solo in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle condizioni medesime;

- al fatto che il possesso del documento di attestazione di iscrizione anagrafica (o del documento di soggiorno) non costituisce condizione necessaria per l'esercizio di un diritto;

- ai presupposti della procedura di allontanamento del cittadino comunitario, nonché alla competenza dei relativi provvedimenti qualora motivati dall'ordine pubblico, che vengono demandati al prefetto;

- all'immediata esecuzione del provvedimento di allontanamento, prevedendo che l'urgenza sia valutata caso per caso, in relazione all'incompatibilità dell'ulteriore permanenza dell'interessato sul territorio nazionale rispetto al mantenimento della civile e sicura convivenza;

- all'eventuale ricorso al sistema di assistenza sociale del quale si dispone che non è considerato, automaticamente, come causa di allontanamento, ma va valutato caso per caso;

- all'inottemperanza al provvedimento di allontanamento, disponendo che, invece della contravvenzione già prevista, il Prefetto, valutato il singolo caso, adotti un ulteriore provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico immediatamente eseguito dal Questore;

- all'introduzione dell'articolo 23-bis che disciplina la consultazione tra Stati membri.

L'articolo 2 integra l'articolo 183-ter delle norme di attuazione del codice di procedura penale, estendendo le modalità di esecuzione dell'allontanamento del cittadino comunitario anche ai suoi familiari.

L'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 286 del 1998 per il recepimento della direttiva del 2008/115/CE prevedendo, tra l'altro:

i casi in cui il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore;

l'esclusione dal reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato per lo straniero identificato dalla polizia di frontiera in uscita dal territorio nazionale, nonché l'esclusione dell'espulsione se lo straniero irregolare è identificato alla frontiera dalle forze di polizia;

i casi di espulsione, le competenze ad adottare i relativi provvedimenti, nonché casi in cui l'esecuzione è eseguita dal questore mediante accompagnamento alla frontiera;

le fattispecie per le quali non si procede all'espulsione forzata, ma con intimazione a lasciare il territorio dello Stato;

la disciplina della concessione di un termine per la partenza volontaria, nonché l'applicazione, da parte del questore di prescrizioni per assicurare l'effettività del provvedimento di allontanamento, con previsione in caso di mancato rispetto di una multa da 3.000 a 18.000 euro e l'espulsione;

la diminuzione della durata del divieto di reingresso e i casi di revoca dello stesso;

l'aggiunta di un'ulteriore causa di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) relativa alle «situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento»;

i casi di applicazione di misure meno coercitive, alternative al trattenimento; l'aumento del periodo massimo di trattenimento nei CIE da 6 a 18 mesi e, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal CIE, la possibilità di un nuovo provvedimento di trattenimento;

l'aumento da 5 a 7 giorni del termine entro il quale lo straniero deve lasciare il territorio nazionale su ordine del questore, qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE;

l'attenuazione delle sanzioni per l'inottemperanza all'ordine del questore a lasciare il territorio nazionale qualora non sia stato possibile il trattenimento presso il CIE: le pene alla reclusione ivi previste, vengono sostituite con un articolato sistema di multe che vanno da 10 a 20 mila euro;

l'introduzione, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 359 del 17 dicembre 2010, dell'esimente del «giustificato motivo»;

la competenza per il procedimento penale del giudice di pace, con rito immediato, espungendo l'obbligatorietà dell'arresto;

l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno in materia di programmi di rimpatrio;

verifica della concreta situazione personale delle «persone vulnerabili» ai fini dell'espulsione o del respingimento.

Nel corso dell'esame in Commissione, alla Camera dei deputati, è stata introdotta una modifica all'articolo 3, che riguarda l'articolo 32 del testo unico immigrazione, in base alla quale il permesso di soggiorno può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati. La modifica mira a rendere più elastica la procedura di rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, agli stranieri che siano giunti in Italia da minori non accompagnati e abbiano seguito un percorso di integrazione: questo al fine di evitare che i medesimi, al compimento della maggiore età, si rendano clandestini mentre, essendosi formati in Italia e parlando l'italiano, hanno concrete prospettive di lavoro.

L'articolo 4 reca una disposizione di coordinamento che prevede una specifica competenza del giudice di pace per alcuni reati connessi all'immigrazione clandestina.

L'articolo 5 reca copertura finanziaria relativa all'aumento del periodo di trattenimento nei CIE e l'articolo 6 dispone l'entrata in vigore.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Augello, Butti, Caliendo, Castelli, Chiti, Ciampi, Ciarrapico, Compagna, Davico, Dell'Utri, Alberto Filippi, Gentile, Giovanardi, Mantica, Mantovani, Pera, Saia, Viceconte e Villari.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Giovan Paolo e Fleres, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, l'onorevole Ignazio Messina, in sostituzione dell'onorevole Antonio Di Pietro, dimissionario.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero degli affari esteri, con lettera in data 7 luglio 2011, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il rapporto - relativo all'anno 2010 - concernente l'analisi e la revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle risorse in bilancio, redatto dallo stesso Ministero. Il citato rapporto costituisce parte integrante della relazione sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (Doc. CCVIII, n. 34-bis).

Governo, progetti di atti comunitari e dell'Unione europea

Il Dipartimento per le Politiche Comunitarie, in data 12, 14, 19, 21, 26 e 28 luglio 2011, ha trasmesso - ai sensi degli articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 - progetti di atti comunitari e dell'Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 12 luglio al 1° agosto 2011 la Commissione europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servizio affari internazionali - Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea.

Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la Sicurezza e Cooperazione in Europa, variazioni nella composizione della delegazione parlamentare italiana

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE il senatore Antonio Battaglia, in sostituzione del senatore Carlo Vizzini, dimissionario.

Mozioni

LANNUTTI, BELISARIO, LI GOTTI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato,

premesso che:

le iniziative adottate da alcune tra le più autorevoli agenzie di rating hanno contribuito a determinare un impatto negativo assai rilevante sugli andamenti dei mercati dell'area euro e appaiono tali, specie per la tempistica, da suscitare forti e diffuse critiche;

tali valutazioni hanno influito pesantemente sull'andamento delle quotazioni dei mercati azionari, specie nel nostro Paese, incidendo significativamente sulla loro stabilità. I mercati azionari, già condizionati da pulsioni speculative e timori macroeconomici di carattere globale e nazionale cui il Governo non ha risposto con politiche di sviluppo adeguate, risultano fortemente condizionati anche da analisi, talvolta non supportate da carattere di oggettività, indipendenza e trasparenza, da parte delle agenzie di rating;

l'incertezza azionaria risulta pertanto aggravata da anticipazioni, talora azzardate, dei giudizi di rating: analisi che dovrebbero viceversa assumere il compito di contribuire alla stabilizzazione dei mercati, proprio attraverso operazioni di trasparenza, autonomia e consapevolezza nei confronti degli operatori economici e dei risparmiatori a vario titolo coinvolti;

rilevato che:

al fine di superare elementi critici sulla costituzione e sulla funzionalità delle agenzie di rating, anche in considerazione dei noti conflitti di interesse tra l'attività di valutazione svolta e la prestazione, da parte di queste ultime, di servizi di consulenza nei confronti dei soggetti che emettono gli strumenti finanziari oggetto della loro valutazione, l'Unione europea è intervenuta di recente con l'adozione del regolamento (UE) n. 513/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito, che ha modificato il previgente regolamento (CE) n. 1060/2009 con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il quadro normativo in materia;

in definitiva, l'effetto nefasto di tali valutazioni, diffuse nel descritto quadro di scarsa trasparenza ed autonomia, risulta direttamente proporzionale all'assetto debitorio di alcuni Paesi, segnatamente per quelli gravati da un più elevato stock di debito pubblico, esasperando le condizioni di recessione e di contrazione della domanda;

la VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati ha approvato, in data 27 luglio 2011, una risoluzione in cui, tra l'altro, risulta fortemente stigmatizzata l'attività di predette agenzie;

come riportato da numerosi atti di sindacato ispettivo in Senato (si veda, per tutti, l'atto 4-05653) diverse Procure della Repubblica stanno attivando procedimenti di inchiesta alla luce delle vicende menzionate;

lo stesso Fondo monetario internazionale (Fmi) ha recentemente preso posizione sul ruolo delle agenzie di rating, rispetto all'attuale periodo di instabilità economica, dichiarando che le agenzie Fitch Ratings, Moody's Investitors Service e Standard & Poor's avrebbero involontariamente contribuito all'instabilità finanziaria. Sul ruolo delle agenzie di rating, soprattutto dopo le note vicende greche, si erano espressi anche molti Governi, compreso quello italiano, che avevano messo in evidenza il pericolo rappresentato da alcune loro valutazioni, senza tuttavia provvedere all'adozione di conseguenti provvedimenti,

impegna il Governo ad esercitare immediatamente in sede civile, anche attraverso l'Avvocatura dello Stato, azioni di carattere risarcitorio, nei confronti delle agenzie di rating, dato che con le loro condotte hanno cagionato danni indubitabili al sistema finanziario nazionale, a risparmiatori, investitori e famiglie, contribuendo a svilire i valori azionari delle società quotate in borsa, specie di alcune primarie banche, mediante valutazioni erronee o manipolatorie della percezione delle condizioni macroeconomiche e di mercato, tali da incidere gravemente sull'andamento economico della nazione.

(1-00461)

VITA, ZANDA, ADAMO, AMATI, ARMATO, BLAZINA, CARLONI, CAROFIGLIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, FILIPPI Marco, GRANAIOLA, LUSI, MAGISTRELLI, MARCUCCI, MORRI, NEROZZI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, PROCACCI, RANUCCI, SERAFINI Anna Maria, SIRCANA, SOLIANI, VIMERCATI - Il Senato,

premesso che:

il passaggio dall'analogico al digitale terrestre ha "liberato" cinque multiplex, ossia i pacchetti di frequenze utilizzabili per la trasmissione televisiva. I multiplex sono suddivisi in tre gruppi e, attraverso un bando in modalità beauty contest, sei frequenze verranno assegnate, a costo zero, a Rai e Mediaset (con la Rai in posizione subalterna e frequenze meno appetibili);

per potenziare i servizi wireless italiani come il WiMax e la telefonia mobile (LTE), è stata prevista una nuova gara per le frequenze dello spettro elettromagnetico da destinare ai servizi della banda larga mobile. Le frequenze per le telecomunicazioni saranno recuperate attraverso la riduzione delle frequenze alle televisioni locali, ossia delle 56 esistenti, 9 frequenze sono state sottratte all'emittenza locale;

i canali 61-69 della banda 800 dovranno essere liberati entro il 31 dicembre 2012, in cambio di un indennizzo pari a 240 milioni di euro come risarcimento del danno subito, e saranno assegnati agli operatori;

le associazioni di categoria delle televisioni locali lamentano che la somma loro destinata, pari ad un decimo dell'incasso previsto per la gara della telefonia 4G, risulta insufficiente per coprire i costi sostenuti dalle emittenti per il digitale;

tuttavia, il decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, all'articolo 25, comma 1, modificando l'art. 1, comma 8, della legge n. 220 del 2010, ha previsto che: "Alla scadenza del predetto termine in caso di mancata liberazione delle (...) frequenze, l'amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi di polizia (...) delle comunicazioni";

le televisioni locali rimaste senza canali potranno affittare uno spazio nei multiplex delle emittenti che hanno mantenuto la possibilità di essere operatori di rete; ciò nonostante, per far transitare il segnale occorrerà chiedere un "passaggio",

impegna al Governo ad assumere iniziative di carattere normativo volte a modificare la regolamentazione in materia, ferme restando le indicazioni comunitarie, per salvaguardare le televisioni locali e ripartire la riduzione delle frequenze per un terzo a carico delle televisioni locali e per due terzi a carico di quelle nazionali, come suggerito da diverse associazioni di categoria.

(1-00462)

Interpellanze

LUMIA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - Premesso che:

in Italia è in atto una speculazione petrolifera senza precedenti che mette a rischio alcune delle aree più belle e suggestive del nostro territorio e del nostro mare come le zone al largo delle isole Tremiti, delle Egadi o di Pantelleria;

secondo i dati forniti dal rapporto di Legambiente "Un mare di trivelle" sono 117 le trivelle autorizzate a ricercare idrocarburi nel sottosuolo italiano, mentre 25 sono quelle autorizzate a ricercare idrocarburi in mare: 12 nel canale di Sicilia, 7 nell'Adriatico settentrionale, 3 nel mare tra Marche e Abruzzo, 2 in Puglia e una in Sardegna. A queste si aggiungono 39 istanze di ricerca in mare: 21 nel canale di Sicilia, 8 tra Marche, Abruzzo e Molise, 7 sulla costa adriatica della Puglia, 2 nel golfo di Taranto e una nell'Adriatico settentrionale;

si tratta di un numero di richieste davvero anomalo. La corsa all'oro nero nel nostro Paese da parte delle compagnie petrolifere non è giustificata dalla quantità di petrolio presente nel sottosuolo italiano, che secondo i calcoli presenti nel rapporto di Legambiente e ottenuti sui dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico è davvero esigua;

tutto questo interesse deriva dal fatto che in Italia vige una legislazione favorevole agli interessi delle compagnie petrolifere, ma che va a scapito della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. Il canone di concessione del suolo occupato per la trivellazione e l'estrazione è di 5 euro a chilometro quadrato. La percentuale di royalties, ovvero di indennizzi dovuti ai territori da parte delle compagnie per le estrazioni in mare, è del 3 per cento. A pochi chilometri di distanza dalle nostre coste, in Libia, la percentuale è dell'85 per cento, in Russia dell'80 per cento. Inoltre, i primi 300 barili estratti per ogni anno e per ogni pozzo sono esenti da royalties. E, come se non bastasse, le compagnie possono portare agevolmente i profitti realizzati in Italia all'estero, in quei Paesi dove la tassazione è più conveniente, senza lasciare nulla al fisco italiano;

l'estrazione di idrocarburi in Italia, quindi, giova soltanto alle compagnie petrolifere, mentre inquina il territorio e il mare italiano, mettendo a rischio da catastrofi ambientali il nostro Paese e, quindi, la salute dei cittadini;

appare più che evidente, pertanto, l'assoluta sconvenienza e irragionevolezza di una siffatta situazione,

si chiede di sapere se il Governo intenda intervenire con provvedimenti d'urgenza, anche favorendo eventuali iniziative parlamentari in tal senso, per armonizzare la normativa di settore a quella comunemente utilizzata negli altri Paesi al fine di scongiurare pericolose e dannose speculazioni.

(2-00378)

Interrogazioni

RUTELLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, BAIO, BRUNO, CONTINI, DIGILIO, GERMONTANI, MILANA, MOLINARI, RUSSO, VALDITARA - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che il Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti, oltre ad aver sostenuto l'esistenza, nell'ambito di dichiarazioni all'autorità giudiziaria, di due ipotetiche distinte "cordate" operanti in seno al Corpo della Guardia di finanza, ha affermato in dichiarazioni alla stampa (si veda, ad esempio, l'articolo pubblicato su "Il Messaggero" il 30 luglio 2011): "nel mio lavoro ero spiato, controllato, pedinato", si chiede di sapere:

se il Ministro personalmente, oppure il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure altro responsabile del Governo abbia segnalato tale gravissima circostanza alla magistratura oppure ai servizi di sicurezza;

in caso negativo, a cosa sia dovuta la reticenza nei confronti dell'indispensabile accertamento della natura di tali attività intimidatorie rivolte al Ministro responsabile della politica economica nonché titolare della responsabilità istituzionale in seno al Governo riguardante il Corpo della Guardia di finanza;

alla luce delle informazioni sempre più circostanziate che stanno emergendo in ordine all'attività di un noto esponente del Popolo della libertà, ex consigliere politico del ministro Tremonti, quali siano le ragioni che hanno indotto il Governo e in particolare il Ministro dell'economia ad attribuirgli dei compiti politici e gestionali tanto rilevanti sino all'assunzione di attività di intermediazione politico-economica per le nomine negli enti pubblici, che, se confermate, configurerebbero un gigantesco abuso di potere, oltre all'espropriazione dei soggetti istituzionalmente preposti alle nomine governative.

(3-02361)

PASSONI, PIGNEDOLI - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

per quanto risulta agli interroganti, in una lettera indirizzata al Capo del Corpo forestale dello Stato e al Presidente della Repubblica, il coordinatore nazionale CGIL-CFS esprime preoccupazione circa la volontà del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Roberto Rosso, di occupare due uffici presso il comando regionale piemontese del Corpo forestale dello Stato;

a quanto si apprende, non risulta che il Ministro in indirizzo abbia delegato il Sottosegretario in questione a occuparsi del Corpo forestale dello Stato;

in un ambito di correttezza istituzionale, in riferimento a tale vicenda, il Capo del Corpo forestale dello Stato sembrerebbe aver dato un parere contrario;

la rappresentanza sindacale denuncia la mancanza di comunicazione riguardo all'assegnazione dei locali in uso al sottosegretario Roberto Rosso ed alla sua segreteria, tenuto conto del fatto che tale insediamento inciderà sull'organizzazione del lavoro e delle risorse del comando regionale del Piemonte, in un contesto già pesantemente gravato da una cronica mancanza di risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle attività del Corpo;

intervistato dal quotidiano "la Repubblica", il sottosegretario Rosso avrebbe negato l'esistenza della delega da parte del Ministro ad occuparsi del Corpo forestale dello Stato, adducendo come motivazione dell'occupazione dei locali il fatto che avere un ufficio nella regione di provenienza è un modo per essere vicini al territorio;

la rappresentanza sindacale esprime infine dubbi sull'opportunità di concedere un ufficio presso la sede di un Corpo di polizia a chi, come il sottosegretario Rosso, è coinvolto in questioni giudiziarie non ancora chiarite proprio nel territorio in questione,

si chiede di sapere:

per quale motivo non siano state adeguatamente informate le organizzazioni sindacali riguardo all'insediamento del Sottosegretario negli uffici del Comando regionale piemontese;

a quale titolo il sottosegretario Rosso occupi uffici di un Corpo di polizia ed usufruisca di personale e strumenti di tale ente;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire immediatamente per revocare la decisione del Sottosegretario, riportando così i comportamenti dello stesso in ambiti di correttezza istituzionale e salvaguardia delle risorse, opportuni in particolar modo in una fase così drammatica per la stabilità economica-finanziaria del Paese.

(3-02362)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FERRANTE, FLUTTERO, ORSI, DELLA SETA - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

l'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, era stato modificato dal decreto-legge n. 105 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2010, con cui si disponeva che le parole: "materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole" fossero sostituite dalle seguenti: "materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati";

a dicembre 2010 sempre l'articolo 185 è stato ulteriormente modificato nella seguente forma: "non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del suddetto decreto: (...) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

sembra quindi acclarata la volontà del legislatore di escludere sfalci e potature dalla disciplina dei rifiuti e considerarli sottoprodotti;

appare pertanto in eclatante contrasto la nota esplicativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, prot. 8890 del 18 marzo 2011, in risposta ad un quesito della Provincia di Mantova, nella quale si legge che "i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani";

è importante evidenziare che l'utilizzo degli sfalci di verde pubblico negli impianti a biogas dovrebbe godere addirittura di un incentivo, riconoscendo l'aspetto positivo, dal punto di vista ambientale, di questa attività, come avviene in molti Paesi europei, a partire dalla Germania, mentre in Italia verrebbe addirittura disincentivato, stando all'interpretazione offerta nella citata nota,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le problematiche citate in premessa, anche rivedendo immediatamente la nota n. 8890 del 18 marzo 2011, che sta creando notevoli problemi ad imprenditori e enti locali.

(4-05763)

PASSONI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

Finmeccanica rappresenta il primo gruppo industriale italiano per investimenti nell'alta tecnologia e in attività di ricerca e sviluppo, nonché il secondo gruppo manifatturiero in Italia;

il gruppo Finmeccanica è presente nella provincia di Firenze con gli stabilimenti Selex communications SpA a Firenze, nel settore elettronica e telecomunicazioni, e Selex Galileo a Campi Bisenzio, nel settore difesa e spazio;

in particolare, Selex Galileo è specializzata nella produzione di sistemi integrati per radar, avionica e spazio e di sistemi elettro-ottici, settori per i quali lo stabilimento toscano è strategico per il gruppo. Tali attività tuttavia non sono tutte concentrate nello stabilimento di Campi Bisenzio, ma risultano essere frammentate in altri siti al di fuori del territorio regionale. Da ultimo, ha contribuito a tale frammentazione il trasferimento del settore radaristica dal plesso toscano,

considerato che:

il settore dell'elettronica per difesa e spazio risulta essere il più redditizio per Finmeccanica, avendo fatto registrare nel 2009 il 37 per cento del giro di affari complessivo del Gruppo;

gli stabilimenti di Selex Communications e Selex Galileo contribuiscono in maniera significativa alla formazione della ricchezza della provincia di Firenze e rappresentano un asset strategico per il territorio in termini di importanza occupazionale e opportunità di sviluppo futuro;

gli stabilimenti toscani di Finmeccanica e le loro maestranze hanno acquisito negli anni un grande patrimonio di esperienza in termini di ricerca, know how e innovazione del prodotto, fornendo così un decisivo contributo alla competitività del gruppo sui mercati nazionali ed internazionali;

negli ultimi mesi, sono comparsi sugli organi di stampa numerosi articoli riguardanti un probabile depotenziamento o il trasferimento fuori dalla Toscana di importanti attività attualmente svolte negli stabilimenti fiorentini, sia per quanto riguarda il profilo meramente produttivo che quello progettuale e di ricerca,

si chiede di sapere, considerato il ruolo di azionista di riferimento di Finmeccanica del Ministero dell'economia e delle finanze, se le notizie riportate dagli organi di stampa siano veritiere e quali siano le ragioni che giustificherebbero una dequalificazione o il trasferimento degli stabilimenti fiorentini di Selex communications e di Selex Galileo.

(4-05764)

BAIO, BIANCHI, SBARBATI, GARAVAGLIA Mariapia, ANTEZZA, ASTORE, BASSOLI, CECCANTI, DEL VECCHIO, FERRANTE, SANTINI - Al Ministro della salute - Premesso che:

l'angioedema ereditario è una rara malattia genetica dovuta al deficit o malfunzionamento della proteina C1 esterasi inibitore, che regola il rilascio di bradichinina nell'organismo, sostanza ad effetto edemigeno;

tale patologia è caratterizzata da crisi spontanee e ricorrenti di gonfiore della mucosa e/o sottomucosa della pelle che può coinvolgere diverse regioni del corpo: quando l'edema si manifesta a carico delle vie aeree superiori comporta pericolo di vita per crisi asfittica, mentre quando l'edema è a carico del tratto gastrointestinale l'attacco acuto si manifesta con dolori addominali lancinanti, simulanti una patologia inesistente per la quale il paziente può essere inviato in camera operatoria;

l'icatibant è il principio attivo indicato per il trattamento degli attacchi acuti di angioedema ereditario, e consente una terapia con requisiti innovativi per vari motivi, quali, ad esempio, il relativo meccanismo d'azione (agisce direttamente come antagonista della bradichinina, molecola la cui concentrazione aumenta notevolmente durante gli attacchi), la modalità e la praticità di somministrazione (è la prima ed unica terapia sottocutanea per l'angioedema ereditario e può essere anche autosomministrata), il buon profilo di tollerabilità e la sicurezza dello stesso;

il principio attivo citato è disponibile in siringhe riempite prima e pronte all'uso che si conservano a temperatura ambiente;

considerato che:

l'icatibant è registrato in Italia da giugno 2009 e, secondo le notizie pervenute, ad oggi il Lazio sarebbe l'unica regione in cui non è mai stato possibile prescriverlo;

il suddetto principio attivo è inserito nel prontuario terapeutico ospedaliero regionale del Lazio, emanato con determina dirigenziale D1136 del 15 marzo 2010, nell'elenco 3 che include "Farmaci H-OSP2 erogabili direttamente dai centri prescrittori o da idonea unità operativa medica" come da determina dirigenziale n. 513 del 2006, e anche la successiva determina dirigenziale n. 1875 del 19 maggio 2010, recante l'aggiornamento della determina n. 513 citata, ha mantenuto il principio attivo in questione nel suddetto elenco;

i farmaci indicati nell'elenco 3 della determina dirigenziale menzionata sono prescrivibili ed erogabili solo dal centro prescrittore che viene spesso considerato come sinonimo di centro di riferimento;

nel Lazio, il centro di riferimento riconosciuto per i fini di cui sopra è il policlinico di Tor Vergata che, secondo le notizie pervenute, ad oggi non ha ancora inserito il principio attivo in questione nel prontuario terapeutico ospedaliero e, pertanto, non lo ha mai erogato;

i cittadini del Lazio che necessitano della somministrazione dell'icatibant quale terapia salvavita risultano vittime di una disparità di acceso ai servizi sanitari;

alcune associazioni si sono fatte più volte portavoce delle istanze dei cittadini del Lazio affetti da angioedema ereditario, promuovendo incontri con i referenti del centro del policlinico di Tor Vergata e sollecitando l'effettiva presa in carico delle loro necessità, in nome dell'ineludibile diritto alla salute,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto segnalato;

quali urgenti misure intenda adottare per assicurare, in tempi brevi, l'erogazione del principio attivo icatibant nel Lazio al fine tutelare il diritto fondamentale alla salute;

se non si ritenga che la vicenda segnalata rischi di concretizzare una disparità di accesso alle cure da parte dei soggetti affetti da angioedema ereditario;

quali urgenti misure intenda adottare per garantire che le persone che necessitano di farmaci salvavita vi abbiano accesso a titolo gratuito in ogni regione d'Italia ed indipendentemente dal luogo di residenza;

quali atti di competenza intenda adottare al fine di intervenire sulla determina dirigenziale indicata in premessa e al fine di istituire un tavolo di concertazione con la Regione su tale argomento.

(4-05765)