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Legge comunitaria 2011, fissati i termini per un rapido adeguamento alla normativa UE

Presentazione

Fissati i termini per un rapido adeguamento alla normativa UE. È questa la principale novità contenuta nel disegno di legge Comunitaria - approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 agosto 2011, dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni - che anticipa di due mesi il termine per l'esercizio delle deleghe legislative per l'attuazione delle direttive,  non più coincidente come in passato,  con la scadenza del termine fissato dalle singole direttive per il loro recepimento.

Tale innovazione è giustificata dall’esigenza di conseguire un più celere adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti in sede europea, con l'obiettivo di evitare l'avvio di procedure d'infrazione. Sono 23 le direttive da recepire inserite nel disegno di legge.

Tra i settori principalmente interessati: le prestazioni energetiche nell'edilizia, l’IVA, la tratta di esseri umani, il congedo parentale, norme di sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti, protezione degli animali utilizzati a fini scientifici .

In particolare, ecco i punti salienti del Disegno di legge:

Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento (vedi allegati A e B), i decreti legislativi per dare attuazione alle direttive medesime. Essi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Gli schemi dei decreti legislativi con attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché quelli con attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che prevedono il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Gli schemi dei decreti legislativi che comportino conseguenze finanziarie sono corredati di una  relazione tecnica e su di essi è richiesto il parere anche delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, se non intenda conformarsi alle condizioni formulate rispettando l'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro venti giorni.

Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive dei decreti legislativi emanati.

I decreti legislativi adottati, se riguardano materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, sono emanati secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della citata legge del 2005, n.11.

Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato una relazione che dà conto dei motivi che giustificano il ritardo da parte dei Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Lo stesso Ministro ogni sei mesi informa la Camera dei deputati e il Senato sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di loro competenza, secondo modalità da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome.

Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, ritrasmette con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato: decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

I decreti legislativi sono informati a taluni criteri direttivi generali, fra cui: - le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione dei servizi; - al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni ai decreti stessi.

Le sanzioni sono determinate nella loro entità tenendo conto, soprattutto, del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare alla persona o all'ente nel cui interesse il colpevole agisce.

Inoltre:
- All'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; - nella predisposizione dei decreti legislativi è obbligatorio tener conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; - quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse, i decreti legislativi devono individuare le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.

Per finire, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, testi unici o codici di settore, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.  
 

 

Fonte: Dipartimento delle politiche comunitarie

 

Redazione internet - Ivana Madonna (i.madonna@governo.it)

 

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