DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

  Disposizioni  sulla  competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.
 
 Vigente al: 27-8-2011  
 
Titolo I
PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE
Capo I
Soggetti, giurisdizione e competenza
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  14  e  seguenti della legge 24 novembre 1999, n.
468,  che  delega  il  Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua
entrata  in  vigore, un decreto legislativo concernente la competenza
in   materia   penale  del  giudice  di  pace,  nonche'  il  relativo
procedimento  e  l'apparato sanzionatorio dei reati ad esso devoluti,
unitamente  alle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
secondo  i principi e i criteri direttivi previsti dagli articoli 15,
16 e 17;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 giugno 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo  21,  comma  1, della citata legge 24 novembre 1999, n.
468;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 agosto 2000;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace
  1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al
giudice di pace:
    a)  il  procuratore  della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario ha sede il giudice di pace;
    b) il giudice di pace.
                               Art. 2.
    Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace
  1.  Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto cio' che
non  e'  previsto  dal  presente  decreto,  si  osservano,  in quanto
applicabili,  le norme contenute nel codice di procedura penale e nei
titoli  I  e  II  del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ad
eccezione delle disposizioni relative:
    a) all'incidente probatorio;
    b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
    c) alle misure cautelari personali;
    d) alla proroga del termine per le indagini;
    e) all'udienza preliminare;
    f) al giudizio abbreviato;
    g) all'applicazione della pena su richiesta;
    h) al giudizio direttissimo;
    i) al giudizio immediato;
    l) al decreto penale di condanna.
  2.  Nel  corso  del procedimento, il giudice di pace deve favorire,
per quanto possibile, la conciliazione tra le parti.
                               Art. 3.
                Assunzione della qualita' di imputato
  1.  Nel procedimento davanti al giudice di pace, assume la qualita'
di  imputato  la  persona  alla  quale  il  reato e' attribuito nella
citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria o nel decreto
di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
                               Art. 4 
                       Competenza per materia 
 
  1. Il giudice di pace e' competente: 
    a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581,
582,  limitatamente  alle  fattispecie  di  cui  al   secondo   comma
perseguibili a querela di parte, 590, limitatamente alle  fattispecie
perseguibili a querela di parte e  ad  esclusione  delle  fattispecie
connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o  relative
all'igiene  del  lavoro  o  che  abbiano  determinato  una   malattia
professionale quando, nei casi  anzidetti,  derivi  una  malattia  di
durata superiore  a  venti  giorni  ,  nonche'  ad  esclusione  delle
fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di
fatto commesso da soggetto in stato di  ebbrezza  alcolica  ai  sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero  da  soggetto
sotto l'effetto di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,
primo e secondo comma, 612, primo comma, 626,  627,  631,  salvo  che
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo  comma,  salvo  che
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 635, primo comma, 636,
salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo  639-bis,  637,  638,
primo comma, 639, primo comma, e 647 del codice penale; 
    b) per le contravvenzioni previste dagli articoli 689, 690,  691,
726, primo comma, e 731 del codice penale. 
  2. Il giudice  di  pace  e'  altresi'  competente  per  i  delitti,
consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti dalle seguenti
disposizioni: 
    a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, recante "Testo unico in materia di sicurezza"; 
    b) articoli 1095, 1096 e 1119 del regio decreto 30 marzo 1942, n.
327, recante "Approvazione del  testo  definitivo  del  codice  della
navigazione"; 
    c) articolo 3 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  4
agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del testo  organico  delle
norme sulla disciplina dei rifugi alpini"; 
    d) articoli 102 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica
30  marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  per
l'elezione della Camera dei deputati"; 
    e) articolo 92 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  16
maggio 1960,  n.  570,  recante  "Testo  unico  delle  leggi  per  la
composizione  e  la  elezione  degli  organi  delle   amministrazioni
comunali"; 
    f) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre  1965,  n.
1329,  recante  "Provvedimenti  per  l'acquisto  di  nuove   macchine
utensili"; 
    g) articolo 3 della legge 8 novembre 1991, n. 362, recante "Norme
di riordino del settore farmaceutico"; 
    h) articolo 51 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme
sui  referendum  previsti  dalla  Costituzione  e  sulla   iniziativa
legislativa del popolo"; 
    i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma e 65, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto"; 
    l) articoli 18 e 20 della legge 2 agosto 1982,  n.  528,  recante
"Ordinamento del gioco del  lotto  e  misure  per  il  personale  del
lotto"; 
    m) articolo 17, comma 3, della  legge  4  maggio  1990,  n.  107,
recante "Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue
umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati"; 
    n) articolo 15, comma 3, del  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e  n.
90/488/CEE in materia di recipienti semplici  a  pressione,  a  norma
dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; 
    o) articolo 11, comma 1, del  decreto  legislativo  27  settembre
1991, n. 313,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  88/378/CEE
relativa al ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
concernenti la sicurezza dei giocattoli,  a  norma  dell'articolo  54
della legge 29 dicembre 1990, n. 428"; 
    p) LETTERA ABROGATA DALLA L. 6 APRILE 2005, N. 49; 
    q) articoli 186, commi 2 e 6, 187,  commi  4  e  5,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  recante  "Nuovo  codice  della
strada"; 
    r) articolo 10, comma 1,  del  decreto  legislativo  14  dicembre
1992, n. 507,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi"; 
    s) articolo 23, comma 2,  del  decreto  legislativo  24  febbraio
1997, n.  46,  recante  "Attuazione  della  direttiva  n.  90/385/CEE
concernente i dispositivi medici". 
    s-bis)  articolo  10-bis  del  testo  unico  delle   disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.
286. 
  ((s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis,  5-ter
e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.)) 
  3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e 2 e' tuttavia  del
tribunale se ricorre una o  piu'  delle  circostanze  previste  dagli
articoli 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,  n.  625,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio  1980,  n.  15,  7  del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge  26  aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla  legge  25  giugno
1993, n. 205. 
  4. Rimane ferma la competenza del tribunale per i minorenni. 
                               Art. 5.
                      Competenza per territorio
  1. Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio
e' il giudice di pace del luogo in cui il reato e' stato consumato.
  2.  Competente  per  gli atti da compiere nella fase delle indagini
preliminari  e' il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale
del  circondario  in  cui  e'  compreso  il  giudice territorialmente
competente.
                               Art. 6.
        Competenza per materia determinata dalla connessione
  1.   Tra   procedimenti   di  competenza  del  giudice  di  pace  e
procedimenti  di  competenza di altro giudice, si ha connessione solo
nel  caso  di  persona  imputata  di piu' reati commessi con una sola
azione od omissione.
  2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza
del  giudice  di  pace  e  altri a quella della corte di assise o del
tribunale, e' competente per tutti il giudice superiore.
  3.  La  connessione  non  opera se non e' possibile la riunione dei
processi,  ne'  tra  procedimenti di competenza del giudice di pace e
procedimenti di competenza di un giudice speciale.
                               Art. 7.
           Casi di connessione davanti al giudice di pace
  1. Davanti al giudice di pace si ha connessione di procedimenti:
    a)  se  il  reato  per  cui  si procede e' stato commesso da piu'
persone in concorso o cooperazione fra loro;
    b) se una persona e' imputata di piu' reati commessi con una sola
azione od omissione.
                               Art. 8.
       Competenza per territorio determinata dalla connessione
  1.  Nei  casi  previsti  dall'articolo  7,  se  i  reati sono stati
commessi  in  luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene
per  tutti  al  giudice di pace del luogo in cui e' stato commesso il
primo  reato.  Se  non  e'  possibile  determinare  in  tal  modo  la
competenza,  questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui e'
iniziato il primo dei procedimenti connessi.
                               Art. 9.
                 Riunione e separazione dei processi
  1.   Nei   casi   previsti  dall'articolo  7,  prima  di  procedere
all'udienza  di  comparizione,  il  giudice  di pace puo' ordinare la
riunione  dei  processi,  quando  questa  non  pregiudica  la  rapida
definizione degli stessi.
  2.  Anche  fuori  dei  casi previsti dall'articolo 7, il giudice di
pace  puo'  ordinare  la  riunione  dei  processi quando i reati sono
commessi  da  piu'  persone  in  danno reciproco le une delle altre o
quando  piu'  persone  con  condotte  indipendenti  hanno determinato
l'evento  o quando una persona e' imputata di piu' reati commessi con
piu'  azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
ovvero ogni volta in cui cio' giovi alla celerita' e alla completezza
dell'accertamento.
  3.  Prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non
oltre  la  dichiarazione  di apertura del dibattimento, il giudice di
pace  ordina  la  separazione  dei  processi,  qualora ritenga che la
riunione  possa pregiudicare il tentativo di conciliazione, ovvero la
rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti.
                              Art. 10.
            Astensione e ricusazione del giudice di pace
  1.  Sulla dichiarazione di astensione del giudice di pace decide il
presidente del tribunale.
  2.  Sulla  ricusazione  del  giudice  di  pace  decide  la Corte di
appello.
  3.  Il  giudice di pace astenuto o ricusato e' sostituito con altro
giudice   dello   stesso   ufficio  designato  secondo  le  leggi  di
ordinamento giudiziario.
  4.  Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 3,
la  corte  o  il tribunale rimette il procedimento al giudice di pace
dell'ufficio piu' vicino.
Capo II
Indagini preliminari
                              Art. 11.
                        Attivita' di indagine
  1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di
propria  iniziativa  tutti  gli  atti  di  indagine  necessari per la
ricostruzione  del  fatto  e  per l'individuazione del colpevole e ne
riferisce  al  pubblico  ministero,  con  relazione scritta, entro il
termine di quattro mesi.
  2.  Se  la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria
enuncia  nella  relazione  il  fatto  in  forma chiara e precisa, con
l'indicazione  degli  articoli  di  legge  che si assumono violati, e
richiede  l'autorizzazione  a  disporre la comparizione della persona
sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace.
  3.  Con  la  relazione,  la  polizia giudiziaria indica il giorno e
l'ora in cui ha acquisito la notizia.
                              Art. 12.
          Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero
  1.  Salvo  che  ritenga  di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero  se  prende  direttamente notizia di un reato di competenza
del  giudice  di  pace  ovvero  la  riceve  da  privati o da pubblici
ufficiali  o  incaricati  di  un pubblico servizio, la trasmette alla
polizia  giudiziaria,  perche'  proceda  ai  sensi  dell'articolo 11,
impartendo,  se  necessario,  le direttive. Il pubblico ministero, se
non  ritiene  necessari  atti  di  indagine,  formula l'imputazione e
autorizza   la   polizia   giudiziaria   alla  citazione  a  giudizio
dell'imputato.
                              Art. 13.
     Autorizzazione del pubblico ministero al compimento di atti
  1.  La  polizia  giudiziaria  puo' richiedere al pubblico ministero
l'autorizzazione  al  compimento di accertamenti tecnici irripetibili
ovvero  di  interrogatori  o  di  confronti  cui partecipi la persona
sottoposta  alle  indagini.  Il pubblico ministero, se non ritiene di
svolgere  personalmente  le indagini o singoli atti, puo' autorizzare
la  polizia  giudiziaria  al  compimento  degli  atti richiesti. Allo
stesso   modo   provvede   se  viene  richiesta  l'autorizzazione  al
compimento  di  perquisizioni  e sequestri nei casi in cui la polizia
giudiziaria non puo' procedervi di propria iniziativa.
                              Art. 14.
                  Iscrizione della notizia di reato
  1.  Il  pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di
reato   a   seguito   della   trasmissione  della  relazione  di  cui
all'articolo 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin
dal primo atto di indagine svolto personalmente.
                              Art. 15.
                 Chiusura delle indagini preliminari
  1.  Ricevuta  la  relazione  di  cui  all'articolo  11, il pubblico
ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale,
formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato.
  2.  Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero
vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria,
impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti.
                              Art. 16.
                  Durata delle indagini preliminari
  1.  Il  termine  per  la  chiusura delle indagini preliminari e' di
quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato.
  2.  Nei  casi  di  particolare  complessita', il pubblico ministero
dispone,  con  provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini
preliminari  per  un  periodo  di  tempo non superiore a due mesi. Il
provvedimento  e' immediatamente comunicato al giudice di pace di cui
all'articolo  5,  comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o
in  parte,  le  ragioni  rappresentate  dal pubblico ministero, entro
cinque   giorni  dalla  comunicazione,  dichiara  la  chiusura  delle
indagini ovvero riduce il termine indicato.
  3.  Gli  atti  di  indagine  compiuti  dopo la scadenza dei termini
indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati.
                              Art. 17.
                            Archiviazione
  1.  Il  pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di
archiviazione  quando  la  notizia di reato e' infondata, nonche' nei
casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' dall'articolo
34,  commi  1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta e' trasmesso
il  fascicolo  contenente  la  notizia  di  reato,  la documentazione
relativa  alle  indagini  espletate  e  i verbali compiuti davanti al
giudice.
  2.  Copia  della  richiesta  e'  notificata alla persona offesa che
nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia
dichiarato    di    volere   essere   informata   circa   l'eventuale
archiviazione.  Nella richiesta e' altresi' precisato che nel termine
di  dieci giorni la persona offesa puo' prendere visione degli atti e
presentare   richiesta   motivata   di  prosecuzione  delle  indagini
preliminari.  Con  l'opposizione  alla  richiesta di archiviazione la
persona  offesa  indica,  a pena di inammissibilita', gli elementi di
prova  che  giustificano  il  rigetto  della richiesta o le ulteriori
indagini necessarie.
  3.  Il  pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei
casi  in  cui  la  richiesta  di  archiviazione  e'  successiva  alla
trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
  4.  Il  giudice,  se  accoglie  la  richiesta,  dispone con decreto
l'archiviazione,  altrimenti  restituisce, con ordinanza, gli atti al
pubblico  ministero  indicando  le  ulteriori  indagini  necessarie e
fissando  il  termine  indispensabile  per  il loro compimento ovvero
disponendo  che  entro  dieci  giorni  il  pubblico ministero formuli
l'imputazione.
  5. Quando e' ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale.
                              Art. 18.
                 Assunzione di prove non rinviabili
  1.  Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a
richiesta   di   parte,  l'assunzione  delle  prove  non  rinviabili,
osservando  le  forme  previste  per il dibattimento. Si applicano le
disposizioni  previste  dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di
procedura penale.
                              Art. 19.
         Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini
  1.  Nel  corso  delle  indagini  e  fino  al  deposito dell'atto di
citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, competente a disporre il
sequestro  preventivo  e  conservativo e' il giudice di pace indicato
nell'articolo 5, comma 2.
  2.  Il  giudice  di  cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di
archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del
codice  di  procedura  penale,  sulla  richiesta  di sequestro di cui
all'articolo  368  del  medesimo  codice,  nonche' sulla richiesta di
riapertura delle indagini. Lo stesso giudice e' altresi' competente a
decidere  sulla  richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni
di  intercettazione  di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di
comunicazioni  informatiche  o  telematiche  ovvero di altre forme di
telecomunicazione, nonche' per i successivi provvedimenti riguardanti
l'esecuzione    delle    operazioni    e   la   conservazione   della
documentazione.
Capo III
Citazione a giudizio
                               Art. 20
                     (( Citazione a giudizio ))

  ((  1.  Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al giudice di
pace. ))
  2. La citazione contiene:
a) le  generalita' dell'imputato e le altre indicazioni personali che
   valgono ad identificarlo;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;
c) l'imputazione  formulata  dal  pubblico  ministero e l'indicazione
   delle  fonti  di  prova  di  cui  si chiede l'ammissione. Se viene
   chiesto  l'esame  di  testimoni  o  consulenti  tecnici, nell'atto
   devono essere indicate, a pena di inammissibilita', le circostanze
   su cui deve vertere l'esame;
d) l'indicazione  del giudice competente per il giudizio, nonche' del
   luogo,   del   giorno   e   dell'ora   della   comparizione,   con
   l'avvertimento  all'imputato che non comparendo sara' giudicato in
   contumacia;
e) l'avviso  che  l'imputato  ha facolta' di nominare un difensore di
   fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara'  assistito  da difensore di
   ufficio;
f) l'avviso  che  il  fascicolo relativo alle indagini preliminari e'
   depositato  presso  la  segreteria del pubblico ministero e che le
   parti  e  loro  difensori hanno facolta' di prenderne visione e di
   estrarne copia.
  ((  3.  La  citazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita',
dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
  4.  La  citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato,  al  suo  difensore  e  alla parte offesa almeno trenta
giorni prima della data dell'udienza.))
  5.  La  citazione  a  giudizio  e'  depositata nella segreteria del
pubblico    ministero   unitamente   al   fascicolo   contenente   la
documentazione relativa alle indagini espletate, il corpo del reato e
le  cose  pertinenti  al  reato, qualora non debbano essere custoditi
altrove.
  6.  La citazione e' nulla se l'imputato non e' identificato in modo
certo  ovvero  se  manca  o e' insufficiente l'indicazione di uno dei
requisiti previsti dal comma 2, lettere c), d) ed e).
                             Art. 20-bis
        (( (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
                      in casi particolari). ))

  ((1.  Per  i  reati  procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di
reato  ovvero  quando  la  prova  e' evidente, la polizia giudiziaria
chiede   al   pubblico   ministero   l'autorizzazione   a  presentare
immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
  2.  La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria
del pubblico ministero, contiene:
    a)   le  generalita'  dell'imputato  e  del  suo  difensore,  ove
nominato;
    b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
    c)  la  descrizione,  in forma chiara e precisa, del fatto che si
addebita  all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che
si assumono violati;
    d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta,
nonche'  le  generalita'  dei testimoni e dei consulenti tecnici, con
espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
    e)  la  richiesta  di  fissazione  dell'udienza per procedere nei
confronti delle persone citate a giudizio.
  3.  Salvo  che  ritenga  di richiedere l'archiviazione, il pubblico
ministero  autorizza  la  presentazione immediata nei quindici giorni
successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice
di  pace  e  nominando  un difensore d'ufficio all'imputato che ne e'
privo.  Se  non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione
immediata  o  se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero
presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio,
il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
  4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al
suo   difensore   copia   della   richiesta  di  cui  al  comma  2  e
dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
    a)  l'avviso  all'imputato  che se non compare sara' giudicato in
contumacia;
    b)  l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore
di fiducia e che in mancanza sara' assistito da difensore di ufficio;
    c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini e' depositato
presso  la  segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro
difensori hanno facolta' di prenderne visione e di estrarne copia.
  5. Si applica l'articolo 20, comma 5.))
                               Art. 20-ter
          (( (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in
                          casi particolari). ))

      ((1.  Nei  casi  previsti dall'articolo 20-bis, comma 1, quando
    ricorrono   gravi   e  comprovate  ragioni  di  urgenza  che  non
    consentono  di  attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del
    comma  3  del  medesimo articolo, ovvero se l'imputato si trova a
    qualsiasi  titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione
    della liberta' personale, la polizia giudiziaria formula altresi'
    richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
      2.  Se  ritiene  sussistere i presupposti di cui al comma 1, il
    pubblico  ministero  rinvia  l'imputato  direttamente  dinanzi al
    giudice   di   pace   con  citazione  per  l'udienza  contestuale
    all'autorizzazione  di  cui  all'articolo  20-bis, comma 3, primo
    periodo;  altrimenti  provvede  ai  sensi  del  comma  3, secondo
    periodo, del medesimo articolo.
      3.  Quando  il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi
    del  comma  2,  la  polizia giudiziaria conduce l'imputato che si
    trova  a  qualsiasi  titolo  sottoposto a misure di limitazione o
    privazione  della  liberta'  personale  direttamente  dinanzi  al
    giudice  di  pace  per la trattazione del procedimento, salvo che
    egli   espressamente   rinunzi   a  partecipare  all'udienza.  Se
    l'imputato  non  si  trova  sottoposto  a misure di limitazione o
    privazione  della  liberta'  personale,  la  polizia  giudiziaria
    notifica  immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma
    1   e  il  provvedimento  del  pubblico  ministero.  Copia  della
    richiesta   e  del  provvedimento  del  pubblico  ministero  sono
    altresi' comunicati immediatamente al difensore)).
                                Art. 21.
                      Ricorso immediato al giudice
      1.  Per i reati procedibili a querela e' ammessa la citazione a
    giudizio  dinanzi  al giudice di pace della persona alla quale il
    reato e' attribuito su ricorso della persona offesa.
      2. Il ricorso deve contenere:
        a) l'indicazione del giudice;
        b)  le  generalita' del ricorrente e, se si tratta di persona
    giuridica  o  di  associazione non riconosciuta, la denominazione
    dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante;
        c)  l'indicazione  del difensore del ricorrente e la relativa
    nomina;
        d)  l'indicazione  delle  altre  persone  offese dal medesimo
    reato delle quali il ricorrente conosca l'identita';
        e) le generalita' della persona citata a giudizio;
        f)  la  descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che
    si  addebita  alla  persona  citata a giudizio, con l'indicazione
    degli articoli di legge che si assumono violati;
        g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione;
        h)  l'indicazione  delle  fonti  di  prova  a  sostegno della
    richiesta,  nonche' delle circostanze su cui deve vertere l'esame
    dei testimoni e dei consulenti tecnici;
        i)  la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei
    confronti delle persone citate a giudizio.
      3.  Il  ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o
    dal  suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione
    della persona offesa e' autenticata dal difensore.
      4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma,
    e  121  del  codice penale, il ricorso e' sottoscritto, a seconda
    dei  casi,  dal  genitore,  dal  tutore o dal curatore ovvero dal
    curatore   speciale.   Si   osservano   le  disposizioni  di  cui
    all'articolo 338 del codice di procedura penale.
      5.  La  presentazione  del  ricorso  produce gli stessi effetti
    della presentazione della querela.
                                Art. 22.
                        Presentazione del ricorso
      1.  Il  ricorso,  previamente  comunicato al pubblico ministero
    mediante   deposito   di  copia  presso  la  sua  segreteria,  e'
    presentato,  a  cura  del  ricorrente, con la prova dell'avvenuta
    comunicazione,  nella  cancelleria del giudice di pace competente
    per  territorio  nel  termine di tre mesi dalla notizia del fatto
    che costituisce reato.
      2.  Se  per  il  medesimo  fatto  la  persona  offesa  ha  gia'
    presentato  querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone
    copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico
    ministero.
      3.  Nel  caso  previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone
    l'acquisizione della querela in originale.
      4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le
    diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria.
                                Art. 23.
                      Costituzione di parte civile
      1.  La  costituzione  di  parte civile deve avvenire, a pena di
    decadenza,   con  la  presentazione  del  ricorso.  La  richiesta
    motivata  di  restituzione  o di risarcimento del danno contenuta
    nel  ricorso  e' equiparata a tutti gli effetti alla costituzione
    di parte civile.
                                Art. 24.
                      Inammissibilita' del ricorso
      1. Il ricorso e' inammissibile:
        a)  se  e' presentato oltre il termine indicato dall'articolo
    22, comma 1;
        b) se risulta presentato fuori dei casi previsti;
        c)  se  non  contiene  i requisiti indicati nell'articolo 21,
    comma  2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4
    del medesimo articolo;
        d)   se   e'   insufficiente   la  descrizione  del  fatto  o
    l'indicazione delle fonti di prova;
        e)  se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico
    ministero.
                                Art. 25.
                    Richieste del pubblico ministero
      1.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione  del  ricorso il
    pubblico  ministero  presenta  le sue richieste nella cancelleria
    del giudice di pace.
      2.   Se  ritiene  il  ricorso  inammissibile  o  manifestamente
    infondato,  ovvero  presentato  dinanzi  ad  un  giudice  di pace
    incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere
    contrario   alla   citazione   altrimenti  formula  l'imputazione
    confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso.
                                Art. 26.
                    Provvedimenti del giudice di pace
      1.  Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di
    pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste,
    provvede a norma dei commi 2, 3 e 4.
      2.   Se  ritiene  il  ricorso  inammissibile  o  manifestamente
    infondato,  il  giudice  di  pace  ne  dispone la trasmissione al
    pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento.
      3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene
    alla  competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone,
    con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero.
      4.  Se  riconosce  la  propria  incompetenza per territorio, il
    giudice  di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti
    al  ricorrente  che,  nel termine di venti giorni, ha facolta' di
    reiterare    il    ricorso   davanti   al   giudice   competente.
    L'inosservanza  del  termine  e'  causa  di  inammissibilita' del
    ricorso.
                                Art. 27.
                   Decreto di convocazione delle parti
      1. Se non deve provvedere ai sensi dell'articolo 26, il giudice
    di  pace, entro venti giorni dal deposito del ricorso, convoca le
    parti in udienza con decreto.
      2.  Tra  il  giorno  del  deposito  del ricorso e l'udienza non
    devono intercorrere piu' di novanta giorni.
      3. Il decreto contiene:
        a)  l'indicazione del giudice che procede, nonche' del luogo,
    del giorno e dell'ora della comparizione;
        b)  le  generalita'  della persona nei cui confronti e' stato
    presentato  il ricorso, con l'invito a comparire e l'avvertimento
    che non comparendo sara' giudicato in contumacia;
        c)  l'avviso  che  ha  facolta'  di  nominare un difensore di
    fiducia  e  che,  in  mancanza,  sara' assistito dal difensore di
    ufficio nominato nel decreto;
        d) la trascrizione dell'imputazione;
        e)  la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario
    che l'assiste.
      4. Il decreto, unitamente al ricorso, e' notificato, a cura del
    ricorrente,   al  pubblico  ministero,  alla  persona  citata  in
    giudizio   e   al   suo   difensore  almeno  venti  giorni  prima
    dell'udienza.  Entro  lo stesso termine il ricorrente notifica il
    decreto alle altre persone offese di cui conosca l'identita'.
      5.  La  convocazione e' nulla se l'imputato non e' identificato
    in modo certo ovvero se manca o e' insufficiente l'indicazione di
    uno dei requisiti previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d).
                                Art. 28.
                      Pluralita' di persone offese
      1.  Il  ricorso  presentato  da una fra piu' persone offese non
    impedisce   alle   altre   di   intervenire   nel  processo,  con
    l'assistenza  di  un  difensore  e  con  gli  stessi  diritti che
    spettano al ricorrente principale.
      2.  Le  persone  offese  intervenute  possono costituirsi parte
    civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
      3.  La mancata comparizione delle persone offese, alle quali il
    decreto  sia stato regolarmente notificato ai sensi dell'articolo
    27,  comma  4,  equivale  a rinuncia al diritto di querela ovvero
    alla remissione della querela, qualora sia stata gia' presentata.
Capo IV
Giudizio
                                Art. 29.
                         Udienza di comparizione
      1.  Almeno  sette giorni prima della data fissata per l'udienza
    di  comparizione,  il  pubblico ministero o la persona offesa nel
    caso  previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del
    giudice  di  pace  l'atto di citazione a giudizio con le relative
    notifiche.
      2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che
    intendono  chiedere  l'esame  dei  testimoni, periti o consulenti
    tecnici  nonche'  delle  persone  indicate  nell'articolo 210 del
    codice  di  procedura penale, devono, a pena di inammissibilita',
    almeno  sette  giorni  prima  della data fissata per l'udienza di
    comparizione,    depositare   in   cancelleria   le   liste   con
    l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.
      3.  Nei  casi  in  cui  occorre  rinnovare la convocazione o la
    citazione   a  giudizio  ovvero  le  relative  notificazioni,  vi
    provvede il giudice di pace, anche d'ufficio.
      4.  Il  giudice,  quando  il  reato  e' perseguibile a querela,
    promuove  la conciliazione tra le parti. In tal caso, qualora sia
    utile  per  favorire  la  conciliazione, il giudice puo' rinviare
    l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra,
    puo'  avvalersi  anche  dell'attivita'  di mediazione di centri e
    strutture  pubbliche  o  private presenti sul territorio. In ogni
    caso,  le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attivita'
    di  conciliazione  non possono essere in alcun modo utilizzate ai
    fini della deliberazione.
      5.  In  caso  di  conciliazione  e'  redatto  processo  verbale
    attestante  la  remissione di querela o la rinuncia al ricorso di
    cui  all'articolo  21  e la relativa accettazione. La rinuncia al
    ricorso   produce  gli  stessi  effetti  della  remissione  della
    querela.
      6.  Prima  della  dichiarazione  di  apertura  del dibattimento
    l'imputato puo' presentare domanda di oblazione.
      7.  Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se puo'
    procedersi  immediatamente  al  giudizio,  il  giudice ammette le
    prove  richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue
    o  irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire
    nel   fascicolo   per   il   dibattimento,  provvedendo  a  norma
    dell'articolo  431  del  codice  di  procedura  penale.  Le parti
    possono  concordare  l'acquisizione al fascicolo del dibattimento
    di  atti  contenuti  nel  fascicolo del pubblico ministero, della
    documentazione    relativa    all'attivita'   di   investigazione
    difensiva,  nonche'  della  documentazione allegata al ricorso di
    cui all'articolo 21.
      8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice
    autorizza  ciascuna  parte  alla citazione dei propri testimoni o
    consulenti  tecnici,  escludendo  le  testimonianze vietate dalla
    legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette
    la citazione decade dalla prova.
                                Art. 30.
    Udienza di comparizione a  seguito di ricorso al giudice da parte
                            della persona offesa
      1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo
    procuratore speciale non dovuta ad impossibilita' a comparire per
    caso  fortuito  o forza maggiore determina l'improcedibilita' del
    ricorso,  salvo  che l'imputato o la persona offesa intervenuta e
    che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio.
      2.  Con  l'ordinanza  con  cui  dichiara l'improcedibilita' del
    ricorso  ai  sensi  del  comma  1, il giudice di pace condanna il
    ricorrente  alla  rifusione  delle  spese processuali, nonche' al
    risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio
    che ne abbia fatto domanda.
      3.  Se  il  reato  contestato  nell'imputazione non rientra tra
    quelli  per  cui  e'  ammessa  la citazione a giudizio su istanza
    della  persona  offesa,  il giudice di pace trasmette gli atti al
    pubblico  ministero,  salvo  che l'imputato chieda che si proceda
    ugualmente al giudizio.
                                Art. 31.
    Fissazione  di  nuova  udienza  a  seguito  di  impossibilita'  a
                                comparire
      1.  In  caso  di  dichiarazione  di  improcedibilita'  ai sensi
    dell'articolo  30, comma 1, il ricorrente puo' presentare istanza
    di   fissazione   di  nuova  udienza  se  prova  che  la  mancata
    comparizione e' stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore.
      2.  L'istanza  e'  presentata  al  giudice  di pace entro dieci
    giorni  dalla  cessazione  del  fatto costituente caso fortuito o
    forza maggiore. Il termine e' stabilito a pena di decadenza.
      3.  Se  accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti
    per  una  nuova  udienza  ai sensi dell'articolo 27, invitando il
    ricorrente  a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello
    stesso articolo.
      4.  Contro  il  decreto  motivato  che respinge la richiesta di
    fissazione  di  nuova  udienza  puo'  essere  proposto ricorso al
    tribunale  in  composizione monocratica, che decide con ordinanza
    inoppugnabile.
                                Art. 32.
                              Dibattimento
      1. Sull'accordo delle parti, l'esame dei testimoni, dei periti,
    dei consulenti tecnici e delle parti private puo' essere condotto
    dal  giudice  sulla  base  delle  domande  e  delle contestazioni
    proposte dal pubblico ministero e dai difensori.
      2. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta
    assolutamente   necessario,   puo'   disporre   anche   d'ufficio
    l'assunzione  di  nuovi  mezzi di prova, compresi quelli relativi
    agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7.
      3.  Il  verbale  d'udienza, di regola, e' redatto solo in forma
    riassuntiva.
      4.  La  motivazione  della  sentenza  e' redatta dal giudice in
    forma  abbreviata  e  depositata  nel  termine di quindici giorni
    dalla  lettura  del  dispositivo.  Il  giudice  puo'  dettare  la
    motivazione direttamente a verbale.
      5.   In   caso  di  impedimento  del  giudice  la  sentenza  e'
    sottoscritta  dal presidente del tribunale, previa menzione della
    causa di sostituzione.
                               Art. 32-bis
              (( (Svolgimento del giudizio a presentazione
                             immediata). ))

      ((1.  Nel  corso  del giudizio a presentazione immediata di cui
    agli  articoli  20-bis  e  20-ter  si  osservano  le disposizioni
    dell'articolo 32.
      2.  La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche
    oralmente  dall'ufficiale  giudiziario  nel  corso del giudizio a
    presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del
    giudizio  a  citazione  contestuale di cui all'articolo 20-ter la
    persona   offesa  e  i  testimoni  possono  essere  citati  anche
    oralmente   dall'ufficiale   giudiziario   ovvero  dalla  polizia
    giudiziaria.
      3.   Il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  la  parte  civile
    presentano  direttamente  a  dibattimento  i  propri  testimoni e
    consulenti tecnici.
      4. Il pubblico ministero da' lettura dell'imputazione.
      5. L'imputato e' avvisato della facolta' di chiedere un termine
    a  difesa  non  superiore  a  sette  giorni. Quando l'imputato si
    avvale   di  tale  facolta',  il  dibattimento  e'  sospeso  fino
    all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.
    Nel  caso  previsto  dall'articolo  20-ter,  il  termine non puo'
    essere superiore a quarantotto ore )).
                                Art. 33.
       Sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare
      1.  Subito  dopo  la  pronuncia della sentenza di condanna alla
    pena  della  permanenza  domiciliare,  l'imputato  o il difensore
    munito   di   procura   speciale  possono  chiedere  l'esecuzione
    continuativa della pena.
      2.  Il  giudice,  se  ritiene di poter applicare in luogo della
    permanenza  domiciliare  la pena del lavoro di pubblica utilita',
    indica  nella sentenza il tipo e la durata del lavoro di pubblica
    utilita'  che puo' essere richiesto dall'imputato o dal difensore
    munito di procura speciale.
      3.  Nel  caso  in  cui  l'imputato  o il difensore formulino le
    richieste  di  cui  ai  commi  1 e 2, il giudice puo' fissare una
    nuova  udienza a distanza di non piu' di dieci giorni, sempre che
    sussistano giustificati motivi.
      4.  Acquisite  le  richieste, il giudice integra il dispositivo
    della sentenza e ne da' lettura.
Capo V
Definizioni alternative del procedimento
                                Art. 34.
    Esclusione della procedibilita' nei  casi di particolare tenuita'
                                    del fatto
      1.  Il  fatto  e'  di  particolare  tenuita'  quando,  rispetto
    all'interesse  tutelato, l'esiguita' del danno o del pericolo che
    ne  e'  derivato,  nonche' la sua occasionalita' e il grado della
    colpevolezza  non  giustificano  l'esercizio  dell'azione penale,
    tenuto  conto  altresi' del pregiudizio che l'ulteriore corso del
    procedimento  puo'  recare alle esigenze di lavoro, di studio, di
    famiglia  o  di  salute  della  persona  sottoposta ad indagini o
    dell'imputato.
      2.  Nel  corso  delle indagini preliminari, il giudice dichiara
    con   decreto   d'archiviazione  non  doversi  procedere  per  la
    particolare  tenuita' del fatto, solo se non risulta un interesse
    della persona offesa alla prosecuzione del procedimento.
      3.  Se  e'  stata  esercitata  l'azione  penale, la particolare
    tenuita'  del  fatto  puo' essere dichiarata con sentenza solo se
    l'imputato e la persona offesa non si oppongono.
                                Art. 35.
         Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie
      1.  Il  giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona
    offesa,  dichiara  con sentenza estinto il reato, enunciandone la
    causa   nel  dispositivo,  quando  l'imputato  dimostra  di  aver
    proceduto,  prima  dell'udienza di comparizione, alla riparazione
    del  danno  cagionato  dal  reato,  mediante le restituzioni o il
    risarcimento,  e  di  aver  eliminato  le  conseguenze  dannose o
    pericolose del reato.
      2.  Il  giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del
    reato   di   cui  al  comma  1,  solo  se  ritiene  le  attivita'
    risarcitorie  e  riparatorie  idonee  a soddisfare le esigenze di
    riprovazione del reato e quelle di prevenzione.
      3.  Il  giudice  di  pace  puo'  disporre  la  sospensione  del
    processo,  per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato
    chiede  nell'udienza  di  comparizione  di  poter provvedere agli
    adempimenti  di  cui  al  comma 1 e dimostri di non averlo potuto
    fare  in  precedenza;  in  tal  caso,  il  giudice  puo'  imporre
    specifiche prescrizioni.
      4.  Con  l'ordinanza  di  sospensione,  il  giudice incarica un
    ufficiale  di  polizia  giudiziaria  o  un  operatore di servizio
    sociale  dell'ente  locale  di verificare l'effettivo svolgimento
    delle   attivita'  risarcitorie  e  riparatorie,  fissando  nuova
    udienza  ad  una  data  successiva  al  termine  del  periodo  di
    sospensione.
      5.  Qualora accerti che le attivita' risarcitorie o riparatorie
    abbiano   avuto  esecuzione,  il  giudice,  sentite  le  parti  e
    l'eventuale  persona  offesa,  dichiara  con  sentenza estinto il
    reato enunciandone la causa nel dispositivo.
      6.  Quando  non  provvede  ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice
    dispone la prosecuzione del procedimento.
Capo VI
Disposizioni sulle impugnazioni
                                 Art. 36
                   Impugnazione del pubblico ministero

      1.  Il  pubblico  ministero  puo'  proporre  appello  contro le
    sentenze  di  condanna del giudice di pace che applicano una pena
    diversa da quella pecuniaria ((. . .)).
      2.  Il  pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione
    contro le sentenze del giudice di pace.
                                Art. 37.
                       Impugnazione dell'imputato
      1.  L'imputato  puo'  proporre  appello  contro  le sentenze di
    condanna  del  giudice  di pace che applicano una pena diversa da
    quella pecuniaria; puo' proporre appello anche contro le sentenze
    che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla
    condanna, anche generica, al risarcimento del danno.
      2.  L'imputato  puo'  proporre ricorso per cassazione contro le
    sentenze  di  condanna  del giudice di pace che applicano la sola
    pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento.
                                Art. 38.
    Impugnazione del ricorrente che   ha   chiesto   la  citazione  a
                                giudizio dell'imputato
      1.  Il  ricorrente  che  ha  chiesto  la  citazione  a giudizio
    dell'imputato    a   norma   dell'articolo   21   puo'   proporre
    impugnazione,  anche  agli  effetti penali, contro la sentenza di
    proscioglimento  del  giudice di pace negli stessi casi in cui e'
    ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero.
      2.  Con  il  provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile
    l'impugnazione,  il ricorrente e' condannato alla rifusione delle
    spese  processuali  sostenute  dall'imputato  e  dal responsabile
    civile.   Se  vi  e'  colpa  grave,  il  ricorrente  puo'  essere
    condannato  al  risarcimento  dei danni causati all'imputato e al
    responsabile civile.
                                Art. 39.
                           Giudizio di appello
      1.  Competente  per  il giudizio di appello e' il tribunale del
    circondario  in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato
    la  sentenza  impugnata.  Il  tribunale  giudica  in composizione
    monocratica.
      2.  Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di
    procedura  penale,  il  giudice  d'appello dispone l'annullamento
    della  sentenza  impugnata, disponendo la trasmissione degli atti
    al  giudice  di pace, anche quando l'imputato, contumace in primo
    grado,  prova  di non essere potuto comparire per caso fortuito o
    per   forza  maggiore  o  per  non  avere  avuto  conoscenza  del
    provvedimento  di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il
    fatto  non  sia  dovuto  a  sua  colpa,  ovvero, quando l'atto di
    citazione  per  il  giudizio  di  primo grado e' stato notificato
    mediante  consegna  al difensore nei casi previsti dagli articoli
    159,  161,  comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si
    sia  sottratto  volontariamente  alla  conoscenza  degli atti del
    procedimento.
Capo VII
Disposizioni sull'esecuzione
                                Art. 40.
                         Giudice dell'esecuzione
      1.  Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere
    dell'esecuzione  di  un  provvedimento  e' il giudice di pace che
    l'ha emesso.
      2.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti  emessi  da
    diversi  giudici  di pace, e' competente il giudice che ha emesso
    il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
      3.  Se  i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e
    da   altro   giudice   ordinario,  e'  competente  in  ogni  caso
    quest'ultimo.
      4.  Se  i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e
    da  un  giudice  speciale,  e'  competente  per  l'esecuzione  il
    tribunale  in composizione collegiale nel cui circondario ha sede
    il giudice di pace.
      5.  Il  giudice indicato nei commi da 1 a 4 e' competente anche
    se il provvedimento da eseguire e' stato comunque riformato.
                                Art. 41.
                       Procedimento di esecuzione
      1.  Salvo  quanto  previsto  nel  comma  2, nel procedimento di
    esecuzione   davanti   al   giudice   di  pace  si  osservano  le
    disposizioni  di  cui  all'articolo  666  del codice di procedura
    penale.
      2.   Contro  il  decreto  del  giudice  di  pace  che  dichiara
    inammissibile   la   richiesta   formulata  nel  procedimento  di
    esecuzione  e  contro  l'ordinanza  che  decide  sulla richiesta,
    l'interessato puo' proporre, entro quindici giorni dalla notifica
    del   provvedimento,   ricorso  per  motivi  di  legittimita'  al
    tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede
    il giudice di pace.
      3.  Il  tribunale  decide  con  ordinanza  non  impugnabile. Si
    osservano  le  disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di
    procedura penale.
                                 Art. 42
        (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115 ))
                                Art. 43.
    Esecuzione della pena della  permanenza  domiciliare e del lavoro
                              di pubblica utilita'
      1.  La sentenza penale irrevocabile e' trasmessa per estratto a
    cura  della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove
    ha  sede  l'ufficio  del giudice individuato in base all'articolo
    40.
      2.  Il  pubblico  ministero,  emesso l'ordine di esecuzione, lo
    trasmette  immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza
    di  condanna  contenente  le  modalita' di esecuzione della pena,
    all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato
    risiede  o,  in  mancanza  di  questo,  al  comando dell'Arma dei
    carabinieri territorialmente competente.
      3.  Appena  ricevuto  il  provvedimento  di  cui  al  comma che
    precede,  l'organo  di  polizia  ne  consegna copia al condannato
    ingiungendogli  di attenersi alle prescrizioni in esso contenute.
    Qualora il condannato sia detenuto o internato, copia dell'ordine
    di esecuzione e' notificato altresi' al direttore dell'istituto o
    della  sezione  il  quale  informa  anticipatamente  l'organo  di
    polizia  della  dimissione  del  condannato. In tal caso, la pena
    comincia a decorrere dal primo giorno di permanenza domiciliare o
    di lavoro sostitutivo successivo a quello della dimissione.
                                Art. 44.
    Modifica delle modalita'    di    esecuzione   della   permanenza
                       domiciliare e del lavoro di pubblica utilita'
      1.  Le  modalita'  di esecuzione della permanenza domiciliare e
    del  divieto  di  cui  all'articolo  53,  comma  3, eventualmente
    imposto, nonche' del lavoro di pubblica utilita', stabilite nella
    sentenza  emessa dal giudice possono essere modificate per motivi
    di  assoluta  necessita'  dal  giudice osservando le disposizioni
    dell'articolo 666 del codice di procedura penale.
      2.  La  richiesta  di  modifica non sospende l'esecuzione delle
    pene;  in  caso  di assoluta urgenza, le modifiche possono essere
    adottate  con  provvedimento  provvisorio  revocabile  nelle fasi
    successive del procedimento.
                                 Art. 45
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
                                 Art. 46
     ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313))
Capo VIII
Norme di coordinamento e di attuazione
                                Art. 47.
         Modifica all'articolo 6 del codice di procedura penale
      1.  Nell'articolo  6  del  codice  di procedura penale, dopo le
    parole:  "alla competenza della corte di assise" sono aggiunte le
    seguenti: "o del giudice di pace.".
                                Art. 48.
       Competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice
      1.  In  ogni  stato e grado del processo, se il giudice ritiene
    che  il  reato appartiene alla competenza del giudice di pace, lo
    dichiara  con  sentenza  e  ordina  la trasmissione degli atti al
    pubblico  ministero.  Le prove acquisite dal giudice incompetente
    sono utilizzabili nel processo davanti al giudice di pace.
                                 Art. 49
                       (( Citazione a giudizio ))

      1.  Ai  fini  dell'emissione  della citazione a giudizio di cui
    all'articolo  20,  il  pubblico  ministero richiede al giudice di
    pace di indicare il giorno e l'ora della comparizione.
      2.  La  richiesta  del  pubblico  ministero e l'indicazione del
    giudice di pace sono comunicate anche con mezzi telematici.
                                 Art. 50
                Delegati del procuratore della Repubblica
           nel procedimento penale davanti al giudice di pace

      1.  Nei  procedimenti  penali  davanti  al  giudice di pace, le
    funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega
    del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario:
        ((  a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da
    vice  procuratori  onorari  addetti  all'ufficio, da personale in
    quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni precedenti
    abbia  svolto  le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o
    da  laureati  in  giurisprudenza  che frequentano il secondo anno
    della  scuola  biennale  di  specializzazione  per le professioni
    legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre
    1997, n. 398; ))
        b)  per  gli  atti  del  pubblico  ministero  previsti  dagli
    articoli   15   e   25,   da  vice  procuratori  onorari  addetti
    all'ufficio;
        c)   nei   procedimenti   in   camera  di  consiglio  di  cui
    all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti
    di  esecuzione  ai  fini dell'intervento di cui all'articolo 655,
    comma  2,  del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione
    al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai
    periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11
    della  legge  8  luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari
    addetti all'ufficio.
      2.  Nei  casi  indicati  nel comma 1, la delega e' conferita in
    relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.
      3.  La  delega  e' revocabile nei soli casi in cui il codice di
    procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.
      4.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 162, commi
    1, 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1989, n. 271.
                                 Art. 51
         Disposizioni regolamentari e sulla tenuta dei registri

  1.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  legislativo, il Ministro della
giustizia   adotta   le   disposizioni   regolamentari   relative  ai
procedimenti penali davanti al giudice di pace, che concernono:
    a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici
giudiziari;
    b) ((LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313));
    c)  le  altre  attivita' necessarie per l'attuazione del presente
decreto legislativo.
  2.  Il  parere  del Consiglio di Stato sul regolamento previsto nel
comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta.
  3. La disciplina sulla tenuta in forma automatizzata dei registri e
delle  altre forme di registrazione in materia penale e' adottata con
decreto del Ministro della giustizia.
Titolo II
SANZIONI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE
                                Art. 52.
                                Sanzioni
      1.  Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per
    i  quali  e'  prevista  la  sola  pena della multa o dell'ammenda
    continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.
      2.  Per  gli  altri  reati di competenza del giudice di pace le
    pene sono cosi' modificate:
        a)  quando  il reato e' punito con la pena della reclusione o
    dell'arresto  alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si
    applica  la  pena  pecuniaria della specie corrispondente da lire
    cinquecentomila  a  cinque  milioni;  se  la  pena  detentiva  e'
    superiore  nel  massimo  a  sei mesi, si applica la predetta pena
    pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a
    trenta  giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilita' per
    un periodo da dieci giorni a tre mesi;
        b)  quando  il  reato  e'  punito  con  la  sola  pena  della
    reclusione  o  dell'arresto,  si applica la pena pecuniaria della
    specie  corrispondente  da  lire un milione a cinque milioni o la
    pena   della   permanenza   domiciliare   da  quindici  giorni  a
    quarantacinque  giorni  ovvero  la  pena  del  lavoro di pubblica
    utilita' da venti giorni a sei mesi;
        c)  quando  il reato e' punito con la pena della reclusione o
    dell'arresto  congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si
    applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un
    milione  e  cinquecentomila  a  cinque  milioni  o  la pena della
    permanenza  domiciliare  da  venti giorni a quarantacinque giorni
    ovvero  la  pena del lavoro di pubblica utilita' da un mese a sei
    mesi.
      3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice
    applica  la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro
    di pubblica utilita', salvo che sussistano circostanze attenuanti
    ritenute prevalenti o equivalenti.
      4.  La  disposizione del comma 3 non si applica quando il reato
    e'  punito  con  la  sola  pena  pecuniaria  nonche' nell'ipotesi
    indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2.
                                Art. 53.
                    Obbligo di permanenza domiciliare
      1.  La  pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
    rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata
    dimora  ovvero  in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei
    giorni  di  sabato  e  domenica;  il giudice, avuto riguardo alle
    esigenze  familiari,  di  lavoro,  di  studio  o  di  salute  del
    condannato,  puo'  disporre  che la pena venga eseguita in giorni
    diversi  della  settimana  ovvero,  a  richiesta  del condannato,
    continuativamente.
      2.  La  durata  della  permanenza  domiciliare  non puo' essere
    inferiore  a  sei  giorni  ne'  superiore  a  quarantacinque;  il
    condannato non e' considerato in stato di detenzione.
      3.  Il  giudice puo' altresi' imporre al condannato, valutati i
    criteri  di  cui  all'articolo  133,  comma  secondo,  del codice
    penale,  il  divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in
    cui  non  e'  obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto
    delle  esigenze  familiari,  di lavoro, di studio o di salute del
    condannato.
      4.  Il  divieto non puo' avere durata superiore al doppio della
    durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in
    ogni  caso  quando  e'  stata  interamente scontata la pena della
    permanenza domiciliare.
                                Art. 54.
                       Lavoro di pubblica utilita'
      1.  Il  giudice  di  pace  puo' applicare la pena del lavoro di
    pubblica utilita' solo su richiesta dell'imputato.
      2.  Il  lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a
    dieci   giorni   ne'  superiore  a  sei  mesi  e  consiste  nella
    prestazione   di   attivita'   non  retribuita  in  favore  della
    collettivita'  da  svolgere  presso  lo  Stato,  le  regioni,  le
    province,  i  comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza
    sociale e di volontariato.
      3.  L'attivita' viene svolta nell'ambito della provincia in cui
    risiede  il  condannato  e comporta la prestazione di non piu' di
    sei  ore  di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi
    che  non  pregiudichino  le  esigenze  di  lavoro,  di studio, di
    famiglia  e  di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato
    lo  richiede,  il giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di
    pubblica   utilita'   per   un   tempo  superiore  alle  sei  ore
    settimanali.
      4.  La  durata  giornaliera della prestazione non puo' comunque
    oltrepassare le otto ore.
      5.  Ai  fini  del  computo  della  pena, un giorno di lavoro di
    pubblica   utilita'   consiste   nella   prestazione,  anche  non
    continuativa, di due ore di lavoro.
      6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalita' di
    svolgimento  del lavoro di pubblica utilita' sono determinate dal
    Ministro  della  giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza
    unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
    1997, n. 281.
                                Art. 55.
                    Conversione delle pene pecuniarie
      1.  Per  i  reati  di  competenza  del giudice di pace, la pena
    pecuniaria  non  eseguita  per  insolvibilita'  del condannato si
    converte,  a  richiesta  del condannato, in lavoro sostitutivo da
    svolgere  per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
    a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54.
      2.  Ai  fini  della conversione un giorno di lavoro sostitutivo
    equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.
      3.  Il  condannato  puo'  sempre far cessare la pena del lavoro
    sostitutivo   pagando   la  pena  pecuniaria,  dedotta  la  somma
    corrispondente alla durata del lavoro prestato.
      4.   Quando   e'   violato  l'obbligo  del  lavoro  sostitutivo
    conseguente  alla  conversione della pena pecuniaria, la parte di
    lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza
    domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.
      5.  Se  il  condannato  non  richiede  di  svolgere  il  lavoro
    sostitutivo,  le  pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita'
    si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme
    e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non
    e'  applicabile  al condannato il divieto di cui all'articolo 53,
    comma 3.
      6.   Ai   fini   della  conversione  un  giorno  di  permanenza
    domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la
    durata   della   permanenza   non   puo'   essere   superiore   a
    quarantacinque giorni.
                                Art. 56.
                        Violazione degli obblighi
      1.  Il  condannato  che  senza  giusto  motivo si allontana dai
    luoghi  in  cui  e'  obbligato  a permanere o che non si reca nel
    luogo  in  cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilita' o che
    lo abbandona e' punito con la reclusione fino ad un anno.
      2.   Alla   stessa   pena  soggiace  il  condannato  che  viola
    reiteratamente  senza  giusto  motivo  gli  obblighi  o i divieti
    inerenti  alle  pene della permanenza domiciliare o del lavoro di
    pubblica utilita'.
      3.  In  caso  di  condanna  non  sono  applicabili  le sanzioni
    sostitutive  previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24
    novembre 1981, n. 689.
                                Art. 57.
                               Competenza
      1.  La  competenza  per  il  delitto  di cui all'articolo 56 e'
    attribuita al tribunale in composizione monocratica.
                                Art. 58.
             Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
      1.   Per   ogni  effetto  giuridico  la  pena  dell'obbligo  di
    permanenza  domiciliare  e  il  lavoro  di  pubblica  utilita' si
    considerano  come  pena  detentiva  della specie corrispondente a
    quella della pena originaria.
      2.  Quando  per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un
    ragguaglio  tra  la pena detentiva e le pene di cui agli articoli
    53  e  54,  un  giorno di pena detentiva equivale a due giorni di
    permanenza  domiciliare  o  tre  giorni  di  lavoro  di  pubblica
    utilita'.
      3.    Un   giorno   di   pena   detentiva   equivale   a   lire
    settantacinquemila  di  pena  pecuniaria  irrogata in luogo della
    pena detentiva a norma dell'articolo 52.
      4.  In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma,
    numero  3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda
    non  puo'  comunque  eccedere  la somma di lire quindici milioni,
    ovvero  la  somma  di lire sessanta milioni se il giudice si vale
    della   facolta'   di   aumento   indicata   nel   secondo  comma
    dell'articolo 133-bis dello stesso codice.
                                Art. 59.
    Controllo sull'osservanza    delle   sanzioni   dell'obbligo   di
                permanenza  domiciliare  e  del  lavoro  di  pubblica
                utilita'
      1.  L'ufficio  di  pubblica  sicurezza  del luogo di esecuzione
    della  pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il
    comando  dell'Arma  dei  carabinieri  territorialmente competente
    effettua  il  controllo  sull'osservanza  degli obblighi connessi
    alla  pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di
    pubblica  utilita'  con  le modalita' stabilite dall'articolo 65,
    commi  primo  e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in
    quanto applicabile.
                                Art. 60.
          Esclusione della sospensione condizionale della pena
      1.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 163 e seguenti del
    codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena,
    non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace.
                                Art. 61.
                     Interruzione della prescrizione
      1.  Il  corso  della  prescrizione  per i reati attribuiti alla
    cognizione  del  giudice  di  pace e' interrotto, oltre che dagli
    atti   indicati   nell'articolo  160  del  codice  penale,  dalla
    citazione  a  giudizio  disposta  dalla  polizia giudiziaria, dal
    decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.
                                Art. 62.
    Inapplicabilita' delle altre misure sostitutive della detenzione
    1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti
    della  legge  24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati
    di competenza del giudice di pace.
                               Art. 62-bis
          (( (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). ))

      ((1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica
    la  misura  sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di
    cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 )).
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
                                 Art. 63
              Norme applicabili da parte di giudici diversi

      1.  Nei casi in cui i reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e
    2,  sono  giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, si
    osservano  le  disposizioni  del  titolo  II del presente decreto
    legislativo,  nonche',  in quanto applicabili, le disposizioni di
    cui agli articoli 33, 34, 35, 43 e 44.
    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313)).
                                 Art. 64
                            Norma transitoria

  1.  Le  norme  del  presente  decreto  legislativo  si applicano ai
procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 4, commi 1 e 2,
commessi dopo la sua entrata in vigore.
  2.  Ferma l'applicabilita' dell'articolo 2, comma terzo, del codice
penale,  nei  procedimenti relativi a reati commessi prima della data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo si osservano le
disposizioni  dell'articolo 63, ((comma)) 1 ((...)); quando si tratta
di  reati  commessi  dopo  la  pubblicazione  del presente decreto si
osservano  anche le disposizioni del titolo I se alla data di entrata
in vigore non e' ancora avvenuta l'iscrizione della notizia di reato.
                               Art. 65
                          Entrata in vigore

  ((  1.  Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno 2
gennaio 2002. ))
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 28 agosto 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Fassino