DECRETO 24 marzo 1995, n. 228

  Regolamento  recante  modificazione  al  regolamento  di attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i
termini di conclusione ed i responsabili  dei  procedimenti  imputati
alla   competenza   degli   organi  dell'Amministrazione  centrale  e
periferica dell'interno, adottato con decreto ministeriale 2 febbraio
1993, n. 284.
 
 Vigente al: 27-8-2011  
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto  ministeriale  2  febbraio  1993,  n.  284,   di
attuazione  degli  articoli  2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
che alla tabella A stabilisce, per la definizione dei procedimenti di
conferimento e di concessione della cittadinanza italiana, il termine
di millenovantacinque giorni;
  Visti  gli  articoli  3  e  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994, n. 362, che fissano in settecentotrenta
giorni il  termine  per  la  definizione  dei  suddetti  procedimenti
amministrativi  e  prevedono  che  il menzionato decreto ministeriale
debba essere modificato, indicando tale termine;
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 9 febbraio 1995;
  Inviata  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n.  400  del  1988,
con nota n. M/4113, in data 1 aprile 1995;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  La  tabella  A,  allegata  al  decreto  del Ministro dell'interno 2
febbraio 1993, n. 284, di  adozione  del  regolamento  di  attuazione
degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i
termini  di  conclusione  ed i responsabili dei procedimenti imputati
alla  competenza  degli  organi   dell'Amministrazione   centrale   e
periferica  dell'interno,  nella  parte  relativa  ai procedimenti di
competenza della divisione  cittadinanza  del  servizio  cittadinanza
affari   speciali   e   patrimoniali  della  Direzione  generale  per
l'amministrazione  generale  e  per  gli  affari  del  personale,  e'
modificata  nel  senso  che  i  termini finali per la definizione dei
provvedimenti di conferimento e  di  concessione  della  cittadinanza
italiana,  di  cui  rispettivamente agli articoli 5 e 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, sono  fissati  in  settecentotrenta  giorni  in
luogo di millenovantacinque giorni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 24 marzo 1995
                                              Il Ministro: BRANCACCIO
Visto, il Gaurdasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1995
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 305