DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31

  Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti,
ai  sensi  dell'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
(09G0039)
 
 Vigente al: 27-8-2011  
 
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione
del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
  Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18
maggio 1942, n. 1369;
  Visto  l'articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
introdotto  dall'articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248,
recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare,
i commi 3, 4, e 6;
  Sentita la Societa' italiana degli autori e degli editori (SIAE);
  Sentite le associazioni di categoria interessate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
  Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell'articolo
181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla
legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno,
ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del
contrassegno  medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del
medesimo  articolo  181-bis  prodotti  successivamente all'entrata in
vigore della legge n. 248/2000, nonche' la collocazione e i tempi per
il suo rilascio da parte della Societa' italiana degli autori e degli
editori (SIAE).
  2.  Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo
181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro
la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248,
purche'   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di
contrassegno  e  di  tutela  del diritto d'autore, nonche' i supporti
prodotti  dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e
conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come
modificato  dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
ottobre 2002, n. 296.
                               Art. 2.

             Caratteristiche e tipologia di contrassegno
  1.  Il  contrassegno  contiene il titolo dell'opera per la quale e'
stato  richiesto,  il nome dell'autore, del produttore o del titolare
del  diritto d'autore, un numero progressivo, nonche' la destinazione
del  supporto  alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di
distribuzione.
  2.  Per  ragione di speditezza e di semplicita' delle operazioni di
rilascio,  tenuto  conto  delle  esigenze specifiche della produzione
industriale  e  del  sistema  distributivo,  il contrassegno puo' non
contenere l'indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati
al  comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il
riferimento  al  produttore  o  al duplicatore dell'opera e un numero
progressivo  che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con
riferimento  ai  dati  identificativi  dei  soggetti  richiedenti  il
servizio.
                               Art. 3.

                    Collocazione del contrassegno
  1.  Il  contrassegno  e' applicato sulla confezione del supporto in
modo  tale  da  risultare visibile e reca caratteristiche tali da non
poter  essere  rimosso  senza  danneggiamento  o  trasferito su altro
supporto.
  2.  Nel  caso  di  supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente
possibile,  e' consentita l'apposizione del contrassegno sui supporti
medesimi.
  3.  Ai  fini  delle  modalita' di apposizione del contrassegno sono
sempre  considerate  le specificita' e le dimensioni del prodotto, la
sua   destinazione  e  la  concreta  presentazione  della  confezione
destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
  4.  Nei  casi  in  cui le modalita' di cui al comma 1 non risultino
compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione
di  taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno
sull'involucro  esterno  della confezione o individua le modalita' di
vidimazione piu' idonee.
                               Art. 4.

                      Rilascio del contrassegno
  1.  Gli  interessati  presentano  apposita richiesta su modulistica
predisposta  dalla  SIAE,  anche  per via telematica, corredata della
documentazione   e   delle   eventuali   dichiarazioni  necessarie  a
dimostrare  la  liceita'  dei  supporti.  La richiesta deve contenere
comunque  tutti  i  dati relativi all'opera, agli autori, agli aventi
diritto  originari,  ai  titolari  dei diritti connessi e deve essere
corredata  da  dichiarazione  di avvenuta acquisizione dei diritti di
sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo' richiedere, anche
successivamente,    la    documentazione    comprovante   l'effettiva
acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
  2.   I  contrassegni  sono  rilasciati  entro  dieci  giorni  dalla
ricezione della richiesta degli interessati.
  3.  Il  rilascio  del  contrassegno  puo'  essere  differito per un
massimo  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  della richiesta quando
ricorrano i seguenti motivi:
   a)   necessita'   di  verificare,  in  presenza  di  seri  indizi,
circostanze  ed  elementi  rilevanti  ai  fini  dell'apposizione  del
contrassegno  e  del  regolare assolvimento dei diritti relativi alle
opere dell'ingegno in Italia o all'estero;
   b)  peculiari  e  specifiche  esigenze segnalate espressamente dal
richiedente;
   c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
  4.  La  SIAE  puo' comunque sospendere il rilascio dei contrassegni
per il mancato pagamento dei relativi oneri.
  5.  Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni
di   rilascio   dei   contrassegni,   la   SIAE   da'   comunicazione
all'interessato  nei  dieci  giorni  dalla  ricezione della richiesta
indicando  le  ragioni  della sospensione o del differimento. La SIAE
puo', altresi', rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o
incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma
2,  nonche' per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella
attestazione  prevista  dal comma 2 dell'articolo 181-bis della legge
22  aprile  1941,  n.  633.  Nel  caso  di  richieste di quantitativi
particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo'
avvenire  oltre  il termine indicato sulla base di scaglioni definiti
tra la SIAE e i soggetti richiedenti.
  6.  La SIAE, ai sensi del comma 6 dell'articolo 181-bis della legge
22  aprile  1941,  n.  633, definisce specificamente le modalita' per
l'affidamento  al  richiedente  o  al terzo da questi delegato, della
apposizione   materiale   del   contrassegno,   e   per  la  relativa
rendicontazione   dell'attivita'   svolta  e  dell'utilizzazione  del
materiale  consegnato,  con  ogni facolta' di verifica da parte della
SIAE.
  7.  La  SIAE,  ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell'articolo
181-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e' tenuta a stabilire i
tempi  e le modalita' della preventiva notizia che l'importatore deve
fornire  con  riferimento  all'ingresso  dei  prodotti nel territorio
nazionale,    in   accordo   con   le   organizzazioni   interessate.
L'importatore  richiede  il  rilascio  dei  contrassegni ai sensi del
comma  2 e comunque entro i trenta giorni successivi all'importazione
dei supporti.
                               Art. 5.

  Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma 1 dell'articolo 181-bis
della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall'articolo 10
della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi
per  elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque
confezionati  contenenti  programmi  destinati  ad  essere  posti  in
commercio  o  ceduti  in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in
particolare:
   a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione
o  archivio  di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti
di   cui   alla  alinea  del  presente  articolo,  fruibili  mediante
collegamento   e   lettura  diretta  dei  supporti,  quali  dischetti
magnetici  (floppy  disk),  CD  ROM, schede di memoria (memory card),
chiavi  usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante
il  medesimo  supporto  su  altra  memoria  di  massa  destinata alla
fruizione diretta mediante personal computer;
   b)  i  programmi  destinati  alla  lettura  ed  alla  fruizione su
apparecchi  specifici  per videogiochi, quali playstation o consolle,
comunque  denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player
audio  o video, nonche' i programmi destinati alla fruizione mediante
apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.
  2.   Sono  comunque  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione  del
presente  regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali
contenenti  applicazioni  di  tipo  videogioco,  enciclopedia  ovvero
dizionario,  destinati  a qualsivoglia forma di intrattenimento o per
fruizione  da  parte  di  singoli  utilizzatori o di gruppi in ambito
privato, scolastico o accademico.
  3.  Sono  esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis
della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo
di   vidimazione   o   invio   della   dichiarazione   identificativa
sostitutiva,  i  supporti contenenti programmi per elaboratore aventi
carattere di sistema operativo:
   a)   accessoriamente  distribuiti  nell'ambito  della  vendita  di
contratti   di   licenza   d'uso   multipli  sulla  base  di  accordi
preventivamente conclusi con la SIAE;
   b)  distribuiti  gratuitamente  con  il  consenso del titolare dei
diritti;
   c)   distribuiti   mediante   scaricamento  diretto  (download)  e
conseguente   installazione   sul   personal   computer   dell'utente
attraverso  server  o  siti  Internet  se detti programmi non vengano
registrati  a  scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore
personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
   d)  distribuiti  esclusivamente  al  fine  di far funzionare o per
gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate
all'aggiornamento   del  sistema  o  alla  risoluzione  di  conflitti
software ed hardware se derivanti da software gia' installato;
   e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi
di  telecomunicazione  quali modem o terminali, sistemi GPRS (General
Pocket  Radio  Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati
al  funzionamento  degli  stessi  o  inclusi  in apparati radiomobili
cellulari,  se  con  i  medesimi confezionati e distribuiti in quanto
destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
   f)  inclusi  in  apparati di produzione industriale, di governo di
sistemi  di  trasporto  e  mobilita', di impianti di movimentazione e
trasporto  merci  o  in  apparati  destinati al controllo ovvero alla
programmazione  del  funzionamento  di  elettrodomestici,  se  con  i
medesimi    confezionati    e   distribuiti   in   quanto   destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
   g)  inclusi  in  apparati di analisi biologica o chimica ovvero di
gestione  di  apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed
analisi  se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati
esclusivamente al funzionamento degli stessi;
   h)  destinati  esclusivamente  alla funzione di ausilio o supporto
per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   i)   aventi   carattere   di  sistema  operativo,  applicazione  o
distribuzione  di  servizi  informatici  (server) destinati ad essere
preinstallati   su   di  un  elaboratore  elettronico  e  distribuiti
all'utente finale insieme ad esso.
                               Art. 6.

      Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno
  1.  Nei casi indicati dal comma 3 dell'articolo 181-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, l'autore ovvero il titolare dei diritti, o un
suo   delegato,   puo'   rendere   alla  SIAE,  in  sostituzione  del
contrassegno,    l'apposita    dichiarazione   identificativa.   Tale
dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
  2.  Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo
delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva
del   contrassegno,   anche  in  via  cumulativa  con  riferimento  a
determinate  tipologie  di  supporti  preventivamente  indicati. Tale
dichiarazione  comprova  la legittimita' dei supporti stessi anche ai
fini  della  tutela penale di cui all'articolo 171-bis della legge 22
aprile  1941, n. 633, come modificata dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
  3.  La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita'
della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma
dell'art.  181-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e di cui al
presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti
informazioni:
   a) titolo del prodotto;
   b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
   c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
   d)  attestazione  di  assolvimento  di  tutti gli obblighi sanciti
dalla  legge  sul  diritto  d'autore,  qualora i programmi contengano
opere  dell'ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o
loro brani o parti.
  4.  La  dichiarazione  identificativa  puo' essere effettuata anche
cumulativamente per piu' versioni di prodotti informatici. A tal fine
e' sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita'
di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto,
fra  cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli
aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per
utente finale.
  5.  La  dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima
dell'immissione   in   commercio  o  importazione  dei  supporti  nel
territorio  nazionale.  L'invio  deve essere effettuato con modalita'
idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della
SIAE. Il dichiarante e' tenuto a custodire, per i tre anni successivi
al  termine  del  periodo  di  commercializzazione,  un  esemplare di
ciascun  prodotto  dichiarato,  unitamente  a  copia  della  relativa
dichiarazione.  Per  ogni necessario controllo detti supporti possono
essere  richiesti  dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati
nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del
dichiarante,  non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimento
ad eventuali spese di consegna degli esemplari.
  6.  La  SIAE puo' chiedere informazioni e documenti con riferimento
ai  dati  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o
documenti   da   parte   della  SIAE  non  sospende  la  facolta'  di
commercializzare i prodotti.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo
fine di definire l'ambito di applicazione dell'articolo 181-bis della
citata   legge   n.   633/1941,   nonche'  l'ambito  operativo  della
dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano
totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d'autore e dei
diritti  connessi,  cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n.
633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione
alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere
intere.
  8.  Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti
tra  la SIAE ed i soggetti indicati dall'articolo 181-bis della legge
22  aprile 1941, n. 633, a seguito dell'entrata in vigore della legge
18 agosto 2000, n. 248.
                               Art. 7.

                          Casi particolari
  1.  Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o
rivenditori  di supporti nuovi o usati, nell'ipotesi di smarrimento o
distruzione  fortuita  di  contrassegni  originariamente  apposti, la
SIAE,  esaminata  la documentazione e la dichiarazione rese, provvede
al   rilascio  del  nuovo  contrassegno,  entro  dieci  giorni  dalla
richiesta,  salvo  che non riscontri elementi significativi dai quali
emergano   fondati   dubbi  di  illecita  riproduzione  dei  supporti
medesimi;  in  questa  ipotesi  la  SIAE  sospende il rilascio per un
termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,  nel  corso  dei  quali
provvede  ai  necessari  accertamenti.  Scaduto  il  termine  la SIAE
provvede  al  rilascio  del  contrassegno  ovvero  informa  del fatto
l'autorita'  giudiziaria.  Le maggiori spese per la verifica, l'esame
ed  il  controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova
contrassegnatura.
  2.  Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o
televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi,
realizzano  per  finalita'  esclusivamente  di  carattere  tecnico  o
comunque    funzionale   alla   propria   attivita'   di   diffusione
radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio
o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
  3.  Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva  i  supporti di lavoro realizzati dai disk
jockey  in  possesso  di  specifica  autorizzazione della SIAE per lo
svolgimento  della  propria  attivita'  professionale, salvo che tali
supporti  siano  destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a
terzi a fine di lucro.
  4.  Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva  i  supporti  allegati ad opere librarie i
quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse
ovvero   sono   ad  esse  accessori,  quali  dizionari,  eserciziari,
presentazioni dell'opera, purche' non commerciabili autonomamente.
  5. Non   sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne'  a
dichiarazione  sostitutiva  i  libri  o  altri  prodotti editoriali a
stampa  contenenti  microchip,  sonori o musicali strettamente legati
alla  fruizione  dell'opera  letteraria e che propongono una melodia,
ovvero  una  canzone  o  una  narrazione  vocale  che accompagnano le
situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.
                               Art. 8.

                             Abrogazioni
  1.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio
2001,  n.  338,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 23 febbraio 2009
                                                p. Il Presidente
                                           del Consiglio dei Ministri
                                                     Letta
 Il Ministro per i beni
e le attivita' culturali
         Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
   persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207