TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011 , n. 89
Testo del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 144 del 23  giugno  2011),  coordinato  con  la
legge di conversione 2 agosto 2011, n. 129 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale  alla  pag.  4),  recante:  «Disposizioni  urgenti  per  il
completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera
circolazione dei cittadini comunitari  e  per  il  recepimento  della
direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio  dei  cittadini  di  Paesi  terzi
irregolari». (11A10775) 
          
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari

 
Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia
  di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) (( (soppressa) )); 
    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del  requisito
della  disponibilita'  delle  risorse   economiche   sufficienti   al
soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve,  in  ogni  caso,
essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato,
(( con particolare riguardo alle  spese  afferenti  all'alloggio  sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo.»; )) 
      2) al comma 5: 
        a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) un documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» )); 
    d) all'articolo 10, comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;» ; 
    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla
persistenza delle condizioni medesime.» ; 
    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo
restando che il possesso del relativo documento  non  costituisce  ((
condizione necessaria per l'esercizio di un diritto» )) ; 
    g) all'articolo 20: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la
persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua
permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo,
agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.» )); 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che
costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di
eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita'  straniere.»
)); 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:(( «una minaccia  concreta,
effettiva e sufficientemente grave» )); 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse; 
      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      (( «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di  cui
al comma  1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore  qualora  si
ravvisi,  caso  per  caso,  l'urgenza   dell'allontanamento   perche'
l'ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la  civile
e sicura convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286.» )); 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  ((
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi
familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.» )) ; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      (( «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma  1,  che  non
hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma
2 e sono stati  individuati  sul  territorio  dello  Stato  oltre  il
termine   fissato,   senza   aver   provveduto   alla   presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, il  prefetto  puo'  adottare  un
provvedimento  di  allontanamento  coattivo  per  motivi  di   ordine
pubblico, ai sensi  dell'articolo  20,  immediatamente  eseguito  dal
questore.» )) ; 
    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
    (( «Art. 23-bis (Consultazione tra gli Stati membri). - 1. Quando
uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.» )). 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 6, 9,  10,  13,
          19, 20 e 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
          recante «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa  al
          diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro  familiari  di
          circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
          Stati membri.» (in Gazzetta Ufficiale  27  marzo  2007,  n.
          72), come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 3 (Aventi diritto).  -  1.  Il  presente  decreto
          legislativo si applica a  qualsiasi  cittadino  dell'Unione
          che si rechi o soggiorni in uno  Stato  membro  diverso  da
          quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari
          ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),   che
          accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo. 
              2. Senza pregiudizio del diritto  personale  di  libera
          circolazione e  di  soggiorno  dell'interessato,  lo  Stato
          membro  ospitante,  conformemente  alla  sua   legislazione
          nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
          persone: 
                a)  ogni  altro  familiare,  qualunque  sia  la   sua
          cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera
          b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con
          il cittadino dell'Unione titolare del diritto di  soggiorno
          a titolo principale o se gravi motivi di  salute  impongono
          che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; 
                b) il partner con cui il cittadino dell'Unione  abbia
          una relazione stabile ufficialmente attestata. 
              3.  Lo  Stato  membro  ospitante  effettua   un   esame
          approfondito  della  situazione  personale   e   giustifica
          l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.»; 
              «Art. 6 (Diritto di soggiorno fino a tre mesi). - 1.  I
          cittadini dell'Unione hanno il diritto di  soggiornare  nel
          territorio nazionale per un periodo  non  superiore  a  tre
          mesi  senza  alcuna  condizione  o  formalita',  salvo   il
          possesso di un documento d'identita' valido per  l'espatrio
          secondo  la  legislazione  dello  Stato  di  cui  hanno  la
          cittadinanza. 
              2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  anche  ai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in
          possesso di un passaporto in corso di validita'. 
              3.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  leggi  speciali
          conformi ai Trattati dell'Unione europea ed alla  normativa
          comunitaria in vigore, i cittadini di cui ai commi 1  e  2,
          nello svolgimento delle attivita' consentite,  sono  tenuti
          ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.»; 
              «Art. 9  (Formalita'  amministrative  per  i  cittadini
          dell'Unione  ed  i  loro  familiari).  -  1.  Al  cittadino
          dell'Unione che intende soggiornare  in  Italia,  ai  sensi
          dell'articolo 7 per un periodo superiore  a  tre  mesi,  si
          applica la legge 24 dicembre 1954, n.  1228,  ed  il  nuovo
          regolamento   anagrafico   della   popolazione   residente,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223. 
              2. Fermo quanto previsto dal comma 1,  l'iscrizione  e'
          comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso  ed  e'
          rilasciata  immediatamente  una   attestazione   contenente
          l'indicazione del nome  e  della  dimora  del  richiedente,
          nonche' la data della richiesta. 
              3. Oltre a quanto previsto  per  i  cittadini  italiani
          dalla  normativa  di  cui  al  comma  1,  per  l'iscrizione
          anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve
          produrre la documentazione attestante: 
                a) l'attivita' lavorativa,  subordinata  o  autonoma,
          esercitata  se   l'iscrizione   e'   richiesta   ai   sensi
          dell'articolo 7, comma 1, lettera a); 
                b)   la   disponibilita'   di   risorse    economiche
          sufficienti per se' e per i  propri  familiari,  secondo  i
          criteri di cui all'articolo 29, comma 3,  lettera  b),  del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          nonche'  la  titolarita'  di  una  assicurazione  sanitaria
          ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire
          tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'
          richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b); 
                c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
          riconosciuto dalla vigente normativa e  la  titolarita'  di
          un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo  comunque
          denominato idoneo a coprire  tutti  i  rischi,  nonche'  la
          disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se'  e
          per  i  propri  familiari,  secondo  i   criteri   di   cui
          all'articolo 29, comma 3, lettera b),  del  citato  decreto
          legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione  e'  richiesta
          ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c). 
              3-bis. Ai fini della  verifica  della  sussistenza  del
          requisito della  disponibilita'  delle  risorse  economiche
          sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere  b)  e
          c), deve, in  ogni  caso,  essere  valutata  la  situazione
          complessiva  personale  dell'interessato,  con  particolare
          riguardo alle spese  afferenti  all'alloggio  sia  esso  in
          locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base  a
          un altro diritto soggettivo. 
              4.  Il  cittadino  dell'Unione   puo'   dimostrare   di
          disporre, per se' e per  i  propri  familiari,  di  risorse
          economiche  sufficienti  a  non  gravare  sul  sistema   di
          assistenza pubblica, anche attraverso la  dichiarazione  di
          cui  agli  articoli  46  e  47  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre  a  quanto
          previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
          comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea  che
          non  hanno  un  autonomo  diritto   di   soggiorno   devono
          presentare, in conformita' alle  disposizioni  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
                a) un documento di identita' o il passaporto in corso
          di validita'; 
                b) un documento rilasciato dall'autorita'  competente
          del Paese di origine o provenienza che attesti la  qualita'
          di familiare e, qualora richiesto, di  familiare  a  carico
          ovvero di membro  del  nucleo  familiare  ovvero  familiare
          affetto  da  gravi  problemi  di  salute,  che   richiedono
          l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,  titolare
          di un autonomo diritto di soggiorno; 
                c)   l'attestato   della    richiesta    d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. 
              6. Salvo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  per
          l'iscrizione anagrafica ed il rilascio  della  ricevuta  di
          iscrizione  e  del  relativo  documento  di  identita'   si
          applicano  le  medesime  disposizioni   previste   per   il
          cittadino italiano. 
              7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari
          del cittadino dell'Unione che non abbiano  la  cittadinanza
          di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi  dell'articolo
          6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
          a  cura  delle  amministrazioni  comunali   alla   Questura
          competente per territorio.»; 
              «Art. 10  (Carta  di  soggiorno  per  i  familiari  del
          cittadino comunitario non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro dell'Unione europea). -  1.  I  familiari  del
          cittadino dell'Unione non aventi  la  cittadinanza  di  uno
          Stato membro, di cui all'articolo  2,  trascorsi  tre  mesi
          dall'ingresso nel  territorio  nazionale,  richiedono  alla
          questura competente per territorio di residenza  la  "Carta
          di soggiorno di familiare  di  un  cittadino  dell'Unione",
          redatta su modello conforme a quello stabilito con  decreto
          del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
          Fino alla data di entrata in vigore del  predetto  decreto,
          e'  rilasciato  il  titolo  di  soggiorno  previsto   dalla
          normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. 
              2. Al momento della richiesta di rilascio  della  carta
          di soggiorno, al familiare  del  cittadino  dell'Unione  e'
          rilasciata una ricevuta secondo  il  modello  definito  con
          decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1. 
              3.  Per  il  rilascio  della  Carta  di  soggiorno,  e'
          richiesta la presentazione: 
                a) del passaporto o documento equivalente,  in  corso
          di validita'; 
                b)  di   un   documento   rilasciato   dall'autorita'
          competente del Paese di origine o provenienza  che  attesti
          la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare
          a carico ovvero di membro del nucleo familiare  ovvero  del
          familiare  affetto  da  gravi  problemi  di   salute,   che
          richiedono    l'assistenza    personale    del    cittadino
          dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno; 
                c)  dell'attestato   della   richiesta   d'iscrizione
          anagrafica del familiare cittadino dell'Unione; 
                d)  della  fotografia  dell'interessato,  in  formato
          tessera, in quattro esemplari. 
              4. La carta di soggiorno di familiare di  un  cittadino
          dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data  del
          rilascio. 
              5. La carta di soggiorno mantiene la propria  validita'
          anche in  caso  di  assenze  temporanee  del  titolare  non
          superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze  di  durata
          superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
          assenze  fino  a  dodici  mesi  consecutivi  per  rilevanti
          motivi, quali  la  gravidanza  e  la  maternita',  malattia
          grave, studi o  formazione  professionale  o  distacco  per
          motivi  di   lavoro   in   un   altro   Stato;   e'   onere
          dell'interessato   esibire   la   documentazione   atta   a
          dimostrare  i  fatti  che  consentono  la   perduranza   di
          validita'. 
              6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma
          1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e
          del materiale usato per il documento.»; 
              «Art. 13(Mantenimento del diritto di soggiorno). - 1. I
          cittadini dell'Unione ed i loro familiari  beneficiano  del
          diritto di soggiorno di cui all'articolo 6,  finche'  hanno
          le risorse economiche di cui all'articolo 9, comma  3,  che
          gli impediscono di diventare  un  onere  eccessivo  per  il
          sistema di assistenza sociale dello Stato membro  ospitante
          e finche' non costituiscano un pericolo per l'ordine  e  la
          sicurezza pubblica. 
              2.  I  cittadini  dell'Unione  e   i   loro   familiari
          beneficiano del diritto di soggiorno di cui  agli  articoli
          7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni fissate  negli
          stessi articoli. La  verifica  della  sussistenza  di  tali
          condizioni non puo' essere effettuata se non in presenza di
          ragionevoli  dubbi  in  ordine   alla   persistenza   delle
          condizioni medesime. 
              3. Ferme le disposizioni  concernenti  l'allontanamento
          per motivi di ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento
          di allontanamento non puo' essere adottato nei confronti di
          cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualora; 
                a)   i   cittadini   dell'Unione   siano   lavoratori
          subordinati o autonomi; 
                b)  i  cittadini  dell'Unione   siano   entrati   nel
          territorio dello Stato per cercare un posto di  lavoro.  In
          tale caso i cittadini dell'Unione e  i  membri  della  loro
          famiglia non possono essere allontanati  fino  a  quando  i
          cittadini dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti
          nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi, ovvero di
          aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
          svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui  all'articolo
          2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
          cosi'  come  sostituito   dall'articolo   3   del   decreto
          legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e di non essere  stati
          esclusi   dallo   stato   di   disoccupazione   ai    sensi
          dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
          2002.»; 
              «Art. 19 (Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e
          al diritto di  soggiorno  permanente).  -  1.  I  cittadini
          dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di  esercitare
          qualsiasi  attivita'  economica  autonoma  o   subordinata,
          escluse  le  attivita'  che  la  legge,  conformemente   ai
          Trattati dell'Unione europea ed alla normativa  comunitaria
          in vigore, riserva ai cittadini italiani. 
              2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente
          previste dal Trattato  CE  e  dal  diritto  derivato,  ogni
          cittadino dell'Unione che  risiede,  in  base  al  presente
          decreto, nel territorio nazionale gode di pari  trattamento
          rispetto ai cittadini italiani nel  campo  di  applicazione
          del Trattato. Il beneficio di tale diritto  si  estende  ai
          familiari non aventi la cittadinanza di  uno  Stato  membro
          che siano titolari del diritto di soggiorno o  del  diritto
          di soggiorno permanente. 
              3.  In  deroga  al  comma  2  e   se   non   attribuito
          autonomamente in  virtu'  dell'attivita'  esercitata  o  da
          altre disposizioni di legge, il cittadino dell'Unione ed  i
          suoi  familiari  non  godono  del  diritto  a   prestazioni
          d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di  soggiorno
          o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13,  comma  3,
          lettera b), salvo  che  tale  diritto  sia  automaticamente
          riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da  altre
          disposizioni di legge. 
              4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di
          titolare di diritto di  soggiorno  permanente  puo'  essere
          attestata con  qualsiasi  mezzo  di  prova  previsto  dalla
          normativa vigente,  fermo  restando  che  il  possesso  del
          relativo documento non  costituisce  condizione  necessaria
          per l'esercizio di un diritto.»; 
              «Art. 20 (Limitazioni  al  diritto  di  ingresso  e  di
          soggiorno). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il
          diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o
          dei loro familiari, qualsiasi  sia  la  loro  cittadinanza,
          puo' essere limitato con apposito provvedimento  solo  per:
          motivi di  sicurezza  dello  Stato;  motivi  imperativi  di
          pubblica sicurezza; altri motivi di ordine  pubblico  o  di
          pubblica sicurezza. 
              2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono  quando
          la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie
          di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.  152,
          e successive modificazioni, ovvero vi sono  fondati  motivi
          di ritenere che la  sua  permanenza  nel  territorio  dello
          Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni  o
          attivita'  terroristiche,  anche  internazionali.  Ai  fini
          dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
          conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice
          italiano per uno o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
          indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale. 
              3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono
          quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti
          che  costituiscono  una  minaccia  concreta,  effettiva   e
          sufficientemente  grave  ai  diritti   fondamentali   della
          persona   ovvero   all'incolumita'   pubblica.   Ai    fini
          dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,  quando
          ricorrono i comportamenti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da
          un giudice italiano o straniero, per uno o piu' delitti non
          colposi,  consumati   o   tentati,   contro   la   vita   o
          l'incolumita' della persona, ovvero di  eventuali  condanne
          per uno o  piu'  delitti  corrispondenti  alle  fattispecie
          indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69,
          o di  eventuali  ipotesi  di  applicazione  della  pena  su
          richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
          penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a  taluna
          delle categorie  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
          dicembre 1956, n. 1423, e successive  modificazioni,  o  di
          cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione
          o di provvedimenti di allontanamento disposti da  autorita'
          straniere. 
              4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati  nel
          rispetto del principio di proporzionalita'  e  non  possono
          essere motivati da ragioni  di  ordine  economico,  ne'  da
          ragioni    estranee    ai     comportamenti     individuali
          dell'interessato che rappresentino una  minaccia  concreta,
          effettiva e sufficientemente grave  all'ordine  pubblico  o
          alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
          giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti. 
              5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si
          tiene  conto  della  durata   del   soggiorno   in   Italia
          dell'interessato, della  sua  eta',  della  sua  situazione
          familiare e economica, del suo stato di salute,  della  sua
          integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e
          dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine. 
              6. I titolari del diritto di  soggiorno  permanente  di
          cui  all'articolo  14  possono   essere   allontanati   dal
          territorio nazionale solo per  motivi  di  sicurezza  dello
          Stato, per motivi imperativi di pubblica  sicurezza  o  per
          altri  gravi  motivi  di  ordine  pubblico  o  di  pubblica
          sicurezza. 
              7. I beneficiari del diritto  di  soggiorno  che  hanno
          soggiornato nel territorio nazionale nei  precedenti  dieci
          anni o che siano minorenni possono essere allontanati  solo
          per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
          di   pubblica   sicurezza,   salvo   l'allontanamento   sia
          necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
          previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
          novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
              8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare
          limitazioni alla liberta' di  circolazione  nel  territorio
          nazionale  sono  solo  quelle  con   potenziale   epidemico
          individuate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita',
          nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose,
          sempreche' siano oggetto di disposizioni di protezione  che
          si  applicano  ai  cittadini  italiani.  Le  malattie   che
          insorgono  successivamente  all'ingresso   nel   territorio
          nazionale non possono giustificare l'allontanamento. 
              9. Il Ministro dell'interno adotta i  provvedimenti  di
          allontanamento per motivi imperativi di pubblica  sicurezza
          dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti  di
          allontanamento per motivi di sicurezza dello  Stato.  Negli
          altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati
          dal  prefetto  del  luogo  di  residenza   o   dimora   del
          destinatario. 
              10. I provvedimenti di  allontanamento  sono  motivati,
          salvo che vi ostino motivi attinenti alla  sicurezza  dello
          Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana,
          il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del  suo
          contenuto,    anche    mediante     appositi     formulari,
          sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua  a  lui
          comprensibile   o,   se   cio'   non   e'   possibile   per
          indisponibilita' di personale idoneo  alla  traduzione  del
          provvedimento in tale lingua, comunque in una delle  lingue
          francese,  inglese,  spagnola   o   tedesca,   secondo   la
          preferenza indicata dall'interessato. Il  provvedimento  e'
          notificato  all'interessato  e  riporta  le  modalita'   di
          impugnazione e, salvo quanto previsto al comma  11,  indica
          il termine stabilito per lasciare il  territorio  nazionale
          che non puo' essere inferiore ad un mese dalla  data  della
          notifica e, nei casi di  comprovata  urgenza,  puo'  essere
          ridotto a dieci giorni. Il provvedimento  indica  anche  la
          durata del  divieto  di  reingresso  che  non  puo'  essere
          superiore a dieci anni nei casi  di  allontanamento  per  i
          motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri
          casi. 
              11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi  di
          cui al comma 1  e'  immediatamente  eseguito  dal  questore
          qualora   si   ravvisi,   caso    per    caso,    l'urgenza
          dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore  permanenza   sul
          territorio  e'  incompatibile  con  la  civile   e   sicura
          convivenza.   Si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 13, comma 5-bis, del testo  unico  di  cui  al
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
          provvedimento  di  allontanamento  si  trattiene  oltre  il
          termine fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata
          del provvedimento di  allontanamento  dell'interessato  dal
          territorio nazionale. Si applicano, per  la  convalida  del
          provvedimento del questore, le disposizioni del comma 11. 
              13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          puo' presentare domanda di revoca del divieto di reingresso
          dopo che, dall'esecuzione del  provvedimento,  sia  decorsa
          almeno la meta' della durata del divieto, e  in  ogni  caso
          decorsi tre anni. Nella domanda devono essere  addotti  gli
          argomenti  intesi   a   dimostrare   l'avvenuto   oggettivo
          mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
          di vietarne il reingresso nel territorio  nazionale.  Sulla
          domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con
          atto motivato l'autorita' che ha emanato  il  provvedimento
          di   allontanamento.   Durante   l'esame   della    domanda
          l'interessato non ha diritto  di  ingresso  nel  territorio
          nazionale. 
              14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento
          che rientra nel  territorio  nazionale  in  violazione  del
          divieto di reingresso, e' punito con la reclusione  fino  a
          due anni, nell'ipotesi  di  allontanamento  per  motivi  di
          sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle  altre
          ipotesi.  Il  giudice  puo'  sostituire   la   pena   della
          reclusione con la misura dell'allontanamento immediato  con
          divieto di reingresso  nel  territorio  nazionale,  per  un
          periodo  da  cinque  a  dieci  anni.  L'allontanamento   e'
          immediatamente eseguito dal questore, anche se la  sentenza
          non e' definitiva. 
              15. Si applica la pena detentiva della reclusione  fino
          a tre anni in caso di reingresso nel  territorio  nazionale
          in violazione della misura dell'allontanamento disposta  ai
          sensi del comma 14, secondo periodo. 
              16. Nei casi di cui ai commi 14 e  15  si  procede  con
          rito direttissimo.  In  caso  di  condanna,  salvo  che  il
          giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo periodo, e'
          sempre adottato un nuovo  provvedimento  di  allontanamento
          immediatamente esecutivo, al quale si  applicano  le  norme
          del comma 11. 
              17.  I  provvedimenti  di  allontanamento  di  cui   al
          presente articolo sono adottati tenendo conto  anche  delle
          segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza  o
          di dimora del destinatario del provvedimento.»; 
              «Art.   21   (Allontanamento   per   cessazione   delle
          condizioni che determinano il diritto di soggiorno).  -  1.
          Il provvedimento  di  allontanamento  dei  cittadini  degli
          altri  Stati  membri  dell'Unione  europea   o   dei   loro
          familiari,  qualunque  sia  la  loro   cittadinanza,   puo'
          altresi'  essere  adottato  quando  vengono  a  mancare  le
          condizioni  che  determinano  il   diritto   di   soggiorno
          dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e  salvo
          quanto previsto dagli articoli 11 e 12. L'eventuale ricorso
          da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi  familiari
          al  sistema   di   assistenza   sociale   non   costituisce
          automaticamente causa di  allontanamento,  ma  deve  essere
          valutato caso per caso. 
              2. Il provvedimento di cui al comma 1 e'  adottato  dal
          prefetto, territorialmente competente secondo la  residenza
          o dimora del destinatario, anche su  segnalazione  motivata
          del sindaco del luogo  di  residenza  o  dimora,  con  atto
          motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento  e'
          adottato  tenendo  conto   della   durata   del   soggiorno
          dell'interessato, della sua eta', della sua  salute,  della
          sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami  con
          il Paese di origine. Il provvedimento riporta le  modalita'
          di  impugnazione,  nonche'  il  termine  per  lasciare   il
          territorio nazionale, che non puo' essere inferiore  ad  un
          mese. Se il destinatario non comprende la lingua  italiana,
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,  comma
          10. 
              3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'
          consegnata all'interessato una attestazione di  obbligo  di
          adempimento  dell'allontanamento,  secondo   le   modalita'
          stabilite con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e  del
          Ministro degli  affari  esteri,  da  presentare  presso  un
          consolato italiano. Il provvedimento di  allontanamento  di
          cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di  reingresso
          sul territorio nazionale. 
              4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che
          non hanno ottemperato al provvedimento di allontanamento di
          cui al comma 2 e  sono  stati  individuati  sul  territorio
          dello Stato oltre il termine fissato, senza aver provveduto
          alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 3,  il
          prefetto puo' adottare un provvedimento  di  allontanamento
          coattivo  per  motivi  di   ordine   pubblico,   ai   sensi
          dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.». 

        
      
          
Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei
cittadini comunitari e dei loro familiari

                               Art. 2 
 
Modifiche  all'articolo  183-ter  delle  norme  di   attuazione,   di
  coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 
 
   1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di  coordinamento
e transitorie del codice di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente: 
  ((  «Articolo  183-ter  (Esecuzione  della  misura   di   sicurezza
dell'allontanamento del cittadino di  uno  Stato  membro  dell'Unione
europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento  del  cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui
agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera  a),  del
decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  30,  e'   disposto   in
conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo.» )) . 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
          agosto 1989, n. 182. 

        
      
          
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

                               Art. 3 
 
 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.
           286, in attuazione della direttiva 2008/115/CE 
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 5, comma 6, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Il permesso di soggiorno per motivi umanitari  e'  rilasciato  dal
questore  secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
attuazione.» ; 
    b) all'articolo 10-bis, al comma 2, sono aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole:(( «ovvero  allo  straniero  identificato  durante  i
controlli della  polizia  di  frontiera,  in  uscita  dal  territorio
nazionale» )) ; 
    c) all'articolo 13: 
      1) al comma 2: 
        a) all'alinea, dopo le parole: «disposta dal  prefetto»  sono
inserite le seguenti: «, caso per caso »; 
        b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) si e' trattenuto nel territorio dello Stato in assenza  della
comunicazione di cui all'articolo 27,  comma  1-bis,  o  senza  avere
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo  che
il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di
soggiorno e' stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto
da piu' di sessanta giorni e non  ne  e'  stato  chiesto  il  rinnovo
ovvero se lo straniero si e' trattenuto sul territorio dello Stato in
violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio  2007,  n.
68;»; 
      2) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: 
  «2-ter. L'espulsione non e' disposta,  ne'  eseguita  coattivamente
qualora il provvedimento sia stato gia' adottato, nei confronti dello
straniero identificato in uscita dal territorio nazionale  durante  i
controlli di polizia alle frontiere esterne.»; 
      3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. L'espulsione e' eseguita dal questore con accompagnamento  alla
frontiera a mezzo della forza pubblica: 
    a) nelle ipotesi di cui ai commi  1  e  2,  lettera  c),  ((  del
presente  articolo  ))  ovvero   all'articolo   3,   comma   1,   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
    b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis; 
    c) quando la domanda di permesso di soggiorno e'  stata  respinta
in quanto manifestamente infondata o fraudolenta; 
    d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non  abbia
osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di  cui  al
comma 5; 
    e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle  misure  di
cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis; 
    f) nelle ipotesi di cui agli articoli  15  e  16  e  nelle  altre
ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello  straniero  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale; 
    g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.»; 
      4) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4,  lettera
b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da  cui  il
prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo  straniero  possa
sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione: 
    a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro   documento
equipollente, in corso di validita'; 
    b)  mancanza  di  idonea  documentazione  atta  a  dimostrare  la
disponibilita'  di  un  alloggio   ove   possa   essere   agevolmente
rintracciato; 
    c) avere in  precedenza  dichiarato  o  attestato  falsamente  le
proprie generalita'; 
    d) non avere ottemperato ad uno dei  provvedimenti  emessi  dalla
competente autorita', in applicazione  dei  commi  5  e  13,  nonche'
dell'articolo 14; 
    e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.»; 
      5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Lo straniero, destinatario di  un  provvedimento  d'espulsione,
qualora non ricorrano le condizioni per  l'accompagnamento  immediato
alla frontiera di cui al comma 4, puo' chiedere al prefetto, ai  fini
dell'esecuzione dell'espulsione, la concessione di un periodo per  la
partenza  volontaria,  anche  attraverso   programmi   di   rimpatrio
volontario ed assistito, di cui  all'articolo  14-ter.  Il  prefetto,
valutato il singolo caso, con lo stesso provvedimento di  espulsione,
intima  lo  straniero  a  lasciare  volontariamente   il   territorio
nazionale, entro un termine compreso tra 7 e 30 giorni. Tale  termine
puo' essere  prorogato,  ove  necessario,  per  un  periodo  congruo,
commisurato alle circostanze specifiche del caso  individuale,  quali
la durata del soggiorno  nel  territorio  nazionale,  l'esistenza  di
minori che frequentano la scuola ovvero di altri legami  familiari  e
sociali, nonche' l'ammissione a programmi di rimpatrio volontario  ed
assistito, di cui all'articolo  14-ter.  La  questura,  acquisita  la
prova dell'avvenuto rimpatrio  dello  straniero,  avvisa  l'autorita'
giudiziaria  competente  per  l'accertamento   del   reato   previsto
dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo
articolo. Le  disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano,
comunque,  allo  straniero  destinatario  di  un   provvedimento   di
respingimento, di cui all'articolo 10.»; 
      6) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
  «5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura provvede a
dare  adeguata  informazione  allo  straniero   della   facolta'   di
richiedere un termine per la  partenza  volontaria,  mediante  schede
informative plurilingue. In caso di mancata  richiesta  del  termine,
l'espulsione e' eseguita ai sensi del comma 4. 
  5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il
questore chiede allo straniero di  dimostrare  la  disponibilita'  di
risorse economiche sufficienti derivanti  da  fonti  lecite,  per  un
importo proporzionato al termine concesso, compreso  tra  una  e  tre
mensilita' dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresi',
una o piu' delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro
documento equipollente  in  corso  di  validita',  da  restituire  al
momento  della  partenza;  b)  obbligo  di   dimora   in   un   luogo
preventivamente   individuato,   dove   possa   essere    agevolmente
rintracciato;  c)  obbligo  di  presentazione,  in  giorni  ed  orari
stabiliti, presso un ufficio della  forza  pubblica  territorialmente
competente. Le misure di cui al secondo  periodo  sono  adottate  con
provvedimento   motivato,   che    ha    effetto    dalla    notifica
all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e  4  del
regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni  al  giudice
della convalida. Il provvedimento e' comunicato entro  48  ore  dalla
notifica al giudice di pace competente per territorio. Il giudice, se
ne ricorrono i presupposti, dispone con decreto  la  convalida  nelle
successive 48 ore. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il
questore, possono essere modificate o revocate dal giudice  di  pace.
Il contravventore anche solo ad una delle predette misure  e'  punito
con la multa da 3.000  a  18.000  euro.  In  tale  ipotesi,  ai  fini
dell'espulsione dello straniero, non e'  richiesto  il  rilascio  del
nulla osta di cui al comma  3  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria
competente   all'accertamento   del   reato.   Il   questore   esegue
l'espulsione, disposta ai  sensi  del  comma  4,  anche  mediante  le
modalita' previste all'articolo 14.»; 
      7) al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «Nei casi previsti
ai commi 4 e 5» sono sostituite con le seguenti: «Nei  casi  previsti
al comma 4»; 
      8)  al  comma  13  le  parole:  «Lo  straniero  espulso»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «Lo  straniero   destinatario   di   un
provvedimento di espulsione»; 
      9) il comma 14 e' sostituito dal seguente: 
  «14. Il divieto di cui  al  comma  13  opera  per  un  periodo  non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata  e'
determinata tenendo conto  di  tutte  le  circostanze  pertinenti  il
singolo caso. Nei casi di espulsione disposta ai sensi dei commi 1  e
2,  lettera  c),  ((  del  presente  articolo  ))  ovvero  ai   sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,
puo' essere previsto un termine  superiore  a  cinque  anni,  la  cui
durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte   le   circostanze
pertinenti il singolo caso. Per i provvedimenti di espulsione di  cui
al comma 5, il divieto previsto al comma 13  decorre  dalla  scadenza
del  termine  assegnato  e   puo'   essere   revocato,   su   istanza
dell'interessato,  a  condizione  che  fornisca  la  prova  di  avere
lasciato il territorio nazionale entro il termine  di  cui  al  comma
5.»; 
    d) all'articolo 14: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Quando non e' possibile eseguire con immediatezza  l'espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,  a  causa
di  situazioni  transitorie  che  ostacolano  la   preparazione   del
rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento, il questore  dispone
che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente  necessario
presso il centro di identificazione ed espulsione  piu'  vicino,  tra
quelli  individuati   o   costituiti   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze.  Tra  le  situazioni  che   legittimano   il   trattenimento
rientrano, oltre a quelle  indicate  all'articolo  13,  comma  4-bis,
anche quelle riconducibili alla necessita' di prestare soccorso  allo
straniero o di effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla
sua identita' o nazionalita' ovvero di acquisire i documenti  per  il
viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto idoneo.»; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in possesso di passaporto o
altro documento equipollente in corso di validita' e l'espulsione non
e' stata disposta ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c),
(( del presente testo unico )) o ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,
del  decreto-legge  27  luglio  2005,   n.   144,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  il  questore,  in
luogo del trattenimento di cui al comma 1, puo' disporre una  o  piu'
delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o  altro  documento
equipollente in corso di validita', da restituire  al  momento  della
partenza;  b)  obbligo  di  dimora  in   un   luogo   preventivamente
individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato;  c)  obbligo
di presentazione, in giorni ed orari  stabiliti,  presso  un  ufficio
della forza pubblica territorialmente competente. Le misure di cui al
primo periodo  sono  adottate  con  provvedimento  motivato,  che  ha
effetto   dalla   notifica   all'interessato,   disposta   ai   sensi
dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo
stesso ha facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
memorie o deduzioni al giudice della convalida. Il  provvedimento  e'
comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace  competente
per territorio. Il giudice, se ne ricorrono  i  presupposti,  dispone
con decreto la convalida nelle  successive  48  ore.  Le  misure,  su
istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,   possono   essere
modificate o revocate dal giudice di pace.  Il  contravventore  anche
solo ad una delle predette misure e' punito con la multa da  3.000  a
18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero
non e' richiesto il rilascio del nulla osta ((  di  cui  all'articolo
13, comma  3,  ))  da  parte  dell'autorita'  giudiziaria  competente
all'accertamento   del   reato.    Qualora    non    sia    possibile
l'accompagnamento immediato alla frontiera, con le modalita'  di  cui
all'articolo 13, comma 3, il questore provvede ai sensi dei commi 1 o
5-bis (( del presente articolo.» )) ; 
      3) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per  un  periodo
di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e
della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio
presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore,
puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima  di
tale termine, il questore esegue  l'espulsione  o  il  respingimento,
dandone  comunicazione  senza  ritardo  al  giudice.  Trascorso  tale
termine, qualora permangano le condizioni indicate  al  comma  1,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento per un periodo ulteriore di  sessanta  giorni.  Qualora
persistono le condizioni di cui al quarto periodo, il  questore  puo'
chiedere al giudice  un'ulteriore  proroga  di  sessanta  giorni.  Il
periodo  massimo  complessivo  di  trattenimento  non   puo'   essere
superiore a centottanta  giorni.  Qualora  non  sia  stato  possibile
procedere all'allontanamento,  nonostante  sia  stato  compiuto  ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione  al  rimpatrio
del  cittadino   del   Paese   terzo   interessato   o   di   ritardi
nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi,  il
questore  puo'  chiedere  al  giudice  di   pace   la   proroga   del
trattenimento, di  volta  in  volta,  per  periodi  non  superiori  a
sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
Il  questore,  in  ogni  caso,  puo'  eseguire  l'espulsione   e   il
respingimento anche  prima  della  scadenza  del  termine  prorogato,
dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.»; 
      4) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «5-bis. Allo scopo  di  porre  fine  al  soggiorno  illegale  dello
straniero  e  di  adottare  le   misure   necessarie   per   eseguire
immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento,  il
questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello  Stato
entro il termine di sette giorni, qualora  non  sia  stato  possibile
trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero  la
permanenza  presso   tale   struttura   non   ne   abbia   consentito
l'allontanamento dal  territorio  nazionale.  L'ordine  e'  dato  con
provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di  violazione,
delle conseguenze sanzionatorie. L'ordine del  questore  puo'  essere
accompagnato dalla consegna all'interessato, anche su sua  richiesta,
della documentazione necessaria  per  raggiungere  gli  uffici  della
rappresentanza  diplomatica  del  suo  Paese  in  Italia,  anche   se
onoraria, nonche' per rientrare nello Stato di  appartenenza  ovvero,
quando cio' non sia possibile, nello Stato di  provenienza,  compreso
il titolo di viaggio.»; 
      5) il comma 5-ter e' sostituito dal seguente: 
  «5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis e'  punita,
salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da  10.000  a
20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai  sensi
dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di
rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
sia sottratto. Si  applica  la  multa  da  6.000  a  15.000  euro  se
l'espulsione e' stata disposta in  base  all'articolo  13,  comma  5.
Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi  4  e
5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere,
si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di  espulsione  per
violazione all'ordine di  allontanamento  adottato  dal  questore  ai
sensi del comma 5-bis (( del presente  articolo.))  Qualora  non  sia
possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis (( del  presente  articolo,
)) nonche', ricorrendone i presupposti, quelle  di  cui  all'articolo
13, comma 3.»; 
      6) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
  «5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai  sensi  del  comma
5-ter, terzo periodo, e' punita, salvo giustificato  motivo,  con  la
multa da 15.000 a  30.000  euro.  Si  applicano,  in  ogni  caso,  le
disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.»; 
      7) dopo il comma 5-quater e' inserito il seguente: 
  «5-quater.1.  Nella  valutazione  della   condotta   tenuta   dallo
straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di  cui  ai  commi
5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche  l'eventuale  consegna
all'interessato della  documentazione  di  cui  al  comma  5-bis,  la
cooperazione  resa  dallo  stesso   ai   fini   dell'esecuzione   del
provvedimento   di   allontanamento,   in   particolare    attraverso
l'esibizione d'idonea documentazione.»; 
      8) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
  «5-quinquies. Al procedimento  penale  per  i  reati  di  cui  agli
articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni  di  cui  agli
articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis, del decreto legislativo  28  agosto
2000, n. 274.»; 
      9) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello  straniero
denunciato ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater, non e'  richiesto  il
rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13,  comma  3,  da  parte
dell'autorita' giudiziaria competente all'accertamento  del  medesimo
reato. Il questore  comunica  l'avvenuta  esecuzione  dell'espulsione
all'autorita' giudiziaria competente all'accertamento del reato. 
  5-septies.  Il  giudice,  acquisita  la   notizia   dell'esecuzione
dell'espulsione, pronuncia sentenza di non luogo a procedere.  Se  lo
straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato  prima  del
termine previsto dall'articolo 13, comma 14,  si  applica  l'articolo
345 del codice di procedura penale.»; 
      10) al comma 7, le parole: «a  ripristinare  senza  ritardo  la
misura nel caso questa venga violata» sono sostituite dalle seguenti:
«, nel caso la misura sia violata, a  ripristinare  il  trattenimento
mediante l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento. (( Il
periodo  di  trattenimento  disposto  dal  nuovo   provvedimento   e'
computato nel termine massimo per il trattenimento indicato dal comma
5» )); 
    e) dopo l'articolo 14-bis, e' inserito il seguente: 
  (( «Art. 14-ter (Programmi di  rimpatrio  assistito).  ))  - 1.  Il
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse di cui al  comma  7,
attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel  settore  dei  rimpatri,  con  gli  enti
locali e con  associazioni  attive  nell'assistenza  agli  immigrati,
programmi di rimpatrio volontario ed  assistito  verso  il  Paese  di
origine o di provenienza di cittadini di Paesi  terzi,  salvo  quanto
previsto al comma 3. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno  sono  definite  le  linee
guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio  volontario  ed
assistito,  fissando  criteri  di   priorita'   che   tengano   conto
innanzitutto delle condizioni di vulnerabilita'  dello  straniero  di
cui  all'articolo  19,   comma   2-bis,   nonche'   i   criteri   per
l'individuazione   delle   organizzazioni,   degli   enti   e   delle
associazioni di cui al comma 1 (( del presente articolo. )) 
  3. Nel  caso  in  cui  lo  straniero  irregolarmente  presente  nel
territorio e' ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la
prefettura del luogo ove egli si trova ne  da'  comunicazione,  senza
ritardo, alla competente questura, anche  in  via  telematica.  Fatto
salvo quanto  previsto  al  comma  6,  e'  sospesa  l'esecuzione  dei
provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2
e 14, comma 5-bis. E' sospesa l'efficacia delle misure  eventualmente
adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma  5.2,  e  14,
comma 1-bis. La questura, dopo avere  ricevuto  dalla  prefettura  la
comunicazione, anche in via telematica, dell'avvenuto rimpatrio dello
straniero,   avvisa   l'autorita'    giudiziaria    competente    per
l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai  fini  di
cui al comma 5 del medesimo articolo. 
  4. Nei confronti dello straniero che si  sottrae  al  programma  di
rimpatrio, i provvedimenti di  cui  al  comma  3  sono  eseguiti  dal
questore con l'accompagnamento immediato  alla  frontiera,  ai  sensi
dell'articolo  13,  comma  4,  anche  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 14. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  agli
stranieri che: 
    a) hanno gia' beneficiato dei programmi di cui al comma 1; 
    b) si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 13,  comma  4,
lettere a), d) e f) ovvero nelle condizioni di cui  all'articolo  13,
comma 4-bis, lettere d) ed e); 
    c) siano destinatari  di  un  provvedimento  di  espulsione  come
sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale  ((  ovvero
di un provvedimento di  estradizione  o  di  un  mandato  di  arresto
europeo o di un mandato  di  arresto  da  parte  della  Corte  penale
internazionale. )) 
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al  comma
1 trattenuti nei Centri di identificazione  ed  espulsione  rimangono
nel Centro fino  alla  partenza,  nei  limiti  della  durata  massima
prevista dall'articolo 14, comma 5. 
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito
di cui al comma 1 si provvede nei limiti: 
    a)  delle  risorse  disponibili  del  Fondo  rimpatri,   di   cui
all'articolo 14-bis, individuate annualmente con decreto del Ministro
dell'interno; 
    b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati  a  tale
scopo, secondo le relative modalita' di gestione.»; 
    f) all'articolo 16, comma 1, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
  «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso  di
sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter  e
5-quater.»; 
    g) all'articolo 19: 
      1) nella rubrica, dopo le parole: «e  di  respingimento.»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «Disposizioni  in   materia   di   categorie
vulnerabili.»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di  persone
affette da disabilita', degli anziani, dei minori, dei componenti  di
famiglie monoparentali con figli minori nonche'  dei  minori,  ovvero
delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono
effettuate  con  modalita'  compatibili  con  le  singole  situazioni
personali, debitamente accertate.»; 
    (( g-bis) all'articolo 32, comma 1-bis: )) 
      1) le parole: (( «sempreche' non sia intervenuta una  decisione
del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, )) » sono
soppresse; 
      2) dopo le parole: «ovvero sottoposti a tutela,» sono  inserite
le seguenti:(( «previo parere positivo  del  Comitato  per  i  minori
stranieri di cui all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero  ai
minori stranieri non accompagnati». )) 
  2.  Il  decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,
introdotto dal comma 1, lettera e), e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 5, 10-bis, 13, 14,
          16, 19 e 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286
          (Testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione    dello
          straniero), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  18  agosto
          1998, n. 191, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  5  (Permesso  di  soggiorno).   -   1.   Possono
          soggiornare  nel  territorio  dello  Stato  gli   stranieri
          entrati regolarmente ai sensi dell'articolo  4,  che  siano
          muniti di carta di soggiorno o  di  permesso  di  soggiorno
          rilasciati, e in corso di validita', a norma  del  presente
          testo  unico  o  che  siano  in  possesso  di  permesso  di
          soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
          autorita' di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei
          limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. 
              2. Il permesso  di  soggiorno  deve  essere  richiesto,
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero
          si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso  nel
          territorio dello Stato ed e' rilasciato  per  le  attivita'
          previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti.
          Il  regolamento  di  attuazione  puo'  provvedere  speciali
          modalita' di rilascio relativamente ai soggiorni brevi  per
          motivi di turismo, di giustizia, di attesa  di  emigrazione
          in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro
          di culto nonche' ai soggiorni in case  di  cura,  ospedali,
          istituti civili e religiosi e altre convivenze. 
              2-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  permesso   di
          soggiorno e' sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. 
              2-ter. La  richiesta  di  rilascio  e  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno e' sottoposta  al  versamento  di  un
          contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
          un  massimo  di  200  euro   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dell'interno, che  stabilisce  altresi'  le  modalita'  del
          versamento  nonche'  le  modalita'  di   attuazione   della
          disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma  2.  Non  e'
          richiesto il versamento del contributo per il  rilascio  ed
          il  rinnovo  del  permesso  di  soggiorno  per  asilo,  per
          richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per  motivi
          umanitari. 
              3. La durata del permesso di soggiorno  non  rilasciato
          per  motivi  di  lavoro  e'  quella  prevista   dal   visto
          d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o
          in   attuazione   degli   accordi   e   delle   convenzioni
          internazionali in  vigore.  La  durata  non  puo'  comunque
          essere: 
                a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo
          ); 
                b) . 
                c) superiore ad un anno, in relazione alla  frequenza
          di  un  corso  per  studio  o  per  formazione  debitamente
          certificata;   il   permesso   e'   tuttavia    rinnovabile
          annualmente nel caso di corsi pluriennali; 
                d) . 
                e)   superiore   alle   necessita'   specificatamente
          documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo
          unico o dal regolamento di attuazione. 
              3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro e'
          rilasciato  a  seguito  della  stipula  del  contratto   di
          soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5-bis.  La  durata
          del relativo permesso di soggiorno  per  lavoro  e'  quella
          prevista dal contratto di soggiorno  e  comunque  non  puo'
          superare: 
                a) in relazione ad uno o  piu'  contratti  di  lavoro
          stagionale, la durata complessiva di nove mesi; 
                b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo determinato, la durata di un anno; 
                c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
          a tempo indeterminato, la durata di due anni. 
              3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto  in
          Italia almeno due  anni  di  seguito  per  prestare  lavoro
          stagionale puo' essere rilasciato,  qualora  si  tratti  di
          impieghi  ripetitivi,  un  permesso  pluriennale,  a   tale
          titolo, fino a tre  annualita',  per  la  durata  temporale
          annuale di  cui  ha  usufruito  nell'ultimo  dei  due  anni
          precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto  di
          ingresso e' rilasciato ogni anno. Il permesso  e'  revocato
          immediatamente nel  caso  in  cui  lo  straniero  violi  le
          disposizioni del presente testo unico. 
              3-quater. Possono inoltre  soggiornare  nel  territorio
          dello Stato gli stranieri muniti di permesso  di  soggiorno
          per   lavoro   autonomo   rilasciato   sulla   base   della
          certificazione della competente rappresentanza  diplomatica
          o  consolare  italiana  della  sussistenza  dei   requisiti
          previsti dall'articolo 26  del  presente  testo  unico.  Il
          permesso di soggiorno non puo' avere validita' superiore ad
          un periodo di due anni. 
              3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o  consolare
          italiana che rilascia il visto di ingresso  per  motivi  di
          lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il
          visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5
          dell'articolo  26,  ne  da'  comunicazione  anche  in   via
          telematica al Ministero  dell'interno  e  all'INPS  nonche'
          all'INAIL  per  l'inserimento  nell'archivio  previsto  dal
          comma  9  dell'articolo  22   entro   trenta   giorni   dal
          ricevimento della documentazione. Uguale  comunicazione  e'
          data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso  per
          ricongiungimento familiare di  cui  all'articolo  29  entro
          trenta giorni dal ricevimento della documentazione. 
              3-sexies. Nei casi di  ricongiungimento  familiare,  ai
          sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno
          non puo' essere superiore a due anni. 
              4. Il rinnovo del permesso di  soggiorno  e'  richiesto
          dallo straniero al questore della provincia in cui  dimora,
          almeno  sessanta  giorni  prima  della  scadenza,   ed   e'
          sottoposto alla verifica delle condizioni previste  per  il
          rilascio e delle diverse condizioni previste  dal  presente
          testo unico. Fatti salvi i  diversi  termini  previsti  dal
          presente testo unico e dal regolamento  di  attuazione,  il
          permesso di soggiorno  e'  rinnovato  per  una  durata  non
          superiore a quella stabilita con rilascio iniziale. 
              4-bis.  Lo  straniero  che  richiede  il  rinnovo   del
          permesso   di   soggiorno   e'   sottoposto    a    rilievi
          fotodattiloscopici. 
              5. Il permesso di  soggiorno  o  il  suo  rinnovo  sono
          rifiutati  e,  se  il  permesso  di  soggiorno   e'   stato
          rilasciato, esso e' revocato, quando mancano  o  vengono  a
          mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno
          nel territorio dello Stato,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'articolo  22,  comma  9,  e  sempre  che   non   siano
          sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e
          che non si tratti di irregolarita' amministrative sanabili.
          Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio,  di
          revoca o di diniego di rinnovo del  permesso  di  soggiorno
          dello  straniero  che   ha   esercitato   il   diritto   al
          ricongiungimento    familiare    ovvero    del    familiare
          ricongiunto, ai sensi  dell'articolo  29,  si  tiene  anche
          conto  della  natura  e  della  effettivita'  dei   vincoli
          familiari  dell'interessato  e  dell'esistenza  di   legami
          familiari e sociali con il suo  Paese  d'origine,  nonche',
          per lo straniero gia' presente  sul  territorio  nazionale,
          anche  della  durata  del  suo   soggiorno   nel   medesimo
          territorio nazionale. 
              5-bis. Nel valutare la  pericolosita'  dello  straniero
          per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o  di  uno
          dei Paesi con i quali l'Italia abbia  sottoscritto  accordi
          per la soppressione dei controlli alle frontiere interne  e
          la libera circolazione delle persone ai fini  dell'adozione
          del provvedimento di revoca o di  diniego  di  rinnovo  del
          permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene  conto
          anche di eventuali condanne  per  i  reati  previsti  dagli
          articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a),  del
          codice di procedura penale,  ovvero  per  i  reati  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 3. 
              5-ter. Il permesso di soggiorno e' rifiutato o revocato
          quando  si  accerti  la  violazione  del  divieto  di   cui
          all'articolo 29, comma 1-ter. 
              6. Il rifiuto o la revoca  del  permesso  di  soggiorno
          possono essere altresi' adottati sulla base di  convenzioni
          o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia,  quando
          lo  straniero  non  soddisfi  le  condizioni  di  soggiorno
          applicabili  in  uno  degli  Stati  contraenti,  salvo  che
          ricorrano  seri  motivi,  in   particolare   di   carattere
          umanitario  o  risultanti  da  obblighi  costituzionali   o
          internazionali  dello  Stato  italiano.  Il   permesso   di
          soggiorno per motivi umanitari e' rilasciato  dal  questore
          secondo  le   modalita'   previste   nel   regolamento   di
          attuazione. 
              7. Gli stranieri muniti del  permesso  di  soggiorno  o
          titolo equipollente rilasciato dall'autorita' di uno  Stato
          appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in
          Italia  sono  tenuti  a  dichiarare  la  loro  presenza  al
          questore con le modalita' e nei termini di cui al comma  2.
          Agli   stessi   e'   rilasciata   idonea   ricevuta   della
          dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma euro 103
          a euro 309. Qualora la dichiarazione non venga  resa  entro
          60 giorni dall'ingresso nel  territorio  dello  Stato  puo'
          essere disposta l'espulsione amministrativa. 
              8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno  di
          cui all'articolo 9 sono  rilasciati  mediante  utilizzo  di
          mezzi   a   tecnologia   avanzata    con    caratteristiche
          anticontraffazione conformi ai  modelli  da  approvare  con
          decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie,  in  attuazione
          del regolamento (CE) n. 1030/2002  del  Consiglio,  del  13
          giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello  uniforme
          per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
          terzi. Il permesso di soggiorno e  la  carta  di  soggiorno
          rilasciati  in  conformita'  ai  predetti  modelli   recano
          inoltre  i  dati  personali  previsti,  per  la  carta   di
          identita' e gli altri documenti elettronici,  dall'articolo
          36  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
          regolamentari in materia di documentazione  amministrativa,
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445. 
              8-bis.  Chiunque  contraffa'  o  altera  un  visto   di
          ingresso  o  reingresso,  un  permesso  di  soggiorno,   un
          contratto di soggiorno o una  carta  di  soggiorno,  ovvero
          contraffa' o altera documenti al  fine  di  determinare  il
          rilascio di un visto di ingresso o  di  reingresso,  di  un
          permesso di soggiorno, di un contratto di  soggiorno  o  di
          una  carta  di  soggiorno  oppure  utilizza  uno  di   tali
          documenti  contraffatti  o  alterati,  e'  punito  con   la
          reclusione da uno a sei anni. Se la  falsita'  concerne  un
          atto o parte di un atto che faccia fede fino a  querela  di
          falso la reclusione e' da tre a  dieci  anni.  La  pena  e'
          aumentata se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale. 
              9. Il permesso di soggiorno e' rilasciato, rinnovato  o
          convertito entro venti giorni dalla data in  cui  e'  stata
          presentata la domanda,  se  sussistono  i  requisiti  e  le
          condizioni  previsti  dal  presente  testo  unico   e   dal
          regolamento di attuazione  per  il  permesso  di  soggiorno
          richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo  di
          permesso da rilasciare in applicazione del  presente  testo
          unico.»; 
              «Art.  10-bis  (Ingresso  e  soggiorno   illegale   nel
          territorio  dello  Stato).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa  ingresso
          ovvero  si  trattiene  nel  territorio  dello   Stato,   in
          violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico
          nonche' di quelle di cui  all'articolo  1  della  legge  28
          maggio 2007, n. 68, e' punito  con  l'ammenda  da  5.000  a
          10.000 euro. Al reato di  cui  al  presente  comma  non  si
          applica l'articolo 162 del codice penale. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          allo   straniero   destinatario   del   provvedimento    di
          respingimento ai sensi dell'articolo  10,  comma  1  ovvero
          allo  straniero  identificato  durante  i  controlli  della
          polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale. 
              3. Al procedimento penale per il reato di cui al  comma
          1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis,
          20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.
          274. 
              4.  Ai  fini  dell'esecuzione   dell'espulsione   dello
          straniero denunciato ai sensi del comma 1 non e'  richiesto
          il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3,
          da    parte    dell'autorita'    giudiziaria     competente
          all'accertamento del medesimo reato. Il  questore  comunica
          l'avvenuta   esecuzione    dell'espulsione    ovvero    del
          respingimento   di   cui   all'articolo   10,   comma    2,
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5. Il giudice,  acquisita  la  notizia  dell'esecuzione
          dell'espulsione o del respingimento ai sensi  dell'articolo
          10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo  a  procedere.
          Se lo straniero rientra illegalmente nel  territorio  dello
          Stato prima del termine previsto  dall'articolo  13,  comma
          14, si applica  l'articolo  345  del  codice  di  procedura
          penale. 
              6.  Nel  caso  di  presentazione  di  una  domanda   di
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre  2007,  n.  251,  il  procedimento   e'   sospeso.
          Acquisita  la  comunicazione   del   riconoscimento   della
          protezione internazionale di cui al decreto legislativo  19
          novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso  di
          soggiorno nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6, del
          presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere.»; 
              «Art. 13 (Espulsione amministrativa). - 1.  Per  motivi
          di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il  Ministro
          dell'interno puo'  disporre  l'espulsione  dello  straniero
          anche non residente nel  territorio  dello  Stato,  dandone
          preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri
          e al Ministro degli affari esteri. 
              2. L'espulsione e'  disposta  dal  prefetto,  caso  per
          caso, quando lo straniero: 
                a) e' entrato nel territorio dello Stato sottraendosi
          ai controlli di frontiera e non e' stato respinto ai  sensi
          dell'articolo 10; 
                b) si e' trattenuto nel  territorio  dello  Stato  in
          assenza della comunicazione di cui all'articolo  27,  comma
          1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel
          termine prescritto, salvo che  il  ritardo  sia  dipeso  da
          forza maggiore, ovvero quando il permesso di  soggiorno  e'
          stato revocato o annullato o rifiutato ovvero e' scaduto da
          piu' di sessanta giorni  e  non  ne  e'  stato  chiesto  il
          rinnovo  ovvero  se  lo  straniero  si  e'  trattenuto  sul
          territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma
          3, della legge 28 maggio 2007, n. 68; 
                c)  appartiene  a  taluna  delle  categorie  indicate
          nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
          sostituto dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.
          327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.  575,
          come sostituito dall'articolo 13 della legge  13  settembre
          1982, n. 646. 
              2-bis. Nell'adottare il provvedimento di espulsione  ai
          sensi del comma 2, lettere a) e  b),  nei  confronti  dello
          straniero che ha esercitato il diritto al  ricongiungimento
          familiare  ovvero  del  familiare  ricongiunto,  ai   sensi
          dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della
          effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato,  della
          durata del suo soggiorno nel territorio  nazionale  nonche'
          dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con
          il suo Paese d'origine. 
              2-ter.  L'espulsione  non  e'  disposta,  ne'  eseguita
          coattivamente  qualora  il  provvedimento  sia  stato  gia'
          adottato, nei confronti  dello  straniero  identificato  in
          uscita dal territorio  nazionale  durante  i  controlli  di
          polizia alle frontiere esterne. 
              3. L'espulsione e' disposta in ogni  caso  con  decreto
          motivato immediatamente esecutivo, anche  se  sottoposto  a
          gravame o impugnativa da parte dell'interessato. Quando  lo
          straniero e' sottoposto a  procedimento  penale  e  non  si
          trova  in  stato  di  custodia  cautelare  in  carcere,  il
          questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla
          osta all'autorita' giudiziaria, che puo'  negarlo  solo  in
          presenza di inderogabili esigenze processuali  valutate  in
          relazione   all'accertamento   della   responsabilita'   di
          eventuali concorrenti nel reato o imputati in  procedimenti
          per reati connessi, e all'interesse della  persona  offesa.
          In tal caso l'esecuzione del provvedimento e' sospesa  fino
          a quando l'autorita'  giudiziaria  comunica  la  cessazione
          delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il  nulla
          osta, provvede all'espulsione con le modalita'  di  cui  al
          comma  4.  Il  nulla  osta  si  intende  concesso   qualora
          l'autorita' giudiziaria non  provveda  entro  sette  giorni
          dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa  della
          decisione sulla richiesta di nulla osta, il  questore  puo'
          adottare la misura del trattenimento presso  un  centro  di
          identificazione ed espulsione, ai sensi dell'articolo 14. 
              3-bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,  il
          giudice rilascia il nulla osta  all'atto  della  convalida,
          salvo che applichi la misura della  custodia  cautelare  in
          carcere ai sensi dell'articolo 391, comma 5, del codice  di
          procedura penale, o che ricorra una delle  ragioni  per  le
          quali il nulla osta puo' essere negato ai sensi  del  comma
          3. 
              3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3  si  applicano
          anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo
          che sia stata revocata o dichiarata estinta  per  qualsiasi
          ragione la  misura  della  custodia  cautelare  in  carcere
          applicata nei suoi confronti. Il  giudice,  con  lo  stesso
          provvedimento con il quale revoca o  dichiara  l'estinzione
          della  misura,  decide  sul   rilascio   del   nulla   osta
          all'esecuzione   dell'espulsione.   Il   provvedimento   e'
          immediatamente comunicato al questore. 
              3-quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter,
          il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se
          non e' ancora stato emesso il provvedimento che dispone  il
          giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a  procedere.  E'
          sempre disposta la confisca delle cose indicate nel secondo
          comma dell'articolo 240 del codice penale. Si applicano  le
          disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. 
              3-quinquies.   Se   lo   straniero   espulso    rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto dal comma 14 ovvero, se di durata superiore, prima
          del termine di prescrizione del reato  piu'  grave  per  il
          quale si era  proceduto  nei  suoi  confronti,  si  applica
          l'articolo 345  del  codice  di  procedura  penale.  Se  lo
          straniero era stato scarcerato per decorrenza  dei  termini
          di durata massima della custodia cautelare, quest'ultima e'
          ripristinata  a  norma  dell'articolo  307  del  codice  di
          procedura penale. 
              3-sexies. 
              4-bis; 4. L'espulsione e'  eseguita  dal  questore  con
          accompagnamento  alla  frontiera  a   mezzo   della   forza
          pubblica: 
                a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155; 
                b) quando sussiste il rischio  di  fuga,  di  cui  al
          comma 
                c) quando la domanda  di  permesso  di  soggiorno  e'
          stata  respinta  in  quanto  manifestamente   infondata   o
          fraudolenta; 
                d)  qualora,  senza  un   giustificato   motivo,   lo
          straniero non abbia osservato il termine  concesso  per  la
          partenza volontaria, di cui al comma 5; 
                e) quando lo straniero abbia violato anche una  delle
          misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14,  comma
          1-bis; 
                f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle
          altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione  dello
          straniero come sanzione penale o come  conseguenza  di  una
          sanzione penale; 
                g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1. 
              4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al  comma
          4, lettera b), qualora ricorra almeno  una  delle  seguenti
          circostanze da cui il prefetto accerti, caso per  caso,  il
          pericolo che lo straniero possa sottrarsi  alla  volontaria
          esecuzione del provvedimento di espulsione: 
                a)  mancato  possesso  del  passaporto  o  di   altro
          documento equipollente, in corso di validita'; 
                b)  mancanza  di   idonea   documentazione   atta   a
          dimostrare la  disponibilita'  di  un  alloggio  ove  possa
          essere agevolmente rintracciato; 
                c)  avere  in  precedenza  dichiarato   o   attestato
          falsamente le proprie generalita'; 
                d) non avere ottemperato  ad  uno  dei  provvedimenti
          emessi dalla  competente  autorita',  in  applicazione  dei
          commi 5 e 13, nonche' dell'articolo 14; 
                e) avere violato anche una delle  misure  di  cui  al
          comma 5.2. 
              5.  Lo  straniero,  destinatario  di  un  provvedimento
          d'espulsione,  qualora  non  ricorrano  le  condizioni  per
          l'accompagnamento immediato alla frontiera di cui al  comma
          4, puo'  chiedere  al  prefetto,  ai  fini  dell'esecuzione
          dell'espulsione,  la  concessione  di  un  periodo  per  la
          partenza  volontaria,   anche   attraverso   programmi   di
          rimpatrio volontario  ed  assistito,  di  cui  all'articolo
          14-ter. Il prefetto,  valutato  il  singolo  caso,  con  lo
          stesso provvedimento di espulsione, intima lo  straniero  a
          lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro  un
          termine compreso tra 7  e  30  giorni.  Tale  termine  puo'
          essere prorogato, ove necessario, per un  periodo  congruo,
          commisurato   alle   circostanze   specifiche   del    caso
          individuale, quali la durata del soggiorno  nel  territorio
          nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la  scuola
          ovvero  di  altri  legami  familiari  e  sociali,   nonche'
          l'ammissione  a  programmi  di  rimpatrio   volontario   ed
          assistito,  di  cui  all'articolo  14-ter.   La   questura,
          acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio dello straniero,
          avvisa    l'autorita'    giudiziaria     competente     per
          l'accertamento del reato previsto dall'articolo 10-bis,  ai
          fini  di  cui  al  comma  5  del  medesimo   articolo.   Le
          disposizioni del presente comma non si applicano, comunque,
          allo  straniero  destinatario  di   un   provvedimento   di
          respingimento, di cui all'articolo 10. 
              5.1. Ai fini dell'applicazione del comma 5, la questura
          provvede a dare adeguata informazione allo straniero  della
          facolta'  di  richiedere  un  termine   per   la   partenza
          volontaria, mediante  schede  informative  plurilingue.  In
          caso di mancata  richiesta  del  termine,  l'espulsione  e'
          eseguita ai sensi del comma 4. 
              5.2. Laddove sia concesso un termine  per  la  partenza
          volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare
          la  disponibilita'  di   risorse   economiche   sufficienti
          derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato  al
          termine  concesso,  compreso  tra  una  e  tre   mensilita'
          dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone,  altresi',
          una  o  piu'  delle  seguenti  misure:  a)   consegna   del
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure di cui  al  secondo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione dello  straniero,  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta di cui al comma  3  da
          parte      dell'autorita'      giudiziaria       competente
          all'accertamento   del   reato.    Il    questore    esegue
          l'espulsione, disposta ai sensi del comma 4, anche mediante
          le modalita' previste all'articolo 14. 
              5-bis.  Nei  casi  previsti  al  comma  4  il  questore
          comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto  ore
          dalla sua adozione, al  giudice  di  pace  territorialmente
          competente  il  provvedimento  con  il  quale  e'  disposto
          l'accompagnamento   alla   frontiera.   L'esecuzione    del
          provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
          nazionale e' sospesa fino alla decisione  sulla  convalida.
          L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio
          con  la   partecipazione   necessaria   di   un   difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano  le  disposizioni  di
          cui al sesto e al settimo periodo del comma  8,  in  quanto
          compatibili.  Il  giudice  provvede  alla  convalida,   con
          decreto motivato,  entro  le  quarantotto  ore  successive,
          verificata l'osservanza dei  termini,  la  sussistenza  dei
          requisiti  previsti  dal  presente   articolo   e   sentito
          l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del
          procedimento  di  convalida,  lo   straniero   espulso   e'
          trattenuto  in  uno  dei  centri  di   identificazione   ed
          espulsione,  di  cui  all'articolo   14,   salvo   che   il
          procedimento possa essere definito  nel  luogo  in  cui  e'
          stato adottato il  provvedimento  di  allontanamento  anche
          prima del trasferimento  in  uno  dei  centri  disponibili.
          Quando  la  convalida  e'  concessa,  il  provvedimento  di
          accompagnamento alla frontiera  diventa  esecutivo.  Se  la
          convalida non  e'  concessa  ovvero  non  e'  osservato  il
          termine per la decisione,  il  provvedimento  del  questore
          perde ogni effetto. Avverso  il  decreto  di  convalida  e'
          proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non
          sospende l'esecuzione  dell'allontanamento  dal  territorio
          nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale  il
          giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre  dal
          momento  della   comunicazione   del   provvedimento   alla
          cancelleria. 
              5-ter. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  del
          procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi
          4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure  forniscono
          al giudice di pace, nei limiti delle  risorse  disponibili,
          il supporto occorrente e la  disponibilita'  di  un  locale
          idoneo. 
              6. 
              7. Il decreto di espulsione e il provvedimento  di  cui
          al comma  1  dell'articolo  14,  nonche'  ogni  altro  atto
          concernente l'ingresso, il soggiorno e  l'espulsione,  sono
          comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle
          modalita' di impugnazione e ad una traduzione in una lingua
          da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua
          francese, inglese o spagnola. 
              8.  Avverso  il  decreto  di  espulsione  puo'   essere
          presentato unicamente il ricorso al  giudice  di  pace  del
          luogo  in  cui  ha  sede  l'autorita'   che   ha   disposto
          l'espulsione. Il termine e' di sessanta giorni  dalla  data
          del  provvedimento  di  espulsione.  Il  giudice  di   pace
          accoglie  o  rigetta  il  ricorso,  decidendo   con   unico
          provvedimento adottato, in ogni caso,  entro  venti  giorni
          dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso  di  cui  al
          presente   comma    puo'    essere    sottoscritto    anche
          personalmente, ed e' presentato anche per il tramite  della
          rappresentanza diplomatica o consolare italiana  nel  Paese
          di destinazione. La sottoscrizione del  ricorso,  da  parte
          della persona interessata, e'  autenticata  dai  funzionari
          delle   rappresentanze   diplomatiche   o   consolari   che
          provvedono  a  certificarne  l'autenticita'  e  ne   curano
          l'inoltro  all'autorita'  giudiziaria.  Lo   straniero   e'
          ammesso all'assistenza legale da parte di un  patrocinatore
          legale di fiducia munito  di  procura  speciale  rilasciata
          avanti all'autorita' consolare. Lo  straniero  e'  altresi'
          ammesso al gratuito patrocinio  a  spese  dello  Stato,  e,
          qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da  un
          difensore designato dal giudice  nell'ambito  dei  soggetti
          iscritti nella tabella di cui all'articolo 29  delle  norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale, di cui al decreto legislativo  28  luglio
          1989, n. 271, nonche', ove necessario, da un interprete. 
              9. 
              10. 
              11. Contro il decreto ministeriale di cui al comma 1 la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e'
          disciplinata dal codice del processo amministrativo. 
              12. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  19,  lo
          straniero espulso e' rinviato allo Stato  di  appartenenza,
          ovvero, quando  cio'  non  sia  possibile,  allo  Stato  di
          provenienza. 
              13. Lo straniero destinatario di  un  provvedimento  di
          espulsione non puo' rientrare nel  territorio  dello  Stato
          senza   una   speciale    autorizzazione    del    Ministro
          dell'interno. In caso  di  trasgressione  lo  straniero  e'
          punito con la reclusione  da  uno  a  quattro  anni  ed  e'
          nuovamente  espulso  con  accompagnamento  immediato   alla
          frontiera. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  del
          presente comma non si applica nei confronti dello straniero
          gia' espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a)
          e   b),   per   il   quale   e'   stato   autorizzato    il
          ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. 
              13-bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il
          trasgressore del divieto di reingresso  e'  punito  con  la
          reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che,  gia'
          denunciato per il reato di cui  al  comma  13  ed  espulso,
          abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si  applica
          la pena della reclusione da uno a cinque anni. 
              13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e  13-bis  e'
          obbligatorio l'arresto dell'autore del  fatto  anche  fuori
          dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo. 
              14. Il divieto di cui al comma 13 opera per un  periodo
          non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni,  la
          cui  durata  e'  determinata  tenendo  conto  di  tutte  le
          circostanze  pertinenti  il  singolo  caso.  Nei  casi   di
          espulsione disposta ai sensi dei commi 1 e 2,  lettera  c),
          del presente articolo  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma  1,  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, puo' essere previsto un termine superiore a  cinque
          anni, la cui durata e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le  circostanze  pertinenti  il   singolo   caso.   Per   i
          provvedimenti di espulsione di cui al comma 5,  il  divieto
          previsto al comma 13 decorre  dalla  scadenza  del  termine
          assegnato   e   puo'   essere    revocato,    su    istanza
          dell'interessato, a condizione che  fornisca  la  prova  di
          avere lasciato il territorio nazionale entro il termine  di
          cui al comma 5. 
              15. Le disposizioni di cui al comma 5 non si  applicano
          allo  straniero  che  dimostri  sulla  base   di   elementi
          obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima
          della data di entrata in vigore della legge 6  marzo  1998,
          n. 40. In tal caso, il questore puo' adottare la misura  di
          cui all'articolo 14, comma 1. 
              16.  L'onere  derivante  dal  comma  10  del   presente
          articolo e' valutato in lire 4 miliardi per l'anno  1997  e
          in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.»; 
              «Art.14 (Esecuzione dell'espulsione). - 1.  Quando  non
          e'  possibile  eseguire   con   immediatezza   l'espulsione
          mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento,
          a  causa  di  situazioni  transitorie  che  ostacolano   la
          preparazione    del     rimpatrio     o     l'effettuazione
          dell'allontanamento, il questore dispone che  lo  straniero
          sia trattenuto per il tempo strettamente necessario  presso
          il centro di identificazione ed espulsione piu' vicino, tra
          quelli individuati o costituiti con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Tra  le  situazioni  che  legittimano   il
          trattenimento   rientrano,   oltre   a   quelle    indicate
          all'articolo 13, comma 4-bis,  anche  quelle  riconducibili
          alla necessita' di prestare soccorso allo  straniero  o  di
          effettuare accertamenti supplementari in  ordine  alla  sua
          identita' o nazionalita' ovvero di  acquisire  i  documenti
          per il viaggio o la disponibilita' di un mezzo di trasporto
          idoneo. 
              1-bis. Nei casi in cui lo straniero e' in  possesso  di
          passaporto o  altro  documento  equipollente  in  corso  di
          validita' e l'espulsione non e'  stata  disposta  ai  sensi
          dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del  presente
          testo unico o  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1,  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  31  luglio  2005,  n.  155,  il
          questore, in luogo del trattenimento di  cui  al  comma  1,
          puo' disporre una o piu' delle seguenti misure: a) consegna
          del passaporto o altro documento equipollente in  corso  di
          validita', da restituire  al  momento  della  partenza;  b)
          obbligo di dimora in un luogo preventivamente  individuato,
          dove possa essere agevolmente rintracciato; c)  obbligo  di
          presentazione, in giorni  ed  orari  stabiliti,  presso  un
          ufficio della forza pubblica  territorialmente  competente.
          Le misure  di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  con
          provvedimento  motivato,  che  ha  effetto  dalla  notifica
          all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3
          e 4 del regolamento, recante  l'avviso  che  lo  stesso  ha
          facolta' di presentare personalmente o a mezzo di difensore
          memorie  o  deduzioni  al  giudice  della   convalida.   Il
          provvedimento e' comunicato entro 48 ore dalla notifica  al
          giudice di pace competente per territorio. Il  giudice,  se
          ne  ricorrono  i  presupposti,  dispone  con   decreto   la
          convalida nelle successive 48 ore. Le  misure,  su  istanza
          dell'interessato,  sentito  il  questore,  possono   essere
          modificate   o   revocate   dal   giudice   di   pace.   Il
          contravventore anche solo ad una delle predette  misure  e'
          punito con la  multa  da  3.000  a  18.000  euro.  In  tale
          ipotesi, ai fini dell'espulsione  dello  straniero  non  e'
          richiesto il rilascio del nulla osta  di  cui  all'articolo
          13, comma 3, da parte dell'autorita' giudiziaria competente
          all'accertamento  del  reato.  Qualora  non  sia  possibile
          l'accompagnamento  immediato   alla   frontiera,   con   le
          modalita' di cui all'articolo  13,  comma  3,  il  questore
          provvede  ai  sensi  dei  commi  1  o  5-bis  del  presente
          articolo. 
              2. Lo straniero e' trattenuto nel centro con  modalita'
          tali da assicurare la necessaria  assistenza  ed  il  pieno
          rispetto  della  sua  dignita'.  Oltre  a  quanto  previsto
          dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata  in  ogni  caso  la
          liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. 
              3. Il questore del luogo in  cui  si  trova  il  centro
          trasmette   copia   degli   atti   al   giudice   di   pace
          territorialmente  competente,  per  la   convalida,   senza
          ritardo e comunque entro le quarantotto  ore  dall'adozione
          del provvedimento. 
              4. L'udienza per la convalida si svolge  in  camera  di
          consiglio con la partecipazione necessaria di un  difensore
          tempestivamente  avvertito.  L'interessato   e'   anch'esso
          tempestivamente informato e condotto nel luogo  in  cui  il
          giudice tiene l'udienza. Si applicano in quanto compatibili
          le disposizioni di cui al sesto e al  settimo  periodo  del
          comma  8  dell'articolo  13.  Il  giudice   provvede   alla
          convalida, con decreto motivato, entro le  quarantotto  ore
          successive,  verificata  l'osservanza   dei   termini,   la
          sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13  e  dal
          presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del
          centro di identificazione e di espulsione di cui  al  comma
          1, e sentito l'interessato, se comparso.  Il  provvedimento
          cessa di avere ogni effetto qualora non  sia  osservato  il
          termine per la decisione. La convalida puo' essere disposta
          anche  in  occasione  della  convalida   del   decreto   di
          accompagnamento alla frontiera, nonche' in  sede  di  esame
          del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. 
              5. La convalida comporta la permanenza nel  centro  per
          un  periodo   di   complessivi   trenta   giorni.   Qualora
          l'accertamento dell'identita' e della  nazionalita'  ovvero
          l'acquisizione di documenti per il viaggio  presenti  gravi
          difficolta', il giudice, su richiesta  del  questore,  puo'
          prorogare il termine  di  ulteriori  trenta  giorni.  Anche
          prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il
          respingimento,  dandone  comunicazione  senza  ritardo   al
          giudice. Trascorso  tale  termine,  qualora  permangano  le
          condizioni indicate al comma 1, il questore  puo'  chiedere
          al giudice di pace la  proroga  del  trattenimento  per  un
          periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistono le
          condizioni di cui  al  quarto  periodo,  il  questore  puo'
          chiedere  al  giudice  un'ulteriore  proroga  di   sessanta
          giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non
          puo' essere superiore a centottanta giorni. Qualora non sia
          stato possibile  procedere  all'allontanamento,  nonostante
          sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, a  causa  della
          mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino  del  Paese
          terzo  interessato  o  di  ritardi  nell'ottenimento  della
          necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo'
          chiedere al giudice di pace la proroga  del  trattenimento,
          di volta in volta, per periodi  non  superiori  a  sessanta
          giorni, fino ad un  termine  massimo  di  ulteriori  dodici
          mesi. Il questore, in ogni caso, puo' eseguire l'espulsione
          e il respingimento anche prima della scadenza  del  termine
          prorogato, dandone comunicazione senza ritardo  al  giudice
          di pace. 
              5-bis. Allo scopo di porre fine al  soggiorno  illegale
          dello straniero e di  adottare  le  misure  necessarie  per
          eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di
          respingimento,  il  questore  ordina  allo   straniero   di
          lasciare il territorio dello  Stato  entro  il  termine  di
          sette giorni, qualora non sia stato  possibile  trattenerlo
          in un Centro di identificazione ed  espulsione,  ovvero  la
          permanenza presso tale struttura non  ne  abbia  consentito
          l'allontanamento dal territorio nazionale. L'ordine e' dato
          con provvedimento scritto, recante l'indicazione,  in  caso
          di violazione, delle  conseguenze  sanzionatorie.  L'ordine
          del  questore  puo'  essere  accompagnato  dalla   consegna
          all'interessato,   anche   su    sua    richiesta,    della
          documentazione necessaria per raggiungere gli uffici  della
          rappresentanza diplomatica del suo Paese in  Italia,  anche
          se  onoraria,  nonche'  per  rientrare   nello   Stato   di
          appartenenza ovvero, quando cio' non sia  possibile,  nello
          Stato di provenienza, compreso il titolo di viaggio. 
              5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma  5-bis
          e' punita, salvo che sussista il giustificato  motivo,  con
          la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di  respingimento
          o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o
          se  lo  straniero,  ammesso  ai  programmi   di   rimpatrio
          volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi  si
          sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a  15.000  euro
          se l'espulsione e' stata disposta in base all'articolo  13,
          comma  5.  Valutato  il  singolo  caso   e   tenuto   conto
          dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che  lo  straniero  si
          trovi  in  stato  di  detenzione  in  carcere,  si  procede
          all'adozione di un nuovo provvedimento  di  espulsione  per
          violazione  all'ordine  di  allontanamento   adottato   dal
          questore ai sensi del comma 5-bis  del  presente  articolo.
          Qualora non  sia  possibile  procedere  all'accompagnamento
          alla frontiera, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
          commi  1  e   5-bis   del   presente   articolo,   nonche',
          ricorrendone i presupposti, quelle di cui all'articolo  13,
          comma 3. 
              5-quater. La violazione dell'ordine disposto  ai  sensi
          del  comma  5-ter,  terzo   periodo,   e'   punita,   salvo
          giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000  euro.
          Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma
          5-ter, quarto periodo. 
              5-quater.1. Nella  valutazione  della  condotta  tenuta
          dallo straniero destinatario dell'ordine del  questore,  di
          cui ai commi 5-ter e 5-quater,  il  giudice  accerta  anche
          l'eventuale consegna all'interessato  della  documentazione
          di cui al comma 5-bis, la cooperazione resa dallo stesso ai
          fini dell'esecuzione del provvedimento  di  allontanamento,
          in    particolare    attraverso    l'esibizione    d'idonea
          documentazione. 
              5-quinquies. Al procedimento penale per i reati di  cui
          agli articoli 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni
          di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis,  del  decreto
          legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
              5-sexies. Ai fini dell'esecuzione dell'espulsione dello
          straniero denunciato ai sensi dei commi 5-ter  e  5-quater,
          non  e'  richiesto  il  rilascio  del  nulla  osta  di  cui
          all'articolo  13,  comma   3,   da   parte   dell'autorita'
          giudiziaria competente all'accertamento del medesimo reato.
          Il questore comunica l'avvenuta esecuzione  dell'espulsione
          all'autorita' giudiziaria competente  all'accertamento  del
          reato. 
              5-septies.   Il   giudice,   acquisita    la    notizia
          dell'esecuzione dell'espulsione, pronuncia sentenza di  non
          luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
          territorio  dello  Stato   prima   del   termine   previsto
          dall'articolo 13, comma 14, si applica l'articolo  345  del
          codice di procedura penale. 
              6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al
          comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il  relativo
          ricorso non sospende l'esecuzione della misura. 
              7.  Il  questore,  avvalendosi  della  forza  pubblica,
          adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo  straniero
          non si allontani indebitamente dal centro e  provvede,  nel
          caso la misura sia violata, a ripristinare il trattenimento
          mediante  l'adozione   di   un   nuovo   provvedimento   di
          trattenimento. Il periodo  di  trattenimento  disposto  dal
          nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il
          trattenimento indicato dal comma 5. 
              8. Ai fini dell'accompagnamento anche  collettivo  alla
          frontiera,  possono  essere   stipulate   convenzioni   con
          soggetti che esercitano trasporti di linea o con  organismi
          anche internazionali che svolgono attivita'  di  assistenza
          per stranieri. 
              9.  Oltre  a  quanto  previsto   dal   regolamento   di
          attuazione e dalle norme in materia  di  giurisdizione,  il
          Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per
          l'esecuzione di  quanto  disposto  dal  presente  articolo,
          anche mediante convenzioni con altre amministrazioni  dello
          Stato,  con  gli  enti  locali,   con   i   proprietari   o
          concessionari di  aree,  strutture  e  altre  installazioni
          nonche' per la  fornitura  di  beni  e  servizi.  Eventuali
          deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria  e
          di contabilita' sono adottate di concerto con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica.
          Il  Ministro  dell'interno  promuove  inoltre   le   intese
          occorrenti  per  gli  interventi  di  competenza  di  altri
          Ministri.»; 
              «Art. 16 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o
          alternativa  alla  detenzione).  -  1.  Il   giudice,   nel
          pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
          nell'applicare la pena su richiesta ai sensi  dell'articolo
          444 del codice di  procedura  penale  nei  confronti  dello
          straniero che si trovi in taluna delle situazioni  indicate
          nell'articolo  13,  comma  2,  quando  ritiene  di   dovere
          irrogare la pena detentiva entro il limite di  due  anni  e
          non ricorrono le condizioni  per  ordinare  la  sospensione
          condizionale della pena  ai  sensi  dell'articolo  163  del
          codice penale ovvero nel pronunciare sentenza  di  condanna
          per il  reato  di  cui  all'articolo  10-bis,  qualora  non
          ricorrano le  cause  ostative  indicate  nell'articolo  14,
          comma  1,  del  presente  testo  unico,   che   impediscono
          l'esecuzione immediata dell'espulsione con  accompagnamento
          alla  frontiera  a  mezzo  della   forza   pubblica,   puo'
          sostituire la medesima pena con la  misura  dell'espulsione
          per un periodo non inferiore a cinque anni. Le disposizioni
          di cui al presente comma si applicano, in caso di  sentenza
          di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e
          5-quater. 
              2. L'espulsione di cui  al  comma  1  e'  eseguita  dal
          questore anche se la sentenza non e' irrevocabile,  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 13, comma 4. 
              3. L'espulsione di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
          disposta nei casi in cui la condanna riguardi  uno  o  piu'
          delitti previsti dall'articolo 407, comma  2,  lettera  a),
          del codice di procedura penale, ovvero i  delitti  previsti
          dal  presente  testo  unico,  puniti  con   pena   edittale
          superiore nel massimo a due anni. 
              4. Se lo straniero espulso a norma del comma 1  rientra
          illegalmente nel territorio dello Stato prima  del  termine
          previsto  dall'articolo   13,   comma   14,   la   sanzione
          sostitutiva e' revocata dal giudice competente. 
              5.  Nei  confronti   dello   straniero,   identificato,
          detenuto, che si trova in taluna delle situazioni  indicate
          nell'articolo 13, comma  2,  che  deve  scontare  una  pena
          detentiva, anche residua, non  superiore  a  due  anni,  e'
          disposta l'espulsione. Essa non puo'  essere  disposta  nei
          casi in  cui  la  condanna  riguarda  uno  o  piu'  delitti
          previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
          di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente
          testo unico. 
              6. Competente a disporre l'espulsione di cui al comma 5
          e' il magistrato di sorveglianza, che  decide  con  decreto
          motivato, senza formalita', acquisite le informazioni degli
          organi di polizia sull'identita' e sulla nazionalita' dello
          straniero. Il decreto  di  espulsione  e'  comunicato  allo
          straniero che, entro  il  termine  di  dieci  giorni,  puo'
          proporre opposizione dinanzi al tribunale di  sorveglianza.
          Il tribunale decide nel termine di venti giorni. 
              7. L'esecuzione del decreto di  espulsione  di  cui  al
          comma 6 e' sospesa fino  alla  decorrenza  dei  termini  di
          impugnazione   o   della   decisione   del   tribunale   di
          sorveglianza e, comunque, lo stato  di  detenzione  permane
          fino  a  quando  non  siano  stati  acquisiti  i  necessari
          documenti di viaggio. L'espulsione e' eseguita dal questore
          competente per il luogo di detenzione dello  straniero  con
          la modalita' dell'accompagnamento alla  frontiera  a  mezzo
          della forza pubblica. 
              8. La pena e' estinta  alla  scadenza  del  termine  di
          dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al  comma
          5,   sempre   che   lo   straniero   non   sia    rientrato
          illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale  caso,
          lo  stato  di  detenzione  e'   ripristinato   e   riprende
          l'esecuzione della pena. 
              9. L'espulsione a  titolo  di  sanzione  sostitutiva  o
          alternativa alla detenzione non si applica ai casi  di  cui
          all'articolo 19.»; 
              «Art. 19 (Divieti di  espulsione  e  di  respingimento.
          Disposizioni in materia di categorie vulnerabili). - 1.  In
          nessun caso puo' disporsi l'espulsione o  il  respingimento
          verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di
          persecuzione per motivi di razza, di sesso, di  lingua,  di
          cittadinanza,  di  religione,  di  opinioni  politiche,  di
          condizioni personali o sociali, ovvero possa  rischiare  di
          essere rinviato verso un altro  Stato  nel  quale  non  sia
          protetto dalla persecuzione. 
              2. Non e' consentita l'espulsione, salvo che  nei  casi
          previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti: 
                a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo  il
          diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; 
                b)  degli  stranieri  in  possesso  della  carta   di
          soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9; 
                c) degli stranieri conviventi con  parenti  entro  il
          secondo grado o con il coniuge, di nazionalita' italiana; 
                d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei  mesi
          successivi alla nascita del figlio cui provvedono 
              2-bis. Il respingimento o l'esecuzione  dell'espulsione
          di persone  affette  da  disabilita',  degli  anziani,  dei
          minori, dei componenti di famiglie monoparentali con  figli
          minori nonche' dei minori, ovvero delle  vittime  di  gravi
          violenze psicologiche, fisiche o sessuali  sono  effettuate
          con  modalita'  compatibili  con  le   singole   situazioni
          personali, debitamente accertate.»; 
              «Art. 32 (Disposizioni concernenti minori  affidati  al
          compimento della maggiore eta'). - 1. Al  compimento  della
          maggiore eta', allo straniero nei cui confronti sono  state
          applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e
          2, e fermo restando quanto previsto  dal  comma  1-bis,  ai
          minori che sono stati affidati  ai  sensi  dell'articolo  2
          della legge 4 maggio 1983, n. 184, puo'  essere  rilasciato
          un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
          lavoro, di lavoro  subordinato  o  autonomo,  per  esigenze
          sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno  per  accesso
          al lavoro prescinde  dal  possesso  dei  requisiti  di  cui
          all'articolo 23. 
              1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1  puo'
          essere rilasciato per  motivi  di  studio,  di  accesso  al
          lavoro  ovvero  di  lavoro  subordinato  o   autonomo,   al
          compimento della maggiore eta',  ai  minori  stranieri  non
          accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge
          4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a  tutela,  previo
          parere positivo del Comitato per i minori stranieri di  cui
          all'articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai  minori
          stranieri non accompagnati che siano stati ammessi  per  un
          periodo  non  inferiore  a  due  anni  in  un  progetto  di
          integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o
          privato che abbia rappresentanza nazionale e  che  comunque
          sia iscritto nel registro istituito  presso  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri ai sensi  dell'articolo  52  del
          decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.
          394. 
              1-ter. L'ente gestore dei  progetti  deve  garantire  e
          provare  con  idonea   documentazione,   al   momento   del
          compimento della maggiore eta' del minore straniero di  cui
          al comma 1-bis, che l'interessato si trova  sul  territorio
          nazionale da non meno  di  tre  anni,  che  ha  seguito  il
          progetto per non meno di due anni, ha la disponibilita'  di
          un alloggio e  frequenta  corsi  di  studio  ovvero  svolge
          attivita'  lavorativa  retribuita  nelle  forme  e  con  le
          modalita' previste  dalla  legge  italiana,  ovvero  e'  in
          possesso  di  contratto  di  lavoro  anche  se  non  ancora
          iniziato. 
              1-quater.  Il  numero   dei   permessi   di   soggiorno
          rilasciati ai sensi del presente  articolo  e'  portato  in
          detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei
          decreti di cui all'articolo 3, comma 4.». 

        
      
          
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

                               Art. 4 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 
 
  1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 2000,
n. 274, dopo la lettera s-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo 14, commi 1-bis, 5-ter
e  5-quater,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 28 agosto  2000,  n.  274  (Disposizioni  sulla
          competenza  penale   del   giudice   di   pace,   a   norma
          dell'articolo 14 della legge 24  novembre  1999,  n.  468),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4 (Competenza per materia). - 1.  Il  giudice  di
          pace e' competente: 
                a) per i delitti consumati o tentati  previsti  dagli
          articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
          secondo  comma  perseguibili  a  querela  di  parte,   590,
          limitatamente alle fattispecie perseguibili  a  querela  di
          parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa
          professionale e dei fatti  commessi  con  violazione  delle
          norme per la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  o
          relative all'igiene del lavoro o  che  abbiano  determinato
          una malattia  professionale  quando,  nei  casi  anzidetti,
          derivi una malattia di durata  superiore  a  venti  giorni,
          nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo
          590, terzo comma, quando si tratta  di  fatto  commesso  da
          soggetto  in  stato   di   ebbrezza   alcolica   ai   sensi
          dell'articolo  186,  comma  2,  lettera  c),  del   decreto
          legislativo  30  aprile  1992,   n.   285,   e   successive
          modificazioni,  ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto   di
          sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  594,  595,  primo  e
          secondo comma, 612, primo comma, 626, 627, 631,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis, 632,  salvo
          che ricorra l'ipotesi di cui all'  articolo  639-bis,  633,
          primo  comma,  salvo   che   ricorra   l'ipotesi   di   cui
          all'articolo 639-bis, 635,  primo  comma,  636,  salvo  che
          ricorra l'ipotesi di cui all' articolo 639-bis,  637,  638,
          primo comma, 639, primo comma e 647 del codice penale; 
                b) per le  contravvenzioni  previste  dagli  articoli
          689, 690, 691, 726, primo comma, e 731 del codice penale. 
              2. Il giudice di pace  e'  altresi'  competente  per  i
          delitti, consumati o  tentati,  e  per  le  contravvenzioni
          previsti dalle seguenti disposizioni: 
                a) articoli 25 e 62, terzo comma, del  regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, recante «Testo unico in materia  di
          sicurezza»; 
                b) articoli 1095, 1096 e 1119 del  regio  decreto  30
          marzo  1942,  n.  327,  recante  «Approvazione  del   testo
          definitivo del codice della navigazione»; 
                c)  articolo  3  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante "Approvazione del
          testo organico delle  norme  sulla  disciplina  dei  rifugi
          alpini"; 
                d) articoli 102 e  106  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  recante  "Testo
          unico  delle  leggi  per  l'elezione   della   Camera   dei
          deputati"; 
                e) articolo  92  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 16 maggio 1960, n.  570,  recante  "Testo  unico
          delle leggi per la composizione e la elezione degli  organi
          delle amministrazioni comunali"; 
                f)  articolo  15,  secondo  comma,  della  legge   28
          novembre  1965,  n.  1329,   recante   "Provvedimenti   per
          l'acquisto di nuove macchine utensili"; 
                g) articolo 3 della legge 8 novembre  1991,  n.  362,
          recante "Norme di riordino del settore farmaceutico"; 
                h) articolo 51 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,
          recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
          sulla iniziativa legislativa del popolo"; 
                i) articoli 3, terzo e quarto comma, 46, quarto comma
          e  65,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme  in
          materia di polizia, sicurezza e regolarita'  dell'esercizio
          delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; 
                l) articoli 18 e 20 della legge  2  agosto  1982,  n.
          528, recante "Ordinamento del gioco del lotto e misure  per
          il personale del lotto"; 
                m) articolo 17, comma 3, della legge 4  maggio  1990,
          n. 107, recante "Disciplina per le attivita'  trasfusionali
          relative al sangue umano ed ai suoi  componenti  e  per  la
          produzione di plasmaderivati"; 
                n) articolo 15, comma 3, del decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 311, recante "Attuazione delle direttive
          n. 87/404/CEE e n.  90/488/CEE  in  materia  di  recipienti
          semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della  legge
          29 dicembre 1990, n. 428"; 
                o) articolo 11, comma 1, del decreto  legislativo  27
          settembre 1991, n. 313, recante "Attuazione della direttiva
          n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni
          degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli,
          a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre  1990,  n.
          428"; 
                p) [soppressa]; 
                q) articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e  5,  del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante  "Nuovo
          codice della strada"; 
                r) articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  14
          dicembre 1992, n. 507, recante "Attuazione della  direttiva
          n.   90/385/CEE   concernente   il   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati  membri  relative  ai  dispositivi
          medici impiantabili attivi"; 
                s) articolo 23, comma 2, del decreto  legislativo  24
          febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione  della  direttiva
          n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici"; 
                s-bis)  articolo  10-bis  del   testo   unico   delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero, di cui  al  decreto
          legislativo 25 luglio 1998, n. 286; 
                s-ter) articolo 13, comma 5.2, e articolo  14,  commi
          1-bis, 5-ter e 5-quater, del testo unico delle disposizioni
          concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla
          condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286. 
              3. La competenza per i reati di cui ai commi 1 e  2  e'
          tuttavia  del  tribunale  se  ricorre  una  o  piu'   delle
          circostanze previste dagli articoli 1 del decreto-legge  15
          dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 6 febbraio 1980, n. 15, 7 del decreto-legge 13 maggio
          1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
          luglio 1991, n. 203, e 3 del decreto-legge 26 aprile  1993,
          n. 122,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
          giugno 1993, n. 205. 
              4. Rimane ferma  la  competenza  del  tribunale  per  i
          minorenni.». 

        
      
          
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

                               Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
   1. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), n.
3),  connesse  all'adeguamento  dei  centri  di  identificazione   ed
espulsione,  anche  attraverso  la   ristrutturazione   di   immobili
demaniali, e' autorizzata la spesa  di  euro  16.824.813  per  l'anno
2011, ed euro 40.000.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, rispettivamente: 
    a) per l'anno  2011,  quanto  ad  euro  16.824.813,  mediante  ((
corrispondente ))  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94; 
    b) per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, con  corrispondente
utilizzo di quota delle somme disponibili (( nel  conto  dei  residui
nell'esercizio 2011, relative alla predetta autorizzazione di  spesa,
pari  a  120  milioni  di  euro,  che  e'  versata  ))  su   apposita
contabilita'  speciale  nell'anno  2011,  ai  fini  del  riversamento
all'entrata del bilancio dello Stato in ragione  di  euro  40.000.000
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

        
                    Riferimenti normativi 
              -  Si  riporta,  per  opportuna  conoscenza,  il  testo
          dell'art. 1, comma 30, della legge 15 luglio  2009,  n.  94
          (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2009, n. 170: 
              «30. Agli oneri recati dal comma 16, valutati  in  euro
          25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a decorrere
          dall'anno 2010, e dal comma 22,  lettera  l),  valutati  in
          euro 35.000.000 per l'anno 2009,  in  euro  87.064.000  per
          l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e  in  euro
          55.057.200  a  decorrere  dall'anno  2012,  di   cui   euro
          35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010
          ed  euro  21.050.000  per  l'anno   2011   destinati   alla
          costruzione    e    ristrutturazione    dei    centri    di
          identificazione ed espulsione, si provvede: 
                a)  quanto  a  48.401.000  euro  per   l'anno   2009,
          64.796.000  euro  per  l'anno  2010  e  52.912.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2009-2011,
          nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e  speciali»
          della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando   gli
          accantonamenti di cui alla tabella 1; 
                b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010,  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2009-2011, nell'ambito del  programma  «Fondi  di
          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per  l'anno  2009,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella 2; 
                c) quanto a euro 11.897.325  per  l'anno  2009,  euro
          21.419.100 per l'anno 2010, euro 32.287.050 per l'anno 2011
          ed euro 35.876.300 a  decorrere  dall'anno  2012,  mediante
          corrispondente riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica   di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307; 
                d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante
          riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo
          5, comma 4,  del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio  2008,
          n. 126, come integrata dal decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133.». 

        
      
          
Capo II

Disposizioni in materia di rimpatrio degli stranieri irregolari

                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 

        
      

08.08.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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