LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311

Disposizioni   per   la   formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
 
 Vigente al: 3-8-2011  
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  l'anno  2005,  il  livello  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato  in  termini  di  competenza  in  50.000
milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di  euro  per  regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti,  il
livello  massimo  del  ricorso  al   mercato   finanziario   di   cui
all'articolo 11 della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non  superiore  a  2.000  milioni  di  euro  relativo  ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione  per  il  2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni  di  euro
per l'anno finanziario 2005. 
  2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo  netto  da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto  degli  effetti   della   presente   legge,   e'   determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in  24.500  milioni  di
euro, al netto di 3.572 milioni di  euro  per  l'anno  2006  e  3.176
milioni di euro per l'anno 2007, per  le  regolazioni  debitorie;  il
livello   massimo   del   ricorso   al   mercato   e'    determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni  di
euro. Per il bilancio  programmatico  degli  anni  2006  e  2007,  il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in  39.000  milioni  di
euro ed il livello massimo del ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni  di
euro. 
  3. I livelli del ricorso al mercato di  cui  ai  commi  1  e  2  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza  o  ristrutturare  passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
  4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le  maggiori  entrate
rispetto alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente  sono
interamente  utilizzate  per  la  riduzione  del   saldo   netto   da
finanziare,  salvo  che  si  tratti  di   assicurare   la   copertura
finanziaria  di  interventi  urgenti  ed  imprevisti  necessari   per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse  con
la  tutela  della  sicurezza  del  Paese,  situazioni  di   emergenza
economico-finanziaria  ovvero  riduzioni  della   pressione   fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati  nel  Documento
di programmazione economico-finanziaria. 
  5. Al fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica stabiliti in sede di Unione  europea,  indicati  nel
Documento di programmazione economico-finanziaria  e  nelle  relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite   nel   conto   economico
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato  alla
presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto  nazionale  di
statistica  (ISTAT)  con  proprio  provvedimento   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio  di  ogni  anno,  non  puo'
superare il limite del  2  per  cento  rispetto  alle  corrispondenti
previsioni aggiornate del  precedente  anno,  come  risultanti  dalla
Relazione previsionale e programmatica. 
  6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per  gli
organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura,
per gli enti gestori delle aree naturali protette, per interessi  sui
titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse
proprie. 
  7. Le amministrazioni di cui al comma  5,  oltre  ad  applicare  le
specifiche  disposizioni  di  cui  ai  commi   successivi,   adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5. 
  8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio  dello  Stato  al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi  da  5  a  7,  per  il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa
delle spese aventi impatto diretto sul  conto  economico  consolidato
delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli  di  cui  al  comma  6
nonche' quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati,  a
limiti di impegno gia' attivati  e  a  rate  di  ammortamento  mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento  rispetto
alle corrispondenti  previsioni  iniziali  del  precedente  esercizio
ridotte  ai  sensi  del  decreto-legge  12  luglio  2004,   n.   168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2004,  n.  191,
intendendosi   corrispondentemente    rideterminate    le    relative
autorizzazioni  di  spesa  mediante  rimodulazione   nei   successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa  del  bilancio  dello
Stato  sono  conseguentemente   ridotte   secondo   quanto   previsto
nell'elenco 2 allegato alla  presente  legge.  Per  gli  stanziamenti
relativi ad oneri  di  personale  si  fa  riferimento  alla  dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa. 
  9. Per il  triennio  2005-2007,  le  riassegnazioni  di  entrate  e
l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e  d'ordine  e
per spese impreviste  non  possono  essere  superiori  a  quelli  del
precedente esercizio incrementati  del  2  per  cento.  Nei  casi  di
particolare necessita' e urgenza,  il  predetto  limite  puo'  essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 
  10. Le dotazioni indicate nella Tabella C  allegata  alla  presente
legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza  con  i
limiti di cui ai commi da 8 a 14. 
  11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali  dal  comma  42,  la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni  2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  esclusi  le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve
essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento  di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero  di  consulenze  a  soggetti
estranei all'amministrazione in  materie  e  per  oggetti  rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente,  deve  essere
adeguatamente motivato ed e' possibile  soltanto  nei  casi  previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso,
l'atto di affidamento di incarichi e consulenze  di  cui  al  secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento  di
incarichi in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
costituisce  illecito  disciplinare   e   determina   responsabilita'
erariale. 
  12. Per ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007,  le  pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono  effettuare  spese  di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70  per  cento  della
spesa sostenuta nell'anno  2004,  come  rideterminata  ai  sensi  del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la  manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini  di  cui  al  primo
periodo,  le  medesime  pubbliche  amministrazioni  sono   tenute   a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005,  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto  a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata  trasmissione
della relazione nei termini suddetti,  le  pubbliche  amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di  cui
al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della
spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004. 
  13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze  delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni  di  cui  al
primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese  sostenute  da
specifiche amministrazioni. Contestualmente  alla  loro  adozione,  i
decreti di cui al primo periodo,  corredati  da  apposite  relazioni,
sono trasmessi alle Camere. 
  14. Entro il 30 giugno 2005,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo  stato  di
attuazione degli interventi di cui  ai  commi  12  e  13  in  cui  si
evidenzino i risultati  conseguiti  in  termini  di  riduzione  della
spesa. 
  15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli  obiettivi
di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di  intervento  di  cui  alle
lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito  anche  mediante
la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari  negli
ammontari indicati: 
    a) strumenti di intervento finanziati con i  fondi  di  cui  agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  e  successive
modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi  di
cui alle lettere b) e c) del presente  comma  per  complessivi  1.850
milioni di euro; (9) 
    b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero  delle
attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le  risorse
erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a); 
    c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 
      450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati  con
gli strumenti di cui alla lettera a). 
  16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  cui  al  comma
15, i soggetti che gestiscono le  risorse  ivi  indicate  trasmettono
trimestralmente  al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze
Dipartimento per  le  politiche  di  sviluppo  e  di  coesione  e  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  le  informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi. 
  17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti  di  cui  al
comma 15, pari a 7.900 milioni di euro,  al  fine  di  garantire  gli
obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero
territorio nazionale, di cui alla  revisione  di  meta'  periodo  del
Quadro   comunitario   di   sostegno   2000-2006   per   le   regioni
dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento  (CE)  n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti  settoriali  di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere  modificati  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in  relazione
all'andamento   dei   pagamenti.   Per   le   stesse   finalita'   le
amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare  al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della  spesa  ordinaria  in  conto
capitale. Le amministrazioni  centrali,  nell'esercizio  dei  diritti
dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a  prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta,  adottano  le  opportune
direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. 
  18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i  soggetti
titolari di conti correnti e di contabilita' speciali  aperti  presso
la Tesoreria  dello  Stato,  inseriti  nell'elenco  1  allegato  alla
presente legge, non possono effettuare  prelevamenti  dai  rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello  Stato  superiori  all'importo
cumulativamente prelevato alla fine  di  ciascun  bimestre  dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite  le
regioni e le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  gli  enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli  enti  previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  il  Consiglio  nazionale
dell'economia e  del  lavoro,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per i conti relativi  alle  funzioni  trasferite  a  seguito
della trasformazione della Cassa  depositi  e  prestiti  in  Spa,  le
agenzie fiscali di cui all'articolo 57  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del
regolamento di cui al  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827,  e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti  riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti  intestati  ai  fondi  di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro  gestori,  i  conti  relativi  ad
interventi di emergenza, il conto  finalizzato  alla  ripetizione  di
titoli di spesa non andati a buon fine,  nonche'  i  conti  istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento. 
  19.  I  soggetti  interessati  possono  richiedere   al   Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al  comma  18
per effettive e motivate  esigenze.  L'accoglimento  della  richiesta
ovvero l'eventuale  diniego,  totale  o  parziale,  e'  disposto  con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di  spesa  riconosciute  in
deroga devono  essere  riassorbite;  nelle  more  del  riassorbimento
possono  essere  effettuate  solo  le  spese  previste  per  legge  o
derivanti da contratti perfezionati, nonche' le  spese  indifferibili
la cui mancata effettuazione comporta  un  danno.  I  prelievi  delle
amministrazioni   periferiche   dello   Stato   sono   regolati   con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,  continuano  ad  applicarsi  per  il  triennio
2005-2007. 
  21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province, i comuni con popolazione  superi  ore  a  3.000
abitanti, nonche' le comunita' montane, le  comunita'  isolane  e  le
unioni  di  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000   abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22  a
53, che costituiscono principi fondamentali del  coordinamento  della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,  terzo  comma,  e  119,
secondo comma, della Costituzione. 
  22. Per gli stessi fini di cui al comma 21: 
    a) per l'anno 2005, il complesso delle  spese  correnti  e  delle
spese in conto capitale, determinato  ai  sensi  del  comma  24,  per
ciascuna provincia, per ciascun comune con  popolazione  superiore  a
3.000  abitanti,  per  ciascuna  comunita'  montana  con  popolazione
superiore  a  10.000  abitanti  non  puo'   essere   superiore   alla
corrispondente  spesa  annua  mediamente   sostenuta   nel   triennio
2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente  agli  enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa  corrente
media pro-capite inferiore a  quella  media  procapite  della  classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10  per  cento  per  i
restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di  comuni
di  cui  al  comma  21  l'incremento  e'  dell'11,5  per  cento.  Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto  della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto  residui,  e  per
l'individuazione della popolazione, ai  fini  dell'appartenenza  alla
classe  demografica,  si  tiene  conto  della  popolazione  residente
calcolata secondo i criteri  previsti  dall'articolo  156  del  testo
unico di cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
e' stabilita la spesa media  pro-capite  per  ciascuna  delle  classi
demografiche di seguito indicate: 
      1)  province  con  popolazione  fino  a  400.000   abitanti   e
superficie fino a 3.000 Kmq; 
      2)  province  con  popolazione  fino  a  400.000   abitanti   e
superficie superiore a 3.000 Kmq; 
      3) province con popolazione  superiore  a  400.000  abitanti  e
superficie fino a 3.000 Kmq; 
      4) province con popolazione  superiore  a  400.000  abitanti  e
superficie superiore a 3.000 Kmq; 
      5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 
      6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 
      7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 
      8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 
      9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 
      10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 
      11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 
      12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre; 
      13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti; 
      14)  comunita'  montane  con  popolazione  superiore  a  50.000
abitanti; 
    b) per gli  anni  2006  e  2007  si  applica  la  percentuale  di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese  correnti  e  in
conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita'  agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53. 
  22-bis. Limitatamente all'anno 2005,  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 21 e 22 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti e alle unioni di comuni, nonche' alle comunita'  montane  ed
alle comunita' isolane con popolazione fino a 50.000 abitanti. 
  23. Per gli stessi fini di cui al comma 21,  per  l'anno  2005,  il
complesso delle spese correnti  e  delle  spese  in  conto  capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per  ciascuna  regione  a  statuto
ordinario non puo' essere superiore al  corrispondente  ammontare  di
spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per  cento.  Per  gli  anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2  per  cento
alle corrispondenti spese correnti e in  conto  capitale  determinate
per l'anno precedente in conformita'  agli  obiettivi  stabiliti  dai
commi da 21 a 53. 
  24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e'  calcolato,
sia per la gestione di competenza che  per  quella  di  cassa,  quale
somma tra le spese correnti e  quelle  in  conto  capitale  al  netto
delle: 
    a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina  di
settore; 
    b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate  dai
commi da 164 a 188; 
    c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni  azionarie
e di altre attivita' finanziarie,  dai  conferimenti  di  capitale  e
dalle concessioni di crediti; 
    d)  spese  per  trasferimenti  destinati   alle   amministrazioni
pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; 
    e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti  a
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile; 
    f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle  sostenute  dai  comuni  per  il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal  Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di  dichiarazioni  di  stato  di
emergenza; 
    f-bis) spese derivanti dall'esercizio di  funzioni  trasferite  o
delegate da parte delle regioni ed esercitate  dagli  enti  locali  a
partire  dal  1°  gennaio  2004,  nei   limiti   dei   corrispondenti
trasferimenti finanziari attribuiti dall'amministrazione regionale; 
    f-ter) spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti
fuori bilancio; 
    f-quater) LETTERA ABROGATA DAL  D.L.  30  GIUGNO  2005,  N.  115,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168. 
  25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui  al
comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese  in  conto  capitale
derivanti  da  interventi  cofinanziati  dall'Unione   europea,   ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. 
  25-bis. Limitatamente all'anno  2005  per  gli  enti  locali  della
regione Piemonte sedi dei Giochi olimpici invernali Torino 2006 e per
quelli interessati alla realizzazione di opere previste dall'articolo
21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il complesso  delle  spese  di
cui al comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese derivanti  da
interventi connessi allo svolgimento dei medesimi Giochi olimpici, da
concludere entro il 30 dicembre 2005. 
  26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi
22 e 23 solo per spese di investimento  e  nei  limiti  dei  proventi
derivanti da alienazione di  beni  immobili,  mobili,  nonche'  delle
erogazioni a  titolo  gratuito  e  liberalita'.  Le  regioni  possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli  eventuali  disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario. 
  26-bis. Gli enti locali che hanno registrato per  l'esercizio  2004
un ammontare di impegni di spesa in conto capitale superiore del  100
per cento al corrispondente ammontare della  spesa  annua  mediamente
impegnata nel triennio 2001-2003 possono assumere impegni  per  spese
in conto capitale per l'esercizio 2005 entro il limite  rilevato  per
il 2004, incrementato del 2 per cento. Qualora l'ente  eserciti  tale
facolta', i limiti di spesa di  cui  al  comma  22,  lettera  a),  si
applicano alla spesa corrente e  ai  pagamenti  per  spese  in  conto
capitale. 
  27. Le spese in conto capitale degli enti locali  che  eccedono  il
limite di spesa stabilito  dai  commi  da  21  a  53  possono  essere
anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato  per
l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte  dagli
enti locali entro  il  31  dicembre  2006  e  i  relativi  interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 6 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 288  del  12  dicembre  2003,  valutati  in  10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente  ai
soggetti beneficiari secondo  indicazioni  e  priorita'  fissate  dal
Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi  e  prestiti
Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese  che  presentano  le  predette
caratteristiche e,  ove  ad  esse  connessi,  i  progetti  a  cui  si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento  e  le  coordinate  dei
soggetti beneficiari.(8) (12) (13) 
  28. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34) 
  29. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. (32) (34) 
  30.  Al  fine  di  consentire  il  monitoraggio  degli  adempimenti
relativi al patto di stabilita'  interno,  anche  secondo  i  criteri
adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano,  le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti e le comunita'  montane  con  popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del  periodo  di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che  quella
di cassa, attraverso un prospetto e con  le  modalita'  definiti  con
decreto  del  predetto  Ministero,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT. 
  31. Le province e  i  comuni  con  popolazione  superiore  a  5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro  il  mese  di  febbraio  una
previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite  dal  comma  24  coerente  con  l'obiettivo
annuale, che comunicano: le  province  e  i  comuni  con  popolazione
superiore a  20.000  abitanti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze attraverso  il  sistema  web,  e  i  comuni  con  popolazione
superiore  a  5.000  e  fino  a  30.000  abitanti   alle   Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio.  Il  collegio  dei
revisori  dei  conti  dell'ente  locale  verifica,  entro   il   mese
successivo al trimestre di riferimento,  il  rispetto  dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in  caso  di
inadempienza, ne da' comunicazione  sia  all'ente  che  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  per  le  province  e  i  comuni  con
popolazione  superiore  a  30.000  abitanti  attraverso  il  predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000  e  fino  a
30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino  a
5.000 abitanti e le comunita' montane  con  popolazione  superiore  a
10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione
di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie
provinciali  dello  Stato  competenti  per  territorio  provvede   il
revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo trimestrale,  o  semestrale,  gli  enti  sono
tenuti nel trimestre, o nel semestre,  successivo  a  riassorbire  lo
scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 24, nella misura necessaria a garantire  il  rientro  delle
spese  nei  limiti  stabiliti.   Restano   ferme   per   il   mancato
conseguimento degli obiettivi  annuali  le  disposizioni  recate  dai
commi 32, 33, 34 e 35. 
  32.    Per    gli    enti    locali,    l'organo    di    revisione
economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo  unico  di
cui al decreto legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  verifica  il
rispetto degli  obiettivi  annuali  del  patto,  sia  in  termini  di
competenza che di cassa,  e  in  caso  di  mancato  rispetto  ne  da'
comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di  un  modello  e
con le modalita' che verranno  definiti  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  33. Gli enti locali che non  hanno  rispettato  gli  obiettivi  del
patto di stabilita'  interno  stabiliti  per  l'anno  precedente  non
possono a decorrere dall'anno 2006: 
    a) effettuare spese per acquisto di  beni  e  servizi  in  misura
superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno  in  cui  si  e'
accertato  il  rispetto  degli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno, ovvero, ove l'ente sia  risultato  sempre  inadempiente,  in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente  ridotta  del
10 per cento. Per gli enti locali soggetti  al  patto  di  stabilita'
interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato,  in  sede  di  prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003; 
    b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo; 
    c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. 
  34. La disposizione di cui al comma 33 si applica  anche  nel  2005
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non hanno  rispettato  gli  obiettivi  del  patto  di  stabilita'
interno per l'anno 2004. 
  35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli  enti  di  cui  al  comma  21  con  istituzioni
creditizie e finanziarie  per  il  finanziamento  degli  investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da  cui  risulti  il
conseguimento degli obiettivi del patto  di  stabilita'  interno  per
l'anno  precedente.   L'istituto   finanziatore   o   l'intermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al  collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve  essere
acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento  agli  obiettivi  del
patto  di  stabilita'  interno  delle  province  e  dei  comuni   con
popolazione superiore a 5.000 abitanti. 
  36. Gli enti di nuova istituzione  nell'anno  2005,  o  negli  anni
successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53  dall'anno
in cui e' disponibile  la  base  di  calcolo  su  cui  applicare  gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22. 
  37. Attraverso le loro associazioni, le province,  i  comuni  e  le
comunita' montane concorrono  al  monitoraggio  sull'andamento  delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse
anche all'Unione  delle  province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione  nazionale  comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica. 
  38. Per gli esercizi 2005,  2006  e  2007,  le  regioni  a  statuto
speciale e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero  dell'economia  e
delle finanze, il livello delle spese correnti e in  conto  capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in  coerenza  con  gli  obiettivi  di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 
  39. Per gli enti locali dei rispettivi  territori  provvedono  alle
finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di  autonomia  e  dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e  province
autonome non provvedano  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  si
applicano,  per  gli  enti  locali  dei  rispettivi   territori,   le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53. 
  40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali. 
  41. Sono abrogate le disposizioni  recate  dall'articolo  29  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive   modificazioni,
limitatamente alle regole del patto di  stabilita'  interno  previsto
per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi. 
  42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o  di   ricerca,   ovvero   di   consulenze   a   soggetti   estranei
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalita'
interne all'ente in  grado  di  assicurare  i  medesimi  servizi,  ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni.  In  ogni  caso  l'atto  di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al  primo  periodo  deve
essere  corredato  della   valutazione   dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere  trasmesso  alla
Corte dei conti. L'affidamento  di  incarichi  in  difformita'  dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano agli enti  con  popolazione  superiore  a
5.000 abitanti. 
  43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6
giugno 2001, n. 380, possono essere  destinati  al  finanziamento  di
spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del  50
per cento per il 2006. 
  44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi  mutui"  sono  inserite  le
seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili  sul
mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle  seguenti:
"12 per cento"; 
    b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis.  Le  disposizioni  del  comma  2  si   applicano,   ove
compatibili, alle altre forme  di  indebitamento  cui  l'ente  locale
acceda". 
  45. Gli enti che alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge  superino  il  limite  di  indebitamento  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 204 del testo unico di cui al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267, come modificato dal  comma  44,  sono  tenuti  a
ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini: 
    a) un importo annuale degli interessi di cui al  citato  comma  1
dell'articolo 204 non  superiore  al  20  per  cento  entro  la  fine
dell'esercizio 2008; 
    b) un importo annuale degli interessi di cui al  citato  comma  1
dell'articolo 204 non  superiore  al  15  per  cento  entro  la  fine
dell'esercizio 2010; 
    c) LETTERA ABROGATA DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto  legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "quattro anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni"; 
    b) al comma 4, le parole: "quattro anni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "due anni". 
  47. In vigenza  di  disposizioni  che  stabiliscono  un  regime  di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilita',  anche  intercompartimentale,
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti  locali,
purche' abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per  l'anno
precedente. 
  48. In caso di mobilita' presso  altre  pubbliche  amministrazioni,
con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle  more  della  nuova
disciplina  contrattuale,  i   segretari   comunali   e   provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto  per  i  segretari  appartenenti  alla
fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal
sistema  di  classificazione  vigente  presso  l'amministrazione   di
destinazione, previa espressa  manifestazione  di  volonta'  in  tale
senso. (16) 
  49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui  al  comma  48,  i
soggetti che  abbiano  prestato  servizio  effettivo  di  ruolo  come
segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che  si  siano
avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,  n.  465,
sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma  96,  nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla  data
di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  ovvero   di   altre
amministrazioni in cui si riscontrano  carenze  di  organico,  previo
consenso  dell'interessato,  ai   sensi   ed   agli   effetti   delle
disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria. 
  50. All'articolo 10, comma 10, lettera  c),  del  decreto-legge  18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19
marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000"  e  "lire  150.000"  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:  "euro  51,65"  e  "euro
516,46". 
  51. Per gli anni 2005, 2006 e' con sentita la variazione in aumento
dell'aliquota   di   compartecipazione   dell'addizionale    comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,  e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, non si siano avvalsi della  facolta'  di
aumentare la suddetta addizionale.  L'aumento  deve  comunque  essere
limitato entro la misura  complessiva  dello  0,1  per  cento.  Fermo
restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino  al  31
dicembre  2006  restano  sospesi  gli  effetti  degli  aumenti  delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma  1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  eventualmente
deliberati.  Gli  effetti  decorrono,  in  ogni  caso,  dal   periodo
d'imposta successivo alla predetta data. 
  52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo  12
dicembre 2003, n. 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo  stato
di previsione del Ministero dell'interno, il fondo  per  il  rimborso
agli enti locali delle minori entrate derivanti  dall'abolizione  del
credito d'imposta con una  dotazione  di  10  milioni  di  euro.  Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge
23 agosto 1988, n. 400, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate
le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma
e per la ripartizione del fondo. 
  53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso. 
  54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
con finalita' di riequilibrio  economico  e  sociale,  il  fondo  per
l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore  a  1.000
abitanti, sottodotati ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005. 
  55. Il fondo di cui al comma 54  e'  finalizzato,  oltre  a  quanto
previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio  insediativo,  quindi
all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di  attivita'
artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici  e  case
rurali per  finalita'  economiche  e  abitative,  al  recupero  degli
antichi mestieri. 
  56. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto
i  criteri  di  ripartizione  e  le  modalita'   per   l'accesso   ai
finanziamenti di cui ai commi 54 e 55. 
  57. Per il triennio 2005-2007,  gli  enti  indicati  nell'elenco  1
allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti  di  previdenza
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.  509,  e  successive
modificazioni,  e  10   febbraio   1996,   n.   103,   e   successive
modificazioni, delle  altre  associazioni  e  fondazioni  di  diritto
privato e degli enti del sistema Camerale, possono  incrementare  per
l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di  personale,  in
misura  non  superiore  all'ammontare  delle  spese  dell'anno   2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007  si  applica
la percentuale di incremento del  2  per  cento  alle  corrispondenti
spese determinate per l'anno precedente con i criteri  stabiliti  dal
presente comma. Per le spese di personale  si  applica  la  specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli  enti  locali  di  cui  ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale  di  cui
ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti  indicati  nell'articolo  3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  si  applica  la
disciplina ivi prevista. (23) 
  58. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244. 
  59. Ai fini della determinazione dell'aliquota provvisoria  di  cui
al comma 58 si tiene altresi' conto dei trasferimenti attribuiti  per
l'anno  2004  alle  regioni  a  statuto  ordinario  in   applicazione
dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.  Il  fondo  di
cui al citato articolo 70 e' soppresso. 
  60. Il Fondo di cui  all'articolo  52,  comma  8,  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388,  eutilizzato  anche  per  l'esercizio  delle
funzioni conferite agli enti territoriali ai  sensi  dell'articolo  7
della legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  61. Salvo quanto disposto  nel  comma  175,  la  sospensione  degli
aumenti  delle  addizionali   all'imposta   sul   reddito   e   delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma  21,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2006.  Resta
ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n.  350
del 2003 alle disposizioni regionali in materia di  IRAP  diverse  da
quelle   riguardanti   la   maggiorazione   dell'aliquota,   nonche',
unitamente al comma  23  del  medesimo  articolo,  alle  disposizioni
regionali in materia di tassa  automobilistica;  le  regioni  possono
modificare  tali  disposizioni  nei  soli  limiti  dei  poteri   loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed  in  conformita'
con essa. 
  62.  Sono  autorizzate,  a  carico  di  somme  a  qualsiasi  titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito  e  a  debito  di
ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata  realizzate  dalle
stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17,  comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  indicate,  solo  a  questo
fine, nella tabella di riparto approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze sulla base  della  proposta  presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
compensazione sara' effettuata dal Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  in
quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005. 
  63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni  singolo  ente
locale  sono   determinati   in   base   alle   disposizioni   recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della  riduzione  dei  trasferimenti
erariali   conseguente   alla   cessazione    dell'efficacia    delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro  260  milioni,  a  favore
degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo  3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e  141,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni  di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  1997,
n. 244. 
  65. Le disposizioni in materia di compartecipazione  provinciale  e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,
gia' confermate per l'anno 2004  dall'articolo  2,  comma  18,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005. 
  66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno  facolta'
di utilizzare le entrate  derivanti  dal  plusvalore  realizzato  con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili,  per  il
rimborso della quota di  capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei
mutui. 
  67. In deroga alle disposizioni dell'articolo  3,  comma  3,  della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta  comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati  al  31
dicembre  2005,  limitatamente  alle  annualita'  d'imposta  2000   e
successive. 
  68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      "h) contrazione di mutui e aperture  di  credito  non  previste
espressamente in atti fondamentali  del  consiglio  ed  emissioni  di
prestiti obbligazionari"; 
    b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono  sostituite
dalle seguenti: 
      "a) l'ammortamento non puo' avere durata  inferiore  ai  cinque
anni; b) la decorrenza dell'ammortamento deve  essere  fissata  al  1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'amportamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno  successivo  e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno"; 
    c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente: 
      "Art. 205-bis (Contrazione di aperture di  credito)  -  1.  Gli
enti locali sono autorizzati a  contrarre  aperture  di  credito  nel
rispetto della disciplina di cui al presente articolo. 
      2. Le spese per investimenti finanziate  con  il  contratto  di
apertura di credito si considerano impegnate all'atto  della  stipula
del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo  del  progetto  o
dei  progetti  definitivi  o  esecutivi  finanziati;  alla   chiusura
dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di  credito
costituiscono residui attivi. 
      3. Il ricorso alle aperture di credito  e'  possibile  solo  se
sussistono le condizioni di cui all'articolo  203,  comma  1,  e  nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1,  calcolati  con
riferimento  all'importo   complessivo   dell'apertura   di   credito
stipulata. 
      4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e'  sottoposto  alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3. 
      5. I contratti  di  apertura  di  credito  devono,  a  pena  di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le  seguenti
clausole e condizioni: 
        a) la banca e' tenuta  ad  effettuare  erogazioni,  totali  o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di  volta
in  volta  inoltrate  dall'ente  e  previo  rilascio  da   parte   di
quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento  ai   sensi
dell'articolo  206.  L'erogazione   dell'intero   importo   messo   a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la  possibilita'
per l'ente locale  di  disciplinare  contrattualmente  le  condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale; 
        b) gli interessi sulle aperture di credito  devono  riferirsi
ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali  importi  deve  avere
una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o
dal 1 luglio successivi alla data dell'erogazione; 
        c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi; 
        d) unitamente alla prima rata  di  ammortamento  delle  somme
erogate  devono  essere  corrisposti  gli  eventuali   interessi   di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi  decorrenti  dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino  alla  scadenza  della  prima
rata; 
        e) deve essere indicata la natura delle spese  da  finanziare
e, ove necessario, avuto riguardo alla  tipologia  dell'investimento,
dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o  dei  progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti; 
        f)  deve  essere  rispettata  la  misura  massima  di   tasso
applicabile alle aperture di credito i cui criteri di  determinazione
sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da  emanare  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
      6. Le aperture di credito sono soggette, al  pari  delle  altre
forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalita' previsti  dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli  per
la comunicazione  delle  caratteristiche  finanziarie  delle  singole
operazioni di apertura di credito  sono  pubblicati  in  allegato  al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5"; 
    d) all'articolo 207, dopo il comma 1, einserito il seguente: 
      "1-bis.  A  fronte  di  operazioni  di  emissione  di  prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da  piu'  enti  locali,  gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia  fideiussoria
riferita all'insieme delle  operazioni  stesse.  Contestualmente  gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente capofila in relazione alla  quota  parte  dei  prestiti  di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia prestata dall'ente capofila  concorre  alla  formazione  del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso". 
  69. Per la gestione del fondo di ammortamento  del  debito  di  cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  non
si applica il principio di accentramento di ogni deposito  presso  il
tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  70. All'articolo  41,  comma  2,  primo  periodo,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre  mutui"
e le parole: "o dell'accensione". 
  71. Lo Stato, le regioni, le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano e gli enti locali sono tenuti  a  provvedere,  se  consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri  di
ammortamento anche  parzialmente  a  carico  dello  Stato  in  titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla  rinegoziazione,  anche  con
altri istituti, dei  mutui  stessi,  in  presenza  di  condizioni  di
rifinanziamento che consentano una riduzione del  valore  finanziario
delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza  dell'operazione
di rifinanziamento si dovra' tenere conto anche delle commissioni. In
caso di mutuo a tasso fisso, per  la  verifica  delle  condizioni  di
rifinanziamento, lo Stato o  l'ente  pubblico  interessato  osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorche' il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore  al
tasso del mutuo di almeno un  punto  percentuale.  Le  operazioni  di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga  direttamente  gli
istituti finanziatori  sono  effettuate  direttamente  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti
dalle predette operazioni  di  rinegoziazione  rispetto  ai  relativi
stanziamenti complessivi di  bilancio  devono  trovare  compensazione
nella minore spesa complessiva per interessi per il  pagamento  degli
oneri derivanti dall'emissione dei titoli  del  debito  pubblico  per
l'ammortamento dei mutui. 
  71-bis. I soggetti di cui al comma 71 devono inoltre verificare che
l'incremento del valore nominale delle nuove passivita' non superi di
5 punti percentuali il valore nominale  di  quella  preesistente.  In
carenza di tale ulteriore condizione,  il  rifinanziamento  non  deve
essere effettuato, fermo restando che all'atto  della  rinegoziazione
dei mutui deve essere applicata la  commissione  onnicomprensiva  sul
debito  residuo,  in  termini  percentuali,  secondo  le   condizioni
previste dal sistema bancario. 
  72. Gli stanziamenti di bilancio  previsti  per  il  pagamento  dei
mutui con oneri integralmente o parzialmente  a  carico  dello  Stato
sono  proporzionalmente  adeguati  ai  nuovi  piani  di  ammortamento
conseguenti  alla  conclusione  delle  operazioni  di  conversione  o
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71. 
  73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71  e  72
l'ente pubblico e' tenuto a  trasmettere,  entro  trenta  giorni  dal
perfezionamento   delle   operazioni   di   cui    al    comma    71,
all'amministrazione statale interessata, la  relativa  documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso. 
  74. In  caso  di  nuove  emissioni  di  titoli  obbligazionari  con
rimborso  del  capitale  in  un'unica  soluzione  alla  scadenza,  e'
necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del  debito  o  conclusa  una  operazione  di  swap  per
l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo  2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 1 dicembre 2003, n. 389. 
  75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per  il
rispetto  degli  obiettivi  adottati  con  l'adesione  al  patto   di
stabilita' e crescita le rate  di  ammortamento  dei  mutui  attivati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano,  dagli
enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato. 
  76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75  e  con  riferimento
agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui
e' iscritto nel bilancio  dell'amministrazione  pubblica  che  assume
l'obbligo di corrispondere le  rate  di  ammortamento  agli  istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un'
amministrazione   pubblica   diversa.   L'amministrazione    pubblica
beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa,  iscrive  il  ricavato   del   mutuo   nelle   entrate   per
trasferimenti in conto capitale  con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente  alla  stipula
dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia  all'amministrazione
pubblica  tenuta  al  pagamento  delle  rate  di  ammortamento   che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede  all'iscrizione  del  corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine  di  consentire
la regolazione contabile dell'operazione. 
  77. Le amministrazioni pubbliche  sono  tenute  ad  adeguarsi  alle
disposizioni di cui ai commi 75  e  76  con  riferimento  alle  nuove
operazioni finanziarie. 
  78. Il Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del
tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive
di sua competenza. 
  79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema
di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.  281,  il  Ministro  dell'interno  e  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  individua  con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei
comuni  e  tre  universita'  nei  quali   durante   l'anno   2005   i
trasferimenti statali e le entrate proprie  affluiscono  direttamente
ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo  che  per
la regione, viene effettuata assicurando  la  rappresentativita'  per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra  quelli  che
possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema  informativo
delle operazioni degli  enti  pubblici  (SIOPE)  istituito  ai  sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre  2002,  11.
289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili  sia
ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini  del  calcolo
dell'indebitamento netto. Con il predetto  decreto  vengono  altresi'
definiti i criteri, le modalita'  e  i  tempi  della  sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione  ai  risultati
registrati la sperimentazione puo' essere  estesa,  nel  corso  dello
stesso anno 2005, ad altri enti. 
  80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di  tesoreria)  -
1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere  lo  consentano
il servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e  criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e  di  riscossione
informatici,  in  luogo  di  quelli   cartacei,   le   cui   evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa  la  resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226. 
    2. La convenzione di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210  puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano  essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso   gli
sportelli di tesoreria, anche con le modalita'  offerte  dai  servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari. 
    3. Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici interbancari danno  luogo  al  rilascio  di  quietanza  o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il  debitore;  le  somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate  alle  casse  dell'ente,
con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non  appena  si
rendono liquide ed esigibili  in  relazione  ai  servizi  elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione  di
tesoreria". 
  81.  Ai  fini  della  razionalizzazione  e  della   semplificazione
dell'attivita' amministrativa,  con  decreto  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
Ministro   degli   affari   esteri   emana   disposizioni   per    la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero. 
  82. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N.  35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  83.   Al   fine   di   incentivare   il   passaggio   dal   sistema
contributivo-indennizzatorio per  danni  all'agricoltura  al  sistema
assicurativo  contro  i  danni,  l'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo  29
marzo 2004, n. 102, Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  interventi
indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2005 e 2006  e  il  corrispondente  importo  e'  destinato  agli
interventi agevolativi  per  la  stipula  di  contratti  assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e  alle  strutture,  di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto  legislativo  29
marzo 2004, 11. 102, Fondo  di  solidarieta'  nazionale  -  incentivi
assicurativi. 
  84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  102,
il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. Per  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato  agli  interventi  di  cui
all'articolo  1,  comma  3,  lettera  a),  si   provvede   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978,  n.
468, e successive modificazioni. Per  la  dotazione  finanziaria  del
Fondo  di  solidarieta'  nazionale   -   interventi   indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere  b)
e c), si provvede a valere sulle  risorse  del  Fondo  di  protezione
civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3,  lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,
nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria". 
  85. Per gli stessi fini di cui al comma  83,  per  l'anno  2005  la
dotazione del Fondo per  la  riassicurazione  dei  rischi,  istituito
presso l'Istituto per studi,  ricerche  e  informazioni  sul  mercato
agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di  cui
5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli  interventi  di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualita'. 
  86. Per gli interventi previsti all'articolo  66,  comma  3,  della
legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  la  dotazione  del   Fondo   di
investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  22
giugno 2004, n. 182, e' incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di
euro. 
  87.  Nell'ambito  del  Fondo  per  lo   sviluppo   dell'agricoltura
biologica e di qualita' di cui all'articolo 59,  comma  2-bis,  della
legge 23 dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  e'
istituito un apposito capitolo per l'attuazione  del  Piano  d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno  2005,  a  valere,  per  la
somma  di  3  milioni  di   euro,   sulle   disponibilita'   di   cui
all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5,  comma  7,  della
legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate  all'apposita  unita'
previsionale di base. Le modalita' di spesa  inerenti  tale  capitolo
sono definite con  apposito  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole e forestali da emanare entro  quattro  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
  88. Ai fini di quanto  disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo  3,  comma
46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  a  carico  del  bilancio
statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno  2005  e
di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti  retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono  incrementate
di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159  milioni  di  euro  a
decorrere    dall'anno    2006,    con    specifica     destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro  per
il personale delle Forze armate e dei Corpi  di  polizia  di  cui  al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
  90. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione   statale   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del  medesimo  decreto  legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni  di  cui
ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo  previsti  dall'articolo  47,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  i  comitati  di  settore
provvedono  alla  quantificazione  delle  relative  risorse  e   alla
determinazione della  quota  da  destinare  all'incentivazione  della
produttivita', attenendosi, quale tetto  massimo  di  crescita  delle
retribuzioni,  ai   criteri   previsti   per   il   personale   delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88. 
  92. Il decreto del Presidente  della  Repubblica  25  agosto  2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225  del  24  settembre  2004,
concernente le piante organiche degli enti  di  ricerca,  si  intende
applicabile anche  all'Istituto  per  lo  sviluppo  della  formazione
professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),  di  cui  al   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003. 
  93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato  anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.  300,  e  successive  modificazioni,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e  criteri
di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto  decreto  legislativo  e
all'articolo 34, comma 1, della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
apportando una riduzione non inferiore al 5  per  cento  della  spesa
complessiva relativa al numero dei  posti  in  organico  di  ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del  processo  di  innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le  amministrazioni  adottano  adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione  degli  uffici,  anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una  rapida  e
razionale riallocazione del  personale  ed  alla  ottimizzazione  dei
compiti direttamente connessi con le attivita'  istituzionali  e  dei
servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti  logistico-strumentali
e di supporto.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  a  tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste  dai
rispettivi ordinamenti. Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento autonomo,  provvedono  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  competente,  di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  Per  le  amministrazioni  che  non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica e'  fissata  sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna  qualifica,  alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni  e  agli
enti,  finche'  non  provvedono  alla  rideterminazione  del  proprio
organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di  cui  al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti  dalle
disposizioni del presente comma  e  dei  commi  da  94  a  106.  Sono
comunque fatte salve le  previsioni  di  cui  al  combinato  disposto
dell'articolo 3, commi 53, ultimo  periodo,  e  71,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto  alla
data del 30 novembre 2004,  le  mobilita'  che  l'amministrazione  di
destinazione abbia avviato alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e quelle  connesse  a  processi  di  trasformazione  o
soppressione  di   amministrazioni   pubbliche   ovvero   concernenti
personale in situazione di  eccedenza,  compresi  i  docenti  di  cui
all'articolo 35, comma 5, terzo  periodo,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le  disposizioni  di
cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli  enti  del  Servizio  sanitario
nazionale,  che  operano  le  riduzioni  delle  rispettive  dotazioni
organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.(3) 
  94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle  Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia,
al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai  magistrati
ordinari, amministrativi e contabili,  agli  avvocati  e  procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi  consigli
e  federazioni,  alle  universita',  al  comparto  scuola   ed   alle
istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione  artistica   e
musicale. 
  95. Per gli anni 2005,  2006  e  2007  alle  amministrazioni  dello
Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  alle  agenzie,  incluse  le
agenzie fiscali di  cui  agli  articoli  62,  63  e  64  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, e' fatto  divieto  di  procedere  ad
assunzioni di personale a tempo  indeterminato,  ad  eccezione  delle
assunzioni relative alle categorie protette. Il  divieto  si  applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni.  Per  le  regioni,  le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le  norme  speciali
concernenti le assunzioni di personale  contenute:  nell'articolo  3,
commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge  24
dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge  30  gennaio
2004, n. 24, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31  marzo
2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,  n.
77, e nell'articolo 2, comma  2-ter,  del  decreto-legge  27  gennaio
2004, n. 16, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  marzo
2004,  n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni  connesse  con  la
professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  alla  legge  14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve  le
assunzioni autorizzate con decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, e  quelle  di  cui  ai  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non  ancora  effettuate  alla
data di entrata in vigore della presente  legge.  E'  consentito,  in
ogni  caso,  il  ricorso   alle   procedure   di   mobilita',   anche
intercompartimentale. (21) 
  96.  Per  fronteggiare  indifferibili  esigenze  di   servizio   di
particolare rilevanza ed urgenza, in deroga  al  divieto  di  cui  al
comma  95,  per  ciascuno  degli  anni  2005,   2006   e   2007,   le
amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni,  previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di  un
contingente complessivo di  personale  corrispondente  ad  una  spesa
annua lorda pari a 120 milioni di  euro  a  regime.  A  tal  fine  e'
costituito un apposito fondo nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 40 milioni di euro per l'anno 2005,  a  160  milioni  di  euro  per
l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di  euro  in  ciascun
anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni  ad
assumere vengono concesse secondo le modalita'  di  cui  all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e  successive
modificazioni. (6) 
  97. Nell'ambito delle procedure  e  nei  limiti  di  autorizzazione
all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente  considerata  i
l'immissione  in  servizio  degli  addetti  a  compiti  di  sicurezza
pubblica e di difesa  nazionale,  di  soccorso  tecnico  urgente,  di
prevenzione e vigilanza antincendio, nonche': 
    a) del personale del settore della ricerca; 
    b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio
per almeno due  anni  in  posizione  di  comando  o  distacco  presso
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per  i  servizi
tecnici ai sensi dell'articolo  2,  comma  6,  del  decreto-legge  li
giugno 1998, n. 180, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 1998, n. 267; 
    c) per la copertura  delle  vacanze  organiche  nei  ruoli  degli
ufficiali  giudiziari   Ci   e   nei   ruoli   dei   cancellieri   C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori  e  degli  idonei  al
concorso  pubblico  per  la  copertura  di  443  posti  di  ufficiale
giudiziario  Ci,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,   4   serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002; 
    d)  del  personale  del   Consiglio   per   la   ricerca   e   la
sperimentazione in agricoltura; 
    e) dei candidati a magistrato del Consiglio  di  Stato  risultati
idonei al concorso a  posti  di  consiglieri  di  Stato  che  abbiano
conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina
a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore  della  presente
legge; (18) 
    f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze  delle  agenzie  fiscali,  ivi  inclusa
L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, previo  superamento
di uno speciale corso-concorso pubblico unitario,  bandito  e  curato
dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze  e  disciplinato
con decreto non regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165  del  2001.  A
tal fine e per le ulteriori finalita'  istituzionali  della  suddetta
Scuola, possono essere utilizzate le attivita'  di  cui  all'articolo
19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212; 
    g) del personale necessario  per  assicurare  il  rispetto  degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato; 
    h) dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile degli arsenali della Marina militare ed  espletati  alla  data
del 30 settembre 2004. 
    h-bis)  per  la  copertura  delle  posizioni  dirigenziali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri; 
    h-quater)  del  personale  dell'Ente  nazionale  per  l'aviazione
civile; 
    h-quinquies)  del  personale  di  magistratura  della   giustizia
amministrativa. (6) 
  98. Ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo  tra
Governo,  regioni  e  autonomie  locali  da  concludere  in  sede  di
Conferenza unificata, per  le  amministrazioni  regionali,  gli  enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui  al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti  del  Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le  assunzioni
per il triennio 2005-2007,  previa  attivazione  delle  procedure  di
mobilita' e fatte salve le assunzioni del  personale  infermieristico
del  Servizio  sanitario  nazionale.  Le   predette   misure   devono
garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione  di
economie di spesa lorde non inferiori  a  213  milioni  di  euro  per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni  di
euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
2008 e, per gli enti del Servizio sanitario  nazionale,  economie  di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per  l'anno  2005,  a
579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno
2007 e a 949  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2008.  Fino
all'emanazione  dei  decreti  di  cui  al  presente   comma   trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le
province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato  rispetto.
I  singoli  enti  in  caso  di   assunzioni   di   personale   devono
autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni   del   patto   di
stabilita' interno per l'anno precedente  quello  nel  quale  vengono
disposte  le  assunzioni.  In  ogni  caso  sono  consentite,   previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali  il  cui  onere
sia coperto dai trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
assegnazione di unita' di personale.  Per  le  Camere  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  con
il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sono   individuati
specifici indicatori di  equilibrio  economico-finanziario,  volti  a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma. 
  99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da  93
a 107  si  applicano  anche  al  trattenimento  in  servizio  di  cui
all'articolo 1-quater del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.  A
tal fine, per il comparto scuola si applica la  specifica  disciplina
autorizzatoria delle assunzioni. 
  100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni  di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni  2005,
2006 e  2007  sono  soggette  a  limitazioni  delle  assunzioni  sono
prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione  del  regolamento
di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61,  terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. (27) (38) (42) 
  101. Le disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non  si  applicano  al
comparto scuola, alle universita' nonche' agli ordini ed  ai  collegi
professionali e relativi consigli e federazioni. 
  102. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  e  successive  modificazioni,  non  ricomprese  nell'elenco   i
allegato alla  presente  legge,  adeguano  le  proprie  politiche  di
reclutamento di personale al principio del contenimento  della  spesa
in coerenza con  gli  obiettivi  fissati  dai  documenti  di  finanza
pubblica. A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica,  gli
organi  competenti  ad  adottare  gli  atti  di  programmazione   dei
fabbisogni  di  personale  trasmettono  annualmente   alle   predette
amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi. 
  103. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. 
  104. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo  35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: "Per le amministrazioni dello  Stato,  anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia  autonoma
per la gestione dell'albo dei segretari comunali e  provinciali,  gli
enti pubblici non economici e  gli  enti  di  ricerca,  con  organico
superiore alle 200 unita', l'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'
subordinato all'emanazione di apposito  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze". 
  105. A decorrere dall'anno 2005, le universita' adottano  programmi
triennali  del  fabbisogno  di  personale  docente,   ricercatore   e
tecnico-amministrativo, a tempo determinato e  indeterminato,  tenuto
conto delle risorse a tal fine stanziate nei  rispettivi  bilanci.  I
programmi    sono    valutati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le
risorse  stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,   fermo
restando il limite del 90 per cento ai sensi della normativa vigente. 
  106.  Per  il  funzionamento  del  Dipartimento  nazionale  per  le
politiche antidroga e' autorizzata l'ulteriore spesa di 6 milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2005. 
  107. Per le regioni, le autonomie locali e gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale le economie derivanti dall'attuazione  dei  commi
da 93 a 105 conseguenti a misure limitative delle assunzioni per  gli
anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite ai  bilanci  degli  enti  ai
fini del miglioramento dei relativi saldi. 
  108. E' stanziata, per l'anno 2005, la somma di 10 milioni di  euro
per il finanziamento delle attivita' inerenti alla  programmazione  e
realizzazione  del  sistema   integrato   di   trasporto   denominato
"Autostrade del mare", di cui al Piano generale dei trasporti e della
logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
2 marzo 2001,  attuato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per il tramite della societa' Rete autostrade  mediterranee
Spa (RAM) del gruppo Sviluppo Italia Spa. 
  109. I soggetti che nell'esercizio di impresa si rendono acquirenti
di tartufi da raccoglitori dilettanti od occasionali  non  muniti  di
partita IVA sono tenuti ad emettere auto-fattura con le  modalita'  e
nei termini di cui all'articolo 21 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni.  In
deroga  all'articolo  21,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo omettono
l'indicazione nell'autofattura delle generalita' del cedente  e  sono
tenuti a versare all'erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell'IVA relativi alle autofatture emesse nei termini  di  legge.  La
cessione di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od
occasionale non munito di partita IVA ad alcun obbligo  contabile.  I
cessionari sono obbligati a comunicare annualmente  alle  regioni  di
appartenenza  la  quantita'  del  prodotto  commercializzato   e   la
provenienza territoriale dello stesso, sulla  base  delle  risultanze
contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della
vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella  di
commercializzazione. 
  110. Allo scopo di concorrere al soddisfacimento della  domanda  di
abitazioni, con particolare riferimento alle  aree  metropolitane  ad
alta tensione abitativa, e per agevolare la mobilita'  del  personale
dipendente da amministrazioni dello Stato, e' consentita la  modifica
in  aumento  del  limite  numerico  degli   alloggi   da   realizzare
nell'ambito  di  programmi  straordinari  di  edilizia   residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell'articolo 4 della legge 24  dicembre
2003, n. 350, da concedere in locazione o in  godimento  ai  medesimi
dipendenti, fermo restando il limite  volumetrico  complessivo  degli
interventi oggetto dei programmi stessi. 
  111. Allo scopo di favorire l'accesso  delle  giovani  coppie  alla
prima casa di abitazione, e' istituito, per l'anno  2005,  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, un  fondo  per  il  sostegno
finanziario  all'acquisto  di  unita'  immobiliari  da   adibire   ad
abitazione  principale  in  regime  di  edilizia   convenzionata   da
cooperative edilizie, aziende territoriali di  edilizia  residenziale
pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria  del  predetto
fondo per l'anno 2005 e' fissata in 10 milioni di euro.  Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita', sono
fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione  dei
benefici di cui al presente comma. (22) 
  112.  Il  contributo  statale  annuo  a  favore  della  Federazione
nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo  3,  comma
3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, e' aumentato a  decorrere  dal
2005 di euro 350.000. 
  113.  Il  contributo  statale  annuo  a  favore   dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra e' aumentato a decorrere dall'anno
2005 di euro 250.000. 
  114. All'articolo 2, comma 31, della legge  24  dicembre  2003,  n.
350, le  parole:  "legalmente  riconosciute"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "legalmente costituite". 
  115.  Nell'ambito  delle  risorse   preordinate   sul   Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze,  sono  determinati  i  criteri  e  le   modalita'   per   la
destinazione dell'importo aggiuntivo di 2  milioni  di  euro  per  il
2005, per il finanziamento degli interventi di cui  all'articolo  80,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 
  116. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui  agli  articoli  1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono  avvalersi  di  personale  a
tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo  108
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, nel limite della spesa media  annua  sostenuta  per  le
stesse finalita' nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale  a
tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale  dello  Stato
nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,  n.  124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale  nell'anno
2004.  Le  limitazioni  di  cui  al  presente   comma   non   trovano
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le medesime  limitazioni  non  trovano  altresi'
applicazione nei confronti delle regioni e  delle  autonomie  locali.
Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le  regole
del patto di stabilita' interno non possono avvalersi di personale  a
tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa. Per il  comparto  scuola  e
per quello delle istituzioni di alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale trovano applicazione le specifiche  disposizioni
di settore. 
  117. I Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati   ai   sensi
dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n.  350.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad  avvalersi
fino  al  31  dicembre  2005  del  personale  utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni. 
  118. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i  contratti
di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulati   dagli   organi   della
magistratura amministrativa nonche' i contratti  di  lavoro  a  tempo
determinato  stipulati  dall'INPS,  dall'INPDAP  e  dall'INAIL   gia'
prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio  2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n.
186, i cui oneri continuano ad essere  posti  a  carico  dei  bilanci
degli enti predetti. 
  119. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente  e  per  i
servizi tecnici (APAT) puo'  continuare  ad  avvalersi,  sino  al  31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
a  tempo  determinato  o  con  convenzione  o  con  altra  forma   di
flessibilita'  e  di  collaborazione  nel  limite  massimo  di  spesa
complessivamente stanziata per lo  stesso  personale  nell'anno  2004
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione (CNIPA) e' autorizzato a prorogare, fino  al
31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto  a
tempo determinato  in  servizio  nell'anno  2004.  I  relativi  oneri
continuano a fare carico sul bilancio del Centro. 
  120. Al fine di consentire il completamento e  l'aggiornamento  dei
dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti  all'estero,
i  rapporti  di  impiego  a  tempo  determinato  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono
proseguire nell'anno 2005 fino al completamento  dell'ultimo  rinnovo
semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge
31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
maggio 2003, n. 122. 
  121. Le procedure di conversione in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione   e   lavoro   di   cui
all'articolo 3, comma 63, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dalla normativa vigente per l'assunzione  di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati  con
il personale interessato  alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2005. 
  122. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto  superiore
di sanita', l'Istituto superiore per la prevenzione  e  la  sicurezza
del lavoro, gli istituti zooprofilattici sperimentali, l'Agenzia  per
i servizi sanitari regionali, l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  gli
Istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  l'Agenzia
spaziale italiana,  l'Ente  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e
l'ambiente,  il  CNIPA,  nonche'  per  le  universita'  e  le  scuole
superiori ad ordinamento  speciale,  sono  fatte  comunque  salve  le
assunzioni  a  tempo  determinato  e  la  stipula  di  contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti
di  ricerca  e  di  innovazione  tecnologica   ovvero   di   progetti
finalizzati al miglioramento  di  servizi  anche  didattici  per  gli
studenti,  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei  bilanci  di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento  degli  enti  o
del Fondo di finanziamento ordinario delle universita'. 
  123. I comandi del personale della societa' Poste  italiane  Spa  e
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di  cui  dall'articolo
3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati  al
31 dicembre 2005. (17) 
  124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o trattamento economico
aggiuntivo  comunque  denominato  nei  confronti  del  personale   in
servizio  presso  enti  e   societa'   derivanti   da   processi   di
privatizzazione di amministrazioni pubbliche  esercenti  attivita'  e
servizi in regime di monopolio  e  gia'  proveniente  dalle  predette
amministrazioni  pubbliche  che  sia  trasferito  a  domanda  con  il
semplice consenso dell'ente o della societa'  e  dell'amministrazione
di  destinazione  presso  le   pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni. 
  125. All'articolo 40, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al terzo periodo le parole:
"i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca,  compresi  quelli
dell'ENEA," sono soppresse. 
  126. Per la proroga delle attivita' di cui all'articolo  78,  comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata, per  l'anno
2005, la spesa di 375 milioni di euro. 
  127. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della
dotazione del personale docente in organico  di  diritto  non  potra'
superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di
diritto per l'anno scolastico 2004-2005. 
  128. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria e'
impartito  dai  docenti  della  classe  in  possesso  dei   requisiti
richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di  istituto
sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono  essere  attivati
posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti solo nei
casi in cui non sia possibile coprire le ore di  insegnamento  con  i
docenti di classe  o  di  istituto.  Al  fine  di  realizzare  quanto
previsto dal presente comma, la cui applicazione  deve  garantire  il
recupero all'insegnamento sul posto  comune  di  non  meno  di  7.100
unita' per ciascuno degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono
attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di
formazione in servizio del personale docente, la  cui  partecipazione
e' obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti  per
l'insegnamento della lingua straniera. Il Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca adotta ogni  idonea  iniziativa  per
assicurare il conseguimento del predetto obiettivo. 
  129.  La  spesa  per  supplenze  brevi   del   personale   docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo degli oneri sociali a
carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle  attivita'
produttive, non puo' superare l'importo di 766 milioni  di  euro  per
l'anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno  2006.  Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  adotta
ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti. 
  130. Per l'attuazione del piano programmatico di  cui  all'articolo
1, comma 3, della legge 28 marzo  2003,  n.  53,  e'  autorizzata,  a
decorrere  dall'anno  2005,  l'ulteriore  spesa  complessiva  di  110
milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle  iscrizioni
e  generalizzazione  della  scuola   dell'infanzia,   iniziative   di
formazione  iniziale  e  continua  del   personale,   interventi   di
orientamento contro la dispersione scolastica  e  per  assicurare  la
realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione. (28) 
  131.  Per  la  realizzazione  di  interventi  di  edilizia  e   per
l'acquisizione  di   attrezzature   didattiche   e   strumentali   di
particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui  all'articolo
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e'  autorizzata  a  decorrere
dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro. 
  132. Per  il  triennio  2005-2007  e'  fatto  divieto  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli  1,  comma  2,  e  70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni,  di  adottare  provvedimenti   per   l'estensione   di
decisioni giurisdizionali  aventi  forza  di  giudicato,  o  comunque
divenute esecutive, in materia  di  personale  delle  amministrazioni
pubbliche. (32) (38) 
  133. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Le pubbliche amministrazioni comunicano  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  e
al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   l'esistenza   di
controversie relative al rapporti di  lavoro  dalla  cui  soccombenza
potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per
il numero dei soggetti direttamente o  indirettamente  interessati  o
comunque per gli effetti sulla finanza pubblica.  La  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
d'intesa  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  puo'
intervenire nel processo ai sensi dell'articolo  105  del  codice  di
procedura civile". 
  134. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e' inserito il seguente: 
    "Art. 63-bis. (Intervento dell'ARAN nelle  controversie  relative
ai rapporti di lavoro). - 1.  L'ARAN  puo'  intervenire  nei  giudizi
innanzi al giudice ordinario, in  funzione  di  giudice  del  lavoro,
aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui  agli  articoli  1,
comma  2,  e  70,  comma  4,  al  fine  di  garantire   la   corretta
interpretazione e l'uniforme applicazione dei  contratti  collettivi.
Per le controversie relative al  personale  di  cui  all'articolo  3,
derivanti dalle specifiche discipline  ordinamentali  e  retributive,
l'intervento  in  giudizio  puo'  essere  assicurato  attraverso   la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze". 
  135. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 149, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' incrementata di un milione di euro
per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  136. Al fine di conseguire risparmi o minori oneri  finanziari  per
le   amministrazioni   pubbliche,   puo'   sempre   essere   disposto
l'annullamento   di   ufficio   di    provvedimenti    amministrativi
illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in  corso.
L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti  su
rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni
i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e
comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di
efficacia del provvedimento, anche  se  la  relativa  esecuzione  sia
perdurante. 
  137. Al testo  unico  delle  leggi  concernenti  il  sequestro,  il
pignoramento e la cessione degli  stipendi,  salari  e  pensioni  dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "di comunicazione
o di trasporto"  sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  le  aziende
private"; 
    b) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: "Della
cessione degli stipendi e  salari  dei  dipendenti  dello  Stato  non
garantiti dal Fondo, degli impiegati e dei salariati  non  dipendenti
dallo Stato e dei dipendenti di soggetti privati"; 
    c) l'articolo 34 e' abrogato; 
    d) al primo comma  dell'articolo  54  le  parole:  "a  norma  del
presente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "a norma del  titolo
II e del presente titolo". 
  138. L'articolo 47 del testo unico delle  norme  sulle  prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello  Stato,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29  dicembre  1973,
n. 1032, e' abrogato. 
  139. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2005: 
    a) in 532,37  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo
(ENPALS); 
    b) in 131,55  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  140. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2005
in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di  cui  al  comma  139,
lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 139, lettera b). 
  141. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 139 e 140  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 139, lettera a), della somma di  1.059,08  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,36
milioni  di  euro  e  di  54,78  milioni  di  euro   di   pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  142. Il termine concernente i contributi previdenziali  e  i  premi
assicurativi relativi al sisma del 1990, riguardanti le imprese delle
province di Catania, Siracusa e Ragusa, differito al 30  giugno  2005
dall'articolo 2, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
prorogato al 30 giugno 2006. 
  143.  Ai  fini  della  copertura  dei  maggiori   oneri   derivanti
dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento
della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9  marzo  1989,  n.
88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per  un
importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate: 
    a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi
dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998,  n.  448,  a
titolo di anticipazione sul  fabbisogno  finanziario  delle  gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei
bilanci  consuntivi  per  le  esigenze   delle   predette   gestioni,
evidenziate  nella  contabilita'  del  predetto  Istituto  ai   sensi
dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998,  per
un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro; 
    b) le somme che risultano, sulla  base  del  bilancio  consuntivo
dell'anno  2003,  trasferite  alla  predetta  gestione  dell'INPS  in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni  e  provvidenze  varie,
ivi comprese le somme trasferite in eccedenza  per  il  finanziamento
degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23  dicembre
1999, n. 488, e fatto salvo  quanto  previsto  dal  decreto-legge  14
aprile 2003, n. 73, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  10
giugno 2003, n. 133, per  un  ammontare  complessivo  pari  a  307,51
milioni di euro; 
    c)  le  risorse  trasferite  all'INPS  e  accantonate  presso  la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo  dell'anno
2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per  i  seguenti
scopi: 
      1)  finanziamento   delle   prestazioni   economiche   per   la
tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della  citata  legge  n.
448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98  milioni  di
euro; 
      2) finanziamento degli oneri per  pensionamenti  anticipati  di
cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,  e
all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare
complessivo pari a 457,71 milioni di euro; 
      3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai  portatori  di
handicap grave di cui all'articolo 42, comma 5, del testo unico delle
disposizioni legislative  in  materia  di  tutela  e  sostegno  della
maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001,  n.  151,  e  successive  modificazioni,   per   un   ammontare
complessivo pari a 300,66 milioni di euro; 
      4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di  integrazione
salariale straordinaria previsti  da  disposizioni  diverse,  per  un
ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro. 
  144. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui
al comma 143 sulle gestioni dell'INPS interessate e' definito con  la
procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  145. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri  a  carico  della
Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e  indennita'  agli
invalidi civili, ciechi e  sordomuti  di  cui  all'articolo  130  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326  milioni
di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro  a  decorrere  dal
2005: 
    a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un  importo  complessivo
di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da: 
      1) i minori oneri accertati  nell'attuazione  dell'articolo  38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  concernente  incremento  delle
pensioni  in  favore  di  soggetti  disagiati,   per   un   ammontare
complessivo pari a 245 milioni di euro; 
      2) i minori oneri accertati  nell'attuazione  dell'articolo  3,
comma  14,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,   concernente
prestazioni  economiche  per  la  tubercolosi,   per   un   ammontare
complessivo pari a 70 milioni di euro; 
      3)  i  minori  oneri  accertati  nell'attuazione  del  comma  5
dell'articolo 42 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
n. 151 del 2001 e  del  comma  3  dell'articolo  80  della  legge  23
dicembre 2000, n.  388,  concernenti  rispettivamente  assistenza  ai
portatori di handicap grave e contribuzione figurativa in  favore  di
sordomuti e invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni
di euro; 
      4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalla legge 31 dicembre 1991,  n.  415,  e  dalla  legge  23
dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento  della  gestione  di  cui
all'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.   88,   accertati
nell'attuazione delle norme in materia di  pensionamenti  anticipati,
per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro; 
    b)  a  decorrere  dall'anno  2005,  sono  utilizzate  le  risorse
derivanti da: 
      1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo
pari a 245 milioni di euro; 
      2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo
3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un am  montare
complessivo pari a 277 milioni di euro; 
      3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro
prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e  23  dicembre
1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati  nell'attuazione  delle
norme in  materia  di  pensionamenti  anticipati,  per  un  ammontare
complessivo pari a 305 milioni di euro. 
  146. Per le imprese industriali che svolgono  attivita'  produttiva
di fornitura o subfornitura di componenti, di supporto o di servizio,
a favore di imprese operanti nel settore automobilistico,  i  periodi
di integrazione salariale ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non
vengono computati ai fini della determinazione del limite massimo  di
utilizzo dell'integrazione salariale ordinaria di cui all'articolo  6
della legge 20 maggio 1975, n. 164, entro il limite di  1.100  unita'
annue. 
  147. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 GENNAIO 2006, N. 2, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 11 MARZO 2006, N. 81. 
  148. A decorrere dal 1 gennaio 2005, nell'ambito  del  processo  di
armonizzazione al regime generale e' abrogato l'allegato B  al  regio
decreto  8  gennaio  1931,  n.  148,  e   i   trattamenti   economici
previdenziali di malattia, riferiti al lavoratori addetti ai pubblici
servizi di  trasporto  rientranti  nell'ambito  di  applicazione  del
citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalita' e  i
limiti previsti per i lavoratori  del  settore  industria.  Eventuali
trattamenti aggiuntivi rispetto a  quelli  erogati  dall'I.N.P.S.  al
lavoratore   del   settore   industria   sono   ridefiniti   con   la
contrattazione collettiva di categoria. 
  149. I commi primo e secondo dell'articolo 2 del  decreto-legge  30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti: 
    "A  decorrere  dal  1  giugno  2005,  nei  casi   di   infermita'
comportante  incapacita'  lavorativa,  il  medico  curante  trasmette
all'INPS il  certificato  di  diagnosi  sull'inizio  e  sulla  durata
presunta della malattia  per  via  telematica  on  line,  secondo  le
specifiche tecniche e le modalita' procedurali determinate  dall'INPS
medesimo. 
    Il lavoratore e' tenuto, entro due giorni dal relativo  rilascio,
a recapitare o a trasmettere, a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento, l'attestazione della  malattia,  rilasciata  dal  medico
curante, al datore di lavoro,  salvo  il  caso  in  cui  quest'ultimo
richieda all'INPS la trasmissione in via  telematica  della  suddetta
attestazione, secondo modalita' stabilite dallo stesso Istituto.  Con
apposito decreto interministeriale dei Ministri del  lavoro  e  delle
politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e  per
l'innovazione e  le  tecnologie,  previa  intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le  modalita'
tecniche, operative e di  regolamentazione,  al  fine  di  consentire
l'avvio della nuova procedura  di  trasmissione  telematica  on  line
della   certificazione   di   malattia   all'INPS   e   di    inoltro
dell'attestazione di malattia dall'INPS al datore di lavoro, previsti
dal primo e dal secondo comma del presente articolo". 
  150. L'articolo 1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e'
abrogato. 
  151. All'articolo 118 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  ultimo  periodo,  sono  soppresse  le  parole:
"progressivamente e"; 
    b) al comma 1, dopo l'ultimo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
"Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma,  i  fondi
si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse  versate
dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. I datori di lavoro che aderiscono ai  fondi  effettuano  il
versamento del contributo integrativo, di cui all'articolo  25  della
legge n. 845 del 1978,  e  successive  modificazioni,  all'INPS,  che
provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti  i  meri  costi
amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. 
      L'adesione ai fondi e' fissata entro  il  31  ottobre  di  ogni
anno, con effetti dal 1 gennaio successivo; le successive adesioni  o
disdette avranno effetto dal 1 gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il
31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione,  sulla
base  delle  adesioni   pervenute,   del   gettito   del   contributo
integrativo, di cui all'articolo 25 della legge n. 845  del  1978,  e
successive modificazioni, relativo ai datori di  lavoro  aderenti  ai
fondi stessi nonche' di quello relativo agli altri datori di  lavoro,
obbligati al versamento di detto contributo, destinato al  Fondo  per
la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale  europeo
(FSE), di cui all'articolo 9, comma 5, del  decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalita'
di adesione ai fondi  interprofessionali  e  di  trasferimento  delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali  nonche'  a  fornire,
tempestivamente  e  con  regolarita',  ai  fondi  stessi,  tutte   le
informazioni  relative  alle  imprese  aderenti   e   ai   contributi
integrativi da esse versati. 
      Al fine  di  assicurare  continuita'  nel  perseguimento  delle
finalita' istituzionali del Fondo per la formazione  professionale  e
per  l'accesso  al  FSE,  di  cui  all'articolo  9,  comma   5,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto  dal
secondo periodo del comma 2 dell'articolo 66 della  legge  17  maggio
1999, n. 144". 
  152. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il "Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"  finalizzato
al  rimborso  delle  spese  sostenute  dai  genitori   adottivi   per
l'espletamento  della  procedura  di  adozione   disciplinata   dalle
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, vengono determinati l'entita'
e i criteri del rimborso, nonche' le modalita' di presentazione delle
istanze. In ogni caso, i rimborsi non potranno  superare  l'ammontare
massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005. A favore del Fondo  di
cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di  euro
per l'anno 2005. 
  153. Nell'ambito del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  di
cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,
e'  destinata  una  quota  di  500.000  euro  per  l'anno  2005   per
l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche
giovanili finalizzate  alla  partecipazione  dei  giovani  sul  piano
culturale e sociale nella societa' e nelle istituzioni,  mediante  il
sostegno della loro capacita' progettuale e creativa e  favorendo  il
formarsi  di  nuove  realta'  associative  nonche'   consolidando   e
rafforzando quelle gia' esistenti. (22) 
  154. Il 70 per cento della quota del Fondo di cui al comma  153  e'
destinato al finanziamento dei programmi e  dei  progetti  del  Forum
nazionale dei giovani, con sede in Roma. Il restante 30 per cento  e'
ripartito   tra   i   Forum   dei   giovani   regionali   e    locali
proporzionalmente alla presenza di  associazioni  e  di  giovani  sul
territorio. 
  155. In attesa della riforma degli  ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.  236,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
puo' disporre entro il 31 dicembre 2005 e per gli accordi di  settore
entro il 31 dicembre 2007, anche in deroga  alla  vigente  normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei trattamenti di
cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  di  mobilita'   e   di
disoccupazione speciale,  nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla
gestione di crisi occupazionali,  anche  con  riferimento  a  settori
produttivi e ad aree territoriali  ovvero  miranti  al  reimpiego  di
lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi
in  sede  governativa  intervenuti  entro  il  30  giugno  2005   che
recepiscono le intese intervenute in sede istituzionale territoriale.
Nell'ambito delle risorse finanziarie di  cui  al  primo  periodo,  i
trattamenti concessi ai sensi  dell'articolo  3,  comma  137,  quarto
periodo,  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,  e   successive
modificazioni, possono essere prorogati con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, qualora  i  piani  di  gestione  delle
eccedenze gia' definiti in  specifici  accordi  in  sede  governativa
abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento
del numero dei destinatari dei trattamenti  scaduti  il  31  dicembre
2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'  ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per  le
proroghe successive. (8a) 
  156. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004" sono sostituite dalle  seguenti:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005". 
  157. All'articolo 43 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole da: "in un'apposita gestione" fino  alla
fine  del  comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335"; 
    b) al comma 2, le parole da: "alla gestione separata" fino a: "n.
335" sono soppresse; 
    c) il comma 9 e' abrogato. 
  158. All'articolo 58 della legge  17  maggio  1999,  n.  144,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
      1) la parola: "tredici" e' sostituita dalla parola: "dodici"; 
      2) le  parole:  "sei  eletti  dagli  iscritti  al  Fondo"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "cinque  designati  dalle  associazioni
sindacali rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo"; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      "3. Il comitato amministratore  e'  presieduto  dal  presidente
dell'INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del  consiglio
di amministrazione dell'Istituto medesimo". 
  159. Limitatamente ai soli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria  i  collegi  sindacali  continuano  ad   esercitare   il
controllo contabile e per  essi  non  trova  applicazione  l'articolo
2409-bis, terzo comma, del codice civile. 
  160.  E'  costituita  la  Fondazione  per   la   diffusione   della
responsabilita' sociale delle imprese. Alla  Fondazione  partecipano,
quali soci fondatori, il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  oltre  ad  altri  soggetti  pubblici  e  privati   che   ne
condividano le finalita'. La Fondazione e' soggetta alle disposizioni
del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto,  che  verra'
redatto  dai  fondatori.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attivita'
istituzionali e'  assegnato  alla  Fondazione  un  contributo  di  un
milione di euro per l'anno 2005. 
  161. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per  i  lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) puo' continuare ad avvalersi,  fino  al  31
dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto
di  lavoro  a  tempo  determinato  nel  limite   massimo   di   spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004.  I
relativi oneri continuano ad  essere  posti  a  carico  del  bilancio
dell'Ente. 
  162. All'articolo 3, comma 136, della legge 24  dicembre  2003,  n.
350, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2004" sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2005" e, al secondo periodo, le  parole:
"31 dicembre 2003"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31  dicembre
2004". A tal fine e' autorizzata, per l'anno  2005,  la  spesa  di  5
milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per  l'occupazione  di  cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  163. Per la prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  3,
comma 9, e all'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge  20  maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19  luglio
1993, n. 236, e' autorizzato un contributo di  euro  160.102.000  per
l'anno 2005. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, e' nominato un Commissario straordinario  del  Governo  con
funzioni di vigilanza sulle  modalita'  di  attuazione  del  presente
comma. 
  164. Per garantire il  rispetto  degli  obblighi  comunitari  e  la
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2005-2007 il livello complessivo della spesa del  Servizio  sanitario
nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, e' determinato  in
88.195 milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni  di  euro  per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro  per  l'anno  2007.  I  predetti
importi ricomprendono  anche  quello  di  50  milioni  di  euro,  per
ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore  finanziamento  a
carico dello Stato per  l'ospedale  "Bambino  Gesu'".  Lo  Stato,  in
deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405,  concorre  al  ripiano  dei  disavanzi  del
Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e  2003.  A  tal
fine e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la  spesa  di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005, di  cui  50  milioni  di  euro
finalizzati al ripiano dei disavanzi della regione Lazio  per  l'anno
2003, derivanti dal finanziamento dell'ospedale "Bambino  Gesu'".  Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le regioni con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle   finanze,   d'intesa   con   la   Conferenza
Stato-Regioni. (19) 
  165. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia italiana del farmaco
di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della
spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente.  Nell'ambito
delle annuali direttive del  Ministro  della  salute  all'Agenzia  e'
incluso il conseguimento dell'obiettivo  del  rispetto  del  predetto
livello  della  spesa  farmaceutica.  Al  fine   di   conseguire   il
contenimento della spesa farmaceutica, l'Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalita' per il confezionamento ottimale dei farmaci a
carico del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie piu'
rilevanti, relativamente a dosaggi e numero  di  unita'  posologiche,
individua  i  farmaci  per  i  quali  i  medici  possono  prescrivere
"confezioni d'avvio" per terapie usate per la  prima  volta  verso  i
cittadini,  al  fine  di   evitare   prescrizioni   quantitativamente
improprie e piu'  costose,  e  di  verificarne  la  tollerabilita'  e
l'efficacia, e predispone l'elenco  dei  farmaci  per  i  quali  sono
autorizzate la prescrizione e la vendita per unita' posologiche. 
  166. All'articolo 8 della legge 24  dicembre  1993,  n.  537,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 10: 
    1) alla lettera c), dopo le parole: "indicate alle lettere  a)  e
b)" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei farmaci non soggetti
a ricetta con accesso alla pubblicita' al pubblico"; 
    2) dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: 
      "c-bis) farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso  alla
pubblicita' al pubblico (OTC)"; 
    b) al comma 14, ultimo periodo,  le  parole:  "lettera  c)"  sono
sostituite dalle seguenti: "lettere c) e c-bis)". 
  167. All'articolo 70,  comma  2,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "l'indicazione  della  "nota""
la parola: ", controfirmata," e' soppressa. 
  168. L'Agenzia italiana del farmaco  adotta  nel  limite  di  spesa
annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nell'ambito del programma annuale di attivita' previsto dall'articolo
48, comma 5, lettera h), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
un piano di  comunicazione  volto  a  diffondere  l'uso  dei  farmaci
generici, ad assicurare una adeguata  informazione  del  pubblico  su
tali farmaci e a garantire ai medici, ai farmacisti e agli  operatori
di settore, a mezzo  di  apposite  pubblicazioni  specialistiche,  le
informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste  complete  di
farmaci generici disponibili. 
  169. Al  fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del  raggiungimento
dell'equilibrio economico finanziario  da  parte  delle  regioni  sia
conseguito nel rispetto della garanzia  della  tutela  della  salute,
ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni gia' definite  dal  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29   novembre   2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  33
dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche  al  fine  di
garantire che le modalita' di erogazione delle stesse siano  uniformi
sul territorio nazionale, coerentemente con  le  risorse  programmate
per il Servizio sanitario  nazionale,  con  regolamento  adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministro della  salute,  che  si  avvale  della  commissione  di  cui
all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15  aprile  2002,  n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  giugno  2002,  n.
112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
di processo e possibilmente  di  esito,  e  quantitativi  di  cui  ai
livelli essenziali di assistenza, sentita  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura  sono  individuati  le
tipologie di assistenza e i servizi, relativi alle  aree  di  offerta
individuate dal vigente Piano sanitario nazionale. In fase  di  prima
applicazione gli standard sono fissati entro il 30 giugno 2005. (23a)
170. Alla determinazione delle tariffe massime per  la  remunerazione
delle  prestazioni  e  delle  funzioni  assistenziali,  assunte  come
riferimento per la  valutazione  della  congruita'  delle  risorse  a
disposizione del Servizio sanitario nazionale, provvede, con  proprio
decreto, il Ministero della salute,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. Gli importi tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,
superiori  alle  tariffe  massime  restano  a  carico   dei   bilanci
regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto  del  Ministero  della
salute, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  si  procede
alla  ricognizione  e  all'eventuale  aggiornamento   delle   tariffe
massime, coerentemente con le risorse  programmate  per  il  Servizio
sanitario nazionale. Con cadenza triennale a far data dall'emanazione
del decreto di ricognizione ed eventuale aggiornamento delle  tariffe
massime di cui al precedente periodo, e comunque, in  sede  di  prima
applicazione,  non  oltre   il   31   dicembre   2008,   si   procede
all'aggiornamento  delle  tariffe  massime,   anche   attraverso   la
valutazione comparativa dei tariffari regionali, sentite le  societa'
scientifiche e le  associazioni  di  categoria  interessate.  Con  la
medesima cadenza di cui al quarto periodo, le tariffe massime per  le
prestazioni  di  assistenza  termale   sono   definite   dall'accordo
stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge  24  ottobre
2000, n. 323. Per la revisione delle tariffe massime per le  predette
prestazioni di assistenza  termale  e'  autorizzata  la  spesa  di  3
milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e  2010.  Al
relativo onere, pari a 3 milioni di  euro  per  ciascuno  degli  anni
2008, 2009 e 2010,  si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
2008-2010, nell'ambito del fondo speciale  di  parte  corrente  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno 2008, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero della salute. 
  171. Ferma restando la facolta' delle singole regioni di procedere,
per il governo dei volumi di attivita' e dei  tetti  di  spesa,  alla
modulazione,  entro  i  valori  massimi  nazionali,   degli   importi
tariffari praticati  per  la  remunerazione  dei  soggetti  erogatori
pubblici e privati,  e'  vietata,  nella  remunerazione  del  singolo
erogatore,  l'applicazione  alle  singole  prestazioni   di   importi
tariffari  diversi  a   seconda   della   residenza   del   paziente,
indipendentemente  dalle  modalita'  con  cui   viene   regolata   la
compensazione della mobilita' sia intraregionale che  interregionale.
Sono nulli i  contratti  e  gli  accordi  stipulati  con  i  soggetti
erogatori in violazione di detto principio. 
  172. Il potere di accesso  del  Ministro  della  salute  presso  le
aziende unita' sanitarie locali  e  le  aziende  ospedaliere  di  cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto  1984,  n.  528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all'articolo 4, comma 2, della legge  1  febbraio  1989,  n.  37,  e'
esteso  a  tutti  gli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a   carattere
scientifico, anche  se  trasformati  in  fondazioni,  ai  policlinici
universitari e alle aziende ospedaliere universitarie ed e' integrato
con  la  potesta'  di  verifica  dell'effettiva  erogazione,  secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, dei  livelli  essenziali  di
assistenza di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni,  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 29  novembre  2001,  pubblicato
nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  33  dell'8
febbraio 2002, e all'articolo 54 della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa. 
  173. L'accesso al finanziamento integrativo a  carico  dello  Stato
derivante da quanto disposto al comma 164, rispetto al livello di cui
all'accordo  Stato-regioni  dell'8  agosto  2001,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7  settembre  2001,  per  l'anno  2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a  decorrere  dal  2005,  e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e  regioni
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi: 
    a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente legislazione; 
    b)  i  casi  nei  quali  debbano  essere  previste  modalita'  di
affiancamento  dei  rappresentanti  dei  Ministeri  della  salute   e
dell'economia e delle finanze ai fini  di  una  migliore  definizione
delle misure da adottare; 
    c) ulteriori adempimenti per  migliorare  il  monitoraggio  della
spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario; 
    d)  il  rispetto  degli  obblighi  di  programmazione  a  livello
regionale, al  fine  di  garantire  l'effettivita'  del  processo  di
razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta  ospedaliera  e
della domanda ospedaliera, con particolare riguardo  al  riequilibrio
dell'offerta  di  posti  letto  per  acuti  e  per   lungodegenza   e
riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero  ordinario
al ricovero  diurno,  nonche'  alla  realizzazione  degli  interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano  nazionale
dell'aggiornamento del  personale  sanitario,  coerentemente  con  il
Piano sanitario nazionale; 
    e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con
esclusione di quelli per il personale cui  si  applica  la  specifica
normativa  di  settore,  secondo  modalita'  che  garantiscano   che,
complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal
2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio  dell'anno  precedente,  al  netto  di  eventuali  costi  di
personale di competenza di precedenti esercizi; 
    f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di  garantire  in
sede di programmazione regionale,  coerentemente  con  gli  obiettivi
sull'indebitamento    netto    delle    amministrazioni    pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario delle proprie  aziende  sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico sia  in  sede  di  preventivo
annuale che  di  conto  consuntivo,  realizzando  forme  di  verifica
trimestrale  della  coerenza  degli  andamenti  con   gli   obiettivi
dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di  misure  per  la  riconduzione  in
equilibrio  della  gestione  ove  si  prospettassero  situazioni   di
squilibrio, nonche' l'ipotesi di decadenza  del  direttore  generale.
(17) 
  174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la
regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una
situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti  necessari.  Qualora
dai dati  del  monitoraggio  del  quarto  trimestre  si  evidenzi  un
disavanzo di gestione a fronte del quale non sono  stati  adottati  i
predetti provvedimenti, ovvero essi non  siano  sufficienti,  con  la
procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno  2003,
n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a
provvedervi entro il 30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. Qualora la  regione  non  adempia,  entro  i  successivi
trenta giorni il presidente della regione, in qualita' di commissario
ad acta, approva il bilancio di esercizio  consolidato  del  Servizio
sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e
adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi
gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul  reddito  delle  persone
fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle
attivita'  produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla  normativa
vigente. I predetti  incrementi  possono  essere  adottati  anche  in
funzione della  copertura  dei  disavanzi  di  gestione  accertati  o
stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti.
Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento  del  disavanzo
di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il  31
maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli  anni  di
imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il blocco automatico
del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino  al
31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto
di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e  nella
misura  massima  prevista  dalla  vigente   normativa   l'addizionale
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e  le  maggiorazioni
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive;
scaduto il termine del  31  maggio,  la  regione  non  puo'  assumere
provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni
d'aliquota delle predette  imposte  ed  i  contribuenti  liquidano  e
versano gli acconti d'imposta dovuti nel  medesimo  anno  sulla  base
della  misura  massima   dell'addizionale   e   delle   maggiorazioni
d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti  stipulati
in violazione del blocco automatico del turn over e  del  divieto  di
effettuare spese non obbligatorie sono nulli.  In  sede  di  verifica
annuale degli adempimenti la regione interessata e' tenuta ad inviare
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale  dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario, attestante  il  rispetto
dei predetti vincoli. 
  175. Per le finalita' di cui al comma 174 e per  la  copertura  dei
disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore  sanitario,  la
regione, in deroga  alla  sospensione  di  cui  al  comma  61,  primo
periodo, puo' deliberare l'inizio o la ripresa della decorrenza degli
effetti degli  aumenti  dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul
reddito e delle maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive, gia'  disposti,  oggetto  della  predetta
sospensione. Ai sensi del primo periodo  del  presente  comma  e  del
comma 22 dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti puo'  concernere
anche  quelle  maggiorazioni  dell'aliquota  IRAP  che  siano   state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31  dicembre  2003,  in
difformita' rispetto a quanto previsto dalla normativa  statale.  Per
le medesime finalita', le regioni possono altresi', nei limiti  della
normativa statale di riferimento ed in conformita' ad essa,  disporre
nuovi aumenti dell'addizionale regionale all'imposta  sul  reddito  o
nuove maggiorazioni dell'aliquota IRAP ovvero modificare gli  aumenti
e le maggiorazioni di cui al primo periodo del presente comma. 
  176. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui  al  comma
173 e' precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per  gli
anni 2005, 2006 e 2007,  con  conseguente  immediato  recupero  delle
somme eventualmente erogate. 
  177. Le regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge  30
dicembre 1991, n. 412, e  successive  modificazioni,  definiscono  le
fattispecie per l'eventuale trasformazione  da  tempo  determinato  a
tempo  indeterminato  del  rapporto  di  lavoro  dei   professionisti
convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai sensi dei decreti
del Presidente  della  Repubblica  28  luglio  2000,  n.  271,  e  21
settembre 2001, n. 446, in modo da  assicurare  una  riduzione  della
relativa  spesa  pari  ad  almeno  il  20  per  cento.  La   predetta
trasformazione e' possibile entro il limite  del  numero  di  ore  di
incarico attivate a  titolo  convenzionale  presso  ciascuna  azienda
sanitaria locale alla data del 31 ottobre 2004. 
  178. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i  medici  di
medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici  specialisti
ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non dipendenti
dal medesimo e' disciplinato da apposite  convenzioni  conformi  agli
accordi collettivi nazionali  stipulati  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  e  successive
modificazioni,  con  le   organizzazioni   sindacali   di   categoria
maggiormente    rappresentative    in     campo     nazionale.     La
rappresentativita' delle organizzazioni  sindacali  e'  basata  sulla
consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale  per
la parte normativa e durata biennale per la parte economica. In  sede
di prima applicazione la durata, per le parti normativa ed economica,
e' definita fino al 31 dicembre 2005. 
  179. Al fine di garantire il rispetto  degli  obblighi  di  cui  al
comma  173,  ciascuna  regione  provvede  a   disciplinare   appositi
meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie,  gli  Istituti  di
ricovero e cura a  carattere  scientifico  e  i  medici  di  medicina
generale e i pediatri di libera scelta, attribuendo a  questi  ultimi
il compito di segnalare tempestivamente alle strutture  competenti  a
livello  regionale  le  situazioni  di  inefficienza   gestionale   e
organizzativa  che  costituiscono  violazione  degli   obiettivi   di
contenimento della dinamica dei costi di cui ai commi da 164 a 187. 
  180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174  e
176 nonche' in caso di  mancato  adempimento  per  gli  anni  2004  e
precedenti, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione  delle  cause
ed  elabora  un   programma   operativo   di   riorganizzazione,   di
riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale,
di durata non superiore  al  triennio.  I  Ministri  della  salute  e
dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito
accordo che individui gli interventi necessari per  il  perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto  dei  livelli  essenziali  di
assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal  comma
173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione necessaria  per  la
riattribuzione alla regione interessata  del  maggiore  finanziamento
anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla  verifica
della effettiva attuazione del programma. 
  181.  Con  riferimento  agli  importi  indicati   al   comma   164,
relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro  per  l'anno  2005,
1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400  milioni  di  euro  per
l'anno  2007,  il  relativo   riconoscimento   alle   regioni   resta
condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma  173,  anche
al rispetto da parte delle regioni  medesime  dell'obiettivo  per  la
quota a loro carico sulla spesa farmaceutica  previsto  dall'articolo
48 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
  182. Limitatamente all'anno 2004: 
    a) l'obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per  cento
a loro carico, di cui all'articolo  48,  comma  5,  lettera  f),  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,  in  caso  di
superamento dei tetti di  spesa  di  cui  al  comma  1  del  predetto
articolo 48, s'intende comunque adempiuto, anche qualora  la  regione
non  abbia  provveduto  al  previsto  ripiano,  purche'  l'equilibrio
complessivo  del   relativo   sistema   sanitario   regionale   venga
rispettato, previa  verifica  dell'avvenuta  erogazione  dei  livelli
essenziali di assistenza effettuata dal Ministero  della  salute,  ai
sensi del comma 172; 
    b) con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei  dati
forniti dall'Agenzia italiana del farmaco, su proposta  del  Ministro
della salute, sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti,
per ogni singola regione, derivanti dai provvedimenti a carico  delle
aziende produttrici di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno
2004, n. 156, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2  agosto
2004, n. 202,  nel  rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica
programmati,  anche  ai  fini   dell'accesso   all'integrazione   dei
finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal citato  Accordo
Stato-regioni dell'8 agosto 2001. 
  183. A partire dal 2005,  sulla  base  delle  rilevazioni  condotte
dall'Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non adottano misure
di contenimento della spesa farmaceutica  adeguate  al  rispetto  dei
tetti stabiliti dall'articolo  48,  comma  1,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono tenute nell'esercizio successivo a quello
di rilevazione ad adottare misure di  contenimento  pari  al  50  per
cento del proprio sfondamento. 
  184.  Al  fine  di  consentire  in  via   anticipata   l'erogazione
dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato: 
    a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005,  2006  e  2007,  e'
autorizzato  a   concedere   alle   regioni   a   statuto   ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate al  comma  164,  al
netto  di  quelle  indicate  al  comma  181,  da  accreditare   sulle
contabilita' speciali di cui all'articolo 66 della legge 23  dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello  Stato,
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle  regioni  a
statuto ordinario a titolo di finanziamento  della  quota  indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del  CIPE
per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali; 
    b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato  a  concedere  alle  regioni  Sicilia  e
Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle  somme
dovute  a  tali  regioni  a  titolo  di  finanziamento  della   quota
indistinta  quale  risulta  dalla  deliberazione  del  CIPE   per   i
corrispondenti  anni,  al  netto  delle  entrate  proprie   e   delle
partecipazioni delle medesime regioni; 
    c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino  del
livello di finanziamento previsto dal  citato  accordo  Stato-regioni
dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del  2  per  cento  su
base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole  regioni
si provvede a seguito della verifica  degli  adempimenti  di  cui  ai
commi 173 e 181; 
    d) nelle more della deliberazione del CIPE e  della  proposta  di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
nonche'  della  stipula  dell'intesa  di  cui  al   comma   173,   le
anticipazioni  sono  commisurate   al   livello   del   finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in  base
alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dal 2005; 
    e) sono autorizzati, in sede di  conguaglio,  eventuali  recuperi
che dovessero  rendersi  necessari  anche  a  carico  delle  somme  a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. 
  185. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
    "1-bis. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  cura  la
generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i  soggetti
destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005". 
  186.  Nell'ambito  delle  attivita'  dirette  alla  definizione   e
implementazione del Nuovo Sistema Informativo  Sanitario  (NSIS),  il
Ministero della salute, anche ai fini del  controllo  e  monitoraggio
della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
garantisce in ogni caso la  coerente  prosecuzione  delle  azioni  in
corso con riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti  per  la
fornitura di beni e servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella
misura di cinque punti percentuali, salva la facolta' di  ampliare  i
servizi richiesti nel limite dell'ordinario stanziamento di bilancio. 
  187. In considerazione  del  rilievo  nazionale  ed  internazionale
nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione  e  nella
cura delle piu' rilevanti patologie, per l'anno 2005  e'  autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione "Centro San
Raffaele del Monte Tabor". 
  188. Le regioni che alla data del 1 gennaio 2005 abbiano ancora  in
corso di  completamento  il  proprio  programma  di  investimenti  in
attuazione dell'articolo 20 della legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e
successive modificazioni, destinano una quota delle  risorse  residue
al potenziamento ed ammodernamento tecnologico. 
  189. Le  sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al  divieto  di
fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della  legge  16  gennaio
2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento. 
  190. I proventi delle sanzioni  amministrative  per  infrazioni  al
divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7,  della
legge 16 gennaio  2003,  n.  3,  da  organi  statali  affluiscono  al
bilancio  dello  Stato,  per  essere   successivamente   riassegnati,
limitatamente ai  maggiori  proventi  conseguiti  per  effetto  degli
aumenti di cui al comma 189, ad  appositi  capitoli  di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero della salute per  il  potenziamento
degli organi ispettivi e di controllo, nonche' per  la  realizzazione
di campagne di informazione e di educazione alla  salute  finalizzate
alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate. 
  191. Resta ferma  l'autonoma,  integrale  disponibilita'  da  parte
delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29,
terzo comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  dei  proventi
relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli  organi
di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti. 
  192. Al fine di migliorare l'efficienza  operativa  della  pubblica
amministrazione e per  il  contenimento  della  spesa  pubblica,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le
applicazioni  informatiche  e  i  servizi  per  i  quali  si  rendono
necessarie  razionalizzazioni  ed  eliminazioni  di  duplicazioni   e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l'acquisizione
di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere
generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalita'  che
riducano gli oneri derivanti dallo  sviluppo,  dalla  manutenzione  e
dalla gestione. 
  193. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 12 febbraio  1993,  n.  39,  sono  tenute  ad  avvalersi,
uniformando le procedure e le prassi amministrative in  corso,  degli
applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i  casi  in  cui
possano dimostrare, in sede di  richiesta  di  parere  di  congruita'
tecnico-economica  di  cui  all'articolo  8  dello   stesso   decreto
legislativo, che la soluzione che intendono adottare,  a  parita'  di
funzioni, risulti economicamente piu' vantaggiosa. 
  194. Ai fini di cui al comma 192, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri    sono    individuati    interventi    di
razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche  e  di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193. 
  195. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma
193 possono avvalersi dei servizi  di  cui  al  medesimo  comma  193,
secondo modalita' da definire in sede di Conferenza unificata di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  196.  Ai  fini  della  copertura  delle  spese  necessarie  per  lo
svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono essere assegnati
al CNIPA finanziamenti a carico del  Fondo  di  finanziamento  per  i
progetti strategici nel settore informatico di cui  all'articolo  27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
  197. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, i cedolini per il pagamento delle competenze  stipendiali  del
personale delle amministrazioni di cui  all'articolo  1  del  decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purche' sia gia' in possesso  di
caselle  di  posta  elettronica  fornite  dall'amministrazione,  sono
trasmessi, tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente
per via telematica all'indirizzo di  posta  elettronica  assegnato  a
ciascun dipendente. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
per l'innovazione e le tecnologie, sono  emanate  le  relative  norme
attuative. 
  198. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, gli uffici cassa  delle  amministrazioni,  anche  periferiche,
dello Stato sono organizzati sulla base di  procedure  amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale  dipendente  e  con
gli uffici, anche di  altra  amministrazione,  avvengono  utilizzando
modalita' di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro per  l'innovazione  e  le  tecnologie,  sono
emanate le relative norme attuative. 
  199.  Per  l'anno  finanziario  2005  e  successivi,  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, e' autorizzato a provvedere con propri
decreti alla riassegnazione alle pertinenti  unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio delle somme da versare in entrata  per  revoche
ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8  ottobre  1997,  n.
344, adottate con provvedimento del Ministero competente,  e  con  lo
stesso destinate alla realizzazione di  interventi  finalizzati  allo
stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro
da stipulare con le regioni territorialmente interessate. 
  200. Al fine di  garantire  la  prosecuzione  delle  iniziative  di
sostegno allo sviluppo economico gia' adottate e per il completamento
delle dotazioni infrastrutturali gia' programmate, e' autorizzata  la
prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo  52,  comma  59,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 3, comma 2-ter,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  24  settembre  2002,  n.  209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  265,
nei   limiti   delle   risorse   finanziarie   per   tali   finalita'
rispettivamente appostate e disponibili,  che  a  tale  fine  vengono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
negli  anni  successivi,  fino  al  completamento  delle   iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge. 
  201. La richiesta di cambio di destinazione urbanistica delle  aree
o   dei   manufatti   industriali   interessati   da   processi    di
delocalizzazione dell'intero processo produttivo, soprattutto  quando
essi comportino perdita di posti di lavoro, determina  la  cessazione
del diritto acquisito dall'impresa  ad  eventuali  benefici  concessi
dallo  Stato  per  il  sostegno  e  il  miglioramento  del   processo
produttivo medesimo. 
  202. Al fine  di  consentire  l'avvio  di  un  regime  assicurativo
volontario  per  la  copertura  dei  rischi  derivanti  da  calamita'
naturali sui fabbricati a  qualunque  uso  destinati,  attraverso  la
sottoscrizione di  una  quota  parte  del  capitale  sociale  di  una
costituenda Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare  le
capacita' riassicurative del mercato, e di sostenere il  Consorzio  o
l'unione di assicurazioni destinato a coprire i  danni  derivanti  da
calamita' naturali, e' istituito un apposito Fondo di garanzia la cui
gestione e' affidata  alla  Concessionaria  di  servizi  assicurativi
pubblici (CONSAP Spa). Per le predette finalita'  e'  autorizzata  la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005. Con apposito regolamento
emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con i Ministri  delle  attivita'  produttive  e
dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private
e di interesse collettivo, che si esprimono entro  trenta  giorni,  e
acquisito successivamente  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  da  esprimere  entro  trenta  giorni  dalla   data   di
trasmissione del relativo  schema,  e'  costituita  la  Compagnia  di
riassicurazioni di cui al primo periodo e sono definite le forme,  le
condizioni e le modalita' di attuazione del predetto  Fondo,  nonche'
le  misure  volte  ad  incentivare  lo   sviluppo   delle   coperture
assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica, e  prevedendo  l'esclusione  dell'intervento
del Fondo per i danni prodotti dalle calamita' naturali a  fabbricati
abusivi, ivi compresi i fabbricati abusivi per i quali,  pur  essendo
stata presentata la domanda di  definizione  dell'illecito  edilizio,
non sono  stati  corrisposti  interamente  l'oblazione  e  gli  oneri
accessori. 
  203. Il Dipartimento della  protezione  civile  e'  autorizzato  ad
erogare ai soggetti competenti contributi per la  prosecuzione  degli
interventi e dell'opera di ricostruzione  nei  territori  colpiti  da
calamita' naturali per i quali e' intervenuta la dichiarazione  dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge  24  febbraio
1992, n. 225. Le modalita' di utilizzo dei contributi sono  stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  ripartizione   dei
contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma  2,  della  citata
legge n. 225 del 1992, destinando almeno il 5 per cento delle risorse
complessive,  per  ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e  2007   alla
realizzazione del piano di ricostruzione del comune di  San  Giuliano
di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile  2003,  n.  3279,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003, nonche' una quota del  5
per cento per il  completamento  della  ricostruzione  degli  edifici
situati nei comuni delle regioni Marche  ed  Umbria  danneggiati  dal
terremoto del settembre 1997, per i  quali  e'  stato  dichiarato  lo
stato di emergenza con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 27 settembre 1997, una quota del 5  per  cento  per  gli
interventi di ricostruzione nei comuni  della  provincia  di  Brescia
colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004,  per  i  quali  e'
stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  del  26  novembre  2004,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004, una quota  del  2  per
cento per gli interventi di ricostruzione nei  comuni  della  regione
Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del  dicembre  2004  ed  una
quota pari a 4 milioni di euro annui  per  fronteggiare  le  esigenze
derivanti dalla  situazione  emergenziale  conseguente  alle  intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1  novembre  2004
nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  nonche'
una  quota  pari  a  5  milioni  di  euro  annui  per  consentire  la
prosecuzione degli  interventi  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,
lettera i), della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  ripartendo  detta
quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente
del 25 per cento e del 75 per cento.  Per  le  finalita'  di  cui  al
presente comma e' autorizzata la spesa annua di 58,5 milioni di  euro
per quindici anni, a decorrere dall'anno 2005. 
  204. Per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia
di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004,  per  i
quali e' stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  26  novembre  2004,  e'
autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2005. 
  205. Il Fondo di cui all'articolo  27,  comma  1,  della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  e'  destinato  alla  copertura  delle  spese
relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato "PC
ai giovani", diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli
strumenti informatici e digitali tra i giovani  che  compiono  sedici
anni nel 2005, nonche' la loro formazione, fino all'esaurimento delle
disponibilita' del Fondo  stesso.  Le  modalita'  di  attuazione  del
progetto,  nonche'  di  erogazione  degli  incentivi   stessi,   sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con  il  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie,
emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge  27  dicembre
2002, n. 289. 
  206. I benefici di cui all'articolo 4, comma  11,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalita' di cui al
decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 3 giugno 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio  2004,  sono
prorogati a tutto l'anno 2005. 
  207. Nel corso dell'anno 2005, i benefici di cui al comma 206  sono
concessi anche al personale dirigente  e  al  personale  non  docente
delle scuole pubbliche di ogni ordine e  grado  e  delle  universita'
statali, nonche' al personale dirigente, docente e non docente  delle
scuole paritarie di  ogni  ordine  e  grado,  delle  universita'  non
statali e delle universita' telematiche  riconosciute  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del
29 aprile 2003.  Le  modalita'  attuative  del  presente  comma  sono
definite ai sensi dell'ultimo periodo del comma  11  dell'articolo  4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  208.  I  dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   possono
acquistare un personal computer usufruendo di una riduzione di  costo
ottenuta  in  esito  ad  una  apposita  selezione  di  produttori   o
distributori  operanti  nel  settore  informatico,  esperita,  previa
apposita  indagine   di   mercato,   dalla   Concessionaria   servizi
informatici pubblici (CONSIP Spa). 
  209. La sezione speciale del Fondo di garanzia  per  le  piccole  e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive e del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150
del 29 giugno 2004, e' integrata della somma di 40  milioni  di  euro
per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20  milioni  di
euro per l'anno 2007. Tali somme possono essere altresi'  utilizzate,
limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno,  per
altri  interventi  del  Fondo  di   cui   al   presente   comma.   Le
caratteristiche degli interventi del Fondo di cui al  presente  comma
sono rideterminate  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro per  l'innovazione
e le tecnologie, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge,  in  linea  con  quanto  previsto
dall'Accordo di Basilea recante la disciplina sui requisiti minimi di
capitale per le banche. 
  210. Le risorse del Fondo  centrale  di  garanzia  per  il  credito
navale di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 1997,  n.  261,  e
successive modificazioni,  sono  destinate,  per  un  importo  di  60
milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie  imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662. 
  211. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge  24
dicembre  2003,  n.  350,  e'  rifinanziato,  per  l'anno  2005,  per
l'importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi previsto, la  cui
misura e' fissata in euro 70, si applica  ai  contratti  stipulati  a
decorrere dal 1 dicembre 2004. Le procedure  per  l'assegnazione  dei
contributi stabilite, relativamente all'anno 2004, dagli articoli  1,
2, 3 e 7 del decreto del Ministro  delle  comunicazioni  30  dicembre
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2004,
sono estese, in quanto compatibili, ai contributi di cui al  presente
comma. 
  212. L'intervento di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge  24
dicembre  2003,  n.  350,  e'  rifinanziato,  per  l'anno  2005,  per
l'importo di  30  milioni  di  euro.  Il  contributo  si  applica  ai
contratti stipulati a decorrere dal 1 dicembre 2004 nella  misura  di
euro 50, elevata ad euro 75 qualora l'accesso alla rete fissa o  alla
rete mobile UMTS da  parte  dell'utente  ricada  nei  comuni  il  cui
territorio sia ricompreso nelle  aree  di  cui  all'obiettivo  1  del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21  giugno  1999,  e
comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti. 
  213. Allo scopo di promuovere il potenziamento della strumentazione
tecnologica e l'aggiornamento della tecnologia impiegata nel  settore
della radiofonia, a decorrere dall'anno  2005  la  quota  prevista  a
valere sui contributi di cui al comma 190 dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10  per  cento
stabilita al medesimo comma, non puo' comunque essere inferiore  a  1
milione  di  euro  annui.  Ai  fini  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2005. L'accesso ai benefici di cui al citato comma 190  dell'articolo
4  e'  subordinato  alla  presentazione,  da   parte   dei   soggetti
interessati, della relativa domanda entro il 31  gennaio  di  ciascun
anno. 
  214. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma  18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla  legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2005. 
  215. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  216. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  217. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  218. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le  aree
sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi  pluriennali  predisposti
dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano
per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse  per
la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca  e  formazione
di rilevante interesse pubblico  per  lo  sviluppo  dell'integrazione
europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione delle risorse sono disposte  le  relative  modalita'  di
erogazione. (48) 
  220. Ai fini di cui al comma 219, i predetti istituti presentano al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   delle
politiche di sviluppo e coesione - e  al  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca i programmi di attivita' entro il 31
dicembre di ciascun anno; per l'anno 2005 i programmi sono presentati
entro  il  31  gennaio  2005.  Tali  programmi,  nel   rispetto   del
consolidato principio comunitario del  cofinanziamento,  indicano  le
altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla
loro realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto
sulle attivita', gia' oggetto di finanziamento, concluse e in  corso,
nonche' sull'equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte  per
conseguirlo. 
  221. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO,  CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133. 
  222. Al fine di favorire l'afflusso di capitale  di  rischio  verso
piccole  e  medie   imprese   innovative   localizzate   nelle   aree
sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  puo'  sottoscrivere  e
alienare quote di uno o piu' fondi comuni di investimento, in  misura
non superiore al 50 per cento del patrimonio, promossi e  gestiti  da
una o piu' societa' di gestione  del  risparmio  (SGR)  previste  dal
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio  1998,  n.  58.
Tali SGR saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il
Dipartimento per le politiche di sviluppo e  di  coesione  e  con  il
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle  finanze,
con procedure competitive, anche in  deroga  alle  vigenti  norme  di
legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello  Stato,  nel
rispetto  delle  norme  comunitarie  applicabili,   assicurando   che
l'organizzazione e la  gestione  dei  fondi  siano  coerenti  con  le
finalita' pubbliche  ed  eventualmente  prevedendo  a  tale  fine  la
presenza di un rappresentante della  pubblica  amministrazione  negli
organi di gestione dei fondi. 
  223. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
222 si provvede mediante le risorse previste dalla  legge  30  giugno
1998, n. 208, e  stanziate  con  delibera  del  CIPE  n.  20  del  29
settembre 2004, punto 4.1.2, in  attuazione  dell'articolo  61  della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  224. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-bis,  lettera  a),
del  decreto-legge  15  aprile   2002,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  giugno  2002,  n.  112,  ivi  compresi
quelli individuati dal  decreto  dirigenziale  del  10  giugno  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1 luglio 2003, possono
essere alienati anche nell'ambito dell'attivita'  di  gestione  della
liquidazione gia' affidata a societa' direttamente controllata  dallo
Stato ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  9,  comma  1-bis,
lettera c), del medesimo decreto-legge. 
  225. All'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge  15
aprile 2002, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)al secondo periodo, le parole: "La  societa'  si  avvale"  sono
sostituite dalle seguenti: "La societa' puo' avvalersi anche"; 
    b)dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "E', altresi',
facolta' della societa' di procedere alla  revoca  dei  mandati  gia'
conferiti". 
  226. Con riguardo a tutte le liquidazioni di  cui  al  comma  1-ter
dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,  la  societa',
direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,  lettera
c), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del  2002,
esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato  generale  per
la liquidazione degli enti disciolti e  puo'  procedere  alla  revoca
degli incarichi di Commissario liquidatore in essere. 
  227. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2006, N. 181, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233. 
  228. L'ufficio stralcio di cui all'articolo  119  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, e' soppresso; le  residue
funzioni sono svolte dalle regioni interessate. 
  229. Congiuntamente al Ministro dell'economia e delle  finanze,  la
societa' direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,
riferisce annualmente alle  Camere  sullo  stato  della  liquidazione
degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,  per
i quali la liquidazione stessa non sia stata  esaurita  entro  il  31
dicembre 2005. 
  230. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4,  comma  61,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate  alle
attivita' previste ai commi 61, 68, 76 e 77  del  citato  articolo  4
della legge n. 350 del 2003, nonche' alle attivita' di cui  al  comma
232 del presente articolo.  Il  relativo  riparto  e'  stabilito  con
decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  fermo  restando   quanto
stabilito nell'articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Per le finalita' di cui al citato comma  70  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  231. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983,  n.
371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre  1983,  n.
546,  le  parole:  "dall'AIMA"  sono   sostituite   dalle   seguenti:
"dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e  dagli  altri
organismi pagatori istituiti ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165" e le parole:  "mercato  agricolo"
sono sostituite dalle seguenti: "settore agricolo". 
  232. Per l'utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230  il
Ministero delle attivita' produttive puo'  promuovere  protocolli  di
intesa con  le  associazioni  imprenditoriali  di  categoria  e  puo'
avvalersi  della  collaborazione  dell'Istituto  nazionale   per   il
commercio estero. Resta fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo
4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, nei limiti
della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel  citato  comma  61,  al
secondo  periodo,  le  parole:  "5  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "10 milioni", e nel quarto periodo le parole:  "per  l'anno
2004" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2004 e  successivi,
ivi comprese quelle di cui al secondo  periodo  del  presente  comma,
allo stesso direttamente attribuite,". 
  233. Per l'anno 2005 e' confermato il Fondo  di  riserva  di  1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con  la
proroga  delle  missioni  internazionali   di   pace.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia
delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di  esse  viene
data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 
  234. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento  delle  attivita'
di cui all'articolo 17 del decreto-legge  8  febbraio  1995,  n.  32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  aprile  1995,  n.  104,
l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta,  d'intesa  con
il  Ministero  delle   attivita'   produttive,   appositi   programmi
pluriennali. I relativi  finanziamenti,  ai  sensi  dell'articolo  14
della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono  determinati,
a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi
corrispondentemente  ridotte  le  autorizzazioni  di  spesa  di   cui
all'articolo 52 della legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  per  16,5
milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n.  289  del
2002 per 8,5 milioni di euro. 
  235. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 FEBBRAIO 2005,  N.  16,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 APRILE 2005, N. 58. 
  236. Il fondo di cui all'articolo 145, comma  40,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive  modificazioni,  deve  intendersi
destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con  le
modalita' disciplinate dal combinato disposto della  lettera  c)  del
comma 14 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del
comma 13 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  237. Al fine  di  incentivare  lo  sviluppo  economico  nelle  aree
sottoutilizzate del  Paese,  con  particolare  riferimento  a  quelle
meridionali, il Consiglio nazionale  delle  ricerche  costituisce  un
Osservatorio sul mercato creditizio  regionale  procedendo,  d'intesa
con le corrispondenti  strutture  di  ricerca  delle  amministrazioni
regionali, alla elaborazione di studi di fattibilita' per favorire la
creazione di banche a carattere regionale. A tale fine e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005. 
  238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un  incremento  delle  tariffe
applicabili per le operazioni in materia  di  motorizzazione  di  cui
all'articolo 18 della legge 1 dicembre  1986,  n.  870,  in  modo  da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro
a  decorrere  dall'anno  2005.  Una  quota  delle  predette  maggiori
entrate, pari ad euro 20 milioni  per  l'anno  2005,  e  ad  euro  12
milioni a decorrere dall'anno 2006,  e'  riassegnata  allo  stato  di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per  la
copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi  3,  4  e  5,  del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 
  239. I soggetti di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  16
settembre 1996, n. 564, e successive  modificazioni,  che  non  hanno
presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per
i periodi anteriori al 1 gennaio 2003, secondo le modalita'  previste
dal medesimo articolo  3  del  citato  decreto  legislativo,  possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005. 
  240. All'articolo 24, comma 6, della legge  11  febbraio  1994,  n.
109, e successive modificazioni, dopo le parole: "comma  7-bis"  sono
aggiunte le seguenti: ", e degli organismi di cui agli articoli 3,  4
e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che  sono  disciplinati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  emanato  su
proposta del Comitato di cui all'articolo 2 della citata legge n. 801
del 1977,  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze". 
  241. Al fine di garantire l'efficienza e  la  sostenibilita'  delle
infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere  connesse  ai  sensi
della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di  accompagnamento
ai sensi dell'articolo 21 della legge  1  agosto  2002,  n.  166,  e'
autorizzato  l'utilizzo  dei  fondi  previsti  anche  successivamente
all'evento olimpico onde garantire  il  completamento  funzionale  di
alcune opere per l'uso post-olimpico. 
  242. Per il triennio 2005-2007 e' autorizzato uno stanziamento  pan
a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato
all'adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell'Alto
Commissario di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 16  gennaio
2003, n. 3. 
  243. Nella regione Sardegna, in deroga  al  disposto  dell'articolo
10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30  maggio  2003,  n.  119,  e  successive
modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a  titolo  temporaneo,
fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee. 
  244.  All'articolo  141  del   testo   unico   delle   disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica,  di  cui  al  regio  decreto  28
aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
      "Nelle cooperative edilizie a proprieta' divisa qualora i  soci
si siano accollati l'intero importo del mutuo  pro  capite,  si  puo'
procedere allo scioglimento delle cooperative stesse"; 
    b) al secondo comma, le parole: "previsto dal  precedente  comma"
sono sostituite dalle seguenti: "previsto dal primo comma". 
  245. Allo scopo di favorire l'ammodernamento e il potenziamento del
comparto della pesca, anche ai  fini  dell'adozione  di  tecniche  di
pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche,
e' autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,  la  spesa
di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore  delle
piccole e medie imprese operanti nelle aree per le  quali  sia  stata
prevista l'interruzione temporanea obbligatoria  delle  attivita'  di
pesca. Il contributo di cui al presente  comma  e'  riconosciuto  nei
limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. (30)
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti  dall'articolo  4,
comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata,  per
l'anno 2005, la spesa di 1 milione di euro. 
  247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del  rischio  sismico
attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia
integrata per l'area del Mediterraneo provvede  alla  predisposizione
di metodologie  scientifiche  innovative  integrate  dei  fattori  di
rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, e' autorizzata
la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006  e
2007. 
  248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie  prodotte  da
fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle  potenzialita'  di
produzione  dell'idrogeno  da  fonti  di  energia   solare,   eolica,
idraulica o geotermica e' istituito, per l'anno 2005, nello stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo  per
la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria
di 10 milioni di euro. Il Fondo e' finalizzato al cofinanziamento  di
studi e ricerche nel  campo  ambientale  e  delle  fonti  di  energia
rinnovabile destinate all'utilizzo per i mezzi di locomozione  e  per
migliorare la qualita' ambientale all'interno dei centri urbani. Sono
ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che  presentino  una
partecipazione al finanziamento non inferiore alla  meta'  del  costo
totale del singolo progetto  di  ricerca  da  parte  di  universita',
laboratori scientifici, enti o strutture di  ricerca  ovvero  imprese
per il successivo diretto  utilizzo  industriale  e  commerciale  dei
risultati di tale attivita' di ricerca e progettuale. (23) 
  249. Per la prosecuzione degli interventi di  cui  all'articolo  4,
comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata  la
spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  250. Nello stato di previsione del Ministero  delle  comunicazioni,
e' istituito, per l'anno 2005, con una dotazione finanziaria  pari  a
10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione  di
aree all digital e servizi di T-Government  sulla  piattaforma  della
televisione digitale terrestre. 
  251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata  nei  settori  di
rilevanza strategica per l'industria  nazionale,  e'  autorizzata  la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da  societa'
operanti nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985,
n. 808. 
  252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio delle imprese, di cui all'articolo 4, comma 106, della  legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' rifinanziato per un importo  pari  a  10
milioni di euro per il 2005. 
  253. All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, dopo le  parole:  "associazioni  sportive
dilettantistiche" sono inserite le seguenti:  "e  di  cori,  bande  e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici". 
  254.  Per  le  esigenze  connesse  all'esercizio  dei  compiti   di
vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi  e
delle strutture  portuali  svolti  dal  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto-Guardia costiera, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un
fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture  e
dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione  tra  le  unita'
previsionali di base  interessate  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  comunicare,  anche  con  evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  255. Agli enti non commerciali di cui  all'articolo  41,  comma  7,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che
abbiano  almeno  una  sede  operativa  nei  territori   di   cui   al
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la  sospensione  dei
termini di cui all'articolo 4 del citato  decreto-legge  n.  245  del
2002 fino al 31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non  eseguiti
a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'articolo  3,
comma 2, e l'articolo 4, comma 3, dell'ordinanza del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 7  maggio  2004,  n.  3354,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. (48) 
  256.  Per  la  prosecuzione   degli   interventi   necessari   allo
svolgimento dei  Campionati  mondiali  di  sci  alpino  del  2005  in
Valtellina e' autorizzata la spesa di 2 milioni di  euro  per  l'anno
2005. 
  257. Al fine di garantire la piena realizzazione  della  misura  di
riconversione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio  2002,
n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio  2002,  n.
134, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 260.000 euro. 
  258. Al fine di consentire la piena realizzazione  degli  obiettivi
di   ammodernamento   della   flotta   peschereccia   delle   regioni
dell'obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole  e  forestali
e' autorizzato a liquidare le istanze di contributo  ritenute  idonee
ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante  modalita'  di  attuazione
delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi
esistenti non ancora  ammesso  a  finanziamento  per  mancanza  delle
relative risorse finanziarie, valutate in  320.000  euro  per  l'anno
2005. 
  259. Per la liquidazione delle istanze risultate  idonee  ai  sensi
della legge 28 agosto 1989, n.  302,  pervenute  al  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  entro   il   31   dicembre   1999,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  52,  comma  82,  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' incrementata di 833.000  euro  per
l'anno 2005. 
  260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative della  figura
di  Cristoforo  Colombo  curate  dall'apposito   Comitato   nazionale
istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro  per  ciascuno  degli  anni
2005 e 2006. 
  261. Per le attivita' di  monitoraggio  delle  politiche  pubbliche
adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul  Sistema-Paese,
di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme  attuate,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro  a  cio'
delegato, puo' avvalersi di enti o istituti di  ricerca,  pubblici  o
privati, di istituti demoscopici  nonche'  di  consulenti  dotati  di
specifica professionalita'. A tal fine e' autorizzata la spesa  di  3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  262. Nel limite complessivo di 36 milioni di euro, il Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a   prorogare,
limitatamente all'esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche  in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori  socialmente  utili,
direttamente  con  i  comuni,  per  lo   svolgimento   di   attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
22 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati  in  ASU  nella  disponibilita'  degli  stessi
comuni da almeno un triennio, nonche' ai  soggetti,  provenienti  dal
medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate  in
vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle  more  di
una definitiva stabilizzazione occupazionale  di  tali  soggetti.  In
presenza delle suddette convenzioni il termine  di  cui  all'articolo
78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31
dicembre 2005. Il Ministro dell'interno e' autorizzato  a  concedere,
nel limite complessivo di 98 milioni di euro, in  prosecuzione  degli
interventi per favorire l'occupazione previsti  dall'articolo  3  del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, contributi  per  spese  pubbliche
nei comuni di Napoli e Palermo. 
  263. Nel limite di spesa complessivo  di  1  milione  di  euro,  il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'  autorizzato  a
prorogare,  limitatamente  all'anno  2005,  le  convenzioni  di   cui
all'articolo 3, comma 82, della  legge  24  dicembre  2003,  n.  350,
avvalendosi della graduatoria allegata al  decreto  dirigenziale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 ottobre 2004. 
  264. All'onere di cui ai commi 262 e 263, pari  a  157  milioni  di
euro  per  l'anno  2005,  si  provvede  a  valere   sul   Fondo   per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
  265.  Gli  interventi  di  reindustrializzazione  e  di  promozione
industriale  di  cui  al  decreto  legge  1  aprile  1989,  n.   120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
sono estesi al  territorio  dei  comuni  di  Arese,  Rho,  Garbagnate
Milanese e Lainate (provincia di  Milano),  limitatamente  alle  aree
individuate nell'accordo di programma  per  la  reindustrializzazione
dell'area Fiat Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della
Giunta regionale  della  Lombardia  n.  58158  del  26  giugno  1997,
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del
14 luglio 1997, e aggiornato con decreto del presidente della  Giunta
regionale della Lombardia n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato  nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia  n.  23  del  31  maggio
2004, nonche' al comune di Marcianise (provincia  di  Caserta)  e  al
distretto di Brindisi. 
  266. Il programma di reindustrializzazione, di cui  al  comma  265,
proposto  e  attuato  da  Sviluppo  Italia  Spa  in  accordo  con  le
rispettive   regioni,   potra'   prevedere   anche   interventi    di
acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree industriali dismesse. 
  267. Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi  per
la promozione imprenditoriale e l'attrazione degli  investimenti  nel
settore delle industrie e dei servizi ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 5 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. 
  268. Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 e' concesso un
contributo straordinario pari a 32 milioni di euro per  il  2005,  52
milioni di euro per il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007. 
  269.  Per  garantire  la  prosecuzione  degli  interventi  per   la
continuita' territoriale  di  cui  all'articolo  82  della  legge  27
dicembre 2002, n.  289,  per  il  triennio  2005-2007,  per  Trapani,
Pantelleria  e  Lampedusa  sono  assegnate  risorse  finanziarie  per
complessivi 10 milioni di euro annui. 
  270. Al fine di sostenere i processi di innovazione  delle  imprese
del commercio, il  fondo  di  cui  all'articolo  14  della  legge  17
febbraio  1982,  n.  46,  e'  destinato  altresi'  ai  programmi   di
investimento delle imprese dei settori del commercio, del  turismo  e
dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O  della  classificazione
delle attivita' economiche ISTAT 91) rivolti: 
    a) alla ricerca e  progettazione  di  nuove  formule  e  processi
distributivi o aziendali innovativi ed  agli  investimenti  materiali
connessi con  la  loro  attivazione,  alla  formazione  e  consulenza
necessarie all'avvio dei processi innovativi; 
    b) all'accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa; 
    c) alla  progettazione  ed  alla  realizzazione  di  investimenti
connessi all'adozione di moderne tecniche di vendita e di offerta dei
servizi (software per la gestione automatica di spazi espositivi); 
    d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga banda; 
    e)  al  check-up  sulla  struttura  aziendale  per  rilevare   la
situazione presente in azienda concernente gli approvvigionamenti, il
lavoro, la commercializzazione, il personale, le risorse strumentali; 
    f) alla progettazione e realizzazione di interventi di assistenza
tecnica  intesa  quale  elaborazione  ed  applicazione  di   tecniche
innovative  volte   all'innovazione   dell'assetto   e   dell'offerta
dell'impresa commerciale; 
    g) alla realizzazione di  innovazione  tecnologica  intesa  quale
acquisizione  di  sistemi  informatici  integrati,  per  la  gestione
aziendale  ed  interaziendale,  per  la  realizzazione  di   impianti
automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino  e  per
operazioni di  allestimento  degli  ordini  e  per  la  distribuzione
commerciale. 
  271. Con decreto del  Ministero  delle  attivita'  produttive  sono
stabiliti termini, criteri  e  modalita'  per  la  concessione  delle
agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese  del  commercio,  del
turismo e dei servizi. 
  272. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  28
marzo 1996, n. 207,  e'  concesso,  con  le  medesime  modalita'  ivi
previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei  requisiti
di cui all'articolo 2 del predetto decreto  legislativo  nel  periodo
compreso fra il 1 gennaio 2005 ed il  31  dicembre  2007.  L'aliquota
contributiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo  28
marzo  1996,  n.  207,  dovuta  dagli  iscritti  alla  Gestione   dei
contributi  e  delle  prestazioni   previdenziali   degli   esercenti
attivita' commerciali presso l'INPS, e' prorogata,  con  le  medesime
modalita', fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7
del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, possono  essere
presentate dai soggetti di cui al primo periodo  del  presente  comma
entro il 31 gennaio 2008. (47) 
  273. All'articolo 29, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: "per provvedere alla  spesa  per  i
canoni di locazione degli  immobili  stessi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "per  provvedere  alla  spesa  per  canoni,  oneri  e  ogni
ulteriore incombenza connessi alla locazione degli immobili-stessi". 
  274.  Relativamente  alle  somme  non  corrisposte  all'erario  per
l'utilizzo, a qualsiasi  titolo,  di  immobili  di  proprieta'  dello
Stato,  decorsi  novanta  giorni  dalla   notificazione,   da   parte
dell'Agenzia del demanio ovvero degli  enti  gestori,  della  seconda
richiesta  di  pagamento  delle  somme  dovute,  anche  a  titolo  di
occupazione di fatto,  si  procede  alla  loro  riscossione  mediante
ruolo,  con  la  rivalutazione  monetaria  e  gli  interessi  legali.
Limitatamente alle situazioni  debitorie  per  le  quali  la  seconda
richiesta di pagamento e' intervenuta entro il 31 dicembre  2004,  la
riscossione di cui al primo periodo non e' effettuata nel caso in cui
i soggetti  interessati  provvedono,  entro  il  30  aprile  2005,  a
dichiarare alla Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di  voler
adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte  del  debito  maturato,
effettuando  altresi'  contestualmente  il  relativo  versamento.   I
giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'accertamento,  la  liquidazione
ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo periodo,
si estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto  previsto
nel medesimo periodo. 
  275. Ai fini della valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare  le
operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i  trasferimenti
di immobili di proprieta' dei comuni, ivi comprese le  operazioni  di
cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del  2001,  in  favore  di
fondazioni o societa' di cartolarizzazione, associazioni riconosciute
sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo,  dalle
imposte ipotecaria e catastale e da  ogni  altra  imposta  indiretta,
nonche' da ogni altro tributo o diritto. 
  276. Al fine di consentire  il  tempestivo  pagamento  dei  canoni,
oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli  immobili  locati  ai
sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del  decreto-legge  25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001,  n.  410,  il  Dipartimento  del  tesoro  puo'  richiedere   al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  anticipazioni  di
tesoreria per  gli  importi  necessari.  Alla  regolazione  contabile
dell'anticipazione  di  tesoreria  si  provvede  con   le   modalita'
stabilite dal predetto Dipartimento d'intesa con il Dipartimento  del
tesoro. L'anticipazione e' regolata  con  prelevamento  dall'apposito
conto corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti. 
  277. Al comma 6-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 25  settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  novembre
2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "sono  alienati"  sono
inserite le seguenti: "e valorizzati"; 
    b)   all'ultimo   periodo,   dopo   le   parole:   "al    momento
dell'alienazione" sono inserite le seguenti: "e valorizzazione". 
  278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca, formazione  e
studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione europea
Jean Monnet, costituita in facolta', e' autorizzata  la  spesa  di  2
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. (14) (31) 
  279. Per  dare  attuazione  alle  azioni  della  Convenzione  sulla
biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992,  di  cui  alla
legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio  all'esecuzione  del
Protocollo di Cartagena sulla prevenzione dei  rischi  biotecnologici
relativo  alla  Convenzione  sulla  diversita'  biologica,  fatto   a
Montreal il 29 gennaio 2000, di cui alla legge 15  gennaio  2004,  n.
27, e' autorizzata la spesa complessiva di  2  milioni  di  euro  per
l'anno  2005  per  campagne  di  comunicazione  e   sensibilizzazione
riferite alle citate Convenzioni internazionali.(14) 
  280. A decorrere dal 1 gennaio 2005 le dichiarazioni di conformita'
di cui all'articolo 76, commi 6  e  7,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta di  bollo  di  cui
all'articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e  successive
modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno  degli
anni 2005,  2006  e  2007  delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle
disposizioni di cui al presente comma e' destinata al funzionamento e
all'implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei
trasporti  terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente  comma,
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura  del  Dipartimento  dei
trasporti  terrestri  del  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti di una campagna  di  comunicazione  volta  a  diffondere  i
valori  della  sicurezza  stradale  e  ad  assicurare  una   adeguata
informazione agli utenti, soprattutto di piu' giovane eta',  al  fine
di consolidare e accrescere l'attivita' di prevenzione in materia  di
circolazione e antinfortunistica stradale. 
  281. A decorrere dal 1° gennaio  2011,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  per  quanto   di   sua
competenza, e' determinata la quota parte delle entrate  erariali  ed
extraerariali derivanti dai giochi pubblici  con  vincita  in  denaro
affidati in concessione allo Stato  destinata  al  Comitato  olimpico
nazionale italiano  (CONI),  per  il  finanziamento  dello  sport,  e
all'Unione nazionale per l'incremento  delle  razze  equine  (UNIRE),
limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse. 
  282. Le modalita' operative di determinazione della base di calcolo
delle entrate erariali ed extraerariali di cui al comma  281  nonche'
le modalita' di trasferimento periodico  al  CONI  e  all'UNIRE  sono
determinate  entro  il  31  marzo  di  ogni  anno  con  provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto  con
il  Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato   e,
limitatamente all'UNIRE, con il Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. Per gli anni 2009 e 2010 la quota di  cui  al
comma 281 e' stabilita in 470 milioni di euro in favore del CONI e in
150 milioni di euro in favore dell'UNIRE. 
  283. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio 2005, al fine di assicurare l'incremento  dei
volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva
e tenuto conto delle nuove modalita' di finanziamento  del  CONI,  la
posta di gioco dei concorsi pronostici, prevista dall'articolo 5  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179, e'  cosi'  rideterminata:  a)  8  per
cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; b) 50  per  cento,
come montepremi; c) 33,84 per cento, come imposta unica; d) 2,45  per
cento, come contributo all'Istituto per il credito sportivo; e)  5,71
per cento, come contributo alle spese di  gestione.  Le  vincite  non
riscosse entro i termini stabiliti dal regolamento di  gioco,  per  i
concorsi  indetti  dopo  il  1  gennaio  2005,  sono  riportate   sul
montepremi del concorso immediatamente successivo. 
  284. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio 2005, in funzione delle  nuove  modalita'  di
finanziamento del  CONI  di  cui  ai  commi  281  e  282,  l'aliquota
dell'imposta unica sulle scommesse a quota fissa  su  eventi  diversi
dalle corse dei cavalli, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  b),
numero 2), del decreto legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504,  e'
fissata nella misura  del  33  per  cento  della  quota  di  prelievo
stabilita  per  ciascuna  scommessa.  Dalla  stessa  data  cessa   la
corresponsione delle quote di  prelievo  sull'ammontare  lordo  delle
scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti  entro
i termini stabiliti  dal  regolamento  di  gioco,  per  le  scommesse
indette dopo il 1 gennaio 2005, sono acquisite dall'erario. 
  285. Ferme restando le  competenze  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze di cui agli  articoli  12,  comma  2,  della  legge  18
ottobre 2001, n. 383, e successive  modificazioni,  e  16,  comma  1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n.  133,
a partire dal 1 gennaio  2005,  la  posta  unitaria  di  gioco  delle
scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei  cavalli,
come definita dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto  del
Ministro  delle  finanze  2  agosto  1999,  n.  278,   e   successive
modificazioni, e' cosi' rideterminata, trovando applicazione, per  la
percentuale residua, la disposizione di cui all'articolo 16, comma 2,
lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133: a) 57 per cento, come
disponibile a vincite; b) 8 per cento, come aggio al luogo di vendita
autorizzato; c) 20 per cento, come imposta unica; d) 5,71 per  cento,
come contributo alle spese  complessive  di  gestione;  e)  2,54  per
cento, come fondo speciale di riserva. A partire dalla  stessa  data,
in funzione delle nuove  modalita'  di  finanziamento  del  CONI,  e'
abrogata la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16  della  legge  13
maggio 1999, n. 133. 
  286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data  di  entrata
in vigore della presente legge, provvede al riordino delle  scommesse
su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e  su  eventi  non
sportivi,  escluse  le  manifestazioni  per  la   cui   realizzazione
concorrono  i  soggetti  ai  quali  si  applicano   le   disposizioni
agevolative di cui al  comma  185  dell'articolo  1  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, e che sono stati individuati  con  il  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 3 luglio 2008,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio  2008,  in  particolare
per  quanto   attiene   agli   aspetti   organizzativi,   gestionali,
amministrativi, impositivi, sanzionatori, nonche' a  quelli  relativi
al contenzioso ed al riparto dei proventi. 
  287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle  finanze
- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  sono  stabilite  le
nuove modalita' di distribuzione del gioco su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri: 
    a) inclusione, tra i giochi su eventi  diversi  dalle  corse  dei
cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a quota  fissa  su  eventi
diversi dalle corse dei cavalli,  dei  concorsi  pronostici  su  base
sportiva, del concorso pronostici denominato totip,  delle  scommesse
ippiche di  cui  al  comma  498,  nonche'  di  ogni  ulteriore  gioco
pubblico, basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli; 
    b) possibilita' di raccolta del gioco  su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli da parte degli operatori che esercitano la raccolta
di gioco presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli operatori
di Stati membri dell'Associazione europea per  il  libero  scambio  e
anche degli operatori  di  altri  Stati,  solo  se  in  possesso  dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato; 
    c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita aventi  come
attivita' principale la commercializzazione  dei  prodotti  di  gioco
pubblici e punti di  vendita  aventi  come  attivita'  accessoria  la
commercializzazione dei prodotti  di  gioco  pubblici;  ai  punti  di
vendita aventi come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti  di  gioco  pubblici  puo'  essere  riservata  in  esclusiva
l'offerta di alcune tipologie di scommessa; 
    d) previsione dell'attivazione di un numero  di  nuovi  punti  di
vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30 per  cento  aventi
come attivita' principale  la  commercializzazione  dei  prodotti  di
gioco pubblici; 
    e) determinazione del numero massimo dei  punti  di  vendita  per
comune in proporzione agli abitanti e in considerazione dei punti  di
vendita gia' assegnati; 
    f)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    g)  LETTERA  ABROGATA  DAL  D.L.  25  SETTEMBRE  2008,  N.   149,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 NOVEMBRE 2008, N. 184; 
    h) aggiudicazione dei punti di vendita  previa  effettuazione  di
una o piu' procedure aperte a tutti gli operatori, la cui base d'asta
non puo' essere inferiore ad euro cinquantamila  per  ogni  punto  di
vendita avente come attivita' principale la  commercializzazione  dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro  diciassettemilacinquecento  per
ogni  punto  di  vendita  avente   come   attivita'   accessoria   la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 
    i) acquisizione della possibilita'  di  raccogliere  il  gioco  a
distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con vincita in denaro; 
    l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei  concessionari
della raccolta di scommesse a quota fissa  su  eventi  diversi  dalle
corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111. 
  288. Ciascun  concessionario  per  l'adduzione  delle  scommesse  a
totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del nulla
osta  all'emissione  della  ricevuta  di   scommessa,   nonche'   per
l'adduzione  delle  scommesse  a  libro  al  servizio   centrale   di
registrazione utilizza e  remunera  i  servizi  di  un  operatore  da
indicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge nel  rispetto  dei  rapporti  contrattuali  in  corso.
L'operatore deve essere in possesso di requisiti di capacita' tecnica
ed affidabilita' economica accertati dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e deve
dimostrare  di  essere  stato  indicato  da  non  meno  di   trecento
concessionari.  Il  rapporto  tra  l'operatore  e   l'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e' regolato da  apposita  convenzione.
Ove l'operatore assuma l'obbligo di provvedere, in nome e  per  conto
del concessionario,  al  versamento  di  quanto  da  lui  dovuto  per
l'esercizio della concessione,  la  convenzione  di  cui  al  periodo
precedente stabilisce: 
    a) il termine, di natura essenziale, entro il quale  deve  essere
effettuato mensilmente il versamento; 
    b) l'anticipazione al concessionario,  da  parte  dell'operatore,
delle  integrazioni  eventualmente  necessarie  al  pagamento   delle
scommesse a totalizzatore vincenti, contabilizzate nel  mese  di  cui
alla lettera a); 
    c) la retribuzione del servizio prestato dall'operatore in misura
non superiore al 2 per cento dell'ammontare delle somme versate; 
    d) la prestazione di idonea cauzione o  fideiussione  a  garanzia
dell'adempimento delle obbligazioni assunte,  a  fronte  della  quale
verranno  svincolate,  per  la  parte  corrispondente,  le   garanzie
prestate dal concessionario. 
  289. A decorrere  dal  1  febbraio  2005,  la  posta  unitaria  per
scommesse a libro sulle corse dei cavalli e'  stabilita  in  1  euro.
L'importo di ciascuna scommessa non puo' essere inferiore a 3 euro. 
  290. Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per  una
piu' efficace azione di contrasto al gioco illecito  ed  illegale  il
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
dei monopoli  di  Stato  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria  o  di
terzi, dei mezzi di pagamento  specifici  per  la  partecipazione  al
gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento  possono  essere  abilitati
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato anche per le  transazioni  relative  a
forme di gioco non a distanza. 
  291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui al comma 290,
il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base  di  apposita
direttiva del Ministro, puo' costituire societa' di scopo ovvero puo'
procedere, attraverso  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
Stato, all'individuazione di uno  o  piu'  soggetti  selezionati  con
procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale
e comunitaria. 
  292. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di  Stato  regola  le  lotterie,  differite  ed
istantanee, con partecipazione a distanza definendo  la  ripartizione
percentuale  della  posta  di  gioco  relativamente  all'erario,   ai
giocatori ed ai soggetti terzi, nonche' i criteri e le  modalita'  di
gestione delle lotterie telefoniche e telematiche. 
  293. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente  alle
amministrazioni competenti di altri  Stati  dell'Unione  europea,  la
gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. 
  294. Nel caso di cui al comma 293, l'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli
altri Stati, stabilisce la tipartizione della posta di gioco. 
  295. In aggiunta a  quanto  previsto  dal  comma  8,  le  dotazioni
iniziali delle unita' previsionali di base dello stato di  previsione
dei Ministeri per consumi intermedi non  aventi  natura  obbligatoria
sono ulteriormente ridotte in maniera lineare, assicurando una minore
spesa pari a 700 milioni di euro per l'anno 2005 ed una minore  spesa
annua di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. 
  296. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve
quelle concernenti il settore universitario, oltre a quanto  previsto
dal comma 10, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare,
per l'anno 2005, una minore spesa  di  650  milioni  di  euro,  e,  a
decorrere dall'anno 2006, in modo tale da assicurare una minore spesa
annua di 850 milioni di euro. 
  297. L'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10
del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
2.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
  298. A decorrere dal 1 gennaio 2005 e' assicurato un gettito  annuo
pari a 100 milioni di euro mediante  il  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato di una quota pari al 70 per cento degli  importi
derivanti  dall'applicazione  dell'aliquota  della  componente  della
tariffa  elettrica  di  cui  al  comma  1-bis  dell'articolo  4   del
decreto-legge   14   novembre   2003,   n.   314,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, nonche'  di  una
ulteriore quota che assicuri  il  predetto  gettito  a  valere  sulle
entrate  derivanti  dalla  componente  tariffaria   A2   sul   prezzo
dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma  11,
del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e  dell'articolo  1,
comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.  83.  Con  decreto  del
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per
l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalita' e termini dei
versamenti di cui al presente comma. 
  299. I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono  ridotti,
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito
indicati: 
    a) Ferrovie dello Stato  Spa  (Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato): 90 milioni di  euro
per il 2005, 100 milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per
il 2007; 
    b) Poste italiane Spa (Ministero dell'economia e delle finanze  -
u.p.b. 3.1.2.4 - Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005,  50
milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; 
    c) ANAS Spa (Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  u.p.b.
3.1.2.45 - ANAS): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di  euro
per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007; 
    d) altre  imprese  pubbliche  (Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo contratti programma): 90 milioni di
euro per il 2005, 130 milioni di euro per il 2006  e  90  milioni  di
euro per il 2007. 
  300. Gli importi fissi dell'imposta di  registro,  della  tassa  di
concessione governativa,  esclusi  quelli  di  cui  alla  lettera  b)
dell'articolo 17, nonche' alle lettere  a)  e  b)  dell'articolo  21,
della tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, e  successive  modificazioni,  dell'imposta  di
bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie  e
dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869,  e  successive  modificazioni,
sono aggiornati,  tenuto  conto  anche  dell'aumento  dei  prezzi  al
consumo quale risultante dagli indici ISTAT  per  le  famiglie  degli
operai e degli impiegati, e dell'esigenza  di  semplificazione  o  di
integrazioni innovative per servizi  telematici  a  valore  aggiunto,
secondo quanto stabilito negli allegati  da  2-bis  a  2-sexies  alla
presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel
rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli  importi  in  misura
fissa  della  imposta  di  bollo  e  della   tassa   di   concessione
governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati,  sono
aggiornati con decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal  1°  giugno
2005. Le disposizioni degli stessi  allegati  hanno  effetto  dal  1°
febbraio  2005  e,  in  particolare,  hanno  effetto  per  gli   atti
giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici  formati,  per
le donazioni fatte e per le scritture private autenticate  a  partire
da tale data, per le scritture  private  non  autenticate  e  per  le
denunce presentate per la registrazione dalla medesima data,  nonche'
per le formalita' di trascrizione,  di  iscrizione,  di  rinnovazione
eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla
stessa data. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  assicurano,
complessivamente, un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni  di
euro per gli anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2007. 
  301. A decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  al  31  dicembre
2006, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche e' fissata al 99 per cento e quella dell'acconto dell'imposta
sul reddito delle societa' e' fissata al 100 per cento. 
  302. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10  dicembre  2003,
n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  febbraio  2004,
n. 31, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2006 il
versamento e' determinato con il decreto di cui al comma  5  in  modo
che complessivamente garantisca  maggiori  entrate  per  il  bilancio
dello Stato pari a 650 milioni di euro". 
  303. I beni culturali immobili dello Stato, delle regioni  e  degli
enti locali, per l'uso dei quali attualmente non e' corrisposto alcun
canone e che richiedono interventi di restauro, possono  essere  dati
in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone  fissato
dai competenti organi. Il concessionario si impegna  a  realizzare  a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal
predetto ufficio. 
  304. Dal canone di concessione vengono detratte le spese  sostenute
dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone
stesso. Il concessionario e' obbligato a rendere fruibile il bene  da
parte del pubblico con le modalita' e i tempi stabiliti nell'atto  di
concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso. 
  305. I beni culturali che possono formare oggetto delle concessioni
di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto  del  Ministro
per i beni  e  le  attivita'  culturali  su  proposta  del  Direttore
regionale competente.  L'individuazione  del  concessionario  avviene
mediante procedimento ad evidenza pubblica. 
  306. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  le  parole:
"il processo di valore inferiore a euro 1.100 e" sono soppresse. 
  307. I commi 1 e 2 dell'articolo 13  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,  sono
sostituiti dai seguenti: 
    "1. Il contributo unificato e' dovuto nei seguenti importi: 
      a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro; 
      b) euro 70 per i processi di valore superiore a  euro  1.100  e
fino a euro 5.200 e  per  i  processi  di  volontaria  giurisdizione,
nonche' per i processi speciali di cui al libro IV, titolo  II,  capo
VI, del codice di procedura civile; 
      c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro  5,200  e
fino  a  euro  26.000  e  per  i  processi  contenziosi   di   valore
indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace; 
      d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000  e
fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore
indeterminabile; 
      e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000  e
fino a euro 260.000; 
      f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e
fino a euro 520.000; 
      g) euro 1.110  per  i  processi  di  valore  superiore  a  euro
520.000. 
    2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo  dovuto
e' pari a euro 200.  Per  gli  altri  processi  esecutivi  lo  stesso
importo e' ridotto della meta'. Per i processi  di  opposizione  agli
atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 120". 
  308. L'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n.  374,
e' sostituito dai seguente: 
    "1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non  contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e  gli  atti  e  i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti  soltanto  al  pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti  dall'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni". 
  309.  Il  maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   delle
disposizioni di cui ai commi da 306 a  308  e'  versato  al  bilancio
dello Stato, per essere riassegnato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero della  giustizia  per  il  pagamento  di  debiti  pregressi
nonche' per l'adeguamento delle spese di funzionamento  degli  uffici
giudiziari e allo stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e  allo  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le  spese
riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e  dei  tribunali
amministrativi  regionali,  ivi  comprese   quelle   occorrenti   per
incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per
il miglior funzionamento del processo amministrativo. 
  310. All'articolo 11 della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "4-ter. Le indennita' previste dal presente articolo non  possono
superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui". 
  311. La disposizione recata dal  comma  310  si  applica  anche  ai
giudici tributari. 
  312.   I   veicoli   giacenti   presso   i   custodi   a    seguito
dell'applicazione  di  provvedimenti  di   sequestro   dell'autorita'
giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati,  anche  ai  soli
fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto  titolare  del
deposito ove ticorrano le seguenti condizioni: 
    a)  siano  ritenute   cessate,   con   ordinanza   dell'autorita'
giudiziaria da comunicare all'avente diritto  alla  restituzione,  le
esigenze  che  avevano  motivato  l'adozione  del  provvedimento   di
sequestro; 
    b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni  e
siano privi di interesse storico e collezionistico; 
    c) siano comunque custoditi da oltre due anni  alla  data  del  1
luglio 2002; 
    d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente
diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza
che questi abbia provveduto al ritiro. 
  313. La cessione di cui al comma 312 e' disposta, anche in  assenza
di documentazione in ordine allo stato di conservazione,  sulla  base
di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali
i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e il numero di
targa o di telaio. 
  314. All'alienazione di cui ai commi 312 e 313 e alle attivita'  ad
essa funzionali e connesse procede una commissione costituita  presso
i tribunali e presso i tribunali per i minorenni,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministero della giustizia di  concerto  con
le altre amministrazioni interessate. 
  315. L'alienazione del veicolo si perfeziona  con  la  notifica  al
custode  acquirente  del  provvedimento,  eventualmente  relativo  ad
elenchi   di   veicoli,   dal   quale   risulta   la   determinazione
all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente. 
  316. Il provvedimento di alienazione  e'  comunicato  all'autorita'
giudiziaria che aveva disposto il sequestro. 
  317. Il provvedimento di  alienazione  e'  altresi'  comunicato  al
pubblico registro  automobilistico  competente,  il  quale  provvede,
senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni. 
  318. Al custode e' riconosciuto, in deroga  alle  tariffe  previste
dagli articoli 59 e 276  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  un  importo
complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato,  per
ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente: 
    a) euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e  i
ciclomotori; 
    b) euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5  tonnellate,  per  le
macchine agricole e operatrici; 
    c) euro 30 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e
i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. 
  319. Gli importi di cui al comma 318 sono progressivamente  ridotti
del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo
di custodia del veicolo, salva l'eventuale  intervenuta  prescrizione
delle somme dovute. 
  320. Le somme complessivamente dovute sono  corrisposte  in  cinque
ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006. 
  321. Alle procedure di alienazione o rottamazione  gia'  avviate  e
non ancora concluse e  alle  relative  istanze  di  liquidazione  dei
compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse
concernano veicoli in possesso dei requisiti cui  al  comma  312,  le
disposizioni di cui ai commi da 312 a 320. 
  322. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: "e
previo parere del consiglio dell'ordine," sono soppresse. 
  323. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente: 
    "1. La parte che  per  prima  si  costituisce  in  giudizio,  che
deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi  esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita
di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennita' di  trasferta  e
le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del
funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella  misura
di euro 8, eccetto che  nei  processi  previsti  dall'articolo  unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive modificazioni,  e  in
quelli in cui si applica lo stesso articolo". 
  324. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  e'
abrogata. 
  325. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981,  n.
27, le parole: "assenza obbligatoria  o  facoltativa  previsti  negli
articoli 4  e  7  della  legge  30  dicembre  1971,  n.  1204,"  sono
sostituite dalle seguenti:  "astensione  facoltativa  previsti  dagli
articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
  326. Al comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui  al  decreto
dei Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  dopo  la
lettera i), e' aggiunta la seguente: 
    "i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo
96  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  e  quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime". 
  327. All'articolo 205  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il  comma  2
sono aggiunti i seguenti: 
    "2-bis. Le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo
96 del decreto legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e  successive
modificazioni, e quelle  funzionali  all'utilizzo  delle  prestazioni
medesime sono recuperate in misura fissa stabilita  con  decreto  del
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400. 
    2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis determina la  misura  del
recupero con riferimento al costo medio delle  singole  tipologie  di
prestazione. L'ammontare degli importi puo' essere rideterminato ogni
anno". 
  328. Il primo periodo del comma  2  dell'articolo  96  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito dai  seguenti:  "Le
prestazioni previste al comma  1  sono  individuate  in  un  apposito
repertorio nel quale vengono stabiliti le modalita'  ed  i  tempi  di
effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli
operatori. Il ristoro  dei  costi  sostenuti  dagli  operatori  e  le
modalita' di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro  della
giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il  Ministro  delle  comunicazioni,  in  forma  di  canone  annuo
determinato anche in considerazione  del  numero  e  della  tipologia
delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente". 
  329. Al comma 4 dell'articolo 96 del decreto legislativo  1  agosto
2003, n. 259, dopo le parole: "comma 2" sono inserite le seguenti: ",
secondo periodo,". 
  330. Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si  applicano
alle prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente  alla
emanazione del decreto previsto dall'articolo 205, comma  2-bis,  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
maggio 2002, n. 115, e del decreto previsto dall'articolo  96,  comma
2, secondo periodo, del decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,
come modificati dai commi 327 e 328. 
  331. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi  da  326  a
330 non devono derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
  332. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, primo comma: 
      1) dopo la lettera e) e' inserita la seguente: 
      "e-bis) denunce di inizio attivita' presentate  allo  sportello
unico comunale per l'edilizia, permessi di  costruire  e  ogni  altro
atto di assenso comunque denominato in materia di attivita'  edilizia
rilasciato dai comuni ai sensi del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  relativamente
ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti dell'opera"; 
      2)  alla  lettera  g-ter),  dopo  le  parole:   "contratti   di
somministrazione di energia elettrica," sono inserite le seguenti: 
        "di servizi idrici e del gas,"; 
    b) all'articolo 7: 
      1) al primo comma, le parole: "riguardanti gli atti di cui alla
lettera g) dell'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: 
        "contenuti negli atti di cui alle lettere  e-bis)  e  g)  del
primo comma dell'articolo 6"; 
      2) al quinto comma, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"Al fine dell'emersione delle attivita' economiche,  con  particolare
riferimento  all'applicazione  dei  tributi  erariali  e  locali  nel
settore immobiliare, gli stessi soggetti  devono  comunicare  i  dati
catastali  identificativi  dell'immobile  pressob  cui  e'   attivata
l'utenza"; 
      3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
        "Le banche, la societa' Poste italiane Spa, gli  intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento
collettivo del risparmio, le  societa'  di  gestione  del  risparmio,
nonche' ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti,  sono
tenuti a rilevare e a  tenere  in  evidenza  i  dati  identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro
qualsiasi  rapporto  o  effettui  qualsiasi  operazione   di   natura
finanziaria"; 
      4) l'undicesimo comma e' sostituito dal seguente: 
        "Le comunicazioni di cui ai commi dal  primo  all'ottavo  del
presente articolo sono trasmesse esclusivamente per  via  telematica.
Le modalita' e i termini delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche
tecniche del formato dei dati sono  definite  con  provvedimento  del
Direttore dell'Agenzia delle entrate"; 
      5) al dodicesimo comma, le parole: "il Ministro delle  finanze"
sono sostituite dalle  seguenti:  "il  Direttore  dell'Agenzia  delle
entrate". 
  333.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 7,  quinto  comma,  ultimo  periodo,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.   605,   come
modificato dal numero 2) della lettera b) del comma 332  a  decorrere
dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e  le  societa'
richiedono   i   dati   identificativi   catastali   all'atto   della
sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in  essere  le
medesime informazioni sono acquisite dai predetti  soggetti  solo  in
occasione  del  rinnovo  ovvero  della  modificazione  del  contratto
stesso. 
  334. Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate  e
del  territorio,  sono  stabilite  le  informazioni  analitiche   che
individuano univocamente le  unita'  immobiliari,  da  acquisire  con
riferimento ai contratti di cui al comma 333. 
  335. La revisione parziale del classamento delle unita' immobiliari
di proprieta' privata site in microzone comunali,  per  le  quali  il
rapporto tra il valore medio di  mercato  individuato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
marzo 1998, n. 138, e il corrispondente  valore  medio  catastale  ai
fini  dell'applicazione  dell'imposta  comunale  sugli  immobili   si
discosta   significativamente    dall'analogo    rapporto    relativo
all'insieme delle microzone comunali, e' richiesta  dai  comuni  agli
Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di  cui
al precedente periodo, il  valore  medio  di  mercato  e'  aggiornato
secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui  al  comma
339. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta  del  comune  e
verificata la sussistenza dei  presupposti,  attiva  il  procedimento
revisionale con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima. 
  336. I comuni, constatata la presenza  di  immobili  di  proprieta'
privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni
di  fatto  non  piu'  coerenti  con  i  classamenti   catastali   per
intervenute variazioni edilizie, richiedono ai  titolari  di  diritti
reali sulle unita' immobiliari interessate la presentazione  di  atti
di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui  al  decreto
del Ministro delle finanze 19 aprile  1994,  n.  701.  La  richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali,  qualora  accertata,
la  data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della   denuncia
catastale, e' notificata ai soggetti interessati  e  comunicata,  con
gli estremi di notificazione, agli  uffici  provinciali  dell'Agenzia
del territorio.  Se  i  soggetti  interessati  non  ottemperano  alla
richiesta  entro  novanta  giorni  dalla  notificazione,  gli  uffici
provinciali dell'Agenzia  del  territorio  provvedono,  con  oneri  a
carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non
accatastato  ovvero  alla  verifica  del  classamento  delle   unita'
immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell'articolo 28 del regio decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. 
  337. Le  rendite  catastali  dichiarate  o  comunque  attribuite  a
seguito della notificazione della richiesta  del  comune  di  cui  al
comma  336  producono  effetto  fiscale,  in  deroga   alle   vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno  successivo  alla
data cui riferire la mancata presentazione della denuncia  catastale,
indicata nella richiesta notificata dal comune,  ovvero,  in  assenza
della suddetta indicazione, dal  1°  gennaio  dell'anno  di  notifica
della richiesta del comune. 
  338. Gli importi minimo e  massimo  della  sanzione  amministrativa
prevista per l'inadempimento degli obblighi di  cui  all'articolo  31
del regio decreto-legge 13  aprile  1939,  n.  652,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, dall'articolo  31
del medesimo regio decreto-legge n. 652 del 1939, come  rideterminati
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  30  settembre  1989,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989,  n.
384, con riferimento al mancato adempimento degli  obblighi  previsti
dagli articoli 20 e 28 del citato decreto-legge 13  aprile  1939,  n.
652, sono elevati rispettivamente a euro 258 e a euro 2.066. 
  339. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  dei  territorio,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge,  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie
locali, le modalita' tecniche e operative  per  l'applicazione  delle
disposizioni di cui ai commi 336 e 337. 
  340. Al  comma  3  dell'articolo  70  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: "A decorrere
dal 1° gennaio 2005, per le unita' immobiliari di proprieta'  privata
a destinazione ordinaria censite  nel  catasto  edilizio  urbano,  la
superficie di riferimento non puo'  in  ogni  caso  essere  inferiore
all'80 per cento della superficie  catastale  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 23  marzo  1998,  n.  138;  per  gli  immobili  gia'
denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli
interessati, le  superfici  che  risultano  inferiori  alla  predetta
percentuale a seguito di  incrocio  dei  dati  comunali,  comprensivi
della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio,  secondo
modalita' di interscambio stabilite con provvedimento  del  direttore
della  predetta  Agenzia,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'   ed
autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli
elementi necessari per effettuare la determinazione della  superficie
catastale, i soggetti privati intestatari  catastali,  provvedono,  a
richiesta  del   comune,   a   presentare   all'ufficio   provinciale
dell'Agenzia del territorio la  planimetria  catastale  del  relativo
immobile, secondo le modalita' stabilite dal regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle  finanze  19  aprile  1994,  n.  701,  per
l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza
di riferimento". 
  341. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo  52  e'
inserito il seguente: 
    "Art.  52-bis.  -  (Liquidazione   dell'imposta   derivante   dai
contratti  di  locazione)   -   1.   La   liquidazione   dell'imposta
complementare di cui all'articolo 42, comma  1,  e'  esclusa  qualora
l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in  misura
non inferiore al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai
sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.  Restano
comunque  fermi  i  poteri  di  liquidazione  dell'imposta   per   le
annualita' successive alla prima". 
  342. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n.  600,  e  successive  modificazioni,  dopo  l'articolo  41-bis  e'
inserito il seguente: 
    "Art. 41-ter. - (Accertamento dei redditi di fabbricati) - 1.  Le
disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38,  40
e 41-bis non si applicano con riferimento ai  redditi  di  fabbricati
derivanti da locazione dichiarati  in  misura  non  inferiore  ad  un
importo  corrispondente  al  maggiore  tra  il  canone  di  locazione
risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10  per  cento
del valore dell'immobile. 
    2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione  di
immobili, si presume, salva documentata prova contraria,  l'esistenza
del rapporto di locazione  anche  per  i  quattro  periodi  d'imposta
antecedenti quello nel corso  del  quale  e'  accertato  il  rapporto
stesso; ai fini della determinazione del reddito  si  presume,  quale
importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile. 
    3. Ai fini di cui ai commi 1 e  2,  il  valore  dell'immobile  e'
determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del  testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.
131, e successive modificazioni". 
  343. Le disposizioni degli articoli 52-bis del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,  n.  131,  e  41-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
introdotti,  rispettivamente,  dai  commi  341  e  342  del  presente
articolo, non trovano applicazione nei  confronti  dei  contratti  di
locazione di immobili ad uso abitativo stipulativo rinnovati a  norma
degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge  9  dicembre
1998, n. 431. 
  344. Il modello per la comunicazione di  cui  all'articolo  12  del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  18  maggio  1978,  n.  191,   approvato   con   decreto
interdirigenziale del Ministero dell'interno e  della  Agenzia  delle
entrate, e' reso disponibile gratuitamente, in modalita'  telematica,
dalla  predetta  Agenzia;  la  comunicazione  e'  effettuata,   anche
avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
322, e successive modificazioni, nonche'  degli  uffici  dell'Agenzia
delle  entrate,  con  la  compilazione  in  formato  elettronico  del
relativo modello e con la sua trasmissione, in modalita'  telematica,
alla predetta Agenzia, che provvede, con  la  medesima  modalita',  a
dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate,  secondo  intese
con  il  Ministero  dell'interno,  ordina  i  dati  contenuti   nelle
comunicazioni per  la  loro  successiva  trasmissione  telematica  al
predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli  atti
di cessione di cui al predetto articolo 12 del  decreto-legge  n.  59
del 1978 tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo  articolo
12. Le predette disposizioni, e quelle contenute nel  comma  345,  si
applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto di approvazione
del modello per la comunicazione previsto dal presente comma. 
  345.  L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  al  comma  344   trova
applicazione  anche  nei  riguardi  dei   soggetti   che   esercitano
abitualmente attivita' di intermediazione nel settore immobiliare; la
comunicazione e' dovuta per le cessioni di cui  i  predetti  soggetti
hanno diretta conoscenza, per avervi  concorso  ovvero  assistito  in
ragione della loro attivita', e, relativamente a quelle diverse dalle
cessioni in proprieta', anche per le cessioni di durata inferiore  al
mese. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  cui  al  precedente
periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma
dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n.  191;  in  caso  di
seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano  i  soggetti
di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle  entrate,
dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese
della loro attivita'. 
  346. I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti
relativi di godimento, di unita' immobiliari ovvero di loro porzioni,
comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone  i  presupposti,  non
sono registrati. 
  347. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: ", nonche', per i soggetti di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto  alla
ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli  per  il  predetto  personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione  di
programmi  comuni  di  ricerca   e   sviluppo,   a   condizione   che
l'attestazione  di  effettivita'  degli  stessi  sia  rilasciata  dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore
dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei
conti,  dei  dottori  commercialisti,   dei   ragionieri   e   periti
commerciali  o  dei  consulenti  del  lavoro,  nelle  forme  previste
dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del  centro  di
assistenza fiscale"; 
    b) nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1)  e'  sostituito
dal seguente: 
      "1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi
relativi al personale classificabili nell'articolo 2425, primo comma,
lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile"; 
    c) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: 
      "4-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere
da a) ad e),  sono  ammessi  in  deduzione,  fino  a  concorrenza,  i
seguenti importi: 
        a)  euro  8.000  se  la  base  imponibile  non  supera   euro
180.759,91; 
        b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma
non euro 180.839,91; 
        c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma
non euro 180.919,91; 
        d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma
non euro 180.999,91"; 
    d) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti: 
        "4-quater. Per i soggetti di cui  all'articolo  3,  comma  1,
lettere da a)  ad  e),  che  incrementano  il  numero  di  lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato,  rispetto  al
numero dei lavoratori assunti con il  medesimo  contratto  mediamente
occupati nel periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre  2004,  e'
deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non
superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto,  e  nel
limite  dell'incremento   complessivo   del   costo   del   personale
classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9)
e 14), del  codice  civile.  Rilevano  gli  incrementi  del  predetto
personale nei tre periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al
31 dicembre 2004; la media  dell'incremento  occupazionale  raggiunto
nei predetti periodi  di  imposta  costituisce  l'incremento  massimo
agevolabile nei periodi d'imposta successivi. L'incremento della base
occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi  in  societa'   controllate   o   collegate   ai   sensi
dell'articolo 2359 del  codice  civile  o  facenti  capo,  anche  per
interposta persona, allo stesso  soggetto.  Per  i  soggetti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui  al
terzo periodo e' individuata con riferimento al personale  dipendente
con   contratto   di   lavoro   a   tempo   indeterminato   impiegato
nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento
all'incremento  dei  lavoratori  utilizzati   nell'esercizio   ditale
attivita'. In  caso  di  lavoratori  impiegati  anche  nell'esercizio
dell'attivita'  istituzionale  si  considera,  sia  ai   fini   della
individuazione della base occupazionale  di  riferimento  e  del  suo
incremento, sia ai  fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo
personale dipendente con contratto di lavoro  a  tempo  indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al  rapporto
di  cui  all'articolo  10,  comma  2.  Non  rilevano  ai  fini  degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di  imprese  di
nuova  costituzione  non  rilevano   gli   incrementi   occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo  in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico  o  di  superficie.  Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione  di  un  servizio
pubblico,  anche  gestito  da   privati,   comunque   assegnata,   la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al  numero
di  lavoratori  assunti  in  piu'  rispetto  a  quello   dell'impresa
sostituita. 
        4-quinquies. Nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a)  e  c),  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea,  individuate  dalla  Carta  italiana
degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, l'importo
deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' raddoppiato". 
  348. Le disposizioni del comma  347  si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2004,  ad
eccezione di quelle della lettera d), che si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in cui interviene l'approvazione da parte della
Commissione europea ai  sensi  dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del
Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
  349. A decorrere dal 1° gennaio 2005, al testo unico delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) nell'articolo 3, comma 1, le parole: "nonche' della  deduzione
spettante ai sensi dell'articolo 11" sono sostituite dalle  seguenti:
"nonche' delle deduzioni  effettivamente  spettanti  ai  sensi  degli
articoli 11 e 12"; 
    b) l'articolo 13 e' rinumerato  in  articolo  12  e  la  relativa
rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Deduzioni  per  oneri  di
famiglia"; 
    nel medesimo  articolo  sono,  altresi',  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
        "1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia
i seguenti importi: 
        a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato; 
        b) 2.900 euro per ciascun figlio, compresi i  figli  naturali
riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati  o  affiliati,  nonche'
per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del  codice  civile
che conviva con il contribuente o percepisca assegni  alimentari  non
risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria  da  ripartire
tra coloro che hanno diritto alla deduzione. 
        2. La deduzione di cui al comma 1, lettera b),  e'  aumentata
a: 
        a) 3.450 euro, per ciascun figlio di  eta'  inferiore  a  tre
anni; 
        b) 3.200 euro, per il primo figlio se l'altro genitore  manca
o non ha riconosciuto i figli  naturali  e  il  contribuente  non  e'
coniugato  o  se  coniugato,  si  e'  successivamente  legalmente  ed
effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o
affiliati del solo contribuente e  questi  non  e'  coniugato  o,  se
coniugato,  si  e'  successivamente  legalmente   ed   effettivamente
separato; 
        c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"; 
      2) nei commi 3 e 4, le parole: "Le detrazioni  per  carichi  di
famiglia" sono sostituite dalle seguenti: "Le  deduzioni  di  cui  ai
commi 1 e 2"; 
      3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
        "4-bis. Dal reddito  complessivo  si  deducono,  fino  ad  un
massimo  di  1.820  euro,  le   spese   documentate   sostenute   dal
contribuente per gli addetti alla propria  assistenza  personale  nei
casi di non autosufficienza nel  compimento  degli  atti  della  vita
quotidiana. Le medesime spese sono deducibili  anche  se  sono  state
sostenute nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 433 del
codice civile. 
        4-ter. Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di  78.000  euro,
aumentato delle medesime deduzioni e degli oneri  deducibili  di  cui
all'articolo 10, e diminuito del reddito complessivo, e l'importo  di
78.000 euro. Se il predetto rapporto e' maggiore o  uguale  a  1,  la
deduzione compete per intero; se lo stesso e' zero o minore di  zero,
la deduzione non compete; negli altri  casi,  ai  fini  del  predetto
rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali"; 
    c) l'articolo 12 e' rinumerato in articolo 13 e  sono,  altresi',
apportate le seguenti modificazioni: 
      1) nell'alinea del comma 1, le  parole:  "della  deduzione  per
assicurare la progressivita' dell'imposizione di cui all'articolo 11"
sono sostituite dalle seguenti: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12"; 
      2) le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono  sostituite
dalle seguenti: 
        "a) fino a 26.000 euro, 23 per cento; 
        b) oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento; 
        c) oltre 33.500 euro, 39 per cento"; 
      3) nel comma 2, le parole: "negli articoli 13, 14  e  15"  sono
sostituite dalle seguenti: "negli articoli 15 e 16 nonche'  in  altre
disposizioni di legge"; 
        d) l'articolo 14 e' abrogato. 
  350. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 
  351.  Quando  leggi,  regolamenti,  decreti,  o   altre   norme   o
provvedimenti fanno riferimento a disposizioni contenute in  articoli
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  vigenti  prima
del 1° gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali disposizioni  non
risultino abrogate per effetto di quanto disposto  dalcomma  349,  si
intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349. 
  352. I contribuenti, in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi  per
l'anno 2005, possono applicare le disposizioni del testo unico  delle
imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002  ovvero  quelle  in
vigore al 31 dicembre 2004, se piu' favorevoli. 
  353. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 600,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nell'articolo 23: 
      1) nel  comma  2,  lettera  a),  le  parole:  "al  netto  della
deduzione di cui all'articolo 10-bis del  medesimo  testo  unico,  ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del  citato
testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui  agli
articoli 12 e  13  del  citato  testo  unico  sono  effettuate"  sono
sostituite dalle seguenti: "al netto  delle  deduzioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo  unico,  rapportate
al periodo stesso. Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e  2,
del citato  testo  unico  sono  riconosciute";  nel  medesimo  comma,
lettera c), dopo le parole: "biennio  precedente"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11  e  12,
commi 1 e 2, del medesimo testo unico"; 
      2) nel comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I
soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro,
alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate  sulle
somme e i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
dovuta sull'ammontare complessivo degli  emolumenti  stessi,  tenendo
conto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a  norma
dell'articolo   15   dello   stesso   testo   unico,   e   successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore  di  lavoro  ha
effettuato trattenute, nonche', limitatamente agli oneri  di  cui  al
comma 1, lettere c) e f), dello stesso articolo,  per  erogazioni  in
conformita'  a  contratti  collettivi  o  ad  accordi  e  regolamenti
aziendali"; 
      3) nel comma 4, il terzo periodo e' soppresso; 
    b) nell'articolo 29: 
      1)  nel  comma  1,  lettera  c),  dopo  le   parole:   "biennio
precedente" sono aggiunte le seguenti: ", al netto delle deduzioni di
cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico"; 
      2) nel comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:
"A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve  specificare
quale delle opzioni previste al  comma  3  dell'articolo  23  intende
adottare". 
  354. E' istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi
e  prestiti  Spa,  un  apposito  fondo  rotativo,  denominato  "Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca".
Il  Fondo  e'  finalizzato  alla  concessione  alle  imprese,   anche
associate in appositi  organismi,  anche  cooperativi,  costituiti  o
promossi  dalle  associazioni  imprenditoriali  e  dalle  Camere   di
commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile  con
un piano di rientro pluriennale. La  dotazione  iniziale  del  Fondo,
alimentato con le risorse del  risparmio  postale,  e'  stabilita  in
6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione  sono
disposte dalla Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  in  relazione  alle
dinamiche di  erogazione  e  di  rimborso  delle  somme  concesse,  e
comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio  dello
Stato fissati ai sensi del comma 361. 
  355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente  del
Consiglio dei ministri in maniera non delegabile,  da  sottoporre  al
controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per
essere destinato ad interventi agevolativi  alle  imprese,individuati
dalle stesse delibere sulla base degli  interventi  gia'  disposti  a
legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento  di
bilancio. Ai fini dell'individuazione  degli  interventi  ammessi  al
finanziamento sono considerati prioritariamente i  seguenti  progetti
di investimento: 
    a)  interventi  finalizzati   ad   innovazioni,   attraverso   le
tecnologie digitali, di prodotti, servizi e  processi  aziendali,  su
proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di  concerto
con il Ministro delle attivita' produttive; 
    b)  programmi  di  innovazione  ecocompatibile   finalizzati   al
risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla  disciplina
comunitaria degli aiuti di Stato per la  tutela  ambientale,  di  cui
alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  n.  C/37  del  3
febbraio 2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del  territorio,  di  concerto  con  il  Ministro   delle   attivita'
produttive; 
    c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8
e n. 10 e connesse  bretelle  di  collegamento,  nonche'  delle  reti
infrastrutturali marittime, logistiche  ed  energetiche  comunque  ad
essi collegate. 
    c-bis)  infrastrutture  strategiche   di   preminente   interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. 
    c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in  quello  delle
reti di telecomunicazione, sulla base di  programmi  predisposti  dal
Ministero dello sviluppo economico. (33) 
  356. Il CIPE, con una o piu' delibere  adottate  con  le  modalita'
previste dal comma 355: 
    a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei  finanziamenti
agevolati; 
    b) approva una convenzione tipo che  regola  i  rapporti  tra  la
Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati  a  svolgere  le
istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalita' per assicurare
che  l'importo  complessivo  dei  finanziamenti  erogati  non  superi
l'importo assegnato dal CIPE e  che  vengano  comunque  rispettati  i
limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello  Stato  stabiliti
ai sensi del comma 361; 
    c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare; 
    d) stabilisce la durata massima del piano di rientro; 
    e) prevede che le nuove modalita'  di  attuazione  ed  erogazione
delle  misure  agevolative  previste  dai  commi  da  354  a  361  si
applichino a programmi di investimento per  i  quali,  alla  data  di
pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non  e'  stata  ancora
presentata richiesta  di  erogazione  relativa  all'ultimo  stato  di
avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca  totale
o parziale, a condizione che l'impresa  agevolata  manifesti  formale
opzione e comunque previo parere conforme del  soggetto  responsabile
dell'istruttoria. 
  357.  Con  decreto  di  natura  non   regolamentare   il   Ministro
competente,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti  dal
comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361
e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le  condizioni  per
l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361.
In  particolare,  sono  stabilite  le  condizioni  economiche  e   le
modalita' di  concessione  dei  finanziamenti  agevolati,  anche  per
quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori,  la
procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione  e
per la  revoca  delle  agevolazioni,  le  modalita'  di  controllo  e
rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e  di  finanziamento
bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza  e  le
modalita' di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di  cui
al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355,
lettera c-bis), e' emanato  dal  Ministro  delle  infrastrutture,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione  e'
determinato con decreto, di natura non  regolamentare,  del  Ministro
dell'economia e delle finanze.  La  differenza  tra  il  tasso  cosi'
stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonche'  gli  oneri
derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e
prestiti  Spa,  a  carico  del  bilancio  dello   Stato,   a   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361. 
  359. Sull'obbligo di rimborso al  Fondo  delle  somme  ricevute  in
virtu' del finanziamento agevolato  e  dei  relativi  interessi  puo'
essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, la garanzia dello Stato.  Tale  garanzia  e'  elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia  e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5  agosto  1978,  n.
468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai  sensi  dell'articolo
7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.  468,  con
imputazione nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  3.2.4.2
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi. 
  360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa,  sulle  somme  erogate  in
anticipazione, e' riconosciuto, a valere sui finanziamenti  stabiliti
ai sensi del comma 356,  lettera  a),  il  rimborso  delle  spese  di
gestione del Fondo in misura pari allo  0,40  per  cento  complessivo
delle somme erogate annualmente. 
  361.  Per  le  finalita'  previste  dai  commi  da  354  a  360  e'
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  150
milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2006.  Una  quota  dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno  2005  e  a  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e' posta a
carico del Fondo per  le  aree  sottoutilizzate  per  gli  interventi
finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005  e
2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e  a  50  milioni  di
euro, e' posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi
alle   imprese   non   riguardante   gli   interventi   nelle    aree
sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50
milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente  dal  2009,
pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
derivanti dal comma 300. 
  361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359,  360  e
361, una quota fino al 50 per cento delle risorse di cui al comma 354
che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno
2012, al 31 dicembre di ciascun anno, e' destinata  al  finanziamento
agevolato  delle  imprese  attraverso   l'intermediazione   di   enti
creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole  e  medie  e
anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel
rispetto dei seguenti criteri: 
    a) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non
puo' superare la quota di aiuto di Stato definita  «de  minimis»,  di
cui al  Regolamento  (CE)  n.  1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006; 
    b)  la  durata  dei  finanziamenti  agevolati  non  puo'   essere
superiore  a   quindici   anni,   ad   eccezione   delle   iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo'  essere  superiore  a  trenta
anni; 
    c) il rimborso delle spese di gestione di cui  al  comma  360  e'
posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate. 
  361-ter.  Ai  fini  del  comma  361-bis  sono  da  intendersi  come
inutilizzate  le  risorse  per  le  quali  non  siano  ancora   state
pubblicate  le  modalita'  attuative  del  procedimento   automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia'  in  corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la
relativa valutazione, nonche' quelle  derivanti  da  rimodulazione  o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,
altresi', come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di
capitale dei finanziamenti gia'  erogati  e  da  revoche  formalmente
comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell'anno   precedente,   non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente,  per
le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente. 
  361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361-ter non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri  e  modalita'
di attuazione degli stessi. 
  362. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e'  istituito  un  "Fondo  per  i  pagamenti  dei  debiti  di
fornitura", al  quale  vengono  riassegnate  le  dotazioni  in  conto
residui e quelle relative  a  residui  passivi  perenti,  previamente
versate in entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla  data
del 31 dicembre 2004, derivanti dalla fornitura  di  beni  e  servizi
alle amministrazioni  dello  Stato,  ceduti  alla  Cassa  depositi  e
prestiti Spa dai fornitori sulla base di idonei titoli giuridici. 
  363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione  alle  cessioni
di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a  valere  su  un
apposito fondo istituito, con una dotazione di 2.000 milioni di euro,
presso la gestione separata della  medesima  Cassa,  le  cui  risorse
costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo  5,  comma
18, del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326.  La  Cassa
depositi e prestiti Spa e' autorizzata ad  effettuare  operazioni  di
cessione dei crediti acquisiti senza  l'autorizzazione  del  soggetto
ceduto. 
  364. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' provvedere  al
pagamento alla Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate,  in
un periodo massimo di quindici anni, a carico del  Fondo  di  cui  al
comma 362, nonche', a decorrere dal 2006, alla  corresponsione  degli
oneri di gestione. 
  365.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa   predispone   apposita
rendicontazione annuale sull'amministrazione del  fondo,  di  cui  al
comma 363, da trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze,
entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
stabilite le modalita' applicative dei commi da 362 a 366, in  ordine
alle condizioni generali per l'accesso  al  Fondo,  alla  natura  dei
crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso
da riconoscere sulle somme erogate, alle modalita', ai  tempi  ed  ai
termini di erogazione alla Cassa depositi e prestiti  Spa  di  quanto
alla stessa dovuto. 
  366. Agli oneri di cui al comma 364,  valutati  in  complessivi  70
milioni di euro annui a decorrere  dal  2006,  si  provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300. 
  367. A fini di contrasto di  fenomeni  di  elusione  fiscale  e  di
tutela della fede pubblica, salvo quanto previsto nel comma  371,  e'
vietata la riutilizzazione commerciale  dei  documenti,  dei  dati  e
delle informazioni catastali ed ipotecari, che  risultino  acquisiti,
anche per via telematica in via  diretta  o  mediata,  dagli  archivi
catastali o da pubblici registri  immobiliari,  tenuti  dagli  uffici
dell'Agenzia del territorio. 
  368. Ai sensi  dei  commi  da  367  a  375  si  ha  riutilizzazione
commerciale quando i predetti documenti, dati  ed  informazioni  sono
ceduti o comunque forniti a terzi, anche in copia  o  parzialmente  o
previa elaborazione nella forma o nel contenuto, dai soggetti che  li
hanno acquisiti, in via diretta o mediata, anche per via  telematica,
dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 
  369. Non  si  ha  riutilizzazione  commerciale  quando  i  predetti
documenti, dati ed informazioni sono forniti  al  solo  soggetto  per
conto del quale, su preventivo e specifico  incarico,  risultante  da
atto scritto, l'acquisizione stessa,  previo  pagamento  dei  tributi
dovuti, e' stata effettuata. PERIODO SOPPRESSO DALLA L.  27  DICEMBRE
2006, N. 296. 
  370. I documenti, i dati e le informazioni catastali ed  ipotecarie
sono riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa  in
materia  di  protezione  dei  dati  personali;   per   l'acquisizione
originaria  di  documenti,  dati   ed   informazioni   catastali,   i
riutilizzatori  commerciali  autorizzati  devono   corrispondere   un
importo  fisso  annuale  determinato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e  delle  finanze;  per  l'acquisizione  originaria  di
documenti,  dati  ed  informazioni   ipotecarie,   i   riutilizzatori
commerciali  autorizzati  devono  corrispondere  i  tributi  previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso  annuale  e
la percentuale  di  aumento  possono  comunque  essere  rideterminati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta,  produzione  e
diffusione di dati e documenti sostenuti dall'Agenzia del territorio,
maggiorati  di  un   adeguato   rendimento   degli   investimenti   e
dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  individuate  le  categorie  di
ulteriori servizi telematici che possono essere forniti  dall'Agenzia
del   territorio   esclusivamente   ai   riutilizzatori   commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare
con lo stesso decreto. (49) 
  371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 
  372. Chi pone in essere atti  di  riutilizzazione  commerciale  non
consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi  di  cui  al  comma
371, e' soggetto altresi' ad una sanzione  amministrativa  tributaria
di ammontare compreso fra il  triplo  ed  il  quintuplo  dei  tributi
dovuti ai sensi  del  comma  370  e,  nell'ipotesi  di  dati  la  cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di  tributi,  una  sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si  applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
successive modificazioni. 
  373. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da
367 a 375 e'  demandato  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  che
esercita, a tal fine, i poteri previsti dall'articolo 32 del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del territorio.  A  tal
fine, per assicurare effettivita' all'indicata  azione  di  contrasto
all'utilizzazione  illecita  dei  documenti,   dei   dati   e   delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori  entrate
derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a  375  e  nei  limiti  di
spesa di 5 milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 e'  avviato
dalla Scuola superiore dell'economia e  delle  finanze  un  programma
straordinario di qualificazione continua e  ricorrente  e  formazione
mirata e specialistica del personale dell'amministrazione finanziaria
e  delle  agenzie  fiscali  addetto  alla   predetta   attivita'   di
accertamento. A tale programma di qualificazione  e  formazione  puo'
partecipare, su base convenzionale, anche il personale  designato  da
enti locali o  altri  enti  pubblici  per  le  analoghe  esigenze  di
consolidamento dell'azione  di  contrasto  all'elusione  fiscale,  in
presenza di coincidenti ragioni di pubblico interesse. 
  374. Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto  si
puo' provvedere,  a  decorrere  dal  1°  marzo  2005,  con  procedure
telematiche, mediante un modello unico informatico  di  aggiornamento
degli atti catastali sottoscritto con firma elettronica avanzata  dal
tecnico  che  li  ha  redatti  ovvero  dal  soggetto  obbligato  alla
presentazione. In caso di irregolare funzionamento  del  collegamento
telematico, la trasmissione per via telematica  e'  sostituita  dalla
presentazione  su  supporto  informatico.   Con   provvedimenti   del
direttore dell'Agenzia del territorio: 
    a) e' stabilita la progressiva attivazione  del  servizio,  anche
limitatamente a determinati soggetti, a specifiche  aree  geografiche
ed a particolari tipologie di adempimenti; 
    b) e' approvato il modello  unico  informatico  di  aggiornamento
degli  atti  catastali  e  sono  stabilite  le   modalita'   tecniche
necessarie per la  trasmissione  dei  dati  relativi  alla  procedura
telematica di cui al presente articolo; 
    c) sono fissati i termini, le condizioni e le modalita' relative:
alla presentazione del modello  unico  informatico  di  aggiornamento
degli atti catastali; alla presentazione dei documenti e  degli  atti
da  allegare  al  predetto  modello,  anche  al  fine  di   accertare
l'avvenuto deposito presso i comuni, per gli  atti  per  i  quali  e'
previsto; alla conservazione, a cura dei  soggetti  interessati,  dei
documenti cartacei originali  sottoscritti  dal  tecnico  che  li  ha
redatti e dai soggetti che hanno la titolarita' sui beni; 
    d) sono stabilite, d'intesa con il Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato, le modalita' di versamento dei tributi  dovuti.
Nel  caso  di  versamento  effettuato  con   modalita'   telematiche,
l'Agenzia o il soggetto da  essa  incaricato  devono  riversare  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato i tributi  dovuti  entro
il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione. 
  375. Gli atti comunque attributivi  o  modificativi  delle  rendite
catastali  per  terreni  e  fabbricati  possono  essere  prodotti   e
notificati  ai  soggetti  intestatari,  a   cura   dell'Agenzia   del
territorio, avvalendosi di procedure automatizzate. In tal  caso,  la
firma autografa del responsabile  e'  sostituita  dall'indicazione  a
stampa del nominativo dello stesso. 
  376. Nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre  2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2003,
n. 27, le  parole:  "30  settembre  2004",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2005". 
  377. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le
parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ad  euro
10.000". 
  378. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  53,  comma  3,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  i  soggetti  di   imposta
trasmettono al Dipartimento dei trasporti terrestri, entro il termine
di  quindici  giorni   dall'acquisto   e,   in   ogni   caso,   prima
dell'immatricolazione,  il  numero  identificativo   intracomunitario
nonche' il numero di telaio degli  autoveicoli,  motoveicoli  e  loro
rimorchi acquistati. Per i  successivi  passaggi  interni  precedenti
l'immatricolazione  il  numero  identificativo  intracomunitario   e'
sostituito dal  codice  fiscale  del  fornitore.  In  mancanza  delle
informazioni da parte dei soggetti di imposta gli uffici preposti non
procedono  all'immatricolazione.   La   comunicazione   e'   altresi'
effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita,  anche
in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione  dei  medesimi
veicoli. 
  379. Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti  terrestri
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le  modalita'
delle comunicazioni di cui alla disposizione recata dal comma 378. 
  380. La convenzione prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis,  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e'
gratuita e definisce anche la procedura  di  trasmissione  telematica
all'Agenzia  delle  entrate  e   all'Agenzia   delle   dogane   delle
informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 378. 
  381. All'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  29
dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1984, n. 17, e' aggiunto il seguente periodo:  "Nella  prima
ipotesi, il cedente o prestatore deve  comunicare  all'Agenzia  delle
entrate, esclusivamente per via telematica entro  il  giorno  16  del
mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta". 
  382. Ai  fini  del  necessario  coordinamento  delle  attivita'  di
controllo, da  attuare  secondo  quanto  disposto  dall'articolo  63,
secondo e terzo comma, primo  periodo,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  l'Agenzia  delle  entrate
condivide con gli altri organi preposti ai controlli  in  materia  di
imposta  sul  valore  aggiunto  le  informazioni   risultanti   dalle
comunicazioni di cui ai commi 378 e 381. 
  383. All'articolo 7 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    "4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente
o il prestatore che omette  di  inviare,  nei  termini  previsti,  la
co-municazione di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera  c),  ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o  la  invia  con
dati incompleti o inesatti". 
  384.  Chiunque  omette  di  inviare,  nei  termini   previsti,   la
comunicazione di cui all'articolo 1,  comma  1,  lettera  c),  ultimo
periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.  17,  introdotto  dal
comma 381, o la invia con dati incompleti o inesatti, e' responsabile
in solido con il soggetto  acquirente  dell'imposta  evasa  correlata
all'infedelta' della dichiarazione ricevuta. 
  385. Il direttore dell'Agenzia delle  entrate  determina,  con  suo
provvedimento, i contenuti e le modalita' della comunicazione di  cui
all'articolo  1,  comma  1,   lettera   c),   ultimo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   1983,   n.   746,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.  17,  introdotto  dal
comma 381. 
  386. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 60, e' inserito il seguente: 
    "Art. 60-bis - (Solidarieta' nel pagamento  dell'imposta).  -  1.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
degli  organi  competenti  al  controllo,  sulla  base   di   analisi
effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i  quali
operano le disposizioni dei commi 2 e 3. 
    2. In caso  di  mancato  versamento  dell'imposta  da  parte  del
cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori  al  valore
normale, il  cessionario,  soggetto  agli  adempimenti  ai  fini  del
presente  decreto,  e'  obbligato  solidalmente  al  pagamento  della
predetta imposta. 3. L'obbligato solidale di  cui  al  comma  2  puo'
tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei  beni
e' stato determinato in ragione  di  eventi  o  situazioni  di  fatto
oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni  di
legge e che  comunque  non  e'  connesso  con  il  mancato  pagamento
dell'imposta". 
  387. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  388. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  389. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  390. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  391. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  392. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  393. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  394. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  395. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  396. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  397. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  398. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266. 
  399. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  400. In deroga a quanto previsto al comma 399,  entro  il  mese  di
febbraio  2005,  l'Agenzia  delle  entrate  completa  l'attivita'  di
revisione  relativa  agli  studi  di  settore  gia'   precedentemente
individuati, con effetto dal  periodo  di  imposta  in  corso  al  31
dicembre 2004, ai  sensi  dell'articolo  1  del  regolamento  recante
disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
31 maggio 1999, n. 195. 
  401.  Gli  organi  preposti  al  controllo,  in  conseguenza  della
revisione e del potenziamento degli  studi  di  settore,  sulla  base
delle disposizioni dei commi da 387 a 432, programmano  l'impiego  di
maggiore   capacita'   operativa   per   l'attivita'   di   contrasto
all'evasione nei confronti dei soggetti ai quali non si applicano gli
studi medesimi. 
  402. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600,  e   successive   modificazioni,   recante
disposizioni comuni in materia  di  accertamento  delle  imposte  sui
redditi, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo comma: 
      1) al numero 2): 
        1.1) nel  primo  e  secondo  periodo,  le  parole  da:  "alle
operazioni" a: "risultanti dai conti" sono sostituite dalle seguenti: 
        "ai rapporti ed  alle  operazioni,  i  cui  dati,  notizie  e
documenti siano  stati  acquisiti  a  norma  del  numero  7),  ovvero
rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma. I  dati  ed
elementi  attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7)  e  dell'articolo  33,
secondo e terzo comma,"; 
        1.2) nel secondo periodo, le parole da: "a base delle stesse"
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "o  compensi  a
base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente  non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non  risultino  dalle
scritture  contabili,  i  prelevamenti   o   gli   importi   riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni"; 
      2) al numero 5): 
        2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a:  "in
forma fiduciaria," sono soppresse; 
        2.2) nel quarto periodo, le parole  da:  "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite  dalle  seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa,  per  le  attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle  imprese
di  investimento,  agli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio  e  alle  societa'
fiduciarie"; 
      3) al  numero  6-bis),  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta"; 
      4) al numero 7): 
        4.1)  il  primo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
"richiedere,   previa   autorizzazione   del    direttore    centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionaledella stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
del comandante regionale, alle banche, alla societa'  Poste  italiane
Spa, per le attivita' finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
finanziari,  alle  imprese  di  investimento,   agli   organismi   di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di gestione  del
risparmio e alle  societa'  fiduciarie,  dati,  notizie  e  documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione  effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'  alle
garanzie prestate da terzi. Alle  societa'  fiduciarie  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle  iscritte  nella  sezione
speciale dell'albo di cui  all'articolo  20  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'  essere  richiesto,
tra l'altro,  specificando  i  periodi  temporali  di  interesse,  di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o  amministrato  o  gestito  beni,  strumenti  finanziari  e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati"; 
        4.2) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
indirizzata"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  responsabile  della
struttura accentrata, ovvero"; 
    b) nel secondo comma: 
      1) al secondo periodo,  la  parola:  "sessanta"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
      2) il terzo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Il  termine
puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti  giorni  su  istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi,  dal  competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
regionale"; 
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
      "Le richieste di cui al primo  comma,  numero  7),  nonche'  le
relative  risposte,  anche  se  negative,  devono  essere  effettuate
esclusivamente in via telematica.  Con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e
le modalita' di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche'
dei dati e delle notizie  riguardanti  i  rapporti  e  le  operazioni
indicati nel citato numero 7)". 
  403. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,   concernente
l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel secondo comma: 
      1) al numero 2): 
        1.1) nel primo periodo, le parole da:  "alle  operazioni"  a:
"acquisita" sono sostituite dalle  seguenti:  "ai  rapporti  ed  alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano  stati  acquisiti";
la parola: "rilevate" e' sostituita dalla seguente: 
          "rilevati"; 
        1.2) nel secondo periodo,  le  parole:  "I  singoli  dati  ed
elementi risultanti dai conti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I
dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e
rilevati rispettivamente a norma del numero 7)  e  dell'articolo  52,
ultimo comma, o dell'articolo 63, primo comma,"; 
      2) al numero 5): 
        2.1) nel primo periodo, le parole da: ", ovvero" fino a:  "in
forma fiduciaria," sono soppresse; 
        2.2) nel quarto periodo, le parole  da:  "all'Amministrazione
postale," fino alla fine del numero sono sostituite  dalle  seguenti:
"alle banche, alla societa' Poste  italiane  Spa,  per  le  attivita'
finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle  imprese
di  investimento,  agli  organismi  di  investimento  collettivo  del
risparmio, alle societa' di gestione del risparmio  e  alle  societa'
fiduciarie"; 
      3)  al  numero  6-bis)  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "richiedere, previa autorizzazione del  direttore  centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza,  del  comandante  regionale,  ai  soggetti   sottoposti   ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di  una  dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del  numero  e  degli  estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche,  la  societa'
Poste italiane  Spa,  gli  intermediari  finanziari,  le  imprese  di
investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio,
le societa' di gestione  del  risparmio  e  le  societa'  fiduciarie,
nazionali o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
anni dalla data della richiesta"; 
      4) al numero 7): 
        4.1)  il  primo   periodo   e'   sostituito   dai   seguenti:
"richiedere,   previa   autorizzazione   del    direttore    centrale
dell'accertamento  dell'Agenzia  delle  entrate   o   del   direttore
regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo  della  guardia  di
finanza, del comandante regionale, alle banche, alla  societa'  Poste
italiane  Spa,  per  le  attivita'  finanziarie  e  creditizie,  agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi
di investimento collettivo del risparmio, alle societa'  di  gestione
del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati, notizie  e  documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione  effettuata,
ivi compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'  alle
garanzie prestate da terzi. Alle  societa'  fiduciarie  di  cui  alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle  iscritte  nella  sezione
speciale dell'albo di cui  all'articolo  20  del  testo  unico  delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo'  essere  richiesto,
tra l'altro,  specificando  i  periodi  temporali  di  interesse,  di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali esse hanno
detenuto o  amministrato  o  gestito  beni,  strumenti  finanziari  e
partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati"; 
        4.2) nel  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "deve  essere
indirizzata"  sono  inserite  le  seguenti:  "al  responsabile  della
struttura accentrata, ovvero"; 
    b) nel terzo comma: 
      1) al primo periodo, la parola: "sessanta" e' sostituita  dalla
seguente: "trenta"; 
      2) il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  "Il  termine
puo' essere prorogato per un  periodo  di  venti  giorni  su  istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi,  dal  competente
direttore centrale o direttore regionale per l'Agenzia delle entrate,
ovvero, per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza,  dal  comandante
regionale"; 
    c) dopo il terzo comma e' inserito il seguente: 
      "Le richieste di cui al secondo comma, numero  7),  nonche'  le
relative risposte, anche se negative, sono effettuate  esclusivamente
in via telematica. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono stabilite le disposizioni attuative e  le  modalita'  di
trasmissione delle richieste, delle  risposte,  nonche'  dei  dati  e
delle notizie riguardanti i rapporti e  le  operazioni  indicati  nel
citato numero 7)". 
  404. Le disposizioni di cui al terzo  comma  dell'articolo  32  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,
nonche' quelle di cui al quarto comma dell'articolo  51  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotte
rispettivamente dai commi 402 e 403,  hanno  effetto  dal  1°  luglio
2005. Con uno o piu' provvedimenti del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate puo' essere prevista una diversa  decorrenza  successiva,  in
considerazione delle esigenze di natura esclusivamente tecnica. 
  405. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed  effettivita'
dell'istituto  della  pianificazione  fiscale  concordata,  al  primo
periodo del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da:  "gli  uffici  delle  imposte"  fino  a:  "delle
imposte dirette" sono sostituite dalle seguenti: "i competenti uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  qualora  dagli  accessi,  ispezioni  e
verifiche  nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
centrale accertamento,  da  una  Direzione  regionale  ovvero  da  un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; 
    b) dopo le parole: "non spettanti," sono  inserite  le  seguenti:
"nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori  imposte  non  versate,
escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,"; 
    c) sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  ",  ovvero  la
maggiore  imposta  da  versare,  anche  avvalendosi  delle  procedure
previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218". 
  406. Al quinto comma dell'articolo 54 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole da:  "l'ufficio  dell'imposta"  fino  a:  "indirette
sugli affari" sono sostituite dalle seguenti:  "i  competenti  uffici
dell'Agenzia  delle  entrate,  qualora  dagli  accessi,  ispezioni  e
verifiche  nonche'  dalle  segnalazioni  effettuati  dalla  Direzione
centrale accertamento,  da  una  Direzione  regionale  ovvero  da  un
ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali"; 
    b) dopo le parole: "l'esistenza di corrispettivi"  sono  inserite
le seguenti: "o di imposta"; 
    c) sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",  nonche'
l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse  le  ipotesi  di
cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle  procedure  previste
dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218". 
  407. Al comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,  n.
549, primo periodo dell'alinea,  le  parole:  "alle  altre  categorie
reddituali" sono sostituite dalle seguenti:  "alle  medesime  o  alle
altre categorie reddituali,  nonche'  con  riferimento  ad  ulteriori
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,". 
  408. All'articolo 70 della legge 21 novembre  2000,  n.  342,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: "alle categorie reddituali  diverse  da
quelle che hanno formato  oggetto  degli  accertamenti  stessi"  sono
sostituite dalle seguenti: "alle  medesime  o  alle  altre  categorie
reddituali nonche' con riferimento ad ulteriori operazioni  rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto"; 
    b)   al   comma   2,   le   parole   da:   "qualora"   fino    a:
"indipendentemente"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza  di  nuovi  elementi
e". 
  409. All'articolo 10 della  legge  8  maggio  1998,  n.  146,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      "2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in regime
di contabilita' ordinaria, anche per  effetto  di  opzione,  e  degli
esercenti arti e professioni,  la  disposizione  del  comma  1  trova
applicazione  quando  in  almeno  due  periodi   d'imposta   su   tre
consecutivi considerati, compreso quello  da  accertare,  l'ammontare
dei compensi o dei ricavi determinabili sulla  base  degli  studi  di
settore  risulta  superiore  all'ammontare  dei  compensi  o   ricavi
dichiarati  con  riferimento  agli  stessi  periodi  di  imposta.  La
disposizione  del  comma  1  trova  applicazione  in  ogni  caso  nei
confronti  degli  esercenti  attivita'   d'impresa   in   regime   di
contabilita' ordinaria, anche per effetto di opzione, quando emergono
significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici  di  natura
economica,  finanziaria  o  patrimoniale,  individuati  con  apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
      "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e  3  l'ufficio,  prima
della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente  a
comparire, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218"; 
    c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "6. I maggiori ricavi, compensi  e  corrispettivi,  conseguenti
all'applicazione  degli  accertamenti  di  cui  al  comma  1,  ovvero
dichiarati per effetto dell'adeguamento di  cui  all'articolo  2  del
regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e  le  modalita'
di applicazione degli  studi  di  settore,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non  rilevano  ai
fini dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai  sensi
dell'articolo 331 del codice di procedura penale". 
  410. Le disposizioni dei commi 2 e  3-bis  dell'articolo  10  della
legge 8 maggio 1998, n.  146,  come  modificato  dal  comma  409  del
presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo  di  imposta
in corso al 31 dicembre 2004. 
  411.  All'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  le  parole:  "il  primo  periodo"  sono  sostituite   dalle
seguenti: "i periodi"; 
      2) le parole: "nella dichiarazione dei redditi" sono sostituite
dalle seguenti: "nelle dichiarazioni  di  cui  ali'  articolo  1  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della  Re-  pubblica  22
luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,"; 
      3) le parole:  "per  adeguare  i  ricavi  o  i  compensi"  sono
sostituite dalle seguenti: "per adeguare gli stessi,  anche  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,"; 
    b) al comma 2: 
      1) le parole da: "Per  il  primo  periodo  d'imposta"  fino  a:
"revisione del medesimo," sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Per  i
medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1,"; 
      2) le parole: "puo' essere"  sono  sostituite  dalla  seguente:
"e'"; 
      3)  le  parole:  "di  presentazione  della  dichiarazione   dei
redditi" sono sostituite dalle  seguenti:  "del  versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito;  i  maggiori  corrispettivi  devono  essere
annotati, entro il  suddetto  termine,  in  un'apposita  sezione  dei
registri di cui agli articoli 23 e  24  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
e riportati nella dichiarazione annuale"; 
    c) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: 
      "2-bis. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato,  per
i periodi d'imposta diversi da quello in cui trova  applicazione  per
la prima volta  lo  studio,  ovvero  le  modifiche  conseguenti  alla
revisione del medesimo,  a  condizione  che  sia  versata,  entro  il
termine per il versamento  a  saldo  dell'imposta  sul  reddito,  una
maggiorazione del 3 per cento, calcolata sulla differenza tra  ricavi
o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli  annotati
nelle scritture contabili. La  maggiorazione  non  e'  dovuta  se  la
predetta differenza non e' superiore al 10 per  cento  dei  ricavi  o
compensi annotati nelle scritture contabili". 
  412. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27  luglio
2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito  dell'attivita'  di
liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo  36-bis  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  relativamente  ai  redditi   soggetti   a
tassazione separata.  La  relativa  imposta  o  la  maggiore  imposta
dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, e'  versata  mediante
modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di  mancato
pagamento  entro  il  termine  di  trenta  giorni   dal   ricevimento
dell'apposita  comunicazione  si  procede  all'iscrizione  a   ruolo,
secondo le disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  degli  interessi  di
cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere
dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione
della predetta comunicazione. 
  413. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli  articoli  2  e  3  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   462,   e   successive
modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni  presentate  dal  1
gennaio 1999, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  "e  gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese  antecedente  a
quello dell'elaborazione della comunicazione". 
  414. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  dopo  l'articolo
10 e' inserito il seguente: 
    "Art. 10-bis. - (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1.
E punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non  versa
entro il termine previsto per la  presentazione  della  dichiarazione
annuale  di  sostituto   di   imposta   ritenute   risultanti   dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a
cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta". 
  415. All'articolo 49, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni,
dopo le parole:  "costituisce  titolo  esecutivo"  sono  aggiunte  le
seguenti:  ";  il  concessionario  puo'  altresi'  promuovere  azioni
cautelari e conservative, nonche' ogni altra  azione  prevista  dalle
norme ordinarie a tutela del creditore". 
  416. All'articolo 19 del decreto legislativo  13  aprile  1999,  n.
112, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, lettera a),  le  parole:  "entro  il  quinto  mese
successivo alla consegna del  ruolo  ovvero"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il dodicesimo  mese  successivo  alla  consegna  del
ruolo  ovvero,  per  i  ruoli  straordinari,  entro  il  sesto   mese
successivo nonche'"; 
    b) al comma 4, dopo le parole: "di segnalare azioni cautelari  ed
esecutive" sono inserite le seguenti: "nonche' conservative  ed  ogni
altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore". 
  417. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: "contribuente," sono
inserite le seguenti: "la specie del ruolo,"; 
    b) all'articolo 19, comma 4-bis, le  parole:  "ad  espropriazione
forzata" sono sostituite dalle seguenti: "alla riscossione coattiva"; 
nel medesimo comma  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto"; 
    c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del  dodicesimo
mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo
giorno del sesto mese successivo alla  consegna  se  la  cartella  e'
relativa ad un ruolo straordinario". 
  418. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le  parole:  "garanzia
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  38-bis  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" sono  sostituite
dalle seguenti: "idonea  garanzia  mediante  polizza  fideiussoria  o
fideiussione bancaria"; al medesimo articolo 8, dopo il comma  3,  e'
inserito il seguente: "3-bis. In caso di mancato pagamento  anche  di
una sola delle rate successive, se il  garante  non  versa  l'importo
garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,
contenente l'indicazione delle somme  dovute  e  dei  presupposti  di
fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio  dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme  a
carico del contribuente e dello stesso garante"; 
    b) all'articolo 15, comma 2,  le  parole:  "commi  2  e  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis". 
  419. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le  parole:  "garanzia  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 38-bis del decreto del Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n.  633"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria";  al  medesimo
articolo 48, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate
successive, se il garante non versa l'importo garantito entro  trenta
giorni   dalla   notificazione   di   apposito   invito,   contenente
l'indicazione delle somme dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di
diritto della  pretesa,  il  competente  ufficio  dell'Agenzia  delle
entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico
del contribuente e dello stesso garante". 
  420. Le disposizioni del comma 417, lettera a),  si  applicano  con
riferimento ai ruoli resi  esecutivi  successivamente  al  1°  luglio
2005. 
  421. Ferme restando le  attribuzioni  e  i  poteri  previsti  dagli
articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni,  nonche'  quelli
previsti dagli articoli 51 e  seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in
parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
l'Agenzia delle  entrate  puo'  emanare  apposito  atto  di  recupero
motivato da notificare al  contribuente  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo  periodo  non  si  applica
alle attivita' di recupero delle somme di cui all'articolo  1,  comma
3,  del  decreto-legge  20  marzo  2002,  n.  36,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e  all'articolo  1,
comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. 
  422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme
dovute  entro  il  termine  assegnato  dall'ufficio,   comunque   non
inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con
le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. 
  423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al  comma  421,
emessi prima del termine per la  presentazione  della  dichiarazione,
spetta all'ufficio nella cui circoscrizione e' il  domicilio  fiscale
del soggetto per il precedente periodo di imposta. 
  424. COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 GIUGNO 2005, N. 106, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2005, N. 156. 
  425. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
n. 602, dopo l'articolo 75 e' inserito il seguente: 
    "Art. 75-bis. - (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). - 1. Il
concessionario, prima di procedere ai  sensi  degli  articoli  543  e
seguenti del codice di procedura civile,  puo'  chiedere  a  soggetti
terzi,  debitori  del  soggetto  che  e'  iscritto  a  ruolo  o   dei
coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in  modo  generico,
le cose e le somme da loro dovute al creditore". 
  426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle  somme  dovute,
per  inadempimento,  dal  soggetto   incaricato   del   servizio   di
intermediazione all'incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del
debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive  modificazioni.  In
attesa della riforma organica del settore  della  riscossione,  fermi
restando i  casi  di  responsabilita'  penale,  i  concessionari  del
servizio nazionale della  riscossione  ed  i  commissari  governativi
delegati  provvisoriamente  alla  riscossione,  di  cui  al   decreto
legislativo 13 aprile 1999, n.  112,  hanno  facolta'  di  sanare  le
responsabilita' amministrative derivanti dall'attivita'  svolta  fino
al 30 giugno 2005 dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti  territoriali  ad  essi  affidati  in
concessione alla data  del  1°  gennaio  2004.  L'importo  dovuto  e'
versato in tre rate, la prima pari al 40 per  cento  del  totale,  da
versare entro dieci giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui all'ultimo periodo  del  presente  comma,  e  comunque
entro il 20 dicembre 2005, e le altre due, ciascuna pari  al  30  per
cento del totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno  2006
e tra il 21  ed  il  31  dicembre  2006.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite  le  modalita'   di
applicazione delle disposizioni del presente comma.  (10)  (14)  (25)
(31) (32) (42) ((50)) 
  426-bis. Per effetto dell'esercizio  della  facolta'  prevista  dal
comma 426, le irregolarita' compiute nell'esercizio dell'attivita' di
riscossione non determinano il diniego del diritto al rimborso o  del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte  a  ruolo  o  delle
definizioni automatiche delle stesse e, fermi  restando  gli  effetti
delle  predette  definizioni,  le  comunicazioni  di   inesigibilita'
relative  ai  ruoli  consegnati  entro  il  30  settembre  2003  sono
presentate entro il 30 settembre  2006;  per  tali  comunicazioni  il
termine previsto dall'articolo 19, comma 3, del  decreto  legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006. (25)  (31)  (32)
(42) ((50)) 
  426-ter. Le somme versate ai sensi del comma  426  rilevano,  nella
misura del cinquanta per cento,  ai  fini  della  determinazione  del
reddito delle societa' che provvedono a tale versamento. 
  427. La durata  delle  concessioni  del  servizio  nazionale  della
riscossione e degli incarichi di  commissario  governativo,  delegato
provvisoriamente alla riscossione, e' prorogata al 30 settembre 2006. 
  428. A condizione che la relativa  imposta  sostitutiva  sia  stata
versata entro il termine  del  30  settembre  2004,  i  soli  termini
previsti per la redazione ed il giuramento delle perizie di cui  agli
articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001,  n.  448,  e  successive
modificazioni, sono stabiliti alla data del  31  marzo  2005.  Tra  i
soggetti abilitati per tale attivita' di redazione e giuramento delle
perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi  del  testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011. 
  429. Le imprese che operano nel settore della grande  distribuzione
possono  trasmettere  telematicamente  all'Agenzia   delle   entrate,
distintamente per ciascun punto vendita, l'ammontare complessivo  dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle  prestazioni
di servizi di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 
  430. Ai fini del comma 429 sono  imprese  di  grande  distribuzione
commerciale, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  le  aziende  distributive
che  operano  con  esercizi  commerciali  definiti  media  e   grande
struttura di vendita aventi, quindi, superficie superiore a 150 metri
quadri nei  comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a  10.000
abitanti, o superficie superiore a 250 metri quadri  nei  comuni  con
popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. 
  430-bis. La disposizione di cui al comma 429  si  applica,  con  le
modalita' di cui al comma 431, anche  alle  imprese  individuate  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate,  aventi  le
caratteristiche dimensionali previste nel comma 430  ed  assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati. 
  431. Le  modalita'  tecniche  ed  i  termini  per  la  trasmissione
telematica di cui al comma 429 sono definiti  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione  telematica  di
cui al comma 429 sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale  dei
corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e al decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,
n. 696. Resta comunque fermo l'obbligo di emissione delle fatture  su
richiesta del cliente. 
  432. Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono
soggette alle sanzioni previste ai sensi dell'articolo  6,  comma  3,
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo 12, comma 3,  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  433.  Nell'ambito  delle  attivita'   volte   al   riordino,   alla
razionalizzazione e alla valorizzazione  del  patrimonio  immobiliare
dello Stato,  l'Agenzia  del  demanio  e'  autorizzata,  con  decreto
dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a
trattativa privata, anche  in  blocco,  le  quote  indivise  di  beni
immobili, i fondi interclusi nonche' i diritti reali su immobili, dei
quali lo Stato e' proprietario ovvero comunque e' titolare. Il prezzo
di vendita e' stabilito secondo criteri e valori di  mercato,  tenuto
conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei  diritti.
Il perfezionamento della vendita determina il  venire  meno  dell'uso
governativo, delle  concessioni  in  essere  nonche'  di  ogni  altro
eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione. 
  434. Le aree che appartengono al  patrimonio  e  al  demanio  dello
Stato, sulle quali, alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, i comuni hanno realizzato le opere di  urbanizzazione  di  cui
all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n.  847,  e  successive
modificazioni, sono trasferite in proprieta', a titolo oneroso, nello
stato di fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trovano,  al  patrimonio
indisponibile del comune che le richiede, con  vincolo  decennale  di
inalienabilita'. La richiesta di  trasferimento  e'  presentata  alla
filiale  dell'Agenzia  del   demanio   territorialmente   competente,
corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali  che  identificano
le aree oggetto di trasferimento. Il corrispettivo del  trasferimento
e' determinato secondo i parametri  fissati  nell'elenco  3  allegato
alla presente legge.  I  parametri  sono  aggiornati  annualmente,  a
decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento. 
  435. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui
al comma 434, non versate fino alla data  di  stipulazione  dell'atto
del  loro  trasferimento,  sono   corrisposte,   contestualmente   al
trasferimento, in misura  pari  a  un  terzo  degli  importi  di  cui
all'elenco  3  allegato  alla  presente  legge,  per  ogni  anno   di
occupazione, nei  limiti  della  prescrizione  quinquennale.  Con  il
trasferimento delle aree si estinguono i giudizi  pendenti,  promossi
dall'amministrazione   demaniale   e   comunque   preordinati    alla
liberazione delle aree di cui al comma 434, e restano compensate  fra
le parti le spese di lite. 
  436.  Nel  rispetto  del  principio  di   trasparenza   dell'azione
amministrativa e delle procedure disciplinate  dall'articolo  14-bis,
comma 3, lettera f),  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
l'Agenzia del demanio puo' alienare beni immobili di proprieta' dello
Stato, singolarmente o in blocco: a) mediante trattativa privata,  se
di valore unitario o complessivo non superiore ad  euro  400.000;  b)
mediante asta pubblica ovvero  invito  pubblico  ad  offrire,  se  di
valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,  e,  qualora
non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del  demanio,
con propri provvedimenti dirigenziali,  provvede  a  disciplinare  le
modalita' delle procedure telematiche concorsuali  di  vendita.  Alle
forme di pubblicita' si provvede con la pubblicazione su  almeno  due
dei principali quotidiani a diffusione  nazionale  e  su  almeno  due
quotidiani a maggiore diffusione locale, nonche'  sul  sito  internet
dell'Agenzia del demanio. Le spese relative  alla  pubblicita'  delle
procedure   concorsuali   sono   poste   a   carico   dello    Stato.
L'aggiudicazione  avviene,  nelle  procedure  concorsuali,  a  favore
dell'offerta piu' alta rispetto  al  prezzo  di  base  ovvero,  nelle
procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta  migliore,  previa
valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del
demanio sulla base dei valori indicati dall'Osservatorio del  mercato
immobiliare  per  la  zona  di  riferimento  e  avuto  riguardo  alla
tipologia di  immobile  e  all'andamento  del  mercato.  In  caso  di
procedura ad offerta libera, l'Agenzia del demanio puo' riservarsi di
non procedere all'aggiudicazione degli immobili. 
  437. Per le alienazioni di cui al  comma  436  e'  riconosciuto  in
favore delle regioni  e  degli  enti  locali  territoriali,  sul  cui
territorio insistono gli immobili in vendita,  il  dirittodi  opzione
all'acquisto entro il termine  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
della determinazione a vendere comunicata  dall'Agenzia  del  demanio
prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad
offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni  e  agli  enti
locali  territoriali  il  diritto  di  prelazione  all'acquisto,   da
esercitare nel corso della procedura di vendita. 
  438. Relativamente agli immobili di cui al comma 436 e' fatto salvo
il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei  conduttori
nonche'  dei  soggetti  che  si  trovano   comunque   nel   godimento
dell'immobile oggetto di alienazione, a  condizione  che  gli  stessi
abbiano soddisfatto tutti i  crediti  richiesti  dall'amministrazione
competente. 
  439. Le disposizioni agevolative previste dalla  normativa  vigente
in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici  e  privati,
in materia di utilizzo di beni immobili di  proprieta'  statale  sono
applicate in regime di reciprocita' in favore  delle  amministrazioni
dello Stato  che  a  loro  volta  utilizzano,  per  usi  governativi,
immobili di proprieta' degli stessi enti. 
  440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000,  convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' abrogato. 
  441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, gli alloggi di cui all'articolo  2  della  legge  27  dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  sono  trasferiti   in
proprieta', a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto  in
cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni  nel  cui
territorio  gli  stessi  sono  ubicati.  I  comuni  procedono,  entro
centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento  di
eventuali  difformita'  urbanistico-edilizie.  Le  disposizioni   del
presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei
profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n.  137,
nonche' agli alloggi di cui al comma 442. 
  442. Al fine di consentire  la  regolare  e  sollecita  conclusione
delle procedure e in coerenza con  l'articolo  4,  comma  223,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma  27  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 1993, n. 560,  si  interpreta  nel  senso  che  gli
alloggi attualmente di proprieta' statale realizzati ai  sensi  della
legge  9  agosto  1954,  n.  640,  sono  ceduti  in  proprieta'  agli
assegnatari o loro congiunti,  in  possesso  dei  requisiti  previsti
dalla predetta legge.  Per  la  determinazione  delle  condizioni  di
vendita, ivi comprese la fissazione del  prezzo  e  le  modalita'  di
pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore  alla  data  di
presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio. 
  443. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  444. Le finalita' di cui all'articolo 29 della  legge  18  febbraio
1999, n. 28, e successive modificazioni,  possono  essere  conseguite
anche attraverso il ricorso alla locazione,  anche  finanziaria,  con
l'utilizzo delle risorse  non  ancora  impegnate  alla  data  del  31
dicembre 2004. 
  445. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15  maggio  1997,  n.
127, e' abrogato. 
  446. Per conseguire obiettivi di  contenimento,  razionalizzazione,
ottimizzazione e programmazione della  spesa  pubblica  destinata  ad
interventi edilizi sul  patrimonio  immobiliare  dello  Stato,  fermo
restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze
del   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,    le
amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione  degli
organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono,  ai
fini del coordinamento, del monitoraggio e  della  ottimale  gestione
del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio: 
    a) entro il 30 ottobre di ogni  anno,  gli  schemi  di  programma
triennali e gli elenchi annuali redatti  ai  sensi  dell'articolo  14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive  modificazioni,  e
del decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  22
giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
2004,  relativi  all'esecuzione  di   interventi   edilizi   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e1), del  testo  unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, su immobili di proprieta' dello Stato; 
    b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui
alla lettera a), entro un mese dalla data della loro approvazione  da
parte  dei  competenti  organi,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti.
Identica comunicazione e'  dovuta  in  tutti  i  casi  di  variazione
apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori; 
    c)  ogni  tre  mesi,  il  consuntivo  relativo  allo   stato   di
realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonche'
ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista  dalla  legge  11
febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato; 
    d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in  ordine  ai
fabbisogni  annuali  di  nuovi  spazi  allocativi,   necessari   allo
svolgimento  delle  proprie  attivita'  istituzionali,   nonche'   le
previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo e'  ritenuto  non
piu' necessario all'esecuzione delle predette finalita'. 
  447. L'Agenzia del demanio elabora  linee  guida  tecnico-operative
per la formazione o l'aggiornamento  dei  programmi  triennali  degli
interventi, finalizzate al raggiungimento  degli  obiettivi  indicati
dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma  446  il
supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi
triennali e degli elenchi annuali. 
  448. L'Agenzia del demanio,  entro  il  30  aprile  di  ogni  anno,
presenta al Ministero dell'economia e  delle  finanze  una  relazione
sulle attivita' svolte in attuazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma 447. 
  449. I piani di investimento immobiliare deliberati dall'INAIL sono
approvati dal Ministro del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e  gli
investimenti sono orientati alle  finalita'  annualmente  individuate
con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentiti  il
Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca. 
  450. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con  uno  o  piu'
decreti, avvia programmi di  dismissioni  immobiliari  da  realizzare
tramite cartolarizzazioni di fondi immobiliari  o  cessioni  dirette.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentite  le
competenti Commissioni parlamentari,  possono  essere  trasferiti,  a
prezzo di mercato, a Infrastrutture  Spa,  tratti  di  rete  stradale
nazionale di cui all'articolo 7, comma  1-bis,  del  decreto-legge  8
luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 2002, n. 178, assoggettabili a  pedaggio  figurativo  comunque
non a carico  degli  utenti.  Il  prezzo  e'  fissato  con  modalita'
concordate  tra  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture  Spa.
Le modalita' di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di
cui al secondo  periodo  rimangono  le  stesse  della  restante  rete
stradale di interesse nazionale e saranno  disciplinate  da  apposita
convenzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  i  rapporti   finanziari   tra   ANAS   Spa,
Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati. 
  451. E' fatta salva l'applicazione delle  disposizioni  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42. 
  452.  Per  il  completamento  degli   interventi   infrastrutturali
necessari a garantire l'integrale attuazione  della  Convenzione  tra
l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla
legge 18 giugno 1973, n. 475, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per dodici anni, a decorrere dal 2005, a  valere  sulle  risorse
previste dall'articolo 19-bis, comma 1, del  decreto-legge  25  marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni, per la realizzazione  delle
opere di viabilita' stradale e  autostradale  speciale  e  di  grande
comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione.  A
tal  fine,  per  garantire  effettivita'  alla  realizzazione   delle
iniziative in grado di potenziare e rendere piu' efficiente la grande
viabilita' lungo il percorso tra Italia e Francia,  viene  assicurata
priorita' al completamento degli interventi infrastrutturali stradali
e di grande  attraversamento  viario  nelle  localita'  in  cui  sono
ubicati gli immobili di cui all'articolo 17 della citata  Convenzione
per i quali, alla data del 31 dicembre 2005, sia gia' perfezionata la
fase della progettazione preliminare. 
  453. Per  consentire  l'inizio  dei  lavori  relativi  alla  strada
statale n. 38 previsti dalla delibera del CIPE del 21  dicembre  2001
per  l'accesso  alla  Valtellina,  e'   autorizzato   un   contributo
quindicennale di 2  milioni  di  euro,  a  favore  dell'ANAS  Spa,  a
decorrere dall'anno 2005. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata
a intervenire a favore dell'ANAS Spa ai sensi dell'articolo 47  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  454. All'articolo 24, comma 7, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole: "alla procedura" sono inserite le seguenti:  "di
esecuzione di lavori e". 
  455.  Per  la  realizzazione  ed  il  completamento  di  interventi
infrastrutturali necessari ad assicurare la tutela  dell'ambiente  in
relazione ad opere di interesse nazionale per il collegamento tra  le
grandi reti viarie urbane ed extraurbane delle citta' metropolitane a
piu'  intensa  circolazione  viaria,  nonche'  tra  nodi  di  scambio
portuali ed aeroportuali ed  aree  urbane  attraverso  aree  naturali
protette, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la  viabilita'  con  una
dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2005 e  di  5  milioni  di
euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti  Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge, sono individuati gli  interventi  ammessi  alla
fruizione dei contributi e gli importi massimi erogabili per  ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 
  456.  Per  la  concessione  di  contributi  alla  realizzazione  di
infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto  ambientale
di supporto a nodi di scambio viario intermodali  e'  autorizzata  la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2005,  2006  e
2007. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
da emanare, previo parere delle competenti Commissioni  parlamentari,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, sono individuate le tipologie di intervento che possono fruire
dei  contributi  e  gli  importi  massimi   erogabili   per   ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di
aiuti di Stato. 
  457. Per la prosecuzione degli interventi previsti all'articolo  4,
comma 158, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzata  la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2005. 
  458. E' autorizzata la spesa di  3  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2005  allo  scopo  della  prosecuzione  degli   interventi
infrastrutturali previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 127,  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  459. Per le finalita' di cui all'articolo 45, comma 3, della  legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  come  rideterminate  dal   comma   180
dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni  2005,  2006  e
2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma  1,  della
legge 1° agosto 2002, n. 166. 
  460. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1,  2  e
3,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 giugno  2002,  n.  112,  l'articolo  12
della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si  applica  alle  societa'
cooperative e loro consorzi a mutualita' prevalente di cui  al  libro
V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e  alle  relative
disposizioni  di  attuazione  e  transitorie,  e  che  sono  iscritti
all'Albo  delle  cooperative   sezione   cooperative   a   mutualita'
prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di
attuazione del codice civile: 
    a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali  delle
cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, delle cooperative della  piccola  pesca  e  loro
consorzi; 
    b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali  delle
altre cooperative e loro consorzi; 
    b-bis) per la quota del 55 per cento degli  utili  netti  annuali
delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi. 
  461. L'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni,  non  si  applica
limitatamente alla lettera a) del comma 1. 
  462. L'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973,  n.  601,  e  successive  modificazioni,  si  applica
limitatamente al reddito  imponibile  derivante  dall'indeducibilita'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
  463. Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462  non  si  applicano
alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381. Resta, in  ogni  caso,  l'esenzione  da  imposte  e  la
deducibilita' delle somme previste dall'articolo 11  della  legge  31
gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni. 
  464. A decorrere dall'esercizio in corso al 31  dicembre  2004,  in
deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio  2000,  n.  212,  per  le
societa' cooperative e loro consorzi diverse da quelle  a  mutualita'
prevalente l'applicabilita' dell'articolo 12 della legge 16  dicembre
1977, n. 904, e' limitata alla quota del 30  per  cento  degli  utili
netti annuali, a condizione che  tale  quota  sia  destinata  ad  una
riserva indivisibile prevista dallo statuto. 
  465. Gli interessi sulle somme che i soci persone  fisiche  versano
alle societa' cooperative e loro consorzi  alle  condizioni  previste
dall'articolo 13 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono indeducibili
per la parte che supera l'ammontare calcolato  con  riferimento  alla
misura minima  degli  interessi  spettanti  ai  detentori  dei  buoni
postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per cento. 
  466. Le disposizioni  dei  commi  da  460  a  465  si  applicano  a
decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31
dicembre 2003. 
  467. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266 
  468. All'articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n.  59,
il secondo periodo e' soppresso. 
  469.  All'articolo  6  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, fossero associati anche  soggetti
diversi dalle  banche,  l'esenzione  si  applica  limitatamente  alle
prestazioni rese nei confronti delle  banche,  a  condizione  che  il
relativo  ammontare  sia  superiore  al  50  per  cento  del   volume
d'affari"; 
    b) il comma e' abrogato. 
  470. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo  il
comma 11, e' inserito il seguente: 
    "11-bis. Per i soggetti di cui al  comma  1  la  pubblicita',  in
qualunque   modo   realizzata   negli   impianti    utilizzati    per
manifestazioni sportive dilettantistiche con  capienza  inferiore  ai
tremila posti, e' da considerarsi, ai  fini  dell'applicazione  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre
1972, n. 640,  in  rapporto  di  occasionalita'  rispetto  all'evento
sportivo direttamente organizzato". 
  471.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2005,  per   i   contribuenti
individuati con i regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  delle
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e  24  ottobre  2000,  n.  366,  che
nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto
per un ammontare superiore a due milioni di euro, l'acconto di cui al
comma 2 dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e' pari
al  97  per  cento  di  un  importo  corrispondente  alla  media  dei
versamenti  trimestrali  eseguiti  o  che  avrebbero  dovuto   essere
eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso. 
  472. All'articolo 4, comma 1, del testo  unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo
il terzo periodo,  e'  inserito  il  seguente:  "In  tal  caso  resta
altresi' sospesa la procedura di riscossione dell'imposta sul  valore
aggiunto gravante sulle accise stesse". 
  473. Le riserve e i fondi  in  sospensione  di  imposta,  anche  se
imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione,  esistenti  nel
bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla  data  del  31
dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in  parte,  ad
imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita'  produttive,  nella  misura  del  10  per  cento.  La
disposizione del primo  periodo  non  si  applica  alle  riserve  per
ammortamenti anticipati. 
  474. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi  delle
leggi 29 dicembre 1990, n. 408,  30  dicembre  1991,  n.  413,  e  21
novembre  2000,  n.  342,  compresi  quelli   costituiti   ai   sensi
dell'articolo 14 della legge 21  novembre  2000,  n.  342,  l'imposta
sostitutiva di cui al comma 473 e' ridotta al 4 per cento. 
  475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi  attivi  di
cui  al  comma  474,  assoggettati   all'imposta   sostitutiva,   non
concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero  della
societa' e dell'ente e in caso  di  distribuzione  dei  citati  saldi
attivi non spetta il eredito d'imposta  previsto  dal  l'articolo  4,
comma 5, della legge 29 dicembre  1990,  n.  408,  dall'articolo  26,
comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dal  l'articolo  13,
comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342. 
  476. L'imposta sostitutiva e'  liquidata  nella  dichiarazione  dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 473 ed e' versata,  in
unica soluzione, entro il  termine  di  versamento  del  saldo  delle
imposte sui redditi di tale esercizio. 
  477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere  imputata,
in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o  rendiconto.
Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale o  fondo  di
dotazione, la corrispondente riduzione e' operata,  anche  in  deroga
all'articolo  2365  del  codice  civile,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice. 
  478.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi. 
  479. Il  Fondo  bieticolo  nazionale  di  cui  all'articolo  3  del
decreto-legge   21   dicembre   1990,   n.   391,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48,  e'  incrementato
della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2005. 
  480.  Al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 6, dopo il comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente:
"2-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 20 non trova  applicazione
l'imposta sulla pubblicita'"; 
    b) all'articolo 20, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente:
"1-bis. Il presente articolo si applica alle persone fisiche che  non
intendono affiggere  manifesti  negli  spazi  previsti  dall'articolo
20-bis"; 
    c) dopo l'articolo 20, e' inserito il seguente: 
      "Art. 20-bis. - (Spazi riservati ed esenzione dal  diritto).  -
1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi  totali  per
l'affissione dei manifesti ai soggetti di  cui  all'articolo  20.  La
richiesta e' effettuata dalla persona fisica  che  intende  affiggere
manifesti per i soggetti di  cui  all'articolo  20  e  deve  avvenire
secondo le modalita' previste dal presente  decreto  e  dai  relativi
regolamenti  comunali.  Il  comune   non   fornisce   personale   per
l'affissione.  L'affissione  negli  spazi  riservati  e'  esente  dal
diritto sulle pubbliche affissioni. 
      2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme  in  materia
d'affissioni e pubblicita' commesse fino all'entrata in vigore  della
presente disposizione,  mediante  affissioni  di  manifesti  politici
ovvero di striscioni e mezzi  similari  possono  essere  definite  in
qualunque ordine e grado di giudizio nonche' in sede  di  riscossione
delle somme eventualmente iscritte a titolo  sanzionatorio,  mediante
il versamento, a carico del committente responsabile, di una  imposta
pari, per il complesso delle violazioni commesse  e  ripetute  a  100
euro per anno e per provincia. Tale " deve essere effettuato a favore
della tesoreria del comune competente o della  provincia  qualora  le
violazioni siano state compiute in piu' di  un  comune  della  stessa
provincia;  in  tal  caso   la   provincia   provvede   al   ristoro,
proporzionato  al  valore  delle  violazioni  accertate,  ai   comuni
interessati, ai quali compete l'obbligo di inoltrare  alla  provincia
la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In caso di  mancata
richiesta da parte dei comuni, la provincia destinera' le entrate  al
settore ecologia. La definizione di cui al  presente  comma  non  da'
luogo ad alcun  diritto  al  rimborso  di  somme  eventualmente  gia'
riscosse a titolo di sanzioni per le predette violazioni. Il  termine
per il versamento e' fissato, a pena di decadenza  dal  beneficio  di
cui al presente comma,  al  31  maggio  2005.  Non  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge  10  dicembre
1993, n. 515"; 
    d) all'articolo 23, dopo il comma  4  e'  aggiunto  il  seguente:
"4-bis. Se il manifesto riguarda  l'attivita'  di  soggetti  elencati
nell'articolo  20,  il  responsabile  e'  esclusivamente  colui   che
materialmente e'  colto  in  flagranza  nell'atto  d'affissione.  Non
sussiste responsabilita' solidale"; 
    e) all'articolo 24, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il  seguente:
"5-ter. Se il manifesto riguarda  l'attivita'  di  soggetti  elencati
nell'articolo  20,  il  responsabile  e'  esclusivamente  colui   che
materialmente e' colto in  flagranza  nell'atto  di  affissione.  Non
sussiste responsabilita' solidale". 
  481. All'articolo 23 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.
285, dopo il comma 13-quater, e' aggiunto il seguente: 
    "1 3-quinquies. Se il manifesto riguarda l'attivita' di  soggetti
elencati nell'articolo 20 del decreto legislativo 15  novembre  1993,
n. 507, e successive modificazioni, il responsabile e' esclusivamente
colui  che  materialmente  e'  colto  in   flagranza   nell'atto   di
affissione. Non sussiste responsabilita' solidale". 
  482. Alla legge 4 aprile 1956, n, 212, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 6 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile
esclusivamente  colui  che  materialmente  e'  colto   in   flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' solidale"; 
    b) all'articolo 8 e' aggiunto il seguente comma: "E' responsabile
esclusivamente  colui  che  materialmente  e'  colto   in   flagranza
nell'atto di affissione. Non sussiste responsabilita' soli dale". 
  483. Alla legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 15, comma  3,  le  parole:  "sono  a  carico,  in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile" sono
sostituite   dalle   seguenti:   "sono   a   carico    esclusivamente
dell'esecutore  materiale.  Non  sussiste  responsabilita'   solidale
neppure del committente"; 
    b) all'articolo 15, comma 19, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: "La responsabilita' in materia di manifesti e'  personale  e
non sussiste responsabilita' neppure del committente". 
  484. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  181,  182,  183,
184, 185 e 186, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  sono  estese
alle spese sostenute nell'anno 2005. Il relativo limite di spesa  per
l'anno 2006 resta fissato in 95 milioni di euro. 
  485. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  tenuto
anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei  prezzi
di  vendita  al  pubblico  dei   tabacchi   lavorati,   eventualmente
intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio  1965,  n.
825, e successive modificazioni, puo' essere aumentata l'aliquota  di
base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo  28,
comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  al  fine  di
assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 500 milioni di euro
per l'anno 2005 , a 1.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed a  1.100
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. 
  486. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48. 
  487. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2010, N. 48. 
  488. Al fine di una tendenziale  armonizzazione  della  misura  del
prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco,
le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono  comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e  17,
quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con
una ritenuta unica del 6 per cento. 
  489. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 2 agosto  1982,  n.
528, e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  gioco  del  lotto  si  basa
sull'utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le ruote  di  Bari,
Cagliari, Firenze, Genova, Milano,  Napoli,  Palermo,  Roma,  Torino,
Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri
estratti determinano le vincite relativamente a  ciascuna  ruota.  Le
estrazioni della ruota nazionale sono svolte in Roma". 
  490. Le scommesse sulla  ruota  nazionale  si  effettuano  puntando
sulla ruota stessa  con  esclusione  di  tutte  le  altre  ruote.  La
raccolta delle scommesse sulla ruota nazionale viene  effettuata  dal
concessionario del gioco del lotto attraverso la  rete  automatizzata
del lotto. 
  491. Il primo ed il secondo comma dell'articolo  8  della  legge  2
agosto 1982, n. 528, sono sostituiti dai seguenti: 
    "I premi sono fissati come appresso: 
      a) sorti del gioco: premi per ogni combinazione; 
      b)  estratto  semplice:  undici   volte   e   duecentotrentadue
millesimi della posta; 
      c) estratto determinato: cinquantacinque volte la posta; 
      d) ambo: duecentocinquanta volte la posta; 
      e) terno: quattromilacinquecento volte la posta; 
      f) quaterna: centoventimila volte la posta; 
      g) cinquina: seimilioni di volte la posta. 
      Il premio massimo cui puo' dar luogo ogni scontrino di giocata,
comunque sia ripartito tra le poste l'importo  delle  scommesse,  non
puo' eccedere la somma di 6 milioni di euro". 
  492. Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma  dell'articolo  8
della legge 2 agosto 1982, n. 528. 
  493.  E'  istituita  la  scommessa  dell'estratto  determinato.  La
giocata   dell'estratto   determinato   si    effettua    aggiungendo
all'indicazione del numero pronosticato  la  specificazione  relativa
alla successione ordinale di primo, secondo, terzo, quarto  e  quinto
estratto. 
  494. Con provvedimento direttoriale del Ministero  dell'economia  e
delle finanze-Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato  puo'
essere istituita una ulteriore estrazione settimanale del  gioco  del
lotto abbinata al concorso Enalotto. 
  495. All'articolo 110, comma 7, del testo unico  di  cui  al  regio
decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  la
lettera b) e' abrogata. 
  496. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  7
dell'articolo  39  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
si intende nel senso che dalle date del 1° gennaio e 1° maggio  2004,
previste in  funzione  del  rilascio  o  meno  del  nulla  osta,  gli
apparecchi e congegni di  cui  alla  medesima  disposizione,  se  non
convertiti in  apparecchi  e  congegni  per  il  gioco  lecito,  sono
illeciti ancorche' non consentano il prolungamento o  la  ripetizione
della partita. 
  497. L'esenzione di cui all'articolo 10, primo  comma,  numero  6),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
si  applica  alla  raccolta  delle  giocate  con  gli  apparecchi  da
intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18  giugno
1931, n. 773, e  successive  modificazioni,  anche  relativamente  ai
rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed
i terzi incaricati della raccolta stessa. 
  498. E istituita, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della presente legge, con provvedimento  direttoriale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento  della  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  e   dei
servizi,  una  nuova  scommessa  ippica  a  totalizzatore,   proposta
dall'UNIRE.  Con  il  medesimo  provvedimento   sono   stabilite   le
disposizioni attuative  relative  alla  nuova  scommessa  ippica,  da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi  pronostici,
delle agenzie ippiche e sportive  nonche'  negli  ippodromi,  tenendo
conto che la raccolta deve essere  ripartita  assegnando  il  72  per
cento come montepremi e compenso per l'attivita'  di  gestione  della
scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'  dei  punti  di
vendita, il 6 per cento come entrate erariali sotto forma di  imposta
unica e il 14 per cento come prelievo a favore dell'UNIRE. 
  499. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
dopo il comma 7-bis e' inserito il seguente: 
    "7-ter. La sanzione di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  7  e'
applicata  al  gestore  di  apparecchi  da  intrattenimento  di   cui
all'articolo 110, comma 7, lettere a) e c), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,  in
tutti i casi nei  quali  i  predetti  apparecchi,  installati  presso
esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative
e alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22,  comma  1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289". 
  500. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma
3 e al comma 4, le parole: "comma 6" sono sostituite dalle  seguenti:
"commi 6 e 7". 
  501. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i  commi
1 e 2 sono abrogati. 
  502. Il Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato  definisce  i  requisiti  tecnici  dei
sistemi elettronici di identificazione e controllo  degli  apparecchi
da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6  e  7  del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, delle schede di gioco, intese come l'insieme  di
tutte le componenti hardware e software del congegno  stesso,  e  dei
documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di  cui  all'articolo
38, commi 3 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  tali  da
assicurarne la controllabilita'  a  distanza,  indipendentemente  dal
posizionamento sugli apparecchi e dal materiale che si  frappone  fra
chi e' preposto alla lettura  dei  dati  e  l'apparecchio  stesso.  I
sistemi dovranno poter garantire l'effettuazione dei controlli  anche
in forma riservata. Ad ogni nulla osta dovra' corrispondere almeno un
sistema  elettronico  di  identificazione.  Gli  eventuali  costi  di
rilascio  dei  predetti  documenti  o  sistemi  sono  a  carico   dei
richiedenti. 
  503. All'articolo 30, comma 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, le parole: "31 dicembre 2004" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2005". 
  504. All'articolo 2, comma 11, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno  2003  e  per
l'anno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003, 2004
e 2005". 
  505. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza  alla  formazione
del reddito di lavoro  dipendente,  relativamente  ai  contributi  di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
  506. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre  1997,  n.
313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: "anni dal 1998
al 2004" sono sostituite dalle seguenti: "anni dal 1998 al 2005"; 
    b) il comma 5-bis e' abrogato. 
  507. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della  legge  1
agosto 2002, n. 166,  prorogato,  da  ultimo,  al  31  dicembre  2004
dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005. 
  508. All'articolo 19, comma 3, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005". 
  509. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i cinque
periodi  d'imposta  successivi  "fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per i sei  periodi  d'imposta  successivi
l'aliquota e' stabilita nella  misura  dell'1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
  510.  Per  l'anno  2005  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  511. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione   contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,    del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e,  per  il
medesimo periodo, l'aliquota di  cui  al  numero  1)  della  predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; 
    b) le disposizioni in materia  di  aliquota  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    c)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e  in
altri specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    d) le disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre  2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2001,
n. 418; 
    e) le disposizioni in materia  di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    f)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati   nelle   frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28  dicembre  2001,
n. 448; 
    g) le disposizioni in materia di  accisa  concernenti  il  regime
agevolato per il gasolio per  autotrazione  destinato  al  fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di 
    cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002,  n.
289; 
    h)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  512. Al fine di favorire l'accesso al credito alle imprese agricole
ed agroalimentari, a decorrere dal 1° gennaio 2005 la gestione  degli
interventi di sostegno finanziario di cui all'articolo 36 della legge
2 giugno 1961, n. 454, e  successive  modificazioni,  e  la  relativa
dotazione finanziaria e' attribuita all'ISMEA.  L'ISMEA  senza  oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello  Stato  succede  nei  diritti,
nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali  l'attuale
ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al presente  comma
e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi  e  di
contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 
  513. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma
5, della legge 23 dicembre 1998, n.  448.  La  presente  disposizione
entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione  della  presente
legge nella Gazzetta Ufficiale. 
  514. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre
1998, n. 448. 
  515. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al  31  dicembre  2004,
l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  per
il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti  le  attivita'
di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore
a 3,5 tonnellate e' ridotta di euro 33,21391 per mille litri.  Per  i
soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 8,  comma
10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e  successive
modificazioni, la riduzione di aliquota di cui al  primo  periodo  e'
limitata ad euro 16,03656 per mille litri. 
  516. La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si  applica
altresi' ai seguenti soggetti: 
    a) agli enti pubblici e alle imprese pubbliche  locali  esercenti
l'attivita' di trasporto di cui al decreto  legislativo  19  novembre
1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; 
    b) alle imprese  esercenti  autoservizi  di  competenza  statale,
regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n.  1822,  al
regolamento (CEE) n. 684/92 del  Consiglio,  del  16  marzo  1992,  e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422  del
1997; 
    c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti  a  fune
in servizio pubblico per trasporto di persone. 
  517. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,  anche  mediante
la compensazione di cui all'articolo 17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,  i  destinatari  del
beneficio di cui ai commi 515 e 516 del presente articolo presentano,
entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti  uffici
dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita'  e  con  gli  effetti
previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale
a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.  277.  Tali
effetti,  anche  per  l'agevolazione  fiscale  di  cui  al   predetto
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  277
del 2000, rilevano altresi' ai fini  delle  disposizioni  di  cui  al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  518. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005  una  ulteriore  spesa  di  15
milioni  di  euro,  di  cui  6,5  milioni  di  euro  quale  copertura
dell'onere relativo  all'anno  2004  e  8,5  milioni  di  euro  quale
copertura dell'onere relativo all'anno 2005. 
  519. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, e' autorizzata per l'anno 2005  una  ulteriore  spesa  di  20
milioni di euro. 
  520. All'articolo 22, comma 2, della legge  23  dicembre  2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole:  "dal  1°  gennaio  2003"
sono sostituite dalle seguenti: "dal 1°  gennaio  2005".  Al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le
parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti:  "73
milioni di euro annui". 
  521. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico di cui al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive  modificazioni,  e'
sostituito dai seguenti: 
    "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche  al  biodiesel
(codice NC 3824 9099) usato come carburante, come combustibile,  come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di
un programma della durata di sei anni, a  decorrere  dal  1°  gennaio
2005 fino al 31 dicembre 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli
minerali, e' esentato dall'accisa nei limiti di un contingente  annuo
di 200.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle  politiche
agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori,
e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono
possedere  per  partecipare  al  programma  pluriennale,  nonche'  le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di  prova,
le percentuali di miscelazione con gli oli  minerali  consentite,  le
modalita' di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi  esenti
agli operatori.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le  disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 luglio 2003,  n.  256.  Per  il  trattamento  fiscale  del
biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto  applicabili,
le disposizioni dell'articolo 61. 
    6.1. Entro  il  1°  settembre  di  ogni  anno  di  validita'  del
programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attivita' produttive e
delle  politiche  agricole  e  forestali  comunicano   al   Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del  biodiesel
e delle  materie  prime  necessarie  alla  sua  produzione,  rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle  suddette  rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla produzione, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto  con  i  Ministri  delle  attivita'  produttive,
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  delle  politiche
agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno  di
validita'  del  programma  di  cui  al  comma  6,  e'   eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6. 
    6.2. Per ogni anno di validita' del programma di cui al comma  6,
i quantitativi del  contingente  che  risultassero,  al  termine  del
medesimo anno,  non  immessi  in  consumo,  sono  ripartiti  tra  gli
operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per  l'anno  in
questione, purche' vengano immessi in consumo entro il successivo  30
giugno.  In  caso  di  rinuncia,  totale  o  parziale,  delle   quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di  un  beneficiario,
le  stesse  sono  ridistribuite,  proporzionalmente   alle   relative
assegnazioni, fra gli altri beneficiari". 
  522.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  521  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva  approvazione  da
parte della Commissione europea. 
  523. All'articolo 11, comma 1, lettere a)  e  b),  del  regolamento
recante  norme  per  la  elaborazione  del  metodo  normalizzato  per
definire la tariffa del servizio di gestione del  ciclo  dei  rifiuti
urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  27  aprile
1999, n. 158, e successive modificazioni, le  parole:  "cinque  anni"
sono sostituite dalle seguenti: "sei anni". 
  524. In ottemperanza alla decisione della  Commissione  europea  n.
C(2004)2638 FIN dell'8 settembre 2004, l'articolo 94, comma 14, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato. 
  525. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, e' ridotta, per
l'anno 2005, di 15 milioni di euro. 
  526. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della  citata
legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni,  e'  ridotta,  per
l'anno 2005, di 50 milioni di euro. 
  527. Tra i soggetti di cui all'articolo 44, comma 9-quinquies,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono  ricompresi
anche  coloro  che  ricoprono  cariche  sindacali.  Al  citato  comma
9-quinquies dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269  del  2003,  le
parole: "periodi anteriori al 1° gennaio 2002" sono sostituite  dalle
seguenti: "periodi  anteriori  al  1°  gennaio  2003"  e  le  parole:
"possono esercitare tale  facolta'  entro  il  31  marzo  2004"  sono
sostituite dalle seguenti: "possono esercitare tale facolta' entro il
31 marzo 2005". 
  528. In virtu' del combinato disposto dell'articolo 45,  comma  14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 36 della  legge
della  Regione  siciliana  31  maggio  2004,  n.  9,   e   successive
modificazioni, i benefici di cui  all'articolo  133  della  legge  23
dicembre  2000,  n.  388,  si  intendono  trasferiti,  alle  medesime
condizioni di cofinanziamento regionale  ivi  previste,  all'articolo
134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle  norme  di
contabilita' di Stato. 
  529. All'articolo 195 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni, dopo  il  comma  3  e'  aggiunto  il
seguente: 
    "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2005, la misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie,  aggiornata  ai  sensi  del  comma  3,  e'
oggetto di arrotondamento all'unita'  di  euro,  per  eccesso  se  la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro,  ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite". 
  530. E' autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l'anno  2005,  a
sostegno delle realta' calcistiche femminili FIGC - Divisione  Calcio
Femminile - di serie A, A2 e B per ciascuna  stagione  calcistica  da
ripartire nel seguente modo: 
    a) 50.000 euro per ciascuna delle squadre iscritte al  campionato
di serie A (per la stagione  2004-2005  n.  12  squadre  regolarmente
iscritte); 
    b)  25.000  euro  per  ciascuna  delle  24  squadre  iscritte  al
campionato di serie A2 (per la stagione 2004-2005 due  gironi  da  12
squadre ciascuno); 
    c)  10.000  euro  per  ciascuna  delle  57  squadre  iscritte  al
campionato di serie B (per la stagione 2004-2005 cinque gironi da 12,
11, 11 squadre regolarmente iscritte). 
  531. Il contributo di cui al comma 530 e' corrisposto alle societa'
di serie A e A2 presso le quali risultano iscritte, oltre al  proprio
campionato di competenza, almeno tre squadre giovanili,  di  cui  una
appartenente al settore Primavera, e due sotto  l'egida  del  settore
scolastico, ed a quelle di serie B presso le quali  risulta  iscritta
una squadra del settore giovanile. 
  532. I contributi a sostegno dell'attivita' professionistica  delle
suddette  squadre  non  sono   cumulabili   con   altro   genere   di
finanziamenti di enti pubblici,  nazionali  o  locali.  Nel  caso  le
suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da parte di  ente
pubblico, la quota ad esse spettante in  base  al  comma  530  verra'
calcolata, a defalcazione, sulla base di  quanto  gia'  percepito  da
altri enti pubblici. 
  533. In caso di rimanenza delle risorse individuate al  comma  530,
le stesse vengono accantonate per l'anno successivo  ad  integrazione
di quanto gia' impegnato. 
  534. Le risorse di cui al comma 530 vengono erogate mediante  bandi
dalle amministrazioni  regionali  della  Federazione  italiana  gioco
calcio in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di
anno in anno, ai campionati FIGC - Divisione Calcio Femminile - delle
Serie A, A2 e B. 
  535. Per il finanziamento del  fondo  istituito  con  la  legge  27
dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell'assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio, e' autorizzata la spesa  di
10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 15 milioni di  euro  per  gli
anni 2006 e 2007. 
  536. Nei casi in cui l'articolo 1 della legge 24  aprile  2003,  n.
92, abbia avuto applicazione, perche' il limite di eta'  pensionabile
era inferiore  a  quello  di  70  anni  previsto,  sia  pure  in  via
facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, il periodo  di
tre anni di permanenza in servizio,  su  richiesta,  previsto  per  i
perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato  articolo  1
della legge 21 aprile 2003, n.  92,  si  deve  intendere  fruibile  a
partire dal nuovo limite di eta' pensionabile, sia pure  facoltativo,
di 70 anni, ai sensi dell'articolo 1-quater del decreto-legge n.  136
del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione  dei  versamenti
contributivi ivi previste. 
  537.  Onde  poter  assicurare  la  continuita'  nel   processo   di
risanamento  e  riorganizzazione  e  il  conseguente   rilancio   del
territorio  del  Parco  Nazionale  d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,   e'
autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni  di  euro  per
l'anno 2005 a favore dell'Ente Parco. 
  538. Il fondo per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita'
statali e' implementato per l'anno 2005 di 11 milioni di euro. 
  539. I termini previsti per  l'applicazione  della  disciplina  del
conto economico, di cui al comma  2  dell'articolo  115  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono differiti all'anno  2004  e
all'anno 2006, rispettivamente per i comuni di cui  ai  numeri  4)  e
4-bis) del comma 1, lettera d), dell'articolo 8 del decreto-legge  27
ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20
dicembre 1995, n. 539. 
  540. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 MARZO 2005, N. 35,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 14 MAGGIO 2005, N. 80. 
  541. Per far fronte ad  esigenze  straordinarie  di  controllo  del
territorio,  al  fine  di  potenziare  l'impiego  del  poliziotto  di
quartiere, oltre alle autorizzazioni  alle  assunzioni  eventualmente
disposte ai sensi dell'articolo 3, commi 54  e  55,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, sono stanziati 32 milioni di euro  per  l'anno
2005, 56 milioni di euro per l'anno 2006,  86  milioni  di  euro  per
l'anno 2007 e 88 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2008,  per
l'assunzione, in deroga a quanto previsto dal comma 53  del  medesimo
articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e  dalla  presente  legge,  di
1.324 agenti della Polizia di Stato, come incremento  d'organico  dei
rispettivi ruoli. (6) 
  542. Alla copertura dei posti per agente della Polizia di Stato  di
cui al comma 541, si provvede: 
    a) nel limite di 730 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato prioritariamente agli  agenti  ausiliari  trattenuti  della
Polizia di Stato, in servizio al momento  della  presentazione  delle
domande e,  per  il  restante,  ai  giovani  che,  al  momento  della
presentazione delle domande, hanno concluso il periodo di servizio di
leva nella  Polizia  di  Stato  o  nell'Arma  dei  carabinieri  quali
ausiliari da almeno un anno e da non piu' di quattro anni, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza, d'intesa con il capo  di
stato maggiore della difesa. Anche al predetto personale  si  applica
la disciplina  prevista  per  gli  agenti  ausiliari  trattenuti  che
abbiano chiesto di essere ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti
della Polizia di Stato; 
    b) per i restanti 594 posti, per  l'anno  2006,  per  267  posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 30 aprile
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale,  n.
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai  restanti  327  posti,  si  provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata  di
un anno delle  Forze  armate  idonei  ed  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della  legge  23  agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo. (6) 
  543. Per la copertura dei posti per carabiniere  di  cui  al  comma
541,  l'Arma  dei  carabinieri  e'  autorizzata  a  procedere  ad  un
reclutamento di carabinieri in ferma quadriennale: 
    a) nel limite di 770 posti per l'anno 2005, mediante reclutamento
riservato ai carabinieri ausiliari che abbiano completato il servizio
di leva, ovvero  in  ferma  biennale  o  richiamati  nelle  forze  di
completamento, oppure ai  carabinieri  ausiliari,  congedati  da  non
oltre un anno, da riammettere in servizio ai  sensi  dell'articolo  8
del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  198,  e  successive
modificazioni; 
    b) per i restanti 630 posti, per  l'anno  2006,  per  441  posti,
attraverso i volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in
congedo secondo le modalita' previste dai bandi di concorso ai  sensi
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, a partire da quello indetto in data 4  giugno
2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie  speciale,  n.
47 del 14 giugno 2002. Quanto ai  restanti  189  posti,  si  provvede
attraverso l'immissione diretta dei volontari in ferma prefissata  di
un anno delle  Forze  armate  idonei  ed  utilmente  collocati  nelle
graduatorie di cui all'articolo 16, comma 3, della  legge  23  agosto
2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni  di  cui  al  comma  4  del
medesimo articolo. (6) 
  544. E' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro iscritta  in  un
fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
2005 e di 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2006  per  le  seguenti
finalita': 
    a) attuazione del programma di cooperazione  AENEAS,  di  cui  al
regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 10 marzo 2004, finalizzato a  dare  ai  Paesi  terzi  interessati
assistenza finanziaria e tecnica in materia di flussi migratori e  di
asilo; 
    b) prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 11, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286; 
    c)  fornitura  di  beni  mobili  ed  apparecchiature  idonei   al
contrasto  dell'immigrazione  clandestina  ai  Paesi   di   accertata
provenienza della stessa; 
    d) integrazione degli interventi in  materia  d'immigrazione,  in
particolare, di contrasto  all'immigrazione  clandestina,  anche  sul
territorio dello Stato. 
  545. La spesa di cui al comma 544  e'  ripartita  nel  corso  delle
gestioni tra le unita' previsionali di base interessate  con  decreto
del  Ministro  dell'interno  da  comunicare,   anche   con   evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  546. Per conseguire piu' elevati livelli di efficienza ed efficacia
nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonche'
per avviare la graduale sostituzione del contingente dei  vigili  del
fuoco ausiliari di leva, la dotazione organica  del  Corpo  nazionale
dei  vigili  del  fuoco  e'  incrementata  fino  ad  un  massimo   di
cinquecento   unita'   complessive.   Con   decreto   del    Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e
per profili professionali delle unita' portate in  aumento  ai  sensi
della presente disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per
l'anno 2005, euro 12 milioni per l'anno 2006 ed  euro  13  milioni  a
decorrere dal 2007. Con successivo decreto del Ministro dell'interno,
da comunicare al Ministro per la funzione pubblica, si provvede  alla
ripartizione per sedi di servizio delle unita' portate in aumento  ai
sensi della presente disposizione. Alla copertura dei posti derivanti
dal presente incremento di organico disponibili nel profilo di vigile
del fuoco si provvede:  nella  misura  del  50  per  cento,  mediante
l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso  pubblico  a
centottantaquattro posti di vigile del  fuoco,  indetto  con  decreto
direttoriale  in  data  6  marzo  1998,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale, quarta serie speciale, n. 24 del 27  marzo  1998;  per  il
rimanente 50 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la
predetta graduatoria, si provvede mediante l'assunzione degli  idonei
della graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di
vigile del fuoco,  in  detto  con  decreto  direttoriale  in  data  5
novembre 2001, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  quarta  serie
speciale, n.  92  del  20  novembre  2001.  Le  predette  graduatorie
rimangono  valide  fino  al  31  dicembre  2006.  Le  assunzioni  del
personale portato in aumento ai  sensi  della  presente  disposizione
sono effettuate in deroga alle vigenti procedure di programmazione ed
approvazione. 
  547.  Per  il  potenziamento  dell'attivita'  di  soccorso  tecnico
urgente in materia di  rischi  nucleare,  batteriologico,  chimico  e
radiologico e  per  il  proseguimento  del  programma  di  interventi
previsto dall'articolo 52, comma 7, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco  e'  autorizzata  la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2005, di 6 milioni di euro  per
l'anno 2006 e di i milione di euro per l'anno 2007. 
  548. Per le specifiche esigenze dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, compresa l'Arma dei carabinieri e le altre forze  messe  a
disposizione  delle  autorita'  provinciali  di  pubblica  sicurezza,
finalizzate alla prevenzione e al  contrasto  del  terrorismo,  anche
internazionale, e della criminalita' organizzata, ad integrazione  di
quanto previsto dall'articolo 3, commi 151  e  152,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate: 
    a) la spesa di 34  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  per  le
esigenze di carattere infrastrutturale e di investimento, di  cui  la
spesa di 31 milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'interno - centro di  responsabilita'
pubblica sicurezza - e la spesa di 3  milioni  di  euro  iscritta  in
apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'interno - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera
del Ministro - per il rinnovo e il potenziamento della rete nazionale
cifrante; 
    b) la spesa di 53  milioni  di  euro  per  l'anno  2005,  per  le
esigenze correnti, iscritta  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno  -  centro  di  responsabilita'
sicurezza pubblica. 
  549. Ferma restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al
comma 548 possono essere altresi' ripartite nel corso della  gestione
tra le unita'  previsionali  di  base  interessate  con  decreto  del
Ministro   dell'interno,   da   comunicare,   anche   con    evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 
  550. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo  il
comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    "4-bis. In deroga a quanto  previsto  dal  comma  3,  qualora  il
prezzo  di  singoli  materiali  da  costruzione,   per   effetto   di
circostanze  eccezionali,  subisca  variazioni  in   aumento   o   in
diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto  al  prezzo  rilevato
dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  nell'anno  di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al  comma  4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento  o  in  diminuzione,  per  la
percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle  risorse  di
cui al comma 4-sexies. 
    4-ter. La compensazione e' determinata applicando la  percentuale
di variazione che eccede il  10  per  cento  al  prezzo  dei  singoli
materiali da costruzione impiegati nelle  lavorazioni  contabilizzate
nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 4-quater nelle
quantita' accertate dal direttore dei lavori. 
    4-quater. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005, rileva
con proprio decreto le variazioni  percentuali  annuali  dei  singoli
prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 
    4-quinquies. Le disposizioni di  cui  ai  commi  4-bis,  4-ter  e
4-quater si applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati  a  partire
dal 10 gennaio 2004. A tal fine il primo  decreto  di  cui  al  comma
4-quater rileva anche i prezzi  dei  materiali  da  costruzione  piu'
significativi rilevati dal Ministero per l'anno 2003.  Per  i  lavori
aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 10 gennaio 2003 si  fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l'anno 2003. 
    4-sexies. Per le finalita' di  cui  al  comma  4-bis  si  possono
utilizzare le somme appositamente accantonate per  imprevisti,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro  economico
di ogni intervento, in misura  non  inferiore  all'1  per  cento  del
totale dell'importo dei lavori, fatte salve le  somme  relative  agli
impegni contrattuali gia' assunti,  nonche'  le  eventuali  ulteriori
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  per  lo   stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono
altresi' essere utilizzate le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,
qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme  vigenti,  nonche'  le  somme  disponibili  relative  ad  altri
interventi ultimati di  competenza  dei  soggetti  aggiudicatori  nei
limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve
essere autorizzato dal  CIPE,  qualora  gli  interventi  siano  stati
finanziati dal CIPE stesso. 
    4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  altri  enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare  annualmente  i
propri prezzari, con particolare  riferimento  alle  voci  di  elenco
correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo  legate  a  particolari
condizioni di mercato. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, i prezzari cessano di avere validita' il
31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati
fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di  gara
la cui approvazione sia intervenuta  entro  tale  data.  In  caso  di
inadempienza da parte  dei  predetti  soggetti,  i  prezzari  possono
essere aggiornati dalle  competenti  articolazioni  territoriali  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  le
regioni interessate". 
  553.  In  attuazione  degli  impegni  derivanti   dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea, ovvero in esecuzione degli accordi di
collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell'interno  e'
autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4  milioni  di  euro
per gli anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
all'integrazione e  allo  sviluppo  della  rete  degli  ufficiali  di
collegamento delle  Forze  di  polizia,  incaricati  di  stabilire  e
mantenere contatti con le autorita' dei Paesi di destinazione  o  con
le organizzazioni internazionali che vi hanno  sede,  finalizzati  ad
incrementare la cooperazione  internazionale  per  la  prevenzione  e
repressione della criminalita', dei traffici illeciti transnazionali 
e del terrorismo. (48) 
  554. Il  servizio  degli  ufficiali  di  collegamento,  scelti  tra
funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio  presso  il
Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  o  ivi  trasferiti  per  la
specifica esigenza, e le relative dipendenze, nonche' le modalita' di
selezione, formazione  e  assegnazione  dei  funzionari  o  ufficiali
interessati ed il numero degli ufficiali  di  collegamento  di  nuova
istituzione sono stabiliti  con  regolamento  adottato  dal  Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
difesa e dell'economia  e  delle  finanze.  Il  predetto  regolamento
stabilisce  le  linee  guida  per  l'eventuale  utilizzazione   degli
ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche  e  negli
uffici consolari in qualita' di esperti a norma dell'articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 
successive modificazioni. (48) 
  555. Gli ufficiali di collegamento possono essere incaricati, sulla
base di specifici accordi di livello bilaterale o  multilaterale,  di
curare gli interessi di uno o piu' Stati membri dell'Unione  europea,
nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in  vigore  e
salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali. 
(48) 
  556. Al personale impiegato all'estero ai sensi dei commi 553,  554
e 555 compete il trattamento economico di cui  alla  legge  8  luglio
1961, n. 642. Per eventuali incarichi effettivamente svolti presso le
rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, e' attribuito  un
trattamento  economico,  sostitutivo  di  quello  indicato  al  primo
periodo, da determinare con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro  degli  affari
esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non
inferiore a quelli previsti per gli esperti di cui  all'articolo  168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 
successive modificazioni. (48) 
  557. I comuni  con  popolazione  inferiore  ai  5.000  abitanti,  i
consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale,
le  comunita'  montane  e  le  unioni  di  comuni  possono   servirsi
dell'attivita' lavorativa  di  dipendenti  a  tempo  pieno  di  altre
amministrazioni locali purche' autorizzati dall'amministrazione di 
provenienza. 
  558. All'articolo 23, comma 7, del testo unico di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono aggiunti,
in fine,  i  seguenti  periodi:  "Contestualmente  presenta  ricevuta
dell'avvenuta presentazione della variazione catastale  con  seguente
alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le  stesse  non  hanno
comportato  modificazioni  del  classamento.  In  assenza   di   tale
documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 
5". 
  559.  Fermi  restando  i  requisiti  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo  di  paga
in corso al 1° gennaio 2005, l'assegno per il nucleo familiare  viene
erogato al coniuge dell'avente diritto. Con decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni di 
attuazione del presente comma. 
  560.  Gli  importi  da  iscrivere  nei  fondi   speciali   di   cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  introdotto
dall'articolo  6  della  legge  23  agosto  1988,  n.  362,  per   il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che  si  prevede  possano
essere approvati nel triennio  2005-2007,  restano  determinati,  per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle  misure  indicate  nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale 
destinato alle spese in conto capitale. 
  561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione  del
bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione  a  leggi  di  spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, 
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 
  562. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge  5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n.  208,  gli  stanziamenti  di  spesa  per  il
rifinanziamento  di  norme  che  prevedono  interventi  di   sostegno
dell'economia classificati fra le spese  in  conto  capitale  restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure 
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. 
  563. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della  legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle  leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte 
degli importi determinati nella medesima Tabella. 
  564. Gli  importi  da  iscrivere  in  bilancio  in  relazione  alle
autorizzazioni di spesa  recate  da  leggi  a  carattere  pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle 
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. 
  565. A valere sulle  autorizzazioni  di  spesa  in  conto  capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate  nella  Tabella  F
allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti  pubblici
possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri,
nei  limiti  massimi  di   impegnabilita'   indicati   per   ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna  della  stessa  Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a 
valere sulle autorizzazioni medesime. 
  566. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera  i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni,  le
misure correttive degli effetti finanziari di  leggi  di  spesa  sono
indicate nell'allegato 1 alla presente legge. A tali misure non si 
applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11. 
  567. In applicazione dell'articolo 46,  comma  4,  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  le  autorizzazioni  di  spesa  e  i  relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato  di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati 
nell'allegato 2 alla presente legge. 
  568. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese  correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le   nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  Fondo  speciale  di  parte
corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il 
prospetto allegato. 
  569. Le disposizioni della presente legge  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di 
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti. 
  570. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di 
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. 
  571.  Il  termine  del  31  dicembre  2004,  di  cui  al  comma   3
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al  31  dicembre  2005.  Le  somme
iscritte nel  conto  residui  di  stanziamento  per  l'anno  2004  di
pertinenza dell'unita' previsionale di base 3.2.3.4  "informazione  e
ricerca" dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali destinate alle  azioni  di  promozione  agricola
sono destinate per l'importo di 30 milioni di euro all'entrata del 
bilancio dello Stato per il 2005. (17) 
  572. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla 
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004 
                               CIAMPI 
    

                                   Berlusconi,     Presidente     del
                                  Consiglio dei Ministri

                                   Siniscalco, Ministro dell'economia
                                  e delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Castelli 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla
L. 31 marzo 2005, n. 43, ha disposto (con l'art. 5,  comma  1-novies)
che "L'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
interpreta nel senso che il  personale  dipendente  dell'Agenzia  del
demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo  3,  comma
5,  del  decreto  legislativo  3  luglio  2003,   n.   173,   nonche'
dell'articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30  settembre  2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n.  326,  puo'  essere  destinato  a  pubbliche  amministrazioni  con
modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
previa consultazione delle confederazioni sindacali rappresentative".
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il D.L. 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni dalla L.
31 maggio 2005, n. 89 ha disposto:
  - (con l'art. 1, comma  3)  che  "Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 96,  97,  541,  542  e  543,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, per le esigenze connesse con la prevenzione ed
il  contrasto  del  terrorismo,   anche   internazionale,   e   della
criminalita'  organizzata   e   per   assicurare   la   funzionalita'
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, sono  stanziati  entro
il limite di spesa di 4.414.095 euro per l'anno 2005 e  di  5.885.460
euro a decorrere dall'anno  2006,  e'  autorizzata  l'assunzione,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma  95,  della  medesima
legge n. 311 del 2004, fino a 189 agenti ausiliari  trattenuti  della
Polizia di Stato  frequentatori  del  60°  corso  di  allievo  agente
ausiliario di leva della Polizia di Stato";
  - (con l'art. 1, comma 4) che "Per le finalita' di cui al comma  3,
fatte salve le eventuali  autorizzazioni  alle  assunzioni  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il Ministro  dell'interno,  nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui
all'articolo 1, comma 548, lettera b), della medesima legge ed  entro
il  limite  di  spesa  di  17.000.000  di  euro,   puo'   autorizzare
l'ulteriore trattenimento in servizio,  fino  al  31  dicembre  2005,
degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e  62°  corso
di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 14, comma  2)  che
"per l'anno  2005,  la  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del  2004,  e'  ridotta  di
euro 60.000.000".
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 26 luglio 2005, n. 152, ha disposto (con l'art. 2,  comma  3)  che
"per  l'anno  2005,  l'importo  del  limite  dei  pagamenti  indicato
all'articolo 1, comma 15, lettera a), della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e' ridotto di 55 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 1,  comma  5)  che
"Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma  426  dell'articolo  1
della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e  successive  modificazioni,
relativo al versamento della prima rata delle  somme  dovute  per  la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005".
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AGGIORNAMENTO (8a)
  Il D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni  dalla
L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 7,  comma  1)  che
"il termine del 30 giugno 2005 per la stipula degli accordi  in  sede
governativa  di  cui  al  comma  155,  primo  periodo,  del  presente
articolo, e' prorogato al 10 agosto 2005  per  le  domande  pervenute
entro il 30 giugno 2005. A tale fine, il limite complessivo di  spesa
di 460 milioni di euro di cui al citato articolo 1, comma 155,  primo
periodo, e' incrementato di 45 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (12)
  Il D.L. 9 settembre 2005,  n.  182,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 novembre 2005, n. 231 ha disposto (con l'art. 7, comma 1)
che "per l'anno 2005, la dotazione del  fondo  di  cui  al  comma  27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
2.276.000".
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla
L. 30 novembre 2005, n. 244 ha disposto (con l'art. 4, comma  2)  che
"per l'anno  2005,  la  dotazione  del  Fondo  di  cui  al  comma  27
dell'articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004 e' ridotta di euro
10.300.000".
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AGGIORNAMENTO (14)
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n.  248  ha   disposto   (con   l'art.
11-quaterdecies, comma 3) che "Per la prosecuzione  degli  interventi
previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e' autorizzata la  spesa  di  ulteriori  3  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2006;  e'  altresi'  autorizzata  la  spesa  di
ulteriori 1,5 milioni di euro per la  prosecuzione  degli  interventi
previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge  n.  311  del
2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda  Universita'
degli studi di Napoli".
  Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni  dalla
L. 31 luglio 2005, n. 156, come  modificato  dal  D.L.  30  settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre  2005,
n. 248, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il  termine  del  30
giugno 2005 di cui al  comma  426  dell'articolo  1  della  legge  30
dicembre 2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  relativo  al
versamento della prima rata delle somme dovute per la sanatoria delle
irregolarita' compiute dai concessionari del servizio nazionale della
riscossione, e' prorogato al 29 dicembre 2005".
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AGGIORNAMENTO (16)
  La L. 28 novembre 2005, n. 246 ha disposto (con l'art. 16, comma 4)
che "Il comma 48 dell'articolo 1 della legge  30  dicembre  2004,  n.
311, si interpreta nel senso che i segretari comunali  e  provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere  collocati
in  posizioni  professionali  equivalenti  alla   ex   IX   qualifica
funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione  di
volonta' in tale  senso,  con  spettanza  del  trattamento  economico
corrispondente".
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AGGIORNAMENTO (17)
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto:
  - (con l'art. 1, comma 120) che "Il termine del 31  dicembre  2005,
di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, concernente le  agevolazioni  tributarie  per  la  formazione  e
l'arrotondamento della  proprieta'  contadina,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2006";
  - (con l'art. 1, comma 244) che  "I  comandi  del  personale  delle
societa' Poste italiane Spa e  Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30  dicembre
2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006";
  - (con l'art. 1, comma 275)  che  "Fra  gli  adempimenti  regionali
indicati all'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, sono ricompresi i seguenti:
    a) stipulare, entro il termine  perentorio  del  31  marzo  2006,
anche a  stralcio  degli  accordi  regionali  attuativi  dell'accordo
collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i  medici  di
medicina generale  entrato  in  vigore  il  23  marzo  2005,  accordi
attuativi dell'articolo 59, lettera B - Quota  variabile  finalizzata
al  raggiungimento  di  obiettivi  e   di   standard   erogativi   ed
organizzativi - comma 11, del medesimo accordo nazionale,  prevedendo
di subordinare l'accesso all'indennita' di collaborazione informatica
al riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della  stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste  di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di  ciascun  medico  e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il  supporto  del  sistema
della tessera sanitaria di cui all'articolo 50 del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326. Ferma restando la disposizione  contenuta  nel
citato articolo 59,  lettera  B,  comma  11,  per  la  corresponsione
dell'indennita' forfettaria mensile,  la  sua  erogazione,  oltre  il
termine del 31 marzo 2006, in  assenza  della  stipula  dei  previsti
accordi regionali, non  e'  imputabile  sulle  risorse  del  Servizio
sanitario  nazionale.  La  mancata  stipula  dei   medesimi   accordi
regionali costituisce per le regioni inadempimento.  Le  disposizioni
di cui alla presente lettera si applicano anche per l'attuazione  del
corrispondente accordo collettivo nazionale  per  la  disciplina  dei
rapporti con i medici pediatri di libera scelta;
    b) adottare provvedimenti volti, nel  caso  in  cui  le  medesime
regioni  deliberino  l'erogazione  di  prestazioni  sanitarie  esenti
ovvero a costo  agevolato  in  funzione  della  condizione  economica
dell'assistito,  a  fare  riferimento   esclusivo   alla   situazione
reddituale fiscale del  nucleo  familiare  dell'assistito,  assumendo
come tale quello  individuato  con  il  decreto  del  Ministro  della
sanita' 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  21
del 27 gennaio 1993".
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AGGIORNAMENTO (18)
  Il D.L. 30 dicembre 2005,  n.  273,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 18, comma 3)
che  "La  disposizione  di  cui  alla  lettera  e)   del   comma   97
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  interpreta
nel senso che e' consentita  l'assunzione  prioritaria  degli  idonei
dell'ultimo concorso a posti di consigliere di Stato espletato  entro
la data del 31 dicembre 2004".
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AGGIORNAMENTO (19)
  Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 13)  che
"il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale,
al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1,  comma
164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  all'articolo  1,  comma
278, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  e'  incrementato,  per
l'anno 2006, di 100 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (21)
  La L. 20 febbraio 2006, n. 79 ha disposto (con l'art. 1,  comma  4)
che "Al fine di salvaguardare l'operativita' dell'impiego delle Forze
armate  nelle  missioni   all'estero,   assicurando   la   necessaria
continuita'  didattica  nell'addestramento  tecnico-linguistico   del
personale militare ivi destinato, in sede di prima applicazione e  in
deroga all'articolo 39 della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 95, della legge  30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzato il reclutamento  del  personale
di cui al comma 2, fino al limite del 40 per  cento  del  contingente
ivi previsto, e comunque entro il limite di  spesa  di  416.245  euro
annui, a decorrere dall'anno 2006, mediante procedura  selettiva  per
titoli ed esami determinata con decreto del  Ministro  della  difesa,
sentiti  il  Ministro  per  la   funzione   pubblica,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  il  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Il concorso e' riservato  a  coloro
che, alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
relative domande, hanno maturato presso la Scuola  di  lingue  estere
dell'Esercito una  specifica  professionalita'  nell'espletamento  di
attivita' di insegnamento equivalenti a quelle  previste  nelle  aree
funzionali stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto scuola ovvero a  quelle,  inerenti  alle  stesse  attivita',
previste dalle direttive addestrative  connesse  all'applicazione  di
accordi internazionali, per un periodo complessivamente non inferiore
a quattrocento settimane nel decennio precedente alla data predetta".
-------------
AGGIORNAMENTO (22)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 marzo 2006, n. 118  (in
G.U.  1a  s.s.  29/3/2006,  n.  13)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 111 e 153 del presente articolo 1.
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AGGIORNAMENTO (23)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo  2006,  n.  133
(in G.U. 1a s.s. 5/4/2006,  n.  14)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 248, nella parte  in  cui
non prevede che  la  sua  attuazione  e  l'erogazione  delle  risorse
avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (23a)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23 - 31 marzo  2006,  n.  134
(in G.U. 1a s.s. 5/4/2006,  n.  14)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 169, nella parte  in  cui
prevede che il regolamento del Ministro della salute ivi contemplato,
con cui sono fissati gli standard e sono individuate le tipologie  di
assistenza  e  i  servizi,  sia  adottato  "sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di  Trento  e  Bolzano",  anziche'  "previa  intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (25)
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto:
  - (con l'art. 35, comma 26-ter) che "Ai fini di cui all'articolo 1,
commi 426 e 426-bis, della legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  sono
considerati efficaci i versamenti effettuati, a  titolo  di  prima  e
seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi
legali, calcolati dalla data di scadenza  della  rata  a  quella  del
pagamento";
  - (con l'art. 35, comma 26-quater) che "Le  disposizioni  contenute
nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi  prevista  non
produce effetti sulle responsabilita' amministrative  delle  societa'
concessionarie  del  servizio  nazionale  della  riscossione  o   dei
commissari governativi  provvisoriamente  delegati  alla  riscossione
relative:
    a) ai provvedimenti sanzionatori e  di  diniego  del  diritto  al
rimborso o al discarico per inesigibilita' per i quali, alla data del
30  giugno  2005,  non  era  pendente  un  ricorso  amministrativo  o
giurisdizionale;
    b) alle irregolarita' consistenti in falsita' di atti redatti dai
dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima  della
data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004".
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AGGIORNAMENTO (27)
  La L. 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
536) che "Il termine di validita' di cui all'articolo 1,  comma  100,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  prorogato  al  31  dicembre
2008".
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AGGIORNAMENTO (28)
  La L. 11 gennaio 2007, n. 1 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi
euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000
per i compensi di cui al comma 10  dell'articolo  4  della  legge  10
dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed  euro
5.000.000 per  l'incentivazione  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera d), e comma 2,  lettera  d),  si  provvede,  quanto  ad  euro
40.240.000, con la disponibilita' di cui all'articolo  22,  comma  7,
della legge 28 dicembre 2001, n.  448,  quanto  ad  euro  63.810.000,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e,
quanto  ad  euro  38.950.000,   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311".
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
  Il D.L. 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto:
  - (con l'art. 8, comma 9) che "L'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  e'
ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2007";
  - (con l'art. 28, comma 4-quinquies) che "L'autorizzazione di spesa
di cui al comma 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, e' integrata di 12 milioni di euro per l'anno 2007".
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AGGIORNAMENTO (31)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto:
  - (con l'art. 1, comma 154) che "Per i tributi e le  altre  entrate
di spettanza delle province e dei comuni  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che  la
sanatoria  produce  esclusivamente  effetti   sulle   responsabilita'
amministrative delle societa' concessionarie del  servizio  nazionale
della  riscossione  o  dei  commissari  governativi  provvisoriamente
delegati alla riscossione ai fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13  aprile
1999, n. 112, e successive  modificazioni,  costituendo  comunque  le
violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19  del  medesimo  decreto
legislativo n. 112 del 1999, e  successive  modificazioni,  causa  di
perdita del diritto al discarico";
  - (con l'art. 2,  comma  557)  che  il  finanziamento  previsto  al
presente  articolo,  comma   278,   e'   ripristinato   a   decorrere
dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.
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AGGIORNAMENTO (32)
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto:
  - (con l'art. 25, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo
1, comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  prorogata  al
31 dicembre 2008";
  - (con l'art. 36, comma 4-quinquies) che "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3,  comma  12,
del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.  248,  e  successive
modificazioni, si interpretano nel senso che le  societa'  che  hanno
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1, commi 426  e
426-bis, della legge n.  311  del  2004  e  la  maggioranza  del  cui
capitale sociale e' stata successivamente acquistata da Equitalia Spa
possono presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il 30
settembre 2010, le comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i
ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007  e,  entro  tale  termine,
possono altresi' integrare  le  comunicazioni  gia'  presentate,  con
riferimento agli stessi ruoli, fino alla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto";
  - (con l'art. 47, comma 1), nel modificare l'art. 3, comma 24 della
L. 24 dicembre 2007, n. 244,  ha  conseguentemente  disposto  che  "i
commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, sono abrogati a  decorrere  dal  1°  agosto
2008 e, conseguentemente, sono corrisposti i soli  contributi  per  i
quali, entro il 31  luglio  2008,  siano  stati  assunti  i  relativi
impegni di spesa da parte dei soggetti pubblici beneficiari  e  siano
state adottate le dichiarazioni di assunzione di  responsabilita'  di
cui al comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
da parte dei soggetti beneficiari non di diritto pubblico".
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AGGIORNAMENTO (33)
  Successivamente la Corte  Costituzionale,  con  sentenza  16  -  30
dicembre 2009, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 7/1/2010, n. 1) ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10 del decreto-legge n. 112
del 2008 (che ha introdotto  la  lettera  c-ter)  al  comma  355  del
presente articolo), "nella parte in cui non prevede che il  Ministero
dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il  parere
della Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto
1997, n. 281".
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AGGIORNAMENTO (34)
  Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.
2 agosto 2008, n. 129, ha disposto (con l'art. 4, comma  9-quinquies)
che "Fermo restando quanto previsto  dal  comma  24  dell'articolo  3
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato  al  30  settembre
2008 il termine di conservazione nel bilancio delle risorse  relative
ai contributi statali di cui all'articolo 1, commi  28  e  29,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che  alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano stati oggetto di
revoca e non risultino impegnate".
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AGGIORNAMENTO (38)
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto:
  - (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine di  cui  all'articolo  1,
comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato  al  31
dicembre 2009 e si applica alle graduatorie per le assunzioni a tempo
indeterminato approvate successivamente al 1° gennaio  1999  relative
alle  amministrazioni  pubbliche   soggette   a   limitazioni   delle
assunzioni";
  - (con l'art. 41, comma 6) che "Il divieto di cui  all'articolo  1,
comma 132, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'  prorogato  anche
per gli anni successivi al 2008".
-------------
AGGIORNAMENTO (42)
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 36, comma  4-quinquies)
che "Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  426  e  426-bis,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive  modificazioni,  e
di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,
n. 248, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che  le
societa' che hanno  aderito  alla  sanatoria  prevista  dal  predetto
articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del  2004  e  la
maggioranza  del  cui  capitale  sociale  e'  stata   successivamente
acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche ai  fini  della
stessa sanatoria, entro il 30 settembre  2011,  le  comunicazioni  di
inesigibilita' relative  a  tutti  i  ruoli  consegnati  fino  al  30
settembre 2008 e, entro tale termine, possono altresi'  integrare  le
comunicazioni gia' presentate, con  riferimento  agli  stessi  ruoli,
fino alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
presente decreto".
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio  2009,  n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 5,  comma  1)  che  "Il
termine di cui all'articolo 1, comma 100,  della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, e' prorogato al 31 dicembre  2010  e  si  applica  alle
graduatorie  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato   approvate
successivamente al 1°  gennaio  1999  relative  alle  amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni".
-------------
AGGIORNAMENTO (47)
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla L.  4  novembre
2010,  n.  183,  ha  disposto  (l'art.  19-ter,  comma  3)  che  "Gli
indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, in pagamento  alla  data  del  31  dicembre
2008, sono prorogati fino alla data di decorrenza della  pensione  di
vecchiaia purche' i titolari dell'indennizzo siano in  possesso,  nel
mese  di  compimento  dell'eta'  pensionabile,  anche  del  requisito
contributivo  minimo  richiesto  per  conseguire   la   pensione   di
vecchiaia".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 ha disposto:
  - (con l'art. 2, comma 2-terdecies) le risorse stanziate  ai  sensi
presente articolo, comma 219, sono prorogate  per  l'anno  2011,  nel
limite di 2 milioni di euro;
  - (con l'art. 2, comma 6-quaterdecies) che le disposizioni  di  cui
ai commi 553, 554, 555 e 556 del presente articolo cessano  di  avere
efficacia a seguito dell'attuazione delle disposizioni contenute  nei
commi  da  6-decies  a   6-terdecies   dell'art.   2   del   medesimo
decreto-legge;
  - (con l'art. 2, comma 12-undecies)che gli enti non commerciali  di
cui al presente  articolo,  comma  255,  hanno  comunque  diritto  al
beneficio della sospensione fino al 31 dicembre 2011 dei  termini  di
pagamento di contributi, tributi e imposte, a qualunque titolo ancora
dovuti, anche in qualita' di sostituti d'imposta, relativi agli  anni
dal  2008  al  2011,  senza  necessita'  di  ulteriori  provvedimenti
attuativi.
-------------
AGGIORNAMENTO (49)
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con  modificazioni  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4-bis) che
"Non sono dovuti l'importo fisso annuale e la  maggiorazione  del  20
per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1  della  legge  n.
311 del 2004, e successive modificazioni." e che "Le disposizioni  di
cui al  presente  comma  acquistano  efficacia  a  decorrere  dal  1ŗ
settembre 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (50)
  Il D.L. 31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
dalla  L. 28 febbraio  2008,  n.  31,  come  modificato  dal  D.L.  6
luglio  2011, n. 98,  convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio
2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 36, comma 4-quinquies)  che "Le
disposizioni     di   cui    all'articolo    1,    commi    426     e
426-bis,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e   successive
modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma 12,  del  decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, si  interpretano
nel senso che le societa' che hanno aderito alla  sanatoria  prevista
dal predetto articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge n. 311  del
2004  e  la  maggioranza  del   cui   capitale   sociale   e'   stata
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono presentare, anche
ai fini della  stessa  sanatoria,  entro il 30  settembre  2012,  le
comunicazioni di inesigibilita' relative a tutti i  ruoli  consegnati
fino al 30 settembre 2009  e,  entro  tale  termine, possono altresi'
integrare le comunicazioni  gia'  presentate,  con  riferimento  agli
stessi ruoli, fino alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".

    
                                                             ELENCO 1
                                                (Articolo 1, comma 5)


       ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA
               DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Ministeri e Presidenza del Consiglio.

Organi di rilievo costituzionale.

Enti di regolazione dell'attivita' economica:
   Ente nazionale per le strade (ANAS);
   Agenzia autonoma gestione Albo segretari comunali e provinciali;
   Agenzia per la  protezione dell'ambiente e per i servizi  tecnici
   (APAT);
   Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANAV);
   Agenzia per i servizi sanitari regionali;
   Agenzia per la rappresentanza  negoziale delle pubbliche  ammini-
   strazioni (ARAN);
   Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
   (CNIPA);
   Comitato  nazionale  italiano  Organizzazione  Nazioni Unite  per
   l'alimentazione e agricoltura (FAO);
   Unionecamere;
   Registro italiano dighe;
   Agenzia italiana del farmaco.

Enti produttori di servizi economici:
  Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);
  Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
  Ente nazionale italiano per il turismo;
  Ente nazionale RISI;
  Fondo centrale garanzia autostrade e ferrovie metropolitane;
  Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;
  Fondo innovazione tecnologica;
  Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);
  Istituto  per lo sviluppo della formazione professionale dei lavo-
  ratori (ISFOL);
  Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);
  Quadrilatero Marche-Umbria Spa;
  Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.

Autorita' amministrative indipendenti.

Enti a struttura associativa.

Enti produttori di servizi culturali:
  Accademia della Crusca;
  Accademia nazionale dei Lincei;
  Centro  per  la formazione  in economia e  politica dello sviluppo
  rurale;
  Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
  Croce Rossa Italiana - Comitato centrale;
  Fondazione esposizione nazionale quadriennale d' arte di Roma;
  Ente teatrale italiano;
  Federazioni sportive;
  Fondazione festival dei due mondi di Spoleto;
  Fondo edifici di culto;
  Scuola archeologica italiana in Atene;
  Fondazione "C. Monteverdi";
  Istituti di diritto agrario internazionale e comparato;
  Istituti di studi europei "Alcide de Gasperi";
  Istituto italiano di studi germanici;
  Istituto per gli studi filosofici di Napoli;
  Istituto storico italiano per il medioevo;
  Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO);
  Istituto nazionale del dramma antico;
  Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricer-
  ca educativa;
  Istituto nazionale  per la storia del movimento  di liberazione in
  Italia;
  Istituto nazionale per la valutazione  del sistema dell'istruzione
  ex-Centro europeo dell'educazione;
  Istituto papirologico "Girolamo Vitelli";
  Fondazione La Triennale di Milano;
  Lega italiana per la lotta contro i tumori;
  Museo storico della liberazione;
  Fondazione "La Biennale di Venezia";
  Unione italiana tiro a segno;
  Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE):
  Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Enti ed istituzioni di ricerca non strumentale:
  Agenzia spaziale italiana (ASI);
  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
  Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
  Istituto centrale  per la ricerca scientifica e tecnologica appli-
  cata al mare (ICRAM);
  Istituto di studi e analisi economica (ISAE);
  Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);
  Istituto italiano di medicina sociale;
  Istituto nazionale agronomico per l'Oltremare;
  Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi";
  Istituto nazionale di astrofisica (INAF);
  Istituto nazionale di economia agraria (INEA);
  Istituto nazionale di fisica nucleare;
  Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
  Istituto nazionale di  oceanografia  e  di geofisica  sperimentale
  (OGS);
  Istituto nazionale  di ricerca  per  gli alimenti  e la nutrizione
  (INRAN);
  Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
  Istituto nazionale per la fauna selvatica "A. Ghigi";
  Istituto nazionale per la fisica della natura;
  Istituto nazionale per studi ed esperienze  di architettura navale
  (INSEAN);
  Istituto nazionale della montagna (IMONT);
  Istituto superiore di sanita' (ISS);
  Istituto superiore per la  prevenzione  e la sicurezza  del lavoro
  (ISPESL);
  Istituti di sperimentazione  agraria e stazioni  sperimentali  per
  l'industria;
  Fondazione  museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leo-
  nardo Da Vinci";
  Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trie-
  ste;
  Ente nazionale sementi elette.

Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca.
Regioni.
Province.
Comuni e citta' metropolitane.
Unioni di comuni e consorzi di funzione di comuni.
ASL.
Enti e aziende ospedaliere.
Camere di commercio.
Enti per il turismo.
Autorita' portuali.
Comunita' montane e isolane.
Enti regionali di sviluppo.
Agenzie regionali del lavoro.
Universita' ed istituti di istruzione universitaria.
Enti per il diritto allo studio.
Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
Enti parco.
Enti regionali per la ricerca e per l'ambiente.
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.


                                                            ELENCO 2
                                               (Articolo 1, comma 8)

        RIDUZIONI DI STANZIAMENTI DISCREZIONALI NON AVENTI
                          NATURA OBBLIGATORIA

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           1. Ministero dell'economia e delle finanze

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..   35,45    35,45    35,45

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   71,01    71,01    71,01

                           TOTALE .......  106,46   106,46   106,46

----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno di legge di  bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 14,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge  di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 9,63 per cento.



                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           2. Ministero delle attivita' produttive

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ......   -        -        -

Cat. 2 - Consumi intermedi (1) ..........    4,22     4,22     4,22

                           TOTALE .......    4,22     4,22     4,22


--------------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 26,4 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           3. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    4,70     4,70     4,70

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   12,20    12,20    12,20

                           TOTALE........   16,90    16,90    16,90


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge  di bilancio a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 29,4 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno di legge  di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 23,0 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           4. Ministero della giustizia

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..   31,00    31,00    31,00

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   38,02    38,02    38,02

                           TOTALE .......   69,02    69,02    69,02


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di  bilancio a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 26.1 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 9,9 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)


           5. Ministero degli affari esteri

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    4,40     4,40     4,40

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   43,04    43,04    43,04

                           TOTALE........   47,44    47,44    47,44


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 33,9 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 32,7 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           6. Ministero dell'istruzione, dell'universita'
           e della ricerca

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ......   -        -        -

Cat. 2 -  Consumi intermedi (1) .........   14,74    14,74    14,74

                           TOTALE........   14,74    14,74    14,74


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 3,8 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           7. Ministero dell'interno

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi ......  -       -         -

Cat. 2 - Consumi intermedi (1) ..........  113,04  113,04    113,04

                           TOTALE........  113,04  113,04    113,04


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 10,3 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           8. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    1,16     1,16     1,16

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   13,49    13,49    13,49

                           TOTALE........   14,65    14,65    14,65


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 36,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno di  legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 29,0 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           9. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..  137,80   137,80   137,80

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   12,14    12,14    12,14

                           TOTALE........  149,94   149,94   149,94


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 34,5 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 9,6 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           10. Ministero delle comunicazioni

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    3,80     3,80     3,80

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........    3,00     3,00     3,00

                           TOTALE........    6,80     6,80     6,80


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno di  legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 29,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 21,4 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           11. Ministero della difesa

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) .   576,80   576,80   576,80

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) .........   781,14   781,14   781,14

                           TOTALE....... 1.357,94 1.357,94 1.357,94


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 19,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 21,2 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           12. Ministero delle politiche agricole e forestali

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    2,80     2,80     2,80

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........    7,02     7,02     7,02

                           TOTALE........    9,82     9,82     9,82


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di  bilancio a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 40,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio  a legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 12,5 per cento.


                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           13. Ministero per i beni e le attivita' culturali

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    1,55     1,55     1,55

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........   15,64    15,64    15,64

                           TOTALE........   17,19    17,19    17,19


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 33,2 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 22,3 per cento.

                                           2005     2006      2007
                                              (milioni di euro)

           14. Ministero della salute

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi (1) ..    0,60     0,60     0,60

Cat. 2 - Consumi intermedi (2) ..........    1,11     1,11     1,11

                           TOTALE........    1,71     1,71     1,71


----------
(1) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a  legislazione vigente per il 2005,
    sono ridotte del 30,0 per cento.
(2) Le dotazioni iniziali delle unita' previsionali di base, del di-
    segno  di legge di bilancio a legislazione  vigente per il 2005,
    sono ridotte del 3,3 per cento.


            TOTALI RIDUZIONI STANZIAMENTI DISCREZIONALI
                  NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA

Cat. 21 - Investimenti fissi lordi .....   800,06   800,06   800,06

Cat. 2 - Consumi intermedi ............. 1.129,81 1.129,81 1.129,81

                 TOTALE RIDUZIONI ...... 1.929,87 1.929,87 1.929,87


                                                            ELENCO 3
                                             (Articolo 1, comma 434)

1. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria (1)
   (euro/mq)

-------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni  Valori unitari delle aree destinate
                                a urbanizzazione primaria (euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
<  10.000                        9,00
-------------------------------------------------------------------
   10.001 - 100.000             18,00
-------------------------------------------------------------------
  100.001 - 300.000             38,00
-------------------------------------------------------------------
> 300.000                       58,00
-------------------------------------------------------------------

2. Valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria (2)
   euro/mq)

 -------------------------------------------------------------------
Classi dimensionali dei comuni  Valori unitari delle opere di
                                urbanizzazione secondaria (euro/mq)
-------------------------------------------------------------------
<  10.000                       12,00
-------------------------------------------------------------------
   10.001 - 100.000             24,00
-------------------------------------------------------------------
  100.001 - 300.000             48,00
-------------------------------------------------------------------
> 300.000                       72,00
-------------------------------------------------------------------

3. Coefficienti correttivi per zone territoriali omogenee

-------------------------------------------------------------------
                     Zone territoriali omogenee
-------------------------------------------------------------------
A             B              C              D              E
-------------------------------------------------------------------
1,20          0,90           0,70           0,90           0,20
-------------------------------------------------------------------

Il valore dell'indennizzo per anno e' pari a un terzo del valore al
mq, calcolato in base all'applicazione del presente Elenco.


--------------
(1) Come  definite nei  commi 7 e 7-bis  dell'articolo 16  del testo
    unico delle disposizioni  legislative e regolamentari in materia
    edilizia, di cui al decreto  del Presidente della  Repubblica  6
    giugno 2001. n. 380, e per altre destinazioni assimilabili.
(2) Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del testo unico delle
    disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
    380, e per altre destinazioni assimilabili.
                                                          ALLEGATO 1

                                             (Articolo 1, comma 566)

      MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
            (articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
                  della legge n. 468 del 1978)

====================================================================
                          Esigenze  2005         2006     2007  Anno
                          anni      (compresi                   ter-
                          pregressi anni                        mi-
                                    pregressi)                  nale
                          ==========================================

                                  (importi in migliaia di euro)
AMMINISTRAZIONE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE ...........           2.093.626   168.558   163.558

1.  Legge   23   dicembre
2000,  n.  388,  art. 68,
comma 8  (3.1.2.29 - cap.
1688)  -  Buonuscita  po-
stali ...................    51.772   127.772    71.000    66.000

2.  Legge  15 marzo 1997,
n.  59 (4.1.2.17  -  cap.
2856) - Federalismo ammi-
nistrativo ..............    77.405    77.405         -         -

3. Decreto legislativo 18
febbraio   2000,   n.  56
(4.1.2.18  - cap. 2862) -
Federalismo  fiscale/Com-
partecipazione IVA ......   740.010   740.010         -         -

4. Legge 2 dicembre 1975,
1975,  n. 576  (6.1.1.1 -
cap.  3555)   -  Compensi
concessionari ...........   238.477   238.477         -         -

5. Decreto del Presidente
della  Repubblica 28 gen-
naio 1988, n. 43 (6.1.1.1
-  cap. 3557)  - Rimborso
concessionari   procedure
esecutive ...............    51.600   103.158    51.558    51.558  P

6. Decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni, dalla
legge  8 agosto 2002,  n.
178,  art.  3,  comma  4,
lettera b)  -  (6.1 1.1 -
cap. 3565)  - Compensi ai
concessionari ...........    39.500    39.500         -         -

7.  Legge   10   dicembre
1993,  n.  515 (3.1.2.4 -
cap. 1496) - Agevolazioni
tariffarie elettorali ...    39.504    39.504         -         -

8.  Legge  11 marzo 1988,
n.  67  (3.1.2.43  - cap.
1850) - Agevolazioni  ta-
riffarie editoria .......    80.500    80.500    46.000    46.000  P

9.  CONI  Servizi  s.p.a.
(3.1.2.48 - cap. 1895) ..    68.300    68.300         -         -

10. Legge 30 luglio 2002,
n. 189, e legge 24 dicem-
bre 2003, n. 350, art. 3,
comma 142 (4.1.2.1 - cap.
2703)  -   Legalizzazione
lavoro  irregolare extra-
comunitari - Servizio sa-
unitario nazionale ......   579.000   579.000         -         -

MINISTERO  DEL  LAVORO  E
DELLE POLITICHE SOCIALI .             580.805         -         -

1. Legge  27 luglio 1962,
n. 1115, art. 5 (11.1.2.4
- cap. 4334)  -  Rimborso
INAIL degli  oneri soste-
nuti per la silicosi ....    34.805    34.805         -         -

2. Decreto legislativo 31
marzo 1998,  n. 112, art.
130 (7.1.2.5 - cap. 3528)
- Spesa  per  invalidita'
civile ..................   546.000   546.000         -         -

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA             373.500         -         -

1. Decreto del Presidente
della  Repubblica 30 mag-
gio 2002, n. 115, art. 64
(21.2.1  -  cap.  1363) -
Spese di giustizia ......   373.500   373.500         -         -

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA  TUTELA  DEL TERRI-
TORIO ...................               6.470       240       240

1.  Legge   14   febbraio
1994,  n.  124,   art.  3
(2.1.2.4  -  cap. 1618) -
Convenzione   biodiversi-
ta' (accordi  internazio-
nali) ...................         -     6.230         -         -

2. Legge  12 aprile 1995,
n. 113,  art. 2  (4.1.2.2
- cap. 2215) -  Finanzia-
mento  del  PAM  (accordi
internazionali) .........         -       240       240       240  P

MINISTERO   DELLE  INFRA-
STRUTTURE  E DEI TRASPOR-
TI ......................              80.700    26.900    26.900

1. Legge  19 maggio 1975,
n. 169, art. 2 (4.1.2.2 -
cap. 2041)  - Sovvenzioni
societa' di navigazione .    53.800    80.700    26.900    26.900  P

MINISTERO  DELL'ISTRUZIO-
NE,   DELL'UNIVERSITA'  E
DELLA RICERCA ...........              30.000    15.000    15.000

1. Decreto legislativo 15
gennaio 2002,  n. 9, art.
15  (3.1.1.1 - cap. 1450)
- 7,5%  introiti contrav-
menzioni  (patentino stu-
denti) ..................    30.000    30.000    15.000    15.000

MINISTERO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE ..............                 441       441       441

1. Regio decreto-legge 31
ottobre  1923,  n.  2495,
convertito dalla legge 18
marzo   1926,    n.   562
(2.1.2.2  -  cap. 1600) -
Partecipazione  al mante-
nimento  dell'Ufficio in-
ternazionale  dei  pesi e
misure in Parigi ........         -       414       414       414

2.  Legge  23 marzo 1958,
n. 387  (2.1.2.2  -  cap.
1601)  -   Partecipazione
al mantenimento  dell'Or-
ganizzazione  internazio-
nale di metrologia legale         -        27        27        27

MINISTERO DELLA DIFESA ..              60.818    21.027    21.027

1.   Legge   30  dicembre
2002,  n. 295  (3.1.1.1 -
capp. 1207,  1213 e 1214)
- Disposizioni in materia
di   armonizzazione   del
trattamento giuridico  ed
economico  del  personale
delle  Forze  armate  con
quello  delle  Forze   di
polizia .................    42.375    60.818    21.027    21.027  P

MINISTERO  DEGLI   AFFARI
ESTERI ..................               9.484     9.484     9.484

1. Legge  13 luglio 1965,
n. 932  (9.1.2.2. -  cap.
2202) - Concessione di un
contributo al Centro  in-
ternazionale di alti stu-
di agronomici del Medi-
terraneo .................        -     1.350     1.350     1.350  P

2.   Legge   13  dicembre
1984,  n. 972  (9.1.2.2 -
cap. 2203)  - Ratifica ed
esecuzione dell'atto  co-
stitutivo dell'Organizza-
zione delle Nazioni Unite
per  lo   sviluppo  indu-
striale (UNIDO) .........         -       413       413       413  P

3.  Legge  4 giugno 1997,
n. 170  (9.1.2.3  -  cap.
2302) - Ratifica  ed ese-
cuzione della Convenzione
delle Nazioni  Unite sul-
la lotta contro la deser-
tificazione   nei   Paesi
gravemente  colpiti dalla
siccita' e/o dalla deser-
tificazione,  in partico-
lare in Africa ..........         -     5.222     5.222     5.222  P

4.  Legge 9 ottobre 2000,
n. 288  (10.1.2.2  - cap.
2740) - Concessione di un
contributo  per  le spese
di funzionamento e le at-
tivita'   operative   del
Centro internazionale per
l'ingegneria  genetica  e
la biotecnologia  (ICGEB)         -     2.000     2.000     2.000  P

5. Legge  23 luglio 1949,
n. 433  (15.1.2.5  - cap.
4051) - Ratifica  ed ese-
cuzione dello Statuto del
Consiglio d'Europa e del-
l'Accordo  relativo  alla
creazione  della  commis-
sione   preparatoria  del
Consiglio d'Europa ......         -       499       499       499  P

MINISTERO DELL'INTERNO ..                 701       701       701

1.  Legge 24 luglio 1978,
n. 527  (4.1.2.9  -  cap.
2370) - Ratifica  ed ese-
cuzione della convenzione
tra l'Italia  e la  Sviz-
zera  concernente la pro-
tezione delle acque italo
-svizzere   dall'inquina-
mento ...................         -        74        74        74  P

2. Regio decreto 15 apri-
le 1940,  n. 452 (5.1.2.3
- cap. 2851)  - Spese per
l'associazione  all'Orga-
nizzazione internazionale
di polizia criminale (IN-
TERPOL) .................         -       627       627       627  P
                          ------------------------------------------
               TOTALE ... 3.046.548 3.236.545   242.351   237.351
                          ------------------------------------------

P onere permanente
                                                          ALLEGATO 2
                                             (Articolo 1, comma 567)

                    FONDI PER GLI INVESTIMENTI

====================================================================
        AMMINISTRAZIONE                      STANZIAMENTI
--------------------------------------------------------------------
                                     2005        2006       2007
                                               (in euro)
====================================================================

Ministero dell'economia e
delle finanze

Incentivi alle imprese ........  125.823.000  25.823.000  25.823.000

Decreto-legge 19 dicembre 1994,
n. 691, convertito, con modici-
cazioni,  dalla  legge  16 feb-
braio 1995, n. 35, art. 2, com-
ma 1 ..........................  100.000.000           -           -

Legge  7 agosto 1997,  n.  266,
art. 12, comma 2 ..............   25.823.000  25.823.000  25.823.000

Difesa  del suolo  e tutela am-
biennale ......................  120.000.000           -           -

Legge  18 maggio 1989,  n. 183,
art. 12 .......................  100.000.000           -           -

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 ..   20.000.000           -           -
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  245.823.000  25.823.000  25.823.000
                                 -----------------------------------

Ministero della giustizia

Edilizia penitenziaria e giudi-
ziaria ........................  137.367.207 137.366.931 116.708.931

Decreto-legge    11   settembre
2002,  n.  201, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 14
novembre 2002, n. 259 .........   20.658.276  20.658.000           -

Regio  decreto  18 giugno 1931,
n. 787 ........................  116.708.931 116.708.931 116.708.931
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  137.367.207 137.366.931 116.708.931
                                 -----------------------------------

Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e  della  ricerca

Universita' e ricerca .........  238.074.622 109.669.622  94.175.915

Legge  7 agosto 1997,  n.  266,
art. 5, comma 3 ...............   28.405.000           -           -

Legge 10 gennaio 2000, n. 6 ...   10.329.138  10.329.138  10.329.138

Legge 23 dicembre 2000, n. 388,
art. 104, comma 4 .............  100.000.000           -           -

Legge 21 febbraio 1980, n. 28 .   34.783.372  34.783.372  34.783.372

Legge 27 dicembre 2002, n. 289,
art. 3, comma 1, lettera e) ...   15.493.707  15.493.707           -

Decreto  legislativo  4  giugno
2003, n. 127 ..................   49.063.405  49.063.405  49.063.405

Edilizia universitaria ........  150.000.000 150.000.000           -

Legge 22 dicembre 1986, n. 910,
art. 7, comma 8 ...............  150.000.000 150.000.000           -
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  388.074.622 259.669.622  94.175.915
                                 -----------------------------------

Ministero  dell'ambiente e del-
la tutela del territorio

Difesa   del   suolo  e  tutela
ambientale ....................  551.998.772 327.138.772  77.331.772

Legge  9 dicembre 1998, n. 426,
art. 2, commi 1 e 7 ...........    2.065.827   2.065.827   2.065.827

Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 49 .......................  100.000.000           -           -

Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ..   13.118.005  13.118.005  13.118.005

Legge 22 febbraio 2001, n. 36 .    1.032.914   1.032.914   1.032.914

Legge 23 marzo 2001, n. 93 ....    1.549.371   1.549.371   1.549.371

Legge 5 marzo 1963, n. 366 ....   11.568.634  11.568.634  11.568.634

Decreto-legge   11 giugno 1998,
n. 180, convertito, con modici-
cazioni,  dalla  legge 3 agosto
1998, n. 267, art. 1, comma 2 .. 100.000.000           -           -

Regio  decreto  25 luglio 1904,
n. 523 .........................  41.316.552  41.316.552  41.316.552

Decreto  legislativo  12 aprile
1948, n. 1010 ..................   2.006.705   2.006.705   2.006.705

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica   30   giugno  1955,
n. 1534 .......................    2.220.764   2.220.764   2.220.764

Legge 18 maggio 1989, n. 183, e
legge  24 dicembre 2003, n. 350  200.000.000 200.000.000           -

Legge 31 dicembre 1982, n. 979,
art. 7,  legge 9 dicembre 1998,
n. 426, art. 1, comma 1, e leg-
ge 27 dicembre 2002, n. 289 ...   44.860.000           -           -

Decreto-legge    30   settembre
2003,  n. 269,  convertito, con
modificazioni,    dalla   legge
24 novembre 2003, n. 326 ......            -  20.000.000           -

Legge  9 dicembre 1998, n. 426,
art.  1,  e  legge  24 dicembre
2003, n. 350 ..................   18.807.000  18.807.000           -

Legge 24 dicembre 2003, n. 350,
art. 4 ........................   11.000.000  11.000.000           -

Legge 31 luglio 2002, n. 179 ..    2.453.000   2.453.000   2.453.000
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  551.998.772 327.138.772  77.331.772
                                 -----------------------------------

Ministero della difesa

Ricerca scientifica ...........  115.000.000 115.000.000 115.000.000

Decreto  legislativo  16 luglio
1997, n. 264 ..................  115.000.000 115.000.000 115.000.000
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  115.000.000 115.000.000 115.000.000
                                 -----------------------------------

Ministero delle politiche agri-
cole e forestali

Agricoltura, foresta e pesca ..  347.127.995 347.127.995  13.102.995

Legge  15 dicembre 1998, n. 441    1.549.371   1.549.371   1.549.371

Legge 27 luglio 1999, n. 268 ..    1.549.371   1.549.371   1.549.371

Legge 2 dicembre 1998, n. 423 .    2.582.285   2.582.285   2.582.285

Decreto  legislativo  4 giugno
1997, n. 143, art. 2 ..........    6.870.908   6.870.908   6.870.908

Legge  30 aprile 1976,  n. 386,
art. 18, quarto comma .........      551.060     551.060     551.060

Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
art. 46 .......................  334.025.000 334.025.000           -
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  347.127.995 347.127.995  13.102.995
                                 -----------------------------------

Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali

Patrimonio culturale ..........  316.624.661 314.042.376 314.042.376

Legge 28 dicembre 2001, n. 448,
art. 46, comma 1 ..............  230.686.232 230.686.232 230.686.232

Legge  23 febbraio 2001, n. 29,
art. 3, comma 1 ...............    5.164.569   5.164.569   5.164.569

Legge 29 dicembre 2000, n. 400,
art. 3, comma 1 ...............      206.583     206.583     206.583

Legge 28 dicembre 1995, n. 549,
art. 2, comma 32 ..............    2.582.285           -           -

Legge 23 dicembre 1996, n. 662,
art. 3, comma 83 ..............   77.468.535  77.468.535  77.468.535

Decreto  legislativo  4  giugno
2003, n. 127 ..................      516.457     516.457     516.457
                                 -----------------------------------
                    TOTALE ....  316.624.661 314.042.376 314.042.376
                                 -----------------------------------
                                                   Allegato 2-bis
                                           (( (articolo 1, comma 300)
1. Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
1.  L'importo  di  ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale  stabilito  in  misura  fissa di lire 250.000, pari ad euro
129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, e'
elevato a 168,00 euro.
2.  Alla  tariffa,  parte  prima,  allegata  al  testo  unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) nelle  note  all'articolo  5  le  parole:  "lire 100.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 67,00";
b) nell'articolo 7, comma 1, lettera f):
1)  al  punto  1),  lettera  a),  le  parole:  "L.  105.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 71,00";
2)  al  punto  1),  lettera  b),  le  parole:  "L.  210.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 142,00";
3)  al  punto  2),  lettera  a),  le  parole:  "L.  600.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 404,00";
4)  al  punto  2),  lettera  b),  le  parole:  "L.  900.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 607,00";
5)  al  punto  2),  lettera  c),  le  parole: "L. l.200.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 809,00";
6)  al  punto  2),  lettera  d),  le  parole: "L. 1.500.000" sono
sostituite dalle seguenti: "euro 1.011,00";
7)  al  punto  3) le parole: "L. 7.500.000" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 5.055,00".))
                                                   Allegato 2-ter
                                              (articolo 1, comma 300)

        1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

 1.Elenco  degli  importi  aggiornati  delle tasse sulle concessioni
   governative


    Articolo   Indicazione degli atti soggetti a tassa     Ammontare
                                                         delle tasse
                                                             in euro

    Titolo II Pubblica sicurezza      |
    ----------------------------------------------------------------
    4 1. Licenza di porto di pistole, |
    rivoltelle o pistole automatiche, |
    armi lunghe da fuoco e bastoni    |
    animati (articolo 42 del testo    |
    unico 18 giugno 1931, n. 773 ed   |
    articoli 74 e 79 ((del regolamento|
    6 maggio 1940, n. 635) ))         |115,00
    ----------------------------------------------------------------
    5 1. Licenza di porto di fucile   |
    anche per uso di caccia (( (legge |
    11 febbraio 1992,                 |
    n. 157, articolo 22) )):          |
    tassa di rilascio,                |
    di rinnovo e annuale....          |168,00
    ----------------------------------------------------------------
    6 1. Autorizzazione all'esercizio |
    di case da gioco: tassa di        |
    rilascio e per ogni anno di       |
    validita'                         |539.200,00
    ----------------------------------------------------------------
    7 1. Licenza per l'esercizio di   |
    attivita' relative a metalli      |
    preziosi (( (articolo 127 del     |
    testo unico) ))                   |
    18 giugno 1931, n. 773 e          |
    articolo 244, primo comma, del    |
    regolamento 6 maggio 1940, n.     |
    635): tassa di rilascio e per il  |
    rinnovo:                          |
    ----------------------------------------------------------------
    a) fabbricanti di oggetti preziosi|
    ed esercenti di industrie o arti  |
    affini....                        |404,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) commercianti e mediatori di    |
    oggetti preziosi, nonche'         |
    fabbricanti, commercianti ed      |
    esercenti stranieri che intendono |
    esercitare nello Stato il         |
    commercio di oggetti preziosi da  |
    essi importati                    |270,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) agenti, rappresentanti,        |
    commessi viaggiatori e piazzisti  |
    dei fabbricanti, commercianti ed  |
    esercenti stranieri di cui alla   |
    lettera b), che esercitano nello  |
    Stato il commercio di preziosi    |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    d) cesellatori, orafi e           |
    incastratori di pietre            |
    preziose....                      |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    e) fabbricanti e commercianti di  |
    articoli con montature o          |
    guarnizioni in metalli preziosi   |202,00
    ----------------------------------------------------------------
    TITOLO III Pesca                  |
    ----------------------------------------------------------------
    8 1. Licenza per la pesca         |
    professionale marittima           |
    (articolo 4 della legge           |
    17 febbraio 1982, n. 41): per ogni|
    unita' adibita                    |404,00
    ----------------------------------------------------------------
    TITOLO IV Proprieta'              |
    ----------------------------------------------------------------
    industriale e intellettuale       |
    ----------------------------------------------------------------
    9 1. Brevetti per invenzioni      |
    industriali (regio decreto        |
    29 giugno 1939, n. 1127; decreto  |
    del Presidente della Repubblica   |
    26 febbraio 1968, n. 849; decreto |
    del Presidente della Repubblica   |
    22 giugno 1979, n. 338):          |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda di brevetto e   |
    lettera di incarico               |54,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per la pubblicazione e stampa  |
    delle descrizioni, riassunto e    |
    tavole di disegno:                |
    ----------------------------------------------------------------
      1) se la descrizione, riassunto |
    e tavole di disegno non superano  |
    le 10 pagine                      |67,00
    ----------------------------------------------------------------
    (( 2) se la descrizione, riassunto|
    e tavole )) di disegno superano   |
    le 10,                            |
    ma non le 20 pagine               |101,00
    ----------------------------------------------------------------
    (( 3) se la                       |
    descrizione, riassunto e tavole)) |
    di disegno superano le            |
    20 pagine, ma non 50 pagine       |236,00
    ----------------------------------------------------------------
     4) se la descrizione, riassunto e|
    tavole di disegno superano le 50  |
    pagine, ma non 100 pagine         |472,00
    ----------------------------------------------------------------
      5) se la descrizione, riassunto |
    e tavole di disegno superano le   |
    100 pagine                        |809,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per mantenere in vita il       |
    brevetto:                         |
    ----------------------------------------------------------------
       primo anno                     |17,00
    ----------------------------------------------------------------
      secondo anno                    |34,00
    ----------------------------------------------------------------
      terzo anno                      |40,00
    ----------------------------------------------------------------
      quarto anno                     |47,00
    ----------------------------------------------------------------
      quinto anno                     |61,00
    ----------------------------------------------------------------
      sesto anno                      |88,00
    ----------------------------------------------------------------
      settimo anno                    |121,00
    ----------------------------------------------------------------
      ottavo anno                     |168,00
    ----------------------------------------------------------------
      nono anno                       |202,00
    ----------------------------------------------------------------
      decimo anno                     |236,00
    ----------------------------------------------------------------
      undicesimo anno                 |337,00
    ----------------------------------------------------------------
      dodicesimo anno                 |472,00
    ----------------------------------------------------------------
      tredicesimo anno                |539,00
    ----------------------------------------------------------------
      quattordicesimo anno            |607,00
    ----------------------------------------------------------------
      quindicesimo anno e successivi  |741,00
    ----------------------------------------------------------------
      2. Licenza obbligatoria su      |
    brevetti per invenzioni           |
    industriali (leggi e decreti      |
    citati nel comma 1):              |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda                 |539,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per la concessione             |1.820,00
    ----------------------------------------------------------------
      3. Trascrizione di atti relativi|
    ai brevetti (leggi e decreti      |
    citati nel comma 1): per ogni     |81,00
    brevetto                          |
    ----------------------------------------------------------------
    9-bis 1. Privativa per nuove      |
    varieta' vegetali:                |
    ----------------------------------------------------------------
     a) tassa di domanda, comprensiva |
    della tassa di pubblicazione e di |
    quella per la protezione          |
    provvisoria (prima della          |
    concessione)                      |236,00
    ----------------------------------------------------------------
     b) tassa per il mantenimento in  |
    vita della privativa (dalla       |
    concessione della privativa):     |
    ----------------------------------------------------------------
      1                               |101,00
    ----------------------------------------------------------------
      2                               |135,00
    ----------------------------------------------------------------
      3                               |168,00
    ----------------------------------------------------------------
      4                               |202,00
    ----------------------------------------------------------------
      5                               |236,00
    ----------------------------------------------------------------
      6                               |270,00
    ----------------------------------------------------------------
      7                               |303,00
    ----------------------------------------------------------------
      8                               |337,00
    ----------------------------------------------------------------
      9                               |371,00
    ----------------------------------------------------------------
     10                               |404,00
    ----------------------------------------------------------------
     11                               |438,00
    ----------------------------------------------------------------
     12                               |472,00
    ----------------------------------------------------------------
     13                               |505,00
    ----------------------------------------------------------------
     14                               |539,00
    ----------------------------------------------------------------
     15                               |573,00
    ----------------------------------------------------------------
     16                               |607,00
    ----------------------------------------------------------------
     17                               |640,00
    ----------------------------------------------------------------
     18                               |674,00
    ----------------------------------------------------------------
     19                               |708,00
    ----------------------------------------------------------------
     20 e successive.....             |741,00
    ----------------------------------------------------------------
    2. Tasse per le licenze           |
    obbligatorie su privative per     |
    nuove varieta' vegetali:          |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda                 |539,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per la concessione             |1.820,00
    ----------------------------------------------------------------
    (( 3. Tasse per le trascrizioni)) |
    di                                |
    atti relativi alle privative per  |
    nuove varieta' vegetali:          |
    ----------------------------------------------------------------
    per ogni privativa                |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    per la lettera di incarico        |34,00
    ----------------------------------------------------------------
      4. La tassa di domanda per nuova|
    varieta' vegetale, comprensiva    |
    della tassa di pubblicazione e di |
    quella di protezione provvisoria, |
    non e' rimborsabile.              |
    ----------------------------------------------------------------
    10.1. Brevetto per modelli di     |
    utilita':                         |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per domanda di brevetto        |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e' pagata in un'unica |
    soluzione                         |674,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e' invece pagata in   |
    due rate:                         |
    ----------------------------------------------------------------
    1) rata per il primo quinquennio  |337,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) rata per il secondo quinquennio|674,00
    ----------------------------------------------------------------
    d) per la domanda di licenza      |
    obbligatoria                      |337,00
    ----------------------------------------------------------------
    e) per la concessione della       |1.348,00
    licenza                           |
    ----------------------------------------------------------------
    2. Brevetto per modelli e disegni |
    ornamentali:                      |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda di brevetto     |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e' pagata in una unica|
    soluzione                         |674,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per il rilascio del brevetto,  |
    se la tassa e' invece pagata in   |
    tre rate:                         |
    ----------------------------------------------------------------
      a) rata per il I quinquennio    |337,00
    ----------------------------------------------------------------
      b) rata per il II quinquennio   |404,00
    ----------------------------------------------------------------
      c) rata per il III quinquennio  |674,00
    ----------------------------------------------------------------
      d) per il rilascio del brevetto |
    per disegni tessili, per il quale |
    la tassa deve essere pagata       |
    annualmente, per ciascun anno     |67,00
    ----------------------------------------------------------------
      e) per il rilascio del brevetto |
    di un tutto o una serie di modelli|
    o disegni, a norma dell'articolo 6|
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, se la tassa e' pagata in |
    un'unica soluzione                |1.348,00
    ----------------------------------------------------------------
      f) per il rilascio del brevetto |
    di un tutto o una serie di modelli|
    o disegni, a norma dell'articolo 6|
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, se la tassa e' invece    |
    pagata in tre rate:               |
    ----------------------------------------------------------------
    1) rata per I quinquennio         |404,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) rata per il II quinquennio     |674,00
    ----------------------------------------------------------------
    3) rata per il III quinquennio    |1.011,00
    ----------------------------------------------------------------
      g) per il rilascio del brevetto |
    di un tutto o una serie di disegni|
    tessili a norma dell'articolo 6   |
    del regio decreto 25 agosto 1940, |
    n. 1411, (( per i                 |
    quali la tassa deve essere pagata |
    annualmente)), per ciascun        |
    anno                              |101,00
    ----------------------------------------------------------------
      3. Brevetto per modelli di      |
    utilita' e brevetto per modelli e |
    disegni ornamentali:              |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la lettera d'incarico      |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il ritardo nel pagamento   |
    delle rate quinquennali della     |
    tassa di concessione (entro il    |
    semestre)                         |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    11 1. Registrazione per marchi    |
    d'impresa (articoli da 36 a 40 del|
    regio decreto 21 giugno 1942, n.  |
    929):                             |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda di primo        |
    deposito                          |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il rilascio dell'attestato |
    di primo deposito o di quello di  |
    rinnovazione:                     |
    ----------------------------------------------------------------
    1) riguardante generi di una sola |
    classe                            |67,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) per ogni classe in piu'        |34,00
    ----------------------------------------------------------------
      2. Registrazione per marchi     |
    collettivi:                       |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda di primo        |
    deposito                          |135,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il rilascio dell'attestato |
    di primo deposito o di quello di  |
    rinnovazione riguardante generi di|
    una o piu' classi                 |202,00
    ----------------------------------------------------------------
      3. Domanda di registrazione     |
    internazionale del marchio o di   |
    rinnovazione                      |135,00
    ----------------------------------------------------------------
      4. Registrazioni per marchi     |
    d'impresa o per marchi collettivi,|
    nazionali o internazionali:       |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per lettera di incarico        |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per il ritardo nella           |
    rinnovazione della registrazione  |
    (entro il semestre)               |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento                     |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    12 1. Registrazione delle         |
    topografie dei prodotti a         |
    semiconduttori (legge 21 febbraio |
    1989, n. 70):                     |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda                 |1.011,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per la registrazione           |809,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    13 1. Certificati complementari di|
    protezione di medicinali (legge   |
    19 ottobre 1991, n. 349) e di     |
    prodotti fitosanitari:            |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per la domanda:                |404,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per ciascun anno di            |
    mantenimento in vita del          |
    certificato                       |1.011,00
    ----------------------------------------------------------------
    c) per la trascrizione di atto di |
    trasferimento o di costituzione di|
    diritti di garanzia               |67,00
    ----------------------------------------------------------------
    14 1. Registrazione di atti tra   |
    vivi che trasferiscono in tutto o |
    in parte diritti di autore o      |
    diritti connessi al loro esercizio|
    o costituiscono sugli stessi      |
    diritti di godimento o di         |
    garanzia, nonche' di atti di      |
    divisione o di societa' relativi  |
    ai diritti medesimi (articolo 104 |
    della legge 22 aprile 1941, n.    |
    633) per ogni registrazione       |81,00
    ----------------------------------------------------------------
      2. Deposito, con dichiarazione  |
    di riserva dei diritti, di dischi |
    fonografici o apparecchi analoghi |
    e di progetti di lavori           |
    dell'ingegneria o lavori analoghi |
    (articoli 77, 99 e 105 della legge|
    22 aprile 1941, n. 633, modificata|
    con decreto del Presidente della  |
    Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):|
    ----------------------------------------------------------------
    a) per ogni disco o apparecchio   |
    analogo                           |81,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) per ogni progetto              |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    TITOLO VI radio e televisione     |
    ----------------------------------------------------------------
    17 1. Libretto di iscrizione alle |
    radiodiffusioni per la detenzione |
    di apparecchi atti o adattabili   |
    alla ricezione delle              |
    radioaudizioni o delle diffusioni |
    televisive (articolo 6 del regio  |
    decreto-legge 21 febbraio 1938, n.|
    246, convertito dalla legge       |
    4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 |
    e 2 della legge 10 febbraio 1954, |
    n. 1150; articolo 1 della legge   |
    28 maggio 1959, n. 362; articoli 2|
    e 8 della legge 15 dicembre 1967, |
    n. 1235; articolo 1 del           |
    decreto-legge 1° febbraio 1977, n.|
    11, convertito dalla legge 31     |
    marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio |
    1989, n. 171):                    |
    ----------------------------------------------------------------
    a) per ogni abbonamento alle      |
    radioaudizioni                    |0,70
    ----------------------------------------------------------------
    d) per ogni abbonamento alle      |
    radioaudizioni mediante apparecchi|
    stabilmente installati:           |
    ----------------------------------------------------------------
    2) su autoscafi non soggetti a    |
    tassa automobilistica (unita' da  |
    diporto e navi non da diporto)    |20,00
    ----------------------------------------------------------------
    g) per ogni abbonamento alle      |
    diffusioni televisive mediante    |
    apparecchi stabilmente installati |
    su autoscafi di cui alla lettera  |
    d) n. 2:                          |
    ----------------------------------------------------------------
    1) riguardante apparecchi di      |
    ricezione in bianco e nero        |34,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) riguardante apparecchi di      |
    ricezione anche a colori          |236,00
    ----------------------------------------------------------------
    18 1. Concessione per la          |
    installazione e l'esercizio di    |
    impianti per la diffusione via    |
    etere in ambito locale            |
    (articolo 22 della legge 6 agosto |
    1990, n. 223):                    |
    ----------------------------------------------------------------
    a) di programmi televisivi:       |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |2.022,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) di programmi radiofonici:      |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |674,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |337,00
    ----------------------------------------------------------------
    (( 2. Concessione per             |
    l'installazione ))                |
    e l'esercizio di                  |
    impianti per la diffusione via    |
    etere su tutto il territorio      |
    nazionale (articolo 22 della legge|
    6 agosto 1990, n. 223):           |
    ----------------------------------------------------------------
    a) di programmi televisivi:       |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |13.480,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |6.740,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) di programmi radiofonici:      |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |2.696,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |1.348,00
    ----------------------------------------------------------------
      3. Concessione per              |
    l'installazione e l'esercizio di  |
    reti per la diffusione via cavo di|
    programmi televisi (articolo 6 del|
    decreto legislativo 22 febbraio   |
    1991, n. 73):                     |
    ----------------------------------------------------------------
    a) tassa di rilascio o di rinnovo |3.370,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) tassa annuale                  |1.685,00
    ----------------------------------------------------------------
    19 1. Autorizzazione per la       |
    trasmissione di programmi         |
    televisivi in contemporanea via   |
    etere o via cavo (articolo 22     |
    della legge 6 agosto 1990, n. 223 |
    e articolo 11 del decreto del     |
    Presidente della Repubblica       |
    22 febbraio 1991, n. 73):         |
    ----------------------------------------------------------------
    a) tassa di rilascio              |5.392,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) tassa annuale                  |2.696,00
    ----------------------------------------------------------------
    20 1. Autorizzazione              |
    all'installazione e all'esercizio |
    di impianti ripetitori per la     |
    ricezione e la contemporanea      |
    ritrasmissione nel territorio     |
    nazionale di programmi televisivi |
    (articoli 38 e 43 della legge 14  |
    aprile 1975, n. 103):             |
    ----------------------------------------------------------------
    a) irradiati da organismi di      |
    radiodiffusione esteri secondo le |
    leggi vigenti nei rispettivi      |
    Paesi:                            |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |4.044,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |2.696,00
    ----------------------------------------------------------------
    b) irradiati dalle concessionarie |
    del servizio pubblico di          |
    radiodiffusione nazionale:        |
    ----------------------------------------------------------------
    1) tassa di rilascio o di rinnovo |404,00
    ----------------------------------------------------------------
    2) tassa annuale                  |270,00
    ----------------------------------------------------------------
    TITOLO VII                        |
    ----------------------------------------------------------------
    professioni, arti e mestieri      |
    ----------------------------------------------------------------
    ((22 Iscrizioni riguardanti le voci
    della tariffa soppresse))         |
    dall'articolo 3, comma 138, della |
    legge 28 dicembre 1995, n. 549, e |
    precedentemente iscritte agli     |
    articoli sotto indicati della     |
    tariffa approvata con il decreto  |
    ministeriale 20 agosto 1992,      |
    pubblicato nel supplemento        |
    ordinario n. 106 alla Gazzetta    |
    Ufficiale n. 196 del 21 agosto    |
    1992                              |168,00
    ----------------------------------------------------------------
      1. Mediatori nel ruolo delle    |
    camere di commercio, industria,   |
    artigianato e agricoltura         |
    (articolo 70);                    |
    ----------------------------------------------------------------
      2. Costruttori, imprese ammesse |
    a gestire in appalto delle        |
    Ferrovie dello Stato e imprese    |
    ammesse a gestire servizi di      |
    raccolta, trasporto e smaltimento |
    dei rifiuti urbani (articolo 71); |
    ----------------------------------------------------------------
      3. Esercenti imprese di         |
    spedizione per terra, per mare e  |
    per aria ed esportatori dei       |
    prodotti ortofrutticoli           |
    (articolo 72);                    |
    ----------------------------------------------------------------
      4. Agenti di assicurazione e    |
    mediatori di assicurazione        |
    (articolo 73);                    |
    ----------------------------------------------------------------
      5. Periti assicurativi per      |
    l'accertamento e la stima dei     |
    danni ai veicoli a motore ed ai   |
    natanti (articolo 74);            |
    ----------------------------------------------------------------
      6. Concessionari del servizio di|
    riscossione dei tributi e         |
    collettori (articolo 75);         |
    ----------------------------------------------------------------
      7. Giornali e periodici         |
    (articolo 82);                    |
    ----------------------------------------------------------------
      8. Esercizio di attivita'       |
    industriali o commerciali e di    |
    professioni arti o mestieri       |
    (articolo  86)                    |
    ----------------------------------------------------------------
    TITOLO VIII                       |
    ----------------------------------------------------------------
    altri atti                        |
    ----------------------------------------------------------------
    23 1. Bollatura e numerazione di  |
    libri e registri (articolo 2215   |
    del codice civile): per ogni 500  |
    pagine o frazione di 500 pagine   |67,00
                        Allegato 2-quater

    ---->   ((Parte di provvedimento in formato grafico))   <----
                    Allegato 2-quinquies

    ---->   ((Parte di provvedimento in formato grafico))   <----
                         Allegato 2-sexies

    ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----


                                                     ((2a))

---------------
AGGIORNAMENTO (2a)
  L'avviso  di  rettifica  (in G.U. 02/02/2005, n. 26) nel modificare
l'allegato  2-sexies  del  D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con
modificazioni  dalla  L.  31  marzo  2005, n. 43, ha conseguentemente
disposto la modifica del presente allegato come segue: "nell'Allegato
2-sexies, dove e' scritto: "TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE", leggasi:
""TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE".
                                              PROSPETTO DI COPERTURA
                                             (Articolo 1, comma 568)

              COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
                  PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
         (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

====================================================================
                                       2005        2006        2007
====================================================================

1) ONERI DI NATURA CORRENTE

Nuove  o  maggiori  spese  cor-
renti

Articolato: ...................        8.875       5.960       6.294

Disposizioni per enti locali ..          141         130         135

Pubblico impiego ..............          675         787         939

Eccedenze di spesa ............        2.130         242         238

Missioni di pace ..............        1.200           0           0

Sanita' .......................        3.341       3.545       3.652

Altri interventi ..............        1.245         835         699

Effetti indotti ...............          143         421         631

Tabella "C" ...................          418           0           0

Minori entrate correnti

Articolato: ...................        5.260       7.159       6.439

Riforma fiscale ...............        4.261       6.663       5.955

Sgravi fiscali ................          933         303         188

Effetti indotti ...............           66         193         296
                                      ------------------------------
   Totale oneri da coprire ....       14.553      13.119      12.733
                                      ------------------------------

2) MEZZI DI COPERTURA

Nuove o maggiori entrate

Articolato: ...................        8.296       7.784       7.460

"Manutenzione"  base imponibile        6.160       4.217       4.506

Altri proventi ................        2.070       3.466       2.834

Effetti indotti ...............           66         101         120

Riduzione spese correnti

Articolato: ...................        6.913       7.101       7.856

Pubblico impiego ..............          577       1.664       2.513

Spese Amministrazioni Pubbliche        1.829       2.828       2.939

Ristrutturazione debito .......        1.500       1.500       1.500

Altri interventi ..............          857         888         645

Fondo interventi strutturali di
politica economica ............        2.000           0           0

Effetti indotti (effetto netto)          150         221         259

Tabella "A" ...................          262          77         122

Tabella "C" ...................            0         423         335

Totale mezzi di copertura .....       15.471      15.384      15.772

Differenza ....................          918       2.266       3.040

Miglioramento risparmio pubbli-
co a LV .......................        2.399      17.075      29.485
                                      ------------------------------
Margine .......................        3.317      19.340      32.524
                                      ------------------------------


      BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
                      (in milioni di euro)

====================================================================
                        ASSESTATO       INIZIALI      2006    2007
                          2004            2005
--------------------------------------------------------------------
                      Compe-  Cassa   Compe-  Cassa   Compe-  Compe-
                      tenza           tenza           tenza   tenza
====================================================================

         ENTRATE ...  23.663  23.663  24.349  24.349  24.349  24.349

Rimborsi Iva .......  18.774  18.774  19.900  19.900  19.900  19.900

Anticipo  concessio-
nari ...............   4.889   4.889   4.449   4.449   4.449   4.449

Tit.  III - F.Amm.ti
titoli di Stato ....       0       0       0       0       0       0

  SPESA CORRENTE ...  36.826  36.526  27.820  27.820  27.820  27.499

Rimborsi  Iva  (com-
presi i pregressi) .  18.774  18.774  19.900  19.900  19.900  19.900

R.S.O.   -   perdita
gettito  accisa ben-
zina ...............     343     343       0       0       0       0

Spese di giustizia .     823     523       0       0       0       0

Fondo  politiche so-
ciali ..............     103     103       0       0       0       0

Anticipo  concessio-
nari ...............   4.889   4.889   4.449   4.449    4449   4.449

Regolazioni     anni
pregressi-fondo pen-
sioni FS ...........     357     357       0       0       0       0

Ammassi agricoli ...       2       2       0       0       0       0

FSN-saldo IRAP .....     903     903       0       0       0       0

Fitto locali Polizia
di Stato ...........     171     171     171     171     171       0

Rimborso imposte di-
rette pregresse ....   3.150   3.150   3.150   3.150   3.150   3.150

Fondo   debiti  pre-
gressi ex finanze ..     100     100     150     150     150       0

Entrate erariali Si-
cilia e Sardegna ...   1.454   1.454       0       0       0       0

Rimborsi   IVA  pre-
gressi  compresi in-
teressi ............   1.115   1.115       0       0       0       0

INPS invalidi civili     933     933       0       0       0       0

INPS perenti .......      73      73       0       0       0       0

Vincite e commissio-
ni lotto ...........   3.316   3.316       0       0       0       0

IPOST     Buonuscita
poste ..............     320     320       0       0       0       0

     SPESA IN CONTO
     CAPITALE ......     120     120     101     101     101      26

Contributo   regione
Lazio - ospedale Um-
berto I ............      19      19       0       0       0       0

Profughi istriani e
dalmati ............      26      26      26      26      26      26

Disavanzi  pregressi
universita' ........      75      75      75      75      75       0

    TOTALE SPESA ...  36.946  36.646  27.921  27.921  27.921  27.525

  SPESA CORRENTE ...

Tabella C-FSN - IRAP
2003 (2701/Mef.) ...       0       0     473     473       0       0

Contributo   perdita
gettito  accisa ben-
zina (regioni) .....       0       0     343     343       0       0

Eccedenza di spesa

Spese di giustizia .       0       0     365     365       0       0

Buonuscita postali .       0       0      52      52       0       0

CONI servizi SPA ...       0       0      68      68       0       0

Forze  armate  e  di
Polizia ............       0       0      40      40       0       0

Rimborso INAIL .....       0       0      35      35       0       0

Invalidi      civili
(2310/Lav) .........       0       0     546     546       0       0

      SPESA IN CONTO
      CAPITALE .....

Ripiano    disavanzi
ASL ................       0       0   2.000   2.000       0       0

       TOTALE  SPESA
       CON LEGGE FI-
       NANZIARIA ...  36.946  36.646  31.843  31.843  27.921  27.525
                                                           TABELLA A

       INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                      DI PARTE CORRENTE

====================================================================
        MINISTERI                       2005       2006        2007
====================================================================
                                          (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle
finanze .......................          577       3.437       6.847
                                     -------------------------------
Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali .............      525.098     650.400     576.900
                                     -------------------------------
Ministero della giustizia .....       30.600      32.841      32.841
                                     -------------------------------
Ministero degli affari esteri .      147.757     172.474     180.574
                                     -------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca .       11.500      11.500      11.500
                                     -------------------------------
Ministero dell'interno ........       14.508      11.008      22.908
                                     -------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio .........        2.493       7.693       7.693
                                     -------------------------------
Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti ...............          750       1.000           -
                                     -------------------------------
Ministero delle comunicazioni .            -       5.000       5.000
                                     -------------------------------
Ministero della difesa ........       10.135      10.135      10.135
                                     -------------------------------
Ministero delle politiche agri-
cole e forestali ..............        5.387      19.000      17.000
                                     -------------------------------
Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali ...............        1.600       1.100         362
                                     -------------------------------
Ministero della salute ........       66.332      80.723      81.723
                                     -------------------------------
           TOTALE TABELLA A ...      816.737   1.006.311     953.483
                                     -------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA ..            -           -           -
                                     -------------------------------
    DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ...            -           -           -
                                     -------------------------------
                                                           TABELLA B

        INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
                         DI CONTO CAPITALE

====================================================================
        MINISTERI                       2005       2006        2007
====================================================================
                                          (migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle
finanze .......................      555.180     582.675     679.948
                                     -------------------------------
Ministero delle  attivita' pro-
duttive .......................       15.500           -           -
                                     -------------------------------
Ministero dell'istruzione, del-
l'universita' e della ricerca .        2.500           -           -
                                     -------------------------------
Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio .........       73.954       9.500       5.000
                                     -------------------------------
Ministero  delle infrastrutture
e dei trasporti ...............        1.500       7.000           -
                                     -------------------------------
Ministero per i beni e le atti-
vita' culturali ...............       15.000      29.155       8.000
                                     -------------------------------
           TOTALE TABELLA B ...      663.634     628.330     692.948
                                     -------------------------------
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA ..            -           -           -
                                     -------------------------------
    DI CUI LIMITE D'IMPEGNO ...            -           -           -
                                     -------------------------------
                                                            TABELLA C

          STANZIAMENTI  AUTORIZZATI  IN  RELAZIONE  A DISPOSIZIONI DI
                                     LEGGE
          LA  CUI  QUANTIFICAZIONE  ANNUA  E'  DEMANDATA  ALLA  LEGGE
                                  FINANZIARIA


====================================================================
   OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO           2005       2006       2007
====================================================================
                                           (migliaia di euro)

    MINISTERO DELL'ECONOMIA
        E DELLE FINANZE

Legge n. 195 del 1958  e  legge
n. 1198  del  1967: Norme sulla
costituzione e sul funzionamen-
to del Consiglio superiore del-
la   magistratura  (3.1.5.19  -
Consiglio superiore della magi-
stratura  -  cap.  2195) ......        25.728     25.728      25.728

Legge  n. 17  del 1973: Aumento
dell'assegnazione  annua  a fa-
vore  del  Consiglio  nazionale
dell'economia   e   del  lavoro
(3.1.5.18 - Consiglio nazionale
dell'economia  e  del  lavoro -
cap. 2192).....................        14.448     13.989      13.971

Decreto-legge  n. 95  del 1974,
convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  n. 216  del 1974:
Disposizioni  relative  al mer-
cato mobiliare ed al trattamen-
to fiscale  dei titoli azionari
(CONSOB) (3.1.2.11  -  CONSOB -
cap. 1560).....................        25.437     24.686      24.777

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n. 701  del  1977:
Approvazione del regolamento di
esecuzione del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 ap-
rile 1972, n. 472, sul  riordi-
namento e  potenziamento  della
Scuola superiore della pubblica
amministrazione   (12.1.2.15  -
Scuola superiore della pubblica
amministrazione - cap. 5217)...        10.140      9.841       9.877


Legge n. 385  del 1978: Adegua-
mento della disciplina dei com-
pensi  per  lavoro  straordina-
rio ai  dipendenti  dello Stato
(4.1.5.4 - Fondi  da  ripartire
per oneri  di  personale - cap.
3026)..........................        46.775     45.394      45.561

Legge  n. 468 del 1978: Riforma
di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia
di bilancio:

- ART. 9-ter: Fondo di  riserva
per  le autorizzazioni di spesa
delle leggi permanenti di natu-
ra  corrente  (4.1.5.2 -  Altri
fondi di riserva - cap. 3003) .       652.082    141.500     160.100

Legge  n. 16  del  1980 e legge
n. 137  del 2001:  Disposizioni
concernenti  la  corresponsione
di  indennizzi,   incentivi  ed
agevolazioni a cittadini ed im-
prese italiane che abbiano per-
duto beni, diritti ed interessi
in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana e all'este-
ro (3.2.3.29 - Accordi ed orga-
nismi internazionali-cap. 7256)        26.076     26.076      26.076

Legge n. 146 del 1980: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge  finanziaria
1980):

- ART. 36:  Assegnazione  a fa-
vore  dell'Istituto   nazionale
di statistica (3.1.2.27 - Isti-
tuto nazionale  di statistica -
cap. 1680) ....................       140.510    135.311     134.320

Legge n. 67  del  1987: Rinnovo
della   legge  5  agosto  1981,
n. 416, recante disciplina del-
le  imprese  editrici e provvi-
denze  per l'editoria (3.1.5.14
- Presidenza  del Consiglio dei
ministri - Editoria - cap.2183;
3.2.10.2 - Presidenza del  Con-
siglio dei  ministri - Editoria
- cap. 7442) ..................       450.821    438.407     439.909

Legge n. 440 del 1989: Ratifica
ed  esecuzione  del  Protocollo
tra il Governo della Repubblica
italiana  ed  il  Governo della
Repubblica  popolare  ungherese
sulla  utilizzazione  del porto
franco  di  Trieste,  firmato a
Trieste   il   19  aprile  1988
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato
- cap. 1539) ..................           286        286         286

Decreto-legge  n. 142 del 1991,
convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  n. 195  del 1991:
Provvedimenti  in  favore delle
popolazioni  delle  province di
Siracusa, Catania e Ragusa col-
pite dal terremoto del dicembre
1990  ed  altre disposizioni in
favore  delle  zone danneggiate
da eccezionali avversita' atmo-
sferiche  dal  giugno  1990  al
gennaio 1991:

- ART. 6,  comma  1:  Reintegro
fondo      protezione    civile
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 7446/p) ......       202.888    202.888     202.888

- ART. 6, comma 1: Provvedimen-
ti in  favore delle popolazioni
delle   province  di  Siracusa,
Catania  e  Ragusa  colpite dal
terremoto   del  dicembre  1990
(3.2.10.3 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 7446/p) ......        80.405     80.405      80.405

Legge n. 225 del  1992: Istitu-
zione  del  Servizio  nazionale
della protezione civile:

- ART.  1:  Servizio   naziona-
le  della   protezione   civile
(3.1.5.15 - Presidenza del Con-
siglio dei ministri - Protezio-
ne civile - cap. 2184) ........        43.114     41.687      41.639

- ART. 3: Attivita'  e  compiti
di  protezione civile (3.2.10.3
- Presidenza  del Consiglio dei
ministri - Protezione  civile -
cap. 7447) ....................       550.325    550.325     550.325

Decreto  legislativo  n. 39 del
1993:  Norme  in materia di si-
stemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche:

- ART. 4:  Istituzione   Centro
nazionale   per   l'informatica
nella  pubblica amministrazione
(3.1.2.33  -  Centro  nazionale
per  l'informatica  nella  pub-
blica  amministrazione  -  cap.
1707/p) .......................        17.441     16.926      16.988

Legge  n. 20 del 1994: Disposi-
zioni  in  materia di giurisdi-
zione  e  controllo della Corte
dei conti:

- ART. 4: Autonomia finanziaria
Corte  dei  conti  (3.1.5.10  -
Corte dei conti - cap. 2160) ..       215.829    207.114     205.107

Legge  n. 109  del  1994: Legge
quadro  in  materia  di  lavori
pubblici:

- ART. 4: Autorita'  per la vi-
gilanza  sui   lavori  pubblici
(3.1.2.32  -  Autorita'  per la
vigilanza sui lavori pubblici -
cap. 1702) ....................        19.182     18.615      18.684

Legge n. 549  del  1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:  Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (3.1.2.17 - Contributi  ad
enti   ed   altri  organismi  -
cap. 1613) ....................         2.026      1.966       1.974

Legge  n. 675  del 1996: Tutela
delle  persone  e di altri sog-
getti  rispetto  al trattamento
dei  dati personali (3.1.2.42 -
Ufficio  del garante per la tu-
tela della privacy - cap. 1733)         9.177      8.906       8.939

Legge n. 94 del 1997: Modifiche
alla  legge  n. 468 del 1978, e
successive  modificazioni e in-
tegrazioni,  recante  norme  di
contabilita'   generale   dello
Stato  in  materia di bilancio.
Delega al Governo per l'indivi-
duazione delle unita' previsio-
nali di base del bilancio dello
Stato:

- ART. 7,  comma 6:  Contributo
in favore dell'Istituto di stu-
di  e  analisi economica (ISAE)
(2.1.2.4 - Istituti di ricerche
e studi  economici e congiuntu-
rali - cap. 1321) .............         9.316      8.979       8.918

Legge  n. 249 del 1997: Istitu-
zione dell'Autorita' per le ga-
ranzie  nelle  comunicazioni  e
norme sui sistemi delle teleco-
municazioni  e  radiotelevisivo
(3.1.2.14  -  Autorita'  per le
garanzie  nelle comunicazioni -
cap. 1575) ....................        22.252     21.595      21.674

Decreto  legislativo n. 446 del
1997:  Imposta  regionale sulle
attivita' produttive:

- ART. 39, comma 3: Integrazio-
ne FSN,  minori  entrate  IRAP,
eccetera  (Regolazione  debito-
ria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario
nazionale - cap. 2701) ........       473.100          -           -

Legge n. 128 del 1998: Disposi-
zioni  per l'adempimento di ob-
blighi derivanti  dalla  appar-
tenenza dell'Italia alle  Comu-
nita' europee:

- ART. 23:  Istituzione Agenzia
nazionale  per la sicurezza del
volo (3.1.2.37 - Agenzia nazio-
nale per la sicurezza  del volo
- cap. 1723) ..................         4.173      4.050       4.065

Legge  n. 230  del  1998: Nuove
norme  in  materia di obiezione
di coscienza:

- ART. 19:  Fondo nazionale per
il  servizio civile (3.1.5.16 -
Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Servizio  civile na-
zionale - cap. 2185) ..........       224.744    218.108     218.912

Legge  n. 144  del 1999: Misure
in materia di investimenti, de-
lega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione
e della normativa che discipli-
na l'INAIL, nonche' disposizio-
ni  per  il riordino degli enti
previdenziali:

- ART. 51:   Contributo   dello
Stato  in  favore dell'Associa-
zione   per  lo  sviluppo  del-
l'industria   nel   Mezzogiorno
(SVIMEZ) (3.2.3.38  -  SVIMEZ -
 cap. 7330) ...................         1.735      1.735       1.735

Decreto  legislativo n. 165 del
1999   e   decreto  legislativo
n. 188 del  2000:  Agenzia  per
le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA) (3.1.2.7  -  Agenzia per
le  erogazioni in agricoltura -
cap. 1525) ....................       229.397    222.508     223.081

Decreto  legislativo n. 285 del
1999:  Riordino  del  Centro di
formazione  studi  (FORMEZ),  a
norma  dell'articolo  11  della
legge   15  marzo  1997,  n. 59
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)       12.822     12.443      12.489

Decreto  legislativo n. 287 del
1999:   Riordino  della  Scuola
superiore  della pubblica ammi-
nistrazione  e riqualificazione
del personale delle amministra-
zioni pubbliche,  a  norma del-
l'articolo  11  della  legge 15
marzo 1997,  n. 59  (6.1.2.13 -
Scuola superiore  dell'economia
e delle finanze - cap. 3935) ..        21.246     20.766      20.824

Decreto  legislativo n. 300 del
1999:  Riforma  dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo  11  della  legge 15
marzo 1997, n. 59:

- ART. 70,  comma  2: Finanzia-
mento  agenzie fiscali (Agenzia
del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia
del demanio - cap. 3901) ......       128.175    123.233     123.686

- ART. 70,  comma  2: Finanzia-
mento  agenzie fiscali (Agenzia
del  territorio)   (6.1.2.10  -
Agenzia    del   territorio   -
cap. 3911) ....................       445.318    415.768     409.803

- ART. 70,  comma  2: Finanzia-
mento  agenzie fiscali (Agenzia
delle dogane) (6.1.2.11 - Agen-
zia delle dogane - cap. 3920) .       523.723    493.290     487.958

- ART. 70,  comma  2: Finanzia-
mento  agenzie fiscali (Agenzia
delle entrate) (6.1.2.8 - Agen-
zia delle entrate - cap. 3890).     2.368.870  2.243.495   2.226.776

Decreto  legislativo n. 303 del
1999:  Ordinamento della Presi-
denza  del Consiglio dei  mini-
stri, a  norma dell'articolo 11
della   legge   n. 59  del 1997
(3.1.5.2 - Presidenza  del Con-
siglio dei ministri - cap. 2115)      331.099    310.979     306.643

Legge n. 205 del 2000: Disposi-
zioni  in  materia di giustizia
amministrativa:

- ART. 20  Autonomia  finanzia-
ria  del  Consiglio di  Stato e
dei  tribunali   amministrativi
regionali (3.1.5.11 - Consiglio
di  Stato  e  tribunali ammini-
strativi regionali - cap. 2170)       151.694    146.023     145.263

Legge  n. 353  del  2000: Legge
quadro  in  materia  di incendi
boschivi (4.1.2.14 - Interventi
diversi - cap. 2820) ..........         9.464      9.185       9.219

Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni  per  la  formazione  del
bilancio  annuale e pluriennale
dello  Stato (legge finanziaria
2001):

 - ART. 74, comma 1: Previdenza
complementare  dipendenti  pub-
blici   (3.1.5.9  -  Previdenza
complementare - cap. 2156) ....       144.944    140.664     141.182

Legge  n. 38  del 2001: Norme a
tutela  della minoranza lingui-
stica   slovena  della  regione
Friuli-Venezia Giulia:

 - ART. 16, comma 2: Contributo
alla   regione   Friuli-Venezia
Giulia   (4.2.3.12  -  Sviluppo
economico  delle regioni a sta-
tuto  speciale e province auto-
nome - cap. 75l3/p) ...........         4.950      4.950       4.950

Decreto  legislativo n. 165 del
2001: Norme generali sull'ordi-
namento  del lavoro alle dipen-
denze   delle   amministrazioni
pubbliche:

- ART. 46:   Agenzia   per   la
rappresentanza  negoziale  del-
le  pubbliche   amministrazioni
(12.1.2.16  -  Agenzia  per  la
rappresentanza  negoziale delle
pubbliche    amministrazioni  -
cap. 5223) ....................         3.758      3.613       3.553
                                    --------------------------------
                                    7.643.470  6.391.434   6.378.285
                                    --------------------------------

   MINISTERO DELLE ATTIVITA'
          PRODUTTIVE

Legge  n. 287  del  1990: Norme
per la tutela della concorrenza
e del mercato:

- ART. 10,  comma  7:  Somme da
erogare  per  il  finanziamento
dell'Autorita'  garante   della
concorrenza   e   del   mercato
(3.1.2.3  -  Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato
- cap. 2275) ..................        22.667     21.998      22.079

Legge n. 292  del 1990: Ordina-
mento  dell'Ente nazionale ita-
liano per il turismo (3.1.2.2 -
Ente  nazionale italiano per il
turismo - cap. 2270) ..........        23.158     22.373      22.237

Legge n. 282 del 1991, decreto-
legge n. 496 del 1993,  conver-
tito,  con modificazioni, dalla
legge n. 61 del 1994 e decreto-
legge n. 26 del 1995, converti-
to,  con  modificazioni,  dalla
legge  n. 95  del 1995: Riforma
dell'ENEA (4.2.3.4  -  Ente na-
zionale  energia  e  ambiente -
cap. 7630) ....................       199.405    198.053     195.261

Legge  n. 549  del 1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad enti,  istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (3.1.2.4  -  Contributi ad
enti   ed   altri   organismi -
cap. 2280) ....................        30.159     29.269      29.377

Legge  n. 68  del 1997: Riforma
dell'istituto  nazionale per il
commercio estero:

- ART. 8,  comma 1, lettera a):
Spese   di   funzionamento  ICE
(5.1.2.2  -  Istituto commercio
estero - cap. 5101) ...........       104.574    101.037     100.543

- ART. 8,  comma 1, lettera b):
Attivita'  promozionale   delle
esportazioni  italiane (5.1.2.2
- Istituto  commercio  estero -
cap. 5102) ....................        68.323     66.306      66.550
                                    --------------------------------
                                      448.286    439.036     436.047
                                    --------------------------------

    MINISTERO DEL LAVORO
  E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995:  Riforma
del  sistema  pensionistico ob-
bligatorio e complementare:

- ART. 13:  Vigilanza sui fondi
pensione  (11.1.2.2 - Vigilanza
sui fondi pensione - cap. 4332)         2.087      2.025       2.033

Legge  n. 448 del 1998:  Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4:  Formazione
professionale(10.1.2.1  -  Con-
tributi  ad enti ed altri orga-
nismi - cap. 4161) ............         2.087      2.025       2.033

Legge  n. 328  del 2000:  Legge
quadro per la realizzazione del
sistema integrato di interventi
e servizi sociali:

- ART. 20,  comma  8:  Fondo da
ripartire   per   le  politiche
sociali (7.1.5.2 - Fondo per le
politiche sociali  -  cap. 3671)    1.193.767  1.159.492   1.163.760
                                    --------------------------------
                                    1.197.941  1.163.542   1.167.826
                                    --------------------------------

   MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  309  del  1990:
Testo  unico  delle   leggi  in
materia  di  disciplina   degli
stupefacenti e sostanze  psico-
trope, prevenzione, cura e ria-
bilitazione dei relativi  stati
di tossicodipendenza:

- ART. 135:  Programmi finaliz-
zati  alla  prevenzione  e alla
cura  dell'AIDS, al trattamento
sociosanitario,  al  recupero e
al   successivo   reinserimento
dei tossicodipendenti  detenuti
(4.1.2.1 - Mantenimento,  assi-
stenza, rieducazione e traspor-
to detenuti - cap. 1768) ......         5.312      5.155       5.174

Legge n. 549  del  1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (1.1.2.1  -  Contributi ad
enti   ed   altri   organismi -
cap. 1160) ....................           128        124         125
                                    --------------------------------
                                        5.440      5.279       5.299
                                    --------------------------------

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordi-
namento dell'istituto agronomi-
co  per  l'oltremare,  con sede
in Firenze:

- ART. 12: Mezzi finanziari per
il  funzionamento dell'Istituto
(9.1.2.2 - Paesi in via di svi-
luppo - cap. 2201) ............         2.930      2.843       2.854

Legge n. 794 del 1966: Ratifica
ed esecuzione della convenzione
internazionale  per la costitu-
zione   dell'Istituto    italo-
latino-americano,   firmata   a
Roma il 1 giugno 1966 (16.1.2.2
- Contributi  ad enti ed  altri
organismi - cap. 4131) ........       2.508      2.508       2.508

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n. 200  del  1967:
Disposizioni  sulle  funzioni e
sui  poteri consolari (11.1.2.3
- Contributi  ad  enti  e altri
organismi - cap. 3105) ........         2.514      2.439       2.448

Legge n. 883 del 1977: Approva-
zione ed esecuzione dell'accor-
do  relativo  ad  un  programma
internazionale  per  l'energia,
firmato a Parigi il 18 novembre
1974  (13.1.2.2  -  Accordi  ed
organismi    internazionali   -
cap. 3749) ....................           944        944         944

Legge n. 140 del 1980: Parteci-
pazione italiana al Fondo euro-
peo per la gioventu'  (15.1.2.5
- Accordi ed organismi interna-
zionali - cap. 4052) ..........           273        273         273

Legge  n. 7  del  1981  e legge
n. 49  del  1987:  Stanziamenti
aggiuntivi per l'aiuto pubblico
a favore  dei  Paesi  in via di
sviluppo (9.1.1.0  -  Funziona-
mento - capp. 2150, 2152, 2153,
2160,  2161,  2162, 2164, 2165,
2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2
- Paesi  in  via  di sviluppo -
capp. 2180,  2181,  2182, 2183,
2184, 2195) ...................       588.285    570.918     573.020

Legge n. 960 del 1982: Rifinan-
ziamento  della  legge 14 marzo
1977, n. 73, concernente la ra-
tifica  degli  accordi di Osimo
tra l'Italia  e  la  Jugoslavia
(15.1.2.2 - Collettivita'  ita-
liana all'estero - capp.  4061,
4063) .........................         2.733      2.733       2.733

Legge  n. 549  del 1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (2.1.2.2  -  Contributi ad
enti   ed   altri  organismi  -
cap. 1163) ....................         6.619      6.423       6.447

Legge  n. 299  del 1998: Finan-
ziamento  italiano  della  PESC
(Politica estera e di sicurezza
comune dell'Unione europea) re-
lativo   all'applicazione  del-
l'articolo  J. 11, comma 2, del
Trattato   sull'Unione  europea
(20.1.2.1 - Accordi ed  organi-
smi internazionali - cap. 4534)         4.968      4.968       4.968

Legge  n. 58  del 2001: Istitu-
zione  del  fondo  per  lo smi-
namento   umanitario   (9.1.2.2
- Paesi  in  via di  sviluppo -
cap. 2210) ....................         2.415      2.344       2.353
                                    --------------------------------
                                      614.189    596.393     598.548
                                    --------------------------------

    MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
         DELL'UNIVERSITA'
         E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica
ed   esecuzione  degli  accordi
firmati  a  Bruxelles il 23 no-
vembre  1971   nell'ambito  del
programma  europeo  di coopera-
zione  scientifica e tecnologi-
ca, ed autorizzazione alle spe-
se connesse alla partecipazione
italiana  ad  iniziative da at-
tuarsi  in  esecuzione del pro-
gramma  medesimo (4.2.3.7 - Ac-
cordi internazionali per la ri-
cerca  scientifica - cap. 7291)         4.694      4.694       4.694

Legge  n. 394  del 1977: Poten-
ziamento dell'attivita' sporti-
va  universitaria  (4.1.2.14  -
Altri  interventi  per  le uni-
versita' statali - cap. 1709) .         7.986      7.928       7.955

Legge n. 181 del 1990:  Ratifi-
ca ed esecuzione  dell'accordo,
effettuato  mediante scambio di
note, tra  il  Governo italiano
ed il Consiglio superiore delle
Scuole  europee  che   modifica
l'articolo 1 della  convenzione
del  5 settembre 1963  relativa
al  funzionamento  della scuola
europea di Ispra  (Varese), av-
venuto  a  Bruxelles  i  giorni
29 febbraio   e   5 luglio 1988
(7.1.2.3 - Interventi diversi -
cap. 2193) ....................           373        370         372

Legge  n. 245  del  1990: Norme
sul piano triennale di sviluppo
dell'universita' e per l'attua-
zione  del  piano  quadriennale
1986-1990  (4.1.2.9  -  Piani e
programmi di sviluppo dell'uni-
versita' - cap. 1690) .........       122.558    121.669     122.078

Legge  n. 243 del 1991: Univer-
sita'  non  statali  legalmente
riconosciute (4.1.2.10 - Unive-
rsita'  ed istituti non statali
- cap. 1692) ..................       124.423    123.521     123.936

Legge  n. 147 del 1992: Modifi-
che ed integrazioni  alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, recan-
te norme sul diritto agli studi
universitari (4.1.2.12 - Dirit-
to allo studio - cap. 1695) ...       147.092    146.025     146.516

Legge  n. 537 del 1993:  Inter-
venti   correttivi  di  finanza
pubblica:

- ART. 5,  comma 1, lettera a):
Spese   per   il  funzionamento
delle  universita'  (4.1.2.11 -
Finanziamento  ordinario  delle
universita' statali - cap. 1694)    6.983.900  6.935.437   6.957.716

Legge  n. 549 del 1995:  Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi (4.1.2.7 - Ricerca scienti-
fica - cap. 1679) .............        19.056     18.494      18.562

Legge  n. 440  del 1997 e legge
n. 144  del  1999 (articolo 68,
comma 4,  lettera b): Fondo per
l'ampliamento dell'offerta for-
mativa  (2.1.5.2 - Fondo per il
funzionamento  della  scuola  -
cap. l270/p) ..................       185.914    180,425     181.089

Decreto  legislativo n. 204 del
1998: Disposizioni per il coor-
dinamento,  la programmazione e
la  valutazione della  politica
nazionale  relativa alla ricer-
ca  scientifica  e  tecnologica
(4.2.3.4 - Ricerca  scientifica
- cap. 7236) ..................     1.636.074  1.626.104   1.608.761

Legge n. 338 del 2000: Disposi-
zioni  in materia  di alloggi e
residenze  per studenti univer-
sitari:

- ART. 1,  comma 1:  Interventi
per  alloggi  e  residenze  per
studenti  universitari (4.2.3.6
-Edilizia universitaria, grandi
attrezzature e ricerca scienti-
fica - cap. 7273/p) ...........        31.291     31.291      31.291
                                    --------------------------------
                                    9.263.361  9.195.958   9.202.970
                                    --------------------------------

     MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959:  Istitu-
zione del capitolo "Fondo scor-
ta"   per  il  personale  della
Polizia  di  Stato  (5.1.1.1  -
Spese generali di funzionamento
 - cap. 2674) .................        23.240     22.554      22.637

Legge n. 968 del 1969 e decreto
-legge n. 361 del 1995, conver-
tito, con modificazioni,  dalla
legge n. 437  del 1995 (artico-
lo 4): "Fondo scorta" del Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco
(3.1.1.1  -  Spese  generali di
funzionamento - cap. 1916) ....        18.591     18.042      18.109

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  309  del  1990:
Testo  unico delle leggi in ma-
teria  di disciplina degli stu-
pefacenti  e sostanze psicotro-
pe, prevenzione,  cura e riabi-
litazione dei relativi stati di
tossicodipendenza:

- ARI. 101: Potenziamento delle
attivita'   di   prevenzione  e
repressione  del traffico ille-
cito  di  sostanze stupefacenti
o  psicotrope  (5.1.1.1 - Spese
generali   di   funzionamento -
cap. 2668; 5.1.1.4 -  Potenzia-
mento - cap. 2815) ............         3.160      3.067       3.078

Legge n. 549 del  1995:  Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (2.1.2.1  -  Contributi ad
enti  ed altri organismi - cap.
1286) .........................           114        111         111
                                    --------------------------------
                                       45.105     43.774      43.935
                                    --------------------------------

    MINISTERO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposi-
zioni  per  la  difesa del mare
(2.1.2.5  -  Difesa  del mare -
capp. 1644, 1646/p) ...........        44.078     42.776      42.934

Decreto-legge  n. 2  del  1993,
convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  n. 59  del  1993:
Modifiche  e  integrazioni alla
legge 7 febbraio 1992,  n. 150,
in  materia  di commercio e de-
tenzione  di esemplari di fauna
e flora minacciati di estinzio-
ne (2.1.1.0  -  Funzionamento -
capp. 1388, 1389) .............          232         225         226

Legge  n. 549  del 1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (2.1.2.3  -  Contributi ad
enti  ed   altri   organismi  -
cap. 1551) ....................        54.120     52.362      52.241

Decreto  legislativo n. 300 del
1999:  Riforma  dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo  11  della  legge 15
marzo 1997, n. 59:

- ART. 38:  Agenzia per la pro-
tezione  dell'ambiente e per  i
servizi   tecnici   (7.1.2.1  -
Agenzia  per la protezione del-
l'ambiente e per i servizi tec-
nici  -  cap. 3621;  7.2.3.2  -
Agenzia  per la protezione del-
l'ambiente e per i servizi tec-
nici - cap. 8831) .............        88.157     86.140      85.742
                                    --------------------------------
                                      186.587    181.503     181.143
                                    --------------------------------

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
        E DEI TRASPORTI

Legge  n. 721 del 1954: Istitu-
zione  del  fondo scorta per le
Capitanerie di porto (6.1.1.1 -
Spese  generali di funzionamen-
to - cap. 2661) ...............         4.648      4.510       4.527

Legge  n. 267  del 1991: Attua-
zione del terzo  piano naziona-
le della pesca  marittima e mi-
sure in materia di credito pes-
chereccio, nonche' di riconver-
sione delle unita' adibite alla
pesca  con  reti da posta deri-
vante:

- ART. 1,  comma 1:  Attuazione
del piano nazionale della  pes-
ca marittima (6.1.1.5  -  Mezzi
operativi   e   strumentali   -
cap. 2719) ....................           854        829         832

Legge  n. 549  del 1995: Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (4.1.2.18 - Contributi  ad
enti   ed   altri   organismi -
cap. 2032) ....................           371        360         362

Decreto-legge  n. 535 del 1996,
convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  n. 647  del  1996
(articolo 3):   Contributo   al
"Centro  internazionale  radio-
medico  CIRM" (4.1.2.7 - Centro
internazionale  radio-medico  -
cap. 2098) ....................           680        660         662

Decreto legislativo n. 250  del
1997: Istituzione dell'Ente na-
zionale  per l'aviazione civile
(ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 -
Ente  nazionale per l'aviazione
civile - cap. 2161) ...........        68.112     65.948      65.242

Legge n. 431  del 1998:  Disci-
plina delle locazioni e del ri-
lascio  degli  immobili adibiti
ad uso abitativo  (articolo 11,
comma 1)  (3.1.2.1  -  Sostegno
all'accesso alle locazioni abi-
tative - cap. 1690) ...........       230.143    223.348     224.170
                                    --------------------------------
                                      304.808    295.655     295.795
                                    --------------------------------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio  decreto n. 263 del 1928:
Testo  unico delle disposizioni
legislative concernenti l'ammi-
nistrazione  e  la contabilita'
dei  corpi, istituti e stabili-
menti militari:

- ART. 17, primo comma: Eserci-
to,   Marina   ed   Aeronautica
(3.1.1.1  -  Spese generali  di
funzionamento - cap. 1253) ....        42.528     41.272      41.424

- ART. 17,  primo  comma:  Arma
dei carabinieri (7.1.1.1 - Spe-
se generali  di funzionamento -
cap. 4840) ....................        15.106     14.660      14.714

Legge  n. 549 del 1995:  Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1, comma 43:  Contributi
ad enti, istituti,  associazio-
ni, fondazioni  ed  altri orga-
nismi   (3.1.2.4  -  Contributi
ad  enti  ed  altri organismi -
cap. 1352) ....................           830        805         808

Decreto  legislativo n. 300 del
1999:  Riforma  dell'organizza-
zione del Governo, a norma del-
l'articolo  11  della  legge 15
marzo 1997, n. 59:

- ART.  22,  comma  1:  Agenzia
industrie   difesa   (3.1.2.8 -
Agenzia industrie difesa - cap.
1360;  3.2.3.6 - Agenzia  indu-
strie difesa - cap. 7145) .....        13.982     13.642      13.683


Legge n. 267 del 2002: Disposi-
zioni  in materia di correspon-
sione  di contributi dello Sta-
to a favore dell' Organizzazio-
ne  idrografica  internazionale
(IHO) e dell'Istituto nazionale
per  studi ed esperienze di ar-
chitettura navale (INSEAN):

- ART. 1,  comma 2:  Contributi
dello   Stato  in  favore  del-
l'INSEAN  (3.1.2.4 - Contributi
ad  enti  ed  altri organismi -
cap. 1354) ....................         4.193      4.007       3.928

- ART. 1,  comma 3:  Contributi
dello  Stato in favore dell'IHO
(3.1.2.2 - Accordi ed organismi
internazionali - cap. 1345) ...            68         68          68
                                    --------------------------------
                                       76.707     74.454      74.625
                                    --------------------------------

   MINISTERO DELLE POLITICHE
     AGRICOLE E FORESTALI

Legge  n. 267 del 1991:  Attua-
zione  del terzo piano naziona-
le della  pesca marittima e mi-
sure in materia di credito pes-
chereccio, nonche' di riconver-
sione delle unita' adibite alla
pesca  con  reti da posta deri-
vante:

- ART. 1,  comma 1:  Attuazione
del piano nazionale della pesca
marittima  (2.1.1.0 - Funziona-
mento - capp. 1173, 1413, 1414,
1415; 2.1.2.7  -  Pesca - capp.
1476, 1477, 1482) .............        17.992     17.461      17.524

Legge  n. 549 del 1995:  Misure
di  razionalizzazione della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (3.1.2.8  -  Contributi ad
enti   ed   altri  organismi  -
cap. 2200) ....................         5.541      5.377       5.397

Decreto  legislativo n. 454 del
1999: Riorganizzazione del set-
tore  della ricerca in agricol-
tura, a  norma dell'articolo 11
della   legge  15  marzo  1997,
n.  59  (3.1.2.10  -  Consiglio
per la ricerca e la sperimenta-
zione  in  agricoltura  (CRA) -
cap. 2083) ....................        78.648     85.594      85.016
                                    --------------------------------
                                      102.181    108.432     107.937
                                    --------------------------------

     MINISTERO PER I BENI
   E LE ATTIVITA' CULTURALI

Legge  n. 190  del 1975:  Norme
relative al funzionamento della
biblioteca  nazionale  centrale
"Vittorio  Emanuele II" di Roma
(3.1.1.0 - Funzionamento - cap.
1941) .........................         2.556      2.480       2.489

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  805  del  1975:
Organizzazione   del  Ministero
per  i beni culturali e ambien-
tali - Assegnazioni per il fun-
zionamento  degli istituti cen-
trali  (2.1.1.0 - Funzionamento
-  capp.  1261,   1262,   1263;
3.1.1.0  - Funzionamento - cap.
1942) .........................         5.664      5.499       5.518

Legge  n. 163  del  1985: Nuova
disciplina   degli   interventi
dello  Stato  a  favore   dello
spettacolo   (5.1.2.2  -  Fondo
unico per lo spettacolo - capp.
2641,  2642,  2643, 2644, 2645,
2646,  2647;  5.2.3.9  -  Fondo
unico per lo spettacolo - capp.
8218,  8219,  8220, 8221, 8222,
8223) .........................       464.590    453.675     454.995

Legge  n. 118  del  1987: Norme
relative  alla Scuola archeolo-
gica italiana in Atene (4.1.2.1
- Enti ed attivita' culturali -
cap. 2363) ....................           905        878         881

Legge n. 466 del 1988:  Contri-
buto  all'Accademia   nazionale
dei  Lincei  (3.1.2.1 - Enti ed
attivita'  culturali   -   cap.
2052) .........................         2.918      2.832       2.842

Legge  n. 549 del 1995:  Misure
di razionalizzazione  della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad enti, istituti,  associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (3.1.2.3  -  Contributi ad
enti   ed   altri  organismi  -
cap. 2100) ....................        32.630     31.667      31.783
                                    --------------------------------
                                      509.263    497.031     498.508
                                    --------------------------------

    MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 1068
del  1947: Contributo all'Orga-
nizzazione mondiale della sani-
ta'  (4.1.2.10 - Organizzazione
Mondiale  della  Sanita' - cap.
4320) .........................        20.024     20.024      20.024

Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  613  del  1980:
Contributo   alla  Croce  rossa
italiana (3.1.2.20 - Croce Ros-
sa Italiana - cap. 3453) ......        32.888     31.917      32.035

Decreto  legislativo n. 502 del
1992: Riordino della disciplina
in materia sanitaria:

- ART. 12:  Fondo  da destinare
ad attivita'  di ricerca e spe-
rimentazione (3.1.2.10 - Ricer-
ca scientifica - cap. 3392) ...       197.339    191.513     192.218

Decreto legislativo n. 267  del
1993: Riordinamento  dell'Isti-
tuto   superiore   di   sanita'
(3.1.2.16 - Istituto  superiore
di sanita' - cap. 3443) .......        89.370     86.060      85.421

Decreto  legislativo n. 268 del
1993: Riordinamento  dell'Isti-
tuto superiore di prevenzione e
sicurezza  del lavoro (3.1.2.17
-  Istituto  superiore  per  la
prevenzione  e la sicurezza del
lavoro - cap. 3447) ...........        70.163     67.611      67.157

Legge  n. 549  del 1995: Misure
di razionalizzazione  della fi-
nanza pubblica:

- ART. 1,  comma 43: Contributi
ad  enti, istituti, associazio-
ni, fondazioni ed altri organi-
smi  (3.1.2.11 - Contributi  ad
enti  ed altri organismi - cap.
3412) .........................         5.859      5,686       5.707

Legge  n. 434  del 1998: Finan-
ziamento  degli  interventi  in
materia di animali di affezione
e per la prevenzione del randa-
gismo  (4.1.2.9  -  Prevenzione
 del randagismo - cap. 4340) ..         4.336      4.208       4.224

Decreto-legge  n. 17  del 2001,
convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  n. 129  del 2001:
Agenzia  per i servizi sanitari
regionali (articolo 2, comma 4)
(3.1.2.21 - Agenzia  per i ser-
vizi  sanitari regionali - cap.
3457) .........................         5.343      5.185       5.204

Decreto-legge  n. 269 del 2003,
convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  n. 326  del 2003:
Disposizioni  urgenti per favo-
rire  lo sviluppo e per la cor-
rezione dell'andamento dei con-
ti pubblici:

- ART. 48,  comma  9:   Agenzia
italiana  del farmaco (3.1.2.22
- Agenzia  italiana del farmaco
- capp.  3458, 3459;  3.2.3.5 -
Agenzia  italiana del farmaco -
cap. 7230) ....................        48.706     47.270      47.370
                                    --------------------------------
                                      474.028    459.474     459.360
                                    --------------------------------
TOTALE GENERALE ...............    20.871.366 19.451.965  19.450.278
                                                              ((10))
----------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 17 giugno 2005, n. 106, convertito con modificazioni dalla L.
31  luglio  2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 2, comma 7) che gli
stanziamenti  di  parte  corrente  autorizzati  dalla tabella C della
legge  30  dicembre 2004, n. 311, sono ridotti, a decorrere dall'anno
2005, per gli importi indicati nella seguente tabella:

               RIDUZIONI STANZIAMENTI TABELLA C


Oggetto del provvedimento                      2005    2006    2007
                                             (milioni(milioni(milioni
                                             di euro)di euro)di euro)
=====================================================================
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE         |      |      |
=====================================================================
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701  |      |      |
del 1977: {Approvazione del regolamento di      |      |      |
esecuzione del decreto del Presidente della     |      |      |
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul          |      |      |
riordinamento e potenziamento della Scuola      |      |      |
superiore della pubblica amministrazione        |      |      |
(12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica    |      |      |
amministrazione - cap. 5217).                   | 0,15 | 0,32 | 0,16
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della        |      |      |
disciplina dei compensi per lavoro straordinario|      |      |
ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da   |      |      |
ripartire per oneri di personale -              |      |      |
cap. 3026)....                                  | 0,70 | 1,45 | 0,72
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme  |         |    |
di contabilita' generale dello Stato in materia |         |    |
di bilancio: - art. 9-ter: Fondo di riserva     |         |    |
per le autorizzazioni di spesa delle leggi      |         |    |
permanenti di natura corrente Tabella C         |         |    |
(4.1.5.2- Altri fondi di riserva - cap. 3003)...|15,43    |  - | 2,93
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la      |      |      |
formazione del bilancio annuale e pluriennale   |      |      |
dello Stato (legge finanziaria 1980): - art. 36:|      |      |
Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di|      |      |
statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di    |      |      |
statistica - cap. 1680)....                     | 2,09 | 4,33 | 2,13
---------------------------------------------------------------------
 Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge      |      |      |
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle |      |      |
imprese editrici e provvidenze per l'editoria   |      |      |
(3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei        |      |      |
Ministri - Editoria - cap. 2183)..              | 6,25 |13,07 | 6,50
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del servizio |      |      |
nazionale della protezione civile: - art. 1:    |      |      |
Servizio nazionale della protezione civile      |      |      |
(3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei        |      |      |
Ministri - Protezione civile - cap. 2184)....   | 0,64 | 1,34 | 0,66
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in    |      |      |
materia di sistemi informativi automatizzati    |      |      |
delle amministrazioni pubbliche: - art. 4:      |      |      |
istituzione  Centro nazionale per               |      |      |
l'informatica nella pubblica amministrazione    |      |      |
(3.1.2.33 - Centro nazionale per                |      |      |
l'informatica nella pubblica amministrazione    |      |      |
- cap. 1707)....                                | 0,26 | 0,54 | 0,27
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di|      |      |
giurisdizione e controllo della Corte dei conti:|      |      |
- art. 4: autonomia finanziaria Corte dei conti |      |      |
(3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)....    | 3,21 | 6,63 | 3,26
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia  |      |      |
di lavori pubblici: - art. 4: Autorita' per la  |      |      |
vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 -       |      |      |
Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici -|      |      |
cap. 1702)....                                  | 0,29 | 0,60 | 0,30
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri         |      |      |
organismi - cap. 1613)....                      | 0,03 | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di|      |      |
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati |      |      |
personali (3.1.2.42 - Ufficio del Garante per la|      |      |
tutela della privacy - cap. 1733)....           | 0,14 | 0,29 | 0,14
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n.   |      |      |
468 del 1978, e successive modificazioni e      |      |      |
integrazioni, recante norme di contabilita'     |      |      |
generale dello Stato in materia di bilancio.    |      |      |
Delega al Governo per l'individuazione delle    |      |      |
unita' previsionali di base del bilancio dello  |      |      |
Stato: - art. 7, comma 6: Contributo in favore  |      |      |
dell'Istituto di studi e analisi economica      |      |      |
(ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi  |      |      |
economici e congiunturali - cap. 1321)....      | 0,14 | 0,29 | 0,14
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 249 del 1997: Istituzione              |      |      |
dell'Autorita' per le garanzie nelle            |      |      |
comunicazioni e norme sui sistemi delle         |      |      |
telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - |      |      |
Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - |      |      |
cap. 1575)....                                  | 0,33 | 0,69 | 0,34
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per         |      |      |
l'adempimento di obblighi derivanti dalla       |      |      |
appartenenza dell'Italia  alle Comunita'        |      |      |
europee : - art. 23: Istituzione agenzia        |      |      |
nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37   |      |      |
- Agenzia nazionale per la sicurezza del volo   |      |      |
- cap. 1723)....                                | 0,06 | 0,13 | 0,07
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di|      |      |
obiezione di coscienza: - art. 19: Fondo        |      |      |
nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 -    |      |      |
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio|      |      |
civile nazionale - cap. 2185)....               | 3,34 | 6,99 | 3,48
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto   |      |      |
legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le     |      |      |
erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 -     |      |      |
Agenzia per le erogazioni in agricoltura -      |      |      |
cap. 1525)....                                  | 3,41 | 7,13 | 3,54
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino   |      |      |
del Centro di formazione studi (FORMEZ) a norma |      |      |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59   |      |      |
(12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)....            | 0,19 | 0,40 | 0,20
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino   |      |      |
della scuola superiore della pubblica           |      |      |
amministrazione e riqualificazione del personale|      |      |
delle amministrazioni pubbliche, a norma        |      |      |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59   |      |      |
(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e    |      |      |
finanze - cap. 3935)....                        | 0,32 | 0,67 | 0,33
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      |
dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:  |      |      |
- art. 70, comma 2: finanziamento agenzie       |      |      |
fiscali (6.1.2.8. - Agenzia delle entrate -     |      |      |
cap. 3890)....                                  |35,20 |71,86 |35,35
---------------------------------------------------------------------
  - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      |
fiscali (6.1.2.9. - Agenzia del demanio -       |      |      |
cap. 3901)....                                  | 1,90 | 3,95 | 1,96
---------------------------------------------------------------------
  - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      |
fiscali (6.1.2.10. - Agenzia del territorio -   |      |      |
cap. 3911)....                                  | 6,62 |13,32 | 6,51
---------------------------------------------------------------------
  - art. 70, comma 2: finanziamento agenzie     |      |      |
fiscali (6.1.2.11. - Agenzia delle dogane -     |      |      |
cap. 3920)....                                  | 7,78 |15,80 | 7,75
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento|      |      |
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a  |      |      |
norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997   |      |      |
(3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri|      |      |
- cap. 2115)....                                | 4,92 | 9,96 | 4,87
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia  |      |      |
di giustizia amministrativa: - art. 20:         |      |      |
autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e  |      |      |
dei Tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11|      |      |
- Consiglio di Stato e tribunali amministrativi |      |      |
regionali - cap. 2170)....                      | 2,25 | 4,68 | 2,31
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia  |      |      |
di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi      |      |      |
diversi - cap. 2820)....                        | 0,14 | 0,29 | 0,15
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la      |      |      |
formazione del bilancio annuale e pluriennale   |      |      |
dello Stato (legge finanziaria 2001): - art. 74,|      |      |
comma 1: Previdenza complementare dipendenti    |      |      |
pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare -  |      |      |
cap. 2156)....                                  | 2,15 | 5,30 | 2,24
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme      |      |      |
generali sull'ordinamento del lavoro alle       |      |      |
dipendenze delle amministrazioni pubbliche:     |      |      |
- art. 46: Agenzia per la rappresentanza        |      |      |
negoziale delle pubbliche amministrazioni       |      |      |
(12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza      |      |      |
negoziale delle pubbliche amministrazioni -     |      |      |
cap. 5223)....                                  | 0,06 | 0,12 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'economia e delle          |      |      |
finanze . . .                                   |97,97 |170,19|86,37
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE            |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della|      |      |
concorrenza e del mercato: - art. 10, comma 7:  |      |      |
 Somme  da erogare per il finanziamento         |      |      |
dell'Autorita' garante della concorrenza e del  |      |      |
mercato (3.1.2.3 - Autorita' garante della      |      |      |
concorrenza e del mercato - cap. 2275)....      | 0,34 | 0,71 | 0,35
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell'Ente    |      |      |
nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 -    |      |      |
Ente nazionale italiano per il turismo -        |      |      |
cap. 2270)....                                  | 0,34 | 0,72 | 0,35
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 2280)....                                | 0,45 | 0,94 | 0,47
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto     |      |      |
nazionale per il commercio estero: - art. 8,    |      |      |
comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE |      |      |
(5.1.2.2 - Istituto commercio estero -          |      |      |
cap. 5101)....                                  | 1,55 | 3,24 | 1,60
---------------------------------------------------------------------
  - art. 8, comma 1, lettera b): Attivita'      |      |      |
promozionale delle esportazioni italiane        |      |      |
(5.1.2.2 - Istituto commercio estero -          |      |      |
cap. 5102)....                                  | 1,02 | 2,12 | 1,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle attivita' produttive     | 3,70 | 7,72 | 3,82
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema      |      |      |
pensionistico obbligatorio e complementare:     |      |      |
---------------------------------------------------------------------
- art. 13: Vigilanza sui fondi pensione         |      |      |
(11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione -      |      |      |
cap. 4332)....                                  |  -   | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza        |      |      |
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:  |      |      |
---------------------------------------------------------------------
- art. 80, comma 4: Formazione professionale    |      |      |
(10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri         |      |      |
organismi - cap. 4161)....                      | 0,03 | 0,06 | 0,03
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero del lavoro e delle politiche   |      |      |
sociali....                                     | 0,03 | 0,13 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA                       |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309  |      |      |
del 1990: Testo unico delle leggi in materia di |      |      |
disciplina degli stupefacenti e sostanze        |      |      |
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione  |      |      |
dei relativi stati di tossicodipendenza:        |      |      |
---------------------------------------------------------------------
- art. 135: Programmi finalizzati alla          |      |      |
prevenzione e alla cura dell'AIDS, al           |      |      |
trattamento socio-sanitario, al recupero e al   |      |      |
successivo reinserimento dei tossicodipendenti  |      |      |
detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza,   |      |      |
rieducazione e trasporto detenuti -             |      |      |
cap. 1768)...                                   |0,08  |0,17  |0,08
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 1160)....                                |0,002 |0,004 |0,002
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della giustizia . . .          |0,08  |0,17  |0,08
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI                   |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 1612 del 1962: Riordino dell'Istituto  |      |      |
agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:|      |      |
- art. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento|      |      |
dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di        |      |      |
sviluppo - cap. 2201)....                       |  -   | 0,09 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 200  |      |      |
del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui     |      |      |
poteri consolari  (11.1.2.3 - Contributi ad     |      |      |
enti ed altri organismi - cap. 3105)....        | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987:     |      |      |
Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a  |      |      |
favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 -  |      |      |
Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160,   |      |      |
2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; |      |      |
9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180,|      |      |
2181, 2182, 2183, 2184, 2195)....               | 8,74 |18,29 | 9,09
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 1163)....                                | 0,10 | 0,21 | 0,10
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per |      |      |
lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via|      |      |
di sviluppo - cap. 2210)....                    | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero degli affari esteri . . .      | 8,91 |18,74 | 9,32
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'INTERNO                          |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309  |      |      |
del 1990: Testo unico delle leggi in materia di |      |      |
disciplina degli stupefacenti e sostanze        |      |      |
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione  |      |      |
dei relativi stati di tossicodipendenza: - art. |      |      |
101: Potenziamento delle attivita' di           |      |      |
prevenzione e repressione del traffico illecito |      |      |
di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 -|      |      |
Spese generali di funzionamento cap. 2668;      |      |      |
5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)....        | 0,05 | 0,10 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 1286)....                                |0,002 |0,004 |0,002
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'interno . . .             | 0,05 | 0,10 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL      |      |      |
TERRITORIO                                      |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la      |      |      |
difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare -    |      |      |
capp. 1644, 1646)....                           | 0,66 | 1,37 | 0,68
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con    |      |      |
modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993:      |      |      |
Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio  |      |      |
1992, n. 150, in materia di commercio e         |      |      |
detenzione di esemplari di fauna e di flora     |      |      |
minacciati di estinzione (2.1.1.0 -             |      |      |
Funzionamento - capp. 1388, 1389)....           |0,004 | 0,01 |0,003
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 1551)....                                | 0,80 | 1,68 | 0,83
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      |
dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -|      |      |
art. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente|      |      |
e per i servizi tecnici (7.1.2.1 Agenzia per la |      |      |
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici|      |      |
- cap. 3621)....                                | 0,87 | 1,82 | 0,89
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero dell'ambiente e della tutela   |      |      |
del territorio . . .                            | 2,34 | 4,87 | 0,89
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del piano     |      |      |
nazionale della pesca marittima e misure in     |      |      |
materia di credito peschereccio, nonche' di     |      |      |
riconversione delle unita' adibite alla pesca   |      |      |
con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: |      |      |
Attuazione del piano nazionale della pesca      |      |      |
marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e          |      |      |
strumentali - cap. 2719)....                    |  -   | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri         |      |      |
organismi - cap. 2032)....                      | 0,01 | 0,01 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con  |      |      |
modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art.|      |      |
3): Contributo al {Centro internazionale        |      |      |
radio-medico CIRM} (4.1.2.7 - Centro            |      |      |
internazionale radio-medico - cap. 2098)....    |  -   | 0,02 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione|      |      |
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile      |      |      |
(ENAC) (art. 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per  |      |      |
l'aviazione civile - cap. 2161)....             | 1,01 | 2,11 | 1,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle         |      |      |
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti |      |      |
ad uso abitativo (art. 11, comma 1) (3.1.2.1 -  |      |      |
Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - |      |      |
cap. 1690)....                                  |  -   | 7,15 | 3,56
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle infrastrutture e dei     |      |      |
trasporti . .                                   | 1,02 | 9,33 | 4,62
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA DIFESA                          |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 1352)....                                | 0,01 | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma    |      |      |
dell'organizzazione del Governo a norma         |      |      |
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: -|      |      |
art. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa      |      |      |
(3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap.      |      |      |
1360)....                                       |  -   | 0,36 | 0,18
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia  |      |      |
di corresponsione di contributi dello Stato a   |      |      |
favore dell'Organizzazione idrografica          |      |      |
internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale  |      |      |
per studi ed esperienze di architettura navale  |      |      |
(INSEAN): - art. 1, comma 2: Contributi dello   |      |      |
Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 -          |      |      |
Contributi a enti ed altri organismi - cap.     |      |      |
1354)....                                       |  -   | 0,13 | 0,06
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della difesa . . .             | 0,01 | 0,51 | 0,25
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo     |      |      |
piano nazionale della pesca marittima e misure  |      |      |
in materia di credito peschereccio, nonche' di  |      |      |
riconversione delle unita' adibite alla pesca   |      |      |
con reti da posta derivante: - art. 1, comma 1: |      |      |
Attuazione del piano nazionale della pesca      |      |      |
marittima (2.1.1.0.- Funzionamento - capp. 1173,|      |      |
1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, |      |      |
1477, 1482)....                                 | 0,27 | 0,56 | 0,28
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 2200)....                                | 0,08 | 0,17 | 0,09
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 454 del 1999:            |      |      |
Riorganizzazione del settore della ricerca in   |      |      |
agricoltura, a norma dell'art. 11 della legge   |      |      |
15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per  |      |      |
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura  |      |      |
(CRA) - cap. 2083)....                          | 1,17 | 2,74 | 1,35
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero delle politiche agricole e     |      |      |
forestali . . .                                 | 1,52 | 3,47 | 1,71
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI   |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 190 del 1975: Norme relative al        |      |      |
funzionamento della biblioteca nazionale        |      |      |
centrale {Vittorio Emanuele II} di Roma (3.1.1.0|      |      |
- Funzionamento - Cap. 1941)....                | 0,04 | 0,08 | 0,04
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli   |      |      |
interventi dello Stato a favore dello spettacolo|      |      |
(5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp.|      |      |
2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647)....   |  -   |11,49 | 5,72
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805  |      |      |
del 1975: Organizzazione del Ministero per i    |      |      |
beni culturali e ambientali - Assegnazioni per  |      |      |
il funzionamento degli istituti centrali        |      |      |
(2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262,    |      |      |
1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942....   | 0,08 | 0,18 | 0,09
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla      |      |      |
Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 -|      |      |
Enti e attivita' culturali - cap. 2363)....     |  -   | 0,03 | 0,01
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 466 del 1988: Contributo               |      |      |
all'Accademia nazionale dei Lincei              |      |      |
(3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali          |      |      |
- cap. 2052)....                                | 0,04 | 0,09 | 0,05
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 549 del 1995: Misure di                |      |      |
razionalizzazione della finanza pubblica: - art.|      |      |
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,      |      |      |
associazioni, fondazioni ed altri organismi     |      |      |
(3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi|      |      |
- cap. 2100)....                                | 0,49 | 1,01 | 0,50
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero per i beni e le attivita'      |      |      |
culturali . . .                                 |0,65  |12,88 | 6,41
---------------------------------------------------------------------
MINISTERO DELLA SALUTE                          |      |      |
---------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613  |      |      |
del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana  |      |      |
(3.1.2.20 - Croce rossa italiana - cap.         |      |      |
3453)....                                       | 0,49 | 1,02 | 0,51
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino   |      |      |
della disciplina in materia sanitaria: - art.   |      |      |
12: Fondo da destinare ad attivita' di ricerca e|      |      |
sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica |      |      |
- cap. 3392)....                                |  -   | 6,13 | 3,05
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 267 del 1993:            |      |      |
Riordinamento dell'Istituto superiore di sanita'|      |      |
(3.1.2.16 - Istituto superiore di sanita' - cap.|      |      |
3443)....                                       | 1,33 | 2,76 | 1,36
---------------------------------------------------------------------
Decreto legislativo n. 268 del 1993:            |      |      |
Riordinamento dell'Istituto superiore di        |      |      |
prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 -  |      |      |
Istituto superiore per la prevenzione e la      |      |      |
sicurezza del lavoro - cap. 3447)....           | 1,04 | 2,17 | 1,07
---------------------------------------------------------------------
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli      |      |      |
interventi in materia di animali di affezione e |      |      |
per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 -    |      |      |
Prevenzione del randagismo - cap. 4340)....     | 0,06 | 0,14 | 0,07
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con   |      |      |
modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001:     |      |      |
Agenzia per i servizi sanitari regionali (art.  |      |      |
2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi   |      |      |
sanitari regionali - cap. 3457)...              | 0,08 | 0,17 | 0,08
---------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con  |      |      |
modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003:     |      |      |
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e |      |      |
per la correzione dell'andamento dei conti      |      |      |
pubblici: -  art. 48, comma 9: Agenzia          |      |      |
italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia        |      |      |
italiana del farmaco - capp. 3458, 3459)....    | 0,72 | 1,51 | 0,75
---------------------------------------------------------------------
Totale ministero della salute . . .             | 3,72 |13,89 | 6,88
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                                    |120,00|242,00|122,00
                                                            TABELLA D

            RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
           DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE


====================================================================
   OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO           2005       2006       2007
====================================================================
                                           (migliaia di euro)

    MINISTERO DELL'ECONOMIA
        E DELLE FINANZE

Legge n. 730 del 1983: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono:
Fondo  per  il finanziamento di
esportazioni a pagamento diffe-
rito (Settore n. 9)  (1.2.3.4 -
Fondo unico  da ripartire - In-
vestimenti  incentivi  alle im-
prese - cap. 7005/p) ..........         3.000      3.000       3.000

Legge  n. 183 del 1987: Coordi-
namento delle politiche riguar-
danti  l'appartenenza dell'Ita-
lia  alle  Comunita' europee ed
adeguamento    dell'ordinamento
interno agli atti normativi co-
munitari:

- ART. 5:  Fondo  destinato  al
coordinamento  delle  politiche
riguardanti l'appartenenza del-
l'Italia  alle Comunita'  euro-
pee (Settore n. 27)  (4.2.3.8 -
Fondo di rotazione per le poli-
tiche comunitarie - cap. 7493/p)            -    932.500   4.304.000

Legge  n. 67 del 1988: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
1988):

- ART. 15,  comma 43: Fondo per
il  concorso  statale nel paga-
mento degli interessi  (Settore
n. 10) (3.2.3.19 - Artigiancas-
sa - cap. 7165) ...............        40.000     20.000      10.000

Legge n. 86 del 1989: Norme ge-
nerali   sulla   partecipazione
dell'Italia  al processo norma-
tivo comunitario e sulle proce-
dure di esecuzione degli obbli-
ghi   comunitari   (articolo 3)
(Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fon-
do di rotazione  per le politi-
che comunitarie - cap. 7493/p)              -          -      50.000

Legge n. 97 del 1994: Nuove di-
sposizioni per le  zone montane
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire  -  Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7003/p)         11.000          -           -

Legge  n. 662 del 1996:  Misure
di razionalizzazione  della fi-
nanza pubblica:

- ART. 2, comma 14:  Apporto al
capitale sociale delle Ferrovie
dello Stato spa (Settore n. 11)
(3.2.3.15 - Ferrovie dello Sta-
to - cap. 7122) ...............       400.000  4.000.000   6.300.000

Legge  n. 194 del 1998:  Inter-
venti nel  settore dei traspor-
ti:

- ART. 1, comma 4: Ricapitaliz-
zazione  societa'  di trasporto
aereo (Settore n. 11) (3.2.3.32
-  Ricapitalizzazione  societa'
di trasporto aereo - cap. 7290)       750.000          -           -

Legge  n. 448 del 1998:  Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera c):
Edilizia   sanitaria   pubblica
(Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edi-
lizia sanitaria - cap. 7464) ..             -          -   1.000.000

Legge n. 289 del 2002: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
2003):

- ART. 61,  comma 1:  Fondo per
le aree sottoutilizzate  ed in-
terventi  nelle  medesime  aree
(Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate - cap. 7576) ..        68.000     48.000   7.728.000

- ART. 69, comma 9:  Interventi
autorizzati dall'Unione europea
nel settore  bieticolo-saccari-
fero (Settore n. 21)  (3.2.3.46
- Agenzia per  le erogazioni in
agricoltura - cap. 7375) ......         3.000          -           -

Legge n. 350 del 2003: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
2004):

- ART.  4,  comma  8:  Progetti
strategici  settore informatico
(Settore  n.  27)  (4.2.3.28  -
Fondo  per l'innovazione tecno-
logica - cap. 7579) ...........        65.000          -           -
                                    --------------------------------
                                    1.340.000  5.003.500  19.395.000
                                    --------------------------------

     MINISTERO DEL LAVORO
   E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge  n. 148 del 1993,
convertito,  con modificazioni,
dalla  legge  n. 236  del 1993:
Interventi  urgenti  a sostegno
dell'occupazione:

- ART.  1,  comma 7:  Fondo per
l'occupazione  (Settore  n. 27)
(3.2.3.1  -  Occupazione - cap.
7202) .........................       217.000     60.000      60.000
                                    --------------------------------
                                      217.000     60.000      60.000
                                    --------------------------------

 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 477  del 1998:  Acqui-
sto, ristrutturazione e costru-
zione di immobili da  adibire a
sedi di rappresentanze diploma-
tiche e  di  uffici  consolari,
nonche'  di alloggi per il per-
sonale (Settore n. 17) (6.2.3.3
- Edilizia  di  servizio - cap.
7245) .........................        10.000          -           -
                                    --------------------------------
                                       10.000          -           -
                                    --------------------------------

   MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
        DELL'UNIVERSITA'
        E DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
1987):

- ART.  7,  comma  8:  Edilizia
universitaria  (Settore  n. 23)
(4.2.3.9  -  Fondo  unico   per
l'edilizia universitaria - cap.
7304) .........................         4.430          -           -

Legge  n. 266 del 1997:  Inter-
venti  urgenti  per l'economia:

- ART. 5,  comma  3:  Programma
nazionale di ricerche in Antar-
tide (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico  da ripartire - In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) .............           570          -           -

Legge n. 388 del 2000: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
2001):

- ART. 104, comma 4: Ricerca di
base (Settore n. 13) (4.2.3.8 -
Fondo unico da ripartire -  In-
vestimenti universita' e ricer-
ca - cap. 7302/p) .............         2.000          -           -
                                    --------------------------------
                                        7.000          -           -
                                    --------------------------------

    MINISTERO DELL' INTERNO

Legge  n. 448 del 1998:  Misure
di finanza pubblica per la sta-
bilizzazione e lo sviluppo:

- ART.  27:  Fornitura gratuita
libri di testo  (Settore n. 27)
(2.2.3.6  -  Altri   interventi
enti locali - cap. 7243) ......       103.291    103.291           -
                                    --------------------------------
                                      103.291    103.291           -
                                    --------------------------------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
       E DEI TRASPORTI

Legge  n. 396 del 1990:  Inter-
venti per Roma,  capitale della
Repubblica:

- ART. 10,  comma 1:  Fondo per
attuazione interventi  (Settore
n. 25)  (3.2.3.20  -  Fondo per
Roma capitale - cap. 7657) ....        80.000     70.000           -
                                    --------------------------------
                                       80.000     70.000           -
                                    ================================
TOTALE GENERALE ...............     1.757.291  5.236.791  19.455.000
====================================================================
                                                            TABELLA E

          VARIAZIONI  DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
                                   A SEGUITO
            DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
                           PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

             Nella colonna "definanziamento" il codice "0" indica che
          la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per
          gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi
          previsti;  il  codice  "1"  indica  che  la riduzione viene
          disposta  in  via  permanente  per gli importi stessi, fino
          alla scadenza dell'autorizzazione di spesa. .sp,

                                                           TABELLA E

     VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
  A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
                     PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

====================================================================
  OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO         2005     2006     2007  Definan-
                                                            ziamento
====================================================================
                                          (migliaia di euro)

   MINISTERO DELL'AMBIENTE E
  DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge  n. 426  del 1998:  Nuovi
interventi in campo ambientale:

- ART. 1,  comma 1:  Interventi
di bonifica  e  ripristino  am-
bientale   dei  siti  inquinati
(Settore n. 19) (1.2.3.6 - Fon-
do unico da ripartire  -  Inve-
stimenti difesa del suolo e tu-
tela ambientale - cap. 7090/p)    - 4.500  - 4.500        -        0

   MINISTERO DELLE POLITICHE
     AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 448 del 2001: Disposi-
zioni per la formazione del bi-
lancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato  (legge finanziaria
2002):

- ART.  46,  comma 4:  Fondo in
vestimenti   (Settore   n.  27)
(1.2.10.2 - Fondo  unico da ri-
partire  -  Investimenti  agri-
coltura, foreste e pesca - cap.
7003/p) .......................  - 93.717 - 93.717        -        0
                                 --------------------------
TOTALE GENERALE ...............  - 98.217 - 98.217        -
====================================================================
                                                            TABELLA F

                 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
           ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

                  INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO


 1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. - Interventi a favore delle imprese industriali
 3. - Interventi per calamita' naturali
 4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
 5. - Credito agevolato al commercio
 6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed
      aree limitrofe. Interventi per Venezia
 7. - Provvidenze per l'editoria
 8. - Edilizia residenziale e agevolata
 9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
      Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilita' ordinaria, speciale e di grande
      comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Universita' (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B.: I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 8, 12,
      14, 15, 18, 20, 22, 26


                                                           TABELLA F

 IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
              DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

====================================================================
ESTREMI ED          2005      2006      2007      2008     Anno Li-
OGGETTO DEI                                     e succes-  ter- mi-
PROVVEDIMENTI                                   sivi       mi-  te
RAGGRUPPATI                                                na-  im-
PER SETTORI                                                le   peg.
DI INTERVENTO
ED AMMINISTRAZIONE
====================================================================
                                  (migliaia di euro)

1.   Infrastrut-
ture  portuali e
delle  capitane-
rie di porto.

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Legge n. 358 del
2003: Interventi
per i  porti  di
Termini  Imerese
e di Palermo:

-  ART. 1:  Con-
tributo per  in-
terventi     nel
porto  di   Ter-
mini     Imerese
(3.2.3.8 - Opere
stradali  - cap.
7148) ..........     6.125      -         -           -

- ART. 2,  comma
1:     Autorita'
portuale di  Pa-
lermo (4.2.3.3 -
Opere  marittime
e   portuali   -
cap. 7850)......     4.375      -         -           -
                ----------------------------------------------------
                    10.500      -         -           -
                ----------------------------------------------------

2.  Interventi a
favore delle im-
prese industria-
li.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 144 del
1999:  Misure in
materia di inve-
stimenti, delega
al  Governo  per
il riordino  de-
gli    incentivi
all'occupazione
e della normati-
va che discipli-
na l'INAIL, non-
che' disposizio-
ni  per il rior-
dino  degli enti
previdenziali:

- ART.  22:  Ri-
strutturazione
finanziaria del-
l'Istituto poli-
grafico e  zecca
dello      Stato
(3.2.3.39 - Ser-
vizi  del  Poli-
grafico    dello
Stato   -   cap.
7335) ..........    32.817     32.817     32.817    393.804 2019   3

ATTIVITA'   PRO-
DUTTIVE

Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:

- ART. 4,  comma
3:    Interventi
per  l'industria
aeronautica (li-
mite    impegno)
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti   -
Incentivi   alle
imprese  -  cap.
7420/p) ........    50.000    100.000    100.000      -            3

Legge n. 448 del
1998: Misure  di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione   e   lo
sviluppo:

- ART. 52, comma
1:  Fondo  unico
per gli incenti-
vi alle  imprese
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti   -
Incentivi   alle
imprese  -  cap.
7420/p) ........   100.000    100.000       -         -         3

Legge n. 388 del
2000:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2001):

- ART. 144, com-
ma  3:  Sviluppo
dell'industria a
tecnologia avan-
zata (limite im-
pegno)  (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle  imprese
- cap. 7421) ...    30.000     30.000     30.000      -            3
               -----------------------------------------------------
                   212.817    262.817    162.817    393.804

3.    Interventi
per    calamita'
naturali.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Decreto-legge n.
142  del   1991,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
195   del  1991:
Provvedimenti in
favore delle po-
polazioni  delle
province di  Si-
racusa,  Catania
e Ragusa colpite
dal    terremoto
del     dicembre
1990   ed  altre
disposizioni  in
favore delle zo-
ne   danneggiate
da   eccezionali
avversita' atmo-
sferiche     dal
giugno  1990  al
gennaio 1991:

- ART. 6,  comma
1:     Reintegro
Fondo protezione
civile (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio    dei
ministri -  Pro-
tezione civile -
cap. 7446/p) ...   127.000    100.000        -        -            3

Legge n. 433 del
1991:   Disposi-
zioni per la ri-
costruzione e la
rinascita  delle
zone colpite da-
gli  eventi  si-
smici del dicem-
bre  1990  nelle
province di  Si-
racusa,  Catania
e Ragusa:

- ART. 1,  comma
1:    Contributo
straordinario
alla Regione si-
ciliana  per  la
ricostruzione
dei comuni  col-
piti  da  eventi
sismici (4.2.3.1
- Risanamento  e
ricostruzione
zone terremotate
- cap. 7451) ...    50.000     50.000        -        -            3

Decreto-legge n.
6 del 1998, con-
vertito, con mo-
dificazioni,
dalla  legge  n.
61 del 1998: Ul-
teriori   inter-
venti urgenti in
favore delle zo-
ne   terremotate
delle    regioni
Marche  e Umbria
e di altre  zone
colpite da even-
ti calamitosi:

- ART. 15, comma
1:    Contributi
straordinari al-
le regioni  Mar-
che e Umbria per
la ricostruzione
delle zone  col-
pite dagli even-
ti sismici  (li-
mite    impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........    15.000     15.000     15.000         -        3

- ART. 21, comma
1:    Contributi
straordinari al-
la regione  Emi-
lia-Romagna    e
alla   provincia
di       Crotone
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........    18.076     18.076     18.076    180.760 2017   3

Decreto-legge n.
180   del  1998,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
267  del   1998:
Misure   urgenti
per  la  preven-
zione  del  ris-
chio  idrogeolo-
gico ed a favore
delle zone  col-
pite da disastri
franosi    nella
regione   Campa-
nia:

- ART. 4,  comma
5: Piani di  in-
sediamenti  pro-
duttivi  e   ri-
localizzazione
delle  attivita'
produttive
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........     2.066      2.066      2.066          -        3

Decreto-legge n.
132   del  1999,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
226   del  1999:
Interventi   ur-
genti in materia
di    protezione
civile:

- ART. 4,  comma
1: Contributi in
favore delle re-
gioni  Basilica-
ta,  Calabria  e
Campania colpite
da eventi  cala-
mitosi (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio    dei
ministri -  Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ...    24.273     24.273     24.273    291.283 2019   3

- ART. 4,  comma
2:    Contributi
per il  recupero
degli    edifici
monumentali pri-
vati (3.2.10.3 -
Presidenza   del
Consiglio    dei
ministri  - Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ...     1.549      1.549      1.549     19.110 2019   3

- ART. 7,  comma
1: Contributi  a
favore delle re-
gioni Emilia-Ro-
magna,   Friuli-
Venezia  Giulia,
Liguria e Tosca-
na colpite da e-
venti calamitosi
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........    17.043     17.043     17.043    204.517 2019   3

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 4,  comma
91: Prosecuzione
degli interventi
di ricostruzione
nei    territori
colpiti da cala-
mita'  naturali,
di cui al decre-
to del Presiden-
te del Consiglio
dei  ministri 29
novembre    2002
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........    10.000     10.000     10.000     10.000        3

- ART. 4,  comma
95: Prosecuzione
lavori di  rico-
struzione  degli
immobili danneg-
giati dal  sisma
del 7  e 11 mag-
gio 1984 (limite
impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7445) ..........     1.000      1.000      1.000          -        3

Decreto-legge n.
355  del   2003,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
47   del   2004:
Proroga  di ter-
mini previsti da
disposizioni le-
gislative:

- ART. 20, comma
1:   Proroga   e
completamento
degli interventi
a favore dei co-
muni colpiti  da
eventi sismici e
altre  calamita'
(limite impegno)
(3.2.10.3 - Pre-
sidenza del Con-
siglio dei mini-
stri - Protezio-
ne civile - cap.
7443/p) ........     5.000      5.000      5.000      5.000        3

- ART.   20-bis,
comma 1, lettera
a): Proroga  de-
gli   interventi
nei  comuni  del
Friuli-Venezia
Giulia  e  della
provincia di Bo-
logna colpiti da
calamita'  natu-
rali (limite im-
pegno) (3.2.10.3
- Presidenza del
Consiglio    dei
ministri -  Pro-
tezione civile -
cap. 7443/p) ...    12.500     12.500     12.500     12.500        3

AMBIENTE E  TER-
RITORIO

Decreto-legge n.
180   del  1998,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
267   del  1998:
Misure   urgenti
per  la  preven-
zione  del  ris-
chio  idrogeolo-
gico ed a favore
delle  zone col-
pite da disastri
franosi    nella
regione   Campa-
nia:

- ART. 1,  comma
2:   Misure   di
prevenzione  per
le aree  a  ris-
chio (1.2.3.6  -
Fondo  unico  da
ripartire -  In-
vestimenti dife-
sa del  suolo  e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p)   50.000     50.000          -          -        3
                ----------------------------------------------------
                   333.507    306.507    106.507    723.170
                ----------------------------------------------------

4.    Interventi
nelle  aree sot-
toutilizzate.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 64  del
1986  e  art.  6
del decreto-leg-
ge  n.  166  del
1989,  converti-
to, con  modifi-
cazioni,   dalla
legge n. 246 del
1989: Disciplina
organica    del-
l'intervento
straordinario
nel  Mezzogiorno
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p) .   474.685    400.000    100.000          -        3

Legge n. 289 del
2002:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2003):

- ART. 61, comma
1: Fondo per  le
aree   sottouti-
lizzate  ed  in-
terventi   nelle
medesime    aree
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p  -
5.2.3.19  - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7672) ... 3.030.116  7.307.900  6.878.000  6.800.000        3

- ART. 62, comma
1:  Incentivi a-
gli investimenti
(6.2.3.12 - Cre-
diti  di imposta
-   capp.  7790,
7791, 7793) .... 1.000.000  1.265.000          -          -        3

- ART 94,  comma
14:   Estensione
credito  d'impo-
sta investimenti
(4.2.3.27 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7576/p) .     2.000          -          -          -

ATTIVITA'   PRO-
DUTTIVE

Decreto-legge n.
415   del  1992,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
488  del   1992:
Rifinanziamento
della  legge   1
marzo  1986,  n.
64, recante  di-
sciplina organi-
ca   dell'inter-
vento  straordi-
nario nel Mezzo-
giorno:

- ART. 1,  comma
2: Interventi di
agevolazione al-
le     attivita'
produttive
(3.2.3.8 - Fondo
investimenti   -
Incentivi   alle
imprese  -  cap.
7420/p) ........   700.000     50.000          -          -        3

Legge n. 208 del
1998: Attivazio-
ne delle risorse
preordinate dal-
la legge  finan-
ziaria per l'an-
no 1998 al  fine
di    realizzare
interventi nelle
aree   depresse.
Istituzione   di
un fondo rotati-
vo per il finan-
ziamento     dei
programmi     di
promozione   im-
prenditoriale
nelle  aree  de-
presse:

- ART. 1,  comma
1:  Prosecuzione
degli interventi
per le aree  de-
presse  (3.2.3.8
- Fondo investi-
menti - Incenti-
vi alle  imprese
- cap. 7420/p) .   975.702  1.400.000          -          -        3

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 4,  comma
86: Trasferimen-
to di opere  in-
frastrutturali
alle regioni Ba-
silicata e  Cam-
pania  (3.2.3.15
- Aree sottouti-
lizzate  -  cap.
7382) ........       3.500      3.500          -          -        3

ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RICER-
CA

Decreto legisla-
tivo n. 297  del
1999:   Riordino
della disciplina
e    snellimento
delle  procedure
per il  sostegno
della    ricerca
scientifica    e
tecnologica, per
la    diffusione
delle   tecnolo-
gie, per la  mo-
bilita' dei  ri-
cercatori:

- ART. 5:  Fondo
agevolazioni per
la       ricerca
(4.2.3.5  -  Ri-
cerca  applicata
- cap.  7254/p -
4.2.3.11 - Fondi
rotativi -  cap.
7308/p) ........    40.000          -          -          -

Legge n. 289 del
2002:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2003):

- ART. 61, comma
1: Fondo per  le
aree   sottouti-
lizzate  ed  in-
terventi   nelle
medesime    aree
(4.2.3.5  -  Ri-
cerca  applicata
- capp.  7254/p.
7256 -  4.2.3.11
- Fondi rotativi
- cap. 7308/p) .   447.390    100.000          -          -        3

COMUNICAZIONI

Legge n. 289 del
2002:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2003):

- ART. 61, comma
1: Fondo per  le
aree   sottouti-
lizzate  ed  in-
terventi   nelle
medesime    aree
(2.2.3.4 -  Reti
di comunicazione
- cap. 7230) ...    10.000     34.780     50.000     50.000        3
                 ---------------------------------------------------
                 6.683.393 10.561.180  7.028.000  6.850.000
                 ---------------------------------------------------

6. Interventi  a
favore della re-
gione Friuli-Ve-
nezia Giulia  ed
aree  limitrofe.
Interventi   per
Venezia.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 26  del
1986:  Incentivi
per  il rilancio
dell'economia
delle   province
di Trieste e Go-
rizia:

- ART. 6,  primo
comma,   lettera
b):  Fondo   per
Trieste (4.2.3.7
- Fondo per  gli
interventi   nel
territorio    di
Trieste  -  cap.
7490) ..........     5.000          -          -          -

ATTIVITĄ PRODUT-
TIVE

Legge n. 26  del
1986:  Incentivi
per il  rilancio
dell'economia
delle   province
di Trieste e Go-
rizia:

- ART. 6,  primo
comma,   lettera
c):  Fondo   per
Gorizia
(3.2.3.15 - Aree
sottoutilizzate
- cap. 7380) ...     5.000          -          -          -

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Legge n. 798 del
1984;  legge  n.
295  del   1998,
articolo 3, com-
ma 2;  legge  n.
448  del   1998,
articolo     50,
comma 1, lettera
b): Prosecuzione
degli interventi
per  la   salva-
guardia di Vene-
zia:

- ART. 3,  primo
comma,   lettera
a): Riequilibrio
idrogeologico
laguna  (2.2.3.7
- Interventi per
Venezia -  cap.
7197) ..........     3.000      3.000          -          -        3
                 ---------------------------------------------------
                    13.000      3.000          -          -
                 ---------------------------------------------------

7.   Provvidenze
per  l'editoria.

BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

Legge n. 549 del
1995: Misure  di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:

- ART. 2,  comma
32: Mutui agevo-
lati per  l'edi-
toria   libraria
(2.2.10.3 - Fon-
do unico da  ri-
partire -  Inve-
stimenti  patri-
monio  culturale
- cap. 7370/p) .     2.582          -          -          -
                 ---------------------------------------------------
                     2.582          -          -          -
                 ---------------------------------------------------

9.  Mediocredito
centrale  -  Si-
mest spa.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Decreto-legge n.
251   del  1981,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
394   del  1981:
Provvedimenti
per il  sostegno
delle   esporta-
zioni italiane:

- ART. 2:  Fondo
rotativo  finan-
ziamento  impre-
se  esportatrici
(3.2.3.33 -  So-
stegno finanzia-
rio del  sistema
produttivo     -
cap. 7301) .....    52.000     50.000          -          -       3

Legge n. 730 del
1983:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 1984):

- ART. 18, commi
ottavo  e  nono:
Fondo per il fi-
nanziamento   di
esportazioni   a
pagamento diffe-
rito (1.2.3.4  -
Fondo  unico  da
ripartire -  In-
vestimenti   in-
centivi alle im-
prese   -   cap.
7005/p) ........     3.000      3.000      3.000          -       3

Decreto-legge n.
691  del   1994,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
35 del 1995: Mi-
sure urgenti per
la ricostruzione
e   la   ripresa
delle  attivita'
produttive  nel-
le zone  colpite
dalle ecceziona-
li    avversita'
atmosferiche   e
dagli eventi al-
luvionali  nella
prima decade del
mese di novembre
1994:

- ART. 2,  comma
1;   Fondo   per
contributi conto
interessi su fi-
nanziamenti con-
cessi (1.2.3.4 -
Fondo  unico  da
ripartire -  In-
vestimenti   in-
centivi alle im-
prese   -   cap.
7005/p) ........   100.000          -          -          -

Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:

- Art. 12, comma
1:    Contributi
per   l'acquisto
di nuove macchi-
ne      utensili
(3.2.3.33 - Sos-
tegno  finanzia-
rio del  sistema
produttivo     -
cap. 7299/p) ...    38.734     38.734     38.734          -       3

- ART. 12, comma
2: Finanziamento
di  esportazioni
a pagamento dif-
ferito  (1.2.3.4
- Fondo unico da
ripartire -  In-
vestimenti   in-
centivi alle im-
prese - cap.
7005/p) ........    25.823     25.823     25.823    180.759 2008   3
                 ---------------------------------------------------
                   219.557    117.557     67.557    180.759
                 ---------------------------------------------------

10. Artigiancas-
sa.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 67  del
1988:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 1988):

- ART. 15, comma
43: Fondo per il
concorso statale
nel    pagamento
degli  interessi
(3.2.3.19 -  Ar-
tigiancassa    -
cap. 7165) .....    40.000     20.000     10.000          -       3
                 ---------------------------------------------------
                    40.000     20.000     10.000          -
                 ---------------------------------------------------

11.   Interventi
nel settore  dei
trasporti.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 662 del
1996: Misure  di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:

- ART. 2,  comma
14:  Apporto  al
capitale sociale
delle   Ferrovie
dello Stato  spa
(3.2.3.15 - Fer-
rovie dello Sta-
to - cap. 7122)  2.982.000  3.257.596  3.600.000 14.700.000 2008   3

Decreto-legge n.
457  del   1997,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
30 del 1998: Di-
sposizioni   ur-
genti   per   lo
sviluppo     del
settore      dei
trasporti      e
l'incremento
dell'occupazione:

- ART. 10, comma
1:    Contributi
alle    Ferrovie
dello Stato  spa
per il completa-
mento della  li-
nea  ferroviaria
Genova-Ventimi-
glia  e  per  la
progettazione
del nodo  ferro-
viario di  Geno-
va  (3.2.3.15  -
Ferrovie   dello
Stato   -   cap.
7123/p) ........     1.808      1.808      1.808      1.808 2008   3

Legge n. 194 del
1998: Interventi
nel settore  dei
trasporti:

- ART. 1,  comma
4:  Ricapitaliz-
zazione societa'
di trasporto ae-
reo (3.2.3.32  -
Ricapitalizza-
zione   societa'
di trasporto ae-
reo - cap. 7290)   750.000          -          -          -

Legge n. 354 del
1998: Piano tri-
ennale  per   la
soppressione  di
passaggi  a  li-
velli sulle  li-
nee  ferroviarie
dello Stato. Mi-
sure per il  po-
tenziamento   di
itinerari ferro-
viari di  parti-
colare rilevanza:

- ART. 1,  comma
3:  Apporto   al
capitale sociale
delle   Ferrovie
dello Stato  spa
per   il   piano
triennale     di
soppressione  di
passaggi  a  li-
vello  (3.2.3.15
- Ferrovie dello
Stato   -   cap.
7123/p) ........    56.810     56.810     56.810          -        3

- ART. 3: Poten-
ziamento e ammo-
dernamento di i-
tinerari  ferro-
viari  (3.2.3.15
- Ferrovie dello
Stato   -   cap.
7123/p) ........   129.114    129.114    229.114          -        1

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Legge n. 194 del
1998: Interventi
nel settore  dei
trasporti:

- ART. 2,  comma
5:  Acquisto  di
autobus e di al-
tri   mezzi   di
trasporto     di
persone (5.2.3.8
- Trasporti pub-
blici locali   -
cap. 8151/p) ...   100.709    100.709    100.709    402.837 2011   3

- ART. 2,  comma
10: Parco  auto-
mobilistico  re-
gione    Sicilia
(5.2.3.8 - Tras-
porti   pubblici
locali  -   cap.
8151/p) ........  516        516        516      2.580 2012   3

- ART. 3,  comma
1:    Contributi
per la realizza-
zione  dei  pas-
santi ferroviari
di Milano  e  di
Torino  (5.2.3.9
- Trasporto  ra-
pido di massa  -
cap. 8164) .....    25.823     25.823     25.823     36.152 2009   3
                 ---------------------------------------------------
                 4.046.780  3.572.376  4.014.780 15.143.377
                 ---------------------------------------------------

13.   Interventi
nel settore del-
la ricerca.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Decreto-legge n.
269   del  2003,
convertito, con
modificazioni,
dalla  legge  n.
326  del   2003:
Disposizioni ur-
genti per  favo-
rire lo sviluppo
e per la  corre-
zione dell'anda-
mento dei  conti
pubblici:

- ART. 4,  comma
10:   Fondazione
Istituto italia-
no di tecnologia
(3.2.3.50 -  Is-
tituto  italiano
di tecnologia  -
cap. 7380) .....    51.000    124.000    125.000    700.000 2014   3

ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA'  E  RI-
CERCA

Legge n. 266 del
1997: Interventi
urgenti per l'e-
conomia:

- ART. 5,  comma
3: Programma na-
zionale  di  ri-
cerche in Antar-
tide (4.2.3.8  -
Fondo  unico  da
ripartire  - In-
vestimenti  uni-
versita'  e  ri-
cerca   -   cap.
7302/p) ........    28.975          -          -          -

Legge n. 388 del
2000:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2001):

- ART. 104, com-
ma 4: Ricerca di
base (4.2.3.8  -
Fondo  unico  da
ripartire -  In-
vestimenti  uni-
versita'  e  ri-
cerca   -   cap.
7302/p) ........   102.000          -          -          -

SALUTE

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 3,  comma
127: Integrazio-
ne poli  di  ec-
cellenza ospeda-
liera    (limite
impegno) (3.2.3.2
- Ricerca scien-
tifica   -  cap.
7212) ..........     5.500      5.500      5.500          -        3
                 ---------------------------------------------------
                   187.475    129.500    130.500    700,000
                 ---------------------------------------------------

16.   Interventi
per la  viabili-
ta'   ordinaria,
speciale   e  di
grande comunica-
zione.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Decreto-legge n.
138  del   2002,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
178   del  2002:
Interventi   ur-
genti in materia
tributaria,   di
privatizzazioni,
di  contenimento
della spesa far-
maceutica e  per
il sostegno del-
l'economia nelle
aree svantaggia-
te:

- ART. 7: Appor-
to  al  capitale
sociale  dell'A-
NAS spa (3.2.3.48
-  ANAS   -  cap.
7372) ...........  588.360    500.000          -          -        3

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Legge n. 662 del
1996: Misure  di
razionalizzazio-
ne della finanza
pubblica:

- ART. 2,  comma
86: Completamen-
to del raddoppio
dell'autostrada
A6 Torino-Savona
(3.2.3.8 - Opere
stradali -  cap.
7142) ..........    10.329     10.329     10.329     92.963 2016   3

- ART. 2,  comma
87: Avvio  della
realizzazione
della   variante
di valico Firen-
ze-Bologna
(3.2.3.8 -  Ope-
re  stradali   -
cap. 7143) .....    10.329     10.329     10.329     92.963 2016   3

Decreto-legge n.
67   del   1997,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
135   del  1997:
Disposizioni ur-
genti per  favo-
rire   l'occupa-
zione:

-  ART.  19-bis,
comma 1: Realiz-
zazione e poten-
ziamento  tratte
autostradali
(3.2.3.8 -  Ope-
re  stradali   -
cap. 7144) .....    38.734     38.734     38.734    451.902 2017   3

Legge n. 413 del
1998:   Rifinan-
ziamento   degli
interventi   per
l'industria can-
tieristica    ed
armatoriale   ed
attuazione della
normativa  comu-
nitaria di  set-
tore:

- ART. 11: Risa-
namento del sis-
tema  idroviario
padano-veneto
(limite impegno)
(4.2.3.7  - Sis-
temi idroviari -
cap. 7900) .....    20.000     20.000     20.000          -        3

Legge n. 448 del
2001:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2002):

- ART. 45, comma
3: Infrastruttu-
re per la  mobi-
lita'  Fiere  di
Bari,    Verona,
Foggia e  Padova
(limite impegno)
(5.2.3.9 - Tras-
porto rapido  di
massa   -   cap.
8168) ..........     2.000      2.000      2.000          -        3
                 ---------------------------------------------------
                   669.752    581.392     81.392    637.828
                 ---------------------------------------------------

17.    Edilizia:
penitenziaria,
giudiziaria, sa-
nitaria, di ser-
vizio.

ECONOMIA  E  FI-
NANZE

Legge n. 448 del
1998: Misure  di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione   e   lo
sviluppo:

- ART. 50, comma
1,  lettera  c):
Edilizia sanita-
ria     pubblica
(4.2.3.3  - Edi-
lizia  sanitaria
- cap. 7464) ...   661.119    640.000    700.000  3.100.000        3

- ART. 50, comma
1,  lettera  f):
Mutui per  manu-
tenzione straor-
dinaria   uffici
giudiziari  (li-
mite    impegno)
(4.2.3.15 - Edi-
lizia  giudizia-
ria - cap. 7528)     7.000      7.000      7.000          -        3

Legge n. 350 del
2003:  Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 3,  comma
144: Risanamento
Policlinico  Um-
berto I di  Roma
(4.2.3.21 -  Re-
gioni a  statuto
ordinario - cap.
7560) ..........    60.000     60.000     15.000          -        3

Decreto-legge n.
79   del   2004,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
139  del   2004:
Disposizioni ur-
genti in materia
di sicurezza  di
grandi  dighe  e
di edifici isti-
tuzionali:

- ART.    5-ter:
Sicurezza edifi-
ci istituzionali
(4.2.3.33  - Si-
curezza  edifici
istituzionali  -
cap. 7588) .....    55.000     45.000          -          -        3

AFFARI ESTERI

Legge n. 477 del
1998:  Acquisto,
ristrutturazione
e costruzione di
immobili da adi-
bire a  sedi  di
rappresentanze
diplomatiche   e
di uffici conso-
lari, nonche' di
alloggi  per  il
personale
(6.2.3.3 -  Edi-
lizia di  servi-
zio - cap. 7245)    10.000          -          -          -

INFRASTRUTTURE
E TRASPORTI

Legge n. 910 del
1986:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 1987):

- ART. 7.  comma
6: Completamento
delle opere,  di
cui al programma
costruttivo pre-
disposto d'inte-
sa con il Mini-
stro di grazia e
giustizia per
gli immobili da
destinare agli
istituti di pre-
venzione e pena
(3.2.3.7 - Edi-
lizia giudizia-
ria - cap. 7473)   150.000     50.000          -          -        3
                 ---------------------------------------------------
                   943.119    802.000    722.000  3.100.000
                ---------------------------------------------------

19. Difesa del
suolo e tutela
ambientale.

ECONOMIA E
FINANZE

Legge n. 183 del
1989 e  decreto-
legge n. 398 del
1993,  converti-
to, con  modifi-
cazioni,   dalla
legge n. 493 del
1993   (articolo
12):  Norme  per
il     riassetto
organizzativo  e
funzionale della
difesa del  suo-
lo:

- ART. 12: Piani
di bacino di di-
fesa del   suolo
(1.2.3.6 - Fondo
unico da  ripar-
tire -  Investi-
menti difesa del
suolo e   tutela
ambientale -
cap. 7003/p) ....  100.000          -          -          -

Legge  n. 97 del
1994: Nuove  di-
sposizioni   per
le zone  montane
(1.2.3.6 - Fondo
unico da  ripar-
tire  - Investi-
menti difesa del
suolo e  tutela
ambientale -
cap. 7003/p) ...    31.000          -          -          -

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni   per  la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 4,  comma
97:    Riassetto
idrogeologico
(limite impegno)
(5.2.3.7 - Cala-
mita' naturali e
danni bellici -
cap. 7658) ......    2.000      2.000      2.000          -        3

AMBIENTE E
TERRITORIO

Legge  n.    979
del 1982: Dispo-
sizioni  per la
difesa del mare:

- ART. 7: Difesa
del mare (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire - Inve-
stimenti  difesa
del suolo e tute-
la ambientale -
cap. 7090/p) ....   10.500          -          -          -

Legge n. 183 del
1989  e decreto-
legge n. 398 del
1993, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 493
del 1993 (articolo
12): Norme per il
riassetto  orga-
nizzativo e fun-
zionale    della
difesa del suolo
(1.2.3.6 - Fondo
unico da  ripar-
tire - Investimen-
ti difesa del suo-
lo e tutela am-
bientale  - cap.
7090/p)            200.000    200.000          -          -        3

Legge n. 36  del
1994:   Disposi-
zioni in materia
di risorse idri-
che  (limite im-
pegno)  (3.2.3.4
- Acquedotti, fo-
gnature ed opere
igienico-sanitarie
- cap. 7645).       20.000     20.000     20.000          -        3

Legge n. 426 del
1998: Nuovi  in-
terventi in cam-
po   ambientale:

- ART. 1.  comma
1: Interventi di
bonifica  e  ri-
pristino ambien-
tale  dei  siti
inquinati (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire -  In-
vestimenti dife-
sa  del  suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p)   47.667     14.307          -          -        3

Legge n. 448 del
1998:  Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione   e   lo
sviluppo:

- ART.  49: Pro-
grammi di tutela
ambientale (1.2.3.6
- Fondo unico da
ripartire -  In-
vestimenti dife-
sa del  suolo e
tutela ambienta-
le - cap. 7090/p)  100.000          -          -          -

POLITICHE
AGRICOLE

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni per la for-
mazione  del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo  Stato (legge
finanziaria 2004):

- ART. 4, comma
31: Recupero ri-
sorse    idriche
(limite impegno)
(3.2.3.3 - Boni-
fica,  migliora-
mento e sviluppo
fondiario - cap.
7453) ...........   50.000     50.000     50.000     50.000        3
                 ---------------------------------------------------
                   561.167    286.307     72.000     50.000
                 ---------------------------------------------------

21. Interventi
in agricoltura.

ECONOMIA
E FINANZE

Legge n. 289 del
2002:   Disposi-
zioni   per  la
formazione   del
bilancio annuale
e   pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2003):

- ART. 69. comma
9:    Interventi
autorizzati
dall'Unione  eu-
ropea nel setto-
re    bieticolo-
saccarifero
(3.2.3.46 - Agen-
zia per  le ero-
gazioni in agri-
coltura  -  cap.
7375)                3.000          -          -          -

Decreto legisla-
tivo n. 102  del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese  agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1, comma 2,
lettera  i),del-
la legge 7 marzo
2003,     n. 38:

- ART. 15, comma
2, secondo peri-
odo:   Fondo  di
solidarieta' na-
zionale - inter-
venti  indenniz-
zatori  (3.2.4.3
- Fondo di soli-
darieta'  nazio-
nale - cap. 7411)  100.000    100.000          -          -        3

POLITICHE
AGRICOLE

Decreto legisla-
tivo n.  102 del
2004: Interventi
finanziari a so-
stegno delle im-
prese  agricole,
a norma dell'ar-
ticolo 1,  comma
2,  lettera  i),
della   legge  7
marzo 2003, n. 38:

- ART. 15, comma
2,  primo perio-
do: Fondo di so-
lidarieta' nazi-
onale - incenti-
vi  assicurativi
(3.2.3.3 - Boni-
fica,  migliora-
mento e sviluppo
fondiario - cap.
7439) ...........  100.000          -          -          -
                 ---------------------------------------------------
                   203.000    100.000          -          -
                 ---------------------------------------------------

23.  Universita'
(compresa edili-
zia).

ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA'  E  RI-
CERCA

Legge n. 910 del
1986: Disposizio-
ni  per la for-
mazione del  bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato  (legge
finanziaria 1987):

- ART. 7,  comma
8: Edilizia uni-
versitaria (4.2.3.9
-  Fondo   unico
per   l'edilizia
universitaria -
cap. 7304) ......  154.430    150.000          -          -        3
                 ---------------------------------------------------
                   154.430    150.000          -          -
                 ---------------------------------------------------

24. Impiantisti-
ca sportiva.

ECONOMIA
E FINANZE

Legge n. 350 del
2003: Disposizi-
oni per  la for-
mazione  del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato  (legge
finanziaria 2004):

- ART. 3,  comma
128: Prosecuzio-
ne interventi gio-
chi     olimpici
"Torino    2006"
(limite impegno)
(3.2.3.44 - Gio-
chi olimpici in-
vernali -   cap.
7366). ..........    3.500      3.500      3.500          -        3
                 ---------------------------------------------------
                     3.500      3.500      3.500          -
                 ---------------------------------------------------

25. Sistemazione
aree     urbane.

ECONOMIA E
FINANZE

Legge n. 448 del
2001: Disposizio-
ni per la  forma-
zione del  bilan-
cio annuale e plu-
riennale dello Sta-
to (legge finan-
ziaria 2002):

- ART. 54: Fondo
nazionale per il
sostegno    alla
progettazione
delle opere pub-
bliche delle re-
gioni  e   degli
enti      locali
(5.2.3.17 - Fon-
do progettazione
opere  pubbliche
- cap. 7719) ...    15.000          -          -          -

INFRASTRUTTURE
E    TRASPORTI

Decreto-legge n.
166   del  1989,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
246 del 1989: In-
terventi urgenti
per il   risana-
mento e lo  svi-
luppo della cit-
ta'  di   Reggio
Calabria:

- ART. 1:   Con-
tributo  straor-
dinario al comu-
ne di Reggio Ca-
labria   (limite
impegno) (3.2.3.3
- Interventi nel-
le grandi citta'
- cap. 7374) ....    7.500      7.500      7.500          -        3

Legge n. 396 del
1990: Interventi
per Roma,  capi-
tale       della
Repubblica:

- ART. 10, comma
1: Fondo per at-
tuazione  inter-
venti  (3.2.3.20
- Fondo per Roma
capitale -  cap.
7657) ...........   80.000     70.000          -          -        3

Legge n. 376 del
2003:  Finanzia-
mento di  inter-
venti per  opere
pubbliche:

- ART. 1: Finan-
ziamento per in-
terventi  per o-
pere   pubbliche
(2.2.3.5 - Opere
varie - cap. 7162
- 3.2.3.9 -  Ope-
re varie -  cap.
7512 -  4.2.3.15
- Opere  varie -
cap.     7980 -
5.2.3.14 - Opere
varie - cap. 8220)  71.327          -          -          -

Decreto-legge n.
113   del  2004,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
164   del  2004:
Disposizioni per
assicurare    la
funzionalita'
dell'Agenzia eu-
ropea per la si-
curezza  alimen-
tare:

- ART. 1,  comma
1: Limite di im-
pegno  a  favore
del  comune   di
Parma (limite im-
pegno)  (3.2.3.8
- Opere stradali
- cap. 7480) ....    6.450      6.450      6.450          -        3

SALUTE

Legge n. 448 del
1998:  Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione    e  lo
sviluppo:

- ART. 71, comma
1:    Interventi
sanitari     nei
grandi    centri
urbani  (2.2.3.3
- Riqualificazio-
ne   assistenza
sanitaria - cap.
7111) ..........   100.000    160.000          -          -        3
                 ---------------------------------------------------
                   280.277    243.950     13.950          -
                 ---------------------------------------------------

27. Interventi
diversi.

ECONOMIA
E FINANZE

Legge  n. 7  del
1981 e legge  n.
49   del   1987:
Stanziamenti ag-
giuntivi     per
l'aiuto pubblico
a  favore    dei
Paesi in via di
sviluppo (3.2.4.4
- Fondo rotativo
per la  coopera-
zione  allo svi-
luppo - cap. 7415)   20.000         -          -          -

Legge n. 183 del
1987:  Coordina-
mento  delle po-
litiche  riguar-
danti l'apparte-
nenza  dell'ita-
lia alle Comuni-
ta'  europee  ed
adeguamento
dell'ordinamento
interno agli at-
ti normativi co-
munitari:

- ART. 5:  Fondo
destinato al co-
ordinamento del-
le politiche ri-
guardanti  l'ap-
partenenza
dell'Italia alle
Comunita'  euro-
pee   (4.2.3.8 -
Fondo  di  rota-
zione per le po-
litiche  comuni-
tarie   -  cap.
7493/p) ........  4.189.300 4.232.500  4.204.000  5.600.000        3

Legge n.  67 del
1988:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 1988):

- ART. 17, comma
35: Somme occor-
renti per soppe-
rire  ai  minori
finanziamenti
decisi     dalla
Banca europea per
gli investimenti
(5.2.3.4  - Pro-
getti immediata-
mente eseguibili
- cap. 7646) ....   13.000         -          -          -

Legge n. 86  del
1989:  Norme ge-
nerali     sulla
partecipazione
dell'Italia   al
processo  norma-
tivo comunitario
e sulle procedu-
re di esecuzione
degli   obblighi
comunitari  (ar-
ticolo 3) (4.2.3.8
- Fondo di rota-
zione per le po-
litiche  comuni-
tarie   -   cap.
7493/p)              50.000    50.000     50.000          -        3

Legge n. 362 del
1998:   Edilizia
scolastica:

- ART. 1,  comma
1: Edilizia sco-
lastica  (limite
impegno) (3.2.3.9
- Edilizia  sco-
lastica  -  cap.
7080) ...........    30.987    30.987     30.987          -        3

Legge n. 144 del
1999:  Misure in
materia di inve-
stimenti, delega
al Governo per il
riordino   degli
incentivi
all'occupazione
e della normati-
va che discipli-
na      l'INAIL,
nonche' disposi-
zioni per il ri-
ordino degli en-
ti previdenziali:

- ART. 28: Meta-
nizzazione comu-
ni montani  cen-
tro-nord (3.2.3.17
- Metanizzazione
- cap. 7151) ...      5.165     5.165      5.165     10.328 2009   3

Legge n. 448 del
2001:   Disposi-
zioni per la for-
mazione  del bi-
lancio annuale e
pluriennale del-
lo Stato  (legge
finanziaria 2002):

- ART. 55: Fondo
nazionale per la
realizzazione di
infrastrutture
di interesse lo-
cale (5.2.3.18 -
Province, comuni
e comunita' mon-
tane - cap. 7720)    50.000         -          -          -

Legge n. 291 del
2003:   Disposi-
zioni  in  mate-
ria di interven-
ti  per i beni e
le attivita'
culturali,    lo
sport, l'univer-
sita'  e  la ri-
cerca e costitu-
zione  della So-
cieta'  per  lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura  e dello
spettacolo - Ar-
cus Spa:

- ART. 1,  comma
1:    Interventi
per  i beni e le
attivita' cultu-
rali,  l'univer-
sita', la ricer-
ca e  lo   sport
(4.2.3.21 -  Re-
gioni a  statuto
ordinario - cap.
7561) ..........     1.000         -          -          -

Legge n. 350 del
2003:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2004):

- ART. 4.  comma
8:      Progetti
strategici  set-
tore informatico
(4.2.3.28 - Fon-
do per l'innova-
zione tecnologi-
ca - cap.  7579)    130.000    65.000          -          -        3

ATTIVITA'
PRODUTTIVE

Legge n. 239 del
2004:   Riordino
del      settore
energetico,
nonche'   delega
al  Governo  per
il     riassetto
delle   disposi-
zioni vigenti in
materia di energia:

- ART. 1,  comma
119: Riordino del
settore  energe-
tico (4.2.10.2 -
Fondo   riordino
settore  energe-
tico - cap. 7810)    10.000    10.000          -          -        3

LAVORO E POLITI-
CHE SOCIALI

Decreto-legge n.
791   del  1981,
convertito,  con
modificazioni,
dalla legge n.
54 del 1982: Di-
sposizioni    in
materia   previ-
denziale:

- ART. 12:   Fi-
nanziamento del-
le  attivita' di
formazione  pro-
fessionale
(10.2.3.1 - For-
mazione  profes-
sionale  - capp.
7682, 7683)          12.746         -          -          -


Decreto-legge n.
148   del  1993,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
236   del  1993:
Interventi   ur-
genti a sostegno
dell'occupazione:

- ART. 1,  comma
7:    Fondo  per
l'occupazione
(3.2.3.1 - Occu-
pazione - cap.
7202) ..........    687.999   110.000     60.000          -        3

AFFARI ESTERI

Legge n. 182 del
2002:   Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa  per  la  ri-
strutturazione
del    Quartiere
Generale del Con-
siglio atlantico
a Bruxelles:

- ART. 1,  comma
1:      Autoriz-
zazione a parte-
cipare alla spe-
sa  per  la  ri-
strutturazione
del    Quartiere
Generale del Con-
siglio Atlantico
a      Bruxelles
(6.2.3.4 - Altri
investimenti   -
cap. 7247) ......     4.442     4.442      1.160      1.026 2008   3

ISTRUZIONE, UNI-
VERSITA' E RI-
CERCA

Legge n. 291 del
2003: Disposi-
zioni  in  mate-
ria di interven-
ti per i  beni e
le     attivita'
culturali,    lo
sport, l'univer-
sita' e  la  ri-
cerca e costitu-
zione  della So-
cieta'   per  lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e  dello
spettacolo
- Arcus Spa:

- ART. 1,  comma
1:    Interventi
per  i beni e le
attivita' cultu-
rali,  l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo sport
(4.2.3.6 - Edili-
zia  universita-
ria, grandi  at-
trezzature e ri-
cerca scientifi-
ca - cap.  7277)      2.150         -          -          -


INTERNO

Decreto-legge n.
515   del  1994,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
596   del  1994:
Provvedimenti
urgenti in mate-
ria  di  finanza
locale per l'an-
no 1994 (2.2.3.5
-  Finanziamento
enti   locali  -
cap. 7232)          116.203   116.203          -          -        3

Legge n. 448 del
1998:  Misure di
finanza pubblica
per la stabiliz-
zazione   e   lo
sviluppo:

- ART. 27:  For-
nitura  gratuita
libri  di  testo
(2.2.3.6 - Altri
interventi  enti
locali - cap. 7243) 103.291   103.291          -          -        3

Legge n. 174 del
2002: Norme  per
il finanziamento
di lavori desti-
nati all'Agenzia
per  le organiz-
zazioni  non lu-
crative di  uti-
lita'   sociale,
in   Milano,  ed
altri interventi:

- ART. 2,  comma
1: Completamento
della diga fora-
nea di Molfetta
(limite impegno)
(2.2.3.6 - Altri
interventi  enti
locali - cap. 7253)   2.500     2.500      2.500          -        3

Legge n. 291 del
2003:   Disposi-
zioni in materia
di interventi per
i  beni e le at-
tivita' cultura-
li,   lo  sport,
l'universita' e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa'  per lo
sviluppo
dell'arte, della
cultura e  dello
spettacolo
- Arcus Spa:

- ART. 1,  comma
1:    Interventi
per  i beni e le
attivita' cultu-
rali,  l'univer-
sita', la ricer-
ca  e  lo  sport
(2.2.3.6 - Altri
interventi  enti
locali - cap. 7254)   5.500         -          -          -

INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI

Legge n. 398 del
1998:   Disposi-
zioni  finanzia-
rie    a  favore
dell'Ente  auto-
nomo   acquedot-
to pugliese - EAAP
(articolo 1)
(2.2.3.5 - Opere
varie - cap. 7156)   15.494    15.494     15.494    170.430 2018   1

Legge n. 166 del
2002:   Disposi-
zioni in materia
di   infrastrut-
ture e trasporti:

- ART. 13, comma
1: Realizzazione
opere strategi-
che (limite im-
pegno) (1.2.10.2
- Fondo    opere
strategiche    -
cap. 7060) .....    182.480   421.695    421.695          -        3

Decreto-legge n.
79   del   2004,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
139 del 2004:
Disposizioni ur-
genti  in  mate-
ria di  sicurez-
za di grandi di-
ghe e di edifici
istituzionali:

- ART. 2,  comma
2:  Disposizioni
urgenti in mate-
ria di sicurezza
di  grandi dighe
(limite impegno)
(1.2.3.8 -   Re-
gistro  italiano
dighe - cap. 7030)    1.570     2.355      2.355          -        3

DIFESA

Legge n. 388 del
2000:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2001):

- ART. 145, com-
ma  4: Finanzia-
mento  programmi
interforze ad e-
levato contenuto
tecnologico
(3.2.3.4 -Attrez-
zature e impianti
- capp.    7130,
7132, 7140) .....   103.292   103.292    103.292    103.292        3

POLITICHE  AGRI-
COLE

Legge n. 448 del
2001:   Disposi-
zioni   per   la
formazione   del
bilancio annuale
e    pluriennale
dello      Stato
(legge finanzia-
ria 2002):

- ART. 46, comma
4: Fondo investi-
menti (1.2.10.2)
- Fondo unico da
ripartire -  In-
vestimenti agri-
coltura, foreste
e pesca  -  cap.
7003/p) ........    227.308   227.308     26.000          -        3

BENI E ATTIVITA'
CULTURALI

Legge n. 291 del
2003:   Disposi-
zioni in   mate-
ria di interven-
ti  per i beni e
le     attivita'
culturali,    lo
sport, l'univer-
sita' e la ricer-
ca e costituzione
della   Societa'
per  lo sviluppo
dell'arte, della
cultura  e dello
spettacolo
- Arcus Spa:

- ART. 1,  comma
1:    Interventi
per i  beni e le
attivita' cultu-
rali,  l'univer-
sita', la ricer-
ca e lo    sport
(2.2.3.3 -   Pa-
trimonio  cultu-
rale non statale
-  cap.  7300  -
3.2.3.1 - Infor-
matica di servi-
zio - cap. 7404 -
3.2.3.12  -  Pa-
trimonio  libra-
rio e   archivi-
stico statale  -
cap.    7466   -
3.2.3.13 - Patri-
monio librario e
archivistico non
statale - cap.
7595 - 4.2.3.3 -
Patrimonio  cul-
turale non  sta-
tale - capp. 7832,
7840, 7845, 7848,
7849, 7850, 7852,
7853 - 4.2.3.4 -
Patrimonio  cul-
turale statale -
cap.     7894  -
5.2.3.12  -  Pa-
trimonio  cultu-
rale non statale
- cap.   8248  -
5.2.3.14  -  Im-
pianti sportivi
- cap. 8202) ...     42.479         -          -          -

Decreto-legge n.
72   del   2004,
convertito,  con
modificazioni,
dalla  legge  n.
128   del  2004:
Interventi   per
contrastare   la
diffusione tele-
matica   abusiva
di opere
dell'ingegno,
nonche' a soste-
gno   delle  at-
tivita'  cinema-
tografiche     e
dello spettacolo:

- ART. 4,  comma
2: Contributo  a
Cinecitta' Holding
Spa (5.2.3.11  -
Enti ed attivita'
culturali - cap.
8241) ...........    3.500         -          -          -

- ART. 4,  comma
3:    Contributo
alla  Fondazione
Centro sperimen-
tale di  cinema-
tografia (5.2.3.11
- Enti ed  atti-
vita'  culturali
- cap. 8242) ....      500         -          -          -

SALUTE

Legge n. 291 del
2003:   Disposi-
zioni in materia
di    interventi
per i beni e le
attivita' cultu-
rali, lo  sport,
l'universita'  e
la ricerca e co-
stituzione della
Societa'  per lo
sviluppo dell'ar-
te, della cultu-
ra e dello spet-
tacolo
- Arcus Spa:

- ART. 1,  comma
1: Interventi per
i beni  e le at-
tivita' cultura-
li, l'universita',
la  ricerca e lo
sport (3.2.3.2 -
Ricerca scienti-
fica - cap. 7214)       500         -          -          -
                 ---------------------------------------------------
                  6.011.406  5.500.232  4.922.648  5.885.076
                 ---------------------------------------------------
TOTALE  GENERALE 20.576.262 22.640.318 17.335.651 33.664.014
                 ---------------------------------------------------