LEGGE 9 dicembre 1998, n. 431

  Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo.
 
 Vigente al: 27-8-2011  
 
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

  1.  I  contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo,
di  seguito  denominati  "contratti  di  locazione", sono stipulati o
rinnovati,  successivamente  alla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
  2.  Le  disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,((4-bis,)) 7, 8 e
13 della presente legge non si applicano:
    a)  ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai
sensi  della  legge 1 giugno 1939, n. 1089, o inclusi nelle categorie
catastali  A/1,  A/8  e  A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina  di  cui  agli  articoli 1571 e seguenti del codice civile
qualora  non  siano  stipulati secondo le modalita' di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
    b)  agli  alloggi  di edilizia residenziale pubblica, ai quali si
applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;
    c) agli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche.
  3.  Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, ((4-bis,)) 7 e 13
della  presente  legge  non  si  applicano  ai contratti di locazione
stipulati  dagli enti locali in qualita' di conduttori per soddisfare
esigenze abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le
disposizioni  di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile.
A  tali  contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
  4.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  per  la stipula di validi contratti di locazione e' richiesta
la forma scritta.
    

                               Art. 2.
                  Modalita' di stipula e di rinnovo
                     dei contratti di locazione

  1.  Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non
inferiore  a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda  adibire  l'immobile  agli  usi  o effettuare sullo stesso le
opere   di   cui  all'articolo  3,  ovvero  vendere  l'immobile  alle
condizioni  e  con  le  modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
seconda  scadenza  del  contratto, ciascuna delle parti ha diritto di
attivare  la  procedura  per  il  rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia  al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con  lettera  raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima  della  scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo
lettera  raccomandata  entro  sessanta giorni dalla data di ricezione
della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta
o  di  accordo  il  contratto  si  intendera'  scaduto  alla  data di
cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo  periodo  il contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
  2.  Per  i  contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i
contraenti  possono  avvalersi  dell'assistenza  delle organizzazioni
della proprieta' edilizia e dei conduttori.
  3.  In  alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono
stipulare  contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata   del   contratto,   anche  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'articolo  5,  comma  1, nel rispetto comunque di quanto previsto
dal  comma  5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali
sulla  base  di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede
locale   fra   le  organizzazioni  della  proprieta'  edilizia  e  le
organizzazioni  dei  conduttori maggiormente rappresentative. Al fine
di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata,
provvedono  a  convocare  le  predette  organizzazioni entro sessanta
giorni  dalla  emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo
4.  I  medesimi  accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie,  presso  ogni  comune dell'area territoriale interessata.
((10))
  4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i
comuni  possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
aliquote  dell'imposta  comunale sugli immobili (ICI) piu' favorevoli
per  i  proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione
principale  immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni  che  adottano tali delibere possono derogare al limite minimo
stabilito,   ai  fini  della  determinazione  delle  aliquote,  dalla
normativa  vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte.
I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.
551,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.
61,  e  successive  modificazioni,  per la stessa finalita' di cui al
primo  periodo  possono  derogare  al  limite massimo stabilito dalla
normativa   vigente   in   misura  non  superiore  al  2  per  mille,
limitatamente  agli  immobili  non  locati  per i quali non risultino
essere  stati  registrati  contratti di locazione da almeno due anni.
(8)
  5.  I  contratti  di  locazione  stipulati ai sensi del comma 3 non
possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di
cui  all'articolo  5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di
diritto per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte del
locatore  che  intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle
condizioni  e  con  le  modalita' di cui al medesimo articolo 3. Alla
scadenza  del  periodo  di  proroga  biennale ciascuna delle parti ha
diritto  di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per  la  rinuncia  al  rinnovo  del  contratto comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei  mesi  prima  della  scadenza. In mancanza della comunicazione il
contratto e' rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
  6.  I  contratti di locazione stipulati prima della data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (8)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
288) che "L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
il  quale  prevede  che i comuni, per favorire la realizzazione degli
accordi  tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e quelle dei
conduttori,  possono  deliberare,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio,   aliquote   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  piu'
favorevoli  per  i proprietari che concedono in locazione a titolo di
abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi
stessi,  con  possibilita'  di deroga al limite minimo dell'aliquota,
deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare
fino all'esenzione dall'imposta."
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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che  "Per  i  contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli  2,  comma  3,  e  8  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431,
relativi  ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
negli  altri  comuni  ad  alta  tensione  abitativa  individuati  dal
Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,
l'aliquota  della  cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle
parti e' ridotta al 19 per cento".


    
                               Art. 3.
           (Disdetta del contratto da parte del locatore).

  1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1
dell'articolo  2  e  alla  prima  scadenza dei contratti stipulati ai
sensi  del  comma 3 del medesimo articolo, il locatore puo' avvalersi
della   facolta'  di  diniego  del  rinnovo  del  contratto,  dandone
comunicazione  al  conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i
seguenti motivi:
   a)   quando  il  locatore  intenda  destinare  l'immobile  ad  uso
abitativo,  commerciale,  artigianale  o  professionale  proprio, del
coniuge,  dei  genitori,  dei  figli  o  dei parenti entro il secondo
grado;
   b) quando il locatore, persona giuridica, societa' o ente pubblico
o  comunque  con finalita' pubbliche, sociali, mutualistiche, cooper-
ative,   assistenziali,   culturali  o  di  culto  intenda  destinare
l'immobile  all'esercizio  delle  attivita'  dirette  a perseguire le
predette  finalita' ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di
cui il locatore abbia la piena disponibilita';
   c)  quando  il  conduttore  abbia  la  piena  disponibilita' di un
alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
   d)  quando  l'immobile  sia  compreso  in  un  edificio gravemente
danneggiato  che  debba  essere  ricostruito o del quale debba essere
assicurata  la  stabilita'  e  la  permanenza  del  conduttore sia di
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
   e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale e' prevista
l'integrale   ristrutturazione,   ovvero   si   intenda   operare  la
demolizione   o  la  radicale  trasformazione  per  realizzare  nuove
costruzioni,  ovvero,  trattandosi di immobile sito all'ultimo piano,
il  proprietario  intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e
per  eseguirle  sia  indispensabile  per ragioni tecniche lo sgombero
dell'immobile stesso;
   f)   quando,   senza   che  si  sia  verificata  alcuna  legittima
successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente
l'immobile senza giustificato motivo;
   g)  quando  il  locatore  intenda vendere l'immobile a terzi e non
abbia la proprieta' di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello
eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore
e'  riconosciuto  il  diritto  di  prelazione,  da  esercitare con le
modalita' di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n.
392.
   2.  Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i
motivi  di  cui  al  comma  1,  lettere  d)  ed  e), il possesso, per
l'esecuzione   dei   lavori   ivi   indicati,   della  concessione  o
dell'autorizzazione   edilizia   e'   condizione   di  procedibilita'
dell'azione  di  rilascio. I termini di validita' della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilita' a seguito
del  rilascio  dell'immobile. Il conduttore ha diritto di prelazione,
da  esercitare con le modalita' di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio  1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede
nuovamente  in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore
deve  essere  specificato,  a pena di nullita', il motivo, fra quelli
tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta e' fondata.
   3.  Qualora  il  locatore  abbia  riacquistato  la  disponibilita'
dell'alloggio  a  seguito  di illegittimo esercizio della facolta' di
disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso e' tenuto
a  corrispondere  un  risarcimento  al  conduttore  da determinare in
misura  non  inferiore  a  trentasei mensilita' dell'ultimo canone di
locazione percepito.
   4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
   5.  Nel  caso  in  cui  il  locatore abbia riacquistato, anche con
procedura  giudiziaria,  la  disponibilita'  dell'alloggio  e  non lo
adibisca,   nel   termine  di  dodici  mesi  dalla  data  in  cui  ha
riacquistato  la  disponibilita',  agli usi per i quali ha esercitato
facolta' di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha
diritto  al  ripristino  del  rapporto  di  locazione  alle  medesime
condizioni  di  cui  al  contratto  disdettato  o, in alternativa, al
risarcimento di cui al comma 3.
   6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi  momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD ACCORDI
DEFINITI IN SEDE LOCALE
                               Art. 4.
                        Convenzione nazionale

  1.  Al  fine  di  favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma  3  dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni   della   proprieta'   edilizia   e   dei   conduttori
maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge e,
successivamente,  ogni  tre  anni a decorrere dalla medesima data, al
fine   di   promuovere   una   convenzione,   di  seguito  denominata
"convenzione  nazionale",  che  individui  i  criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti,
alla  rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi,
nonche'  delle  modalita'  per  garantire  particolari esigenze delle
parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri
generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con  il  Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del
presente  articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi
dalle  predette  organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi
del  presente  comma costituiscono la base per la realizzazione degli
accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto ,
unitamente   all'utilizzazione   dei   tipi   di   contratto  di  cui
all'articolo  4-bis,  costituisce  condizione  per l'applicazione dei
benefici di cui all'articolo 8.
  2.  I  criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito
decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione  nazionale  ovvero  dalla  constatazione,  da  parte  del
Ministro  dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti,
trascorsi  novanta  giorni  dalla  loro convocazione. Con il medesimo
decreto  sono  stabilite le modalita' di applicazione dei benefici di
cui  all'articolo  8  per i contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali di cui
al comma 1 del presente articolo.
  3.  Entro  quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui
al  comma  2,  il  Ministro  dei  lavori pubblici, di concerto con il
Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle
quali  possono  essere  stipulati  i  contratti  di  cui  al  comma 3
dell'articolo  2 ((nonche' dell'art. 5)), nel caso in cui non vengano
convocate  da  parte  dei  comuni  le organizzazioni della proprieta'
edilizia  e  dei  conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di
cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
  4.  Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  60, comma 1,
lettera  e),  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 112, con
apposito  atto  di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto
del  Presidente  della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei  ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge  27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in
materia  di  determinazione  da  parte  delle  regioni  dei canoni di
locazione  per  gli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica. Gli
attuali  criteri  di  determinazione  dei  canoni restano validi fino
all'adeguamento  da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi
del presente comma.
                             Art. 4-bis.
                     (( (Tipi di contratto). ))

  ((1.  La  convenzione  nazionale  di  cui  all'articolo 4, comma 1,
approva i tipi di contratto per la stipula dei contratti agevolati di
cui  all'articolo  2,  comma 3, nonche' dei contratti di locazione di
natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di
locazione  per studenti universitari di cui all'articolo 5, commi 2 e
3.
  2.  I  tipi  di  contratto  possono indicare scelte alternative, da
definire  negli  accordi  locali,  in  relazione  a specifici aspetti
contrattuali,   con   particolare   riferimento  ai  criteri  per  la
misurazione delle superfici degli immobili.
  3.  In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto
sono definiti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2)).
                               Art. 5.
            Contratti di locazione di natura transitoria

  1.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2 dell'articolo 4 definisce le
condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di
natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla
presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
  2.  In  alternativa  a  quanto previsto dal comma 1, possono essere
stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative
di  studenti  universitari  sulla base ((dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis)).
  3.   E'  facolta'  dei  comuni  sede  di  universita'  o  di  corsi
universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi,
promuovere  specifici  accordi  locali per la definizione, sulla base
dei  criteri  stabiliti  ai  sensi del comma 2 dell'articolo 4, ((dei
canoni  di))  locazione  di  immobili  ad  uso abitativo per studenti
universitari.  Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio
e  le  associazioni  degli  studenti, nonche' cooperative ed enti non
lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI IMMOBILI
ADIBITI AD USO ABITATIVO
                               Art. 6.
                     (Rilascio degli immobili).

  1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988,  n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989,   n.   61,   e  successive  modificazioni,  le  esecuzioni  dei
provvedimenti  di  rilascio  di immobili adibiti ad uso abitativo per
finita  locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   2.  Il  locatore  ed  il  conduttore  di  immobili  adibiti ad uso
abitativo,  per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per
finita  locazione,  avviano entro il termine di sospensione di cui al
comma  1,  a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
anche  tramite le rispettive organizzazioni sindacali, trattative per
la  stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge.
   3.  Trascorso  il  termine  di  cui  al  comma 1 ed in mancanza di
accordo  fra  le  parti  per il rinnovo della locazione, i conduttori
interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione.   Si  applicano  i  commi  dal  secondo  al  settimo
dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  25  marzo  1982, n. 94. Avverso il
decreto  del  pretore e' ammessa opposizione al tribunale che giudica
con  le  modalita'  di  cui  all'articolo 618 del codice di procedura
civile.  Il  decreto  con  cui  il  pretore  fissa nuovamente la data
dell'esecuzione   vale   anche   come   autorizzazione  all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
   4.  Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione
emessi  dopo  la  data  di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore  puo' chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pre-
tore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di
procedura    civile,   che   sia   nuovamente   fissato   il   giorno
dell'esecuzione  entro  un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del   citato   decreto-legge   n.   9   del   1982,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  94 del 1982. Avverso il decreto del
pretore il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per
qualsiasi  motivo  al  tribunale  che giudica con le modalita' di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile.
   5.  Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3
e  4  puo'  essere  fissato  fino  a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore  abbia  compiuto  i  65  anni di eta', abbia cinque o piu'
figli  a carico, sia iscritto nelle liste di mobilita', percepisca un
trattamento  di  disoccupazione  o  di  integrazione  salariale,  sia
formalmente   assegnatario   di  alloggio  di  edilizia  residenziale
pubblica   ovvero   di   ente   previdenziale   o  assicurativo,  sia
prenotatario  di  alloggio  cooperativo  in corso di costruzione, sia
acquirente  di  un  alloggio  in  costruzione,  sia  proprietario  di
alloggio  per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo
differimento  del  termine  delle  esecuzioni puo' essere fissato nei
casi  in  cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare,
convivente  con  il  conduttore  da almeno sei mesi, sia portatore di
handicap o malato terminale. (1)
   6.  Durante  i  periodi  di sospensione delle esecuzioni di cui al
comma  1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del
citato  decreto-legge  n.  9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonche' per i periodi di cui all'articolo
3   del  citato  decreto-legge  n.  551  del  1988,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989, come successivamente
prorogati,  e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono
tenuti  a  corrispondere,  ai  sensi  dell'articolo  1591  del codice
civile,  una  somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione  del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni
anno  aggiornamenti  in misura pari al settantacinque per cento della
variazione,  accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di operai e
impiegati   verificatasi   nell'anno   precedente;   l'importo  cosi'
determinato  e'  maggiorato del venti per cento. La corresponsione di
tale  maggiorazione  esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il
maggior  danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante
i  predetti periodi di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di
cui  all'articolo  9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.  In  caso  di  inadempimento, il conduttore decade dal
beneficio,  comunque  concesso, della sospensione dell'esecuzione del
provvedimento  di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
55 della citata legge n. 392 del 1978. ((3))
   7.   Fatto   salvo   quanto  previsto  dai  commi  2-bis  e  2-ter
dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  61  del  1989,  nonche' quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge  n.  9  del  1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge   n.   94  del  1982,  e'  data  priorita'  ai  destinatari  di
provvedimenti  di  rilascio  con  data di esecuzione fissata entro il
termine di tre mesi.
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L.  20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il
termine  dilatorio  di  cui  all'articolo  6,  comma 5, della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  non  puo' comunque essere inferiore a nove
mesi."
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio gia' emessi ai sensi dell'articolo 6, comma
5,  della  legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' differita di nove mesi a
partire dal 1° gennaio 2000."
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AGGIORNAMENTO (3)
  La Corte Costituzionale con sentenza 25 ottobre-9 novembre 2000, n.
482   (in   G.U.   1a   s.s.   15/11/2000,   n.   47)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 6, comma 6, della legge 9
dicembre  1998,  n.  431,  "nella  parte  in  cui esime il conduttore
dall'obbligo  di  risarcire il maggior danno, ai sensi dell'art. 1591
del  codice  civile,  anche  nel periodo successivo alla scadenza del
termine  di  sospensione  della  esecuzione  stabilito ope legis o di
quello giudizialmente fissato per il rilascio dell'immobile."
                               Art. 7.
             (Condizione per la messa in esecuzione del
              provvedimento di rilascio dell'immobile).
   1.  Condizione  per  la  messa  in esecuzione del provvedimento di
rilascio dell'immobile locato e' la dimostrazione che il contratto di
locazione  e' stato registrato, che l'immobile e' stato denunciato ai
fini   dell'applicazione   dell'ICI   e   che  il  reddito  derivante
dall'immobile  medesimo e' stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle  imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel
precetto  di  cui  all'articolo  480  del  codice di procedura civile
devono  essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di
locazione,  gli  estremi dell'ultima denuncia dell'unita' immobiliare
alla  quale  il  contratto  si  riferisce  ai  fini dell'applicazione
dell'ICI,  gli  estremi  dell'ultima  dichiarazione dei redditi nella
quale  il reddito derivante dal contratto e' stato dichiarato nonche'
gli  estremi  delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno
precedente a quello di competenza. (1) ((5))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il D.L. 25 febbraio 2000, n. 32, convertito con modificazioni dalla
L.  20 aprile 2000, n. 97 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il
comma  1  dell'articolo  7  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431, si
interpreta  nel  senso  che  la  dimostrazione  dell'esistenza  delle
condizioni  ivi indicate deve essere effettuata anche con riferimento
ai  provvedimenti  di  rilascio  emessi in data anteriore a quella di
entrata in vigore della medesima legge."
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre-5 ottobre 2001,
n.  333  (in  G.U.  1a  s.s.  10/10/2001,  n.  39)  ha  dichiarato la
illegittimita' costituzionale del presente articolo 7.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL
MERCATO DELLE LOCAZIONI
    

                               Art. 8.
                       (Agevolazioni fiscali).

  1.  Nei  comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1988,  n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989,  n.  61,  e  successive  modificazioni,  il  reddito imponibile
derivante  al  proprietario  dai  contratti  stipulati o rinnovati ai
sensi  del  comma  3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in
sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate
dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai
sensi  dell'articolo  34  del  testo unico delle imposte sui redditi,
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986,  n.  917,  e successive modificazioni, e' ulteriormente ridotto
del  30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai
fini  della  determinazione  della base imponibile per l'applicazione
dell'imposta proporzionale di registro e' assunto nella misura minima
del 70 per cento.
  2.  Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve
indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione
del   contratto   di   locazione   nonche'   quelli   della  denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
  3.  Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti  di  locazione  volti  a  soddisfare  esigenze abitative di
natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
  4.  Il  Comitato  interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i
Ministri  dell'interno  e  di  grazia  e  giustizia,  provvede,  ogni
ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al
comma   1,   anche   articolando  ed  ampliando  i  criteri  previsti
dall'articolo   1   del   decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
La  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici e' formulata avuto
riguardo   alle  risultanze  dell'attivita'  dell'Osservatorio  della
condizione   abitativa   di   cui   all'articolo   12.   Qualora   le
determinazioni   del  CIPE  comportino  un  aumento  del  numero  dei
beneficiari  dell'agevolazione  fiscale  prevista  dal  comma  1,  e'
corrispondentemente   aumentata,   con  decreto  del  Ministro  delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base
imponibile  prevista  dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai  contratti  stipulati  prima  della  data di entrata in vigore del
predetto decreto del Ministro delle finanze.
  5.  Al  comma  1 dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I
redditi  derivanti  da  contratti  di  locazione  di  immobili ad uso
abitativo,  se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal
momento   della   conclusione  del  procedimento  giurisdizionale  di
convalida  di  sfratto  per  morosita' del conduttore. Per le imposte
versate  sui  canoni  venuti  a  scadenza  e  non  percepiti  come da
accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di
convalida  di  sfratto  per  morosita'  e' riconosciuto un credito di
imposta di pari ammontare".
  6.  Per  l'attuazione dei commi da 1 a 4 e' autorizzata la spesa di
lire  4  miliardi  per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno
2000,  di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi
per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360
miliardi a decorrere dall'anno 2004.
  7.  Per l'attuazione del comma 5 e' autorizzata la spesa di lire 94
miliardi  per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
                                                               ((10))

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AGGIORNAMENTO (10)
  Il  D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 3, comma 2)
che  "Per  i  contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli
articoli  2,  comma  3,  e  8  della  legge  9 dicembre 1998, n. 431,
relativi  ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
negli  altri  comuni  ad  alta  tensione  abitativa  individuati  dal
Comitato   interministeriale   per   la   programmazione   economica,
l'aliquota  della  cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle
parti e' ridotta al 19 per cento".

    
                               Art. 9.
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47))
                              Art. 10.
                  (Ulteriori agevolazioni fiscali).
   1.  Con  provvedimento  collegato  alla manovra finanziaria per il
triennio 2000-2002 e' istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo
per  la  copertura  delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo  modalita'  determinate dal medesimo provvedimento collegato,
di  una  detrazione  ai  fini  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche   in   favore  dei  conduttori,  appartenenti  a  determinate
categorie  di  reddito,  di  alloggi  locati  a  titolo di abitazione
principale,  da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione
dell'imposizione  sugli  immobili.  Per  gli  esercizi  successivi al
triennio   2000-2002,  alla  dotazione  del  fondo  si  provvede  con
stanziamento   determinato   dalla   legge   finanziaria,   ai  sensi
dell'articolo  11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
   2.  Le  detrazioni  di  cui  al  comma 1 non sono cumulabili con i
contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
                               Art. 11
                           Fondo nazionale

  1.  Presso  il  Ministero dei lavori pubblici e' istituito il Fondo
nazionale  per  il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione,
la  cui  dotazione  annua  e' determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi  dell'articolo  11,  comma  3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
  2.  Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono
dichiarare  sotto  la  propria  responsabilita'  che  il contratto di
locazione e' stato registrato.
  3.  Le  somme  assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate
per   la   concessione,  ai  conduttori  aventi  i  requisiti  minimi
individuati  con  le  modalita'  di  cui  al  comma  4, di contributi
integrativi  per  il  pagamento  dei  canoni  di  locazione dovuti ai
proprietari  degli  immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata,
nonche',  qualora  le  disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per
sostenere  le  iniziative  intraprese  dai comuni anche attraverso la
costituzione  di  agenzie  o  istituti  per la locazione o attraverso
attivita'  di  promozione in convenzione con cooperative edilizie per
la  locazione,  tese  a  favorire  la  mobilita'  nel  settore  della
locazione  attraverso  il  reperimento  di  alloggi  da  concedere in
locazione  per  periodi  determinati.  I comuni possono, con delibera
della   propria   giunta,  prevedere  che  i  contributi  integrativi
destinati  ai  conduttori  vengano,  in caso di morosita', erogati al
locatore  interessato  a  sanatoria  della  morosita' medesima, anche
tramite   l'associazione   della  proprieta'  edilizia  dallo  stesso
locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con
dichiarazione sottoscritta anche dal locatore.
  4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore della presente legge, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, definisce, con proprio
decreto,  i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi  di  cui  al  comma  3  e i criteri per la determinazione
dell'entita'  dei contributi stessi in relazione al reddito familiare
e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione.
  5.  Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite,
entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione e'
effettuata  dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei
criteri   fissati   con   apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto
alla  quota  di  risorse messe a disposizione dalle singole regioni e
province autonome, ai sensi del comma 6.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
concorrere  al  finanziamento  degli interventi di cui al comma 3 con
proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono  alla  ripartizione  fra  i comuni delle risorse di cui al
comma  6  nonche'  di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5,
sulla  base  di  parametri  che  premino  anche la disponibilita' dei
comuni  a  concorrere  con  proprie  risorse alla realizzazione degli
interventi  di  cui  al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5
non  siano  trasferite  ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva
attribuzione  delle  stesse alle regioni e alle province autonome, il
Presidente  del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori  pubblici,  previa  diffida  alla  regione  o  alla  provincia
autonoma  inadempiente,  nomina  un  commissario  ad  acta; gli oneri
connessi  alla  nomina  ed all'attivita' del commissario ad acta sono
posti a carico dell'ente inadempiente.
  8.  I comuni definiscono l'entita' e le modalita' di erogazione dei
contributi  di  cui  al  comma  3,  individuando  con  appositi bandi
pubblici  i  requisiti  dei  conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto  dei  criteri  e dei requisiti minimi di cui al comma 4. ((I
bandi  per  la  concessione  dei contributi integrativi devono essere
emessi  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno con riferimento alle
risorse  assegnate,  per  l'anno  di emissione del bando, dalla legge
finanziaria)).
  9.  Per  gli  anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei
contributi  integrativi  di cui al comma 3, e' assegnata al Fondo una
quota,  pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001,  delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, rela-
tive  alle  annualita'  1996,  1997  e 1998. Tali disponibilita' sono
versate  all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con   decreti   del   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  ad  apposita  unita' previsionale di base
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dei lavori pubblici. Le
predette  risorse,  accantonate  dalla  deliberazione  del CIPE del 6
maggio  1998,  non  sono  trasferite  ai  sensi  dell'articolo 61 del
decreto   legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano  nella
disponibilita' della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti
per il predetto versamento.
  10.  Il  Ministero  dei lavori pubblici provvedera', a valere sulle
risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno  2003 delle somme
occorrenti per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti,
in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4,
pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi  ridotta  per un importo
corrispondente   l'autorizzazione   di   spesa  per  l'anno  medesimo
determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  11.  Le  disponibilita'  del  Fondo  sociale,  istituito  ai  sensi
dell'articolo  75  della  legge  27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere riassegnate con
decreto  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
                              Art. 12.
                         (Osservatorio della
                       condizione abitativa).
   1.    L'Osservatorio   della   condizione   abitativa,   istituito
dall'articolo  59  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e'
costituito  presso  il  Ministero  dei lavori pubblici ed effettua la
raccolta dei dati nonche' il monitoraggio permanente della situazione
abitativa.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanare  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente    legge,   definisce   l'organizzazione   e   le   funzioni
dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
                              Art. 13.
                    (Patti contrari alla legge).
   1.  E'  nulla  ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone  di  locazione  superiore  a  quello  risultante dal contratto
scritto e registrato.
   2.  Nei  casi  di  nullita'  di  cui al comma 1 il conduttore, con
azione   proponibile   nel  termine  di  sei  mesi  dalla  riconsegna
dell'immobile  locato,  puo'  chiedere  la  restituzione  delle somme
corrisposte  in  misura  superiore al canone risultante dal contratto
scritto e registrato.
   3.  E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata
del contratto stabiliti dalla presente legge.
   4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e' nulla ogni
pattuizione  volta  ad  attribuire  al locatore un canone superiore a
quello   massimo   definito,   per   immobili   aventi   le  medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi
definiti  in sede locale. Per i con tratti stipulati in base al comma
1  dell'articolo  2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni
della  presente  legge,  qualsiasi  obbligo  del  conduttore  nonche'
qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad
attribuire  al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
   5.  Nei  casi  di  nullita'  di  cui al comma 4 il conduttore, con
azione   proponibile   nel  termine  di  sei  mesi  dalla  riconsegna
dell'immobile  locato,  puo'  richiedere  la restituzione delle somme
indebitamente  versate. Nei medesimi casi il conduttore puo' altresi'
richiedere,  con  azione  proponibile  dinanzi  al  pretore,  che  la
locazione  venga  ricondotta  a condizioni conformi a quanto previsto
dal  comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale
azione  e' altresi' consentita nei casi in cui il locatore ha preteso
l'instaurazione  di  un rapporto di locazione di fatto, in violazione
di  quanto  previsto  dall'articolo  1,  comma  4, e nel giudizio che
accerta  l'esistenza  del contratto di locazione il pretore determina
il  canone dovuto, che non puo' eccedere quello definito ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo
5,  commi  2  e  3,  nel  caso  di  conduttore  che abiti stabilmente
l'alloggio  per  i  motivi  ivi regolati; nei casi di cui al presente
periodo   il   pretore   stabilisce   la   restituzione  delle  somme
eventualmente eccedenti.
   6.  I  riferimenti  alla  registrazione  del contratto di cui alla
presente  legge  non  producono  effetti  se  non  vi  e'  obbligo di
registrazione del contratto stesso.
                              Art. 14.
         (Disposizioni transitorie e abrogazione di norme).
   1.  In  sede  di prima applicazione dell'articolo 4 della presente
legge,  non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 4.
   2.  Con  l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.
51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge
al  pretore  si  intende  sostituito  il  tribunale  in  composizione
monocratica  e  al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3.  Sono  abrogati l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1992, n.
359,  nonche' gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30
dicembre  1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61.
   4.  Sono  altresi' abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16,
17,  18,  19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66,  75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83
della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
   5.  Ai  contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso
alla  data  di  entrata  in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi  ad  ogni  effetto le disposizioni normative in materia di
locazioni vigenti prima di tale data.
                              Art. 15.
                      (Copertura finanziaria).
   1.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei  commi  da  1  a  S
dell'articolo  8,  valutato  in  lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in
lire  420  miliardi  a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante
utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi anni degli stanziamenti
iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale  19982000,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale "
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  per  l'anno  finanziario 1998, allo
scopo  parzialmente  utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno
1999  e  quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonche', quanto a Lire 107
miliardi  per  l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 9 dicembre 1998
Il  Presidente  del  Senato  della  Repubblica  nell'esercizio  delle
funzioni  del  Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86
                         della Costituzione

                               MANCINO

                       D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

  Visto, il Guardasigilli: Diliberto