REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.4613/2007 Reg.Dec. N. 2776 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 2776/2002, proposto
dallĠUniversit degli Studi di Roma ÒLa SapienzaÓ, in persona del Rettore pro
tempore, e il Ministero
dellĠIstruzione, Universit e Ricerca, in persona del Ministro p.t.,
rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
domiciliano ex lege in Roma,
via dei Portoghesi 12,
contro
i sigg.ri Ivano Guadagno, Federico Borgna, Stefano
Lapucci, Luana Cappelli, Claudio Miscio, Paolo Brazzale, Andrea Pineschi,
Antonio Segreti, Otello Matacena, Cesare Fior, Angelo Gasbarri, Pierantonio
Borraccia e Vincenzo Isoldi, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi
dagli avv.ti Paolo De Caterini ed Emilio Cappelli presso il cui studio sono
elettivamente domiciliati in Roma, via Tartaglia 5,
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, n. 1704 del 3 marzo 2002;
visto il ricorso in
appello con i relativi allegati;
visto lĠatto di
costituzione in giudizio e la memoria difensiva degli appellati sopra indicati;
visti gli atti tutti
della causa;
relatore, alla udienza pubblica del 4 maggio
2007, il Consigliere Paolo Buonvino;
udito lĠavvocato dello Stato Guida.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto
segue:
F A T T O E
D I R I T T O
1) - La Repubblica di
Lettonia – in quanto paese candidato allĠadesione allĠUnione Europea
– acquisiva titolo a beneficiare del Programma comunitario TEMPUS
(Programma di Mobilit Trans-Europeo per gli Studi Universitari), adottato dal
Consiglio dei Ministri dellĠU.E. il 7 maggio 1990, tendente allo Òsviluppo
dei programmi di studio al fine di rendere concordi le universit della
Lettonia con le Universit europee in termini di discipline di studio, corsi e
diplomiÓ.
NellĠambito del
programma TEMPUS, lĠUniversit di Stato della Lettonia ha avviato, sin
dallĠanno accademico 1991/1992, un progetto di ÒCooperazione Interuniversitaria
SperimentaleÓ in alcuni settori specifici della medicina (fra i quali
lĠodontoiatria), aperto espressamente alla partecipazione di studenti
comunitari.
A questo fine,
lĠAccademia Medica della Lettonia otteneva la collaborazione di alcune
Universit di Stati membri dellĠUnione Europea (Portogallo, Germana, Spagna,
Svezia, Italia).
Per quanto riguarda
lĠItalia, il programma di collaborazione ha finito per coinvolgere lĠUniversit
di Siena, lĠUniversit di Roma Tor Vergata, nonch, parzialmente,
lĠUniversit di Roma ÒLa
SapienzaÓ.
Il programma stato
progressivamente realizzato e gli allievi meritevoli hanno, alla fine del
corso, conseguito il relativo diploma in odontoiatria, con la conseguente
autorizzazione, nei vari Stati che hanno aderito al progetto, allĠesercizio
dellĠattivit professionale secondo quanto disposto dallĠordinamento del luogo
di appartenenza (tedesco per lĠUniversit di Dresda e portoghese per
lĠUniversit di Lisbona).
In Italia si invece
aperta una vertenza con le Universit di Siena e ÒLa SapienzaÓ intorno al
riconoscimento di questo titolo estero.
2) - In particolare, per
quello che interessa il presente giudizio, lĠUniversit ÒLa SapienzaÓ si
rifiutata di accogliere le domande di Òriconoscimento di titolo esteroÓ
presentate da quegli studenti italiani che avevano partecipato al progetto
sperimentale conseguendo la laurea in odontoiatria.
La motivazione del
rifiuto era la mancata presentazione della prescritta Òdichiarazione di
valoreÓ da parte della
Rappresentanza diplomatica di Riga. Tale dichiarazione stata rifiutata perch
i corsi si sono svolti in parte in Lettonia e in parte in Italia, e non tutti
in Lettonia.
3) - Con ricorso al
Tribunale Amministrativo per il Lazio, gli odierni appellati, lauerati in
Odontoiatria e protesi dentaria conseguita presso lĠUniversit di Riga in
Lettonia, hanno chiesto lĠannullamento delle determinazioni con le quali
lĠUniversit ÒLa SapienzaÓ ha deciso di non dare ulteriore corso alle loro
istanze di riconoscimento del titolo accademico estero in mancanza della
Òdichiarazione di valoreÓ rilasciata dalla competente Rappresentanza
diplomatica italiana.
Ha costituito oggetto di
impugnazione davanti al T.a.r. anche la comunicazione del Consolato italiano di
Riga che ha negato la Òdichiarazione di valoreÓ.
4) - Con la sentenza di
primo grado il T.a.r. del Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti
impugnati.
A sostegno della
decisione, il T.a.r. ha osservato che lĠautorit universitaria, in caso di
rifiuto o di parziale riconoscimento del titolo di studio conseguito
allĠestero, Òha lĠobbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai
contenuti formativi del diploma, non gi in relazione ad aspetti estrinseci
alle competenze ed alle abilit professionali attestate dal titolo, quale
formalisticamente la dichiarazione di valore in causa, espunta
dallĠordinamento e che non pu perci essere ancora richiesta dalle Universit
per il riconoscimento legale in Italia del titolo accademico conseguito
allĠesteroÓ.
Il T.ar., pertanto, ha
individuato nei provvedimenti impugnati
il vizio di Òviolazione del giusto procedimento, che non prevede
ulteriori condizioni, come la dichiarazione di valore in questione, oltre le
prescrizioni accademiche di studio e frequenza ritenute necessarie per il
completamente del ciclo formativo nazionale ai fini del riconoscimento del
titolo conseguito allĠestero da parte di cittadini, italiani o di Paesi terzi
che sianoÓ.
5. Contro tale decisione
ha proposto appello lĠUniversit degli studi ÒLa SapienzaÓ unitamente al
ministero dellĠIstruzione, Universit e Ricerca.
I motivi di appello
avverso la sentenza del T.a.r. possono essere cos sintetizzati:
- anzitutto, i ricorrenti non avrebbero
avuto alcun interesse ad ottenere il richiesto annullamento in quanto si
sarebbero comunque trovati nella condizione di dover essere dichiarati decaduti
dallĠiscrizione poich, come dagli stessi documentato, sono stati
contemporaneamente iscritti presso lĠUniversit italiana e quella lettone, ci
che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica dallĠiscrizione ai sensi
dellĠart. 142 del R.D. n. 1592/1933;
- nel merito, i provvedimenti impugnati
sarebbero legittimi in quanto non sarebbe stato possibile, per gli studenti,
conseguire unĠadeguata preparazione pratica senza la necessaria frequenza dei
corsi, n sarebbe stato possibile frequentare i corsi stessi senza soggiornare
in loco (sicch sarebbero del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nella
sentenza impugnata ai principi comunitari della libera circolazione e della
libert di stabilimento, non avendo, tra lĠaltro, lĠUniversit appellante
richiesto agli interessati di stabilire la residenza in Riga, ma solo di avere
effettivamente soggiornato in Lettonia);
- rientrerebbe, in ogni caso,
nellĠautonomia dellĠUniversit, disporre in ordine alla tipologia di
documenti che ritiene
indispensabile acquisire ai fini del riconoscimento del titolo di studio,
trattandosi, al riguardo, di un procedimento altamente discrezionale, in seno
al quale lĠAteneo ben potrebbe acquisire tutti gli elementi ritenuti
necessari per effettuare le
valutazioni richieste, ivi compresa, eventualmente, la dichiarazione di valore
rilasciata dalla Rappresentanza italiana;
- inoltre, gli odierni appellati non
avrebbero potuto usufruire del
programma di cooperazione TEMPUS perch non sarebbe stato rivolto nei loro
confronti, non avendo lĠUniversit appellante stipulato alcun accordo in
proposito con lĠUniversit di Riga e in quanto, comunque, detto programma
avrebbe previsto lĠiscrizione dello studente presso lĠUniversit di provenienza
ed il riconoscimento dei periodi di studio compiuti allĠestero come se
effettuati presso lĠAteneo di provenienza, mentre, nel caso in esame, gli
interessati sarebbero stati iscritti presso lĠUniversit di Riga (e
allĠUniversit di Roma avrebbero, poi, richiesto il riconoscimento degli esami
sostenuti presso la detta Universit estera).
Si sono costituiti in
giudizio gli appellati in epigrafe indicati insistendo per il rigetto
dellĠappello.
6) - LĠappello
infondato.
Quanto al primo profilo
di censura, basti notare, invero, che quanto addotto dal patrocinio erariale
sotto il profilo dellĠinteresse al ricorso (secondo cui i ricorrenti non
avrebbero avuto alcun interesse ad ottenere il richiesto annullamento, in
quanto si sarebbero comunque trovati nella condizione di dover essere
dichiarati decaduti dallĠiscrizione perch, come dagli stessi documentato,
sarebbero stati contemporaneamente iscritti presso lĠUniversit italiana e
quella lettone, ci che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica
dallĠiscrizione ai sensi dellĠart. 142 del R.D. n. 1592/1933) presupporrebbe
una sorta di automatica declaratoria di decadenza degli originari ricorrenti
dallĠiscrizione presso lĠAteneo romano, di cui sarebbe stato preciso onere di
questĠultimo verificare ed apprezzare i presupposti operativi ai fini
dellĠadozione, allĠoccorrenza, dei provvedimenti del caso; una valutazione
siffatta appare, peraltro, del tutto assente nel provvedimento impugnato e non
pu la difesa dellĠAmministrazione basare la propria eccezione sullĠipotetica
assunzione di un futuro provvedimento vincolato che sarebbe stato preciso onere
della stessa Universit appellante, se del caso, assumere se e in quanto ne
fossero sussistiti, in base alle valutazioni ad essa sola spettanti, i relativi
presupposti normativi e fattuali; laddove, per contro, lo stesso Ateneo ha
ritenuto che i richiedenti avrebbero potuto fruire del domandato beneficio del
riconoscimento, salvo escluderne lĠapplicabilit in base a ragioni del tutto
diverse e, cio, a cagione della mancata acquisizione dellĠattestazione di cui
si detto.
Con la conseguenza che
lĠeccezione addotta in questa sede verrebbe anche a porsi in manifesta
contraddizione con gli apprezzamenti stessi al riguardo gi operati
dallĠUniversit appellante, che si limitata a ritenere gli esami in parola
inutilizzabili e non, invece, a ritenere che gli istanti dovessero addirittura
essere dichiarati decaduti dallĠiscrizione.
7) - Quanto ai predetti
profili di merito, giova premettere che la sentenza impugnata non ha negato che
spetta allĠUniversit il potere di valutare se vi siano i presupposti per
riconoscere, in tutto o in parte, il titolo di studio conseguito allĠestero, ma
ha solo precisato che, in caso di rifiuto o di parziale riconoscimento,
lĠUniversit ha lĠobbligo di motivare la sua decisione con riguardo al contenuto
formativo del diploma, non gi in relazione ad aspetti estrinseci alle
competenze ed abilit professionali attestate dal titolo.
Al riguardo, deve
disattendersi la censura secondo cui avrebbero errato i primi giudici nel
ritenere ragione insufficiente, per rifiutare il riconoscimento del titolo di
studio conseguito allĠestero, la mancanza della c.d. dichiarazione di valore da
parte del Consolato di Riga.
Come questa Sezione ha
gi avuto modo di rilevare (cfr. la decisione della Sezione 22 giugno 2006, n.
4932), alla c.d. dichiarazione di valore non pu essere riconosciuto un ruolo
decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli
conseguiti all'estero; la p.a. ha, infatti, lĠobbligo di motivare la sua
decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in
relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilit
professionali attestate dal titolo, quale formalisticamente la dichiarazione
di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da
valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti
gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza
diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di
fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).
La richiesta della
dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non
esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome
valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se
del caso, a cagione dellĠassenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la
stessa e gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro
richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.
Non pu essere,
pertanto, accolta la tesi sostenuta nellĠatto di appello secondo cui
lĠUniversit, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben potuto esigere, a sua
assoluta discrezione, qualsiasi documento avesse ritenuto indispensabile,
indipendentemente dal suo contenuto.
Al contrario, il
Collegio ritiene che lĠautonomia riconosciuta alle Universit, se certamente
consente loro di rifiutare il riconoscimento del titolo straniero motivando in
relazione alle carenze formative del diploma, non permette, invece, alle
medesime di opporre il rifiuto sulla base di aspetti estrinseci e formali (come
appunto, la mancanza della dichiarazione di valore da parte del Consolato di
Riga), che nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e professionale
del titolo estero.
Ci vale, a maggior
ragione, nel caso di specie, in cui, venendo in considerazione una esperienza
formativa sperimentale, che dichiaratamente prevedeva lo svolgimento di corsi
in parte in Italia e in parte in Lettonia, non avrebbe senso negare il
riconoscimento per la circostanza (ritenuta, invece, decisiva, dal Consolato di
Riga) che il corso non si svolto interamente in Lettonia.
Si aggiunga che la
circolare del 16 giugno 1993, n. 1115, che lĠUniversit appellante ha inteso
applicare, era espressamente volta a prevenire il riconoscimento di titoli
rilasciati da numerosi istituti privati di seguito elencati, tra i quali
certamente non rientrava lĠUniversit statale di Riga (che, tra lĠaltro, ha
sottoscritto accordi con numerosi atenei italiani e di altri Stati membri ai
fini del reciproco riconoscimento di titoli accademici); detta lettera
circolare, invero, ha imposto lo specifico onere di acquisizione
dellĠattestazione dellĠAutorit diplomatica di cui si discute, Òin modo
particolare per gli studenti muniti di titolo accademico rilasciato da
Universit del Messico, dellĠEcuador e della ex Jugoslavia, poich in questi
paesi operano, tra le altre, alcune di quelle istituzioni private non abilitate
al rilascio di validi titoli accademiciÓ; se ne deduce, a contrario, che un puntuale onere siffatto non era richiesto
nelle ipotesi in cui, come nella specie, il riconoscimento era richiesto per
esami sostenuti presso una Universit di Stato che nulla avesse a che fare con
gli istituti privati come sopra elencati; con la conseguenza, a tutto voler
concedere, che lĠAteneo appellante avrebbe dovuto fornire chiare indicazioni in
merito alle ragioni che lo inducevano ad estendere le particolari cautele
dettate dalla predetta circolare ministeriale anche al riconoscimento dei
titoli conseguiti presso istituti universitari pubblici di altri Stati, del
tutto estranei rispetto a quelli indicati nel documento stesso; e che la nota
ministeriale, diretta allĠUniversit appellante, che ha ribadito i contenuti
della predetta circolare, non ha certamente inteso – n potuto –
ampliarne la portata applicativa.
8) - Deve essere
rigettata, poi, anche la censura secondo cui gli odierni appellati non
avrebbero potuto usufruire del programma TEMPUS in quanto non rivolto nei loro
confronti.
Si tratta di
unĠaffermazione destituita di fondamento, in quanto il programma TEMPUS era
aperto espressamente alla partecipazione di studenti comunitari, sia dellĠarea
baltica sia di quella mediterranea. La partecipazione al progetto pilota di
mobilit di studenti comunitari era, anzi, condizione necessaria perch il
programma potesse beneficiare del contributo comunitario; a tal fine,
lĠAccademia Medica della Lettonia ha ottenuto la collaborazione di alcune
Universit degli Stati membri dellĠUnione Europea, tra cui appunto lĠUniversit
ÒLa SapienzaÓ di Roma.
Si aggiunga che il
rigetto della domanda degli originari ricorrenti non affatto avvenuto per le
ragioni ora dette, solo in questa sede addotte dalle amministrazioni
appellanti, ma unicamente in considerazione del mancato rilascio della ripetuta
attestazione della Rappresentanza italiana in Lettonia; con la conseguenza che
non pu essere accolta (e va, anzi, dichiarata inammissibile) una censura
mirante, nella sostanza, al diniego di accoglimento delle domande avanzate
dagli odierni appellati per ragioni del tutto estranee rispetto a quelle
direttamente addotte dellĠAmministrazione negli atti impugnati in primo grado.
9) - Alla luce delle
considerazioni che precedono, lĠappello deve essere rigettato.
Sussistono, tuttavia,
giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge lĠappello
in epigrafe.
Spese
del grado compensate
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
GAETANO TROTTA
– Presidente
PAOLO BUONVINO–
Consigliere est.
DOMENICO CAFINI -
Consigliere
ALDO SCOLA –
Consigliere
ROBERTO CHIEPPA
– Consigliere
Presidente
GAETANO TROTTA
Consigliere Segretario
PAOLO
BUONVINO VITTORIO
ZOFFOLI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il....04/09/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria