REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4613/2007

Reg.Dec.

N. 2776  Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2776/2002, proposto dallĠUniversitˆ degli Studi di Roma ÒLa SapienzaÓ, in persona del Rettore pro tempore, e il Ministero dellĠIstruzione, Universitˆ e Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12,

contro

i sigg.ri Ivano Guadagno, Federico Borgna, Stefano Lapucci, Luana Cappelli, Claudio Miscio, Paolo Brazzale, Andrea Pineschi, Antonio Segreti, Otello Matacena, Cesare Fiorˆ, Angelo Gasbarri, Pierantonio Borraccia e Vincenzo Isoldi, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo De Caterini ed Emilio Cappelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Roma, via Tartaglia 5,

e

i sigg.ri Salvatore Demelas e Alessandro Floresta, non costituitisi in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, Sezione III bis, n. 1704 del 3 marzo 2002; 

visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

visto lĠatto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva degli appellati sopra indicati;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, alla udienza pubblica del 4 maggio 2007, il Consigliere Paolo Buonvino;

udito lĠavvocato dello Stato Guida.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

F A T T O  E  D I R I T T O

1) - La Repubblica di Lettonia – in quanto paese candidato allĠadesione allĠUnione Europea – acquisiva titolo a beneficiare del Programma comunitario TEMPUS (Programma di Mobilitˆ Trans-Europeo per gli Studi Universitari), adottato dal Consiglio dei Ministri dellĠU.E. il 7 maggio 1990, tendente allo Òsviluppo dei programmi di studio al fine di rendere concordi le universitˆ della Lettonia con le Universitˆ europee in termini di discipline di studio, corsi e diplomiÓ.

NellĠambito del programma TEMPUS, lĠUniversitˆ di Stato della Lettonia ha avviato, sin dallĠanno accademico 1991/1992, un progetto di ÒCooperazione Interuniversitaria SperimentaleÓ in alcuni settori specifici della medicina (fra i quali lĠodontoiatria), aperto espressamente alla partecipazione di studenti comunitari.

A questo fine, lĠAccademia Medica della Lettonia otteneva la collaborazione di alcune Universitˆ di Stati membri dellĠUnione Europea (Portogallo, Germana, Spagna, Svezia, Italia).

Per quanto riguarda lĠItalia, il programma di collaborazione ha finito per coinvolgere lĠUniversitˆ di Siena, lĠUniversitˆ di Roma Tor Vergata, nonchŽ, parzialmente, lĠUniversitˆ  di Roma ÒLa SapienzaÓ.

Il programma  stato progressivamente realizzato e gli allievi meritevoli hanno, alla fine del corso, conseguito il relativo diploma in odontoiatria, con la conseguente autorizzazione, nei vari Stati che hanno aderito al progetto, allĠesercizio dellĠattivitˆ professionale secondo quanto disposto dallĠordinamento del luogo di appartenenza (tedesco per lĠUniversitˆ di Dresda e portoghese per lĠUniversitˆ di Lisbona).

In Italia si  invece aperta una vertenza con le Universitˆ di Siena e ÒLa SapienzaÓ intorno al riconoscimento di questo titolo estero.

2) - In particolare, per quello che interessa il presente giudizio, lĠUniversitˆ ÒLa SapienzaÓ si  rifiutata di accogliere le domande di Òriconoscimento di titolo esteroÓ presentate da quegli studenti italiani che avevano partecipato al progetto sperimentale conseguendo la laurea in odontoiatria.

La motivazione del rifiuto era la mancata presentazione della prescritta Òdichiarazione di valoreÓ da parte della Rappresentanza diplomatica di Riga. Tale dichiarazione  stata rifiutata perchŽ i corsi si sono svolti in parte in Lettonia e in parte in Italia, e non tutti in Lettonia.

3) - Con ricorso al Tribunale Amministrativo per il Lazio, gli odierni appellati, lauerati in Odontoiatria e protesi dentaria conseguita presso lĠUniversitˆ di Riga in Lettonia, hanno chiesto lĠannullamento delle determinazioni con le quali lĠUniversitˆ ÒLa SapienzaÓ ha deciso di non dare ulteriore corso alle loro istanze di riconoscimento del titolo accademico estero in mancanza della Òdichiarazione di valoreÓ rilasciata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana.

Ha costituito oggetto di impugnazione davanti al T.a.r. anche la comunicazione del Consolato italiano di Riga che ha negato la Òdichiarazione di valoreÓ.

4) - Con la sentenza di primo grado il T.a.r. del Lazio ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.

A sostegno della decisione, il T.a.r. ha osservato che lĠautoritˆ universitaria, in caso di rifiuto o di parziale riconoscimento del titolo di studio conseguito allĠestero, Òha lĠobbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non giˆ in relazione ad aspetti estrinseci alle competenze ed alle abilitˆ professionali attestate dal titolo, quale formalisticamente  la dichiarazione di valore in causa, espunta dallĠordinamento e che non pu˜ perci˜ essere ancora richiesta dalle Universitˆ per il riconoscimento legale in Italia del titolo accademico conseguito allĠesteroÓ.

Il T.ar., pertanto, ha individuato nei provvedimenti impugnati  il vizio di Òviolazione del giusto procedimento, che non prevede ulteriori condizioni, come la dichiarazione di valore in questione, oltre le prescrizioni accademiche di studio e frequenza ritenute necessarie per il completamente del ciclo formativo nazionale ai fini del riconoscimento del titolo conseguito allĠestero da parte di cittadini, italiani o di Paesi terzi che sianoÓ.

5. Contro tale decisione ha proposto appello lĠUniversitˆ degli studi ÒLa SapienzaÓ unitamente al ministero dellĠIstruzione, Universitˆ e Ricerca.

I motivi di appello avverso la sentenza del T.a.r. possono essere cos“ sintetizzati:

 - anzitutto, i ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse ad ottenere il richiesto annullamento in quanto si sarebbero comunque trovati nella condizione di dover essere dichiarati decaduti dallĠiscrizione poichŽ, come dagli stessi documentato, sono stati contemporaneamente iscritti presso lĠUniversitˆ italiana e quella lettone, ci˜ che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica dallĠiscrizione ai sensi dellĠart. 142 del R.D. n. 1592/1933;

 - nel merito, i provvedimenti impugnati sarebbero legittimi in quanto non sarebbe stato possibile, per gli studenti, conseguire unĠadeguata preparazione pratica senza la necessaria frequenza dei corsi, nŽ sarebbe stato possibile frequentare i corsi stessi senza soggiornare in loco (sicchŽ sarebbero del tutto inconferenti i riferimenti contenuti nella sentenza impugnata ai principi comunitari della libera circolazione e della libertˆ di stabilimento, non avendo, tra lĠaltro, lĠUniversitˆ appellante richiesto agli interessati di stabilire la residenza in Riga, ma solo di avere effettivamente soggiornato in Lettonia);

 - rientrerebbe, in ogni caso, nellĠautonomia dellĠUniversitˆ, disporre in ordine alla tipologia di documenti  che ritiene indispensabile acquisire ai fini del riconoscimento del titolo di studio, trattandosi, al riguardo, di un procedimento altamente discrezionale, in seno al quale lĠAteneo ben potrebbe acquisire tutti gli elementi ritenuti necessari  per effettuare le valutazioni richieste, ivi compresa, eventualmente, la dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana;

 - inoltre, gli odierni appellati non avrebbero potuto usufruire  del programma di cooperazione TEMPUS perchŽ non sarebbe stato rivolto nei loro confronti, non avendo lĠUniversitˆ appellante stipulato alcun accordo in proposito con lĠUniversitˆ di Riga e in quanto, comunque, detto programma avrebbe previsto lĠiscrizione dello studente presso lĠUniversitˆ di provenienza ed il riconoscimento dei periodi di studio compiuti allĠestero come se effettuati presso lĠAteneo di provenienza, mentre, nel caso in esame, gli interessati sarebbero stati iscritti presso lĠUniversitˆ di Riga (e allĠUniversitˆ di Roma avrebbero, poi, richiesto il riconoscimento degli esami sostenuti presso la detta Universitˆ estera).

Si sono costituiti in giudizio gli appellati in epigrafe indicati insistendo per il rigetto dellĠappello.

6) - LĠappello  infondato.

Quanto al primo profilo di censura, basti notare, invero, che quanto addotto dal patrocinio erariale sotto il profilo dellĠinteresse al ricorso (secondo cui i ricorrenti non avrebbero avuto alcun interesse ad ottenere il richiesto annullamento, in quanto si sarebbero comunque trovati nella condizione di dover essere dichiarati decaduti dallĠiscrizione perchŽ, come dagli stessi documentato, sarebbero stati contemporaneamente iscritti presso lĠUniversitˆ italiana e quella lettone, ci˜ che avrebbe costituito motivo di decadenza automatica dallĠiscrizione ai sensi dellĠart. 142 del R.D. n. 1592/1933) presupporrebbe una sorta di automatica declaratoria di decadenza degli originari ricorrenti dallĠiscrizione presso lĠAteneo romano, di cui sarebbe stato preciso onere di questĠultimo verificare ed apprezzare i presupposti operativi ai fini dellĠadozione, allĠoccorrenza, dei provvedimenti del caso; una valutazione siffatta appare, peraltro, del tutto assente nel provvedimento impugnato e non pu˜ la difesa dellĠAmministrazione basare la propria eccezione sullĠipotetica assunzione di un futuro provvedimento vincolato che sarebbe stato preciso onere della stessa Universitˆ appellante, se del caso, assumere se e in quanto ne fossero sussistiti, in base alle valutazioni ad essa sola spettanti, i relativi presupposti normativi e fattuali; laddove, per contro, lo stesso Ateneo ha ritenuto che i richiedenti avrebbero potuto fruire del domandato beneficio del riconoscimento, salvo escluderne lĠapplicabilitˆ in base a ragioni del tutto diverse e, cio, a cagione della mancata acquisizione dellĠattestazione di cui si  detto.

Con la conseguenza che lĠeccezione addotta in questa sede verrebbe anche a porsi in manifesta contraddizione con gli apprezzamenti stessi al riguardo giˆ operati dallĠUniversitˆ appellante, che si  limitata a ritenere gli esami in parola inutilizzabili e non, invece, a ritenere che gli istanti dovessero addirittura essere dichiarati decaduti dallĠiscrizione.

7) - Quanto ai predetti profili di merito, giova premettere che la sentenza impugnata non ha negato che spetta allĠUniversitˆ il potere di valutare se vi siano i presupposti per riconoscere, in tutto o in parte, il titolo di studio conseguito allĠestero, ma ha solo precisato che, in caso di rifiuto o di parziale riconoscimento, lĠUniversitˆ ha lĠobbligo di motivare la sua decisione con riguardo al contenuto formativo del diploma, non giˆ in relazione ad aspetti estrinseci alle competenze ed abilitˆ professionali attestate dal titolo.

Al riguardo, deve disattendersi la censura secondo cui avrebbero errato i primi giudici nel ritenere ragione insufficiente, per rifiutare il riconoscimento del titolo di studio conseguito allĠestero, la mancanza della c.d. dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga.

Come questa Sezione ha giˆ avuto modo di rilevare (cfr. la decisione della Sezione 22 giugno 2006, n. 4932), alla c.d. dichiarazione di valore non pu˜ essere riconosciuto un ruolo decisivo e discriminante nei procedimenti di riconoscimento di titoli conseguiti all'estero; la p.a. ha, infatti, lĠobbligo di motivare la sua decisione con riguardo ai contenuti formativi del diploma, non semplicemente in relazione ad aspetti estrinseci rispetto alle competenze ed alle abilitˆ professionali attestate dal titolo, quale formalisticamente  la dichiarazione di valore, ma sulla base di una valutazione sostanziale, mediante l'impiego (da valutarsi caso per caso da parte del responsabile del procedimento) di tutti gli strumenti istruttori normalmente disponibili (inclusa la corrispondenza diretta e/o diplomatica, considerata tuttavia nel suo aspetto ordinario di fonte di informazioni non aventi carattere esclusivo o infungibile).

La richiesta della dichiarazione di valore, insomma, corrisponde ad una mera prassi, che non esclude il potere-dovere dell'amministrazione di compiere le proprie autonome valutazioni anche qualora la rappresentanza diplomatica interessata (anche, se del caso, a cagione dellĠassenza di forme di raccordo o di coordinamento tra la stessa e gli istituti universitari nazionali) non abbia fornito il riscontro richiesto o l'abbia fornito in termini generici od insufficienti.

Non pu˜ essere, pertanto, accolta la tesi sostenuta nellĠatto di appello secondo cui lĠUniversitˆ, nel suo ambito di autonomia, avrebbe ben potuto esigere, a sua assoluta discrezione, qualsiasi documento avesse ritenuto indispensabile, indipendentemente dal suo contenuto.

Al contrario, il Collegio ritiene che lĠautonomia riconosciuta alle Universitˆ, se certamente consente loro di rifiutare il riconoscimento del titolo straniero motivando in relazione alle carenze formative del diploma, non permette, invece, alle medesime di opporre il rifiuto sulla base di aspetti estrinseci e formali (come appunto, la mancanza della dichiarazione di valore da parte del Consolato di Riga), che nulla hanno a che vedere con il valore scientifico e professionale del titolo estero.

Ci˜ vale, a maggior ragione, nel caso di specie, in cui, venendo in considerazione una esperienza formativa sperimentale, che dichiaratamente prevedeva lo svolgimento di corsi in parte in Italia e in parte in Lettonia, non avrebbe senso negare il riconoscimento per la circostanza (ritenuta, invece, decisiva, dal Consolato di Riga) che il corso non si  svolto interamente in Lettonia.

Si aggiunga che la circolare del 16 giugno 1993, n. 1115, che lĠUniversitˆ appellante ha inteso applicare, era espressamente volta a prevenire il riconoscimento di titoli rilasciati da numerosi istituti privati di seguito elencati, tra i quali certamente non rientrava lĠUniversitˆ statale di Riga (che, tra lĠaltro, ha sottoscritto accordi con numerosi atenei italiani e di altri Stati membri ai fini del reciproco riconoscimento di titoli accademici); detta lettera circolare, invero, ha imposto lo specifico onere di acquisizione dellĠattestazione dellĠAutoritˆ diplomatica di cui si discute, Òin modo particolare per gli studenti muniti di titolo accademico rilasciato da Universitˆ del Messico, dellĠEcuador e della ex Jugoslavia, poichŽ in questi paesi operano, tra le altre, alcune di quelle istituzioni private non abilitate al rilascio di validi titoli accademiciÓ; se ne deduce, a contrario, che un puntuale onere siffatto non era richiesto nelle ipotesi in cui, come nella specie, il riconoscimento era richiesto per esami sostenuti presso una Universitˆ di Stato che nulla avesse a che fare con gli istituti privati come sopra elencati; con la conseguenza, a tutto voler concedere, che lĠAteneo appellante avrebbe dovuto fornire chiare indicazioni in merito alle ragioni che lo inducevano ad estendere le particolari cautele dettate dalla predetta circolare ministeriale anche al riconoscimento dei titoli conseguiti presso istituti universitari pubblici di altri Stati, del tutto estranei rispetto a quelli indicati nel documento stesso; e che la nota ministeriale, diretta allĠUniversitˆ appellante, che ha ribadito i contenuti della predetta circolare, non ha certamente inteso – nŽ potuto – ampliarne la portata applicativa.

8) - Deve essere rigettata, poi, anche la censura secondo cui gli odierni appellati non avrebbero potuto usufruire del programma TEMPUS in quanto non rivolto nei loro confronti. 

Si tratta di unĠaffermazione destituita di fondamento, in quanto il programma TEMPUS era aperto espressamente alla partecipazione di studenti comunitari, sia dellĠarea baltica sia di quella mediterranea. La partecipazione al progetto pilota di mobilitˆ di studenti comunitari era, anzi, condizione necessaria perchŽ il programma potesse beneficiare del contributo comunitario; a tal fine, lĠAccademia Medica della Lettonia ha ottenuto la collaborazione di alcune Universitˆ degli Stati membri dellĠUnione Europea, tra cui appunto lĠUniversitˆ ÒLa SapienzaÓ di Roma.

Si aggiunga che il rigetto della domanda degli originari ricorrenti non  affatto avvenuto per le ragioni ora dette, solo in questa sede addotte dalle amministrazioni appellanti, ma unicamente in considerazione del mancato rilascio della ripetuta attestazione della Rappresentanza italiana in Lettonia; con la conseguenza che non pu˜ essere accolta (e va, anzi, dichiarata inammissibile) una censura mirante, nella sostanza, al diniego di accoglimento delle domande avanzate dagli odierni appellati per ragioni del tutto estranee rispetto a quelle direttamente addotte dellĠAmministrazione negli atti impugnati in primo grado.

9) - Alla luce delle considerazioni che precedono, lĠappello deve essere rigettato.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge lĠappello in epigrafe.

Spese del grado compensate

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 maggio 2007 con lĠintervento dei sigg.ri:

GAETANO  TROTTA             Presidente

PAOLO BUONVINO–              Consigliere est.

DOMENICO  CAFINI  -           Consigliere

ALDO SCOLA                        Consigliere

ROBERTO  CHIEPPA            Consigliere

 

Presidente

GAETANO TROTTA

Consigliere                                                                          Segretario

PAOLO BUONVINO                                                    VITTORIO ZOFFOLI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il....04/09/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria