(Sergio Briguglio 28/8/2011)

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO CONTENUTE NELLA LEGGE 129/2011

 

Allontanamento dello straniero:

 

 

 

 

 

 

¤          quando sia adottato per motivi di pericolosita'

¤          quando sussita il rischio di fuga

¤          quando la richiesta di permesso di soggiorno sia stata respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta

¤          quando siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE

¤          quando l'espulsione sia stata adottata dal giudice quale misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva della pena o alternativa alla detenzione o, comunque, come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale (nota: a dispetto delle apparenze, non sembra, sulla base di altre disposizioni, vi sia volonta' di aggirare le norme della Direttiva con l'invocazione sistematica di questa disposizione in ogni caso di ingresso e/o soggiorno illegale)

¤          quando lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario (nota: sarebbe piu' giusto assumere una richiesta implicita, salvo rinuncia esplicita)

 

¤          non abbia un documento di viaggio valido

¤          non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile (nota: difficile documentare la disponibilita' di alloggio)

¤          abbia in precedenza dichiarato false generalita'

¤          abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE)

 

 

 

 

 

¤          ne abbia gia' fruito in passato

¤          sia destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva per pericolosita' o per violazione del termine per il rimpatrio volontario o a seguito di sentenza, o di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale

¤          abbia violato il termine per il rimpatrio volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle adottate dal questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar luogo o di prolungare la detenzione in CIE)