(Sergio Briguglio 28/8/2011)
SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLONTANAMENTO DELLO STRANIERO CONTENUTE NELLA LEGGE 129/2011
Allontanamento
dello straniero:
- le disposizioni relative al reato di ingresso e/o
soggiorno illegale non si applicano allo straniero identificato durante i
controlli in uscita dalla polizia
di frontiera
- il provvedimento di espulsione di competenza
prefettizia e' adottato, caso per caso, in base all'esame della condizione particolare dello straniero
- tra i presupposti del provvedimento di espulsione
per soggiorno illegale sono inclusi il rifiuto del permesso di soggiornoe la violazione delle
disposizioni sul soggiorno breve
- l'espulsione non e' disposta per lo straniero identificato durante i
controlli in uscita dalla
polizia di frontiera (nota: consacrazione dell'overstaying); nella stessa ipotesi, qualora il
provvedimento di espulsione sia stato gia' adottato, ma non ancora
eseguito, non si procede
all'esecuzione coattiva
- il provvedimento di espulsione e' eseguito in modo coattivo
¤
quando sia adottato per motivi di pericolosita'
¤
quando sussita il rischio di fuga
¤
quando la richiesta di permesso di soggiorno sia stata
respinta perche' manifestamente infondata o fraudolenta
¤
quando siano stati violati il termine per il rimpatrio volontario o una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal questore in
caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE
¤
quando l'espulsione sia stata adottata dal giudice quale misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva
della pena o alternativa alla detenzione
o, comunque, come sanzione penale o conseguenza di una sanzione penale (nota: a dispetto delle apparenze, non sembra, sulla base
di altre disposizioni, vi sia volonta' di aggirare le norme della Direttiva con
l'invocazione sistematica di questa disposizione in ogni caso di ingresso e/o
soggiorno illegale)
¤
quando lo straniero non abbia chiesto l'assegnazione di un termine per il rimpatrio volontario (nota: sarebbe piu' giusto assumere una richiesta
implicita, salvo rinuncia esplicita)
- il rischio di fuga si ritiene presente quando ricorra almeno una delle seguenti
circostanze e il prefetto ne ricavi, dall'esame del caso
specifico, il pericolo che lo
straniero si sottragga al rimpatrio volontario: lo straniero
¤
non abbia un documento
di viaggio valido
¤
non possa documentare la disponibilita' di un alloggio dove sia facilmente reperibile (nota: difficile documentare la disponibilita' di
alloggio)
¤
abbia in precedenza dichiarato false generalita'
¤
abbia violato
il termine per il rimpatrio
volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle
adottate dal questore in caso di
concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar
luogo o di prolungare la detenzione in CIE)
- negli altri casi (ma non in caso di respingimento), lo straniero puo' chiedere al prefetto la concessione di un termine per il rimpatrio volontario e l'eventuale inserimento in un programma di rimpatrio
assistito; a questo scopo, la questura informa adeguatamente, mediante schede informative plurilingue, lo
straniero della facolta' di richiedere tale termine; in mancanza di richiesta, lo straniero e' espulso con accompagnamento coattivo
- il prefetto,
valutato il caso specifico, con lo stesso provvedimento di espulsione
intima allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro un termine compreso tra 7 e 30 gg
(prorogabile, se
necessario, per un periodo congruo, commisurato alle circostanze
specifiche del caso individuale, quali la durata del soggiorno nel
territorio nazionale, l'esistenza di minori che frequentano la scuola o di
altri legami familiari e sociali, nonche' l'ammissione a programmi di
rimpatrio assistito)
- se e' concesso il termine, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilita' di risorse da fonti lecite, per un importo proporzionato
al termine concesso, compreso tra una e tre mensilita'
dell'assegno sociale (nota: non e' chiaro quali siano le conseguenze
della mancata dimostrazione; trattandosi di solito di risorse provenienti
da lavoro nero, sara' arduo, poi, dimostrarne la provenienza lecita)
- il questore impone allo straniero, con provvedimento motivato, almeno una misura
limitativa della liberta' personale (consegna
del documento di viaggio, che sara' restituito al momento della partenza;
obbligo di dimora in un luogo determinato, dove possa essere agevolmente
rintracciato; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti,
presso un ufficio della forza pubblica competente per territorio); il
provvedimento e' notificato
all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvdimenti di espulsione (in
relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di impugnazione e
al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in mancanza, del
difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo' presentare
personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; il provvedimento
e' comiunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore
successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa
da 3.000 a 18.000 euro e l'espulsione
coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commissione di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo
trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio
dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se
necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa
della liberta' personale e' il giudice di pace
- acquisita la prova dell'avvenuto rimpatrio, la questura avvisa l'autorita' giudiziaria
competente in relazione al reato di soggiorno illegale, perche' pronunci sentenza di non
luogo a procedere (salva la riproposizione
dell'azione penale in caso di reingresso in violazione dell'eventuale
relativo divieto)
- divieto di reingresso: tra 3 e 5 anni (o
superiore, con
determinazione effettuata tenendo conto di tutte le circostanze del caso
specifico, nei casi di espulsione per
pericolosita'); in caso di rimpatrio
volontario, il divieto decorre dalla scadenza del termine concesso per il rimpatrio, e lo straniero puo'
chiederne la revoca,
fornendo la prova di aver rispettato tale termine concessogli
- si puo' dar luogo a trattenimento in CIE quando non sia possibile eseguire
immediatamente l'espulsione coattiva o il respingimento
a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione dell'allontanamento; in
particolare, rientrano tra queste situazioni quelle gia'
previste e l'esistenza di un rischio
di fuga
- i CIE sono
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze
- tascorsi i primi 30 gg e la prima proroga di 30 gg
(concessa dal giudice di pace se l'accertamento dellĠidentita' e della
nazionalita' o lĠacquisizione di documenti per il viaggio presentino gravi
difficolta'), il trattenimento puo' essere prorogato dal giudice di pace,
su richiesta del questore, di ulteriori due periodi di 2 mesi ciascuno se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario; ulteriori
proroghe di 2 mesi ciascuna, fino a una durata complessiva massima
di 18 mesi, possono essere chieste
dal questore al giudice di pace qualora non sia stato possibile procedere
all'allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo,
a causa della mancata cooperazione dello straniero al rimpatrio o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi coinvolti; in tutti i casi
espulsione e respingimento possono essere eseguiti anche prima del termine
dal questore, che ne da' comunicazione senza ritardo al giudice di pace
- in alternativa al trattenimento in CIE, il questore
puo' adottare, con provvedimento motivato, una o piu' delle misure limitative
della liberta' personale (consegna del documento di viaggio, che sara'
restituito al momento della partenza; obbligo di dimora in un luogo
determinato, dove possa essere agevolmente rintracciato; obbligo di
presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza
pubblica competente per territorio), purche' l'espulsione non sia stata
adottata per motivi di pericolosita' e lo straniero sia in possesso del
documento di viaggio valido (nota:
la possibilita' di adottare misure alternative al trattenimento dovrebbe
essere considerata, in base alla Direttiva 115/2008/CE, in tutti i casi;
la mancanza di un documento di viaggio valido non priva di per se' di
efficacia la misura alternativa); il provvedimento e' notificato all'interessato con le modalita' con cui vengono notificati i provvdimenti di
espulsione (in relazione alla lingua, all'indicazione delle modalita' di
impugnazione e al diritto di avvalersi del difensore di fiducia o, in
mancanza, del difensore d'ufficio) e con l'avviso che lo straniero puo'
presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida; il provvedimento
e' comiunicato entro 48 ore al giudice di pace, per la convalida, che deve aver luogo entro le 48 ore
successive; le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace; la violazione di una delle misure adottate e' punita con multa
da 3.000 a 18.000 euro e l'espulsione
coattiva (per la quale non e' richiesto il rilascio del nulla osta da parte dell'autorita' giudiziaria competente
all'accertamento del reato; nota: in questo modo si applica una misura - l'espulsione coattiva -
conseguente alla commisisone di un reato - la violazione della misura
limitativa - prima che il giudice lo abbia accertato), previo
trattenimento in CIE (o ordine del questore di lasciare il territorio
dello Stato in caso di trattenimento impossibile o non prorogabile), se
necessario; competente per il reato di violazione della misura limitativa della
liberta' personale e' il giudice di pace
- in caso di trattenimento
impossibile o non piu' prorogabile,
il questore, allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello
straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente
il provvedimento di allontanamento (nota: sembra una semplice
dichiarazione di buone intenzioni), ordina allo straniero, con provvedimento scritto recante
l'indicazione delle sanzioni
previste in caso di violazione, di lasciare l'Italia entro 7 gg; il questore puo' (nota: non
deve), anche su richiesta dell'interessato, accompagnare l'ordine con
documentazione necessaria per raggiungere la rappresentanza consolare
(anche onoraria) del suo paese e per rientrare in tale paese o, se non e'
possibile, in quello di provenienza, incluso il biglietto di viaggio
- trasgressione
dell'ordine priva di giustificato
motivo punita con la multa da 10.000 a 20.000 euro
in caso di respingimento o espulsione coattiva o quando lo straniero si
sia sottratto al programma di rimpatrio assistito cui era stato ammesso, o
con la multa da 6.000 a 15.000
euro in caso di concessione del
termine per il rimpatrio volontario (nota: non si comprende come in questo caso si sia potuto
considerare adottabile il trattenimento in CIE); adottato un nuovo provvedimento
di espulsione coattiva (nota: la
disposizione e' ambigua, facendo
riferimento alla necessita' di valutare il caso specifico e di tener conto anche delle disposizioni relative
alla concessione di un termine per il rimpatrio volontario), salvo che lo straniero si trovi in condizioni di
detenzione in carcere, con nuova possibilita' di trattenimento e di ordine
del questore (con multa da 15.000 a 30.000 euro,
in caso di violazione dell'ordine) ed eventuale applicazione delle
disposizioni relative alla richiesta di nulla-osta all'autorita'
giudiziaria; la procedura puo' essere iterata senza limiti (nota: lo si ricava dal riferimento piuttosto ambiguo, di
cui all'art. 14 co. 5-quater D. Lgs. 286/1998, alle misure applicabili in
caso di impossibilita' di procedere all'accompagnamento alla frontiera);
la competenza per il reato di
trasgressione dell'ordine del questore e' del giudice di pace, che tiene conto, nel valutare la condotta
dello straniero, dell'eventuale consegna allo straniero della documentazione
utile a lasciare il territorio dello Stato e della cooperazione fornita
dallo stesso straniero all'esecuzione dell'allontanamento (in particolare,
mediante l'esibizione di idonea documentazione); si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis D. Lgs.
274/2000 (come per il reato di ingresso e/o soggiorno illegale); la sanzione della multa puo' essere sostituita con la misura dell'espulsione coattiva (solo se immediatamente
eseguibile); ai fini dell'esecuzione
dell'espulsione non e' richiesto il rilascio del nulla-osta da parte
dell'autorita' giudiziaria competente per l'accertamento del reato (nota: in questo modo si applica una misura -
l'espulsione coattiva - conseguente alla commissione di un reato - la
violazione della misura limitativa - prima che il giudice lo abbia
accertato); eseguita l'espulsione, il questore avvisa l'autorita'
giudiziaria competente in relazione al reato di trasgressione
dell'ordine del questore, che
pronuncia sentenza di non luogo a procedere, salva la riproposizione dell'azione penale in
caso di reingresso in violazione dell'eventuale relativo divieto (nota: l'allontanamento
dello straniero non dovrebbe
essere intralciato dal
procedimento penale in corso, salvo che, per difficolta' nell'esecuzione
dell'espulsione, si arrivi comunque a condanna con sostituzione della
multa con l'obbligo di permanenza domiciliare ai sensi di art. 55 D. Lgs.
274/2000)
- in caso di allontanamento indebito dello straniero dal CIE, il questore
ripristina la misura con l'adozione di un nuovo provvedimento di trattenimento; il periodo di trattenimento disposto dal
nuovo provvedimento e' computato nel termine massimo per il trattenimento
(significa, verosimilmente, che i periodi di trattenimento effettuati sulla base dei diversi provvedimenti
non possono superare, in totale, il termine massimo
di 18 mesi)
- possono essere attivati programmi di rimpatrio
volontario assistito da parte del
Mininterno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o
intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e
con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati; con decreto del Ministro dell'interno sono definite le linee-guida per la realizzazione dei programmi di
rimpatrio, che fissano le priorita' di cui tener conto (con riguardo
particolare alle categorie vulnerabili) e i criteri per l'individuazione
dei soggetti con cui realizzare i programmi di rimpatrio assistito; i
programmi sono finanziati con le risorse disponibili nel Fondo rimpatri
(individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno) e nei
fondi europei destinati a tale scopo (secondo le relative modalita' di
gestione)
- non puo'
fruire del rimpatrio assistito
lo straniero che
¤
ne abbia gia' fruito in passato
¤
sia destinatario di un provvedimento di espulsione
coattiva per pericolosita' o per violazione
del termine per il rimpatrio volontario o
a seguito di sentenza, o di un
provvedimento di estradizione o
di un mandato di arresto europeo
o di un mandato di arresto da parte della Corte penale intenazionale
¤
abbia violato
il termine per il rimpatrio
volontario o il divieto di reingresso o una delle misure limitative della liberta' impostegli in relazione al rimpatrio (incluse quelle
adottate dal questore in caso di
concessione del termine per il rimpatrio volontario o in luogo del
trattenimento in CIE, il trattenimento in CIE e l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale in caso di impossibilita' di dar
luogo o di prolungare la detenzione in CIE)
- per lo straniero ammesso al programma, sono sospesi i provvedimenti di respingimento, di espulsione per soggiorno illegale (nota: dal testo di art. 14-ter co. 3 D. Lgs.
286/1998, si evincerebbe anche la sospensione dei provvedimenti di
espulsione quale misura di prevenzione; non e' chiaro se sia frutto di una svista),
di ordine di lasciare
l'Italia in caso di trattenimento impraticabile e le misure
limitative della liberta' personale
eventualmente adottate dal questore (ma non il trattenimento in CIE); nota: e' evidente, da queste disposizioni, come al
programma di rimpatrio assistito possa essere ammesso anche uno straniero
destinatario di un provvedimento di espulsione coattiva (non e' chiaro, pero', in quale contesto tale
straniero possa chiedere l'ammissione al programma, dal moemnto che l'unica
possibilita' sembra essere quella di richiesta contestuale alla richiesta
di concessioen del termine per il rimpatrio volontario, di cui all'art.
13, co. 5 D. Lgs. 286/1998, e tale richiesta puo' essere presentata solo
quando sia gia' stato escluso che si debba procedere obbligatoriamente ad
espulsione coattiva)
- la prefettura comunica alla questura l'avvenuto
rimpatrio dello straniero; la
questura avvisa avvisa l'autorita' giudiziaria competente in relazione al reato
di soggiorno illegale, perche' pronunci
sentenza di non luogo a procedere (salva la riproposizione dell'azione penale in caso di reingresso
in violazione dell'eventuale relativo divieto)
- il sottrarsi
al programma di rimpatrio assistito da parte dello straniero comporta la sua espulsione coattiva e l'eventuale trattenimento in CIE (o l'ordine
del questore di lasciare il territorio dello Stato, in caso di
trattenimento impraticabile)
- il respingimento e l'espulsione di disabili,
anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori
(nota: art. 19, co. 2-bis D. Lgs. 286/1998 aggiunge qui, in modo
incomprensibile, "nonche' dei minori"), vittime di gravi
violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono effettuati con modalita'
adatte al caso particolare