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Sentenza n. 627 del 21 luglio 2011 Tribunale Amministrativo Regionale Calabria

Inammissibile il ricorso per diniego sulla domanda di emersione presentato dallo straniero per incompletezza del contraddittorio

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 267 del 2011, proposto da:
Sukhdev Singh, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Alfredo Maria Plutino, con domicilio eletto presso Francesco Alfredo Maria Plutino Avv. in Reggio Calabria, via Cappuccinelli, Dir Zagarella, 9;

contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15; U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria - Sportello Unico per l'Immigrazione;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento di rigetto n. prot. ID104283 della pratica di emersione relativa al lavoratore Singh Sukhdev, emesso dallo Sportello Unico Ufficio per l’ Immigrazione U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria in data 11 novembre 2010 e successivamente notificato in data 25 gennaio 2011, avente ad oggetto: istanza di emersione del lavoro irregolare per il suddetto ricorrente n. ID103719, presentata dal Sig. Lombardo Domenico, nato a Reggio Calabria il 18 maggio 1973.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A - Premesso che:

Nel mese di settembre 2009 il Signor Lombardo Domenico, nato a Reggio Calabria il 18 maggio 1973, ha proposto una domanda di emersione di lavoro irregolare a favore del cittadino extracomunitario Singh Sukdev, nato in India il 27 maggio 1980, addetto all’assistenza della Signora Plutino Caterina, nata a Reggio Calabria il 3 novembre 1934, familiare del richiedente (istanza P-RC/L/N/2009/104283).

Con denuncia - querela contro ignoti, presentata il 6 ottobre 2010 presso la Stazione Carabinieri di Reggio Calabria Cannavò, il Signor Lombardo ha dichiarato di non aver mai richiesto la regolarizzazione del predetto cittadino extracomunitario, da lui non conosciuto.

Conseguentemente, con provvedimento dell’11 novembre 2010 (notificato al cittadino extracomunitario in data 25 gennaio 2011) lo Sportello Unico Immigrazione presso la Prefettura di Reggio Calabria ha disposto l’archiviazione della predetta domanda di emersione di lavoro irregolare.

Con ricorso notificato il 25 marzo 2011, depositato il 21 aprile 2011, Singh Sukhdev ha impugnato il provvedimento dell’11 novembre 2011, deducendone l’illegittimità sotto vari profili.

B - Rilevato che:

Nel procedimento di emersione del lavoro irregolare di cui all’art. 1 ter del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, i soggetti legittimati a produrre le relative istanze sono soltanto i datori di lavoro.

Ciò non toglie che all’extracomunitario del quale è chiesta la regolarizzazione, in quanto destinatario sostanziale delle determinazioni amministrative, e quindi interessato all’esito positivo dell’istanza che lo riguarda, devono riconoscersi “i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno” (Cfr. art. 2, comma 1, del decreto Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286), e quindi la legittimazione processuale a proporre l’impugnazione dei provvedimenti negativi, sicuramente lesivi nei suoi confronti, anche in considerazione del fatto che, in base all’art. 24 Cost. “tutti” (ossia anche i non cittadini) “possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi” e che, in base all’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali (CEDU), ad ogni “persona” deve essere garantito il diritto di difesa avanti un giudice.

Negli stessi termini si è pronunciato, in vicenda analoga, il Tar Bolzano con sentenza 5 marzo 2004 n. 108, alla quale espressamente si rinvia (Contra, tuttavia, Tar Lazio, Sez. Seconda Quater, 4 febbraio 2011 n. 1060, secondo cui l’extracomunitario sarebbe completamente estraneo al procedimento di regolarizzazione, e quindi non sarebbe legittimato ad impugnare il provvedimento negativo che lo conclude. Questo Tribunale non condivide tale impostazione formalistica, che finisce con il considerare l’extracomunitario come un “oggetto”, anziché come una “persona” destinataria di un’attività amministrativa ed alla quale peraltro deve essere riconosciuta “parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”, come espressamente sancito dallo stesso art. 2, comma 1, del decreto Leg.vo n. 286/1998).

Applicando tali principi di diritto alla fattispecie in esame, il ricorso in epigrafe risulta ammissibile, ancorché proposto da un cittadino extracomunitario da regolarizzare.

C - Rilevato altresì che:

L’art. 41,comma 2, c.p.a. prescrive che il ricorso al Giudice amministrativo deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato e “ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso”.

Nella specie, il ricorrente ha notificato l’atto introduttivo del giudizio unicamente all’Autorità emanante, ma non anche al Signor Lombardo Domenico, espressamente indicato nel provvedimento impugnato, soggetto interessato all’archiviazione della domanda di emersione dal lavoro irregolare ed al quale deve essere pertanto riconosciuta la qualità di controinteressato, avendo acquisito una posizione giuridica di vantaggio, diretto ed immediato, sulla base dell'atto impugnato, con conseguente interesse alla sua conservazione.

D - Ritenuto, per le ragioni che precedono, che il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per incompletezza del contraddittorio.

E - Ritenuto, in relazione alla peculiarità della fattispecie, di disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese ed onorari del giudizio, mentre l’onere del pagamento del contributo unificato rimane a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria -

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per incompletezza del contraddittorio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2011 e del giorno 20 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Ettore Leotta, Presidente, Estensore

Giuseppe Caruso, Consigliere

Caterina Criscenti, Consigliere


         

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 21 Luglio 2011

 
 
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