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Sentenza n. 6962 del 4 agosto 2011 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato.

     

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7377 del 2010, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Sinopoli, con domicilio eletto presso Simona Sinopoli in Roma, via Otranto, 23 Sc A Int 4;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

del decreto emesso dalla Questura di Roma in data 1.4.2010 e notificato in data 14.6.2010 con il quale veniva rigettata la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età;

 Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2011 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 Il Sig. *****, entrato in Italia in stato di clandestinità nel giugno 2009 quando era ancora minorenne ed affidato al centro di assistenza “Futur Aquila” del Comune dell’Aquila presso la quale frequentava con assiduità e profitto diversi corsi di formazione, iscrivendosi al termine al Centro per l’Impiego di Vasto in data 7.12.2009, al compimento della maggiore età (5.1.2010) chiedeva alla Questura di Roma la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per lavoro subordinato.

Con il ricorso in esame impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto della Questura di Roma del 1.4.2010 con il quale è stata rigettata l'istanza in parola, in pretesa applicazione dell’art. 32 co. 1 e 2 del D.Lgs. 286/98, come modificato dalla legge n. 94/2009.

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 1606 del 6.10.2010 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica odierna il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso, articolato in varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere, si incentra sull’interpretazione e l’applicazione immediata delle modificazione introdotte dalla L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, l. 94/09, all’art. 32 commi 1 e 1 bis secondo la quale per consentire la conversione occorrerebbe comunque, anche per i minori affidati, la partecipazione da parte del minore ad un progetto di integrazione sociale e civile di durata almeno biennale.

Sulla questione la Sezione s’è ripetutamente pronunciata nel senso che la nuova disciplina, recata dalla l. 94/2009 - che anche per i minori affidati consente la conversione del permesso di soggiorno, dopo la maggiore età, in permesso per lavoro o studio, solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale (art. 32, comma 1 bis. D.lgs. 286/1998) - non possa che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232). Diversamente opinando la legge avrebbe un'inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno il 5.1.2010 successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2011 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Stefania Santoleri, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/08/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 4 Agosto 2011

 
 
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