COMUNICAZIONE AI MEMBRI DEL 03.03.2011
OGGETTO: PETIZIONE 964/2010, PRESENTATA DA A. D'A., CITTADINO
ITALIANO, SULLA TESSERA SANITARIA EUROPEA
1. SINTESI DELLA PETIZIONE
Il firmatario riferisce dei tentativi da parte di uno studente bulgaro
di ottenere una tessera sanitaria europea, al fine di essere assicurato in
Italia per spese sanitarie. In Italia, il firmatario stato indirizzato da una
parte all'altra dagli enti dei vari comuni, presso i quali intendeva iscriversi, e ha
ricevuto informazioni inesatte. Il firmatario sostiene di essere a conoscenza
di diversi altri casi simili e ha saputo, dopo aver richiesto informazioni
presso la Commissione europea (DG EMPL, direzione generale per l'Occupazione,
gli affari sociali e le pari opportunit), che la Commissione ha archiviato una
procedura di infrazione contro l'Italia per non aver riconosciuto la tessera
sanitaria europea. La Commissione sostiene che l'Italia ha preso i
provvedimenti necessari per adeguare la legislazione italiana alla legislazione
europea (direttiva 2004/38/CE). Il firmatario sostiene, invece, che le autorit
italiane non applicano le regole e chiede pertanto la riapertura della
procedura di infrazione. Rimanda, per quanto riguarda la presente questione,
alla risposta del commissario europeo Barrot all'interrogazione scritta
E-2909/2008 del deputato al PE Roberta Angelilli.
2. RICEVIBILIT
Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2010. La Commissione stata
invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).
3. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE, RICEVUTA IL 3 MARZO 2011
"Il firmatario contesta la pratica applicata dalle autorit
comunali italiani in relazione al caso di uno studente bulgaro. Il firmatario ha gi
presentato al riguardo una denuncia individuale alla Commissione, che
attualmente impegnata a esaminarla di concerto con le autorit italiane. Fa
inoltre riferimento ad altri casi, ma alla Commissione sono pervenute prove
soltanto riguardo a questa singola denuncia avente a oggetto la pratica
applicata dalle autorit comunali a uno studente che intenda registrarsi come residente
nel comune. In conformit dellarticolo 7, lettera b), della direttiva
2004/38/CE,
le autorit chiedono di dimostrare di disporre di un'assicurazione malattia che
copre i rischi nello Stato membro in questione.
Larticolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che la persona
assicurata per lassistenza sanitaria in uno Stato membro ha diritto alle
prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel
corso della dimora in un altro Stato membro. La carta europea di assicurazione
malattia attesta che il titolare assicurato ai fini dellassistenza sanitaria
nel proprio paese di origine e ha facolt di esercitare i diritti a lui
conferiti dallarticolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Laddove uno studente intenda tornare al proprio paese di origine al
termine degli studi e continui ad avere il proprio centro di interessi nello
Stato che rilascia la carta europea di assicurazione malattia, il soggetto in questione
si riserva il diritto di utilizzare la carta europea di assicurazione malattia
nello Stato in cui sta frequentando il corso di studi. La carta europea di
assicurazione malattia conferisce allo studente e ai suoi familiari il diritto
di ricevere tutta lassistenza necessaria in Italia e pertanto deve essere
considerata prova attestante una copertura globale di assicurazione malattia
secondo quanto indicato dalla direttiva 2004/38/CE.
Il diritto degli studenti a utilizzare la carta europea di assicurazione
malattia ai fini della dimostrazione della titolarit di unassicurazione
malattia completa stato chiarito al paragrafo 2.3.2 della comunicazione del
2009 della Commissione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento
e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (COM(2009)0313 def.):
"La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura
completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai
sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende
ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento
lavorativo in un altro Stato membro)".
corretta laffermazione del firmatario secondo cui la Commissione ha
archiviato la procedura dinfrazione nei confronti dellItalia avviata in
materia nel 2008 a causa delle denunce ricevute (sempre da parte del
firmatario) che contestavano alle autorit comunali italiane la presunta
mancata accettazione della carta europea di assicurazione malattia esibita da studenti
quale prova di copertura completa di assicurazione malattia. La Commissione ha
poi affrontato la questione con le autorit italiane che hanno acconsentito a
modificare lapplicazione dellarticolo 7, lettera b), della direttiva
2004/38/CE
onde conformarsi ai termini della comunicazione del 2009 della Commissione
(cfr. supra). Lobiettivo stato conseguito con la pubblicazione della circolare
amministrativa 18/2009 del ministero italiano dell'Interno, a seguito della quale nel
2009 la Commissione ha archiviato la procedura dinfrazione nei confronti
dellItalia.
La Commissione ha scritto alle autorit italiane chiedendo loro di esaminare la denuncia presentata dal firmatario a nome dello studente bulgaro."