COMUNICAZIONE AI MEMBRI DEL 03.03.2011

OGGETTO: PETIZIONE 964/2010, PRESENTATA DA A. D'A., CITTADINO ITALIANO, SULLA TESSERA SANITARIA EUROPEA

 

1. SINTESI DELLA PETIZIONE

Il firmatario riferisce dei tentativi da parte di uno studente bulgaro di ottenere una tessera sanitaria europea, al fine di essere assicurato in Italia per spese sanitarie. In Italia, il firmatario stato indirizzato da una parte all'altra dagli enti dei vari comuni, presso i quali intendeva iscriversi, e ha ricevuto informazioni inesatte. Il firmatario sostiene di essere a conoscenza di diversi altri casi simili e ha saputo, dopo aver richiesto informazioni presso la Commissione europea (DG EMPL, direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunit), che la Commissione ha archiviato una procedura di infrazione contro l'Italia per non aver riconosciuto la tessera sanitaria europea. La Commissione sostiene che l'Italia ha preso i provvedimenti necessari per adeguare la legislazione italiana alla legislazione europea (direttiva 2004/38/CE). Il firmatario sostiene, invece, che le autorit italiane non applicano le regole e chiede pertanto la riapertura della procedura di infrazione. Rimanda, per quanto riguarda la presente questione, alla risposta del commissario europeo Barrot all'interrogazione scritta E-2909/2008 del deputato al PE Roberta Angelilli.

 

2. RICEVIBILIT

Dichiarata ricevibile il 19 novembre 2010. La Commissione stata invitata a fornire informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

 

3. RISPOSTA DELLA COMMISSIONE, RICEVUTA IL 3 MARZO 2011

"Il firmatario contesta la pratica applicata dalle autorit comunali italiani in relazione al caso di uno studente bulgaro. Il firmatario ha gi presentato al riguardo una denuncia individuale alla Commissione, che attualmente impegnata a esaminarla di concerto con le autorit italiane. Fa inoltre riferimento ad altri casi, ma alla Commissione sono pervenute prove soltanto riguardo a questa singola denuncia avente a oggetto la pratica applicata dalle autorit comunali a uno studente che intenda registrarsi come residente nel comune. In conformit dellarticolo 7, lettera b), della direttiva 2004/38/CE, le autorit chiedono di dimostrare di disporre di un'assicurazione malattia che copre i rischi nello Stato membro in questione.

 

Larticolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone che la persona assicurata per lassistenza sanitaria in uno Stato membro ha diritto alle prestazioni in natura che si rendono necessarie sotto il profilo medico nel corso della dimora in un altro Stato membro. La carta europea di assicurazione malattia attesta che il titolare assicurato ai fini dellassistenza sanitaria nel proprio paese di origine e ha facolt di esercitare i diritti a lui conferiti dallarticolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004.

 

Laddove uno studente intenda tornare al proprio paese di origine al termine degli studi e continui ad avere il proprio centro di interessi nello Stato che rilascia la carta europea di assicurazione malattia, il soggetto in questione si riserva il diritto di utilizzare la carta europea di assicurazione malattia nello Stato in cui sta frequentando il corso di studi. La carta europea di assicurazione malattia conferisce allo studente e ai suoi familiari il diritto di ricevere tutta lassistenza necessaria in Italia e pertanto deve essere considerata prova attestante una copertura globale di assicurazione malattia secondo quanto indicato dalla direttiva 2004/38/CE.

 

Il diritto degli studenti a utilizzare la carta europea di assicurazione malattia ai fini della dimostrazione della titolarit di unassicurazione malattia completa stato chiarito al paragrafo 2.3.2 della comunicazione del 2009 della Commissione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE (COM(2009)0313 def.):

"La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)".

 

corretta laffermazione del firmatario secondo cui la Commissione ha archiviato la procedura dinfrazione nei confronti dellItalia avviata in materia nel 2008 a causa delle denunce ricevute (sempre da parte del firmatario) che contestavano alle autorit comunali italiane la presunta mancata accettazione della carta europea di assicurazione malattia esibita da studenti quale prova di copertura completa di assicurazione malattia. La Commissione ha poi affrontato la questione con le autorit italiane che hanno acconsentito a modificare lapplicazione dellarticolo 7, lettera b), della direttiva 2004/38/CE onde conformarsi ai termini della comunicazione del 2009 della Commissione (cfr. supra). Lobiettivo stato conseguito con la pubblicazione della circolare amministrativa 18/2009 del ministero italiano dell'Interno, a seguito della quale nel 2009 la Commissione ha archiviato la procedura dinfrazione nei confronti dellItalia.

 

La Commissione ha scritto alle autorit italiane chiedendo loro di esaminare la denuncia presentata dal firmatario a nome dello studente bulgaro."