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Immigrazione, protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie

Presentazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri - d’intesa  con  i  Ministri  degli  Esteri,  dell'Interno, della Economia e finanze, del Lavoro e delle Politiche sociali, verificata la  possibilità  di  adottare misure di protezione  temporanea per  rilevanti  esigenze  umanitarie  in  occasione  di   eventi   di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea - ha emanato il Decreto, che stabilisce le misure di protezione temporanea a favore dei cittadini stranieri immigrati dai Paesi del Nord Africa.

Il Decreto è stato pubblicato nella  GU n. 81 dell’8 aprile 2011.   

Questi i punti di maggiore spicco:

Definizione delle misure umanitarie di protezione temporanea da assicurare nel territorio  dello  Stato  a  favore  di cittadini  appartenenti  ai  Paesi  nord-africani, affluiti nel territorio nazionale dall’1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011 (art. 1).

Tali cittadini  sono inviati, se necessario,  presso  strutture  di  primo soccorso,  individuate  e  realizzate  sul  territorio  nazionale. 

Il permesso di soggiorno non  può  essere rilasciato qualora l'interessato:

- sia entrato nel territorio nazionale prima del  1°  gennaio  o successivamente alla data del presente decreto;

- appartenga  ad  una  delle  categorie  socialmente  pericolose (vedi art. 1 della legge 27/12/1956,  n.  1423,  come sostituito dell'art. 2 della legge 3/8/1988, n. 327, ed l'art. 1 della legge 31/5/1965, n. 575, come  sostituito  dall'art. 13 della legge 13/9/1982, n. 646);

- sia destinatario di  un  provvedimento  di  espulsione, notificato prima dell’1° gennaio 2011;

- risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli  380 e  381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  i   relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento  che  esclude  il reato o la responsabilità dell'interessato, ovvero risulti  che  sia stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione,  ovvero  sia  stato condannato  per  uno  dei reati citati.

Il  permesso  di  soggiorno  consente all'interessato, titolare di  un  documento  di  viaggio,  la  libera circolazione  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  conformemente   alle previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14/6/1995 e della normativa comunitaria.

Il  rilascio  del permesso di soggiorno è a titolo gratuito e la  consegna  presso  le questure avviene con specifiche procedure  d'urgenza,  da  concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Nei confronti dello straniero, al quale non è stato  rilasciato o è stato revocato il permesso di soggiorno, sono disposti il respingimento o l'espulsione. L'espulsione è disposta con l'accompagnamento immediato alla frontiera,  se emerge il rischio  che  l'interessato  possa  sottrarsi all'effettivo rimpatrio (art. 2).

Le misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti  ai Paesi del  Nord  Africa,  ai  quali  è rilasciato  il  permesso  di soggiorno, sono definite d'intesa  con  le regioni interessate (art. 3)

Gli atti adottati, le  attività svolte  e  le prestazioni effettuate, per motivi di urgenza,  fino  alla  data  del presente  decreto,  finalizzate   all'attuazione   degli   interventi previsti dal presente decreto, sono convalidati.

Infine, quanto agli oneri conseguenti all'attuazione del  presente  decreto,  si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente  a  valere sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25/7/1998, n. 286 (art. 4).

Fonte: Decreto 5 aprile 2011

Redazione internet - Ivana Madonna

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