INFORMAZIONE PER LA
STAMPA n. 13/08
3 marzo 2008
Un nuOvO procedIMENTO pEr lO SPAZIO dI libertÀ,
sicurezza e giustizia: il procedimento pregiudiziale d’urgenza
Lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia costituisce uno degli ambiti che, durante questi ultimi anni, ha dato
origine a un'intensa attività legislativa. Sono state così adottate nuove norme
che talvolta sollevano, dinanzi ai giudici nazionali, delicate questioni di
interpretazione o di validità del diritto comunitario. In tale ambito, come in
ogni altro, è essenziale che le norme comunitarie siano applicate in modo
uniforme sull’intero territorio dell'Unione.
Uno dei compiti della Corte di giustizia è
proprio quello di contribuire a tale uniforme applicazione mediante il
meccanismo del procedimento pregiudiziale. Orbene, le materie che costituiscono
lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, previste, rispettivamente, nei
titoli VI del Trattato sull’Unione europea (cooperazione di polizia e
giudiziaria in materia penale) e IV della parte terza del Trattato CE (visti,
asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle
persone, in particolare la cooperazione giudiziaria in materia civile), sono
spesso caratterizzate dall’urgenza, alla quale non può rispondere il
procedimento pregiudiziale ordinario che dura mediamente un anno e mezzo, soprattutto
a motivo della molteplicità dei suoi protagonisti e dei vincoli inerenti alla
traduzione delle osservazioni che ogni Stato membro può formulare, se lo
desidera. I giudici nazionali, pertanto, potrebbero essere dissuasi dal
rivolgersi alla Corte in tale tipo di contenzioso.
È per
questo che, dopo esservi stata invitata dal Consiglio, la Corte ha proposto l'istituzione
di una nuova forma di procedimento: il procedimento pregiudiziale d'urgenza [1]. Applicabile dal 1° marzo 2008, tale
procedimento dovrebbe consentire alla Corte di trattare in termini notevolmente
più brevi le questioni più delicate relative allo spazio di libertà, sicurezza
e giustizia, come quelle che possono sorgere, ad esempio, in situazioni che
comportano una privazione della libertà, qualora la soluzione data alla
questione sollevata sia determinante per poter valutare la situazione giuridica
di una persona detenuta o privata della libertà ovvero, in una controversia relativa
alla potestà dei genitori o alla custodia dei figli, qualora la competenza del
giudice adito in base al diritto comunitario dipenda dalla soluzione data alla
questione pregiudiziale.
Tre caratteristiche
essenziali distinguono tale nuovo procedimento dal procedimento pregiudiziale
ordinario.
In primo
luogo, il procedimento pregiudiziale d'urgenza opera, a fini di celerità, una
distinzione tra i soggetti ammessi a partecipare alla fase scritta del procedimento e quelli che sono autorizzati
a partecipare alla fase orale. Nell'ambito del nuovo procedimento, infatti,
soltanto le parti della causa principale, lo Stato membro a cui appartiene il
giudice del rinvio, la Commissione europea e, se del caso, il Consiglio e il Parlamento
europeo, qualora sia controverso uno dei loro atti, sono autorizzati a
depositare, nella lingua processuale ed entro un breve termine, osservazioni
scritte. Gli altri interessati, in particolare gli Stati membri diversi da
quello cui appartiene il giudice del rinvio, non dispongono di tale facoltà ma
sono invitati a partecipare a un'udienza in cui, se lo desiderano, possono
esporre le loro osservazioni orali relative alle questioni proposte dal giudice
nazionale e alle osservazioni scritte depositate.
In secondo
luogo, il trattamento interno delle cause sottoposte a tale nuovo procedimento è notevolmente
accelerato in quanto, fin
dal momento in cui pervengono alla Corte, tutte le cause relative allo spazio
di libertà, sicurezza e giustizia sono attribuite a una sezione di cinque giudici designata ad hoc per garantire, nel corso di un anno, la
selezione e la trattazione di tali cause. Se tale sezione decide di accogliere
la domanda di applicazione del procedimento d’urgenza, essa si pronuncerà poi a
breve termine dopo l'udienza, sentito l’avvocato generale.
Infine, per
garantire la voluta accelerazione, il procedimento si svolgerà, nella pratica, sostanzialmente
per via elettronica. Le
comunicazioni tra la Corte e i giudici nazionali, le parti della causa
principale, gli Stati membri e le istituzioni comunitarie avranno luogo, nei
limiti del possibile, attraverso tale mezzo di comunicazione.
Con tali
modifiche sostanziali del procedimento pregiudiziale, la Corte intende quindi
rispondere all'urgenza che può caratterizzare il contenzioso relativo allo
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
La Corte fornisce indicazioni pratiche in una nota informativa, disponibile sul suo sito, destinata ai giudici nazionali:
http://curia.europa.eu/it/instit/txtdocfr/txtsenvigueur/noteppu.pdf
Lingue disponibili: tutte
La presente informazione per la stampa è
disponibile anche sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/it/actu/communiques/index.htm
Per maggiori informazioni rivolgersi alla
dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352)
4303 2674
[1] Decisione del Consiglio 20 dicembre 2007
recante modifica del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia e
modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia adottate da
quest’ultima il 15 gennaio 2008 (GU L 24 del 29 gennaio 2008, pag. 39).