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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1996 , n. 197
  Attuazione  della  direttiva  94/80/CE  concernente le modalita' di
esercizio del diritto  di  voto  e  di  eleggibilita'  alle  elezioni
comunali  per  i  cittadini  dell'Unione europea che risiedono in uno
Stato membro di cui non hanno la cittadinanza.


 Vigente al: 01-04-2011


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti gli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  che
hanno  delegato  il Governo a dare attuazione alla direttiva 94/80/CE
del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce  le  modalita'  di
esercizio  del  diritto  di  voto  e  di  eleggibilita' alle elezioni
comunali per i cittadini  dell'Unione  che  risiedono  in  uno  Stato
membro di cui non hanno la cittadinanza;
  Ritenuto di dare attuazione alla direttiva soprarichiamata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 1996;
  Sulla proposta dei Ministri del  bilancio  e  della  programmazione
economica  incaricato  del  coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, dell'interno e per le riforme istituzionali, di concerto con
i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito
indicati "cittadini dell'Unione" -  che  intendono  partecipare  alle
elezioni   per   il   rinnovo   degli   organi  del  comune  e  della
circoscrizione in cui sono residenti, devono  presentare  al  sindaco
domanda  di  iscrizione  nella  lista  elettorale aggiunta, istituita
presso lo stesso comune.
  2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
    a) la cittadinanza;
    b)  l'attuale  residenza  nonche'  l'indirizzo  nello  Stato   di
origine;
    c)  la  richiesta  di  iscrizione nell'anagrafe della popolazione
residente nel comune, sempreche' non siano gia' iscritti;
    d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista  elettorale
aggiunta.
  3.  Alla  domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di
un documento di identita' valido, resa a norma della legge 4  gennaio
1968, n. 15.
  4.  Il  personale  diplomatico  e  consolare  di  uno  Stato membro
dell'Unione, nonche' il relativo personale dipendente, puo'  chiedere
direttamente  l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune
in cui ha  sede  l'ufficio  diplomatico  o  consolare,  con  espressa
dichiarazione  di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte
di altro comune.
  5.  L'iscrizione  nelle  liste  elettorali  aggiunte  consente   ai
cittadini  dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione
del sindaco, del consiglio del comune e  della  circoscrizione  nelle
cui  liste sono iscritti, l'eleggibilita' a consigliere e l'eventuale
nomina a componente della  giunta  del  comune  in  cui  sono  eletti
consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
  6.  Per  i  cittadini  dell'Unione  che chiedono l'iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  5  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito
dall'art. 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 295.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - La direttiva CEE n. 94/80 e'  stata  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 368 del 31
          dicembre 1994 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 44  dell'8  giugno  1995,  2a  serie
          speciale.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il testo degli articoli 1 e 11 della legge 6 febbraio
          1996, n.   52,  recante:  "Disposizioni  per  l'adempimento
          degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita' europee - legge comunitaria 1994" e' il seguente:
             "Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
          comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge,  i  decreti  legislativi  recanti le norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          nell'elenco  di  cui all'allegato A.  Ove ricorrano deleghe
          al Governo per l'emanazione di decreti legislativi  recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comunitarie o  sia  prevista  l'emanazione  di  regolamenti
          attuativi,  tra  i  principi  e i criteri generali dovranno
          sempre essere previsti quelli  della  piena  trasparenza  e
          della  imparzialita' dell'attivita' amministrativa, al fine
          di garantire il diritto di accesso alla documentazione e ad
          una corretta informazione dei cittadini, nonche', nei  modi
          opportuni, i diritti dei consumatori e degli utenti.
             2.  Se  per  effetto di direttive notificate nel secondo
          semestre  dell'anno  di  cui  al  comma  1  la   disciplina
          risultante   da   direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato A e' modificata  senza  che  siano  introdotte
          nuove  norme  di  principio,  la  scadenza  del  termine e'
          prorogata di sei mesi.
             3.  I  decreti  legislativi  sono adottati, nel rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del Ministro per il coordinamento delle politiche
          dell'Unione  europea,  congiuntamente   ai   Ministri   con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la materia e di
          concerto con i Ministri degli affari esteri,  di  grazia  e
          giustizia e del tesoro, se non proponenti.
             4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
          delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B,
          a  seguito  di  deliberazione preliminare del Consiglio dei
          Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al  comma
          1 o al comma 2, alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso, entro quaranta
          giorni  dalla  data  di  trasmissione,  il   parere   delle
          commissioni  competenti per materia. Decorso tale termine i
          decreti sono adottati. Qualora il termine previsto  per  il
          parere   delle   commissioni   scada   nei   trenta  giorni
          antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1  o
          al  comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo
          e' prorogata di novanta giorni.
             5. Entro i due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge il Governo puo' emanare disposizioni
          integrative e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi  e
          criteri   direttivi  da  essa  fissati,  con  la  procedura
          indicata nei commi 3 e 4".
             "Art.  11  (Recepimento  della  direttiva  94/80/CE  del
          Consiglio  sull'elettorato  attivo  e passivo dei cittadini
          dell'Unione europea residenti in Italia nelle consultazioni
          per l'elezione dei consigli comunali). -  1.  La  direttiva
          94/80/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, che stabilisce
          le  modalita'  di  esercizio  del  diritto  di  voto  e  di
          eleggibilita'  alle  elezioni  comunali  per  i   cittadini
          dell'Unione  che  risiedono  in uno Stato membro di cui non
          hanno   la   cittadinanza,   e'   integralmente    recepita
          nell'ordinamento.
             2.  Al  fine  di  dare  concreta  attuazione  alle norme
          previste  dalla  direttiva,  il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare,  entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, disposizioni aventi valore  di
          legge,  con  l'osservanza  dei  seguenti principi e criteri
          direttivi:
               a)  nell'assicurare  il   diritto   di   voto   e   di
          eleggibilita'   alle  elezioni  dei  consigli  comunali  ai
          residenti nello Stato italiano, cittadini  di  altri  Stati
          dell'Unione,  che  non posseggano la cittadinanza italiana,
          prevedere che i medesimi presentino al sindaco  del  comune
          di  residenza  entro  congruo  termine, anteriore alla data
          fissata  per  la  consultazione  elettorale,   domanda   di
          iscrizione  ad  apposita lista aggiunta istituita presso il
          comune,  dichiarando:  1)  la  volonta'  di  esercitare  il
          diritto  di  voto;  2)  la cittadinanza; 3) l'indirizzo nel
          comune di  residenza;  conseguentemente  prevedere  che  il
          comune  di  residenza  iscriva  i  nominativi  nella  lista
          aggiunta, approvata dalla competente commissione elettorale
          circondariale dando comunicazione dell'accoglimento o meno,
          con  facolta'  in  questo secondo caso di ricorso contro la
          decisione;
               b) consentire al cittadino di altro Stato  dell'Unione
          di  presentare  la  propria candidatura all'elezione per il
          consiglio  comunale,  previa  presentazione,   oltre   alla
          richiesta  documentazione,  dei  dati  sulla  cittadinanza,
          sulla residenza attuale e su quella precedente nello  Stato
          di  origine,  sulla  sussistenza  del diritto di elettorato
          passivo anch'esso  nello  Stato  di  origine.  In  caso  di
          rigetto  della  candidatura,  l'interessato  fruisce  delle
          forme  di  tutela  previste  per  i  candidati,   cittadini
          italiani".
 
	        
	      
                               Art. 2.
  1. La domanda di cui all'art. 1 e' presentata all'ufficio  comunale
competente   che   provvede  all'iscrizione  nelle  liste  elettorali
aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
  2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del  sindaco  intese  ad
acquisire   le   certificazioni   necessarie   presso  il  casellario
giudiziale e presso l'autorita'  provinciale  di  pubblica  sicurezza
sono  fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
  3.  Il  comune,  compiuta  l'istruttoria  necessaria  a  verificare
l'assenza di cause ostative, provvede a:
    a)   iscrivere   i   cittadini  dell'Unione  nell'apposita  lista
aggiunta, che e' sottoposta al controllo  ed  all'approvazione  della
competente commissione elettorale circondariale;
    b)  comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista
ovvero la mancata  iscrizione;  contro  la  mancata  iscrizione  puo'
essere   proposto   ricorso   secondo   la   normativa   vigente.  Il
provvedimento  negativo  indica  l'organo  al  quale  il  ricorso  va
proposto e il relativo termine.
 
	        
	      
                               Art. 3.
  1. In occasione  di  consultazioni  per  la  elezione  diretta  del
sindaco  e  del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve
essere   presentata   non   oltre   il   quinto   giorno   successivo
all'affissione  del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e
l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede
di revisione disposta  ai  sensi  dell'art.  32,  quarto  comma,  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20 marzo 1967, n. 223, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla  immediata
iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
  3.  Ai  fini  della  iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si
applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.
 
	        
	      
                               Art. 4.
  1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita  lista  aggiunta,
vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o
fino a che non siano cancellati d'ufficio.
  2.  Gli  elettori  iscritti  nella  lista aggiunta votano presso il
seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono.  A  tal  fine
essi  sono  assegnati,  previa suddivisione in appositi elenchi, alle
relative sezioni  elettorali;  in  caso  di  superamento  del  limite
massimo  di  ottocento  elettori  previsto per una sezione, essi sono
proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
 
	        
	      
                               Art. 5.
  1. I cittadini dell'Unione  che  intendono  presentare  la  propria
candidatura  a  consigliere  comunale  devono  produrre, all'atto del
deposito  della  lista  dei  candidati,  oltre  alla   documentazione
richiesta  per  i cittadini italiani dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25  marzo  1993,  n.
81:
    a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza,
dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
    b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorita'
amministrativa  competente  dello  Stato membro di origine, dal quale
risulti  che  l'interessato  non   e'   decaduto   dal   diritto   di
eleggibilita'.
  2.  Ove  non  siano  ancora  stati  iscritti nelle liste elettorali
aggiunte del comune di  residenza,  i  cittadini  dell'Unione  devono
produrre   un   attestato   del   comune   stesso   circa  l'avvenuta
presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della  domanda
di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
  3.   La   commissione   elettorale   circondariale   comunica  agli
interessati le decisioni relative all'ammissione  della  candidatura,
con  espressa  avvertenza,  in  caso  di  ricusazione, che gli stessi
possono avvalersi delle  forme  di  tutela  giurisdizionale  previste
dalle norme vigenti.
  4.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano anche per la
presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.
 
	        
	      
                               Art. 6.
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 12 aprile 1996
                              SCALFARO
                                  DINI, Presidente del Consiglio  dei
                                  Ministri e Ministro del tesoro
                                  ARCELLI,  Ministro  del  bilancio e
                                  della programma
                                    zione  economica  incaricato  del
                                  coordinamento delle politiche della
                                  Unione europea
                                  CORONAS, Ministro dell'interno
                                  MOTZO,   Ministro  per  le  riforme
                                  istituzionali
                                  CAIANIELLO, Ministro  di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
 
	        
	      
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