DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
5 aprile 2011
Misure di protezione temporanea per i cittadini stranieri affluiti
dai Paesi nordafricani. (11A04818)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero»;
Verificata la possibilita' di adottare, anche in deroga alle
disposizioni del citato testo unico, misure di protezione temporanea
per rilevanti esigenze umanitarie in occasione di eventi di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e' stato dichiarato, fino al
31 dicembre 2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale, in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa;
Ritenuto necessario adottare misure umanitarie di protezione
temporanea in materia di assistenza e di soggiorno di cittadini
stranieri, in considerazione delle rilevanti esigenze derivanti
dall'eccezionale afflusso di cui sopra;
Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dall'art. 11,
comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni «Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Di intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Misure umanitarie di protezione temporanea
1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione
temporanea da assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di
cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel
territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile
2011.
Art. 2
Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale
1. I cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui
all'art. 1 sono inviati, se necessario, presso strutture di primo
soccorso individuate e realizzate sul territorio nazionale. Il
questore, verificata la provenienza e la nazionalita' degli
interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto dall'art.
9, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, un permesso di soggiorno
per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto.
2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non puo' essere
rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno del Paesi
del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia entrato nel territorio nazionale prima del 1° gennaio o
successivamente alla data del presente decreto;
b) appartenga ad una delle categorie socialmente pericolose
indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come
sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art.
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646;
c) sia destinatario di un provvedimento di espulsione ancora
efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011;
d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli 380
e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il
reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti che sia
stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione, salvi,
in ogni caso, gli effetti della riabilitazione, ovvero sia stato
condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei
predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per i reati
di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter e quater, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 consente
all'interessato, titolare di un documento di viaggio, la libera
circolazione nei Paesi dell'Unione europea, conformemente alle
previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria.
4. La richiesta del permesso di soggiorno di cui al comma 1 e'
presentata dall'interessato entro il termine di otto giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, secondo
le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni. Il rilascio del
permesso di soggiorno e' a titolo gratuito e la consegna presso le
questure avviene con specifiche procedure d'urgenza, da concordare
con il Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Gli stranieri di cui all'art. 1, gia' titolari di permesso di
soggiorno rilasciato ad altro titolo, compreso quello per la
richiesta di riconoscimento della protezione internazionale, possono
chiedere la conversione degli stessi nel permesso di soggiorno per
motivi umanitari di cui al comma 1.
6. Al richiedente la protezione internazionale puo' essere
rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma 1. Solo previa
presentazione di rinuncia all'istanza di riconoscimento della
protezione internazionale o se la medesima istanza e' stata
rigettata.
7. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1 non
preclude la presentazione dell'istanza di riconoscimento della
protezione internazionale.
8. Nei confronti dello straniero, al quale non e' stato rilasciato
o e' stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1, sono
disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli
articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni. L'espulsione e' disposta con
l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora, dall'esame del
singolo caso, emerga il rischio che l'interessato possa sottrarsi
all'effettivo rimpatrio.
Art. 3
Attivita' di soccorso e di assistenza
1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti ai
Paesi del Nord Africa, ai quali e' rilasciato il permesso di
soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa con le
regioni interessate.
Art. 4
Disposizioni finali e finanziarie
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate, per motivi di urgenza, fino alla data del
presente decreto, finalizzate all'attuazione degli interventi
previsti dal presente decreto.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente decreto si
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente a valere
sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2011
Il Presidente: Berlusconi
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11.04.2011
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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