DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 aprile 2011
Misure di protezione temporanea per i  cittadini  stranieri  affluiti
dai Paesi nordafricani. (11A04818) 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto, l'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
successive modificazioni, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello straniero»; 
  Verificata la  possibilita'  di  adottare,  anche  in  deroga  alle
disposizioni del citato testo unico, misure di protezione  temporanea
per  rilevanti  esigenze  umanitarie  in  occasione  di   eventi   di
particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea; 
  Considerato che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, emanato il 12 febbraio 2011, e' stato dichiarato,  fino  al
31 dicembre 2011, lo stato di  emergenza  umanitaria  nel  territorio
nazionale,  in  relazione  all'eccezionale  afflusso   di   cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa; 
  Ritenuto  necessario  adottare  misure  umanitarie  di   protezione
temporanea in materia di  assistenza  e  di  soggiorno  di  cittadini
stranieri,  in  considerazione  delle  rilevanti  esigenze  derivanti
dall'eccezionale afflusso di cui sopra; 
  Preso atto di quanto previsto dall'art. 5 del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e  dall'art.  11,
comma 1, lettera c-ter), del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1999,  n.  394,  e  successive  modificazioni  «Regolamento
recante norme  di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione
dello  straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma  6,   del   decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; 
  Di  intesa  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,  dell'interno,
dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Misure umanitarie di protezione temporanea 
 
  1. Il presente decreto definisce le misure umanitarie di protezione
temporanea da assicurarsi nel territorio  dello  Stato  a  favore  di
cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  affluiti   nel
territorio nazionale dal 1° gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile
2011. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
         Condizioni di accoglienza sul territorio nazionale 
 
  1. I cittadini  appartenenti  ai  Paesi  del  Nord  Africa  di  cui
all'art. 1 sono inviati, se necessario,  presso  strutture  di  primo
soccorso  individuate  e  realizzate  sul  territorio  nazionale.  Il
questore,  verificata  la  provenienza  e   la   nazionalita'   degli
interessati, rilascia, anche sulla base di quanto previsto  dall'art.
9, comma 6, del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1999, n. 394, e successive modificazioni, un  permesso  di  soggiorno
per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi dell'art. 11,
comma 1, lettera c-ter), dello stesso decreto. 
  2. Il permesso di soggiorno di cui  al  comma  1  non  puo'  essere
rilasciato qualora l'interessato, pur appartenendo ad uno  del  Paesi
del Nord Africa, si trovi in una delle seguenti condizioni: 
    a) sia entrato nel territorio nazionale prima del  1°  gennaio  o
successivamente alla data del presente decreto; 
    b) appartenga  ad  una  delle  categorie  socialmente  pericolose
indicate nell'art. 1 della legge 27  dicembre  1956,  n.  1423,  come
sostituito dell'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'art.
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come  sostituito  dall'art.  13
della legge 13 settembre 1982, n. 646; 
    c) sia destinatario di  un  provvedimento  di  espulsione  ancora
efficace, notificato prima del 1° gennaio 2011; 
    d) risulti denunciato per uno dei reati di cui agli articoli  380
e  381  del  codice  di  procedura  penale,  salvo  che  i   relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento  che  esclude  il
reato o la responsabilita' dell'interessato, ovvero risulti  che  sia
stata applicata nei suoi confronti una misura di prevenzione,  salvi,
in ogni caso, gli effetti  della  riabilitazione,  ovvero  sia  stato
condannato, anche a seguito di applicazione della pena  su  richiesta
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale,  per  uno  dei
predetti reati, con esclusione delle denunce e condanne per  i  reati
di cui agli articoli 13, comma 13, e 14, comma 5-ter  e  quater,  del
decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive
modificazioni. 
  3.  Il  permesso  di  soggiorno  di  cui  al   comma   1   consente
all'interessato, titolare di  un  documento  di  viaggio,  la  libera
circolazione  nei  Paesi  dell'Unione  europea,  conformemente   alle
previsioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
del 14 giugno 1995 e della normativa comunitaria. 
  4. La richiesta del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  e'
presentata dall'interessato entro il termine  di  otto  giorni  dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto,  secondo
le modalita' indicate dal decreto del Presidente della Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, e  successive  modificazioni.  Il  rilascio  del
permesso di soggiorno e' a titolo gratuito e la  consegna  presso  le
questure avviene con specifiche procedure  d'urgenza,  da  concordare
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  5. Gli stranieri di cui all'art. 1, gia' titolari  di  permesso  di
soggiorno  rilasciato  ad  altro  titolo,  compreso  quello  per   la
richiesta di riconoscimento della protezione internazionale,  possono
chiedere la conversione degli stessi nel permesso  di  soggiorno  per
motivi umanitari di cui al comma 1. 
  6.  Al  richiedente  la  protezione  internazionale   puo'   essere
rilasciato il permesso di soggiorno di cui al comma  1.  Solo  previa
presentazione  di  rinuncia  all'istanza  di   riconoscimento   della
protezione  internazionale  o  se  la  medesima  istanza   e'   stata
rigettata. 
  7. Il rilascio del permesso di soggiorno di  cui  al  comma  1  non
preclude  la  presentazione  dell'istanza  di  riconoscimento   della
protezione internazionale. 
  8. Nei confronti dello straniero, al quale non e' stato  rilasciato
o e' stato revocato il permesso di soggiorno di cui al comma 1,  sono
disposti il respingimento o l'espulsione, di cui rispettivamente agli
articoli 10 e 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e
successive    modificazioni.    L'espulsione    e'    disposta    con
l'accompagnamento immediato alla frontiera  qualora,  dall'esame  del
singolo caso, emerga il rischio  che  l'interessato  possa  sottrarsi
all'effettivo rimpatrio. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Attivita' di soccorso e di assistenza 
 
  1. La misure di assistenza in favore dei cittadini appartenenti  ai
Paesi del  Nord  Africa,  ai  quali  e'  rilasciato  il  permesso  di
soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, sono definite d'intesa  con  le
regioni interessate. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. Sono convalidati gli atti adottati, le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni effettuate, per motivi di urgenza,  fino  alla  data  del
presente  decreto,  finalizzate   all'attuazione   degli   interventi
previsti dal presente decreto. 
  2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del  presente  decreto  si
provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente  a  valere
sul fondo di cui all'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio  1998,
n. 286. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

        
      

11.04.2011
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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