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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967 , n. 223
Approvazione   del   testo   unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali.


 Vigente al: 01-04-2011


TITOLO I
Dell'elettorato attivo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

                              Decreta:

  E'  approvato  l'unito  testo  unico  delle leggi per la disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali,  composto  di  62  articoli,  vistato  dal  Ministro  per
l'interno.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 marzo 1967

                               SARAGAT

                                                       MORO - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO

TESTO   UNICO   DELLE   LEGGI   RECANTI   NORME   PER  LA  DISCIPLINA
                       DELL'ELETTORATO ATTIVO
E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.
                               Art. 1.
               (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)

  ((Sono  elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dagli articoli 2 e 3)).
 
	        
	      
                               Art. 2.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137,
           art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2)

  1. Non sono elettori:
    a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5));
    b)   coloro  che  sono  sottoposti,  in  forza  di  provvedimenti
definitivi,  alle  misure  di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge   27   dicembre  1956,  n.  1423,  come  da  ultimo  modificato
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
    c)   coloro  che  sono  sottoposti,  in  forza  di  provvedimenti
definitivi,  a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata
o  al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov-
ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
    d)  i  condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
    e)  coloro  che  sono  sottoposti all'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
  2.  Le  sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale
solo  quando  sono  passate in giudicato. La sospensione condizionale
della  pena  non  ha  effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato.
 
	        
	      
                               Art. 3.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180))
 
	        
	      
TITOLO II
Delle Liste elettorali
                               Art. 4.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 3)

  Sono  iscritti  d'ufficio  nelle  liste elettorali i cittadini che,
possedendo  i  requisiti  per  essere  elettori e non essendo incorsi
nella  perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo,
sono  compresi ((nell'anagrafe della popolazione residente nel comune
o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))).
  ((Le  norme  di  cui al primo comma si applicano anche ai cittadini
che  sono  iscritti  all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma
dell'articolo  5  del  regolamento  per  l'esecuzione  della legge 27
ottobre  1988,  n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani
all'estero,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1989, n. 323)).
 
	        
	      
                             Art. 4-bis

  ((1.   Alla  tenuta  e  all'aggiornamento  delle  liste  elettorali
provvede  l'Ufficio  elettorale,  secondo le norme del presente testo
unico.
  2.  In  ciascun  comune  l'Ufficiale  elettorale  e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
  3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000 abitanti la
Commissione  elettorale  puo'  delegare  e  revocare  le  funzioni di
Ufficiale  elettorale  al  segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto)).
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                               Art. 5.
(Legge  7  ottobre  1947,  n.  1058,  art. 4, comma 1 e 2, e legge 22
              gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2)

  Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in
ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
    a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il
cognome del marito;
    b) il luogo e la data di nascita;
    c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
    d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196));
    e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196));
    f) l'abitazione.
  Esse   debbono   essere   autenticate,   mediante   sottoscrizione,
dall'Ufficiale  elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e'
la  Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere
autenticate,  mediante  sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                               Art. 6.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n.
                      1, artt. 5 e 32, comma 1)

  Presso  ogni  Comune  e'  istituito lo schedario elettorale, che e'
formato  di  una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto
in ordine alfabetico.
  Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle
liste   elettorali   del  Comune:  i  due  compartimenti  comprendono
rispettivamente  le  schede  di  coloro che debbono essere cancellati
dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
  I  due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la
revisione  semestrale  delle  liste  e  per  le variazioni periodiche
previste  dall'art.  32.  Essi  devono  essere  tenuti  continuamente
aggiornati  sulla  base  delle  risultanze  dei  registri dello stato
civile,  dell'anagrafe  e  degli  atti  e  documenti  della  pubblica
autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini.
  Ogni  atto  o  provvedimento  dell'ufficio anagrafico e dello stato
civile,  che  possa  interessare  l'ufficio elettorale, deve essere a
questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
  Le  schede  eliminate  dallo  schedario  elettorale  devono  essere
conservate,  previa  stampigliatura,  nell'archivio  comunale  per un
periodo di cinque anni.
  La  Giunta  municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in
ogni  caso,  nei  mesi  di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello
schedario elettorale.
  Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per
l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
 Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
 
	        
	      
                               Art. 7.
                (Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1)

  L'aggiornamento  delle  liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
presente  titolo, con la iscrizione di coloro che ((...)) compiano il
diciottesimo  anno  di  eta',  rispettivamente,  dal  1 gennaio al 30
giugno  e  dal  1  luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 4.
  Le  variazioni  apportate  alle  liste  elettorali  hanno  effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. (1)
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 12 - 23 marzo 1970, n. 47 (in
G.U.  1a  s.s.  25/03/1970,  n.  76)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31,
primo   comma,   del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali  (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte
in  cui  dispongono  che  l'acquisto  del  diritto di voto, quando si
verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7,
ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in
sede  di  revisione  semestrale,  con effetto dal primo gennaio o dal
primo luglio successivo alla iscrizione".
 
	        
	      
                               Art. 8.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 6)

  Il  sindaco,  in  base  ai  registri  dello  stato civile e ((delle
anagrafi  di  cui  all'articolo  4))  e  sulla scorta dello schedario
elettorale, provvede:
    a)  entro  il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in
ordine  alfabetico,  distinto  per  uomini  e  donne,  di coloro che,
trovandosi  iscritti  ((nelle  anagrafi  di cui all'articolo 4)) alla
data  del  15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1
luglio  al  31  dicembre  ((e  si  trovino  nella  condizione  di cui
all'articolo 4));
    b)  entro  il  mese  di agosto, alla compilazione di un elenco in
ordine  alfabetico,  distinto  per  uomini  e  donne,  di coloro che,
trovandosi  iscritti  ((nelle  anagrafi  di cui all'articolo 4)) alla
data  del  15  agosto,  compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1
gennaio  al  30  giugno  dell'anno  successivo  ((e  si trovino nella
condizione di cui all'articolo 4)).
  In  caso  di  distruzione  totale  o parziale o d'irregolare tenuta
((delle  anagrafi)), vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti
dello  stato  civile,  dalle  liste  di  leva e dai ruoli matricolari
depositati   nell'archivio   comunale.   Ove   manchino   anche  tali
indicazioni,  puo'  farsi  ricorso  a  registri,  atti e documenti in
possesso di altri enti o uffici.
 
	        
	      
                               Art. 9.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 7)

  Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente,
il  sindaco  trasmette,  per  ogni  singolo  nominativo,  un estratto
dell'elenco   ivi  previsto  agli  uffici  dei  casellari  giudiziali
competenti.
  Per  coloro  che  abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i
cittadini   italiani   nati  all'estero,  l'estratto  dell'elenco  e'
trasmesso  all'ufficio  del casellario giudiziale presso il tribunale
di Roma.
  Gli  uffici  dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il
20  settembre,  restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa
apposizione  della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui
confronti  non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la
perdita  della  capacita'  elettorale,  e della trascrizione, per gli
altri  nominativi,  delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto
di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.
 
	        
	      
                              Art. 10.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 8)

  ((1.  L'autorita'  provinciale  di  pubblica sicurezza trasmette ai
comuni,  rispettivamente  entro  il  20  marzo  ed  il  20 settembre,
l'elenco  dei  cittadini  che  si  trovino  sottoposti alle misure di
prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto
1988,  n.  327,  e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il
semestre successivo)).
 
	        
	      
                              Art. 11.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 11)

  ((1.   Gli  elettori  residenti  all'estero  possono  chiedere,  in
qualsiasi  momento,  di  essere  iscritti  nelle liste elettorali del
comune di nascita.
  2.  La  domanda,  diretta  al  sindaco  del comune di nascita, deve
essere  inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare
e  deve  contenere  l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
  3.  Il  sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica
le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
  4.  I  cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone
che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge, non fanno piu' parte del
territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di
cui  ai  commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali
di  uno  dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma
2.  Alla  domanda  deve  essere allegato atto o certificato dal quale
risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
  5.  L'accoglimento  delle  domande di cui ai commi 2 e 4 produce la
conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
  6.  Della  condizione  di  cittadino  residente all'estero e' fatta
apposita   annotazione  nello  schedario  elettorale  e  nelle  liste
sezionali)).
 
	        
	      
                              Art. 12.
(Legge  7  ottobre  1947,  n.  1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22
              gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2)

  Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione
del  sindaco  e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (12)
  La  Commissione  e'  composta  dal  sindaco e da ((tre)) componenti
effettivi  e  quattro  supplenti  nei  comuni  al  cui consiglio sono
assegnati  fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni.
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 13.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
primo  periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5
                                e 6)

  ((Per   l'elezione   dei  componenti  effettivi  della  Commissione
elettorale  comunale  ciascun consigliere scrive nella propria scheda
un  nome  solo  e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior  numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui
consiglio  e'  composto da un numero di membri pari o inferiore a 50,
ovvero  a  quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di
50  membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di
eta')). ((12))
  Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
  A  tal  fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun
consigliere  di  minoranza,  dovra' essere chiamato a far parte della
Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
  L'elezione  deve  essere  effettuata  con  unica  votazione  e  con
l'intervento  di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune.
Il sindaco non prende parte alla votazione.
  Con  votazione  separata  e con le stesse modalita' si procede alla
elezione dei membri supplenti.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 14.
(Legge  7  ottobre  1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo,
10,  11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e
                                 10)

  La  Commissione  elettorale  comunale  e'  presieduta  dal sindaco.
Qualora  il  sindaco  sia assente, impedito o non in carica, ne fa le
veci  l'assessore  delegato  o  l'assessore anziano. Se il sindaco e'
sospeso  dalle  funzioni  di ufficiale del Governo, la Commissione e'
presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette
funzioni.
  Le  funzioni  di  segretario  della Commissione sono esercitate dal
segretario  comunale,  o  ((...))  da un funzionario da lui delegato.
((12))
  Per  la  validita'  delle  riunioni  della Commissione e' richiesto
l'intervento   della   maggioranza   dei   componenti.   In   seconda
convocazione  le  riunioni  sono valide se il numero dei presenti non
sia  inferiore  a  tre se la Commissione e' composta di ((...)) sette
membri  ed  a  quattro  se  e'  composta  di  nove. Le decisioni sono
adottate  a  maggioranza  di voti; in caso di parita' prevale il voto
del presidente. ((12))
  I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
soltanto  in  mancanza  dei  componenti effettivi e in corrispondenza
delle  votazioni  con  le  quali  gli  uni e gli altri sono risultati
eletti dal Consiglio comunale.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 15.
(Legge  7  ottobre  1947,  n.  1058, art. 12, ultimo comma e legge 22
         gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14)

  I   membri   della   Commissione   elettorale  comunale  che  senza
giustificato  motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono
dichiarati  decaduti.  La  decadenza  e'  pronunciata  dal  Consiglio
comunale  nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque
non   prima  che  sia  decorso  il  termine  di  dieci  giorni  dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi  cittadino  del  Comune puo' promuovere la dichiarazione di
decadenza.
  Quando,  per  qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione  si  siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto
per  la  validita'  delle  riunioni,  la  Commissione  decade  ed  il
Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura
d'urgenza  in  caso  di  necessita', e in ogni caso entro un mese dal
verificarsi dell'ultima vacanza.
  Finche'   la   Commissione  non  sara'  ricostituita,  in  caso  di
necessita'  le  relative  funzioni  saranno  svolte da un commissario
prefettizio.
  Nei  Comuni  retti  da  commissario, i componenti della Commissione
elettorale  comunale  restano  in  carica  sotto  la  presidenza  del
commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale
nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.
 
	        
	      
                              Art. 16.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 13)

  Non  oltre  il  10  aprile  ed  il  10  ottobre di ciascun anno, la
Commissione  elettorale  comunale  procede alla formazione, in ordine
alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle
liste.
  Gli  elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e
donne.
  Nel  primo  elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta
dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali
risultino  in  possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle
liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.
  ((Nel  secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli
iscritti  che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo
4 per irreperibilita')).
  Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il
titolo  ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e'
proposta.
 
	        
	      
                              Art. 17.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)

  ((Di  tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la
revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro,
un  verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale  comunale  il  verbale  e'  redatto  dal  segretario ed e'
sottoscritto  dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal
segretario)).  Quando  le  deliberazioni  della Commissione non siano
concordi,  il  verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno
dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 18.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 14)

  Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita,
con  manifesto  da  affiggersi  all'albo  comunale  e in altri luoghi
pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della
Commissione  elettorale  comunale  adottate  ai sensi dell'art. 16, a
presentarli  rispettivamente  non  oltre il 20 aprile e il 20 ottobre
con le modalita' di cui al successivo art. 20.
  Durante  questo  periodo,  un  esemplare  di ciascuno degli elenchi
firmato   ((dall'Ufficiale   elettorale))  deve  rimanere  depositato
nell'ufficio  comunale,  insieme  con i titoli e documenti relativi a
ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente.
Ogni  cittadino  ha  diritto  di prenderne visione. ((Nel caso in cui
l'Ufficiale  elettorale  e'  la  Commissione  elettorale  comunale  i
predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione
e dal segretario)). ((12))
  Il   sindaco   notifica  al  prefetto  della  Provincia  l'avvenuta
affissione del manifesto.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 19.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 15)

  La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di
notificazione  nei  confronti  di  coloro  dei  quali  la Commissione
comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.
  A  coloro  che  non  siano  stati  inclusi  nel primo elenco di cui
all'art.  16 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dai
precedenti  articoli  2  e  3,  il  sindaco  notifica per iscritto la
decisione   della  Commissione  elettorale  comunale,  indicandone  i
motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
  La  decisione  della Commissione e' notificata anche a coloro per i
quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste.
  La  notificazione  e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che
devono  chiedere  il  rilascio  di  apposita ricevuta. In mancanza di
ricevuta,  l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione
fa fede fino a prova in contrario.
 
	        
	      
                              Art. 20.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)

  Ogni  cittadino,  nel termine indicato nell'art. 18, puo' ricorrere
alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione,
cancellazione,  diniego  di  iscrizione od omissione di cancellazione
negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
  I  ricorsi  possono essere anche presentati nello stesso termine al
Comune,  che  ne  rilascia ricevuta e li trasmettono alla Commissione
elettorale mandamentale.
  Il  ricorrente  che  impugna  un'iscrizione deve dimostrare di aver
fatto  eseguire  la notificazione del ricorso alla parte interessata,
entro  i  cinque  giorni  successivi alla presentazione, per mezzo di
ufficiale  giudiziario  di  pretura  o  di  usciere  dell'ufficio  di
conciliazione. ((2))
  La  parte  interessata  puo',  entro  cinque  giorni dalla avvenuta
notificazione,  presentare  un controricorso, eventualmente corredato
da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne
rilascia ricevuta. ((2))
  Per   i   cittadini  residenti  all'estero  il  ricorso  dev'essere
presentato   non   oltre   il  trentesimo  giorno  dalla  data  della
notificazione  della  decisione  della  Commissione  comunale.  Se la
presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare,
questa  ne  cura  l'immediato  inoltro  alla Commissione mandamentale
competente. ((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  8  marzo  1975, n. 39, ha disposto (con l'art. 20, comma 1,
numero  10)  che "i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma,
del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
sono  ridotti  a  due  giorni;  il termine di cui al comma quinto del
precitato articolo e' ridotto a giorni 15".
 
	        
	      
                              Art. 21.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e
       4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2)

  In   ogni   comune   capoluogo  di  circondario  giudiziario,  dopo
l'insediamento  del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto
del  presidente  della  corte  di appello, una commissione elettorale
circondariale  presieduta  ((dal  prefetto  o da un suo delegato)), e
composta  da  quattro  componenti  effettivi  e da quattro componenti
supplenti,  di  cui  uno  effettivo  ed  uno  supplente designati dal
prefetto,  e  tre  effettivi  e tre supplenti designati dal consiglio
provinciale.
  La  Commissione  rimane in carica sino all'insediamento della nuova
Commissione.
 
	        
	      
                              Art. 22.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo, 2
e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 o
                             9, 10 e 11)

  ((I  componenti  delle  commissioni  e  sottocommissioni elettorali
circondariali  designati  dal  prefetto  sono scelti tra i dipendenti
dello  Stato  con  qualifica funzionale non inferiore alla settima in
attivita'  di  servizio  o a riposo; nel capoluogo della provincia la
designazione  deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti
al  personale  direttivo  con  qualifica non inferiore a direttore di
sezione.  In  caso  di  trasferimenti,  il  prefetto provvede a nuove
designazioni)).
  I  componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale,
sono  scelti  fra  gli  elettori  dei  Comuni del mandamento estranei
all'Amministrazione  dei  Comuni  medesimi,  sempreche' siano forniti
almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero
che  abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un
biennio,  e  non  siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne'
dipendenti  della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio.
  Alla  designazione  da  parte del Consiglio provinciale si provvede
mediante   votazione   nella  seduta  successiva  alla  elezione  del
presidente e della Giunta provinciale.
  Nella   votazione,   da   effettuarsi  distintamente  per  ciascuna
Commissione,  ogni  consigliere  scrive  sulla propria scheda un nome
solo  e  sono  proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti purche' non inferiore a tre.
  A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
  Con  votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla
elezione dei membri supplenti.
  I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi
e,  per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza
delle  votazioni  con  le  quali  gli  uni e gli altri sono risultati
eletti.
  Gli  adempimenti  di  cui  ai  precedenti commi nelle Regioni nelle
quali  non  esistano  i  Consigli provinciali vengono espletati dagli
organi  cui  sono  devolute  le attribuzioni dei Consigli provinciali
medesimi.
  I  componenti  della  Commissione  elettorale  mandamentale possono
essere rieletti.
 
	        
	      
                              Art. 23.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5 e legge 22 gennaio
             1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15)

  I  membri  della  Commissione  elettorale  mandamentale  che  senza
giustificato  motivo,  non  prendono  parte a tre sedute consecutive,
sono dichiarati decaduti.
  La  dichiarazione  di decadenza e' pronunciata dal presidente della
Corte  d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione
giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
  Qualsiasi  cittadino  dei  Comuni del mandamento puo' promuovere la
dichiarazione di decadenza.
  Quando,  per  qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione  elettorale  mandamentale  si  siano  ridotti  in  numero
inferiore  a  quello  richiesto  per  la validita' delle riunioni, la
Commissione  decade  e  gli  organi  competenti devono procedere alla
rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In
attesa  della  costituzione  della  nuova  Commissione,  le  relative
funzioni  sono  esercitate,  con  l'assistenza  del  segretario,  dal
magistrato presidente.
 
	        
	      
                              Art. 24.
(Legge  7  ottobre  1947,  n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22
             gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma)

  ((1.  A  ciascun  componente  ed  al  segretario  della commissione
elettorale  circondariale  puo' essere corrisposto, oltre al rimborso
delle  spese  di  viaggio  effettivamente  sostenute,  un  gettone di
presenza  pari  a  lire  60.000, al lordo delle ritenute di legge, in
luogo   di  quello  previsto  dalle  disposizioni  in  vigore  per  i
componenti  delle  commissioni  costituite  presso le Amministrazioni
dello Stato.
  2.  L'importo  del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal
mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti
dalla legge 4 aprile 1985, n. 117)).
 
	        
	      
                              Art. 25.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)

  Nei  circondari  che  abbiano  una  popolazione superiore ai 50.000
abitanti  possono essere costituite, su proposta del presidente della
commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione
di  una  per  ogni  50.000  abitanti  o frazione di 50.000. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N.51)).
  Le  sottocommissioni sono presiedute dai ((dipendenti del Ministero
dell'interno   con   qualifica   non   inferiore   a  consigliere  di
prefettura)),  ed  hanno  la  stessa  composizione  prevista  per  la
commissione elettorale circondariale.
  Il  presidente  della Commissione mandamentale ripartisce i compiti
fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.
  Per  la  costituzione  ed il funzionamento delle Sottocommissioni e
per  il  trattamento  economico  spettante  ai  singoli componenti si
applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.
 
	        
	      
                              Art. 26.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)

  Qualora  la  circoscrizione  di un mandamento giudiziario comprenda
Comuni  di  piu'  Province,  il presidente della Corte d'appello puo'
determinare,  con  proprio  decreto, la competenza territoriale delle
Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito
di una sola Provincia.
  Analogamente  il  presidente  della  Corte  di  appello,  quando la
situazione  dei  luoghi  lo consigli, ha facolta' di determinare, con
proprio   decreto,   la  competenza  territoriale  della  Commissione
elettorale   mandamentale   in   difformita'   della   circoscrizione
giudiziaria.
 
	        
	      
                              Art. 27.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)

  La   Commissione  elettorale  mandamentale  e  la  Sottocommissione
compiono  le  proprie operazioni con l'intervento del presidente e di
almeno due commissari.
  Le  decisioni  sono  adottate  a  maggioranza  di  voti; in caso di
parita' prevale il voto del presidente.
  ((Le   funzioni   di   segretario   della   commissione  elettorale
circondariale  e delle relative sottocommissioni istituite nel comune
capoluogo  del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari
di   ruolo   del   comune   designati   dal  sindaco;  in  seno  alle
sottocommissioni  istituite  presso  altri comuni, le stesse funzioni
sono  svolte  dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati
dello stesso, designati dal sindaco)).
  Di  tutte  le  operazioni il segretario redige processi verbali che
sono  sottoscritti  da  lui  e  da  ciascuno dei membri presenti alle
sedute.
  Le   decisioni  devono  essere  motivate;  quando  esse  non  siano
concordi,  nel  verbale  deve essere indicato il voto di ciascuno dei
commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
  Copia  dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque,
al  prefetto  ed  al procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente per territorio.
 
	        
	      
                              Art. 28.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1,
                              art. 17)

  Decorso  il  termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non piu'
tardi  del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al
presidente della Commissione elettorale mandamentale:
    1)  un  esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di
tutti i documenti relativi;
    2)  i  ricorsi  presentati  contro  detti  elenchi,  con  tutti i
documenti che vi si riferiscono;
    3)   copia   conforme   dei  verbali  delle  operazioni  e  delle
deliberazioni della Commissione elettorale comunale.
  L'altro  esemplare  degli  elenchi suddetti rimane conservato nella
segreteria del Comune.
  Il  presidente  della  Commissione  elettorale  mandamentale  invia
ricevuta  degli  atti  al  sindaco, entro tre giorni dalla data della
loro  ricezione,  della  quale  viene presa nota in apposito registro
firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
  Qualora  il  Comune  non  provveda all'invio degli atti nel termine
prescritto,  il  presidente della Commissione elettorale mandamentale
ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.
 
	        
	      
                              Art. 29.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 18)

  La Commissione elettorale mandamentale:
    1)  esamina  le  operazioni compiute dalla Commissione comunale e
decide sui ricorsi presentati contro di esse;
    2)  cancella  dagli  elenchi formati dalla Commissione comunale i
cittadini   indebitamente   proposti  per  la  iscrizione  o  per  la
cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
    3)  decide  sulle  domande  d'iscrizione  o  di cancellazione che
possono esserle pervenute direttamente.
  La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro
che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari,
deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
  La  Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello
nel quale ha ricevuto gli atti.
  I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai
cittadini   residenti   all'estero   sono  decisi  dalla  Commissione
elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e
le  conseguenti  eventuali  variazioni  alle  liste  elettorali  sono
effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.
 
	        
	      
                              Art. 30.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 19)

  Entro,  il  10  giugno  e il 10 dicembre, la Commissione elettorale
mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed
alle  relative  variazioni  da  effettuare sull'esemplare delle liste
generali  depositate  presso  la  Commissione  stessa.  Nei  medesimi
termini  gli  elenchi  devono essere restituiti al Comune insieme con
tutti  i  documenti.  Il  segretario comunale ne invia immediatamente
ricevuta al presidente della Commissione.
  Nei  dieci giorni successivi ((l'Ufficiale elettorale)) apporta, in
conformita'  degli  elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle
liste  generali,  aggiungendo  i  nomi compresi nell'elenco dei nuovi
iscritti  ed  eliminando  i  nomi  di quelli compresi nell'elenco dei
cancellati. ((12))
  Delle  rettificazioni  eseguite  viene redatto verbale che, firmato
((dall'Ufficiale   elettorale))   e'   immediatamente   trasmesso  al
prefetto,   al  procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale
competente   per   territorio  ed  al  presidente  della  Commissione
elettorale  mandamentale. ((Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e'
la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal
presidente della Commissione e dal segretario)). ((12))
  Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della
Commissione   elettorale  mandamentale  sono,  a  cura  del  sindaco,
notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai
cittadini  cancellati  dalle  liste  o  la  cui domanda o proposta di
iscrizione non sia stata accolta.
  Le  liste  rettificate,  insieme con gli elenchi approvati, debbono
rimanere  depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21
al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di
prenderne  visione.  Dell'avvenuto  deposito  il sindaco da' pubblico
avviso.
  Tale  pubblicazione  tiene luogo di notificazione nei confronti dei
cittadini  iscritti  dalla  Commissione elettorale mandamentale nelle
liste elettorali.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 31.
(Legge  7  ottobre  1947,  n.  1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22
           gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6)

  Le  liste  elettorali,  salvo il disposto dell'art. 32, non possono
essere  modificate  se  non  per  effetto delle revisioni semestrali.
((1))
  Quando,  per  lo  stato  di  conservazione  o  per  il numero delle
variazioni  apportate,  le liste generali siano divenute di difficile
consultazione,   il   sindaco,   d'intesa  con  il  presidente  della
Commissione  elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione
delle  medesime,  previa  unificazione,  da attuarsi sulla base dello
schedario elettorale.
  Entrambi   gli   esemplari  delle  nuove  liste  unificate,  previa
approvazione  da  parte  della  Commissione elettorale comunale, sono
inviati  alla  Commissione elettorale mandamentale per il controllo e
l'autenticazione  da  parte  del  presidente  e  del segretario della
Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
  Le  vecchie  liste  sono  conservate  rispettivamente  dall'ufficio
comunale  e  dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si
procedera' ad una nuova unificazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 12 - 23 marzo 1970, n. 47 (in
G.U.  1a  s.s.  25/03/1970,  n.  76)  ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31,
primo   comma,   del  testo  unico  delle  leggi  per  la  disciplina
dell'elettorato  attivo  e  per  la tenuta e la revisione delle liste
elettorali  (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte
in  cui  dispongono  che  l'acquisto  del  diritto di voto, quando si
verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7,
ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in
sede  di  revisione  semestrale,  con effetto dal primo gennaio o dal
primo luglio successivo alla iscrizione".
 
	        
	      
                              Art. 32.
(Legge 7 ottobre 1947,  n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n.
                     1, artt. 20 e 32, comma 2)

  Alle  liste  elettorali,  rettificate in conformita' dei precedenti
articoli,  non  possono  apportarsi, sino alla revisione del semestre
successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
    1) della morte;
    2) della perdita della cittadinanza italiana.
  Le  circostanze  di cui al presente ed al precedente numero debbono
risultare da documento autentico;
    3)  della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza
o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il
questore  incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano
le  misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche'  il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario
giudiziale,   inviano,   ciascuno   per   la   parte  di  competenza,
certificazione  delle  sentenze  e dei provvedimenti che importano la
perdita    del    diritto   elettorale   al   comune   di   residenza
dell'interessato  ovvero,  quando  il  luogo  di  residenza  non  sia
conosciuto,  a  quello  di  nascita.  La  certificazione  deve essere
trasmessa  all'atto  delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla  quale  si  riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti
iscritta  nelle  liste  elettorali  del  comune  al  quale  e'  stata
comunicata  la  notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per
mezzo  degli  organi  di  pubblica  sicurezza, la partecipa al comune
nelle cui liste il cittadino e' compreso;
    4)  del  trasferimento  della  residenza.  Gli iscritti che hanno
perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste,
in base al certificato dell'ufficio anagrafico, attestante l'avvenuta
cancellazione  dal  registro  di  popolazione.  I gia' iscritti nelle
liste,  che  hanno  acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti
nelle  relative  liste,  in  base  alla dichiarazione del sindaco del
Comune  di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle
liste.  La  dichiarazione  e' richiesta d'ufficio dal Comune di nuova
iscrizione anagrafica.
    5)  dell'acquisto  del  diritto elettorale per motivi diversi dal
compimento  del  18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso
per  la  cessazione  di  cause  ostative. Ai fini della iscrizione il
sindaco  deve  acquisire  presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario  giudiziale  e  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  le
certificazioni  necessarie  per  accertare  se  l'interessato  e'  in
possesso  dei  requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto
nel comune.
  Le  variazioni  alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale
che  vi  allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni,
sono  apportate  alle  liste di sezione. Copia del verbale relativo a
tali  operazioni  e'  trasmessa  al  prefetto,  al  procuratore della
Repubblica  presso  il  tribunale  competente  per  territorio  ed al
presidente della Commissione elettorale mandamentale. (12)
  La   Commissione  elettorale  mandamentale  apporta  le  variazioni
risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste
di  sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere
gli atti al Comune.
  Alle  operazioni  previste  dal  presente  articolo  la commissione
comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso,
non  oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non
oltre  il  30°  giorno  anteriore  alla  data  delle  elezioni per le
variazioni  di  cui  al  n.  5);  non  oltre  il  quindicesimo giorno
anteriore  alla  data  delle elezioni, per le variazioni di cui al n.
1).
  ((Le  deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2)
e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni));
  ((Le  deliberazioni  relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e
5))),  unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa
documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i
primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle
variazioni  stesse.  Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico
avviso,  con  manifesto  da  affiggere nell'albo comunale ed in altri
luoghi pubblici.
  Avverso  le  deliberazioni  di  cui  ai precedenti commi e' ammesso
ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci
giorni,  rispettivamente  dalla data della notificazione o dalla data
del deposito.
  La  Commissione  mandamentale  decide sui ricorsi nel termine di 15
giorni  dalla  loro  ricezione  e  dispone  le  conseguenti eventuali
variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del
sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
  Per  i  cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli 11, 20 e 29.
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                             Art. 32-bis

  ((Decorso  il  termine  di  cui  al  quarto  comma dell'articolo 32
relativo  alle  iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la
commissione  elettorale  mandamentale  dispone  l'ammissione  al voto
esclusivamente  a  domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco
intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario
giudiziale  e  presso  l'autorita'  provinciale di pubblica sicurezza
sono  fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
  Nel  caso  in  cui  la  domanda debba essere accolta, il sindaco fa
notificare  all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella
quale e' indicata la sezione elettorale presso la quale e' assegnato,
secondo  i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto e'
data  notizia  al  presidente  del  seggio,  il quale ammette al voto
l'elettore  previa  esibizione  dell'attestazione  di  cui  al  comma
precedente in sostituzione del certificato elettorale.
  Dell'ammissione  al  voto e' data notizia al presidente del seggio,
il    quale    ammette   al   voto   l'elettore   previa   esibizione
dell'attestazione  di  cui  al  comma  precedente in sostituzione del
certificato elettorale.
  Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni
di  cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la consultazione)).
 
	        
	      
                             Art. 32-ter

  ((1.  Qualora,  successivamente  alla  data  di  pubblicazione  del
manifesto  di  convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune
provvedimento,  dal  quale  risulti la perdita del diritto elettorale
per  uno  dei  motivi  indicati  ai  numeri  2)  e 3) del primo comma
dell'articolo   32,   il   sindaco  fa  notificare  all'elettore  una
comunicazione  indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non
e'   ammesso  al  voto,  disponendo,  nel  contempo,  il  ritiro  del
certificato elettorale, se gia' consegnato.
  2.  Copia  della  comunicazione  di cui al comma 1 e' consegnata al
presidente  del  seggio  il  quale  ne prende nota, nelle liste della
sezione accanto al nome dell'elettore.
  3.   Le   variazioni   alle   liste   elettorali  conseguenti  alle
determinazioni  di  cui  al  comma  1  sono  eseguite  entro  il mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione)).
 
	        
	      
                              Art. 33.
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21)

  ((Entro  dieci  giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione   dei   comizi  elettorali,  la  commissione  elettorale
comunale  compila  un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur
essendo  compresi  nelle  liste elettorali, non avranno compiuto, nel
primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta')).
  Una  copia  di  tale elenco e' immediatamente trasmessa dal sindaco
alla  Commissione  elettorale  mandamentale  che  depenna dalle liste
sezionali   destinate  alla  votazione  i  nominativi  dei  cittadini
compresi nell'elenco stesso.
  Delle  altre  due  copie  una  e' pubblicata nell'albo pretorio del
Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.
  Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco e' ammesso
ricorso  da  parte  di  ogni  cittadino  alla  Commissione elettorale
mandamentale.
 
	        
	      
TITOLO III
Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della
compilazione delle liste di sezione
                              Art. 34.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n.
                        1, art. 32, comma 3°)

  Ogni Comune e' diviso in sezioni elettorali.
  ((La  divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di
sesso  maschile  e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500.
  Quando  particolari  condizioni  di lontananza e viabilita' rendono
difficile  l'esercizio  del diritto elettorale, si possono costituire
sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
  Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la
ripartizione del corpo elettorale in sezioni)). ((8))
---------------
AGGIORNAMENTO (8)
  La L. 27 dicembre 1997, n.449, ha disposto (con l'art. 55, comma 7)
che  "Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del
testo  unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo  1967,  n.  223,  come  modificato  dal  comma  6  del presente
articolo,  e'  inteso,  tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30
per  cento  di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero
corpo  elettorale,  da effettuarsi in occasione della prima revisione
semestrale delle liste elettorali utile".
 
	        
	      
                              Art. 35.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 22)

  Entro  il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione
elettorale  comunale,  dopo  aver  compiuto  gli  adempimenti  di cui
all'art.  16,  provvede,  con  un'unica deliberazione, alla revisione
della   ripartizione   del   Comune   in  sezioni  elettorali,  della
circoscrizione  delle  sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di
esse  e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni nonche'
alla  revisione  delle  liste  per  le sezioni gia' esistenti ed alla
compilazione  delle  liste  delle  persone  iscritte  per  ogni nuovi
sezione.
 
	        
	      
                              Art. 36.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n.
                             1, art. 23)

  Il   cittadino   iscritto  e'  assegnato  alla  sezione  nella  cui
circoscrizione  ha,  secondo  l'indicazione  della lista generale, la
propria abitazione.
  ((Gli  elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al
secondo  comma  dell'articolo  4,  restano  o  sono  assegnati ad una
sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima
della  emigrazione  o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono
il proprio domicilio)).
  ((Gli  elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui
al  secondo  comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso
in  piu'  collegi  per  l'elezione  del  Senato della Repubblica, dei
consigli   provinciali   o   dei   consigli   circoscrizionali,  sono
distribuiti  presso  le  singole  sezioni  in  eguale numero per ogni
collegio.  A  tal  fine  gli  elettori e le corrispondenti sezioni di
assegnazione   sono   individuati   rispettivamente   secondo  ordine
alfabetico e progressione numerica)).
 
	        
	      
                              Art. 37.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)

  Le  liste  di  sezione  devono  essere  compilate distintamente per
sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente
per  le  firme  di  identificazione  degli elettori e per le firme di
riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte
((dall'Ufficiale  elettorale))  e devono recare il bollo dell'ufficio
comunale. ((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 38.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)

  Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro, sezioni;
ma  l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni
e  non  piu'  di  due  sezioni possono avere l'accesso dalla medesima
strada.
  Tuttavia,  per comprovate necessita', i Comuni possono essere, caso
per  caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato
un  numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici,
ed  a  prescindere  dalle  limitazioni previste dal comma precedente,
circa  il  numero  di sezioni che possono avere il medesimo accesso o
l'accesso  dalla  medesima strada, purche', in ogni caso, un medesimo
accesso dalla strada alla sala non serva piu' di sei sezioni.
  Quando,  per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di
variare  i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale
deve  farne  proposta  alla  Commissione  elettorale mandamentale non
oltre  il  decimo  giorno antecedente alla data di convocazione degli
elettori,  informando  contemporaneamente il prefetto. La Commissione
mandamentale,  premesse  le  indagini che reputi necessarie, provvede
inappellabilmente  in  via  di  urgenza  e  non piu' tardi del quinto
giorno antecedente alla data predetta.
  Qualora   la   variazione   sia   approvata,  il  presidente  della
Commissione  mandamentale  ne  da'  immediato avviso al prefetto e al
sindaco,  il  quale  deve  portarla  a  conoscenza  del  pubblico con
manifesto  da  affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.
((4b))
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AGGIORNAMENTO (4b)
  Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L.
14  maggio  1981,  n. 219, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I
comuni  colpiti  dal  sisma  possono, a richiesta dei sindaci, essere
autorizzati  dal  prefetto  a riunire nello stesso fabbricato sezioni
elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."
 
	        
	      
                              Art. 39.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n.
                      1, art. 24, commi 1 e 2)

  Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il
medesimo  manifesto  di  cui all'articolo 18, invita chiunque intenda
proporre  ricorsi  contro  la  ripartizione del Comune in sezioni, la
circoscrizione   delle  sezioni,  la  determinazione  dei  luoghi  di
riunione  di  ciascuna  di  esse,  l'assegnazione degli iscritti alle
singole  sezioni,  a presentarli rispettivamente entra il 20 aprile e
il  20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il
tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.
  Durante  questo  periodo,  la  deliberazione  di  cui  all'art. 35,
corredata  dei  documenti  relativi  e di un esemplare delle liste di
sezione,   rimane   depositata  nell'ufficio  comunale  perche'  ogni
cittadino possa prenderne visione.
  Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia
al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della
deliberazione.
  Il  sindaco,  non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al
presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione
di   cui  all'art.  35  con  i  documenti  e  gli  eventuali  ricorsi
presentati,  insieme con due esempi delle liste delle nuove sezioni e
l'elenco  delle  variazioni  per  nuove  iscrizioni  o per radiazioni
apportate alle liste delle sezioni preesistenti.
  Per  la  ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale
mandamentale  e  per  gli  eventuali  inadempimenti  del  Comune,  si
osservano  le  disposizioni  di cui al terzo e quarto comma dell'art.
28.
 
	        
	      
                              Art. 40.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n.
            1, articoli 24; ultimo comma, e 32, comma 4)

  Entro  il  10  giugno  e il 10 dicembre la Commissione mandamentale
decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni
a  quelle,  delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni
adottate  ai  sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in
calce  a  ciascuna  di  esse  il  numero  degli  iscritti che vi sono
compresi,  dopo  aver  riportato  sopra  i  due esemplari delle liste
relative  alle  sezioni  preesistenti,  depositati presso di essa, le
variazioni gia' approvate.
  Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo
della Commissione.
  I   due   esemplari  delle  liste  di  sezione  restano  depositati
nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.
  Le  decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro
lo  stesso  termine  di  cui  sopra,  alla  Commissione comunale, che
apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli
interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.
  La  Commissione  mandamentale,  qualora  accerti,  di  ufficio o su
denunzia  degli  interessati,  l'esistenza  di  errori  materiali  di
scritturazione   od  omissioni  di  nomi  di  cittadini  regolarmente
iscritti   nelle   liste   generali,  puo'  apportare  le  occorrenti
variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a
quello  delle  elezioni,  dandone  immediata  notizia  al sindaco che
provvede  ad  informarne  tempestivamente  i presidenti delle singole
sezioni.
 
	        
	      
                              Art. 41.
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)

  Il  cittadino  iscritto  nelle  liste,  che  trasferisce la propria
abitazione  nella  circoscrizione  di  altra sezione del Comune, deve
essere  compreso  nella  lista  elettorale  di quest'ultima quando il
trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
  La  Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti
variazioni  con  la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso,
non  oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali.
 
	        
	      
TITOLO IV
Dei ricorsi giudiziari
                              Art. 42.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n.
                        1, art. 32, comma 5)

  Contro  le  decisioni  della  Commissione elettorale mandamentale o
delle   sue   Sottocommissioni,  qualsiasi  cittadino  puo'  proporre
impugnativa  davanti  alla  Corte d'appello con semplice ricorso, sul
quale  il  presidente  fissa,  con  decreto, l'udienza di discussione
della causa in via d'urgenza.
  Analoga   azione   puo'   essere   promossa  per  falsa  o  erronea
rettificazione  delle  liste  elettorali, fatta a norma dell'art. 30,
secondo comma.
  Il   ricorso   dev'essere   notificato,  col  relativo  decreto  di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla
Commissione  elettorale, a pena di nullita', entro venti giorni dalla
notificazione  di  cui  al  quarto  comma dell'art. 30 se e' proposto
dallo  stesso  cittadino  che  aveva  reclamato  o  aveva  presentato
direttamente  alla  Commissione  una domanda d'iscrizione o era stato
dalla  Commissione  medesima  cancellato  dalle  liste;  entro trenta
giorni  dall'ultimo  giorno di pubblicazione della lista rettificata,
negli  altri  casi.  I  termini  anzidetti  sono  raddoppiati  per  i
cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.
 
	        
	      
                              Art. 43.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)

  Il  ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza,
depositato  nella  cancelleria  della  Corte  di  appello entro dieci
giorni  dalla  notifica.  La  causa  e'  decisa,  senza  che  occorra
ministero  di  procuratore  o  di  avvocato, sulla relazione fatta in
udienza  pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i
loro  difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue
conclusioni orali.
  Per  i  cittadini  residenti  all'estero,  il ricorso e' depositato
entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.
 
	        
	      
                              Art. 44.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)

  Il  ricorso  puo'  essere  proposto  anche  dal  procuratore  della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso
termine  e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42 e
43:  nel  medesimo  termine, il procuratore della Repubblica, qualora
riscontri  nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato,
promuove l'azione penale.
 
	        
	      
                              Art. 45.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)

  Le  sentenze  della  Corte d'appello sono comunicate immediatamente
dalla   cancelleria,   oltreche'   al  presidente  della  Commissione
elettorale  mandamentale,  al  sindaco  che ne cura l'esecuzione e la
notificazione, senza spesa, agli interessati.
  La sentenza della Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte
soccombente  col  ricorso  in  Cassazione,  anche  senza ministero di
avvocato.  Puo' essere impugnata anche dal procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.
  Tutti  i  termini  del  procedimento sono ridotti alla meta', fatta
eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
  Sul  semplice  ricorso  il  presidente  fissa,  in  via di urgenza,
l'udienza   per   la   discussione   della  causa.  La  decisione  e'
immediatamente pubblicata.
  Per  l'esecuzione  e  notificazione  delle  sentenze della Corte di
cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.
 
	        
	      
                              Art. 46.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)

  I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti
o delle decisioni contro i quali sono proposti.
 
	        
	      
TITOLO V
Disposizioni varie
                              Art. 47.
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)

  Non  possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se
non per legge.
 
	        
	      
                              Art. 48.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n.
                     1, artt. 26 e 32, comma 6)

  Qualora    per   effetto   di   modificazioni   intervenute   nelle
circoscrizioni  comunali  occorra  procedere  alla compilazione delle
liste  elettorali di un nuovo Comune, questo e' tenuto a provvedervi,
non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del  decreto  col  quale  e' costituito, mediante stralcio dei propri
iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.
  Le  liste,  compilate  in  conformita'  del  comma precedente, sono
immediatamente  trasmesse  alla  Commissione  elettorale mandamentale
che,  entro  quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di
autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.
  La  stessa procedura si applica nel caso in cui una o piu' frazioni
o  borgate  si  distacchino  da  un Comune per essere aggregate ad un
altro.
  Il  termine  previsto nel primo comma e' ridotto della meta' per le
variazioni  da  apportarsi  alle  liste  dei  Comuni  nei quali si e'
verificato il distacco.
  Qualora  la  pubblicazione  del decreto recante modificazioni nella
circoscrizione di uno o piu' Comuni avvenga prima che sia esaurita la
procedura  di  revisione semestrale, la compilazione delle liste e le
variazioni  di  cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede,
sempreche' lo stato delle operazioni relative lo consenta.
  Nel  caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei
comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono
dal  decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove
la  convocazione  sia  stata  indetta  per  la  elezione dei Consigli
comunali,  i  comizi  sono sospesi con provvedimento del prefetto e i
termini   anzidetti   decorrono   dalla  data  del  provvedimento  di
sospensione.
 
	        
	      
                              Art. 49.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)

  A  richiesta  dei  Comuni  ((,  degli  Ufficiali elettorali e delle
Commissioni  elettorali  circondariali))  i  pubblici  uffici  devono
fornire  i  documenti  necessari  per  gli accertamenti relativi alla
revisione delle liste. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 50.
(Legge  7  ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n.
                 492, Tabella - Allegato B, art. 2)

  Tutti  gli  atti  concernenti  l'esercizio  del diritto elettorale,
relativi  al  procedimento  amministrativo  o  al  giudiziario,  sono
redatti  in  carta  libera  ed  esenti  dalla  tassa di registro, dal
deposito  in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle
spese di cancelleria.
 
	        
	      
                              Art. 51.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 26)

  Gli  atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali
sono sempre ostensibili a chiunque.
  La  copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla
Commissione  elettorale  mandamentale,  e'  conservata  negli archivi
della Commissione stessa.
  Le  liste  generali  del Comune devono essere riunite in uno o piu'
registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
  Le  liste  devono  recare  l'indicazione  dell'anno e del numero di
protocollo  dell'incartamento  relativo  alla  iscrizione  di ciascun
cittadino iscritto.
  ((Le  liste  elettorali  possono  essere  rilasciate  in  copia per
finalita'  di  applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo  e  passivo,  di  studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.))
 
	        
	      
                              Art. 52.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)

  ((1.  Il  sindaco  o  chi  ne  esercita  le  funzioni,  l'Ufficiale
elettorale,  i  componenti delle Commissioni elettorali circondariali
ed  i  rispettivi  segretari  sono  personalmente  responsabili della
regolarita'  degli  adempimenti  loro  assegnati  dal  presente testo
unico)). ((12))
---------------
AGGIORNAMENTO (12)
  La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che  le  modifiche  apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
 
	        
	      
                              Art. 53.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)

  In   caso  di  ritardo,  da  parte  degli  organi  comunali,  nello
adempimento  dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto
delega un suo commissario.
  Le  relative  spese  sono  anticipate,  salvo  rivalsa verso chi di
ragione dal tesoriere comunale.
  Delle  infrazioni  alla  legge,  che  hanno  provocato  l'invio del
commissario,  il prefetto da' notizia al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.
 
	        
	      
TITOLO VI
Disposizioni penali
                              Art. 54.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n.
                        1, art. 32, comma 7)

  Chiunque,  essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e
modi  prescritti,  le  operazioni  per la tenuta e la revisione delle
liste  elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non
fa  eseguire  le  notificazioni  relative o non cura la conservazione
delle  liste  e  degli  atti  relativi,  ((e'  punito con la sanzione
amministrativa   pecuniaria   da   lire  trecentomila  a  un  milione
ottocentomila));
  Se  l'omissione  e' dolosa, ((si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)).
  ((Per  le  violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il  pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.))
 
	        
	      
                              Art. 55.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n.
                        1, art. 32, comma 8)

  Chiunque  iscrive  nelle liste o negli elenchi un cittadino che non
aveva  il  diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non
doveva  essere  cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva
diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere
cancellato,  ovvero  include  o  sposta  arbitrariamente schede dallo
schedario  di  cui  all'art.  6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a
lire 5.000. ((11
  Se   il  fatto  e'  commesso  con  dolo,  si  applica  la  sanzione
amministrativa  pecuniaria  da  lire  ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.
  Per  le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il
pagamento  in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))
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AGGIORNAMENTO (11)
  Il  D.LGS.  30  dicembre  1999,  n.507, ha disposto (con l'art. 86,
comma  1  lettera d)) che "nel primo comma dell'articolo 55 le parole
da  "e'  punito"  sino  alla  fine  del  comma  sono sostituite dalle
seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila"".
 
	        
	      
                              Art. 56.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 9)

  Chiunque  forma  una  lista o un elenco di cittadini iscritti nelle
liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime,
in  tutto  o  in  parte,  una lista o un elenco di cittadini iscritti
nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e
con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  sottrae  od  altera schede,
registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini
iscritti nelle liste elettorali.
 
	        
	      
                              Art. 57.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n.
                        1, art. 32, comma 10)

  Chiunque,  con  qualsiasi  mezzo  atto  ad  ingannare o sorprendere
l'altrui  buona  fede,  ottiene indebitamente per se' o per altri che
sia  effettuata  un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione
negli  elenchi  e  nelle  liste  elettorali  o  che sia effettuata la
cancellazione  d'uno  o  piu'  cittadini, e' punito con la reclusione
sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.
  Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente
di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
 
	        
	      
                              Art. 58.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)

  Chiunque  proponga,  a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso
le  decisioni  della  Commissione  elettorale  mandamentale  o  delle
Sottocommissioni,  o  per falsa od erronea rettificazione delle liste
elettorali,  e'  punito,  ove il ricorso sia riconosciuto temerario o
manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.
  La  condanna  e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima
sentenza che rigetta l'impugnativa.
 
	        
	      
                              Art. 59.
(Legge  7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n.
                      1, art. 32, ultimo comma)

  Chiunque,  contrariamente  alle  disposizioni della presente legge,
rifiuta  di  pubblicare  ovvero di far prendere notizia o copia degli
elenchi  e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito
con  la  reclusione  sino  a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a
lire 5.000.
 
	        
	      
                              Art. 60.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)

  Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal
giudice   applicata   la  pena  della  reclusione,  importano  sempre
l'interdizione  dai  pubblici uffici per un tempo non minore di due e
non superiore a cinque anni.
  Il  giudice  puo'  ordinare,  in  ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di condanna.
  Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel
Codice  penale  o  in  altre  leggi  per  i  reati non previsti dalla
presente  legge,  Ai  delitti dolosi previsti dal presente titolo non
sono  applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175
del  Codice  penale  e  dell'art. 487 del Codice di procedura penale,
relative  alla  sospensione  condizionale  della  pena,  e  alla  non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
 
	        
	      
TITOLO VII
Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 61.
               (Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)

  Le  Commissioni  elettorali  comunali  e  le Commissioni elettorali
mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge
22  gennaio  1966,  n.  1,  restano  in funzione, purche' siano state
rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche' non saranno
rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.
 
	        
	      
                              Art. 62.
              (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)

  Le  spese  per  la  tenuta  e  la  revisione  annuale  delle  liste
elettorali sono a carico dei Comuni.
  Le   spese   per  il  funzionamento  delle  Commissioni  elettorali
mandamentali  e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio
dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e
sono  ripartite  tra  i  Comuni  medesimi  in  base  alla  rispettiva
popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.

Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI
 
	        
	      
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