DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1967
, n. 223
Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali.
TITOLO I Dell'elettorato attivo
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Decreta:
E' approvato l'unito testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, composto di 62 articoli, vistato dal Ministro per
l'interno.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 marzo 1967
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967
Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 135. - GRECO
TESTO UNICO DELLE LEGGI RECANTI NORME PER LA DISCIPLINA
DELL'ELETTORATO ATTIVO
E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI.
Art. 1.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 1)
((Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dagli articoli 2 e 3)).
Art. 2.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 2; legge 23 marzo 1956, n. 137,
art. 1, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 2)
1. Non sono elettori:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N.5));
b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti
definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla liberta' vigilata
o al divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' prov-
ince, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finche' durano gli
effetti dei provvedimenti stessi;
d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai
pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.
2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale
solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale
della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di
elettorato.
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 MAGGIO 1978, N.180))
TITOLO II Delle Liste elettorali
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Art. 4.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 3, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 3)
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che,
possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi
nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo,
sono compresi ((nell'anagrafe della popolazione residente nel comune
o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE))).
((Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini
che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma
dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27
ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani
all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
settembre 1989, n. 323)).
Art. 4-bis
((1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali
provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo
unico.
2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo
unico.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la
Commissione elettorale puo' delegare e revocare le funzioni di
Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del
comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale
deve essere approvata dal prefetto)).
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 5.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, comma 1 e 2, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 1 e 2)
Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in
ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:
a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il
cognome del marito;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
d) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196));
e) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N.196));
f) l'abitazione.
Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione,
dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e'
la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere
autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario. (12)
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 6.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 5, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, artt. 5 e 32, comma 1)
Presso ogni Comune e' istituito lo schedario elettorale, che e'
formato di una parte principale e di due compartimenti ed e' tenuto
in ordine alfabetico.
Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle
liste elettorali del Comune: i due compartimenti comprendono
rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati
dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la
revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche
previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente
aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato
civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica
autorita' inerenti alla capacita' elettorale dei cittadini.
Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico e dello stato
civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a
questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere
conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un
periodo di cinque anni.
La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in
ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello
schedario elettorale.
Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per
l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
Art. 7.
(Legge 22 gennaio 196, n. 1, art. 1)
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
presente titolo, con la iscrizione di coloro che ((...)) compiano il
diciottesimo anno di eta', rispettivamente, dal 1 gennaio al 30
giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino
nelle condizioni di cui all'articolo 4.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 23 marzo 1970, n. 47 (in
G.U. 1a s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31,
primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte
in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si
verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7,
ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in
sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal
primo luglio successivo alla iscrizione".
Art. 8.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 6, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 6)
Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e ((delle
anagrafi di cui all'articolo 4)) e sulla scorta dello schedario
elettorale, provvede:
a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in
ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che,
trovandosi iscritti ((nelle anagrafi di cui all'articolo 4)) alla
data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1
luglio al 31 dicembre ((e si trovino nella condizione di cui
all'articolo 4));
b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in
ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che,
trovandosi iscritti ((nelle anagrafi di cui all'articolo 4)) alla
data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di eta' dal 1
gennaio al 30 giugno dell'anno successivo ((e si trovino nella
condizione di cui all'articolo 4)).
In caso di distruzione totale o parziale o d'irregolare tenuta
((delle anagrafi)), vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti
dello stato civile, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari
depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali
indicazioni, puo' farsi ricorso a registri, atti e documenti in
possesso di altri enti o uffici.
Art. 9.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 7, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 7)
Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente,
il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto
dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali
competenti.
Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i
cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco e'
trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale
di Roma.
Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il
20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa
apposizione della annotazione "Nulla" per ciascun nominativo nei cui
confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la
perdita della capacita' elettorale, e della trascrizione, per gli
altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto
di cui all'art. 609 del Codice di procedura penale.
Art. 10.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 8, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 8)
((1. L'autorita' provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai
comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre,
l'elenco dei cittadini che si trovino sottoposti alle misure di
prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto
1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di eta' entro il
semestre successivo)).
Art. 11.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 11, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 11)
((1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in
qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del
comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve
essere inoltrata per il tramite della competente autorita' consolare
e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore e' iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorita' consolare, notifica
le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone
che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di
entrata in vigore della presente legge, non fanno piu' parte del
territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di
cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali
di uno dei comuni della Repubblica con le modalita' di cui al comma
2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale
risulti che l'istante e' in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la
conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero e' fatta
apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste
sezionali)).
Art. 12.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 1 e 2, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 1 e 2)
Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione
del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la
Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino
all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. (12)
La Commissione e' composta dal sindaco e da ((tre)) componenti
effettivi e quattro supplenti nei comuni al cui consiglio sono
assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi
e otto supplenti negli altri comuni.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 13.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
primo periodo, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 3, 4, 5
e 6)
((Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione
elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda
un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purche' non inferiore a tre nei comuni il cui
consiglio e' composto da un numero di membri pari o inferiore a 50,
ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio e' composto da piu' di
50 membri. A parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di
eta')). ((12))
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza.
A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun
consigliere di minoranza, dovra' essere chiamato a far parte della
Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il
consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con
l'intervento di almeno la meta' dei consiglieri assegnati al Comune.
Il sindaco non prende parte alla votazione.
Con votazione separata e con le stesse modalita' si procede alla
elezione dei membri supplenti.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 14.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, commi 9, secondo periodo,
10, 11 e 12, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 7, 8, 9 e
10)
La Commissione elettorale comunale e' presieduta dal sindaco.
Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le
veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco e'
sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione e'
presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette
funzioni.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal
segretario comunale, o ((...)) da un funzionario da lui delegato.
((12))
Per la validita' delle riunioni della Commissione e' richiesto
l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda
convocazione le riunioni sono valide se il numero dei presenti non
sia inferiore a tre se la Commissione e' composta di ((...)) sette
membri ed a quattro se e' composta di nove. Le decisioni sono
adottate a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale il voto
del presidente. ((12))
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
soltanto in mancanza dei componenti effettivi e in corrispondenza
delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati
eletti dal Consiglio comunale.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 15.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 12, ultimo comma e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 12, commi 11, 12, 13 e 14)
I membri della Commissione elettorale comunale che senza
giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono
dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio
comunale nella prima seduta successiva alla terza assenza e comunque
non prima che sia decorso il termine di dieci giorni dalla
notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino del Comune puo' promuovere la dichiarazione di
decadenza.
Quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto
per la validita' delle riunioni, la Commissione decade ed il
Consiglio comunale deve procedere alla sua rinnovazione con procedura
d'urgenza in caso di necessita', e in ogni caso entro un mese dal
verificarsi dell'ultima vacanza.
Finche' la Commissione non sara' ricostituita, in caso di
necessita' le relative funzioni saranno svolte da un commissario
prefettizio.
Nei Comuni retti da commissario, i componenti della Commissione
elettorale comunale restano in carica sotto la presidenza del
commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il minimo legale
nella riunione di seconda convocazione provvede il commissario.
Art. 16.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 13, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 13)
Non oltre il 10 aprile ed il 10 ottobre di ciascun anno, la
Commissione elettorale comunale procede alla formazione, in ordine
alfabetico, di due elenchi separati per la revisione semestrale delle
liste.
Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e
donne.
Nel primo elenco la Commissione elettorale comunale, sulla scorta
dell'elenco di cui all'art. 8, propone l'iscrizione di coloro i quali
risultino in possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione nelle
liste elettorali ai sensi del precedente art. 4.
((Nel secondo elenco la commissione propone la cancellazione degli
iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi di cui all'articolo
4 per irreperibilita')).
Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il
titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione o la cancellazione e'
proposta.
Art. 17.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 14)
((Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale per la
revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro,
un verbale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e' la Commissione
elettorale comunale il verbale e' redatto dal segretario ed e'
sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal
segretario)). Quando le deliberazioni della Commissione non siano
concordi, il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno
dei componenti e delle ragioni addotte anche dai dissenzienti. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 18.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 15, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 14)
Entro l'11 aprile e l'11 ottobre di ciascun anno il sindaco invita,
con manifesto da affiggersi all'albo comunale e in altri luoghi
pubblici, chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni della
Commissione elettorale comunale adottate ai sensi dell'art. 16, a
presentarli rispettivamente non oltre il 20 aprile e il 20 ottobre
con le modalita' di cui al successivo art. 20.
Durante questo periodo, un esemplare di ciascuno degli elenchi
firmato ((dall'Ufficiale elettorale)) deve rimanere depositato
nell'ufficio comunale, insieme con i titoli e documenti relativi a
ciascun nominativo e con le liste elettorali del semestre precedente.
Ogni cittadino ha diritto di prenderne visione. ((Nel caso in cui
l'Ufficiale elettorale e' la Commissione elettorale comunale i
predetti elenchi sono firmati dal presidente della stessa Commissione
e dal segretario)). ((12))
Il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'avvenuta
affissione del manifesto.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 19.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 16, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 15)
La pubblicazione prescritta dall'articolo precedente tiene luogo di
notificazione nei confronti di coloro dei quali la Commissione
comunale ha proposto l'iscrizione nelle liste elettorali.
A coloro che non siano stati inclusi nel primo elenco di cui
all'art. 16 per essere incorsi in una delle incapacita' previste dai
precedenti articoli 2 e 3, il sindaco notifica per iscritto la
decisione della Commissione elettorale comunale, indicandone i
motivi, non oltre quattro giorni dalla pubblicazione dell'elenco.
La decisione della Commissione e' notificata anche a coloro per i
quali e' stata proposta la cancellazione dalle liste.
La notificazione e' eseguita per mezzo degli agenti comunali, che
devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di
ricevuta, l'attestazione degli agenti circa l'avvenuta notificazione
fa fede fino a prova in contrario.
Art. 20.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 17)
Ogni cittadino, nel termine indicato nell'art. 18, puo' ricorrere
alla Commissione elettorale mandamentale contro qualsiasi iscrizione,
cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione
negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.
I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al
Comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmettono alla Commissione
elettorale mandamentale.
Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver
fatto eseguire la notificazione del ricorso alla parte interessata,
entro i cinque giorni successivi alla presentazione, per mezzo di
ufficiale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di
conciliazione. ((2))
La parte interessata puo', entro cinque giorni dalla avvenuta
notificazione, presentare un controricorso, eventualmente corredato
da documenti, alla stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne
rilascia ricevuta. ((2))
Per i cittadini residenti all'estero il ricorso dev'essere
presentato non oltre il trentesimo giorno dalla data della
notificazione della decisione della Commissione comunale. Se la
presentazione del ricorso avviene per mezzo dell'autorita' consolare,
questa ne cura l'immediato inoltro alla Commissione mandamentale
competente. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 marzo 1975, n. 39, ha disposto (con l'art. 20, comma 1,
numero 10) che "i termini di cui all'art. 20, terzo e quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
sono ridotti a due giorni; il termine di cui al comma quinto del
precitato articolo e' ridotto a giorni 15".
Art. 21.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, primo periodo, 3 e
4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 1 e 2)
In ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, dopo
l'insediamento del consiglio provinciale, e' costituita, con decreto
del presidente della corte di appello, una commissione elettorale
circondariale presieduta ((dal prefetto o da un suo delegato)), e
composta da quattro componenti effettivi e da quattro componenti
supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente designati dal
prefetto, e tre effettivi e tre supplenti designati dal consiglio
provinciale.
La Commissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova
Commissione.
Art. 22.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, commi 1, secondo periodo, 2
e 4, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 o
9, 10 e 11)
((I componenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali
circondariali designati dal prefetto sono scelti tra i dipendenti
dello Stato con qualifica funzionale non inferiore alla settima in
attivita' di servizio o a riposo; nel capoluogo della provincia la
designazione deve cadere su funzionari della prefettura appartenenti
al personale direttivo con qualifica non inferiore a direttore di
sezione. In caso di trasferimenti, il prefetto provvede a nuove
designazioni)).
I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale,
sono scelti fra gli elettori dei Comuni del mandamento estranei
all'Amministrazione dei Comuni medesimi, sempreche' siano forniti
almeno del titolo di studio di una scuola media di primo grado ovvero
che abbiano gia' fatto parte di Commissioni elettorali per almeno un
biennio, e non siano dipendenti civili o militari dello Stato, ne'
dipendenti della Provincia, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza in attivita' di servizio.
Alla designazione da parte del Consiglio provinciale si provvede
mediante votazione nella seduta successiva alla elezione del
presidente e della Giunta provinciale.
Nella votazione, da effettuarsi distintamente per ciascuna
Commissione, ogni consigliere scrive sulla propria scheda un nome
solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior
numero di voti purche' non inferiore a tre.
A parita' di voti, e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
Con votazione separata, e con le stesse modalita', si procede alla
elezione dei membri supplenti.
I membri supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione
elettorale mandamentale soltanto in mancanza dei componenti effettivi
e, per quelli designati dal Consiglio provinciale, in corrispondenza
delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati
eletti.
Gli adempimenti di cui ai precedenti commi nelle Regioni nelle
quali non esistano i Consigli provinciali vengono espletati dagli
organi cui sono devolute le attribuzioni dei Consigli provinciali
medesimi.
I componenti della Commissione elettorale mandamentale possono
essere rieletti.
Art. 23.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma 5 e legge 22 gennaio
1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14 e 15)
I membri della Commissione elettorale mandamentale che senza
giustificato motivo, non prendono parte a tre sedute consecutive,
sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal presidente della
Corte d'appello, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione
giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo' promuovere la
dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e supplenti della
Commissione elettorale mandamentale si siano ridotti in numero
inferiore a quello richiesto per la validita' delle riunioni, la
Commissione decade e gli organi competenti devono procedere alla
rinnovazione delle designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In
attesa della costituzione della nuova Commissione, le relative
funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario, dal
magistrato presidente.
Art. 24.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma)
((1. A ciascun componente ed al segretario della commissione
elettorale circondariale puo' essere corrisposto, oltre al rimborso
delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di
presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in
luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i
componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni
dello Stato.
2. L'importo del gettone di presenza e' rivalutato, a partire dal
mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti
dalla legge 4 aprile 1985, n. 117)).
Art. 25.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 19)
Nei circondari che abbiano una popolazione superiore ai 50.000
abitanti possono essere costituite, su proposta del presidente della
commissione circondariale, sottocommissioni elettorali in proporzione
di una per ogni 50.000 abitanti o frazione di 50.000. ((PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N.51)).
Le sottocommissioni sono presiedute dai ((dipendenti del Ministero
dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere di
prefettura)), ed hanno la stessa composizione prevista per la
commissione elettorale circondariale.
Il presidente della Commissione mandamentale ripartisce i compiti
fra questa e le Sottocommissioni e ne coordina e vigila l'attivita'.
Per la costituzione ed il funzionamento delle Sottocommissioni e
per il trattamento economico spettante ai singoli componenti si
applicano le disposizioni degli articoli 21, 22, 23 e 24.
Art. 26.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 20)
Qualora la circoscrizione di un mandamento giudiziario comprenda
Comuni di piu' Province, il presidente della Corte d'appello puo'
determinare, con proprio decreto, la competenza territoriale delle
Commissioni elettorali in maniera che essa sia esercitata nell'ambito
di una sola Provincia.
Analogamente il presidente della Corte di appello, quando la
situazione dei luoghi lo consigli, ha facolta' di determinare, con
proprio decreto, la competenza territoriale della Commissione
elettorale mandamentale in difformita' della circoscrizione
giudiziaria.
Art. 27.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 21)
La Commissione elettorale mandamentale e la Sottocommissione
compiono le proprie operazioni con l'intervento del presidente e di
almeno due commissari.
Le decisioni sono adottate a maggioranza di voti; in caso di
parita' prevale il voto del presidente.
((Le funzioni di segretario della commissione elettorale
circondariale e delle relative sottocommissioni istituite nel comune
capoluogo del circondario sono svolte dal segretario o da funzionari
di ruolo del comune designati dal sindaco; in seno alle
sottocommissioni istituite presso altri comuni, le stesse funzioni
sono svolte dal segretario del comune che ne e' sede o da impiegati
dello stesso, designati dal sindaco)).
Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali che
sono sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti alle
sedute.
Le decisioni devono essere motivate; quando esse non siano
concordi, nel verbale deve essere indicato il voto di ciascuno dei
commissari e le ragioni addotte anche dai dissenzienti.
Copia dei verbali e' trasmessa, entro il termine di giorni cinque,
al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente per territorio.
Art. 28.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, n. 22, e legge 22 gennaio 1966, n. 1,
art. 17)
Decorso il termine di cui all'art. 18, e rispettivamente non piu'
tardi del 23 aprile e del 23 ottobre, il sindaco deve trasmettere al
presidente della Commissione elettorale mandamentale:
1) un esemplare dei due elenchi di cui all'art. 16 corredati di
tutti i documenti relativi;
2) i ricorsi presentati contro detti elenchi, con tutti i
documenti che vi si riferiscono;
3) copia conforme dei verbali delle operazioni e delle
deliberazioni della Commissione elettorale comunale.
L'altro esemplare degli elenchi suddetti rimane conservato nella
segreteria del Comune.
Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia
ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della
loro ricezione, della quale viene presa nota in apposito registro
firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione.
Qualora il Comune non provveda all'invio degli atti nel termine
prescritto, il presidente della Commissione elettorale mandamentale
ne da' immediato avviso al prefetto, agli effetti dello art. 53.
Art. 29.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 23, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 18)
La Commissione elettorale mandamentale:
1) esamina le operazioni compiute dalla Commissione comunale e
decide sui ricorsi presentati contro di esse;
2) cancella dagli elenchi formati dalla Commissione comunale i
cittadini indebitamente proposti per la iscrizione o per la
cancellazione, anche quando non vi sia reclamo;
3) decide sulle domande d'iscrizione o di cancellazione che
possono esserle pervenute direttamente.
La Commissione, prima di iscrivere, su domanda o di ufficio, coloro
che da nuovi documenti risultino in possesso dei requisiti necessari,
deve sempre richiedere il certificato del casellario giudiziale.
La Commissione si raduna entro i cinque giorni successivi a quello
nel quale ha ricevuto gli atti.
I ricorsi presentati, a termini dell'ultimo comma dell'art. 20, dai
cittadini residenti all'estero sono decisi dalla Commissione
elettorale mandamentale nella prima riunione dopo la loro ricezione e
le conseguenti eventuali variazioni alle liste elettorali sono
effettuate in occasione delle operazioni previste dallo art. 32.
Art. 30.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 24, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 19)
Entro, il 10 giugno e il 10 dicembre, la Commissione elettorale
mandamentale deve avere provveduto alla approvazione degli elenchi ed
alle relative variazioni da effettuare sull'esemplare delle liste
generali depositate presso la Commissione stessa. Nei medesimi
termini gli elenchi devono essere restituiti al Comune insieme con
tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente
ricevuta al presidente della Commissione.
Nei dieci giorni successivi ((l'Ufficiale elettorale)) apporta, in
conformita' degli elenchi approvati, le conseguenti variazioni alle
liste generali, aggiungendo i nomi compresi nell'elenco dei nuovi
iscritti ed eliminando i nomi di quelli compresi nell'elenco dei
cancellati. ((12))
Delle rettificazioni eseguite viene redatto verbale che, firmato
((dall'Ufficiale elettorale)) e' immediatamente trasmesso al
prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente per territorio ed al presidente della Commissione
elettorale mandamentale. ((Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale e'
la Commissione elettorale comunale il predetto verbale e' firmato dal
presidente della Commissione e dal segretario)). ((12))
Entro lo stesso termine di cui al secondo comma, le decisioni della
Commissione elettorale mandamentale sono, a cura del sindaco,
notificate, con le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 19, ai
cittadini cancellati dalle liste o la cui domanda o proposta di
iscrizione non sia stata accolta.
Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono
rimanere depositate nella segreteria comunale rispettivamente dal 21
al 30 giugno e dal 21 al 31 dicembre, ed ogni cittadino ha diritto di
prenderne visione. Dell'avvenuto deposito il sindaco da' pubblico
avviso.
Tale pubblicazione tiene luogo di notificazione nei confronti dei
cittadini iscritti dalla Commissione elettorale mandamentale nelle
liste elettorali.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 31.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 4, ultimo comma, e legge 22
gennaio 1966, n. 1, art. 4, commi 3, 4, 5 e 6)
Le liste elettorali, salvo il disposto dell'art. 32, non possono
essere modificate se non per effetto delle revisioni semestrali.
((1))
Quando, per lo stato di conservazione o per il numero delle
variazioni apportate, le liste generali siano divenute di difficile
consultazione, il sindaco, d'intesa con il presidente della
Commissione elettorale mandamentale, deve disporre la ricompilazione
delle medesime, previa unificazione, da attuarsi sulla base dello
schedario elettorale.
Entrambi gli esemplari delle nuove liste unificate, previa
approvazione da parte della Commissione elettorale comunale, sono
inviati alla Commissione elettorale mandamentale per il controllo e
l'autenticazione da parte del presidente e del segretario della
Commissione stessa, la quale ne restituisce uno al Comune.
Le vecchie liste sono conservate rispettivamente dall'ufficio
comunale e dalla Commissione elettorale mandamentale finche' non si
procedera' ad una nuova unificazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 23 marzo 1970, n. 47 (in
G.U. 1a s.s. 25/03/1970, n. 76) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma, e 31,
primo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali (approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), nella parte
in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si
verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7,
ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in
sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal
primo luglio successivo alla iscrizione".
Art. 32.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, artt. 20 e 32, comma 2)
Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei precedenti
articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre
successivo, altre variazioni se non in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana.
Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono
risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza
o da altro provvedimento dell'autorita' giudiziaria. A tale scopo, il
questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano
le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
nonche' il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario
giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza,
certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la
perdita del diritto elettorale al comune di residenza
dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia
conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere
trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti
iscritta nelle liste elettorali del comune al quale e' stata
comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per
mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune
nelle cui liste il cittadino e' compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno
perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste,
in base al certificato dell'ufficio anagrafico, attestante l'avvenuta
cancellazione dal registro di popolazione. I gia' iscritti nelle
liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti
nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del
Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle
liste. La dichiarazione e' richiesta d'ufficio dal Comune di nuova
iscrizione anagrafica.
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal
compimento del 18° anno di eta' o del riacquisto del diritto stesso
per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il
sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza le
certificazioni necessarie per accertare se l'interessato e' in
possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto
nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale
che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni,
sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a
tali operazioni e' trasmessa al prefetto, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al
presidente della Commissione elettorale mandamentale. (12)
La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni
risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste
di sezione depositate presso di essa ed ha la facolta' di richiedere
gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione
comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi o, in ogni caso,
non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non
oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le
variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno
anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n.
1).
((Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai numeri 2)
e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni));
((Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai numeri 4) e
5))), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa
documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i
primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle
variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo, pubblico
avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri
luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e' ammesso
ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci
giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data
del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15
giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali
variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del
sindaco, con le stesse modalita' di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni
degli articoli 11, 20 e 29.
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 32-bis
((Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32
relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la
commissione elettorale mandamentale dispone l'ammissione al voto
esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco
intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario
giudiziale e presso l'autorita' provinciale di pubblica sicurezza
sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al
sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa
notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella
quale e' indicata la sezione elettorale presso la quale e' assegnato,
secondo i criteri di cui all'articolo 36. Dell'ammissione al voto e'
data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto
l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma
precedente in sostituzione del certificato elettorale.
Dell'ammissione al voto e' data notizia al presidente del seggio,
il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione
dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del
certificato elettorale.
Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni
di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a
quello in cui ha avuto luogo la consultazione)).
Art. 32-ter
((1. Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del
manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune
provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale
per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma
dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una
comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non
e' ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro del
certificato elettorale, se gia' consegnato.
2. Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' consegnata al
presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della
sezione accanto al nome dell'elettore.
3. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle
determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese
successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione)).
Art. 33.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 21)
((Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di
convocazione dei comizi elettorali, la commissione elettorale
comunale compila un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur
essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel
primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno di eta')).
Una copia di tale elenco e' immediatamente trasmessa dal sindaco
alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalle liste
sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini
compresi nell'elenco stesso.
Delle altre due copie una e' pubblicata nell'albo pretorio del
Comune, l'altra resta depositata nella segreteria comunale.
Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco e' ammesso
ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale
mandamentale.
TITOLO III Della ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e della compilazione delle liste di sezione
|
Art. 34.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 26, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 3°)
Ogni Comune e' diviso in sezioni elettorali.
((La divisione in sezioni e' fatta indistintamente per iscritti di
sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero
di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, ne' inferiore a 500.
Quando particolari condizioni di lontananza e viabilita' rendono
difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire
sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.
Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la
ripartizione del corpo elettorale in sezioni)). ((8))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 27 dicembre 1997, n.449, ha disposto (con l'art. 55, comma 7)
che "Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente
articolo, e' inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30
per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero
corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione
semestrale delle liste elettorali utile".
Art. 35.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 27, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 22)
Entro il 10 aprile e il 10 ottobre di ciascun anno, la Commissione
elettorale comunale, dopo aver compiuto gli adempimenti di cui
all'art. 16, provvede, con un'unica deliberazione, alla revisione
della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della
circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di
esse e dell'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni nonche'
alla revisione delle liste per le sezioni gia' esistenti ed alla
compilazione delle liste delle persone iscritte per ogni nuovi
sezione.
Art. 36.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 28, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 23)
Il cittadino iscritto e' assegnato alla sezione nella cui
circoscrizione ha, secondo l'indicazione della lista generale, la
propria abitazione.
((Gli elettori residenti all'estero, ivi compresi quelli di cui al
secondo comma dell'articolo 4, restano o sono assegnati ad una
sezione nella cui circoscrizione hanno avuto l'ultima residenza prima
della emigrazione o, in mancanza, nella cui circoscrizione eleggono
il proprio domicilio)).
((Gli elettori per i quali non possono applicarsi i criteri di cui
al secondo comma, nel caso in cui il territorio comunale sia diviso
in piu' collegi per l'elezione del Senato della Repubblica, dei
consigli provinciali o dei consigli circoscrizionali, sono
distribuiti presso le singole sezioni in eguale numero per ogni
collegio. A tal fine gli elettori e le corrispondenti sezioni di
assegnazione sono individuati rispettivamente secondo ordine
alfabetico e progressione numerica)).
Art. 37.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 29)
Le liste di sezione devono essere compilate distintamente per
sesso, in triplice esemplare, e contenere due colonne rispettivamente
per le firme di identificazione degli elettori e per le firme di
riscontro per l'accertamento dei votanti; le liste vanni sottoscritte
((dall'Ufficiale elettorale)) e devono recare il bollo dell'ufficio
comunale. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 38.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 30)
Possono avere sede nello stesso fabbricato sino a quattro, sezioni;
ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo a due sezioni
e non piu' di due sezioni possono avere l'accesso dalla medesima
strada.
Tuttavia, per comprovate necessita', i Comuni possono essere, caso
per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato
un numero di sezioni superiore a quattro, ma mai maggiore di dodici,
ed a prescindere dalle limitazioni previste dal comma precedente,
circa il numero di sezioni che possono avere il medesimo accesso o
l'accesso dalla medesima strada, purche', in ogni caso, un medesimo
accesso dalla strada alla sala non serva piu' di sei sezioni.
Quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorga la necessita' di
variare i luoghi di riunione degli elettori, la Commissione comunale
deve farne proposta alla Commissione elettorale mandamentale non
oltre il decimo giorno antecedente alla data di convocazione degli
elettori, informando contemporaneamente il prefetto. La Commissione
mandamentale, premesse le indagini che reputi necessarie, provvede
inappellabilmente in via di urgenza e non piu' tardi del quinto
giorno antecedente alla data predetta.
Qualora la variazione sia approvata, il presidente della
Commissione mandamentale ne da' immediato avviso al prefetto e al
sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del pubblico con
manifesto da affiggersi due giorni prima del giorno delle elezioni.
((4b))
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AGGIORNAMENTO (4b)
Il D.L. 19 marzo 1981, n. 75, convertito con modificazioni dalla L.
14 maggio 1981, n. 219, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "I
comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere
autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni
elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223."
Art. 39.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 31, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 24, commi 1 e 2)
Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il
medesimo manifesto di cui all'articolo 18, invita chiunque intenda
proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la
circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di
riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle
singole sezioni, a presentarli rispettivamente entra il 20 aprile e
il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il
tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta.
Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 35,
corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di
sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni
cittadino possa prenderne visione.
Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia
al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della
deliberazione.
Il sindaco, non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre, trasmette al
presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione
di cui all'art. 35 con i documenti e gli eventuali ricorsi
presentati, insieme con due esempi delle liste delle nuove sezioni e
l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni
apportate alle liste delle sezioni preesistenti.
Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale
mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del Comune, si
osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art.
28.
Art. 40.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 32, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, articoli 24; ultimo comma, e 32, comma 4)
Entro il 10 giugno e il 10 dicembre la Commissione mandamentale
decide sui reclami, approva le nuove liste di sezione e le variazioni
a quelle, delle sezioni preesistenti, tenendo conto delle decisioni
adottate ai sensi dell'art. 29, e autentica le liste, attestando in
calce a ciascuna di esse il numero degli iscritti che vi sono
compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste
relative alle sezioni preesistenti, depositati presso di essa, le
variazioni gia' approvate.
Il presidente vidima ciascun foglio con la propria firma e il bollo
della Commissione.
I due esemplari delle liste di sezione restano depositati
nell'ufficio della Commissione elettorale mandamentale.
Le decisioni della Commissione mandamentale sono comunicate, entro
lo stesso termine di cui sopra, alla Commissione comunale, che
apporta all'altro esemplare delle liste le conseguenti variazioni.
Entro quindici giorni dalla comunicazione, il sindaco notifica agli
interessati le decisioni della Commissione sui reclami proposti.
La Commissione mandamentale, qualora accerti, di ufficio o su
denunzia degli interessati, l'esistenza di errori materiali di
scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente
iscritti nelle liste generali, puo' apportare le occorrenti
variazioni alle liste di sezione fino al secondo giorno antecedente a
quello delle elezioni, dandone immediata notizia al sindaco che
provvede ad informarne tempestivamente i presidenti delle singole
sezioni.
Art. 41.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 25)
Il cittadino iscritto nelle liste, che trasferisce la propria
abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune, deve
essere compreso nella lista elettorale di quest'ultima quando il
trasferimento stesso sia stato regolarmente notificato all'anagrafe.
La Commissione elettorale comunale apporta d'ufficio le occorrenti
variazioni con la procedura di cui all'articolo 32 e, in ogni caso,
non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei
comizi elettorali.
TITOLO IV Dei ricorsi giudiziari
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Art. 42.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 33, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 5)
Contro le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o
delle sue Sottocommissioni, qualsiasi cittadino puo' proporre
impugnativa davanti alla Corte d'appello con semplice ricorso, sul
quale il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione
della causa in via d'urgenza.
Analoga azione puo' essere promossa per falsa o erronea
rettificazione delle liste elettorali, fatta a norma dell'art. 30,
secondo comma.
Il ricorso dev'essere notificato, col relativo decreto di
fissazione d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati ed alla
Commissione elettorale, a pena di nullita', entro venti giorni dalla
notificazione di cui al quarto comma dell'art. 30 se e' proposto
dallo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva presentato
direttamente alla Commissione una domanda d'iscrizione o era stato
dalla Commissione medesima cancellato dalle liste; entro trenta
giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata,
negli altri casi. I termini anzidetti sono raddoppiati per i
cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 11.
Art. 43.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 34)
Il ricorso coi relativi documenti dev'essere, a pena di decadenza,
depositato nella cancelleria della Corte di appello entro dieci
giorni dalla notifica. La causa e' decisa, senza che occorra
ministero di procuratore o di avvocato, sulla relazione fatta in
udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i
loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue
conclusioni orali.
Per i cittadini residenti all'estero, il ricorso e' depositato
entro il termine di sessanta giorni dalla data della notificazione.
Art. 44.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 35)
Il ricorso puo' essere proposto anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso
termine e con le stesse modalita' di cui ai precedenti articoli 42 e
43: nel medesimo termine, il procuratore della Repubblica, qualora
riscontri nel fatto che ha dato origine al ricorso estremi di reato,
promuove l'azione penale.
Art. 45.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 36)
Le sentenze della Corte d'appello sono comunicate immediatamente
dalla cancelleria, oltreche' al presidente della Commissione
elettorale mandamentale, al sindaco che ne cura l'esecuzione e la
notificazione, senza spesa, agli interessati.
La sentenza della Corte d'appello puo' essere impugnata dalla parte
soccombente col ricorso in Cassazione, anche senza ministero di
avvocato. Puo' essere impugnata anche dal procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d'appello che ha emesso la decisione.
Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla meta', fatta
eccezione per i ricorsi dei cittadini residenti all'estero.
Sul semplice ricorso il presidente fissa, in via di urgenza,
l'udienza per la discussione della causa. La decisione e'
immediatamente pubblicata.
Per l'esecuzione e notificazione delle sentenze della Corte di
cassazione si osserveranno le disposizioni di cui al primo comma.
Art. 46.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 37)
I ricorsi giudiziari non hanno effetto sospensivo dei provvedimenti
o delle decisioni contro i quali sono proposti.
TITOLO V Disposizioni varie
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Art. 47.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 31)
Non possono essere disposte revisioni straordinarie delle liste se
non per legge.
Art. 48.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 38, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, artt. 26 e 32, comma 6)
Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle
circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle
liste elettorali di un nuovo Comune, questo e' tenuto a provvedervi,
non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto col quale e' costituito, mediante stralcio dei propri
iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.
Le liste, compilate in conformita' del comma precedente, sono
immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale
che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di
autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.
La stessa procedura si applica nel caso in cui una o piu' frazioni
o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un
altro.
Il termine previsto nel primo comma e' ridotto della meta' per le
variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si e'
verificato il distacco.
Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella
circoscrizione di uno o piu' Comuni avvenga prima che sia esaurita la
procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le
variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede,
sempreche' lo stato delle operazioni relative lo consenta.
Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei
comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono
dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove
la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli
comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i
termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di
sospensione.
Art. 49.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 39)
A richiesta dei Comuni ((, degli Ufficiali elettorali e delle
Commissioni elettorali circondariali)) i pubblici uffici devono
fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla
revisione delle liste. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 50.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 40, e D.P.R. 5 giugno 1953, n.
492, Tabella - Allegato B, art. 2)
Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale,
relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono
redatti in carta libera ed esenti dalla tassa di registro, dal
deposito in caso di soccombenza per il ricorso in Cassazione e dalle
spese di cancelleria.
Art. 51.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 41, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 26)
Gli atti relativi alla revisione semestrale delle liste elettorali
sono sempre ostensibili a chiunque.
La copia delle liste generali di ciascun Comune, autenticata dalla
Commissione elettorale mandamentale, e' conservata negli archivi
della Commissione stessa.
Le liste generali del Comune devono essere riunite in uno o piu'
registri debitamente numerati e conservate nell'archivio comunale.
Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di
protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun
cittadino iscritto.
((Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per
finalita' di applicazione della disciplina in materia di elettorato
attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o
storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un
interesse collettivo o diffuso.))
Art. 52.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 42)
((1. Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, l'Ufficiale
elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali circondariali
ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
regolarita' degli adempimenti loro assegnati dal presente testo
unico)). ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 novembre 2000, n.340 ha disposto (con l'art. 26, comma 14)
che le modifiche apportate dall'art. 26 della presente legge hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 53.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 43)
In caso di ritardo, da parte degli organi comunali, nello
adempimento dei compiti prescritti dalla presente legge, il prefetto
delega un suo commissario.
Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di
ragione dal tesoriere comunale.
Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del
commissario, il prefetto da' notizia al procuratore della Repubblica
presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune.
TITOLO VI Disposizioni penali
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Art. 54.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 44, e legge 22 gennaio 1965, n.
1, art. 32, comma 7)
Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e
modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non
fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione
delle liste e degli atti relativi, ((e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a un milione
ottocentomila));
Se l'omissione e' dolosa, ((si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila)).
((Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso
il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689.))
Art. 55.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 45, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 8)
Chiunque iscrive nelle liste o negli elenchi un cittadino che non
aveva il diritto di essere iscritto o cancella un cittadino che non
doveva essere cancellato, ovvero non iscrive un cittadino che aveva
diritto alla iscrizione o non cancella un cittadino che doveva essere
cancellato, ovvero include o sposta arbitrariamente schede dallo
schedario di cui all'art. 6, punito con l'ammenda da lire 1.000 a
lire 5.000. ((11
Se il fatto e' commesso con dolo, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni
ottocentomila.
Per le violazioni previste dal presente articolo non e' ammesso il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689.))
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.LGS. 30 dicembre 1999, n.507, ha disposto (con l'art. 86,
comma 1 lettera d)) che "nel primo comma dell'articolo 55 le parole
da "e' punito" sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti "e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a un milione ottocentomila"".
Art. 56.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1038, art. 46, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 9)
Chiunque forma una lista o un elenco di cittadini iscritti nelle
liste elettorali in tutto o in parte falsi, ovvero altera o sopprime,
in tutto o in parte, una lista o un elenco di cittadini iscritti
nelle liste elettorali, e' punito con la reclusione sino a tre anni e
con la multa da lire 3.000 a lire 20.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque sottrae od altera schede,
registri e documenti relativi alle liste ed agli elenchi di cittadini
iscritti nelle liste elettorali.
Art. 57.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 47, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, comma 10)
Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o sorprendere
l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per se' o per altri che
sia effettuata un'iscrizione o non sia effettuata una cancellazione
negli elenchi e nelle liste elettorali o che sia effettuata la
cancellazione d'uno o piu' cittadini, e' punito con la reclusione
sino ad un anno e con la multa da lire 1.000 a lire 10.000.
Tali pene sono aumentate di un sesto se il colpevole sia componente
di una Commissione elettorale comunale o mandamentale.
Art. 58.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 48)
Chiunque proponga, a termini dell'art. 42, un'impugnativa avverso
le decisioni della Commissione elettorale mandamentale o delle
Sottocommissioni, o per falsa od erronea rettificazione delle liste
elettorali, e' punito, ove il ricorso sia riconosciuto temerario o
manifestamente infondato, con la multa da lire 1.000 a lire 5.000.
La condanna e' pronunciata dalla Corte di appello con la medesima
sentenza che rigetta l'impugnativa.
Art. 59.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 49, e legge 22 gennaio 1966, n.
1, art. 32, ultimo comma)
Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge,
rifiuta di pubblicare ovvero di far prendere notizia o copia degli
elenchi e delle liste elettorali e dei relativi documenti, e' punito
con la reclusione sino a sei mesi e con la multa, da lire 1.000 a
lire 5.000.
Art. 60.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 50)
Le condanne per i reati previsti dal presente titolo, ove venga dal
giudice applicata la pena della reclusione, importano sempre
l'interdizione dai pubblici uffici per un tempo non minore di due e
non superiore a cinque anni.
Il giudice puo' ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della
sentenza di condanna.
Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel
Codice penale o in altre leggi per i reati non previsti dalla
presente legge, Ai delitti dolosi previsti dal presente titolo non
sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175
del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale,
relative alla sospensione condizionale della pena, e alla non
menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
TITOLO VII Disposizioni transitorie e finali
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Art. 61.
(Legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 29)
Le Commissioni elettorali comunali e le Commissioni elettorali
mandamentali in carica al momento della entrata in vigore della legge
22 gennaio 1966, n. 1, restano in funzione, purche' siano state
rinnovate dopo le ultime elezioni amministrative, finche' non saranno
rinnovate a norma dei precedenti articoli 12 e 21.
Art. 62.
(Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 57)
Le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste
elettorali sono a carico dei Comuni.
Le spese per il funzionamento delle Commissioni elettorali
mandamentali e delle eventuali Sottocommissioni gravano sul bilancio
dei Comuni compresi nella circoscrizione del mandamento giudiziario e
sono ripartite tra i Comuni medesimi in base alla rispettiva
popolazione elettorale. Il riparto e' reso esecutorio dal prefetto.
Visto, il Ministro per l'interno: TAVIANI