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Sentenza n. 30 del 25 marzo 2001
Giudice di Pace di Ravenna

Ingiustificata l'espulsione per non aver mai ritirato il permesso di soggiorno

     

II Giudice di Pace nella persona della dott.ssa Maria De Rosa

LETTO il ricorso proposto da xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx nato in Senegai il xxxxxxxxxxxx rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Maestri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna alla piazza Caduti per la Libertà n. 21, in virtù dì mandato in calce al ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 10 febbraio 2011;

VISTA la documentazione allegata al ricorso, in particolare il provvedimento di espulsione impugnato, emesso dal Prefetto di Ravenna in data 8,02.2011 e notificato in pari data in uno con l'invito a lasciare il T. N. nei quindici giorni successivi;

SENTITE le parti in camera di consiglio ed acquisita la documentazione;

SCIOGLIENDO la riserva assunta a verbale;

osserva

Le doglianze e le censure sollevate in ricorso appaiono condivisibili, soprattutto con riferimento ai disposto di cui all'ari 13 del D. Lgs. n. 286/98 in relazione e con riferimento alla concreta ed oggettìva posizione dello straniero al momento dell'espulsione.
È risultato infatti, che il ricorrente era già in possesso dì regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato venuto a scadenza nel febbraio 2009. Richiesto il rinnovo, tuttavia, lo straniero non ne aveva mai curato il suo ritiro. L'amministrazione osservava che, trascorso vanamente il termine di sessanta giorni senza che venisse richiesto nuovamente il rinnovo del permesso di soggiorno, la pratica andava archiviata di diritto. L'odierno ricorrente pertanto, doveva intendersi clandestino sul Territorio Nazionale in quanto carente di legittima autorizzazione a permanervi, indi, con permesso di soggiorno scaduto dì validità.
La motivazione addotta tuttavia, non corrisponde ai dati aggettivi, né ai presupposti di legge. Secondo costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, non ottemperare nei termini di legge alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, non costituisce presupposto di diritto per procedere all'automatica espulsione che, per contro, potrà essere disposta soltanto qualora siano venuti meno anche i presupposti oggettìvi al rinnovo stesso, (tra tante Cass. SS.UU. del 20.05.2003 Sent. n, 7892).
II provvedimento opposto inoltre, richiama e fa propria anche la direttiva CE n. 115/2008 e, tuttavia, ne disattende il dettato normativo in quanto, nella pratica, risulta applicato il solo disposto di cui al comma 5 dell'ari. 13 del D. Lgs. 286/98 avendo intimato allo straniero di lasciare il Territorio Nazionale entro i quindici giorni successivi alla notifica del decreto di espulsione, senza previamente instaurare una parvenza di contraddittorio ovvero, senza prima interpellare lo straniero, concordando altresì, anche le modalità e i tempi per un eventuale allontanamento volontario, così come imposto dalla sopra richiamata normativa europea.
Si evidenzia altresì, altro vizio procedurale riguardante l'assenza della notifica dei decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno che il Questore di Ravenna aveva l'obbligo di emettere e notificare allo straniero, prima ancora di segnalare al Prefetto di Ravenna l'avvenuta scadenza di validità del permesso di soggiorno di cui era titolare senza peraltro, che venissero evidenziate le condizioni aggettive ostative al rinnovo stesso, ovvero la sussistenza o meno dì altre condizioni ostative al rinnovo che non la mera decadenza.

Per contro, emerge dagli atti che l'odierno ricorrente svolge regolare lavoro subordinato ed è in possesso di regolari documenti identificativi e fiscali, ìndi, risulterebbe integrato nella comunità.
Sulla base di tutto quanto evidenziato, si ritiene che il provvedimento di espulsione in esame, emesso a carico dell'odierno ricorrente, sia viziato e pertanto, debba essere revocato, indi, in accoglimento del ricorso si annuita il decreto opposto con ogni conseguenza di legge.
Sussistono motivi equi per la compensazione delle spese del presente processo.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara inefficace, pertanto annulla il decreto dì espulsione pronunciato dal Prefetto dì Ravenna in data 08/02/2011 nei confronti dell'odierno ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.

Ravenna, 25 marzo 2011

Depositato in cancelleria il 28 marzo 2011

 

Venerdì, 25 Marzo 2011

 
 
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