Sentenza n. 30 del 25 marzo 2001
Giudice di Pace di Ravenna
Ingiustificata l'espulsione per non aver mai ritirato il permesso di soggiorno
II Giudice di Pace nella persona della dott.ssa Maria De Rosa
LETTO il ricorso proposto da xxxxxxx il xxxxxxxxxxxxx nato in Senegai il xxxxxxxxxxxx rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Maestri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna alla piazza Caduti per la Libertà n. 21, in virtù dì mandato in
calce al ricorso, depositato presso la Cancelleria dell'intestato Ufficio in data 10
febbraio 2011;
VISTA la documentazione allegata al ricorso, in particolare il provvedimento di
espulsione impugnato, emesso dal Prefetto di Ravenna in data 8,02.2011 e notificato
in pari data in uno con l'invito a lasciare il T. N. nei quindici giorni successivi;
SENTITE le parti in camera di consiglio ed acquisita la documentazione;
SCIOGLIENDO la riserva assunta a verbale;
osserva
Le doglianze e le censure sollevate in ricorso appaiono condivisibili, soprattutto con
riferimento ai disposto di cui all'ari 13 del D. Lgs. n. 286/98 in relazione e con
riferimento alla concreta ed oggettìva posizione dello straniero al momento
dell'espulsione.
È risultato infatti, che il ricorrente era già in possesso dì regolare permesso di
soggiorno per lavoro subordinato venuto a scadenza nel febbraio 2009. Richiesto il
rinnovo, tuttavia, lo straniero non ne aveva mai curato il suo ritiro. L'amministrazione
osservava che, trascorso vanamente il termine di sessanta giorni senza che venisse
richiesto nuovamente il rinnovo del permesso di soggiorno, la pratica andava
archiviata di diritto. L'odierno ricorrente pertanto, doveva intendersi clandestino sul Territorio Nazionale in quanto carente di legittima autorizzazione a permanervi, indi, con permesso di
soggiorno scaduto dì validità.
La motivazione addotta tuttavia, non corrisponde ai dati aggettivi, né ai presupposti di
legge. Secondo costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, non ottemperare
nei termini di legge alla richiesta del rinnovo del permesso di soggiorno, non
costituisce presupposto di diritto per procedere all'automatica espulsione che, per
contro, potrà essere disposta soltanto qualora siano venuti meno anche i presupposti
oggettìvi al rinnovo stesso, (tra tante Cass. SS.UU. del 20.05.2003 Sent. n, 7892).
II provvedimento opposto inoltre, richiama e fa propria anche la direttiva CE n.
115/2008 e, tuttavia, ne disattende il dettato normativo in quanto, nella pratica, risulta
applicato il solo disposto di cui al comma 5 dell'ari. 13 del D. Lgs. 286/98 avendo
intimato allo straniero di lasciare il Territorio Nazionale entro i quindici giorni successivi alla notifica del decreto di espulsione, senza previamente instaurare una parvenza di
contraddittorio ovvero, senza prima interpellare lo straniero, concordando altresì,
anche le modalità e i tempi per un eventuale allontanamento volontario, così come
imposto dalla sopra richiamata normativa europea.
Si evidenzia altresì, altro vizio procedurale riguardante l'assenza della notifica dei
decreto di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno che il Questore di Ravenna
aveva l'obbligo di emettere e notificare allo straniero, prima ancora di segnalare al
Prefetto di Ravenna l'avvenuta scadenza di validità del permesso di soggiorno di cui
era titolare senza peraltro, che venissero evidenziate le condizioni
aggettive ostative al rinnovo stesso, ovvero la sussistenza o meno dì altre condizioni
ostative al rinnovo che non la mera decadenza.
Per contro, emerge dagli atti che l'odierno ricorrente svolge regolare lavoro
subordinato ed è in possesso di regolari documenti identificativi e fiscali, ìndi,
risulterebbe integrato nella comunità.
Sulla base di tutto quanto evidenziato, si ritiene che il provvedimento di espulsione in
esame, emesso a carico dell'odierno ricorrente, sia viziato e pertanto, debba essere
revocato, indi, in accoglimento del ricorso si annuita il decreto opposto con ogni
conseguenza di legge.
Sussistono motivi equi per la compensazione delle spese del presente processo.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Ravenna, 25 marzo 2011
Depositato in cancelleria il 28 marzo 2011
Venerdì, 25 Marzo 2011