Date: Wed, 6 Apr 2011 09:59:17 +0200

To: Recipient List Suppressed:;

From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>

Subject: accordo italia-tunisia e dpcm: ulteriori considerazioni

 

Cari amici,

in attesa di conoscere i dettagli dell'accordo raggiunto ieri con la Tunisia, vi propongo alcune considerazioni.

 

1) E' un fatto positivo che la conclusione dell'accordo preceda, temporalmente e logicamente, l'adozione del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) ex art. 20 D. Lgs. 286/1998. Come pure e' positivo che, stando a quanto annunciato nei comunicati, il governo preveda il rilascio straordinario di permessi solo per chi sia gia' sbarcato (e non, invece, per chi sbarchera' nei prossimi mesi). Una linea piu' arrendevole avrebbe prodotto un effetto richiamo insostenibile.

 

E' possibile, naturalmente, che l'effetto richiamo si verifichi comunque, ma sarebbe stato folle legittimarlo con DPCM.

 

2) I contenuti dell'accordo sembrano tuttavia piuttosto deboli. In alcuni comunicati si legge: "baster il riconoscimento come cittadino tunisino da parte di un agente consolare della Tunisia per far scattare il rimpatrio, senza bisogno di schede dattiloscopiche". Questo non rappresenta una novita'. Nell'accordo siglato nel 1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/accordo-italia-tunisia-1998.pdf) era gia' previsto che il rimpatrio si potesse effettuare sulla base del riconoscimento da parte dell'autorita' consolare tunisina (Cap. II, par. 6); alla trasmissione delle schede dattiloscopiche si procedeva solo in caso di mancato riconoscimento.

 

Inoltre - e mi sembra il punto piu' rilevante - l'accordo si limita a prevedere il rimpatrio di coloro per i quali sia in qualche modo accertata la cittadinanza tunisina. Un accordo efficace dovrebbe invece prevedere la disponibilita' da parte della Tunisia a riammettere coloro che, semplicemente, provengano da quel paese. Questo infatti consentirebbe di aggirare l'ostacolo rappresentato dall'occultamento dei documenti di identita' e dal comprensibile atteggiamento ostruzionistico di chi sbarchi illegalmente.

 

3) Si e' detto che il rilascio di permessi per motivi umanitari a quanti siano sbarcati fino ad oggi consentirebbe loro di circolare liberamente, per un periodo di durata non superiore a tre mesi, in ambito Schengen.

 

Credo che la Francia (per esempio) potrebbe far valere contro questa tesi l'art. 5, co. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/conv-schengen.html):

 

"2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari o di interesse nazionale ovvero in virt di obblighi internazionali. In tale caso, l'ammissione sar limitata al territorio della Parte contraente interessata che dovr avvertirne le altre Parti contraenti."

 

La Francia potrebbe allora ricorrere all'art. 2, co. 2 della Convenzione:

 

"2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una Parte contraente pu, previa consultazione delle altre Parti contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa il pi rapidamente possibile le altre Parti contraenti."

 

Il ripristino dei controlli di frontiera consentirebbe alla Francia di respingere alla frontiera italo-francese i tunisini accolti per motivi umanitari dall'Italia.

 

E' vero pero' che l'art. 21, co. 1 della Convenzione recita:

 

"1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento di viaggio, purch tali documenti siano in corso di validit, circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio delle altre Parti contraenti, semprech soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente interessata."

 

Per evitare i respingimenti da parte della Francia basterebbe allora che il DPCM (con il quale si puo' derogare alle altre disposizioni del D. Lgs. 286/1998) preveda il rilascio di permessi per motivi di lavoro subordinato. Il permesso perderebbe cosi' qualunque traccia del fondamento giuridico straordinario che ne ha consentito il rilascio, e nessun poliziotto francese potrebbe obiettare la validita' territoriale limitata del permesso al tunisino che si presenti alla frontiera di Ventimiglia.

 

Da notare che i due permessi offirebbero al titolare le stesse facolta'.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio

 

 

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Date: Wed, 6 Apr 2011 12:16:16 +0200

To: Recipient List Suppressed:;

From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>

Subject: errata corrige

 

Cari amici,

nel precedente messaggio ho citato a sproposito alcune disposizioni non piu' in vigore. Me l'hanno fatto notare Chiara Favilli e Sergio Ferraiolo, che ringrazio.

 

In particolare, le disposizioni che consentono il rispistino dei controlli di frontiera sono ora quelle del Capo II del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf), essendo stato abrogato l'art. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

 

E' stato abrogato anche l'art. 5, co. 2 della Convenzione (quello che assegnava una validita' territoriale limitata al titolo di soggiorno rilasciato allo straniero da respingere, accolto per motivi umanitari.

 

E' invece in vigore l'art. 21 della Convenzione, che consente la circolazione fino a tre mesi del titolare di un permesso di soggiorno. Cosi', non dovrebbe essere rilevante ai fini del trasferimento temporaneo in Francia il motivo per cui un permesso e' stato rilasciato.

 

E' vero invece che tra i requisiti previsti perche' lo straniero possa avvalersi della libera circolazione fino a tre mesi c'e' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti. Molti dei tunisini che tenteranno di trasferirsi in Francia potrebbero essere nell'impossibilita' di dimostrare tale disponibilita'. Se la Francia procedera' al ripristino dei controlli di frontiera in base al Capo II del regolamento citato, potrebbe avere buon gioco nel respingere alla frontiera interna tutti coloro che non dispongono di mezzi di sostentamento.

 

Se invece la Francia si limitera' ad effettuare controlli sul proprio territorio, potra' applicare a quanti non soddisfino o non soddisfino piu' i requisiti i primi tre commi dell'art. 23 della Convenzione:

 

"1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi pi le condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle Parti contraenti.

2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione di soggiorno temporanea in corso di validit rilasciati da un'altra Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.

3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio o se pu presumersi che non lo far, ovvero se motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero, quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel quale stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non consentito, la Parte contraente interessata pu ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.

4. L'allontanamento pu avvenire dal territorio di tale Stato verso il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli pu essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti."

 

Sembra, dalla lettura di questi commi, che la Francia possa comunque accompagnare le persone da allontanare alla frontiera italo-francese, dal momento che, se l'Italia ha rilasciato un permesso di soggiorno, e', per definizione, uno Stato disposto a riammettere l'interessato.

 

Chiedo venia per le sciocchezze contenute nel messaggio precedente.

 

Cordiali saluti

sergio briguglio