Date: Wed, 6 Apr 2011 09:59:17 +0200
To: Recipient List Suppressed:;
From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>
Subject: accordo italia-tunisia e dpcm: ulteriori considerazioni
Cari amici,
in attesa di conoscere i dettagli dell'accordo raggiunto ieri con la
Tunisia, vi propongo alcune considerazioni.
1) E' un fatto positivo che la conclusione dell'accordo preceda,
temporalmente e logicamente, l'adozione del Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri (DPCM) ex art. 20 D. Lgs. 286/1998. Come pure e'
positivo che, stando a quanto annunciato nei comunicati, il governo preveda il
rilascio straordinario di permessi solo per chi sia gia' sbarcato (e non,
invece, per chi sbarchera' nei prossimi mesi). Una linea piu' arrendevole
avrebbe prodotto un effetto richiamo insostenibile.
E' possibile, naturalmente, che l'effetto richiamo si verifichi
comunque, ma sarebbe stato folle legittimarlo con DPCM.
2) I contenuti dell'accordo sembrano tuttavia piuttosto deboli. In
alcuni comunicati si legge: "baster il riconoscimento come cittadino
tunisino da parte di un agente consolare della Tunisia per far scattare il
rimpatrio, senza bisogno di schede dattiloscopiche". Questo
non rappresenta una novita'. Nell'accordo siglato nel 1998 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2011/marzo/accordo-italia-tunisia-1998.pdf)
era gia' previsto che il rimpatrio si potesse effettuare sulla base del
riconoscimento da parte dell'autorita' consolare tunisina (Cap. II, par. 6);
alla trasmissione delle schede dattiloscopiche si procedeva solo in caso di
mancato riconoscimento.
Inoltre - e mi sembra il punto piu' rilevante - l'accordo si limita a
prevedere il rimpatrio di coloro per i quali sia in qualche modo accertata la
cittadinanza tunisina. Un accordo efficace dovrebbe invece prevedere la
disponibilita' da parte della Tunisia a riammettere coloro che, semplicemente,
provengano da quel paese. Questo infatti consentirebbe di aggirare l'ostacolo
rappresentato dall'occultamento dei documenti di identita' e dal comprensibile
atteggiamento ostruzionistico di chi sbarchi illegalmente.
3) Si e' detto che il rilascio di permessi per motivi umanitari a quanti
siano sbarcati fino ad oggi consentirebbe loro di circolare liberamente, per un
periodo di durata non superiore a tre mesi, in ambito Schengen.
Credo che la Francia (per esempio) potrebbe far valere contro questa
tesi l'art. 5, co. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen
(http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/aprile/conv-schengen.html):
"2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere
rifiutato allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che
una Parte contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi
umanitari o di interesse nazionale ovvero in virt di obblighi internazionali.
In tale caso, l'ammissione sar limitata al territorio della Parte contraente
interessata che dovr avvertirne le altre Parti contraenti."
La Francia potrebbe allora ricorrere all'art. 2, co. 2 della
Convenzione:
"2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza
nazionale, una Parte contraente pu, previa consultazione delle altre Parti
contraenti, decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano
effettuati controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per
esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione
immediata, la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne
informa il pi rapidamente possibile le altre Parti contraenti."
Il ripristino dei controlli di frontiera consentirebbe alla Francia di
respingere alla frontiera italo-francese i tunisini accolti per motivi
umanitari dall'Italia.
E' vero pero' che l'art. 21, co. 1 della Convenzione recita:
"1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato
da una delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un
documento di viaggio, purch tali documenti siano in corso di validit,
circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio
delle altre Parti contraenti, semprech soddisfino le condizioni di ingresso di
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), e non figurino
nell'elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata."
Per evitare i respingimenti da parte della Francia basterebbe allora che
il DPCM (con il quale si puo' derogare alle altre disposizioni del D. Lgs.
286/1998) preveda il rilascio di permessi per motivi di lavoro subordinato. Il permesso
perderebbe cosi' qualunque traccia del fondamento giuridico straordinario che
ne ha consentito il rilascio, e nessun poliziotto francese potrebbe obiettare
la validita' territoriale limitata del permesso al tunisino che si presenti
alla frontiera di Ventimiglia.
Da notare che i due permessi offirebbero al titolare le stesse facolta'.
Cordiali saluti
sergio briguglio
-------------------
Date: Wed, 6 Apr 2011 12:16:16 +0200
To: Recipient List Suppressed:;
From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>
Subject: errata corrige
Cari amici,
nel precedente messaggio ho citato a sproposito alcune disposizioni non
piu' in vigore. Me l'hanno fatto notare Chiara Favilli e Sergio Ferraiolo, che
ringrazio.
In particolare, le disposizioni che consentono il rispistino dei
controlli di frontiera sono ora quelle del Capo II del Regolamento CE n.
562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf),
essendo stato abrogato l'art. 2 della Convenzione di applicazione dell'accordo
di Schengen.
E' stato abrogato anche l'art. 5, co. 2 della Convenzione (quello che
assegnava una validita' territoriale limitata al titolo di soggiorno rilasciato
allo straniero da respingere, accolto per motivi umanitari.
E' invece in vigore l'art. 21 della Convenzione, che consente la
circolazione fino a tre mesi del titolare di un permesso di soggiorno. Cosi',
non dovrebbe essere rilevante ai fini del trasferimento temporaneo in Francia
il motivo per cui un permesso e' stato rilasciato.
E' vero invece che tra i requisiti previsti perche' lo straniero possa
avvalersi della libera circolazione fino a tre mesi c'e' la disponibilita' di
risorse economiche sufficienti. Molti dei tunisini che tenteranno di
trasferirsi in Francia potrebbero essere nell'impossibilita' di dimostrare tale
disponibilita'. Se la Francia procedera' al ripristino dei controlli di
frontiera in base al Capo II del regolamento citato, potrebbe avere buon gioco
nel respingere alla frontiera interna tutti coloro che non dispongono di mezzi
di sostentamento.
Se invece la Francia si limitera' ad effettuare controlli sul proprio
territorio, potra' applicare a quanti non soddisfino o non soddisfino piu' i
requisiti i primi tre commi dell'art. 23 della Convenzione:
"1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi pi le
condizioni di soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle
Parti contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i
territori delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione
di soggiorno temporanea in corso di validit rilasciati da un'altra Parte
contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il
territorio o se pu presumersi che non lo far, ovvero se motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero,
quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente nel
quale stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale di tale
Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione l'allontanamento non
consentito, la Parte contraente interessata pu ammettere l'interessato a
soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento pu avvenire dal territorio di tale Stato verso il
paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale egli pu
essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti degli accordi di
riammissione conclusi dalle Parti contraenti."
Sembra, dalla lettura di questi commi, che la Francia possa comunque
accompagnare le persone da allontanare alla frontiera italo-francese, dal
momento che, se l'Italia ha rilasciato un permesso di soggiorno, e', per
definizione, uno Stato disposto a riammettere l'interessato.
Chiedo venia per le sciocchezze contenute nel messaggio precedente.
Cordiali saluti
sergio briguglio