Date: Thu, 7 Apr 2011 09:02:59 +0200
To: Recipient List Suppressed:;
From: Sergio Briguglio <sergio.briguglio@enea.it>
Subject: libera circolazione: permesso ex art. 20 e ammontare delle
risorse
Cari amici,
torno, per maggior chiarezza, su una delle affermazioni contenute nei
miei messaggi di ieri: quella relativa al diritto di libera circolazione
intra-Schengen per lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno
rilasciato da uno Stato parte della Convenzione.
Da alcuni comunicati si evince, infatti, che la Francia esprime delle
perplessita' sul fatto che un permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia in
base ad una misura di protezione temporanea ex art. 20 D. Lgs. 286/1998 possa
essere validamente utilizzato ai fini della libera circolazione di breve
durata.
Le considerazioni che riporto qui sotto sono frutto di scambi di idee
con Chiara Favilli, che pero' non e' responsabile di eventuali sciocchezze in
esse contenute.
L'art. 21 della Convenzione recita, nella forma attualmente vigente:
"Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da uno
degli Stati membri possono, in forza di tale titolo e di un documento di
viaggio, purchŽ tali documenti siano in corso di validitˆ, circolare
liberamente per un periodo non superiore a tre mesi per semestre nel territorio
degli altri Stati membri, semprechŽ soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento (CE) n.
562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che
istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle
frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e non figurino
nell'elenco nazionale delle persone segnalate dello Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 si applica altres“ agli stranieri titolari di
un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti
contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
...
3. Le Parti contraenti comunicano al comitato esecutivo l'elenco dei
documenti che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di
autorizzazione provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del
presente articolo.
..."
L'art. 1 della Convenzione riporta la definizione di titolo di
soggiorno:
"Titolo di soggiorno: l'autorizzazione, qualunque ne sia la natura
rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel
suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al
soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una
domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno."
Credo - ma posso sbagliare - che l'elenco di cui al comma 3 dell'art. 21
sia stato rimpiazzato dall'elenco dei permessi di soggiorno stilato in
base all'art. 34, co. 1, lettera a) del Regolamento CE n. 562/2006 (http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2006/giugno/reg-ce-562-2006.pdf).
Tale Regolamento ha rimpiazzato, come detto ieri, buona parte delle disposizioni
della Convenzione stessa (non, pero', gli articoli citati in precedenza). La
definizione di permesso di soggiorno riportata dall'art. 2, punto 15
del Regolamento CE n. 562/2006 e' la seguente:
"15) Çpermesso di soggiornoÈ:
a) tutti i permessi di soggiorno rilasciati dagli Stati membri secondo
il modello uniforme istituito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di
soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi;
b) qualsiasi altro documento rilasciato da uno Stato membro a cittadini
di paesi terzi che autorizzi questi ultimi a soggiornare o a rientrare nel suo
territorio, ad eccezione dei permessi temporanei rilasciati in attesa
dell'esame di una prima domanda di permesso di soggiorno ai sensi
della lettera a) o di una domanda d'asilo;"
La lista dei permessi di soggiorno comunicata dai diversi Stati membri
e' alla pagina http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435271:cs&lang=it&list=435271:cs,&pos=1&page=1&nbl=1&pgs=10&hwords=&checktexte=checkbox&visu=#texte
Per l'Italia, sono previsti, tra gli altri, questi titoli di soggiorno:
- Carta di soggiorno (oggi permesso CE per soggiornanti di lungo
periodo)
- Permesso di soggiorno con esclusione delle sottoelencate tipologie:
1. Permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo politico ai
sensi della Convenzione di Dublino
2. Permesso di soggiorno per cure mediche
3. Permesso di soggiorno per motivi di giustizia
Notate che i permessi di soggiorno da escludere sono indicati
esplicitamente, restando quindi inclusi tutti gli altri.
Nel tempo sono state apportate alcune modifiche alla lista dei vari
paesi. In occasione delle vacanze estive del 2007, er esempio, l'Italia, per
consentire uscita e reingresso degli stranieri in attesa di rinnovo del
permesso di soggiorno con attraversamento di frontiere interne, comunico' la
seguente aggiunta transitoria:
"Tipo di permesso di soggiorno suppletivo
- Ricevuta Speciale di Poste Italiane Spa della domanda di rinnovo del
permesso di soggiorno.
L'uso di detta ricevuta Ž possibile esclusivamente insieme con il
passaporto dello straniero ed il permesso di
soggiorno scaduto. Questa ricevuta sarˆ valida fino al 30 ottobre
2007."
In base al Regolamento 562/2006, il titolare di permesso di soggiorno
che si presenti alla frontiera esterna dell'Area Schengen e sia in possesso
degli altri requisiti e' ammesso (art. 5, co. 1, lettera b) a circolare
nell'intera Area per un periodo di tre mesi (fermo restando il suo diritto di
soggiornare piu' a lungo nel paese che gli ha rilasciato il titolo). Quando
invece lo stesso straniero si presenti alla frontiera privo degli altri
requisiti richiesti per l'esercizio di tale diritto ha solo la facolta' di
transitare negli altri Stati Schengen per raggiungere lo Stato che ha
rilasciato il permesso (art. 5, co. 4, lettera a).
Benche' quindi nel Regolamento 562/2006 non venga affrontato il tema
della libera circolazione breve con lo stesso dettaglio con cui e' affrontato
negli articoli ancora in vigore della Convenzione, e' evidente come la nozione
di permesso di soggiorno cui fa riferimento il Regolamento non
possa che essere coincidente con quella di titolo di soggiorno cui si
riferisce la Convenzione.
Supponiamo, infatti, per assurdo, che un permesso di soggiorno
particolare (es.: quello rilasciato in base all'art. 20 D. Lgs. 286/1998) non
rientri nella nozione di titolo di soggiorno ai sensi della
Convenzione e non abiliti quindi il titolare ad attraversare la frontiera
interna italo-francese per fruire della libera circolazioen di cui all'art. 21
della Convenzione. A quel titolare basterebbe uscire dall'Area Schengen (per
esempio, tornando per un paio di giorni in Tunisia) e fare un nuovo ingresso nella
stessa Area dalla frontiera esterna francese (in base ad art. 5, co. 1, lettera
b del Regolamento). Potrebbe allora, se in possesso degli altri requisiti,
fermarsi in Francia per tre mesi prima di raggiungere l'Italia. Il che vanifica
l'ipotizzata restrizione.
Concludo segnalandovi, con riferimento alla questione del requisito
economico, il documento contenente, al netto di successivi aggiornamenti,
l'ammontare delle risorse richiesto per ciascuno Stato membro ai fini della
libera circolazione: http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=435175:cs&lang=it&list=446917:cs,449873:cs,435175:cs,425157:cs,418138:cs,418137:cs,403014:cs,403013:cs,403012:cs,425588:cs,&pos=3&page=3&nbl=31&pgs=10&hwords=importi%20di%20riferimento~562~&checktexte=checkbox&visu=#texte
Cordiali saluti
sergio briguglio