N. 01547/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02138/2011 REG.RIC.           

 

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

 

ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2011, proposto da:

 

XXXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Consoli, con domicilio eletto presso lĠavv. Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

 

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Firenze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE II n. 00153/2011, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

 

 

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;

Vista lĠimpugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 il Cons. Angelica Dell'Utri e uditi per le parti gli avvocati Contaldi, su delega di Consoli, e dello Stato Barbieri;

 

 

Considerato che lĠinterpretazione dellĠart. 32 d.lgs. n. 286 del 1998 prospettata dallĠappellante trova conforto nella giurisprudenza cautelare di questo Consiglio di Stato (cfr. ord. Sez. VI 15 settembre 2010 n. 4232);

Ritenuto che il pregiudizio lamentato appare dotato dei prescritti caratteri;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 2138/2011) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarˆ eseguita dall'Amministrazione ed  depositata presso la segreteria della Sezione che provvederˆ a darne comunicazione alle parti.

Cos“ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

 

Pier Luigi Lodi, Presidente

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere, Estensore

Roberto Capuzzi, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/04/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)