SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 aprile 2011(*)

ÇSpazio di libertˆ, di sicurezza e di giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare – Artt. 15 e 16 – Normativa nazionale che prevede la reclusione per i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare in caso di inottemperanza allĠordine di lasciare il territorio di uno Stato membro – CompatibilitˆÈ

Nel procedimento C61/11 PPU,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dellĠart. 267 TFUE, proposta dalla Corte dĠappello di Trento, con ordinanza 2 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio 2011, nel procedimento penale a carico di

Hassen El Dridi, alias Soufi Karim,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.J. Kasel, M. Ilešič (relatore), E. Levits e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. J. Maz‡k

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la domanda del giudice del rinvio del 2 febbraio 2011, pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2011 e integrata lĠ11 febbraio 2011, di sottoporre il rinvio pregiudiziale a procedimento dĠurgenza, a norma dellĠart. 104 ter del regolamento di procedura della Corte,

vista la decisione della Prima Sezione del 17 febbraio 2011 di accogliere la suddetta domanda,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito allĠudienza del 30 marzo 2011,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. El Dridi, dagli avv.ti M. Pisani e L. Masera;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualitˆ di agente, assistita dal sig. L. DĠAscia, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra M. Condou-Durande e dal sig. L. Prete, in qualitˆ di agenti,

sentito lĠavvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sullĠinterpretazione degli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare (GU L 348, pag. 98).

2        Detta domanda  stata proposta nellĠambito di un procedimento a carico del sig. El Dridi, il quale  condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.

 Contesto normativo

 La normativa dellĠUnione

3        I ÔconsiderandoĠ secondo, sesto, tredicesimo, sedicesimo e diciassettesimo della direttiva 2008/115 enunciano quanto segue:

Ç(2)      Il Consiglio europeo di Bruxelles del 4 e 5 novembre 2004 ha sollecitato lĠistituzione di unĠefficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinchŽ le persone siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignitˆ.

(É)

(6)      é opportuno che gli Stati membri provvedano a porre fine al soggiorno irregolare dei cittadini di paesi terzi secondo una procedura equa e trasparente. (É)

(É)

(13)      LĠuso di misure coercitive dovrebbe essere espressamente subordinato al rispetto dei principi di proporzionalitˆ e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. (É)

(É)

(16)      Il ricorso al trattenimento ai fini dellĠallontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalitˆ con riguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento  giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare lĠallontanamento e se lĠuso di misure meno coercitive  insufficiente.

(17)      I cittadini di paesi terzi che sono trattenuti dovrebbero essere trattati in modo umano e dignitoso, nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e in conformitˆ del diritto nazionale e internazionale. Fatto salvo lĠarresto iniziale da parte delle autoritˆ incaricate dellĠapplicazione della legge, disciplinato dal diritto nazionale, il trattenimento dovrebbe di norma avvenire presso gli appositi centri di permanenza temporaneaÈ.

4        LĠart. 1 della direttiva 2008/115, rubricato ÇOggettoÈ, recita:

ÇLa presente direttiva stabilisce norme e procedure comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario e del diritto internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e di diritti dellĠuomoÈ.

5        LĠart. 2, nn. 1 e 2, di detta direttiva cos“ dispone:

Ç1.      La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro  irregolare.

2.      Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi:

(É)

b)      sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformitˆ della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizioneÈ.

6        Ai sensi dellĠart. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 si intende per Çdecisione di rimpatrioÈ, ai fini della medesima direttiva, Ç[una] decisione o [un] atto amministrativo o giudiziario che attesti o dichiari lĠirregolaritˆ del soggiorno di un cittadino di paesi terzi e imponga o attesti lĠobbligo di rimpatrioÈ.

7        LĠart. 4, n. 3, di detta direttiva enuncia:

ÇLa presente direttiva lascia impregiudicata la facoltˆ degli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni pi favorevoli alle persone cui si applica, purchŽ compatibili con le norme in essa stabiliteÈ.

8        A termini dellĠart. 6, n. 1, della medesima direttiva, Ç [g]li Stati membri adottano una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio  irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a 5È.

9        LĠart. 7 della direttiva 2008/115, rubricato ÇPartenza volontariaÈ, prevede quanto segue:

Ç1.      La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 4. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato. In tal caso, gli Stati membri informano i cittadini di paesi terzi interessati della possibilitˆ di inoltrare tale richiesta.

(É)

3.      Per la durata del periodo per la partenza volontaria possono essere imposti obblighi diretti a evitare il rischio di fuga, come lĠobbligo di presentarsi periodicamente alle autoritˆ, la costituzione di una garanzia finanziaria adeguata, la consegna di documenti o lĠobbligo di dimorare in un determinato luogo.

4.      Se sussiste il rischio di fuga o se una domanda di soggiorno regolare  stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se lĠinteressato costituisce un pericolo per lĠordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale, gli Stati membri possono astenersi dal concedere un periodo per la partenza volontaria o concederne uno inferiore a sette giorniÈ.

10      LĠart. 8, nn. 1 e 4, di detta direttiva cos“ dispone:

Ç1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eseguire la decisione di rimpatrio qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria a norma dellĠarticolo 7, paragrafo 4, o per mancato adempimento dellĠobbligo di rimpatrio entro il periodo per la partenza volontaria concesso a norma dellĠarticolo 7.

(É)

4.      Ove gli Stati membri ricorrano – in ultima istanza – a misure coercitive per allontanare un cittadino di un paese terzo che oppone resistenza, tali misure sono proporzionate e non ecced[o]no un uso ragionevole della forza. Le misure coercitive sono attuate conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in osservanza dei diritti fondamentali e nel debito rispetto della dignitˆ e dellĠintegritˆ fisica del cittadino di un paese terzo interessatoÈ.

11      LĠart. 15 della medesima direttiva, compreso nel capo IV, relativo al trattenimento ai fini dellĠallontanamento,  redatto nei seguenti termini:

Ç1.      Salvo se nel caso concreto possono essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, gli Stati membri possono trattenere il cittadino di un paese terzo sottoposto a procedure di rimpatrio soltanto per preparare il rimpatrio e/o effettuare lĠallontanamento, in particolare quando:

a)      sussiste un rischio di fuga o

b)      il cittadino del paese terzo evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dellĠallontanamento.

Il trattenimento ha durata quanto pi breve possibile ed  mantenuto solo per il tempo necessario allĠespletamento diligente delle modalitˆ di rimpatrio.

(É)

3.      In ogni caso, il trattenimento  riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o dĠufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame  sottoposto al controllo di unĠautoritˆ giudiziaria.

4.      Quando risulta che non esiste pi alcuna prospettiva ragionevole di allontanamento per motivi di ordine giuridico o per altri motivi o che non sussistono pi le condizioni di cui al paragrafo 1, il trattenimento non  pi giustificato e la persona interessata  immediatamente rilasciata.

5.      Il trattenimento  mantenuto finchŽ perdurano le condizioni di cui al paragrafo 1 e per il periodo necessario ad assicurare che lĠallontanamento sia eseguito. Ciascuno Stato membro stabilisce un periodo limitato di trattenimento, che non pu˜ superare i sei mesi.

6.      Gli Stati membri non possono prolungare il periodo di cui al paragrafo 5, salvo per un periodo limitato non superiore ad altri dodici mesi conformemente alla legislazione nazionale nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, lĠoperazione di allontanamento rischia di durare pi a lungo a causa:

a)      della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o

b)      dei ritardi nellĠottenimento della necessaria documentazione dai paesi terziÈ.

12      LĠart. 16 della direttiva 2008/115, rubricato ÇCondizioni di trattenimentoÈ, prevede al n. 1 quanto segue:

ÇIl trattenimento avviene di norma in appositi centri di permanenza temporanea. Qualora uno Stato membro non possa ospitare il cittadino di un paese terzo interessato in un apposito centro di permanenza temporanea e debba sistemarlo in un istituto penitenziario, i cittadini di paesi terzi trattenuti sono tenuti separati dai detenuti ordinariÈ.

13      Ai sensi dellĠart. 18 della direttiva 2008/115, rubricato ÇSituazioni di emergenzaÈ:

Ç1.      Nei casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di paesi terzi da rimpatriare comporta un notevole onere imprevisto per la capacitˆ dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo personale amministrativo o giudiziario, sino a quando persiste la situazione anomala detto Stato membro pu˜ decidere di (...) adottare misure urgenti quanto alle condizioni di trattenimento in deroga a quelle previste allĠarticolo 16, paragrafo 1 (...).

2.      AllĠatto di ricorrere a tali misure eccezionali, lo Stato membro in questione ne informa la Commissione. QuestĠultima  informata anche non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato lĠapplicazione delle suddette misure eccezionali.

3.      Nulla nel presente articolo pu˜ essere interpretato nel senso che gli Stati membri siano autorizzati a derogare al loro obbligo generale di adottare tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare lĠesecuzione degli obblighi ad essi incombenti ai sensi della presente direttivaÈ.

14      Ai sensi dellĠart. 20, n. 1, primo comma, della direttiva 2008/115, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a questĠultima entro il 24 dicembre 2010, eccezion fatta per lĠart. 13, n. 4.

15      Conformemente al suo art. 22, detta direttiva  entrata in vigore il 13 gennaio 2009.

 La normativa nazionale

16      LĠart. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Supplemento ordinario alla GURI n. 191 del 18 agosto 1998), come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica (Supplemento ordinario alla GURI n. 170 del 24 luglio 2009; in prosieguo: il Çdecreto legislativo n. 286/1998È), prevede ai commi 2 e 4 quanto segue:

Ç2. LĠespulsione  disposta dal prefetto quando lo straniero:

a)       entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non  stato respinto (É);

b)      si  trattenuto nel territorio dello Stato (...) senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno  stato revocato o annullato, ovvero  scaduto da pi di sessanta giorni e non  stato chiesto il rinnovo;

(...)

4. LĠespulsione  sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione dei casi di cui al comma 5È.

17      LĠart. 14 del decreto legislativo n. 286/1998  cos“ redatto:

Ç1.      Quando non  possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perchŽ occorre procedere al soccorso dello straniero, [ad] accertamenti supplementari in ordine alla sua identitˆ o nazionalitˆ, ovvero allĠacquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per lĠindisponibilitˆ di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione e di espulsione pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidarietˆ sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(É)

5-bis.          Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito lĠesecuzione con lĠaccompagnamento alla frontiera dellĠespulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. LĠordine  dato con provvedimento scritto, recante lĠindicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. LĠordine del questore pu˜ essere accompagnato dalla consegna allĠinteressato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchŽ per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ci˜ non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dellĠordine impartito dal questore ai sensi del comma 5bis,  punito con la reclusione da uno a quattro anni se lĠespulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se lĠespulsione  stata disposta perchŽ il permesso di soggiorno  scaduto da pi di sessanta giorni e non ne  stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno  stata rifiutata (...). In ogni caso, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione allĠordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5bis. Qualora non sia possibile procedere allĠaccompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5bis del presente articolo (...).

5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato,  punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5ter, terzo e ultimo periodo.

5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5ter, primo periodo, e 5quater si procede con rito direttissimo ed  obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fattoÈ.

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

18      Il sig. El Dridi  un cittadino di un paese terzo entrato illegalmente in Italia e privo di permesso di soggiorno. Nei suoi confronti il prefetto di Torino ha emanato un decreto di espulsione in data 8 maggio 2004.

19      Un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, emesso il 21 maggio 2010 dal questore di Udine, in esecuzione di detto decreto di espulsione, gli  stato notificato in pari data. Tale ordine di allontanamento era motivato dallĠindisponibilitˆ di un vettore o di altro mezzo di trasporto, dalla mancanza di documenti di identificazione del sig. El Dridi nonchŽ dallĠimpossibilitˆ di ospitarlo in un centro di permanenza temporanea per mancanza di posti nelle apposite strutture.

20      Durante un controllo effettuato il 29 settembre 2010  stato constatato che il sig. El Dridi non si era conformato a detto ordine di allontanamento.

21      Il sig. El Dridi  stato condannato dal Tribunale monocratico di Trento, allĠesito di giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui allĠart. 14, comma 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998.

22      Egli ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte dĠappello di Trento.

23      QuestĠultima sĠinterroga sulla possibilitˆ di disporre una sanzione penale, nel corso della procedura amministrativa di rimpatrio di uno straniero, per inosservanza di una delle fasi di tale procedura; una simile sanzione sembra, infatti, contraria al principio di leale cooperazione, al conseguimento degli scopi della direttiva 2008/115 e al suo effetto utile, nonchŽ ai principi di proporzionalitˆ, di adeguatezza e di ragionevolezza della pena.

24      Essa precisa, al riguardo, che la sanzione penale di cui allĠart. 14, comma 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998 interviene dopo lĠaccertata violazione di un passaggio intermedio della procedura graduale di attuazione della decisione di rimpatrio, prevista dalla direttiva 2008/115, ovverosia lĠinottemperanza al solo ordine di allontanamento. Potendo andare da uno a quattro anni, la pena della reclusione sarebbe connotata, peraltro, da un carattere di estremo rigore.

25      Ci˜ considerato, la Corte dĠappello di Trento ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

ÇSe alla luce dei principi di leale collaborazione allĠeffetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalitˆ, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva [2008/115] ostino:

–      alla possibilitˆ che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata[,] con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;

–      alla possibilitˆ che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dellĠinteressato alla procedura di espulsione, ed in particolare lĠipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dallĠautoritˆ amministrativaÈ.

 Sul procedimento dĠurgenza

26      La Corte dĠappello di Trento ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento dĠurgenza previsto allĠart. 104 ter del regolamento di procedura della Corte.

27      Il giudice del rinvio ha motivato tale domanda con il fatto che il sig. El Dridi  detenuto in esecuzione della pena cui  stato condannato dal Tribunale di Trento.

28      La Prima Sezione della Corte, sentito lĠavvocato generale, ha deciso di accogliere la domanda del giudice remittente di sottoporre il rinvio pregiudiziale al procedimento dĠurgenza.

 Sulla questione pregiudiziale

29      Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda lĠirrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

30      Il giudice del rinvio fa riferimento, al riguardo, al principio di leale cooperazione di cui allĠart. 4, n. 3, TUE, nonchŽ allĠobiettivo di assicurare lĠeffetto utile del diritto dellĠUnione.

31      In proposito si deve ricordare che, come enuncia il suo secondo ÔconsiderandoĠ, la direttiva 2008/115 persegue lĠattuazione di unĠefficace politica in materia di allontanamento e rimpatrio basata su norme comuni affinchŽ le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignitˆ.

32      Come si apprende tanto dal suo titolo quanto dallĠart. 1, la direttiva 2008/115 stabilisce le Çnorme e procedure comuniÈ che devono essere applicate da ogni Stato membro al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. Discende dalla locuzione summenzionata, come pure dallĠeconomia generale della succitata direttiva, che gli Stati membri possono derogare a tali norme e procedure solo alle condizioni previste dalla direttiva medesima, segnatamente quelle fissate al suo art. 4.

33      Di conseguenza, mentre il n. 3 di detto art. 4 riconosce agli Stati membri la facoltˆ di introdurre o di mantenere disposizioni pi favorevoli per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare rispetto a quelle stabilite dalla direttiva 2008/115, purchŽ compatibili con questĠultima, detta direttiva non permette invece a tali Stati di applicare norme pi severe nellĠambito che essa disciplina.

34      Occorre del pari rilevare che la direttiva 2008/115 stabilisce con precisione la procedura che ogni Stato membro  tenuto ad applicare al rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare e fissa la successione delle diverse fasi di tale procedura.

35      In tal senso, lĠart. 6, n. 1, di detta direttiva prevede anzitutto, in via principale, lĠobbligo per gli Stati membri di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel loro territorio sia irregolare.

36      NellĠambito di questa prima fase della procedura di rimpatrio va accordata prioritˆ, salvo eccezioni, allĠesecuzione volontaria dellĠobbligo derivante dalla decisione di rimpatrio; in tal senso, lĠart. 7, n. 1, della direttiva 2008/115 dispone che detta decisione fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni.

37      Risulta dallĠart. 7, nn. 3 e 4, di detta direttiva che solo in circostanze particolari, per esempio se sussiste rischio di fuga, gli Stati membri possono, da un lato, imporre al destinatario di una decisione di rimpatrio lĠobbligo di presentarsi periodicamente alle autoritˆ, di prestare una garanzia finanziaria adeguata, di consegnare i documenti o di dimorare in un determinato luogo oppure, dallĠaltro, concedere un termine per la partenza volontaria inferiore a sette giorni o addirittura non accordare alcun termine.

38      In questĠultima ipotesi, ma anche nel caso in cui lĠobbligo di rimpatrio non sia stato adempiuto entro il termine concesso per la partenza volontaria, risulta dallĠart. 8, nn. 1 e 4, della direttiva 2008/115 che, al fine di assicurare lĠefficacia delle procedure di rimpatrio, tali disposizioni impongono allo Stato membro, che ha adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, lĠobbligo di procedere allĠallontanamento, prendendo tutte le misure necessarie, comprese, allĠoccorrenza, misure coercitive, in maniera proporzionata e nel rispetto, in particolare, dei diritti fondamentali.

39      Al riguardo, discende dal sedicesimo ÔconsiderandoĠ di detta direttiva nonchŽ dal testo del suo art. 15, n. 1, che gli Stati membri devono procedere allĠallontanamento mediante le misure meno coercitive possibili. Solo qualora lĠesecuzione della decisione di rimpatrio sotto forma di allontanamento rischi, valutata la situazione caso per caso, di essere compromessa dal comportamento dellĠinteressato, detti Stati possono privare questĠultimo della libertˆ ricorrendo al trattenimento.

40      Conformemente allĠart. 15, n. 1, secondo comma, della direttiva 2008/115, tale privazione della libertˆ deve avere durata quanto pi breve possibile e protrarsi solo per il tempo necessario allĠespletamento diligente delle modalitˆ di rimpatrio. Ai sensi dei nn. 3 e 4 di detto art. 15, tale privazione della libertˆ  riesaminata ad intervalli ragionevoli e deve cessare appena risulti che non esiste pi una prospettiva ragionevole di allontanamento. I nn. 5 e 6 del medesimo articolo fissano la sua durata massima in 18 mesi, termine tassativo per tutti gli Stati membri. LĠart. 16, n. 1, di detta direttiva, inoltre, prescrive che gli interessati siano collocati in un centro apposito e, in ogni caso, separati dai detenuti di diritto comune.

41      Emerge da quanto precede che la successione delle fasi della procedura di rimpatrio stabilita dalla direttiva 2008/115 corrisponde ad una gradazione delle misure da prendere per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, gradazione che va dalla misura meno restrittiva per la libertˆ dellĠinteressato – la concessione di un termine per la sua partenza volontaria – alla misura che maggiormente limita la sua libertˆ – il trattenimento in un apposito centro –, fermo restando in tutte le fasi di detta procedura lĠobbligo di osservare il principio di proporzionalitˆ.

42      Perfino il ricorso a questĠultima misura, la pi restrittiva della libertˆ che la direttiva consente nellĠambito di una procedura di allontanamento coattivo, appare strettamente regolamentato, in applicazione degli artt. 15 e 16 di detta direttiva, segnatamente allo scopo di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini interessati dei paesi terzi.

43      In particolare, la durata massima prevista allĠart. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 ha lo scopo di limitare la privazione della libertˆ dei cittadini di paesi terzi in situazione di allontanamento coattivo (sentenza 30 novembre 2009, causa C357/09 PPU, Kadzoev, Racc. pag. I11189, punto 56). La direttiva 2008/115 intende cos“ tener conto sia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dellĠuomo, secondo la quale il principio di proporzionalitˆ esige che il trattenimento di una persona sottoposta a procedura di espulsione o di estradizione non si protragga oltre un termine ragionevole, vale a dire non superi il tempo necessario per raggiungere lo scopo perseguito (v., in particolare, Corte eur. D.U, sentenza Saadi c. Regno Unito del 29 gennaio 2008, non ancora pubblicata nel Recueil des arrts et dŽcisions, ¤¤ 72 e 74), sia dellĠottavo dei ÇVenti orientamenti sul rimpatrio forzatoÈ adottati il 4 maggio 2005 dal Comitato dei Ministri del Consiglio dĠEuropa, ai quali la direttiva fa riferimento nel terzo ÔconsiderandoĠ. Secondo tale principio, il trattenimento ai fini dellĠallontanamento deve essere quanto pi breve possibile.

44      é alla luce delle suesposte considerazioni che occorre valutare se le regole comuni introdotte dalla direttiva 2008/115 ostino ad una normativa nazionale come quella in discussione nel procedimento principale.

45      Al riguardo va rilevato, in primo luogo, che, come risulta dalle informazioni fornite sia dal giudice del rinvio sia dal governo italiano nelle sue osservazioni scritte, la direttiva 2008/115 non  stata trasposta nellĠordinamento giuridico italiano.

46      Orbene, per costante giurisprudenza, qualora uno Stato membro si astenga dal recepire una direttiva entro i termini o non lĠabbia recepita correttamente, i singoli sono legittimati a invocare contro detto Stato membro le disposizioni di tale direttiva che appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise (v. in tal senso, in particolare, sentenze 26 febbraio 1986, causa 152/84, Marshall, Racc. pag. 723, punto 46, e 3 marzo 2011, causa C203/10, Auto Nikolovi, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 61).

47      Ci˜ vale anche per gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115, i quali, come si evince dal punto 40 della presente sentenza, sono incondizionati e sufficientemente precisi da non richiedere ulteriori specifici elementi perchŽ gli Stati membri li possano mettere in atto.

48      Peraltro, una persona che si trovi nella situazione del sig. El Dridi rientra nellĠambito di applicazione ratione personae della direttiva 2008/115, la quale si applica, conformemente al suo art. 2, n. 1, ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro sia irregolare.

49      Come ha osservato lĠavvocato generale ai paragrafi 22-28 della sua presa di posizione, non incide su tale conclusione lĠart. 2, n. 2, lett. b), di detta direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono decidere di non applicare la direttiva ai cittadini di paesi terzi sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o in conseguenza di una sanzione penale, in conformitˆ della legislazione nazionale, o sottoposti a procedura di estradizione. Invero, si apprende dalla decisione di rinvio che lĠobbligo di rimpatrio risulta, nel procedimento principale, da un decreto del prefetto di Torino dellĠ8 maggio 2004. Peraltro, le sanzioni penali di cui a detta disposizione non concernono lĠinosservanza del termine impartito per la partenza volontaria.

50      Si deve constatare, in secondo luogo, che, sebbene il decreto del prefetto di Torino dellĠ8 maggio 2004, in quanto stabilisce un obbligo per il sig. El Dridi di lasciare il territorio nazionale, integri una Çdecisione di rimpatrioÈ come definita allĠart. 3, punto 4, della direttiva 2008/115 e menzionata, in particolare, agli artt. 6, n. 1, e 7, n. 1, della stessa, la procedura di allontanamento prevista dalla normativa italiana in discussione nel procedimento principale differisce notevolmente da quella stabilita da detta direttiva.

51      Infatti, mentre detta direttiva prescrive la concessione di un termine per la partenza volontaria, compreso tra i sette e i trenta giorni, il decreto legislativo n. 286/1998 non prevede una tale misura.

52      Per quanto riguarda, poi, le misure coercitive che gli Stati membri possono adottare ai sensi dellĠart. 8, n. 4, della direttiva 2008/115, in particolare lĠaccompagnamento coattivo alla frontiera previsto allĠart. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998,  giocoforza constatare che, in una situazione in cui tali misure non abbiano consentito di raggiungere il risultato perseguito, ossia lĠallontanamento del cittadino di un paese terzo contro il quale sono state disposte, gli Stati membri restano liberi di adottare misure, anche penali, atte segnatamente a dissuadere tali cittadini dal soggiornare illegalmente nel territorio di detti Stati.

53      Occorre tuttavia rilevare che, se  vero che la legislazione penale e le norme di procedura penale rientrano, in linea di principio, nella competenza degli Stati membri, su tale ambito giuridico pu˜ nondimeno incidere il diritto dellĠUnione (v. in questo senso, in particolare, sentenze 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, Racc. pag. 2595, punto 27; 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan, Racc. pag. 195, punto 19, e 16 giugno 1998, causa C226/97, Lemmens, Racc. pag. I3711, punto 19).

54      Di conseguenza, sebbene nŽ lĠart. 63, primo comma, punto 3, lett. b), CE – disposizione che  stata ripresa dallĠart. 79, n. 2, lett. c), TFUE – nŽ la direttiva 2008/115, adottata in particolare sul fondamento di detta disposizione del Trattato CE, escludano la competenza penale degli Stati membri in tema di immigrazione clandestina e di soggiorno irregolare, questi ultimi devono fare in modo che la propria legislazione in materia rispetti il diritto dellĠUnione.

55      In particolare, detti Stati non possono applicare una normativa, sia pure di diritto penale, tale da compromettere la realizzazione degli obiettivi perseguiti da una direttiva e da privare cos“ questĠultima del suo effetto utile.

56      Infatti, ai sensi rispettivamente del secondo e del terzo comma dellĠart. 4, n. 3, TUE, gli Stati membri, in particolare, Çadottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare lĠesecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dellĠUnioneÈ e Çsi astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dellĠUnioneÈ, compresi quelli perseguiti dalle direttive.

57      Quanto, pi specificamente, alla direttiva 2008/115, si deve ricordare che – come enuncia il suo tredicesimo ÔconsiderandoĠ – essa subordina espressamente lĠuso di misure coercitive al rispetto dei principi di proporzionalitˆ e di efficacia per quanto riguarda i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti.

58      Ne consegue che gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare allĠinsuccesso delle misure coercitive adottate per procedere allĠallontanamento coattivo conformemente allĠart. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista allĠart. 14, comma 5ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perchŽ un cittadino di un paese terzo, dopo che gli  stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine  scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

59      Una tale pena, infatti, segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalitˆ di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dellĠobiettivo perseguito da detta direttiva, ossia lĠinstaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare. In particolare, come ha rilevato lĠavvocato generale al paragrafo 42 della sua presa di posizione, una normativa nazionale quale quella oggetto del procedimento principale pu˜ ostacolare lĠapplicazione delle misure di cui allĠart. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardare lĠesecuzione della decisione di rimpatrio.

60      Ci˜ non esclude la facoltˆ per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare lĠallontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare.

61      Alla luce di quanto precede, al giudice del rinvio, incaricato di applicare, nellĠambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dellĠUnione e di assicurarne la piena efficacia, spetterˆ disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115, segnatamente lĠart. 14, comma 5ter, di tale decreto legislativo (v., in tal senso, sentenze 9 marzo 1978, causa 106/77, Simmenthal, Racc. pag. 629, punto 24; 22 maggio 2003, causa C462/99, Connect Austria, Racc. pag. I5197, punti 38 e 40, nonchŽ 22 giugno 2010, cause riunite C188/10 e C189/10, Melki e Abdeli, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 43). Ci˜ facendo il giudice del rinvio dovrˆ tenere debito conto del principio dellĠapplicazione retroattiva della pena pi mite, il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (sentenze 3 maggio 2005, cause riunite C387/02, C391/02 e C403/02, Berlusconi e a., Racc. pag. I3565, punti 6769, nonchŽ 11 marzo 2008, causa C420/06, Jager, Racc. pag. I1315, punto 59).

62      Pertanto, occorre risolvere la questione deferita dichiarando che la direttiva 2008/115, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda lĠirrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

 Sulle spese 

63      Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno  irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda lĠirrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Firme

 

* Lingua processuale: lĠitaliano.