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Sentenza n. 1981 del 7 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato – condanna con sentenza irrevocabile per reati relativi alla tutela del diritto di autore, che impedisce l’ingresso dello straniero in Italia – ricorso accolto - annullato il provvedimento impugnato

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2011, proposto da:
*****, rappresentata e difesa, per mandato a margine all’atto introduttivo del giudizio, dall’avv. Luigi Migliaccio, presso il cui studio è eletto domicilio in Napoli, piazza Cavour, n. 139

contro


Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Napoli, in persona del Questore p.t., rappresentati e difesi (l’amministrazione dell’Interno) dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia(no) ex lege alla via Diaz, n. 11

per l'annullamento, previa sospensione


e vinte le spese, con attribuzione al procuratore costituito:

- del decreto del Questore di Napoli, emesso il 26 maggio 2010 e notificato il 14 dicembre successivo, recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, quale richiesto dalla ricorrente, per motivi di lavoro subordinato, con istanza del 7 gennaio 2010;

- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’intimata amministrazione dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 il dott. Arcangelo Monaciliuni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Dato atto che a mezzo del ricorso in esame, notificato il 12 febbraio 2011 e depositato l’11 marzo successivo, la cittadina cinese ***** si duole del decreto del Questore di Napoli emesso il 26 maggio 2010, meglio sopra specificato, recante il diniego di rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno, quale da lei richiesto per motivi di lavoro subordinato, con istanza del 22 dicembre 2009;

Che il diniego è fondato sull’esistenza di quattro condanne (emesse rispettivamente negli anni 2003, 2004, 2005 e 2008) al pagamento di multe e/o ammende perché resasi responsabile di reati relativi alla tutela del diritto di autore, di cui agli artt. 648, 474, 712, 517, 695 c.p., ed all’ art. 4, comma 1, d. l.vo n. 313 del 1991 e sulla considerazione:

- che le stesse “determinano motivo ostativo alla concessione del titolo di soggiorno richiesto in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 4, comma 3, del d. l.vo n. 268 del 1998 e successive modifiche”;

- che la “richiedente ha utilizzato la propria autorizzazione al soggiorno per motivi di lavoro autonomo, precedentemente rilasciata, non per inserirsi adeguatamente nel contesti sociali ed economici del Paese, bensì per porre in essere attività delittuose dalle quali trae beneficio economico e su cui basa, anche in parte, il proprio sostentamento all’interno del territorio nazionale”;

- che “la condotta attiva dell’istante rientra tra le categorie previste dall’art. 1 della l. 1423 del 1956 per cui è da considerarsi socialmente pericolosa in relazione alle esigenze di prevenzione e sicurezza pubblica”;

- che “ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. l.vo 286 del 1998, così come modificato dalla l. 189 del 2002, sono venuti a mancare i requisiti per il soggiorno del territorio dello Stato”;

Atteso che nella prospettazione attorea siffatta determinazione è illegittima per violazione degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d. l.vo n. 286 del 1998, come modificato dal d. l.vo n. 2/2007 di attuazione della direttiva Cee, dell’art. 1 della l. 1423 del 1956 e degli artt. 3 e 6 della l. 241 del 1990, nonché per eccesso di potere sotto più profili, nella sostanziale denuncia che si sarebbe in presenza di condanne risalenti ad epoche antecedenti le modifiche apportate all’art. 4, comma 3, cit. dalla l. 94 del 2009 (art. 1, comma 22, lettera a) e quindi non ostative che avrebbero imposto una più attenta valutazione della (inesistente) pericolosità sociale della ricorrente che, peraltro, il rinnovo del titolo per lavoro subordinato aveva già avuto rilasciato in data 26.2.2009, sicchè non avrebbe potuto esserle negato l’ulteriore rinnovo di cui qui trattasi;

Preso atto che l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per l’intimata amministrazione e che in atti è stata versata relazione difensiva predisposta dalla stessa amministrazione per ribadire la asserita legittimità del proprio operato, alla luce della “gravità delle ipotesi delittuose realizzate dall’interessata”;

Dato atto in primo luogo che il diniego di rinnovo del titolo per cui è causa è stato richiesto per motivi di lavoro subordinato, sicchè nella fattispecie non viene in rilievo il disposto di cui all’art. 26, comma 7 bis, del d. l.vo n. 286 del 1998, che si occupa di “ingresso e soggiorno per lavoro autonomo”;

Che, del resto, la stessa amministrazione ne è consapevole, avuto conto che non lo ha indicato fra i presupposti di diritto posti a fondamento del diniego medesimo;

Considerato poi che le condanne sulle quali si fonda il diniego risalgono tutte a data antecedente la modifica dell’art. 4, comma 3, del ripetuto Testo unico del 1998, quale operata dall’art. 1, comma 22, lettera a, della l. 94 del 2009, ai cui sopravvenuti sensi “la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni di cui al Titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli artt. 473 e 474 c.p. impedisce l’ingresso dello straniero in Italia”, con la conseguenza che le stesse non precludono in via automatica il rinnovo del titolo richiesto, necessitando al riguardo, infatti, adeguata motivazione sull’eventuale pericolosità sociale: che nella specie è mancata;

Che, invero, non sono idonei alla bisogna i generici richiami contenuti nelle premesse del provvedimento impugnato, avuto riguardo ai contenuti delle condanne, meramente pecuniarie, e peraltro riferite ad un’attività di lavoro autonomo non più esercitata;

Ritenuto, in definitiva, che il coacervo di denunce attoree meriti accoglimento, dovendo convenirsi che dai contenuti del provvedimento impugnato non si trae che le descritte circostanze, in fatto ed in diritto, siano state tenute nel debito conto dall’amministrazione procedente e che, in conseguenza, la pericolosità sociale, attuale e concreta rispetto alla attività di lavoro subordinato, sia stata adeguatamente motivata;

Che, aggiungasi, nemmeno in questa sede processuale si è avuta una replica puntuale e specifica, idonea, nel caso, a far pervenire a diversa conclusione;

Che, per l’effetto, deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’amministrazione nel rispetto del presente dictum giudiziale;

Che le spese di giudizio vanno, come di regola, poste a carico dell’amministrazione soccombente e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Condanna l’amministrazione soccombente alle spese di giudizio che liquida in Euro 750.00 (settecentocinquanta/00), oltre IVA e CPA, come per legge, a favore della parte ricorrente, con attribuzione al suo difensore.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:
Renzo Conti, Presidente
Arcangelo Monaciliuni, Consigliere, Estensore
Umberto Maiello, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Giovedì, 7 Aprile 2011

 
 
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