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Sentenza n. 3428 del 19 aprile 2011
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rigetto istanza di autorizzazione a rientrare in Italia – ricorso accolto

     

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)


ha pronunciato la presente

SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 5325 del 2009, proposto da:
*****, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Cavallini, Anna Garavello, con domicilio eletto presso Giovanni Giustiniani in Roma, via Tacito, 23;

contro


Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento


- del provvedimento emesso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere del 13.2.2009 e notificato in data 31.3.2009, di rigetto dell'istanza ricorrente di autorizzazione a rientrare in Italia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2011 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO


Il ricorso è volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento di rigetto della istanza di autorizzazione al rientro in Italia ai sensi dell’art. 13, comma 13, D.Lgs. n. 286/1998.

L'impugnato decreto risulta adottato sul presupposto che il nulla osta al lavoro subordinato risulta privo di validità giuridica ai sensi dell’ art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo del difetto di motivazione dello stesso.

La censura è fondata.

Osserva il Collegio come la motivazione adottata dalla Amministrazione non chiarisce le ragioni sottostanti al diniego di rilascio di speciale autorizzazione, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito dalla stessa.

L’Amministrazione, infatti, si limita a richiamare il disposto di cui all’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998.

senza in alcun modo evidenziare la concreta sussistenza della permanente disponibilità, in capo alla società Te.Gi. s.a.s., alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato.

L’Amministrazione, dunque, omette di motivare in ordine alle ragioni ostative del rilascio della istanza ex art. 13 non valorizzando la concreta sussistenza di elementi idonei alla positiva valutazione della istanza del ricorrente anche avuto riguardo alla prospettata circostanza relativa all’incolpevole decorso del termine semestrale connesso all’iter procedimentale relativo al visto di ingresso presso l’Ambasciata italiana all’estero.

Osserva il Collegio come il provvedimento di espulsione non può costituire di per sé ragione sufficiente al diniego di autorizzazione al reingresso, atteso che lo stesso Legislatore ha previsto la possibilità per gli stranieri espulsi dal territorio nazionale di presentare istanza di autorizzazione ex art. 13 D.Lgs. n. 286/1998.

D’altra parte, nemmeno il nulla-osta al lavoro subordinato di cui all’art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 286/1998. può costituire presupposto della speciale autorizzazione ex art. 13, comma 13 D.Lgs. n. 286/1998, per cui la sua opposizione in tale sede appare da un lato inconferente dall’altro non consente di ricostruire l’iter logico seguito dall’Amministrazione

Ancora, occorre anche rilevare come l’odierno ricorrente: a) aveva ottenuto il nulla osta al lavoro subordinato e non ha potuto fare ingresso in Italia per il diniego di visto da parte del Consolato Italiano; b) sussiste ancora la disponibilità, da parte della Te.Gi S.a.s., alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato.

Il ricorso, conseguentemente, per tali ragioni, deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato l'impugnato rigetto della istanza di concessione della speciale autorizzazione al rientro in Italia, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari

P.Q.M.


definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Scafuri, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/04/2011
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Martedì, 19 Aprile 2011

 
 
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